51997PC0708

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali /* COM/97/0708 def. - CNS 97/0367 */

Gazzetta ufficiale n. C 050 del 17/02/1998 pag. 0008


Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (98/C 50/06) COM(97) 708 def. - 97/0367(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione di piante ornamentali occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità;

considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti nella coltivazione di piante ornamentali dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato sanitario dei materiali utilizzati per la loro moltiplicazione;

considerando che l'adozione di requisiti armonizzati a livello comunitario permetterà agli acquirenti di procurarsi in tutta la Comunità materiali di moltiplicazione sani e di buona qualità;

considerando che tali requisiti armonizzati, nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario, devono essere coerenti con la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva . ./. . ./CE (2);

considerando che è opportuno emanare norme comunitarie per tutti i generi e le specie di piante ornamentali nella Comunità, ad eccezione di quelli oggetto del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (3);

considerando che, fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 77/93/CEE, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione qualora si comprovi che tali materiali e piante sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi, poiché le norme ivi vigenti possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva;

considerando che per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per particolari generi e specie di piante ornamentali occorrono lunghi e accurati esami tecnici e scientifici; che è quindi necessario istituire una procedura per la fissazione delle suddette norme;

considerando che spetta innanzi tutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono garantire, con controlli ed ispezioni, che i fornitori soddisfino le suddette condizioni;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere istituite misure comunitarie di controllo;

considerando che l'acquirente di materiali di moltiplicazione ha interesse che sia nota la denominazione delle varietà o dei gruppi di piante e che ne sia salvaguardata l'identità;

considerando che le caratteristiche specifiche del settore delle piante ornamentali costituiscono un fattore di complicazione; che pertanto l'obiettivo sopra enunciato può essere realizzato al meglio garantendo che la varietà sia comunemente nota oppure, se si tratta di varietà o di gruppi di piante, rendendo disponibile una descrizione elaborata e conservata dal fornitore;

considerando che, per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, si devono adottare regole comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; che le etichette devono fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l'informazione dei coltivatori;

considerando che, qualora si incontrino difficoltà momentanee di approvvigionamento, deve essere permessa la commercializzazione di materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva;

considerando che si dovrebbe autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

considerando che, per armonizzare le modalità tecniche di esame applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni della presente direttiva;

considerando che, per agevolare e rendere più efficace l'applicazione della presente direttiva, occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le relative misure di applicazione; che tali misure devono essere adottate con una procedura che implichi una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno ad un comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

considerando che la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (4) stabilisce requisiti armonizzati a livello comunitario per garantire che in tutta la Comunità gli acquirenti ottengano materiali di moltiplicazione e piante ornamentali sani e di buona qualità;

considerando che gli Stati membri hanno segnalato difficoltà per quanto concerne l'interpretazione e la trasposizione della suddetta direttiva;

considerando che si è ritenuto opportuno includere la suddetta direttiva nell'iniziativa SLIM (Semplificazione legislativa per il mercato interno), che è stata avviata dalla Commissione nel maggio 1996;

considerando che il gruppo SLIM per le piante ornamentali ha formulato varie raccomandazioni volte a semplificare la suddetta direttiva; che tali raccomandazioni sono contenute nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'iniziativa SLIM (5);

considerando che tali raccomandazioni riguardano le persone da controllare a norma della direttiva, le specie oggetto alla direttiva, l'identità varietale, i rapporti con la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro propagazione all'interno della Comunità, nonché l'equivalenza dei paesi terzi;

considerando che, in seguito all'esame di tali raccomandazioni, è opportuno modificare alcune disposizioni della suddetta direttiva; che, considerato il numero delle modifiche e per motivi di chiarezza, occorre procedere alla rifusione della direttiva in un nuovo testo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali all'interno della Comunità. Essa si applica a tutti i generi e specie di piante ornamentali, esclusi quelli oggetto del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 2

1. La presente direttiva non è applicabile ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata, la destinazione all'esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 77/93/CEE.

2. Le misure di applicazione del primo comma, riguardanti in particolare l'identificazione e l'isolamento, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22.

3. La presente direttiva non è applicabile ai materiali di moltiplicazione destinati ad usi non ornamentali e oggetto di altre disposizioni legislative comunitarie.

TITOLO II DEFINIZIONI

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

1) Materiali di moltiplicazione: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante ornamentali.

2) Fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali: riproduzione, produzione, salvaguardia, trattamento, lavorazione, importazione da paesi terzi e commercializzazione.

3) Commercializzazione: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione per la vendita, offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona.

4) Organismo ufficiale responsabile:

l'autorità statale istituita:

- a livello nazionale,

- o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato membro in questione.

