51999PC0556

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Repubblica di Kazakistan nella Comunità europea /* COM/99/0556 def. - ACC 99/0229 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Repubblica di Kazakistan nella Comunità europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità e il Kazakistan prevede accordi sui regimi quantitativi relativi agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

I laboriosi negoziati fra Kazakistan e Commissione sulla proposta allegata si sono conclusi il 19 luglio 1999. Il nuovo accordo CECA creerà un quadro strutturato per la progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti di acciaio e il progressivo adeguamento del settore siderurgico kazako alle normali condizioni di concorrenza, segnatamente in materia di politica di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dell'ambiente.

Il nuovo accordo CECA, che riguarda il periodo 2000-2001, prevede un esame dei progressi fatti dal Kazakistan onde soddisfare le condizioni per una liberalizzazione totale. Vi è inoltre una clausola di riesame in caso di adesione del Kazakistan all'OMC durante il periodo di applicazione dell'accordo.

Nel corso dei negoziati sul nuovo accordo CECA per l'acciaio, le Parti hanno deciso di istituire un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi onde sorvegliare gli scambi di determinati prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA che non rientrano nell'accordo CECA. Il sistema di duplice controllo dovrebbe aumentare la trasparenza ed evitare distorsioni del commercio lasciando impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

Il sistema di duplice controllo, che dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente al nuovo accordo CECA sull'acciaio, coprirà il periodo 2000-2001 e sarà istituito da un accordo in forma di scambio di lettere.

99/0229 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Repubblica di Kazakistan nella Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Parti, firmato il 23 gennaio 1995, è entrato in vigore il 1 luglio 1999;

(2) considerando che la Commissione ha concluso i negoziati per un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Repubblica di Kazakistan nella Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Repubblica di Kazakistan nella Comunità europea.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitare a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dal Kazakistan nella Comunità europea

LETTERA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Signor,

1. Mi pregio far riferimento ai negoziati, conclusisi di recente, per un nuovo accordo CECA acciaio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan, durante i quali le Parti si sono consultate sui problemi inerenti a determinati prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA che non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo CECA acciaio.

2. A seguito di dette consultazioni, le Parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.

3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

4. Ciascuna delle Parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le Parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, il Kazakistan deciderà se escludere o meno il prodotto da detto sistema. La sua decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità.

5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e il Kazakistan, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.

Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

LETTERA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI KAZAKISTAN

Signor,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ..........., così redatta:

"Signor,

1. Mi pregio far riferimento ai negoziati, conclusisi di recente, per un nuovo accordo CECA acciaio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan, durante i quali le Parti si sono consultate sui problemi inerenti a determinati prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA che non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo CECA acciaio.

2. A seguito di dette consultazioni, le Parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.

3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

4. Ciascuna delle Parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le Parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, il Kazakistan deciderà se escludere o meno il prodotto da detto sistema. La sua decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità.

5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e il Kazakistan, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta."

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, la presente risposta, il relativo allegato e le relative appendici costituiscono un accordo come da Lei proposto.

Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Kazakistan

ALLEGATO

all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo del Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dal Kazakistan nella Comunità europea

1.1. Nel periodo che va dalla data in cui le Parti applicano il presente accordo al 31 dicembre 2001, sempreché le Parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice I, originari del Kazakistan, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.

1.2. Nel periodo che va dalla data di applicazione del presente accordo al 31 dicembre 2001, sempreché le Parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice I, originari del Kazakistan, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti del Kazakistan. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci in questione.

1.3. Non occorrono documenti di esportazione per le merci già spedite nella Comunità anteriormente alla data di applicazione del presente accordo, purché la destinazione iniziale fosse diversa dalla Comunità e purché i prodotti che il regime di vigilanza preventiva in vigore consente di importare solo su presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.

1.4. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

1.5. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

1.6. Il Kazakistan trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative kazake autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai facsimili dei timbri e delle firme utilizzati. Il Kazakistan informa inoltre la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.

1.7. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.

1.8. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare il Kazakistan di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che entri in vigore nella Comunità.

1.9. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.

2.1. Il Kazakistan s'impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma del paragrafo 1.2. Dette informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono

2.2. La Comunità s'impegna a fornire alle autorità del Kazakistan informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri relativamente ai documenti di esportazione rilasciati dalle autorità kazake a norma del paragrafo 1.1. Dette informazioni devono essere inviate alle autorità kazake entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

3. In caso di necessità, su richiesta di una delle Parti si tengono senza indugio consultazioni sugli eventuali problemi derivanti dall'applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere. Le Parti partecipano alle consultazioni di cui al presente paragrafo in uno spirito di cooperazione e con l'intento di appianare le loro divergenze.

4. Le comunicazioni da effettuare a norma del presente allegato devono pervenire:

_ per quanto riguarda la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee,

_ per quanto riguarda il Kazakistan, alla Missione della Repubblica di Kazakistan presso le Comunità europee.

