che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 stabilisce che per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005, o in data successiva, le imprese i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico soggette al diritto di uno Stato membro devono redigere i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del predetto regolamento e adottati tramite regolamento della Commissione.
(2)
Il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) ha adottato i Principi contabili internazionali e le relative Interpretazioni emessi o adottati dall'International Accounting Standards Board (IASB) fino al 15 ottobre 2008. Tale regolamento è stato modificato al fine di includere i Principi e le relative Interpretazioni emessi o adottati dallo IASB e adottati dalla Commissione fino all'8 settembre 2022 conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002.
(3)
Il 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Contratti assicurativi ("IFRS 17") e il 25 giugno 2020 le modifiche a tale IFRS.
(4)
L'IFRS 17 stabilisce un approccio integrato alla contabilizzazione dei contratti assicurativi, con l'obiettivo di garantire che le imprese indichino nel loro bilancio informazioni pertinenti che diano un quadro fedele dei contratti assicurativi. Tali informazioni forniscono agli utilizzatori del bilancio solidi elementi per valutare l'effetto dei contratti assicurativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari delle imprese.
(5)
L'IFRS 17 si applica ai contratti assicurativi, ai contratti di riassicurazione, nonché ai contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali. Nell'Unione esistono molti contratti diversi di assicurazione vita e di risparmio vita, con una passività complessiva che, secondo le migliori stime, è pari a circa 5 900 miliardi di EUR (esclusi i contratti unit-linked). In molti Stati membri alcuni di questi contratti presentano elementi di partecipazione diretta e discrezionali che consentono la condivisione dei rischi e dei flussi finanziari tra diverse generazioni di assicurati.
(6)
In diversi Stati membri anche i contratti di assicurazione vita sono gestiti in modo intergenerazionale al fine di attenuare l'esposizione ai rischi di tasso di interesse e di longevità e hanno uno specifico pool di attività sottostanti la passività assicurativa, ma tali contratti non presentano elementi di partecipazione diretta ai sensi dell'IFRS 17. Se soddisfano i requisiti della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e previa approvazione delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, alcuni di questi contratti possono applicare l'aggiustamento di congruità per il calcolo del loro coefficiente di solvibilità II.
(7)
Il parere sull'omologazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è giunto alla conclusione che l'IFRS 17 soddisfa i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. L'EFRAG non ha però raggiunto un consenso sul fatto che il raggruppamento dei contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari in coorti annuali soddisfi i criteri di omologazione tecnica o contribuisca al bene pubblico europeo. Ciò è in linea con i pareri espressi dai portatori di interessi in merito al parere sull'omologazione dell'EFRAG e con i pareri degli esperti degli Stati membri in seno al comitato di regolamentazione contabile.
(8)
Le imprese dell'Unione dovrebbero poter applicare l'IFRS 17 emesso dallo IASB per facilitare la quotazione nei paesi terzi o soddisfare le aspettative degli investitori mondiali.
(9)
Tuttavia l'obbligo di utilizzare la coorte annuale come unità contabile per gruppi di contratti assicurativi e di contratti di investimento non sempre riflette il modello aziendale, né le caratteristiche giuridiche e contrattuali dei contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari di cui ai considerando 5 e 6. Tali contratti rappresentano più del 70 % delle passività totali dell'assicurazione vita nell'Unione. L'obbligo di applicare a tali contratti il raggruppamento in coorti annuali non sempre ha un rapporto costi-benefici positivo.
(10)
Poiché gli IFRS si collocano nel contesto dei mercati dei capitali mondiali, è opportuno limitare gli scostamenti dagli IFRS a circostanze eccezionali e ambiti di applicazione ristretti.
(11)
Pertanto, fatta salva la definizione di gruppo di contratti assicurativi stabilita nell'appendice A dell'IFRS 17 di cui all'allegato del presente regolamento, le imprese dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di esentare i contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari dall'applicazione dell'obbligo di raggruppamento in coorti annuali di cui all'IFRS 17.
(12)
Gli investitori dovrebbero poter capire se un'impresa ha applicato l'esenzione dall'obbligo di raggruppamento in coorti annuali per i gruppi di contratti. Le imprese dovrebbero pertanto indicare, conformemente al Principio contabile internazionale IAS 1 Presentazione del bilancio, nelle note al bilancio, il ricorso all'esenzione come principio contabile rilevante e fornire altre informazioni esplicative, ad esempio i portafogli ai quali è stata applicata l'esenzione. Ciò non dovrebbe comportare una valutazione quantitativa dell'impatto del ricorso alla possibilità di esenzione dall'obbligo di raggruppamento in coorti annuali.
(13)
Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione dovrebbe riesaminare l'esenzione dall'applicazione dell'obbligo di raggruppamento in coorti annuali per i contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari, tenendo conto della revisione post-attuazione dell'IFRS 17 condotta dallo IASB.
(14)
I diritti d'autore, i diritti relativi alle banche dati e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale riguardanti gli IFRS e le relative Interpretazioni emesse dall'International Financial Reporting Interpretations Committee sono di proprietà della Fondazione IFRS. Un avviso sul diritto d'autore dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato del presente regolamento.
(15)
Il regolamento (CE) n. 1126/2008 ha subito numerose modifiche. Al fine di semplificare la legislazione dell'Unione in materia di Principi contabili internazionali, è appropriato, per motivi di chiarezza e trasparenza, sostituire tale regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(16)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I Principi contabili internazionali riportati nell'allegato sono adottati.
