52001AB0025

Parere della Banca centrale europea del 13 settembre 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2001) 213 def.] (CON/2001/25)

Gazzetta ufficiale n. C 271 del 26/09/2001 pag. 0010 - 0014


Parere della Banca centrale europea

del 13 settembre 2001

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2001) 213 def.]

(CON/2001/25)

(2001/C 271/06)

1. Il 21 maggio 2001, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2001) 213 def.] (in seguito denominata "la proposta"). Lo scopo della proposta è l'elaborazione di norme prudenziali comuni in materia di vigilanza sui conglomerati finanziari in tutta Europa. Più specificamente, la proposta prevede che nel caso in cui enti creditizi, imprese di assicurazione ed imprese di investimento con sede principale nella UE, facciano parte di un conglomerato finanziario, siano sottoposti a vigilanza prudenziale supplementare. Al fine di assicurare un quadro disciplinare adeguato, la proposta prevede il ruolo di un'autorità coordinatrice (il coordinatore), da designarsi tra le autorità competenti interessate. Inoltre, la proposta introduce alcune modifiche alla normativa settoriale in materia di vigilanza prudenziale al fine di evitare condizioni di disparità tra imprese regolamentate appartenenti a diversi settori finanziari.

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "il trattato"), e dell'articolo 3.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in quanto la proposta contiene disposizioni concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi ed ha l'obiettivo di promuovere la stabilità del sistema finanziario. In conformità con il primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.

3. Lo scopo della proposta è l'introduzione di una specifica disciplina prudenziale per i conglomerati finanziari, prendendo in considerazione pertanto un'importante lacuna nel quadro prudenziale della UE, in quanto alcuni gruppi di istituti finanziari non sono compresi come tali nella disciplina settoriale esistente. La proposta prevede che le imprese regolamentate facenti parte di conglomerati finanziari vengano sottoposte a vigilanza supplementare, con particolare riguardo all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo e alla concentrazione dei rischi. Inoltre, dato che i conglomerati finanziari comprendono imprese regolamentate che, nell'ambito di ciascuno Stato membro, sono generalmente soggette a diverse autorità settoriali di vigilanza, o eventualmente imprese con sede in diversi Stati membri, è necessario un elevato livello di coordinamento tra tutte le autorità coinvolte. La proposta va incontro alla necessità di rafforzare il coordinamento tra tutte le autorità interessate attraverso l'introduzione di misure tese ad agevolare la vigilanza supplementare, in particolare quelle relative alla designazione e ai compiti di un'autorità coordinatrice e allo scambio di informazioni tra le autorità competenti. Il capitolo IV della proposta introduce alcune modifiche alla normativa comunitaria di settore al fine di assicurare condizioni di parità tra conglomerati finanziari e gruppi finanziari "omogenei", impegnati in un solo settore finanziario.

4. La BCE accoglie con ampio favore la proposta e la sostiene. La BCE considera la proposta alla luce dell'esigenza di fornire ai mercati finanziari europei, sempre più integrati, un quadro adeguato a livello comunitario al fine di perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria. Dal punto di vista della BCE, i cambiamenti che l'introduzione dell'euro comporta nel settore dei mercati finanziari impongono un sostanziale rafforzamento dei meccanismi di cooperazione tra le autorità nazionali nonché con l'Eurosistema. La proposta delinea un quadro iniziale complessivamente coerente per la disciplina prudenziale e per la vigilanza dei conglomerati finanziari. La BCE accoglie favorevolmente gli obiettivi della proposta, segnatamente il fatto che venga affrontata la questione dell'adeguatezza patrimoniale nei riguardi dei conglomerati finanziari, in particolare la prevenzione del computo multiplo, che venga stabilito un controllo sulle operazioni intragruppo e infine che venga assicurata un'adeguata cooperazione tra le autorità competenti. La BCE condivide l'interesse a che nella Comunità si realizzi un solido quadro istituzionale e normativo in materia di vigilanza prudenziale dei conglomerati finanziari. E ciò tenendo in dovuta considerazione i requisiti generali relativi alla trasparenza e alla chiarezza degli accordi, alla certezza del diritto e alla adeguata distribuzione dei compiti e delle competenze tra le autorità competenti. Anche il riconoscimento del ruolo che le banche centrali rivestono nel contesto della stabilità finanziaria e del contributo che queste possono fornire allo svolgimento della vigilanza prudenziale costituisce un elemento di tale quadro. In generale, la BCE ritiene che la proposta costituisca un'occasione per chiarire ulteriormente certe questioni in materia di vigilanza prudenziale su un conglomerato finanziario, rispetto a quanto attualmente previsto (cfr. quanto indicato di seguito).

