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Dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale

Gazzetta ufficiale n. C 112 del 20/12/1973 pag. 0001 - 0002
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0007
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0007


DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO DEL 22 NOVEMBRE 1973 CONCERNENTE UN PROGRAMMA DI AZIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE IN MATERIA AMBIENTALE

Il Consiglio delle Comunità europee e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio costatano che le azioni originate da questo programma dovranno essere attuate in alcuni casi a livello comunitario e in altri dagli Stati membri.

Per quanto concerne le azioni che dovranno essere attuate dagli Stati membri, questi ultimi veglieranno alla loro buona esecuzione, restando inteso che il Consiglio eserciterà nei confronti di tali azioni i poteri di coordinamento previsti dai Trattati.

Per quanto concerne le azioni del programma che dovranno essere attuate dalle Istituzioni delle Comunità europee,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la comunicazione della Commissione relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee per la protezione dell'ambiente,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i capi di Stato o di governo riuniti a Parigi in occasione della conferenza al vertice del 19/20 ottobre 1972 hanno sottolineato l'importanza di una politica dell'ambiente nella Comunità e che a tale scopo hanno invitato le Istituzioni a stabilire entro il 31 luglio 1973 un programma d'azione corredato di un preciso calendario;

considerando che i ministri degli Stati membri delle Comunità europee allargate responsabili dei problemi della protezione dell'ambiente si sono riuniti a Bonn il 31 ottobre 1972 nell'intento di facilitare l'entrata in applicazione della dichiarazione finale dei capi di Stato o di governo e considerando le conclusioni cui è giunta la Conferenza di Bonn, che sono riassunte nel comunicato da essa adottato;

considerando i compiti delle Comunità europee definiti nei trattati che le hanno istituite;

considerando in particolare che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato che la istituisce, la Comunità economica europea ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed una espansione continua ed equilibrata, il che non si può ormai più concepire senza una lotta efficace contro gli inquinamenti e gli altri fattori nocivi né senza il miglioramento qualita- tivo delle condizioni di vita e la protezione dell'ambiente;

considerando pertanto che il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita e la protezione dell'ambiente naturale rappresentano uno dei compiti essenziali della Comunità e che occorre quindi attuare una politica comunitaria dell'ambiente;

considerando che le azioni iscritte in questo programma dovranno essere svolte in conformità delle disposizioni dei trattati,

approva gli obiettivi e i principi di una politica dell'ambiente nella Comunità, nonché la descrizione generale delle azioni da intraprendere a livello comunitario, definiti nel programma allegato,

approva gli orientamenti concreti delle azioni del programma concernenti la riduzione degli inquinamenti e degli altri fattori nocivi, come pure le priorità stabilite al riguardo,

approva le linee direttrici specifiche delle azioni del programma concernenti il miglioramento dell'ambiente,

prende atto che la Commissione, per quanto la riguarda, provvederà all'esecuzione di questo programma conformemente alle procedure e rispettando gli scadenzari menzionati nel programma stesso e che presenterà in un secondo momento proposte appropriate,

si impegna a deliberare sulle proposte suddette entro nove mesi dalla data in cui gli saranno state trasmesse.

ALLEGATO PROGRAMMA DI AZIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE IN MATERIA AMBIENTALE

TAVOLA DELLE MATERIE

PARTE PRIMA OBIETTIVI E PRINCIPI DI UNA POLITICA ECOLOGICA NELLA COMUNITÀ E DEFINIZIONE GENERALE DELLE AZIONI CHE DOVRANNO ESSERE INTRAPRESE A LIVELLO COMUNITARIO NEI PROSSIMI DUE ANNI

>PIC FILE= "T0012362"> PARTE SECONDA DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE A LIVELLO COMUNITARIO NEL CORSO DEI PROSSIMI DUE ANNI

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PARTE PRIMA OBIETTIVI E PRINCIPI DI UNA POLITICA ECOLOGICA NELLA COMUNITÀ E DEFINIZIONE GENERALE DELLE AZIONI CHE DOVRANNO ESSERE INTRAPRESE A LIVELLO COMUNITARIO NEI PROSSIMI DUE ANNI

INTRODUZIONE

Fra gli obiettivi che si sono prefissi gli Stati firmatari del trattato di Roma e che sono indicati nel preambolo a detto trattato si trovano anche «il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli» e «lo sviluppo armonioso delle loro economie».

Nell'articolo 2 del trattato è detto, tra l'altro, che la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.

I capi di Stato o di governo degli Stati membri, riuniti a Parigi il 19 e 20 ottobre 1972, hanno dichiarato che «l'espansione economica, che non è un fine a sé stante, deve con precedenza consentire di attenuare la disparità delle condizioni di vita. Essa deve essere perseguita con la partecipazione di tutte le parti sociali e deve tradursi in un miglioramento della qualità come del tenore di vita. Conformemente al genio europeo, si dedicherà un'attenzione particolare ai valori e beni non materiali e alla protezione dell'ambiente naturale, onde porre il progresso al servizio dell'uomo».

Questa volontà di orientare le attività delle Comunità al fine di migliorare non soltanto il tenore di vita, ma anche le condizioni e la qualità della vita, è stata espressa in modo ancor più preciso nel paragrafo 8 della dichiarazione finale della conferenza al vertice di Parigi. In questo paragrafo si sottolinea infatti «l'importanza di una politica di protezione dell'ambiente nella Comunità» e si invitano le Istituzioni della Comunità a stabilire, entro il 31 luglio 1973, un programma d'azione corredato di un preciso calendario.

Il presente programma è la risposta a tale invito. Esso tiene conto tra l'altro dei risultati della conferenza dei ministri responsabili dei problemi dell'ambiente tenutasi a Bonn il 31 ottobre 1972, nonché dei promemoria e dei documenti trasmessi dagli Stati membri e dei confronti approfonditi dei punti di vista intercorsi tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri sulla comunicazione della Commissione al Consiglio trasmessa il 24 marzo 1972. Esso tiene inoltre conto dei pareri espressi dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale, nonché dalle organizzazioni professionali e sindacali.

TITOLO I OBIETTIVI DI UNA POLITICA ECOLOGICA NELLA COMUNITÀ

Una politica ecologica nella Comunità tende a migliorare la qualità e la scena della vita, l'ambiente e le condizioni di vita dei popoli che ne fanno parte. Essa deve contribuire a porre l'espansione al servizio dell'uomo, procurando a quest'ultimo un ambiente che gli assicuri le migliori condizioni di vita possibili, e a conciliare questa espansione con la necessità sempre più imperiosa di preservare l'ambiente naturale.

Essa deve in particolare mirare a: - prevenire, ridurre e, per quanto possibile, sopprimere l'inquinamento e gli inconvenienti ambientali;

- mantenere un equilibrio ecologico soddisfacente e vegliare alla protezione della biosfera;

- vegliare alla buona gestione ed evitare ogni sfruttamento delle risorse e dell'ambiente naturale suscettibile di arrecare danni sensibili all'equilibrio ecologico;

- orientare lo sviluppo a seconda delle esigenze di qualità in particolare mediante il miglioramento delle condizioni di lavoro e della scena in cui la vita si svolge;

- tenere maggiormente conto degli aspetti dell'ambiente nella sistemazione delle strutture e del territorio;

- ricercare soluzioni comuni ai problemi ecologici con gli Stati non appartenenti alla Comunità, specialmente nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

TITOLO II PRINCIPI DI UNA POLITICA ECOLOGICA NELLA COMUNITÀ

Il Consiglio ha accettato i principi generali di una politica ecologica della Comunità delineati dai ministri dei problemi ecologici nella riunione del 31 ottobre 1972 a Bonn.

Questi principi generali, precisati alla luce di ulteriori riflessioni e scambi di opinioni, sono esposti qui di seguito; 1. La migliore politica ecologica consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti e altri inconvenienti anziché combatterne successivamente gli effetti. I progressi tecnici devono pertanto essere studiati e orientati tenendo conto della necessità di proteggere l'ambiente e di migliorare la qualità della vita nel modo meno gravoso per la collettività. Tale politica ecologica può e deve essere compatibile con lo sviluppo economico e sociale. Ciò vale anche per il progresso tecnico.

2. In tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente.

L'ambiente non può essere considerato come un fattore esterno ostile all'uomo ma deve essere considerato come un dato indissociabile dall'organizzazione e dalla promozione del progresso umano. È quindi opportuno valutare le conseguenze sulla qualità della vita e sull'ambiente naturale di tutte misure adottate o previste a livello nazionale o comunitario che possono influenzarli.

3. Occorre evitare ogni sfruttamento delle risorse e dell'ambiente naturale che possa compromettere sensibilmente l'equilibrio ecologico.

L'ambiente naturale fornisce risorse limitate e permette solo in parte di assorbire i rifiuti e di neutralizzarne gli effetti nocivi. Esso costituisce una risorsa di cui si può fare uso ma non abusare e per la quale è necessario prevedere una gestione ottimale.

4. opportuno migliorare il livello delle conoscenze scientifiche e tecnologiche nella Comunità per un'azione efficace di conservazione e di miglioramento dell'ambiente e di lotta contro gli inquinamenti e gli altri inconvenienti ambientali. È opportuno a tal fine promuovere la relativa ricerca.

5. Le spese per la prevenzione e l'eliminazione dei fattori nocivi spettano, per principio, all'inquinatore. Si potranno tuttavia contemplare talune eccezioni e accordi speciali, in particolare per i periodi di transizione, a condizione che non provochino gravi distorsioni nel commercio e negli investimenti internazionali. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei trattati, sarà opportuno precisare tale principio e definirne le modalità di applicazione, comprese le eccezioni a livello comunitario. Nell'accordare eccezioni si deve tener conto anche della necessità di una progressiva eliminazione degli squilibri regionali della Comunità.

6. Conformemente alla dichiarazione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano adottata a Stoccolma, occorre vigilare che le attività svolte in uno Stato non provochino una degradazione dell'ambiente in un altro Stato.

7. Nello svolgere la loro politica ecologica, la Comunità e gli Stati membri devono tener conto degli interessi dei paesi in fase di sviluppo e in particolare esaminare le eventuali ripercussioni delle misure previste nel quadro di tale politica sullo sviluppo economico di detti paesi e sugli scambi commerciali con i medesimi al fine di impedirne o di ridurne per quanto possibile le eventuali conseguenze sfavorevoli.

8. Una politica ecologica europea chiaramente definita e a lungo termine accrescerà l'efficacia degli sforzi per promuovere una ricerca e una politica ecologica a livello internazionale e mondiale.

Nello spirito della dichiarazione di Parigi dei capi di Stato o di governo, la Comunità e gli Stati membri devono far udire la loro voce nelle organizzazioni internazionali che si occupano dei problemi dell'ambiente e fornire in questo ambito un contributo originale, con l'autorità derivante da un atteggiamento comune.

Conformemente alle conclusioni della conferenza di Stoccolma, deve essere intensificata la cooperazione regionale che spesso permette di risolvere meglio i problemi.

La cooperazione mondiale deve concentrarsi sui settori dove è richiesto uno sforzo a carattere universale in considerazione della natura dei problemi ecologici all'esame ; essa deve basarsi sulle organizzazioni specializzate delle Nazioni Unite che hanno già svolto un rilevante lavoro e la cui azione deve continuare a svilupparsi.

È possibile intraprendere una politica globale in materia di ambiente soltanto sulla base di nuove formule più efficaci di cooperazione internazionale che tengano conto sia delle correlazioni ecologiche mondiali sia delle interdipendenze dell'economia mondiale.

9. La protezione dell'ambiente riguarda tutti nella Comunità ed è quindi indispensabile che l'opinione pubblica si renda conto dell'importanza del problema. Il successo della politica ecologica dipende dal contributo di tutte le categorie della popolazione e di tutte le forze sociali della Comunità alla protezione e al miglioramento dell'ambiente. Occorre perciò sviluppare a tutti i livelli un'azione educativa continua e approfondita allo scopo di sensibilizzare tutti nella Comunità al problema e fare in modo che assumino pienamente le loro responsabilità di fronte alle generazioni future.

10. Per ogni diversa categoria di inquinamento è opportuno studiare il livello d'intervento (locale, regionale, nazionale, comunitario, internazionale) più adatto alla natura dell'inquinamento e alla regione geografica da tutelare.

Vanno concentrate a livello comunitario le azioni che possono essere più efficaci a tale livello ; le priorità devono essere stabilite con la massima cura.

11. Importanti aspetti della politica in materia di ambiente non devono più essere programmati e realizzati isolatamente nei vari paesi. I programmi nazionali in questi settori dovrebbero essere coordinati e le politiche dovrebbero essere armonizzate a livello comunitario, sulla base di una concezione comune a lungo termine. Questa politica dovrebbe essere intesa al miglioramento della qualità della vita ; l'incremento economico non deve pertanto essere considerato soltanto da un punto di vista quantitativo.

Questo coordinamento e quest'armonizzazione devono in particolare accrescere l'efficacia delle azioni svolte a differenti livelli per proteggere e migliorare l'ambiente nella Comunità, tenendo conto delle diversità regionali esistenti nella Comunità e del buon funzionamento del mercato comune.

Una politica ecologica della Comunità così concepita si prefigge, per quanto possibile, progressi coordinati e armonizzati delle politiche nazionali senza pertanto ostacolare quanto è già stato fatto o potrà essere fatto sul piano nazionale. Tuttavia, i progressi nazionali devono essere compiuti in modo tale da non mettere in pericolo il buon funzionamento del mercato comune.

Questo coordinamento e quest'armonizzazione vengono attuati in particolare: - applicando le disposizioni pertinenti dei trattati;

- svolgendo le azioni descritte nel presente programma;

- attuando la procedura di informazione in materia di ambiente (1).

TITOLO III DEFINIZIONE GENERALE DELLE AZIONI CHE DOVRANNO ESSERE INTRAPRESE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE COMUNITÀ IN MATERIA DI AMBIENTE (1)

INTRODUZIONE

Per proteggere l'ambiente naturale e migliorare le condizioni di vita è necessario condurre azioni di varia natura.

Infatti non bisogna soltanto adottare provvedimenti intesi a ridurre gli inquinamenti e gli altri fattori nocivi, ma anche adoperarsi affinché, nell'impostare e nell'attuare politiche comuni, si tengano nel debito conto il miglioramento delle condizioni di vita e i fattori ecologici considerati ormai elementi indissolubili dell'organizzazione e della promozione del progresso umano.

Occorre inoltre che la Comunità e i suoi Stati membri svolgano determinate azioni nell'ambito di orga- (1)GU n. C 9 del 15.3.1973, pag. 1. (1)Il presente titolo III è un riassunto e, come tale, deve essere interpretato alla luce e entro i limiti della descrizione particolareggiata delle azioni che figura nella parte II del programma. nismi internazionali allo scopo di evitare duplicati, di cooperare con i paesi terzi e di fare in modo che detti organismi prendano in considerazione gli interessi specifici della Comunità.

Per tale motivo il programma d'azione delle Comunità in materia di ambiente comprende tre tipi di azioni: 1. azioni volte a ridurre e a prevenire gli inquinamenti e gli altri fattori nocivi,

2. azioni volte a migliorare l'ambiente e le condizioni di vita,

3. azione della Comunità oppure, se necessario, azione comune degli Stati membri in seno agli organismi internazionali che si occupano di problemi ecologici.

Alcune di queste azioni dovranno essere sviluppate contemporaneamente al livello della politica ecologica ed a quello delle politiche settoriali (politica sociale, agricola, regionale, industriale, energetica ecc.).

Capitolo 1 AZIONI VOLTE A RIDURRE GLI INQUINAMENTI E GLI ALTRI FATTORI NOCIVI

A. Le misure concrete volte a proteggere l'uomo e il suo ambiente contro gli inquinamenti e gli altri fattori nocivi devono potersi basare su un'analisi obiettiva dei fatti e sui risultati di studi che mettano in luce le varie conseguenze, soprattutto sul piano ecologico e sul piano economico e sociale, della scelta di un determinato provvedimento fra quelli possibili.

Ora, lo studio dei problemi sollevati dalla lotta antinquinamento rivela ancora l'esistenza di numerose lacune : lacune nelle conoscenze scientifiche e nei metodi di analisi e di misurazione, lacune nelle conoscenze economiche, in particolare per quanto riguarda il costo dei danni causati dall'inquinamento e le spese per le misure antinquinamento, lacune, infine, nel materiale statistico.

Occorre quindi condurre a livello comunitario una serie di azioni volte a creare una base comune per la valutazione dei fatti e uno schema comune di riferimenti e di metodi. Questi lavori consentiranno di attuare le azioni previste al punto B e di evitare sia costosi doppioni, sia l'adozione, da parte degli Stati membri, di provvedimenti tra loro contraddittori atti a non provocare distorsioni economiche e sociali nell'ambito della Comunità.

Si tratterà di effettuare i seguenti lavori: 1. Fissazione di criteri (1) scientifici di nocività per i principali inquinanti dell'atmosfera e dell'acqua e per le aggressioni acustiche. Questa azione deve accompagnarsi ad un ravvicinamento o armonizzazione dei metodi e degli strumenti di rilevamento degli inquinanti e degli altri fattori nocivi. I criteri saranno stabiliti in primo luogo per questi inquinanti : il piombo ed i suoi composti, i composti organologeni, i composti dello zolfo e le particelle in sospensione, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, il mercurio, i fenoli e gli idrocarburi.

2. Definizione, mediante la messa a punto di metodi comuni, dei parametri e della natura della procedura di decisione che vengono seguiti nella fissazione degli obiettivi di qualità.

3. Organizzazione e sviluppo di scambi tecnici tra le reti regionali e nazionali di sorveglianza e di controllo dell'inquinamento. Al momento opportuno questa azione consentirà di attuare un sistema comunitario di informazioni sui dati raccolti da tali reti e di agevolare l'inserimento delle reti in questione nel sistema mondiale di sorveglianza progettato dall'ONU.

4. Adozione di un metodo comune per valutare il costo della lotta contro l'inquinamento. In un primo tempo si cercherà di stabilire, in collaborazione con l'O.C.S.E., i metodi per la valutazione del costo dell'inquinamento idrico e atmosferico nonché quello della lotta contro l'inquinamento di origine industriale (2). Questi lavori saranno completati dall'analisi degli strumenti economici utilizzabili nell'ambito di una politica ecologica, tenendo conto della duplice esigenza di rispettare le regole del mercato comune e il principio di causalità (paghi l'inquinatore).

Si studieranno inoltre i metodi per la valutazione degli oneri sociali derivanti dalla degradazione dell'ambiente, nel precipuo intento di inglobarli, sotto idonee forme, nelle contabilità nazionali, e nella determinazione del prodotto nazionale lordo. (1)Per la definizione esatta di questi ed altri termini vedasi l'allegato I. (2)Le modalità di questa cooperazione saranno definite in un secondo tempo.

Infine, verrà messo a punto un metodo comune di classificazione e di descrizione delle misure di lotta contro l'inquinamento.

B. Una politica in materia di lotta contro l'inquinamento non può però limitarsi alle azioni di cui al punto A. Essa deve essenzialmente adoperarsi affinché la Comunità e gli Stati membri adottino misure atte a proteggere l'ambiente conciliando tale obiettivo con il buon funzionamento del mercato comune.

A livello comunitario sarà opportuno realizzare soprattutto le seguenti azioni:

1. Unificazione o armonizzazione dei metodi e delle tecniche di prelievo, di analisi e di rilevamento delle sostanze inquinanti. La precedenza sarà data all'unificazione dei metodi di misurazione relativi agli idrocarburi aventi effetti cancerogeni noti o probabili, agli ossidanti fotochimici, all'amianto e al vanadio.

2. Elaborazione in comune degli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare, in particolare tenuto conto della sua vocazione. L'azione della Comunità verterà anche sulla ricerca e sulla determinazione in comune dei criteri minimi di qualità soddisfacenti a lungo termine che dovranno rispettare i vari settori che costuiscono l'ambiente comunitario.

3. Fissazione di norme che in taluni casi potranno essere provvisorie e che in un primo tempo si applicheranno in particolare a determinate sostanze inquinanti dell'acqua.

4. Armonizzazione delle caratteristiche delle sostanze inquinanti. Per assicurare un'efficace protezione dell'uomo e dell'ambiente, tale armonizzazione, già in atto allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi, dovrà essere accompagnata da studi sul grado di nocività degli inquinanti contenuti in tali sostanze, sulla possibilità di modificare la composizione di queste e, se necessario, di sostituirle con altre meno inquinanti o non inquinanti. Inoltre, se necessario, dovranno essere studiati e adottati provvedimenti comuni per quanto riguarda le modalità e il controllo dell'omologazione e dell'uso di tali sostanze. La precedenza sarà data ai veicoli, alle macchine e attrezzature rumorose, ai martelli pneumatici, ai combustibili e ai carburanti, nonché ai prodotti destinati alla manutenzione e al lavaggio.

5. Per quanto riguarda l'inquinamento provocato dalle attività industriali e dalle fonti di energia, dovranno essere compiuti studi settoriali sulle principali attività industriali inquinanti in cooperazione con le amministrazioni degli Stati membri e gli ambienti di categoria interessati. Questi studi permetteranno di determinare la natura esatta dei problemi dell'inquinamento da risolvere, di cercare le soluzioni tecniche ed economiche più idonee e, se del caso, di armonizzare gli eventuali aiuti e di procedere all'esame delle possibilità di armonizzare, con riguardo a determinati settori industriali, i principi o metodi di misure diverse.

In una prima fase i lavori riguarderanno l'industria della carta e della pasta da carta, l'industria siderurgica e l'industria per la fabbricazione del biossido di titanio.

6. Per quanto riguarda i problemi posti dall'esistenza di rifiuti tossici o persistenti, occorrerà mettere in comune le esperienze e le riflessioni compiute, allo scopo di redigere un bilancio che sia nel contempo tecnico ed economico dei vari mezzi di azione da prendersi in considerazione per eliminare tali rifiuti e per determinare in base a tale bilancio, quali azioni convenga svolgere a livello comunitario, per esempio : l'armonizzazione delle regolamentazioni, la promozione delle tecnologie nuove (1), l'eventuale costituzione di una «borsa di informazioni», ecc.

Verrà data precedenza alle sostanze pericolose di cui all'allegato I della convenzione di Oslo, nonché agli oli residui.

7. Per evitare che intervengano distorsioni negli scambi e negli investimenti e a prescindere dall'applicazione delle disposizioni dei trattati, converrà precisare il principio di causalità (paghi l'inquinatore) e di definirne a livello comunitario le modalità di applicazione ivi comprese le eccezioni. (1)L'attuazione di azioni di questo tipo implica l'adozione, a livello comunitario, di una decisione di principio sulla concessione degli aiuti allo sviluppo. Contemporaneamente bisognerebbe decidere le procedure adeguate per rendere possibile, caso per caso, l'intervento di esperti designati dagli Stati membri.

8. Infine i gravi problemi posti dall'inquinamento di determinate zone di interesse comune (inquinamento dei mari, delle acque del bacino del Reno, di certe zone di frontiera), richiederanno l'applicazione di provvedimenti e procedure speciali entro idonei quadri, tenendo conto delle caratteristiche geografiche di queste zone.

Per l'inquinamento marino, pertanto, l'azione della Comunità consisterà in particolare: - nel ravvicinare le norme d'applicazione delle convenzioni internazionali, nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune e all'esecuzione del programma

- nel realizzare le azioni previste in materia di lotta contro l'inquinamento marino che proviene dalla terraferma lungo le coste della Comunità e descritte alla parte seconda, titolo I, capitolo 6, sezione 1, punto B, paragrafo 3 del presente programma d'azione.

Che si tratti sia delle iniziative sia della posizione da assumere nel corso dei lavori, gli Stati membri cercheranno di adottare un atteggiamento comune nelle organizzazioni internazionali interessate, senza pregiudicare le azioni della Comunità per le materie che sono di sua competenza e le azioni comuni svolte dagli Stati membri nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico per tutti i problemi che rivestono un interesse particolare per il mercato comune.

Per quanto riguarda la protezione del Reno contro l'inquinamento, la Commissione partecipa a titolo di osservatore alle sessioni plenarie della commissione internazionale per la protezione delle acque del Reno contro l'inquinamento. D'altronde, la Commissione si riserva di presentare proposte adeguate entro il 31 marzo 1974, tenendo conto degli studi già intrapresi e alla luce dei risultati dei lavori attualmente in corso presso la commissione internazionale per la protezione del Reno contro l'inquinamento, in seguito alla conferenza ministeriale dell'Aia.

Per quanto riguarda la protezione dell'ambiente nelle zone di frontiera, il Consiglio raccomanda agli Stati membri di stabilire procedure di consultazione volte a concludere accordi per la protezione dell'ambiente in tali zone.

9. Infine, un'azione comune in materia di ambiente implica che nella misura in cui l'osservanza delle regolamentazioni comunitarie o nazionali sarà controllata efficacemente, le violazioni di queste ultime vengano colpite con il dovuto rigore. A tal fine, la Commissione proseguirà il suo lavoro di raffronto delle legislazioni nazionali e della loro applicazione pratica, in modo da creare le premesse indispensabili al ravvicinamento delle legislazioni che risulterà necessario ; verranno inoltre organizzati scambi di informazioni sui controlli effettivi e sulle misure prese dagli Stati membri per assicurare il rispetto delle norme relative agli impianti e ai prodotti inquinanti.

C. Le azioni di cui ai punti A e B saranno completate dallo svolgimento di un programma comune di ricerche e dallo studio per la costituzione di un sistema europeo di documentazione, incaricato di elaborare e divulgare i dati riguardanti la protezione dell'ambiente, a partire da quelli relativi alle tecniche e tecnologie antinquinamento, nonché agli effetti degli inquinamenti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente naturale.

Per quanto concerne il programma di ricerca, si ricorda che sono già stati inclusi dei lavori sull'ambiente sia nel programma pluriennale del CCR sia nel programma di azioni di ricerca cosiddette indirette (1).

La realizzazione di questi lavori di ricerca dovrà facilitare l'esecuzione delle azioni proposte nel presente programma di azione.

Capitolo 2 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE

Il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita e di lavoro costituisce ormai un compito fondamentale delle Comunità europee.

Quindi un programma comunitario in materia di ambiente non può limitarsi a proteggere l'ambiente fisico lottando contro gli inquinamenti e gli altri fattori nocivi ; esso deve anche contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita. (1)GU n. L 153 del 9.6.1973, pag. 11.

GU n. L 189 dell'11.7.1973, pag. 43.

Parimenti, come è stato già sottolineato nell'ultimo capoverso dell'introduzione del presente titolo, l'azione delle Comunità nei vari settori in cui si attua (politica agricola, sociale, regionale, industriale, energetica ecc.) deve tener conto delle preoccupazioni relative alla protezione e al miglioramento dell'ambiente.

A tal proposito è necessario che queste preoccupazioni siano considerate in quanto tali nella concezione e nella realizzazione delle politiche settoriali. Le proposte di programma elaborate dalla Commissione per quanto riguarda queste diverse politiche prenderanno in considerazione le azioni esposte qui di seguito, dando ad esse l'ampiezza richiesta dagli obiettivi specifici da raggiungere ; l'efficacia e la coerenza di queste azioni saranno aumentate dall'applicazione dei principi sopra esposti e dall'attuazione dei mezzi elaborati nell'ambito del presente programma.

Il programma delle Comunità in materia di ambiente e le politiche settoriali in questione dovranno quindi comprendere azioni volte a migliorare l'ambiente inteso in senso lato. Tali azioni riguarderanno in particolare i seguenti temi: - la salvaguardia dell'ambiente naturale. La proposta di direttiva che la Commissione ha già presentato in merito all'agricoltura di montagna e a talune zone svantaggiate tiene conto di tali preoccupazioni. Il Consiglio, ha adottato il 15 maggio 1973 una risoluzione concernente l'agricoltura di talune zone svantaggiate (1). La Commissione ha d'altronde espresso l'intenzione di presentare altre proposte e di procedere a taluni studi;

- lo studio dei problemi posti dalla rarefazione delle risorse idriche a causa dell'aumento del consumo, lo studio degli aspetti dell'ambiente nei settori dell'approvvigionamento in materie prime e dello sfruttamento delle risorse naturali nonché lo studio dei problemi derivanti dalla rarefazioni;

- il raffronto, nelle sedi appropriate, specialmente in collegamento con il coordinamento delle politiche regionali, delle idee, delle esperienze, delle realizzazioni relative ai problemi di ambiente connessi con l'urbanistica e con la ripartizione geografica delle attività umane, onde consentire la ricerca di un'impostazione comune che tenga conto delle esigenze ambientali nelle politiche di sistemazione del territorio e facilitare la realizzazione di consultazioni sui problemi ecologici nelle zone di frontiera;

- il miglioramento dell'ambiente di lavoro. Proposte in questo settore dovranno essere elaborate dalla Commissione in collegamento con e/o nell'ambito della determinazione del programma sociale;

- - la costituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. In questo senso la Commissione farà entro il 31 dicembre 1973 delle proposte relative in particolare alle modalità di finanziamento e di funzionamento della suddetta fondazione;

- - la promozione, a tutti i livelli, di azioni volte a sensibilizzare e a dare una formazione a tutte le categorie della popolazione per indurle ad assumere le proprie responsabilità nei confronti della protezione dell'ambiente.

Capitolo 3 AZIONE DELLA COMUNITÀ E AZIONE COMUNE DEGLI STATI MEMBRI IN SENO AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Numerosi organismi internazionali si preoccupano ora, per motivi diversi, dei problemi dell'ambiente. La Comunità seguirà con interesse i lavori di tali organismi, tanto più che le misure proposte e le procedure applicate possono spesso influire sul funzionamento del mercato comune, sugli interessi economici della Comunità e dei suoi Stati membri, sugli scambi internazionali in generale e che sono talvolta di competenza della Comunità.

È necessario che la Comunità prosegua la cooperazione molto attiva da essa iniziata con la maggior parte degli organismi internazionali in questo settore e particolarmente con l'O.C.S.E., il Consiglio d'Europa e l'organizzazione delle Nazioni Unite. Una cooperazione del genere faciliterà l'attuazione di un'azione comune degli Stati membri in seno a tali organismi senza per questo pregiudicare le azioni che la Comunità stessa potrebbe intraprendere nell'ambito delle sue competenze. (1)GU n. C 33 del 23.5.1973, pag. 1.

TITOLO IV PRIORITÀ E TERMINI

Il programma si limita in una prima fase alle azioni che è opportuno iniziare in via prioritaria. Tali azioni dovranno, per quanto possibile, essere realizzate entro un termine di due anni dall'adozione del programma ; gli ultimi sei mesi di tale periodo saranno dedicati all'esame dei risultati ottenuti nel periodo precedente e alla preparazione del programma dei lavori da realizzare negli anni successivi.

Tale programma potrà essere oggetto di revisioni e dovrà all'occorrenza essere completato con nuove azioni per tener conto dell'evoluzione delle situazioni e dell'esperienza acquisita.

In tal modo le priorità menzionate in ogni azione del programma potranno essere oggetto, all'occorrenza, di modifiche da parte del Consiglio, su iniziativa della Commissione, man mano che avanzano i lavori e gli studi intrapresi.

PARTE SECONDA DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE A LIVELLO COMUNITARIO NEL CORSO DEI PROSSIMI DUE ANNI

TITOLO I AZIONI RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO E DEGLI INCONVENIENTI AMBIENTALI

Capitolo 1 VALUTAZIONE OBIETTIVA DEI RISCHI DELL'INQUINAMENTO PER LA SALUTE UMANA E L'AMBIENTE

A. Motivi

L'inquinamento si combatte in modo tanto più efficace quanto meglio se ne conoscono gli effetti. La conoscenza obiettiva di questi ultimi consente infatti di imporre, senza pericoli di arbitrio, dei limiti alla presenza di sostanze inquinanti nell'ambiente e di determinare valori per la qualità dei prodotti ; questi limiti sono espressi in termini di norme e sono destinati a proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente.

La determinazione di questi valori presuppone una valutazione critica ed obiettiva degli effetti sfavorevoli o indesiderabili ottenuti in circostanze determinate esponendo un bersaglio ad un inquinamento o a inconvenienti ambientali. Tale studio comporta la formulazione di criteri. Tali criteri sono definiti esattamente nell'allegato I.

Questa azione implica l'unificazione o l'armonizzazione dei metodi e degli strumenti di rilevamento delle varie sostanze inquinanti, considerate individualmente o in combinazione, in modo da rendere possibile il raffronto dei risultati dei rilevamenti delle sostanze e dei loro effetti.

Questa azione puó inoltre rivelare le lacune esistenti nella conoscenza delle sostanze inquinanti e dei loro effetti e mettere in evidenza alcuni temi di ricerca da sviluppare nella Comunità.

B. Scopo e contenuto

Procedere il più rapidamente possibile, per ciascuna delle sostanze inquinanti sotto menzionate: - alla raccolta della bibliografia più completa possibile sugli effetti delle sostanze inquinanti considerate e all'analisi critica di tali informazioni;

- alla formulazione di criteri per talune sostanze inquinanti;

- all'unificazione o all'armonizzazione dei metodi e degli strumenti di rilevamento in modo da poter raffrontare i risultati delle misure dell'inquinamento nella Comunità;

- alla determinazione delle lacune esistenti nella conoscenza delle sostanze inquinanti e dei loro effetti al fine di individuare i temi di ricerca che sarà opportuno inserire eventualmente nel programma comunitario di ricerca e di sviluppo.

La scelta delle sostanze inquinanti da esaminare con priorità è stata effettuata tenendo conto delle loro tossicità e dello stato attuale delle conoscenze sulla loro rilevanza sanitaria ed ecologica. Si tratta delle seguenti sostanze:

Prima categoria

Piombo e suoi composti (1)

Composti organo-alogenati (1) e organo-fosforati

Idrocarburi con effetti cancerogeni noti o probabili (2)

Aria

Composti dello zolfo e particelle in sospensione (1)

Ossidi d'azoto (1)

Monossido di carbonio (1)

Ossidanti fotochimici (2)

Amianto (2)

Vanadio (2)

Inquinamento sonoro:

determinazione di criteri atti a misurare il rumore e degli indici di disturbo a vari gradi di intensità.

Acqua

Microinquinanti inorganici e loro metaboliti (mercurio (1), cadmio (1), cromo, rame, nichel, stagno, zinco, arsenico, berillio, cianuro)

Fenoli (1)

Idrocarburi (1)

Particolare attenzione sarà dedicata alla necessità di armonizzare la determinazione del carico inquinante, in special modo della quantità di sostanze organiche contenute nei residui liquidi, mediante misurazione della domanda biochimica d'ossigeno (DBO) e della domanda chimica d'ossigeno (DCO), e, in una fase successiva, la determinazione della massa organica totale e del colore. >PIC FILE= "T0012365">

Questo elenco ha valore puramente indicativo. La Commissione proporrà entro il 31 luglio 1974 un elenco definitivo di sostanze inquinanti, i cui rischi saranno valutati in una seconda fase. Taluni lavori esplorativi di raccolta d'informazioni potranno tuttavia essere iniziati già nel corso della prima fase.

C. Procedura

Per l'esecuzione di questa azione la Commissione terrà conto dei lavori già effettuati o in corso di realizzazione a livello nazionale e internazionale e, in particolare, nell'ambito dell'O.M.S.

Essa raccoglierà le informazioni necessarie ricorrendo al parere di consulenti e organizzando riunioni di esperti nazionali.

D. Scadenzario

Dopo aver studiato e utilizzato tali informazioni, la Commissione presenterà al Consiglio, via via che avanzeranno i lavori e in ogni caso entro il 31 dicembre 1974, i risultati della sua attività nonché adeguate proposte.

Capitolo 2 FISSAZIONE DI NORME

A. Scopo e contenuto

Le norme stabilite allo scopo di limitare o di prevenire l'esposizione dei bersagli possono costituire uno dei mezzi per raggiungere o per avvicinarsi agli obiettivi di qualità. Le norme si rivolgono direttamente o (1)Sostanze inquinanti che verranno esaminate con priorità. (2)Per queste sostanze inquinanti si dovranno iniziare al più presto i lavori di unificazione dei metodi di misura. indirettamente agli individui o agli organismi responsabili, determinando i livelli d'inquinamento o di altri inconvenienti ambientali che non devono essere superati in un ambiente, in un bersaglio, in un prodotto ecc.

Esse possono essere fissate sia mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sia mediante accordo reciproco o accettazione volontaria (1).

La conoscenza degli effetti dell'esposizione agli inquinamenti e agli altri inconvenienti ambientali sulla salute e sull'ambiente deve permettere alle autorità competenti di elaborare una regolamentazione appropriata.

La definizione di criteri che determinino la relazione esistente tra un'esposizione determinata e un effetto osservabile sulla salute umana o sull'ambiente è un elemento importante della valutazione obiettiva degli effetti sfavorevoli o dei pericoli connessi a qualsiasi perturbazione dell'ambiente. Questa valutazione obiettiva è un'impresa difficile e complessa, che per il momento è realizzabile con sicurezza sufficiente a consentire l'adozione di regolamentazioni appropriate soltanto per un numero limitato di sostanze. Per numerose sostanze inquinanti occorre ancora effettuare nuovi studi e ricerche.

L'analisi dei criteri consente di identificare, in particolare, i livelli di inquinamento o di inconvenienti ambientali che hanno taluni effetti sfavorevoli o nocivi per l'uomo o che possono compromettere la qualità dell'ambiente, nonché di definire livelli di protezione di base e livelli ad effetto nullo.

Per quanto riguarda la salute umana, questa azione, che viene svolta su un piano scientifico, può nel caso degli inquinamenti o degli inconvenienti ambientali (2), condurre in pratica alla fissazione di livelli di inquinamento o di inconvenienti ambientali che non devono essere superati dal bersaglio (cioè dall'uomo) per rispettare gli imperativi della sanità pubblica (3).

Se necessario, saranno fissate a livello comunitario norme di qualità dell'ambiente.

Sulla base delle conoscenze acquisite in questo settore è possibile definire norme sotto forma di norme di qualità dell'ambiente e di norme di prodotto.

Gli Stati membri possono imporre, secondo le varie situazioni, requisiti più severi in materia di norme di qualità dell'ambiente, lasciando impregiudicata l'applicazione dei trattati.

In generale, le norme comunitarie sopra citate sono stabilite tenendo conto delle esigenze sanitarie ed ecologiche, previa definizione dei criteri e degli obiettivi di qualità sul piano della Comunità.

In taluni casi tuttavia, motivi urgenti inerenti alla protezione della salute umana o a quella dell'ambiente potranno richiedere la fissazione di norme provvisorie comuni senza attendere la determinazione di criteri e di obiettivi di qualità sul piano comunitario, sempreché le informazioni gia disponibili a livello internazionale e nazionale possano essere considerate sufficienti a tal fine.

B. Procedura e scadenzario

Le norme relative alle sostanze inquinanti:

- piombo

- mercurio

- cadmio

- composti organoclorati

- sostanze chimiche tossiche presenti nelle acque destinate al consumo umano (tenendo nel debito conto la forma nella quale si presentano tali sostanze nei prodotti o nell'ambiente) e

- germi nocivi alla salute, presenti nelle acque destinate al consumo umano

dovranno, per quanto concerne l'acqua, essere stabilite al più presto possibile e, comunque, entro il 31 gennaio 1974, su proposta della Commissione. Le altre norme dovranno essere stabilite al più presto possibile, nel corso di una fase successiva.

Nello svolgimento dei lavori si utilizzeranno al massimo i risultati dei lavori già effettuati a livello nazionale o internazionale, in particolare quelli svolti nell'ambito dell'O.M.S.

Le norme dovranno essere rivedute, secondo una procedura da definirsi, alla luce dell'esperienza acquisita e segnatamente dei progressi scientifici realizzati. (1)Cfr. la definizione n. 3.1. nell'allegato I. (2)Gli inconvenienti ambientali comprendono in particolare gli inconvenienti acustici, termine con cui si indicano i rumori, le vibrazioni e le onde infra e ultrasonore. (3)Questi livelli corrispondono alle norme di protezione sanitarie dell'O.M.S.

Capitolo 3 AZIONI SPECIFICHE ALL'INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE

Sezione 1 SCAMBI DI INFORMAZIONI FRA LE RETI DI SORVEGLIANZA E DI CONTROLLO

A. Motivi

Il trasporto delle sostanze inquinanti a grandi distanze e gli effetti nocivi della loro accumulazione e combinazione rendono necessaria la sorveglianza dell'inquinamento dell'ambiente a livello regionale, nazionale e internazionale.

Questa sorveglianza permette inoltre di controllare se vengano effettivamente rispettate le misure adottate dalle autorità pubbliche e di raccogliere gli elementi d'informazione indispensabili allo svolgimento di indagini epidemiologiche per meglio conoscere gli effetti nocivi di talune sostanze inquinanti sulla salute umana e gli ecosistemi.

Le reti regionali e nazionali devono poter fornire informazioni complete, precise e raffrontabili con quelle fornite dalle reti delle altre regioni e degli altri Stati della Comunità e poter inoltre eventualmente inserirsi nel sistema mondiale di sorveglianza previsto dall'ONU.

B. Scopo e contenuto

- Organizzare e sviluppare gli scambi tecnici fra le reti regionali e nazionali di sorveglianza e di controllo dell'inquinamento e prendere ogni utile provvedimento per migliorare l'efficacia, la precisione e il valore comparativo dei dispositivi esistenti.

- Esaminare, al momento opportuno, la possibilità di organizzare un sistema di comunicazione reciproca di informazioni sui dati raccolti da tali reti e di affidare in tal caso alla Commissione il compito di analizzare i dati raccolti dalle reti nazionali per interpretarli su basi comunitarie.

- Agevolare l'inserimento delle reti della Comunità nel sistema mondiale di sorveglianza previsto dall'ONU.

C. Procedura

La Commissione riunirà, per ogni tipo di rete di sorveglianza e di controllo (atmosfera, acque dolci ed acque marine), gli esperti delle autorità nazionali competenti al fine di definire le modalità di organizzazione degli scambi di informazioni.

Per quanto riguarda le reti di sorveglianza e di controllo dell'atmosfera, sarà opportuno cercare anzitutto di organizzare uno scambio di informazioni sulle situazioni che richiedono un rapido intervento, come ad esempio l'accumulo di strati di «smog». Si terrà inoltre conto dei lavori intrapresi ad iniziativa dell'O.C.S.E. sul trasporto delle sostanze inquinanti a grandi distanze.

D. Scadenzario

La Commissione presenterà entro il 31 dicembre 1974 tutte le proposte che riterrà adeguate in base ai risultati dei lavori svolti con la collaborazione degli esperti.

Sezione 2 OBIETTIVI DI QUALITÀ

A. Motivi

Gli obiettivi di qualità sono il complesso delle esigenze cui deve soddisfare in un determinato momento, attuale o futuro, un determinato ambiente o una parte di esso.

Nello stabilire questi obiettivi si tiene conto: a) di un «livello di protezione di base» tale che l'essere umano o un altro bersaglio non sia esposto ad un pericolo inaccettabile;

b) di un «livello di effetto nullo» tale che nessun effetto identificabile sia causato al bersaglio.

Si tiene altresì appropriatamente conto di condizioni specifiche regionali (1), degli effetti possibili sulle regioni limitrofe e dell'uso ricercato.

Le esigenze formulate negli obiettivi di qualità sono fondate su considerazioni di ordine sanitario, ecologico e sociale. Si tratta di: 1. proteggere la salute umana contro gli inquinamenti e gli altri fattori nocivi. Per rispettare le esigenze di ordine sanitario è necessario tener conto (1)Una regione può comprendere l'insieme del territorio di uno Stato membro. degli obiettivi volti a limitare la concentrazione delle sostanze inquinanti e degli altri fattori nocivi nell'ambiente naturale e nei prodotti, in funzione di imperativi per la salute umana e tenuto conto delle nozioni di livello di protezione di base e di livello ad effetto nullo:

2. salvaguardare l'ambiente naturale e in particolare la fauna e la flora dalle molteplici aggressioni alle quali sono esposte e preservare le risorse naturali. Per rispettare le esigenze ecologiche, potrà rivelarsi necessario prendere in considerazione altre esigenze fondate su criteri applicabili alle specie o ai sistemi ecologici in questione. Al riguardo, si terrà altresì conto delle nozioni di livello di protezione di base e di livello ad effetto nullo;

3. ripristinare, preservare e migliorare la qualità di vita dell'uomo (svaghi, benessere, bellezza del paesaggio, ecc.).

Le esigenze di ordine sociale si aggiungono alle esigenze di ordine sanitario ed ecologico che esse possono rendere più rigoroso.

Riassumendo, ciascun obiettivo di qualità deve essere stabilito in funzione delle esigenze di ordine sanitario ed ecologico, tenendo conto delle esigenze di ordine sociale.

Tenuto conto delle difficoltà di elaborazione degli obiettivi di qualità e dell'interesse che essi presentano, è necessario stabilire metodi comuni per l'elaborazione degli obiettivi di qualità e definire metodi comuni che consentano di adottare le misure da prendere per raggiungere e rispettare gli obiettivi.

B. Scopo e contenuto

L'azione della Comunità mira: - a definire in comune, grazie alla messa a punto di metodi comuni, i parametri e la natura del processo di decisione che intervengono nella determinazione degli obiettivi di qualità;

- a stabilire in comune gli obiettivi di qualità, fissando le diverse esigenze cui deve soddisfare un ambiente, tenuto conto della sua vocazione (1). La definizione e l'applicazione degli obiettivi di qualità dovranno essere stabiliti in modo da non compromettere un ulteriore miglioramento della qualità dell'ambiente in particolare mediante cambiamento della sua vocazione. Per un dato ambiente gli obiettivi di qualità da perseguire sono scelti e applicati al livello geografico appropriato;

- a ricercare e determinare in comune esigenze di qualità minime soddisfacenti a lungo termine cui dovrebbero rispondere i vari settori che costituiscono l'ambiente nella Comunità. La Commissione presenterà a tal fine, entro il 31 dicembre 1975, delle proposte accompagnate da un calendario.

Tenuto conto della difficoltà da stabilire di primo acchito metodi generali relativi alla definizione degli obiettivi di qualità, i lavori da avviare si fonderanno, in una prima fase, su casi concreti e sui risultati dei lavori già realizzati in materia dagli Stati membri.

In una prima fase i lavori riguarderanno le acque dolci di superficie e le acque del mare.

Sarebbe opportuno fare in modo che la quantità e la qualità delle risorse d'acqua disponibili soddisfino bisogni ed usi diversi di ordine sanitario, ecologico ed economico.

Uno stesso corso d'acqua, ed è soprattutto il caso delle acque che attraversano due o più Stati, deve poter soddisfare nello stesso tempo ed in luoghi geograficamente limitrofi, ad esigenze che sono insieme molteplici e spesso molto diverse. Astrazion fatta da ogni provvedimento di carattere tecnico in grado di ridurre il consumo, aumentare la riutilizzazione, lottare contro l'inquinamento o accrescere le disponibilità d'acqua, deve essere adottata una pianificazione rigorosa per garantire l'approvvigionamento di questa risorsa unica che non potrà essere sostituita da altre sostanze naturali o artificiali. L'acqua del mare è minacciata dal crescente inquinamento di origine terrestre e di alto mare. Si tratta altresì di una risorsa che bisogna proteggere per conservarne l'equilibrio biologico, preservare la vita dei pesci e mantenerne e migliorarne gli aspetti estetici e ricreativi.

A tale scopo, i metodi di definizione degli obiettivi di qualità delle acque dovrebbero tendere a rendere compatibili tutte le esigenze indicate qui appresso e ad assicurare un'equa ripartizione dell'acqua, in quantità sufficiente e di qualità adeguata, tra gli utenti attuali e futuri.

A tale scopo, l'azione della Comunità dovrà essere diretta a: 1. definire le serie di parametri da prendere in considerazione per gli usi e le funzioni delle acque: (1)La nozione di vocazione di un ambiente comprende i suoi mezzi e la sua funzione ecologica. acqua potabile, acqua destinata alle attività balneari, all'agricoltura, alla pesca ed all'industria, industrie delle bevande, divertimenti, vita acquatica in genere;

2. stabilire un metodo comune che permetta di definire gli obiettivi di qualità di un ambiente o di una parte di ambiente basati sulle serie di parametri ed espressi in termini di concentrazioni di sostanze inquinanti o di intensità di inconvenienti ambientali;

3. raccogliere informazioni per stabilire un metodo comune che permetta di determinare i provvedimenti necessari per raggiungere e conservare gli obiettivi di qualità, presenti e futuri;

4. raccogliere informazioni per stabilire quali sono i livelli decisionali più appropriati per la definizione degli obiettivi di qualità di un ambiente o di una parte di esso, tenendo conto, da un lato, delle condizioni e delle esigenze locali e, dall'altro, delle esigenze delle regioni limitrofe o che possono essere interessate.

Per compiere i lavori suddetti si terrà soprattutto conto delle voci seguenti: - i parametri fisici, chimici e biologici che definiscono le qualità richieste per gli impieghi testè definiti;

- la natura e il livello di inquinamento attuale e prevedibile;

- l'efficacia delle tecniche di trattamento necessarie e il loro costo;

- i metodi di misurazione che definiscono l'evoluzione dell'inquinamento nell'ambiente considerato;

- gli elementi quantitativi e qualitativi reali o virtuali che consentono di valutare le conseguenze economiche e sociali del raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Sarebbe opportuno mettere a punto sistemi che permettano di stabilire il controllo delle emissioni, necessario per raggiungere l'obiettivo di qualità appropriato per quanto riguarda le acque riceventi.

Nella realizzazione dei lavori di cui al punto 3, si approfondiranno e studieranno in particolare i vari metodi utilizzabili come la fissazione dei canoni, la fissazione di norme di emissione secondo varie modalità di ripartizione della riduzione dell'inquinamento fra settori industriali o fra gli impianti esistenti e i nuovi impianti. Sarà data la precedenza ad una regolamentazione dello scarico nelle acque dolci delle sostanze inquinanti enumerate nell'allegato I della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino da scarico di rifiuti da navi e aerei firmata a Oslo il 15 febbraio 1972 e nell'allegato I della convenzione sullo scarico di rifiuti in mare firmata a Londra il 13 novembre 1972.

Acque dolci

Per utilizzare elementi concreti di riferimento e di giudizio e impostare i lavori su una base concreta, i metodi utilizzati saranno messi a punto sulla scorta dei lavori effettuati dagli Stati membri su corsi d'acqua o porzioni di corsi d'acqua di detti Stati.

A tal fine il governo francese comunícherà i dati relativi alla tabella dei parametri per l'acqua grezza, destinata alla produzione di acqua potabile ; il governo del Regno Unito trasmetterà i dati relativi all'acqua destinata all'agricoltura ed in particolare all'irrigazione e all'allevamento del bestiame e ad altri scopi.

Per quanto riguarda i metodi che permettono di decidere a quali restrizioni sottoporre le emissioni per la definizione degli obiettivi di qualità specifici delle acque dolci, gli esperti nazionali si sono dichiarati disposti a fornire i dati in loro possesso sui seguenti corsi d'acqua: >PIC FILE= "T0012366">

Gli esperti della Repubblica federale di Germania si riservano di trasmettere i dati relativi a casi tipici di fiumi che hanno costituito l'oggetto di studi per la definizione degli obiettivi di qualità nella Repubblica federale di Germania.

Acque di mare

Per quanto riguarda l'acqua di mare, i governi francese, italiano e del Regno Unito forniranno i dati in loro possesso per quanto riguarda le acque di mare destinate alle attività balneari e gli obiettivi di qualità per le spiagge. Il governo del Regno Unito comunicherà anche i dati relativi all'inquinamento delle spiagge dovuto agli idrocarburi.

C. Procedura

I lavori saranno svolti dalla Commissione che consulterà gruppi di esperti degli Stati membri.

A tale scopo la Commissione raccoglierà i dati presso gli Stati membri ed effettuerà un'analisi ed una sintesi preliminare delle informazioni disponibili.

Le informazioni saranno in seguito sottoposte al gruppo di esperti il cui primo compito sarà quello di approfondirle e di scegliere i settori d'azione prioritari. Durante i lavori il gruppo di esperti prenderà in esame le varie possibilità di definizione degli obiettivi di qualità, tenendo conto, da una parte, degli obiettivi ottimali definitivi e, dall'altra, degli obiettivi di qualità temporanei, che potranno essere riveduti e progressivamente adeguati alle esigenze e alle possibilità in materia di protezione dell'ambiente e alle tendenze dell'inquinamento dell'ambiente considerate.

D. Scadenzario

Questi lavori termineranno entro il 31 dicembre 1974. La Commissione trasmetterà al Consiglio i risultati nella forma appropriata, man mano che i lavori progrediranno.

E. Inquinamento dell'aria, inconvenienti sonori, protezione delle acque sotterranee e dei laghi

Il metodo da seguire per definire gli obiettivi di qualità per l'aria, le acque sotterranee e i laghi, come per gli inconvenienti sonori, costituirà oggetto di lavori ulteriori.

Capitolo 4 AZIONI RELATIVE A TALUNI PRODOTTI

A. Motivi, scopo e contenuto

La protezione dell'uomo e del suo ambiente esige che venga dedicata un'attenzione del tutto particolare ai prodotti il cui uso rischia di avere conseguenze nocive per l'uomo o per l'ambiente. Una valutazione di questi rischi che sia diversa da uno Stato membro all'altro può inoltre eventualmente creare o reintrodurre ostacoli agli scambi, pregiudizievoli al buon funzionamento del mercato comune.

Il Consiglio ha adottato, nell'aprile 1969, un programma generale per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi (1) per un certo numero di prodotti industriali e alimentari completata dalla risoluzione del 21 maggio 1973 (2). Conviene dunque anzitutto accelerare l'armonizzazione delle caratteristiche dei prodotti iscritti in questo programma che possono avere degli effetti nocivi sull'ambiente. Questa armonizzazione dovrà permettere di fissare norme comunitarie per tali prodotti, destinate ad assicurare un'efficace protezione dell'uomo e del suo ambiente.

L'azione di armonizzazione deve essere inoltre completata, per i prodotti inquinanti: 1. da studi particolari sulla nocività delle sostanze inquinanti contenute in questi prodotti;

2. da studi e ricerche sulle possibilità di modificare la composizione, le caratteristiche o le proprietà di questi prodotti per diminuirne la nocività e di sostituirli eventualmente con altri prodotti meno o non inquinanti;

3. da studi sulle ripercussioni economiche delle misure prospettate;

4. da eventuali misure che vertano sulle modalità e sul controllo dell'impiego di questi prodotti.

B. Scadenzario

I lavori si svolgeranno nel seguente ordine: 1. Lavori di armonizzazione nell'ambito dell'esecuzione del programma generale di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi

L'attuazione di questo programma, nella misura in cui concerne prodotti inquinanti, può essere uno strumento efficace della politica ecologica. Le direttive adottate in questo ambito dovranno essere oggetto di regolari revisioni volte ad adeguarle ai progressi scientifici e tecnici. 1.1. In una prima fase, anteriore al 31 dicembre 1974, dovranno essere svolti i seguenti lavori: 1.1.1. adozione, ad una data che consentirà agli Stati membri di farle entrare in vigore entro il 1º ottobre 1974, delle modifiche previste alle direttive del Consiglio concernenti: - il livello sonoro ammissibile e i dispositivi di scappamento dei veicoli a motore (GU n. L 42 del 23.2.1970); (1)GU n. C 76 del 17.6.1969, pag. 1. (2)GU n. C 38 del 5.6.1973, pag. 1.

- le misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico (1) causato dai gas prodotti dai motori ad accensione comandata (GU n. L 76 del 6.4.1970).

1.1.2. Invio al Consiglio delle proposte di direttive concernenti: - il tenore massimo di piombo della benzina;

- il tenore massimo di piombo delle stoviglie;

- il tenore massimo di zolfo degli oli combustibili (2);

- il metodo di misura della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici;

- la tossicità dei detergenti;

- la composizione dei prodotti contenenti PCB utilizzati nelle apparecchiature elettriche;

- la composizione delle pitture e vernici (in particolare, limitazione dell'impiego di certe sostanze, ad esempio il PCB);

- il livello sonoro ammissibile per i veicoli a motore, le macchine da cantiere e i martelli pneumatici;

- gli organo-mercuri.

1.1.3. Esecuzione di studi su:

- i problemi di omologazione di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi, prodotti corrosivi, esplosivi, prodotti per usi domestici, pesticidi);

- le proprietà chimiche degli imballaggi;

- le possibilità tecnologiche di diminuire gli inconvenienti ambientali dovuti ai veicoli a motore.

1.2. In una seconda fase, compresa tra il 31 dicembre 1974 e il 31 dicembre 1976: 1.2.1. Modifica delle direttive adottate in precedenza e applicazione delle misure nazionali anteriormente al 1º ottobre 1976, per tener conto degli ultimi progressi della scienza, particolarmente per quanto concerne: - il livello sonoro ammissibile dei diversi veicoli e macchine;

- l'inquinamento dell'aria causato dai gas provenienti da motore ad accensione comandata.

1.2.2. Invio al Consiglio delle proposte di direttive concernenti:

- il livello sonoro ammissibile per le tagliatrici e le falciatrici;

- il metodo di misura della biodegradabilità dei tensioattivi;

- l'omologazione di talune sostanze e preparati pericolosi;

- le proprietà chimiche degli imballaggi;

- l'inquinamento prodotto dalle imbarcazioni a motore per la navigazione interna.

2. Azioni complementari

La Commissione intraprenderà il più rapidamente possibile, e comunque entro il 31 dicembre 1974, le seguenti azioni: 2.1. studi sui problemi posti dalla presenza di sostanze (3) particolarmente inquinanti nei: - prodotti di manutenzione e per lavare;

- prodotti destinati al trattamento dei vegetali e degli animali;

- prodotti contenenti metalli pesanti;

- reagenti chimici utilizzati nell'industria.

Tali studi riguarderanno la nocività, le caratteristiche e la composizione di questi prodotti, (1)Per quanto riguarda il monossido di carbonio e gli idrocarburi incombusti, i soli ad essere contemplati da questa direttiva, una prima proposta potrà essere trasmessa tra breve. Per gli altri agenti inquinanti, le proposte della Commissione saranno trasmesse in funzione dei risultati ottenuti in materia di armonizzazione dei metodi di misure. (2)Questi lavori dovranno essere svolti, specialmente per quanto riguarda gli oli combustibili, tenendo conto dei risultati dei lavori di cui al capitolo 5, sezione 2 del presente titolo. (3)Si studieranno in via prioritaria le sostanze menzionate nei capitoli 1 e 2 del presente titolo. le possibilità tecniche di modificarne la composizione o di trovare dei succedanei, le precauzioni da osservare nel loro impiego, ecc., nonché le incidenze economiche delle diverse misure prospettabili.

La Commissione studierà infine, nella misura in cui non vi sia stato già provveduto (1), i mezzi atti ad armonizzare e a rafforzare i controlli che devono essere eseguiti dai pubblici poteri su certe nuove sostanze e nuovi prodotti di sintesi prima dell'immissione sul mercato, in particolare: - il miglioramento e l'armonizzazione delle tecniche di determinazione quantitativa;

- l'esecuzione di studi sulla tossicità a lunga scadenza di queste sostanze e l'unificazione delle prove di tossicità;

- l'obbligo di depositare campioni accompagnati da una descrizione dei metodi di determinazione quantitativa.

Tale studio dovrà prevedere varie possibilità quali l'eventuale creazione di un ufficio europeo per l'omologazione delle sostanze nuove, la creazione di un comitato di coordinamento per gli organi nazionali competenti in materia, o ogni altro mezzo appropriato, in particolare nel settore dei prodotti farmaceutici e di taluni prodotti industriali pericolosi (2).

2.2. organizzazione di un'indagine comune sulle incidenze economiche e sociali a lungo termine delle regolamentazioni e degli interventi volti a migliorare la progettazione delle automobili e le condizioni della circolazione stradale ai fini della protezione dell'ambiente, perché la Commissione possa eventualmente presentare delle proposte (3).

2.3. ove i problemi non siano stati risolti dalle direttive adottate dal Consiglio sulle caratteristiche dei prodotti, presentazione, in una forma appropriata, di proposte di misure concernenti le regole d'impiego di certi prodotti (veicoli a motore, macchine rumorose, ecc.) nonché di misure che scaturissero dagli studi precedentemente menzionati.

C. Procedura

1. La Commissione presenterà proposte di direttive al Consiglio secondo lo scadenzario indicato.

2. La Commissione svolgerà le azioni complementari di cui al punto B, sub 2 basandosi tra l'altro sui risultati dei lavori eseguiti a livello nazionale e internazionale.

3. Essa raccoglierà le informazioni attualmente disponibili, ricorrendo eventualmente al parere di consulenti e organizzando riunioni di esperti nazionali.

Capitolo 5 AZIONI SPECIFICHE RELATIVE A TALUNI SETTORI INDUSTRIALI E ALLA PRODUZIONE D'ENERGIA

Sezione 1 AZIONI SPECIFICHE RELATIVE A TALUNI SETTORI INDUSTRIALI

A. Motivi e scopo

La protezione dell'ambiente esige che si rivolga una particolare attenzione alle attività industriali i cui processi di fabbricazione comportano l'introduzione nell'ambiente di sostanze inquinanti o di altri fattori nocivi. È perciò opportuno:

- studiare per ogni ramo industriale che è all'origine dell'inquinamento (le industrie maggiormente inquinanti sono una quindicina) le misure tecniche o di altro genere atte a diminuire, eliminare o prevenire l'emissione di agenti inquinanti o di altri fattori nocivi;

- studiare le modalità pratiche di applicazione di queste misure, in particolare il loro scaglionamento nel tempo, tenendo conto delle situazioni esistenti, dei progressi della scienza e della tecnica, delle conseguenze economiche, finanziarie e sociali delle misure previste;

- intraprendere eventualmente azioni a livello comunitario, come l'esecuzione di lavori di ricerca (1)La Comunità applica ormai da vari anni norme per l'omologazione di nuove sostanze e prodotti nel campo degli additivi alimentari e degli additivi utilizzati nell'alimentazione degli animali. (2)Questo studio si ispirerà tra l'altro a quanto attuato in questo campo nell'ambito del Benelux. (3)Sarà tenuto conto del risultato dei lavori svolti in questo campo dall'O.C.S.E. e dal comitato sulle sfide della società moderna della NATO. e/o di sviluppo (1) di interesse generale, la stipulazione di contratti comunitari di sviluppo (1), la conclusione di accordi di scambio di informazioni tecniche e tecnologiche e di accordi di brevetto e di licenza, ecc.

Senza pregiudicare l'applicazione degli articoli 92 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea che riguardano gli aiuti accordati dagli Stati e sottoposti a un esame permanente da parte della Commissione, si procederà all'armonizzazione degli eventuali aiuti nonché all'esame della possibilità di armonizzare i principi o i sistemi di misure diverse in materia di ambiente nei confronti dei rami industriali determinati (2).

B. Contenuto

I lavori saranno svolti in due fasi. Nel corso della prima fase la Commissione continuerà per l'industria della carta e della pasta di carta (3), nonché per l'industria siderurgica e per l'industria della fabbricazione del biossido di titanio, i seguenti studi:

a) studi sull'esatta natura dei problemi di inquinamento da risolvere;

b) studio delle tecniche utilizzate, comprese quelle del riciclo, delle tecnologie esistenti già sviluppate o in corso di sviluppo, delle ricerche in corso;

c) studio comparativo e critico delle misure già adottate o prospettate nei singoli Stati membri.

d) studio comparativo delle misure complementari da adottare da parte degli Stati membri per ottenere, a diverse scadenze ipotizzate, una determinata riduzione delle varie forme di inquinamento prodotto dal ramo industriale considerato, tenuto conto della localizzazione di questi stabilimenti, della valutazione dei costi di queste misure e delle loro conseguenze economiche, finanziarie, commerciali e sociali.

Questi primi studi permetteranno alla Commissione di presentare eventualmente al Consiglio delle proposte per questi tre rami industriali nel senso suindicato ed inoltre di mettere a punto i metodi per lo studio dei problemi di inquinamento che si pongono nei seguenti rami industriali che saranno oggetto di esame nella seconda fase: - i seguenti settori dell'industria chimica: - produzione di concimi azotati e fosfatati,

- la petrolchimica : prodotti di base quali etilene, propilene e benziona, importanti prodotti intermedi quali fenolo, glicerina e acetone,

- l'industria del cuoio, trattamento delle pelli e concerie,

- i seguenti settori dell'industria alimentare : conservifici, zuccherifici, industrie dell'amido e della fecola,

- l'industria della pettinatura, lavaggio, cardatura della lana.

Inoltre saranno pure oggetto di studio i problemi di inquinamento posti dall'industria agricola e in particolare dall'allevamento industriale.

Successivamente verranno studiati gli altri settori industriali appartenenti alle seguenti grandi categorie di industrie:

- industria chimica

- industria alimentare

- industria metallurgica

- industria tessile.

C. Scadenzario

Gli studi della prima fase saranno intrapresi o continuati in modo che si possa giungere a dei risultati, in particolare per quanto concerne i metodi da seguire, ed eventualmente alla presentazione di proposte da parte della Commissione, al più tardi entro il 31 dicembre 1974.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 473Y1220(01).1

Data la fase progredita degli studi sulle paste di carta, la Commissione presenterà le proprie proposte al riguardo entro il 1º luglio 1974.

Gli studi della seconda fase saranno iniziati prima di questa data, al fine di giungere a dei risultati ed alla presentazione di proposte al più tardi entro il 31 dicembre 1975.

