Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito /* COM/2000/0235 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Con regolamento (CE) n. 603/1999, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originarie tra l'altro della Polonia, tranne quando il prodotto venga fabbricato e direttamente esportato e fatturato a una società importatrice della Comunità dalla WKI Isoliertechnik Spolka z.o.o, il cui impegno sui prezzi è stato accettato dalla Commissione con decisione 1999/215/CE. 2. Ora, tuttavia, la società ha revocato il proprio impegno avendo difficoltà ad osservare alcune condizioni stabilite nel medesimp. 3. Il regolamento accluso alla presente contiene pertanto una proposta volta a revocare l'esenzione dai dazi antidumping concessa a tale società. 4. Parallelamente al presente documento, viene presentata una proposta di decisione che modifica l'elenco delle parti i cui impegni sono stati accettati nell'ambito del suddetto procedimento. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del 27 aprile 1998 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 9 e l'articolo 9, [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. [2] GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18. vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE (1) A seguito di un'inchiesta avviata attraverso un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [3], il Consiglio, con regolamento (CE) n. 603/1999 [4], ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria. [3] GU C 1 del 3.1.1998, pag. 10. [4] GU L 75 del 20.3.1999, pag. 1 (2) Nell'ambito della medesima inchiesta, la Commissione, con decisione 1999/215/CE, del 16 marzo 1999 [5], ha accettato un impegno sui prezzi offerto, tra l'altro, dalla società polacca WKI Isoliertechnik Spolka z.o.o (in appresso denominata "la società"). [5] GU L 75 del 20.3.1999, pag. 34 B. REVOCA DELL'IMPEGNO (3) Ora, tuttavia, la società ha revocato il suo impegno avendo difficoltà ad osservare alcune condizioni stabilite nel medesimo. (4) Alla luce di tale revoca, occorre pertanto revocare l'esenzione dai dazi antidumping concessa a tale società e istituire dazi definitivi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 384/96. C. DAZI DEFINITIVI (5) L'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno si è conclusa con l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con regolamento (CE) n. 603/1999. (6) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping da istituire nei confronti della società deve basarsi sui fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. A questo proposito, tenuto conto dei considerandi 15, 71 e 75 del regolamento (CE) n. 603/1999, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping definitivo a 15,7% ad valorem. D. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) n. 603/1999 (7) Alla luce di quanto precede, occorre modificare il regolamento (CE) n. 603/1999 per eliminare il nome della società dall'elenco delle società che beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping sulle importazioni di spago per legare di polipropilene, originarie, tra l'altro, della Polonia, ed istituire un dazio antidumping del 15,7% nei confronti di tale società. (8) Parallelamente al presente regolamento, con decisione 2000/.../CE [6], la Commissione ha modificato la decisione 1999/215/CE, eliminando il nome della società dall'elenco delle parti i cui impegni erano stati accettati, [6] GU L ... del ..., pag. .... HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 603/1999 è sostituito dal testo seguente: 2. Le aliquote dei dazi antidumping applicabili ai prezzi netti, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 603/1999, è sostituito dal testo seguente: 2. Le importazioni effettuate nell'ambito degli impegni offerti e accettati vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali TARIC: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente