Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica l' allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell' allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE /* COM/95/525 DEF - CNS 95/0267 */
Gazzetta ufficiale n. C 012 del 17/01/1996 pag. 0013
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE (96/C 12/07) COM(95) 525 def. - 95/0267(CNS) (Presentata dalla Commissione il 7 novembre 1995) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/118/CE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che per le carni di pollame disciplinate dalla direttiva 71/118/CEE (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è opportuno mantenere le disposizioni relative all'importo minimo da riscuotere per le ispezioni ante-mortem e post-mortem; considerando che tale provvedimento è dettato sia dall'esperienza acquisita sia dall'intento di garantire la stabilità delle regole alle autorità nazionali e agli operatori, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nel capitolo I, punto 1, lettera e), parte introduttiva dell'allegato della direttiva 85/73/CEE, sono soppressi i termini «fino al 31 dicembre 1995». Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato della presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. (2) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 15. (3) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.