52002DC0411

Relazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare /* COM/2002/0411 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare

INDICE

1. Introduzione

1.1. Antefatti

1.2. L'articolo 5: diciture che indicano una riduzione del tenore di grassi

2. Questionario

3. Commercializzazione dei grassi da spalmare nell'unione Europea - dinamismo, complessità e diversità del settore

4. Attuazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2991/94

4.1. Uso delle diciture « a tenore ridotto di grassi » o « alleggerito »

4.2. Uso delle diciture « a basso tenore di grassi », « light » o « leggero »

4.3. Problemi sollevati riguardo all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2

4.4. L'articolo 5, paragrafo 2, in risposta alle esigenze degli operatori economici e dei consumatori

4.5. Altri aspetti da considerare

5. Conclusioni

Questionario

A. Domande sulla produzione di grassi da spalmare a tenore ridotto di grassi

B. Domande sull'utilizzazione di diciture indicanti un tenore ridotto di grassi

1. Introduzione

1.1. Antefatti

Il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, che stabilisce norme per i grassi da spalmare [1], è stato approvato il 5 dicembre 1994 in un contesto caratterizzato da:

[1] GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.

- un mercato delle materie grasse solide destinate all'alimentazione umana sempre più diversificato in modo crescente in seguito allo sviluppo di tecniche di produzione nonché all'evoluzione delle aspettative dei consumatori,

- la somiglianza sotto il profilo dell'aspetto e dell'utilizzo dei prodotti in questione, che sono pertanto concorrenti.

Al fine di creare un quadro legislativo che contribuisca, da un lato, a sviluppare il commercio in condizioni di concorrenza leale e, dall'altro, ad agevolare la scelta dei consumatori e ad evitare qualsiasi genere di confusione, è stata stabilita una classificazione uniforme per l'insieme dei prodotti.

Questa classificazione tiene conto di due elementi che possono permettere un confronto e una distinzione:

- il tenore di grassi (che costituisce l'elemento essenziale di tali prodotti),

- l'origine lattiera o non lattiera, vegetale o animale.

Per ciascuno dei prodotti ripresi nella classificazione è stata definita una denominazione di vendita riservata.

La denominazione di vendita consente di identificare un prodotto con un determinato tenore di grassi e con una determinata origine, nel rispetto di due criteri (l'allegato 1 riprende la classificazione definita nel regolamento (CE) n. 2991/94):

1. limitare l'utilizzo dei termini « burro » e « margarina », e per analogia dei termini « mélange », a talune categorie di prodotti aventi il tasso più elevato di grassi (uguale o superiore all'80% e inferiore al 90%);

2. per le altre categorie, la riduzione del tenore di grassi deve apparire nella denominazione con l'utilizzo dei termini « tre quarti », « metà » o « grasso da spalmare X% » .

A complemento del secondo criterio, esiste la possibilità di utilizzare diciture che indicano un tenore di grassi ridotto alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e la cui applicazione è oggetto della presente relazione.

1.2. L'articolo 5: diciture che indicano una riduzione del tenore di grassi

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2991/94 prevede quanto segue:

« 1. Per i prodotti di cui all'allegato, sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.

2. In deroga al paragrafo 1 è permesso aggiungere:

a) le diciture « a tenore di grassi » o « alleggerito » per prodotti indicati nell'allegato con un tenore di grassi superiore al 41% e non superiore al 62%;

b) le diciture « a basso tenore di grassi », « light » o « leggero » per prodotti di cui all'allegato, aventi un tenore di grassi inferiore o pari al 41%.

Le diciture « a tenore di grassi » o « alleggerito », « a basso tenore di grassi », « light » o « leggero » possono, tuttavia, sostituire rispettivamente i termini « tre quarti » e « metà » di cui all'allegato.

Prima che sia trascorso il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, basandosi su una relazione della Commissione, riesamina l'applicazione del presente paragrafo. »

2. Questionario

Per la preparazione della presente relazione è stato inviato agli Stati membri un questionario (in allegato) redatto dai servizi della Commissione, al fine di tenere conto della loro esperienza e della loro percezione del sistema comunitario in questione.

Il questionario comprendeva due gruppi di domande:

- domande relative alla produzione; sembrava necessario conoscere l'importanza dei prodotti con un ridotto tenore di grassi rispetto all'insieme delle materie grasse gialle per determinare l'interesse dimostrato dai consumatori con l'acquisto di questo genere di prodotti;

- domande relative all'utilizzo di diciture indicanti un ridotto tenore di grassi; scopo di tali domande era, da un lato, di valutare l'interesse dimostrato dai fabbricanti e dai distributori ad impiegare le diciture oggetto della relazione e, dall'altro, di identificare gli eventuali problemi verificatisi nell'applicazione delle specificazioni relative alle suddette diciture.