Gli organismi summenzionati possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato che, in base al proprio statuto ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure da essi prese.

Inoltre, secondo la procedura prevista all'articolo 22, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto dell'organismo di cui al primo comma e sotto l'autorità e il controllo di detto organismo, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa prese.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri.

5) Disposizioni ufficiali: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile.

6) Ispezione ufficiale: l'esame effettuato dall'organismo ufficiale responsabile, comprese le prove sul campo e le prove di laboratorio.

7) Dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità.

8) Partita: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

9) Laboratorio: un'entità di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione.

TITOLO III REQUISITI CUI DEBBONO SODDISFARE I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

Articolo 4

1. I fornitori possono commercializzare materiali di moltiplicazione solamente se soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva.

2. Fatta salva la direttiva 77/93/CEE, il paragrafo 1 non è applicabile ai materiali di moltiplicazione destinati a:

1) prove o scopi scientifici,

2) lavori di selezione, oppure

3) la salvaguardia della diversità genetica.

3. Le modalità dettagliate di applicazione del paragrafo 2 possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 22.

4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, è possibile redigere un elenco di specie le cui sementi non saranno soggette ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva qualora siano destinate alla produzione di altri materiali di moltiplicazione e qualora non vi sia un particolare legame tra la qualità di tali sementi e quella dei materiali di moltiplicazione da esse ottenuti.

Articolo 5

I materiali di moltiplicazione devono, se del caso, soddisfare i relativi requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, i materiali di moltiplicazione devono essere di buona qualità commerciale, presentare un'identità varietale soddisfacente ed essere sostanzialmente esenti, per lo meno all'ispezione visiva, da organismi nocivi e da malattie tali da comprometterne la qualità, come pure da relativi indizi e sintomi tali da ridurne l'utilità.

2. Ogni materiale di moltiplicazione di agrumi che, nella fase di crescita, presenti indizi o sintomi apparenti di organismi nocivi o malattie deve, sin dalle prime manifestazioni, essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.

3. Per i materiali di agrumi valgono inoltre le seguenti disposizioni:

1) sono derivati da materiali iniziale che, al controllo, non presentavano alcun sintomo di virus, organismi simili ai virus o malattie;

2) sono stati controllati risultando sostanzialmente esenti da detti virus, organismi simili ai virus o malattie sin dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo; e

3) in caso di innesto, sono stati innestati su portinnesti non sensibili ai viroidi.

4. Per i bulbi di fiori si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- i materiali di moltiplicazione sono derivati direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, sono risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonché dai relativi indizi e sintomi.

5. Secondo la procedura prevista all'articolo 22, per determinati generi o specie è possibile redigere una scheda che contenga un riferimento ai requisiti di carattere fitosanitario fissati dalla direttiva 77/93/CEE applicabili ai generi o alle specie in questione e che stabilisca eventuali requisiti di qualità cui devono soddisfare i materiali di moltiplicazione.

TITOLO IV REQUISITI CUI DEBBONO SODDISFARE I FORNITORI DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori prendano tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle norme fissate dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.

Articolo 8

1. I fornitori che intraprendono un'attività di riproduzione, commercio all'ingrosso o importazione di materiali di moltiplicazione debbono essere ufficialmente riconosciuti. L'organismo ufficiale responsabile può concedere il riconoscimento a tali fornitori dopo aver constatato che i loro metodi di produzione e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva per quanto riguarda la natura delle attività da essi svolte.

2. I fornitori già registrati come produttori ai sensi della direttiva 77/93/CEE sono considerati riconosciuti ai fini della presente direttiva. Essi debbono tuttavia conformarsi ai requisiti stabiliti da quest'ultima.

3. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai laboratori dopo aver costatato che questi, i loro metodi e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva, che devono essere precisati secondo la procedura prevista all'articolo 22, tenendo conto delle attività di controllo che esercitano.

4. Qualora i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 non siano più rispettati, l'organismo ufficiale responsabile adotta le misure necessarie. A tal fine, esso tiene conto in particolare delle conclusioni di qualsiasi controllo effettuato in conformità dell'articolo 9.

5. La sorveglianza e il controllo dei fornitori, dei laboratori e relativi stabilimenti sono effettuati regolarmente da o sotto la responsabilità dell'organismo ufficiale responsabile che deve poter accedere liberamente, a qualsiasi ora ragionevole, a tutti i locali degli stabilimenti per assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva. Secondo la procedura prevista all'articolo 22, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo.

Se dalla sorveglianza e dai controlli risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate, l'organismo ufficiale responsabile adotta le misure appropriate.