5. Punto primo. Definizione e individuazione di un conglomerato finanziario. Quale osservazione preliminare, la BCE ritiene che una rilevazione approfondita dei conglomerati esistenti negli Stati membri sia essenziale per comprendere l'impatto e la portata effettivi della proposta. Con riferimento alla concreta individuazione di un conglomerato finanziario, come definito all'articolo 2, paragrafo 13, e all'articolo 3, la BCE ritiene che la proposta possa prevedere una procedura per l'identificazione di un conglomerato finanziario. In linea di principio, l'iniziativa per la segnalazione dell'esistenza di un conglomerato finanziario potrebbe essere di competenza dei soggetti che compongono tale conglomerato. D'altra parte, le autorità competenti possono essere responsabili di verificare se le imprese regolamentate compongano un conglomerato e di confermare la segnalazione fornita dalle imprese che lo compongono. In ogni caso, alle autorità competenti potrebbe essere attribuita la responsabilità finale di identificare, di comune accordo, un conglomerato finanziario. In tale contesto, potrebbe essere un compito aggiuntivo del coordinatore quello di comunicare alla Commissione l'esistenza di conglomerati, ad esempio con modalità simili a quelle previste per gli enti creditizi autorizzati (articolo 11 della direttiva 2000/12/CE)(1). Inoltre, un elenco dei conglomerati finanziari soggetti alla vigilanza supplementare e delle imprese regolamentate che compongono ciascun conglomerato, e dei rispettivi coordinatori, potrebbe essere pubblicato, per esempio su base annuale, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'istituzione di un registro comunitario dei conglomerati finanziari e dei loro rispettivi coordinatori potrebbe essere utile per aumentare la diffusione di informazioni e la presa di coscienza su sviluppi significativi.

6. L'ambito di applicazione dipende da una definizione di conglomerato finanziario che comprenda i seguenti elementi: la presenza nel gruppo sia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia di almeno un'altra entità di un diverso settore finanziario; la presenza nel gruppo di almeno un'entità regolamentata (un ente creditizio o un'impresa di investimento o un'impresa di assicurazione); significative attività intersettoriali e la fornitura principalmente di servizi finanziari. Con riguardo a quest'ultimo criterio, la BCE mette in rilievo tre aspetti. Innanzitutto, la definizione in questione, enunciata nell'articolo 2, paragrafo 7, include i settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento. La BCE rileva che tale definizione esclude dal settore finanziario una parte rilevante dell'attività di gestione collettiva del risparmio. Ciò sembra non essere opportuno, viste la natura e l'importanza di tale segmento di attività nel settore dei servizi finanziari. In questo contesto la BCE ricorda che, in seguito all'adozione definitiva della proposta di direttiva che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori immobiliari (oicvm), al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati(2), le società di gestione saranno soggette a regole prudenziali armonizzate. Le modifiche alla suddetta direttiva consentiranno alle società di gestione di effettuare anche la gestione di portafogli di investimento in strumenti finanziari su base individuale, servizio fornito anche da banche e imprese di investimento. I servizi delle imprese di gestione collettiva del risparmio dovrebbero di conseguenza essere inclusi nella definizione di "settore finanziario". Inoltre, si rileva che l'articolo 4 della proposta prevede che siano sottoposte a vigilanza supplementare tutte le imprese regolamentate, facenti parte del conglomerato finanziario, che siano o a capo del conglomerato o società controllate di una società a partecipazione finanziaria mista con sede principale nella Comunità, o legate da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE(3), o altrimenti nell'ambito di applicazione della proposta in base all'articolo 4 della stessa. L'articolo 2, paragrafo 4, della proposta definisce gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese di investimento come "imprese regolamentate". Alla luce di quanto affermato, la BCE suggerisce, sulla base di un'analisi costi-benefici, di includere le imprese di gestione nella definizione di impresa regolamentata stabilita nell'articolo 2, paragrafo 4, e quindi di sottoporle a vigilanza supplementare ai sensi della proposta.

In secondo luogo, la BCE suggerisce che la soglia specificata nell'articolo 3, paragrafo 1, possa includere dati fuori bilancio, per poter calcolare il peso dei settori bancario e dell'investimento all'interno del gruppo. L'inclusione di dati fuori bilancio è condizionata al fatto che le autorità competenti esprimano il proprio consenso a riguardo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della proposta. Tuttavia, la segnalazione basata solo su dati iscritti in bilancio potrebbe essere insufficiente nei casi in cui i dati fuori bilancio corrispondano a una quota significativa delle attività nel loro insieme.