Le risposte degli Stati membri sono state prese in considerazione al momento dell'elaborazione della presente relazione.

3. Commercializzazione dei grassi da spalmare nell'unione Europea - dinamismo, complessità e diversità del settore

Per conoscere il volume dei prodotti a ridotto tenore di grassi immesso sul mercato e la sua incidenza rispetto alla totalità dei prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 2991/94, è stato chiesto agli Stati membri di fornire i dati che consentano una tale valutazione.

La mancanza di statistiche affidabili, il dinamismo del mercato, la riservatezza dei dati invocata da alcuni Stati membri non hanno permesso di ottenere dati precisi. Essendo le informazioni trasmesse da alcuni Stati membri talvolta limitate, abbiamo dovuto ricorrere ad altre fonti che potessero essere utili per l'elaborazione della presente relazione. In ogni modo, grazie all'impegno esibito dalla maggior parte degli Stati membri nel fornire le cifre relative alla produzione e/o alla commercializzazione disponibili, è stato possibile giungere alle seguenti conclusioni:

- il settore dei grassi da spalmare è un settore altamente dinamico, caratterizzato dalla costante apparizione di nuovi prodotti;

- il mercato di tali prodotti ha subito una profonda diversificazione: i prodotti immessi sul mercato sono numerosi, con una composizione sempre diversa in grassi lattieri e non lattieri e con un tenore variabile di grassi;

- la commercializzazione di prodotti con un tenore ridotto di grassi è sensibilmente inferiore nel caso dei prodotti lattieri che non negli altri prodotti non esclusivamente lattieri;

- tale mercato si distingue per la sua pluralità con grandi differenze tra gli Stati membri.

In realtà, da un lato vi sono le differenze che riguardano l'origine della materia prima: in alcuni Stati membri come la Spagna, il Portogallo e la Grecia predomina la commercializzazione di grassi vegetali, mentre l'uso di grassi derivati dal latte è tradizionalmente limitato. La situazione è invece diversa in Belgio, Francia, Germania e Danimarca, dove la commercializzazione di materie grasse butirriche è considerevolmente più elevata.

D'altro lato, esistono differenze riguardo al volume commercializzato di prodotti con un tenore ridotto di grassi. Nonostante la disparità riscontrata tra gli Stati membri, si osserva un tratto comune: i prodotti a basso tenore di grassi occupano dovunque una fetta considerevole del mercato.

4. Attuazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2991/94

4.1. Uso delle diciture « a tenore ridotto di grassi » o « alleggerito »

Si è constatato che queste due diciture indicanti un tenore ridotto di grassi sono utilizzate in tutta l'Unione europea.

La dicitura scelta varia a seconda dello Stato membro: in Francia e in Grecia sono utilizzate entrambe le diciture; in Belgio e in Italia si usa piuttosto « alleggerito », mentre gli altri paesi utilizzano « a tenore ridotto di grassi ».

4.2. Uso delle diciture « a basso tenore di grassi », « light » o « leggero »

Le diciture che suggeriscono un basso tenore di grassi sono impiegate da tutti gli Stati membri che commercializzano questo genere di prodotti, sebbene, come si può osservare nella tabella qui di seguito, la scelta e la frequenza della dicitura uso vari da paese a paese.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3. Problemi sollevati riguardo all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2

Né gli operatori economici né le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto paragrafo hanno riscontrato, in tutta l'Unione europea, problemi concreti al momento dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.

Solo un paese, il Regno Unito, ha indicato che alcuni fabbricanti e consumatori hanno avuto qualche dubbio riguardo all'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2991/94 riguardo all'impiego delle diciture « leggero » o « light » per gli alimenti.

4.4. L'articolo 5, paragrafo 2, in risposta alle esigenze degli operatori economici e dei consumatori

In generale, la possibilità di utilizzare le diciture che indicano un tenore di grassi ridotto o basso, prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, risponde alle esigenze dei produttori, dei distributori e dei consumatori ed è in tal senso che gli Stati membri si sono pronunciati. È stato inoltre manifestato il desiderio di mantenere le suddette diciture.

Ciononostante, la percezione di questo genere di diciture non è omogenea.