Articolo 9

1. Se del caso, i fornitori riconosciuti effettuano essi stessi, o fanno effettuare da un altro fornitore riconosciuto o da un organismo ufficiale responsabile, controlli relativi ai seguenti aspetti:

- l'identificazione dei punti critici del loro processo di produzione in base ai metodi di produzione impiegati;

- l'elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di cui al primo trattino;

- il prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio riconosciuto;

- la registrazione dei dati di cui al primo, secondo e terzo trattino, e la tenuta di un registro concernente la produzione, la riproduzione, l'acquisto, la vendita o la consegna di materiale di moltiplicazione. Tali documenti e registri dovranno essere conservati per almeno un anno.

2. Se i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 rivelano la presenza di uno o più degli organismi nocivi che figurano nella direttiva 77/93/CEE oppure elencati in eventuali misure adottate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, occorre informarne l'organismo ufficiale responsabile. Il fornitore riconosciuto adotta i provvedimenti che quest'ultimo propone. Il fornitore riconosciuto tiene nei propri locali registri di tutte le manifestazioni di organismi nocivi e di tutte le misure prese in tale occasione.

3. Gli altri fornitori sono tenuti solamente a tenere un registro sul ricevimento, sull'acquisto, sulla vendita o sulla consegna di materiale di moltiplicazione.

Il presente paragrafo non si applica ai fornitori la cui attività in questo settore si limita alla consegna di piccole quantità di materiali di moltiplicazione a consumatori finali non professionisti.

4. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 10

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione sono tenuti in partite separate.

2. Qualora materiali di moltiplicazione di partite diverse vengano successivamente mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento o del trasporto, il fornitore tiene un registro, in cui sono indicati anche i dati relativi alla composizione e all'origine delle singole partite.

3. Gli Stati membri provvedono a far rispettare le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 procedendo a controlli ufficiali.

TITOLO V COMMERCIALIZZAZIONE ED ETICHETTATURA DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

Articolo 11

1. I materiali di moltiplicazione sono commercializzati unicamente in partite. Tuttavia, nel caso di materiali di moltiplicazione destinati a fini diversi da un'ulteriore moltiplicazione, questi materiali possono essere mescolati tra di loro, purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'articolo 10, paragrafo 2.

2. I materiali di moltiplicazione devono essere accompagnati, nei vari stadi, da un'etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore riconosciuto. Se su tale etichetta o tale documento figura una constatazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nell'etichetta o nel documento.

3. Le modalità relative all'etichetta o al documento di cui al paragrafo 2, nonché alla sigillatura o all'imballaggio dei materiali di moltiplicazione possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22.

4. Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione da parte del dettagliante ad un consumatore finale non professionista, le disposizioni in materia di etichettatura possono limitarsi ad un'adeguata informazione sul prodotto.

Articolo 12

1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con un riferimento alla varietà solamente qualora la varietà in questione sia:

- una varietà giuridicamente protetta da una privativa per ritrovati vegetali, conformemente alle disposizioni relative alla protezione di nuove varietà, oppure

- una varietà ufficialmente registrata su base obbligatoria o volontaria, oppure

- una varietà che è comunemente nota, oppure

- una varietà iscritta in un elenco tenuto da un fornitore, con la relativa descrizione dettagliata e la denominazione. Tali elenchi devono essere accessibili, su richiesta, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato.

2. Ciascuna varietà deve essere descritta ed avere, nei limiti del possibile, la stessa denominazione in tutti gli Stati membri, conformemente alle modalità di applicazione che possono essere adottate secondo le disposizioni dell'articolo 22 oppure, in mancanza di queste, conformemente alle linee direttrici internazionali adottate.

3. Qualora i materiali di moltiplicazione vengano commercializzati con un riferimento ad un gruppo di piante diverso da una varietà di cui al paragrafo 1, il fornitore indica il gruppo di piante in modo da evitare qualsiasi confusione con le denominazioni varietali.

4. Tranne quando l'aspetto varietale è esplicitamente menzionato in provvedimenti di attuazione adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, i paragrafi 1, 2 e 3 non comportano per l'organismo ufficiale responsabile alcun obbligo supplementare.

5. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22:

- può essere istituito un sistema di notifica delle varietà o specie o ibridi interspecifici agli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri,

- possono essere adottate disposizioni supplementari riguardanti il terzo e quarto trattino del paragrafo 1, e

- si può decidere di creare e pubblicare un catalogo comune delle varietà.

TITOLO VI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONI CONFORMI A REQUISITI MENO RIGOROSI

Articolo 13

In caso i difficoltà passeggere, non risolvibili all'interno della Comunità, nell'approvvigionamento di materiali di moltiplicazione che rispondono ai requisiti della presente direttiva, possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 22, disposizioni intese a sottoporre la commercializzazione di materiali di moltiplicazione a requisiti meno rigorosi, fatte salve le norme fitosanitarie fissate nella direttiva 77/93/CEE.

