52000PC0412

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario /* COM/2000/0412 def. - CNS 2000/0177 */

Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0278 - 0290


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo al brevetto comunitario

(presentata dalla Commissione)

INDICE

1. OSSERVAZIONI D'INDOLE GENERALE

1.1. Contesto

1.2. Attività recenti

2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

2.1. Oggetto

2.2. Base giuridica

2.3. Relazione tra il regolamento sul brevetto comunitario e l'Organizzazione europea dei brevetti

2.3.1. Il regolamento sul brevetto comunitario

2.3.2. L'Ufficio e la convenzione di Monaco

2.3.3. Adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco

2.3.4. Evoluzione coerente e simultanea del regolamento sul brevetto comunitario e della convenzione di Monaco

2.4. Caratteristiche fondamentali del brevetto comunitario

2.4.1. Carattere unitario e autonomo del brevetto comunitario

2.4.2. Diritto applicabile al brevetto comunitario

2.4.3. Costo accessibile del brevetto comunitario

2.4.3.1. Spese di traduzione

2.4.3.2. Tasse ed altri costi procedurali

2.4.4. Regime linguistico ed accesso alle informazioni

2.4.5. Certezza del diritto e brevetto comunitario: il sistema giudiziario

2.4.5.1. Il sistema giudiziario riguardante la composizione delle controversie tra privati

2.4.5.2. Il sistema giudiziario riguardante i ricorsi contro decisioni dell'Ufficio e della Commissione

2.4.5.3. Relazione tra la proposta di regolamento e la Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali

2.4.5.4. Suddivisione delle competenze tra gli organi giudiziali comunitari centralizzati

2.4.6. Relazione con altri sistemi brevettuali

3. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E SUSSIDIARIETÀ

4. ESAME DELLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA ARTICOLO PER ARTICOLO

RELAZIONE

1. OSSERVAZIONI D'INDOLE GENERALE

1.1. Contesto

Nell'Unione europea la tutela brevettuale è attualmente garantita da due tipi di sistemi brevettuali, nessuno dei quali si fonda su uno strumento giuridico comunitario: i sistemi brevettuali nazionali ed il sistema brevettuale europeo.

Il brevetto nazionale ha fatto la sua comparsa per primo, e negli Stati membri della Comunità europea è stato oggetto di un'armonizzazione de facto. Per cominciare tutti gli Stati membri sono parte tanto alla Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 (rivista da ultimo il 14 luglio 1967), quanto all'accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà immateriale attinenti al commercio (denominato nel seguito accordo TRIPS). Diversi Stati membri hanno aderito anche alla Convezione del Consiglio d'Europa sull'unificazione d'alcuni principi della legislazione sui brevetti d'invenzione del 27 novembre 1963.

L'idea di brevetto comunitario risale agli anni '60, periodo nel quale si è cominciata a considerare la possibilità di costituire un sistema brevettuale valido per tutta la nascente Comunità europea. Abbastanza rapidamente però è apparso chiaro che questo sviluppo non poteva aver luogo in un ambito strettamente comunitario. Si è così arrivati per finire alla firma, avvenuta il 5 ottobre 1973, della Convenzione sulla concessione di brevetti europei (denominata nel seguito "convenzione di Monaco"), cui hanno progressivamente aderito tutti gli Stati membri.

La convenzione di Monaco si colloca nell'ambito del classico diritto convenzionale tra Stati ed esula quindi dall'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario. Essa istituisce un'Organizzazione europea dei brevetti, i cui organi sono l'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito "l'Ufficio") ed il Consiglio d'amministrazione. La convenzione ha definito una procedura unica di concessione dei brevetti, affidando tale compito all'Ufficio. Una volta concesso peraltro il brevetto europeo diventa un brevetto nazionale e sottostà alle normative nazionali degli Stati contraenti designati nella domanda. Attualmente dell'Organizzazione europea dei brevetti fanno parte diciannove paesi: agli Stati membri della Comunità europea si aggiungono Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Cipro e (in un prossimo futuro) la Turchia. Diversi paesi dell'Europa centrale ed orientale [1] sono inoltre stati invitati ad aderire alla convenzione di Monaco al più presto per l'1 luglio 2002.

[1] Bulgaria, Estonia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

Un secondo tentativo d'istituire un brevetto comunitario compiuto dagli Stati membri della CE ha portato nel 1975 alla firma della Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario (denominata nel seguito "Convenzione di Lussemburgo"). Questa convenzione è stata modificata da un accordo concluso a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 in tema di brevetti comunitari, il quale comportava tra l'altro un protocollo sulla composizione delle controversie riguardanti contraffazioni e validità dei brevetti comunitari.

La Convenzione di Lussemburgo è una convenzione comunitaria. Sostanzialmente in seguito alla concessione di un brevetto europeo essa ne avrebbe trasformato le fasi nazionali in un'unica fase comune agli Stati membri. Tale convenzione non è mai entrata in vigore poiché tra gli Stati membri gli unici a ratificarla sono stati Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito.

L'insuccesso della Convenzione di Lussemburgo è generalmente attributo ai costi del brevetto comunitario, su cui gravavano in primo luogo le traduzioni, oltre che al sistema giudiziale. Effettivamente la convenzione prescriveva la traduzione del brevetto in tutte le lingue comunitarie, e gli ambienti interessati hanno ritenuto eccessivo tale provvedimento. Dal canto suo un sistema giudiziale abbastanza complesso avrebbe reso possibile che la decisione d'annullamento di un brevetto comunitario presa da giudici nazionali producesse effetti su tutto il territorio della Comunità. Ciò ha suscitato la diffidenza degli ambienti interessati, che hanno considerato tale possibilità un elemento gravemente pregiudizievole per la certezza del diritto.

1.2. Attività recenti

In seguito all'insuccesso della Convenzione di Lussemburgo con il Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa [2], che s'inserisce nel solco tracciato dal primo Piano d'azione per l'innovazione in Europa [3], la Commissione ha avviato un ampio dibattito circa la necessità di prendere nuove iniziative in tema di brevetti. Il Libro verde ha provocato numerosissime prese di posizione degli ambienti interessati, del Parlamento europeo [4] e del Comitato economico e sociale [5]. Il 25 e 26 novembre 1997 la Commissione ha peraltro organizzato, sotto la Presidenza lussemburghese del Consiglio, un'audizione aperta a tutti gli utilizzatori del sistema brevettuale. Il 26 gennaio 1998 la Commissione ha parimenti organizzato una riunione di esperti degli Stati membri.

[2] COM(97) 314 def. del 24 giugno 1997.

[3] COM(96) 589 def. del 20 novembre 1996.

[4] GU C 379 del 7.12.1998, pag. 268.

[5] GU C 129 del 27.4.1998, pag. 8.

In seguito a quest'ampio processo di consultazione il 5 febbraio 1999 la Commissione ha adottato una comunicazione circa il seguito da dare al Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa [6]. Questa comunicazione mira ad annunciare i diversi provvedimenti e le nuove iniziative che la Commissione intende prendere o proporre per rendere interessante il sistema dei brevetti cosicché possa servire a promuovere l'innovazione in Europa.

[6] COM(1999) 42 def. del 5 febbraio 1999.

L'iniziativa riguardante il brevetto comunitario è stata annunciata e descritta a grandi linee nella comunicazione del 5 febbraio 1999. La presente proposta congloba la maggior parte delle suddette grandi linee.

In occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 i Capi di Stato o di governo degli Stati membri hanno posto in risalto come sia importante istituire senza indugio il brevetto comunitario.

2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

2.1. Oggetto

Con la presente proposta di regolamento s'intende creare un nuovo titolo unitario di proprietà industriale, il brevetto comunitario (vedere il punto 2.4), che risulta di fondamentale importanza per eliminare le potenziali distorsioni della concorrenza derivanti dalla territorialità dei titoli nazionali di protezione, oltre a costituire uno tra i mezzi più adeguati per garantire la libera circolazione delle merci protette da brevetti.

L'istituzione di un titolo brevettuale comunitario consente alle imprese di adeguare alla dimensione europea le loro attività produttive e di distribuzione. Tale titolo è considerato uno strumento d'importanza fondamentale per riuscire a trasformare in successi industriali e commerciali i risultati delle attività di ricerca nonché le nuove conoscenze tecniche e scientifiche, ponendo così termine al "paradosso europeo" dell'innovazione ma stimolando al tempo stesso gli investimenti privati nelle attività di R&S che risultano attualmente molto inferiori nell'Unione europea a quelli statunitensi e giapponesi.

Il sistema del brevetto comunitario coesisterà con quelli dei brevetti nazionali e del brevetto europeo. Gli inventori resteranno liberi di scegliere la tutela brevettuale che giudicheranno più conveniente.

2.2. Base giuridica

Come già dichiarato nella comunicazione del 5 febbraio [7], la base giuridica della proposta di regolamento è costituita dall'articolo 308 del trattato CE. Il ricorso a questa base giuridica risulta conforme a quanto si è fatto in tema di marchio comunitario [8] nonché di disegni e modelli comunitari [9].

[7] COM(1999) 42 def., pagg. 9 e 12.

[8] Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario del 20 dicembre 1993, GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

[9] Proposta modifica di regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari del 21 giugno 1999, COM(1999) 310 def.

Diversi motivi giustificano la scelta della forma del regolamento. È effettivamente impossibile lasciare agli Stati membri qualsiasi margine di discrezione per quanto riguarda sia la determinazione del diritto comunitario applicabile al brevetto comunitario, sia gli effetti e la gestione del brevetto una volta che questo sia stato concesso. Provvedimenti meno "vincolanti" non sarebbero in grado di garantire l'unicità del brevetto.

2.3. Relazione tra il regolamento sul brevetto comunitario e l'Organizzazione europea dei brevetti

L'idea in cui risiede la forza della presente proposta è quella di realizzare una "simbiosi" tra due sistemi: quello del regolamento sul brevetto comunitario, uno strumento della Comunità europea, e quello della convenzione di Monaco, uno strumento di diritto internazionale classico. A tale scopo occorre non soltanto adottare il regolamento sul brevetto comunitario (2.3.1.), ma anche prendere in adeguata considerazione la convenzione di Monaco e lo statuto dell'Ufficio (2.3.2.), aderire in quanto Comunità alla convenzione di Monaco (2.3.3), nonché considerare la possibilità di garantire che gli sviluppi futuri del regolamento e della Convenzione risultino coerenti tra loro (2.3.4.).

2.3.1. Il regolamento sul brevetto comunitario

L'adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco e la designazione della Comunità come territorio per il quale può essere concesso un brevetto europeo fanno sì che alle domande di brevetti comunitari siano in linea di massima applicabili le disposizioni della convenzione di Monaco applicabili alle domande di brevetti europei. Anche se il presente testo fa riferimento ad una domanda di brevetto comunitario, a norma della convenzione di Monaco tale domanda sarà sotto il profilo giuridico una domanda di brevetto europeo che designa il territorio della Comunità.

Soltanto dopo che l'Ufficio avrà concesso il brevetto questo diventa un brevetto comunitario in forza del regolamento. L'adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco rende superfluo che il regolamento prenda in considerazione le norme sostanziali della convenzione di Monaco e del suo regolamento d'esecuzione quali sono in vigore ad una data espressamente determinata. Il regolamento si limita sostanzialmente a disciplinare il brevetto comunitario concesso. Esso conterrà parimenti disposizioni specifiche che derogano alla Convenzione; saranno così introdotti miglioramenti rispetto al brevetto europeo, segnatamente per quanto riguarda i costi del brevetto, le traduzioni ed il sistema di ricorso giurisdizionale.

2.3.2. L'Ufficio e la convenzione di Monaco

Come si è già visto l'autorità incaricata di esaminare le domande di brevetto e di concedere i brevetti comunitari sarà l'Ufficio. L'Ufficio peraltro non è un organo comunitario. Si è quindi prospettato che esso accordi brevetti comunitari in forza dell'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco e di una revisione di detta convenzione.

L'attuale convenzione di Monaco non consente all'Ufficio di assumersi queste funzioni, ed andrebbe quindi modificata a tal fine. Il momento è favorevole, dato che la convenzione è attualmente oggetto di una revisione. Conformemente al mandato approvato dalla conferenza intergovernativa degli Stati membri dell'Organizzazione europea dei brevetti, tenutasi a Parigi il 24 e il 25 giugno 1999, sono stati costituiti due gruppi di lavoro per preparare la riforma del sistema brevettuale in Europa per quanto riguarda più in particolare la riduzione dei costi e dei termini di concessione del brevetto europeo nonché l'armonizzazione delle controversie ad esso pertinenti.

Giova tener conto del fatto che la revisione della convenzione di Monaco esigerà che gli Stati ad essa aderenti, tra cui quattro paesi terzi, accettino di modificarla per permettere all'Ufficio di assumersi queste nuove funzioni ed alla Comunità di aderire in quanto tale alla convenzione stessa.

Lo scopo del regolamento proposto non è quello di modificare l'attuale struttura del sistema brevettuale europeo. Il regolamento non contempla la costituzione di nuovi organismi speciali in seno all'Ufficio il quale, anche se si vedrebbe affidare compiti specifici in tema di brevetto comunitario, per il resto continuerà le proprie attività nel campo del brevetto europeo in quanto organismo internazionale indipendente dalla Comunità.

Analogamente l'Ufficio applicherà al brevetto comunitario la giurisprudenza da esso sviluppata per il brevetto europeo, se ed in quanto le disposizioni stabilite dal regolamento e dalla Convenzione risultano identiche.

2.3.3. Adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco

Lo strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi del regolamento è l'adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco. A questo fine la Commissione presenterà al Consiglio una raccomandazione concernente un mandato a negoziare.

L'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco dovrebbe consentire di garantire un rapporto quanto più simbiotico possibile tra l'Organizzazione europea dei brevetti e la Comunità.

In seguito alla proposta relativa al brevetto comunitario gli Stati membri della CE, ai quali già compete l'obbligo di garantire il rispetto del diritto comunitario in tema di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche nelle sedi internazionali competenti, dovranno coordinare ancor più strettamente le posizioni prese in seno agli organi dell'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 10 (ex articolo 5) del trattato CE.

2.3.4. Evoluzione coerente e simultanea del regolamento sul brevetto comunitario e della convenzione di Monaco

La convenzione di Monaco è attualmente oggetto di una revisione e potrà subire successive modifiche. Indipendentemente da questi lavori può darsi che si renda necessario procedere a modifiche del regolamento per rispondere all'evoluzione futura della società.

Per garantire nei limiti del possibile un'evoluzione al tempo stesso coerente e simultanea del regolamento e della convenzione di Monaco occorrerà tenere conto degli elementi che seguono:

- in primo luogo, le eventuali modifiche della convenzione di Monaco che intervenissero prima dell'adozione del regolamento sul brevetto comunitario s'applicheranno automaticamente al brevetto comunitario;

- in secondo luogo, per garantire che la revisione della convenzione di Monaco procede correttamente, una volta che la proposta di regolamento sia stata adottata dalla Commissione in forza dell'articolo 10 del trattato CE gli Stati membri dovranno cooperare lealmente nel quadro delle trattative in seno all'Organizzazione europea dei brevetti per agevolare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla proposta. Una volta adottato il regolamento i rapporti con l'esterno pertinenti al brevetto comunitario saranno di esclusiva competenza della Comunità;

- in terzo luogo, per quanto riguarda la successiva evoluzione della convenzione di Monaco, in funzione della natura dei cambiamenti sarà possibile definire idonee regole corrispondenti modificando sia il regolamento stesso, sia il regolamento d'esecuzione che verrà adottato nell'ambito di una procedura di comitatologia;

- in quarto luogo, visto che attualmente una maggioranza preponderante degli Stati che aderiscono all'Organizzazione europea dei brevetti è attualmente costituita da Stati membri, questi ultimi dovrebbero essere in grado di garantire efficacemente che eventuali revisioni della convenzione di Monaco non mettano a repentaglio l'integrità del diritto comunitario né la perseguita coerenza tra regolamento e convenzione di Monaco.

2.4. Caratteristiche fondamentali del brevetto comunitario

Il brevetto comunitario deve possedere un carattere unitario ed autonomo (2.4.1) e scaturire da un corpus comunitario di diritto brevettuale (2.4.2.). Esso dovrà inoltre avere un prezzo accessibile (2.4.3.), disporre di un regime linguistico adeguato e rispondere alle esigenze d'informazione (2.4.4.), garantire la certezza del diritto (2.4.5.) e coesistere con gli attuali sistemi brevettuali (2.4.6.).

2.4.1. Carattere unitario e autonomo del brevetto comunitario

Il brevetto comunitario deve possedere un carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti sul territorio dell'intera Comunità, e può essere concesso, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi unicamente per la totalità di tale territorio.

Il brevetto comunitario deve possedere un carattere autonomo. Esso è disciplinato unicamente dalle disposizioni del proposto regolamento e dai principi generali del diritto comunitario.

2.4.2. Diritto applicabile al brevetto comunitario

Il proposto regolamento introduce disposizioni specifiche applicabili al brevetto comunitario. È importante rilevare che il regolamento non si prefigge lo scopo di derogare in modo sostanziale ai principi contenuti nel diritto brevettuale nazionale vigente negli Stati membri; questi ultimi hanno tutti aderito alla convenzione di Monaco ed hanno d'altro canto già ampiamente armonizzato il diritto materiale dei brevetti conformemente alla Convenzione di Lussemburgo, peraltro mai entrata in vigore. Altrettanto dicasi per quanto riguarda le regole specifiche dell'accordo TRIPS, che vincola la Commissione e gli Stati membri.

Su queste basi al brevetto comunitario s'applicheranno le disposizioni della convenzione di Monaco relative ad argomenti quali ad esempio le condizioni di brevettabilità. A norma di quanto disposto dalla suddetta convenzione i brevetti comunitari verranno dunque concessi per le invenzioni di prodotti o di procedimenti purché queste presentino un carattere di novità, comportino un'attività inventiva e siano atte ad avere applicazioni industriali. Nel campo d'applicazione della convenzione di Monaco rientrano allo stesso modo le eccezioni alla brevettabilità. Al brevetto comunitario s'applicheranno beninteso anche le modifiche apportate alla suddetta convenzione nell'ambito della conferenza intergovernativa corso per la sua revisione, attualmente in corso.