Da un lato esistono paesi, come ad esempio la Germania, abituati all'utilizzo dei termini generici « metà » o « tre quarti ».

Dall'altro, ve ne sono altri in cui tali termini sono meno diffusi e addirittura talvolta non utilizzati affatto; sono invece le diciture « a tenore ridotto di grassi », « alleggerito », « a basso contenuto di grassi », « light » e « leggero » ad essere correntemente impiegate per la commercializzazione di tale tipo di prodotti. Questo è il caso, ad esempio, della Francia.

In realtà, la scelta tra le denominazioni generali di vendita « metà » o « tre quarti » e le diciture alternative oggetto della relazione è variabile e caratterizzata dal tentativo di continuare a utilizzare le diciture più note ai consumatori per via del loro uso in passato.

In generale, si è constatato che il consumatore percepisce bene l'informazione veicolata dalle diciture la cui applicazione è oggetto della presente relazione.

4.5. Altri aspetti da considerare

Nonostante non siano stati sollevati problemi relativi all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, sono stati segnalati diversi aspetti da migliorare, illustrati qui di seguito.

- chiara indicazione del tenore di grassi a complemento delle diciture

Talune delegazioni ritengono che includere il tenore di grassi quale elemento dell'etichettatura o della denominazione di vendita eviterebbe di confondere i consumatori (Svezia, Germania, Finlandia, Regno Unito). Tuttavia, tale elemento è già previsto all'articolo 3, paragrafo 1, che stabilisce che le denominazioni di vendita devono essere accompagnate dalle indicazioni relative al tenore di grassi e all'origine vegetale o animale affinché il consumatore disponga di un'informazione completa sulla natura e la composizione del prodotto.

- modifica delle denominazioni generali di vendita

Certe delegazioni (Portogallo, Italia, Grecia, Germania, Finlandia, Regno Unito, Irlanda, Belgio) considerano che le denominazioni generali di vendita previste dal regolamento (CE) n. 2991/94 non sono le denominazioni più adatte perché non sono ben accettate dal consumatore oppure perché il consumatore non possiede un'informazione sufficientemente chiara sulla natura di tali prodotti. Le modifiche proposte in tal senso, assai diverse tra loro, sono esposte qui di seguito.

Germania e Irlanda vorrebbero continuare ad utilizzare le denominazioni « metà - margarina » e « tre quarti - margarina », ma propongono la sostituzione della denominazione « grasso da spalmare X% » con « margarina X% ».

Il Regno Unito propone invece che tutti i prodotti siano etichettati in modo uniforme cosicché le denominazioni di vendita per i prodotti dello stesso gruppo siano comuni e la differenza tra due prodotti appartenenti allo stesso gruppo risieda nell'indicazione del tenore di grassi. In tal modo, le nuove denominazioni sarebbero « grasso lattiero da spalmare X% », « grasso da spalmare X% » e « miscela di grassi da spalmare X% ». I termini « metà » e « tre quarti » potrebbero essere utilizzati, a titolo facoltativo, a complemento della denominazione dei vendita obbligatoria e del tenore di grassi, per i prodotti che rientrano rispettivamente nelle gamme comprese tra il 39-41% e il 60-62%.

D'altronde, la Finlandia propone che denominazioni di vendita ammesse siano: « burro X% », « margarina X% » e « grasso composto da spalmare X% ».

L'Italia suggerisce di sostituire la denominazione « grasso da spalmare X% » con « condimento vegetale X% », se non addirittura « margarina vegetale X% ».

Il Portogallo propone che la traduzione in portoghese delle denominazioni di vendita « grasso lattiero da spalmare X% », « grasso da spalmare x% » e « miscela di grassi da spalmare X% » corrisponda a « crema lattiera da spalmare X% », « crema da spalmare X% » e « crema mista da spalmare X% ».

Analogamente, la Grecia propone la modifica della denominazione « grasso da spalmare X% » con « margarina X% » e « miscela di grassi da spalmare X% » con « prodotto di margarina e burro da spalmare X% » o « miscela di margarina e di burro da spalmare X% ».

Infine, il Belgio pensa che alcune traduzioni non esprimano le sfumature dei termini utilizzati in altre lingue.

