42000A1215(01)

2000/770/CE: Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 15/12/2000 pag. 0355 - 0372


Accordo interno

tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato concluso tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (in seguito denominato "accordo ACP-CE") stabilisce, per gli aiuti erogati dalla Comunità agli Stati ACP nel quinquennio 2000-2005, l'importo totale di 15200 milioni di EUR. Tale importo è composto per un importo massimo di 13500 milioni di EUR da risorse del 9o Fondo europeo di sviluppo (9o FES), alimentato con contributi degli Stati membri, e per un importo massimo di 1700 milioni di EUR da risorse della Banca europea per gli investimenti (in seguito denominata "Banca").

(2) Inoltre, eventuali rimanenze dei precedenti fondi non assegnati alla data di entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo ACP-CE sarà trasferita al 9o FES e utilizzata in conformità delle condizioni stabilite nell'accordo ACP-CE. L'importo totale previsto copre il periodo 2000-2007, periodo che comprende i due anni probabilmente necessari per la ratifica del 9o FES e i due anni successivi alla scadenza del 9o FES.

(3) La decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, è stata prorogata fino al 28 febbraio 2001 con la decisione 2000/169/CE(1). Entro tale data sarà adottata una nuova decisione in base all'articolo 187 del trattato. Con questa decisione le risorse del 9o FES destinate all'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare (in seguito denominati "PTOM") cui si applica la parte quarta del trattato saranno fissate a 175 milioni di EUR. Si prevede inoltre che la Banca intraprenderà operazioni nei PTOM per un importo massimo di 20 milioni di EUR a partire da risorse proprie. Inoltre, eventuali rimanenze delle risorse dei precedenti FES assegnate ai PTOM e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente accordo saranno trasferite al 9o FES e utilizzate in conformità delle condizioni stabilite in tale decisione.

(4) I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno deciso di riservare 125 milioni di EUR al finanziamento delle spese che la Commissione dovrà sostenere per attuare il 9o FES.

(5) Per attuare l'accordo ACP-CE e la futura decisione relativa all'associazione dei PTOM (in seguito denominata "decisione") è necessario istituire un 9o FES e fissare le modalità della sua dotazione nonché i contributi degli Stati membri a quest'ultima.

(6) È necessario stabilire le norme di gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità precise di controllo dell'impiego degli aiuti.

(7) Le conclusioni relative alla ripartizione finanziaria del 9o FES, elaborate nell'ambito del coordinamento ministeriale della Comunità della terza conferenza ministeriale di negoziato ACP-CE, svoltasi il 6 e 7 dicembre 1999, prendono atto dell'intenzione della Commissione di decentrare le sue decisioni amministrative e sottolineano il bisogno di riforme che ridefiniscano i rispettivi ruoli della Commissione e del Consiglio nel processo decisionale del Fondo europeo di sviluppo.

(8) La dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul processo di programmazione, riportata nel verbale della conferenza ministeriale di negoziato ACP-CE del 2 e 3 febbraio 2000, precisa che le procedure e gli obblighi relativi alle relazioni concernenti il processo di programmazione vanno gestiti in modo disciplinato e che i rispettivi ruoli degli Stati membri e della Commissione nell'ambito del processo decisionale vanno riesaminati e adattati.

(9) Nelle conclusioni del 21 maggio 1999 sulla valutazione degli strumenti e dei programmi comunitari per lo sviluppo della Comunità europea il Consiglio indica vari modi in cui la Commissione e gli Stati membri possono rendere più efficiente la gestione dell'aiuto allo sviluppo della Comunità europea: trasferire responsabilità alle delegazioni, incrementare il coordinamento e la complementarità tra i vari donatori, ridurre il numero di strumenti, aumentare il ricorso a criteri di rendimento e riorientare l'attività dei comitati di gestione del settore sviluppo.

(10) Il Consiglio del 21 maggio 1999 ha adottato una risoluzione sulla complementarità tra la Comunità e gli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo. Il Consiglio dell'8 maggio 2000 ha adottato conclusioni sul coordinamento operativo. Tali documenti ribadiscono la necessità d'intensificare il coordinamento e la complementarità e anche di riconoscere al paese partner un ruolo guida in questo processo.

(11) Un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dovrebbe essere istituito presso la Commissione e un comitato di uguale natura dovrebbe essere istituito presso la Banca. I lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione dell'accordo ACP-CE e delle disposizioni corrispondenti della decisione dovrebbero essere armonizzati,

dopo aver consultato la Commissione e la Banca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

RISORSE FINANZIARIE

Articolo 1

Risorse del 9o FES

1. Gli Stati membri istituiscono un nono Fondo europeo di sviluppo (2000), in seguito denominato "9o FES".

2. Il 9o FES consiste in:

a) Un importo massimo di 13800 milioni di EUR finanziati dagli Stati membri con i seguenti contributi:

>SPAZIO PER TABELLA>

di cui

i) 13500 milioni di EUR sono assegnati agli Stati ACP

ii) 175 milioni di EUR sono assegnati ai PTOM

iii) 125 milioni di EUR sono assegnati alla Commissione a copertura dei costi di attuazione del 9o FES;

b) eventuali rimanenze di precedenti FES ancora sussistenti alla data di entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo ACP-CE, nonché ogni importo che sia in seguito eventualmente disimpegnato da progetti in corso nel quadro di detti FES saranno trasferiti al 9o FES. Tutte le risorse trasferite in tal modo al 9o FES che erano state in precedenza assegnate al programma indicativo di uno Stato o di una regione ACP o di un paese PTOM resteranno assegnate a tale Stato, regione o paese PTOM;

c) l'importo totale previsto per l'assistenza agli Stati ACP è integrato con le rimanenze di precedenti FES. L'importo totale delle risorse copre il periodo 2000-2007.

3. I proventi da interessi sui fondi menzionati al paragrafo 2 depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all'articolo 37, paragrafo 1 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE sono versati a credito di uno o più conti bancari aperti a nome della Commissione e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 10.

4. In caso di adesione di un nuovo Stato alla Comunità, l'assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera a) è modificata con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

5. Anche le risorse finanziarie del Consiglio che delibera possono essere adeguate, con decisione all'unanimità, in virtù dell'articolo 62, paragrafo 2 dell'accordo ACP-CE.