In terzo luogo, avendo riguardo anche all'articolo 3, paragrafo 1, la BCE nota che la proposta non prende in considerazione le entità parzialmente partecipate per le quali il calcolo delle soglie, ottenuto utilizzando i dati dello stato patrimoniale complessivo, potrebbe non essere corretto. Conseguentemente l'articolo 3, paragrafo 1, dovrebbe anche consentire che i calcoli delle soglie vengano effettuati utilizzando dati pro rata.

7. Al fine di permettere l'individuazione delle imprese nell'ambito di un conglomerato finanziario, l'articolo 2, paragrafo 11 della proposta definisce il "gruppo" con riferimento alla sussistenza di "stretti legami" tra persone fisiche o giuridiche. Quest'ultima nozione si basa sul concetto di stretti legami introdotto nelle direttive settoriali dalla cosiddetta direttiva post BCCI [direttiva 95/26/CE(4)], la quale si riferisce principalmente ad imprese tenute a redigere conti consolidati, ai sensi della direttiva 83/349/CEE. Inoltre, la definizione utilizzata dall'articolo 2, paragrafo 12, della proposta copre altre situazioni quali, ad esempio, quella in cui "qualora, a parere delle autorità competenti, una o più persone eserciti di fatto un'influenza dominante sull'altra/sulle altre", a prescindere dal fatto che tale influenza dominante sia esercitata in virtù di un contratto o di una disposizione dello statuto dell'impresa (come la direttiva in materia richiede invece per il consolidamento dei conti). Mentre si comprende bene che l'autorità competente dovrebbe avere sufficiente flessibilità nel definire quali imprese debbano essere incluse nei conglomerati finanziari e essere soggette a vigilanza supplementare, si afferma l'esigenza di non pregiudicare la necessaria uniformità nella futura applicazione della proposta in tutti gli Stati membri.

8. Punto secondo. Esercizio della vigilanza supplementare e ruolo del coordinatore. La BCE mette in rilievo la mancanza di una definizione formale del termine ricorrente "autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare", come per esempio nell'articolo 5, paragrafo 1, nell'articolo 6, paragrafo 1 e nell'articolo 7. Il titolo dell'articolo 7 e la dicitura dell'articolo 7, paragrafo 1, lasciano intendere che l'autorità competente preposta alla vigilanza supplementare si identifichi in effetti con il coordinatore. Tale aspetto necessita una chiarificazione. La BCE ritiene non realizzabile l'ipotesi che il coordinatore possa essere composto da più di un'autorità competente, contenuta nell'articolo 7, paragrafo 1. Ciò potrebbe infatti significare che il coordinatore sia composto da diverse autorità competenti. La BCE ritiene anche che il ruolo di un coordinatore debba essere quello di contribuire a ridurre la complessità piuttosto che incrementarla. Pertanto, la BCE è dell'avviso che il ruolo di coordinatore venga assegnato preferibilmente ad un'unica autorità competente. La BCE rileva inoltre che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della proposta, il coordinatore della vigilanza supplementare in relazione ad un conglomerato finanziario sia tenuto a comunicare la sua designazione alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati ed alla Commissione europea. La BCE ritiene che i requisiti di trasparenza del quadro istituzionale comunitario per la vigilanza finanziaria comportino che l'identificazione del coordinatore debba essere comunicata, in virtù di legge, anche alle imprese regolamentate e non regolamentate che compongono il conglomerato finanziario, per esempio attraverso una società controllante del conglomerato o attraverso l'entità regolamentata la cui sede sia nella giurisdizione del coordinatore, nonché al pubblico. Ad esempio, in questo senso, il Codice di buone pratiche per la politica monetaria e fiscale (Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies) del Fondo Monetario Internazionale, alla sezione 5.1.2, mette in evidenza che le competenze delle agenzie finanziarie e il potere loro conferito di condurre politiche finanziarie dovrebbero essere rese note al pubblico. A questo riguardo la BCE desidera rilevare che la maggior parte delle disposizioni della proposta si basa sugli accordi di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti. Per esempio, questo è il caso dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 13, paragrafo 2 e degli allegati I e II. L'attuabilità di tutte queste disposizioni dipende, pertanto, dalla conclusione di intese ed accordi concreti e scritti tra le autorità competenti delle imprese regolamentate comprese nel conglomerato. La BCE ritiene che le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di rendere pubblici tali accordi, preferibilmente attraverso la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ancora, rispetto all'attuazione di tali accordi, la BCE ritiene che, nel salvaguardarne la necessaria flessibilità, si debba realizzare un certo grado di convergenza sugli elementi principali, al fine di conseguire un'adeguata trasparenza e chiarezza riguardo al quadro di vigilanza e un eguale ed effettivo trattamento prudenziale tra i conglomerati finanziari.