- soppressione della possibilità di utilizzare certe diciture

Due Stati membri propongono di sopprimere la possibilità offerta agli operatori economici di commercializzare i loro prodotti utilizzando alcune diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2991/94:

- la Danimarca propone di sopprimere la possibilità di utilizzare due diciture che non sono impiegate dagli operatori di tale paese, vale a dire « a tenore ridotto di grassi » e « a basso tenore di grassi »;

- il Regno Unito considera che le diciture indicanti un basso tenore di grassi dovrebbero essere applicate uniformemente per tutti gli alimenti e che la linea da seguire dovrebbe essere quella stabilita nel quadro del CODEX. Dato che le linee direttrici del CODEX stabiliscono che le diciture che indicano un basso tenore di grassi possono essere utilizzate solamente quando il tenore di grassi degli alimenti non supera il 3%, il Regno Unito considera che l'impiego di queste diciture non possa essere preso in considerazione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2991/94.

Tuttavia, l'esistenza delle diciture indicanti un basso tenore di grassi nell'ambito di prodotti aventi un tenore di grassi compreso tra il 10 e il 90% è giustificata, in quanto queste diciture non devono essere considerate in termini assoluti, ma vanno definite rispetto ai prodotti a tenore integrale di grassi (burro, margarina e mélange).

5. Conclusioni

La valutazione delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché di quelle che la Commissione possiede permette di trarre le conclusioni esposte in appresso.

1. Le informazioni sul volume di produzione e/o commercializzazione di materie grasse gialle ricevute dagli Stati membri non sono sufficienti per avere un quadro completo della situazione dei mercati di tali prodotti.

Inoltre, il frequente lancio di nuovi prodotti, la mancanza di dati statistici affidabili e il segreto statistico invocato dai produttori hanno contribuito a rendere difficile la raccolta di informazioni.

Tuttavia, le informazioni disponibili indicano che il volume commercializzato dei prodotti con un tenore di grassi basso o ridotto è aumentato a scapito dei prodotti più tradizionali.

2. L'applicazione delle disposizioni relative alle denominazioni generali di vendita di cui al regolamento (CE) n. 2991/94 e l'applicazione delle disposizioni relative alle diciture che indicano una riduzione del tenore di grassi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del suddetto regolamento hanno consentito di rendere più chiare alcune denominazioni di vendita dei prodotti commercializzati senza ostacolare l'evoluzione dinamica del settore.

Le imprese hanno acquisito la perizia necessaria per conformarsi alle esigenze della regolamentazione.

Per quanto riguarda specificatamente le diciture che indicano una riduzione del tenore di grassi, l'esistenza di due possibilità, quella di utilizzare solo i termini « metà », « tre quarti » e « grasso da spalmare X% » di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e quella di sostituirli o di aggiungere le diciture « a tenore ridotto di grassi », « alleggerito », « a basso tenore di grassi », « light » e « leggero » consente di rispondere alle esigenze degli operatori economici e dei consumatori che, a seconda del paese, sono più abituati ad un certo tipo di denominazione di vendita.

Si è inoltre constatato l'uso di tutte le diciture oggetto della presente relazione, sebbene ogni paese abbia le proprie preferenze.

D'altronde, nel valutare l'applicazione delle suddette diciture vanno di certo presi in considerazione gli sforzi compiuti dai produttori per creare e/o consolidare un loro mercato, utilizzando queste diciture.

3. Né le autorità nazionali competenti né gli operatori economici hanno indicato difficoltà di applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2991/94.

4. Le autorità nazionali competenti hanno valutato positivamente l'utilizzazione delle diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2991/94 e sostengono che tali diciture rispondono alle esigenze dei produttori, dei distributori e dei consumatori.

I consumatori si sono abituati all'uso di diciture quali « a tenore ridotto di grassi », « alleggerito », « a basso tenore di grassi », « light » e « leggero », le quali indicano una riduzione del tenore di grassi e consentono di distinguere questo genere di prodotti dal « burro » e dalla « margarina », categorie di prodotti aventi una percentuale di grassi completa e ben definita.

5. L'obiettivo della relazione di cui al regolamento (CE) n. 2991/94 era quello di fungere da base per l'esame dell'applicazione delle diciture « a tenore ridotto di grassi », « alleggerito », « a basso tenore di grassi », « light » e « leggero ». Ciononostante, le proposte di modifica di altri elementi sono state attentamente studiate e ne sono state tratte le conclusioni esposte qui di seguito.

Innanzitutto, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2991/94, i servizi della Commissione non hanno ricevuto alcuna comunicazione su eventuali problemi riguardanti l'uso delle denominazioni generali di vendita. Di conseguenza, non sembra necessario modificare le denominazioni generali di vendita di cui al regolamento (CE) n. 2991/94.

