52001XC0403(02)

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Tailandia e di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle medesime importazioni originarie della Tailandia

Gazzetta ufficiale n. C 103 del 03/04/2001 pag. 0005 - 0007


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Tailandia e di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle medesime importazioni originarie della Tailandia

(2001/C 103/03)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza(1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese e della Tailandia ("paesi interessati"), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(3) ("regolamento di base"). La Commissione dispone inoltre di elementi di prova che giustificano l'apertura di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base per quanto riguarda la Tailandia.

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 20 dicembre 2000 dal comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa ("il richiedente"), per conto di produttori che rappresentano un'elevata percentuale, in questo caso oltre il 70 %, della totalità della produzione comunitaria di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica popolare cinese e della Tailandia ("prodotto in questione"), attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 91) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 91). Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore relativamente al prodotto in questione consistono nel dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio(4), esteso con regolamento (CE) n. 763/2000(5), modificato dal regolamento (CE) n. 2314/2000(6), per tener conto di alcune importazioni del prodotto in questione spedite da Taiwan, e modificato dal regolamento (CE) n. 1592/2000(7). Va sottolineato che, per quanto riguarda i due produttori esportatori tailandesi, sono stati accettati impegni con decisione 96/252/CE della Commissione(8).

4. Motivazione del riesame

4.1. Motivazione del riesame in previsione della scadenza (Repubblica popolare cinese e Tailandia)

La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure comporta un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

Stando al richiedente, le esportazioni dalla Tailandia nella Comunità hanno continuato ad essere effettuate con notevoli margini di dumping.

La denuncia di persistenza del dumping relativa alla Tailandia si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito in funzione dei prezzi sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, non è stato possibile stabilire l'eventuale persistere del dumping poiché i quantitativi importati nella Comunità erano trascurabili.

Quanto alla reiterazione del dumping, sono state presentate prove del fatto che le esportazioni di entrambi i paesi nel mondo venivano effettuate a prezzi esigui e di dumping. Il richiedente sostiene inoltre che, data l'esistenza di capacità di produzione inutilizzate nei paesi interessati e a causa delle misure antidumping in vigore nei loro confronti sui mercati tradizionali diversi dall'UE (ad esempio, gli Stati Uniti d'America), l'eventuale scadenza delle misure provocherebbe probabilmente un aumento del flusso delle importazioni a prezzi di dumping nella Comunità. Inoltre, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, l'elusione delle misure (vedi oltre) dimostra una tendenza strutturale a ricorrere a pratiche di dumping.

Quanto al pregiudizio, il denunziante sostiene che la situazione dell'industria comunitaria resta precaria e che il persistere o la reiterazione di importazioni consistenti a prezzi di dumping dai paesi interessati provocherebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria.

Il richiedente fa presente inoltre che, durante il periodo di imposizione delle misure, i produttori esportatori cinesi del prodotto in questione hanno cercato di renderle inefficaci mediante pratiche di elusione, contro le quali è stato adottato il regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio.

4.2. Motivazione del riesame intermedio (Tailandia)

La Commissione ha deciso di propria iniziativa di avviare un riesame intermedio in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, per stabilire se la forma delle misure in vigore sia o meno adeguata per il prodotto in questione originario della Tailandia. A tale riguardo, va sottolineato che sono emerse difficoltà di applicazione nel controllo degli impegni, che hanno inciso sugli effetti riparatori delle misure.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

5.1. Procedura per la valutazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se sia probabile o meno che lo scadere delle misure comporti il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Verranno esaminate altresì la necessità di prorogare, abrogare o modificare le misure in vigore, nonché di modificare la forma del provvedimento per quanto riguarda la Tailandia.

a) Questionari

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Tailandia, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori, a tutte le associazioni di importatori citate nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta da cui sono scaturite le misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione via fax per sapere se figurano nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto i), poiché il termine stabilito al punto 6, lettera a), punto ii) del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al punto 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

c) Selezione del paese a economia di mercato

Come nella precedente inchiesta, anche questa volta la Commissione intende utilizzare la Tailandia come paese a economia di mercato adatto a stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base. Si invitano le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera b) del presente avviso.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora si constati la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché la necessità di modificare la forma del provvedimento per quanto riguarda la Tailandia, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento, l'abrogazione o, nel caso della Tailandia, la modifica delle misure antidumping in vigore non siano contro l'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono, entro i termini generali stabiliti al punto 6, lettera a), punto ii) del presente avviso, manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se sostenute da validi elementi di prova al momento della presentazione.

6. Termini

a) Termini generali

i) Per la richiesta di un questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta da cui sono scaturite le misure oggetto del presente riesame devono richiedere un questionario quanto prima, e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Tailandia che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera c), del presente avviso, viene presa in considerazione quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni: Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzioni B e C

TERV - 0/13

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex: COMEU B 21877.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(1) GU C 271 del 22.9.2000, pag. 4. L'avviso di imminente scadenza riguardava anche alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Croazia che non sono oggetto di riesame.

(2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(4) GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.

(5) GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1.

(6) GU L 267 del 20.10.2000, pag. 15.

(7) GU L 182 del 21.7.2000, pag. 1.

(8) GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46, decisione modificata dalla decisione 2000/453/CE (GU L 182 del 21.7.2000, pag. 25).