52000PC0171

Proposta di regolamento del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi /* COM/2000/0171 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi.

La proposta contiene informazioni dettagliate da cui risulta, per quanto riguarda gli esportatori che non hanno collaborato, un cambiamento della configurazione degli scambi che non può essere imputato a fattori diversi dall'elusione dei dazi. Si sono inoltre riscontrati un indebolimento degli effetti riparatori delle misure in termini di quantitativi e un elevato margine di dumping.

I tre esportatori che hanno collaborato hanno dimostrato che, per quanto li riguarda, il cambiamento della configurazione degli scambi non è stato provocato dall'elusione delle misure.

Si è pertanto concluso che era opportuno estendere il dazio antidumping del 58,6% istituito con regolamento (CE) n. 584/96 alle importazioni dello stesso prodotto spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di Taiwan o meno, fatta eccezione per i prodotti fabbricati ed esportati dai tre esportatori che hanno collaborato, e riscuotere retroattivamente il dazio suddetto sulle importazioni assoggettate a registrazione in conformità dell'articolo 2 del regolamento che ha aperto l'inchiesta sull'elusione.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 13,

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 905/1998 del Consiglio (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 584/96 dell'11 marzo 1996 [2] (in appresso denominato "regolamento definitivo"),un dazio antidumping del 58,6% sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio (in appresso denominati "accessori"), originari della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata "RPC").

[2] GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.

2. Richiesta

(2) Il 10 giugno 1999, la Commissione ha ricevuto una richiesta, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 3) del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "regolamento di base"), dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa, per conto di produttori che rappresentano globalmente il 90 % circa della produzione comunitaria di accessori per tubi.

(3) Nella richiesta si affermava che i dazi antidumping istituiti dal regolamento definitivo sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC venivano elusi mediante trasbordo nella Comunità dei suddetti accessori per tubi attraverso Taiwan.

3. Apertura

(4) Con il regolamento (CE) n. 1683/1999 [3], la Commissione ha aperto un'inchiesta e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, di registrare le importazioni di accessori per tubi spediti da Taiwan dal 31 luglio 1999 in poi. La Commissione ha avvisato dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC e di Taiwan.

[3] GU L 199 del 30.7.1999, pag. 26.

4. Periodo dell'inchiesta

(5) L'inchiesta riguardava il periodo che va dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 (in appresso denominato "PI").

5. Raccolta dei dati dalle parti interessate

(6) Sono stati inviati questionari agli importatori comunitari, agli esportatori della RPC e di Taiwan menzionati nella richiesta, agli esportatori noti dall'inchiesta iniziale e alle altre parti interessate manifestatesi entro il termine fissato. Hanno risposto al questionario sei importatori non collegati e tre esportatori taiwanesi. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Importatore non collegato:

- Tubos y Calibrados de Cataluña S.A., Barcellona, Spagna

Esportatori taiwanesi:

- Nian Hong Pipe Fittings Co., Ltd., Kaohsiung, Taiwan

- Rigid Industries Co., Ltd., Kaohsiung, Taiwan

- Chup Hsin Enterprise Co. Ltd., Kaohsiung, Taiwan

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Considerazioni generali / Livello di cooperazione

(7) Nella richiesta si dichiarava che, dopo l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni nella Comunità di accessori per tubi dalla RPC, la configurazione degli scambi era cambiata a seguito dell'incremento delle esportazioni taiwanesi. L'industria comunitaria sosteneva altresì che gli effetti riparatori del dazio antidumping sulle importazioni dalla RPC erano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi e che esistevano elementi di prova dell'esistenza di un dumping in relazione al valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale.

(8) Scopo dell'inchiesta era accertare se le misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC venissero eluse mediante l'importazione dello stesso prodotto, originario di questo paese e trasbordato, senza aver subito trasformazioni sostanziali, attraverso Taiwan in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di base.

(9) Nessuno dei produttori o degli esportatori di accessori per tubi della RPC ha collaborato all'inchiesta. Hanno invece collaborato, fornendo informazioni, tre esportatori taiwanesi che hanno prodotto e acquistato accessori e li hanno esportati nella Comunità durante il PI. Questi tre esportatori taiwanesi rappresentavano complessivamente il 19,66%, in termini di volume, e il 16,42%, in termini di valore, delle importazioni totali di accessori per tubi da Taiwan nella Comunità effettuate durante il PI (dati Eurostat a livello TARIC).

