52001AE0926

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi seme di patata"

Gazzetta ufficiale n. C 260 del 17/09/2001 pag. 0039 - 0041


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi seme di patata"

(2001/C 260/07)

Il Consiglio, in data 24 aprile 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Scully, in data 21 giugno 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 12 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria, all'unanimità, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La Direttiva 66/401/CEE del Consiglio(1) relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, la Direttiva 66/402/CEE(2) del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e la Direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patata prevedono l'esecuzione di esperimenti temporanei.

1.2. I risultati degli esperimenti hanno già dimostrato che la vendita al consumatore finale, a determinate condizioni, di sementi alla rinfusa non produce effetti negativi sulla qualità delle sementi.

1.3. In base a tali risultati, la proposta in esame modifica anche la Direttiva 66/403/CEE del Consiglio(3) relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patata, poiché le stesse conclusioni valgono per le sementi di altre piante, incluse le patate.

1.4. Le proposte della Commissione relative alla modifica dell'articolo 10 delle Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE riguardano l'imballaggio e la commercializzazione delle sementi certificate.

1.5. L'obiettivo principale della proposta è quello di autorizzare una deroga alle disposizioni vigenti relative all'imballaggio e all'etichettatura previste dagli articoli 8, 9 e 10 delle Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE. La deroga consentirà la vendita alla rinfusa di sementi certificate al consumatore finale.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Commercializzazione di sementi alla rinfusa

2.1.1. La commercializzazione di sementi alla rinfusa offre particolari vantaggi sia ai produttori che ai coltivatori.

2.1.1.1. Tra i vantaggi riconosciuti figurano un considerevole risparmio nei costi di imballaggio come pure una maggiore efficienza.

2.1.1.2. Va anche notato l'effetto positivo sull'ambiente che si può ottenere tramite una riduzione dei rifiuti degli imballaggi.

2.1.1.3. I produttori che ricorrono alla commercializzazione alla rinfusa di sementi certificate possono quindi approfittare di tali vantaggi per ridurre i costi. Di conseguenza, i produttori che non impiegano tale sistema possono essere svantaggiati in termini di costi. Pertanto è possibile, per i coltivatori di maggiori dimensioni degli Stati membri che ottengano la deroga in base alle modifiche previste, usare il commercio alla rinfusa di sementi certificate per ottenere un vantaggio concorrenziale.

2.2. Controllo di qualità

2.2.1. Le regolamentazioni in materia di produzione di sementi certificate controllano la qualità delle sementi da imballare per la vendita, nel rispetto della purezza delle sementi, della genuinità della varietà, della facoltà germinativa e delle condizioni fitosanitarie. Esse sono indispensabili per la riuscita di ogni protocollo di certificazione.

2.2.2. La produzione vegetale e i criteri per il controllo della qualità per la produzione di piante da chiudere e contrassegnare come sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali sono definiti agli articoli dal 2 al 7 delle Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE. Tali norme non vengono modificate.

2.2.3. L'articolo 8 delle Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE dispone che le partite devono essere sufficientemente omogenee e contenute in imballaggi chiusi, muniti di un contrassegno. La modifica proposta all'articolo 10 di tali direttive prevede una semplificazione dell'articolo 8 per consentire la consegna di sementi alla rinfusa.

2.2.4. In un esperimento temporaneo effettuato tra il 1994 e il 2000 in sei Stati membri è stato accertato che la consegna di sementi alla rinfusa, a determinate condizioni, non produce effetti negativi sulla qualità delle sementi consegnate(4). In questi esperimenti i contenitori a partire dai quali le sementi vengono messe in commercio sono stati alla fine certificati come conformi al disposto delle Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE. I contenitori utilizzati dal consumatore finale, per immettervi le sementi consegnate, sono stati sottoposti al prelievo di campioni e quindi chiusi.

2.3. Garanzia di qualità

2.3.1. Chiusura ermetica

2.3.1.1. La chiusura ermetica e il contrassegno di un lotto di sementi rappresentano un importante meccanismo per controllare l'autenticità di un lotto o di una partita consegnati e l'integrità del sistema di certificazione, nonché per evitare interventi deliberati o accidentali nel processo di certificazione prima della consegna al consumatore finale.

