51996PC0356

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione dell' accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Communità europea e la Repubblica lituana /* COM/96/0356 DEF - CNS 96/0201 */

Gazzetta ufficiale n. C 284 del 27/09/1996 pag. 0008


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana (96/C 284/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 356 def. - 96/0201(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 luglio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità europea e la Repubblica lituana hanno negoziato e siglato un accordo sulle relazioni nel settore della pesca;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana. I testi dell'accordo e del protocollo relativo alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste sono acclusi al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ACCORDO concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità», e

LA REPUBBLICA LITUANA,

in appresso denominata «Lituania»,

in appresso denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO gli stretti rapporti esistenti tra la Comunità e la Lituania, ed in particolare quelli allacciati nell'ambito dell'accordo europeo tra la Comunità e la Lituania, e dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Lituania, firmato a Bruxelles il 17 dicembre 1993, nonché la comune volontà di intensificare tali rapporti;

CONSIDERANDO che il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia hanno aderito alla Comunità il 1° gennaio 1995;

CONSIDERANDO che gli accordi in materia di pesca conclusi con il governo della Lituania dal governo del Regno di Svezia il 25 novembre 1993 e dal governo della Repubblica di Finlandia il 7 giugno 1993 sono attualmente gestiti dalla Comunità;

CONSIDERANDO la volontà comune di sostituire questi accordi in materia di pesca con un nuovo accordo tra la Lituania e la Comunità, così com'era costituita il 1° gennaio 1995;

CONSIDERANDO la comune volontà delle parti contraenti di garantire la conservazione ed una gestione razionale degli stock ittici nelle acque adiacenti alle rispettive coste;

VISTE le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 su diritto del mare;

RICORDANDO che l'estensione, da parte degli Stati costieri, delle zone soggette alla loro giurisdizione sulle risorse della pesca e l'esercizio, all'interno di queste zone, dei rispettivi diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di dette risorse, devono avvenire conformemente ai principi del diritto internazionale;

VISTO che la Lituania ha istituito una zona soggetta alla propria giurisdizione entro la quale essa esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse ivi presenti; che la Comunità ha riconosciuto ai propri Stati membri il diritto di estendere fino a 200 miglia marine i limiti delle rispettive zone di pesca (definite in appresso «zona soggetta alla giurisdizione della Comunità in materia di pesca»), fermo restando che le attività di pesca entro detti limiti sono soggette alla politica comune della pesca;

TENUTO CONTO che una parte delle risorse della pesca nel Mar Baltico è costituita da stock comuni o strettamente interdipendenti, sfruttati da pescatori di entrambe le parti contraenti; che ai fini di una conservazione efficace e di una gestione razionale di tali stock è indispensabile una cooperazione tra le parti contraenti, segnatamente nell'ambito degli organismi internazionali competenti, quali la Commissione internazionale sulla pesca nel Mar Baltico;

CONSIDERANDO i risultati della conferenza delle Nazioni Unite sugli stock transzonali e gli stock ittici altamente migratori, nonché il codice di condotta per una pesca responsabile;

DESIDEROSE di proseguire la loro collaborazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti per la pesca in un impegno congiunto di conservazione, di sfruttamento razionale e di gestione di tutte le risorse di pesca;

CONSIDERANDO la summenzionata cooperazione per la conservazione, la gestione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse della pesca, nonché l'importanza della ricerca scientifica per la conservazione, lo sfruttamento razionale e la gestione di tali risorse e desiderose di promuovere una maggiore cooperazione in questo campo;

CONSIDERANDO l'interesse di entrambe le parti a poter pescare nella zona del Baltico soggetta, in materia di pesca, alla giurisdizione della controparte;

RISOLUTE ad accrescere la cooperazione e lo sviluppo nel settore della pesca mediante la promozione di società miste e la costituzione di associazioni temporanee tra imprese di pesca;

CONVINTE che questo nuovo tipo di cooperazione nel settore della pesca stimolerà l'ammodernamento e la riconversione della flotta lituana, nonché la ristrutturazione della flotta comunitaria;

DESIDEROSE di stabilire norme e disposizioni a fondamento delle reciproche relazioni nel settore della pesca e ad indirizzo della loro cooperazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le parti contraenti cooperano per garantire la conservazione e la gestione razionale degli stock ittici presenti nelle zone soggette alla loro giurisdizione in materia di pesca e nelle zone adiacenti. Le parti contraenti si adoperano, direttamente o attraverso gli organismi regionali competenti, per concordare con parti terze misure volte alla conservazione e allo sfruttamento razionale di detti stock, comprese la fissazione e l'assegnazione di catture totali ammissibili.

Articolo 2

Ciascuna parte contraente autorizza i pescherecci della controparte a pescare nelle zone del Baltico che ricadono sotto la propria giurisdizione in materia di pesca oltre le 12 miglia marine dalle linee di base a partire dalle quali sono misurate le sue acque territoriali, conformemente alle seguenti disposizioni.

Articolo 3

1. Per le zone del Baltico soggette alla propria giurisdizione in materia di pesca ciascuna parte contraente stabilisce annualmente, salvo eventuali adeguamenti richiesti da circostanze impreviste:

a) il totale ammesso di cattura per stock singoli o gruppi di stock, tenendo conto dei dati scientifici più obiettivi esistenti in materia, dell'interdipendenza degli stock, dell'operato delle organizzazioni internazionali competenti e di altri fattori pertinenti;

b) dopo opportune consultazioni, i contingenti di cattura che possono essere assegnati ai pescherecci della controparte, tenendo conto dell'obiettivo di instaurare un equilibrio vicendevolmente soddisfacente nelle relazioni reciproche in materia di pesca;

c) disposizioni sul reciproco accesso alle rispettive zone, nel contesto di programmi congiunti per la gestione degli stock comuni.

2. Ciascuna parte contraente adotta qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per conservare o riportare gli stock ittici ai livelli atti a garantire la produzione massima sostenibile. Siffatte misure, così come ogni condizione introdotta successivamente alla fissazione annuale delle possibilità di pesca, devono tener conto della necessità di non compromettere le possibilità di pesca concesse ai pescherecci della controparte.

Articolo 4

La Lituania può concedere possibilità di pesca supplementari nelle zone soggette alla sua giurisdizione; quale contropartita, la Comunità concede contributi finanziari che sono utilizzati dalla Lituania per lo sviluppo della tecnologia della pesca, compresa l'acquacoltura, la conservazione delle risorse ittiche e attività di ricerca e di formazione, in modo da non pregiudicare gli interessi della Comunità.

Articolo 5

1. Le parti contraenti promuovono la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste nel settore della pesca tra imprese comunitarie e lituane.

2. La Lituania contribuisce a promuovere e a mantenere condizioni favorevoli e stabili per la costituzione e il funzionamento di queste associazioni temporanee di imprese e società miste.

A tal fine essa applica in particolare regimi di promozione e di tutela degli investimenti, che garantiscano a tutte le imprese comunitarie partecipanti alle associazioni temporanee di imprese e alle società miste un trattamento non discriminatorio, equo e leale. Ciò include la possibilità di sfruttare le risorse della pesca marittima.

3. Le parti contraenti decidono di consultarsi sugli strumenti più opportuni per promuovere la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste nel settore della pesca tra armatori lituani e comunitari, con l'obiettivo di uno sfruttamento comune delle risorse della pesca nelle zone soggette alla giurisdizione lituana e secondo un regime nel quale la Comunità fornisce l'assistenza finanziaria, mentre la Lituania offre l'accesso a possibilità di pesca non previste agli articoli 3 e 4 del presente accordo.

Articolo 6

Ciascuna parte contraente può subordinare al rilascio di una licenza l'esercizio della pesca nella zona soggetta alla sua giurisdizione da parte dei pescherecci della controparte. Le parti contraenti si consultano per decidere a quali limiti assoggettare il rilascio di tali licenze. L'autorità competente di ciascuna parte comunica in tempo debito alla controparte il nome, il numero di immatricolazione e gli altri elementi di identificazione dei pescherecci che possono essere autorizzati a pescare nella zona soggetta alla giurisdizione della controparte. Quest'ultima rilascia allora le licenze tenendo conto dei limiti convenuti.

Articolo 7

1. Ciascuna parte contraente adotta, conformemente alle proprie leggi, alla propria regolamentazione e alle proprie norme amministrative, i provvedimenti necessari per garantire il rispetto, da parte dei suoi pescherecci, delle misure di conservazione e di altre norme e regolamentazioni stabilite dalla controparte per lo sfruttamento delle risorse ittiche nella zona soggetta alla sua giurisdizione.