Una volta che il brevetto europeo sia stato concesso in compenso gli effetti che esso produce saranno disciplinati dal presente regolamento. Ciò vale ad esempio per le limitazioni degli effetti del brevetto comunitario.

Per quanto riguarda l'impiego dell'invenzione brevettata senza autorizzazione del titolare del brevetto il proposto regolamento integrerà le migliori prassi vigenti negli Stati membri, rendendo così possibile la concessione di licenze obbligatorie. Anche se il regolamento non lo specifica, gli Stati membri resteranno liberi di prendere i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi fondamentali per la loro sicurezza, in applicazione da quanto disposto dall'articolo 73 dell'accordo TRIPS.

2.4.3. Costo accessibile del brevetto comunitario

Un brevetto europeo "medio" (che designi cioè otto Stati contraenti) costa attualmente circa 30 000 EUR. Le tasse da versare all'Ufficio per questo brevetto europeo medio costituiscono il 14% circa del costo complessivo del brevetto, ed i costi della pratica presso l'Ufficio il 18% circa. Le traduzioni richieste dagli Stati contraenti corrispondono al 39% circa dei costi complessivi, mentre le tasse annuali attualmente versate agli Stati membri rappresentano una quota dell'ordine del 29% dei costi per un brevetto europeo "medio" (tra il quinto e il decimo anno). Di queste entrate il 50% è destinato all'Ufficio e il 50% allo Stato contraente interessato.

La presente proposta mira a rendere il brevetto comunitario più accessibile e più allettante dell'attuale brevetto europeo. Queste due caratteristiche dipendono in larghissima misura dai costi connessi alle traduzioni (2.4.3.1.), all'iter procedurale (2.4.3.2.) ed alla composizione delle controversie (argomento trattato al punto 2.4.5.).

2.4.3.1. Spese di traduzione

Per quanto riguarda le spese di traduzione la tabella comparativa che segue fornisce un'idea abbastanza precisa dei probabili effetti della soluzione prospettata. I tre scenari prospettati si basano sulle seguenti ipotesi: domande di 20 pagine in media, più 3 pagine per 15 rivendicazioni. Giacché si tratta di testi estremamente complessi e tecnici che vertono su elementi e procedimenti nuovi è probabile che il rendimento di un traduttore sia in media dell'ordine di tre pagine al giorno. Le spese di traduzione sono valutate in 250 EUR al giorno.

Tabella n. 1: spese di traduzione in funzione di tre scenari diversi

1.1. Scenario // 1.2 Spese di traduzione

1 : Convenzione di Lussemburgo

Traduzione completa dei fascicoli del brevetto nelle dieci lingue di lavoro //

EUR 17 000

2 : Traduzione dei fascicoli del brevetto nelle tre lingue di lavoro dell'UEB //

EUR 5 100

3 : Soluzione proposta

Traduzione dei fascicoli del brevetto in una delle lingue di lavoro dell'UEB e delle rivendicazioni nelle due altre lingue di lavoro //

EUR 2 200

Questa valutazione comparativa evidenzia globalmente una differenza di rilievo a favore della soluzione indicata nella proposta di regolamento.

A livello di spese di traduzione il futuro brevetto comunitario risulterà da un lato più accessibile di quello proposto nella prima Convenzione di Lussemburgo sotto il profilo dei costi e dall'altro più allettante del brevetto europeo.

2.4.3.2. Tasse ed altri costi procedurali

Oltre alle spese di traduzione giova tenere conto delle differenti tasse e spese connesse alla concessione ed al mantenimento di un brevetto comunitario. È d'importanza cruciale che il costo globale di un brevetto comunitario sia dello stesso ordine di grandezza di quello dei brevetti concessi dai principali partners commerciali della Comunità, quando non addirittura più interessante.

La tabella n.2 che segue presenta la situazione attualmente esistente negli Stati Uniti, in Giappone ed all'interno dello stesso UEB [10] per quanto riguarda le varie tasse e spese.

[10] Queste stime si basano sui dati più recenti forniti dall'Helpdesk DPI e dall'UEB.

Tabella n. 2: confronto su tasse ed altre spese tra i paesi aderenti alla convenzione di Monaco, gli Stati Uniti ed il Giappone

>SPAZIO PER TABELLA>

1 Dal 3° al 4° anno (790) + dal 5° al 10° anno (16 000) = 16 790.

2 3 anni e mezzo (830) + 7 anni e mezzo (1 900) = 2 730.

3 Dal 4° al 6° anno (1 320) + dal 7° al 9° anno (2 650) + 10° anno (1 870) = 5 840.

Il costo del brevetto europeo appare attualmente da tre a cinque volte superiore a quello dei brevetti giapponesi e americani.

Urge pertanto porre rimedio a questa situazione, che non incoraggia gli inventori a depositare brevetti in Europa.

Il proposto regolamento prescrive che l'ufficio esamini le domande di brevetto comunitario, conceda tale brevetto e lo amministri. Le tasse percepite dall'Ufficio nel corso dell'esame di una domanda di brevetto sono stabilite dalla convenzione di Monaco. È invece previsto che le tasse annuali per il rinnovo dei brevetti già concessi ed il loro importo siano fissate da un regolamento della Commissione relativo alle tasse, che verrà adottato con la procedura di comitatologia. Il regolamento prescrive che anche le tasse annuali debbano essere versate all'Ufficio.

2.4.4. Regime linguistico ed accesso alle informazioni

Il regime di traduzione dei brevetti costituisce un aspetto particolarmente importante dei costi connessi al brevetto comunitario (si veda la precedente tabella n. 1). Il costo di una traduzione del brevetto in tutte le lingue ufficiali della Comunità rischierebbe di far fallire l'intero progetto di brevetto comunitario, dato che risulterebbe troppo gravoso per gli inventori, e soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni. Tale onere sarebbe di natura tale da dissuadere queste ultime a far ricorso al brevetto comunitario e le incoraggerebbe ad avvalersi piuttosto di una tutela brevettuale valida soltanto in alcuni Stati europei. Con l'ampliamento dell'Unione l'obbligo di una traduzione in tutte le lingue ufficiali avrebbe ripercussioni ancora più negative sotto il profilo dei costi.

Per porre rimedio a questo problema il proposto regolamento dispone che il brevetto comunitario, una volta concesso in una delle lingue di lavoro dell'Ufficio e pubblicato in questa lingua insieme ad una traduzione delle rivendicazioni nelle due altre lingue di lavoro, sia valido senza bisogno di ulteriori traduzioni. Una traduzione si renderebbe necessaria unicamente nel caso in cui il titolare del brevetto intenda promuovere un'azione giudiziale contro un presunto contraffattore. In tale situazione si presume fino a prova contraria che il presunto contraffattore il quale non abbia avuto accesso al testo del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliato non abbia violato intenzionalmente il brevetto. Per tutelare il presunto contraffattore che in analoghe circostanze non agisca deliberatamente il regolamento dispone che il titolare del brevetto non possa ottenere alcun risarcimento relativo ad un periodo anteriore alla notifica di una traduzione del brevetto al contraffattore. Sarà in tal modo possibile ridurre considerevolmente i costi relativi alle traduzioni.

Il sistema proposto è ritenuto adeguato in primo luogo poiché attualmente la lingua universale in campo brevettuale è di fatto l'inglese. Le traduzioni sono consultate solo in casi estremamente rari: presso l'Institut National de la Propriété Industrielle francese ad esempio le traduzioni vengono consultate unicamente nel 2% dei casi. L'eventuale obbligo di tradurre il brevetto in tutte le lingue della Comunità peraltro non offrirebbe necessariamente una valida garanzia del fatto che tutti gli operatori economici aventi sede nella Comunità possano accedere agevolmente a queste informazioni. All'occorrenza potranno essere costituiti o rafforzati sistemi distinti d'informazione e d'assistenza destinati ad aiutare segnatamente le piccole e medie imprese nelle loro ricerche d'informazioni in merito a domande di brevetto e brevetti pubblicati.

Il sistema proposto viene in secondo luogo ritenuto idoneo a consentire una tutela sufficiente del presunto contraffattore dato che le disposizioni del regolamento in tema di risarcimenti consentono al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, che verrà istituito per sopperire alle esigenze del brevetto comunitario (vedere il punto 2.4.5.), di prendere in considerazione ogni elemento di rilievo dei singoli casi.

La presente proposta segue d'altronde lo stesso indirizzo dei lavori avviati nell'ambito della conferenza intergovernativa sulla revisione della convenzione di Monaco, con particolare riferimento alle attività del gruppo di lavoro sulla riduzione dei costi, cui gli Stati membri dell'OEB hanno affidato l'incarico di presentare proposte miranti ad ottenere una riduzione dei costi del brevetto europeo. In questa prospettiva si è parimenti stabilito che le traduzioni del brevetto, che sono comunque facoltative per il titolare, debbano essere depositate presso l'Ufficio invece che presso gli Uffici nazionali dei brevetti di diversi Stati membri. Ciò dovrebbe rappresentare una riduzione sensibile dei costi rispetto al costo complessivo di un brevetto europeo medio [11].

[11] Secondola delegazione francese in seno al gruppo di lavoro per la riduzione del costo del brevetto europeo (1999) il deposito presso l'Ufficio dovrebbe corrispondere ad una riduzione dei costi dell'ordine del 30% del costo complessivo di un brevetto europeo medio (documento WRP/11/99 del 18 novembre 1999).

2.4.5. Certezza del diritto e brevetto comunitario: il sistema giudiziario

Le imprese e gli inventori europei si aspettano un sistema giudiziario che massimizzi la certezza del diritto per il brevetto comunitario. Soltanto così potranno essere compensati i costi spesso ingenti delle attività di ricerca e sviluppo che precedono il brevetto.

L'unicità del diritto e la coerenza della giurisprudenza possono essere garantite in modo ineccepibile soltanto da organi giudiziali comunitari centralizzati.

Ciò vale solo per la composizione delle controversie tra privati (2.4.5.1.); i ricorsi contro le decisioni amministrative concernenti il brevetto comunitario rientreranno infatti nel campo d'applicazione delle procedure contemplate dalla convenzione di Monaco (2.4.5.2.). Vanno infine evidenziate la relazione tra la proposta di regolamento e la conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali (2.4.5.3.) e la ripartizione delle competenze tra le giurisdizioni centralizzate comunitarie (2.4.5.4.).

2.4.5.1. Il sistema giudiziario riguardante la composizione delle controversie tra privati

Il sistema adottato nella Convenzione di Lussemburgo non è stato ripreso in questa proposta. Esso avrebbe effettivamente reso possibile che la decisione di annullare un brevetto comunitario presa da un tribunale nazionale dinanzi al quale fosse stata proposta una domanda riconvenzionale di nullità producesse effetti su tutto il territorio della Comunità.

La soluzione recepita nella proposta è ambiziosa: essa contempla l'istituzione di organi giudiziali centralizzati e specializzati in tema di brevetti, che si occupino specificamente di esaminare le questioni pertinenti a validità e contraffazione del brevetto comunitario. A tale scopo sarà istituito un organo giudiziale comunitario per la proprietà immateriale, denominato Tribunale comunitario della proprietà immateriale [12]. Tale tribunale consisterà di sezioni di primo grado e d'appello. Questi due organi, la cui competenza sarà estesa all'intero territorio della Comunità, potranno pronunciarsi su questioni tanto di fatto che di diritto. Essi applicheranno regole procedurali proprie, ordineranno provvedimenti provvisori, stabiliranno le sanzioni e accorderanno risarcimenti. Le sentenze del tribunale avranno efficacia esecutiva. L'esecuzione forzata sarà disciplinata dalle disposizioni di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa abbia luogo. Le autorità nazionali accorderanno automaticamente la formula esecutiva ad una sentenza autentica.

[12] È previsto che detto tribunale sia istituito per mezzo di un'apposita modifica del trattato CE, che sta venendo attualmente discussa in sede di Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali.

La Commissione ritiene indispensabile istituire organi giudiziali comunitari centralizzati per diversi motivi, tra cui in primo luogo il fatto che le soluzioni meno ambiziose negoziate o abbozzate in passato non hanno avuto successo. Gli inventori non utilizzerebbero il futuro brevetto comunitario se mancasse la certezza del diritto "comunitario".

Un sistema giurisdizionale decentrato come quello realizzato per i brevetti europei, nel cui ambito è ad esempio necessario presentare separatamente in tutti gli Stati contraenti per i quali è stato concesso un brevetto i ricorsi in giustizia relativi alla sua validità, risulterebbe inaccettabile per il brevetto comunitario. Non soltanto il fatto di voler amministrare i diritti brevettuali servendosi di un tale sistema risulterebbe estremamente costoso per il titolare, ma soprattutto un sistema decentrato non conferirebbe al titolare del brevetto comunitario la necessaria certezza del diritto in rapporto alla validità del brevetto su tutto il territorio per il quale è stato concesso.

Soltanto organi giudiziali centralizzati sono idonei a garantire l'unicità del diritto ed una giurisprudenza coerente. Occorre d'altro canto evitare sin dall'inizio di porsi in una situazione in cui ad un organo giudiziale nazionale, privo d'esperienza nel campo della proprietà immateriale, venga accordata la possibilità di pronunciarsi in tema di validità e contraffazione del brevetto comunitario.

Si è parimenti tenuto conto della necessità che gli organi giudiziali centralizzati siano in possesso di tutte le qualifiche indispensabili in campo brevettuale. La composizione di tali organi dovrebbe garantire che i giudici possiedano le necessarie qualifiche nel campo del diritto brevettuale, caratterizzato da una considerevole tecnicità. Non è attualmente così nel caso del tribunale di primo grado della Corte di giustizia, che non è chiamato a pronunciarsi in tema di brevetti.

L'istituzione di nuovi organi giudiziali centralizzati risulta necessaria anche per far fronte al problema dell'eccessivo carico di lavoro che grava sulla Corte di giustizia e sul tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Effettivamente per il brevetto comunitario è d'importanza critica dare una risposta definitiva entro un termine di due anni alle questioni concernenti validità o contraffazioni. Detto termine tiene conto della durata relativamente corta della protezione accordata dal brevetto, in linea di massima ventennale, ma in realtà molto più breve a causa delle tasse annuali che il titolare del brevetto deve versare.

Questa è la ragione per cui si è abbandonata l'interessante alternativa che consisteva nell'assegnare al tribunale di primo grado una funzione di corte d'appello contro la decisione di un tribunale nazionale che si fosse pronunciato sulla validità del brevetto per l'intero territorio della Comunità.

Gli organi giudiziali centralizzati sarebbero competenti unicamente per determinate categorie di azioni. È di fondamentale importanza che possano esaminare il contenzioso pertinente alla validità del brevetto (per esempio azioni di dichiarazione di non contraffazione ed azioni, anche riconvenzionali, di nullità). Tali organi dovrebbero parimenti occuparsi del contenzioso riguardante l'impiego dell'invenzione nel periodo che intercorre tra la pubblicazione della domanda di brevetto e la concessione del brevetto stesso, come pure delle domande riguardanti limitazioni del brevetto o la sua estinzione.

È indispensabile che gli organi giudiziali centralizzati abbiano una competenza esclusiva.

Il regolamento dovrà prescrivere che tutte le controversie non espressamente riservate agli organi giudiziali centralizzati vengano esaminate dai tribunali nazionali degli Stati membri. Rientra in questa categoria ad esempio il contenzioso riguardante il diritto al brevetto, il trasferimento del brevetto o le licenze contrattuali.

Laddove siano competenti i tribunali nazionali il regolamento dispone che si applichino in linea di massima le disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in matteria civile e commerciale (denominata nel seguito "convenzione di Bruxelles") [13]. Il regolamento preciserà eventuali eccezioni ed adeguamenti.

[13] Questa convenzione è destinata a venir trasformata in un regolamento (si veda la proposta della Commissione del 14 luglio 1999; COM(1999) 348 def.). Resta inteso che, una volta che il Consiglio abbia definitivamente adottato il regolamento d'esecuzione, per gli Stati membri interessati il riferimento alla convenzione di Bruxelles andrà inteso come un riferimento a detto regolamento.

Ogniqualvolta l'azione verta sulla validità o sulla contraffazione del brevetto comunitario il tribunale nazionale adito ha dunque l'obbligo di declinare la propria competenza e dichiarare irricevibile il ricorso. Se la validità del brevetto costituisce una questione pregiudiziale in un'azione che verta su un altro argomento (per esempio la concorrenza sleale) il tribunale nazionale sospende il procedimento per consentire alle parti di risolvere la questione pregiudiziale nell'ambito di un'azione promossa dinanzi agli organi giudiziali centralizzati.

I tribunali nazionali mantengono la facoltà di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali relative agli argomenti di loro competenza, quali ad esempio quelli concernenti l'interpretazione della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche [14]. In linea di massima però i tribunali nazionali non saranno abilitati ad effettuare rinvii pregiudiziali concernenti la validità del brevetto comunitario e basati sul regolamento giacché non saranno competenti in materia.

[14] GU L 213 del 30.7.1998.

2.4.5.2. Il sistema giudiziario riguardante i ricorsi contro decisioni dell'Ufficio e della Commissione

Al brevetto comunitario si applicheranno le procedure d'opposizione e di ricorso dell'Ufficio. Le decisioni dell'Ufficio non saranno impugnabili dinanzi gli organi giudiziali centralizzati.

Si è adottata questa soluzione per protrarre quanto più possibile il trattamento unificato di una domanda simultanea di brevetto comunitario e di brevetto europeo. In tal modo si evita altresì di oberare gli organi giudiziali centralizzati con una miriade di ricorsi introdotti nel corso della procedura d'esame e prima della concessione del brevetto comunitario. Questa soluzione risulta parimenti appropriata in considerazione dello status giuridico delle commissioni di ricorso dell'Ufficio, che sono state considerate, ad esempio nel Regno Unito, come pienamente rispondenti alla nozione di organo giudiziale se ed in quanto prendono decisioni conclusive oltre che basate su criteri oggettivi e l'indipendenza dei loro membri è garantita dalla convenzione di Monaco [15]. Occorrerà parimenti tener conto del fatto che la validità di un brevetto concesso dall'Ufficio potrà in un secondo momento essere oggetto di una controversia tra privati in sede di Tribunale comunitario della proprietà immateriale, alle condizioni stabilite dal regolamento. Al momento questa soluzione comporta cionondimeno l'inconveniente di ritardare in misura considerevole l'adozione di una decisione definitiva sulla validità di un brevetto comunitario; tale ritardo è dovuto ai tempi tecnici talvolta molto lunghi necessari per l'esame da parte delle commissioni d'opposizione o di ricorso dell'Ufficio. Sembra comunque plausibile che una revisione della convenzione di Monaco in rapporto a questi aspetti possa risolvere il problema.

