51998PC0044

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, relativamente all'immissione in commercio in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio /* COM/98/0044 def. - COD 98/0026 */

Gazzetta ufficiale n. C 108 del 07/04/1998 pag. 0083


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, relativamente all'immissione in commercio in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio (98/C 108/13) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 44 def. - 98/0026 (COD)

(Presentata dalla Commissione l'11 febbraio 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

in conformità della procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,

considerando che l'articolo 69 e l'allegato VIII dell'Atto di adesione dell'Austria all'Unione europea stabiliscono che l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE del Consiglio (1), per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi, non si applica all'Austria fino al 1° gennaio 1999 e che tali disposizioni devono essere riesaminate in conformità delle procedure CE entro il 31 dicembre 1998;

considerando che l'articolo 84 e l'allegato X dell'Atto di adesione della Finlandia all'Unione europea stabiliscono che l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi, non si applica alla Finlandia fino al 1° gennaio 1999 e che tali disposizioni devono essere riesaminate in conformità delle procedure CE entro il 31 dicembre 1998;

considerando che l'articolo 112 e l'allegato XII dell'Atto di adesione della Svezia all'Unione europea stabiliscono che l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi, non si applica alla Svezia fino al 1° gennaio 1999 e che tali disposizioni devono essere riesaminate in conformità delle procedure CE entro il 31 dicembre 1998;

considerando che detta revisione non può essere portata a termine entro il 31 dicembre 1998 a causa della mancanza, in molti Stati membri, dei dati relativi all'esposizione, necessari per valutare i rischi per la salute e per l'ambiente del cadmio contenuto nei concimi, e che è necessario proseguire tale revisione dopo la data prevista mediante ulteriori ricerche;

considerando che le ulteriori ricerche sono finalizzate alla valutazione, nei diversi Stati membri, dei rischi che il cadmio contenuto nei concimi presenta per la salute, compresa quella dei gruppi vulnerabili della popolazione, e per l'ambiente e che tale valutazione può essere portata a termine solo dopo un certo numero di anni;

considerando che è stata avviata una valutazione dei rischi relativamente al cadmio nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (2) i cui risultati saranno disponibili solo dopo un certo numero di anni;

considerando che, oltre all'obbligo di revisione previsto dagli atti di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, esiste sempre la possibilità di riesaminare la normativa comunitaria in vigore, in conformità delle procedure comunitarie; che la normativa comunitaria può prevedere deroghe per periodi limitati per taluni Stati membri a causa della specificità della loro situazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«Tuttavia, l'Austria, la Finlandia e la Svezia possono vietare l'immissione in commercio nei rispettivi territori di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell'adesione. La deroga si applica al periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, riesamina entro il 31 dicembre 2001 la necessità di fissare norme a livello europeo relativamente al tenore di cadmio dei concimi.»

Articolo 2

L'Austria, la Finlandia e la Svezia adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Articolo 3

L'Austria, la Finlandia e la Svezia sono destinatarie della presente direttiva.

(1) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/63/CE (GU L 335 del 6.12.1997, pag. 15).

(2) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.