52001PC0128(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria al programma "Cultura 2000" /* COM/2001/0128 def. Volume 1 - ACC 2001/0064 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di Associazione in merito alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria al programma "Cultura 2000"

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha confermato il processo di allargamento avviato alla riunione del dicembre 1997 a Lussemburgo. È stata ribadita la strategia rafforzata di preadesione definita nel 1997, che prevede la partecipazione dei 13 Stati candidati ai programmi comunitari quale importante componente di tale strategia.

Per quanto riguarda i dieci paesi candidati d'Europa centrale ed orientale (PECO), la loro partecipazione ai programmi comunitari è prevista dai rispettivi accordi europei. In virtù di tali accordi, le condizioni e le modalità di partecipazione di questi paesi sono definite dai rispettivi Consigli di Associazione.

Il programma "Cultura 2000" e un nuovo programma adottato il 14 febbraio 2000, ma i PECO hanno tutti partecipato ad uno o più programmi culturali comunitari (Ariane, Caleidoscopio e Raphael) nel corso del 1998 o del 1999. La partecipazione dei PECO a tali programmi ha costituito un importante elemento del processo di preadesione di questi paesi.

L'articolo 7 della decisione 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma "Cultura 2000" prevede la partecipazione dei PECO al programma. Tutti i PECO hanno confermato la propria intenzione di partecipare ai nuovi programmi a decorrere dal 2001, e di versare il proprio contributo finanziario attingendo sia ai rispettivi bilanci nazionali, sia alla loro allocazione annuale Phare. Come previsto dalle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 1997 a Lussemburgo, i contributi finanziari propri di questi paesi sono in permanente aumento.

I principali temi affrontati dalla proposta bozza di decisione del Consiglio di Associazione sono i seguenti:

* i progetti e le iniziative presentati dai partecipanti dei PECO sono soggetti alle stesse condizioni, regole e procedure del programma applicate agli Stati membri, per quanto riguarda in particolare la presentazione, la valutazione e la selezione di candidature e progetti;

* i PECO verseranno ogni anno un contributo al programma, come stabilito dalla decisione del Consiglio di Associazione. Il contributo non sarà rimborsato ai PECO se alla fine dell'anno i risultati saranno inferiori rispetto all'entità del contributo versato;

* come risulta dalle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo, i PECO saranno invitati a partecipare al comitato di gestione del programma "Cultura 2000" in veste di osservatori per i punti che li interessano;

* la decisione si applica fino alla fine del programma ed entra in vigore il giorno della sua adozione.

Una tempestiva adozione della decisione del Consiglio di Associazione permetterebbe ai paesi candidati una loro integrazione quanto mai spedita nelle reti comunitarie ed in altre attività nel campo della cultura.

Il Consiglio è pertanto invitato ad adottare l'allegata proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di Associazione in merito alla partecipazione della Bulgaria al programma "Cultura 2000".

2001/0064 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di Associazione in merito alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria al programma "Cultura 2000"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 151, in connessione con l'articolo 300(2),

vista la proposta della Commissione,

Considerando quanto segue:

(1) Il protocollo addizionale all'accordo europeo che stabilisce un'associazione fra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro, è stato concluso per decisione del consiglio e della commisisone del 4 dicembre 1995.

(2) In virtù dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Bulgaria può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità in campo culturale, e in virtù dell'articolo 2 i termini e le condizioni di partecipazione della Bulgaria a tali attività sono stabiliti dal Consiglio di Associazione.

(3) La decisione n. 508/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000, che stabilisce il programma "Cultura 2000" [1], e in particolare l'articolo 7, prevede che "Cultura 2000" è aperto alla partecipazione dei paesi associati d'Europa centrale ed orientale in conformità delle condizioni stabilite dagli Accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi Consigli di Associazione,

[1] GU L 63 del 10.03.2000, pag. 1.

DECIDE:

La posizione che deve essere assunta dalla Comunità in seno al Consiglio di Associazione istituito dall'Accordo europeo fra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro, in merito alla partecipazione della Bulgaria al programma "Cultura 2000", è costituita dall'acclusa bozza di decisione del Consiglio di Associazione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Bozza DECISIONE n. ../2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE fra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro

che adotta i termini e le condizioni di partecipazione della Repubblica di Bulgaria al programma "Cultura 2000"

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo addizionale all'Accordo europeo fra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro, relativo alla partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari e in particolare gli articoli 1 e 2,

Considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Bulgaria può partecipare a programmi quadro comunitari, programmi specifici, progetti e altre azioni, in particolare nel campo della cultura.

