Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e ne autorizza l'applicazione provvisoria /* COM/2000/0309 def. - ACC 2000/0120 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e ne autorizza l'applicazione provvisoria (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 14 febbraio 2000, il Consiglio ha approvato direttive che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica socialista del Vietnam al fine di modificare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento siglato il 15 dicembre 1992, modificato da ultimo il 17 novembre 1997. Il 31 marzo 2000, la Commissione e un rappresentante del governo vietnamita hanno siglato l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo del Vietnam che figura in allegato. Si propone pertanto al Consiglio di autorizzare la conclusione formale dell'accordo. In attesa che siano espletate le procedure corrispondenti, la Commissione propone al Consiglio di decidere l'applicazione provvisoria dell'accordo, a decorrere dal 15 giugno 2000, fatta salva la necessaria reciprocità. 2000/0120 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e ne autorizza l'applicazione provvisoria IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) la Commissione ha negoziato per conto della Comunità europea un accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento con la Repubblica socialista del Vietnam; (2) l'accordo è stato siglato il 31 marzo 2000; (3) l'accordo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità europea, (4) occorre applicare l'accordo, su base provvisoria e reciproca, a decorrere dal 15 giugno 2000, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, DECIDE: Articolo 1 Fatta salva la sua conclusione, l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento è firmato a nome della Comunità europea. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 3 L'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento con la Repubblica socialista del Vietnam è applicato su base provvisoria e reciproca a decorrere dal 15 giugno 2000, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE CHE MODIFICA L'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO SIGLATO IL 15 DICEMBRE 1992, MODIFICATO DA ULTIMO DALL'ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE SIGLATO IL 17 NOVEMBRE 1997 Lettera n. 1 LETTERA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Signor, 1. Mi pregio fare riferimento ai negoziati svoltisi dal 27 a 31 marzo 2000 tra le nostre rispettive delegazioni per la modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, siglato il 15 dicembre 1992 e applicato dal 1° gennaio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 17 novembre 1997 (in appresso denominato «l'accordo»). 2. Al termine dei negoziati, si è deciso di modificare come segue le disposizioni dell'accordo: 2.1. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3 1. Il Vietnam accetta di limitare, per ciascun anno di applicazione dell'accordo, le sue esportazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato II ai quantitativi ivi indicati. Nell'assegnare i quantitativi destinati all'esportazione nella Comunità, il Vietnam s'impegna a garantire la parità di trattamento fra le imprese possedute, totalmente o in parte, da investitori comunitari e le imprese vietnamite. 2. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato II sono soggette a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel Protocollo A. 3. Nel gestire i limiti quantitativi di cui al paragrafo 1, il Vietnam garantisce che l'industria tessile comunitaria benefici dell'utilizzazione di questi limiti Il Vietnam s'impegna in particolare a riservare in via prioritaria alle imprese di detta industria il 30% dei limiti quantitativi per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno. A tal fine, si deve tenere conto dei contratti conclusi con queste imprese nel periodo in questione e presentati alle autorità vietnamite nello stesso periodo. 4. Per agevolare l'applicazione di queste disposizioni, la Comunità sottopone entro il 31 ottobre di ogni anno alle autorità vietnamite competenti l'elenco delle imprese di produzione e di trasformazione interessate e i quantitativi di prodotti richiesti per ciascuna di esse. A tal fine, le imprese devono mettersi direttamente in contatto con gli organismi vietnamiti competenti durante il periodo specificato al paragrafo 3 onde verificare che detti quantitativi siano disponibili a titolo della riserva di cui al medesimo paragrafo. 5. Fatti salvi le disposizioni del presente accordo e i limiti quantitativi applicabili ai prodotti soggetti alle operazioni di cui all'articolo 4, la Comunità s'impegna a sospendere l'applicazione delle restrizioni quantitative attualmente in vigore per i prodotti contemplati dal presente accordo. 6. Le esportazioni dei prodotti di cui all'allegato IV dell'accordo a cui non si applicano limiti quantitativi sono soggette al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2. 7. Qualora la Repubblica socialista del Vietnam aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio prima dello scadere del presente accordo, le restrizioni in vigore vengono abolite progressivamente nel quadro dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo sull'adesione del Vietnam all'OMC." 2.2 Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo è sostituito dal testo seguente: "1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2002. Dopo questa data, la sua applicazione viene automaticamente prorogata di un anno, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra, entro e non oltre il 30 giugno 2002, che è contraria a tale proroga. Qualora l'accordo sia prorogato fino al 31 dicembre 2003, i limiti quantitativi per le diverse categorie di prodotti indicati nell'allegato II per il 2003 sono quelli fissati per il 2002 nel medesimo allegato, maggiorati della percentuale di aumento applicata per ciascuna categoria di prodotti tra il 2001 e il 2002." 2.3 L'allegato I dell'accordo è sostituito dall'allegato A della presente lettera 2.4 L'allegato II dell'accordo è sostituito dall'allegato B della presente lettera. 2.5 L'allegato del protocollo B dell'accordo è sostituito dall'allegato C della presente lettera. 2.6 Nell'allegato D della presente lettera figura un protocollo sulla riserva destinata all'industria. 