51996AP0135

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che proclama il 1997 "Anno europeo contro il razzismo" (COM (95) 0653 - C4-0132/96 - 95/0355 (CNS))

Gazzetta ufficiale n. C 152 del 27/05/1996 pag. 0062


Proposta di decisione del Consiglio che proclama il 1997 «Anno europeo contro il razzismo» (COM(95)0653 - C4-0132/96 - 95/0355(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Prima del primo considerando, nuovo considerando

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la Comunità europea deve la sua esistenza al desiderio di trasformare i contrasti nazionali in una solidarietà transfrontaliera, di bandire il razzismo e l'odio etnico, nonché di sviluppare un ordinamento basato sul diritto, in contrasto con gli assetti totalitari;

(Emendamento 2)

Considerando secondo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il razzismo e la xenofobia minacciano lo stato di diritto e la democrazia in Europa e compromettono la fiducia nella solidarietà europea;

(Emendamento 58)

Terzo considerando

>Testo originale>

considerando che la promozione in tutta la Comunità di un elevato livello di occupazione e protezione sociale, l'innalzamento del livello di vita e della qualità della vita negli Stati membri rappresentano finalità della Comunità,

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la promozione in tutta la Comunità dell'ordinamento giuridico democratico, della sicurezza pubblica e di un elevato livello di occupazione e protezione sociale, l'innalzamento del livello di vita e della qualità della vita e la coesione economica e sociale rappresentano finalità della Comunità,

(Emendamento 4)

Quinto considerando

>Testo originale>

considerando che il persistere degli atteggiamenti razzisti e xenofobi pregiudica la coesione economica e sociale dell'Unione,

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 5)

Considerando quinto bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che una riflessione sull'eliminazione di eventuali aspetti razzisti e xenofobi della politica dell'Unione può rafforzare la funzione di esemplarità dell'Unione;

(Emendamento 6)

Settimo considerando

>Testo originale>

considerando che le maggiori difficoltà economiche precludono a numerose persone all'interno della Comunità la possibilità di partecipare pienamente alla vita economica, sociale e politica e costituiscono un terreno favorevole al propagarsi degli atteggiamenti razzisti e xenofobi;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che le maggiori difficoltà economiche precludono a numerose persone all'interno della Comunità la possibilità di partecipare pienamente alla vita economica, sociale e politica e che politici e opinion maker irresponsabili si avvalgono di tale situazione problematica per suscitare sentimenti razzisti e xenofobi;

(Emendamento 8)

Ottavo considerando

>Testo originale>

considerando che il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo devono essere affrontati principalmente a livello locale, regionale e nazionale,

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nell'ambito degli Stati membri devono essere affrontati principalmente a livello locale, regionale e nazionale, in particolare incentivando le strutture associative di varia natura e di diverso orientamento;

(Emendamento 9)

Considerando diciassettesimo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'esistenza di società armoniose caratterizzate dalla diversità etnica e culturale è un'espressione di civiltà e asseconda l'ideale europeo e che l'Anno europeo contro il razzismo deve venir organizzato in quest'ottica;

(Emendamento 10)

Considerando diciassettesimo ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la lotta contro il razzismo e la xenofobia in Europa ha costituito una delle priorità ricorrenti del Parlamento europeo, sin dagli anni '80,

(Emendamento 11)

Considerando ventiquattresimo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

avendo preso conoscenza con soddisfazione delle proposte «Starting Line» e «Starting Point» che sono state presentate dalle chiese e dalle ONG e con cui esse sottolineano la loro responsabilità in ordine all'argomento;

(Emendamento 12)

Considerando ventiquattresimo ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando, nel contesto della procedura di bilancio 1996, che il Parlamento europeo ha iscritto a bilancio una dotazione destinata a misure di lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo,

(Emendamento 14)

Articolo 2, lettera c ter) (nuova)

>Testo dopo la votazione del PE>

c ter) contribuire alla conoscenza e al riconoscimento delle altre civiltà e dei loro contributi alla cultura dei paesi europei;

(Emendamento 15)

Articolo 2, lettera d)

>Testo originale>

d) incoraggiare la riflessione e la discussione sulle misure necessarie per contrastare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nella Comunità;

>Testo dopo la votazione del PE>

d) incoraggiare la riflessione e la discussione sulle misure necessarie per contrastare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nella Comunità sulla base di un'ampia rassegna dei problemi - prendendo in considerazione i relativi fattori politici, sociali, economici e culturali - allo scopo di rafforzare la funzione di esemplarità della Comunità nel settore dell'eliminazione del razzismo e della xenofobia;

(Emendamento 16)