Articolo 2
L'impresa può scegliere di non applicare l'obbligo previsto al paragrafo 22 dell'International Financial Reporting Standard 17 Contratti assicurativi ("IFRS 17") di cui all'allegato del presente regolamento:
(a)
ai gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta e gruppi di contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali quali definiti nell'appendice A dell'IFRS 17 di cui all'allegato del presente regolamento e con flussi finanziari che influenzano i flussi finanziari destinati ad assicurati titolari di altri contratti, o ne sono influenzati, come previsto nei paragrafi B67 e B68 dell'appendice B dell'IFRS 17 di cui all'allegato del presente regolamento;
(b)
ai gruppi di contratti assicurativi gestiti su più generazioni di contratti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE e che hanno ottenuto l'approvazione delle autorità di vigilanza per l'applicazione dell'aggiustamento di congruità.
Se non applicano l'obbligo previsto al paragrafo 22 dell'IFRS 17 di cui all'allegato del presente regolamento conformemente alla lettera a) o b), le imprese lo indicano, conformemente al Principio contabile internazionale IAS 1 Presentazione del bilancio, nelle note come principio contabile rilevante e forniscono altre informazioni esplicative, ad esempio i portafogli ai quali è stata applicata l'esenzione.
Articolo 3
La Commissione riesamina l'opzione di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2027 e, se del caso, propone di modificarla o di porvi fine.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 1126/2008 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
(3) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IAS 1
Presentazione del bilancio
IAS 2
Rimanenze
IAS 7
Rendiconto finanziario
IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
IAS 10
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento
IAS 12
Imposte sul reddito
IAS 16
Immobili, impianti e macchinari
IAS 19
Benefici per i dipendenti
IAS 20
Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
IAS 21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
IAS 23
Oneri finanziari
IAS 24
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
IAS 26
Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione
IAS 27
Bilancio separato
IAS 28
Partecipazioni in società collegate e joint venture
IAS 29
Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate
IAS 32
Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio
IAS 33
Utile per azione
IAS 34
Bilanci intermedi
IAS 36
Riduzione di valore delle attività
IAS 37
Accantonamenti, passività e attività potenziali
IAS 38
Attività immateriali
IAS 39
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
IAS 40
Investimenti immobiliari
IAS 41
Agricoltura
IFRS 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
IFRS 2
Pagamenti basati su azioni
IFRS 3
Aggregazioni aziendali
IFRS 5
Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
IFRS 6
Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
IFRS 7
Strumenti finanziari: Informazioni integrative
IFRS 8
Settori operativi
IFRS 9
Strumenti finanziari
IFRS 10
Bilancio consolidato
IFRS 11
Accordo a controllo congiunto
IFRS 12
Informativa sulle partecipazioni in altre entità
IFRS 13
Valutazione del fair value (valore equo)
IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
IFRS 16
Leasing
IFRS 17
Contratti assicurativi
IFRIC 1
Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari
IFRIC 2
Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili
IFRIC 5
Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali
IFRIC 6
Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
IFRIC 7
Applicazione del metodo della rideterminazione del valore secondo lo IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate
IFRIC 10
Bilanci intermedi e riduzione di valore
IFRIC 12
Accordi per servizi in concessione
IFRIC 14
IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione
IFRIC 16
Coperture di un investimento netto in una gestione estera
IFRIC 17
Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide
IFRIC 19
Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale
IFRIC 20
Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto
IFRIC 21
Tributi
IFRIC 22
Operazioni in valuta estera e anticipi
IFRIC 23
Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito
SIC-7
Introduzione dell'euro
SIC-10
Assistenza pubblica — Nessuna specifica relazione con le attività operative
SIC-25
Imposte sul reddito — Cambiamenti nella condizione fiscale dell'entità o dei suoi azionisti
SIC-29
Accordi per servizi in concessione: informazioni integrative
SIC-32
Attività immateriali — Costi connessi a siti web
«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 1
Presentazione del bilancio
OBIETTIVO
1
Il presente Principio definisce i criteri per la presentazione del bilancio redatto per scopi di carattere generale, al fine di assicurarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci dell'entità di esercizi precedenti, sia con i bilanci di altre entità. Espone la disciplina di carattere generale per la presentazione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura e le disposizioni minime per il loro contenuto.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
L'entità deve applicare il presente Principio nella preparazione e nella presentazione del bilancio redatto per scopi di carattere generale secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standard (IFRS).
3
Altri IFRS illustrano le disposizioni per la rilevazione, la valutazione e l'informativa in merito a specifiche operazioni e altri fatti.
4
Il presente Principio non si applica alla struttura e al contenuto del bilancio intermedio sintetico preparato secondo quanto previsto dallo IAS 34 Bilanci intermedi. Tuttavia i paragrafi 15–35 si applicano a tale bilancio. Il presente Principio si applica parimenti a tutte le entità, incluse quelle che presentano un bilancio consolidato come definito nell'IFRS 10 Bilancio consolidato e quelle che presentano un bilancio separato in conformità allo IAS 27 Bilancio separato.
5
Il presente Principio utilizza una terminologia che è adatta a entità con fini di lucro, incluse entità operanti nel settore pubblico. Le entità che svolgono attività senza fini di lucro nel settore privato o pubblico, se applicano il presente Principio, possono trovarsi nella condizione di dover modificare le descrizioni usate per particolari voci del bilancio e per il bilancio nel suo complesso.
6
Similarmente, le entità che non dispongono di patrimonio netto come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio (per esempio alcuni fondi comuni) e le entità il cui capitale sociale non è costituito da patrimonio netto (per esempio alcune entità cooperative) possono avere bisogno di adattare la presentazione nel bilancio della quota d'interessenza dei membri o dei possessori di quote.
DEFINIZIONI
7
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
i principi contabili sono definiti nel paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori e il termine è usato nel presente Principio con lo stesso significato.
I bilanci redatti per scopi di carattere generale (denominati "bilanci") sono quelli che si prefiggono di soddisfare le esigenze degli utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere all'entità di preparare rendicontazioni adattate alle loro particolari necessità informative.
Non fattibile: applicare una disposizione non è fattibile quando l'entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla.
International Financial Reporting Standard (IFRS) sono i Principi e le Interpretazioni emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:
Un'informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio.
La rilevanza dipende dalla natura o dalla portata dell'informazione, o da entrambe. L'entità valuta se l'informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio considerato nel suo insieme.
L'informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali del bilancio, un effetto analogo a quello dell'omissione o dell'errata indicazione della medesima informazione. Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono portare all'occultamento di informazioni rilevanti:
a)
un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è esposta nel bilancio ma il linguaggio utilizzato è vago o non chiaro;
b)
un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è disseminata nel bilancio in maniera frammentaria;
c)
voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato;
d)
voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e
e)
la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti in una misura tale per cui l'utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le informazioni rilevanti.
Per valutare se sia ragionevole presumere che un'informazione possa influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di una specifica entità che redige il bilancio è necessario che l'entità prenda in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori, tenendo conto anche delle circostanze proprie dell'entità stessa.
Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi.
Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti.
Le altre componenti di conto economico complessivo comprendono le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da riclassificazione) che non sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio come richiesto o consentito dagli altri IFRS.
Le voci delle altre componenti di conto economico complessivo sono le seguenti:
a)
variazioni nella riserva di rivalutazione (vedere lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e lo IAS 38 Attività immateriali);
b)
rivalutazioni dei piani a benefici definiti (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti);
c)
utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere);
d)
utili e perdite da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;
da)
utili e perdite sulle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2A dell'IFRS 9;
e)
la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura dei flussi finanziari e gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura che coprono investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);
f)
per particolari passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'importo della variazione di fair value (valore equo) attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9);
g)
variazioni del valore temporale delle opzioni quando il valore intrinseco è separato dal valore temporale del contratto di opzione e si designano come strumento di copertura soltanto le variazioni del valore intrinseco (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);
h)
variazioni degli elementi forward dei contratti forward quando l'elemento forward è separato dall'elemento spot del contratto forward e si designano come strumento di copertura unicamente le variazioni del valore dell'elemento spot, e le variazioni del valore del differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento finanziario quando lo si esclude dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9).
i)
i proventi e costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi emessi nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 Contratti assicurativi che sono esclusi dall'utile (perdita) d'esercizio quando il loro totale è disaggregato in modo da includere nell'utile (perdita) d'esercizio un importo determinato in base ad una ripartizione sistematica in applicazione del paragrafo 88, lettera b), dell'IFRS 17, o un importo che elimina le asimmetrie contabili con i proventi di natura finanziaria o i costi di natura finanziaria derivanti dagli elementi sottostanti, in applicazione del paragrafo 89, lettera b), dell'IFRS 17; e
j)
i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti di riassicurazione detenuti che sono esclusi dall'utile (perdita) d'esercizio quando il loro totale è disaggregato in modo da includere nell'utile (perdita) d'esercizio un importo determinato in base ad una ripartizione sistematica in applicazione del paragrafo 88, lettera b), dell'IFRS 17.
I soci sono i possessori di strumenti classificati come patrimonio netto.
Utile (perdita) d'esercizio è il totale dei ricavi meno i costi, escluse le le altre componenti di conto economico complessivo.
Rettifiche da riclassificazione sono gli importi riclassificati nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono stati rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio corrente o di esercizi precedenti.
Totale conto economico complessivo è la variazione di patrimonio netto durante un esercizio derivante da operazioni e da altri fatti, oltre alle variazioni derivanti dalle operazioni con soci che agiscono nella loro qualità di soci.
Il totale conto economico complessivo comprende sia le componenti dell'"utile (perdita) d'esercizio" che "le altre componenti di conto economico complessivo".
8
Sebbene il presente Principio utilizzi i termini "altre componenti di conto economico complessivo", "utile (perdita) d'esercizio" e "totale conto economico complessivo", l'entità può utilizzare altri termini per descrivere i totali purché il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l'utile o la perdita d'esercizio l'entità può utilizzare il termine "risultato economico netto".
8A
I seguenti termini sono descritti nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e sono utilizzati nel presente Principio con il significato ivi indicato:
a)
strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di capitale (descritto nei paragrafi 16A e 16B dello IAS 32),
b)
strumento che pone a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione classificato come strumento rappresentativo di capitale (descritto nei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32).
BILANCIO
Scopo del bilancio
9
Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell'entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate. Per raggiungere tale finalità, il bilancio fornisce le informazioni sui seguenti elementi dell'entità:
a)
attività;
b)
passività;
c)
patrimonio netto;
d)
ricavi e costi, inclusi utili e perdite;
e)
conferimenti da parte dei soci e distribuzioni a questi in qualità di soci; e
f)
flussi finanziari.
Tali informazioni, insieme ad altre contenute nelle note, aiutano gli utilizzatori del bilancio a prevedere i flussi finanziari futuri dell'entità e in particolare la loro tempistica e certezza.
Informativa di bilancio completa
10
Un'informativa di bilancio completa include:
a)
un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;
b)
un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;
c)
un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;
d)
un rendiconto finanziario dell'esercizio;
e)
le note, che contengano le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative;
ea)
le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38 A; e
f)
un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente se l'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure se riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40 A-40D.
L'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, l'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".
10A
L'entità può presentare un unico prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo in cui l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. L'entità può presentare la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio. In tal caso il prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile o con la perdita dell'esercizio.
11
L'entità deve presentare con uguale rilievo tutte le parti del bilancio nell'informativa di bilancio completa.