2.7 Il paragrafo 4 del protocollo d'intesa sull'accesso al mercato vietnamita per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea è sostituito dal testo di cui all'allegato E della presente lettera. 2.8 L'allegato F della presente lettera diventa l'allegato III del protocollo d'intesa sull'accesso al mercato vietnamita per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea. 2.9 Nell'allegato G della presente lettera figura un verbale concordato sull'apertura reciproca dei mercati di entrambe le Parti. 3. Nell'allegato H della presente lettera figura un verbale concordato sul funzionamento della riserva destinata all'industria per il 2000. 4. La prego di confermarmi che la Repubblica socialista del Vietnam accetta queste modifiche. In caso affermativo, la presente lettera e i relativi allegati, unitamente alla Sua conferma per iscritto, costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne. Nel frattempo, le modifiche dell'accordo saranno applicate in via provvisoria, a decorrere dal 15 giugno 2000, fatta salva la necessaria reciprocità. Voglia accettare, Signor, i sensi della mia più alta considerazione Per il Consiglio dell'Unione europea ALLEGATO A "ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle Categoria 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali. 2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza. 3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli ('bébés')" comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa. >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO I A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO I B >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO II A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO II B >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO III A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO III B >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO IV >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO V >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO B "ALLEGATO II Limiti quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 La designazione delle merci delle categorie di cui al presente allegato figura nell'allegato I. >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO C "Allegato al protocollo B Limiti quantitativi applicabili al regime di perfezionamento passivo economico La designazione delle merci delle categorie di cui al presente allegato figura nell'allegato I dell'accordo >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO D Protocollo sulla riserva per l'industria Nel quadro dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, siglato il 31 marzo 2000, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento modificato da ultimo dagli accordi siglati il 17 novembre 1997, la Repubblica socialista del Vietnam prende atto della preoccupazione espressa dalla Comunità europea in merito all'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4. Nell'intento di migliorare la comprensione reciproca e la cooperazione in questo settore, le Parti hanno deciso che l'utilizzazione della riserva per l'industria avverrà secondo la seguente procedura: - le autorità della Comunità europea forniscono alle autorità vietnamite l'elenco degli operatori comunitari autorizzati a usufruire della riserva per l'industria; - gli industriali della Comunità si mettono in contatto con gli esportatori vietnamiti per la stipula dei contratti con i fabbricanti e gli esportatori vietnamiti; - i fabbricanti e gli esportatori vietnamiti sottopongono le richieste di riserva per l'industria e i contratti agli organismi vietnamiti competenti; - le autorità suddividono il contingente tra i fabbricanti o esportatori vietnamiti entro i limiti e per tutta la durata della riserva, in conformità della normativa pertinente; - in seguito, gli organismi vietnamiti competenti rilasciano le licenze di esportazione onde consentire la stipula dei contratti di acquisto da parte degli operatori comunitari che figurano negli elenchi forniti dalle autorità della Comunità. A tal fine, le autorità vietnamite si impegnano a: - far funzionare il sistema secondo il calendario previsto e non discriminatorio; - fornire i nomi e gli indirizzi degli organismi vietnamiti competenti; - fornire i testi giuridici pertinenti non appena siano disponibili; - garantire che le licenze di esportazione rilasciate nell'ambito di questo sistema rechino la dicitura "riserva per l'industria"; - fornire informazioni statistiche separate sulle licenze richieste e su quelle rilasciate anteriormente al 1° aprile di ogni anno; - collaborare con le autorità della Comunità europea affinché le licenze rilasciate conformemente a queste disposizioni siano identificate nel quadro degli scambi di informazioni del sistema SIGL. Le Parti decidono che, in caso di difficoltà inerenti all'applicazione delle disposizioni riguardanti la riserva per l'industria, si possono avviare consultazioni onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Per il governo Per il Consiglio della Repubblica socialista del Vietnam dell'Unione europea ALLEGATO E Il testo del paragrafo 4 del protocollo d'intesa sull'accesso ai mercati vietnamiti per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea è sostituito dal testo seguente: "4. Per quanto riguarda i dazi doganali attualmente applicabili alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento comunitari, la controparte vietnamita s'impegna a raccomandare all'Assemblea nazionale del Vietnam di adottare le seguenti misure di riduzione dei dazi doganali onde agevolare l'accesso al mercato vietnamita per i prodotti tessili e dell'abbigliamento comunitari: a) riduzione progressiva e irrevocabile, scaglionata su 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 1996, onde riportare i dazi alle aliquote sottoindicate: Indumenti // 30 % Tessuti e articoli confezionati // 20% Filati // 12% Fibre // 7% restando inteso che la riduzione si applicherebbe in via prioritaria ai prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo. b) Per i prodotti tessili di cui all'allegato III del presente protocollo, la controparte vietnamita s'impegna a operare una riduzione progressiva e irrevocabile, in fasi uguali di due anni scaglionate