52000PC0394

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale /* COM/2000/0394 def. - COD 2000/0185 */

Gazzetta ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000 pag. 0212 - 0214


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'accesso disaggregato alla rete locale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

In risposta all'invito espresso dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e a seguito degli impegni assunti nella propria comunicazione sui risultati della pubblica consultazione sulla situazione nel settore delle comunicazioni del 1999 e sugli orientamenti per il nuovo quadro normativo, la Commissione propone il presente regolamento sull'accesso disaggregato alla rete locale allo scopo di rendere obbligatori la completa disaggregazione e l'accesso condiviso al collegamento locale in rame degli operatori aventi notevole potere di mercato entro il 31 dicembre 2000.

Con "collegamento locale in rame" (talora denominato anche "anello locale in rame", in inglese copper local loop) si intende il circuito fisico che collega la sede del cliente alla centrale o all'apparecchiatura locale equivalente dell'operatore. La rete di accesso locale, che resta uno dei segmenti meno competitivi del mercato delle telecomunicazioni liberalizzato, è uno dei settori esaminati nell'indagine sul settore delle comunicazioni avviata della Commissione nell'ottobre 1999 [1]. Fornendo collegamenti locali disaggregati a tutti i nuovi operatori che entrano sul mercato si aumenterà il livello di concorrenza e di innovazione tecnologica nella rete di accesso locale, stimolando per questo tramite la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di telecomunicazione, dalla telefonia vocale ai servizi multimediali a larga banda e ad Internet ad alta velocità. Ciò agevolerà la crescita del commercio elettronico e delle "imprese elettroniche" in Europa.

[1] L'indagine in tale settore è stata avviata in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio, e riguarda tre ambiti: la fornitura e la fissazione dei prezzi delle linee affittate, i servizi di roaming mobile e la fornitura dell'accesso al circuito di utente residenziale e l'uso del circuito medesimo.

La Commissione ha già adottato una raccomandazione (cioè un atto non vincolante) sull'accesso disaggregato all'anello locale [2], completata da una comunicazione sul medesimo tema [3]. Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri hanno segnalato che, in assenza di un provvedimento normativo che renda obbligatorio l'accesso disaggregato al collegamento locale, esse potrebbero incontrare difficoltà nel conseguire l'obiettivo definito dal Consiglio europeo.

[2] Raccomandazione della Commissione 2000/417/CE, del 25 maggio 2000, relativa all'accesso disaggregato all'anello locale.

[3] Comunicazione della Commissione relativa all'accesso disaggregato agli anelli locali (COM(2000) 237 del 26 aprile 2000).

Il presente regolamento costituisce lo strumento legislativo che obbliga gli operatori aventi un rilevante potere di mercato a rendere disponibile l'accesso disaggregato ai collegamenti locali entro il 31 dicembre 2000.

2000/0185 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'accesso disaggregato alla rete locale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

[5] GU C ...

visto il parere del Comitato delle regioni [6],

[6] GU C ...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7],

[7] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) Nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lisbona dei giorni 23 e 24 marzo 2000 si segnala che, affinché l'Europa possa pienamente cogliere le opportunità di crescita e di creazione di posti di lavoro offerte dall'economia digitale basata sulla conoscenza, è necessario che le imprese e i cittadini abbiano accesso ad un'infrastruttura di livello mondiale e a basso costo e ad un'ampia gamma di servizi. Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, sono invitati ad operare congiuntamente per introdurre una maggiore concorrenza nelle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e per disaggregare l'accesso locale, al fine di consentire una marcata riduzione dei costi di utilizzo di Internet. Il Consiglio europeo di Feira del giugno 2000 ha dato il proprio appoggio al proposto piano di azione eEurope [8], che individua nell'accesso disaggregato alla rete locale un obiettivo prioritario da conseguire a breve termine.

[8] COM(2000) 330 definitivo.

(2) Rete locale (local loop) è il circuito fisico in rame della rete di accesso locale che collega la sede del cliente con la centralina, il concentratore o altra apparecchiatura locale equivalente dell'operatore. Come sottolineato nella Quinta relazione della Commissione relativa all'attuazione del pacchetto di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni [9], la rete di accesso locale resta uno dei segmenti meno concorrenziali del mercato delle telecomunicazioni liberalizzato. I nuovi operatori che entrano sul mercato non dispongono di estese infrastrutture di rete alternative e, con le tecnologie di tipo tradizionale, non sono in grado di emulare le economie di scala degli operatori designati come aventi notevole potere di mercato nella rete di telefonia pubblica fissa (in prosieguo "operatori notificati"). Ciò in quanto gli operatori hanno avuto la possibilità di installare le proprie reti di accesso locale in rame nell'arco di un lungo periodo di tempo, protetti da diritti esclusivi, e hanno potuto finanziare i costi di investimento attraverso rendite di monopolio.