12
[Eliminato]
13
Molte entità presentano, oltre al bilancio, una relazione degli amministratori che illustra e spiega gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità e le principali incertezze che essa affronta. Tale relazione può includere un'analisi in merito a:
a)
i principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico, inclusi i cambiamenti nel contesto ambientale nel quale l'entità opera, la risposta dell'entità a questi cambiamenti e il loro effetto, e la politica d'investimento dell'entità per mantenere e migliorare il risultato economico, inclusa la sua politica di distribuzione dei dividendi;
b)
le fonti di finanziamento dell'entità e il rapporto atteso tra passività e patrimonio netto; e
c)
le risorse dell'entità non rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dagli IFRS.
14
Molte entità presentano inoltre, al di fuori del bilancio, rendiconti e documenti quali bilanci ambientali e sociali, specialmente in settori ove i fattori ambientali sono significativi e quando i dipendenti sono considerati un importante gruppo di utilizzatori. I rendiconti e i documenti presentati al di fuori del bilancio d'esercizio non rientrano nell'ambito degli IFRS.
Aspetti generali
Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS
15
I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri eventi e circostanze in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, ricavi e costi esposti nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale). Si presume che l'applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.
16
L'entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve rendere un'attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note. L'entità non deve descrivere il bilancio come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS.
17
Praticamente in tutte le circostanze, l'entità ottiene una presentazione attendibile conformandosi con tutti gli IFRS applicabili. Una presentazione attendibile inoltre richiede che l'entità:
a)
selezioni e applichi i principi contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. Lo IAS 8 definisce una gerarchia di fonti autorevoli alle quali la direzione aziendale fa riferimento nei casi in cui non vi sia un IFRS specificamente applicabile ad una voce;
b)
presenti le informazioni, inclusi i principi contabili, in modo che sia fornita una informativa rilevante, attendibile, comparabile e comprensibile;
c)
fornisca informazioni aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri eventi e circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.
18
L'entità non può rimediare all'applicazione di principi contabili non corretti né con l'illustrazione dei principi contabili adottati, né con note o documentazione esplicativa.
19
In circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, l'entità deve disattendere tale disposizione secondo quanto esposto nel paragrafo 20 se il quadro di regolamentazione applicabile lo richiede o comunque non vieta tale deroga.
20
Quando l'entità disattende una disposizione di un IFRS secondo quanto previsto dal paragrafo 19, questa deve indicare:
a)
che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità;
b)
di aver rispettato gli IFRS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile;
c)
il titolo dell'IFRS che l'entità ha disatteso, la natura della deroga, incluso il trattamento che l'IFRS richiederebbe, la ragione per cui tale trattamento sarebbe nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, e il trattamento adottato; e
d)
per ogni esercizio presentato gli effetti economici-patrimoniali della deroga su ogni voce del bilancio qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni.
21
Quando l'entità ha derogato ad una disposizione di un IFRS in un esercizio precedente, e tale deroga ha un effetto sugli importi rilevati nel bilancio per l'esercizio corrente, questa deve fornire le informazioni integrative esposte nei paragrafi 20(c) e (d).
22
Il paragrafo 21 si applica, per esempio, quando l'entità ha disatteso in un esercizio precedente una disposizione di un IFRS relativa alla valutazione di attività o passività e quella deroga ha un effetto sulla valutazione delle variazioni delle attività e passività rilevate nel bilancio dell'esercizio corrente.
23
Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, e tuttavia il quadro di regolamentazione applicabile nella fattispecie non consente la deroga dalla disposizione, l'entità deve, nella massima misura possibile, ridurre i relativi aspetti fuorvianti fornendo informazioni su:
a)
il titolo dell'IFRS in questione, la natura della disposizione, e la ragione per cui la direzione aziendale ha concluso che la conformità con tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale; e
b)
per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.
24
Per le finalità di cui ai paragrafi 19-23, un elemento di informazione sarebbe in conflitto con le finalità del bilancio quando esso non rappresenta fedelmente le operazioni, altri eventi e circostanze che intende rappresentare, o si potrebbe ragionevolmente aspettare che rappresenti, e, di conseguenza, è probabile che avrebbe un effetto sulle decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. Quando si valuta se la conformità a una disposizione specifica di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, la direzione aziendale considera:
a)
perché le finalità del bilancio non sono state conseguite nelle particolari circostanze; e
b)
come le circostanze dell'entità differiscono da quelle di altre entità che invece ottemperano alla disposizione. Se altre entità in circostanze simili ottemperano alla disposizione, vi è una presunzione relativa che la conformità dell'entità alla disposizione non sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale.
Continuità aziendale
25
Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. L'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di rilevanti incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora l'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.
26
Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.
Contabilizzazione per competenza
27
L'entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell'informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza.
28
Quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, l'entità rileva le voci come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi nel Quadro concettuale.
Rilevanza e aggregazione
29
L'entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. L'entità deve presentare distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.
30
Il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni o altri fatti che sono raggruppati in classi, conformemente alla loro natura o destinazione. La fase finale del processo di aggregazione e classificazione consiste nell'esposizione di dati sintetici e classificati che costituiscono le voci di bilancio. Se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note. Una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una esposizione distinta nei prospetti può richiedere di essere esposta distintamente nelle note.
30A
Nell'applicare il presente e altri IFRS, l'entità decide, alla luce di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci rilevanti che hanno natura o funzioni differenti.
31
Alcuni IFRS precisano le informazioni da includere nel bilancio, note comprese. L'entità non è tenuta a fornire un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri eventi e circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.
Compensazione
32
L'entità non deve compensare le attività e passività o i ricavi e i costi se non richiesto o consentito da un IFRS.
