52000PC0220

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio /* COM/2000/0220 def. - ACC 2000/0091 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la Comunità europea e Maurizio è scaduto il 30 novembre 1999. Il 3 dicembre 1999 è stato siglato un nuovo accordo tra le due parti, per fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque di Maurizio per il periodo 3 dicembre 1999 - 2 dicembre 2002.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti, mediante una decisione, il progetto di accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva.

Un progetto di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del nuovo protocollo è oggetto di una procedura separata.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ... pag. ...

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e Maurizio hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca al largo di Maurizio al termine del periodo di applicazione del protocollo.

(2) In seguito a questi negoziati, il 3 dicembre 1999 è stato siglato un nuovo protocollo.

(3) Grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 3 dicembre 2002.

(4) Per consentire la ripresa delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dalla data alla quale è stato siglato. Occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 37 del trattato.

(5) Occorre definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo sulla pesca.

DECIDE:

Articolo 1

E' approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

- Tonniere con reti a circuizione: Francia 20, Spagna 20, Italia 2, Regno Unito 1;

- Pescherecci con palangari di superficie: Spagna 19, Francia 13, Portogallo 8;

- Pescherecci con lenze: Francia 25 tsl/mese in media annua.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DEL PROTOCOLLO CHE FISSA, PER IL PERIODO DAL 3 DICEMBRE 1999 AL 2 DICEMBRE 2002, LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DI MAURIZIO SULLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO

A. LETTERA DEL GOVERNO DI MAURIZIO

Signor....,

In riferimento al protocollo, siglato il 3 dicembre 1999, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002, mi pregio informarLa che il governo di Maurizio è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 3 dicembre 1999, in attesa che esso entri in vigore a norma dell'articolo 6 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima quota, pari ad un terzo della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo, deve essere effettuato anteriormente al 2 giugno 2000.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo di Maurizio

B. LETTERA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Signor...,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"In riferimento al protocollo, siglato il 3 dicembre 1999, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002, mi pregio informarLa che il governo di Maurizio è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 3 dicembre 1999, in attesa che esso entri in vigore a norma dell'articolo 6 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima quota, pari ad un terzo della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo, deve essere effettuato anteriormente al 2 giugno 2000.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria."

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea