52001PC0080

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali /* COM/2001/0080 def. - COD 2001/0044 */

Gazzetta ufficiale n. 154 E del 29/05/2001 pag. 0285 - 0299


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

Nelle sue conclusioni il Consiglio di Lisbona del 23 - 24 marzo 2000 ha sottolineato la necessità di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari; esso ha inoltre fissato il termine del 2005 per l'attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione e ha esortato ad adottare provvedimenti per rafforzare la comparabilità dei bilanci redatti dalle società quotate in borsa [1].

[1] Ai fini del presente regolamento, l'espressione "società quotate" va intesa come indicante le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ossia le società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico. L'espressione "società quotate" è utilizzata solo per semplicità. All'opposto, quando viene utilizzata l'espressione "società non quotate", questa va intesa nell'accezione di "società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico".

In data 13 giugno 2000 la Commissione ha adottato la comunicazione La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire [2], nella quale propone che tutte le società comunitarie quotate in un mercato regolamentato siano tenute a preparare il loro bilancio consolidato conformemente ad un'unica serie di principi contabili, gli International Accounting Standards (IAS), al più tardi dal 2005. L'adozione di regole volte a garantire, sui mercati finanziari comunitari, un'informazione finanziaria uniforme e di elevata qualità rafforzerà l'efficienza globale del mercato, riducendo il costo del capitale per le imprese.

[2] Doc. COM (2000)359 del 13.06.2000.

In data 17 luglio il Consiglio ECOFIN ha approvato la predetta comunicazione e ha sottolineato nelle sue conclusioni che la comparabilità dei bilanci delle imprese quotate, degli istituti finanziari e delle imprese di assicurazione è un aspetto essenziale dell'integrazione dei mercati finanziari. L'ECOFIN ha inoltre invitato la Commissione a presentare una proposta per l'introduzione di queste nuove regole e l'istituzione di un meccanismo adeguato per l'omologazione degli IAS.

Da una recente indagine [3] nella quale sono state consultate 700 società quotate dell'UE è emerso che il 79% dei responsabili finanziari sono favorevoli alla proposta della Commissione di rendere obbligatoria l'applicazione degli IAS da parte delle società quotate entro il 2005. A prescindere dalle ragioni di carattere contabile, i motivi più impellenti per passare agli IAS si ricollegano a considerazioni di ordine strategico e finanziario. Queste comprendono la negoziabilità, le operazioni di fusione ed acquisizione transfrontaliere, il dialogo con gli azionisti e la raccolta di finanziamenti.

[3] PriceWaterhouseCoopers - International Accounting Standards in Europe - 2005 or now- (Gli IAS in Europa - Nel 2005 o ora-).

La legislazione contabile comunitaria, adottata negli anni '70, prevedeva un'armonizzazione di base per quanto riguarda i requisiti di informazione delle società per azioni. Tuttavia, essa non è riuscita a rendere sufficientemente comparabili i bilanci delle società quotate. È necessario un nuovo approccio per soddisfare le attuali esigenze di un mercato europeo dei capitali e dei servizi finanziari pienamente integrato, come auspicato dal Consiglio europeo di Lisbona. Inoltre, le società quotate devono soddisfare le richieste di informazioni provenienti da investitori sempre più esigenti e necessitano di un sistema di informativa finanziaria che garantisca un livello assai più elevato di trasparenza e di comparabilità dei risultati delle società.

La mancanza di comparabilità dell'informativa finanziaria ha effetti sfavorevoli per le parti interessate. L'adeguamento dei bilanci alle convenzioni locali aveva un senso quando gli investitori e gli altri interessati erano della stessa nazionalità dell'impresa. Con lo sviluppo di un mercato finanziario integrato, le azioni delle società sono invece spesso detenute da un gruppo di investitori diversificato su scala internazionale. Il persistere delle differenze è inoltre pregiudizievole per una vigilanza efficace e per un'applicazione effettiva dei requisiti di informativa finanziaria delle società quotate.

In un mercato mobiliare europeo integrato è necessario che le società quotate redigano i loro bilanci sulla base di un unico insieme di norme di informativa finanziaria. Anziché attendere che siano le forze del mercato a determinare le norme da utilizzare, è possibile conseguire tale comparabilità con maggiore efficacia prescrivendo alle società quotate di redigere i propri bilanci in base ad un unico insieme di principi. L'Unione europea non intende produrre un corpus distinto di principi contabili. Una scelta di questo tipo sarebbe incompatibile con la tendenza alla globalizzazione dei mercati finanziari e metterebbe a rischio la capacità delle imprese europee di reperire capitali nei mercati dei paesi terzi. Pertanto, un insieme di principi internazionalmente riconosciuti sembra essere la base più adeguata per l'informativa finanziaria dell'Unione europea.