2. Ciascuna parte contraente adotta, conformemente al diritto internazionale, i provvedimenti necessari per garantire nella zona soggetta alla propria giurisdizione il rispetto, da parte dei pescherecci della controparte, delle misure di conservazione e di altre norme e regolamentazioni da essa stabilite.

3. Ciascuna parte contraente comunica preventivamente alla controparte, secondo le modalità più appropriate, le regolamentazioni e le misure intese a disciplinare l'attività di pesca, nonché eventuali modifiche delle stesse.

4. Le misure volte a disciplinare l'attività di pesca, adottate da ogni parte contraente ai fini della conservazione, devono essere fondate su criteri scientifici obiettivi e non devono discriminare la controparte né de iure né de facto.

Articolo 8

Ciascuna parte contraente autorizza l'ispezione dei propri pescherecci da parte delle autorità della controparte responsabili per le operazioni di pesca nella zona soggetta alla giurisdizione di quest'ultima. Ciascuna delle parti agevola queste ispezioni, intese a controllare il rispetto delle misure e delle regolamentazioni di cui all'articolo 7.

Articolo 9

In caso di sequestro o di fermo di pescherecci della controparte, le autorità competenti di ciascuna parte contraente informano immediatamente, attraverso i canali diplomatici, le autorità competenti della controparte sulle misure adottate.

Le autorità competenti di ciascuna parte contraente si adoperano per agevolare il rapido rilascio delle navi e degli equipaggi trattenuti o in stato di fermo per violazione delle misure di conservazione o di altri regolamenti in materia di pesca, dietro versamento di un'adeguata cauzione o su presentazione di altre garanzie da parte dell'armatore o del proprio rappresentante, da determinarsi in base alla legislazione vigente.

Articolo 10

Le parti contraenti accettano di scambiarsi informazioni sugli sviluppi tecnico-scientifici nel proprio settore della pesca, informazioni riguardanti il volume delle catture di risorse della pesca e l'utilizzazione delle stesse.

Articolo 11

1. Le parti contraenti collaborano nel realizzare le ricerche scientifiche necessarie per la conservazione e l'impiego ottimale delle risorse della pesca nelle zone soggette alla propria giurisdizione, nel raccogliere campioni e nel fornire dati biologici e statistici, in particolare per quanto concerne le catture, lo sforzo di pesca, l'utilizzazione degli attrezzi, lo studio di nuove specie bersaglio e zone di pesca e il loro futuro sfruttamento in comune.

2. Le parti contraenti promuovono la collaborazione tra i propri ricercatori ed esperti nel settore della pesca, compreso lo scambio di tali ricercatori ed esperti; esse collaborano inoltre per migliorare le strutture di ricerca lituane e la formazione degli esperti scientifici. La collaborazione avviene nell'ambito di programmi concordati di comune interesse.

Articolo 12

1. Le parti contraenti collaborano direttamente e nell'ambito delle competenti organizzazioni internazionali, anche mediante la ricerca scientifica, a favore della conservazione, dell'utilizzazione ottimale e della corretta gestione delle risorse della pesca all'interno dei limiti esterni delle loro zone e di quelle di paesi terzi nelle quali i loro pescherecci sono impegnati in operazioni di pesca. Le parti si consultano sugli aspetti di interesse comune che possono essere discussi nell'ambito delle suddette organizzazioni internazionali.

2. Le parti cooperano tra di loro per garantire il rispetto dei propri diritti e l'adempimento dei propri obblighi conformemente al diritto internazionale, nell'intento di coordinare la conservazione, l'utilizzazione ottimale e la corretta gestione delle risorse vive nel Mar Baltico e nell'Atlantico settentrionale.

Articolo 13

1. Ai fini della conservazione delle specie di pesci anadromi le parti ribadiscono la propria adesione ai principi e alle disposizioni in materia contenuti nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, in particolare l'articolo 66.

2. A tal fine le parti cooperano su base bilaterale e nell'ambito delle opportune organizzazioni internazionali per la pesca, in particolare la commissione internazionale per la pesca del Mar Baltico (IBSFC).

Articolo 14

1. Le parti contraenti si consultano sulle questioni relative all'attuazione e al corretto funzionamento del presente accordo.

2. Le parti contraenti si consultano in caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 15

Nessuna disposizione del presente accordo condiziona o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna parte contraente su qualunque questione attinente al diritto del mare.

Articolo 16

Il presente accordo non pregiudica la delimitazione delle zone economiche esclusive o delle zone di pesca tra la Lituania e gli Stati membri della Comunità europea.

Articolo 17

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Lituania.

Articolo 18

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti contraenti si notificano la conclusione delle procedure all'uopo necessarie.

A tale data esso subentra all'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità e la Lituania, firmato il 17 dicembre 1993, nonché all'accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Lituania, firmato il 7 giugno 1993, e all'accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Lituania, firmato il 25 novembre 1993.

Articolo 19

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di sei anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti contraenti mediante notifica trasmessa almeno nove mesi prima della scadenza di detto periodo, l'accordo è prorogato per ulteriori periodi di tre anni, salvo denuncia notificata almeno nove mesi prima della fine di ciascun periodo.

Fatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea

Per la Repubblica lituana

PROTOCOLLO che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste prevista dall'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Lituania

Articolo 1

Ai fini del presente protocollo si applicano le seguenti definizioni:

a) «associazione temporanea di imprese»: associazione basata su un accordo contrattuale di durata limitata tra armatori della Comunità e persone fisiche o giuridiche in Lituania, finalizzata alla pesca e allo sfruttamento comune dei contingenti di pesca lituani da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità e alla condivisione dei costi, dei profitti o delle perdite dell'attività economica esercitata in comune, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario;

b) «società mista»: una società di diritto lituano costituita da uno o più armatori comunitari e da uno o più partner lituani, ai fini della pesca e dell'eventuale sfruttamento dei contingenti di pesca lituani da parte di navi battenti bandiera lituana, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario;

c) «peschereccio comunitario»: una nave battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità e immatricolata all'interno della Comunità;

d) «armatore comunitario»: un armatore stabilito in uno degli Stati membri della Comunità;

e) «insediamento di imprese»: l'insediamento di società di diritto privato costituite con capitali provenienti da uno o più Stati membri della Comunità, stabilite in Lituania per lo sfruttamento delle risorse della pesca lituane, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario.

Articolo 2

1. Le parti creano le condizioni propizie all'insediamento in Lituania di imprese con capitale originario di uno o più Stati membri della Comunità, nonché alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese tra armatori lituani e comunitari nel settore della pesca ai fini dello sfruttamento comune delle risorse della pesca lituane secondo le condizioni stabilite nel presente protocollo.

2. La Lituania concede alle imprese di cui al paragrafo 1 del presente protocollo l'accesso alle possibilità di pesca specificate nell'allegato I.

3. Nel quadro della sua politica di ristrutturazione della flotta, la Comunità favorisce la partecipazione di pescherecci comunitari ad imprese costituite o da costituirsi in Lituania. A tal fine la Lituania provvede, nel quadro della sua politica di rinnovamento tecnologico del settore della pesca, al trasferimento delle licenze di pesca e al rilascio delle nuove licenze necessarie per l'applicazione del presente accordo.

4. I pescherecci comunitari che sono entrati a far parte della flotta peschereccia lituana in applicazione del successivo articolo 5, con il contributo finanziario di cui all'allegato IV, non possono essere reintegrati nella flotta comunitaria.

Articolo 3

1. Le parti selezionano i progetti per la costituzione delle associazioni temporanee di imprese e delle società miste di cui all'articolo 2. A tal fine è costituita una commissione paritetica con il compito di:

- valutare i progetti presentati dalle parti per la costituzione delle associazioni temporanee di imprese e delle società miste di cui all'articolo 2 del protocollo, secondo i criteri stabiliti nell'allegato II;

- controllare che i progetti vengano correttamente amministrati e sorvegliare l'utilizzazione del contributo finanziario concesso per i progetti in applicazione dell'articolo 5 del presente protocollo;

- riesaminare le attività dei pescherecci comunitari appartenenti ad un'associazione temporanea di imprese nelle acque lituane prima della fine del relativo contratto.

2. La commissione paritetica si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Vilnius e a Bruxelles, e a titolo straordinario su richiesta di una delle parti.

