41998X1212(01)

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 7 dicembre 1998 sulla libera circolazione delle merci

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 12/12/1998 pag. 0010 - 0011


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 7 dicembre 1998 sulla libera circolazione delle merci

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

SOTTOLINEANDO il ruolo centrale del mercato unico nella strategia globale dell'Unione europea intesa a promuovere la competitività, la crescita economica e l'occupazione;

SOTTOLINEANDO altresì, a tale riguardo, l'importanza fondamentale della libera circolazione delle merci per il corretto funzionamento del mercato unico;

RICORDANDO l'obbligo degli Stati membri di garantire la libera circolazione delle merci ai sensi degli articoli da 30 a 36 del trattato che istituisce la Comunità europea e confermando il loro totale impegno a trattare rapidamente ed efficacemente i problemi che si presentano in materia;

PRENDENDO ATTO che i gravi ostacoli frapposti alla libera circolazione delle merci impongono un costo economico significativo ai privati e ostacolano i metodi di distribuzione e produzione moderni; prendendo atto inoltre che tali ostacoli mettono seriamente in dubbio la credibilità del mercato unico, il cui efficace funzionamento è divenuto sempre più importante in vista dell'unione economica e monetaria e dell'allargamento;

SOTTOLINEANDO la necessità che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie adottino rapidamente misure efficaci per affrontare questi problemi, ricorrendo anche alla cooperazione amministrativa;

RICORDANDO le conclusioni dei Consigli europei di Amsterdam e di Lussemburgo;

PRENDENDO ATTO del regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (1);

PRENDENDO ATTO altresì della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 1997 (causa C 265/95), in cui si rammenta l'obbligo degli Stati membri di porre in atto tutte le azioni necessarie e proporzionate che possono intraprendere per garantire la libera circolazione delle merci;

PONENDO IN RILIEVO che non si tratta in alcun modo di interventi che possano limitare o compromettere l'esercizio dei diritti fondamentali, compreso il diritto o la libertà di sciopero, riconosciuti dagli Stati membri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. GLI STATI MEMBRI si impegnano ad agire nei limiti delle loro competenze, tenendo conto della tutela dei diritti fondamentali, compreso i diritto o la libertà di sciopero, per mantenere la libera circolazione delle merci e affrontare rapidamente le azioni che perturbano gravemente la libera circolazione delle merci, ai sensi del regolamento (CE) n. 2679/98.

2. GLI STATI MEMBRI si impegnano a informare i loro operatori economici di tali perturbazioni e degli sforzi compiuti per eliminarle.

3. GLI STATI MEMBRI convengono di assicurare l'accesso a procedure di impugnazione rapide ed efficaci a chiunque abbia subito un danno per effetto di una violazione del trattato causata da un ostacolo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2679/98. Essi impegnano a adottare ogni provvedimento ragionevole e adeguato per informare le persone danneggiate da una simile violazione del trattato dell'esistenza di detti mezzi di impugnazione e della procedura da seguire al riguardo.

4. GLI STATI MEMBRI convengono inoltre di adottare i provvedimenti necessari, ai sensi delle disposizioni del trattato, per garantire che le richieste di dibattito sulla libera circolazione delle merci siano trattate rapidamente dagli organi competenti del Consiglio, qualora le circostanze giustifichino siffatta iniziativa.

5. IL CONSIGLIO prende atto dell'intenzione della Commissione di imporre termini perentori per le procedure ai sensi dell'articolo 169 del trattato riguardanti casi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2679/98 e chiede che la Commissione lo informi in merito a specifiche iniziative da prendere al riguardo.

6. GLI STATI MEMBRI prendono atto del fatto che, nei casi di cui al paragrafo 5, il termine fissato dalla Commissione per presentare osservazioni e il termine stabilito per rispondere a un parere motivato può essere limitato a cinque giorni lavorativi.

7. IL CONSIGLIO invita la Corte di giustizia delle Comunità europee a riflettere sulla possibilità di accelerare l'esame dei casi che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 2679/98 e si impegna ad esaminare con urgenza e con spirito aperto qualsiasi proposta di modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

8. IL CONSIGLIO invita la Commissione a presentare una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2679/98 due anni dopo la sua entrata in vigore.

(1) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.