L'elenco dei rami industriali da studiare nel corso di una terza fase sarà presentato dalla Commissione al Consiglio al più tardi entro il 31 dicembre 1974, in modo da permettere a quest'ultimo di decidere in merito entro il 1º luglio 1975. (1)L'attuazione di azioni di questo tipo implica l'adozione, a livello comunitario, di una decisione di principio sulla concessione degli aiuti allo sviluppo. Contemporaneamente bisognerebbe decidere le procedure adeguate per rendere possibile, caso per caso, l'intervento di esperti designati dagli Stati membri. (2)Le azioni in questione non debbono pregiudicare la fissazione di obiettivi qualitativi e di norme da parte della Comunità o degli Stati membri. (3)Questi studi saranno realizzati utilizzando i risultati dei lavori intrapresi dall'O.C.S.E. in questo campo.

D. Procedura

1. La Commissione, consultandosi con gli Stati membri, stabilirà uno schema di studio per ogni ramo considerato.

2. Su questa base la Commissione procederà ad uno studio preliminare, consultandosi con rappresentanti qualificati dei rami industriali considerati.

3. La Commissione trasmetterà al Consiglio i risultati dei suoi studi, aggiungendo eventualmente delle proposte dopo essersi consultata con gli esperti nazionali.

Sezione 2 AZIONI RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA

A. Motivi

La produzione di energia in quasi tutte le sue forme crea un certo numero di inquinamenti e di inconvenienti ambientali, tra cui:

- l'inquinamento atmosferico causato dalla combustione dei combustibili negli impianti fissi e nelle raffinerie, dal riscaldamento domestico e dai motori a combustione interna

- l'inquinamento delle acque dovuto allo scarico delle acque di raffreddamento e di sostanze inquinanti

- l'inquinamento termico dell'acqua e dell'atmosfera causato dalle centrali elettriche.

Ocorre quindi:

- esaminare le diverse forme di inquinamento e di inconvenienti ambientali, la loro intensità negli ambienti interessati, i danni che provocano e i costi che comportano;

- esaminare i metodi attualmente impiegati per combattere queste forme di inquinamento e di inconvenienti ambientali, la loro efficacia, il loro costo e l'opportunità di avviare delle ricerche per migliorare questi stessi metodi;

- studiare tutte le misure adeguate che permettano di ricondurre l'intensità di queste forme di inquinamento e di inconvenienti ambientali ad un livello accettabile, tenendo conto delle necessità delle diverse regioni;

- valutare il costo complessivo di queste misure e confrontarlo con quello dei danni causati;

- definire, sotto forma di scelte che contengano una valutazione dei costi, le misure che permettono di ricondurre l'intensità di queste forme di inquinamento e di inconvenienti ambientali ad un livello accettabile.

Questi lavori, come pure altre scelte che comportano una stima dei costi e relativi a azioni che non si riferiscono alla protezione dell'ambiente, servirebbero di base per le decisioni che dovranno essere adottate in materia di politica dei combustibili.

B. Scopo e contenuto

Sono previsti diversi tipi di lavori esposti qui di seguito secondo l'urgenza che occorre dedicarvi ma non secondo la loro esecuzione cronologica (1). Queste attività si proporranno:

a) studi sulla natura delle varie forme di inquinamento da cui l'ambiente è minacciato, la loro intensità negli ambienti interessati dei diversi paesi e regioni, la valutazione dei danni basata sui diversi gradi di intensità, il costo di queste forme di danni e della loro intensità;

b) studi sui metodi attualmente impiegati negli Stati membri e in altri paesi per combattere queste forme di inquinamento e di inconvenienti ambientali, la loro efficacia e il loro costo;

c) l'esame delle possibilità di proseguire ricerche che consentano di migliorare detti metodi;

d) uno studio comparato dei metodi attuali e delle loro possibilità di miglioramento, che stabilisca il rapporto tra la riduzione del danno causato dall'inquinamento e dagli inconvenienti ambientali e le spese sostenute per ottenere tale eliminazione, tenendo conto del grado di efficacia previsto con la modifica dei sistemi di scelta delle fonti di combustibili e di utilizzazione degli stessi, nonché dei costi inerenti a questa modifica;

e) l'esame delle conseguenze indesiderabili dell'evacuazione delle acque di raffreddamento degli impianti fissi, tenendo in debito conto lo stato delle acque circostanti, e dei mezzi di combattere queste conseguenze;

f) lo studio dell'inquinamento dovuto ai prodotti chimici provenienti dal trattamento delle acque di raffreddamento delle centrali elettriche e alle acque di scarico delle raffinerie.

Nel sottoporre il risultato di questi studi al Consiglio allo scopo di influire sulle decisioni adottate nel campo della politica dell'energia, dovrebbe essere possibile non solo mettere in luce le conseguenze economiche e tecniche delle diverse misure che possono essere prese, ma anche richiamare l'attenzione sulle conseguenze che queste misure potrebbero avere sull' (1)I lavori saranno effettuati utilizzando i risultati dei lavori condotti dall'O.C.S.E. in questo settore. impianto delle installazioni : questo soprattutto per l'impianto delle nuove centrali elettriche, delle raffinerie e degli impianti di rigenerazione del combustibile nucleare.

I problemi creati dalla dannosità e dalla proliferazione dei rifiuiti della produzione di energia, in particolare i rifiuti radioattivi ed il trattamento o l'eliminazione degli oli utilizzati, saranno esaminati nell'ambito dei lavori di cui al capitolo 7 del presente titolo.

C. Procedura e scadenzario

Una relazione preliminare di sintesi sui problemi dell'inquinamento e degli inconvenienti ambientali concernenti la produzione di energia e in particolare l'inquinamento termico, l'SO2 (in connessione con le particelle in sospensione) e l'NOx sarà elaborata, nella misura del possibile, prima del 31 dicembre 1973, affinché la relazione possa essere discussa con gli esperti nazionali.

In base a questa discussione, la Commissione presenterà alcune proposte al Consiglio quanto prima e al più tardi il 31 luglio 1974.

Capitolo 6 AZIONI SPECIFICHE RELATIVE A TALUNE ZONE DI INTERESSE COMUNE

Sezione 1 INQUINAMENTO MARINO

A. Motivi

Di tutte le forme d'inquinamento quella dei mari è indubbiamente, e lo sarà ancora di più in futuro, una delle più pericolose per le sue conseguenze sugli equilibri biologici ed ecologici fondamentali che regolano la vita sul nostro pianeta, per la gravità del deterioramento già raggiunto, per la diversità delle origini dell'inquinamento e per la difficoltà di controllare se i provvedimenti adottati vengono rispettati.

Il mare è una fonte essenziale di prodotti, in particolare di proteine, così preziose in un mondo sempre più sovrappopolato. Esso ha inoltre una funzione fondamentale nell'equilibrio ecologico naturale, in quanto fornisce una parte considerevole dell'ossigeno necessario alla vita. Il mare e le zone costiere hanno peraltro una grandissima importanza per le attività ricreative e gli svaghi.

L'inquinamento dei mari è già particolarmente avanzato. Si osservano infatti un'accumulazione inquietante di certi agenti inquinanti nel plancton, negli altri organismi viventi, nei sedimenti e, in certi estuari e in talune zone costiere, un rischio non trascurabile di eutrofizzazione.

L'inquinamento dei mari riguarda tutta la Comunità, sia per la funzione essenziale che il mare svolge nei processi di conservazione e di sviluppo delle specie, sia per l'importanza che la navigazione e i trasporti marittimi rivestono per l'armonioso sviluppo economico di questa Comunità.

Si possono distinguere quattro fonti principali d'inquinamento marino: - il trasporto e la navigazione,

- lo scarico volontario di rifiuti in mare (dumping),

- lo sfruttamento delle risorse marine e sottomarine, in particolare lo sfruttamento del fondo del mare,

- lo scarico di rifiuti dalla terraferma.

Per prevenire o ridurre gli inquinamenti derivanti dalle prime tre fonti, e in una certa misura anche dalla quarta, è necessario addivenire a convenzioni internazionali a livello mondiale o regionale ; sorgono inoltre problemi di sorveglianza e di controllo particolarmente ardui.

La lotta contro l'inquinamento dei mari proveniente dalle rive ha molti punti in comune con quella condotta contro l'inquinamento delle acque dolci, e spesso deve venire affrontata in maniera analoga.

Essa presenta nondimeno aspetti particolari dovuti al carattere specifico dell'ambiente marino, alle molteplici utilizzazioni delle zone costiere ed alla conseguente concentrazione di numerose attività economiche e sociali su spazi in genere limitati.

B. Contenuto

1. Introduzione

La natura delle azioni che devono essere svolte dalla Comunità e dagli Stati membri e i quadri istituzionali in cui queste azioni devono essere concepite, elaborate ed applicate, saranno perciò diversi a secondo che si tratterà delle prime tre o dell'ultima fonte d'inquinamenti marini di cui al punto A.

L'azione della Comunità consisterà in particolare: - nel ravvicinare nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune e all'esecuzione di questo programma, le norme di applicazione delle convenzioni internazionali,

- nel realizzare le azioni in materia di lotta contro l'inquinamento marino che proviene dalla terraferma lungo le coste della Comunità, previste al capitolo 6, sezione 1, punto B, paragrafo 3 del presente titolo.

Che si tratti sia delle iniziative sia della posizione da assumere nel corso dei lavori, gli Stati membri cercheranno di adottare un atteggiamento comune nelle organizzazioni e nelle conferenze internazionali interessate, senza pregiudicare le azioni della Comunità per le materie che sono di sua competenza e le azioni comuni svolte dagli Stati membri nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico per tutte le questioni che rivestono particolare interesse per il mercato comune.

2. La lotta contro l'inquinamento marino non proveniente dalla terraferma

La Commissione si riserva di presentare al momento opportuno proposte appropriate per quanto riguarda le prime tre fonti d'inquinamento sopra ricordate, vale a dire il trasporto e la navigazione, lo scarico volontario di rifiuti in mare («dumping») e lo sfruttamento delle risorse marine e sottomarine.

Fin d'ora, per esempio, si potrebbero prendere in esame i seguenti tipi di azioni: 2.1. L'inquinamento dovuto ai trasporti e alla navigazione 2.1.1. L'inquinamento dovuto allo scarico di idrocarburi è già oggetto di diverse convenzioni, adottate per lo più nell'ambito dell'organizzazione marittima consultiva intergovernativa (OMCI). Ricordiamo in particolare: - la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare ad opera degli idrocarburi, firmata nel 1954, alla cui applicazione sovrintende l'OMCI dal 1959 e riveduta nel 1962, nel 1969 e nel 1971,

- la convenzione internazionale del 1969 sull'intervento in alto mare in caso di incidente che provochi o che possa provocare un inquinamento da petrolio e la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da petrolio,

- la convenzione internazionale del 1971 che istituisce un fondo internazionale di indennizzo per i danni provocati dall'inquinamento da petrolio,

- l'accordo di Bonn di cooperazione sull'inquinamento da petrolio del Mare del Nord, firmato nel giugno 1969,

- l'accordo firmato nel 1969 che stabilisce l'elenco delle sostanze nocive e pericolose nei trasporti marittimi.

2.1.2. L'inquinamento marino dovuto al trasporto marittimo di sostanze nocive sarà oggetto di una convenzione che verrà proposta nel 1973 alla conferenza intergovernativa sull'inquinamento dei mari organizzata dall'OMCI. Tema di questa conferenza è l'elaborazione di convenzioni internazionali volte a eliminare completamente, a partire dal 1975 e, se possibile, prima del 1980, tutti gli inquinamenti deliberati delle acque marine ad opera di idrocarburi e di altre sostanze nocive e a ridurre al minimo gli scarichi accidentali.

Numerose organizzazioni internazionali, in particolare le agenzie dipendenti dall'ONU (FAO, UNESCO, OMS, OMM, AIEA) effettuano, secondo le loro specialità, lavori in questo campo.

L'azione della Comunità deve ovviamente tendere ad inserirsi nelle iniziative intraprese da questi organismi internazionali specializzati. Tuttavia, l'Europa occidentale, per il tracciato delle sue coste, ma soprattutto perché è il principale luogo d'incontro della navigazione marittima, ha interesse, più di ogni altra regione del mondo, a che un'azione efficace venga intrapresa su scala mondiale contro l'inquinamento dei mari e, più particolarmente, contro i pericoli inerenti al trasporto del petrolio, comprese le minacce di un serio inquinamento delle coste derivante da incidenti in alto mare.

L'azione della Comunità o l'azione comune degli Stati membri in seno agli organismi internazionali viene trattata nel titolo III, capitolo 3 della parte prima e nel titolo III della parte seconda. Questa azione dovrà essere completata e sostenuta da studi sui miglioramenti da introdurre nelle relazioni internazionali per proteggere il mare dall'inquinamento, e in particolare dallo studio delle strutture da predisporre e dei mezzi da impiegare per garantire l'effettiva osservanza delle convenzioni internazionali relative all'inquinamento dovuto alla navigazione e ai trasporti marittimi. Dovrà essere studiata la creazione di un organismo internazionale dotato di poteri di sanzione e di mezzi effettivi di controllo.

2.2. Inquinamento marino dovuto allo scarico deliberato di rifiuti (dumping)

Su questo problema sono state concluse due convenzioni : la convenzione di Oslo sul controllo dello scarico deliberato di rifiuti particolarmente pericolosi nelle regioni dell'Oceano Atlantico nord-orientale e del Mare del Nord e mari secondari e la convenzione di Londra che riguarda tutti i mari del globo. Una terza convenzione, che interessa la Comunità e che concerne il Mediterraneo occidentale, è in corso di elaborazione.

L'applicazione di queste convenzioni renderà necessaria l'adozione nella Comunità di disposizioni legislative e regolamentari che dovranno essere armonizzate (1) per evitare la creazione di distorsioni negli scambi e la localizzazione degli investimenti. Si dovrà in particolare tendere ad instaurare nella Comunità una procedura unica di certificazione.

Converrà infine armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari relative allo scarico dei prodotti non contemplati dalle convenzioni e, se del caso, presentare proposte comunitarie intese a rivedere l'elenco delle sostanze enumerate nelle convenzioni.

2.3. Inquinamento dovuto allo sfruttamento del fondo marino

Secondo le previsioni sullo sfruttamento del fondo marino, è da attendersi un notevole sviluppo dell'estrazione di idrocarburi, già in forte espansione ; più difficile è invece prevedere quale sarà l'evoluzione per le altre materie minerali e fossili. Le piattaforme continentali e le isole contengono in effetti oltre la metà delle risorse mondiali di idrocarburi. L'attuale sviluppo tecnologico provoca una domanda di risorse minerali (soprattutto di titanio e di manganese) così forte, da far ritenere che sarà ben presto redditizio estrarle dal fondo degli oceani.

Di fronte al crescente sviluppo di queste attività è lecito chiedersi se le disposizioni vigenti, principalmente quelle sullo sfruttamento del fondo dei mari, siano sufficienti a proteggere l'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle varie operazioni necessarie a tale sfruttamento. La conferenza internazionale del diritto del mare peraltro studierà e cercherà di regolamentare i diritti e soprattutto le responsabilità degli Stati rivieraschi sulle acque e sui fondi marini situati fuori dalle acque territoriali.

La Commissione ha intrapreso uno studio comparativo di queste disposizioni allo scopo di esaminare l'opportunità di armonizzarle e di migliorarle e, eventualmente, di elaborare in comune una regolamentazione preventiva da proporre agli organi internazionali competenti.

3. Lotta contro l'inquinamento marino proveniente dalla terraferma

Questo inquinamento è causato dagli scarichi effettuati direttamente in mare, dagli scarichi degli oleodotti, dai rifiuti e dagli inquinanti apportati dai fiumi.

Come è stato detto, i provvedimenti che dovranno essere adottati in questo settore hanno molti punti in comune con quelli per la lotta contro l'inquinamento delle acque dolci.

Occorrerà perciò: - valutare i rischi che comporta per l'ambiente marino la presenza, in varie concentrazioni, di determinati inquinanti particolarmente pericolosi (metalli pesanti e composti organoaloge- (1)Tale armonizzazione sarebbe facilitata dalla partecipazione della Commissione ai lavori delle commissioni create nell'ambito di tali convenzioni al fine di assicurarne l'esecuzione. nati) considerando tra l'altro come bersagli alcuni pesci e piante scelti come indicatori, e unificare o armonizzare i metodi di misura di detti inquinanti;

- stabilire metodi comuni che permettono di precisare degli obiettivi di qualità per l'acqua del mare;

- definire questi obiettivi (1);

- studiare i metodi di tipo regolamentare (norme) e economico (canoni) che consentono il progressivo rispetto di quegli obiettivi di qualità;

- fissare norme (2);

- stabilire un modello che permetta di conoscere la quantità di inquinanti apportati nei mari dai fiumi e dagli scarichi effettuati direttamente sulla fascia costiera.

Le azioni sopra indicate saranno completate dai seguenti lavori che la Commissione si propone di iniziare: a) inventario e studio critico comparativo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore o in progetto per controllare e limitare lo scarico diretto in mare di rifiuti industriali e domestici, al fine di armonizzare tali disposizioni e, se del caso, di predisporre misure comunitarie;

b) studio dei problemi posti dalla manutenzione di sostanze tossiche lungo le coste e delle misure da adottare in caso di incidente. Questo studio prenderà in considerazione i risultati dei lavori svolti in seno ad altre organizzazioni internazionali.

C. Procedura

La Commissione costituirà un gruppo di esperti per i problemi posti dalla lotta contro l'inquinamento marino.

Detto gruppo, composto di rappresentanti delle amministrazioni nazionali competenti in questo campo e presieduto da un rappresentante della Commissione, assisterà quest'ultima nell'attuazione del programma e nella preparazione delle proposte.

D. Scadenzario

Le azioni dovranno essere intraprese il più presto possibile in modo che la Commissione possa presentare al Consiglio le proposte che ne derivano al più tardi entro il 31 dicembre 1974.

Sezione 2 PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL BACINO DEL RENO DALL'INQUINAMENTO

Il crescente inquinamento delle acque del Reno e dei suoi affluenti preoccupa sempre più le popolazioni che la utilizzano o che vivono sulle loro rive. Questa preoccupazione è stata espressa in maniera particolarmente viva in seno al Parlamento europeo, che ha pubblicato nel novembre 1970 un rapporto del sig. Boersma contenente un insieme di informazioni sullo stato di inquinamento delle acque del Reno nonché sulle misure adottate e sui progetti elaborati dagli Stati rivieraschi del Reno e dalle organizzazioni internazionali.

Il 16 dicembre 1971 il Parlamento ha adottato all'unanimità una risoluzione in merito, che è stata trasmessa al Consiglio ed alla Commissione. In questa risoluzione il Parlamento chiede alla Commissione «di mettere in opera ogni mezzo atto a sviluppare e a coordinare i lavori degli Stati rivieraschi per la protezione del Reno».

In un documento allegato alla sua seconda comunicazione in materia di ambiente del 22 marzo 1972, la Commissione ha presentato un progetto di raccomandazione del Consiglio agli Stati membri firmatari della convenzione di Berna auspicante l'elaborazione di un programma di emergenza per il risanamento delle acque del Reno. Nello stesso documento la Commissione preconizzava la creazione di un'agenzia europea del bacino del Reno incaricata di attuare tale programma ed attirava l'attenzione degli Stati membri sull'interesse di conferire eventualmente a detta agenzia lo stato di impresa comune.

Il Consiglio costata che tra le decisioni prese dalla conferenza ministeriale dell'Aia figurano l'elaborazione di un programma di lavoro a lungo termine e lo studio di una revisione delle strutture esistenti e degli attuali metodi di lavoro che la Commissione aveva proposto nel progetto di raccomandazione da essa trasmesso nel marzo 1972.

La Commissione ha inoltre intrapreso uno studio preliminare sulla lotta contro l'inquinamento del bacino (1)Cfr. la definizione n. 2 nell'allegato I. (2)Questa azione della Comunità sarà svolta in analogia con l'azione descritta nel capitolo 2 del presente titolo. del Reno per approfondire la conoscenza del problema e poter meglio valutare le misure atte a porre rimedio all'attuale deterioramento ecologico di detto fiume. Da questo studio risulta che l'inquinamento continua ad aumentare ad un tasso preoccupante e che gli sforzi compiuti per combatterlo si sono rivelati insufficienti.

Il carico di materie organiche è cresciuto notevolmente nel corso del periodo 1959-1970 nella maggior parte del fiume e, nell'insieme, l'inquinamento aumenta in forte proporzione da monte a valle.

Il tenore di ossigeno delle acque, che dipende in ampia misura dagli scarichi di sostanze organiche, tende a diminuire in certe parti del fiume. Le percentuali più basse si riscontrano durante i periodi di magra, con gravi conseguenze per la vita acquatica e la capacità di depurazione naturale delle acque.

Per quanto riguarda i nitrati ed i fosfati, si osservano aumenti molto netti dei carichi a partire dal 1959 ; queste due sostanze favoriscono con la loro azione sinergica lo sviluppo di vegetali acquatici, che hanno conseguenze particolarmente nefaste.

L'esame del carico di cloruri rivela un aumento degli smaltimenti, che causa gravi difficoltà all'utilizzazione delle acque, soprattutto quale acqua potabile ed acqua per usi agricoli.

Il carico di solfati è anch'esso notevolmente aumentato nel corso degli anni.

Il tenore di metalli, come piombo, rame, nichelio e zinco, non è allarmante. Tuttavia, la possibilità della loro accumulazione negli organismi viventi e nei sedimenti impone un'attenzione particolare per le eventuali conseguenze a lungo termine.

Anche il carico di composti fenolici è in aumento ; va infine ricordata la presenza nelle acque del Reno di diverse sostanze tossiche e di idrocarburi.

Da questo studio emerge la necessità di svolgere azioni di vasta portata per migliorare la qualità delle acque del Reno e di prendere a breve scadenza provvedimenti specifici per controllare e limitare gli scarichi degli inquinanti più nocivi o tossici.

Coscienti di questa situazione, gli Stati firmatari della convenzione di Berna, che crea una commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, hanno partecipato il 25 e 26 ottobre 1972, all'Aia, ad una conferenza ministeriale organizzata ad iniziativa del governo olandese. La Commissione era presente in qualità di osservatore.

