52001XC0629(01)

Avviso d'apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina

Gazzetta ufficiale n. C 183 del 29/06/2001 pag. 0003 - 0006


Avviso d'apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina

(2001/C 183/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96(1)del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2) (il "regolamento di base"), secondo la quale le importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina (i "paesi interessati") sono oggetto di pratiche di dumping e provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 17 maggio 2001 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati in acciaio dell'Unione europea (il "denunziante") per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie più dell'80 %, della produzione comunitaria totale di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato.

2. Prodotto

Il prodotto assertivamente oggetto di dumping sono i tubi saldati, di ferro o d'acciaio non legato, di sezione circolare, filettati o filettabili (tubi gas) e taluni altri tubi saldati, di ferro o d'acciaio non legato, di sezione circolare, aventi diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina ("il prodotto in questione"), attualmente classificabili ai codici NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 ed ex 7306 30 78. I codici NC sono forniti a puro titolo informativo.

3. Denuncia di dumping

Nei confronti della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia e della Turchia, la denuncia di dumping è basata sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi praticati sui mercati interni, e i prezzi del prodotto in questione all'esportazione nella Comunità.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per l'Ucraina in base al prezzo praticato da un appropriato paese ad economia di mercato [indicato al paragrafo 5.1, lettera d) del presente avviso]. La denuncia di dumping è basata sul confronto tra il valore normale, così determinato, e i prezzi del prodotto in questione all'esportazione nella Comunità.

Su tale base, i margini di dumping risultano rilevanti per tutti i paesi esportatori interessati.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

I volumi e i prezzi del prodotto in questione importato avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulle quote di mercato detenute, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedimento di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta determinerà se il prodotto interessato originario della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia causato il pregiudizio.

a) Campionamento

In considerazione del considerevole numero di parti interessate dal procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionatura per esportatori produttori della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, nome della persona da contattare,

- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1o luglio 2000 e il 30 giugno 2001,

- se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori): per le società che chiedono un margine individuale, il fatturato in valuta locale ed il volume delle vendite in tonnellate per il prodotto in questione sul mercato interno tra il 1o luglio 2000 e il 30 giugno 2001,

- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione,

- i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in questione,

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

- l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori esportatori note.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, nome della persona da contattare,

- il fatturato totale, in euro, della società nel periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001,

- il numero totale di dipendenti,

- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in questione,

- il volume in kg e il valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate nel mercato comunitario nel periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001 del prodotto importato in questione originario della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina,

- i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in questione,

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

- l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii) Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino sottoporre informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni, devono farlo entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad esservi incluse.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

Qualora non ottenga una collaborazione sufficiente, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

Tutte le parti sono invitate a contattare via fax la Commissione al più presto, e comunque entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, per verificare se il loro nome compare nella denuncia e, eventualmente, per chiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

Gli esportatori produttori che chiedono un margine individuale, ai fini degli articoli 17, paragrafo 3, e 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario compilato entro la scadenza fissata al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Le parti interessate devono tuttavia essere informate del fatto che, se il campionamento è applicato ai produttori esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale se ciò fosse indebitamente gravoso e impedisse la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

d) Selezione del paese ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7), lettera a), del regolamento di base, ai fini della determinazione del valore normale relativo all'Ucraina, quale paese ad economia di mercato appropriato si intende scegliere la Turchia. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e) Status di economia di mercato

Per quanto riguarda i produttori/esportatori dell'Ucraina che affermano, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, e cioè di soddisfare ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà appositi moduli a tutti i produttori/esportatori dell'Ucraina che abbiano chiesto un margine individuale, nonché alle autorità ucraine.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Nel caso fosse rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché provino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono, entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. Scadenze

a) Termini generali

i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario e gli altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

Le società selezionate nel campione devono fornire le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) Termine specifico relativo al campionamento

i) Tutte le informazioni pertinenti alla selezione del campione devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a fare parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro un periodo di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Turchia che, come risulta al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, è presa in considerazione come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione all'Ucraina. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

d) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di società operante in un'economia di mercato

Le richieste, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di paese a economia di mercato di cui al punto 5.1, lettera e), del presente avviso devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di selezione del campione o come indicato dalla Commissione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni: Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzioni B e C

TERV - 0/13 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi provvisori possono essere imposti entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) Per chiarimenti sul significato del termine "società collegate" si rimanda all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4) Per chiarimenti sul significato del termine "società collegate" si rimanda all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).