[9] COM(1999) 537.

(3) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 13 giugno 2000 concernente la comunicazione della Commissione sul riesame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni [10] sottolinea che è importante consentire al settore di realizzare infrastrutture capaci di promuovere lo sviluppo delle comunicazioni e del commercio elettronico, con interventi di regolamentazione che sostengano questa crescita. Il Parlamento osserva che la disaggregazione dell'accesso locale interessa oggi prevalentemente le infrastrutture in rame di organismi in posizione dominante e che gli investimenti in infrastrutture alternative dovranno essere tali da garantire una redditività ragionevole, così da agevolare la penetrazione di tali infrastrutture in zone dove la loro presenza è ancora scarsa.

[10] A5-0145/2000.

(4) La fornitura di nuovi circuiti in fibra ottica ad elevata capacità direttamente alle grandi utenze è un mercato specifico che si sta sviluppando in condizioni concorrenziali con nuovi investimenti. Pertanto, il presente regolamento non si applica all'accesso disaggregato alle reti locali in fibra ottica.

(5) Per i nuovi operatori che entrano sul mercato non sarebbe economicamente conveniente duplicare nella sua interezza e in un lasso di tempo ragionevole l'infrastruttura di accesso alla rete localein rame dell'operatore storico. Le infrastrutture alternative come la televisione via cavo, il satellite, le reti di accesso via etere in genere non offrono la medesima funzionalità e capillarità.

(6) È opportuno che l'obbligo di fornire un accesso disaggregato alle reti locali in rame sia imposto unicamente ad operatori di rete designati. La Commissione ha già pubblicato un primo elenco di operatori di telefonia pubblica fissa notificati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come aventi rilevante potere di mercato [11].

[11] GU C 112 del 23.4.1999, pag. 2.

(7) Se è vero che i negoziati commerciali sono il metodo più adeguato per raggiungere accordi su questioni tecniche e per fissare i prezzi per l'accesso alla rete locale, l'esperienza ha dimostrato che nella maggior parte dei casi è necessario l'intervento dell'autorità di regolamentazione a causa sia dello squilibrio tra il potere negoziale del nuovo operatore che entra sul mercato e quello dell'operatore notificato, sia dell'assenza di alternative. Gli operatori notificati devono fornire ai terzi le informazioni e l'accesso disaggregato garantendo le medesime condizioni e la medesima qualità che offrono per i propri servizi o per i servizi offerti dalle loro affiliate o dai loro interlocutori commerciali. A tal fine, la pubblicazione in tempi brevi, da parte dell'operatore notificato di un'appropriata offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato al circuito locale, di preferenza su Internet e sotto la vigilanza dell'autorità nazionale di regolamentazione, contribuirebbe a creare condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie. In tali circostanze l'autorità nazionale di regolamentazione può, nell'osservanza della normativa comunitaria, intervenire di propria iniziativa per definire aspetti specifici, tra cui le regole di fissazione dei prezzi, allo scopo di garantire l'interoperabilità dei servizi, ottimizzare l'efficienza economica e recare vantaggio agli utenti finali.

(8) Per evitare distorsioni, le regole per il calcolo dei costi e la fissazione dei prezzi di accesso alla rete locale e alle risorse correlate (quali la coubicazione e la capacità affittata di trasmissione) devono essere trasparenti, non discriminatorie e obiettive. Le regole di fissazione dei prezzi devono consentire al fornitore di accesso alla rete locale di recuperare la spesa sostenuta per predisporre tale struttura e di ottenere una remunerazione ragionevole. Le regole per la fissazione dei prezzi dell'accesso alla rete locale devono promuovere una concorrenza non falsata e sostenibile e garantire che non vi siano distorsioni delle condizioni del mercato, e in particolare che non vi siano compressioni del margine tra i prezzi praticati dall'operatore notificato per i servizi all'ingrosso e al dettaglio. A tale riguardo occorre che le autorità garanti della concorrenza vengano consultate.