33
L'entità espone distintamente le attività e le passività, e i ricavi e i costi. Le compensazioni nei prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o della situazione patrimoniale-finanziaria, salvo che esse riflettano la sostanza dell'operazione o di altro fatto, riducono la capacità degli utilizzatori di comprendere le operazioni, altri eventi e circostanze che si sono verificati e di valutare i futuri flussi finanziari dell'entità. Non è considerata una compensazione la valutazione della attività al netto di svalutazioni, quali per esempio, l'accantonamento per obsolescenza delle rimanenze e l'accantonamento per svalutazione crediti di dubbia esigibilità.
34
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti impone all'entità di valutare i ricavi derivanti da contratti con i clienti all'importo del corrispettivo cui l'entità si aspetta di avere diritto in cambio del trasferimento dei beni o servizi promessi. Per esempio, l'importo dei ricavi rilevati tiene conto degli sconti commerciali e degli sconti per quantità concessi dall'entità. L'entità effettua, nel corso della sua attività ordinaria, altre operazioni che non generano ricavi ma sono accessorie rispetto all'attività principale generatrice di ricavi. L'entità presenta i risultati di tali operazioni, quando tale esposizione riflette la sostanza dell'operazione o di altro fatto, compensando eventuali ricavi con il costo relativo derivante dalla stessa operazione. Per esempio:
a)
l'entità espone le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla vendita di attività non correnti, inclusi partecipazioni e beni strumentali, deducendo dall'importo del corrispettivo della cessione il valore contabile dell'attività e i relativi costi di vendita; e
b)
l'entità può compensare le spese relative a un accantonamento che è rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali e rimborsato secondo un accordo contrattuale con un terzo (per esempio, un accordo di garanzia di un fornitore), con il relativo rimborso.
35
Inoltre l'entità espone al netto gli utili e le perdite derivanti da un insieme di operazioni simili, quali utili e perdite su operazioni in valuta o derivanti da strumenti finanziari posseduti per negoziazione. Tuttavia l'entità espone tali utili e perdite distintamente se sono rilevanti.
Periodicità dell'informativa
36
L'entità deve presentare un'informativa di bilancio completa (incluse le informazioni comparative) almeno annualmente. Quando l'entità cambia la data di chiusura del proprio esercizio e presenta il bilancio per un periodo più lungo o più breve di un anno, l'entità deve indicare, oltre all'esercizio di riferimento coperto dal bilancio:
a)
la ragione per cui si utilizza un esercizio più lungo o più breve; e
b)
il fatto che gli importi presentati in bilancio non sono del tutto comparabili.
37
Normalmente, l'entità redige costantemente il bilancio con riferimento a un periodo annuale. Tuttavia alcune entità per ragioni pratiche preferiscono rendicontare, per esempio, per un periodo di 52 settimane. Il presente Principio non esclude tale prassi.
Informazioni comparative
Informazioni comparative minime
38
Ad eccezione di quando gli IFRS consentano o richiedano diversamente, l'entità deve presentare le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell'esercizio corrente. L'entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell'esercizio di riferimento.
38A
L'entità deve presentare almeno due prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti distinti dell'utile (perdita) d'esercizio (se presentati), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto, con le relative note integrative.
38B
In alcuni casi l'informazione descrittiva fornita nel bilancio dell'/degli esercizio/esercizi precedente/i è rilevante anche per l'esercizio corrente. Per esempio, l'entità presenta nell'esercizio corrente i dettagli di una causa legale i cui esiti erano incerti alla data di chiusura dell'esercizio precedente e che non è stata ancora definita. Gli utilizzatori del bilancio possono trarre beneficio dall'informazione che indica che l'incertezza esisteva alla fine dell'esercizio precedente e dall'informazione relativa alle iniziative che sono state intraprese nel corso dell'esercizio per risolvere tale incertezza.
Informazioni comparative aggiuntive
38C
L'entità può presentare informazioni comparative aggiuntive rispetto ai prospetti comparativi minimi richiesti dagli IFRS, purché tali informazioni comparative siano predisposte in conformità agli IFRS. Tali informazioni comparative possono consistere di uno o più dei prospetti di cui al paragrafo 10, ma non occorre comprendano un'informativa di bilancio completa. In tal caso l'entità deve presentare, per tali prospetti aggiuntivi, le relative note integrative.
38D
Per esempio, l'entità può presentare un terzo prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (presentando così l'esercizio corrente, quello precedente e un ulteriore esercizio comparativo). Tuttavia l'entità non deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un terzo rendiconto finanziario o un terzo prospetto delle variazioni di patrimonio netto (ossia, un ulteriore bilancio comparativo). L'entità deve presentare, nelle note al bilancio, le informazioni comparative relative a quello specifico prospetto aggiuntivo dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.
39–40
[Eliminato]
Cambiamento di principio contabile, rideterminazione retroattiva o riclassificazione
40A
L'entità deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente in aggiunta ai prospetti informativi comparativi minimi richiesti dal paragrafo 38A se:
a)
applica un principio contabile retroattivamente, ridetermina retroattivamente voci del proprio bilancio oppure riclassifica alcune voci del proprio bilancio; e
b)
l'applicazione retroattiva, la rideterminazione retroattiva o la riclassificazione hanno un impatto rilevante sull'informativa riportata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente.
40B
Nelle circostanze descritte nel paragrafo 40A, l'entità deve presentare tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria:
a)
alla chiusura dell'esercizio corrente;
b)
alla chiusura dell'esercizio precedente; e
c)
all'inizio dell'esercizio precedente.
40C
Se l'entità deve presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria aggiuntivo in conformità al paragrafo 40A, deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 41–44 e dallo IAS 8. Tuttavia non deve presentare le note relative al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura all'inizio dell'esercizio precedente.
40D
La data di tale prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura deve essere quella di inizio dell'esercizio precedente indipendentemente dal fatto che il bilancio dell'entità riporti o meno informazioni comparative relative agli esercizi precedenti (come consentito dal paragrafo 38C).