[15] Lenzing AG's European Patent, United Kingdom High Court of Justice Nr. 8 [1997] RPC.

D'altro canto il controllo giurisdizionale delle decisioni prese dalla Commissione è evidentemente di competenza d'organi giudiziali comunitari. Attualmente tale competenza è attribuita alla Corte di giustizia (tribunale di primo grado) in forza dell'articolo 230 del trattato CE. L'esame dei ricorsi riguardanti decisioni prese in forza del regolamento sul brevetto comunitario richiederà spesso conoscenze riguardanti sostanzialmente la disciplina della concorrenza (si tratterebbe di ricorsi contro decisioni della Commissione in tema di licenze obbligatorie e licenze di diritto). Il tribunale di primo grado resta il più indicato per esaminare quest'ultimo tipo di ricorsi, di cui ha già esperienza. Non si è quindi proposto di modificare l'attribuzione delle competenze del tribunale di primo grado sotto questo profilo. Questa soluzione risulta idonea a garantire la coerenza della giurisprudenza comunitaria in questo campo.

2.4.5.3. Relazione tra la proposta di regolamento e la Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali

Beninteso il Tribunale comunitario della proprietà immateriale sarà istituito modificando opportunamente il trattato CE. Discussioni a questo proposito sono già in corso nell'ambito della conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali.

Il trattato CE disporrà parimenti che, alla stregua del tribunale di primo grado (articoli 225 e da 243 a 245 del trattato CE), gli organi giudiziali in questione adottino disposizioni procedurali proprie e dispongano provvedimenti provvisori, come pure che le sentenze di tali tribunali abbiano efficacia esecutiva negli Stati membri identicamente a quanto avviene per le sentenze della Corte di giustizia. Nel trattato CE saranno parimenti precisate le relazioni tra organi giudiziali comunitari, compreso il dispositivo di ricorso nell'interesse della legge di cui più avanti al punto 2.4.5.4.

Nei suoi pareri del 26 gennaio e del primo marzo 2000 la Commissione ha già suggerito che la conferenza intergovernativa discuta le modifiche da apportare al trattato per consentire un'adeguata certezza del diritto in tema di proprietà immateriale comunitaria. Nel suo contributo complementare dell'1 marzo 2000 alla conferenza intergovernativa sulla riforme istituzionali la Commissione si è così dichiarata del parere che "in materia di titoli comunitari di proprietà immateriale, e segnatamente nella prospettiva del futuro brevetto comunitario, si debba considerare l'opportunità d'istituire un organo giurisdizionale specializzato, competente per le controversie relative sia alla validità sia alla contraffazione del brevetto comunitario, allo scopo di garantire la sicurezza giuridica dei titoli di proprietà unitari aventi effetto nell'intero territorio della Comunità, ed esonerare definitivamente ed integralmente la Corte ed il Tribunale da tale contenzioso altamente tecnico."

In attesa dell'esito delle trattative che si svolgono in seno alla Conferenza intergovernativa la Commissione include dunque nella presente proposta di regolamento disposizioni corrispondenti allo spirito del suo contributo.

Sarà ovviamente necessario adottare disposizioni più particolareggiate, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni procedurali che i nuovi organi giudiziali dovranno applicare. Tali disposizioni verranno, alla pari dello statuto del tribunale, precisate in un secondo momento.

2.4.5.4. Suddivisione delle competenze tra gli organi giudiziali comunitari centralizzati

Come già si è accennato più sopra i nuovi organi giudiziali sarebbero competenti in determinate situazioni nelle quali il trattato CE nella sua versione attuale attribuirebbe la competenza al tribunale di prima di primo grado. Come già visto al punto 2.3.4.2. quest'ultimo resterà cionondimeno competente a pronunciarsi in merito alle decisioni prese dalla Commissione. Le possibilità di ricorso contro le decisioni del tribunale di primo grado saranno disciplinate dalle vigenti disposizioni del trattato CE.

Per quanto riguarda i nuovi organi giudiziali le disposizioni prospettate non contemplano la possibilità di impugnare direttamente dinanzi alla Corte di giustizia le decisioni di una sezione d'appello del Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Non si è neppure previsto d'inserire tra i nuovi organi giudiziali comunitari e la Corte di giustizia un dispositivo di rinvio pregiudiziale quale quello che caratterizza le relazioni tra tribunali nazionali e Corte di giustizia.

Il sistema proposto non pregiudicherebbe ciononostante la funzione della Corte di giustizia in quanto organo giudiziale supremo del diritto comunitario.

Effettivamente se il Tribunale comunitario della proprietà immateriale fosse chiamato ad interpretare aspetti più generali del diritto comunitario nel contesto delle controversie ad esso deferite, il trattato CE modificato prevederebbe la possibilità di adire la Corte di giustizia in un secondo momento nell'interesse del diritto.

Tale dispositivo consentirebbe di verificare se l'interpretazione del diritto comunitario data dal Tribunale comunitario della proprietà immateriale è o no in contraddizione con quella datane dalla Corte di giustizia. Il principio e il dispositivo del rinvio si avvicinano a quelli adottati nel protocollo del 1971 allegato alla Convenzione di Bruxelles (articolo 4) [16]. Di questa possibilità ci si potrà pertanto avvalere soltanto in riferimento a decisioni del Tribunale pronunciate in primo grado od in appello e passate in giudicato. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati membri ed alle istituzioni della Comunità, che nei due mesi successivi alla notifica stessa hanno il diritto di depositare presso la Corte memoriali od osservazioni scritte. Inoltre l'interpretazione data dalla Corte di giustizia in seguito a tale domanda non produce effetti sulla decisione in merito alla quale essa è stata richiesta. La procedura non dà luogo né alla riscossione né al rimborso delle spese processuali. A differenza di quanto stabilito dal protocollo summenzionato è competente a rivolgersi alla Corte di giustizia la Commissione in quanto custode del trattato CE.

[16] GU C 27 del 26.1.1998, pag. 29.

È implicito che in quanto comunitari i nuovi organi giudiziali saranno soggetti alla giurisprudenza della Corte di giustizia, indipendentemente dal fatto che si tratti dell'interpretazione data nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali ovvero delle pronunce pregiudiziali espresse su richiesta dei tribunali nazionali nelle controversie per cui questi ultimi sono competenti.

2.4.6. Relazione con altri sistemi brevettuali

Il sistema del brevetto comunitario coesisterà con i sistemi brevettuali nazionali e con i brevetti europei. Gli inventori conserveranno la facoltà di scegliere il sistema brevettuale che ritengano più conveniente.

Per ottenere la concessione di un brevetto comunitario la designazione del territorio della Comunità andrà fatta nella domanda di brevetto europeo, nell'ambito della quale sarà impossibile designare nel contempo il territorio della Comunità ed uno o più Stati membri. Sarà tuttavia possibile richiedere contemporaneamente un brevetto per il territorio della Comunità ed un brevetto europeo per la Svizzera, Cipro, Monaco od il Liechtenstein.

È parimenti previsto che prima della concessione del brevetto europeo una domanda di brevetto europeo che designi tutti gli Stati membri della Comunità possa venir trasformata in qualsiasi momento in una domanda di brevetto europeo che designi tutto il territorio della Comunità in quanto tale. Analogamente una domanda di brevetto europeo che designi tutto il territorio della Comunità potrà essere trasformata in una domanda di brevetto europeo che designi uno o più Stati membri della Comunità. Il principio di tale trasformazione e le sue modalità d'applicazione andranno discussi nel quadro delle trattative per l'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco.

Una volta concesso un brevetto comunitario non potrà essere trasformato in brevetto europeo. Sarà altrettanto impossibile trasformare in brevetto comunitario un brevetto nazionale od europeo.

Quando appartenga alla stessa persona, la medesima invenzione non potrà risultare protetta simultaneamente da un brevetto comunitario e da un brevetto europeo che designi uno o più Stati membri ovvero da un brevetto nazionale concesso da uno Stato membro.

3. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E SUSSIDIARIETÀ

Quali obiettivi si prefigge l'iniziativa in progetto rispetto agli obblighi che gravano sulla Comunità -

La proposta mira a migliorare il funzionamento del mercato interno, segnatamente adeguando alle dimensioni della Comunità fabbricazione e distribuzione dei prodotti brevettati.

Essa s'inserisce parimenti nel quadro delle attività volte a promuovere l'innovazione e la crescita nella Comunità europea.

L'iniziativa contemplata risponde ai criteri di sussidiarietà -

Questi obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri individualmente o collettivamente ed a causa delle loro ripercussioni transfrontaliere vanno quindi conseguiti a livello comunitario.

I mezzi resi disponibili per l'intervento comunitario sono commisurati agli obiettivi -

La Corte di giustizia ha statuito che per istituire titoli comunitari di proprietà immateriale non si può ricorrere all'armonizzazione delle legislazioni nazionali [17]. In considerazione dell'unicità del titolo non si può effettivamente lasciare agli Stati membri alcun margine dei discrezionalità per quanto ne concerne l'istituzione. L'atto proposto (un regolamento) si limita quindi al minimo necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti e non va oltre quanto è necessario a tale scopo.

[17] Parere 1/94 della Corte di giustizia del 15 novembre 1994.

4. ESAME DELLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA ARTICOLO PER ARTICOLO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina brevettuale comunitaria

Questo articolo pone in essere un diritto brevettuale comunitario che si applica al brevetto comunitario. Si tratta di un diritto brevettuale autonomo e comunitario che coesisterà con i diritti brevettuali nazionali e con il sistema di brevetti europei. L'articolo fornisce parimenti la definizione di brevetto comunitario: costituisce brevetto comunitario ogni brevetto europeo concesso dall'Ufficio per l'intero territorio della Comunità.

Articolo 2 - Brevetto comunitario

Questo articolo precisa le caratteristiche del brevetto comunitario. Il paragrafo 1 stabilisce che il brevetto comunitario ha carattere unitario; esso può essere concesso, trasferito, annullato o dichiarato estinto unicamente per l'intera Comunità.

Il paragrafo 2 stabilisce il carattere autonomo del brevetto comunitario, che sottostà alle disposizioni del regolamento oltre che ai principi generali del diritto comunitario. Il paragrafo precisa altresì che le disposizioni del regolamento non pregiudicano l'applicazione del diritto degli Stati membri in tema di responsabilità penale e concorrenza sleale. A questo proposito giova osservare che, conformemente al principio generale della parità di trattamento che è alla base del diritto comunitario, gli Stati membri che dispongono sanzioni penali per le violazioni di un brevetto nazionale devono garantire una protezione equivalente al brevetto comunitario.

Il paragrafo 3 rinvia alla terminologia utilizzata nella convenzione di Monaco.

Articolo 3 - Applicazione alle zone marine e sottomarine ed allo spazio

Il paragrafo 1 riprende il contenuto dell'articolo 9 dell'accordo di Lussemburgo.

Il paragrafo 2 mira a garantire la protezione delle invenzioni realizzate od utilizzate nello spazio. Questa disposizione, richiesta dal Parlamento europeo [18] ed annunciata nella comunicazione del 5 febbraio 1999 [19], è di fondamentale importanza per migliorare la concorrenzialità dell'industria europea, segnatamente rispetto a quella degli Stati Uniti, paese in cui una regolamentazione analoga esiste già [20]. Essa risulta necessaria in considerazione del considerevole impegno europeo nella stazione spaziale internazionale.

[18] Risoluzione relativa al Libro verde della Commissione sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa - Promuovere l'innovazione tramite il brevetto (COM(97) 314 def.), punto 9.

[19] COM(1999) 42 def.

[20] Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo "L'Unione europea e lo spazio: promuovere le applicazioni, i mercati e la concorrenzialità dell'industria", COM(96) 617 def.

CAPO II - DIRITTO BREVETTUALE

Sezione 1 - Diritto al brevetto

Articolo 4 - Diritto al brevetto comunitario

Il paragrafo 1 dispone che il brevetto comunitario è di proprietà dell'inventore o del suo avente causa.

Il paragrafo 2 contiene disposizioni specifiche riguardanti le relazioni tra datore di lavoro e dipendente. Esso riprende la norma contenuta nell'articolo 60, paragrafo 1 della convenzione di Monaco, la quale utilizza una terminologia che si scosta leggermente da quella impiegata dall'articolo 6 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [21]. Giacché effettivamente per determinare il diritto al brevetto nella fase che precede la concessione del brevetto stesso s'applicano le disposizioni della convenzione di Monaco, sarebbe inconcepibile che in questa stessa fase valessero criteri differenti per determinare il diritto al brevetto comunitario. A norma di questo paragrafo si applica la legge dello Stato nel quale il dipendente svolge la sua attività principale; qualora risulti impossibile determinare quale sia tale Stato si applica il diritto dello Stato in cui si trova il centro d'attività del datore di lavoro cui fa capo il dipendente.

[21] Versione consolidata: GU C 27 del 26.1.1998.

Il paragrafo 3 riprende sostanzialmente la norma contenuta dal paragrafo 2 dell'articolo 60 della convenzione di Monaco. Esso precisa a chi spetta il brevetto quando diverse persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra. In tali casi il brevetto spetta a chi ha depositato per primo una domanda che sia stata pubblicata. Il paragrafo precisa parimenti che, in caso di rivendicazione della priorità, per stabilire la priorità varrà la data di tale domanda.

Articolo 5 - Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario

Questo articolo riprende il contenuto dell'articolo 23 della Convenzione di Lussemburgo.

Articolo 6 - Effetti del cambiamento di proprietà

Questo articolo riprende il contenuto dell'articolo 24 della Convenzione di Lussemburgo.

Sezione 2 - Effetti del brevetto e della domanda di brevetto comunitario

Articolo 7 - Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione

Questa disposizione corrisponde all'articolo 25 della Convenzione di Lussemburgo e all'articolo 28 dell'accordo TRIPS.

Articolo 8 - Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione

Questo articolo riprende il contenuto dell'articolo 26 della Convenzione di Lussemburgo.

Articolo 9 - Limiti degli effetti del brevetto comunitario

Questo articolo riprende in gran parte il contenuto dell'articolo 27 della Convenzione di Lussemburgo e quello dell'articolo 4 dell'accordo TRIPS.

Il punto e) contiene una precisazione se ed in quanto riguarda, oltre agli oggetti utilizzati nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre, anche quelli relativi ad altri mezzi di trasporto. Si tratta ad esempio dei veicoli che viaggiano nello spazio.

Articolo 10 - Esaurimento comunitario dei diritti derivanti dal brevetto comunitario

Quest'articolo stabilisce il principio dell'esaurimento comunitario. Disposizioni corrispondenti figurano nell'articolo 28 della Convenzione di Lussemburgo e nell'articolo 13 del regolamento sul marchio comunitario.

Articolo 11 - Diritti conferiti dalla domanda di brevetto comunitario in seguito alla sua pubblicazione

Il paragrafo 1 riprende il contenuto del paragrafo 1 dell'articolo 32 della Convenzione di Lussemburgo.

Il paragrafo 2 deroga ai paragrafi 2 e 3 di detta convenzione. Effettivamente, contrariamente alla soluzione ivi adottata, è inconcepibile lasciare ai singoli Stati membri la facoltà di prevedere le condizioni supplementari cui sottostà il compenso ragionevole di cui al paragrafo in questione. Ciò determinerebbe un rischio di trattamento differenziato da uno Stato membro all'altro per quanto riguarda l'applicazione dei diritti conferiti dalla domanda di brevetto comunitario. È di fondamentale importanza che il compenso disposto come conseguenza della contraffazione sia determinato in base a regole comuni. Ciò risulta tanto più auspicabile in quanto l'organo giudiziale competente in materia è un organo giudiziale comunitario centralizzato (v. capo IV, sezione 1).

Non è precisato come il richiedente debba trasmettere al presunto contraffattore una traduzione, né di quali mezzi debba servirsi per assicurarsi di aver scelto la lingua giusta per la traduzione nel caso in cui il presunto contraffattore sia domiciliato in uno Stato membro che ha più lingue ufficiali. Queste situazioni dovrebbero risultare in pratica piuttosto rare e non si è ritenuto necessario disporre procedure obbligatorie.

Sono effettivamente possibili vari approcci: richiedente e destinatario possono mettersi d'accordo senza particolari formalità precise in merito alla lingua della traduzione. Ovviamente il richiedente deve all'occorrenza poter provare agli organi giudiziali comunitari l'esistenza di un tale accordo. Il richiedente il quale ritenga che l'approccio volontario non possa dare buon esito può ricorrere ad una notifica ufficiale. Se il richiedente è domiciliato in uno Stato diverso da quello del destinatario può ad esempio avvalersi del dispositivo di notifica che figura nella Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, attualmente in vigore negli Stati membri [22]. L'articolo 5 di tale convenzione dispone che l'atto possa sempre essere recapitato al destinatario che l'accetti volontariamente. Il destinatario che non l'accetti deve precisare i motivi del suo rifiuto. L'ultima frase del paragrafo 2 dell'articolo 11 del regolamento proposto dispone che non sia necessaria alcuna traduzione se il presunto contraffattore è in grado di comprendere il testo e mira così a garantire che il destinatario non abusi del suo diritto ad utilizzare una particolare lingua. Anche in questo caso cionondimeno l'onere della prova grava sul richiedente.

[22] Le procedure stabilite da detta convenzione dovrebbero ben presto essere sostituite nelle relazioni intracomunitarie da disposizioni contenute in un regolamento del Consiglio concernente la comunicazione e la notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (proposta modificata del 29 marzo 2000, COM(2000) 75 def.).

Il paragrafo 3 dispone che nel determinare il compenso ragionevole si tenga conto della buona fede della persona che ha utilizzato l'invenzione o che si è accinta a farlo.