9. Con riferimento alle disposizioni riguardanti la designazione del coordinatore, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, la BCE considera preferibile che i criteri oggettivi elencati in tale disposizione prevalgano sul potere discrezionale accordato alle autorità competenti ai fini del raggiungimento di un accordo ad hoc sulla designazione del coordinatore, mentre quest'ultima soluzione può rimanere una soluzione alternativa. Questo è giustificato in base al fatto che i criteri oggettivi per la designazione del coordinatore soddisfano meglio i requisiti di trasparenza, chiarezza e certezza del diritto relativi alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari. La BCE rileva, inoltre, che certi principi per l'individuazione del coordinatore, segnatamente quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b, punti ii), iii) e iv), dipendono da fattori che possono variare nel tempo, quali il "maggior totale dello stato patrimoniale". In questo contesto, la BCE ritiene che la designazione del coordinatore dovrebbe, in ogni caso, essere fissata per un determinato periodo minimo di tempo, che può essere definito nella proposta, indipendentemente da variazioni in tali fattori dinamici, salvo che si verifichino dei cambiamenti significativi nella composizione del conglomerato. Questo assicurerebbe non solo un certo grado di continuità nella vigilanza supplementare, ma sarebbe anche giustificato dai requisiti di trasparenza, chiarezza e certezza del diritto.

10. Con riferimento ai compiti del coordinatore ai sensi dell'articolo 8, la BCE accoglie favorevolmente l'elenco di attribuzioni obbligatorie proposto. La BCE ritiene che al coordinatore debba essere affidato un ruolo attivo in relazione al controllo del conglomerato finanziario. La BCE propone di assegnare al coordinatore, nell'interesse della trasparenza e della chiarezza nei confronti dei partecipanti al mercato e del pubblico in genere, in aggiunta alla serie di compiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'incarico di coordinare, in accordo con le autorità competenti e nell'osservanza delle regole settoriali, la comunicazione al pubblico delle decisioni rilevanti per il conglomerato finanziario nel suo insieme.

11. La BCE rileva che anche l'esercizio della vigilanza supplementare sull'adeguatezza patrimoniale, sulle operazioni intragruppo e sulla concentrazione dei rischi dipende da effettivi accordi di cooperazione tra le autorità competenti. Questo può condurre ad una certa incertezza in relazione alla struttura del quadro prudenziale, che, in linea di principio, dovrebbe essere definito in modo chiaro e non venire indebolito da ambiguità incidenti sulla sua efficacia. La questione delle condizioni di parità tra le istituzioni finanziarie può diventare sempre più rilevante nell'ambito del quadro proposto e il rischio di un arbitraggio normativo deve essere evitato il più possibile. Per esempio, al fine di evitare ambiguità, sarebbe opportuno dare una definizione di capitale intersettoriale a livello di conglomerato finanziario, in quanto le direttive settoriali non sono armonizzate con riguardo agli elementi dei fondi propri. In aggiunta, la proposta non chiarisce quale legislazione nazionale sarà applicata alla vigilanza supplementare del conglomerato. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sembrerebbe applicarsi il diritto dello Stato membro in cui ha sede il coordinatore. Tuttavia, tale interpretazione potrebbe essere messa in dubbio dalla lettura degli allegati I e II, che prevedono, in generale, che le autorità competenti concludano un accordo sull'applicazione della normativa prudenziale. La BCE ritiene che una soluzione per raggiungere una maggior chiarezza sarebbe quella di stabilire che la legislazione nazionale pertinente dello Stato membro in cui ha sede il coordinatore sia la legge applicabile alle attività compiute dal coordinatore nel contesto della vigilanza supplementare sul conglomerato finanziario. Tuttavia, la proposta dovrebbe chiarire quale sia la legge applicabile nei casi in cui il coordinatore sia composto da più di una autorità competente. D'altra parte, alcune disposizioni della proposta lasciano spazio alla partecipazione delle autorità competenti all'esercizio della vigilanza supplementare. Per esempio, ai sensi dell'articolo 13, l'applicazione dei provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate è affidata alle autorità competenti. In questo senso, l'applicazione di provvedimenti, da parte di un'autorità di vigilanza, nei confronti di imprese facenti parte di un conglomerato finanziario con sede in un altro Stato membro, può dare luogo a problemi legati al conflitto di leggi e all'individuazione della giurisdizione competente per la revisione delle sanzioni. Pertanto, la BCE suggerisce che la proposta distingua in modo più preciso tra l'esecuzione dei compiti di vigilanza, che devono essere svolti dalle autorità competenti, e il ruolo del coordinatore.