Articolo 4

1. Al fine di promuovere la costituzione delle associazioni temporanee di imprese di cui all'articolo 2, i progetti selezionati dalle parti beneficiano di contributi finanziari, secondo le condizioni stabilite nell'allegato III.

2. La Comunità concede alle società lituane che costituiscono un'associazione temporanea di imprese con un armatore comunitario un contributo finanziario pari al 15 % di quello concesso all'armatore comunitario.

Articolo 5

1. Al fine di promuovere la creazione delle società miste di cui all'articolo 2, i progetti selezionati dalle parti beneficiano di contributi finanziari secondo le condizioni stabilite nell'allegato IV.

2. Nell'intento di promuovere la costituzione e lo sviluppo di società mista la Comunità concede alle società miste recentemente costituitesi in Lituania un contributo finanziario pari al 15 % dell'importo corrisposto all'armatore comunitario. Detto contributo, sotto forma di capitale di esercizio, viene versato dalla Comunità alla direzione pesca del ministero dell'Agricoltura della Lituania, che stabilisce le condizioni per la sua utilizzazione e gestione. La Lituania informa la commissione paritetica in merito all'utilizzazione di questi fondi.

Articolo 6

La costituzione di società miste non può avere come conseguenza un incremento della capacità della flotta lituana.

Articolo 7

Le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste e al loro accesso alle risorse sono stabilite nell'allegato V.

Articolo 8

Il contributo finanziario di cui agli articoli 4 e 5 del presente protocollo è versato all'armatore comunitario a copertura parziale della sua partecipazione finanziaria alla costituzione di un'associazione temporanea di imprese o di una società mista in Lituania e per la radiazione del peschereccio in questione dal registro comunitario.

Articolo 9

La Commissione europea contribuisce con un importo di 2 500 000 ECU, per la durata del presente protocollo, all'assistenza finanziaria per la costituzione delle associazioni temporanee di imprese e delle società miste di cui all'articolo 5 dell'accordo e agli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

Articolo 10

1. I termini del presente protocollo entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano il completamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente protocollo è valido per un periodo di tre anni. Prima della scadenza del periodo di validità, le parti avviano negoziati per concordare, se del caso, le modifiche da apportare al protocollo e/o agli allegati per il periodo successivo.

Articolo 11

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea

Per la Repubblica lituana

ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE SOCIETÀ MISTE

In conformità dell'articolo 5 dell'accordo e dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo, la Lituania contribuisce a promuovere e a mantenere condizioni favorevoli e stabili per la costituzione e il funzionamento di associazioni temporanee di imprese e di società miste.

A tal fine la Lituania garantisce un trattamento non discriminatorio, equo e leale a queste associazioni temporanee di imprese e società miste. Essa offre ai pescherecci comunitari che hanno operato un cambio di bandiera la possibilità di accedere alle proprie risorse di pesca e trasferisce i contingenti e le licenze dei pescherecci lituani radiati.

ALLEGATO II

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

1. Le parti si scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste ai sensi dell'articolo 2 del presente protocollo e che sono ammessi a beneficiare di contributi finanziari della Comunità.

2. I progetti vengono presentati alla Comunità tramite le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

3. La Comunità trasmette alla commissione paritetica l'elenco dei progetti che possono beneficiare dei contributi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 del presente protocollo. La commissione paritetica valuta i progetti essenzialmente in base ai seguenti criteri:

a) tecnologia adatta alle operazioni di pesca previste;

b) specie bersaglio e zone di pesca;

c) età del peschereccio;

d) nel caso di associazioni temporanee di imprese, la loro durata totale e quella delle operazioni di pesca;

e) esperienze precedenti dell'armatore comunitario e del partner lituano nel settore della pesca.

4. La commissione paritetica raccomanda alle parti i progetti selezionati sulla base dei criteri di cui al punto 3.

5. In seguito all'approvazione dei progetti da parte delle autorità lituane e della Comunità, quest'ultima trasmette alle autorità lituane l'elenco dei progetti selezionati ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle licenze di pesca necessarie.

ALLEGATO III

IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

>SPAZIO PER TABELLA>

Per i progetti che interessano navi battenti la bandiera di uno Stato membro della Comunità, lo Stato membro interessato contribuisce nella misura del 25 % dei suddetti importi.