Articolo 2

Risorse riservate agli Stati ACP

1. Dell'importo totale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) un importo massimo pari a 13500 milioni di EUR è assegnato agli Stati ACP nel modo seguente:

a) sino a un importo massimo di 10000 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni, di cui

i) sino a un importo massimo di 9836 milioni di EUR per aiuti allo sviluppo a lungo termine, secondo la programmazione di cui agli articoli 1-5 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE; queste risorse potranno essere utilizzate per finanziare azioni d'urgenza a breve termine, a norma dell'articolo 72, paragrafo 3 dell'accordo ACP-CE;

ii) sino ad un importo massimo di 90 milioni di EUR per il finanziamento del bilancio del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI), ai sensi delle disposizioni dell'allegato III dell'accordo ACP-CE;

iii) sino ad un importo massimo di 70 milioni di EUR per il finanziamento del bilancio del Centro tecnico per l'agricoltura e la cooperazione rurale (CTA), ai sensi delle disposizioni dell'allegato III dell'accordo ACP-CE;

iv) sino ad un importo massimo di 4 milioni di EUR per coprire le spese dell'assemblea paritetica ACP-CE, costituita ai sensi dell'articolo 17 dell'accordo ACP-CE;

b) sino ad un importo massimo di 1300 milioni di EUR per finanziare il sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionali degli Stati ACP, a norma degli articoli 614 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE;

c) sino ad un importo massimo di 2200 milioni di EUR per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell'allegato II ("Modalità e condizioni di finanziamento") dell'accordo ACP-CE, fermo restando il finanziamento degli abbuoni di interessi, di cui agli articoli 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo, con le risorse indicate all'articolo 3, lettera a) dell'allegato I dell'accordo.

2. All'interno dei 13500 milioni di EUR di cui al paragrafo 1, può essere mobilizzato un importo di 1000 milioni di EUR, solo dopo un riesame dei risultati che il Consiglio effettuerà nel 2004 su proposta della Commissione. Le eventuali risorse mobilizzate sono opportunamente assegnate alle dotazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3. Prima della scadenza del 9o FES, gli Stati membri insieme agli Stati ACP valuteranno, ai sensi del punto 7 del protocollo finanziario dell'accordo ACP-CE, il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti. L'opportunità di assegnare nuove risorse al sostegno della cooperazione finanziaria sarà stabilita sulla base di tale valutazione e terrà pienamente conto delle risorse del 9o FES non impegnate o non pagate.

4. Prima della scadenza del 9o FES gli Stati membri fisseranno una data oltre la quale le risorse del 9o FES non saranno più impegnate.

Articolo 3

Risorse riservate ai PTOM

1. L'importo globale dell'assistenza finanziaria fornita dalla Comunità ai PTOM sul totale indicato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è pari a 175 milioni di EUR, di cui 155 milioni in forma di sovvenzioni e 20 milioni a titolo del Fondo investimenti. Le disposizioni che disciplinano l'attuazione dell'assistenza sono stabilite nella decisione del Consiglio sull'associazione dei PTOM alla Comunità, adottata a norma dell'articolo 187 del trattato.

2. Qualora un PTOM acquisisca l'indipendenza e aderisca all'accordo ACP-CE, gli importi indicati al paragrafo 1 sono ridotti e quelli indicati all'articolo 2, lettera a), punto i) corrispondentemente aumentati con una decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Articolo 4

Risorse riservate ai costi di attuazione

125 milioni di EUR sono riservati al finanziamento dei costi che la Commissione sostiene nel quadro dell'attuazione dell'accordo ACP-CE e sono utilizzati conformemente ai principi stabiliti all'articolo 10 del presente accordo unitamente alle risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 3 dello stesso.

Articolo 5

Prestiti a partire dalle risorse proprie della Banca

1. All'importo indicato all'articolo 1, paragrafo 2 si aggiungono, fino ad un importo massimo di 1720 milioni di EUR, i prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie. Questi prestiti sono concessi ai fini indicati nell'allegato II dell'accordo ACP-CE e nella decisione in vigore del Consiglio adottata a norma dell'articolo 187 del trattato CE, per quanto riguarda i PTOM, in seguito denominata "decisione", conformemente alle condizioni previste dagli statuti della Banca e alle modalità e condizioni di finanziamento degli investimenti di cui all'allegato e alla decisione suddetti.

2. Questi prestiti sono destinati:

a) sino a un importo massimo di 1700 milioni di EUR, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;

b) sino a un importo massimo 20 milioni di EUR, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei PTOM.

Articolo 6

Garanzia sui prestiti della BEI

1. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle sue risorse proprie in applicazione dell'articolo 1 dell'allegato II dell'accordo ACP-CE e delle disposizioni corrispondenti della decisione.

2. La garanzia di cui al paragrafo 1 è limitata al 75 % dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito nel loro complesso; essa è destinata alla copertura di tutti i rischi.

3. Per gli impegni degli Stati membri risultanti dal paragrafo 1 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

Articolo 7

Operazioni gestite dalla Banca nel quadro di precedenti FES

1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM ed ai dipartimenti francesi d'oltremare nonché i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro di precedenti FES ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al 9o FES da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

2. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono previamente detratte.

Articolo 8

Operazioni gestite dalla Banca nel quadro del 9o FES

1. I proventi e i redditi derivanti alla Banca da operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti sono utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato II dell'accordo ACP-CE, previe deduzioni per spese straordinarie e passività originate nel contesto del Fondo investimenti.

2. La Banca è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti. Il Consiglio decide, alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21 del presente accordo e su proposta elaborata dalla Commissione di concerto con la Banca, in merito alle risorse e ai meccanismi di remunerazione della Banca. Le condizioni di tale decisione sono incorporate nell'accordo con il quale la Banca s'impegna a effettuare dette operazioni.

Articolo 9

Costi connessi alla gestione delle risorse del 9o FES

1. Le risorse di cui all'articolo 4 del presente accordo sono utilizzate, unitamente alle risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 3, per coprire i costi amministrativi e finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del 9o FES. La Commissione le utilizza in particolare per i seguenti fini:

a) coprire le spese amministrative e finanziarie risultanti dalla gestione della tesoreria del 9o FES;

b) potenziare le capacità amministrative della Commissione e delle sue delegazioni per assicurare che la preparazione e l'attuazione delle operazioni finanziate dal 9o FES si svolgano senza problemi;

c) finanziare studi, valutazioni preliminari, verifiche contabili o servizi di consulenza, in particolare nel campo dell'analisi, della diagnosi e della formulazione di strategie di adeguamento strutturale e di altre politiche; e

d) controllo e valutazione.

