41996D0409

96/409/PESC: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 giugno 1996 relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 06/07/1996 pag. 0004 - 0011


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 25 giugno 1996 relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio (96/409/PESC)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

consapevoli del fatto che la creazione di un documento di viaggio provvisorio di modello uniforme rilasciato dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione europea nel territorio di paesi in cui lo Stato membro d'origine di questi cittadini non dispone di rappresentanza diplomatica o consolare permanente, o in altre circostanze precisate nelle regole che figurano nell'allegato II della presente decisione, è conforme all'articolo 8 C del trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che l'istituzione di tale documento di viaggio provvisorio comune consente di fornire un'effettiva assistenza ai cittadini dell'Unione che si trovano in difficoltà;

confidando che l'istituzione di tale documento dimostrerà chiaramente i vantaggi concreti derivanti dalla qualità di cittadino dell'Unione,

DECIDONO:

Articolo 1

È istituito un documento di viaggio provvisorio, il cui modello uniforme è descritto nell'allegato I, che fa parte integrante della presente decisione.

Le regole applicabili per il rilascio del documento di viaggio provvisorio e le relative misure di sicurezza sono enunciate negli allegati II e III che fanno parte integrante della presente decisione. Esse possono essere modificate con accordo unanime degli Stati membri, e le modifiche prendono effetto un mese dopo la loro adozione, salvo che uno Stato membro chieda che siano riesaminate a livello ministeriale.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto quando tutti gli Stati membri abbiano notificato al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dal loro ordinamento giuridico per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

ANNEX I - ANNEXE I - ANEXO I - BILAG I - ANLAGE I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - IARSCRÍBHINN I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGE I

EUROPEAN UNION UNION EUROPÉENNE UNIÓN EUROPEA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPÄISCHE UNION ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ AONTAS EORPACH UNIONE EUROPEA EUROPESE UNIE UNIÃO EUROPEIA EUROOPAN UNIONI EUROPEISKA UNIONEN >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

The Embassy/Consulate of .

.

at .

has issued this Emergency Travel Document to the holder who is a citizen of the European Union (the following are particulars of the holder (Glossary see page 4)):

.

L'ambassade/le consulat de .

.

à .

a délivré le présent titre de voyage provisoire au titulaire suivant, citoyen de l'Union européenne (pour remplir les rubriques, se reporter à la page 4):

.

. (1) Surname/Nom

. (2) Given Name(s)/Prénom(s)

. (3) Date of birth/Date de naissance

. (4) Place of birth/Lieu de naissance

. (5) Height/Taille(6) Nationality/Nationalité

. (7) Signature of the holder/Signature du titulaire

. (8) For one journey to-via/Pour un voyage vers-via

. (9) Date of expiry/Date d'expiration

. (10) Date of issue/Date de délivrance

. (11) Registration number/No d'enregistrement

. (12) Signature of the issuing officer/Signature du fonctionnaire habilité>FINE DI UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

DOCUMENTO PROVISIONAL DE VIAJE, NØDPAS, RÜCKKEHRAUSWEIS, ÐÑÏÓÙÑÉÍÏ ÔÁÎÉÄÉÙÔÉÊÏ ÅÃÃÑÁÖÏ, DOICIMÉAD TAISTIL PRÁINNEACH, DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO, NOOD-REISDOCUMENT, TÍTULO DE VIAGEM PROVISÓRIO, TILAPÄINEN MATKUSTUSASIAKIRJA, PROVISORISKT RESEDOKUMENT GLOSSARY/RUBRIQUES/GLOSARIO/ORDLISTE/ERLÄUTERUNGEN/ÅÐÅÎÇÃÇÓÅÉÓ/ GLUAIS/ELENCO/RUBRIEKEN/GLOSSÁRIO/SELITYKSET/ORDLISTA

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) Apellido(s) (2) Nombre(s) (3) Fecha de nacimiento (4) Lugar de nacimiento (5) Estatura (6) Nacionalidad (7) Firma del titular (8) Para un viaje a . . . vía . . . (9) Fecha de expiración (10) Fecha de expedición (11) Número de registro (12) Firma del funcionario expedidor (13) Sello de la autoridad expedidora.

(1) Efternavn (2) Fornavn(e) (3) Fødselsdato (4) Fødested (5) Højde (6) Nationalitet (7) Indehaverens underskrift (8) Gyldigt for en rejse til . . . via (9) Udløbsdato (10) Udstedelsesdato (11) Registreringsnummer (12) Udstedende embedsmands underskrift (13) Udstedende myndigheds stempel.