ALLEGATO IV

IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER LE SOCIETÀ MISTE

>SPAZIO PER TABELLA>

I premi per la costituzione di società miste versati ai beneficiari non possono superare i seguenti importi:

- navi di 15 anni: vedi tabella precedente;

- navi di meno di 15 anni: gli importi che figurano nella tabella precedente aumentati dell'1,5 % per ogni anno che manca per arrivare a 15 anni; qualora la nave abbia ricevuto aiuti per la costruzione e/o l'ammodernamento nei 10 anni precedenti la costituzione della società mista, verrà effettuata una deduzione pro rata temporis, mentre non verrà concesso alcun contributo finanziario per le navi di età uguale o inferiore a 5 anni;

- navi di oltre 15 anni: gli importi ripresi nella tabella precedente, con una detrazione dell'1,5 % per ogni anno superiore ai 15.

Per i progetti riguardanti navi che hanno operato un cambio di bandiera da uno Stato membro della Comunità alla Lituania, lo Stato membro interessato contribuisce nella misura del 25 % dei suddetti importi.

ALLEGATO V

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DI SOCIETÀ MISTE E AL LORO ACCESSO ALLE RISORSE IN LITUANIA

A. Progetti selezionati

Al termine della procedura di selezione dei progetti di cui all'allegato II del presente protocollo, la Comunità trasmette alle autorità lituane un elenco dei pescherecci comunitari selezionati per partecipare ad un'associazione temporanea di imprese o ad una società mista ai fini dell'esercizio delle attività di pesca.

B. Licenze

Le autorità lituane trasferiscono e rilasciano immediatamente una licenza di pesca. Le licenze di pesca per le associazioni temporanee di imprese vengono rilasciate per un periodo uguale alla loro durata. L'attività di pesca viene esercitata su contingenti concessi dalle autorità lituane.

C. Sostituzione di pescherecci

Un peschereccio comunitario operante nell'ambito di associazioni temporanee di imprese può essere sostituito da un altro peschereccio comunitario con capacità e caratteristiche tecniche equivalenti soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti.

D. Armamento

I pescherecci che operano nell'ambito di associazioni temporanee di imprese debbono rispettare le norme e le regolamentazioni in materia di armamento applicabili in Lituania, che non debbono fare alcuna discriminazione tra i pescherecci lituani e quelli comunitari.

E. Dichiarazioni di cattura

1. Tutti i pescherecci comunitari presentano alle autorità lituane una dichiarazione di cattura conforme alle regolamentazioni lituane in materia di pesca.

2. Una copia della dichiarazione di cattura viene trasmessa alla Commissione europea a Bruxelles.

3. In caso di inadempimento degli obblighi suddetti, le autorità lituane possono sospendere la licenza di pesca del peschereccio interessato fino all'espletamento delle formalità summenzionate.

F. Durata delle associazioni temporanee di imprese

Le associazioni temporanee di imprese hanno una durata massima di un anno. Tale durata non può essere comunque estesa oltre la scadenza del presente protocollo.

G. Osservatori scientifici

Su richiesta delle autorità lituane i pescherecci comunitari che operano nel quadro del presente protocollo autorizzano l'imbarco di un osservatore scientifico da queste designato e l'espletamento dei suoi compiti. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

La sua permanenza a bordo è soggetta alle stesse condizioni applicabili agli altri ufficiali della nave. La sua retribuzione e gli oneri sociali sono a carico delle autorità lituane. Le spese di permanenza a bordo sono a carico dell'armatore.

H. Equipaggio

1. L'equipaggio dei pescherecci comunitari che partecipano ad associazioni temporanee di imprese deve essere composto per almeno il trenta per cento (30 %) da cittadini lituani. Essi debbono possedere le conoscenze necessarie per l'esercizio delle loro mansioni.

2. L'equipaggio e il capitano delle navi che hanno operato un cambiamento di bandiera e che operano nell'ambito di associazioni temporanee di imprese debbono essere di nazionalità lituana.

3. I contratti di lavoro dei suddetti membri di equipaggio sono conclusi in Lituania tra i rappresentanti degli armatori e gli interessati e debbono contenere clausole relative al regime di previdenza sociale e alle assicurazioni sulla vita e contro i rischi di infortunio, conformemente alla legislazione lituana.