12. Punto terzo. Gestione delle crisi. La BCE ritiene che il quadro di vigilanza prudenziale delineato nella proposta includa le situazioni di gestione delle crisi a livello di conglomerato finanziario. In particolare, i compiti del coordinatore, come definiti all'articolo 8, paragrafo 1, comprendono "il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali [...] nelle situazioni di emergenza" e "la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza [...] in situazioni di emergenza". Ciò non pregiudica l'esercizio delle competenze nazionali e conseguentemente, il ruolo di altre autorità rilevanti nella gestione delle crisi. Tuttavia, la BCE ritiene che la disposizione molto generica contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 9, paragrafo 1, possa non essere utile a sostenere il ruolo del coordinatore in tali situazioni, in quanto ciò potrebbe essere incompatibile, in particolare, con i compiti relativi alle "situazioni di emergenza". Ciò nonostante, la BCE vede favorevolmente l'attribuzione di tale ruolo al coordinatore, visto che ciò segue in particolare le raccomandazioni della relazione del Comitato economico e finanziario (CEF) sulla gestione delle crisi finanziarie. In questo contesto, la BCE rammenta anche che tale relazione raccomanda inoltre che in una situazione di crisi, tutte le autorità che è probabile vengano coinvolte devono essere informate in maniera tempestiva. Questo includerebbe, nei termini della relazione del CEF, le banche centrali e le autorità di sorveglianza sui sistemi di pagamento. La BCE intende quindi ribadire che il ruolo delle banche centrali nel perseguimento della stabilità finanziaria giustifica la comunicazione da parte delle autorità competenti e del coordinatore alle banche centrali anche in caso di crisi a livello di conglomerato finanziario.

13. Punto quarto. Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti. La BCE accoglie favorevolmente l'articolo 9 della proposta. La BCE interpreta l'articolo 9, paragrafo 1, come se questo attribuisca alle autorità competenti obblighi di cooperazione e scambio di informazioni, tanto in generale quanto in casi specifici. La BCE considera favorevolmente anche lo scambio di informazioni, sia su richiesta sia per iniziativa dell'autorità competente medesima. La BCE è pertanto dell'opinione che non dovrebbe esserci nessuna restrizione alla cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti delle imprese regolamentate di un dato conglomerato finanziario. Come già sopra evidenziato con riferimento alla gestione delle crisi, la BCE ritiene che l'ambito di applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 9, paragrafo 1, sia troppo ampio nel contesto delle disposizioni obbligatorie dello stesso articolo 9, paragrafo 1. Se da una parte la BCE riconosce la necessità che le relazioni tra le autorità competenti siano flessibili, in particolare in relazione al perseguimento dei loro rispettivi mandati istituzionali, essa ritiene anche che tale flessibilità possa essere raggiunta nella pratica nel contesto degli accordi che saranno stabiliti tra le autorità competenti.