Tale assistenza non è fornita per l'esecuzione delle mansioni fondamentali della funzione pubblica europea, vale a dire del personale stabile della Commissione.

2. La Commissione sottopone ogni anno al comitato del FES di cui all'articolo 21, in seguito denominato "comitato del FES", proposte finanziarie globali sull'uso di dette risorse che comprendono altresì una relazione sulle attività dell'anno precedente. Il comitato esprime un parere sulle proposte della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 27.

3. Tuttavia il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21 di impiegare le risorse di cui al presente articolo per scopi diversi da quelli previsti al paragrafo 1.

Articolo 10

Contributi al 9o FES

1. Ogni anno la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, anteriormente al 15 ottobre, lo stato dei pagamenti da prevedere per l'esercizio successivo nonché lo scadenzario delle richieste di contributi, tenendo conto delle esigenze della Banca per quanto riguarda la gestione e le operazioni del Fondo investimenti. La Commissione giustifica l'importo richiesto, in base alla sua capacità di assegnare realmente le risorse proposte. Il Consiglio si pronuncia a questo riguardo nonché su ciascun scadenzario delle richieste di contributi, alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21.

2. Per quanto riguarda le rimanenze dei precedenti FES da trasferire al 9o FES ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il contributo di ciascuno Stato membro è calcolato proporzionalmente al suo contributo al relativo FES.

3. Insieme alle previsioni annuali per i contributi, la Commissione trasmette al Consiglio le previsioni degli impegni e degli esborsi relativi a ciascuno dei quattro anni successivi all'anno della richiesta di contributi. Ogni anno il Consiglio riesamina e approva lo scadenzario.

4. Qualora i contributi non siano sufficienti a coprire il fabbisogno effettivo del 9o FES durante l'esercizio in esame, la Commissione presenta al Consiglio proposte di versamenti supplementari; quest'ultimo si pronuncia quanto prima alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21.

5. Le modalità di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 31.

CAPITOLO II

RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE E DELLA BANCA

Articolo 11

Esecuzione finanziaria di progetti e programmi

1. La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del 9o FES sotto forma di sovvenzioni diverse dagli abbuoni di interessi. Essa effettua i pagamenti ai sensi del regolamento finanziario di cui all'articolo 31.

2. La Banca provvede, per conto della Comunità, alla gestione del Fondo investimenti ed effettua operazioni a titolo di tale fondo ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 31. In questo ambito la Banca agisce a nome e a rischio della Comunità. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.

3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse del 9o FES.

4. La Commissione e la Banca possono, soprattutto nel caso di programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o dai loro agenti incaricati dell'esecuzione e conformi alle priorità fissate nella strategia di cooperazione regionale di cui al capitolo III, affidare agli Stati membri o ai loro agenti incaricati dell'esecuzione, la responsabilità amministrativa dei fondi dell'Unione europea. La visibilità del contributo dell'Unione europea è comunque assicurata. La Commissione garantisce la compensazione finanziaria per l'onere amministrativo assunto.

Articolo 12

Obblighi relativi al controllo e alle relazioni riguardanti i progressi nell'attuazione dell'assistenza del 9o FES

1. La Commissione e la Banca controllano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'utilizzo dell'assistenza del 9o FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM e di qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza del 9o FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 56 dell'accordo ACP-CE e alle corrispondenti disposizioni della decisione.

2. La Banca informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del 9o FES da essa amministrate, secondo le modalità esposte negli orientamenti per il funzionamento del Fondo investimenti. La Commissione e la Banca assicurano uno stretto coordinamento e collaborazione per il sostegno allo sviluppo del settore privato negli Stati ACP.

3. La Commissione e la Banca, a norma degli articoli 17, 18 e 19 del presente accordo, forniscono agli Stati membri, riuniti nel comitato del FES, le informazioni sull'attuazione operativa, a livello nazionale e regionale, delle risorse del 9o FES. Le informazioni riguardano altresì le operazioni finanziate con il Fondo investimenti.

4. A norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del presente accordo, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di riesame dei risultati globali, che il Consiglio dovrà effettuare nel 2004. Tale riesame valuterà in particolare il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti.

Articolo 13

Valutazioni

1. La Commissione e la Banca, ciascuno entro i limiti delle proprie competenze, assicurano che la qualità e l'impatto dell'assistenza finanziaria del 9o FES, per quanto concerne i principali settori, temi e strumenti, siano accuratamente valutati da valutatori indipendenti.

2. Fatta salva la valutazione dei principali settori, temi e strumenti di cui al paragrafo 1, i singoli progetti possono essere valutati da valutatori indipendenti, caso per caso. La valutazione dei progetti può avvenire su iniziativa della Commissione ed essere riportata nella proposta di finanziamento. Gli Stati membri possono inoltre chiedere la valutazione del progetto allorché la proposta di finanziamento è discussa dal comitato del FES.

3. Tutte le valutazioni devono avvenire conformemente alle migliori prassi di valutazione, inclusi i criteri di valutazione e i principi per la valutazione dell'aiuto allo sviluppo stabiliti dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE.

4. Il completamento della valutazione è notificato al comitato del FES che, a norma dell'articolo 28, lettera c), potrà discuterla. I risultati delle valutazioni sono tenuti in debito conto nel processo di revisione intermedia e finale delle strategie di sostegno nazionale di cui all'articolo 18.

CAPITOLO III

PROGRAMMAZIONE

Articolo 14

Programmazione dell'assistenza

1. La programmazione dell'assistenza ai singoli Stati ACP è effettuata ai sensi delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

2. La programmazione del sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionali degli Stati ACP è effettuata ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 14 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

3. Ai sensi del presente articolo, per programmazione s'intende

a) la preparazione e l'elaborazione di una strategia di cooperazione nazionale (SC)/strategia di cooperazione regionale (SCR) basata su obiettivi e strategie di sviluppo a medio termine del paese/della regione in questione;

b) una chiara precisazione da parte della Comunità del programma indicativo di finanziamento di cui all'articolo 3 dell'allegato IV del quale il paese/la regione possa beneficiare durante il periodo quinquennale;

c) la preparazione e l'adozione di un programma indicativo per l'attuazione della SC/SCR;

d) un processo di revisione che copra la SC/SCR, il programma indicativo e il volume delle risorse assegnategli.

Articolo 15

SC e programmi indicativi

1. All'inizio del processo di programmazione la Commissione prepara, insieme allo Stato ACP interessato e previa consultazione della Banca, la SC e il programma indicativo sul campo ad essa associato.