In secondo luogo, le modifiche riguardanti le denominazioni generali di vendita proposte da alcuni Stati membri sono molto diverse tra loro e riguardano situazioni troppo specifiche.

6. Riassumendo, l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2991/94 non solo non ha creato problemi, ma si è rivelata positiva, contribuendo ad istituire, oltre alle denominazioni generali, un quadro normativo comunitario che riprende e chiarisce tutte le denominazioni di vendita e le diciture esistenti nell'intera Unione europea.

Considerando che l'uso di queste diciture non ha provocato problemi e che hanno funzionato adeguatamente, non è opportuno prevederne la soppressione, che perturberebbe sia i consumatori che gli operatori economici.

Resta sottinteso che l'impiego delle diciture che indicano un tenore basso o ridotto di grassi potrà essere rivisto in base all'evoluzione della legislazione comunitaria in materia di normalizzazione delle diciture utilizzate per gli alimenti.

ALLEGATO

Questionario

La Commissione deve presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2991/94, ossia sull'utilizzo delle diciture che indicano un tenore ridotto di grassi.

A tal scopo, occorre conoscere sia l'importanza dei prodotti a tenore ridotto di grassi rispetto all'insieme dei grassi da spalmare sia l'interesse dimostrato da produttori e distributori ricorrendo alle indicazioni oggetto della relazione.

A. Domande sulla produzione di grassi da spalmare a tenore ridotto di grassi

Indicare il volume di produzione degli anni 1998 e 1999 in tonnellate, per gruppo di prodotti e per tenore di grassi.

Gruppi di prodotti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Domande sull'utilizzazione di diciture indicanti un tenore ridotto di grassi

1. I grassi da spalmare con un tenore di grassi compreso tra il 41% e il 62% sono commercializzati sul vostro mercato-

1.1. Se sì, le diciture « a tenore ridotto di grassi » o « alleggerito » sono aggiunte alla denominazione di vendita- Quale dicitura- Sempre o solamente a volte-

1.2. Nel caso di prodotti aventi un tenore di grassi di almeno il 60% e non superiore al 62%, il termine « tre quarti » è sostituito dalle diciture « a tenore ridotto di grassi » o « alleggerito »- Se sì, con quale delle due- Sempre o solamente a volte-

2. I grassi da spalmare il cui tenore di grassi è inferiore o pari al 41% sono commercializzati sul vostro mercato-

2.1. Se sì, le diciture « a basso tenore di grassi », « light » o « leggero » sono aggiunte alla denominazione di vendita- Quale delle diciture- Sempre o solamente a volte-

2.2. Nel caso di prodotti aventi un tenore di grassi di almeno il 39% e non superiore al 41%, il termine « metà » è sostituito dalle diciture « a basso tenore di grassi », « light » o « leggero »- Se sì, con quale delle diciture- Sempre o solamente a volte-

3. La Commissione non ha ricevuto, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2991/94, nessuna comunicazione su eventuali problemi relativi all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del succitato regolamento. Ciononostante:

- rispetto all'applicazione di tale articolo, si sono posti problemi per le autorità competenti- Se sì, quali-

- gli operatori economici hanno indicato difficoltà di applicazione- Se sì, quali-

4. Ritenete che le specificazioni indicate all'articolo 5, paragrafo 2, rispondano alle esigenze dei produttori, dei distributori e dei consumatori- In caso negativo, segnalare gli aspetti da migliorare.

5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, i prodotti con un tenore di grassi superiore al 41% ma non superiore al 62% possono recare le diciture « a tenore ridotto di grassi » o « alleggerito ».

Tuttavia, le possibilità variano a seconda del tenore di grassi:

- nel caso di prodotti con un tenore di grassi non inferiore al 60% ma non superiore al 62%, le diciture « a tenore ridotto di grassi » o « alleggerito » possono essere aggiunte alla denominazione di vendita « tre quarti » oppure sostituire quest'ultima denominazione;

- tuttavia, i prodotti con un tenore di grassi superiore al 41% ma inferiore al 60% possono recare le suddette diciture in aggiunta alla denominazione, ma non sostituirla.

Una situazione identica si presenta per le diciture « a basso tenore dei grassi », « light » o « leggero ».

Ritenete che l'esistenza di due differenti diciture da apporre, a seconda che si tratti dell'intervallo stretto (60-62%) o dell'intervallo largo (42-62%), possa creare confusione-

- in caso affermativo, segnalare le modifiche da introdurre;

- in caso negativo, queste diciture si sono rivelate adeguate-

6. Altre osservazioni.