2. Prodotto in esame e prodotto simile

(10) I prodotti in esame, definiti nell'inchiesta iniziale, sono gli accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11*90), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19*90), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30*91) e ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90*91).

(11) L'inchiesta ha dimostrato che gli accessori per tubi esportati nella Comunità dalla RPC e quelli spediti da Taiwan nella Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché le stesse applicazioni, e pertanto devono essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

3. Mutata configurazione degli scambi

a) Esportatori taiwanesi che hanno collaborato

(12) Le esportazioni nella Comunità degli esportatori taiwanesi che hanno collaborato sono aumentate del 300% tra il 1994 e il PI, in concomitanza con l'istituzione delle misure sugli accessori cinesi. Si è pertanto riscontrato, al riguardo, un cambiamento della configurazione degli scambi.

b) Esportatori taiwanesi che non hanno collaborato

(13) Per quanto riguarda gli esportatori che non hanno collaborato, la Commissione ha dovuto determinare le esportazioni nella Comunità in base agli elementi disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Per le risultanze relative alle esportazioni nella Comunità dopo l'istituzione delle misure ci si è avvalsi dei dati Eurostat a livello TARIC; nel caso di Taiwan, inoltre, si è tenuto debitamente conto delle esportazioni degli esportatori che hanno collaborato. Per le risultanze relative alle esportazioni del prodotto in questione effettuate dagli stessi paesi nel 1994 e nel 1995 ci si è basati sui dati Eurostat adeguati a livello NC.

(14) Dopo l'istituzione delle misure antidumping, le importazioni di accessori per tubi dalla RPC nella Comunità hanno registrato una diminuzione considerevole, passando da 2.741 tonnellate nel 1994 a 95 tonnellate nel 1998. Nello stesso periodo, le importazioni di accessori per tubi da Taiwan sono passate da 221 tonnellate nel 1994 a 3.745 tonnellate nel 1998, raggiungendo una punta di 4.918 tonnellate nel 1997.

(15) Il netto incremento delle importazioni da Taiwan a danno di quelle dalla RPC è coinciso con l'entrata in vigore delle misure antidumping sugli accessori per tubi della RPC (fine 1995).

4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

a) Importatori taiwanesi che hanno collaborato

(16) La Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd. è un produttore esportatore di accessori per tubi con sede a Kaohsiung, che gestisce gli impianti per l'intero processo di produzione di alcuni tipi di accessori e vende solo la sua produzione propria, esportata in parte nella Comunità da un'altra società, la Chup Hsin.

(17) Come la Niang Hong, anche la Rigid Industries Co. Ltd. è un produttore esportatore integrato di accessori per tubi con sede a Kaohsiung, che esporta solo la sua produzione propria del prodotto in questione nella Comunità e ha esportato quantitativi limitati durante il PI.

(18) Anche la Chup Hsin Enterprises Co. Ltd. è un produttore esportatore integrato di accessori per tubi con sede a Kaohsiung, che completa la sua gamma di manufatti destinati all'esportazione con accessori acquistati da altri fabbricanti locali taiwanesi, compresa la Niang Hong, e da un produttore giapponese.

(19) Visto che nessuna delle tre società ha acquistato accessori per tubi dalla RPC, si ritiene che il cambiamento della configurazione degli scambi sia motivato, e che pertanto l'inchiesta nei loro confronti debba essere chiusa.

b) Esportatori taiwanesi che non hanno collaborato

(20) Vista la mancata collaborazione, e considerato che le importazioni da Taiwan sono subentrate alle importazioni dalla RPC subito dopo l'istituzione dei dazi antidumping, si conclude che il cambiamento della configurazione degli scambi è dovuto più all'istituzione del dazio che ad altre motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase.

(21) Dato inoltre che il cambiamento della configurazione degli scambi non può essere imputato a giustificazioni economiche ragionevoli diverse dall'istituzione del dazio, è legittimo concludere che gli accessori della RPC sono stati effettivamente trasbordati nella Comunità attraverso Taiwan.

(22) Questa conclusione è corroborata dalle seguenti considerazioni: le importazioni dalla RPC a Taiwan di una delle due categorie di codici NC (7307 93) in cui rientra il prodotto in questione sono soggette a un regolamento taiwanese denominato MWO il che, ai sensi della legislazione doganale taiwanese, significa che sono vietate. Secondo le statistiche doganali taiwanesi, tuttavia, per il solo 1998 sono state importate dalla RPC 3.700 tonnellate di questo codice specifico.