Il paragrafo 4 precisa che la lingua ufficiale dei cui al paragrafo 2 debba essere anche una lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 12 - Diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione

Questo articolo corrisponde in linea di massima all'articolo 20 del progetto di trattato presentato nel 1991 alla conferenza diplomatica diretta alla conclusione di un trattato che completi la Convenzione di Parigi per quanto riguarda i brevetti. Invece di rinviare semplicemente alla legislazione nazionale, alla stregua di quanto fa l'articolo 37 della Convenzione di Lussemburgo, tale testo definisce in sostanza i diritti dell'utilizzatore anteriore.

Articolo 13 - Brevetto relativo ad un procedimento: onere della prova

Questo articolo corrisponde all'articolo 35 della Convenzione di Lussemburgo.

Sezione 3 - Il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà

Articolo 14 - Equiparazione del brevetto comunitario al brevetto nazionale

I paragrafi 1, 2 e 3 riprendono sostanzialmente i corrispondenti paragrafi dell'articolo 38 della Convenzione di Lussemburgo. Un'analoga disposizione è stata adottata nel regolamento sul marchio comunitario (articolo 16). L'articolo dispone che un brevetto comunitario sia trattato come oggetto di proprietà allo stesso modo dei brevetti nazionali. In compenso il paragrafo 3 deroga al paragrafo 4 dell'articolo 38 della Convenzione di Lussemburgo: l'acquisto d'efficacia del brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà non può dipendere dall'eventuale iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.

Articolo 15 - Trasferimento

I paragrafi 1 e 2 mirano a chiarire come il brevetto comunitario sia trasferibile indipendentemente dall'azienda. Analoghe disposizioni sono state adottate per il marchio comunitario (articolo 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento sul marchio comunitario).

I paragrafi da 3 a 5 corrispondono all'articolo 39 della Convenzione di Lussemburgo.

Articolo 16 - Diritti reali

Questa disposizione mira a chiarire come il brevetto comunitario possa anche venir dato in pegno od essere oggetto di un altro diritto reale. Tali diritti possono venire iscritti nel registro dei brevetti comunitari e pubblicati. Analoga disposizione è stata adottata per il marchio comunitario (articolo 19 del regolamento sul marchio comunitario).

Articolo 17 - Esecuzione forzata

In quanto oggetto di proprietà il brevetto comunitario può essere oggetto di provvedimenti di esecuzione forzata. L'esecuzione forzata può essere iscritta nel registro dei brevetti comunitari e pubblicata. Una corrispondente disposizione è stata adottata per il marchio comunitario (articolo 20 del regolamento sul marchio comunitario).

Articolo 18 - Procedura fallimentare e procedure analoghe

Questo articolo disciplina il trattamento del brevetto nell'ambito di una procedura di fallimento o di una procedura analoga. Il paragrafo 1 dispone un trattamento unificato del brevetto comunitario se ed in quanto esso prescrive che un brevetto comunitario possa esser compreso in una procedura fallimentare od in una procedura analoga unicamente nello Stato membro in cui è situato il centro dei principali interessi del debitore. Tale regola corrisponde alla soluzione per la quale si è optato nel regolamento relativo alle procedure concorsuali adottato dal Consiglio il 29 maggio 2000 [23], regolamento che peraltro non si applica in Danimarca.

[23] Regolamento del Consiglio relativo alle procedure concorsuali del 29 maggio 2000, non ancora pubblicato nella GU.

Il paragrafo 2 precisa che in caso di comproprietà questa stessa norma si applica ad una parte del brevetto.

Il paragrafo 3 riguarda l'iscrizione nel registro dei brevetti comunitari.

Articolo 19 - Licenze contrattuali

Questa disposizione è ispirata all'articolo 42 della Convenzione di Lussemburgo nonché alla disciplina del marchio comunitario (articolo 22 del regolamento sul marchio comunitario).

Il paragrafo 1 afferma il principio che il titolare può concedere licenze a terzi. Si tratta per il proprietario di un mezzo economico d'importanza fondamentale.

Il paragrafo 2 contiene una clausola generale relativa alla salvaguardia dei diritti in caso di violazione dei limiti imposti dal contratto di licenza, ad esempio nel caso di una violazione delle clausole quanto alla durata della licenza ovvero al territorio per il quale essa è stata accordata.

Il paragrafo 3 corrisponde al paragrafo 3 dell'articolo 42 della Convenzione di Lussemburgo.

Articolo 20 - Licenze al pubblico

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 43 della Convenzione di Lussemburgo, seppure con una modifica al paragrafo 5. Essa mira a consentire l'impiego di un sistema di licenze di diritto in base a dichiarazioni rese all'Ufficio.

Il paragrafo 5 deroga alla corrispondente disposizione della Convenzione di Lussemburgo se ed in quanto la Commissione, e non una divisione d'annullamento dell'Ufficio che andrebbe istituita ex novo, costituisce l'autorità cui spetta il compito di definire l'entità adeguata del compenso laddove il titolare del brevetto e l'utilizzatore non riescano a raggiungere un accordo su questo punto. Ciò risulta compatibile con la funzione della Commissione in quanto autorità incaricata di accordare licenze obbligatorie in forza dell'articolo 22 e di fissare la remunerazione adeguata di tali licenze. Tale soluzione corrisponde parimenti all'impostazione in base alla quale il regolamento non contempla la costituzione di nuovi organi specializzati in seno all'Ufficio.

Articolo 21 - Concessione di licenze obbligatorie

Il sistema di licenze obbligatorie mira a disporre garanzie contro eventuali abusi dei diritti conferiti dal brevetto. Esso si fonda sulle esigenze di cui all'articolo 5 della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale oltre che sulle più recenti prescrizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1 ed all'articolo 31 dell'accordo TRIPS.

Contrariamente alla soluzione adottata nella Convenzione di Lussemburgo, la quale stabilisce (articolo 45) l'applicabilità delle legislazioni nazionali alle licenze obbligatorie su un brevetto comunitario, per garantire una maggiore certezza del diritto questa proposizione enumera i diversi motivi per i quali potranno essere accordate le licenze in questione. I motivi menzionati nella disposizione corrispondono alle prescrizioni delle legislazioni nazionali di diversi Stati membri oltre che a quelle derivanti dalla Convenzione di Parigi e dall'accordo TRIPS.

Il primo motivo è la mancata o carente utilizzazione del brevetto comunitario. Il punto 1 dell'articolo recepisce il dettato dell'articolo 5, paragrafo 4 della Convenzione di Parigi per quanto riguarda il momento in cui è possibile presentare una domanda di licenza obbligatoria per questo motivo. Esso recepisce parimenti il dettato del paragrafo 1 dell'articolo 27 dell'accordo TRIPS, il quale stabilisce un divieto di operare discriminazioni tra i prodotti importati e quelli di produzione nazionale.

Il punto 2 tratta del secondo motivo. Esso si applica alle situazioni in cui il detentore di un brevetto comunitario o nazionale (secondo brevetto) non possa utilizzarlo senza infrangere un altro brevetto comunitario (primo brevetto). È assimilato al secondo brevetto il diritto comunitario o nazionale su una varietà vegetale. In tali situazioni il secondo brevetto (ovvero il diritto su un ritrovato vegetale) deve, a norma dell'articolo 31, punto l dell'accordo TRIPS, presupporre un progresso tecnico di rilievo rispetto all'invenzione rivendicata nel primo brevetto. La disposizione proposta autorizza la Commissione a prendere qualsiasi provvedimento essa ritenga utile per verificare la rispondenza a tali requisiti.

Il punto 3 accorda alla Commissione la facoltà di autorizzare l'utilizzazione di un brevetto in alcune circostanze ben determinate: si tratta dei periodi di crisi o delle situazioni di estrema urgenza, ovvero ancora delle situazioni in cui occorre porre rimedio ad una pratica giudicata anticoncorrenziale in esito ad un procedimento giudiziario od amministrativo.

Il punto 4 riprende il contenuto dell'articolo 31, punto c), dell'accordo TRIPS per quanto riguarda i casi pertinenti alla tecnologia dei semiconduttori.

Il punto 5 riprende il contenuto dell'articolo 31, punto b), dell'accordo TRIPS

Il punto 6 prescrive che le modalità e le procedure da seguire per applicare questi principi siano determinate nel regolamento esecutivo.

Articolo 22 - Condizioni applicabili alle licenze obbligatorie

Le condizioni applicabili alle licenze obbligatorie di cui al paragrafo 1 corrispondono a quelle che figurano all'articolo 31 dell'accordo TRIPS.

Il paragrafo 2 precisa che gli Stati membri non possono accordare licenze obbligatorie su un brevetto comunitario.

Articolo 23 - Opponibilità ai terzi

Questa disposizione definisce le condizioni in cui sono opponibili ai terzi gli atti giuridici di cui gli articoli da 16 a 22. Una corrispondente disposizione è stata adottata per il marchio comunitario (articolo 23 del regolamento sul marchio comunitario).

Articolo 24 - La domanda di brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà

Il paragrafo 1 dispone che gli articoli da 14 a 19, l'articolo 21 (eccettuati i primi due paragrafi) e l'articolo 22 si applicano anche alla domanda di brevetto comunitario. Un'analoga disposizione figura nel regolamento sul marchio comunitario (articolo 24). Il fatto di fare riferimento agli articoli di una stessa sezione implica parimenti che, alla stregua dei brevetti, nel registro dei brevetti comunitari siano iscritte anche le domande di brevetto.

Il paragrafo 2 stabilisce che i diritti acquisisti in base alla domanda di brevetto continuino a produrre effetti in base ad un brevetto concesso.

CAPO III - MANTENIMENTO IN VIGORE, ESTENSIONE E NULLITÀ DEL BREVETTO COMUNITARIO

Sezione 1 - Mantenimento in vigore ed estensione

Articolo 25 - Tasse annuali

Il paragrafo 1 costituisce la disposizione fondamentale in rapporto alle tasse annuali che andranno pagate all'Ufficio allo scopo di mantenere in vigore il brevetto comunitario o la domanda ad esso relativa. Il paragrafo precisa il momento a partire dal quale vanno versate le tasse in questione, il cui importo andrà determinato nel relativo regolamento d'esecuzione.

Il paragrafo 2 consente una proroga dei termini per il pagamento della tassa subordinata al pagamento di un supplemento.

Il paragrafo 3 stabilisce che per motivi di equità non venga riscosso alcun supplemento qualora la tassa annuale giunga a scadenza entro i due mesi successivi alla data di concessione del brevetto, purché il pagamento venga effettuato entro i termini di cui al paragrafo 2.

Articolo 26 - Rinuncia

Quest'articolo dispone che il brevetto comunitario possa essere oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalità. La rinuncia va dichiarata per iscritto all'Ufficio. Essa viene iscritta nel registro dei brevetto comunitari con l'espressa riserva che una determinata categoria di persone debba essere stata informata preventivamente ovvero all'occorrenza abbia dato il proprio consenso.

Articolo 27 - Estinzione

Quest'articolo definisce le circostanze in cui si ha estinzione del brevetto comunitario. Nella sostanza esso corrisponde al contenuto dell'articolo 50 della Convenzione di Lussemburgo, che peraltro rinvia alla convenzione di Monaco per determinare la durata della protezione mentre qui questo aspetto è regolato dal paragrafo 1.

Sezione 2 - Nullità del brevetto comunitario

Articolo 28 - Cause di nullità

Quest'articolo determina le cause di nullità del brevetto comunitario e riprende nella sostanza il contenuto dell'articolo 56 della Convenzione di Lussemburgo, seppure con le eccezioni precisate sotto.

Il paragrafo 1, lettera f) di questo articolo non rinvia, a differenza di quanto fa l'articolo 56, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione di Lussemburgo, all'articolo 36, paragrafo 1 della suddetta convenzione, ma incorpora una norma sostanziale in tema di motivi di nullità.

A differenza di quanto avviene per l'articolo 56, paragrafo 3 della Convenzione di Lussemburgo inoltre questo articolo non comporta disposizioni in forza delle quali la nullità che colpisce il brevetto comunitario nel caso di cui al paragrafo 1, lettera f) è pronunciata unicamente per lo Stato membro in questione. Ne segue che, qualora vi sia un brevetto nazionale anteriore in un unico Stato membro, il brevetto comunitario è nullo nell'intera Comunità. Questa soluzione, che risulta necessaria per preservare l'unicità del brevetto comunitario, comporta cionondimeno un trattamento severo del brevetto comunitario in rapporto ai brevetti europei, che sono de facto brevetti nazionali.

Giova precisare che il tribunale competente per decidere in merito alla nullità del brevetto è il Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Dato che i tribunali nazionali mantengono la competenza per le azioni riguardanti il diritto al brevetto comunitario, una dichiarazione di nullità per la causa cui alla lettera e) resa dagli organi giudiziali centralizzati può intervenire solo successivamente alla sentenza di un tribunale nazionale (si veda l'articolo 31, paragrafo 2 del presente regolamento).

Articolo 29 - Effetti della nullità

Quest'articolo corrisponde in parte all'articolo 54 del regolamento sul marchio comunitario. Il paragrafo 1 definisce le ripercussioni della nullità. Il paragrafo 2 determina su quali decisioni e contratti la nullità non produca effetti; esso deroga alla disciplina del marchio comunitario se ed in quanto non contempla la possibilità che siano applicabili le disposizioni nazionali in tema di risarcimento del danno subito in seguito al comportamento del titolare del brevetto o quelle riguardanti l'arricchimento ingiustificato. Il motivo di ciò è che il regolamento stabilisce un sistema completo d'indennizzo basato su norme comuni (si veda l'articolo 44 in tema di risarcimento).

CAPO IV - COMPETENZE E PROCEDURE RELATIVE ALLE AZIONI GIUDIZIARIE RIGUARDANTI IL BREVETTO COMUNITARIO

Sezione 1 - Azioni riguardanti validità, contraffazione ed utilizzazione del brevetto comunitario

Articolo 30 - Azioni e domande riguardanti il brevetto comunitario - competenza esclusiva del tribunale comunitario della proprietà immateriale

Questo articolo elenca in modo esauriente e le azioni e le domande che vanno deferite al tribunale comunitario della proprietà immateriale. Si tratta delle azioni e delle domande che riguardano validità e contraffazioni del brevetto nonché utilizzazione dell'invenzione e risarcimento dei danni.

Il paragrafo 2 precisa che il brevetto comunitario non può esser oggetto di un'azione per rischio di contraffazione.

Il paragrafo 3 precisa la competenza giurisdizionale: il Tribunale comunitario della proprietà immateriale gode della competenza esclusiva a conoscere delle domande e delle azioni in questione. In tal modo anche le domande successive di risarcimento vanno presentate dinanzi a questo tribunale centralizzato e non dinanzi ai tribunali nazionali.

Per quanto riguarda condizioni e modalità relative alle azioni ed alle domande in questione il paragrafo 4 rinvia allo statuto od alle disposizioni procedurali del tribunale comunitario, se ed in quanto tali aspetti non sono già disciplinati dal trattato CE o dal presente regolamento.

Articolo 31 - Azione di nullità

Questa disposizione definisce i motivi per i quali una domanda diretta di nullità può essere ritenuta fondata e determina quali persone possano intraprendere un'azione in diritto nonché le altre condizioni applicabili. Essa deroga all'articolo 55 della Convenzione di Lussemburgo se ed in quanto precisa che un'azione diretta di nullità può venir promossa anche quando è ancora possibile un'opposizione o è pendente un procedimento di opposizione dinanzi all'Ufficio.

Articolo 32 - Domanda riconvenzionale di nullità

Questa disposizione definisce le condizioni per un'azione riconvenzionale di nullità e stabilisce un obbligo d'informazione nel caso in cui il titolare del brevetto non sia parte in causa del contenzioso. Una corrispondente disposizione è stata adottata per il marchio comunitario (articolo 96 del regolamento sul marchio comunitario).

Articoli 33 e 34 - Azione di contraffazione - Azione di accertamento negativo della contraffazione

Questi due articoli precisano le condizioni per un'azione per contraffazione ovvero di constatazione d'assenza di contraffazione nonché le persone che possono iniziare tali azioni od intervenirvi.

Articoli 35 e 36 - Azione relativa all'utilizzazione dell'invenzione anteriore alla concessione del brevetto - Azione relativa al diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione

Questi due articoli precisano le condizioni alle quali si può proporre un'azione per utilizzazione dell'invenzione nel corso del periodo di cui all'articolo 11 del presente regolamento ovvero un'azione relativa al diritto fondato su un'utilizzazione anteriore di cui all'articolo 12 del presente regolamento, nonché le persone che possono promuovere dette azioni.

Articolo 37 - Domanda di limitazione

Questa disposizione prevede le procedure e le condizioni applicabili alle domande di limitazione del brevetto.

Effettivamente il titolare del brevetto può avere interesse a richiedere di propria iniziativa che vengano posti limiti al suo brevetto. Egli può trovarsi in una posizione di debolezza in rapporto al presunto contraffattore e volere di conseguenza limitare il rischio di un'azione di nullità che potrebbe all'occorrenza avere conseguenze economiche nefaste in termini di risarcimento.

Articolo 38 - Domanda di accertamento dell'estinzione

Quest'articolo dispone che chiunque possa presentare una domanda di constatazione dell'avvenuta estinzione di un brevetto per i motivi di cui all'articolo 27.

Articolo 39 - Ricorsi

Quest'articolo contiene i principi fondamentali riguardanti i ricorsi contro le decisioni prese in primo grado dal Tribunale comunitario della proprietà immateriale, e rinvia allo statuto di detto tribunale per informazioni più particolareggiate quanto alle disposizioni applicabili.

Articolo 40 - Legittimazione ad agire Commissione

Quest'articolo conferisce alla Commissione la capacità di promuovere un'azione diretta di nullità dinanzi al Tribunale comunitario e d'intervenire in qualsiasi procedimento ivi in corso nell'interesse della Comunità. Tale competenza mira tra l'altro a compensare il fatto che il presente regolamento non istituisce procedure di ricorso diretto contro le decisioni dell'Ufficio.

Articolo 41 - Ambito della competenza

Questa disposizione precisa che in tema di contraffazioni e d'utilizzazione del brevetto la competenza del tribunale centralizzato copre l'intero territorio della Comunità.

Articolo 42 - Provvedimenti provvisori o conservativi

Quest'articolo precisa che il Tribunale comunitario della proprietà immateriale può prendere ogni provvedimento provvisorio o conservativo che si riveli necessario. Il suo statuto conterrà regole più particolareggiate.

