Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. C 078 del 30/03/1995 pag. 0002 - 0010
CONVENZIONE stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'unione europea, relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea, RIFERENDOSI all'atto del Consiglio del 9 marzo 1995; DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati che l'esecuzione delle condanne; RICONOSCENDO l'importanza dell'estradizione nel settore della cooperazione giudiziaria ai fini della realizzazione di tali obiettivi; CONVINTI della necessità di semplificare la procedura di estradizione nella misura in cui ciò sia compatibile con i principi fondamentali del diritto interno, compresi i principi della convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; CONSTATANDO che in molti procedimenti di estradizione la persona oggetto della domanda non si oppone alla sua consegna; CONSIDERANDO che in casi del genere è auspicabile ridurre al minimo il tempo necessario all'estradizione e qualsiasi periodo di detenzione a fini di estradizione; CONSIDERANDO che è pertanto opportuno facilitare l'applicazione della convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, semplificando e migliorando la procedura di estradizione; CONSIDERANDO che le disposizioni della convenzione europea di estradizione restano in vigore per tutte le questioni non regolate dalla presente convenzione, HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: Articolo 1 Disposizioni generali 1. La presente convenzione intende facilitare, tra gli Stati membri dell'Unione europea, l'applicazione della convenzione europea di estradizione, completandone le disposizioni. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra gli Stati membri. Articolo 2 Obbligo di consegna Gli Stati membri si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo la procedura semplificata stabilita dalla presente convenzione, le persone ricercate ai fini dell'estradizione, a condizione che vi siano il consenso di tali persone e l'accordo dello Stato richiesto, dati a norma della presente convenzione. Articolo 3 Condizioni per la consegna 1. In applicazione dell'articolo 2, chiunque sia stato oggetto di una richiesta di arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 16 della convenzione europea di estradizione è consegnato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e dell'articolo 12, paragrafo 1 della presente convenzione. 2. La consegna di cui al paragrafo 1 non è subordinata alla presentazione di una domanda di estradizione né della documentazione richiesta dall'articolo 12 della convenzione europea di estradizione. Articolo 4 Informazioni da comunicare 1. Ai fini dell'informazione della persona arrestata, per l'applicazione degli articoli 6 e 7, nonché dell'informazione dell'autorità competente, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono considerati sufficienti i seguenti dati che devono essere comunicati dallo Stato richiedente: a) identità della persona ricercata; b) autorità che ha chiesto l'arresto; c) esistenza di un ordine di arresto o di un atto di uguale forza oppure di una sentenza avente forza esecutiva; d) natura e qualificazione giuridica del reato; e) descrizione delle circostanze del reato, compresi l'ora, il luogo ed il grado di partecipazione nel reato della persona ricercata; f) per quanto possibile, conseguenze del reato. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, possono essere chieste informazioni complementari qualora quelle previste in detto paragrafo si rivelino insufficienti a permettere all'autorità competente dello Stato richiesto di autorizzare la consegna. Articolo 5 Consenso e accordo 1. Il consenso della persona arrestata è dato a norma degli articoli 6 e 7. 2. L'autorità competente dello Stato richiesto dà il proprio accordo secondo le procedure nazionali. Articolo 6 Informazione della persona Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'estradizione sia arrestata nel territorio di un altro Stato membro, l'autorità competente la informa, conformemente al suo diritto interno, della domanda presentata contro di essa nonché della possibilità offertale di consentire alla sua consegna allo Stato richiedente secondo la procedura semplificata. Articolo 7 Modalità per l'assunzione del consenso 1. Il consenso della persona arrestata, e l'eventuale rinuncia espressa alla regola della specialità, sono dati dinanzi all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto, conformemente al diritto interno di quest'ultimo. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso, e l'eventuale rinuncia di cui al paragrafo 1, siano raccolti con modalità dalle quali risulti che la persona li ha dati di sua volontà e nella piena consapevolezza delle relative conseguenze. A tal fine, la persona arrestata ha il diritto di farsi assistere da un difensore. 3. Il consenso, e l'eventuale rinuncia di cui al paragrafo 1, sono raccolti in un verbale secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro richiesto. 4. Il consenso, e l'eventuale rinuncia di cui al paragrafo 1, sono irrevocabili. All'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, gli Stati membri possono indicare in una dichiarazione che il consenso può essere revocabile, secondo le disposizioni del diritto interno. In tal caso, il periodo compreso tra la notifica del consenso e quello della revoca non è preso in considerazione per il calcolo dei termini di cui all'articolo 16, paragrafo 4 della convenzione europea di estradizione. Articolo 8 Comunicazione del consenso 1. Lo Stato richiesto notifica immediatamente allo Stato richiedente il consenso della persona. Per permettere a quest'ultimo di presentare, se del caso, una domanda di estradizione, lo Stato richiesto comunica non oltre dieci giorni dall'arresto provvisorio, se la persona ha dato o meno il suo consenso. 