(2) In virtù dell'articolo 2, i termini e le condizioni di partecipazione della Bulgaria in questo settore sono decisi dal Consiglio di Associazione,

DECIDE:

Articolo 1

La Bulgaria partecipa al programma "Cultura 2000" secondo i termini e le condizioni di cui agli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata del programma "Cultura 2000", a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di Associazione.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio di Associazione

Il Presidente

ALLEGATO I

Termini e condizioni di partecipazione della Repubblica di Bulgaria

al programma "Cultura 2000"

(1) La Bulgaria partecipa alle attività del programma "Cultura 2000" (qui di seguito denominato "il programma") in conformità, qualora non diversamente previsto dalla presente decisione, di obiettivi, criteri, procedure e scadenze stabiliti dalla decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 che stabilisce il presente programma di azione comunitaria.

(2) Per partecipare al programma, la Bulgaria versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea secondo le modalità di cui all'allegato II. Se del caso, al fine di tenere conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Bulgaria, il comitato di associazione è autorizzato ad adattare tale contributo al fine di evitare squilibri di bilancio in sede di attuazione del programma.

(3) I termini e le condizioni di presentazione, valutazione e selezione delle candidature di istituzioni, organizzazioni e singoli ammissibili di Bulgaria sono gli stessi che si applicano a istituzioni, organizzazioni e singoli ammissibili della Comunità. In sede di nomina di esperti indipendenti in virtù delle relative disposizioni della decisione che stabilisce il programma, la Commissione può prendere in considerazione esperti bulgari che la assistano nella valutazione dei progetti.

(4) Al fine di assicurare la dimensione comunitaria del programma, per poter essere ammessi a beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità, i progetti e le attività dovranno prevedere almeno un socio di uno degli Stati membri della Comunità.

(5) L'importo massimo del sostegno finanziario alle attività dei Punti di contatto culturale non supera il 50 % dello stanziamento complessivo per le attività.

(6) Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei Conti delle Comunità europee in relazione con il monitoraggio e la valutazione del programma "Cultura 2000" ai sensi della decisione (articolo 8), la partecipazione della Bulgaria al programma sarà monitorata in permanenza da un partenariato fra la Commissione delle Comunità europee e la Bulgaria. La Bulgaria presenterà alla Commissione i relativi rapporti e parteciperà ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità in tale contesto.

(7) In conformità del regolamento finanziario della Comunità, gli accordi contrattuali stipulati con o da enti bulgari prevedono lo svolgimento di verifiche e controlli finanziari da parte, o sotto l'egida, della Commissione e della Corte dei Conti. Per quanto riguarda i controlli finanziari, questi ultimi possono avere l'intento di controllare le entrate e le spese di tali enti in relazione con i loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. In uno spirito di cooperazione e reciproco interesse, le competenti autorità bulgare forniscono ogni fattibile e ragionevole assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'espletamento di tali verifiche e controlli.

(8) Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 che stabilisce il programma "Cultura 2000", i rappresentanti della Bulgaria partecipano in veste di osservatori al comitato di gestione per i punti che li riguardano. Il comitato si riunisce senza i rappresentanti della Bulgaria per quanto riguarda il resto dei punti, come pure in occasione della votazione.

(9) La lingua utilizzata in ogni tipo di contatto con la Commissione per quanto riguarda la procedura di candidatura, la presentazione dei rapporti o altri accordi amministrativi del programma è una delle lingue ufficiali della Comunità.

(10) La Comunità e la Bulgaria possono porre fine alle attività di cui alla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. Progetti e attività in corso al momento della risoluzione degli accordi contrattuali continuano fino alla loro ultimazione alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

ALLEGATO 2

Contributo finanziario della Repubblica di Bulgaria

a "Cultura 2000"

1. Il contributo finanziario che la Bulgaria dovrà versare bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma "Cultura 2000" sarà il seguente (in EUR):

>SPAZIO PER TABELLA>

2. La Bulgaria verserà il predetto contributo in parte dal proprio bilancio nazionale e in parte dagli stanziamenti del programma nazionale PHARE per la Bulgaria. In base ad una procedura separata di programmazione PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Bulgaria mediante un Memorandum di finanziamento separato. Con la parte proveniente dal bilancio statale bulgaro, questi stanziamenti costituiranno il contributo nazionale della Bulgaria, a partire dal quale essa effettuerà i versamenti corrispondenti alle richieste di finanziamento annuale della Commissione.

3. Gli stanziamenti PHARE saranno richiesti conformemente al seguente calendario:

>SPAZIO PER TABELLA>

La parte rimanente del contributo della Bulgaria proverrà dal bilancio dello Stato bulgaro.

4. Il regolamento finanziario che si applica al bilancio generale dell'Unione europea si applica in particolare alla gestione del contributo della Bulgaria.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti di Bulgaria a fini di partecipazione in veste di osservatori al lavoro del comitato di cui all'allegato I, punto 8 o ad altre riunioni relative all'attuazione del programma sono rimborsate dalla Commissione sulla stessa base e in conformità delle procedure attualmente in vigore per gli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione ed all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Bulgaria una richiesta di finanziamento corrispondente al contributo di quest'ultima al programma in virtù della presente decisione.

Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario in euro della Commissione.

La Bulgaria verserà il suo contributo conformemente alla richiesta di finanziamento:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, a condizione che la Commissione trasmetta la richiesta di finanziamento entro il 1° aprile, oppure entro e non oltre un mese dopo l'invio della richiesta di finanziamento se quest'ultima è trasmessa più tardi;

- entro il 1° maggio per la parte finanziata da PHARE, a condizione che i relativi importi siano stati inviati alla Bulgaria entro tale termine, oppure entro e non oltre un periodo di 30 giorni dopo che i fondi sono stati versati alla Bulgaria.

Eventuali ritardi di versamento del contributo comportano il pagamento di interessi da parte della Bulgaria per la parte dovuta a decorrere dal termine stabilito. Il tasso di interesse corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea, alla data stabilita, per le sue operazioni in euro, maggiorato dell'1.5 %.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Partecipazione della Bulgaria al programma "Cultura 2000".

2. Linea di bilancio

B7-030 Aiuti economici ai paesi associati d'Europa centrale ed orientale 6091 Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi associati d'Europa centrale ed orientale ai programmi comunitari

3. Base giuridica

Il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, congiuntamente all'articolo 300(2);

Il protocollo addizionale all'accordo europeo con la Bulgaria, che ne prevede la partecipazione ai programmi comunitari;

La decisione del Consiglio n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 che stabilisce il programma "Cultura 2000", in particolare l'articolo 7.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

Il protocollo addizionale all'accordo europeo con la Bulgaria prevede la partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari in un'ampia gamma di settori, fra i quali la cultura.

La sua partecipazione non soltanto contribuirà all'attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione economica e culturale in virtù dell'accordo europeo ma permetterà alla Bulgaria di familiarizzarsi con le procedure e i metodi dei programmi comunitari.

La Bulgaria ha partecipato in passato ai programmi culturali comunitari. In sintonia con la comunicazione della Commissione "Agenda 2000" del 16.7.1997 e con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, la partecipazione della Bulgaria a questi programmi rientra nella strategia consolidata preadesione che assiste il paese nella sua preparazione alla futura adesione all'Unione.

Il processo decisionale relativo all'apertura dei programmi implica una decisione del Consiglio di Associazione fra l'Unione e la Bulgaria.

La bozza di decisione del Consiglio di Associazione intende permettere alla Bulgaria di partecipare ai vantaggi offerti da "Cultura 2000". La bozza di decisione del Consiglio di Associazione stabilisce condizioni, in particolare riguardo al contributo finanziario della Bulgaria, ed accordi pratici di partecipazione al programma.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

Fino alla fine del programma comunitario interessato, cioè fino al 31.12.2004.

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

5.3 Tipo di entrate previste

Poiché l'articolo 3 del protocollo addizionale alll'Accordo europeo stipula che la Bulgaria stessa sosterrà i costi derivanti dalla sua partecipazione, detto paese sarà invitato a versare un contributo di partecipazione al programma "Cultura 2000". Poiché il medesimo articolo dichiara che la Comunità può integrare il contributo della Bulgaria, il contributo bulgaro deriverà soltanto in parte dal bilancio nazionale. La parte residua del suo contributo sarà a carico del programma nazionale PHARE. Lo stanziamento PHARE sarà imputato alla linea di bilancio B7-030 e trasferito alla Bulgaria mediante un Memorandum di finanziamento separato. Insieme con la parte proveniente dal bilancio statale bulgaro, tali stanziamenti costituiranno il contributo nazionale della Bulgaria, a partire dal quale detto paese effettuerà i pagamenti sollecitati dalle richieste annuali di finanziamento della Commissione. Una volta versato dalla Bulgaria, il contributo complessivo sarà trasferito alla voce 6091 delle entrate del bilancio dell'UE.

6. Natura delle spese/entrate

- Sovvenzione al 100%

- Sussidio nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato

- Nessun rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario

- Per quanto riguarda le entrate, la disposizione che il contributo della Bulgaria copra le spese della sua partecipazione figura alla voce 6091. Le entrate saranno attribuite alle voci di spesa del programma in questione e, se del caso, alle relative voci delle spese operative. Le entrate complessive previste sono indicate al punto 7.4.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari)

In base al protocollo addizionale all'Accordo europeo con la Bulgaria, le predisposizioni finanziarie e di bilancio per il programma "Cultura 2000" sono le seguenti: il contributo della Bulgaria tiene conto di tre elementi:

- i costi operativi previsti, calcolati sulla base degli stanziamenti del programma, come pure del PIL del paese, ponderato dalla sua parità di potere d'acquisto;

- il contributo relativo ad un Punto di contatto culturale;

- i costi amministrativi previsti relativi a riunioni e missioni. I costi amministrativi previsti ammontano annualmente a 4 000 EUR.