Gli organi giudiziali centralizzati sono effettivamente nella migliore posizione per decidere in merito a tali provvedimenti, che esigono sempre una misura di valutazione della fondatezza della richiesta. È importante che detti organi dispongano di procedure semplici e rapide perché i provvedimenti in questione possano venir eseguiti efficacemente in tutti gli Stati membri. In compenso è opportuno non assegnare agli organi giudiziali degli Stati membri una concorrente competenza ad ordinare provvedimenti provvisori nei casi in cui il tribunale centralizzato sarebbe competente nel merito. Nei limiti del possibile occorre prevenire che manchi la coerenza tra i provvedimenti provvisori o conservativi ordinati dai tribunali nazionali e dagli organi giudiziali centralizzati.

Articolo 43 - Sanzioni

Questa disposizione stabilisce che il tribunale adito in merito ad una presunta contraffazione possa, quando constati che vi è effettivamente stata contraffazione, ordinare alcune sanzioni. Esso può così ordinare la cessazione della contraffazione e vari tipi di sequestro, nonché qualsiasi altra sanzione adatta alle circostanze ed atta a garantire il rispetto dell'ordinanza di cessazione.

Articolo 44 - Azioni o domande di risarcimento

Questa disposizione stabilisce che il tribunale centralizzato possa non soltanto constatare il sussistere di una contraffazione ovvero la nullità del brevetto e comminare sanzioni, ma anche ordinare la riparazione del danno subito. Se così non fosse le parti dovrebbero intraprendere una nuova azione giudiziaria dinanzi agli organi giudiziali nazionali, il che risulterebbe contrario all'obiettivo dichiarato di offrire una valida soluzione alla loro controversia. La disposizione contiene norme sostanziali per determinare il risarcimento; il paragrafo 2 indica in modo non esauriente quali elementi il tribunale comunitario della proprietà immateriale debba prendere in considerazione a questo fine.

È effettivamente inconcepibile che le norme relative alle violazioni di un titolo unitario quale il brevetto comunitario siano determinate caso per caso in base a criteri quali l'ubicazione dell'attività contraffattoria od il domicilio delle parti. Una violazione del brevetto comunitario, in qualunque punto della Comunità si verifichi, costituisce un'infrazione all'unicità del brevetto. Laddove l'attività contraffattoria interessi diversi Stati membri inoltre non sarebbe concepibile che gli organi giudiziali comunitari applichino ad esempio tante leggi nazionali quanti sono gli Stati in cui la contraffazione ha avuto luogo. Questa disposizione garantisce dunque alle parti in causa la trasparenza quanto all'esito della loro controversia.

È di fondamentale importanza che questa disposizione sia redatta in termini generali. Effettivamente ciò consente alla giurisdizione comunitaria di trovare una soluzione adeguata nei diversi casi pratici. Per evitare ogni malinteso è tuttavia opportuno precisare che il risarcimento non può essere di natura repressiva.

Come già visto per l'articolo 30, gli organi giudiziali centralizzati restano competenti per le domande di risarcimento che fanno seguito all'azione principale. Ciò mira ad impedire che la giurisprudenza presenti conflitti interni od incogli organi giudiziali nazionali.

I paragrafi 3 e 4 contengono disposizioni specifiche riguardanti la concessione di un risarcimento nei casi di contraffazione.

Il paragrafo 3 stabilisce a favore del contraffattore oggetto del paragrafo stesso una presunzione per la quale egli non sapeva né poteva sapere che stava operando una violazione del brevetto se il brevetto stesso non è stato concesso nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il contraffattore è domiciliato ovvero tradotto e posto a disposizione del pubblico in tale lingua. In tale situazione il risarcimento per contraffazione è dovuto unicamente per il periodo che decorre dal momento in cui al contraffattore è stata notificata una traduzione del brevetto nella lingua in questione.

Il paragrafo 4 dispone che il presunto contraffattore il quale risieda in uno Stato membro che ha due o più lingue ufficiali abbia il diritto a ricevere la notifica nella lingua che conosce. Tale principio corrisponde a quello descritto per l'articolo 12.

Articolo 45 - Prescrizione

Quest'articolo dispone un termine di prescrizione per diverse attività trattate in questa sezione.

Sezione 2 - Competenze e procedure relative alle altre azioni riguardanti il brevetto comunitario

Articolo 46 - Competenza dei giudici nazionali

La competenza esclusiva che spetta al Tribunale comunitario della proprietà immateriale non copre tutti i possibili aspetti di un brevetto comunitario. Controversie relative a questioni quali la titolarità del diritto all'invenzione brevettata (ad esempio nelle relazioni tra dipendente e datore di lavoro), le ripercussioni sul contratto del mancato rispetto delle clausole di una licenza contrattuale od il trasferimento di un brevetto sono così di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Articolo 47 - Applicazione della convenzione di Bruxelles

In linea di massima si è stabilito che la convenzione di Bruxelles debba applicarsi alle controversie di natura civile e commerciale anche quando si tratti di un titolo comunitario, quale è il brevetto comunitario. Le eccezioni od integrazioni necessarie figurano nel regolamento.

La proposta fa riferimento alla convenzione di Bruxelles e non al regolamento d'esecuzione. Si è quindi voluto tenere conto del fatto che la trasformazione della convenzione di Bruxelles [24] sia in corso per la maggior parte degli Stati membri. Beninteso una volta entrato in vigore il regolamento le sue disposizioni andranno applicate nelle relazioni tra tali Stati membri. Per gli Stati cui non si applica il regolamento d'esecuzione continuano ad valere le disposizioni della convenzione di Bruxelles, a meno che tra la Comunità ed uno o più di tali Stati non venga conclusa una nuova convenzione. Per motivi di chiarezza nella proposta si fa riferimento unicamente alla vigente convenzione di Bruxelles.

[24] Proposta della Commissione del 14 luglio 1999, COM(1999) 348 def.

Articolo 48 - Controversie tra datore di lavoro e dipendenti in merito alla spettanza del diritto al brevetto

Questo articolo contiene una disposizione che deroga alla convenzione di Bruxelles per quanto riguarda le controversie tra datore di lavoro e dipendente: a norma del paragrafo 1 la competenza esclusiva in questo campo spetta ai tribunali dello Stato membro in base alla cui legge è definito il diritto al brevetto comunitario a norma delle disposizioni del regolamento. Una disposizione corrispondente figura nella Convenzione di Lussemburgo (articolo 67, paragrafo 2). Il paragrafo 2 rispecchia la disposizione equivalente della convenzione di Bruxelles. È cionondimeno necessario includerlo nel regolamento, da un lato perché il paragrafo 1 costituisce l'espressione di una deroga e dall'altro per motivi di trasparenza, vista l'importanza di tale disposizione.

Articolo 49 - Azioni relative all'esecuzione forzata sul brevetto comunitario

Quest'articolo riprende l'articolo 40 della Convenzione di Lussemburgo e stabilisce la competenza in tema d'esecuzione forzata. Una disposizione analoga è stata adottata per il marchio comunitario (articolo 20, paragrafo 2). Alla pari del marchio comunitario, il brevetto comunitario costituisce un oggetto di proprietà distinto dall'azienda del titolare; i suoi effetti sono stabiliti dalla legge nazionale di cui all'articolo 14. È dunque naturale che la competenza in tema d'esecuzione forzata sia determinata in base alla medesima legge nazionale.

Articolo 50 - Disposizioni complementari sulla competenza

Il paragrafo 1 contiene disposizioni relative alla competenza territoriale degli organi giudiziali nazionali e riprende il contenuto del paragrafo 1 dell'articolo 68 della Convenzione di Lussemburgo. Sono competenti gli stessi tribunali competenti a decidere in tema di brevetti nazionali rilasciati nello Stato in questione. Quest'articolo mira a garantire che in ogni stato membro esista un foro appropriato anche per quanto riguarda il contenzioso relativo ad un titolo unitario.

Il paragrafo 2 riprende il contenuto del paragrafo 3 dell'articolo 68 della Convenzione di Lussemburgo e prevede una competenza internazionale dei tribunali dello Stato membro in cui a ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti nei casi in cui nessun tribunale di un altro Stato membro sia competente in forza degli articoli 47 e 48 o del paragrafo 1.

Articolo 51 - Obblighi dei giudici nazionali

Questa disposizione è ritenuta necessaria per salvaguardare le competenze esclusive spettanti agli organi giudiziali centralizzati in tema di validità del brevetto comunitario.

Il paragrafo 1 stabilisce che il tribunale nazionale il quale sia adito per un'azione di competenza esclusiva degli organi giudiziali comunitari debba dichiarare d'ufficio la propria incompetenza.

Il paragrafo 2 riprende l'articolo 72 della Convenzione di Lussemburgo nel disporre che gli organi giudiziali nazionali debbano ritenere valido il brevetto. Un'analoga disposizione è stata adottata per il marchio comunitario (articolo 103 del relativo regolamento). Ovviamente tale disposizione non si applica se l'organo decisionale competente in materia ha dichiarato il brevetto non valido.

Il paragrafo 3 mira a garantire che il tribunale nazionale adito per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30, nella quale è cionondimeno importante conoscere l'esito di un'azione promossa dinanzi agli organi giudiziali comunitari, sospenda il procedimento. In pratica tali casi dovrebbero verificarsi raramente, visto che sono tali organi ad ordinare risarcimenti nei casi di contraffazione e nullità del brevetto comunitario. Sarebbero tuttavia possibili azioni in relazione a casi di concorrenza sleale. Una disposizione analoga figura all'articolo 34 del protocollo sul contenzioso della Convenzione di Lussemburgo.

I tribunali nazionali conservano altresì un certo margine di discrezionalità nel sospendere la propria decisione quando una causa sia pendente dinanzi agli organi giudiziali centralizzati. Anche in queste circostanze effettivamente i tribunali nazionali possono pronunciarsi in merito alle cause loro deferite se per farlo non è loro necessaria una decisione nella causa pendente dinanzi agli organi giudiziali centralizzati. In tali casi peraltro i tribunali nazionali devono considerare valido il brevetto nelle loro decisioni.

Articolo 52 - Norme procedurali applicabili

Tale disposizione garantisce che il brevetto comunitario venga trattato, sotto il profilo delle norme procedurali, nello stesso modo che i brevetti nazionali.

Sezione 3 - Arbitrato

Articolo 53 - Arbitrato

Questa disposizione si prefigge lo scopo di dimostrare che il regolamento non esclude il ricorso all'arbitrato nelle controversie riguardanti un brevetto comunitario. La sola restrizione consiste nel fatto che un brevetto comunitario non possa essere dichiarato nullo o invalido nell'ambito di una procedura di arbitrato: questo atto è di competenza esclusiva del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

Le parti potranno così ad esempio risolvere per via arbitrale la questione del risarcimento.

Allo stadio attuale delle cose non sembra necessario proporre norme comuni per l'arbitrato. Per questo motivo l'articolo contiene un rinvio alle disposizioni nazionali degli Stati membri, rinvio che riguarda tanto le norme sostanziali quanto quelle di diritto internazionale privato vigenti negli Stati membri. Il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali negli Stati membri sono segnatamente disciplinati dalla Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

CAPO V - INCIDENZA SUL DIRITTO NAZIONALE

Articolo 54 - Divieto di cumulo delle protezioni

Questa disposizione si rifà all'articolo 75 della Convenzione di Lussemburgo e mira a garantire che sia vietato cumulare le protezioni. Risulta effettivamente inconcepibile che vi sia una doppia protezione per lo stesso territorio. L'articolo dispone che in tali circostanze il brevetto nazionale cessi di produrre i suoi effetti e precisa in che momento ciò accade.

I paragrafi 3 e 4 riprendono il contenuto dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 75 della Convenzione di Lussemburgo.

Articolo 55 - Modelli d'utilità e certificati nazionali

Quest'articolo riprende il contenuto dell'articolo 79 della Convenzione di Lussemburgo e consente di assimilare ad un brevetto un modello d'utilità, un certificato nazionale d'utilità od una domanda corrispondente ad un brevetto ai fini dell'applicazione dell'articolo 54.

Giacché attualmente i lavori sulla proposta modificata di direttiva sui modelli d'utilità non sono ancora conclusi [25] non si è ritenuto opportuno, almeno per il momento, adeguare il testo per far riferimento al modello d'utilità a termini della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio. Quest'articolo riguarda dunque unicamente i modelli d'utilità od i certificati d'utilità e le corrispondenti domande negli Stati membri che conoscono tali titoli di proprietà immateriale, il cui contenuto può peraltro variare da uno Stato membro all'altro.

[25] Proposta modificata del 25 giugno 1999, COM(1999) 309 def.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 - Registro dei brevetti comunitari

Quest'articolo contiene le disposizioni relative al registro dei brevetti comunitari. In esso si precisa che tale registro è tenuto dall'Ufficio ed è aperto al pubblico a fini d'ispezione.

Articolo 57 - Bollettino dei brevetti comunitari

Quest'articolo contiene le disposizioni riguardanti il Bollettino dei brevetti comunitari. In esso si precisa che la pubblicazione del Bollettino è di competenza dell'Ufficio.

Articolo 58 - Traduzioni facoltative

Quest'articolo concerne unicamente la facoltà del titolare di produrre una traduzione successiva di un brevetto già concesso.

A norma dell'articolo il titolare del brevetto ha la facoltà di produrre e depositare presso l'Ufficio una traduzione del brevetto in più lingue ufficiali della Comunità od in tutte le lingue suddette. Va osservato che il brevetto concesso conformemente al sistema del brevetto europeo è valido senza necessità d'altre traduzioni oltre a quelle stabilite nella convenzione di Monaco. Ciò significa che il fascicolo del brevetto comunitario verrà pubblicato nella lingua usata per la procedura presso l'Ufficio (inglese, francese o tedesco) e sarà corredato di una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'Ufficio.

Le traduzioni facoltative mirano a garantire una diffusione ancor più efficiente delle informazioni relative al brevetto comunitario. Grazie ad esse il titolare del brevetto può impedire che la mancanza della traduzione nella lingua di un presunto contraffattore possa venir impiegata come motivo per dispensarlo dal versare il risarcimento a riparazione del danno provocato con la sua violazione del brevetto.

Articolo 59 - Regolamento d'esecuzione

È previsto che il regolamento sia integrato da un regolamento d'esecuzione che stabilisca le modalità d'applicazione del regolamento, da adottare con una procedura di comitatologia.

Nel regolamento d'esecuzione figurano segnatamente le modalità e le procedure da seguire nell'applicare le disposizioni pertinenti agli articoli 6 (effetti del cambiamento di titolarità), 20 (licenze di diritto), 21 (licenze obbligatorie) e 26 (rinuncia).

Si ritiene invece che le modalità di applicazione pertinenti ad esempio agli articoli 56 e 57 (cura ed ispezione pubblica del Registro dei brevetti comunitari e redazione del Bollettino dei brevetti comunitari) possano essere stabilite nel quadro delle trattative per l'adesione alla convenzione di Monaco della Comunità in quanto tale.

Articolo 60 - Regolamento d'esecuzione relativo alle tasse

Per garantire che il brevetto comunitario abbia un costo effettivamente accessibile si è disposto che la piena competenza per quanto riguarda le tasse annuali di rinnovo, incluse le sovrattasse, per un brevetto già concesso spetti agli organismi comunitari.

Il paragrafo 1 dispone che le tasse e le modalità di riscossione siano stabilite da un regolamento d'esecuzione.

Il paragrafo 2 rinvia alla procedura di comitatologia per l'adozione di detto regolamento d'esecuzione.

Articolo 61 - Istituzione di un comitato e procedura d'adozione dei regolamenti d'esecuzione

Questa disposizione contempla la costituzione di comitato denominato "Comitato per le questioni pertinenti alle tasse ed alle disposizioni d'esecuzione del regolamento sul brevetto comunitario", preposto all'adozione dei regolamenti d'esecuzione di cui agli articoli 59 e 60. Tale disposizione corrisponde alla decisione del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [26], con particolare riferimento all'articolo 5.

[26] GU L 184 del 17.7.1999.

Articolo 62 - Relazione sull'applicazione del presente regolamento

Tale articolo stabilisce che trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblichi un rapporto sulla sua applicazione. Detto rapporto dovrà riguardare in particolare i costi del brevetto comunitario e il sistema di composizione delle controversie in tema di contraffazione e validità.

Articolo 63 - Entrata in vigore

Il paragrafo 1 precisa la data alla quale entrerà in vigore il regolamento.

Il paragrafo 2 determina le modalità da seguire per stabilire il momento a partire dal quale può esser depositata una domanda di brevetto per il territorio della Comunità .

2000/0177 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul brevetto comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione [27],

[27] GU C ...

visto il parere del Parlamento europeo [28],

[28] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [29],

[29] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si è prefissa l'obiettivo di istituire un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli frapposti alla libera circolazione delle merci nonché un regime normativo atto a garantire che la concorrenza non sia sfalsata in tale mercato interno; l'instaurazione di condizioni giuridiche che permettano alle imprese d'adattare alle dimensioni della Comunità le loro attività produttive e di distribuzione contribuisce al conseguimento di tali scopi; tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal uopo risulta particolarmente opportuno un brevetto che goda di una protezione uniforme e produca effetti parimenti uniformi sull'intero territorio della Comunità.

(2) La convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito "la convenzione di Monaco") ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito "l'Ufficio"), cui compete il rilascio dei brevetti europei. È opportuno mettere a profitto l'esperienza maturata da tale Ufficio nella concessione ed amministrazione del brevetto comunitario.

(3) L'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco consentirà d'includere il territorio comunitario nel sistema della convenzione stessa in quanto ambito per il quale può esser concesso il brevetto unitario. Nel presente regolamento la Comunità può pertanto limitarsi ad istituire la disciplina giuridica da applicarsi al brevetto comunitario una volta che questo è stato concesso.

(4) La disciplina giuridica del brevetto comunitario applicabile al brevetto comunitario non deve sostituirsi ai diritti brevettuali degli Stati membri né al diritto brevettuale europeo posto in essere dalla convenzione di Monaco. Appare effettivamente ingiustificato obbligare le imprese a depositare i propri brevetti in quanto brevetti comunitari, dato che i brevetti nazionali e quelli europei continuano ad essere necessari alle imprese che non desiderino proteggere le loro invenzioni su scala comunitaria; il presente regolamento non pregiudica di conseguenza il diritto degli Stati membri di concedere brevetti nazionali.

