51999AG0225(05)

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 12/1999 definita dal Consiglio il 22 dicembre 1998 in vista dell'adozione della direttiva 1999/.../CE del Consiglio, del ..., che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni

Gazzetta ufficiale n. C 055 del 25/02/1999 pag. 0039


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 12/1999 definita dal Consiglio il 22 dicembre 1998 in vista dell'adozione della direttiva 1999/. . ./CE del Consiglio, del . . ., che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni (1999/C 55/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (1);

vista la proposta della Commissione (2), presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189C del trattato (4),

(1) considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un maggior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

(2) considerando che, in base a detto articolo, tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

(3) considerando che i mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula con conseguente mutamento nelle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, che può essere trasferito alle cellule figlie discendenti;

(4) considerando che, a causa del loro meccanismo d'azione, i mutageni delle cellule germinative possono produrre effetti cancerogeni;

(5) considerando che il cloruro di vinile monomero è classificato nella categoria 1 - cancerogeni, ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (5);

(6) considerando che, ai fini di chiarezza e coerenza, le disposizioni fondamentali fissate nella direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero (6), devono essere incluse nella presente direttiva senza ridurre il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

(7) considerando che la direttiva 78/610/CEE può essere abrogata dopo l'attuazione della presente direttiva;

(8) considerando che la cancerogenicità delle polveri di quercia e di faggio è stata confermata da studi epidemiologici su lavoratori esposti; che è altamente probabile che anche altri tipi di polveri di legno duro possano provocare il cancro negli esseri umani; che pertanto i lavoratori del relativo settore sono esposti a un serio rischio di sviluppare il cancro;

(9) considerando che, a tutela della salute dei lavoratori, dovrebbe essere applicato il principio di precauzione; che pertanto la direttiva 90/394/CEE dovrebbe essere estesa al fine di contemplare tutti i tipi di polveri di legno duro;

(10) considerando che è opportuno proseguire le ricerche sulla cancerogenicità delle altre polveri di legno; che la Commissione deve presentare proposte volte a proteggere la salute dei lavoratori qualora venga individuato un rischio;

(11) considerando che l'articolo 16 della direttiva 90/394/CEE stabilisce misure per la fissazione di valori limite di esposizione per quanto riguarda le sostanze cancerogene per le quali è possibile farlo, sulla base delle informazioni disponibili, inclusi i dati scientifici e tecnici;

(12) considerando l'opportunità di fissare tali valori limite per le polveri di legno duro; che gli attuali valori limite per il cloruro di vinile monomero devono essere ridotti per maggiormente riflettere i livelli minimi delle prassi tecnologiche che rispecchiano fattori di realizzabilità, mantenendo al contempo l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul lavoro;

(13) considerando che i lavoratori devono essere protetti efficacemente dal rischio di sviluppare il cancro a seguito dell'esposizione professionale alle polveri di legno duro; che l'obiettivo della presente direttiva non è limitare l'uso del legno sostituendolo con altri materiali ovvero sostituendo all'uso di alcuni tipi di legno quello di altri tipi di legno;

(14) considerando che il rispetto dei requisiti minimi in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dagli agenti cancerogeni non mira solo a garantire la protezione della salute e della sicurezza di ciascun lavoratore ma anche ad assicurare un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori nella Comunità;

(15) considerando che un coerente livello di protezione contro i rischi derivanti dagli agenti cancerogeni deve essere determinato per tutta la Comunità e che tale livello di protezione deve essere fissato attraverso un insieme di principi generali, in modo da consentire agli Stati membri di applicare di conseguenza i requisiti minimi;

(16) considerando che le modifiche contenute nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

(17) considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE (7), il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro deve essere consultato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/394/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 83/477/CEE (*), le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

(*) GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/24/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).»

2) All'articolo 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:

«a) bis) per «agente mutageno» si intende:

i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i), allorché la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:

- nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o

- nell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;».

3) All'articolo 1, paragrafo 1; all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2 (primo e secondo trattino), nonché paragrafo 4; all'articolo 5, paragrafo 5 [lettere c), d), e) e j)]; all'articolo 6 [lettere a) e b)]; all'articolo 10, paragrafo 1 [frase introduttiva e lettera a)]; all'articolo 11, paragrafo 2; all'articolo 14, paragrafo 3; all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 2, il termine «cancerogeni» è sostituito con «cancerogeni o mutageni»;

4) All'articolo 2, lettera b), all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafi 2 e 5 [titolo e lettera a)], il termine «cancerogeni» è sostituito con «cancerogeni o mutageni».

5) Nell'allegato I, è aggiunto il punto seguente:

«5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (*).

(*) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.»

6) All'allegato III, la parte A è sostituita dalla seguente:

«>SPAZIO PER TABELLA>

»

Articolo 2

La direttiva 78/610/CEE è abrogata a partire dal . . . (8*).

Articolo 3

Sulla base dei più recenti dati scientifici disponibili la Commissione, entro due anni dalla data di adozione della presente direttiva, può presentare al Consiglio una proposta per l'adozione di valori limite riveduti per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro, conformemente all'articolo 118 A del trattato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il . . . (9*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative nazionali adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/42/CEE (GU L 179 dell'8.7.1997, pag. 4).

(2) GU C 123 del 22.4.1998, pag. 21.

