29.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241/99 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2088 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2023
che approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-[2-idrossietossi]etossi)etil]-N-metilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è stato approvato come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione (2). |
(2) |
Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è anche incluso nell’elenco di principi attivi esistenti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) per i tipi di prodotto 2, 4 e 10, sotto la denominazione chimica «Poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26)». |
(3) |
Il 22 novembre 2022 il comitato sui biocidi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha adottato i pareri sulle domande di approvazione del principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 (4) e 4 (5) e li ha presentati alla Commissione in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. |
(4) |
In tali pareri l’Agenzia ha concluso che la composizione della sostanza e la specifica di riferimento erano coerenti con il principio attivo valutato e approvato nel tipo di prodotto 8, ma che la denominazione della sostanza nell’elenco dell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 e, di conseguenza, nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 non era appropriata. Pertanto, a norma dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’identità del principio attivo propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è ridefinita come massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio («DMPAP»). |
(5) |
Di conseguenza l’identità del principio attivo deve essere anche modificata nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093. Dato che è necessario apportare una serie di modifiche riguardanti la ridefinizione della sostanza nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire tale regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(4) Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-[2-idrossietossi]etossi)etil]-N-metilammonio; tipo di prodotto 2; ECHA/BPC/363/2022.
(5) Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-[2-idrossietossi]etossi)etil]-N-metilammonio; tipo di prodotto 4; ECHA/BPC/364/2022.
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Data di scadenza dell’approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||
Massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-[2-idrossietossi]etossi)etil]-N-metilammonio («DMPAP») |
Massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-[2-idrossietossi]etossi)etil]-N-metilammonio Numero CE: - Numero CAS: - |
86,1 % p/p (peso a secco) |
1o gennaio 2018 |
31 dicembre 2027 |
8 |
L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.