(5) L'obiettivo dell'istituzione di un brevetto comunitario a costo accessibile milita a favore di un titolo che sia valido nell'intera Comunità nella lingua in cui è stato concesso a norma della convenzione di Monaco.

(6) È necessario prevenire gli effetti negativi di un eventuale monopolio posto in essere attraverso brevetti comunitari per mezzo di un sistema di licenze obbligatorie. È opportuno quindi conferire alla Commissione la competenza a decidere su questo aspetto. In forza dell'articolo 230 del trattato le decisioni della Commissione sono impugnabili dinanzi al tribunale di primo grado delle Comunità europee e dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(7) Considerazioni attinenti alla certezza del diritto esigono che tutte le azioni relative ai singoli aspetti del brevetto comunitario siano promosse dinanzi allo stesso organo giurisdizionale, e che le decisioni di questo organo possano venir eseguite nell'intera Comunità; è di conseguenza opportuno conferire al Tribunale comunitario della proprietà immateriale la competenza esclusiva per una determinata categoria di azioni e domande relative al brevetto comunitario, e segnatamente quella relativa alla contraffazione e alla validità. È altresì opportuno garantire che le decisioni pronunciate in primo grado da tale tribunale siano impugnabili dinanzi ad una sezione d'appello dello stesso tribunale.

(8) È necessario che l'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi in tema di contraffazione e di validità possa decidere anche in merito alle sanzioni ed al risarcimento dei danni in base a disposizioni comuni. Queste competenze non pregiudicano quelle attinenti all'applicazione delle disposizioni in tema di responsabilità penale e di concorrenza sleale stabilite dalle legislazioni degli Stati membri.

(9) Le disposizioni riguardanti la procedura da seguire dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale sono stabilite nello statuto di tale organo e nel suo regolamento di procedura.

(10) Considerando che in base di principio di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nell'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato ed in particolare l'istituzione di un titolo unitario efficace nell'intera Comunità possono essere realizzati solo a livello comunitario.

(11) I provvedimenti necessari per l'attuazione del presente regolamento hanno natura generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [30], ed è pertanto opportuno che essi siano presi con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione suddetta,

[30] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disciplina brevettuale comunitaria

Il presente regolamento istituisce la disciplina giuridica comunitaria in tema di brevetti d'invenzione. Tale disciplina si applica ad ogni brevetto concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito "l'Ufficio") a norma delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito "convenzione di Monaco") per l'intero territorio della Comunità.

Tale brevetto costituisce il brevetto comunitario ai fini del presente regolamento.

Articolo 2

Brevetto comunitario

1. Il brevetto comunitario ha natura unitaria. Esso produce gli stessi effetti nell'intera Comunità e può essere concesso, trasferito, dichiarato nullo, o estinguersi unicamente per la Comunità considerata nel suo insieme.

2. Il brevetto comunitario ha natura autonoma. Esso sottostà unicamente alle disposizioni del presente regolamento ed ai principi generali del diritto comunitario. Le disposizioni del presente regolamento non escludono tuttavia l'applicazione del diritto degli Stati membri in tema di responsabilità penale e concorrenza sleale.

3. Salvo disposizione contraria i termini impiegati nel presente regolamento hanno significato identico a quello loro attribuito nella convenzione di Monaco.

4. Ai fini del presente regolamento per "domanda di brevetto comunitario" si intende una domanda di brevetto europeo in cui si designi il territorio della Comunità.

Articolo 3

Applicazione alle zone marine e sottomarine ed allo spazio

1. Il presente regolamento si applica alle zone marine e sottomarine adiacenti al territorio di uno Stato membro sulle quali tale Stato eserciti diritti sovrani o sovranità a norma del diritto internazionale.

2. Il presente regolamento si applica alle invenzioni realizzate od utilizzate nello spazio atmosferico, anche sui corpi celesti nonché in (o su) oggetti spaziali posti sotto la sovranità ed il controllo di uno o più Stati membri a norma del diritto internazionale.

CAPO II

DIRITTO BREVETTUALE

Sezione 1

Diritto al brevetto

Articolo 4

Diritto al brevetto comunitario

1. Il diritto al brevetto comunitario appartiene all'inventore o al suo avente causa.

2. Se l'inventore è un lavoratore dipendente, il diritto al brevetto comunitario è determinato dalla legge dello Stato sul cui territorio l'inventore svolge la sua attività principale; se risulta impossibile determinare quale sia tale Stato, il diritto applicabile è quello dello Stato sul cui territorio si trova il centro d'attività del datore di lavoro da cui dipende l'inventore.

3. Se più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra il diritto al brevetto comunitario spetta a chi abbia presentato la domanda di brevetto con data di deposito o di priorità, anteriore. Questa disposizione si applica unicamente se la prima domanda di brevetto comunitario è stata pubblicata.

Articolo 5

Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario

1. Se il brevetto comunitario è stato concesso a chi non via abbia diritto a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'avente diritto può, fatto salvo l'esercizio di qualsivoglia altro diritto o altra azione, rivendicarne la titolarità.

2. Quando una persona abbia diritto unicamente ad una parte del brevetto comunitario essa può rivendicarne la contitolarità a norma del paragrafo 1.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere esercitati in giudizio unicamente entro due anni dalla data in cui la concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57. Questa disposizione non si applica se al momento della concessione o dell'acquisizione il titolare era consapevole di non avere diritto al brevetto.

4. La presentazione della domanda giudiziale è iscritta nel registro dei brevetti comunitari, di cui all'articolo 56. In esso vengono parimenti iscritti la decisione passata in giudicato relativa alla domanda giudiziale e l'eventuale rinuncia agli atti.

Articolo 6

Effetti del cambiamento di titolarità del brevetto comunitario

1. Quando in esito all'azione giudiziale di cui all'articolo 5 sia intervenuto un cambiamento integrale della titolarità del brevetto comunitario, le licenze e gli altri diritti si estinguono con l'iscrizione dell'avente diritto nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56.

2. a) Il titolare del brevetto che abbia utilizzato l'invenzione nel territorio della Comunità o compiuto preparativi effettivi e seri a tale scopo, prima dell'iscrizione della presentazione della domanda giudiziale.

b) il titolare della licenza che abbia ottenuto la licenza stessa ed ha utilizzato l'invenzione nel territorio della Comunità o compiuto preparativi reali e seri a tale scopo, prima dell'iscrizione della presentazione della domanda giudiziale.

può proseguire tale utilizzazione purché richieda una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro dei brevetti comunitari. Tali licenza deve essere richiesta nel termine stabilito dal regolamento d'esecuzione. La licenza deve essere concessa per una congrua durata ed a condizioni ragionevoli.

3. Il paragrafo 2 non è applicabile se il titolare del brevetto o della licenza era in malafede al momento in cui ha iniziato l'utilizzazione o i preparativi ad essa finalizzati.

Sezione 2

Effetti del brevetto e della domanda di brevetto comunitario

Articolo 7

Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione

Il brevetto comunitario conferisce al titolare del brevetto la facoltà di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:

a) di fabbricare, offrire, commercializzare, importare ovvero detenere a tali fini il prodotto oggetto del brevetto;

b) di utilizzare il procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione del procedimento è vietato senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato sul territorio degli Stati membri;

c) di offrire, commercializzare, utilizzare, importare ovvero detenere a tali fini il prodotto ottenuto direttamente mediante il procedimento oggetto del brevetto.

Articolo 8

Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Il brevetto comunitario attribuisce al titolare del brevetto, oltre alla facoltà conferita ai sensi dell'articolo 7, la facoltà di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire sul territorio degli Stati membri a persone non aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione brevettata, i mezzi relativi ad un elemento essenziale dell'invenzione e necessari per attuare su tale territorio l'invenzione stessa, sempreché il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e ad esso destinati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili quando i mezzi in questione sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona cui li fornisce a commettere atti vietati dall'articolo 7.

3. Non sono considerate come aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1 le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 9, lettere a), b) e c).

Articolo 9

Limiti degli effetti del brevetto comunitario

I diritti conferiti dal brevetto comunitario non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali;

b) agli atti compiuti in via sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;

c) alla preparazione estemporanea di medicinali effettuata per unità e su ricetta medica nelle farmacie, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;

d) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata a bordo delle navi di paesi diversi dagli Stati membri, nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente od accidentalmente nelle acque degli Stati membri, purché l'oggetto dell'invenzione sia utilizzato esclusivamente per le esigenze della nave;

e) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre ovvero di altri mezzi di trasporto di paesi diversi dagli Stati membri, oppure degli accessori di tali veicoli, quando questi entrino temporaneamente od accidentalmente nel territorio degli Stati membri;

f) agli atti di cui all'articolo 27 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale, quando tali atti riguardino aeromobili di uno Stato diverso dagli Stati membri.

Articolo 10

Esaurimento comunitario dei diritti conferiti dal brevetto comunitario

I diritti conferiti dal brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal brevetto che vengono compiuti sul territorio degli Stati membri dopo che il prodotto sia stato commercializzato nella Comunità dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto.

Articolo 11

Diritti conferiti dalla domanda di brevetto comunitario in seguito alla sua pubblicazione

1. Un congruo compenso, stabilito in funzione delle circostanze, può venir richiesto a qualsiasi terzo che, nel periodo compreso tra la data in cui viene pubblicata la domanda di brevetto comunitario e la data in cui viene pubblicata l'avvenuta concessione di tale brevetto, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che dopo detto periodo, è vietato dal brevetto stesso.

2. Tale congruo compenso è dovuto unicamente se il richiedente ha trasmesso all'utilizzatore dell'invenzione, o depositato presso l'Ufficio una traduzione resa accessibile al pubblico da quest'ultimo delle rivendicazioni nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'utilizzatore ha il proprio domicilio o la propria sede ovvero, nel caso degli Stati con più lingue ufficiali, nella lingua che l'utilizzatore ha accettato o indicato, sempreché l'utilizzazione contestata contravvenga alla domanda in base al testo originale della domanda stessa nonché a quello della traduzione. Se tuttavia chi utilizza l'invenzione è in grado di comprendere il testo della domanda di brevetto comunitario nella lingua in cui questa è stata pubblicata, il congruo compenso è dovuto anche in assenza di traduzione.

3. Nel determinare il congruo compenso si tiene conto della buona fede dell'utilizzatore dell'invenzione.

4. La lingua ufficiale di cui al paragrafo 2 è una lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 12

Diritto basato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione

1. Il brevetto comunitario non può venir opposto a chi in buona fede ed ai fini della propria impresa ha utilizzato l'invenzione nella Comunità, o compiuto preparativi effettivi e seri per tale utilizzazione, prima della data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione della priorità, della data di priorità della domanda in base alla quale è stato concesso il brevetto (denominato nel seguito "l'utilizzatore anteriore"); ai fini della sua impresa l'utilizzatore anteriore ha il diritto di proseguire l'utilizzo dell'invenzione o di utilizzarla nel modo previsto nei preparativi.

2. Il diritto dell'utilizzatore anteriore può essere trasmesso inter vivos o mortis causa soltanto congiuntamente all'azienda dell'utilizzatore stesso ovvero a quella parte di essa in cui ha avuto luogo l'utilizzazione o si sono svolti i preparativi.

Articolo 13

Brevetto relativo ad un procedimento: onere della prova

1. Se oggetto di un brevetto comunitario è un procedimento che consenta di ottenere un prodotto nuovo, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare, verrà sino a prova contraria considerato come ottenuto per mezzo di tale procedimento.

2. Nella produzione della prova contraria va preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.

Sezione 3

Il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà

Articolo 14

Equiparazione del brevetto comunitario al brevetto nazionale

1. Fatte salve le disposizioni contrarie contenute negli articoli da 15 a 24 , il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà è considerato nella sua totalità e per l'insieme del territorio della Comunità come un brevetto nazionale dello Stato membro sul cui territorio, in base al registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56:

a) il richiedente il brevetto aveva il suo domicilio o la sua sede alla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto comunitario;

b) ovvero, in subordine, il richiedente disponeva a tale data di uno stabilimento;

c) ovvero, in subordine, il primo rappresentante del richiedente iscritto nel registro dei brevetti comunitari aveva il suo domicilio professionale alla data dell'iscrizione.

In ogni altro caso, lo Stato membro di cui trattasi è quello in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti.

2. Quando nel registro dei brevetti comunitari siano iscritte più persone in qualità di richiedenti congiunti il paragrafo 1, primo comma è applicabile al richiedente iscritto per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, primo comma si applica ai successivi richiedenti congiunti seguendo l'ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1, primo comma non sia applicabile ad alcun richiedente congiunto, si applica il paragrafo 1, secondo comma.

3. L'acquisizione dei diritti non può dipendere dall'iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.

Articolo15

Trasferimento

1. Il brevetto comunitario appartenente all'impresa può essere trasferito indipendentemente dal trasferimento dell'azienda.

2. Il trasferimento dell'intera azienda comporta il trasferimento del brevetto comunitario salvo che il contrario sia stato pattuito a norma della legislazione applicabile al trasferimento stesso oppure risulti chiaramente dalle circostanze. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'azienda.

3. Il trasferimento del brevetto comunitario va fatto per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, a meno che non derivi da una decisione giudiziaria. In caso contrario esso è nullo

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti dei terzi anteriormente alla data del trasferimento stesso.

5. Il trasferimento è opponibile ai terzi soltanto dopo che sia stato iscritto nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e nei limiti risultanti dai documenti prescritti dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59. Prima della sua iscrizione il trasferimento è tuttavia opponibile ai terzi che abbiano acquisito diritti successivamente alla data del trasferimento stesso, pur avendo conoscenza di quest'ultimo.

Articolo 16

Diritti reali

1. Il brevetto comunitario può indipendentemente dall'azienda essere dato in pegno o formare oggetto di altro diritto reale.

2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 del presente regolamento e pubblicati sul Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

Articolo 17

Esecuzione forzata

1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di provvedimenti d'esecuzione forzata.

2. A richiesta di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e pubblicata sul Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

Articolo 18

Procedura fallimentare e procedure analoghe

1. Il brevetto comunitario può essere incluso in una procedura fallimentare od in una procedura analoga unicamente nello Stato membro in cui è situato il centro dei principali interessi del debitore .

2. In caso di contitolarità del brevetto comunitario il paragrafo 1 è applicabile alla quota del contitolare.

3. L'inclusione del brevetto comunitario in una procedura fallimentare od in una procedura analoga, è iscritta nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e pubblicata a richiesta dell'autorità nazionale competente sul Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

Articolo 19

Licenze contrattuali

1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di licenze, nella sua totalità o per una sua parte, per tutti i territori della Comunità o per una loro parte. Tali licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere opposti al licenziatario che violi i limiti stabiliti dal contratto di licenza.

3. Alla concessione od al trasferimento della licenza di brevetto comunitario si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5.

Articolo 20

Licenze al pubblico

1. Il titolare del brevetto comunitario può depositare presso l'Ufficio una dichiarazione scritta in cui asserisce di essere disposto a consentire a chiunque, dietro adeguato compenso, di utilizzare l'invenzione in qualità di licenziatario. In tal caso le tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario dovute dopo il ricevimento della dichiarazione vengono ridotte; l'entità della riduzione è stabilita nel regolamento relativo alle tasse di cui all'articolo 60. Qualora una domanda giurisdizionale a termini dell'articolo 5 dia luogo a un cambiamento integrale della titolarità del brevetto la dichiarazione viene considerata revocata all'atto dell'iscrizione del nome dell'avente diritto nel registro dei brevetti comunitari.

2. La dichiarazione può essere revocata in ogni momento mediante comunicazione scritta all'Ufficio, purché nessuno abbia ancora comunicato al titolare del brevetto l'intenzione di utilizzare l'invenzione. La revoca ha effetto dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto la comunicazione. L'importo della riduzione sulle tasse annuali va pagato entro un mese dalla revoca; si applicano le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 , ma il periodo di sei mesi ivi prescritto decorre dalla scadenza del termine testé indicato.

3. La dichiarazione non può essere presentata quando nel registro dei brevetti comunitari sia iscritta una licenza esclusiva ovvero presso l'Ufficio sia depositata una domanda d'iscrizione di una tale licenza.

4. Per effetto della dichiarazione di cui al paragrafo 1, chiunque ha diritto a utilizzare l'invenzione in qualità di licenziatario alle condizioni previste dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59. Ai fini del presente regolamento la licenza ottenuta a norma del presente articolo è equiparata alla licenza contrattuale.

5. Su richiesta scritta di una delle parti, la Commissione fissa l'importo dell'adeguato compenso di cui al paragrafo 1 o lo modifica qualora si siano prodotti o siano stati rivelati fatti che lasciano apparire manifestamente inadeguato l'importo stabilito.

6. Una volta che sia stata depositata la dichiarazione nessuna domanda d'iscrivere una licenza esclusiva nel registro dei brevetti comunitari è ricevibile, a meno che la dichiarazione stessa non sia stata o non sia considerata ritirata.

7. Gli Stati membri non possono concedere licenze al pubblico su brevetti comunitari.

Articolo 21

Concessione di licenze obbligatorie

1. Trascorsi quattro anni dal deposito della domanda di brevetto e tre anni dalla concessione del brevetto la Commissione può accordare a chiunque ne faccia domanda una licenza obbligatoria per assenza od insufficienza d'utilizzazione se il titolare del brevetto non ha utilizzato il brevetto nella Comunità in modo adeguato ovvero non ha compiuto preparativi seri e effettivi a tale fine, a meno che questi non fornisca valide giustificazioni per la sua inattività. Nel determinare l'assenza o l'insufficienza dell'utilizzazione non si fanno distinzioni tra i prodotti originari della Comunità e quelli d'importazione.

2. A richiesta la Commissione può accordare al titolare di un brevetto nazionale o comunitario ovvero di una privativa per ritrovati vegetali, il quale non possa utilizzare il suo brevetto (secondo brevetto) o la sua privativa nazionale o comunitario senza violare un brevetto comunitario (primo brevetto), una licenza obbligatoria sul primo brevetto, purché l'invenzione od il ritrovato vegetale protetti dal secondo brevetto o dalla privativa implichino un progresso tecnico di rilievo e di considerevole interesse economico rispetto all'invenzione protetta nel primo brevetto. La Commissione può prendere qualsiasi provvedimento ritenga utile per verificare il sussistere di tale situazione. In caso di licenza obbligatoria correlata ad un brevetto dipendente o ad una privativa per ritrovati vegetali dipendente, il titolare del primo brevetto avrà diritto di ottenere a condizioni ragionevoli, una licenza reciproca che gli consenta d'utilizzare l'invenzione brevettata od il ritrovato vegetale tutelato.

