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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola"

Gazzetta ufficiale n. C 260 del 17/09/2001 pag. 0033 - 0035


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola"

(2001/C 260/05)

Il Consiglio, in data 12 marzo 2001, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 36 e 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Wilkinson, in data 21 giugno 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato in data 11 luglio 2001, nel corso della 383a sessione plenaria, con 106 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Situazione generale del mercato comunitario dell'alcole di origine agricola

1.1.1. L'unione europea produce ogni anno circa 20 milioni di ettolitri di alcole, 13 milioni dei quali sono di origine agricola. Il resto, d'origine non agricola, è spesso definito "alcole sintetico". Le industrie di trasformazione che utilizzano alcole di origine agricola sono soprattutto quelle dei settori della produzione di bevande spiritose, chimico, farmaceutico e dei cosmetici. Un settore in piena espansione è quello del carburante prodotto a partire dall'alcole.

1.1.2. La produzione di bevande spiritose, a differenza degli altri settori industriali, può utilizzare soltanto alcole di origine agricola. Tale settore rappresenta attualmente il 30 % circa del mercato comunitario, e la qualità dei prodotti è garantita dalla regolamentazione comunitaria pertinente(1). Il rimanente 70 % del mercato può utilizzare sia l'alcole di origine agricola che quello sintetico. La domanda globale viene attualmente coperta con il 50 % circa di alcole di origine agricola e con il 50 % circa di alcole sintetico.

1.1.3. L'alcole di origine agricola rappresenta uno sbocco importante per determinate materie prime comunitarie, in particolare i cereali, le barbabietole da zucchero, la melassa, la frutta ed il vino.

1.1.4. Stando alla Commissione il mercato comunitario dell'alcole registra un'eccedenza di circa 3 milioni di ettolitri l'anno, che va gradualmente aumentando. La domanda comunitaria globale è invece in lieve calo. Le importazioni rappresentano il 12 % circa del consumo complessivo, comprese miscele d'alcole che non sono coperte completamente dalla proposta della Commissione. La tendenza attuale mostra una graduale progressione delle importazioni. Gran parte dell'alcole importato è esente da dazi o è soggetto a tariffe estremamente basse in quanto alcole denaturato. Stando a numerose valutazioni, sino all'80 % di tali importazioni risultano essere - in un modo o nell'altro - sovvenzionate. Altri ritengono tale stima eccessiva.

1.2. La proposta della Commissione

1.2.1. Il regolamento proposto istituirebbe un quadro di regole comuni per l'alcole etilico di origine agricola. La decisione di proporre una tale regolamentazione fa seguito ad una domanda del Consiglio "Agricoltura" dell'estate 2000 che aveva chiesto di valutare l'opportunità di una tale azione.

1.2.2. Gli obiettivi principali del regolamento proposto sono quelli di migliorare l'informazione di mercato sugli alcoli di origine agricola e di istituire un ambito di discussione per elaborare proposte politiche in materia. A parere della Commissione la proposta creerebbe una organizzazione comune del mercato "blanda", dato che l'incidenza finanziaria è in tale contesto trascurabile. La proposta non prevede alcuna misura di intervento.

1.2.3. La Commissione ha effettuato sin dal 1998 un monitoraggio di alcune importazioni di alcole, ma ritiene che tale sistema non permetta di trattare adeguatamente i problemi attuali né quelli - già ora noti - che dovranno essere affrontati in futuro. Pertanto presenta ora un regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola(2).

2. Osservazioni di carattere generale sulla proposta della Commissione

2.1. Il Comitato ha elaborato una relazione informativa sul settore dell'alcole nel 1996. Inoltre, nel 1978(3) e nel 1980(4) il Comitato ha preso posizione in merito ai progetti precedenti. La relazione contiene molte utili informazioni di base su tale settore estremamente complesso e sebbene molto sia cambiato nel frattempo è opportuno ribadire che le osservazioni sulla necessità di razionalizzare tale settore industriale in modo da permettergli di restare competitivo erano assai pertinenti laddove si segnalava che in alcune regioni dell'Unione europea le numerose piccole distillerie assumevano una funzione socioeconomica di grande importanza per le comunità locali, il che continua ad essere vero anche attualmente. L'unico paese ad avere ancora un'organizzazione nazionale per l'alcole è ora la Germania.

2.2. Una OCM è stata proposta per la prima volta una quarantina di anni fa, allorché il mercato prioritario per l'alcole di origine agricola era l'industria alimentare (comprese le bevande spiritose). Il mercato è divenuto sempre più complesso e la tecnologia ha influenzato - e continua ad influenzare - l'impiego dell'alcole prodotto.

2.3. La proposta della Commissione non copre l'assieme dei fattori che influenzano il mercato. Essa è incentrata sulla crescita delle importazioni, le quali tuttavia riguardano all'incirca il 12 % del mercato, e vede come una sfida la concorrenza dei paesi candidati. I paesi candidati non dovrebbero essere esentati dall'articolo 10 (che riguarda, nella proposta, gli aiuti nazionali).

2.4. Il Comitato appoggia pienamente gli obiettivi di aumentare l'informazione disponibile sul mercato e di creare un ambito di analisi di tali informazioni di mercato, per discutere i problemi del settore e raccomandare le necessarie azioni. Un problema evidente è la mancanza di statistiche nazionali nella forma necessaria. Inoltre l'arrivo dei dati di Eurostat è troppo tardivo per poter essere realmente utile. Ci potrebbero essere altre possibilità di conseguire tali obiettivi. Ad esempio l'informazione su tale mercato può provenire da fonti nazionali (nella fattispecie le amministrazioni fiscali), da Eurostat o da fonti commerciali; inoltre il foro utilizzato in passato per questioni alcoliche, lo Spirit Drinks Implementation Committee, potrebbe venir sviluppato e divenire la sede adeguata. Gli "abusi" commerciali dovrebbero venir affrontati in quanto tali, e per poterlo fare con successo è necessario disporre di informazioni valide. La proposta tuttavia non chiarisce quale valore aggiunto una OCM rappresenterebbe per i produttori, per gli utenti e per i consumatori. La Commissione dovrebbe indicare quale sarebbe tale valore aggiunto.