2. La preparazione della SC ha luogo attraverso il coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri nello Stato ACP interessato. Siffatto coordinamento

a) per quanto possibile avviene tramite gli esistenti meccanismi per il coordinamento dei donatori nello Stato ACP in questione;

b) è aperto alla partecipazione di Stati membri che non siano permanentemente rappresentati nello Stato ACP in questione e di altri donatori attivi nello stesso. Gli Stati membri che non siano in grado di partecipare all'esercizio di coordinamento hanno accesso alle informazioni sui risultati;

c) coinvolge la Banca per le questioni relative alle operazioni della stessa e a quelle del Fondo investimenti.

3. Il coordinamento sul campo pone l'accento sulla valutazione comune circa necessità e risultati e sulle analisi settoriali nonché sulle priorità. L'esercizio di coordinamento assicura che la SC e il programma indicativo siano coerenti con le iniziative a livello del paese, come i documenti strategici di lotta contro la povertà e il quadro globale per lo sviluppo, ove un tale dialogo esista.

4. Il sostegno comunitario concesso in forma di sovvenzioni è concentrato in un numero limitato di settori principali e assicura la complementarità con le operazioni finanziate dallo Stato ACP interessato, dagli Stati membri e da altri donatori.

5. Ciascuna SC, comprensiva del relativo progetto di programma indicativo, è definita in un unico documento, che sarà oggetto di uno scambio d'opinioni tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato del FES. A norma degli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 4, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, il programma indicativo comprende operazioni specifiche ben individuate per raggiungere gli obiettivi, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva. Il programma indicativo comprende inoltre indicatori d'impatto e impegni di politica settoriale nonché un calendario di esecuzione e revisione del programma indicativo compresi gli impegni e gli esborsi.

La Banca partecipa a tale scambio d'opinioni. Il comitato del FES esprime il suo parere sul contenuto del documento secondo la procedura di cui all'articolo 27.

6. Il programma indicativo è in seguito adottato di concerto dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato e, una volta adottato, è vincolante per la Comunità e per tale Stato ACP. La versione definitiva della strategia e del programma indicativo è trasmessa per informazione al comitato del FES.

Se la SC e il relativo programma indicativo su cui il comitato del FES ha espresso il suo parere vengono modificati in maniera sostanziale anteriormente alla firma con lo Stato ACP interessato, la SC e il relativo programma indicativo così modificati sono sottoposti al suddetto comitato per un nuovo parere.

7. La Commissione, la Banca e gli Stati membri adottano tutte le misure, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento dello scambio d'opinioni di cui al paragrafo 5, necessarie a garantire che la definizione della SC e del programma indicativo sia completata nel più breve termine possibile. Salvo in circostanze eccezionali, il processo dev'essere ultimato entro dodici mesi dalla firma dell'accordo di partenariato.

Articolo 16

Assegnazione delle risorse

All'inizio del processo di programmazione di cui agli articoli 1 e 8 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE la Commissione decide, in base ai criteri stabiliti agli articoli 3 e 9 dello stesso allegato, l'assegnazione indicativa delle sovvenzioni nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera b), per ciascun paese e ciascuna regione ACP ai quali la programmazione si riferisce. In questo contesto sono individuati i due elementi dell'assegnazione a ciascun paese di cui all'allegato IV, articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo ACP-CE. La Commissione informa il comitato del FES in merito alle assegnazioni nonché alle disposizioni adottate ai sensi dell'allegato IV, articolo 3, paragrafo 4.

Il comitato del FES esprime il suo parere, secondo la procedura di cui all'articolo 27, sul metodo usato nell'applicazione dei criteri generali per l'assegnazione delle risorse, quale presentato dalla Commissione.

Articolo 17

Revisione annuale dei programmi indicativi

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, la revisione annuale del funzionamento di ciascun programma indicativo è eseguita dalla Commissione insieme a ciascuno Stato ACP e in stretto coordinamento con gli Stati membri. La Banca è consultata sulle questioni relative alle sue operazioni e a quelle del Fondo investimenti.

2. Il processo di revisione annuale di ciascun programma dev'essere completato entro 60 giorni. La Commissione, la Banca e gli Stati membri adottano le misure, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento dello scambio d'opinioni di cui al paragrafo 3, necessarie a garantire che sia rispettato tale termine.

3. Entro 60 giorni il comitato del FES discute la revisione annuale basandosi su un documento presentatogli dalla Commissione.

4. La revisione annuale è messa a punto dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato. I risultati definitivi sono trasmessi per informazione al comitato del FES.

Articolo 18

Revisioni intermedie e revisioni finali della SC

1. A medio termine e a conclusione del periodo di applicazione del protocollo finanziario il processo di revisione comprende, secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 6 e all'articolo 11 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, anche una revisione e un adeguamento della SC e del programma indicativo per il successivo periodo quinquennale. Tali revisioni costituiscono parte integrante del processo di programmazione e includono, come elemento essenziale, una valutazione dell'impatto della cooperazione allo sviluppo della Comunità in relazione agli obiettivi e agli indicatori fissati nella SC.

Le revisioni intermedie e le revisioni finali relative a ciascuno Stato ACP sono effettuate dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato in stretto coordinamento con gli Stati membri rappresentati nel paese. La Banca è consultata sulle questioni relative alle sue operazioni e a quelle del Fondo investimenti.

2. La revisione intermedia e la revisione finale possono indurre la Commissione a proporre una revisione dell'assegnazione delle risorse per il successivo periodo quinquennale alla luce delle necessità del momento e dei risultati dello Stato ACP in questione.

3. Le revisioni eseguite a medio termine e a conclusione del periodo di applicazione del protocollo finanziario, inclusa l'eventuale revisione delle risorse assegnate, devono essere ultimate entro un totale di 90 giorni. La Commissione, la Banca e gli Stati membri adottano tutte le misure, in particolare per quanto riguarda il processo di formulazione del parere di cui al paragrafo 4 del comitato del FES, necessarie a garantire che sia rispettato tale termine.

4. Entro il termine previsto per la revisione intermedia e la revisione finale il comitato del FES esprime un parere a norma dell'articolo 27 basandosi su un documento presentatogli dalla Commissione, in merito ai seguenti punti:

a) le conclusioni della revisione intermedia o della revisione finale

b) la SC e il relativo programma indicativo

c) la proposta della Commissione per l'assegnazione delle risorse.