2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata direttamente tra le autorità competenti. Articolo 9 Rinuncia alla regola della specialità Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o in qualsiasi altro momento, che le disposizioni dell'articolo 14 della convenzione europea di estradizione non si applicano se la persona, a norma dell'articolo 7: a) acconsente all'estradizione o b) acconsente all'estradizione e rinuncia espressamente alla regola della specialità. Articolo 10 Comunicazione della decisione di estradizione 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione, la comunicazione della decisione di estradizione adottata in applicazione della procedura semplificata nonché delle informazioni relative a tale procedura si effettua direttamente tra l'autorità competente dello Stato richiesto e l'autorità dello Stato richiedente che ha domandato l'arresto provvisorio. 2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 si effettua non oltre venti giorni a decorrere dalla data in cui la persona ha dato il consenso. Articolo 11 Termine per la consegna 1. La consegna della persona è effettuata non oltre venti giorni a decorrere dalla data in cui la decisione di estradizione è stata comunicata alle condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 2. 2. Alla scadenza del termine previsto al paragrafo 1, la persona, se detenuta, è rimessa in libertà nel territorio dello Stato richiesto. 3. In casi di forza maggiore che impediscano la consegna della persona entro il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità interessata di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ne informa l'altra autorità. Le stesse convengono tra loro una nuova data di consegna. In questa ipotesi le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sono applicabili a decorrere dalla nuova data convenuta per la consegna. In tal caso, la consegna avrà luogo entro venti giorni a decorrere dalla data così convenuta. Se la persona in questione è ancora detenuta alla scadenza di questo termine, essa è rimessa in libertà. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano qualora lo Stato membro richiesto desideri avvalersi dell'articolo 19 della convenzione europea di estradizione. Articolo 12 Consenso dato dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 8 o in altre circostanze 1. Qualora la persona abbia dato il proprio consenso dopo il termine di dieci giorni previsto all'articolo 8, lo Stato richiesto - applica la procedura semplificata quale prevista dalla presente convenzione se non gli è ancora pervenuta una domanda di estradizione ai sensi dell'articolo 12 della convenzione europea di estradizione; - può ricorrere a tale procedura se nel frattempo gli è pervenuta una domanda di estradizione ai sensi dell'articolo 12 della convenzione europea di estradizione. 2. Qualora non sia stata fatta alcuna domanda di arresto provvisorio e nel caso in cui il consenso sia stato dato dopo il ricevimento di una domanda di estradizione, lo Stato richiesto può ricorrere alla procedura semplificata quale prevista dalla presente convenzione. 3. All'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato membro dichiara se intende applicare il paragrafo 1, secondo trattino e il paragrafo 2 ed a quali condizioni. Articolo 13 Riestradizione verso un altro Stato membro Se in base alla dichiarazione dello Stato membro di cui all'articolo 9 della presente convenzione nei confronti della persona estradata non vige la regola della specialità, l'articolo 15 della convenzione di estradizione non si applica alla riestradizione verso un altro Stato membro, a meno che tale dichiarazione non disponga diversamente. Articolo 14 Transito In caso di transito regolato dall'articolo 21 della convenzione europea di estradizione, qualora si tratti di estradizione secondo la procedura semplificata, si applicano le seguenti disposizioni: a) in caso d'urgenza, la domanda, corredata delle informazioni di cui all'articolo 4, può essere inoltrata con tutti i mezzi atti a fornire una testimonianza scritta allo Stato di transito. Lo Stato di transito può comunicare la propria decisione con la stessa procedura; b) le informazioni di cui all'articolo 4 devono essere sufficienti per consentire all'autorità competente dello Stato di transito di constatare che si tratta di una procedura semplificata di estradizione e di prendere, nei confronti della persona estradata, le misure restrittive necessarie all'effettuazione del transito. Articolo 15 Determinazione delle autorità competenti All'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato membro indica, in una dichiarazione, quali saranno le autorità competenti ai sensi degli articoli da 4 a 8, 10 e 14. Articolo 16 Entrata in vigore 1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, il quale ne notifica il deposito a tutti gli Stati membri. 2. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte dello Stato membro che procede per ultimo a questa formalità. 3. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione o in qualsiasi altro momento, che la convenzione è applicabile nei suoi confronti, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione, novanta giorni dopo la data del deposito della sua dichiarazione. 4. Ogni dichiarazione fatta a norma dell'articolo 9 prende effetto trenta giorni dopo il suo deposito, ma non prima della data di entrata in vigore della presente convenzione o della messa in applicazione di quest'ultima nei confronti dello Stato membro interessato. 5. La presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione tra lo Stato richiesto e lo Stato richiedente. Articolo 17 Adesione 1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea. 2. Il testo della presente convenzione, redatto nella lingua dello Stato aderente a cura del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ed approvato da tutti gli Stati membri, fa fede alla stessa stregua degli altri testi autentici. Il Segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuno Stato membro. 