(3) GU C 284 del 14.9.1998, pag. 111.

(4) Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 1998 (GU C 341 del 9.11.1998, pag. 132), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 1998 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/69/CE (GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19).

(6) GU L 197 del 22.7.1978, pag. 12.

(7) GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(8*) Quattro anni dalla data di adozione della presente direttiva.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. La proposta di direttiva in oggetto è stata presentata al Consiglio dalla Commissione il 19 marzo 1998. Essa è basata sull'articolo 118 A del trattato CE.

Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno formulato i rispettivi pareri il 22 ottobre 1998 e il 2 luglio 1998.

Alla luce del parere del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato una proposta modificata il 16 novembre 1998.

2. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune, conformemente all'articolo 189 C del trattato, il 22 dicembre 1998.

II. OBIETTIVO

L'obiettivo del progetto di direttiva è:

- estendere il campo di applicazione della direttiva 90/394/CEE alle sostanze mutagene che non vi rientrano già;

- estendere il campo di applicazione della direttiva 90/394/CEE per farvi rientrare le polveri di legno duro;

- consolidare, nella succitata direttiva, la direttiva 78/610/CEE esistente, concernente il cloruro di vinile monomero.

Per le due ultime categorie di sostanze sono stabiliti valori limite di esposizione.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

La posizione comune segue ampiamente la proposta modificata della Commissione, accogliendo in particolare il principale emendamento che scaturisce dal parere del Parlamento europeo, vale a dire l'estensione a tutte le polveri di legno duro delle disposizioni relative alle polveri di legno di faggio e di quercia.

Circa gli agenti mutageni, il Consiglio ritene che, non essendo dimostrato che tutte le sostanze mutagene siano necessariamente cancerogene, tali sostanze debbano essere accolte nel testo in quanto tali e non essere semplicemente incluse nell'allegato I della direttiva 90/394/CEE, come proposto dalla Commissione. Per la stessa ragione si ravvisa l'opportunità di modificare di conseguenza il titolo della direttiva.

2. Analisi degli articoli

- Articolo 1

- paragrafo 1: questo paragrafo è immutato rispetto alla proposta della Commissione;

- paragrafo 2: questo paragrafo prevede una definizione degli agenti mutageni;

- paragrafi 3 e 4: questi paragrafi estendono, ove necessario, il campo di applicazione della direttiva per farvi rientrare gli agenti mutageni;

- paragrafo 5: conformemente all'emendamento n. 6 del Parlamento europeo, questo paragrafo aggiunge un nuovo punto 5 all'allegato I per quanto attiene al legno duro.

Per coadiuvare gli Stati membri nell'attuazione della direttiva, è stata aggiunta una nota a margine con un riferimento alla monografia del Centro internazionale di ricerca sul cancro «Wood Dust and Formaldehyde», che contiene un elenco dei tipi più diffusi di legni duri e legni duri tropicali;

- paragrafo 6: questo paragrafo, che corrisponde all'emendamento n. 7 del Parlamento europeo, riguarda l'inserimento, nella parte A dell'allegato III, dei valori limite relativi al cloruro di vinile monomero e alle polveri di legno duro.

Il limite annuo per il cloruro di vinile monomero, che figurava nella proposta della Commissione, è stato depennato in quanto il Consiglio non ha ritenuto che potesse essere applicato nella pratica.

Il valore limite per le polveri di legno duro è lo stesso che aveva proposto il Parlamento europeo e viene messo in chiaro inoltre che il valore limite si debba applicare alle miscele di polveri di legno. Poiché il concetto di porzione che può essere inalata si basa su parametri e prassi internazionalmente riconosciuti, si è ritenuto superfluo inserire nell'attuale testo un'ulteriore definizione.

- Articolo 2

Questo articolo è immutato rispetto alla proposta della Commissione. l'emendamento n. 9 del Parlamento europeo non è stato accolto, poiché è risultato evidente che la data di abrogazione della direttiva 78/610/CEE dovrebbe corrispondere alla data finale di attuazione della presente direttiva.

-

Articolo 3

Questo articolo corrisponde al testo che figura nella proposta modificata della Commissione e prevede quindi il biennio di revisione dei valori limite che figura nell'emendamento n. 10 del Parlamento europeo.

-

Articolo 4

Conformemente all'emendamento n. 11 del Parlamento europeo, la proposta modificata della Commissione prevede un periodo di tre anni entro cui conformarsi.

Il Consiglio ha deciso che tale periodo debba essere esteso a quattro anni, principalmente per tener conto degli oneri che dovranno affrontare le piccole e medie imprese per adeguarsi al nuovo valore limite stabilito per le polveri di legno duro.

-

Articoli 5 e 6

Disposizioni standard.

3. Preambolo

Il preambolo è stato adattato per tener conto delle modifiche nel testo che si riferiscono alla proposta modificata della Commissione.

L'emendamento n. 3 del Parlamento europeo è rispecchiato nell'ottavo, nono e decimo considerando.

Quanto all'emendamento n. 5 del Parlamento europeo, esso si rispecchia nella sostanza nell'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo considerando.

4. Altri emendamenti proposti dal Parlamento europeo

>SPAZIO PER TABELLA>

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che il testo della posizione comune risponda agli obiettivi essenziali della proposta della Commissione nonostante talune divergenze di entità relativamente secondaria rispetto al testo della proposta modificata.