Articolo 2, lettera d) bis (nuova)

>Testo dopo la votazione del PE>

d bis) incoraggiare le organizzazioni sociali, culturali e religiose a svolgere un loro ruolo nella lotta al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo nell'Unione e promuovere un dialogo sociale in ambito europeo;

(Emendamento 17)

Articolo 2, lettera g bis) (nuova)

>Testo dopo la votazione del PE>

g bis) promuovere nuovi metodi e strategie intesi a contrastare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo riscontrabili in ampi strati della popolazione;

(Emendamento 18)

Articolo 2, lettera g ter) (nuova)

>Testo dopo la votazione del PE>

g ter) favorire un proprio contributo all'arte e alla cultura europea da parte degli immigrati.

(Emendamento 19)

Articolo 2, lettera g quater) (nuova)

>Testo dopo la votazione del PE>

g quater) sostenere progetti nei settori della formazione e dell'insegnamento (nelle scuole, nelle imprese, nelle chiese, ecc.) che favoriscano la presa di coscienza in materia di razzismo e xenofobia e conferiscano alle popolazioni i mezzi per lottare contro il razzismo;

(Emendamento 20)

Articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino

>Testo originale>

- la cooperazione con i mezzi di comunicazione nell'ambito di campagne di informazione, in particolare sul contributo apportato dagli immigrati e dagli appartenenti alle minoranze etniche al benessere economico della Comunità;

>Testo dopo la votazione del PE>

- la cooperazione con i mezzi di comunicazione nell'ambito di campagne di informazione, in particolare sul contributo apportato dagli immigrati e dagli appartenenti alle minoranze etniche alla cultura, all'economia e alla storia dell'Europa;

(Emendamento 21)

Articolo 3, paragrafo 1, trattino quinto bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

- l'organizzazione di dibattiti pubblici che abbiano un'ampia irradiazione negli Stati membri e nell'Unione.

(Emendamento 22)

Articolo 3, paragrafo 1, trattino quinto ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

- il sostegno degli scambi di esperienze tra istituzioni comunali e regionali aventi un potere decisionale nel settore socio-economico e in materia di alloggi e che potrebbero inserire l'integrazione delle minoranze nei loro programmi regionali e urbani;

(Emendamento 23)

Articolo 3, paragrafo 1, trattino quinto quater (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

- il sostegno dei raggruppamenti rappresentativi delle minoranze e delle organizzazioni locali che lottano contro la discriminazione delle minoranze culturali;

(Emendamento 25)

Articolo 5, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Il comitato o l'ente di cui al paragrafo 1 provvede affinché siano rappresentati tutti gli enti e le organizzazioni impegnati nella lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Il comitato o l'ente di cui al paragrafo 1 provvede affinché siano rappresentati tutti gli enti e le organizzazioni impegnati nella lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e mantiene relazioni con organizzazioni sociali nel settore dei mezzi di informazione, dell'istruzione, della filosofia di vita, della religione e della cultura allo scopo di assicurare a queste attività un'ampia irradiazione.

(Emendamento 26)

Articolo 7

>Testo originale>

La Commissione vigila affinché le misure previste dalla presente decisione siano coerenti con altre iniziative comunitarie e ad esse complementari, in particolare i programmi di istruzione e di formazione, le azioni di lotta contro l'esclusione sociale, nonché le attività intraprese dal Consiglio d'Europa.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione vigila affinché le misure previste dalla presente decisione siano coerenti con altre iniziative comunitarie e ad esse complementari, senza doppioni, in particolare combinando tali misure con quelle dei programmi di istruzione e di formazione, delle azioni di lotta contro l'esclusione sociale e con quelle delle attività intraprese dal Consiglio d'Europa.

(Emendamento 27)

Articolo 8

>Testo originale>

La Commissione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni i progressi compiuti nelle attività realizzate e presenta una relazione finale sull'esecuzione del programma entro il 31 dicembre 1998.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione comunica, per il tramite di una relazione annuale, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni i progressi compiuti nelle attività realizzate, e presenta una relazione finale sull'esecuzione del programma entro il 31 luglio 1998.

(Emendamento 28)

Allegato, Parte A, titolo

>Testo originale>

A. Progetti da finanziare attingendo esclusivamente al bilancio comunitario

>Testo dopo la votazione del PE>

A. Progetti da finanziare attingendo, eventualmente, al bilancio comunitario

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che proclama il 1997 «Anno europeo contro il razzismo» (COM(95)0653 - C4-0132/96 - 95/0355(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0653 - 95/0355(CNS) ((GU C 89 del 26.3.1996, pag. 7.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE,

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4-0135/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo 189A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.