41
Se l'entità modifica la presentazione o la classificazione delle voci nel bilancio, deve riclassificare gli importi comparativi a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando l'entità riclassifica gli importi comparativi, deve indicare (incluso all'inizio dell'esercizio precedente):
a)
la natura della riclassificazione;
b)
l'importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata; e
c)
i motivi della riclassificazione.
42
Quando non è fattibile riclassificare gli importi comparativi, l'entità deve indicare:
a)
la ragione per non riclassificare gli importi, e
b)
la natura delle rettifiche che sarebbero state apportate se gli importi fossero stati riclassificati.
43
Migliorare la comparabilità delle informazioni tra esercizi aiuta gli utilizzatori a prendere decisioni economiche, permettendo specialmente la valutazione per scopi previsionali degli andamenti nelle informazioni finanziarie. In alcune circostanze, non è fattibile riclassificare le informazioni comparative per un particolare esercizio precedente per ottenere la comparabilità con l'esercizio corrente. Per esempio, l'entità può non aver raccolto i dati nel/i periodo/i precedente/i in un modo tale da consentirne la riclassificazione, e può non essere fattibile ricreare l'informativa.
44
Lo IAS 8 illustra le modifiche alle informazioni comparative richieste quando l'entità modifica un principio contabile o corregge un errore.
Uniformità di presentazione del bilancio
45
L'entità deve mantenere la presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio da un esercizio all'altro a meno che:
a)
non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell'entità o di un riesame del bilancio, che sarebbe più appropriata un'altra presentazione o classificazione, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione dei principi contabili definiti nello IAS 8; o
b)
un IFRS non richieda un cambiamento nella presentazione.
46
Per esempio, un acquisto o una dismissione rilevante, o un riesame delle modalità di presentazione del bilancio, potrebbero suggerire che sia necessario presentare il bilancio in modo diverso. L'entità cambia la presentazione del proprio bilancio soltanto se la nuova presentazione fornisce informazioni che siano attendibili e più rilevanti per gli utilizzatori del bilancio e la struttura rivista abbia probabilità di continuare ad essere adottata, così che la comparabilità non sia compromessa. Quando si apportano modifiche nella presentazione, l'entità riclassifica le proprie informazioni comparative secondo quanto previsto dai paragrafi 41 e 42.
STRUTTURA E CONTENUTO
Introduzione
47
Il presente Principio richiede particolari informazioni nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e richiede la presentazione di ulteriori voci in tali prospetti o nelle note. Lo IAS 7 Rendiconto Finanziario disciplina la presentazione dell'informativa sui flussi finanziari.
48
Il presente Principio a volte utilizza il termine "informativa" in un senso ampio, comprendendo le voci esposte nel bilancio. Le informazioni sono inoltre richieste da altri IFRS. Se non diversamente specificato altrove nel presente Principio, o in un altro IFRS, tali informazioni possono essere esposte nel bilancio.
Identificazione del bilancio
49
L'entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nello stesso documento pubblicato.
50
Gli IFRS si applicano solo al bilancio e non necessariamente alle altre informazioni contenute nelle relazioni annuali, nei prospetti informativi presentati presso un organo di regolamentazione o in altri documenti. Di conseguenza, è importante che gli utilizzatori possano distinguere l'informativa che è redatta applicando gli IFRS da quella che può essere utile per loro ma non regolata da tali disposizioni.
51
L'entità deve chiaramente identificare ogni parte del bilancio e le note. Inoltre, l'entità deve evidenziare le seguenti informazioni e, quando necessario, ripeterle per una corretta comprensione dell'informativa presentata:
a)
la denominazione dell'entità che redige il bilancio o altro mezzo di identificazione ed eventuali cambiamenti in tale informativa dalla data di chiusura dell'esercizio precedente;
b)
se il bilancio si riferisce a una singola entità o a un gruppo di entità;
c)
la data di chiusura dell'esercizio di riferimento o dell'esercizio coperto dall'informativa di bilancio o dalle note;
d)
la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21; e
e)
il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.
52
L'entità soddisfa le disposizioni del paragrafo 51 presentando le intestazioni appropriate per pagine, prospetti, note, colonne e simili. Il modo migliore di esporre tale informativa è il risultato di una valutazione. Per esempio, quando l'entità presenta il bilancio elettronicamente, non sono sempre usate pagine separate; l'entità richiama quindi le indicazioni di cui sopra al fine di assicurare la comprensione dell'informativa inclusa nel bilancio.
53
L'entità rende spesso il bilancio più comprensibile presentando l'informativa in migliaia o milioni di unità nella moneta di presentazione. Ciò è accettabile nella misura in cui l'entità indica il livello di arrotondamento e non omette l'informativa rilevante.
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
54
Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:
a)
immobili, impianti e macchinari;
b)
investimenti immobiliari;
c)
attività immateriali;
d)
attività finanziarie (esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i));
da)
portafogli di contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 che costituiscono attività, disaggregati secondo quanto previsto dal paragrafo 78 dell'IFRS 17;
e)
partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
f)
attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura;
g)
rimanenze;
h)
crediti commerciali e altri crediti;
i)
disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
j)
il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
k)
debiti commerciali e altri debiti;
l)
accantonamenti;
m)
passività finanziarie (esclusi i valori esposti in (k), e (l));
ma)
portafogli di contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 che costituiscono passività, disaggregati secondo quanto previsto dal paragrafo 78 dell'IFRS 17;
n)
passività e attività per imposte correnti ai sensi dello IAS 12 Imposte sul reddito;
o)
passività e attività fiscali differite ai sensi dello IAS 12;
p)
passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5;
q)
partecipazioni di minoranza, presentate nel patrimonio netto; e
r)
capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante.