(1) Name (2) Vorname(n) (3) Geburtstag (4) Geburtsort (5) Größe (6) Staatsangehörigkeit (7) Unterschrift der Inhaberin/des Inhabers (8) Für eine Reise nach . . . über . . . (9) Gültig bis (10) Ausstellungsdatum (11) Registriernummer (12) Unterschrift der Amtsperson (13) Stempel der ausstellenden Behörde.

(1) Åðþíõìï (2) ¼íïìá(ïíüìáôá) (3) Çìåñïìçíßá ãåííÞóåùò (4) Ôüðïò ãåííÞóåùò (5) ÁíÜóôçìá (6) Õðçêïüôçôá (7) ÕðïãñáöÞ êáôü÷ïõ (8) Ãéá ìéá ìåôÜâáóç ðñïò-ìÝóù (9) Çìåñïìçíßá ëÞîåùò (10) Çìåñïìçíßá Ýêäïóçò (11) Áñéèìüò ðñùôïêüëëïõ (12) ÕðïãñáöÞ õðáëëÞëïõ (13) Óöñáãßäá åêäßäïõóáò áñ÷Þò.

(1) Sioinne (2) Ainm(neache) (3) Dáte breithe (4) Åit breithe (5) Airde (5) Naisidniacht (7) Sinlú enfasselbhóra (8) Do thuras amhaingo-via (9) As fledhm (10) Dáta eisiúna (11) Uimhir chiáraithe (12) Siniú an oiligigh eisiúna (13) Sesia an údarais eisiúna.

(1) Cognome (2) Nome (1) (3) Data di nascita (4) Luogo di nascita (5) Statura (6) Nazionalità (7) Firma del titolare (8) Per un viaggio a . . . via. . . (9) Data di scadenza (10) data di rilascio (11) Numero di registrazione (12) Firma del funzionario abilitato a rilasciare il documento (13) Timbro dell'autorità che rilascia il documento.

(1) Naam (2) Voorna(a)m(en) (3) Geboortedatum (4) Geboorteplaats (5) Lengte (6) Nationaliteit (7) Handtekening van de houder (8) Voor een reis naar-via (9) Vervaldatum (10) Datum van afgifte (11) Registratienummer (12) Handtekening van de ambtenaar die het document afgeeft (13) Stempel van de autoriteit van afgifte.

(1) Apelido(s) (2) Nome(s) próprio(s) (3) Data de nascimento (4) Local de nascimento (5) Altura (6) Nacionalidade (7) Assinatura do titular (8) Para uma viagem a . . . via . . . (9) Válido até (10) Data de emissão (11) Número de registo (12) Assinatura do funcionário emissor (13) Selo da autoridade emissora

(1) Sukunimi (2) Etunimet (3) Syntymäaika (4) Syntymäpaikka (5) Pituus (6) Kansalaisuus (7) Haltijan nimikirjoitus (8) Määränpää ja reitti (9) Viimeinen voimassaolopäivä (10) Myöntämispäivä (11) Asiakirjan numero (12) Asiakirjan myöntävän viranomaisen allekirjoitus (13) Asiakirjan myöntävän viranomaisen leima

(1) Efternamn (2) Förnamn (3) Födelsetid (4) Födelseort (5) Längd (6) Medborgarskap (7) Innehavaren namnteckning (8) Gäller för en resa till - via (9) Giltigt t.o.m. (10) Utfärdat den (11) Registreringsnummer (12) Utfärdande myndighets namnteckning (13) Utfärdande myndighets stämpel

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

NORME IN MATERIA DI RILASCIO DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO

1. Il documento di viaggio provvisorio (DVP), di cui un modello uniforme figura nell'allegato I, è un documento di viaggio che può essere rilasciato per un solo viaggio verso lo Stato membro cui il richiedente è cittadino, verso il paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione. Esso può essere rilasciato a qualsiasi cittadino degli Stati membri sotto l'autorità dello Stato di cui la persona interessata è cittadino.

2. Il DVP può essere rilasciato quando ricorrono tutti i seguenti presupposti:

a) il beneficiario deve essere un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea il cui passaporto o documento di viaggio sia stato perduto, rubato o distrutto o sia temporaneamente indisponibile e

b) egli si trova nel territorio di un paese nel quale lo Stato di cui è cittadino non ha rappresentanza diplomatica o consolare accessibile che possa rilasciare un documento di viaggio o nel quale esso non sia altrimenti rappresentato e

c) è stata ottenuta l'autorizzazione delle autorità dello Stato membro d'origine della persona interessata.