2.3.1.2. Gli articoli 8, 9 e 10 delle Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE stabiliscono che gli imballaggi per la vendita vengano chiusi e contrassegnati in modo tale che non sia possibile alcuna manomissione e che vi sia un'etichetta ufficiale applicata a mezzo del sistema di chiusura. Ogni modifica si ripercuoterà sulle condizioni fitosanitarie, sulla rintracciabilità e, in ultima analisi, sulla credibilità del sistema di certificazione delle sementi.

2.4. Fiducia dei consumatori

La fiducia dei consumatori non dovrebbe risentirne, purché i contenitori delle sementi siano chiusi, sigillati ermeticamente e contrassegnati in conformità degli articoli 9 e 10 delle Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE.

2.5. Condizioni fitosanitarie

Il prelievo finale di campioni può attestare la qualità della consegna di sementi alla rinfusa in termini di genuinità della varietà, purezza delle sementi e facoltà germinativa, come ogni altro processo di certificazione effettuato sulle produzioni cresciute dalle sementi consegnate.

2.6. Rintracciabilità

L'applicazione ufficiale di etichette sull'imballaggio per la vendita, come previsto all'articolo 10 delle Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE, ha creato un protocollo trasparente e rintracciabile.

3. Osservazioni specifiche

3.1. Dato che il vantaggio relativo è ottenuto attraverso una deroga ottenuta da uno Stato membro tramite una direttiva del Consiglio, se ne potrebbe dedurre che la concessione di una deroga ad uno Stato membro offre un vantaggio commerciale iniquo ad alcuni produttori di quello Stato membro.

3.1.1. Tutti gli Stati membri possono richiedere la deroga, tuttavia la quota di produttori all'interno di uno Stato membro che possono trarre vantaggio dalla commercializzazione delle sementi alla rinfusa sarà notevolmente diversa da Stato a Stato. Perciò il vantaggio concorrenziale può involontariamente essere trasferito ad uno Stato membro in ragione della sua capacità di vendere sementi alla rinfusa. Ciò dipenderà dall'entità della vendita alla rinfusa di sementi certificate tra Stati membri. Non è chiaro se tale deroga consenta ad un produttore in uno Stato membro di consegnare alla rinfusa ad un consumatore finale in un altro Stato membro. In caso affermativo, il Comitato inviterebbe la Commissione ad indicare chiaramente se entrambi gli Stati membri debbano avere una deroga.

3.2. L'articolo 8 non fa riferimento alle dimensioni del lotto di sementi chiuso per la vendita, inoltre non vi sono ragioni biologiche o fisiologiche per cui un lotto di sementi contrassegnato debba avere una dimensione particolare, l'unico requisito essendo quello che il lotto sia di natura omogenea.

3.2.1. Le dimensioni di un lotto di sementi o di una partita chiusi da contrassegnare non dovrebbero avere effetti sul tenore di materiale infettivo all'interno del lotto, né sul livello di purezza e genuinità della varietà delle sementi, poiché tali fattori sono governati da procedure di controllo di qualità effettuate prima e al momento della chiusura.

3.2.2. Le dimensioni di un lotto di sementi o di una partita chiusi da contrassegnare non dovrebbero provocare alcun cambiamento nel tasso di deterioramento di una partita chiusa, a condizione che essa venga conservata in condizioni corrette ed in un ambiente adeguato per tale categoria di sementi.

3.3. Il Comitato giudica necessario che vengano date ulteriori garanzie su come un sistema semplificato, che potrebbe comportare che il contenitore delle sementi alla rinfusa non sia necessariamente chiuso ermeticamente, possa assicurare l'autenticità delle sementi certificate alla consegna.

3.3.1. Per affrontare tale questione, l'articolo 2, lettera e) della decisione relativa all'esperimento dispone il prelievo finale di campioni dal contenitore utilizzato dal consumatore finale.

3.3.1.1. Tale disposizione rimanda efficacemente il prelievo finale di campioni e la chiusura delle partite di sementi ad una fase successiva al trasferimento al consumatore finale (benché la certificazione finale venga effettuata prima della consegna).

3.3.1.2. Lo status di tale prelievo finale di campioni non è chiaro, qualora si manifesti una differenza tra i risultati di questo prelievo e la certificazione finale precedente alla consegna. In caso di discrepanze si dovrebbe concordare un protocollo per risolvere la questione.