su sei anni a decorrere dal 1° luglio 2000, onde riportare i dazi alle aliquote sottoindicate: Indumenti // 30 % Tessuti e articoli confezionati // 20% Filati // 12% Fibre // 7% Si terranno consultazioni in merito entro e non oltre il 31 ottobre 2000. Qualora la Comunità europea dovesse constatare, al termine delle consultazioni, che le autorità vietnamite non hanno operato le riduzioni suddette, le modifiche apportate all'accordo saranno considerate nulle e l'accordo ridiventerà applicabile tra le Parti, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella sua forma esistente alla data della sigla del presente accordo." ALLEGATO F "ALLEGATO III Prodotti tessili di cui al paragrafo 4, lettera b) SA (8 cifre) // Designazione delle merci 54034100 // FILATI DI FILAMENTI DI RAYON, RITORTI O RITORTI SU RITORTO (CABLÉS) 54034200 // FILATI DI FILAMENTI, RITORTI O RITORTI SU RITORTO (CABLÉS) 52051200 // FILATI SEMPLICI DI COTONE (DIVERSI DAI FILATI PER CUCIRE) 52053200 // FILATI DI COTONE, RITORTI O RITORTI SU RITORTO (CABLÉS) 52054200 // FILATI DI COTONE, RITORTI O RITORTI SU RITORTO (CABLÉS) 54062000 // FILATI DI FILAMENTI ARTIFICIALI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO 52083211 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52083215 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52083295 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52083296 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85% c 52083299 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52083900 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52084100 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52084900 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52085100 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52085300 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52085900 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52093100 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52093200 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52094300 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52095100 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52095200 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52095900 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52105100 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI > 50 % T 52105200 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI DA > 50 % A < 85 52105900 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52115900 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52121310 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52121390 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52121410 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52121490 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52121510 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52121590 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52122310 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52122410 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52122510 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52122590 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 54072019 // TESSUTI OTTENUTI CON LAMELLE E FORME SIMILI, DI POLIETILENE 54072090 // TESSUTI SINTETICI OTTENUTI CON LAMELLE E FORME SIMILI 54083400 // TESSUTI DI FILATI CONTENENTI DA > 50 % A < 85 % 55161100 // TESSUTI CONTENENTI >= 85 % DI FIBRE ARTIFICIALI IN FIOCCO 55161400 // TESSUTI CONTENENTI >= 85 % DI FIBRE ARTIFICIALI IN FIOCCO 55162400 // TESSUTI CONTENENTI > DA 50 % A < 85 % DI FIBRE ARTIFICIALI IN FIOCCO 55163400 // TESSUTI CONTENENTI > DA 50 % A < 85 % DI FIBRE ARTIFICIALI IN FIOCCO 55164400 // TESSUTI CONTENENTI > DA 50 % A < 85 % DI FIBRE ARTIFICIALI IN FIOCCO 55169400 // TESSUTI CONTENENTI > DA 50 % A < 85 % DI FIBRE ARTIFICIALI IN FIOCCO 56074919 // SPAGO, CORDE E FUNI, DI POLIETILENE 56074990 // SPAGO, CORDE E FUNI, DI POLIETILENE 56075011 // SPAGO, CORDE E FUNI, INTRECCIATI, DI POLIAMMIDI 56075019 // SPAGO, CORDE E FUNI, DI POLIAMMIDI 56075030 // SPAGO, CORDE E FUNI, DI POLIAMMIDI 56075090 // SPAGO, CORDE E FUNI, DI FIBRE SINTETICHE 56079000 // SPAGO, CORDE E FUNI 56081111 // RETI CONFEZIONATE PER LA PESCA, ANNODATE, OTTENUTE CON SPAGO, CORDE O FUNI 56081119 // RETI CONFEZIONATE PER LA PESCA, ANNODATE, OTTENUTE CON FILATI DI NYLON 56081191 // RETI CONFEZIONATE PER LA PESCA, ANNODATE, OTTENUTE CON SPAGO, CORDE O FUNI 56081199 // RETI CONFEZIONATE PER LA PESCA, ANNODATE, OTTENUTE CON FILATI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI 56081911 // RETI CONFEZIONATE PER LA PESCA, ANNODATE, OTTENUTE CON SPAGO, CORDE O FUNI 56081999 // RETI A MAGLIE ANNODATE, IN STRISCE O IN PEZZA, OTTENUTE CON SPAGO, CORDE O FUNI 58012500 // VELLUTI E FELPE A CATENA, TAGLIATI, DI COTONE 59021010 // NAPPE A TRAMA PER PNEUMATICI OTTENUTE DA FILATI AD ALTA TENACITÀ DI NYLON 59029090 // NAPPE A TRAMA PER PNEUMATICI OTTENUTE DA FILATI AD ALTA TENACITÀ DI VISCOSA 59061000 // NASTRI ADESIVI DI TESSUTI GOMMATI 59061010 // NASTRI ADESIVI DI TESSUTI GOMMATI 59069100 // TESSUTI GOMMATI, A MAGLIA 59069990 // TESSUTI GOMMATI 59070010 // TELE INCERATE E ALTRI TESSUTI 59070090 // ALTRI TESSUTI IMPREGNATI O SPALMATI 59090010 // TUBI PER POMPE E SIMILI, DI FIBRE SINTETICHE 59090090 // TUBI PER POMPE E SIMILI, DI MATERIE TESSILI 60024210 // STOFFE DI COTONE GREGGE O IMBIANCHITE 60024230 // STOFFE DI COTONE TINTE, A MAGLIA 60024290 // STOFFE DI COTONE STAMPATE, A MAGLIA 60029210 // STOFFE GREGGE O IMBIANCHITE 60029230 // STOFFE TINTE, A MAGLIA 60029250 // STOFFE DI COTONE, A MAGLIA, DI FILATI 60029290 // STOFFE STAMPATE, A MAGLIA 60029900 // STOFFE, A MAGLIA, DI LARGHEZZA > 30 60024319 // PIZZI RASCHEL, MAGLIERIA DI CATENA, DI FIBRE SINTETICHE 60024331 // STOFFE, GREGGE O IMBIANCHITE, DI FIBRE SINTETICHE 60024333 // STOFFE TINTE DI FIBRE SINTETICHE, A MAGLIA 60024335 // STOFFE DI FIBRE SINTETICHE, A MAGLIA 60024339 // STOFFE STAMPATE DI FIBRE SINTETICHE, A MAGLIA 60024395 // STOFFE DI FIBRE ARTIFICIALI, A MAGLIA 60029331 // STOFFE, GREGGE O IMBIANCHITE, A MAGLIA 60029333 // STOFFE TINTE DI FIBRE SINTETICHE, A MAGLIA 60029335 // STOFFE, A MAGLIA, DI FILATI 60029339 // STOFFE STAMPATE, A MAGLIA 60029399 // STOFFE, A MAGLIA 57023100 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57023110 // TAPPETI AXMINSTER DI LANA O DI PELI FINI 57023130 // TAPPETI WILTON DI LANA O DI PELI FINI 57023190 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57024100 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57024110 // TAPPETI AXMINSTER DI LANA O DI PELI FINI 57024190 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57024990 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO 57029100 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57029900 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI MATERIE VEGETALI 57031000 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57031010 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57031090 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57041000 // QUADRELLI DI FELTRO, NON TUFTED NÉ FLOCCATI 57050010 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57050031 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO 57050039 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO 57050090 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO 63021010 // BIANCHERIA DA LETTO A MAGLIA, DI COTONE 63021090 // BIANCHERIA DA LETTO, A MAGLIA (ESCLUSA QUELLA DI COTONE) 63023910 // BIANCHERIA DA LETTO DI LINO (ESCLUSA QUELLA STAMPATA), A MAGLIA 63023930 // BIANCHERIA DA LETTO DI RAMIÈ (ESCLUSA QUELLA STAMPATA), A MAGLIA 63023990 // BIANCHERIA DA LETTO DI MATERIE TESSILI 63025900 // BIANCHERIA DA TAVOLA DI MATERIE TESSILI 63039210 // TENDINE, TENDE E TENDAGGI PER INTERNI 63039290 // TENDINE, TENDE E TENDAGGI PER INTERNI 63039990 // TENDINE, TENDE E TENDAGGI PER INTERNI 63041910 // COPRILETTO DI COTONE (ESCLUSI QUELLI A MAGLIA) 63041990 // COPRILETTO DI MATERIE TESSILI (ESCLUSI QUELLI DI COTONE) 63049100 // MANUFATTI PER L'ARREDAMENTO, A MAGLIA 63049200 // MANUFATTI PER L'ARREDAMENTO, DI COTONE . 63049300 // MANUFATTI PER L'ARREDAMENTO, DI FIBRE SINTETICHE 63049900 // MANUFATTI PER L'ARREDAMENTO 63053281 // CONTENITORI FLESSIBILI PER MERCI ALLA RINFUSA 63053289 // CONTENITORI FLESSIBILI PER MERCI ALLA RINFUSA 63053391 // SACCHI E SACCHETTI DA IMBALLAGGIO 63053399 // SACCHI E SACCHETTI DA IMBALLAGGIO 61023090 // GIACCHE A VENTO (ANORAKS), PER DONNA O RAGAZZA 61031900 // VESTITI O COMPLETI DI COTONE, A MAGLIA, PER UOMO O RAGAZZO 61034999 // TUTE CON BRETELLE (SALOPETTES) E SHORTS, PER UOMO O RAGAZZO 61041200 // ABITI A GIACCA (TAILLEURS) DI COTONE, A MAGLIA, PER DONNA O RAGAZZA 61041300 // ABITI A GIACCA (TAILLEURS) DI FIBRE SINTETICHE, A MAGLIA, PER DONNA O RAGAZZA 61043100 // GIACCHE, DI LANA, PER DONNA O RAGAZZA 61043900 // GIACCHE, DI ALTRE MATERIE TESSILI, PER DONNA O RAGAZZA 61044400 // ABITI INTERI DI FIBRE ARTIFICIALI, A MAGLIA, PER DONNA O RAGAZZA 61044900 // ABITI INTERI DI MATERIE TESSILI, A MAGLIA, PER DONNA O RAGAZZA 61045900 // GONNE E GONNE-PANTALONI, PER DONNA O RAGAZZA 61046110 // PANTALONI E PANTALONI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, DI LANA, PER DONNA O RAGAZZA 61046190 // TUTE CON BRETELLE (SALOPETTES) E SHORTS, PER DONNA O RAGAZZA 61046910 // PANTALONI E PANTALONI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, DI MATERIE TESSILI, PER DONNA O RAGAZZA 61046991 // TUTE CON BRETELLE (SALOPETTES) E SHORT, PER DONNA O RAGAZZA 61046999 // TUTE CON BRETELLE (SALOPETTES) E SHORT, PER DONNA O RAGAZZA 61109010 // MAGLIONI, PULLOVERS, CARDIGAN, GILÈ 61109090 // MAGLIONI, PULLOVERS, CARDIGAN, GILÈ 61119000 // INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI PICCOLI (BÉBÉS) 61159900 // CALZE E CALZETTONI, CALZINI 61171000 // SCIALLI, SCIARPE, FOULARDS, FAZZOLETTI DA COLLO, SCIARPETTE, MANTIGLIE, VELI, VELETTE 61172000 // CRAVATTE, CRAVATTE A FARFALLA E SCIARPE-CRAVATTE, A MAGLIA 62019900 // GIACCHE A VENTO (ANORAKS), PER UOMO O RAGAZZO 62021900 // CAPPOTTI E GIACCONI, PER DONNA O RAGAZZA 62029100 // GIACCHE A VENTO (ANORAKS), PER DONNA O RAGAZZA 62029900 // GIACCHE A VENTO (ANORAKS), PER DONNA O RAGAZZA 62051000 // CAMICIE E CAMICETTE DI LANA O DI PELI FINI, PER UOMO O RAGAZZO 62059010 // CAMICIE E CAMICETTE DI LINO O DI RAMIÈ, PER UOMO O RAGAZZO 62059090 // CAMICIE E CAMICETTE DI MATERIE TESSILI, PER UOMO O RAGAZZO 62071100 // SLIPS E MUTANDE DI COTONE, PER UOMO O RAGAZZO 62071900 // SLIPS E MUTANDE, PER UOMO O RAGAZZO 62072200 // CAMICIE DA NOTTE E PIGIAMI, PER UOMO O RAGAZZO 62072900 // CAMICIE DA NOTTE E PIGIAMI, PER UOMO O RAGAZZO 62079200 // CAMICIOLE E ACCAPPATOI DA BAGNO, PER UOMO O RAGAZZO 62081100 // SOTTOVESTI O SOTTABITI E SOTTOGONNE, PER DONNA O RAGAZZA 62081910 // SOTTOVESTI O SOTTABITI E SOTTOGONNE, PER DONNA O RAGAZZA 62081990 // SOTTOVESTI O SOTTABITI E SOTTOGONNE, PER DONNA O RAGAZZA 62082200 // CAMICIE DA NOTTE E PIGIAMI, PER DONNA O RAGAZZA 62082900 // CAMICIE DA NOTTE E PIGIAMI, PER DONNA O RAGAZZA 62089200 // CAMICIOLE E CAMICIE DA GIORNO, SLIPS E MUTANDINE, PER DONNA O RAGAZZA 62089210 // VESTAGLIE, ACCAPPATOI DA BAGNO E VESTI DA CAMERA, PER DONNA O RAGAZZA 62089290 // CAMICIE DA GIORNO, SLIPS, MUTANDINE E MANUFATTI SIMILI, PER DONNA O RAGAZZA 62091000 // INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI PICCOLI (BÉBÉS), DI LANA 62101010 // INDUMENTI DI FELTRO, ANCHE NON IMPREGNATI 62101091 // INDUMENTI DI STOFFE NON TESSUTE, ANCHE NON IMPREGNATI 62101099 // INDUMENTI DI STOFFE NON TESSUTE, ANCHE NON IMPREGNATI 62104000 // INDUMENTI DI MATERIE TESSILI, DI GOMMA, PER UOMO O RAGAZZO 62105000 // INDUMENTI DI MATERIE TESSILI, DI GOMMA, PER DONNA O RAGAZZA 62111100 // COSTUMI, MUTANDINE E SLIPS DA BAGNO, PER UOMO O RAGAZZO (ESCLUSI QUELLI A MAGLIA) 62111200 // COSTUMI, MUTANDINE E SLIPS DA BAGNO, PER DONNA O RAGAZZA (ESCLUSI QUELLI A MAGLIA) 62112000 // COMPLETI DA SCI (ESCLUSI QUELLI A MAGLIA) 62113310 // INDUMENTI DA LAVORO, PER UOMO O RAGAZZO 62113390 // INDUMENTI DI FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI, PER UOMO O RAGAZZO 62113900 // TUTE SPORTIVE (TRAININGS) E ALTRI INDUMENTI, PER UOMO O RAGAZZO 62114100 // TUTE SPORTIVE (TRAININGS) E ALTRI INDUMENTI, PER DONNA O RAGAZZA 62114341 // PARTI SUPERIORI DI TUTE SPORTIVE, CON FODERA, PER DONNA O RAGAZZA 62114390 // INDUMENTI DI FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI, PER DONNA O RAGAZZA 62114900 // TUTE SPORTIVE (TRAININGS) E ALTRI INDUMENTI, PER DONNA O RAGAZZA 62122000 // GUAINE E GUAINE-MUTANDINE, DI TUTTI I TIPI DI MATERIE TESSILI 62123000 // MODELLATORI, DI