Nella sua comunicazione del 1995 sulla strategia contabile, la Commissione si è espressa a favore dell'adozione degli IAS da parte delle imprese che desiderano reperire capitali su base internazionale. Dal 1996 lo IASC (International Accounting Standards Committee) ha avviato un processo graduale ed approfondito di revisione e di elaborazione di principi contabili. Inoltre nel 1999 lo IASC ha ultimato la serie fondamentale di principi messi a punto di concerto con l'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). Gli IAS costituiscono un insieme completo e concettualmente solido di principi di informativa finanziaria intesi espressamente a soddisfare le esigenze della comunità internazionale degli affari.

2. Un approccio imperniato sul mercato interno

Questo nuovo approccio è inteso a realizzare l'obiettivo politico dell'Unione europea di garantire le condizioni necessarie per l'instaurazione di un mercato dei capitali integrato ed efficiente. Non è più sufficiente continuare ad accontentarsi di requisiti minimi equivalenti per quanto riguarda l'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere rese pubbliche dalle società quotate. Per instaurare un mercato dei capitali pienamente integrato entro il 2005, la Comunità deve adottare ora misure che instaurino un grado di comparabilità assai più elevato dei bilanci nell'ambito del mercato interno. Ciò accrescerà la concorrenza e agevolerà sensibilmente la libera circolazione dei capitali, dando un contributo sostanziale al completamento della realizzazione di un mercato europeo dei capitali.

Per assicurare che entro il 2005 tutte le società quotate dell'UE applichino gli IAS è necessario un regolamento. Esso assicurerà anche un tempestivo adeguamento agli IAS e darà ai mercati i segnali giusti. Con l'introduzione dell'obbligo di conformarsi agli IAS, la qualità dei bilanci pubblicati migliorerà nettamente e si instaurerà una maggiore comparabilità. La credibilità e, di conseguenza, l'utilità dei conti pubblicati nell'insieme dei mercati dei capitali dell'UE sarà rafforzata. Gli investitori devono essere in grado di confrontare i conti pubblicati da una stessa società in diversi momenti per rendersi conto dell'evoluzione nel tempo della sua posizione finanziaria e dei suoi risultati economici, come pure di mettere a confronto i conti di società diverse per valutare la loro posizione e i loro risultati in termini relativi.

Per assicurare la certezza del diritto e la coerenza dell'applicazione degli IAS da parte di tutte le società quotate dell'UE, è necessario limitare il rischio di varianti nazionali che non rispondono alle odierne esigenze dei mercati finanziari e potrebbero ostacolare l'affermarsi di un insieme unico di principi contabili in tutti i mercati dei capitali dell'UE. L'approccio proposto è necessario anche per evitare difformità di applicazione e indebiti ritardi nel recepimento dei nuovi requisiti nelle legislazioni nazionali.

3. Punti principali trattati nella presente proposta

La presente proposta obbliga tutte le società dell'UE quotate in un mercato regolamentato nonché le società che si preparano a chiedere l'ammissione alla quotazione a redigere, al più tardi a partire dal 2005, il loro bilancio consolidato conformemente agli IAS adottati ai fini dell'applicazione nell'UE. Essa dà inoltre agli Stati membri la facoltà di permettere o di imporre alle società quotate l'applicazione degli IAS adottati nella redazione dei conti annuali e di permettere o imporre anche alle società non quotate l'applicazione degli IAS adottati. Questo significa che gli Stati membri potranno imporre l'applicazione uniforme degli IAS adottati in settori importanti come quello bancario e quello assicurativo, indipendentemente dal fatto che le società siano o meno quotate. La presente proposta contiene inoltre le regole di base per la creazione di un meccanismo di adozione degli IAS, un calendario di attuazione ed una clausola di revisione per consentire una valutazione dell'approccio globale proposto.

3.1. Calendario e data di applicazione

È estremamente importante agevolare un'applicazione tempestiva della legislazione proposta per garantire che sia rispettata la scadenza del 2005 fissata dal Consiglio di Lisbona. Per salvaguardare l'obiettivo della comparabilità è inoltre fondamentale che gli IAS vengano applicati uniformemente da tutte le imprese comunitarie quotate, senza differenze nazionali. Si tratta di una condizione indispensabile per il funzionamento efficiente dei mercati. Il regolamento proposto entrerà in vigore immediatamente, in modo che le società quotate siano incentivate ad utilizzare gli IAS al più presto. Tuttavia, come previsto nella comunicazione di giugno, è necessario stabilire che esso si applichi più tardi e prevedere quindi un periodo transitorio (prima dell'applicazione obbligatoria nel 2005) per consentire agli Stati membri e alle imprese di effettuare gli adeguamenti necessari per l'applicazione dei principi contabili internazionali. Durante questo periodo transitorio gli Stati membri possono tuttavia imporre o consentire a tutte le società incluse nel campo di applicazione della proposta o a talune di esse di usare in anticipo gli IAS adottati. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di applicare o di adottare qualunque misura che non sia in conflitto con il campo di applicazione o gli obiettivi del regolamento proposto e che ne garantisca l'applicazione.