14. Punto quinto. Riferimento alle banche centrali e all'Eurosistema. La BCE accoglie favorevolmente il riferimento, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, al fatto che "nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, altri organismi con funzioni analoghe nella loro veste di autorità monetaria e, se del caso, altre autorità responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento." La BCE ritiene che tale disposizione elimini qualunque ostacolo di natura legale a livello comunitario rispetto allo scambio di informazioni in ambito di vigilanza su conglomerati finanziari tra autorità competenti, a prescindere dalle loro responsabilità settoriali, banche centrali e autorità di sorveglianza sui sistemi di pagamento. In questo contesto, la BCE vorrebbe innanzitutto sollevare una questione terminologica. Da un lato, tutte le autorità monetarie con sede nell'Unione europea sono banche centrali, come avviene nella pratica e come previsto dal trattato nel contesto dell'UEM. L'autorità monetaria per i 12 Stati membri è l'Eurosistema. D'altro lato, le banche centrali degli Stati membri e l'Eurosistema sono anche le sole autorità nella Comunità preposte alla sorveglianza sui sistemi di pagamento. Il Memorandum d'intesa sulla cooperazione tra le autorità preposte alla sorveglianza sui sistemi di pagamento e le autorità di vigilanza bancaria nella Terza fase dell'Unione economica e monetaria(5) riflette completamente questo quadro. La BCE vorrebbe pertanto rendere più chiaro il contenuto del suddetto capoverso dell'articolo 9, paragrafo 1, riformulandolo come segue: "[...] banche centrali, il Sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea". Vi è una duplice ragione per l'inclusione del SEBC e della BCE. Innanzitutto, fin dalla costituzione dell'Eurosistema, lo scambio di informazioni con le banche centrali dell'Eurosistema ha comportato una dimensione transfrontaliera che non è stata ancora riconosciuta nelle direttive settoriali. In secondo luogo, le informazioni comunicate ad una banca centrale dell'Eurosistema possono essere scambiate tra le banche centrali dell'Eurosistema. La BCE ritiene che la formulazione adottata dalla proposta condurrebbe soltanto al consolidamento di concetti sorpassati. A questo riguardo, sarebbe benvenuto un considerando nella proposta che riconosca l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

15. Inoltre, la BCE rileva che il riferimento dell'articolo 9, paragrafo 1, allo scambio di informazioni di vigilanza con le banche centrali può servire come riconoscimento del contributo delle banche centrali al quadro di vigilanza prudenziale per i conglomerati finanziari. La BCE vorrebbe evidenziare che il controllo dei rischi inerenti alle operazioni di grandi e complessi istituti multinazionali è di diretto interesse per le banche centrali. La tradizionale attenzione delle banche centrali nei confronti del rischio sistemico, accanto alla conoscenza dei mercati monetari e dei valori mobiliari e delle infrastrutture dei mercati e alla loro funzione di sorveglianza dei sistemi di pagamento e regolamento, le colloca in una posizione privilegiata per individuare le minacce alla stabilità del sistema finanziario. In questo contesto, lo scambio di informazioni di vigilanza con le banche centrali contribuirà al controllo e al mantenimento della stabilità finanziaria nella Comunità. Inoltre, prendendo in considerazione il fatto che lo scopo della proposta è di considerare il rischio sistemico dei conglomerati finanziari a livello comunitario, la BCE è del parere che anche la prospettiva dell'area dell'euro acquisti un'importanza particolare. Il comportamento di grandi e complessi gruppi finanziari inciderà probabilmente sui mercati monetari e dei capitali, così come sui sistemi di pagamento e di regolamento, ben al di là dei confini nazionali. In questo contesto, la rete di banche centrali dell'Eurosistema potrebbe fornire un più adeguato controllo del rischio per la stabilità finanziaria nell'area della moneta unica.

16. Punto sesto. Procedura del comitato. La BCE considera favorevolmente la procedura del comitato, proposta negli articoli 16 e 17, che mira sostanzialmente ad incorporare gli sviluppi del mercato e legislativi nei concetti principali su cui si basa la proposta, così come ad assicurare la loro applicazione uniforme. L'istituzione di un Comitato per i conglomerati finanziari è pertanto un elemento chiave della proposta. La BCE accoglie favorevolmente l'approccio proposto, a cui è stata data di recente nuova forza da parte della relazione del Comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. È necessario tuttavia tenere a mente che la legittimità delle procedure del comitato dovrebbe basarsi non solo sulla loro realizzabilità dal punto di vista tecnico, ma anche su adeguate misure di tutela della trasparenza e delle prerogative delle istituzioni e organi comunitari pertinenti. La BCE richiama anche le conclusioni del Comitato dei saggi sulla necessità di ideare un quadro normativo comunitario che sia flessibile e rapidamente adattabile a esigenze mutevoli. In tale contesto, la BCE sottolinea che la cooperazione sulla convergenza delle prassi di vigilanza e l'attuazione della direttiva proposta, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione degli elementi principali degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti, debba essere un elemento principale nel processo regolamentare comunitario nel settore dei conglomerati finanziari. Sarebbe ugualmente utile effettuare un'indagine conoscitiva periodica sui conglomerati finanziari.

17. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno il 13 settembre 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ai sensi del secondo sottoparagrafo dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE riguardante la posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori immobiliari (oicvm) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati, [1998(0242)COD].

(3) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(4) GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7.

(5) Comunicato stampa della BCE del 2 aprile 2001, Memorandum of Understanding on co-operation between payment systems overseers and banking supervisors in Stage Three of Economic and Monetary Union.