52001XC0802(01)

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 217 del 02/08/2001 pag. 0002 - 0003


Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

(2001/C 217/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. Introduzione

La comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine(1) (nel prosieguo: "la comunicazione del 1997") è entrata in vigore il 1o gennaio 1998 per un periodo di cinque anni ossia con scadenza al 31 dicembre 2002.

L'obiettivo della comunicazione del 1997 è di eliminare le distorsioni dovute agli aiuti di Stato in quel settore dell'assicurazione del credito all'esportazione in cui esiste concorrenza tra assicuratori pubblici, o che beneficiano del sostegno pubblico, e assicuratori privati. In particolare, il settore direttamente interessato da tale concorrenza e, pertanto, dalla comunicazione del 1997 è quello che riguarda l'assicurazione dei rischi di credito all'esportazione a breve termine nel commercio all'interno della Comunità e con numerosi paesi terzi.

Tali rischi sono definiti nella comunicazione del 1997 "rischi assicurabili sul mercato". I rischi assicurabili sul mercato sono quelli che non possono essere coperti dall'assicuratore del credito all'esportazione con il sostegno dello Stato. Al contrario, tutti i rischi che non sono "assicurabili sul mercato" possono ricevere il sostegno pubblico.

Il punto 2.6 della comunicazione del 1997 stabilisce che: "La capacità del mercato della riassicurazione privata varia e, quindi, anche la definizione dei rischi assicurabili sul mercato non è immutabile e può modificarsi nel tempo; per esempio, potrebbe essere estesa anche ai rischi politici. La Commissione dovrà quindi riesaminare periodicamente (cioè almeno una volta all'anno) tale definizione e intende farlo consultando gli Stati membri e le altre parti interessate(2). Le modifiche della definizione eventualmente necessarie dovranno tener conto dell'ambito di applicazione della normativa comunitaria relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione, al fine di evitare casi di conflitto o di incertezza del diritto."

A seguito di uno studio effettuato nel mercato della riassicurazione privata, e dopo aver consultato gli Stati membri, sia in seno al Gruppo credito all'esportazione del Consiglio sia in una riunione multilaterale sul tema degli aiuti di Stato, la Commissione ha deciso di modificare la definizione dei rischi assicurabili sul mercato per ricomprendervi i rischi politici che possono insorgere all'interno dell'Unione europea e nei paesi aderenti all'OCSE che figurano nell'elenco allegato alla comunicazione del 1997. La sostituzione dell'attuale elenco nominativo degli Stati membri dell'Unione europea con un semplice riferimento agli "Stati membri dell'Unione europea" è intesa a rendere applicabile la comunicazione del 1997 anche dopo il futuro allargamento dell'Unione europea, senza bisogno di un'ulteriore modifica.

La nuova definizione dei rischi assicurabili sul mercato sarà applicabile dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2004. Gli aiuti di Stato notificati ed ancora pendenti al 1o gennaio 2002 saranno valutati in base alla nuova definizione. Gli aiuti di Stato illegali, cioè erogati in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, saranno valutati in base alle disposizioni vigenti al momento della concessione del relativo aiuto.

La Commissione ha altresì deciso di prorogare l'efficacia della comunicazione del 1997 fino al 31 dicembre 2004.

La Commissione desidera informare gli Stati membri e le parti interessate che è sua intenzione intraprendere nel 2003 un ulteriore studio, allo scopo di verificare la capacità del mercato della riassicurazione privata di adeguarsi ad un ulteriore ampliamento della definizione dei rischi assicurabili sul mercato, e di coprire quindi una gamma più ampia di rischi commerciali, comprendente eventualmente anche i rischi commerciali che insorgono in tutti gli Stati del mondo. Qualora tale studio giungesse alla conclusione che tale copertura è possibile, come sembrerebbero confermare le consultazioni condotte in materia con gli Stati membri, essa modificherà conseguentemente la definizione di "rischi assicurabili sul mercato" nell'ambito della revisione generale della comunicazione del 1997 prevista per il 2004.

II. Modifiche alla comunicazione del 1997

Per permettere l'effettiva messa in atto dei cambiamenti sopra descritti, la comunicazione del 1997 è pertanto modificata nel modo seguente con effetto dal 1o gennaio 2002:

1. Nel punto 2.5, il primo comma ed il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente: "Tenuto conto di quanto precede, ai fini della presente comunicazione si definiscono come 'rischi assicurabili sul mercato' i rischi commerciali inerenti a debitori non pubblici stabiliti nei paesi elencati in allegato. Per questi rischi la durata massima (comprendente il periodo di fabbricazione più la durata del credito con la normale decorrenza Unione di Berna e le normali condizioni di credito) è inferiore a due anni.

Tutti gli altri [rischi di catastrofe(3) e rischi commerciali e politici inerenti ai paesi non elencati in allegato] sono considerati non ancora assicurabili sul mercato."

2. Il testo del punto 2.6 è sostituito dal testo seguente: "La capacità del mercato della riassicurazione privata varia e, quindi, anche la definizione dei rischi assicurabili sul mercato non è immutabile e può modificarsi nel tempo. La definizione potrà pertanto essere riesaminata, in particolare alla scadenza della presente comunicazione (31 dicembre 2004). La Commissione consulterà in proposito gli Stati membri e gli altri soggetti interessati(4). Le modifiche della definizione dovranno tener conto, per quanto necessario, dell'ambito d'applicazione della normativa comunitaria relativa all'assicurazione del credito all'esportazione, affinché non si determinino conflitti giuridici o incertezze del diritto."

3. Nel punto 4.5, la prima frase è sostituita dalla seguente: "La presente comunicazione si applica dal 1o gennaio 1998 per un periodo di sette anni."

4. L'allegato è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI CON RISCHI ASSICURABILI SUL MERCATO

Unione europea

Tutti gli Stati membri

Paesi membri dell'OCSE

Australia

Canada

Islanda

Giappone

Nuova Zelanda

Norvegia

Svizzera

Stati Uniti d'America."

III. Opportune misure proposte agli Stati membri a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato

La Commissione propone agli Stati membri, in forza dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, le seguenti opportune misure in ordine alle normative nazionali vigenti.

Per conformarsi alla nuova definizione dei rischi assicurabili sul mercato, gli Stati membri sono invitati a modificare, se necessario, i loro sistemi di credito all'esportazione per i rischi assicurabili sul mercato, di modo che abbia termine entro il 1o gennaio 2002 la concessione di aiuti di Stato, dei tipi indicati alle lettere da a) ad f) del punto 4.2 della comunicazione del 1997, agli assicuratori del credito all'esportazione che beneficiano di un sostegno statale per quanto riguarda i rischi in questione.

La Commissione invita gli Stati membri a dare il proprio consenso esplicito alle opportune misure proposte entro due mesi dalla pubblicazione della presente comunicazione. Se non riceverà risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non concorda con la misura proposta.

(1) GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.

(2) La Commissione solleciterà, in particolare, l'assistenza del Consiglio (ad esempio del Gruppo credito all'esportazione).

(3) Guerra, rivoluzione, calamità naturali, incidenti nucleari, ecc., esclusi i cosiddetti 'rischi di catastrofe commerciale' (accumulazione catastrofiche delle perdite su singoli paesi o acquirenti) che possono essere coperti da una riassicurazione sull'eccesso di perdite e costituiscono rischi commerciali.

(4) La Commissione solleciterà, in particolare, l'assistenza del Consiglio (ad esempio del Gruppo credito all'esportazione).