Nel corso della conferenza sono state prese alcune importanti decisioni per quanto concerne l'inquinamento dovuto al sale, gli inquinamenti chimici e termici, l'organizzazione ed i metodi di lavoro: - Inquinamento dovuto al sale : in Alsazia verrà creato un deposito capace di accogliere 60 kg/s di ioni cloro. L'ubicazione sarà scelta dal governo francese. Il costo totale del deposito dovrebbe essere ripartito tra gli Stati membri della Commissione internazionale. Un controllo degli scarichi di ioni cloro sarà effettuato su tutti gli effluenti che superino una quantità che sarà definita dalla Commissione internazionale. Questa determinerà le modalità del controllo.

- Inquinamento chimico : la Commissione internazionale sarà incaricata di compilare gli elenchi delle materie il cui scarico deve essere vietato, limitato o sottoposto a certe condizioni ; di effettuare un'inchiesta sulla loro provenienza e di elaborare un programma di azioni a tappe, che sarà sottoposto ai governi per approvazione entro il termine di un anno.

- Inquinamento termico : tutte le future centrali saranno equipaggiate di un sistema chiuso di raffreddamento o di altri sistemi equivalenti. Le centrali in costruzione (Fessenheim I e II, Philipsburg I e Biblis I) non dovranno causare, durante i mesi di luglio e di agosto, un aumento della temperatura del Reno di più di 2 ºC rispetto alla temperatura naturale.

- Organizzazione e metodi di lavoro : dovranno essere indette conferenze ministeriali nella misura del necessario, e perlomeno una volta l'anno. Per una maggiore efficacia della lotta contro l'inquinamento del Reno, la Commissione internazionale dovrà presentare proposte tendenti a migliorare la sua struttura, preparare un programma di lavoro a lungo termine ed esaminare le proposte francesi sul progetto di creazione di una federazione delle agenzie del bacino.

Vanno infine ricordati i lavori intrapresi da diversi anni in seno al Consiglio d'Europa, concernenti una «Convenzione europea per la protezione delle acque dolci internazionali contro l'inquinamento». Questa convenzione prevede tra l'altro la fissazione di norme minime per garantire il mantenimento della qualità delle acque e la creazione di commissioni internazionali dotate di competenze specifiche per quanto riguarda la protezione dei corsi d'acqua internazionali e le loro foci.

Il Consiglio e la Commissione seguiranno attentamente lo sviluppo della situazione dell'inquinamento del Reno. A tal fine, la Commissione partecipa, in qualità di osservatrice, alle sessioni plenarie della Commissione internazionale per la protezione delle acque del Reno dall'inquinamento.

La Commissione, rammentando i suggerimenti dati nella sua seconda comunicazione al Consiglio, si riserva di presentare in questo importante settore, entro il 31 marzo 1974, proposte appropriate, tenuto conto degli studi già intrapresi e dei risultati dei lavori in corso nel quadro della Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento.

Sezione 3 AZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NELLE ZONE DI FRONTIERA

I problemi posti dall'inquinamento delle acque nelle zone di frontiera presentano aspetti analoghi a quelli dell'inquinamento dei mari e delle loro rive.

Anche in questo caso, si tratta di preservare risorse comuni che fanno parte di uno stesso spazio geografico ed economico, ma che sono sottoposte a regolamentazioni diverse e talvolta contraddittorie.

La fissazione in comune dei metodi che permettano di definire degli obiettivi di qualità dovrà, in queste zone di frontiera, essere completata da una concertazione tra gli Stati membri interessati sugli obiettivi prescelti al fine di definire e di intraprendere azioni comuni per la protezione dell'ambiente. Questa procedura è indispensabile soprattutto per evitare che le attività industriali svolte in queste regioni, che presentano condizioni naturali e geografiche generalmente identiche, si trovino soggette a regolamenti normativi più o meno rigidi e perciò in condizioni concorrenziali diverse. Tali misure sono necessarie anche per assicurare la protezione delle zone frontaliere in esse comprese, caratterizzate da un inquinamento leggero, che sono però vicine a zone di un altro Stato soggette ad un forte inquinamento.

I ministri per le questioni ecologiche degli Stati membri della Comunità riuniti a Bonn il 30 ottobre 1972 hanno indicato, come un'iniziativa da adottarsi nel quadro di una politica europea dell'ambiente, la consultazione sugli aspetti dell'ecologia nelle zone di frontiera.

Dovranno aggiungersi consultazioni sui provvedimenti importanti da prendere in questi settori. Questi provvedimenti dovranno formare oggetto di una concertazione tra gli Stati membri interessati appena uno di questi lo ritenga necessario. La Commissione si riserva di presentare al Consiglio proposte appropriate ogniqualvolta lo riterrà necessario.

Capitolo 7 AZIONI RELATIVE AI RIFIUTI ED AI RESIDUI

Sezione 1 SCARTI INDUSTRIALI E RESIDUI DI CONSUMO

A. Motivi e scopi

L'eliminazione dei rifiuti industriali e dei residui di consumo, che pone all'insieme delle collettività problemi complessi, si rivela sempre più difficile ed onerosa.

Molte di queste difficoltà sono di ordine puramente regionale ed i rimedi andrebbero individuati a tale livello.

In effetti, ciò che è importante per la Comunità sono i rifiuti la cui eliminazione, a motivo della loro tossicità, della loro non degradabilità, del loro ingombro o per altre ragioni, esige una soluzione che esula dal quadro regionale ed eventualmente perfino dalle frontiere nazionali. Anche se l'influenza nociva dei rifiuti non esula dal quadro regionale, possono risultare necessarie azioni comunitarie, qualora l'eliminazione o il reimpiego degli scarti dipendano dai mezzi economici. Infatti, qualora le soluzioni applicate dovessero comportare divari tra le condizioni di produzione e di distribuzione di taluni beni, tali divari potrebbero ripercuotersi sul funzionamento del mercato comune e sul commercio internazionale.

Tenuto conto del carattere specifico di tali questioni, è necessario porre in comune riflessioni ed esperienze per redigere un bilancio contemporaneamente tec- nico ed economico dei vari mezzi di azione utilizzabili e delle loro incidenze sul buon funzionamento del mercato comune, e determinare, in base a questo bilancio, le azioni da intraprendere a livello comunitario o ad altri livelli.

B. Contenuto

I lavori saranno realizzati in più tappe: a) redazione di un repertorio qualitativo e quantitativo dei rifiuti o residui particolarmente nocivi per l'ambiente a causa della loro tossicità, della loro non degradabilità o del loro ingombro e la cui eliminazione può esercitare un'influenza sui costi di produzione e di distribuzione dei prodotti;

b) studio tecnico, economico e giuridico dei problemi posti dalla raccolta, dal trasporto, dal deposito, dal riciclo o dal trattamento finale dei rifiuti o residui seguenti classificati per ordine di precedenza (1) (si procederà anzitutto allo studio dei procedimenti tecnici di eliminazione o di riciclo di questi rifiuti): - le sostanze riprese nell'allegato I della convenzione di Oslo (composti organoalogenati ; composti organosilicici ; mercurio, cadmio e i loro composti ; sostanze plastiche ed altre sostanze sintetiche persistenti);

- gli oli residui ed i residui contenenti petroli e catrami, in particolare i residui contenenti lubrificanti;

- i rifiuti provenienti dalla fabbricazione dell'ossido di titanio;

- i residui ferrosi ingombranti nel contesto generale del mercato del rottame di ferro (automobili, elettrodomestici fuori uso);

- gli imballaggi non biodegradabili dei prodotti di consumo;

- eventualmente, i rifiuti animali di mattatoio e di allevamento.

c) esame delle azioni da intraprendere a livello comunitario per quanto riguarda i rifiuti menzionati più in alto, ad esempio ed a seconda dei casi: - armonizzazione dei regolamenti;

- scambi di informazioni tecniche;

- promozione dello sviluppo di nuove tecnologie, in particolare a mezzo della stipulazione di contratti di sviluppo (2) e della creazione di impianti pilota interessanti più Stati o la Comunità nel suo insieme;

- lavori di ricerca;

- eventuale creazione di una «borsa di informazioni» in materia di rifiuti incaricata di fornire informazioni sulle tecniche di eliminazione o di riciclo, sulle società specializzate nel trasporto, sul deposito o sul trattamento dei rifiuti, sulle aree di depositi esistenti, ecc;

- la promozione di stabilimenti europei di trattamento ; eventualmente, questi stabilimenti potrebbero essere dotati dello statuto di impresa comune.

C. Procedura e scadenzario

La Commissione realizzerà con il concorso di esperti e di consulenti i lavori menzionati ai punti a) e b), entro il 31 luglio 1974, e presenterà al Consiglio le conclusioni di questi lavori e le proposte che ne scaturiranno al più tardi il 31 dicembre 1974. La precedenza sarà data alle sostanze di cui all'allegato I della convenzione di Oslo.

Sezione 2 CASO PARTICOLARE DELLA GESTIONE E DEL DEPOSITO DEI RESIDUI RADIOATTIVI

A. Motivi e scopo

Lo sviluppo dell'energia nucleare volto a soddisfare una quota crescente dei fabbisogni di elettricità della Comunità, presenta un aspetto negativo : la produzione di rifiuti radioattivi industriali che si formano in quantità proporzionale all'entità dei programmi elettronucleari ; alla fine del secolo in corso ci si troverà a dover risolvere il problema presentato da qualche centinaio di miliardi di curie. (1)Questo elenco di rifiuti e l'ordine delle precedenze potrebbero essere modificati o completati alla luce dei risultati del repertorio di cui al punto a). (2)L'attuazione di azioni di questo tipo implica l'adozione, a livello comunitario, di una decisione di principio sulla concessione degli aiuti allo sviluppo. Contemporaneamente bisognerebbe decidere le procedure adeguate per rendere possibile, caso per caso, l'intervento di esperti designati dagli Stati membri.

La gestione ed il deposito di questi residui - ed in particolare dei residui ad alta radioattività specifica e di lunga durata di vita provenienti dagli impianti di trattamento dei combustibili irradiati - pongono e porranno problemi delicati nei paesi della Comunità caratterizzati da un'alta densità demografica. È dunque essenziale poter disporre di soluzioni efficaci capaci di garantire la sicurezza e la protezione delle popolazioni e dell'ambiente contro i rischi potenziali inerenti al trattamento, al trasporto ed al deposito per secoli o millenni di queste sostanze radioattive.

Alcuni Stati membri, con maggiore o minore impegno, hanno già intrapreso la ricerca di soluzioni, anche se soltanto parziali. Tuttavia numerosi problemi si traducono concretamente a livello dei grandi complessi regionali come la Comunità - e talvolta anche a livello mondiale - in termini industriali, economici e sociali. Questi problemi esigono infatti soluzioni che potrebbero influire col loro peso economico sullo sviluppo dell'energia nucleare ma che dovranno assicurare una uguale protezione dell'uomo e dell'ambiente, indipendentemente dalla natura delle tecnologie adottate in funzione delle caratteristiche particolari dei territori nazionali.

Tenuto conto del carattere specifico di tali questioni, è necessario mettere in comune riflessioni ed esperienze per redigere un bilancio tecnico-economico delle azioni proponibili prima a breve termine, poi a più lunga scadenza, e della loro incidenza sullo sviluppo armonioso dell'energia nucleare. È basandosi su questo bilancio che andrebbero determinate le azioni da condurre a livello comunitario.

Ciascuna azione dovrebbe tener conto delle attività svolte dalle organizzazioni specializzate in questo settore, in particolare dall'AIEA e dall'AEN ed evitare i doppioni.

B. Contenuto

1. Redigere un inventario delle quantità di residui radioattivi delle varie categorie prevedibili in base ai programmi energetici nucleari e alla possibilità del loro deposito.

2. Raffrontare le tecniche già esistenti per la solidificazione dei residui altamente attivi e quelle in fase di sviluppo, allo scopo di valutare le caratteristiche dei prodotti che determinano il modo di deposito. In base a tale raffronto determinare quali attività dovranno essere proseguite e quali azioni complementari dovranno essere intraprese in materia di ricerca e sviluppo.

3. Confrontare le iniziative degli Stati membri riguardanti lo studio, la realizzazione e la gestione di alcune zone di deposito dimostrativo nelle quali sono applicate tecniche diverse e studiare: a) i metodi di deposito intermedio e di scarico definitivo dei prodotti solidificati eventualmente utilizzabili in Europa;

b) i problemi inerenti al trasporto dei residui altamente attivi solidificati.

4. Definire la responsabilità nei confronti dei prodotti conservati sia per i depositi temporanei nei siti di produzione che per gli immagazzinamenti intermedi e lo scarico definitivo.

5. Stabilire principi direttivi in materia di gestione e di deposito dei residui radioattivi.

C. Procedura

Le azioni di cui sopra saranno realizzate dalla Commissione in collaborazione con esperti nazionali.

In base ai risultati conseguiti, la Commissione presenterà delle proposte al Consiglio.

D. Scadenzario

I lavori di cui al punto B, paragrafi 1, 2 e 3 saranno eseguiti entro il 31 dicembre 1974. I lavori di cui al punto B, paragrafi 4 e 5 verranno intrapresi immediatamente dopo l'approvazione del programma.

Capitolo 8 AZIONI RELATIVE ALL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

La portata effettiva dell'azione comune in materia di ambiente, e in particolare l'elaborazione di norme comuni, potrebbe essere sminuita qualora l'applicazione degli atti comunitari in tutti gli Stati membri non avvenisse in modo soddisfacente. Inoltre, le sensibili differenze esistenti tra i controlli effettuati e le misure adottate da ciascuno Stato membro per garantire l'osservanza delle disposizioni di protezione dell'ambiente potrebbero creare distorsioni di concor- renza incompatibili con il funzionamento del mercato comune. È opportuno pertanto che l'osservanza delle regolamentazioni comunitarie e nazionali venga garantita e controllata in modo efficace e che le infrazioni siano punite con la voluta severità.

A tal uopo, la Commissione proseguirà i suoi lavori di raffronto delle legislazioni nazionali e della loro applicazione pratica, in modo da creare le condizioni preliminari per il ravvicinamento delle legislazioni che dovesse rivelarsi necessario, in concordanza con i termini d'applicazione delle azioni comunitarie.

La Commissione si rende conto che tali provvedimenti di ravvicinamento delle legislazioni richiederanno molto tempo e molto lavoro, considerate le differenze esistenti tra i sistemi costituzionali, legislativi e giuridici di ciascun paese. Essa ritiene pertanto che, fatte salve le procedure previste dai trattati che istituiscono le Comunità, sia opportuno attuare gradualmente, man mano che vengono elaborate le disposizioni nazionali e comunitarie, i seguenti provvedimenti:

1. a) Per quanto riguarda i prodotti, l'organizzazione a livello comunitario di scambi d'informazioni sui controlli effettuati e sui provvedimenti adottati da ciascun Stato membro per garantire l'osservanza delle norme sulle caratteristiche e sull'uso delle sostanze inquinanti o che potrebbero risultare dannose per l'ambiente;

b) Per quanto riguarda gli impianti fissi, l'organizzazione a livello comunitario di scambi di informazioni sui controlli effettuati e sulle misure prese da ciascuno Stato membro per garantire l'osservanza delle norme su tali impianti, in particolare delle norme su quelli situati nelle regioni per le quali saranno stati adottati obiettivi di qualità identici o analoghi;

c) Per quanto riguarda le sostanze il cui scarico o il cui deposito sarà vietato o limitato, qualora sia necessario per il buon funzionamento del mercato comune e per la realizzazione di questo programma, l'armonizzazione dei metodi di controllo e in particolare dei metodi di omologazione.

2. La pubblicazione da parte della Commissione in una relazione annuale sullo stato dell'ambiente nella Comunità delle informazioni comunicate da ciascuno Stato membro sui provvedimenti presi per garantire l'osservanza dei regolamenti relativi alla lotta contro l'inquinamento e contro gli altri fattori nocivi, sulla giurisprudenza esistente, nonché sui miglioramenti ottenuti e sulle esperienze pratiche effettuate in materia nella Comunità.

Capitolo 9 AZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI ECONOMICI DELLA LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO

A. Motivi

La lotta contro l'inquinamento e il miglioramento dell'ambiente volti a raggiungere una determinata qualità della vita richiedono decisioni e modifiche della struttura produttiva che comportano, ovviamente, spese di varia natura (spese derivanti dall'osservanza delle misure prese dai pubblici poteri, talune spese di ricerca e sviluppo, ecc.).

I pubblici poteri debbono valutare con esattezza l'entità di tali spese per determinare le incidenze economiche, finanziarie e sociali delle decisioni previste e per adattare, in conseguenza, le modalità di esecuzione.

È consigliabile inoltre imputare tali spese in modo da non pregiudicare la libertà degli scambi e il libero gioco della concorrenza.

Conviene, infine, esaminare accuratamente gli strumenti economici che possono essere impiegati per attuare una politica in materia di ambiente, le loro differenti funzioni, i vantaggi e gli inconvenienti derivanti dalla loro applicazione, la loro relativa attitudine a conseguire gli obiettivi e la loro compatibilità con le norme per l'imputazione delle spese.

Per il buon funzionamento del mercato comune, nonché per motivi di efficacia, si ritiene necessario procedere, in questo settore, ad un esame e ad una azione comuni.

Infatti, se gli Stati membri dovessero impiegare metodi differenti per stimare il costo della lotta contro l'inquinamento, soprattutto se tale valutazione non viene effettuata sulla base di misure legislative comparabili e di una omogenea definizione delle spese, è ovvio che anche le politiche nazionali risulterebbero diverse, rendendo più difficile attuare una politica comune.

Occorre quindi elaborare metodi comuni per la valutazione dei costi, ciò che dovrebbe essere agevolato dal fatto che i lavori in atto in questo campo nella maggior parte degli Stati membri hanno raggiunto in complesso, lo stesso stato di avanzamento.

Inoltre, l'esistenza di differenze tra i criteri e le norme di imputazione delle spese e le interpretazioni che danno loro gli Stati membri nell'applicazione avrebbero ovvie ripercussioni sui prezzi e, di conseguenza, sugli scambi, sulle condizioni di concorrenza e sull'ubicazione degli investimenti.

Gli Stati membri e la Commissione hanno raccomandato l'adozione del principio «paghi l'inquinatore». Questo dovrà essere considerato il principio guida per l'applicazione degli strumenti economici diretti alla realizzazione della politica dell'ambiente, senza ostacolare l'eliminazione progressiva degli squilibri regionali della Comunità.

Sarà perciò necessario precisarne in comune la natura, la portata e le modalità di applicazione, comprese le eccezioni, fatta salva l'applicazione degli articoli 92 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

B. Scopo e contenuto

1. Adottare norme comuni per l'imputazione dei costi della lotta contro l'inquinamento (1). Adottare nel contempo la regolamentazione comune relativa all'applicazione delle deroghe. Elaborare i criteri di una regolamentazione comune per le modalità d'applicazione delle deroghe al principio «paghi l'inquinatore». Procedere ad una determinazione comune dell'efficacia degli strumenti economici utilizzabili per la lotta contro l'inquinamento e, se del caso, armonizzarne le modalità d'applicazione.

2. Studiare, ai fini di armonizzarli, i metodi per la valutazione del costo della lotta contro l'inquinamento. In un primo tempo si cercherà di stabilire i metodi per la valutazione del costo della lotta contro l'inquinamento idrico e atmosferico, nonché quello della lotta contro l'inquinamento d'origine industriale. Questi lavori saranno svolti in collaborazione con l'OCSE.

3. Studiare gli eventuali metodi per la valutazione degli oneri sociali derivanti dai danni arrecati all'ambiente, nel precipuo intento di inglobarli sotto forme idonee nelle contabilità nazionali e nella determinazione del prodotto nazionale lordo.

4. Mettere a punto un metodo comune di classificazione e di descrizione delle attività antinquinanti, tenendo presente i lavori metodologici esistenti, per esempio il manuale di Frascati.

C. Procedura

La Commissione, basandosi sui pareri espressi da un gruppo di esperti economici specializzati in ecologia e tenendo conto dei lavori svolti in seno all'OCSE, presenterà al Consiglio delle proposte su alcuni dei punti indicati al punto B.

D. Scadenzario

I lavori descritti al punto B verranno realizzati entro i seguenti termini:

1. Lasciando impregiudicata l'applicazione degli articoli 92 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione trasmetterà al Consiglio, entro il 31 dicembre 1973, una proposta relativa all'imputazione del costo della lotta contro l'inquinamento e ai criteri di una regolamentazione comune per le modalità di applicazione delle eccezioni al principio «paghi l'inquinatore».

2. Uno studio sull'efficacia degli strumenti economici utilizzabili per la lotta contro l'inquinamento verrà svolto entro il 1º luglio 1974.

3. I primi risultati dello studio sulla valutazione dei costi della lotta contro l'inquinamento saranno disponibili nel secondo semestre 1974.

4. I lavori di cui al punto B, paragrafi 3 e 4 verranno iniziati nel 1973.

Capitolo 10 RICERCHE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

A. Motivi e contenuto

Per realizzare il programma di azione della Comunità, che si tratti della lotta contro l'inquinamento, della salvaguardia dell'ambiente naturale, delle risorse naturali, oppure del miglioramento della qua- (1)Fatte salve le misure proposte dalla Commissione nel suo memorandum del 24 marzo 1971 sulla tarifficazione dell'uso delle infrastrutture nel settore dei trasporti. lità della vita, sarà necessario basarsi sul complesso di conoscenze scientifiche e tecniche relative all'ambiente naturale, all'ecologia, alla tossicologia, alla chimica, alla tecnologia, ecc.

In molti casi tali conoscenze si riveleranno insufficienti e bisognerà quindi cercare di completarle svolgendo azioni di ricerca e sviluppo (1) (2). Alcune di tali azioni potranno essere svolte a livello comunitario per garantire un'efficace cooperazione tra i vari laboratori ed istituti interessati degli Stati membri e il Centro comune di ricerche. Sarà così possibile orientare meglio le ricerche e coordinarle in funzione delle esigenze del programma d'azione ed i risultati conseguiti potranno essere sfruttati direttamente per tale programma. Questa cooperazione è tanto più necessaria, in quanto in alcuni casi i problemi potranno essere risolti soltanto ricorrendo ad un insieme di laboratori altamente specializzati che in genere non si trovano in un solo Stato membro.