(23) L'inchiesta ha inoltre dimostrato, grazie alle prove fornite dagli esportatori taiwanesi che hanno collaborato, che è possibile importare merci da un paese terzo a Taiwan per poi riesportarle sulla scorta di un certificato di origine taiwanese senza che abbiano subito trasformazioni sostanziali.

5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili (esportatori taiwanesi che non hanno collaborato)

(24) I dati di cui al punto 14 dimostrano che la configurazione delle importazioni comunitarie è cambiata, dal punto di vista quantitativo, dopo l'istituzione delle misure, e che questa pronunciata alterazione dei flussi commerciali ha indebolito gli effetti riparatori delle misure stesse per quanto riguarda i quantitativi importati sul mercato comunitario. Le esportazioni di accessori cinesi, stimate a 2 741 tonnellate nel 1994, prima dell'istituzione delle misure, sono infatti state sostituite, e addirittura superate, dalle esportazioni degli esportatori taiwanesi che non hanno collaborato (3 745 tonnellate durante il PI).

(25) Considerati la scarsa collaborazione, il notevole indebolimento degli effetti delle misure in termini di quantitativi e il fatto che il regolamento di base impone di determinare l'indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di quantitativi o di prezzi, non si è ritenuto necessario approfondire ulteriormente l'inchiesta sull'indebolimento in termini di prezzi.

6. Elementi di prova del dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per i prodotti simili (esportatori taiwanesi che non hanno collaborato)

(26) Al fine di individuare eventuali elementi di prova riguardo agli accessori esportati da Taiwan nella Comunità, durante il PI, dagli esportatori che non hanno collaborato, si sono seguiti due metodi diversi in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Si ricorda che detto regolamento impone di individuare elementi di prova del dumping in relazione ai valori normali stabiliti nell'inchiesta iniziale, ma non di stabilire un nuovo margine di dumping.

a) Metodo basato sui dati Eurostat relativi alle esportazioni

(27) Il primo metodo consisteva nello stabilire il prezzo all'esportazione in base al valore e al quantitativo totali delle esportazioni comunicati da Eurostat a livello TARIC, detraendo i quantitativi e i valori esportati dalle società taiwanesi che hanno collaborato.

(28) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, il valore normale da utilizzare nelle inchieste antielusioni è il valore normale stabilito durante l'inchiesta iniziale. All'epoca, si è ritenuto opportuno scegliere la Thailandia come paese terzo analogo appropriato ad economia di mercato per quanto riguarda la RPC, considerata un paese non retto da un'economia di mercato.

(29) Nell'inchiesta iniziale, sono stati determinati valori normali diversi a seconda del tipo di accessori. Nell'inchiesta antielusioni in corso, la Commissione ha ritenuto che, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai fini del confronto con i prezzi all'esportazione determinati in base ai dati Eurostat, e visto che Eurostat non fornisce dati sui prezzi all'esportazione per i singoli tipi di accessori, ma solo per tonnellata e per codice TARIC, si potesse ragionevolmente valutare la composizione dei prodotti dei produttori taiwanesi che non hanno collaborato in base alla composizione delle esportazioni di questi prodotti nella Comunità effettuate dai tre esportatori taiwanesi che hanno collaborato. Il valore normale per tipo di accessori determinato nell'inchiesta iniziale è stato quindi ponderato sulla base della suddetta composizione dei prodotti degli esportatori taiwanesi che hanno collaborato, in modo da stabilire una media ponderata del valore normale per tonnellata.

(30) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto, l'assicurazione e le commissioni. Visto che le attività delle società che hanno trasbordato nella Comunità il prodotto in questione attraverso Taiwan possono essere considerate simili a quelle di un operatore commerciale che lavora su commissione, si è detratta dal prezzo all'esportazione determinato una congrua percentuale (6%) per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

b) Metodo basato sui dati degli importatori che hanno collaborato

(31) Il secondo metodo consisteva nello stabilire il prezzo all'esportazione in base alle informazioni limitate sui prezzi all'esportazione dei singoli tipi di accessori fornite dagli importatori che hanno collaborato, pari al 14% circa delle importazioni di accessori da Taiwan in termini di volume, relativamente ai loro acquisti presso gli esportatori taiwanesi che non hanno collaborato.