3.2. Ruolo delle direttive contabili

Per le società quotate l'obbligo di applicare gli IAS si aggiungerà ai requisiti delle direttive contabili. Si assicurerà così un livello di base di comparabilità per tutte le società per azioni dell'Unione europea e si contribuirà a far sì che le imprese non quotate che non utilizzano gli IAS siano incentivate a passare dai requisiti minimi delle direttive contabili a forme più sofisticate di informativa finanziaria come appunto gli IAS. Mentre la conformità alle direttive sarà obbligatoria per tutte le società, l'applicazione degli IAS sarà un requisito supplementare per le società quotate.

3.3. Meccanismo di omologazione

Per garantire l'indispensabile controllo pubblico, è necessario un meccanismo comunitario di omologazione. Questo meccanismo ha la finalità non già di riformulare o di sostituire gli IAS, bensì di sovrintendere all'adozione di nuovi principi e interpretazioni; dovrebbe attivarsi soltanto quando questi ultimi presentano deficienze significative o non tengono conto di caratteristiche specifiche della situazione economica o giuridica dell'Unione europea. La finalità principale di questo meccanismo è confermare che gli IAS costituiscono una base adeguata per l'informativa finanziaria delle imprese quotate. Il meccanismo sarà basato su una struttura articolata su due livelli: un comitato di regolamentazione e un comitato di esperti.

Livello regolamentare del meccanismo di omologazione

Il comitato di regolamentazione includerà rappresentanti di tutti gli Stati membri e funzionerà sulla base di accordi istituzionali appropriati e regole di comitatologia consolidate, che garantiranno la piena trasparenza e la responsabilità nei confronti del Consiglio e del Parlamento. Il comitato di regolamentazione esprimerà il suo parere sull'opportunità che un principio IAS sia adottato o meno dall'UE e sulla data entro la quale lo IAS in questione dovrebbe essere applicato nell'UE.

Livello tecnico (esperti) del meccanismo di omologazione

Un Comitato tecnico di contabilità provvederà a fornire il supporto ed a mettere a disposizione le conoscenze necessarie per valutare i principi contabili in tempi brevi. Il comitato sarà inoltre coinvolto in tutte le fasi del processo di definizione dei principi contabili dello IASC ed in particolare in quelle iniziali. Il comitato di esperti dovrà essere in grado di esprimere pareri in forma definitiva molto rapidamente. Gli utenti comunitari degli IAS ed i mercati in generale devono sapere con certezza quali principi devono utilizzare. L'adozione di decisioni tempestive può essere garantita solo se il meccanismo è in grado di anticipare l'insorgere di eventuali problemi derivanti dai futuri IAS. Ciò significa che il meccanismo deve seguire in modo attivo e in permanenza il processo di definizione dei principi contabili in sede di IASC.

Il livello tecnico del meccanismo di omologazione garantirà che gli utenti e gli estensori dei bilanci comunitari vengano coinvolti nelle discussioni preparatorie a livello internazionale e nella valutazione tecnica dei principi prima della loro adozione da parte dell'Unione europea. A tal fine è necessario il coinvolgimento degli organi di normazione contabile, dei contabili, degli utilizzatori e degli estensori dei conti e la stretta collaborazione delle autorità di vigilanza e prudenziali. Il meccanismo di omologazione agevolerà l'applicazione degli IAS nel contesto dell'Unione europea. Il Comitato tecnico di contabilità consiglierà inoltre la Commissione in merito all'opportunità o meno di modificare le direttive contabili alla luce degli sviluppi dei principi contabili internazionali.

4. Descrizione del contenuto degli articoli

4.1. Articolo 3 - Poteri della Commissione e pubblicità

Il paragrafo 1 dell'articolo 3 definisce le competenze conferite alla Commissione per l'adozione dei principi contabili internazionali ai fini della loro applicazione nella Comunità.

Il paragrafo 2 stabilisce che, entro due anni dall'entrata in vigore della proposta, la Commissione, assistita dal Comitato di regolamentazione contabile, deciderà, secondo la procedura di cui all'articolo 6, in merito all'adozione e all'applicazione dei principi contabili internazionali elencati nell'allegato al regolamento.

Il paragrafo 3 riguarda la pubblicità ufficiale da dare all'adozione di un principio contabile, che consiste nella sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (titolo e numero di riferimento del principio e sua data di entrata in vigore).

4.2. Articoli 4 e 5 - Obblighi delle società dell'UE

Tutte le società dell'Unione europea quotate in un mercato regolamentato [4] come pure tutte le società che preparino un prospetto di offerta pubblica [5] conformemente alla direttiva relativa al prospetto di ammissione alla quotazione in borsa [6] in vista della loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato sono tenute a redigere il loro bilancio consolidato conformemente agli IAS, al più tardi dal 2005. Gli Stati membri avranno la facoltà di consentire o prescrivere alle società non quotate di redigere il loro bilancio conformemente agli stessi principi contabili applicati dalle società quotate. L'obbligo di utilizzare gli IAS si applica al bilancio consolidato delle società quotate. Gli Stati membri potranno consentire o prescrivere l'uso degli IAS per i conti annuali.

[4] Ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.06.1993, pag. 27).

[5] Disciplinato dalla direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari (GU L 124 del 5.05.1989, pag. 8).

[6] Direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (GU L 100 del 17.04.1980, pag. 1).

4.3. Articolo 6 - Comitato di regolamentazione contabile

La funzione centrale di regolamentazione del meccanismo di omologazione consisterà nel valutare gli IAS per confermare che rappresentano una base adeguata per l'informativa finanziaria delle società comunitarie quotate. Il Comitato di regolamentazione contabile costituisce il livello regolamentare del meccanismo di omologazione ed esprime il proprio parere, su proposta della Commissione, in merito ai principi contabili e alle interpretazioni da applicare (approvando oppure respingendo un principio contabile ai fini della sua applicazione nell'UE) e alla data a decorrere dalla quale essi devono essere applicati.

La specifica natura regolamentare di queste funzioni implica che la composizione del Comitato di regolamentazione contabile previsto dal presente regolamento potrà anche essere diversa da quella del Comitato di contatto istituito a norma dell'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE, che esplica funzioni puramente consultive. Inoltre il Comitato di contatto è competente anche in materia di revisione legale dei conti. È quindi opportuno istituire un nuovo comitato, distinto dal Comitato di contatto, per l'esercizio dei poteri conferiti dal presente regolamento.

La procedura del comitato si baserà sulle regole di comitatologia esistenti. Il comitato sarà composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, la quale svolgerà anche la funzione di segretariato. Nell'ambito di tale sistema, la Commissione presenterà al Comitato una relazione che analizzerà il principio contabile da adottare, ne esaminerà la compatibilità con le direttive contabili e la sua idoneità a servire come base per l'informativa finanziaria nell'Unione europea. Entro un mese il comitato deve decidere (sulla base di un voto a maggioranza qualificata) in merito alla proposta presentata dalla Commissione. Questa procedura si applicherà anche ai fini dell'adozione di eventuali modifiche da apportare agli IAS già adottati in precedenza. Conformemente al regolamento interno del Comitato di regolamentazione contabile, la Commissione può decidere di invitare esperti ad esprimersi su problemi specifici, su richiesta di un membro del Comitato o di propria iniziativa.

Per preparare la sua relazione, la Commissione può consultare un Comitato tecnico di contabilità. Qualora questo comitato raccomandi l'adozione di un principio, ma la Commissione non sia d'accordo con questa raccomandazione, la Commissione motiverà la propria posizione e chiederà al Comitato tecnico di contabilità di esaminare una soluzione alternativa.

4.4. Articoli da 7 a 10 - Disposizioni finali

L'articolo 7 prescrive agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri qualora si avvalgano delle opzioni incluse nella proposta. L'articolo 8, in omaggio alla responsabilità della Commissione nei confronti del Consiglio e del Parlamento europeo, prescrive alla Commissione di informare le due predette istituzioni in merito alle misure adottate in virtù del presente regolamento. Inoltre, come previsto nella comunicazione del giugno 2000, questo articolo stabilisce che le disposizioni, i meccanismi e le procedure stabiliti nella proposta dovranno essere rivisti una volta attuato il sistema, al più tardi il 1° luglio 2007.

2001/0044(COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha sottolineato l'esigenza di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, ha stabilito la scadenza del 2005 per la messa in atto del Piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione e ha invitato a prendere misure per migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria pubblicata dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici.

(2) Ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno, occorre obbligare le società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici ad applicare un insieme unico di principi contabili internazionali per la redazione dei loro bilanci consolidati. In questo modo verrà anche assicurato un elevato grado di trasparenza e di comparabilità dell'informativa finanziaria di tutte le società dell'UE i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici, condizione necessaria per realizzare in mercato dei capitali integrato che funzioni in modo efficace, regolare ed efficiente.

(3) Il presente regolamento mira a contribuire ad un funzionamento efficiente, sotto il profilo operativo e dei costi, dei mercati dei capitali. La tutela degli investitori e il mantenimento della fiducia sono anch'essi aspetti importanti del completamento del mercato interno nel settore finanziario. Il presente regolamento rafforza la libertà di movimento dei capitali nel mercato interno e contribuisce a mettere le imprese europee nelle condizioni di competere ad armi pari per l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili nei mercati dei capitali europei nonché in quelli mondiali.

(4) È fondamentale per la competitività dei mercati europei dei capitali promuovere la convergenza delle norme seguite in Europa per redigere i bilanci, introducendo l'uso di principi contabili internazionali che possano essere riconosciuti su scala mondiale, al fine di realizzare operazioni transfrontaliere o di ottenere l'ammissione alla quotazione ovunque nel mondo.

(5) Il 13 giugno 2000, la Commissione ha pubblicato la comunicazione "La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire" nella quale propone che tutte le società dell'UE i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici preparino i loro conti consolidati conformemente ad un'unica serie di principi contabili, gli International Accounting Standards (IAS), al più tardi nel 2005.

(6) Gli International Accounting Standards (IAS) sono messi a punto dall'International Accounting Standards Committee (IASC), che si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale. L'uso di questi principi contabili, se possibile e a condizione che assicurino un grado elevato di trasparenza e di comparabilità dell'informativa finanziaria nella Comunità, va reso obbligatorio per tutte le società dell'UE i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico nonché per tutte le società dell'UE che si preparano a chiedere l'ammissione alla negoziazione dei loro titoli.

(7) Occorre autorizzare la Commissione, assistita da un Comitato di regolamentazione contabile composto dei rappresentanti degli Stati membri, a rendere obbligatoria l'applicazione degli IAS nella Comunità, conformemente alla procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Poiché le misure necessarie per dare applicazione alle disposizioni del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 di detta decisione, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della medesima decisione.

(8) Un Comitato tecnico di contabilità provvederà a fornire alla Commissione il supporto e la consulenza tecnica necessari per la valutazione i principi contabili. Esso contribuirà inoltre a rafforzare il coordinamento delle posizioni dei paesi dell'Unione europea nelle discussioni in sede di International Accounting Standards Committee (IASC), a definire tempestivamente le posizioni europee sui nuovi problemi di contabilità a livello internazionale e ad assicurare un'attiva partecipazione europea in seno agli organi costitutivi dello IASC per influenzare e contribuire a determinare le soluzioni adottate da quest'ultimo.

(9) Il meccanismo di omologazione deve essere in grado di decidere rapidamente in merito ai principi contabili internazionali proposti e costituire altresì una sede di deliberazione, di riflessione e di scambio di informazioni in merito ai principi contabili internazionali per le principali parti interessate, in particolare gli organi di normazione contabile a livello nazionale, le autorità di vigilanza sui mercati mobiliari, i contabili e gli utilizzatori e gli estensori dei conti. Il meccanismo dovrebbe favorire un'interpretazione comune dei principi contabili internazionali adottati nell'Unione europea.

(10) Conformemente al principio di proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento, che prescrivono alle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico e alle società che preparano un prospetto per l'ammissione alla negoziazione di conformarsi ad un insieme unico di principi contabili internazionali, sono necessarie per contribuire all'efficienza, in termini operativi e di costi, dei mercati dei capitali dell'UE e quindi per il completamento del mercato interno.

(11) Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario che, per quanto riguarda i conti annuali, sia data agli Stati membri la facoltà di permettere o di imporre alle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico come pure alle società che si preparano a chiedere l'ammissione alla negoziazione di redigere i conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura stabilita nel presente regolamento. Gli Stati membri possono decidere di estendere tale facoltà o tale obbligo anche alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico per quanto riguarda la redazione dei loro conti consolidati e/o dei loro conti annuali.

(12) Per consentire agli Stati membri e alle imprese di effettuare gli adeguamenti necessari per rendere possibile l'applicazione dei principi contabili internazionali, è necessario stabilire che talune disposizioni del presente regolamento entrino in applicazione solo nel 2005.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative all'adozione e all'utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e di assicurare il regolare ed efficiente funzionamento del mercato dei capitali dell'UE.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono per "principi contabili internazionali" gli International Accounting Standards (IAS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC) emessi dallo International Accounting Standards Committee (IASC), elencati nell'allegato del presente regolamento, i principi contabili e le relative interpretazioni che saranno emessi dallo IASC in futuro come pure i principi contabili equivalenti, ossia principi che assicurino un elevato grado di trasparenza e di comparabilità dell'informativa finanziaria e siano il più possibile vicini agli International Accounting Standards.

