25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/92


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 82 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori per ciclomotori dotati di lampade alogene ad incandescenza (HS2)

Comprendente tutto il testo valido fino a:

serie di modifiche 01 – Data di entrata in vigore: 12 settembre 2001

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizione di «tipo»

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni generali

7.

Prescrizioni particolari

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di proiettore

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

13.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 -

Notifica relativa al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione ovvero alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore conforme al regolamento n. 82

Allegato 2 -

Esempio di marchio di omologazione

Allegato 3 -

Prove fotometriche

Allegato 4 -

Colore della luce emessa

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'omologazione dei proiettori muniti di lampade alogene (HS2) destinati all'equipaggiamento di ciclomotori e veicoli trattati come tali.

2.   DEFINIZIONE DI «TIPO»

Con proiettori di «tipi» differenti si intendono proiettori che differiscono fra loro per i seguenti aspetti essenziali:

2.1

il marchio o la denominazione commerciale;

2.2

le caratteristiche del sistema ottico;

2.3

la presenza o l'assenza di componenti in grado di modificare gli effetti ottici mediante riflessione, rifrazione o assorbimento. Un cambiamento del colore dei fasci emessi da proiettori le cui altre caratteristiche non presentano variazioni non costituisce un cambiamento del tipo di proiettore. A tali proiettori può essere pertanto assegnato lo stesso numero di omologazione.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1

La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio o della denominazione commerciale o da un suo rappresentante autorizzato.

3.2

A tutte le domande di omologazione va allegato quanto segue:

3.2.1

disegni in triplice copia sufficientemente dettagliati da permettere l'identificazione del tipo (cfr. i paragrafi 4.2 e 5.3) e che ritraggano il proiettore in sezione trasversale (verticale) e frontalmente, con l'indicazione delle eventuali scanalature del trasparente;

3.2.2

una descrizione tecnica sintetica;

3.2.3

i campioni indicati di seguito:

3.2.3.1

due campioni con trasparenti incolori,

3.2.3.2

per la prova dei filtri o degli schermi colorati (o dei trasparenti colorati): due campioni.

3.3

Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità competente deve verificare l'esistenza di disposizioni che garantiscano l'effettivo controllo della conformità della produzione.

4.   MARCATURE (1)

4.1

I proiettori presentati per l'omologazione devono recare il marchio o la denominazione commerciale del richiedente, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.2

I due trasparenti e il corpo principale (1) di ogni proiettore devono essere provvisti di uno spazio sufficiente ad accogliere il marchio di omologazione. Tali spazi devono essere visibili sui disegni di cui al paragrafo 3.3.1.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1

L'omologazione viene rilasciata se tutti i campioni del tipo di proiettore presentati ai sensi del paragrafo 3.3.3 sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

5.2

A ciascun tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 ad indicare la versione originale del regolamento) indicano le serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. Il numero attribuito non può essere assegnato dalla stessa parte contraente ad un altro tipo di proiettore contemplato dal presente regolamento (2).

5.3

Il rilascio, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di proiettore ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

5.4

Su ogni proiettore conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, negli spazi di cui al paragrafo 4.2, oltre al marchio di cui al punto 4.1, un marchio di omologazione internazionale (3) composto da:

5.4.1

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E», seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (4);

5.4.2

il numero di omologazione.

5.5

I marchi di cui al paragrafo 5.4 devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

5.6

L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi dei marchi di omologazione di cui sopra.

6.   PRESCRIZIONI GENERALI

6.1

Ogni campione deve soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 7.

6.2

I proiettori devono essere progettati e costruiti in modo che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni a cui possono essere sottoposti, continuino a funzionare correttamente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento

6.3

I componenti destinati a fissare la lampada alogena al riflettore devono essere costruiti in modo che, anche al buio, la lampada possa essere montata nella posizione corretta senza rischio di errori.

7.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

7.1

La posizione corretta del trasparente in relazione al sistema ottico deve essere contrassegnata inequivocabilmente e bloccata in modo che non possa ruotare.

7.2

Per misurare l'illuminazione prodotta da un proiettore occorre servirsi di uno schermo di misurazione quale descritto nell'allegato 3 del presente regolamento e di una lampada alogena standard ad incandescenza con bulbo liscio e incolore conforme alla categoria HS2 del regolamento n. 37.

La lampada alogena standard ad incandescenza va regolata secondo il flusso luminoso di riferimento applicabile conformemente ai valori prescritti per queste lampade dal regolamento n. 37 per una tensione nominale di 6 volt.

Il fascio anabbagliante deve avere una linea di demarcazione sufficientemente netta da contribuire effettivamente ad ottenere un puntamento soddisfacente.

7.3

La linea di demarcazione deve essere per quanto possibile diritta e orizzontale su un'estensione orizzontale di almeno ± 2,250 mm misurata a una distanza di 25 m.

Quando sono puntati (5) in base all'allegato 3, i proiettori devono soddisfare i requisiti specificati in tale allegato.

7.4

Il fascio luminoso non deve presentare variazioni laterali che pregiudichino una buona visibilità.

7.5

I valori di illuminamento dello schermo vanno misurati mediante un fotorecettore avente una superficie utile compresa in un quadrato di 65 mm di lato.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1

Ogni proiettore recante un marchio di omologazione prescritto ai sensi del presente regolamento deve essere conforme al tipo omologato e rispettare le prescrizioni del presente regolamento.