(32) Come si è detto al punto 28, il valore normale da utilizzare nelle inchieste antielusioni è il valore normale stabilito durante l'inchiesta iniziale. Nell'inchiesta iniziale, si erano determinati valori normali per i diversi tipi di accessori, che sono quindi stati confrontati direttamente con i prezzi all'esportazione per i singoli tipi di accessori stabiliti in base alle informazioni fornite dagli importatori che hanno collaborato.

(33) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è seguito il metodo di cui al punto 30.

c) Conclusione

(34) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base si è proceduto, utilizzando entrambi i metodi di cui ai punti da 27 a 33, ad un confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, che ha messo in luce l'esistenza di un notevole livello di dumping.

C. RICHIESTE DI ESENZIONE DALL'ESTENSIONE DEL DAZIO

(35) Otto importatori hanno chiesto alla Commissione di essere esentati dall'estensione del dazio. Visto però che il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC non sarà esteso agli accessori prodotti ed esportati dagli esportatori taiwanesi che non hanno eluso le misure, non si è ritenuto opportuno concedere esenzioni a questo stadio.

D. MISURE

(36) Viste le suddette risultanze sull'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di base, le misure antidumping attualmente applicabili agli accessori originari della RPC dovrebbero essere estese allo stesso prodotto spedito da Taiwan, a prescindere dal fatto che venga dichiarato o meno originario di Taiwan, fatta eccezione per i prodotti fabbricati dai tre esportatori che hanno collaborato, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase del regolamento di base.

(37) In conformità dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che autorizza l'applicazione di misure nei confronti delle importazioni registrate a decorrere dalla data della registrazione, il dazio antidumping sulle importazioni di accessori spediti da Taiwan, assoggettati a registrazione all'entrata nella Comunità dal regolamento della Commissione che ha aperto l'inchiesta in corso, è riscosso tranne che per gli accessori esportati dai tre esportatori che hanno collaborato.

(38) Alle società che hanno chiesto un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base si chiederà di norma di compilare un questionario per consentire alla Commissione di decidere se sia opportuno concedere tale esenzione; la Commissione dovrebbe inoltre procedere a visite di verifica presso dette società.

(39) La decisione di non estendere i dazi alle tre società taiwanesi specificate nel presente regolamento è stata presa in base alle risultanze dell'inchiesta in corso. Essa rispecchia pertanto la situazione di queste società accertata durante l'inchiesta. Di conseguenza, la non estensione si applica unicamente alle importazioni di prodotti fabbricati e spediti da tali entità giuridiche specifiche. Le importazioni di prodotti fabbricati o spediti da altre società il cui nome e indirizzo non figurano nella parte operativa del presente regolamento, comprese le entità connesse a quelle esplicitamente menzionate, non possono beneficiare dell'esenzione e devono essere assoggettate all'aliquota del dazio imposta dal regolamento definitivo.

(40) Le richieste di applicazione di detta esenzione devono essere inviate alla Commissione unitamente a tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione e alle vendite per l'esportazione. Se del caso, la Commissione modificherà il regolamento, dopo aver sentito il comitato consultivo, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano dell'esenzione.

E. PROCEDURA

(41) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva proporre l'estensione del dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio di cui ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11*90), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19*90), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30*91) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90*91), originari della Repubblica popolare cinese, viene esteso alle importazioni degli stessi accessori spediti da Taiwan (a prescindere dal fatto che vengano dichiarati o meno originari di Taiwan) (codice addizionale TARIC A999), fatta eccezione per quelli prodotti ed esportati dalla Chup Hsin Enterprise Co. Ltd., dalla Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098), dalla Rigid Industries Co., Ltd., Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099) e dalla Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd., Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100).

2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo viene riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/1999 nonché dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, fatta eccezione per gli accessori prodotti ed esportati dalla Chup Hsin Enterprise Co. Ltd., dalla Rigid Industries Co., Ltd. e dalla Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, Kaohsiung (Taiwan).

3. I codici TARIC da dichiarare per i prodotti originari e/o spediti da Taiwan sono: 7307 93 11*91, 7307 93 19*91, 7307 99 30*92 e 7307 99 90*92.

4. Si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere redatte per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità, firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente e inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Unità C-3

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

2. Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione autorizza, mediante decisione, l'esenzione delle importazioni che non eludono il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 584/96 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1.

Articolo 3

Si dà ordine alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni, istituita in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/1999.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente