Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico /* COM/99/0379 def. - COD 99/0159 */
Gazzetta ufficiale n. C 307 E del 26/10/1999 pag. 0032 - 0032
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico RELAZIONE I regolamenti del Consiglio (CE) n. 307/97, che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico [1], e (CE) n. 308/97, che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi [2], prevedono come base giuridica l'articolo 43 del trattato. [1] GU L 51 del 21.2.1997, pag. 9. [2] GU L 51 del 21.2.1997, pag. 11. Il 30 aprile 1997 il Parlamento europeo ha adito la Corte a tale riguardo. Il 25 febbraio 1999, la Corte ha emesso una sentenza nell'ambito delle pertinenti cause riunite C-164/97 e C-165/97. La sentenza stabilisce che i due regolamenti sono annullati e che il Consiglio avrebbe dovuto prevedere come unica base giuridica l'articolo 130S del trattato (attualmente articolo 175 del trattato). La Corte ha tuttavia sospeso gli effetti dell'annullamento sino a quando il Consiglio non avrà adottato nuovi regolamenti in materia in tempi ragionevoli. Nella proposta allegata figurano due nuovi regolamenti che sostituiscono i due regolamenti annullati e prevedono come base giuridica l'articolo 175 del trattato. Va osservato che la dotazione finanziaria per le due azioni è stata adeguata in funzione degli importi effettivamente stanziati nel bilancio per il periodo 1997-1999 e di quelli previsti nel PPB 2000. Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, vista la proposta della Commissione [3], [3] GU C visto il parere del Comitato economico e sociale [4], [4] GU C visto il parere del Comitato delle Regioni [5], [5] GU C ai sensi della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, (1) considerando che il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico [6], scade il 31 dicembre 1996; [6] GU L 326 del 21.11.86, pag. 2 Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n. 2157/92 (GU L 217 del 31.07.1992, pag. 1) (2) considerando che la foresta svolge una funzione essenziale per preservare gli equilibri fondamentali, in particolare per quanto riguarda il suolo, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora; che tali equilibri ecologici sono indispensabili per un'agricoltura duratura e per la gestione dello spazio rurale; (3) considerando che la conservazione del patrimonio forestale è di grande importanza dal punto di vista economico, ecologico e sociale e contribuisce in particolare a salvaguardare lo statuto sociale della popolazione attiva nel settore dell'agricoltura e nelle zone rurali; (4) considerando che la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a livello internazionale e in occasione delle conferenze ministeriali paneuropee sulla protezione delle foreste in Europa, svoltesi a Strasburgo nel 1990 e a Helsinki nel 1993 a sorvegliare permanentemente i danni accusati dalle foreste; che l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 3528/86 contribuisce a dar seguito a tali impegni; (5) considerando che i risultati ottenuti grazie alla rete di osservazione sistematica rivelano una chiara tendenza alla distribuzione spazio-temporale dei danni forestali su tutto il territorio della Comunità; (6) considerando che gli Stati membri hanno creato posti di osservazione permanenti per la sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali; che il proseguimento di queste attività di monitoraggio a più lungo termine è indispensabile per approfondire il rapporto di causa-effetto tra le alterazioni degli ecosistemi forestali e i fattori che le determinano; (7) considerando pertanto che è opportuno proseguire l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 3528/86 e prorogarne la durata di altri cinque anni, per una durata complessiva di 15 anni a partire dal 1 gennaio 1987; (8) considerando che il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata dell'azione, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio; (9) considerando che è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3528/86, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3528/86 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 11 1. L'azione è prevista per una durata di quindici anni a decorrere dal 1 gennaio 1987. 2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione è di 34 milioni di EUR per il periodo 1997-2001. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie. 3. Prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Proroga delle azioni di protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico (regolamento (CEE) n. 3528/86 - azione n. 1) e contro gli incendi (regolamento (CEE) n. 2158/92 - azione n. 2). 2. LINEA DI BILANCIO B2-515 foreste 3. BASE GIURIDICA articolo 175 del trattato 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 4.1 Obiettivo generale dell'azione azione n. 1: approfondire e migliorare le conoscenze sullo stato di salute delle foreste azione n. 2: proseguire e migliorare le conoscenze sugli incendi di foresta e la relativa prevenzione e sorveglianza 4.2 Periodo previsto per l'azione 1997-2001 5. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE 5.1 SNO 5.2 SD 6. CLASSIFICAZIONE DELLA SPESE/ENTRATA cfr. punto 7 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra i costi individuali e il costo totale) Azione n. 1 : - fino al 50% della partecipazione comunitaria per progetti presentati alla Commissione dagli Stati membri per l'inventario periodico dello stato di salute delle foreste, per la sorveglianza intensiva e per i progetti pilota e sperimentali, - 100% della partecipazione comunitaria per le misure di coordinamento, di valutazione e di sorveglianza dell'azione, - la ripartizione del contributo comunitario è la seguente: 10% per l'inventario periodico, 65% per la sorveglianza intensiva, 15% per i progetti pilota e 10% per il coordinamento. Azione n. 2 : - fino al 30% o al 50% della partecipazione comunitaria (in funzione del grado di rischio d'incendio) per progetti o programmi presentati alla Commissione dagli Stati membri per studi sulle cause degli incendi di foresta, campagne d'informazione, azioni di prevenzione e sorveglianza, - fino al 15, 30 o 50% della partecipazione comunitaria (in funzione del grado di rischio d'incendi) per la sorveglianza dell'attuazione del sistema comunitario d'informazione sugli incendi di foresta, - 100% della partecipazione comunitaria per le misure di coordinamento, di valutazione e di sorveglianza dell'azione, - la ripartizione del contributo comunitario può essere stimata come segue: 15% per gli studi sulle cause degli incendi e le campagne d'informazione, 45% per la prevenzione, 35% per la sorveglianza e 5% per il sistema d'informazione e il coordinamento. 7.2 Ripartizione delle azioni Poiché la proposta della Commissione del 1996 non è stata seguita per intero dall'autorità di bilancio, non c'è corrispondenza tra l'importo effettivamente stanziato e l'importo di riferimento inizialmente previsto nei regolamenti. La tabella in appresso tiene conto degli importi effettivamente stanziati nel 1997, 1998 e 1999, nonché di quelli previsti nello scadenzario del PPB 2000. CE in milioni di EUR (prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA> 7.4 Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento La tabella in appresso è inoltre adattata alla realizzazione di bilancio effettiva del periodo 1997-1999 e al PPB 2000 CE in milioni di EUR >SPAZIO PER TABELLA> 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE 9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA 10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE) Per questi ultimi punti, la scheda finanziaria delle due proposte di regolamento, realizzata nel 1996, rimane invariata.