Articolo 3 - Poteri della Commissione e pubblicità

1. La Commissione, secondo la procedura stabilità nell'articolo 6, indica e adotta i principi contabili internazionali da rendere obbligatori conformemente all'articolo 4 del presente regolamento al fine di assicurare un grado elevato di trasparenza e di comparabilità dei bilanci.

2. Al più tardi il 31 dicembre 2002, la Commissione, secondo la procedura stabilita nell'articolo 6, decide in merito all'applicazione nella Comunità dei principi contabili internazionali elencati nell'allegato del presente regolamento.

3. Le decisioni della Commissione riguardanti l'adozione di principi contabili internazionali sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4 - Conti consolidati delle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico e delle società che si preparano a chiedere l'ammissione alla negoziazione dei loro titoli

Le società soggette al diritto di uno Stato membro i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, o sono offerti al pubblico in vista della loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato conformemente alle condizioni definite nella direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, devono redigere i loro conti consolidati per l'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005 o in data successiva conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura definita nel presente regolamento.

Articolo 5 - Opzioni relative ai conti annuali e le società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico

Gli Stati membri possono consentire o prescrivere

a) alle società di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali

b) alle società diverse da quelle di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali

conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura definita nell'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 6 - Comitato di regolamentazione contabile

1. Nell'adottare i principi contabili internazionali conformemente alla procedura prevista nel presente regolamento, la Commissione è assistita da un Comitato di regolamentazione contabile composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 di detta decisione.

2. Il Comitato di regolamentazione contabile esprime il suo parere sulla proposta della Commissione entro un mese dalla sua presentazione.

3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

Articolo 7 - Comunicazione

Gli Stati membri che adottano misure ai sensi dell'articolo 5 le comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 8 - Informazione e riesame

La Commissione esamina l'applicazione del presente regolamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi il 1° luglio 2007.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 10 - Destinatari

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

IAS n. // Titolo

IAS 1 // Presentazione del bilancio d'esercizio

IAS 2 // Rimanenze

IAS 7 // Rendiconto finanziario

IAS 8 // Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di criteri contabili

IAS 10 // Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

IAS 11 // Commesse a lungo termine

IAS 12 // Imposte sul reddito

IAS 14 // Presentazione di informazioni contabili per settori

IAS 15 // Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi

IAS 16 // Immobili, impianti e macchinari

IAS 17 // Leasing

IAS 18 // Ricavi

IAS 19 // Benefici per i dipendenti

IAS 20 // Contabilizzazione dei contributi pubblici e illustrazione dell'assistenza pubblica

IAS 21 // Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

IAS 22 // Aggregazioni di imprese

IAS 23 // Oneri finanziari

IAS 24 // Illustrazione delle operazioni fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo

IAS 26 // Fondi di previdenza

IAS 27 // Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate

IAS 28 // Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate

IAS 29 // Informazioni contabili in economie iperinflazionate

IAS 30 // Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli enti creditizi

IAS 31 // Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture

IAS 32 // Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d'esercizio e informazione integrativa

IAS 33 // Utile per azione

IAS 34 // Informativa infrannuale

IAS 35 // Attività destinate a cessare

IAS 36 // Riduzione del valore delle attività

IAS 37 // Accantonamenti, passività e attività potenziali)

IAS 38 // Attività immateriali

IAS 39 // Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

IAS 40 // Immobili acquisiti per investimento

La discontinuità della numerazione degli IAS è dovuta al fatto che alcuni dei principi contabili originari sono stati sostituiti da principi più recenti.

DECISIONI DELLO STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE

SIC n. // Titolo

SIC-1 // Coerenza nell'applicazione dei Principi contabile - Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze

SIC-2 // Coerenza nell'applicazione dei Principi contabile - Capitalizzazione di oneri finanziari

SIC-3 // Eliminazione di profitti e perdite non realizzati da operazioni con società collegate

SIC-5 // Classificazione degli strumenti finanziari - Disposizioni su extensioni eventuali

SIC-6 // Costi per la modifica del software esistente

SIC-7 // Introduzione dell'euro

SIC-8 // Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale

SIC-9 // Aggregazioni di imprese - Classificazione come acquisizione o unificazione di impresa

SIC-10 // Assistenza pubblica - Nessuna specifica relazione alle attività operative

SIC-11 // Valute estere - Capitalizzazione delle perdite derivanti da severe svalutazioni della valuta

SIC-12 // Consolidamento - Società a destinazione specifica (società veicolo)

SIC-13 // Imprese sotto controllo congiunto - Conferementi in natura da parte dei partecipanti al controllo