(9) Nella raccomandazione 2000/417/CE del 25 maggio 2000 [12], relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di internet ad alta velocità, e nella comunicazione del 26 aprile 2000 [13], la Commissione ha dettato linee guida dettagliate per coadiuvare le autorità nazionali di regolamentazione nel disciplinare equamente le varie forme di accesso disaggregato alla rete locale e per precisare l'applicazione della vigente normativa comunitaria.

[12] GU L 156 del 29.6.2000, pag. 44.

[13] COM(2000) 237.

(10) In armonia con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di realizzare un quadro armonizzato per l'accesso disaggregato alla rete locale onde consentire la fornitura concorrenziale di un'infrastruttura di comunicazioni di livello mondiale e a basso costo, come pure di un'ampia gamma di servizi per tutte le imprese e tutti i cittadini della Comunità non può essere conseguito dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo. Esso pertanto può essere meglio conseguito dalla Comunità. Il presente regolamento si limita al minimo necessario al fine di conseguire i predetti obiettivi e non va oltre quanto necessario a tale scopo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso disaggregato alla rete locale degli operatori di rete notificati alla Commissione dalle autorità nazionali di regolamentazione come aventi un rilevante potere di mercato ai sensi della normativa comunitaria pertinente (in prosieguo "operatori notificati").

2. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica l'obbligo incombente, in conformità della normativa comunitaria, agli operatori notificati, di osservare il principio di non discriminazione quando utilizzano la rete telefonica fissa pubblica per fornire a terzi i medesimi servizi di trasmissione e di accesso ad alta velocità che forniscono ai propri servizi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "collegamento locale", il circuito fisico in rame della rete di accesso locale che collega la sede del cliente alla centralina, al concentratore o ad altro dispositivo locale equivalente dell'operatore della rete di telefonia pubblica fissa;

b) "accesso disaggregato al collegamento locale", l'accesso completamente disaggregato nonché l'accesso condiviso al collegamento locale; esso non implica cambiamenti della proprietà del collegamento locale in rame;

c) "accesso completamente disaggregato al collegamento locale", la fornitura dell'accesso alla rete locale in rame dell'operatore storico, in modo tale che il nuovo operatore abbia l'uso esclusivo di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla linea in rame e sia in grado di offrire all'utenza finale una gamma completa di servizi di trasmissione del segnale vocale e di trasmissione dati;

d) "accesso condiviso al collegamento locale", la fornitura dell'accesso allo spettro delle frequenze non vocali di una linea in rame mediante la quale l'operatore storico fornisce all'utenza finale il servizio telefonico di base, consentendo al nuovo operatore di impiegare tecnologie - quali i sistemi ADSL (linea digitale asimmetrica ad abbonamento) - atte a fornire all'utenza finale servizi supplementari quali l'accesso ad alta velocità ad Internet;

e) "coubicazione", la messa a disposizione dello spazio fisico e la garanzia delle condizioni tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature di un nuovo operatore in vista dell'accesso del medesimo al collegamento locale.

Articolo 3

Fornitura dell'accesso disaggregato

1. Gli operatori notificati devono mettere a disposizione di terzi, non oltre il 31 dicembre 2000, l'accesso disaggregato al collegamento locale a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie. Gli operatori notificati forniscono ai concorrenti le stesse risorse che esse forniscono a sé stessi o alle proprie affiliate, alle stesse condizioni e negli stessi termini.

2. Gli operatori notificati forniscono ai terzi un accesso fisico in qualsiasi punto di terminazione del collegamento o porzione di collegamento locale in rame in cui il nuovo operatore sia effettivamente in grado di coubicare e connettere le proprie apparecchiature e risorse di rete allo scopo di fornire servizi al proprio cliente, a livello di centralina, di concentratore o di altra apparecchiatura locale equivalente.

3. Gli operatori notificati pubblicano, non oltre il 31 dicembre 2000, un'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato al collegamento locale e alle risorse correlate, ivi compresa la coubicazione, sufficientemente disaggregata, contenente la descrizione della loro offerta e delle condizioni e modalità ad essa afferenti, compresi i prezzi, tenuto conto dell'elenco di cui all'allegato della raccomandazione 2000/417/CE.

