41998D0037

Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 27 ottobre 1998 riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale (SCH/Com-ex (98) 37 def. 2)

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0203 - 0204


DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 27 ottobre 1998

riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale

(SCH/Com-ex (98) 37 def. 2)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen;

visto l'articolo 6 di tale Convenzione,

- sottolineando la necessità del rispetto dei diritti dell'uomo e gli obblighi derivanti per ogni Parte contraente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e relativi protocolli, dalla Convenzione di Ginevra e dal Protocollo di New York relativi allo status dei rifugiati, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo;

- tenendo conto delle misure adottate da e nell'ambito dell'Unione europea ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale e riconoscendo la necessità di un approccio integrato nella risoluzione del problema e

- riconoscendo che una politica di lotta all'immigrazione illegale deve prevedere disposizioni adeguate per l'esame di domande di asilo in conformità delle disposizioni del diritto internazionale,

DECIDE:

Attualmente gli Stati Schengen sono particolarmente colpiti da notevoli flussi migratori.

Al fine di contrastare tale fenomeno, gli Stati Schengen ritengono necessario adottare le seguenti misure:

1) Elaborazione e costante aggiornamento di un quadro della situazione con formulazione di proposte relative all'adattamento delle varie misure da parte della Task Force.

2) Stretta collaborazione con i servizi competenti dei Paesi di provenienza e di transito, tenendo conto del diritto nazionale degli Stati Schengen, in particolare sotto forma di consulenza e di assistenza offerte da funzionari di collegamento degli Stati Schengen.

3) Sostegno dei paesi di provenienza e di transito, alle condizioni di cui al punto 2, tramite funzionari di collegamento degli Stati Schengen incaricati di prestare consulenza nell'impedire l'immigrazione illegale in conformità del diritto vigente nello Stato interessato, al fine di evitare ingressi illegali in uno Stato Schengen.

4) Continua, reciproca informazione di tutti gli Stati Schengen sull'esito delle missioni di esperti nei paesi di provenienza e di transito, in particolare negli Stati candidati all'adesione all'UE, al fine di tenerne conto nell'ambito di misure di assistenza.

5) Effettuazione di controlli approfonditi ai punti di passaggio autorizzati delle frontiere esterne in conformità degli standard Schengen, in particolare nelle zone di frontiera interessate dall'immigrazione.

6) Sorveglianza - che sia la più completa possibile - delle frontiere terrestri e marittime nelle zone tra i punti di passaggio autorizzati e nell'entroterra, in particolare dei tratti di frontiera colpiti da immigrazione illegale, mediante l'impiego di apposite unità mobili.

7) Controllo delle aree non aperte al pubblico di porti con traffico marittimo internazionale.

8) Controllo del traffico dei traghetti già all'atto dell'imbarco e della partenza.

9) Intensificazione, a livello nazionale, di misure di polizia adottate sulla base del diritto interno, soprattutto in corrispondenza dei principali assi di circolazione, possibilmente in concertazione ed in stretta cooperazione con i partner Schengen.

10) In conformità del diritto nazionale, presa delle impronte digitali di ogni straniero entrato illegalmente di cui non è possibile determinare con certezza l'identità e conservazione delle stesse ai fini dell'informazione delle autorità dei partner Schengen, nel rispetto dei principi del diritto in materia di protezione dei dati di natura personale vigente nell'ambito della cooperazione Schengen e dell'Unione europea.

11) In conformità del diritto interno, evitare che gli stranieri entrati illegalmente nel territorio Schengen e la cui identità è incerta si rendano irreperibili prima che sia stata determinata in modo chiaro la loro identità o che siano state prese ed attuate le misure necessarie di competenza della polizia degli stranieri.

12) Immediato e fermo rinvio degli stranieri entrati illegalmente nel territorio Schengen, nella misura in cui non vi sia un diritto al soggiorno né sussistano impedimenti fondati su gravi motivi umanitari o sul diritto internazionale.

13) Inflizione di sanzioni a vettori che trasportano passeggeri privi dei documenti necessari ai fini dell'ingresso e del transito in uno Stato Schengen.

14) Scambio d'informazioni - coinvolgendo Europol, nella misura in cui ciò sia ammesso in caso di dati di natura personale e gli organi previsti dalla Convenzione Europol diano il loro consenso - tra le autorità centrali designate dagli Stati Schengen, sull'evoluzione della situazione, sulle misure adottate e sulle intercettazioni effettuate, in particolare anche su organizzazioni e rotte legate all'immigrazione illegale e trasmissione accelerata di tali informazioni ai servizi competenti.

15) Coordinamento della lotta alla criminalità legata all'immigrazione illegale mediante scambio d'informazioni - coinvolgendo Europol, nella misura in cui ciò sia ammesso in caso di dati di natura personale e gli organi previsti dalla Convenzione Europol diano il loro consenso - tra i servizi investigativi, in conformità delle disposizioni della Convenzione di Schengen e delle disposizioni del diritto nazionale, nonché concertazione intorno a misure operative.

16) Adeguata attuazione delle misure pertinenti del piano d'azione dell'UE del 26 gennaio 1998 relativo all'afflusso di migranti provenienti dall'Iraq e dalle regioni limitrofe (doc. UE 5573/98).