2.5. Le varie misure proposte (l'istituzione di un regime di titoli di importazione e di esportazione, contingenti tariffari, perfezionamento attivo e clausole di salvaguardia) destano preoccupazione, poiché potrebbero comportare misure di interventismo e/o protezionismo. Il Comitato riconosce il fatto che la Commissione non propone di adottare tali misure, tuttavia sta includendo disposizioni in tal senso. In particolare l'art. 34 del Trattato prevede tra gli elementi di qualsiasi OCM la possibilità di regolamentare i prezzi. Gli utenti vogliono poter disporre di alcoli le cui caratteristiche e la cui qualità siano adeguate, ad un costo liberamente fissato. Ciò va anche a beneficio dei consumatori, e contribuisce a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti. Inoltre le misure previste potrebbero causare oneri amministrativi eccessivi e costosi.

2.6. Una delle difficoltà maggiori è dovuta al fatto che la proposta non copre la parte di mercato che può utilizzare sia l'alcole sintetico che quello di origine agricola. Non si ritiene che l'alcole sintetico possa venir incluso nella OCM dato che tale prodotto non è di origine agricola. Tuttavia esso contribuisce al 50 % circa dell'uso di alcole nell'Unione europea. Il funzionamento di una OCM che non preveda misure adeguate in tale contesto, ed in particolare dati statistici che coprano tale tipo di alcole, risulterebbe fatalmente compromesso. Il rischio di concorrenza sleale sarà estremamente elevato se uno dei due tipi di alcole risulterà soggetto ad una OCM e l'altro no.

2.7. Inoltre la prevista crescita nell'impiego del carburante prodotto a partire da alcole nell'Unione europea, dall'1 % attuale al 20 % circa nel 2020, può far cambiare gli attuali equilibri, con una parte di mercato assai più larga che potrà utilizzare entrambi i tipi di alcole. Nella prassi ci si attende che l'alcole di origine agricola possa coprire la maggior parte del previsto aumento grazie ai vantaggi fiscali di cui fruiranno le fonti rinnovabili di energia, tenendo presente che per definizione l'alcole sintetico non può essere rinnovabile.

3. Osservazioni di carattere specifico

3.1. Se si deciderà di istituire una OCM il Comitato ritiene che - oltre alla necessità di trovare strumenti adeguati per coprire l'alcole di origine sintetica - siano indispensabili le seguenti modifiche alla proposta:

3.2. Comitato di gestione. La proposta di integrare le sue attività tra quelle del comitato di gestione per i vini è erronea. Il settore dell'alcole è estremamente complesso, e tale complessità va aumentando. È chiaro che sarebbero necessari "esperti nazionali dei mercati dell'alcole" per i compiti previsti per la OCM. Le riunioni non sarebbero pertanto parte normale delle questioni trattate dal comitato di gestione per i vini, e richiederebbero riunioni separate. La Commissione ha del resto confermato tale previsione.

3.3. In tali circostanze non vi sarebbe alcun costo aggiuntivo se venisse creato un "Comitato di gestione dell'alcole" separato ed il sistema risulterebbe più chiaro per tutti gli interessati. La proposta dovrebbe prenderne atto.

3.4. Definizioni. Attualmente le uniche definizioni di "alcole di origine agricola" dell'Unione sono contenute nel Regolamento (CEE) n. 1576/89 (per le bevande alcoliche) e nel Regolamento (CEE) n. 822/87 (per alcoli neutri di origine vitivinicola). Tali definizioni differiscono per molti versi dalle definizioni della nomenclatura combinata (NC), utilizzata per scopi doganali e commerciali, che viene impiegata nella proposta in esame. L'articolo 1 dovrebbe pertanto armonizzare tali definizioni onde evitare ogni possibilità di confusione.

3.5. Dato il numero e il carattere evolutivo delle tecniche per la produzione di alcole di origine agricola o ricavato da prodotti che sono a loro volta ricavati da prodotti agricoli, sarà difficile riuscire a fissare definizioni soddisfacenti per tutti i vari tipi di alcole, ed ancor più difficile controllarli, soprattutto nel caso di prodotti provenienti da paesi terzi.

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato economico e sociale:

- appoggia pienamente gli obiettivi di aumentare l'informazione disponibile sul mercato, e di creare un ambito nel quale discutere i problemi del settore;

- conviene sulla necessità di un quadro legale per conseguire tali obiettivi;

- fa notare che esistono diversi modi possibili per realizzare le misure in questione;

- continua a non esser convinto che istituire una OCM per l'alcole di origine agricola comporti un valore aggiunto;

- insiste sul fatto che il buon funzionamento di una OCM che non preveda disposizioni atte a coprire l'intero mercato dell'alcole sarebbe fatalmente compromesso;

- ritiene che l'istituzione di una OCM deve comportare la creazione di un comitato di gestione specifico;

- sottolinea la necessità di armonizzare le definizioni.

Bruxelles, 11 luglio 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1576/89: GU L 160 del 12.6.1989, pagg. 1-17.

(2) COM(2001) 101 del 21.2.2001.

(3) GU C 181 del 31.7.1978.

(4) GU C 83 del 2.4.1980.