Articolo 4

Vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione

1. Fintantoché il livello di concorrenza nella rete di accesso locale non sia sufficiente ad impedire la formazione di prezzi eccessivamente elevati, le autorità di regolamentazione nazionali vigilano affinché i prezzi per l'accesso disaggregato al collegamento locale seguano il principio dell'orientamento ai costi. Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti, qualora ricorrano giustificati motivi, ad imporre modificazioni all'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato al collegamento locale, compresi i prezzi.

Nell'adottare le disposizioni che disciplinano la fissazione dei prezzi e nell'adottare le decisioni che fissano i prezzi dell'accesso disaggregato al collegamento locale, le autorità nazionali di regolamentazione procurano che il loro intervento promuova una concorrenza leale e sostenibile.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti a risolvere le controversie sorte tra imprese in relazione agli aspetti disciplinati dal presente regolamento in modo rapido, equo e trasparente.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

Il presente regolamento non ha implicazioni di carattere finanziario.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale.

Numero di riferimento

La proposta

1. Fattori che, tenuto conto del principio di sussidiarietà, rendono necessaria una legislazione comunitaria in questo campo e finalità di tale legislazione

Il regolamento è parte integrante del nuovo quadro normativo inteso a garantire che il settore delle comunicazioni elettroniche continui a svilupparsi come mercato concorrenziale, a vantaggio di tutte le imprese e di tutti i cittadini della Comunità che fanno uso di servizi di comunicazione elettronica. Il regolamento riguarda la fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale in rame degli operatori storici, aspetto che ha suscitato consensi durante il processo di consultazione. Introducendo questo obbligo in un regolamento specifico, sarà possibile applicare le sue prescrizioni in tutti gli Stati membri entro il 31 dicembre 2000.

L'importanza della consolidazione del mercato unico in questo settore è universalmente riconosciuta e l'adattamento delle misure comunitarie in vigore è ritento il modo più efficace per conseguire l'obiettivo.

Incidenza sulle imprese

2. Imprese sulle quali la proposta avrà un'incidenza

L'utenza commerciale di tutte le dimensioni trarrà vantaggio dalla maggiore concorrenza, dalle offerte di mercato innovative e dalla maggiore redditività degli investimenti rese possibili grazie alla disaggregazione dell'accesso alla rete locale.

Fornendo ai nuovi operatori un accesso disaggregato alla rete locale si aumenterà il livello di concorrenza e di innovazione tecnologica nella rete di accesso locale degli operatori storici, il che a sua volta stimolerà la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di telecomunicazione, dalla telefonia vocale ai servizi multimediali a larga banda e ai servizi Internet ad alta velocità. Ciò agevolerà lo sviluppo del commercio elettronico e delle "imprese elettroniche" in Europa.

3. Adempimenti richiesti alle imprese per ottemperare alla proposta

La proposta obbligherà gli operatori notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come aventi notevole potere di mercato nel settore della rete telefonica pubblica fissa a fornire un accesso disaggregato ai collegamenti locali in rame da essi controllati, a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie.

4. Probabili effetti economici della proposta

La proposta è intesa a stimolare la crescita del settore e pertanto a generare occupazione, sia nel settore in questione che nei mercati correlati.

La proposta garantirà che il mercato europeo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica continui ad offrire opportunità di investimento propizie a livello mondiale.

La proposta aumenterà la competitività delle imprese del settore, in particolare per quanto riguarda l'accesso ad alta velocità ad Internet, e rendendo più efficienti tali imprese gioverà all'economia nel suo complesso, in quanto tutte le imprese necessitano di infrastrutture di comunicazione efficienti.

5. Misure volte a tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze ridotte o diverse, ecc.)

La proposta non prevede alcuna disposizione particolare per le piccole e medie imprese.

Consultazione

6. Elenco degli organismi consultati in merito alla proposta e indicazione dei punti essenziali della loro posizione.

Nel novembre 1999 la Commissione ha proceduto alla consultazione in merito a diversi aspetti delle presenti proposte nella comunicazione sull'esame del quadro normativo delle comunicazioni del 1999 (COM(1999) 539), ricevendo 229 risposte da parte di organismi e privati. L'elenco di tali interlocutori figura al seguente indirizzo web: http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/comments/comments.html Le principali posizioni degli organismi consultati sono riassunte nella comunicazione pubblicata dalla Commissione sui risultati della consultazione pubblica (COM(2000) 239). L'elenco dei contributi in materia di disaggregazione dell'accesso figura al seguente indirizzo web: http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/unbundall/commentlst.html.