3. Il richiedente di un DVP deve compilare un formulario e inviarlo per corriere diplomatico, allegando una fotocopia certificata conforme dei documenti che ne comprovino l'identità e la cittadinanza, ad un'autorità all'uopo designata dello Stato membro di cui è cittadino. Non si tratterà necessariamente dell'autorità più vicina, se un'altra autorità nella regione è maggiormente appropriata. L'ufficio che rilascerà il documento esigerà e riscuoterà dal richiedente gli oneri e le tasse che sarebbero normalmente riscossi per il rilascio di un passaporto per motivi d'urgenza.

I richiedenti che non dispongono di mezzi sufficienti per coprire altre spese locali connesse riceveranno, se del caso, i fondi in base alle istruzioni date dello Stato membro d'origine al momento della richiesta.

4. Il DVP dovrebbe essere valido per un periodo di poco più lungo del tempo minimo necessario per effettuare il viaggio per il quale è rilasciato. Per il calcolo di tale periodo occorre tener conto delle soste notturne e del tempo richiesto per le coincidenze di trasporto.

5. Una fotocopia di ogni documento rilasciato dovrebbe essere conservata negli archivi dell'ufficio di rilascio ed un'altra trasmessa all'autorità dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino.

6. Ogni Stato membro può estendere l'applicazione delle presenti norme ad altre persone che hanno legami con il richiedente e che è disposto ad accogliere.

ALLEGATO III

MISURE DI SICUREZZA PER I DOCUMENTI VIAGGIO D'EMERGENZA

I documenti di viaggio d'emergenza (DVE) devono essere prodotti e rilasciati in base alle seguenti misure di sicurezza:

1. Dimensioni

aperto: 18 × 13 cm;

chiuso: 9 × 13 cm.

2. Carta

I DVE devono essere stampati su carta di sicurezza senza azzurranti ottici (circa 90 g/m²), con normale filigrana «CHAIN WIRES» legalmente protetta per il fabbricante del documento, con due fibre invisibili (blu e gialla, SSI/05) fluorescenti ai raggi ultravioletti con reagenti alla cancellatura chimica.

3. Sistema di numerazione

Ogni Stato membro stabilisce per i documenti un sistema di numerazione centralizzata, combinato con il fissaggio delle iniziali dello Stato membro che rilascia il documento come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Il numero deve essere stampato in tipografia sulle pagine 1 e 4 del documento utilizzando caratteri OCR-B in nero con fluorescenza verde sotto raggi UV.

4. Applicazione della fotografia del titolare

L'applicazione della fotografia del titolare sul documento deve essere effettuata in modo da prevenire una facile rimozione. La fotografia deve essere laminata secondo la prassi nazionale, fermo restando che gli Stati membri prendono le misure necessarie per mantenere un livello appropriato di sicurezza del documento.

5. Iscrizione dei dati personali del titolare

Occorre un'impostazione coerente circa l'iscrizione dei dati personali del titolare nel formulario DVE. Questi dati devono essere scritti a mano o a macchina e coperti da un laminato.

6. Timbro dell'autorità che rilascia il documento

Al momento del rilascio il DVE deve essere munito di un timbro apposto in parte sul documento e in parte sulla foto del titolare.

7. Caratteristiche di sicurezza aggiuntive

I DVE avranno un fondo di sicurezza arabescato, con tipografia indiretta in quattro colori sulle pagine dove saranno iscritti i dati, tenuto debitamente conto della stampa a iride.

Si dovrà utilizzare la seguente tecnologia di stampa:

- CALCOGRAFIA recto, compreso il testo sulla pagina 1, immagine latente e microstampa con inchiostro a riflesso blu;

- OFFSET recto e verso in due colori e ad IRIDE;

- 1°: testo a riflesso blu;

- 2°: fondo antiscanner in blu chiaro;

- 3°: arabescature di fondo con effetto ad iride in due colori, verde e viola; il secondo con fluorescenza gialla sotto raggi UV.

Gli inchiostri usati saranno resistenti alla fotocopiatura e qualsiasi tentativo di fare una copia a colori avrà come conseguenza alterazioni del colore chiaramente identificabili. Inoltre, almeno un colore sarà munito di fluorescenza. Anche gli inchiostri conterranno reagenti alla cancellatura chimica.

8. Moduli di stampa

Saranno utilizzato moduli di stampa elaborati con computer, multicolori e a fondo arabescato, creati specialmente per questo tipo di documento con microstampa integrata.

9. Stoccaggio di formulari DVE vergini

Per ridurre al minimo il rischio di falsificazioni o contraffazioni, tutti gli Stati membri assicureranno lo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei formulari DVE vergini.