55
L'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 54), intestazioni e risultati parziali nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.
55A
Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 55, tali risultati parziali devono:
a)
essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità agli IFRS;
b)
essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;
c)
essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e
d)
non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
56
Quando l'entità presenta attività correnti e non correnti, e passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, non deve classificare attività (passività) fiscali differite del bilancio come attività (passività) correnti.
57
Il presente Principio non prescrive l'ordine o lo schema con il quale l'entità espone le voci. Il paragrafo 54 elenca semplicemente le voci che sono sufficientemente diverse per natura o destinazione da richiedere una esposizione separata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Inoltre:
a)
le voci sono separatamente esposte quando la dimensione, la natura o la destinazione di una voce o aggregazione di voci simili è tale che una presentazione distinta è rilevante per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità; e
b)
le descrizioni usate e l'ordine delle voci o dell'aggregazione di voci simili possono essere modificati in relazione alla natura dell'entità e delle sue operazioni, per fornire l'informativa necessaria per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità. Ad esempio, un istituto finanziario può modificare le descrizioni sopra elencate per fornire informazioni più rilevanti in merito alle operazioni dell'istituto stesso.
58
L'entità decide in merito alla presentazione distinta di voci aggiuntive basandosi sulla valutazione:
a)
della natura e del grado di liquidità delle attività;
b)
della destinazione delle attività all'interno dell'entità; e
c)
degli importi, della natura e delle scadenze delle passività.
59
L'utilizzo di basi di valutazione diverse per le diverse classi di attività suggerisce che la loro natura o destinazione differisce e, quindi, che l'entità le presenta come voci distinte. Per esempio, diverse classi di immobili, impianti e macchinari possono essere iscritte al costo o a valori rivalutati secondo quanto previsto dallo IAS 16.
Distinzione corrente/non corrente
60
L'entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dai paragrafi 66-76 ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, l'entità deve presentare tutte le attività e passività ordinate in base al loro livello di liquidità.
61
Qualunque sia il metodo di presentazione adottato, l'entità deve indicare l'importo che si prevede di realizzare o regolare dopo oltre dodici mesi per ciascuna voce di attività e passività che include gli importi che ci si aspetta di realizzare o regolare:
a)
non oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, e
b)
oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
62
Quando l'entità fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile, la separata classificazione di attività e passività correnti e non correnti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria fornisce informazioni utili, in quanto distingue il capitale circolante netto dal capitale usato dall'entità per le operazioni a lungo termine. Essa evidenzia inoltre le attività che si suppone debbano essere realizzate entro il termine del ciclo operativo corrente e le passività da estinguere entro lo stesso periodo.
63
Per alcune entità, quali istituti finanziari, una presentazione di attività e passività in ordine crescente o decrescente di liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti di una presentazione corrente/non corrente perché l'entità non fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile.
64
Nell'applicare il paragrafo 60, l'entità può presentare alcune delle sue attività e passività utilizzando una classificazione corrente/non corrente e altre in ordine di liquidità quando ciò fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. La necessità di utilizzare un criterio di presentazione misto potrebbe sorgere quando l'entità ha diverse attività.
65
L'informativa circa le date di realizzo previste delle attività e delle passività è utile nel determinare la liquidità e la solvibilità dell'entità. IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative richiede l'indicazione delle date di scadenza delle attività e delle passività finanziarie. Le attività finanziarie comprendono crediti commerciali e altri crediti e le passività finanziarie comprendono debiti commerciali e altri debiti. L'indicazione della data attesa di realizzo delle attività non monetarie quali le rimanenze e la data attesa di regolamento di passività quali gli accantonamenti è utile a prescindere se le attività e le passività siano classificate come correnti o non correnti. Per esempio, l'entità evidenzia i valori delle rimanenze che si prevede siano realizzate dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
Attività correnti
66
L'entità deve classificare un'attività come corrente quando:
a)
si attende di realizzare l'attività, oppure intende venderla o consumarla, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;
b)
la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
c)
si attende di realizzare l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
d)
l'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
L'entità deve classificare tutte le altre attività come non correnti.
67
Il presente Principio usa il termine "non corrente" per includere attività materiali, immateriali, e finanziarie aventi natura a lungo termine. Esso non impedisce l'uso di descrizioni alternative purché il significato sia chiaro.
68
Il ciclo operativo dell'entità è il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo dell'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di 12 mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell'ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per la negoziazione (tra gli esempi si possono citare alcune attività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell'IFRS 9) e la parte corrente delle attività finanziarie non correnti.
Passività correnti
69
L'entità deve classificare una passività come corrente quando:
a)
è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;
b)
la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
c)
la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
d)
non ha un diritto incondizionato a differire l'estinzione della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (vedere paragrafo 73). Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale non incidono sulla sua classificazione.
L'entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.
70
Alcune passività correnti, quali debiti commerciali e alcuni accantonamenti relativi al personale e ad altri costi operativi, sono parte del capitale circolante usato nel normale ciclo operativo dell'entità. L'entità classifica tali voci operative come passività correnti anche se la loro estinzione avverrà dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Lo stesso normale ciclo operativo si applica alla classificazione delle attività e passività dell'entità. Quando il normale ciclo operativo dell'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.
71
Altre passività correnti non sono estinte nell'ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio o sono possedute principalmente per essere negoziate. Tra gli esempi si possono citare alcune passività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell'IFRS 9, gli scoperti bancari, la quota corrente delle passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell'entità) e non devono essere estinte entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 74 e 75.
72
L'entità classifica le sue passività finanziarie come correnti quando devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, anche se:
a)
il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, e
b)
un accordo di rifinanziamento, o di rimodulazione dei pagamenti, a lungo termine viene concluso dopo la data di chiusura dell'esercizio e prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio.