SIC-14 // Immobili, impianti e macchinari - Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni

SIC-15 // Leasing operativo - Incentivi

SIC-16 // Capitale sociale - Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di patrimonio (Azioni proprie))

SIC-17 // Patrimonio netto - Costo di un'operazione di patrimonio netto

SIC-18 // Coerenza nell'applicazione dei Principi contabile - Metodi alternativi

SIC-19 // Moneta di conto - Valutazione e esposizione in bilancio secondo gli IAS 21 e 29

SIC-20 // Criterio del patrimonio netto - Contabilizzazione delle perdite

SIC-21 // Imposte sul reddito - Realizzo di attività rivalutate non ammortizzabili

SIC-22 // Aggregazioni di imprese - Adeguamento successivo del valore equo e dell'avviamento inizialmente rilevati

SIC-23 // Immobili, impianti e macchinari - Costi di controllo o revisione di rilevante importanza

SIC-24 // Utile per azione - Strumenti finanziari e altri contratti liquidabili in azioni

SIC-25 // Imposte sul reddito - Mutamenti dello status fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

2. Linea di bilancio

Nessuna

3. Base giuridica

Articolo 95, paragrafo 1 del trattato CE

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

Instaurare regole chiare a livello paneuropeo per assicurare un'informazione finanziaria comparabile e trasparente nell'insieme dell'Unione europea

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o di proroga

Il Comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 della proposta di regolamento inizierà a riunirsi non appena adottato il regolamento (fine 2001). Si tratta di un comitato di regolamentazione a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

5. Classificazione della spesa

6. Natura della spesa

7. Incidenza finanziaria sulla parte B del bilancio

Nessuna incidenza.

8. Disposizioni antifrode previste

Vista la natura dell'azione, non sono necessarie specifiche misure antifrode.

9. Elementi d'analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; destinatari

Principale obiettivo della proposta è instaurare regole chiare a livello paneuropeo per assicurare un'informazione finanziaria comparabile e trasparente nell'insieme dell'Unione europea. Queste regole devono essere tali da permettere un'interpretazione ed applicazione rigorosa, offrendo agli investitori e agli altri interessati informazioni pertinenti e attendibili che consentano un confronto significativo dei risultati delle imprese da un paese all'altro e da un settore all'altro. Un'informativa finanziaria comparabile e trasparente è un elemento essenziale per la realizzazione di un mercato dei capitali europeo integrato, competitivo ed attraente che affianchi la moneta unica e rafforzi quindi l'economia europea.

La presente proposta costituisce un'azione prioritaria nell'ambito del Piano d'azione per i servizi finanziari e il Consiglio europeo di Lisbona ha ritenuto che costituisse un elemento fondamentale per l'instaurazione di un mercato integrato dei servizi finanziari.

9.2 Motivazione dell'azione

L'iniziativa riguarda il funzionamento del mercato interno ed è quindi di competenza esclusiva della Comunità; di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica in questa fattispecie.

La presente proposta dà agli Stati membri la facoltà di consentire o prescrivere l'applicazione dei principi contabili obbligatori per il bilancio consolidato delle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico anche nel caso delle società le cui azioni non sono oggetto di negoziazione in un simile mercato o per i conti annuali. Inoltre, la proposta istituisce un meccanismo che provvederà ad esaminare gli International Accounting Standards e ad adottarli formalmente ai fini della loro applicazione nell'UE.

L'instaurazione di un meccanismo di omologazione che comporta, a livello politico, il ricorso alla procedura del comitato assicurerà la rapida adozione al livello comunitario dei principi contabili emessi dallo International Accounting Standards Committee (IASC). La frequenza delle riunioni del Comitato di regolamentazione contabile sarà in parte funzione dei lavori dello IASC. In pratica, ci si attende che il comitato dovrà riunirsi una volta al mese. Le riunioni si terranno a Bruxelles.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

L'azione sarà oggetto di valutazione nel 2007, sulla base di una relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento.

10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio)

La mobilitazione effettiva delle risorse umane ed amministrative sarà finanziata con le risorse della dotazione di bilancio della DG responsabile della gestione dell'azione.

10.1 Effetto sul numero di posti

>SPAZIO PER TABELLA>

L'azione sarà gestita utilizzando le risorse di personale esistenti dell'unità competente.

10.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane aggiuntive

Euro

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3 Aumento di altre spese amministrative a seguito dell'azione

Euro

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

I. Denominazione della proposta

Proposta di regolamento relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

II. Numero di riferimento del documento

III. La proposta

1. L'iniziativa riguarda il funzionamento del mercato interno ed è quindi di competenza esclusiva della Comunità; di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica in questa fattispecie.