Alcuni temi di studio e di ricerche sono già stati illustrati nei capitoli relativi ai vari obiettivi del presente programma.

A titolo di esempio citiamo le ricerche destinate a colmare le lacune delle conoscenze sugli inquinanti e sui loro effetti o a migliorare i metodi di misura dell'inquinamento, che riguardano soprattutto la valutazione obiettiva dei rischi (capitolo 1 del presente titolo), l'elaborazione delle norme (capitolo 2 del presente titolo), la definizione degli obiettivi di qualità (capitolo 3 sezione 2 del presente titolo) nonché le azioni specifiche di alcuni prodotti (capitolo 4 del presente titolo), di alcuni settori industriali, della produzione di energia (capitolo 5 del presente titolo), dell'inquinamento dei mari (capitolo 6 sezione 1 del presente titolo).

B. Procedura

Le attività di ricerca in materia di ambiente potrebbero andare dal semplice coordinamento dei lavori nazionali pertinenti sino all'esecuzione di azioni comunitarie nell'ambito del programma pluriennale de ricerche.

Si potrebbe anche considerare la possibilità di concludere contratti di sviluppo industriale per promuovere la messa a punto di strumenti per ridurre l'inquinamento o di tecniche per eliminarlo (3).

Per appoggiare tale azione sarà utile compilare e tenere aggiornato un inventario delle attività di ricerca in materia di ambiente svolte nella Comunità.

C. Scadenzario

1. Una prima serie di azioni comunitarie di ricerca è stata decisa dal Consiglio il 5 febbraio, il 14 maggio (4) e il 18 giugno 1973 (5) nell'ambito del programma pluriennale di ricerca e di insegnamento nella Comunità. Tale serie di azioni si articola in un'azione diretta (effettuata presso il Centro comune di ricerca) e in un'azione indiretta, e verte sui seguenti argomenti: - analisi e misura delle sostanze inquinanti,

- progressione e effetti delle sostanze inquinanti,

- modelli e analisi dei sistemi,

- nocività del piombo,

- effetti dei microinquinanti sull'uomo,

- effetti ecologici delle sostanze inquinanti dell'acqua,

- telesegnalazione dell'inquinamento atmosferico,

- costituzione di una banca di dati sulle sostanze inquinanti,

- indagine epidemiologica.

L'azione diretta è stabilita per il periodo dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1976 e per un importo di 15,85 MUC ; l'azione indiretta per il periodo dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1975, (1)L'attuazione di azioni di questo tipo implica l'adozione, a livello comunitario, di una decisione di principio sulla concessione degli aiuti allo sviluppo. Contemporaneamente bisognerebbe decidere le procedure adeguate per rendere possibile, caso per caso, l'intervento di esperti designati dagli Stati membri. (2)I lavori non dovranno però ritardare l'adozione di misure di emergenza qualora esista un pericolo reale o potenziale per l'uomo o per l'ambiente ; tali misure potranno comunque essere rivedute o modificate in un secondo tempo, basandosi sui risultati delle ricerche intraprese. (3)L'attuazione di azioni di questo tipo implica l'adozione, a livello comunitario, di una decisione di principio sulla concessione degli aiuti allo sviluppo. Contemporaneamente bisognerebbe decidere le procedure adeguate per rendere possibile, caso per caso, l'intervento di esperti designati dagli Stati membri. (4)GU n. L 153 del 9.6.1973, pag. 11. (5)GU n. L 189 del 4.1.1973, pag. 43. per un importo di 6,3 MUC. Una prima revisione di questo programma è presvista per l'inizio del 1974, per tener conto delle esigenze del programma di azione in materia di ambiente che sarà stato stabilito nel frattempo.

Un «Comitato consultivo di ricerche sull'ambiente» assisterà la Commissione nell'esecuzione di questo programma di ricerca. I membri di tale Comitato sono designati dalle autorità nazionali. Il Consiglio (Gruppo «Ambiente») sarà informato periodicamente sulla situazione dei lavori, del programma e dei pareri del Comitato.

L'allegato II presenta l'insieme di queste azioni, in correlazione con i punti del programma di azione.

Si noti che la Comunità partecipa anche alle tre azioni di coordinamento COST in materia di protezione dell'ambiente:

n. 61 a) : fisico-chimica degli ossidi di zolfo nell'atmosfera (1972-1976);

n. 64 b) : analisi dei microinquinanti organici (1972-1974);

n. 68 : fanghi di epurazione (1973-1974).

Alla Commissione è affidata la segreteria di queste azioni e il Centro comune di ricerca partecipa alle ricerche delle azioni n. 61 a) e 64 b).

2. Le necessità di ricerca non contemplate dal programma anzidetto che potrebbero delinearsi durante l'esecuzione del programma di azione in materia di ambiente, saranno esaminate dalla Commissione con il concorso del Comitato consultivo precedentemente menzionato, e quello di altri esperti nazionali, onde stabilire l'opportunità di avviare nuove azioni e presentare, eventualmente, proposte al Consiglio. Le azioni comunitarie potrebbero essere introdotte nel programma pluriennale di ricerca in occasione delle previste previsioni periodiche.

Senza con ciò voler interferire nello svolgimento dei lavori, si può prevedere, a titolo indicativo, che queste necessità di ricerca si riferiranno durante i prossimi due anni ai seguenti argomenti del presente programma:

Titolo I:

Capitoli 1, 2 e 3 - attività acustica

- indagine epidemiologica n. 2

- diffusione delle sostanze inquinanti atmosferiche.

Capitolo 4 - dosaggio delle sostanze inquinanti in alcuni prodotti

Capitolo 5 sezione 1 - effluenti di allevamenti intensivi

- trattamento ed utilizzazione di effluenti liquidi

Capitolo 5, sezione 2 - scarichi termici

Capitolo 6, sezione 1 - inquinamento marino di origine continentale

Titolo II:

Capitolo 1 - tutela dell'ambiente naturale : ricerca ecologica

Capitolo 2 - rarefazione delle risorse naturali

Capitolo 11 DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

A. Motivi e scopo

1. Introduzione

La qualità dell'ambiente è inseparabile dalla maggior parte delle attività scientifiche, industriali, economiche e sociali di tutti i paesi ; essa influisce anche sulle loro relazioni internazionali.

Questo carattere multidisciplinare dell'ambiente suscita presso tutti coloro che vi si interessano, una necessità di informazione che risponde nello stesso tempo alle preoccupazioni degli specialisti di un campo determinato e alle esigenze di tutti coloro che, sia sul piano politico che su quello economico, debbono prendere delle decisioni molteplici ed importanti ; per non citare che qualche esempio, il legislatore avrà bisogno di elementi d'ordine tecnico e scientifico, l'industriale di dati idrologici e geologici, l'autorità responsabile della salute della popolazione di informazioni meteorologiche, mentre l'agricoltore ricorrerà alla tossicologia.

Da alcuni anni, il numero delle pubblicazioni che trattano la qualità dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento cresce in misura tale che si assiste ora ad una vera e propria esplosione letteraria che non dà segni di attenuazione ; nuovi giornali e nuove riviste appaiono continuamente, destinati principalmente all'informazione di specialisti di alcuni settori determinati (aria, acqua, rumore, ecc.) ; alcuni periodici segnaletici ed alcuni sistemi meccanizzati di documentazione, di costituzione relativamente recente, tentano di canalizzare le centinaia di migliaia di documenti relativi alla lotta contro l'inquinamento pubblicati ogni anno e fra i quali si trova una ventina di migliaia di brevetti. Ricordiamo che il patrimonio scientifico e tecnico del mondo si arricchisce ogni anno di circa quattro milioni di documenti ; così, non è sorprendente che malgrado gli sforzi già compiuti, la maggior parte dell'informazione che interessa la qualità dell'ambiente si trovi ancora dispersa nelle pubblicazioni riguardanti diverse discipline quali la chimica, la biologia, l'energia, la strumentazione, la meteorologia, l'idrologia, la medicina, la sociologia, l'economia ecc. Inoltre, esiste una grandissima quantità di dati operativi e di risultati di misure. si può quindi facilmente comprendere quali siano le difficoltà che incontrano quotidianamente i non specialisti per poter prendere, con piena cognizione di causa, decisioni razionali.

I bisogni di informazione che sono stati espressi coprono un terreno vastissimo ; è perciò preferibile, in una prima fase, limitarsi a quelli a cui è stata accordata una priorità.

2. Gli aspetti tecnici e tecnologici e loro implicazioni economiche e sociologiche 2.1. La riduzione degli inquinamenti e degli agenti nocivi

Si procederà ad un bilancio delle tecnologie esistenti e allo studio delle diverse misure che debbono condurre allo sviluppo di tecniche e di attrezzature migliori e più economiche per la lotta contro l'inquinamento, come anche alla scoperta di prodotti e di procedimenti meno inquinanti.

Sarà necessario mettere a disposizione di coloro che dovranno decidere la costruzione e l'ubicazione di nuovi impianti industriali, tutte le informazioni più recenti che permetteranno loro di ridurre al minimo i rischi di inquinamento al minimo costo o di mantenere al di sotto dei limiti, mediante tecniche appropriate, l'inquinamento che si rivelasse inevitabile.

Saranno presi più particolarmente in considerazione: - gli impianti e le tecniche di depurazione e il riciclo dei prodotti inquinanti;

- il deposito e la distruzione dei rifiuti;

- la riutilizzazione dei rifiuti industriali, ecc.

I procedimenti, i dispositivi e le attrezzature relativi a queste tecniche sono spesso una novità ; di conseguenza, molti di essi sono tutelati da brevetti che sarà necessario identificare e recensire per evitare che costituiscano ostacoli alla lotta contro l'inquinamento.

2.2. I metodi e gli strumenti di misura degli inquinamenti e degli inconvenienti ambientali

L'emissione di agenti inquinanti e gli scarichi dovranno essere sottoposti ad una costante sorveglianza affinché vengano osservate le norme che saranno stabilite. Per i metodi di valutazione si ricorrerà a varie discipline e tecniche, in particolare: - alla chimica analitica,

- alla strumentazione,

- all'utilizzazione di molecole marcate, ecc.

Il problema più urgente consisterà nell'individuare e nel selezionare nella letteratura di ogni settore le informazioni pertinenti, soprattutto quelle che consentono di valutare in cifre i costi e i vantaggi di siffatta sorveglianza.

I lavori descritti riguarderanno con priorità le tecniche e le tecnologie relative ai settori industriali di cui al capitolo 5 del presente titolo e al riciclo e trattamento dei rifiuti di cui al capitolo 7 del presente titolo.

3. Gli aspetti sanitari, ecologici e socio-economici

La valutazione dei rischi sanitari, ecologici e relativi ai danni materiali risultanti dall'inquinamento è basata sulla conoscenza degli effetti degli inquinanti sulla salute dell'uomo e sul suo ambiente.

Tale conoscenza è indispensabile per fissare i criteri, stabilire le norme e definire gli obiettivi di qualità dell'ambiente.

Essa trova le sue fonti soprattutto nelle ricerche tossicologiche, nelle osservazioni cliniche, negli esperimenti sugli animali, nelle indagini epidemiologiche e negli studi ecologici e socio-economici.

La raccolta di queste informazioni, spesso disperse in lavori che non riguardano esplicitamente l'ambiente, deve essere intrapresa e organizzata in modo sistematico e quanto mai completo. Lo spoglio e l'elaborazione dei dati disponibili richiede, considerato il loro volume, l'impiego di mezzi moderni e automatizzati per il trattamento dell'informazione.

Un altro aspetto del problema sanitario della riduzione degli inquinamenti e degli agenti nocivi è costituito dalla conoscenza delle norme e dei regolamenti già in vigore, nonché dall'analisi delle implicazioni sanitarie ecologiche e socio-economiche delle loro applicazioni nei vari tipi d'ambiente. La raccolta di questi dati e il loro esame comparato richiedono, vista la loro dispersione e la loro diversificazione, uno sforzo sistematico di utilizzazione e l'uso di tecniche moderne di documentazione.

La raccolta, l'elaborazione e la diffusione di tali informazioni riguarderanno con priorità gli inquinanti indicati nei capitoli 1., 2. e al capitolo 3. sezione 2. del presente titolo.

B. Contenuto

1. Data la dispersione delle conoscenze sulla qualità dell'ambiente è indispensabile, affinché gli utilizzatori possano avervi accesso, procedere all'inventario di tutte le fonti di informazioni utili ; ciò vale in particolare per i servizi che offrono informazioni in forma sintetica (servizi che utilizzano calcolatori, bollettini segnaletici).

La Commissione ha già intrapreso la compilazione di quest'inventario e lo metterà a suo tempo a disposizione del «Service international de références de sources d'information sur l'environnement» (Servizio internazionale di riferimenti delle fonti d'informazione sull'ambiente) che l'organizzazione delle Nazioni Unite ha intenzione di creare.

Va da sé che, per essere sempre valido, l'inventario dovrà essere aggiornato continuamente.

2. Si sa già che numerosi documenti importanti che trattano la qualità dell'ambiente sono ripresi dai principali servizi segnaletici di rinomanza mondiale, anche quando questi sono specializzati in settori e discipline ben determinati (Chemical Abstracts, Biological Abstracts, Nuclear Science Abstracts, il sistema di documentazione nucleare della Commissione : ENDS, ecc.) ; beninteso, ogni servizio include soltanto le informazioni che sono specifiche al settore di sua competenza.

Poiché la maggior parte di questi importanti servizi offre ai suoi clienti nastri magnetici contenenti in genere riferimenti bibliografici e parole chiave che individuano il contenuto essenziale dei documenti segnalati, tali nastri consentono quasi sempre di rispondere mediante un calcolatore a domande precise, fornendo sia i titoli dei documenti corrispondenti, sia i riferimenti che permettono di rintracciarli e di consultarli.

La Commissione si procurerà i nastri magnetici prodotti dai servizi che si occupano nel modo migliore dei problemi relativi alla qualità dell'ambiente ; essa potrà, a titolo sperimentale, integrare tali basi di dati in un fondo di documentazione che metterà a disposizione degli esperti degli Stati membri.

3. L'utilizzazione sperimentale dei nastri magnetici permetterà di scoprire le lacune e le insufficienze di queste fonti di informazione ; ciò consentirà di stabilire un paragone per determinare se i fabbisogni degli utilizzatori siano meglio soddisfatti da un migliore accesso ai vari servizi settoriali o dall'integrazione di vari fondi di documentazione in uno solo. a) Un'insufficienza si evidenzia molto chiaramente : i riferimenti forniti dai servizi meccanizzati e la letteratura segnaletica sono raramente recentissimi ; occorrono a questi servizi da tre a sei mesi in media per acquistare i documenti originali (periodici, relazioni, atti di conferenze, brevetti, tesi, ecc.), effettuarne la selezione, preparare i riassunti informativi, attribuire loro le parole-chiave ed infine registrare su nastri magnetici i riferimenti bibliografici e le parole-chiave ; tale inconveniente è particolarmente grave per gli atti della conferenza che, in linea di massima, vengono pubblicati soltanto un alino dopo lo svolgimento di tali manifestazioni ; ora, è proprio in occasione di queste conferenze che gli specialisti fanno il punto dei loro lavori ed i loro interventi costituiscono in un certo qual modo la sintesi dello stato di avanzamento della tecnica nei vari settori ; sarebbe perciò interessante compiere uno sforzo particolare per raccogliere, nel momento stesso in cui le conferenze hanno luogo, i testi delle relazioni presentate ed aggiungerli al fondo documentario.

b) L'esperienza ha dimostrato, in altri campi, che i servizi delle grandi organizzazioni di documentazione non dedicano sempre uno spazio sufficiente all'informazione mondiale, non solo intenzionalmente, perché i loro clienti preferiscono una discriminazione geografica, ma anche a causa delle difficoltà che presenta questo tipo di informazione (sia per ottenerla, sia per comprenderla date le diverse lingue utilizzate).

La Commissione, in consultazione con un gruppo di esperti che rappresentano gli interessi dell'utilizzatore, farà un bilancio critico dei servizi effettivamente disponibili. Assistita dal comitato per l'informazione e la documentazione scientifica e tecnica (CIDST), essa inizierà lo studio delle azioni di coordinamento e dei sistemi di informazione la cui attuazione consentirebbe di abbracciare i fabbisogni nella Comunità. I sistemi di informazione da creare si potrebbero integrare, ove occorra, nella rete europea di documentazione prevista dalla risoluzione del Consiglio del 24 giugno 1971 (1) e, se del caso, nei sistemi di informazione a livello mondiale. Essi potrebbero verosimilmente essere organizzati in modo decentrato, e facendo in modo di evitare una non auspicabile concorrenza tra servizi pubblici e privati.

C. Procedura

La Commissione farà, prima della fine del 1974, alcune proposte dopo aver consultato due gruppi di esperti ; il primo sarà un gruppo di esperti che rappresentino gli interessi degli utilizzatori e il cui compito sarà di determinare più dettagliatamente i fabbisogni di informazione decisionale («management information») necessari per l'attuazione del programma per l'ambiente delle Comunità ; il comitato per l'informazione e la documentazione scientifica e tecnica (CIDST) rappresenterebbe il secondo gruppo e sarebbe incaricato di determinare le possibilità di migliorare l'accesso e l'immissione in rete dell'informazione scientifica e tecnica riguardante l'ambiente in conformità dei fabbisogni reali degli utilizzatori.

I compiti successivi sarebbero assunti da ciascuno dei due gruppi secondo le loro rispettive competenze mentre la Commissione darebbe, se del caso, il suo sostegno e si incaricherebbe degli studi-pilota: - uno studio dei mezzi di informazione decisionale non documentaria necessari per il trattamento e la valutazione dei dati operativi e degli effettivi provvedimenti sui quali si baserà il programma per l'ambiente,

- uno studio dei sistemi di informazione sui programmi e sulla direzione tecnica in materia di ambiente presentemente attuato negli Stati membri e l'incidenza di tali attività sul programma per l'ambiente,

- uno studio sulla possibilità di creare un piccolo centro europeo di analisi dell'informazione (ivi compresi i brevetti) sulla tecnologia della lotta centro l'inquinamento,

- l'aggiornamento dell'elenco delle fonti di documentazione già iniziato dalla Commissione e la sua integrazione quale contributo europeo al sistema delle Nazioni Unite e agli altri sistemi internazionali della stessa natura,

- la creazione di un indice-pilota costantemente e rapidamente aggiornato, sulle relazioni fatte in conferenze che abbiano per oggetto la protezione dell'ambiente,

- una nuova indagine volta a conoscere cosa sia maggiormente necessario ai fabbisogni degli specialisti in materia di ambiente : migliorare l'accesso ai vari servizi di informazione settoriale sia per argomenti sia integrando vari fondi documentari pertinenti in uno solo,

- individuazione delle lacune nelle reti fornite dall'informazione scientifica e tecnica utilizzate per la protezione dell'ambiente,

- lo studio delle linee direttrici e dei mezzi che possano condurre ad una politica europea coordinata in materia di informazione sull'ambiente in modo da armonizzare le procedure comuni, evitare le inutili ripetizioni e sfruttare al massimo le possibilità di trattazione moderna dell'informazione e degli utilizzatori potenziali già registrati negli Stati membri,

- l'integrazione di tutte queste attività sul piano internazionale,

- la presentazione di relazioni di avanzamento, non appena possibile, per giungere ad un progetto realistico di calendario alla fine del 1973, di comune accordo con i due gruppi e i servizi competenti della Commissione. (1)GU n. C 122 del 10.12.1971, pag. 7.

TITOLO II AZIONI RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE NATURALE

Capitolo 1 SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NATURALE

A. Linee direttrici

Come è già stato detto, per salvaguardare l'ambiente naturale è necessario esaminare alcuni aspetti delle politiche che influiscono sull'utilizzazione dello spazio rurale e, in particolare, della politica agricola.

Gli agricoltori già svolgono, con le loro attività, funzioni utili di manutenzione dei terreni e dei paesaggi. Lo sviluppo di tali funzioni corrisponde all'interesse della collettività. Si deve prevedere la creazione in alcune regioni agricole di nuove attività connesse al turismo che possano fornire un reddito complementare per taluni agricoltori o nuovi impieghi per ex agricoltori. Tali misure possono anche contribuire ad evitare la desertificazione di alcune di tali regioni.

L'attività agricola comporta alcune conseguenze sull'ambiente naturale. Tali fenomeni sono accentuati soprattutto dall'utilizzazione intensiva di taluni fertilizzanti e dall'impiego abusivo di insetticidi. Bisogna ovviare alle conseguenze nefaste dovute all'abuso di queste tecniche nell'interesse di una protezione dell'ambiente naturale.

B. Azioni

La Commissione esprime l'intenzione di intensificare in futuro la sua azione per la salvaguardia dell'ambiente naturale e si propone di preparare fin d'ora, in particolare nel quadro della politica agricola, le proposte e di intraprendere gli studi indicati qui appresso.

L'enumerazione delle azioni da intraprendere non è esauriente. Essa si limita alle azioni realizzabili a breve scadenza e che assumono un carattere esemplificativo.

L'esecuzione di queste azioni evidenzierà le altre azioni necessarie per la salvaguardia dell'ambiente naturale. a) Proposta di direttiva sull'agricoltura di alcune zone svantaggiate

Questa proposta, trasmessa al Consiglio il 21 febbraio 1973, ha costituito l'oggetto di una risoluzione (1) in cui si prevede che «per garantire la continuazione dell'attività agricola e con ciò la presenza di un minimo di popolazione ovvero la conservazione dell'ambiente naturale in talune zone svantaggiate, gli Stati membri saranno autorizzati, in base a norme comunitarie da definire, a instaurare un regime particolare di aiuti destinato a favorire le attività agricole ed a migliorare il reddito degli agricoltori in tali zone.