Articolo 19

Programmi regionali

1. La Commissione provvede a preparare le strategie di sostegno regionali (SCR) e i relativi programmi indicativi di concerto con le organizzazioni regionali ufficialmente incaricate o, in assenza di un incarico corrispondente, con gli ordinatori nazionali degli Stati ACP della regione interessata. Qualora sia stato nominato un ordinatore regionale, la preparazione della SC e del programma indicativo avviene in coordinamento con gli Stati membri.

2. Siffatto coordinamento coinvolge la Banca per le questioni relative alle operazioni della stessa e a quelle del Fondo investimenti.

3. Ciascuna SCR, comprensiva del relativo progetto di programma indicativo, è definita in un unico documento, che è oggetto di uno scambio d'opinioni tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato del FES. Il suddetto comitato esprime il suo parere sul progetto di SCR e sul relativo programma indicativo secondo la procedura di cui all'articolo 27 tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

4. Il programma indicativo è in seguito adottato di concerto dalla Commissione e dalle organizzazioni regionali ufficialmente incaricate o, in assenza di un incarico corrispondente, dagli ordinatori nazionali degli Stati ACP della regione interessata. Una volta adottato, il programma indicativo è vincolante per la Comunità e per tali Stati beneficiari.

5. Ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato IV, dell'accordo ACP-CE, si procede a una revisione intermedia e a una revisione finale della SCR e del programma indicativo. Nell'ambito del processo di revisione, il comitato del FES esprime il suo parere a norma dell'articolo 27 basandosi su un documento ricapitolativo presentatogli dalla Commissione. In seguito alle deliberazioni del suddetto comitato, il processo di revisione è completato dalla Commissione e dalle organizzazioni regionali ufficialmente incaricate o, in assenza di un incarico corrispondente, dagli ordinatori nazionali degli Stati ACP della regione interessata. I risultati definitivi della revisione sono riepilogati e trasmessi per informazione al comitato del FES.

6. Le revisioni intermedie e le revisioni finali possono comportare una revisione dell'assegnazione delle risorse alla luce delle esigenze del momento e dei risultati della regione ACP interessata.

Articolo 20

Revisioni effettuate in circostanze eccezionali

Come previsto agli articoli 72 e 73 dell'accordo ACP-CE, in circostanze eccezionali una revisione delle SC può essere intrapresa su richiesta dello Stato ACP interessato o della Commissione. In tal caso si applica la procedura di revisione di cui all'articolo 18 del presente accordo, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

CAPITOLO IV

PROCEDURE DECISIONALI

Articolo 21

Il comitato del Fondo europeo di sviluppo

1. È istituito presso la Commissione, per le risorse del Fondo europeo di sviluppo da essa amministrate, un comitato, composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in seguito denominato "comitato del FES". Il comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; la Commissione provvede al segretariato. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori del comitato.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato del FES.

3.

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 145 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno otto Stati membri.

5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 sono modificate, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità, nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 22

Competenze del comitato del FES

1. Il comitato del FES concentra i suoi lavori sui problemi di fondo della cooperazione allo sviluppo a livello nazionale e regionale. A fini di coerenza, coordinamento e complementarità, esso controlla l'attuazione delle strategie di sviluppo adottate dalla Comunità e dai suoi Stati membri.

2. I compiti del comitato del FES si situano a tre livelli:

a) programmazione dell'aiuto comunitario e revisioni di programmazione con particolare riguardo alle strategie nazionali e regionali, compresa l'individuazione di progetti e programmi;

b) partecipazione al processo decisionale relativo ai finanziamenti effettuati dal Fondo europeo di sviluppo;

c) controllo dell'attuazione dell'aiuto comunitario, compresi gli aspetti settoriali, le questioni trasversali e il funzionamento del coordinamento sul campo.

Articolo 23

Programmazione e individuazione, complementarità e coerenza

1. Per quanto riguarda la programmazione, il comitato

a) esprime un parere sull'esame di cui all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, secondo comma, articolo 16, secondo comma, articolo 18, paragrafo 4, e articolo 19, paragrafi 3 e 5, secondo la procedura di cui all'articolo 27; e

b) discute le conclusioni delle revisioni annuali di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. Il comitato esamina altresì la coerenza e la complementarità dell'aiuto comunitario con quello degli Stati membri. Al fine di garantire trasparenza e coerenza tra le azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarità tra le azioni comunitarie e gli aiuti bilaterali, la Commissione comunica agli Stati membri e ai loro rappresentanti in loco le schede di individuazione dei progetti nel termine di un mese dalla decisione di istruirli. Tali schede saranno periodicamente aggiornate e trasmesse al comitato del FES, agli Stati membri e ai loro rappresentanti in loco.

3. Ai fini della complementarità, ciascuno Stato membro informa sistematicamente la Commissione circa le attività di cooperazione che sta conducendo o intende condurre in ciascun paese. Le informazioni sull'aiuto bilaterale sono fornite al momento di stabilire la prima SC e sono aggiornate almeno all'atto della revisione annuale.

Articolo 24

Proposte finanziarie sulle quali il comitato del FES esprime il suo parere

1. Il comitato del FES esprime il suo parere, secondo la procedura di cui all'articolo 27, su:

a) proposte di finanziamento di progetti o programmi di valore superiore a 8 milioni di EUR, o quelle che rappresentano più del 25 % dell'assegnazione al programma indicativo;

b) proposte di finanziamento effettuate a norma dell'articolo 9.

2. Proposte di finanziamento di un valore:

a) superiore a 15 milioni di EUR o che rappresentano più del 25 % dell'assegnazione al programma indicativo sono approvate con procedura orale;

b) compreso tra 8 milioni di EUR e 15 milioni di EUR sono approvate con procedura scritta.

3. La Commissione ha la facoltà di approvare, senza consultare preliminarmente il comitato del FES, le operazioni di valore inferiore o pari a 8 milioni di EUR e che rappresentano meno del 25 % del programma indicativo. Ogni Stato membro può chiedere che le operazioni approvate direttamente dalla Commissione siano oggetto di discussione in una riunione successiva del comitato del FES. Per operazioni di un valore:

a) compreso tra 2 milioni di EUR e 8 milioni di EUR la Commissione fornisce al comitato del FES informazioni ex-ante secondo i criteri di cui al paragrafo 5 almeno due settimane prima che venga adottata la decisione;

b) compreso tra 500000 EUR e 2 milioni di EUR la Commissione fornisce al comitato del FES informazioni ex ante succinte almeno due settimane prima che venga adottata la decisione;

c) inferiore a 500000 EUR la Commissione informa il comitato del FES dopo aver adottato la sua decisione.