TUTTI I TIPI DI MATERIE TESSILI 62129000 // BUSTI, BRETELLE, GIARRETTIERE, REGGICALZE ALLEGATO G Verbale concordato Le Parti fanno riferimento al paragrafo 1 del protocollo d'intesa sull'accesso ai mercati vietnamiti per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea, secondo il quale l'entità dell'apertura reciproca dei loro mercati si inserisce nel quadro dei negoziati per la modifica dell'accordo tessile tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam. Per il governo Per il Consiglio della Repubblica socialista del Vietnam dell'Unione europea ALLEGATO H Verbale concordato Al fine di garantire il buon funzionamento della riserva per l'industria nel 2000, la controparte vietnamita s'impegna a fornire entro il 1° luglio 2000 le informazioni statistiche relative alle licenze richieste e a quelle rilasciate conformemente al protocollo sulla riserva per l'industria. Per il governo Per il Consiglio della Repubblica socialista del Vietnam dell'Unione europea Lettera n. 2 LETTERA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM Signor, Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la sua lettera del ................., così redatta: "1. Mi pregio fare riferimento ai negoziati svoltisi dal 27 a 31 marzo 2000 tra le nostre rispettive delegazioni per la modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, siglato il 15 dicembre 1992 e applicato dal 1° gennaio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 17 novembre 1997 (in appresso denominato «l'accordo»). 2. Al termine dei negoziati, si è deciso di modificare come segue le disposizioni dell'accordo: 2.1. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3 1. Il Vietnam accetta di limitare, per ciascun anno di applicazione dell'accordo, le sue esportazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato II ai quantitativi ivi indicati. Nell'assegnare i quantitativi destinati all'esportazione nella Comunità, il Vietnam s'impegna a garantire la parità di trattamento fra le imprese possedute, totalmente o in parte, da investitori comunitari e le imprese vietnamite. 2. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato II sono soggette a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel Protocollo A. 3. Nel gestire i limiti quantitativi di cui al paragrafo 1, il Vietnam garantisce che l'industria tessile comunitaria benefici dell'utilizzazione di questi limiti Il Vietnam s'impegna in particolare a riservare in via prioritaria alle imprese di detta industria il 30% dei limiti quantitativi per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno. A tal fine, si deve tenere conto dei contratti conclusi con queste imprese nel periodo in questione e presentati alle autorità vietnamite nello stesso periodo. 4. Per agevolare l'applicazione di queste disposizioni, la Comunità sottopone entro il 31 ottobre di ogni anno alle autorità vietnamite competenti l'elenco delle imprese di produzione e di trasformazione interessate e i quantitativi di prodotti richiesti per ciascuna di esse. A tal fine, le imprese devono mettersi direttamente in contatto con gli organismi vietnamiti competenti durante il periodo specificato al paragrafo 3 onde verificare che detti quantitativi siano disponibili a titolo della riserva di cui al medesimo paragrafo. 5. Fatti salvi le disposizioni del presente accordo e i limiti quantitativi applicabili ai prodotti soggetti alle operazioni di cui all'articolo 4, la Comunità s'impegna a sospendere l'applicazione delle restrizioni quantitative attualmente in vigore per i prodotti contemplati dal presente accordo. 6. Le esportazioni dei prodotti di cui all'allegato IV dell'accordo a cui non si applicano limiti quantitativi sono soggette al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2. 7. Qualora la Repubblica socialista del Vietnam aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio prima dello scadere del presente accordo, le restrizioni in vigore vengono abolite progressivamente nel quadro dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo sull'adesione del Vietnam all'OMC." 2.2 Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo è sostituito dal testo seguente: "1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2002. Dopo questa data, la sua applicazione viene automaticamente prorogata di un anno, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra, entro e non oltre il 30 giugno 2002, che è contraria a tale proroga. Qualora l'accordo sia prorogato fino al 31 dicembre 2003, i limiti quantitativi per le diverse categorie di prodotti indicati nell'allegato II per il 2003 sono quelli fissati per il 2002 nel medesimo allegato, maggiorati della percentuale di aumento applicata per ciascuna categoria di prodotti tra il 2001 e il 2002." 2.3 L'allegato I dell'accordo è sostituito dall'allegato A della presente lettera 2.4 L'allegato II dell'accordo è sostituito dall'allegato B della presente lettera. 2.5 L'allegato del protocollo B dell'accordo è sostituito dall'allegato C della presente lettera. 2.6 Nell'allegato D della presente lettera figura un protocollo sulla riserva destinata all'industria. 2.7 Il paragrafo 4 del protocollo d'intesa sull'accesso al mercato vietnamita per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea è sostituito dal testo di cui all'allegato E della presente lettera. 2.8 L'allegato F della presente lettera diventa l'allegato III del protocollo d'intesa sull'accesso al mercato vietnamita per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea. 2.9 Nell'allegato G della presente lettera figura un verbale concordato sull'apertura reciproca dei mercati di entrambe le Parti. 3. Nell'allegato H della presente lettera figura un verbale concordato sul funzionamento della riserva destinata all'industria per il 2000. 4. La prego di confermarmi che la Repubblica socialista del Vietnam accetta queste modifiche. In caso affermativo, la presente lettera e i relativi allegati, unitamente alla Sua conferma per iscritto, costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne. Nel frattempo, le modifiche dell'accordo saranno applicate in via provvisoria, a decorrere dal 15 giugno 2000, fatta salva la necessaria reciprocità. Voglia accettare, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.