Il Consiglio renderà operante la presente risoluzione attraverso una direttiva che adotterà anteriormente al 1º ottobre 1973».

b) Studio di una proposta di direttiva concernente l'incentivazione delle azioni forestali per il miglioramento delle strutture agrarie 1. Motivi

Questi provvedimenti sono diretti ad incoraggiare il rimboschimento di superfici finora utilizzate a fini agricoli le cui rese non si sono dimostrate soddisfacenti, la conversione di superfici forestali poco produttive in foreste produttive nonché la creazione di piantagioni di protezione destinate, segnatamente, a proteggere il suolo dall'erosione. L'incoraggiamento necessario al rimboschimento deve iscriversi nell'evoluzione generale prevista in ciascuna regione, per quanto riguarda l'utilizzazione del suolo e la tutela del paesaggio.

2. Contenuto

Il regime di aiuti attualmente allo studio comprende le seguenti misure : la preparazione del suolo, la fornitura e la messa a dimora di piante e sementi, le cure successive all'impianto compresi i risarcimenti di fallanze, l'allestimento di recinzioni, la creazione di viali tagliafuoco, ecc.

Sono comprese anche la creazione e la sistemazione di strade forestali, di sentieri pedonali e di piste per ciclisti e cavalieri.

L'ammontare degli aiuti proposti è ingente e potrebbe superare i due terzi delle spese del rimboschimento sostenuto dagli agricoltori. È prevista altresì la possibilità di concedere, per un certo periodo, un aiuto annuo per ettaro di superficie rimboscata, allo scopo di incitare (1)GU n. C 33 del 23.5.1973, pag. 1. maggiormente al rimboschimento quando si tratta di superfici resesi disponibili in seguito alla cessazione dell'attività agricola, nell'ambito della direttiva relativa alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie a scopi di miglioramento delle strutture, adottata dal Consiglio il 17 aprile 1972 (1).

3. Scadenzario

La Commissione presenterà questa proposta al Consiglio entro il 31 dicembre 1973.

c) Conseguenze ecologiche delle moderne tecniche di produzione applicate in agricoltura 1. Motivi

È incontestabile che lo sviluppo dell'attività agricola ha determinato conseguenze sull'ambiente naturale. Questi fenomeni si accentueranno con l'aumento della produzione dovuta all'ammodernamento delle aziende agricole. Orbene, dopo le decisioni adottate dal Consiglio in merito alla riforma dell'agricoltura, la Comunità assume un ruolo fondamentale nell'orientamento delle politiche di ammodernamento delle aziende agricole (Direttiva del Consiglio relativa all'ammodernamento delle aziende agricole del 17 aprile 1972 (2).

Tuttavia, le conoscenze scientifiche in questo settore non sono abbastanza precise ed è pertanto necessario svolgere uno studio che permetta di fare il punto di quelle più recenti.

2. Contenuto

Scopo di questo studio è di permettere di valutare meglio gli effetti esercitati sulla natura dall'impiego di tecniche di produzione quali: - le monocolture e alcuni sistemi di coltura che possono impoverire il suolo coltivato o modificarne le caratteristiche,

- l'impiego intenso di alcuni concimi,

- l'impiego abusivo di pesticidi,

- i grandi allevamenti che presentano pericoli di inquinamento organico e di contaminazione microbica,

- infine, le ripercussioni sulla natura della bonifica fondiaria (prosciugamento delle paludi, perturbazione del regime delle acque, distruzione delle siepi, ecc.).

I risultati dello studio dovrebbero indicare in quali settori la Comunità potrebbe prendere delle iniziative e in quali invece sono indispensabili ricerche approfondite.

3. Scadenzario

Lo studio sarà ultimato alla fine del 1973.

d) Prodotti alimentari di qualità

1. Motivi

I consumatori della Comunità stanno sempre più attenti alla qualità dei prodotti alimentari. Numerose informazioni fanno ritenere che in futuro la domanda dei prodotti di qualità sarà ancora maggiore.

Si assiste d'altro canto ad un sempre maggior numero di iniziative da parte degli agricoltori per sviluppare le produzioni delle «biologiche», ovvero ottenute a base di tecniche «più vicine ai processi naturali».

Allo stato attuale delle cose i consumatori non sono però sempre sufficientemente protetti per quanto riguarda l'autenticità dei prodotti detti «naturali», venduti sotto i più svariati nomi.

Occorre studiare i dati di questo problema sia al livello delle tecniche di produzione sia per quanto riguarda i metodi di commercializzazione (3).

2. Contenuto

Due studi sono stati avviati in questo settore : uno relativo alle condizioni e alle possibilità di sviluppo dei metodi di lotta integrata e di lotta biologica in agricoltura, l'altro concernente le possibilità di sviluppo della commercializzazione dei prodotti agricoli tipici di qualità e dei prodotti detti biologici.

Questi studi devono dare alla Commissione la possibilità di prendere eventuali iniziative per (1)GU n. L 96 del 23.4.1972, pag. 9. (2)GU n. L 96 del 23.4.1972, pag. 1. (3)La Commissione prosegue inoltre i suoi lavori di armonizzazione delle legislazioni nel settore dei prodotti vegetali e alimentari e in quello veterinario e zootecnico ; numerose proposte di direttive e di regolamenti si trovano davanti al Consiglio ed altre ancora saranno presentate nei prossimi mesi. incoraggiare gli agricoltori che esplicano uno sforzo particolare volto a migliorare la qualità dei loro prodotti e aumentare contemporaneamente le garanzie offerte ai consumatori.

3. Scadenzario

Questo studio sarà portato a termine alla fine del 1973.

e) Problemi relativi agli effluenti provenienti da allevamenti intensivi 1. Motivi

In questo settore si rileva una crescente preoccupazione per le varie fonti di inquinamento e soprattutto per quelle dell'aria e dell'acqua, dovute alla produzione sempre più industrializzata dell'allevamento dei suini e dei volatili.

2. Contenuto e scadenzario

Quest'azione è descritta nel titolo I, capitolo 7 sulle azioni relative ai rifiuti ed ai residui.

f) Protezione degli uccelli e di alcune altre specie animali 1. Motivi

Centinaia di milioni di uccelli migratori e canori vengono catturati e uccisi ogni anno in Europa, cosa che provoca movimenti mondiali di protesta nei confronti dei paesi che autorizzano l'uccellagione.

Questa distruzione in massa crea un grave problema per l'equilibrio ecologico dell'Europa poiché provoca tra l'altro una proliferazione dei parassiti animali delle piante. Di conseguenza, la lotta contro questi parassiti rende necessario un impiego su più vasta scala di insetticidi, talvolta nocivi alla salute dell'uomo e all'ambiente naturale.

Una politica di protezione dell'ambiente deve quindi comportare provvedimenti per evitare la distruzione in massa degli uccelli, specialmente di quelli canori e migratori e, più genericamente, per preservare l'esistenza di talune specie animali minacciate o in via di estinzione.

2. Contenuto

Promuovere un'azione comune degli Stati membri in seno al Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali.

Studiare le norme nazionali sulla protezione delle specie animali e in particolare quelle che riguardano gli uccelli migratori, al fine di una loro eventuale armonizzazione.

3. Scadenzario

Quest'azione dovrebbe essere condotta il più rapidamente possibile e comunque al più tardi il 31 dicembre 1974 (1). La Commissione presenterà eventualmente, prima di tale data, delle proposte.

Capitolo 2 PROBLEMI DELL'AMBIENTE POSTI DALLA RAREFAZIONE DI TALUNE RISORSE NATURALI

A. Motivi e linee direttrici

I problemi posti dalla degradazione dell'ambiente e le relative soluzioni sono strettamente annessi al fatto che certe risorse naturali non rinnovabili, come alcuni metalli, il petrolio e il gas naturale, potrebbero costituire a scadenza più o meno lunga un problema di approvvigionamento su scala mondiale (2), (anche se si tiene conto di diversi fattori, quali il rialzo dei prezzi a causa della rarefazione, le probabilità di scoperte di nuovi giacimenti, il progresso tecnologico, nonché il riciclaggio per i metalli). Problemi analoghi potrebbero porsi per l'acqua, che è una risorsa rinnovabile, a causa dell'aumento rapido del fabbisogno e del grado di inquinamento.

Il problema della disponibilità di talune risorse non rinnovabili merita perciò un'analisi più approfondita sul piano mondiale e comunitario a causa delle sue incidenze sull'ambiente. La raccolta di dati di base sembra essenziale per definire gli orientamenti di una politica comune contro l'inquinamento e per adottare i provvedimenti necessari al fine di preservare o sostituire riserse che si stanno rarefacendo. Occorre pertanto esaminare in quale misura un tasso annuo elevato del consumo mondiale di risorse non rinnovabili comporta un deterioramento della qualità dell'ambiente, ed in quale misura il riciclaggio contri- (1)Si terrà conto dei risultati ottenuti in merito nell'ambito del Consiglio d'Europa. (2)Il rapporto Meadows, «Limits to growth» i cui dati fondamentali sulle risorse non rinnovabili possono essere migliorati in misura notevole, costituisce un'impostazione globale del problema dell'esaurimento a più o meno lungo termine di alcune risorse indispensabili all'incremento economico. Tale rapporto sottolinea altresì l'importanza del riciclaggio e del ricupero per la conservazione delle risorse minerali e per la lotta contro l'inquinamento causato da taluni metalli (mercurio, cadmio, cromo). buisca al miglioramento della qualità dell'ambiente in taluni casi. In questo campo i lavori dovranno eventualmente e secondo in casi essere svolti in armonia con le politiche industriali e dell'energia. Essi dovranno inoltre tener conto dei lavori svolti nei differenti organismi internazionali.

B. Azioni

Verranno intrapresi studi allo scopo di: - esaminare sul piano mondiale e comunitario, tenuto conto dei diversi fattori (progresso tecnologico, recupero, ecc.), la disponibilità e i futuri fabbisogni di alcune risorse minerali non rinnovabili, la cui rarefazione e il tasso di consumo potrebbero avere delle conseguenze sullo sviluppo economico e sociale e sulla politica dell'ambiente.

In una prima fase la Commissione si propone di limitare lo studio ad alcune risorse specifiche, come gli idrocarburi, i platinoidi, lo stagno e il mercurio, le cui risorse sembrano limitate o come il cromo, la fluorina e il fosforo, il cui tasso annuo di consumo è abbastanza elevato.

- analizzare le incidenze possibili a medio e lungo termine della rarefazione e della crescente utilizzazione di tali risorse sulle politiche dell'ambiente e sullo sviluppo industriale della Comunità;

- esaminare in quale misura la conservazione di dette risorse mediante riciclaggio e sostituzione presenta interesse per la protezione dell'ambiente;

- esaminare, su scala comunitaria, la disponibilità a medio e lungo termine delle risorse d'acqua in funzione dell'aumento del consumo e della sua utilizzazione, specialmente attraverso: - un'analisi delle risorse delle acque e della loro qualità,

- un'analisi dei futuri fabbisogni di acque per uso industriale, domestico e agricolo, nonché dei problemi di approvvigionamento a medio e lungo termine,

- un'analisi comparativa dei metodi di gestione e di pianificazione.

C. Procedura

La Commissione compirà gli studi di cui al punto B ricorrendo ad esperti. In seguito a questi studi, la Commissione presenterà al Consiglio le proposte adeguate previa consultazione, se necessario, degli esperti nazionali.

D. Scadenzario

Gli studi di cui al punto B verrebbero iniziati nel 1973. I loro risultati sarebbero disponibili alle seguenti scadenze: a) Studio dei problemi dell'ambiente connessi alle disponibilità delle risorse minerarie summenzionate : dicembre 1974.

Disponibilità delle risorse di acque nella Comunità : dicembre 1974.

b) Analisi delle eventuali incidenze a causa dell'esaurimento delle risorse : luglio 1975.

c) Conservazione delle risorse non rinnovabili : dicembre 1975.

Capitolo 3 URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIALE

A. Linee direttrici

Il funzionamento del mercato comune rende più acuto il problema, già sentito sul piano nazionale, della ripartizione ottimale degli uomini e delle attività sul territorio.

La libera circolazione delle persone e dei capitali, le trasformazioni strutturali, specie quelle dell'agricoltura, i rapidi mutamenti d'ordine tecnologico, economico e sociologico, portano alla creazione o al rafforzamento di squilibri regionali fra zone urbane e zone rurali.

Le zone urbanizzate tendono ad estendersi spesso senza controllo. Partendo dai poli di agglomerazioni concentrate che pongono problemi gravi di ambiente, tipi nuovi di urbanizzazione incontrollata si sviluppano in maniera generalmente disordinata facendo progressivamente ed insidiosamente scomparire gli spazi verdi necessari all'equilibrio vitale. Tale fenomeno dilaga, varca le frontiere e tende a creare vere e proprie megalopoli europee.

Anche le zone rurali subiscono trasformazioni profonde. In taluni casi esse si allineano sulle zone urbanizzate, che ben presto le assorbono ; in altri casi esse scompaiono a favore di agglomerati a scopo turistico o di svago che sono soggetti a notevoli mutamenti di impiego nel tempo. In altri casi ancora, le riforme strutturali derivanti dalle forme di produzione agricola moderna ne provocano lo spopolamento.

Tali squilibri provocano conseguenze considerevoli sull'ambiente e sulle condizioni di vita : aggravano i fenomeni di inquinamento, ostacolano le misure adottate per lottare contro l'inquinamento e infine contribuiscono a deteriorare gli ambienti e le condizioni di vita.

Gli sforzi per migliorare le condizioni di vita nelle zone di grande concentrazione sarebbero inutili se il processo di concentrazione stesso non fosse tenuto sotto controllo da una concertazione delle politiche nazionali in materia. In realtà, il riassetto in un paese si farà sentire in taluni altri ed un paese danneggiato da tali effetti non potrebbe (nell'ipotesi di politiche nazionali isolate) far altro che limitarne gli inconvenienti, senza poter risalire al complesso delle cause.

Nelle zone dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono ancora abbastanza ben preservati è indispensabile mantenere tale situazione, segnatamente mediante misure relative alle strutture agricole. Una situazione del genere costituisce per tali zone la migliore occasione di attirare uomini e nuove attività. Esse potranno in tal modo rispondere ad aspirazioni ed a una ricerca di equilibrio che non sono più soltanto locali o nazionali, ma che corrispondono ad un bisogno comune del complesso delle popolazioni della Comunità.

In entrambi i casi è quindi particolarmente importante che i problemi dell'ambiente connessi con l'urbanizzazione e con la ripartizione geografica degli uomini e delle loro attività possano essere esaminati a livello comunitario : si tratta infatti non soltanto di problemi che presentano analogie nei vari paesi, ma spesso di problemi comuni che, data l'unità dello spazio economico del mercato comune, possono essere risolti più facilmente nell'ambito di politiche concertate.

I lavori da realizzare, congiuntamente al coordinamento delle politiche regionali in particolare, dovranno mirare ad attuare nelle sedi appropriate un confronto delle idee, delle esperienze e delle realizzazioni concernenti i problemi dell'ambiente connessi all'urbanizzazione e alla ripartizione geografica delle attività umane. Essi consentiranno inoltre di ricercare un'impostazione comune della valutazione delle esigenze dell'ambiente nelle politiche di assetto del territorio. Essi agevoleranno infine la realizzazione delle consultazioni relative agli aspetti dell'ambiente nelle zone frontaliere, come richiesto dai ministri per l'ambiente degli Stati membri della Comunità riuniti a Bonn il 31 ottobre 1972.

B. Azioni

La Commissione si propone di concentrare gli sforzi, in una prima fase, su quattro insiemi di problemi, accuratamente selezionati in considerazione sia della natura generale che della dimensione comunitaria dei problemi. 1. Problemi dell'ambiente connessi con lo sviluppo di regioni urbane nella Comunità. Caso particolare di una megalopoli in via di formazione nell'Europa del nord-ovest

L'assetto delle città e delle campagne crea gravi problemi nelle varie regioni degli Stati membri, dove grandi agglomerati (che possono anche estendersi su diversi paesi) sono in corso di sviluppo a partire da nuclei di importanza diversa. Ciò vale soprattutto per l'Europa del nord-ovest, dove gruppi urbani grandi e piccoli e le zone verdi che li dividono si trasformano gradualmente in una megalopoli di un centinaio di milioni di abitanti che si estende sul territorio di sei Stati membri.

Queste regioni urbanizzate (e soprattutto questa megalopoli) creano nuovi problemi, ignoti ai conglomerati urbani anche molto importanti di un tempo e che riguardano soprattutto l'amministrazione, le infrastrutture, i trasporti, le condizioni sociali e culturali, le attività ricreative, l'igiene pubblica e l'equilibrio ecologico. Questi problemi assumono talvolta una tale entità da far decidere la creazione di nuove città, più o meno autonome.

Occorre assolutamente che i provvedimenti da prendere per evitare gli inconvenienti di una dilatazione incontrollata di questo processo vengano studiati e adottati in comune dagli Stati membri interessati il più presto possibile, ossia prima che tale processo abbia assunto carattere irreversibile.

2. Alcuni problemi dell'ambiente specifici dei centri delle città

In linea generale, il centro di molte città sta attraversando una crisi. Spariscono attività tradizionali, la funzione dell'abitazione è sostituita da quella del lavoro (soprattutto nel settore terziario), sparisce il piccolo artigiano, ecc.

L'introduzione nei centri del settore terziario comporta la costruzione di grandi complessi utilitari, smisurati quanto a dimensioni e ingombro della circolazione durante le ore di punta, veri «deserti» durante la notte. Essi hanno inoltre come conseguenza la rovina delle vecchie case e una stratificazione fra le classi sociali più o meno agiate dei nuovi quartieri e quelle meno abbienti che occupano, almeno per un certo periodo di tempo, i vecchi quartieri. Inoltre anche l'identità culturale dell'Europa, che in buona parte si identifica con il centro delle città, viene gravemente compromessa dai fenomeni ora segnalati. Analogamente, l'uso dell'automobile come mezzo di trasporto individuale obbliga i responsabili a ricercare soluzioni atte a controllare i problemi di trasporto nei centri delle città senza distruggerne il carattere.

3. Alcuni problemi dell'ambiente specifici degli spazi naturali e del paesaggio

Problemi di carattere analogo a quelli dei centri delle città sorgono nei confronti degli spazi naturali e dei paesaggi dell'Europa. L'avanzata delle città verso le campagne, l'intensificazione della circolazione, delle attività ricreative all'aperto e del turismo, la modernizzazione delle strutture di produzione agricola, ecc. modificano a vista d'occhio e in profondità le campagne, i paesaggi rurali e i biotopi caratteristici dell'Europa che, come i centri delle città, costituiscono un inestimabile ma altrettanto vulnerabile patrimonio culturale.

Questi problemi si affacciano in modo particolarmente acuto nelle regioni di rapida urbanizzazione, ma non risparmiano nemmeno le regioni in decadenza e minacciate dallo spopolamento a causa delle condizioni poco favorevoli per l'attività agricola e al declino di attività industriali tradizionali. Essi si riscontrano inoltre in modo acuto nelle regioni a vocazione turistica, come ad esempio la costa e la montagna.

4. Alcuni problemi dell'ambiente specifici delle zone costiere

Le zone costiere della Comunità subiscono in modo tutto particolare gli effetti dell'urbanizzazione, dell'espansione industriale, del turismo, ecc. I paesaggi e i biotopi di queste zone ne risultano profondamente modificati.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 473Y1220(01).2

Questi sviluppi rischiano di fare sparire alcuni tipi di coste e di biotopi caratteristici dell'Europa e di ostacolare seriamente le funzioni delle regioni costiere nell'equilibrio ecologico (ad esempio zone di riproduzione per i pesci, luoghi di riposo per gli uccelli migratori). Inoltre, sul piano economico, gli effetti di queste distorsioni potrebbero essere nefaste per la pesca e taluni settori dell'agricoltura.

D'altra parte le nuove attività economiche che sorgono sulla costa si ostacolano in certi casi fra loro, a causa delle loro esigenze contradditorie, e sono di impedimento al riposo e alla ricreazione all'aria aperta sempre più necessari alle popolazioni urbane.

Come integrazione delle azioni proposte per lottare contro l'inquinamento delle acque costiere, è molto importante che la politica seguita tenga conto per quanto riguarda l'assetto dello spazio costiero non soltanto dei bisogni locali e nazionali, ma anche di quelli futuri del complesso degli abitanti della Comunità (1). Diversamente taluni insediamenti non concepiti in funzione di tali bisogni potrebbero impedire una valorizzazione complementare delle regioni costiere (2).

C. Procedura

I quattro gruppi di problemi abbozzati sommariamente al punto B sono strettamente connessi tra loro e non potrebbero di conseguenza essere risolti isolatamente. Per questo motivo la Commissione si propone di studiarli unitamente ad un gruppo di esperti nazionali.

I lavori di detto gruppo si svolgeranno in stretta comunanza con il «Comitato permanente per lo sviluppo regionale» previsto nel quadro della politica regionale comune.

Nella preparazione dei lavori del gruppo di esperti la Commissione si baserà in particolare sui lavori già in corso sul piano nazionale ed internazionale. Ove sia necessario, la Commissione costituirà dei sottogruppi per esaminare problemi precisi studiati dal gruppo.

D. Scadenzario

La Commissione prevede di riunire il gruppo di esperti prima del 30 giugno 1973.

Capitolo 4 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO

A. Linee direttrici

Ogni azione di miglioramento dell'ambiente di lavoro deve essere volta - ad ottenere, per mezzo del rinnovamento dei metodi classici, una migliore efficacia delle misure preventive in materia di medicina, igiene e sicurezza del lavoro;

- a rendere il lavoro accettabile mediante applicazione progressiva al quadro di lavoro dei criteri del quadro di vita in generale. (1)Il riassetto dello spazio costiero dovrà inoltre prendere in considerazione la lotta contro l'inquinamento dell'alto mare. (2)Tali lavori dovranno tener conto degli studi condotti dall'OCSE sui problemi di riassetto delle coste del Mediterraneo.

La Commissione dovrà elaborare delle proposte in materia, in connessione e/o nel quadro dell'elaborazione del programma sociale.

B. Azioni

Si tratta di rendere tecnicamente possibile ed accessibile al maggior numero possibile di imprese (comprese le medie e piccole) un autentico risanamento delle condizioni ambientali e la realizzazione di condizioni di lavoro sicure ed accettabili.