4. La Commissione ha inoltre la facoltà di approvare, senza consultare il comitato del FES, gli impegni supplementari necessari a coprire i superamenti previsti o registrati per un progetto o per un programma di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), quando il superamento o l'importo supplementare necessario sia inferiore o pari al 20 % dell'impegno iniziale fissato dalla decisione di finanziamento e/o pari a 5 milioni di EUR e non comporti modifiche sostanziali del progetto.

5. Le proposte di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 3, lettera a), indicano in particolare:

a) la situazione dei progetti o dei programmi per lo sviluppo del o dei paesi interessati e per il conseguimento degli obiettivi indicati nella SC o nella SCR;

b) l'impatto previsto di tali progetti e programmi, nonché la loro fattibilità e le misure intese ad assicurarne la sostenibilità dopo la cessazione del finanziamento comunitario.

Le proposte di finanziamento precisano inoltre le procedure e il calendario di attuazione, nonché gli indicatori chiave per valutare il conseguimento degli obiettivi prospettati e i risultati. Esse indicano altresì in che misura si sia tenuto conto delle esperienze acquisite e dei programmi precedenti per lo sviluppo del programma e in che modo avvenga il coordinamento tra i donatori nel paese o nei paesi interessati.

Articolo 25

Finanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo degli aiuti d'urgenza

1. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'urgenza sono concessi norma degli articoli 72 e 73 dell'accordo ACP-CE e degli articoli corrispondenti della decisione. Se non è disponibile una dotazione di bilancio, si può attingere per tali aiuti alla dotazione per le sovvenzioni del 9o FES di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i).

2. L'improvviso verificarsi di imprevedibili difficoltà umanitarie, economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali, da crisi provocate dagli essere umani, come le guerre e altri conflitti, o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili rientra nella casistica dell'emergenza. In tali casi la Commissione ha la facoltà di adottare direttamente decisioni fino a un valore massimo di 10 milioni di EUR. L'attuazione di questi aiuti è limitata a un periodo massimo di sei mesi.

3. Per le misure di emergenza la Commissione:

- adotta una decisione;

- ne informa per iscritto gli Stati membri entro quarantotto ore;

- riferisce sulla sua decisione nella riunione immediatamente successiva del comitato del FES e in tale occasione illustra in particolare le ragioni per le quali ha fatto ricorso alla procedura di emergenza.

Articolo 26

Autorizzazioni globali

1. Applicando le procedure previste per le proposte di finanziamento di cui all'articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3 e in vista di un'accelerazione delle procedure, la Commissione può autorizzare, previa valutazione qualitativa e quantitativa, importi globali quando si tratta di finanziare le attività di cui all'articolo 16, paragrafo 7 dell'allegato IV.

2. Le autorizzazioni globali possono anche essere utilizzate per gli abbuoni di interessi alle condizioni di cui all'articolo 30.

3. Tali proposte di finanziamento devono precisare gli obiettivi e se del caso l'impatto desiderato del contributo comunitario, la sostenibilità delle attività, l'esperienza e le valutazioni precedenti nonché il coordinamento con gli altri donatori.

Articolo 27

Procedura di decisione

1. Se il comitato del FES è chiamato a esprimere un parere, la Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare.

2. Il comitato del FES esprime un parere a norma dell'articolo 21 e del proprio regolamento interno di cui al paragrafo 2 del succitato articolo.

3. Dopo che il comitato del FES ha espresso il suo parere, la Commissione adotta le misure che vengono attuate senza indugio. Se la Commissione decide di non tener conto del parere espresso dal comitato del FES o se quest'ultimo non ha espresso un parere favorevole, essa ritira la proposta o, non appena se ne presenti l'occasione, rinvia la proposta al Consiglio. Il Consiglio decide in merito con la stessa procedura di voto del comitato del FES entro un periodo che generalmente non deve superare due mesi.

4. Se la misura rinviata dalla Commissione al Consiglio consiste in una proposta di finanziamento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o in un'autorizzazione globale di cui all'articolo 26, ciò deve essere notificato allo Stato o agli Stati ACP interessati a norma dell'articolo 16 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE. La Comunità in tali casi non adotta una decisione definitiva prima che siano trascorsi i 60 giorni menzionati all'articolo 16, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

Articolo 28

Controllo dell'attuazione

Per quanto concerne il controllo dell'attuazione della cooperazione, il comitato del FES discute:

a) le questioni generali relative allo sviluppo, se danno origine a problemi attinenti all'attuazione dei finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo;

b) le strategie settoriali elaborate dalla Commissione, di concerto con esperti degli Stati membri, ove sia ritenuto necessario ai fini della coerenza della politica di sviluppo della Comunità;

c) i risultati delle valutazioni delle strategie nazionali o settoriali, dei programmi, dei progetti o di qualsiasi altra valutazione ritenuta interessante dal comitato del FES;

d) la valutazione intermedia di progetti e programmi, se chiesta dal comitato del FES al momento dell'approvazione delle proposte finanziarie o se tale valutazione dà origine a modifiche sostanziali del progetto o del programma interessati.

CAPITOLO V

COMITATO DEL FONDO INVESTIMENTI

Articolo 29

Comitato del fondo investimenti

1. È istituito, sotto gli auspici della Banca, un comitato, in seguito denominato "comitato FI", composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri e di un rappresentante della Commissione. Ciascun Governo designa un rappresentante e un supplente. La Commissione procede allo stesso modo per il proprio rappresentante. Per assicurare la continuità, il presidente del comitato FI è eletto dai membri e nell'ambito del comitato stesso per un mandato della durata di due anni. La Banca provvede al segretariato e ai servizi di sostegno. Solo i membri del comitato FI designati dagli Stati membri o i rispettivi supplenti hanno diritto di voto.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FI sulla base di una proposta formulata dalla Banca previa consultazione della Commissione.

3. Il comitato FI delibera a maggioranza qualificata. Ai voti è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 21.

4. Il comitato FI si riunisce almeno quattro volte all'anno. Riunioni supplementari possono essere convocate su richiesta della Banca o dei membri del comitato ai sensi del regolamento interno. Inoltre il comitato FI può esprimere un parere mediante procedura scritta sulle questioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 30

Competenze del comitato FI, della Banca e della Commissione

1. Il comitato FI approva:

1) gli indirizzi operativi del fondo e le proposte di revisione di tali indirizzi;

2) le strategie di investimento e i programmi di attività del fondo, compresi gli indicatori dei risultati sulla base degli obiettivi dell'accordo ACP-CE e dei principi generali della politica della Comunità in materia di sviluppo;

3) le relazioni annuali del fondo;

4) qualsiasi documento di politica generale, comprese le relazioni valutative, sul fondo.

2. Inoltre, il comitato FI esprime un parere in merito alle:

1) proposte di concedere abbuoni di interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 7 e all'articolo 4, paragrafo 2 dell'allegato II dell'accordo. In tal caso il comitato esprime anche un parere sull'uso di tali abbuoni di interessi;

2) proposte intese ad un intervento del Fondo investimenti per un progetto per il quale la Commissione abbia espresso parere negativo;

3) altre proposte relative al fondo investimenti sulla base dei principi generali enunciati negli indirizzi operativi.

3. Spetta alla Banca sottoporre al comitato FI in tempo utile le questioni che richiedono l'approvazione o il parere del comitato stesso, come previsto ai paragrafi 1 e 2. Le proposte presentate al suddetto comitato per un parere sono formulate conformemente ai pertinenti criteri e principi enunciati negli indirizzi operativi.

4. La Banca e la Commissione cooperano strettamente e, se del caso, coordinano le rispettive operazioni. In particolare:

1) la Banca prepara il progetto di indirizzi operativi del fondo investimenti di concerto con la Commissione;

2) la Banca chiede il parere preliminare della Commissione:

a) sulle strategie di investimento, i programmi di attività e i documenti di politica generale,

b) sulla conformità dei progetti del settore pubblico o del settore finanziario rispetto alle SC o alle SCR pertinenti o, se del caso, agli obiettivi generali del fondo investimenti;

3) La Banca chiede inoltre l'accordo della Commissione su qualsiasi proposta di abbuono di interessi sottoposta al comitato FI, per quanto riguarda la conformità all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7 e all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo ACP-CE e ai criteri definiti negli indirizzi operativi del fondo investimenti.

Si considera che la Commissione abbia dato parere favorevole o abbia approvato una proposta se non ha notificato un parere negativo al riguardo entro due settimane a decorrere dalla presentazione della proposta stessa. Qualora sia necessario il parere della Commissione per una proposta di cui al punto 2), lettera b), la Banca presenta la richiesta sotto forma di un breve memorandum che definisce gli obiettivi e la motivazione dell'operazione proposta nonché l'interesse per la strategia nazionale.

5. La Banca non procede a nessuna azione di cui al paragrafo 2 senza un parere favorevole del comitato FI.

A seguito di un parere favorevole del comitato FI, la Banca decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure. In particolare può decidere, considerate nuove circostanze, di non dar seguito alla proposta. La Banca informa periodicamente il comitato FI e la Commissione dei casi in cui decide di non dar seguito.

Per i prestiti sulle risorse proprie e per gli investimenti del FI per i quali non è richiesto il parere del comitato FI, la Banca decide secondo le proprie procedure e, nel caso del fondo, conformemente agli indirizzi e alle strategie di investimento approvate dal comitato FI.

Malgrado un parere negativo del comitato FI su una proposta di concessione di un abbuono di interessi, la Banca può accordare il prestito in questione senza l'abbuono di interessi. Essa informa periodicamente il comitato FI e la Commissione di tutte le occasioni in cui decide di procedere in tal modo.

Alle condizioni stabilite negli indirizzi operativi e a condizione che l'obiettivo essenziale del prestito o dell'investimento a titolo del Fondo investimenti rimanga immutato, la Banca può decidere di modificare i termini di un prestito o di un investimento a titolo del Fondo investimenti su cui il comitato FI abbia dato parere favorevole ai sensi del paragrafo 2 o di un prestito con abbuono di interessi su cui il suddetto comitato abbia dato parere favorevole. In particolare, la Banca può decidere di aumentare l'ammontare del prestito o dell'investimento a titolo del Fondo investimenti di un massimo del 20 %.

Un tale aumento può, per i progetti con abbuoni d'interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) dell'allegato II dell'accordo, portare a un aumento proporzionale del valore dell'abbuono di interessi. La Banca informa periodicamente il comitato FI e la Commissione di tutte le occasioni in cui decide di procedere in tal modo. Per i progetti di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) dell'allegato II dell'accordo, ove sia richiesto un aumento del valore dell'abbuono il comitato FI deve dare un parere prima che la Banca possa concederlo.

6. La Banca gestisce gli investimenti a titolo del Fondo investimenti e tutti i fondi detenuti in tale ambito conformemente agli obiettivi dell'accordo. In particolare può far parte degli organi di gestione e di controllo delle persone giuridiche in cui il Fondo investe, e può impegnare e modificare i diritti detenuti a titolo del Fondo investimenti nonché dare il relativo scarico.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Regolamento finanziario

Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, prima dell'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, su proposta della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonché previo parere della Corte dei conti istituita dall'articolo 247 del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: "Corte dei conti").

Articolo 32

Disposizioni finanziarie

1. Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del 9o FES.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, la Corte dei conti esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del 9o FES. Le condizioni alle quali la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 31.

3. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del 9o FES, ad esclusione delle operazioni gestite dalla Banca.

4. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all'articolo 12, per consentire a quest'ultima di controllare in base a documenti l'aiuto fornito sulle risorse del 9o FES.

5. Le operazioni finanziate sulle risorse del 9o FES gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di scarico definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate con risorse del 9o FES da essa gestite.

Articolo 33

FES precedenti

1. Eventuali rimanenze di precedenti FES sono trasferite, come previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), al 9o FES e amministrate, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ai sensi, rispettivamente, delle disposizioni del presente accordo e della decisione.

2. Se l'ammontare delle risorse trasferite da FES precedenti a determinati programmi indicativi nazionali e regionali, di cui rispettivamente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c) e all'articolo 19, del 9o FES supera 10 milioni di EUR per paese o regione, si applicano, in relazione a tali risorse, le norme del FES originario per quanto riguarda l'idoneità alla partecipazione a gare d'appalto e all'aggiudicazione di contratti. Se le risorse trasferite sono pari o inferiori a 10 milioni di EUR, si applicano le norme d'idoneità relative agli appalti del 9o FES.