( Mi pregio confermarLe che il mio governo approva il contenuto della Sua lettera. Voglia accettare, Signor, i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica socialista del Vietnam ALLEGATO A "ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle Categoria 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali. 2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza. 3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli ('bébés')" comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa. >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO I A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO I B >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO II A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO II B >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO III A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO III B >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO IV >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO V >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO B "ALLEGATO II Limiti quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 La designazione delle merci delle categorie di cui al presente allegato figura nell'allegato I. >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO C "Allegato al protocollo B Limiti quantitativi applicabili al regime di perfezionamento passivo economico La designazione delle merci delle categorie di cui al presente allegato figura nell'allegato I dell'accordo >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO D Protocollo sulla riserva per l'industria Nel quadro dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, siglato il 31 marzo 2000, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento modificato da ultimo dagli accordi siglati il 17 novembre 1997, la Repubblica socialista del Vietnam prende atto della preoccupazione espressa dalla Comunità europea in merito all'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4. Nell'intento di migliorare la comprensione reciproca e la cooperazione in questo settore, le Parti hanno deciso che l'utilizzazione della riserva per l'industria avverrà secondo la seguente procedura: - le autorità della Comunità europea forniscono alle autorità vietnamite l'elenco degli operatori comunitari autorizzati a usufruire della riserva per l'industria; - gli industriali della Comunità si mettono in contatto con gli esportatori vietnamiti per la stipula dei contratti con i fabbricanti e gli esportatori vietnamiti; - i fabbricanti e gli esportatori vietnamiti sottopongono le richieste di riserva per l'industria e i contratti agli organismi vietnamiti competenti; - le autorità suddividono il contingente tra i fabbricanti o esportatori vietnamiti entro i limiti e per tutta la durata della riserva, in conformità della normativa pertinente; - in seguito, gli organismi vietnamiti competenti rilasciano le licenze di esportazione onde consentire la stipula dei contratti di acquisto da parte degli operatori comunitari che figurano negli elenchi forniti dalle autorità della Comunità. A tal fine, le autorità vietnamite si impegnano a: - far funzionare il sistema secondo il calendario previsto e in modo non discriminatorio; - fornire i nomi e gli indirizzi degli organismi vietnamiti competenti; - fornire i testi giuridici pertinenti non appena siano disponibili; - garantire che le licenze di esportazione rilasciate nell'ambito di questo sistema rechino la dicitura "riserva per l'industria"; - fornire informazioni statistiche separate sulle licenze richieste e su quelle rilasciate anteriormente al 1° aprile di ogni anno; - collaborare con le autorità della Comunità europea affinché le licenze rilasciate conformemente a queste disposizioni siano identificate nel quadro degli scambi di informazioni del sistema SIGL. Le Parti decidono che, in caso di difficoltà inerenti all'applicazione delle disposizioni riguardanti la riserva per l'industria, si possono avviare consultazioni onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Per il governo Per il Consiglio della Repubblica socialista del Vietnam dell'Unione europea ALLEGATO E Il testo del paragrafo 4 del protocollo d'intesa sull'accesso ai mercati vietnamiti per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea è sostituito dal testo seguente: "4. Per quanto riguarda i dazi doganali attualmente applicabili alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento comunitari, la controparte vietnamita s'impegna a raccomandare all'Assemblea nazionale del Vietnam di adottare le seguenti misure di riduzione dei dazi doganali onde agevolare l'accesso al mercato vietnamita per i prodotti tessili e dell'abbigliamento comunitari: a) riduzione progressiva e irrevocabile, scaglionata su 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 1996, onde riportare i dazi alle aliquote sottoindicate: Indumenti // 30 % Tessuti e articoli confezionati // 20% Filati // 12% Fibre // 7% restando inteso che la riduzione si applicherebbe in via prioritaria ai prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo. b) Per i prodotti tessili di cui all'allegato III del presente protocollo, la controparte vietnamita s'impegna a operare una riduzione progressiva e irrevocabile, in fasi uguali di due anni scaglionate su sei anni a decorrere dal 1° luglio 2000, onde riportare i dazi alle aliquote sottoindicate: Indumenti // 30 % Tessuti e articoli confezionati // 20% Filati // 12% Fibre // 7% Si terranno consultazioni in merito entro e non oltre il 31 ottobre 2000. Qualora la Comunità europea dovesse constatare, al termine delle consultazioni, che le autorità vietnamite non hanno operato le riduzioni suddette, le modifiche apportate all'accordo saranno considerate nulle e l'accordo ridiventerà applicabile tra le Parti, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella sua forma esistente alla data della sigla del presente accordo." ALLEGATO F "ALLEGATO III Prodotti tessili di cui al paragrafo 4, lettera b) SA (8 cifre) // Designazione delle merci 54034100 // FILATI DI FILAMENTI DI RAYON, RITORTI O RITORTI SU RITORTO (CABLÉS) 54034200 // FILATI DI FILAMENTI, RITORTI O RITORTI SU RITORTO (CABLÉS) 52051200 // FILATI SEMPLICI DI COTONE (DIVERSI DAI FILATI PER CUCIRE) 52053200 // FILATI DI COTONE, RITORTI O RITORTI SU RITORTO (CABLÉS) 52054200 // FILATI DI COTONE, RITORTI O RITORTI SU RITORTO (CABLÉS) 54062000 // FILATI DI FILAMENTI ARTIFICIALI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO 52083211 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52083215 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52083295 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52083296 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85% c 52083299 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52083900 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52084100 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52084900 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52085100 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52085300 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52085900 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52093100 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52093200 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52094300 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52095100 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI >= 85 % 52095200 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52095900 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI >= 85 % DI COTONE 52105100 // TESSUTI DI COTONE AD ARMATURA A TELA, CONTENENTI > 50 % T 52105200 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI DA > 50 % A < 85 52105900 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52115900 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52121310 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52121390 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52121410 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52121490 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52121510 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52121590 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52122310 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52122410 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52122510 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 52122590 // TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI > DA 50 % A < 85 54072019 // TESSUTI OTTENUTI CON LAMELLE E FORME SIMILI, DI POLIETILENE 54072090 // TESSUTI SINTETICI OTTENUTI CON LAMELLE E FORME SIMILI 54083400 // TESSUTI DI FILATI CONTENENTI DA > 50 % A < 85 % 55161100 // TESSUTI CONTENENTI >= 85 % DI FIBRE ARTIFICIALI IN FIOCCO 55161400 // TESSUTI CONTENENTI >= 85 % DI FIBRE ARTIFICIALI IN FIOCCO 55162400 // TESSUTI CONTENENTI > DA 50 % A < 85 % DI FIBRE ARTIFICIALI IN FIOCCO 55163400 // TESSUTI CONTENENTI > DA 50 % A < 85 % DI FIBRE ARTIFICIALI IN FIOCCO 55164400 // TESSUTI CONTENENTI > DA 50 % A < 85 % DI FIBRE ARTIFICIALI IN FIOCCO 55169400 // TESSUTI CONTENENTI > DA 50 % A < 85 % DI FIBRE ARTIFICIALI IN FIOCCO 56074919 // SPAGO, CORDE E FUNI, DI POLIETILENE 56074990 // SPAGO, CORDE E FUNI, DI POLIETILENE 56075011 // SPAGO, CORDE E FUNI, INTRECCIATI, DI POLIAMMIDI 56075019 // SPAGO, CORDE E FUNI, DI POLIAMMIDI 56075030 // SPAGO, CORDE E FUNI, DI POLIAMMIDI 56075090 // SPAGO, CORDE E FUNI, DI FIBRE SINTETICHE 56079000 // SPAGO, CORDE E FUNI 56081111 // RETI CONFEZIONATE PER LA PESCA, ANNODATE, OTTENUTE CON SPAGO, CORDE O FUNI 56081119 // RETI CONFEZIONATE PER LA PESCA, ANNODATE, OTTENUTE CON FILATI DI NYLON 56081191 // RETI CONFEZIONATE PER LA PESCA, ANNODATE, OTTENUTE CON SPAGO, CORDE O FUNI 56081199 // RETI CONFEZIONATE PER LA PESCA, ANNODATE, OTTENUTE CON FILATI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI 56081911 // RETI CONFEZIONATE PER LA PESCA, ANNODATE, OTTENUTE CON SPAGO, CORDE O FUNI 56081999 // RETI A MAGLIE ANNODATE, IN STRISCE O IN PEZZA, OTTENUTE CON SPAGO, CORDE O FUNI 58012500 // VELLUTI E FELPE A CATENA, TAGLIATI, DI COTONE 59021010 // NAPPE A TRAMA PER PNEUMATICI OTTENUTE DA FILATI AD ALTA TENACITÀ DI NYLON 59029090 // NAPPE A TRAMA PER PNEUMATICI OTTENUTE DA FILATI AD ALTA TENACITÀ DI VISCOSA 59061000 // NASTRI ADESIVI DI TESSUTI GOMMATI 59061010 // NASTRI ADESIVI DI TESSUTI GOMMATI 59069100 // TESSUTI GOMMATI, A MAGLIA 59069990 // TESSUTI GOMMATI 59070010 // TELE INCERATE E ALTRI TESSUTI 59070090 // ALTRI TESSUTI IMPREGNATI O SPALMATI 59090010 // TUBI PER POMPE E SIMILI, DI FIBRE SINTETICHE 59090090 // TUBI PER POMPE E SIMILI, DI MATERIE TESSILI 60024210 // STOFFE DI COTONE GREGGE O IMBIANCHITE 60024230 // STOFFE DI COTONE TINTE, A MAGLIA 60024290 // STOFFE DI COTONE STAMPATE, A MAGLIA 60029210 // STOFFE GREGGE O IMBIANCHITE 60029230 // STOFFE TINTE, A MAGLIA 60029250 // STOFFE DI COTONE, A MAGLIA, DI FILATI 60029290 // STOFFE STAMPATE, A MAGLIA 60029900 // STOFFE, A MAGLIA, DI LARGHEZZA > 30 60024319 // PIZZI RASCHEL, MAGLIERIA DI CATENA, DI FIBRE SINTETICHE 60024331 // STOFFE, GREGGE O IMBIANCHITE, DI FIBRE SINTETICHE 60024333 // STOFFE TINTE DI FIBRE SINTETICHE, A MAGLIA 60024335 // STOFFE DI FIBRE SINTETICHE, A MAGLIA 60024339 // STOFFE STAMPATE DI FIBRE SINTETICHE, A MAGLIA 60024395 // STOFFE DI FIBRE ARTIFICIALI, A MAGLIA 60029331 // STOFFE, GREGGE O IMBIANCHITE, A MAGLIA 60029333 // STOFFE TINTE DI FIBRE SINTETICHE, A MAGLIA 60029335 // STOFFE, A MAGLIA, DI FILATI 60029339 // STOFFE STAMPATE, A MAGLIA 60029399 // STOFFE, A MAGLIA 57023100 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57023110 // TAPPETI AXMINSTER DI LANA O DI PELI FINI 57023130 // TAPPETI WILTON DI LANA O DI PELI FINI 57023190 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57024100 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57024110 // TAPPETI AXMINSTER DI LANA O DI PELI FINI 57024190 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57024990 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO 57029100 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57029900 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI MATERIE VEGETALI 57031000 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57031010 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57031090 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57041000 // QUADRELLI DI FELTRO, NON TUFTED NÉ FLOCCATI 57050010 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO, DI LANA 57050031 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO 57050039 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO 57050090 // TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO 63021010 // BIANCHERIA DA LETTO A MAGLIA, DI COTONE 63021090 // BIANCHERIA DA LETTO, A MAGLIA (ESCLUSA QUELLA DI COTONE) 63023910 // BIANCHERIA DA LETTO DI LINO (ESCLUSA QUELLA STAMPATA), A MAGLIA 63023930 // BIANCHERIA DA LETTO DI RAMIÈ (ESCLUSA QUELLA STAMPATA), A MAGLIA 63023990 // BIANCHERIA DA LETTO DI MATERIE TESSILI 63025900 // BIANCHERIA DA TAVOLA DI MATERIE TESSILI 63039210 // TENDINE, TENDE E TENDAGGI PER INTERNI 63039290 // TENDINE, TENDE E TENDAGGI PER INTERNI 63039990 // TENDINE, TENDE E TENDAGGI PER INTERNI 63041910 // COPRILETTO DI COTONE (ESCLUSI QUELLI A MAGLIA) 63041990 // COPRILETTO DI MATERIE TESSILI (ESCLUSI QUELLI DI COTONE) 63049100 // MANUFATTI PER L'ARREDAMENTO, A MAGLIA 63049200 // MANUFATTI PER L'ARREDAMENTO, DI COTONE . 