41991D0265

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 21 maggio 1991 che modifica la decisione 90/414/CECA che impedisce gli scambi per quanto riguarda l' Irak ed il Kuwait (91/265/CECA) -

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 23/05/1991 pag. 0027 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 17 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 17 pag. 0021


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 21 maggio 1991 che modifica la decisione 90/414/CECA che impedisce gli scambi per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait (91/265/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che, con la decisione 90/414/CECA (1), modificata da ultimo dalla decisione 91/125/CECA (2), a seguito delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che decretavano un embargo nei confronti dell'Irak dopo l'invasione e l'occupazione del Kuwait da parte delle truppe irachene, sono stati impediti gli scambi con l'Irak di prodotti contemplati dal trattato CECA;

considerando che il 3 aprile 1991 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 687 (1991);

considerando che la Comunità e gli Stati membri riuniti in sede di cooperazione politica ritengono necessario modificare la decisione 90/414/CECA onde inserire le modifiche apportate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai divieti sulla vendita o sulla fornitura di prodotti all'Irak e a quelli sull'importazione di prodotti originari dell'Irak;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO: Articolo 1

La decisione 90/414/CECA è modificata come segue:

1) È aggiunto l'allegato che figura nell'allegato della presente decisione.

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

1. L'articolo 1, punto 2) e l'articolo 2, punto 2) non si applicano ai prodotti menzionati in allegato.

2. L'articolo 1, punto 1) e l'articolo 2, punto 1) non si applicano:

a) ai prodotti di cui all'articolo 1, punto 1) che sono originari dell'Irak o del Kuwait o che provengono dall'Irak o dal Kuwait e sono esportati prima del 7 agosto 1990, o

b) ai prodotti originari dell'Irak la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

3. a) L'importazione dei prodotti indicati al paragrafo 2, lettera b) sono sottomesse all'autorizzazione preventiva all'importazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri.

b) Le esportazioni dei prodotti menzionati in allegato sono sottomesse all'autorizzazione preventiva all'esportazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri. » Articolo 2 L'articolo 1 della presente decisione è applicabile a decorrere dal 3 aprile 1991. Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1991. Il Presidente

R. STEICHEN (1) GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 3. (2) GU n. L 60 del 7. 3. 1991, pag. 15.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Prodotti di cui all'articolo 3

I materiali e le forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite secondo la sua procedura semplificata ed accelerata "nessuna obiezione" a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. »