3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 4. Per gli Stati membri che vi aderiranno la presente convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione o alla data di entrata in vigore di tale convenzione, qualora essa non sia ancora entrata in vigore al momento della scadenza del periodo di novanta giorni. 5. Qualora la presente convenzione non sia ancora in vigore al momento del deposito dello strumento di adesione, si applica agli Stati membri aderenti l'articolo 16, paragrafo 3. En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio. Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne konvention. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses UEbereinkommen gesetzt. Óaa ðssóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñUEoeïíôaaò ðëçñaaîïýóéïé Ýèaaóáí ôçí õðïãñáoeÞ ôïõò êUEôù áðue ôçí ðáñïýóá óýìâáóç. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention. Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção. Taemaen vakuudeksi alla mainitut taeysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet taemaen yleissopimuksen. Till bekraeftelse haerav har undertecknade befullmaektigade ombud undertecknat denna konvention. Hecho en Bruselas, el diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finlandesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá a cada Estado miembro una copia autenticada de dicho texto. Udfaerdiget i Bruxelles, den tiende marts nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar paa dansk, engelsk, finsk, fransk, graesk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og er deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet for Raadet for Den Europaeiske Union. Generalsekretaeren fremsender en bekraeftet genpart til hver medlemsstat. Geschehen zu Bruessel am zehnten Maerz neunzehnhundertfuenfundneunzig in einer Urschrift in daenischer, deutscher, englischer, finnischer, franzoesischer, griechischer, irischer, italienischer, niederlaendischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europaeischen Union hinterlegt. Der Generalsekretaer uebermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift. ¸ãéíaa óôéò ÂñõîÝëëaaò, óôéò aeÝêá Ìáñôssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá ðÝíôaa, óaa Ýíá ìueíïí áíôssôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãaañìáíéêÞ, aeáíéêÞ, aaëëçíéêÞ, éñëáíaeéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíaeéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçaeéêÞ êáé oeéíëáíaeéêÞ ãëþóóá, ueëá aeaa ôá êaassìaaíá aassíáé aaîssóïõ áõèaaíôéêUE êáé êáôáôssèaaíôáé óôá áñ÷aassá ôçò ÃaaíéêÞò Ãñáììáôaassáò ôïõ Óõìâïõëssïõ ôçò AAõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Ï Ãaaíéêueò ÃñáììáôÝáò aeéáâéâUEaeaaé aaðéêõñùìÝíï áíôssãñáoeï óaa êUEèaa êñUEôïò ìÝëïò. Done at Brussels, this tenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union, which shall transmit a certified copy to each of the Member States. Fait à Bruxelles, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre. Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an deichiú lá de Mhárta míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Cuirfidh an tArdrúnaí cóip dhílis dheimhnithe chuig gach Ballstát. Fatto a Bruxelles, il dieci marzo millenovecentonovantacinque, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro. Gedaan te Brussel, de tiende maart negentienhonderdvijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie. De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke Lid-Staat. Feito em Bruxelas, em dez de Março de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O Secretário-Geral remeterá uma cópia autenticada a cada Estado-membro. Tehty Brysselissae kymmenentenae paeivaenae maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksaensataayhdeksaen-kymmentaeviisi yhtenae ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellae kaikkien naeiden tekstien ollessa yhtae todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston paeaesihteeristoen arkistoon. Paeaesihteeristoe toimittaa oikeaksi todistetun jaeljennoeksen siitae kaikille jaesenvaltioille. Utfaerdad i Bryssel den tionde mars aar nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, paa danska, engelska, finska, franska, grekiska, irlaendska, italienska, nederlaendska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter aer lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet foer Europeiska unionens raad. Generalsekreteraren skall vidarebefordra en bestyrkt kopia till varje medlemsstat. Pour le gouvernement du royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België Fuer die Regierung des Koenigreichs Belgien >RIFERIMENTO A UN FILM> For regeringen for Kongeriget Danmark > RIFERIMENTO A UN FILM> Fuer die Regierung der Bundesrepublik Deutschland >RIFERIMENTO A UN FILM> Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò AAëëçíéêÞò AEçìïêñáôssáò >RIFERIMENTO A UN FILM> Por el Gobierno del Reino de España >RIFERIMENTO A UN FILM> Pour le gouvernement de la République française >RIFERIMENTO A UN FILM> Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland >RIFERIMENTO A UN FILM> Per il governo della Repubblica italiana >RIFERIMENTO A UN FILM> Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg >RIFERIMENTO A UN FILM> Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden > RIFERIMENTO A UN FILM> Fuer die Regierung der Republik OEsterreich >RIFERIMENTO A UN FILM> Pelo Governo da República Portuguesa >RIFERIMENTO A UN FILM> Suomen hallituksen puolesta >RIFERIMENTO A UN FILM> Paa svenska regeringens vaegnar >RIFERIMENTO A UN FILM> For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >RIFERIMENTO A UN FILM>