3. La Commissione può autorizzare l'utilizzazione di un brevetto comunitario in periodi di crisi od in altre situazioni di estrema urgenza ovvero nel caso in cui occorra porre rimedio ad una pratica giudicata anticoncorrenziale in esito ad un procedimento giudiziario od amministrativo.

4. Nel caso della tecnologia dei semiconduttori l'utilizzazione è possibile unicamente nelle situazioni di cui al paragrafo 3.

5. La licenza od il diritto d'utilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere attribuiti unicamente se l'aspirante utilizzatore ha tentato di ottenere l'autorizzazione dal titolare del brevetto, secondo condizioni e modalità commerciali ragionevoli, senza che i suoi tentativi abbiano dato risultati entro termini ragionevoli. Nelle situazioni di cui al paragrafo 3 tuttavia la Commissione può derogare a tale condizione; in tali circostanze il titolare del diritto deve essere avvisato non appena sia possibile.

6. Le modalità e le procedure da seguire nell'applicare i principi contenuti nel presente articolo sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.

Articolo 22

Condizioni applicabili alle licenze obbligatorie

1. All'atto di accordare la licenza obbligatoria in applicazione dell'articolo 21, la Commissione precisa i tipi d'utilizzazione ammessi e le condizioni da rispettare. Valgono le condizioni seguenti:

a) l'ambito e la durata dell'utilizzazione sono limitati ai fini per i quali questa è stata autorizzata;

b) l'utilizzazione non è esclusiva;

c) l'utilizzazione può essere ceduta soltanto congiuntamente alla parte dell'azienda o dell'avviamento cui si riferisce;

d) l'utilizzazione è autorizzata principalmente a scopo di approvvigionamento del mercato interno della Comunità, a meno che non occorra porre rimedio ad una pratica giudicata anticoncorrenziale in esito ad un procedimento giudiziario o amministrativo;

e) in base ad una richiesta motivata la Commissione può decidere di revocare l'autorizzazione, purché siano adeguatamente tutelati i legittimi interessi delle persone autorizzate, qualora le circostanze che avevano indotto a concederla vengono meno e non sono destinate a riprodursi;

f) il titolare della licenza deve versare al titolare del diritto un compenso adeguato, fissato in base al valore economico dell'autorizzazione nonché all'eventuale necessità di porre rimedio ad una pratica anticoncorrenziale;

g) in caso di licenza obbligatoria correlata ad un brevetto dipendente o di una privativa per ritrovati vegetali dipendente, l'utilizzazione autorizzata in ordine al primo brevetto potrà essere ceduta solo congiuntamente al secondo brevetto o alla privativa per ritrovati vegetali.

2. Gli Stati membri non possono concedere licenze obbligatorie su brevetti comunitari.

Articolo 23

Opponibilità ai terzi

1. Gli atti giuridici relativi al brevetto comunitario di cui agli articoli da 16 a 22 sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo che siano stati iscritti nel registro dei brevetti comunitari. Essi sono tuttavia opponibili prima della loro iscrizione ai terzi che, pur avendone conoscenza, abbiano acquisito diritti sul brevetto successivamente alla data degli atti stessi.

2. Il paragrafo 1 non si applica a chi abbia acquisito il brevetto comunitario o un diritto sul brevetto comunitario in seguito al trasferimento integrale dell'azienda ovvero a qualsiasi altra successione a titolo universale.

Articolo 24

La domanda di brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà

1. Alle domande di brevetto comunitario si applicano gli articoli da 14 a 19, l'articolo 21, paragrafi da 3 a 5 e l'articolo 22 del presente regolamento.

2. I diritti acquisiti da terzi sulle domande di brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 conservano i loro effetti nei confronti del brevetto comunitario concesso in esito a quest'ultime.

CAPO III

MANTENIMENTO IN VIGORE, ESTINZIONE E NULLITÀ DEL BREVETTO COMUNITARIO

Sezione 1

Mantenimento in vigore ed estinzione

Articolo 25

Tasse annuali

1. Conformemente a quanto disposto dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 60 per mantenere in vigore i brevetti comunitari devono essere versate all'Ufficio tasse annuali. Tali tasse sono dovute per gli anni successivi a quello in cui l'avvenuta concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

2. Il pagamento della tassa annuale che non sia stata effettuato entro la scadenza prevista può essere ancora validamente eseguito nei sei mesi successivi purché venga contestualmente versata una soprattassa.

3. Se il termine per il pagamento della tassa annuale relativa al brevetto comunitario scade nei due mesi decorrenti dalla data in cui è stata pubblicata l'avvenuta concessione del brevetto comunitario la tassa è considerata validamente pagata se il versamento avviene entro il termine di cui al paragrafo 2. In tal caso non è dovuta alcuna soprattassa.

Articolo 26

Rinuncia

1. Un brevetto comunitario può costituire oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalità.

2. La rinuncia va dichiarata per iscritto all'Ufficio dal titolare del brevetto. Essa diviene efficace soltanto dopo la sua iscrizione nel registro dei brevetti comunitari.

3. La rinuncia è iscritta nel registro dei brevetti comunitari unicamente con il consenso delle persone che vantino un diritto reale iscritto nello stesso registro o nel cui nome sia stato effettuata un'iscrizione in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, prima frase. Se nel registro è iscritta una licenza, l'iscrizione della rinuncia può aver luogo solo se il titolare del brevetto dimostra di aver previamente informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare al brevetto; l'iscrizione viene effettuata alla scadenza del termine stabilito dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59.

Articolo 27

Estinzione

1. Il brevetto comunitario si estingue:

a) al termine di venti anni, calcolati a decorrere dalla data di deposito della relativa domanda;

b) per rinuncia del titolare ai sensi dell'articolo 26;

c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e dell'eventuale soprattassa.

2. L'estinzione del brevetto comunitario per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e dell'eventuale soprattassa si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale.

Sezione 2

Nullità del brevetto comunitario

Articolo 28

Causa di nullità

1. Il brevetto comunitario può essere dichiarato nullo unicamente per le ragioni seguenti:

a) l'oggetto del brevetto non è brevettabile a norma degli articoli da 52 a 57 della convenzione di Monaco;

b) nel brevetto l'invenzione non è esposta in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona esperta possa attuarla;

c) l'oggetto del brevetto trascende il contenuto della domanda di brevetto quale è stata depositata ovvero, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata a norma dell'articolo 61 della convenzione di Monaco, l'oggetto del brevetto trascende il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata;

d) la protezione conferita dal brevetto è stata ampliata;

e) il titolare del brevetto non aveva il diritto di ottenerlo a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento;

f) l'oggetto del brevetto non presenta carattere di novità rispetto al contenuto di una domanda di brevetto nazionale o al contenuto di un brevetto nazionale reso pubblico in uno Stato membro alla data di deposito della domanda o ad una data successiva ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, alla data di priorità del brevetto comunitario, ma recante una data di deposito o di priorità a questa anteriore.

2. Se le cause di nullità inficiano il brevetto solo parzialmente, la nullità è pronunciata nella forma di una conseguente limitazione del brevetto. La limitazione può concretarsi in una modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

Articolo 29

Effetti della nullità

1. Il brevetto comunitario è considerato privo fin dall'inizio degli effetti previsti dal presente regolamento se ed in quanto sia stato dichiarato parzialmente od integralmente nullo.

2. L'effetto retroattivo della nullità del brevetto non pregiudica:

a) le decisioni in tema di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla dichiarazione di nullità;

b) i contratti conclusi anteriormente alla dichiarazione di nullità, se ed in quanto eseguiti anteriormente ad essa. Per ragioni d'equità può tuttavia essere chiesta, se ed in quanto le circostanze lo giustificano, la restituzione degli importi versati in esecuzione del contratto.

CAPO IV

COMPETENZE E PROCEDURE RELATIVE ALLE AZIONI GIUDIZIARIE RIGUARDANTI IL BREVETTO COMUNITARIO

Sezione prima

Azioni riguardanti validità, contraffazione ed utilizzazione del brevetto comunitario

Articolo 30

Azioni e domande riguardanti il brevetto comunitario - competenza esclusiva del tribunale comunitario della proprietà immateriale

1. Il brevetto comunitario può esser oggetto di azioni di nullità, di contraffazione e di accertamento negativo della contraffazione, di azioni relative all'utilizzazione del brevetto ovvero al diritto basato su un'utilizzazione anteriore del brevetto nonché di domande di limitazione, domande riconvenzionali di nullità ovvero domande di accertamento dell'estinzione. Esso può essere parimenti oggetto di azioni o domande di risarcimento dei danni.

2. Il brevetto comunitario non può essere oggetto di azioni per minaccia di contraffazione.

3. Le azioni e domande di cui al paragrafo 1 rientrano nell'esclusiva competenza del Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Esse sono promosse o presentate in primo grado dinanzi alla sezione di primo grado di tale tribunale.

4. Fatto salvo quanto disposto dal trattato e dal presente regolamento, le condizioni e le modalità relative alle azioni ed alle domande di cui al paragrafo 1) nonché le disposizioni applicabili alle decisioni emesse sono stabilite nello statuto o regolamento di procedura del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

Articolo 31

Azione di nullità

1. L'azione di nullità del brevetto comunitario può essere fondata unicamente su uno dei motivi di nullità di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

2. Chiunque può promuovere l'azione di nullità; nel caso contemplato dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera e) tuttavia tale azione può essere promossa unicamente dalla persona avente diritto d'essere iscritta nel registro dei brevetti comunitari quale titolare unico del brevetto ovvero, congiuntamente, da tutte le persona aventi diritto d'essere iscritte quali contitolari del brevetto a norma dell'articolo 5.

3. L'azione può essere promossa anche quando l'opposizione sia ancora proponibile ovvero un procedimento d'opposizione sia pendente dinanzi all'Ufficio.

4. La domanda può essere depositata anche dopo l'estinzione del brevetto comunitario.

Articolo 32

Domanda riconvenzionale di nullità

1. La domanda riconvenzionale di nullità del brevetto comunitario può essere fondata unicamente su uno dei motivi di nullità elencati all'articolo 28, paragrafo 1 .

2. Quando la domanda riconvenzionale è presentata nell'ambito di una controversia in cui il titolare del brevetto non sia già parte processuale, questi deve esserne informato e può intervenire nel giudizio.

Articolo 33

Azione di contraffazione

1. L'azione di contraffazione può essere fondata unicamente sui fatti di cui agli articoli 7, 8 e 19.

2. L'azione di contraffazione è promossa dal titolare del brevetto. A meno che il contratto non stabilisca altrimenti, il titolare di una licenza contrattuale può promuovere l'azione di contraffazione unicamente col consenso del titolare del brevetto. Il titolare della licenza esclusiva, della licenza al pubblico o della licenza obbligatoria può tuttavia proporre tale azione se il titolare del brevetto, dopo esser stato costituito in mora, non agisce di persona. Quando la domanda riconvenzionale è presentata nell'ambito di una controversia in cui il titolare del brevetto non sia già parte processuale, questi deve esserne informato e può intervenire nel giudizio.

3. Il titolare del brevetto può intervenire nella causa di contraffazione promossa dal titolare della licenza a norma del paragrafo 2.

4. Qualsiasi licenziatario può intervenire nella causa di contraffazione promossa dal titolare del brevetto a norma del paragrafo 2 per ottenere il risarcimento del danno subito.

Articolo 34

Azione di accertamento negativo della contraffazione

1. Chiunque può promuovere un'azione giudiziaria contro il titolare del brevetto o il beneficiario della licenza esclusiva per far accertare che la propria attività economica, per la quale ha fatto reali preparativi ovvero che intende avviare, non viola i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 19.

2. La validità del brevetto comunitario non può venir contestata per mezzo di un'azione di accertamento negativo della contraffazione.

Articolo 35

Azione relativa all'utilizzazione dell'invenzione anteriore alla concessione del brevetto

L'azione relativa all'utilizzazione dell'invenzione nel corso del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 è promossa dal richiedente o dal titolare del brevetto. Il titolare della licenza esclusiva può tuttavia promuovere tale azione se il titolare del brevetto, dopo esser stato costituito in mora, non agisce di persona.

Articolo 36

Azione relativa al diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione

L'azione relativa al diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione di cui all'articolo 12, paragrafo 1 è promossa dall'utilizzatore anteriore o dalla persona cui esso ha ceduto il suo diritto a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, affinché sia accertato il suo diritto ad utilizzare l'invenzione di cui trattasi.

Articolo 37

Domanda di limitazione

1. A richiesta del titolare, il brevetto comunitario può esser limitato mediante modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

2. La domanda non può essere presentata fino a quando non sia scaduto il termine per proporre opposizione ovvero se è pendente un procedimento di opposizione o di nullità.

3. Perché la domanda sia ammissibile è necessario il consenso delle persone che vantino diritti reali iscritti nel registro dei brevetti comunitari ovvero a nome delle quali sia stata effettuata un'iscrizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, prima frase. Se nel registro è iscritta una licenza, la domanda è ammissibile unicamente se il titolare del brevetto dimostra che il licenziatario consenziente o se sono trascorsi tre mesi dal momento in cui il titolare del brevetto ha dimostrato di avere informato il licenziatario in merito all'intenzione di limitare il brevetto.

4. Il Tribunale comunitario della proprietà immateriale dispone la limitazione del brevetto se, in esito al procedimento e tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare, ritiene che i motivi di nullità di cui all'articolo 28 non ostino al suo mantenimento in vigore. Se ritiene invece che le modifiche non siano ammissibili, esso respinge la domanda.

Articolo 38

Domanda di accertamento dell'estinzione

Chiunque può presentare domanda di accertamento dell'estinzione del brevetto comunitario per i motivi di cui all'articolo 27.

Articolo 39

Ricorsi

1. Le decisioni del Tribunale comunitario della proprietà immateriale pronunciate in primo grado nell'ambito dei procedimenti promossi con le azioni e domande di cui alla presente sezione sono impugnabili con ricorso dinanzi alla sezione d'appello.

2. Il ricorso va presentato dinanzi alla sezione d'appello entro due mesi dalla notifica della decisione, a norma dello statuto del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

3. La sezione d'appello è competente per decidere sia in fatto che in diritto, e sia per annullare che per riformare la decisione impugnata.

4. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, se ed in quanto la decisione di quest'ultimo non ne abbia accolto le pretese.

5. Il ricorso produce effetti sospensivi. La sezione di primo grado può tuttavia dichiarare esecutiva la propria decisione, corredandola all'occorrenza delle opportune garanzie.

Articolo 40

Legittimazione ad agire Commissione

1. Quando l'esiga l'interesse dalla Comunità, la Commissione può promuovere dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale un'azione di nullità del brevetto comunitario.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1 la Commissione può parimenti intervenire in ogni procedimento pendente dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

Articolo 41

Ambito della competenza

Nelle azioni di cui agli articoli da 33 a 36 il Tribunale comunitario della proprietà immateriale è competente a pronunciarsi sui fatti commessi e sulle attività svolte su una parte o sulla totalità del territorio, della zona e dello spazio in cui si applica il presente regolamento.

Articolo 42

Provvedimenti provvisori o conservativi

Il Tribunale della proprietà immateriale può prendere ogni provvedimento provvisorio o conservativo necessario a norma del proprio statuto.

Articolo 43

Sanzioni

Il Tribunale comunitario della proprietà immateriale può emettere le seguenti ordinanze qualora, nell'ambito di una causa promossa ai sensi dell'articolo 33, accerta che il convenuto ha contraffatto un brevetto:

a) un'ordinanza con cui si vieta al convenuto di proseguire nell'attività di contraffazione;

b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti contraffatti;

c) un'ordinanza di sequestro dei beni, dei materiali e degli strumenti che costituiscono mezzi di attuazione dell'invenzione protetta e che sono stati oggetto di fornitura o di offerta di fornitura ai sensi dell'articolo 8 ;

d) qualsiasi ordinanza recante altre sanzioni adeguate alle circostanze ed idonee a garantire il rispetto delle ordinanze di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 45

Azioni o domande di risarcimento

1. Il tribunale comunitario della proprietà immateriale può ordinare il versamento di una somma di danaro a risarcimento del danno sotteso alle azioni di cui agli articoli da 31 a 36.

2. Nel determinare il risarcimento adeguato il tribunale prende in considerazione tutti gli aspetti del caso, quali le conseguenze economiche derivanti dal danno alla parte lesa ed il comportamento e la buona o mala fede delle parti. Il risarcimento non deve assumere natura sanzionatoria.

3. Ai fini del paragrafo 2 si presume, salvo prova contraria, che il supposto contraffattore, il quale abbia il domicilio o la sede in uno Stato membro la cui lingua ufficiale sia sì una lingua ufficiale della Comunità ma non quella in cui il brevetto è stato concesso ovvero in cui una traduzione del brevetto è stata posta a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 58, non sapesse né avesse ragionevole motivo di sapere che stava violando il brevetto comunitario. In tali circostanze il risarcimento per contraffazione è dovuto unicamente per il periodo decorrente dal momento in cui al supposto contraffattore è stata notificata la traduzione del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui abbia il domicilio o la sede.

4. Qualora lo Stato membro di cui al paragrafo 3 abbia due o più lingue ufficiali che siano altresì lingue ufficiali della Comunità, il supposto contraffattore ha diritto di ricevere la notifica nella lingua che conosce.

Articolo 45

Prescrizione

Le azioni relative all'utilizzazione, al diritto fondato su un'utilizzazione anteriore, alla contraffazione ed al risarcimento del danno di cui alla presente sezione si prescrivono in cinque anni dalla data in cui si verificano i fatti che vi danno origine ovvero, qualora il richiedente non fosse a conoscenza dei fatti al momento in cui si sono verificati, dal momento in cui ne ha preso od avrebbe dovuto prenderne conoscenza.

Sezione 2

Competenze e procedure relative alle altre azioni riguardanti il brevetto comunitario

Articolo 46

Competenza dei giudici nazionali

Gli organi giurisdizionali degli Stati membri sono competenti a conoscere delle azioni relative al brevetto comunitario che non rientrino nell'ambito della competenza esclusiva della Corte di giustizia in forza del trattato né del Tribunale comunitario della proprietà immateriale in forza delle disposizioni della sezione 1 del capo IV.