La Bulgaria utilizzerà parte del suo programma nazionale annuale PHARE a complemento del proprio stanziamento statale per finanziare il contributo ai costi operativi.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione (in EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spesa operativa per studi, esperti ecc. compresi nella parte B del bilancio

p.m.: proporzionalmente agli stanziamenti di questo tipo nelle dotazioni EUR 15 per il programma "Cultura 2000", ma entro i limiti consentiti dalla parte di contributo proveniente dal bilancio nazionale del paese.

7.4 Scadenzario degli stanziamenti di impegno e pagamento

Importi a carico della voce B7-030

>SPAZIO PER TABELLA>

Entrate annue previste:

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Disposizioni antifrode

Tutti i contratti, accordi e altri impegni legali della Commissione prevedono controlli in loco da parte della Commissione e della corte dei Conti. I beneficiari delle azioni sono fra l'altro obbligati a compilare rapporti e schede finanziarie. Questi ultimi vengono esaminati sotto il profilo del contenuto e dell'ammissibilità della spesa conformemente agli obiettivi del finanziamento comunitario.

Le disposizioni antifrode delle linee di bilancio di base si applicano anche alla presente linea di bilancio se adattate al caso dei paesi d'Europa centrale.

9. Elementi d'analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

Lo scopo di rendere accessibile il programma "Cultura 2000" alla Bulgaria è quello di produrre vantaggi analoghi a quelli per gli Stati membri della Comunità. Il programma Cultura 2000 contribuisce alla promozione di un'area culturale comune ai popoli d'Europa. In tale contesto, incoraggia la cooperazione fra artisti ed altri operatori coinvolti nella cultura, promotori pubblici e privati, reti culturali e altri soci, oltre alle istituzioni culturali degli Stati membri e di altri paesi partecipanti, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- promozione del dialogo culturale e della reciproca conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei;

- promozione della creatività e della diffusione transnazionale e del movimento di artisti, creatori e altri operatori culturali e professionali e delle loro opere, con particolare riferimento ai giovani e alle persone svantaggiate ed alla diversità culturale;

- illustrazione della diversità culturale e sviluppo di nuove forme di espressione culturale;

- condivisione e illustrazione, sul piano europeo, della comune eredità culturale di significato europeo; diffusione di know-how e promozione di prassi corrette che ne riguardano la conservazione e la salvaguardia;

- considerazione del ruolo della cultura nello sviluppo socioeconomico;

- promozione del dialogo interculturale e del reciproco scambio fra culture europee ed extraeuropee;

- riconoscimento esplicito della cultura quale fattore economico dell'integrazione sociale e della cittadinanza;

- migliore accesso e partecipazione alla cultura nell'Unione europea per un numero quanto mai vasto di cittadini.

9.2 Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'intervento finanziario comunitario

Visti gli elevati costi di partecipazione al programma e la precaria situazione di bilancio della Bulgaria, risulta di fondamentale importanza l'assistenza erogata dal programma PHARE.

- Scelta delle modalità dell'intervento

Con un contributo del bilancio nazionale, completato da un contributo del programma PHARE, l'integrazione della Bulgaria nel programma permetterà ai suoi cittadini di cooperare con la loro controparte negli attuali Stati membri dell'UE. L'integrazione dei cittadini bulgari nelle reti comunitarie fornirà un solido contributo alla preparazione della Bulgaria alla futura adesione.

- Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici dell'azione

Poiché i progetti saranno selezionati in base a criteri qualitativi, sarà possibile misurarne l'impatto effettivo sulla base della capacità delle organizzazioni bulgare di rispondere ai bandi di gara lanciati dalla Commissione nell'ambito del programma.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Le procedure di controllo e valutazione del programma "Cultura 2000" (in particolare per la valutazione, nelle decisioni che stabiliscono il programma) riguarderanno anche le azioni finanziate per i beneficiari bulgari.

10. Spese amministrative (Sezione III, Parte A del bilancio)

Un'effettiva mobilitazione delle necessarie risorse amministrative dipenderà dalla decisione annuale della Commissione di attribuzione delle risorse, tenuto conto del numero di effettivi e degli importi addizionali autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Impatto sul numero di posti

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Impatto finanziario globale delle risorse umane

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) Utilizzando le attuali risorse richieste per gestire l'azione (Calcolo basato sui gradi A1, A2, A4, A5 e A7).

10.3 Aumento di altre spese amministrative generato dall'azione

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

La spesa di cui sopra sarà coperta dalle entrate (articolo 4, paragrafo 2, terzo capoverso del regolamento finanziario) ottenute dalla Bulgaria (cfr. punti 5.3 e 7.4 del regolamento finanziario).