8.2

Tuttavia, se si tratta di un dispositivo selezionato a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità massima e minima del flusso luminoso emesso (misurata con una lampada alogena standard come indicato al paragrafo 7.2) devono essere almeno l'80 % dei valori minimi e non oltre il 120 % dei valori massimi di cui all'allegato 3.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1

L'omologazione rilasciata a un tipo di proiettore ai sensi del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui sopra non sono soddisfatte.

9.2

Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione in precedenza rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI PROIETTORE

10.1

Qualsiasi modifica del tipo di proiettore deve essere notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato la relativa omologazione. Ricevuta la notifica, il servizio può:

10.1.1

ritenere che le modifiche effettuate non avranno probabilmente ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il proiettore è ancora conforme alle prescrizioni applicabili; oppure

10.1.2

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove.

10.2

La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere comunicata con la procedura di cui al paragrafo 5.3 alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento.

10.3

L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di proiettore omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la relativa notifica, tale autorità informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

12.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione e ai quali vanno inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione emesse in altri paesi.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.1.

Trascorsi 6 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 113, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono cessare di rilasciare l'omologazione ECE ai sensi del presente regolamento.

13.2.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare estensioni dell'omologazione a norma della serie di modifiche 01 o della versione originale del presente regolamento.

13.3.

Le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 113 nonché tutte le estensioni di omologazioni, comprese quelle rilasciate successivamente a norma della versione originale del presente regolamento, restano valide a tempo indeterminato.

13.4.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni dei proiettori, in base alla serie di modifiche 01 o alla versione originale del presente regolamento, purché tali proiettori siano usati come pezzi di ricambio da installare su veicoli in circolazione.

13.5.

A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 113, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento potrà vietare il montaggio su un veicolo nuovo di un proiettore omologato ai sensi di tale regolamento.

13.6.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a permettere il montaggio su un tipo di veicolo o su un veicolo di proiettori omologati ai sensi del presente regolamento.

13.7.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a permettere il montaggio su un veicolo in circolazione di proiettori omologati ai sensi del presente regolamento nella sua versione originale, purché tali proiettori siano considerati pezzi di ricambio.


(1)  Se il trasparente non può essere separato dal corpo principale, è sufficiente provvedere ad uno spazio adeguato sul trasparente stesso.

(2)  Un cambiamento del colore dei fasci emessi da proiettori le cui altre caratteristiche non presentano variazioni non costituisce un cambiamento del tipo di proiettore. A tali proiettori può essere pertanto assegnato lo stesso numero di omologazione (cfr. il paragrafo 2.3).

(3)  Se tipi di proiettori diversi hanno lo stesso trasparente o lo stesso riflettore, il trasparente e il riflettore possono recare i vari marchi di omologazione di tali tipi di proiettori, a condizione che il numero di omologazione rilasciato per il tipo specifico presentato possa essere identificato senza ambiguità.

(4)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

(5)  Deve essere possibile regolare l'angolo verticale del proiettore.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image


ALLEGATO 2

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

Image

a ≥ 12 mm

Il proiettore su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) conformemente al regolamento n. 82 con il numero di omologazione 00243. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni del regolamento nella sua versione originale.


ALLEGATO 3

PROVE FOTOMETRICHE

1.   Per le misurazioni, lo schermo va collocato a una distanza di 25 m davanti al proiettore, perpendicolarmente alla linea che unisce il filamento della lampada al punto HV; la linea HH deve essere orizzontale.

2.   Lateralmente, il proiettore va regolato in modo che il centro del fascio si trovi sulla linea verticale VV.

3.   Verticalmente, il proiettore va regolato in modo che la linea di demarcazione si trovi 250 mm sotto alla linea HH. Va mantenuto il più orizzontale possibile.

4.   Quando è puntato in base ai paragrafi 2 e 3, il proiettore deve soddisfare le seguenti condizioni:

Punto di misurazione

Illuminamento E/lux

Qualsiasi punto situato sulla linea HH o al di sopra di essa

≤ 0,7

Qualsiasi punto situato sulla linea 35L-35R tranne 35V

≥ 1

Punto 35 V

≥ 2

Qualsiasi punto situato sulla linea 25L-25R

≥ 2

Qualsiasi punto situato sulla linea 15L-15R

≥ 0,5

5.   Schermo di misurazione

Image

(dimensioni in mm per una distanza di 25 m)


ALLEGATO 4

COLORE DELLA LUCE EMESSA

1.

I proiettori possono emettere luce di colore bianco o giallo selettivo.

2.

Le coordinate tricromatiche del colore giallo selettivo sono:

limite verso il rosso

y ≥ 0,138 + 0,580 x

limite verso il verde

y ≤ 1,29 x – 0,100

limite verso il bianco

y ≥ – x + 0,966

limite verso il valore spettrale

y ≥ – x + 0,992

3.

Le coordinate tricromatiche della luce bianca sono:

limite verso il blu

x ≥ 0,310

limite verso il giallo

x ≤ 0,500

limite verso il verde

y ≤ 0,150 + 0,640 x

limite verso il verde y

y ≤ 0,440

limite verso il porpora

y ≥ 0,050 + 0,750 x

limite verso il rosso

y ≥ 0,382

Nota:

L'articolo 3 dell'accordo al quale è allegato il presente regolamento non impedisce alle parti contraenti di vietare, per i veicoli da esse omologati, proiettori che emettono luce di colore bianco o giallo selettivo.