Articolo 47

Applicazione della convenzione di Bruxelles

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle azioni promosse dinanzi ai giudici nazionali nonché alle decisioni pronunciate in esito a tali azioni si applica la Convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 [31].

[31] GU C 27 del 26.1.1998, pag. 3.

Articolo 48

Controversie tra datore di lavoro e dipendenti in merito alla spettanza del diritto al brevetto

1. In deroga alle disposizione applicabili in forza dell'articolo 47, le controversie fra datore di lavoro e dipendenti in merito alla spettanza del diritto al brevetto rientrano nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro secondo il cui diritto deve essere determinato il diritto al brevetto comunitario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. Le convenzioni attributive di competenza concluse in questo campo sono valide unicamente se sono posteriori all'insorgere della controversia ovvero se consentono al dipendente di adire giudici diversi da quelli determinati in applicazione del paragrafo 1.

Articolo 49

Azioni relative all'esecuzione forzata sul brevetto comunitario

In deroga alle disposizioni applicabili in forza dell'articolo 47, la competenza esclusiva per i procedimenti d'esecuzione forzata spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 14 .

Articolo 50

Disposizioni complementari sulla competenza

1. Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali siano competenti a norma dell'articolo 47 le azioni devono essere promosse dinanzi ai giudici che sarebbero competenti per territorio e materia in ordine alle azioni relative ai brevetti nazionali.

2. Qualora nessun giudice di uno Stato membro risulti competente, in forza degli articoli 47 e 48 e del paragrafo 1 del presente articolo, l'azione relativa al brevetto comunitario può essere promossa dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti.

Articolo 51

Obblighi dei giudici nazionali

1. Il giudice nazionale investito di un'azione o di una domanda di cui all'articolo 30 dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

2. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 del presente regolamento deve considerare valido tale brevetto, a meno che la sua nullità non sia stata dichiarata dal Tribunale comunitario della proprietà immateriale con sentenza passata in giudicato.

2. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 del presente regolamento sospende il procedimento quando consideri presupposto indispensabile, per il provvedimento che intende emettere, una decisione riguardante un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30. La sospensione deve essere disposta d'ufficio, previa audizione delle parti, quando un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30 sia stata proposta dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, oppure a richiesta di una delle parti e previa audizione delle altre quando il tribunale comunitario non sia stato ancora adito. In quest'ultimo caso il giudice nazionale invita le parti a proporre l'azione o la domanda entro un termine da esso stabilito. Qualora l'azione o la domanda non siano state proposte, il procedimento viene proseguito.

Articolo 52

Norme procedurali applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il giudice nazionale applica le norme procedurali che nel suo Stato membro disciplinano le analoghe azioni relative ai brevetti nazionali.

Sezione 3

Arbitrato

Articolo 53

Arbitrato

Le disposizioni del presente titolo in tema di competenza e procedura giudiziaria non pregiudicano l'applicazione delle norme nazionali degli Stati membri che disciplinano l'arbitrato. Il brevetto comunitario non può tuttavia venir dichiarato nullo od invalido nell'ambito di un procedimento arbitrale.

CAPO V

INCIDENZA SUL DIRITTO NAZIONALE

Articolo 54

Divieto del cumulo delle protezioni

1. Se ed in quanto un brevetto nazionale concesso in uno Stato membro ha per oggetto un'invenzione per la quale è stato concesso al medesimo inventore od al suo avente causa un brevetto comunitario con la medesima data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorità, con la medesima data di priorità, detto brevetto nazionale, laddove tutela la stessa invenzione protetta da brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

a) sia trascorso il termine prescritto per l'opposizione senza che questa sia stata proposta contro la decisione dell'Ufficio di concedere il brevetto comunitario;

b) il procedimento d'opposizione s'è concluso con il mantenimento in vigore del brevetto comunitario,

ovvero

c) sia stato concesso il brevetto nazionale, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. La successiva estinzione o il successivo annullamento del brevetto comunitario non pregiudicano l'applicazione del paragrafo 1.

3. Ogni Stato membro può determinare la procedura da seguire per l'accertamento della cessazione integrale o parziale degli effetti del brevetto nazionale. Esso può inoltre disporre che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine privo di effetti.

4. La protezione cumulativa del brevetto comunitario o della domanda di brevetto europeo e del brevetto nazionale o della domanda di brevetto nazionale è garantita fino alla data di cui al paragrafo 1.

Articolo 55

Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali

L'articolo 54 si applica ai modelli di utilità ed ai certificati di utilità, nonché alle corrispondenti domande, negli Stati membri la cui legislazione contempla tali titoli di privativa.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Registro dei brevetti comunitari

L'Ufficio tiene il registro dei brevetti comunitari, in cui sono riportati i dati che devono essere registrati a norma del presente regolamento. Il registro è aperto al pubblico a fini di consultazione.

Articolo 57

Bollettino dei brevetti comunitari

L'Ufficio pubblica periodicamente un Bollettino dei brevetti comunitari. Tale bollettino contiene i dati riportati nel registro dei brevetti comunitari, nonché qualsiasi altra indicazione la cui pubblicazione sia prescritta dal presente regolamento o dal regolamento d'esecuzione.

Articolo 58

Traduzioni facoltative

Il titolare del brevetto ha la facoltà di produrre e depositare presso l'Ufficio la traduzione del brevetto stesso in talune lingue ufficiali degli Stati membri che siano altresì lingue ufficiali della Comunità od in tutte queste lingue. L'Ufficio pone queste traduzioni a disposizione del pubblico.

Articolo 59

Regolamento d'esecuzione

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono fissate da un regolamento d'esecuzione.

2. Per l'adozione e la modificazione del regolamento d'esecuzione si applica la procedura di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

Articolo 60

Regolamento d'esecuzione relativo alle tasse

1. Il regolamento relativo alle tasse determina le tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto, ivi incluse le soprattasse, il loro importo e le modalità di riscossione.

2. Per l'adozione e la modificazione del regolamento relativo alle tasse si applica la procedura di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

Articolo 61

Istituzione di un comitato e procedura d'adozione dei regolamenti d'esecuzione

1. La Commissione è assistita di un comitato, denominato "comitato per le questioni relative alle tasse ed alle disposizioni d'esecuzione del regolamento sul brevetto comunitario", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione stabilita dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, osservando quanto disposto dall'articolo 7, della decisione stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 62

Relazione sull'applicazione del presente regolamento

Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica una relazione sulla sua applicazione. Tale relazione deve porre segnatamente in evidenza gli effetti prodotti dai costi relativi all'ottenimento del brevetto comunitario e dal sistema del contenzioso in materia di contraffazione e di validità.

Articolo 63

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Le domande di brevetti comunitari possono essere depositate presso l'Ufficio a partire dalla data stabilita in un'apposita decisione adottata dalla Commissione, a norma dell'articolo 61, paragrafo 2 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'INIZIATIVA

Proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario

2. LINEE DI BILANCIO

Altre istituzioni

3. BASE GIURIDICA

Articolo 308 del trattato

4. DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

4.1 Obiettivo generale dell'iniziativa

Nel contesto della prospettata adesione della Comunità alla convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, la presente proposta mira a stabilire un regime brevettuale comunitario. Il futuro brevetto comunitario sarà un brevetto europeo che designa l'intero territorio della Comunità, a norma delle disposizioni della convenzione di Monaco. Il presente provvedimento s'applicherà pertanto alla fase successiva alla concessione del brevetto da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti che, in base alla convenzione di Monaco rivista, avrà il compito di concedere ed amministrare i brevetti comunitari. Si osservi che il futuro brevetto comunitario risulterà complementare in rapporto al diritto brevettuale degli Stati membri.

Si è inoltre previsto d'instaurare a livello centrale un sistema di competenze giurisdizionali pertinente al brevetto comunitario. L'istituzione di competenti organi giudiziali peraltro avverrà in modo autonomo al di fuori dell'ambito del presente regolamento Complementarità del futuro brevetto comunitario con il diritto brevettuale degli Stati membri e il diritto brevettuale istituito dalla convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti comunitari. La presente proposta verte infine su un sistema di licenze obbligatorie. L'attuazione delle disposizioni pertinenti alle tasse ed alle disposizioni d'esecuzione del presente regolamento sarà garantita da un comitato di regolamentazione.

4.2 Periodo previsto per l'iniziativa e modalità di rinnovo

Durata indeterminata

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

- L'Organizzazione europea dei brevetti, dalla quale dipende l'Ufficio europeo dei brevetti, è un'organizzazione internazionale indipendente e finanziariamente autonoma. L'Ufficio finanzia le sue attività per mezzo di diverse categorie di tasse. Contrariamente a quanto avviene per alcune agenzie comunitarie l'Ufficio non beneficerà di sovvenzioni comunitarie. Le sue spese ed entrate esulano quindi dall'ambito del bilancio comunitario.

- Istituzione di un organo giurisdizionale centralizzato e specializzato (Tribunale comunitario della proprietà immateriale).

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

7. INCIDENZA FINANZIARIA (Parte B)

Nessuna

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTI/BENEFICI

9.1 Obiettivi specifici quantificabili, beneficiari

Il brevetto comunitario costituirà un titolo unitario e coprirà l'insieme del territorio comunitario. Esso può esser concesso, trasferito e venire dichiarato nullo od estinto soltanto per tutta la Comunità nel suo insieme. Vista la sua copertura territoriale, il suo carattere unitario, la procedura centralizzata di concessione ed il regime linguistico previsto, atto a consentire considerevoli economie in fatto di spese amministrative, esso apporta considerevoli vantaggi finanziari rispetto agli esistenti sistemi brevettuali, tanto nazionali quanto internazionali. Il brevetto comunitario migliorerà così il funzionamento del mercato interno, segnatamente per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti brevettati.

9.2 Giustificazione dell'iniziativa

Il futuro regolamento mira a porre in essere il quadro giuridico del brevetto comunitario.

La funzione della Commissione consisterebbe nell'accordare licenze obbligatorie relative al brevetto comunitario. Contrariamente a quanto avviene nei sistemi attualmente vigenti tali licenze riguarderebbero un titolo unitario, che copre l'intero territorio dell'Unione europea. Per questo motivo la concessione di licenze costituisce necessariamente un compito che rientra nell'ambito delle competenze della Commissione.

La Commissione sarà assistita da un comitato responsabile per le questioni riguardanti le tasse e le disposizioni d'esecuzione del futuro regolamento, conformemente a quanto disposto dalla decisione 1999/468/CE. Il regolamento d'esecuzione definirà le modalità d'applicazione del regolamento. Giacché l'Ufficio europeo dei brevetti non ha lo statuto di un'agenzia o di un ufficio comunitario, è opportuno costituire un comitato incaricato di vigilare sul rispetto delle modalità stabilite dal regolamento comunitario. L'Ufficio europeo conserverà peraltro la sua autonomia finanziaria. Le spese relative al funzionamento del comitato saranno quindi a carico del bilancio comunitario.

9.3 Controllo e valutazione dell'iniziativa

In forza dell'articolo 62 del regolamento in preparazione, la Commissione pubblicherà ogni cinque anni un rapporto circa l'applicazione del regolamento stesso. In tali rapporti figurerà tra l'altro una valutazione finanziaria.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO)

L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessaire sarà il risultato della decisione annua della Commissione riguardante la ripartizione delle risorse, che terrà segnatamente conto degli effettivi e degli importi supplementari accordati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sul numero dei dipendenti

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

10.2.1. Licenze obbligatorie

Il numero di domande di licenze obbligatorie in forza dell'articolo 21 del futuro regolamento dovrebbe essere dell'ordine di una decina all'anno. Tale stima si basa sull'esperienza acquisita nell'ambito del sistema brevettuale nazionale degli Stati membri.

Questo compito, complesso sotto il profilo tanto tecnico quanto giuridico, è di competenza della Commissione. È opportuno garantire la presenza costante di funzionari in grado di trattare queste domande, per le quali la Commissione è tenuta a prendere una decisione formale tanto in caso di concessione quanto in caso di rifiuto. Risorse pari a 3 uomini/anno x EUR 108 000 dovrebbero essere sufficienti a garantire lo smaltimento di queste domande di concessione di licenze obbligatorie.

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2.2. Funzionamento degli organi giudiziali centralizzati e specializzati

La concessione di brevetti comunitari comporterà presumibilmente l'insorgere di controversie tra privati, segnatamente per quanto riguarda validità o contraffazioni dei brevetti concessi. La competenza per tale contenzioso spetterà ad organi giudiziali centralizzati e specializzati, la cui istituzione esula dall'ambito della presente proposta.

Nei primi anni d'esistenza è probabile che questi organi saranno chiamati a pronunciarsi in un numero relativamente modesto di cause. In base all'esperienza acquisita in campi affini a quello del futuro brevetto comunitario si può tuttavia stimare che cinque anni dopo che avranno cominciato ad operare il numero di azioni promosse dinanzi agli organi in questione sarà compreso tra 600 e 1 000. Una sezione di tribunale specializzato è prevedibilmente in grado di comporre circa 200 controversie all'anno; ciò significa che nell'ipotesi che il numero di controversie aumentasse fino a raggiungere le 1 000 all'anno occorrerebbe costituire cinque sezioni.

Ogni sezione sarà composta da un collegio di tre giudici ed assistita da due funzionari di categoria A e da due segretari(e) di categoria C.

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3 Incremento di altre spese di funzionamento derivante dall'azione, con particolare riferimento alle spese derivanti dalle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese complessive per l'iniziativa nell'ipotesi che quest'ultima abbia durata determinata ovvero alle spese per 12 mesi nel caso che l'iniziativa abbia durata indeterminata.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, ED IN PARTICOLARE SU QUELLE DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE (PMI)

Denominazione della proposta

Regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario

Numero di riferimento del documento

Proposta

1. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, giustificare la necessità di una legislazione comunitaria in questo campo ed i suoi principali obiettivi.

La proposta mira ad instaurare un sistema brevettuale unitario che copre l'insieme del territorio della Comunità. A causa della territorialità dei diritti brevettuali nazionali gli obiettivi perseguiti non possono essere raggiunti dagli Stati membri individualmente o collettivamente.

ripercussione sulle imprese

2. Principali interessati dalla proposta

- Comparti industriali

Tutti i settori saranno interessati dalla protezione delle invenzioni.

- Dimensioni delle imprese (quota di piccole e medie imprese)

Il brevetto comunitario si rivolge tanto alle piccole quanto alle medie imprese se ed in quanto protegge il carattere d'invenzione e di novità di prodotti o procedimenti industriali. Esso mira a favorire l'innovazione nell'ambito delle PMI.

- Presenza nella Comunità di aree geografiche particolari in cui tali imprese siano insediate

L'iniziativa riguarda l'insieme del territorio comunitario.

3. Provvedimenti che le imprese dovranno prendere per uniformarsi alla proposta

Le imprese in questione andranno sensibilizzate dagli uffici nazionali della proprietà industriale e dalla Commissione nell'ambito di un programma d'informazione, ed all'occorrenza di formazione, affinché possano familiarizzarsi con i vantaggi di un brevetto comunitario e con le formalità da esperire per ottenerlo.

4. Potenziali effetti economici della proposta sull'occupazione, sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese, nonché sulla concorrenzialità delle imprese in generale

L'innovazione riveste un'importanza primaria per la concorrenzialità, la crescita e l'occupazione nell'Unione europea. La protezione delle invenzioni per mezzo del diritto brevettuale mira a compensare l'inventore per il suo ingegno. È importante che la Comunità disponga in campo brevettuale di un ambiente giuridico e regolamentare almeno altrettanto favorevole di quello di cui beneficiano le imprese delle regioni geografiche concorrenti dell'Unione. L'attuale sistema brevettuale risente di due debolezze: è più costoso dei sistemi brevettuali esistenti all'esterno della Comunità, e quindi difficilmente accessibile alle PMI, ed inoltre è incompleto giacché la Convenzione di Lussemburgo del 1989 sul brevetto comunitario, che avrebbe dovuto costituire un titolo unitario di protezione, è rimasta senza seguito. È giunto il momento di attaccare queste debolezze.

La presente proposta mira a ristabilire la posizione della Comunità a livello mondiale in fatto di crescita del numero di invenzioni brevettate, posizione che ultimamente aveva mostrato la tendenza a deteriorarsi in modo molto cospicuo.

Il Consiglio europeo di Lisbona, svoltosi il 23 e il 24 marzo 2000, ha peraltro ricordato l'importanza di compensare le idee innovative nell'ambito della proprietà industriale, in particolare grazie alla tutela brevettuale. In quest'ottica il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la costituzione di un brevetto comunitario entro la fine del 2001. Questo strumento garantirà una protezione accessibile, di costo ragionevole e concorrenziale anche nell'ambito dell'Unione europea.

5. Provvedimenti contenuti nella proposta eventualmente miranti a tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze minori o diverse, ecc.).

A questo proposito non vi sono disposizioni specifiche. Le modalità d'applicazione del futuro regolamento lasciano tuttavia prevedere che esso comporterà una considerevole riduzione dei costi per l'ottenimento di un brevetto che copra l'insieme dei territori degli Stati membri.

Consultazione

6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta, e esposizione degli elementi fondamentali della loro posizione.

La presente proposta è il frutto di una consultazione ad ampio raggio varata nel contesto del piano d'azione a favore del mercato unico (Consiglio europeo d'Amsterdam del giugno 1997) e del Libro verde "Promuovere l'innovazione tramite il brevetto" del 24 giugno 1997. Il 25 e il 26 novembre 1997 la Commissione ha preso l'iniziativa di organizzare un'audizione degli ambienti interessati, che si sono chiaramente pronunciati a favore di un brevetto comunitario unico, da definire preferibilmente per mezzo di un regolamento comunitario, analogamente a quanto fatto nel 1994 per il marchio comunitario. La comunicazione della Commissione sul seguito da dare al Libro verde del 5 febbraio 1999 ha consentito di redigere un bilancio particolareggiato della consultazione. Si può rilevare che inventori, operatori del settore e soprattutto PMI hanno accolto con estremo favore l'impostazione prospettata, che mira a rendere il brevetto più accessibile anche in termini di costo e quindi concorrenziale..