3.3.1.3. Qualunque intervento successivo alla certificazione finale della partita di sementi alla rinfusa dovrebbe essere accertato dal prelievo finale casuale di campioni dopo la consegna. L'accuratezza e l'affidabilità di questo prelievo finale dovranno offrire la stessa sicurezza di quello effettuato prima della chiusura di ogni imballaggio convenzionale per la vendita di sementi certificate.

3.4. L'assenza di criteri specifici per l'igiene e la chiusura ermetica dei contenitori per la consegna alla rinfusa può avere effetti sulle condizioni fitosanitarie, tenuto conto del fatto che tali contenitori possono essere riutilizzati. Occorrerà certificare che i contenitori non siano contaminati da organismi nocivi e siano chiusi in modo tale da escludere una contaminazione accidentale nel passaggio al consumatore finale. L'autorità di certificazione dovrà essere certa che le sementi certificate consegnate alla rinfusa siano conformi a quanto certificato su ogni etichetta fitosanitaria che accompagna l'etichetta di consegna.

3.4.1. Una procedura che non preveda l'obbligo di apporre un'etichetta ufficiale ad una partita di sementi alla rinfusa in modo che non possano esservi interferenze può diminuire la fiducia e la rintracciabilità nel sistema di certificazione, specialmente nei casi in cui la partita non sia chiusa ermeticamente.

3.5. Il Comitato approva una disposizione prevista all'articolo 2, lettera c) della decisione relativa all'esperimento, secondo cui le sementi devono essere vendute direttamente al consumatore finale. Ciò ridurrà il rischio di manomissioni deliberate o accidentali della partita e di discrepanze accidentali.

3.5.1. Tuttavia, la disposizione relativa alla commercializzazione diretta al consumatore finale, come pure la notifica all'autorità preposta alla certificazione dei quantitativi di sementi venduti alla rinfusa, come previsto dall'articolo 2 della decisione relativa all'esperimento, può offrire una certa, ma non totale, sicurezza in materia di certificazione e rintracciabilità.

3.5.2. Occorre chiarire se il consumatore finale (il produttore agricolo) possa rivendere le sementi consegnate alla rinfusa. È necessario un ulteriore chiarimento rispetto all'accezione data al termine "consumatore finale", vale a dire se si tratti unicamente di qualcuno che produce delle piante a partire dalle sementi consegnate.

3.5.2.1. Non è chiaro se più di un "consumatore finale" possa ricevere sementi dalla stessa partita alla rinfusa. Ciò ha implicazioni sia per la trasmissione delle malattie che per la rintracciabilità.

3.5.2.2. Garanzia giuridica

Occorrerà definire un quadro giuridico chiaro che consenta al produttore agricolo, in caso di danni derivanti dalla cattiva qualità o dalla manipolazione delle sementi, di sapere inequivocabilmente qual è l'organismo responsabile dei danni causati, siano essi diretti o rappresentino il lucro cessante, allo scopo di potersi rifare attraverso un'azione legale.

3.5.2.2.1. Sarà sempre l'organismo produttore delle sementi e responsabile della loro certificazione, vale a dire il primo del circuito produttivo, quello contro cui il produttore agricolo avvierà un procedimento giudiziario. A sua volta, anch'esso potrà procedere in via giudiziaria contro gli altri organismi del circuito.

4. Conclusioni

4.1. La fiducia dei consumatori finali nella qualità delle sementi consegnate sarà condizionata dalla garanzia che tali sementi sono state ufficialmente chiuse, sigillate ed accuratamente etichettate. Le sementi consegnate alla rinfusa per cui non si è ritenuta necessaria la chiusura ermetica possono dar luogo ad un protocollo di certificazione meno sicuro.

4.2. Gli Stati membri dovranno essere certi che la semplificazione della chiusura e del contrassegno delle sementi per la commercializzazione non diminuirà la fiducia nutrita dai produttori nel sistema di certificazione delle sementi e non creerà un vantaggio concorrenziale per alcuni produttori. Le misure adottate dovranno anche essere in linea con le disposizioni commerciali internazionali sulla vendita delle sementi certificate.

4.3. Per concludere, tenendo conto delle osservazioni sopra formulate, il Comitato è disposto a sostenere la proposta della Commissione in esame.

Bruxelles, 12 luglio 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 98/96/CE.

(2) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 1999/54/CE.

(3) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66. Direttiva modificata da ultimo dalla Decisione 1999/742/CE.

(4) Relazione sull'esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (Decisione della Commissione n. 94/650/CEE del 9 settembre 1994).