63049300 // MANUFATTI PER L'ARREDAMENTO, DI FIBRE SINTETICHE 63049900 // MANUFATTI PER L'ARREDAMENTO 63053281 // CONTENITORI FLESSIBILI PER MERCI ALLA RINFUSA 63053289 // CONTENITORI FLESSIBILI PER MERCI ALLA RINFUSA 63053391 // SACCHI E SACCHETTI DA IMBALLAGGIO 63053399 // SACCHI E SACCHETTI DA IMBALLAGGIO 61023090 // GIACCHE A VENTO (ANORAKS), PER DONNA O RAGAZZA 61031900 // VESTITI O COMPLETI DI COTONE, A MAGLIA, PER UOMO O RAGAZZO 61034999 // TUTE CON BRETELLE (SALOPETTES) E SHORTS, PER UOMO O RAGAZZO 61041200 // ABITI A GIACCA (TAILLEURS) DI COTONE, A MAGLIA, PER DONNA O RAGAZZA 61041300 // ABITI A GIACCA (TAILLEURS) DI FIBRE SINTETICHE, A MAGLIA, PER DONNA O RAGAZZA 61043100 // GIACCHE, DI LANA, PER DONNA O RAGAZZA 61043900 // GIACCHE, DI ALTRE MATERIE TESSILI, PER DONNA O RAGAZZA 61044400 // ABITI INTERI DI FIBRE ARTIFICIALI, A MAGLIA, PER DONNA O RAGAZZA 61044900 // ABITI INTERI DI MATERIE TESSILI, A MAGLIA, PER DONNA O RAGAZZA 61045900 // GONNE E GONNE-PANTALONI, PER DONNA O RAGAZZA 61046110 // PANTALONI E PANTALONI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, DI LANA, PER DONNA O RAGAZZA 61046190 // TUTE CON BRETELLE (SALOPETTES) E SHORTS, PER DONNA O RAGAZZA 61046910 // PANTALONI E PANTALONI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, DI MATERIE TESSILI, PER DONNA O RAGAZZA 61046991 // TUTE CON BRETELLE (SALOPETTES) E SHORT, PER DONNA O RAGAZZA 61046999 // TUTE CON BRETELLE (SALOPETTES) E SHORT, PER DONNA O RAGAZZA 61109010 // MAGLIONI, PULLOVERS, CARDIGAN, GILÈ 61109090 // MAGLIONI, PULLOVERS, CARDIGAN, GILÈ 61119000 // INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI PICCOLI (BÉBÉS) 61159900 // CALZE E CALZETTONI, CALZINI 61171000 // SCIALLI, SCIARPE, FOULARDS, FAZZOLETTI DA COLLO, SCIARPETTE, MANTIGLIE, VELI, VELETTE 61172000 // CRAVATTE, CRAVATTE A FARFALLA E SCIARPE-CRAVATTE, A MAGLIA 62019900 // GIACCHE A VENTO (ANORAKS), PER UOMO O RAGAZZO 62021900 // CAPPOTTI E GIACCONI, PER DONNA O RAGAZZA 62029100 // GIACCHE A VENTO (ANORAKS), PER DONNA O RAGAZZA 62029900 // GIACCHE A VENTO (ANORAKS), PER DONNA O RAGAZZA 62051000 // CAMICIE E CAMICETTE DI LANA O DI PELI FINI, PER UOMO O RAGAZZO 62059010 // CAMICIE E CAMICETTE DI LINO O DI RAMIÈ, PER UOMO O RAGAZZO 62059090 // CAMICIE E CAMICETTE DI MATERIE TESSILI, PER UOMO O RAGAZZO 62071100 // SLIPS E MUTANDE DI COTONE, PER UOMO O RAGAZZO 62071900 // SLIPS E MUTANDE, PER UOMO O RAGAZZO 62072200 // CAMICIE DA NOTTE E PIGIAMI, PER UOMO O RAGAZZO 62072900 // CAMICIE DA NOTTE E PIGIAMI, PER UOMO O RAGAZZO 62079200 // CAMICIOLE E ACCAPPATOI DA BAGNO, PER UOMO O RAGAZZO 62081100 // SOTTOVESTI O SOTTABITI E SOTTOGONNE, PER DONNA O RAGAZZA 62081910 // SOTTOVESTI O SOTTABITI E SOTTOGONNE, PER DONNA O RAGAZZA 62081990 // SOTTOVESTI O SOTTABITI E SOTTOGONNE, PER DONNA O RAGAZZA 62082200 // CAMICIE DA NOTTE E PIGIAMI, PER DONNA O RAGAZZA 62082900 // CAMICIE DA NOTTE E PIGIAMI, PER DONNA O RAGAZZA 62089200 // CAMICIOLE E CAMICIE DA GIORNO, SLIPS E MUTANDINE, PER DONNA O RAGAZZA 62089210 // VESTAGLIE, ACCAPPATOI DA BAGNO E VESTI DA CAMERA, PER DONNA O RAGAZZA 62089290 // CAMICIE DA GIORNO, SLIPS, MUTANDINE E MANUFATTI SIMILI, PER DONNA O RAGAZZA 62091000 // INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI PICCOLI (BÉBÉS), DI LANA 62101010 // INDUMENTI DI FELTRO, ANCHE NON IMPREGNATI 62101091 // INDUMENTI DI STOFFE NON TESSUTE, ANCHE NON IMPREGNATI 62101099 // INDUMENTI DI STOFFE NON TESSUTE, ANCHE NON IMPREGNATI 62104000 // INDUMENTI DI MATERIE TESSILI, DI GOMMA, PER UOMO O RAGAZZO 62105000 // INDUMENTI DI MATERIE TESSILI, DI GOMMA, PER DONNA O RAGAZZA 62111100 // COSTUMI, MUTANDINE E SLIPS DA BAGNO, PER UOMO O RAGAZZO (ESCLUSI QUELLI A MAGLIA) 62111200 // COSTUMI, MUTANDINE E SLIPS DA BAGNO, PER DONNA O RAGAZZA (ESCLUSI QUELLI A MAGLIA) 62112000 // COMPLETI DA SCI (ESCLUSI QUELLI A MAGLIA) 62113310 // INDUMENTI DA LAVORO, PER UOMO O RAGAZZO 62113390 // INDUMENTI DI FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI, PER UOMO O RAGAZZO 62113900 // TUTE SPORTIVE (TRAININGS) E ALTRI INDUMENTI, PER UOMO O RAGAZZO 62114100 // TUTE SPORTIVE (TRAININGS) E ALTRI INDUMENTI, PER DONNA O RAGAZZA 62114341 // PARTI SUPERIORI DI TUTE SPORTIVE, CON FODERA, PER DONNA O RAGAZZA 62114390 // INDUMENTI DI FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI, PER DONNA O RAGAZZA 62114900 // TUTE SPORTIVE (TRAININGS) E ALTRI INDUMENTI, PER DONNA O RAGAZZA 62122000 // GUAINE E GUAINE-MUTANDINE, DI TUTTI I TIPI DI MATERIE TESSILI 62123000 // MODELLATORI, DI TUTTI I TIPI DI MATERIE TESSILI 62129000 // BUSTI, BRETELLE, GIARRETTIERE, REGGICALZE ALLEGATO G Verbale concordato Le Parti fanno riferimento al paragrafo 1 del protocollo d'intesa sull'accesso ai mercati vietnamiti per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea, secondo il quale l'entità dell'apertura reciproca dei loro mercati si inserisce nel quadro dei negoziati per la modifica dell'accordo tessile tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam. Per il governo Per il Consiglio della Repubblica socialista del Vietnam dell'Unione europea ALLEGATO H Verbale concordato Al fine di garantire il buon funzionamento della riserva per l'industria nel 2000, la controparte vietnamita s'impegna a fornire entro il 1° luglio 2000 le informazioni statistiche relative alle licenze richieste e a quelle rilasciate conformemente al protocollo sulla riserva per l'industria. Per il governo Per il Consiglio della Repubblica socialista del Vietnam dell'Unione europea