Nel 1972 sono stati avviati studi esplorativi che saranno conclusi nel corso del 1973.

I lavori in corso all'inizio del 1973 si basano sullo schema seguente: 1. Conoscenze da acquisire, trattare e diffondere - determinazione per ciascun fattore di ambiente e ciascuna emissione nociva: - principi statistici di campionamento,

- metodi di prelevamento e di misura,

- modelli di valutazione del rischio in una zona spaziale e temporale corrispondente al lavoro dell'operaio, tenendo conto del rischio accumulato;

- metodologia di apprezzamento di situazioni concrete complesse: - effetti dei fattori dell'ambiente di lavoro interno e delle emissioni nocive sugli uomini (individualmente, ma soprattutto in gruppo : conoscenza della popolazione e sua classificazione, probabilità individuali di predisposizione alla malattia),

- effetti sull'impresa (indicatori concernenti l'insieme dei lavoratori dell'impresa, loro comportamento globale e sue cause),

- effetti sull'insieme della società (costo economico e sociale dell'usura della manodopera, presa in carico di tali costi).

2. Progetti - sviluppo di una strategia pratica della lotta contro i rischi di lavoro e l'esposizione ai rischi, basata su criteri analoghi a quelli che si applicano alla lotta contro l'inquinamento;

- formulazione di esigenze nei confronti delle macchine, dei prodotti e di qualsiasi altro mezzo, allo scopo della loro sicurezza d'impiego;

- sviluppo e perfezionamento del materiale per l'igiene industriale, promozione dell'ergonomia correttiva e di risanamento;

- promozione dell'applicazione di impostazioni ergonomiche negli impianti nuovi;

- determinazione di aspetti umani e sociologici dell'organizzazione del lavoro, nonché di metodi che consentano di ridurre lo stato di insoddisfazione e di promuovere una effettiva partecipazione.

C. Procedura

In base alle azioni indicate precedentemente, la Commissione si propone di elaborare un programma di lavoro da inserire nel quadro del programma di azioni sociali.

In tale contesto, la Commissione opererà con i mezzi di cui dispone di concerto con le autorità nazionali e gli ambienti professionali. In particolare essa intende:

- compiere o promuovere studi, in particolare di ordine metodologico;

- promuovere gli interventi pratici che sono i soli che permetteranno di ottenere le conoscenze necessarie in materia di ambiente di lavoro;

- promuovere la formazione del personale occorrente (tecnici, per esempio dell'igiene del lavoro, persone chiamate ad assumersi le responsabilità temporanee nei settori citati);

- costituire delle reti di documentazione;

- proporre delle disposizioni quadro di applicazione generale e dei valori di riferimento per il controllo dei rischi specifici, in modo che tutte le imprese siano poste di fronte agli stessi obblighi ed in modo da dare a tutti i lavoratori le stesse garanzie di protezione;

- svolgere un'azione di informazione quanto mai vasta.

D. Scadenzario

1. Concludere gli studi esplorativi iniziati nel 1972.

2. Riunione di esperti prima della fine di ottobre del 1973, al fine di: - fare il punto nei diversi settori sulla base dei risultati degli studi;

- redigere una serie di progetti specifici (concernenti le varie categorie di rischio e che mettano in opera i mezzi citati più sopra) ; tali progetti dovranno essere attuati a cominciare dal 1º gennaio 1974;

- contribuire all'elaborazione di una politica intesa a promuovere misure preventive e l'ottimizzazione del lavoro nel quadro del programma di azione sociale.

Capitolo 5 ISTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DI VITA

A. Linee direttrici

I problemi che si pongono per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita della società moderna sono numerosi e complessi. Gli studi e le ricerche in questo settore sono relativamente modesti e sparsi ed i loro risultati sono spesso di portata e di ampiezza piuttosto limitata e settoriale. La Comunità non dispone ancora di un organismo di riflessione, di concertazione, di analisi e di studio che consenta un'impostazione globale e sistematica di questi problemi e delle loro soluzioni e che tenga conto delle esigenze sentite al livello della Comunità nonché delle risorse di cui essa può disporre.

Le istituzioni comunitarie dovrebbero dotarsi di un organismo capace specialmente di repertoriare gli elementi che, combinando le rispettive influenze, intervengono nell'ambiente di lavoro e di vita e di eseguire lo studio previsionale a lungo termine dei fattori che possono minacciare le condizioni di esistenza e dei fattori che sono invece in grado di migliorarle.

B. Azioni

A tal fine la Commissione si propone di presentare al Consiglio, entro il 31 dicembre 1973, una proposta mirante a istituire una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, i cui compiti dovranno essere definiti nel rispetto delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché delle competenze rispettive delle istituzioni.

Si possono elencare a titolo di esempio problemi dei quali la fondazione potrebbe stimolare lo studio, senza che tale elencazione sia esauriente e senza pretendere che lo studio di tutte le questioni elencate debba essere necessariamente iniziato a breve termine. 1. Miglioramento delle condizioni di lavoro (1) La trasformazione del lavoro al fine di eliminare compiti fisicamente o psicologicamente gravosi.

(2) Miglioramento del clima di lavoro.

(3) La ripartizione del lavoro nel tempo.

2. Miglioramento delle condizioni di vita (1) La città e lo spazio: - i vari tipi di habitat

- l'utilizzazione ottimale del territorio

- preservazione e rinnovamento dei vecchi quartieri e dei centri delle città, città nuove, dimensione ottimale delle città.

(2) L'evoluzione dei trasporti.

(3) L'evoluzione delle comunicazioni e la rivoluzione informatica, società «premi bottone», implicazioni politiche e culturali.

(4) Integrazione sociale degli immigrati, soprattutto di cittadini di stati terzi.

L'elencazione di questi temi molto diversi potrebbe comportare un rischio di dispersione se non fosse precisato che il campo d'azione della fondazione dovrà essere rigorosamente delimitato, non in funzione di una tematica che deve restare molto ampia, ma in funzione di priorità da determinare e di considerazioni di efficacia.

C. Compiti della fondazione

Nella sua funzione la fondazione dovrebbe essere capace di suscitare e stimolare ricerche o esperienze che rispondano agli obiettivi della Comunità e degli Stati membri senza costituire tuttavia un dispositivo di ricerca centralizzato che farebbe concorrenza ai centri o agli istituti già esistenti.

I compiti da prevedere potrebbero essere i seguenti: - redigere un inventario delle ricerche intraprese nella Comunità nel settore di competenza della fondazione;

- agevolare i contatti e la cooperazione fra istituti, centri di ricerca e ricercatori;

- contribuire in tutto o in parte al finanziamento di ricerche o di esperimenti corrispondenti agli obiettivi assegnati alla fondazione, sulla base di direttive fissate dalle Istituzioni comunitarie;

- assicurare la diffusione dei risultati di tali richerche ed esperimenti;

- effettuare una comparazione dei risultati dei lavori con quelli degli istituti ed organismi analoghi dei paesi terzi.

Capitolo 6 SENSIBILIZZAZIONE AI PROBLEMI DI AMBIENTE E FORMAZIONE (1)

A. Linee direttrici

La salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente esigono che ciascuno prenda coscienza dell'esistenza e della portata dei rischi in cui incorrono i singoli e delle relative responsabilità. Tutti gli uomini hanno la possibilità di intervenire, sia pure in misura diversa, con il loro comportamento e con i loro atti nei confronti di un ambiente che essi utilizzano e forgiano e di cui sono individualmente e collettivamente responsabili.

Per indurre gli individui ad assumersi in pieno le proprie responsabilità nei confronti di questi problemi, è necessario istruirli svolgendo un'adeguata opera educativa e di informazione: - educazione scolastica e universitaria basata su esempi concreti introdotti nelle varie discipline;

- informazioni aggiornate sulla situazione in taluni settori e le conseguenze delle scelte da compiere;

- formazione di educatori e di responsabili.

Tali sforzi congiunti dovrebbero condurre ad una migliore comprensione, da parte dell'opinione pubblica, delle decisioni prese dai governi, decisioni che non mancheranno di influenzare direttamente il livello e le condizioni di vita delle popolazioni.

Si tratta insomma, in primo luogo, di sensibilizzare in modo sistematico ed organizzato le popolazioni in generale e i giovani in particolare al problema dell'ambiente ; in secondo luogo, di assicurare la formazione dei responsabili, amministratori e operatori economici e sociali, gestori e specialisti dell'assetto territoriale, i cui interventi influiscono sull'ambiente ; in terzo luogo, di aiutare l'università - e in generale l'insegnamento superiore - ad assolvere nel settore dell'ambiente il suo triplice compito di progresso della conoscenza per mezzo della ricerca, della formazione mediante l'insegnamento e della diffusione delle conoscenze mediante l'informazione scritta ed orale.

Per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, tali esigenze d'informazione e di formazione sono caratterizzate dal fatto che un certo numero di dati fondamentali, imposti dalle leggi di funzionamento e di sviluppo dei paesi altamente industrializzati, sono per lo più gli stessi per tutti gli Stati membri. Di conseguenza, i principi fondamentali che debbono orientare le azioni in questa materia sono generalmente validi per tutti gli Stati membri della Comunità.

Si rileva inoltre che, negli Stati membri della Comunità, l'impostazione didattica dei problemi dell'ambiente è ai suoi inizi e che le iniziative che essa suscita sono ancora relativamente modeste, disperse e di portata pedagogica piuttosto limitata. Inoltre lo studio e la ricerca universitaria in materia di ambiente costituiscono tuttora una branca nuova dell'insegnamento. Gli sforzi compiuti per promuovere questo tipo di insegnamento mancano spesso di coordinamento, particolarmente per quanto ne riguarda il carattere obbligatoriamente interdisciplinare.

B. Azioni

Queste costatazioni sono tali da giustificare le azioni descritte qui appresso. Tuttavia, simili azioni dovranno in genere conservare un carattere sussidiario rispetto a quelle svolte a livello regionale e nazionale. a) Azioni di sensibilizzazione

Esse consisteranno nel far meglio conoscere i lavori compiuti a livello comunitario e nazionale per proteggere e migliorare l'ambiente.

Questa azione sarà realizzata con i mezzi di informazione di cui dispone la Comunità e mediante la pubblicazione, ad opera della Commissione, di una relazione periodica sullo stato dell'ambiente nella Comunità.

b) Azioni in materia di formazione

Già dalla scuola primaria e secondaria, i giovanissimi e gli adolescenti debbono essere sensibilizzati ai problemi dell'ambiente. Il Consiglio d'Europa, L'OCSE e l'UNESCO hanno elaborato studi e programmi di insegnamento e direttive pedagogiche. Nella maggior parte degli Stati, gli insegnanti hanno ricevuto istruzioni per inserire i temi dell'ambiente nei corsi di scienze, geografia, tecnologia ed economia, a tutti i livelli dell'insegnamento generale, tecnico e professionale.

La Commissione coopererà con questi organismi e darà un contributo a tali sforzi mettendo a disposi- (1)Le azioni relative a questo capitolo si riferiscono all'insieme degli obiettivi di una politica dell'ambiente quali sono definiti dal programma. zione dei maestri e dei professori documentazioni pedagogiche nelle quali saranno trattati da esperti i problemi dell'ambiente che si pongono su scala europea.

La Commissione intraprenderà inoltre i lavori relativi alla creazione di un manuale scolastico utilizzabile negli Stati membri, in particolare nell'insegnamento primario.

In un buon numero di università e di istituti superiori (soprattutto di agronomia) si costituiscono dei gruppi nei quali chimici, fisici, tossicologi, ingegneri ed economisti confrontano i loro studi ed esperienze. Due tipi di insegnamento si stanno sviluppando : l'uno porta ad un diploma universitario del tipo «ingegnere ecologo», l'altro riguarda diplomati di diverse discipline e si propone di dar loro una formazione interdisciplinare. Gruppi interdisciplinari di ricerca che comprendano più dipartimenti preparano alla laurea studenti la cui tesi di laurea, su temi di ambiente, richiede un'impostazione pluridisciplinare.

Le università e gli istituti che hanno preso l'iniziativa di impartire questi nuovi insegnamenti si trovano attualmente in una fase di preparazione e di sperimentazione. La Commissione potrebbe apportare loro un aiuto: - concedendo i contratti di studio per progetti di interesse europeo,

- concedendo borse di studio a studenti e giovani ricercatori desiderosi di perfezionarsi, al di fuori del loro paese d'origine, nelle discipline dell'ambiente,

- dando agli istituti interessati degli Stati membri l'occasione di confrontare i loro programmi di ricerca e di insegnamento,

- incoraggiando lo scambio di professori e di ricercatori,

- aiutando gli istituti ad organizzare corsi estivi per ingegneri, chimici, ecc., che affrontano nella loro vita professionale problema di ambiente.

Occorrerà inoltre studiare i metodi più efficaci affinché le autorità possano disporre quanto prima degli esperti specializzati di cui esse hanno urgente bisogno.

Infine, gli Stati membri che esaminano attualmente gli obiettivi e gli strumenti in materia di educazione, di cui uno degli obiettivi sarà quello di confrontare i sistemi di insegnamento e di ravvicinare le politiche nel settore dell'educazione, dovrebbero coordinare in seno al Consiglio le loro iniziative al fine di introdurre negli insegnamenti dei vari gradi le nozioni relative alla protezione dell'ambiente.

TITOLO III AZIONE DELLA COMUNITÀ O AZIONE COMUNE DEGLI STATI MEMBRI IN SENO AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Numerosi organismi internazionali si preoccupano ora, per motivi diversi, dei problemi dell'ambiente. Le loro preoccupazioni riguardano tanto i vari aspetti politico, economico, legislativo, sanitario, ecologico e scientifico della lotta contro gli inconvenienti ambientali quanto la preservazione e la restaurazione del patrimonio naturale.

I risultati di questi lavori si traducono, nella maggior parte dei casi, in risoluzioni o raccomandazioni dirette ai governi di Stati che, pur non avendo un valore coercitivo, hanno un'influenza non trascurabile sulle decisioni dei governi, ovvero in progetti di convenzioni elaborati nel quadro degli organismi stessi.

La Comunità seguirà con interesse questi lavori, tanto più che le misure proposte e le procedure applicate possono di solito influire sugli scambi internazionali in generale, sul funzionamento del mercato comune, sugli interessi economici della Comunità e dei suoi Stati membri e sono spesso di competenza della Comunità.

Essa deve tuttavia cercare di evitare i doppioni tra i lavori degli organismi internazionali e quelli propri e la Commissione non mancherà, particolarmente in materia di studi, di svolgere lavori complementari utilizzando i risultati ottenuti da altri organismi internazionali, pur adattandoli alle esigenze e alle caratteristiche specifiche della Comunità, conservando all'azione di quest'ultima il suo carattere originale che consiste in modo particolare nell'applicazione di disposizioni normative.

Lavori paralleli potranno tuttavia presentare un certo interesse per alcune materie. Questo vale soprattutto per i lavori già eseguiti o che si debbono effettuare da parte dell'OCSE, in seno alla Commissione economica per l'Europa a Ginevra e in seno alla segreteria permanente delle Nazioni Unite nonché nell'ambito dell'UNEP. In tali sedi un raffronto con le attività dei paesi terzi partecipanti ai lavori di tali organizzazioni, data la composizione di queste ultime, non può mancare di essere vantaggioso per la Comunità e di illuminare di una luce nuova le sue attività. Questo eventuale parallelismo non dovrebbe tuttavia arrestare né i lavori in corso presso gli organismi internazionali in questione né quelli in corso presso la Comunità.

Ad ogni modo, la Comunità ha interesse a continuare la cooperazione molto attiva da essa iniziata con la maggior parte degli organismi internazionali e particolarmente con l'OCSE, l'UNESCO, il Consiglio d'Europa e l'UNEP. Tale cooperazione agevolerà lo svolgimento di un'azione comune in seno a tali organismi, senza per questo pregiudicare le azioni che la Comunità stessa potrebbe intraprendere nell'ambito delle sue competenze (1).

(1)Si ricorda inoltre:

- che i ministri competenti per i problemi dell'ambiente, riuniti a Bonn il 31 ottobre 1972, si sono dichiarati d'accordo nel considerare che gli Stati delle Comunità europee dovrebbero concertarsi sulle attività delle organizzazioni internazionali nel settore dell'ambiente, cercando di adottare un atteggiamento comune;

- che l'articolo 5 dell'accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 marzo 1973, in merito all'informazione della Commissione e degli Stati membri per l'eventuale armonizzazione nell'insieme della Comunità, dei provvedimenti d'urgenza relativi alla protezione dell'ambiente (GU n. C 9 del 15.3. 1973) prevede che i governi degli Stati membri si concertino su ogni iniziativa internazionale nel settore dell'ambiente che possa avere incidenze sul funzionamento del mercato comune o sull'esecuzione delle parti del programma delle Comunità in materia di riduzione degli inquinamenti e degli altri inconvenienti ambientali e di salvaguardia dell'ambiente naturale cui applica la procedura prevista al punto 2 dell'accordo suddetto in virtù del punto 3, senza pregiudizio dell'applicazione dei trattati e in particolare degli articoli 113 e 116 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

ALLEGATO I DEFINIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Osservazione preliminare : vari termini tra quelli sotto definiti possono essere usati in un contesto diverso da quello della protezione dell'ambiente. Le definizioni date si applicano solo a tale settore.

1. Criteri 1.1. Il termine «criterio» indica la relazione esistente tra l'esposizione di un bersaglio ad un inquinamento o a un inconveniente ambientale e il rischio e/o l'entità dell'effetto sfavorevole o indesirabile che, in circostanze determinate, ne risulterebbe.

1.2. Il «bersaglio» indica l'essere umano od ogni elemento o componente dell'ambiente effettivamente o potenzialmente esposto ad un inquinamento o inconveniente ambientale.

1.3. L'«esposizione» del bersaglio, considerata nella detta relazione, dovrebbe essere espressa in cifre di concentrazione, intensità, durata o frequenza.

1.4. Il «rischio» è la probabilità del manifestarsi di effetti sfavorevoli o indesiderabili risultanti da una data esposizione a uno o più agenti inquinanti o inconvenienti ambientali presi isolatamente o in combinazione.

1.5. L'«effetto sfavorevole o indesiderabile», considerato nella detta relazione, può essere un'azione diretta o indiretta, a breve o a lunga scadenza, semplice o combinata, sul bersaglio. Il rischio e l'entità di tale effetto dovrebbero essere espressi in termini quantitativi ogni volta che ciò fosse possibile.

1.6. Si dovrebbe procedere a un'armonizzazione dei metodi di valutazione dei parametri che descrivano l'esposizione e gli effetti sfavorevoli o indesiderabili per rendere paragonabili i risultato degli studi e delle ricerce riguardanti i criteri.

2. Obiettivi di qualità 2.1. L'«obiettivo di qualità» di un ambiente indica l'insieme delle esigenze che un ambiente o una parte di questo deve soddisfare in un dato momento, presente o futuro.

2.2. Per stabilire detto obiettivo si tiene conto: a) di un «livello di protezione di base» tale che l'essere umano o un altro bersaglio non sia esposto ad un pericolo inaccettabile;

b) di un «livello ad effetto nullo» tale che nessun effetto identificabile sia causato al bersaglio.

Questi livelli vengono fissati sulla base dei criteri sopra definiti. Si tiene anche conto, nella debita maniera, delle condizioni specifiche regionali, degli effetti possibili sulle regioni vicine e dell'uso che si vuol fare dell'ambiente.

3. Norme di protezione dell'ambiente 3.1. Le «norme» vengono fissate con lo scopo di limitare o prevenire l'esposizione dei bersagli e possono dunque costituire mezzi per realizzare o avvicinarsi agli obiettivi di qualità. Le norme si rivolgono direttamente o indirettamente agli individui o agli organismi responsabili e fissano i livelli di inquinamento o degli inconvenienti ambientali che non devono essere superati in un ambiente, un bersaglio, un prodotto, ecc. Le norme possono essere fissate o con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o con accordo reciproco o accettazione volontaria.

3.2. Tra le norme si possono distinguere: 3.2.1. le «norme di qualità dell'ambiente» che prescrivono, con mezzi giuridici coercitivi, i livelli di inquinamento o degli inconvenienti ambientali che non devono essere superati in un ambiente o in una parte di ambiente considerato.

3.2.2. le «norme sui prodotti» (la parola «prodotto» è usata qui in senso lato) che: - fissano limiti per quanto riguarda i livelli degli agenti inquinanti o degli inconvenienti ambientali che non devono essere superati nella composizione o nelle emanazioni di un prodotto,

- o specificano le proprietà o le caratteristiche di progettazione di un prodotto,

- o riguardano le modalità d'utilizzazione (1) di un prodotto.

Ove sia d'uopo, le norme sui prodotti possono includere specificazioni concernenti i metodi di prova, l'imballaggio, l'apposizione dei marchi e l'etichettatura dei prodotti.

3.2.3. Le norme per impianti fissi, talora dette «norme di procedimento» comprendono: a) le «norme d'emissione» che fissano i livelli degli agenti inquinanti o degli inconvenienti ambientali che non devono essere superati nelle emanazioni provenienti da impianti fissi;

b) le «norme di progettazione o di costruzione degli impianti fissi» che determinano i requisiti per la progettazione e costruzione di impianti fissi allo scopo di progettare l'ambiente;

c) le «norme di utilizzazione» che determinano i requisiti (1) per l'utilizzazione degli impianti fissi allo scopo di proteggere l'ambiente.

3.3. In certi casi potrà essere utile fissare delle norme anche se i criteri e gli obiettivi di qualità corrispondenti non hanno ancora potuto essere formulati.

4. Osservazioni d'ordine generale

In tutti i casi, i criteri, gli obiettivi e le norme devono essere periodicamente riveduti per tener conto dei progressi delle conoscenze e, ove occorra, modificati.

(1)Tali modalità di utilizzazione o requisiti possono anche costituire l'oggetto di «codici della pratica».

ALLEGATO II PROGRAMMA D'AZIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE IN MATERIA DI AMBIENTE E PROGRAMMA DI RICERCA COMUNITARIO

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