APPENDICE I

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi

Kazakistan

Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

Lamiere elettriche a grani non orientati

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

Lamiere elettriche a grani orientati

7226 11 90

APPENDICE II

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

1 1. Consignee (name, full address, country, VAT number) 2. Issue number

Holder's copy 3. Proposed place and date of import

4. Authority responsible for issue

(name, address and telephone No)

5. Declarant/representative as applicable

(name and full address) 6. Country of origin

(and geonomenclature code)

7. Country of consignment

(and geonomenclature code)

1 8. Last day of validity

9. Description of goods 10. CN code and category

11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units

12. Value in euros, cif at Community frontier

13. Additional remarks

14. Competent authority's endorsement

Date :

Signature: Stamp:

15. ATTRIBUTIONS

Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof

16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit) 19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution 20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority

17. In figures 18. In words for the quantity attributed

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Extension pages to be attached hereto

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

2 1. Consignee (name, full address, country, VAT number) 2. Issue number

Copy for the issuing authority 3. Proposed place and date of import

4. Authority responsible for issue

(name, address and telephone No)

5. Declarant/representative as applicable

(name and full address) 6. Country of origin

(and geonomenclature code)

7. Country of consignment

(and geonomenclature code)

2 8. Last day of validity

9. Description of goods 10. CN code and category

11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units

12. Value in euros, cif at Community frontier

13. Additional remarks

14. Competent authority's endorsement

Date :

Signature: Stamp:

15. ATTRIBUTIONS

Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof

16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit) 19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution 20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority

17. In figures 18. In words for the quantity attributed

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Extension pages to be attached hereto

COMUNITÀ EUROPEA / DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Luogo e data previsti per l'importazione

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC) e categoria

11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12. Valore cif frontiera CE in EUR

13. Indicazioni supplementari

14. Visto dell'autorità competente

Data: ..

Firma: Timbro

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)

17. In cifre

18. In lettere per la quantità imputata

19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione

20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione

Unire qui l'eventuale aggiunta

APPENDICE III

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2 No

3 Year 4 Product group

EXPORT DOCUMENT

(ECSC and EC steel products)

5 Consignee (name, full address, country)

6 Country of origin 7 Country of destination

8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details

10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity(1) 13 Fob value(2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country) At . on

(Signature) (Stamp)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY 2 No

3 Year 4 Product group

EXPORT DOCUMENT

(ECSC and EC steel products)

5 Consignee (name, full address, country)

6 Country of origin 7 Country of destination

8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details

10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity(1) 13 Fob value(2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country) At . on

(Signature) (Stamp)

DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE (prodotti di acciaio CECA e CE)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

2. Numero

3. Anno

4. Categoria di prodotti

5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

6. Paese d'origine

7. Paese di destinazione

8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto

9. Indicazioni complementari

10. Descrizione delle merci - Produttore

11. Codice NC

12. Quantitativo (1)

13. Valore fob (2)

14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a . il

(Firma) (Timbro)

(1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

(2) Nella valuta del contratto di vendita.

APPENDICE IV

KAZAKISTAN

Allegato tecnico sul sistema di duplice controllo

1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: KZ = Kazakistan,

- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

BE = Belgio

DE = Germania

DK = Danimarca

EL = Grecia

ES = Spagna

FR = Francia

IE = Irlanda

IT = Italia

LU = Lussemburgo

NL = Paesi Bassi

AT = Austria

PT = Portogallo

FI = Finlandia

GB = Regno Unito

- un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 0 per il 2000;

- un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

- un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

3. I documenti di esportazione valgono per l'anno di calendario del rilascio, come risulta dalla casella n. 3.

4. Dato che l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale quando richiede un documento d'importazione, i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati, nella misura del possibile, per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali.

5. Il Kazakistan non è tenuto a indicare i prezzi nel documento di esportazione ma deve comunicarli, su richiesta, alle autorità comunitarie.

6. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono, nel qual caso recano la dicitura "issued retrospectively".

7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che l'ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura "duplicate" e la data dei documenti di esportazione originali.

8. Le autorità competenti della Comunità vengono informate immediatamente del ritiro o della modifica dei documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Linea di bilancio

Capitolo 12

2. Base giuridica

Articolo 95 CECA

3. Denominazione della misura

Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio (il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi non ha implicazioni finanziarie per il bilancio della Comunità).

4. Obiettivo

Concludere un nuovo accordo con il Kazakistan recante limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti CECA di acciaio nel periodo 2000-2001.

5. Metodo di calcolo

Per i due anni dell'accordo, i dazi medi applicabili ai prodotti in questione sono: 1,5% e 1,0% (secondo gli impegni dell'Uruguay Round).

Applicando il dazio medio ai quantitativi indicati negli accordi al valore medio attuale di 260 EUR/t si ottiene il seguente guadagno teorico netto per le risorse della Comunità:

Kazakistan: 305 312 EUR nel 2000 e 208 629 EUR nel 2001.