Articolo 34

Clausola di revisione

Gli articoli contenuti nei capitoli da II a V, ad eccezione dell'articolo 21, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione. La Banca è associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attività e quelle del Fondo investimenti. Dette modifiche possono essere intraprese per:

a) garantire la coerenza con l'accordo ACP-CE e, in particolare, con gli allegati di tale accordo contenenti disposizioni di attuazione e sistemi di gestione;

b) rendere più efficiente l'attuazione dei finanziamenti a titolo del Fondo europeo di investimenti. In tale contesto le soglie per le proposte di finanziamento che comportano la consultazione preliminare del comitato del FES di cui all'articolo 24 e la procedura di decisione di cui all'articolo 27 possono essere riesaminate nel 2003.

Articolo 35

Ratifica, entrata in vigore e durata dell'accordo interno

1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell'ultimo Stato membro.

3. Il presente accordo è concluso per la stessa durata del protocollo finanziario allegato all'accordo ACP-CE. Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le azioni finanziate nel quadro dell'accordo ACP-CE e di detto protocollo finanziario.

Articolo 36

Lingue facenti fede

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli undici testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari. In fede di che, i rappresentanti dei governi degli Stati membri sottoscritti, riuniti in sede di Consiglio, hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo.

EN FE DE LO CUAL, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, abajo firmantes, suscriben el presente Acuerdo./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, underskrevet denne aftale./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt./ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογράφοντες αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντες στα πλαίσια του Συμβουλίου, έθεσαν τις υπογραφές τους κάτω από την παρούσα συμφωνία./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, have hereunto set their hands./EN FOI DE QUOI, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, soussignés, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord./IN FEDE DI CHE, i rappresentanti dei governi degli Stati membri sottoscritti, riuniti in sede di Consiglio, hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo./TEN BLIJKE WAARVAN de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, hun handtekening onder dit akkoord hebben gesteld./EM FÉ DO QUE os representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, abaixo assinados, apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo./TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen./TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade företrädare för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre del año dos mil./Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausend./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες./Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand./Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille./Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre duemila./Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend./Feito em Bruxelas, em dezoito de Setembro de dois mil./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundra.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

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For regeringen for Kongeriget Danmark

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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

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Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por el Gobierno del Reino de España

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Pour le gouvernement de la République française

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Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

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Per il Governo della Repubblica italiana

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Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

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Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Regierung der Republik Österreich

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Pelo Governo da República Portuguesa

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Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

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På svenska regeringens vägnar

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For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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(1) GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 97/803/CE (GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50) e prorogata dalla decisione 2000/169/CE (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 67).

ALLEGATO

DICHIARAZIONI RELATIVE AL CAPITOLO III ALLEGATE ALL'ACCORDO INTERNO

1) Dichiarazione della Commissione e degli Stati membri

La Commissione e gli Stati membri ribadiscono che annettono importanza al quadro normativo per i documenti di strategia per paese (CSP) che si sta elaborando per dar seguito alla risoluzione del Consiglio "Sviluppo" del maggio 1999 sulla complementarità. Il processo di programmazione dell'aiuto del 9o FES è conforme alle prossime conclusioni del Consiglio sui CSP.

2) Dichiarazioni della Commissione:

"1. La Commissione assicura che le strategie di sostegno nazionale (SC) per gli Stati ACP siano conformi al quadro normativo elaborato per i documenti di strategia per paese. Le SC in particolare

a) includeranno un'analisi del contesto politico, economico e sociale del paese, di vincoli, capacità e prospettive, nonché un quadro dettagliato della strategia di sviluppo del paese a medio termine. Inoltre fornirà uno schema dei piani e delle azioni pertinenti di altri donatori presenti nel paese, specialmente quelli degli Stati membri dell'Unione europea nella loro qualità di donatori bilaterali;

b) individueranno appropriate strategie di risposta che la Comunità sosterrà. Tali strategie devono derivare dalla strategia di sviluppo e dall'analisi della situazione del paese elaborate dal paese in questione. La strategia di risposta sarà incentrata su un numero limitato di settori di intervento convenuti e agirà in coerenza e complementarità con gli interventi di altri donatori nel paese in questione. Integrerà questioni orizzontali e trasversali incentrandosi su problemi quali la lotta contro la povertà, la parità di genere, i problemi ambientali, lo sviluppo di capacità e la sostenibilità. La SC si avvale delle esperienze acquisite e tiene conto di tutte le valutazioni pertinenti.

2. La strategia di risposta si tradurrà in un programma di lavoro indicativo realistico, aggiornato annualmente, che costituirà parte integrante dei documenti della SC. Tale programma individuerà gli strumenti da usare per i progetti/programmi in ciascun settore d'interesse. Per garantire un approccio imperniato sui risultati, si incentrerà su obiettivi e indicatori operativi. Fornirà anche un calendario per l'attuazione e l'esame del programma indicativo e individuerà indicatori per valutare i risultati.

3. La revisione operativa annuale è svolta conformemente all'allegato IV, articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo ACP-CE e consisterà segnatamente in una valutazione dei progressi compiuti nelle attività delineate nel programma indicativo, in funzione di specifici indicatori di obiettivo.

4. La revisione intermedia e la revisione finale eseguite conformemente all'allegato IV, articolo 5, paragrafo 6 dell'accordo ACP-CE, contempleranno una valutazione della SC. Tali revisioni comprenderanno segnatamente

a) un'analisi della situazione politica, economica e sociale e la coerenza e pertinenza della strategia di risposta della Comunità europea in relazione alla situazione del paese;

b) i risultati della cooperazione passata o in corso della Comunità europea con il paese in questione, tenendo conto dei risultati delle valutazioni pertinenti e includendo una valutazione delle questioni orizzontali e trasversali;

c) la valutazione e l'aggiornamento della SC che tengano conto del grado globale di complementarità delle operazioni contemplate dal piano dei lavori della SC in relazione agli interventi degli Stati membri e di altri donatori.

La revisione intermedia e la revisione finale includeranno un concreto e specifico aggiornamento e revisione del programma indicativo, nonché una estensione della prospettiva di programmazione per i successivi cinque anni.

5. La Commissione sta elaborando orientamenti particolareggiati su tale programmazione e revisione per esplicitare detti principi. Gli orientamenti costituiscono il supporto su cui i servizi della Commissione si basano sistematicamente per il processo di programmazione. Essi saranno sottoposti agli Stati membri per informazione.

6. I ruoli rispettivi del Capo delegazione e dei servizi della Commissione nel processo di programmazione sono quelli descritti nell'accordo ACP-CE."