TITOLO VII MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PRODOTTI IN PAESI TERZI

Articolo 14

1. Viene deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 22, se materiali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo presentano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della presente direttiva.

2. In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, i materiali di moltiplicazione possono essere importati da paesi terzi da un fornitore riconosciuto come importatore.

3. L'importatore riconosciuto si accerta che il fornitore di materiali di moltiplicazione provenienti da paesi terzi fornisca materiali che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della presente direttiva.

4. L'importatore riconosciuto notifica agli organismi ufficiali responsabili i materiali importati di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri mettono, su richiesta, queste informazioni a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione.

5. L'importatore riconosciuto conserva i documenti che comprovano il suo contratto con il fornitore nel paese terzo. Le modalità dettagliate di applicazione relative alla procedura da seguire e gli ulteriori requisiti cui devono soddisfare gli importatori riconosciuti possono essere stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 22.

TITOLO VIII MISURE DI CONTROLLO E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di un controllo ufficiale effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla presente direttiva.

2. Qualora sia necessario eseguire prove di laboratorio per individuare eventuali organismi nocivi e malattie, tali prove sono effettuate in un laboratorio riconosciuto.

Articolo 16

Le modalità d'applicazione concernenti l'ispezione ufficiale di cui agli articoli 8, 9, 10 e 15, ivi compresi di metodi di campionatura, possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 22.

Articolo 17

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti all'articolo 8, paragrafo 5, del controllo ufficiale previsto all'articolo 15 o dalle prove previste all'articolo 18, si constati che i materiali di moltiplicazione non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare la loro conformità alle disposizioni della presente direttiva, oppure, se ciò non fosse possibile, per vietarne la commercializzazione nella Comunità.

2. Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione commercializzati da un fornitore non rispondono ai requisiti e alle condizioni di cui alla presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano presi provvedimenti adeguati. Qualora a tale fornitore sia vietato commercializzare materiali di moltiplicazione, lo Stato membro ne informa la Commissione e gli organismi ufficiali responsabili degli altri Stati membri.

3. Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 2 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione che il fornitore intende commercializzare risponderanno in futuro ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

Articolo 18

1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione alle prescrizioni e alle condizioni della presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 22, si può decidere in merito alla necessità di effettuare prove o analisi comunitarie agli stessi fini che al paragrafo 1. La Commissione può incaricare dell'ispezione delle prove comunitarie rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

3. Le prove o analisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate per armonizzare i metodi tecnici di controllo dei materiali di moltiplicazione. Tali prove ed analisi formano oggetto di relazioni di attività, notificate in via riservata agli Stati membri e alla Commissione.

4. La Commissione provvede affinché, se necessario, la modalità di coordinamento, di realizzazione e di ispezione delle prove di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di valutazione dei loro risultati siano adottate in seno al comitato di cui all'articolo 22. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente. Se necessario, vengono adottate modalità specifiche. Le prove riguardano altresì materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi.

Articolo 19

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione prodotti sul loro territorio e destinati alla commercializzazione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Qualora, nel corso di un'ispezione ufficiale, si constati che taluni materiali di moltiplicazione non possono essere immessi sul mercato perché non soddisfano uno dei requisiti relativi allo stato fitosanitario, lo Stato membro interessato adotta le misure ufficiali opportune per eliminare gli eventuali rischi fitosanitari che possono risultarne.

Articolo 20

I materiali di moltiplicazione conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, la qualità, gli aspetti fitosanitari, l'etichettatura e l'imballaggio, oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 21

Su sua richiesta, che verrà esaminata conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, uno Stato membro può essere parzialmente o totalmente esonerato dall'obbligo di applicare le disposizioni della presente direttiva, tranne qualora ciò sia contrario alle disposizioni dell'articolo 20.

TITOLO IX COMITATOLOGIA

Articolo 22

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali», presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno di comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata dall'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere formulato dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3. Su richiesta del presidente o di uno Stato membro, il comitato può esaminare qualsiasi questione inerente al settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Le modifiche da apportare alle schede redatte in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5 e alle condizioni e modalità adottate per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 19. .. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

1. La direttiva 91/682/CEE è abrogata, fatto salvo l'obbligo per gli Stati membri inerente ai termini per la trasposizione e l'attuazione di cui alla parte A dell'allegato della presente direttiva.

2. I richiami alla direttiva abrogata sono da intendersi riferiti alla presente direttiva e da leggersi secondo la tabella di concordanza che figura nella parte B dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

(2) GU . . .

(3) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(4) GU L 376 del 31.12.1991, pag. 21.

(5) COM(96) 559 def.

ALLEGATO

PARTE A

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B

>SPAZIO PER TABELLA>