La presente proposta legislativa costituisce un elemento essenziale per la realizzazione del Piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione. L'adozione di principi di informativa finanziaria uniformi e di elevata qualità per i mercati finanziari comunitari migliorerà grandemente la comparabilità e la trasparenza dei bilanci, rafforzando l'efficienza dei mercati e riducendo il costo del capitale per le imprese. Il conseguimento di questo obiettivo è una condizione necessaria per realizzare dei progressi in altri settori fondamentali dei servizi finanziari.

La presente proposta dà agli Stati membri la facoltà di consentire o prescrivere l'applicazione dei principi contabili obbligatori per il bilancio consolidato delle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico anche nel caso delle società le cui azioni non sono oggetto di negoziazione in un simile mercato o per i conti annuali. Inoltre, la proposta istituisce un meccanismo che provvederà ad esaminare gli International Accounting Standards e ad adottarli formalmente ai fini della loro applicazione nell'UE. Il meccanismo si articola su due livelli: un comitato di regolamentazione (Comitato di regolamentazione contabile) che funzionerà secondo le regole di comitatologia vigenti e un comitato tecnico di esperti.

Principale obiettivo della proposta è instaurare regole chiare a livello paneuropeo per assicurare un'informazione finanziaria comparabile e trasparente nell'insieme dell'Unione europea. Queste regole devono essere tali da permettere un'interpretazione ed applicazione rigorosa, offrendo agli investitori e agli altri interessati informazioni pertinenti e attendibili che consentano un confronto significativo dei risultati delle imprese da un paese all'altro e da un settore all'altro. Un'informativa finanziaria comparabile e trasparente è un elemento essenziale per la realizzazione di un mercato dei capitali europeo integrato, competitivo ed attraente che affianchi la moneta unica e rafforzi quindi l'economia europea.

IV. Impatto sulle imprese

2. Soggetti sui quali inciderà la proposta

Tutte le società dell'UE quotate in un mercato regolamentato e tutte le società europee che si preparano a chiedere l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato dovranno redigere, al più tardi dal 2005, il bilancio consolidato conformemente agli IAS adottati ai fini dell'applicazione nell'UE. Gli Stati membri avranno la facoltà di estendere questo obbligo alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico e ai conti annuali delle singole società.

Attualmente sono quotate nei mercati regolamentati dell'UE circa 7000 società, 375 delle quali applicano già gli IAS.

3. Obblighi imposti alle imprese dalla proposta

Per conformarsi in pratica alle disposizioni proposte, le imprese interessate dovranno o iniziare a redigere il loro bilancio consolidato, o riformularlo, conformemente agli IAS già nel 2003 e nel 2004 per essere in grado di presentare nel 2005 un bilancio consolidato conforme agli IAS per quell'esercizio e per i due esercizi precedenti, come richiesto tanto dalle direttive contabili quanto dalle stesse norme IAS.

Ci si attende che la presente proposta venga adottata dal Consiglio e dal Parlamento al più tardi nel 2002. Si darà così sia ai contabili, sia alle imprese un periodo transitorio sufficiente per prepararsi a mettersi in regola per il 2005.

Per le imprese, i costi che la proposta comporta sono soprattutto spese di formazione, in quanto i loro contabili dovranno familiarizzarsi con un complesso insieme di principi contabili. Lo stesso vale per i contabili indipendenti.

4. Prevedibile incidenza economica della proposta

L'adozione di principi di informativa finanziaria uniformi e di elevata qualità per i mercati finanziari comunitari migliorerà grandemente la comparabilità e la trasparenza dei bilanci, rafforzando l'efficienza dei mercati e riducendo il costo del capitale per le imprese.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse, ecc.)

La stragrande maggioranza delle PMI non sono interessate dalla presente proposta, in quanto essa impone principalmente l'obbligo di utilizzare gli IAS adottati per la redazione del bilancio consolidato, un documento che pochissime PMI devono redigere.

Benché la proposta dia agli Stati membri la facoltà di estendere tale obbligo alla redazione dei conti annuali e/o ai conti consolidati di società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico, è altamente improbabile, per ovvi motivi di proporzionalità, che questo obbligo sia esteso alle PMI. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di consentire alle PMI di utilizzare gli IAS adottati per la redazione del loro bilancio, se le imprese stesse lo desiderano.

V. Consultazione

6. La FEE (contabili), l'UNICE/ERT (industriali), la FESE (Borse), l'EFFAS (analisti finanziari), la CEA (assicurazioni) e l'UEAPME (piccole e medie imprese) si sono tutte espresse in favore della proposta e stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di partecipare alla costituzione di un ente privato che possa fornire un supporto ai lavori del comitato di esperti contabili, il Comitato tecnico di contabilità.