73
Se l'entità prevede, e ha la discrezionalità, di rifinanziare o rinnovare un'obbligazione per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica l'obbligazione come non corrente, anche se sarebbe scaduta entro un periodo più breve. Tuttavia, quando il rifinanziamento o il rinnovamento dell'obbligazione non è a discrezione dell'entità (per esempio, non c'è un accordo di rifinanziamento), l'entità non considera la potenzialità di rifinanziare l'obbligazione e la classifica come corrente.
74
Quando l'entità viola una clausola di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data di chiusura o prima della data di chiusura dell'esercizio con l'effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, essa classifica la passività come corrente, anche se il finanziatore ha concordato, dopo la data di chiusura dell'esercizio e prima dell'autorizzazione della pubblicazione del bilancio, di non richiedere il pagamento come conseguenza della violazione. L'entità classifica la passività come corrente perché, alla data di chiusura dell'esercizio, essa non gode di un diritto incondizionato a differire la sua estinzione per almeno dodici mesi da quella data.
75
Tuttavia l'entità classifica la passività come non corrente se il finanziatore ha concordato, prima della data di chiusura dell'esercizio, di fornire un periodo di tolleranza che termina almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio, entro il quale l'entità può sanare la violazione e durante il quale il finanziatore non può richiedere un rimborso immediato.
76
In riferimento ai finanziamenti classificati come passività correnti, se i fatti seguenti si verificano tra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui è autorizzata la pubblicazione del bilancio, tali eventi sono illustrati come fatti che non comportano una rettifica secondo quanto previsto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento:
a)
rifinanziamento a lungo termine;
b)
risoluzione della violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine; e
c)
la concessione da parte del finanziatore di un periodo di tolleranza per sanare la violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine che scade almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio.
Informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note
77
L'entità deve evidenziare, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, ulteriori sotto-classificazioni delle voci esposte, classificate con modalità adeguate alle operazioni dell'entità.
78
Il dettaglio fornito nelle sotto-classificazioni dipende dalle disposizioni degli IFRS e dalla dimensione, natura e destinazione dei relativi importi. L'entità utilizza inoltre i fattori definiti nel paragrafo 58 per decidere il criterio di sotto-classificazione. L'informativa varia per ciascuna voce, per esempio:
a)
le voci di immobili, impianti e macchinari sono disaggregate in classi secondo quanto previsto dallo IAS 16;
b)
i crediti sono disaggregati tra crediti commerciali, crediti da parti correlate, anticipi e altri crediti;
c)
le rimanenze sono disaggregate, in conformità allo IAS 2 Rimanenze in categorie quali merci, materiali di consumo, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti;
d)
gli accantonamenti sono disaggregati in accantonamenti per i benefici per i dipendenti e altre voci; e
e)
il capitale e le riserve di patrimonio netto sono disaggregati in classi quali capitale sottoscritto, riserva sovrapprezzo azioni e riserve.
79
L'entità deve evidenziare quanto segue nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note:
a)
per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:
i)
il numero delle azioni autorizzate;
ii)
il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse e non interamente versate;
iii)
il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;
iv)
una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio;
v)
i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;
vi)
le azioni proprie possedute dall'entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate; e
vii)
le azioni riservate per l'emissione in base ad opzioni e contratti di vendita, inclusi le condizioni e gli importi; e
b)
una descrizione della natura e scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto.
80
L'entità senza capitale sociale, come una società di persone o un trust, deve presentare un'informativa equivalente a quella richiesta dal paragrafo 79(a), esponendo i cambiamenti del periodo in ciascuna categoria di interessenza di patrimonio netto e i diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di interessenza.
80A
Se l'entità ha riclassificato
a)
uno strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di capitale, o
b)
uno strumento che pone a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione classificato come strumento rappresentativo di capitale,
tra le passività finanziarie e il patrimonio netto, essa deve indicare il valore riclassificato in entrata e in uscita per ogni categoria (passività finanziarie o patrimonio netto), nonché i tempi e la motivazione di tale riclassificazione.
Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo
81A
Il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (prospetto di conto economico complessivo) deve rappresentare, oltre alle sezioni relative all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo:
a)
utile (perdita) d'esercizio;
b)
totale delle altre componenti di conto economico complessivo;
c)
conto economico complessivo dell'esercizio, dato dal totale dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.
Se una entità presenta un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio, non deve presentare la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio nel prospetto di conto economico complessivo.
81B
Oltre alle sezioni dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, l'entità deve presentare la ripartizione dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo tra le seguenti voci:
a)
utile (perdita) d'esercizio attribuibile a:
i)
partecipazioni di minoranza, e
ii)
soci dell'entità controllante.
b)
conto economico complessivo d'esercizio attribuibile a:
i)
partecipazioni di minoranza, e
ii)
soci dell'entità controllante.
Se una entità rappresenta l'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto, in tale prospetto deve riportare la ripartizione di cui al punto (a).
Informazioni da esporre nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
81
[Eliminato]
82
In aggiunta alle voci richieste da altri IFRS, la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio deve comprendere le voci che presentano i seguenti importi relativi all'esercizio:
a)
ricavi, con indicazione separata degli elementi seguenti:
i)
interessi attivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo; e
ii)
ricavi assicurativi (cfr. IFRS 17);
aa)
utili e perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
ab)
costi per servizi assicurativi relativi a contratti emessi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 (cfr. IFRS 17);
ac)
ricavi o costi derivanti da contratti di riassicurazione detenuti (cfr. IFRS 17);
b)
oneri finanziari;
ba)
perdite per riduzione di valore (compresi gli annullamenti di perdite o utili per riduzione di valore) determinati in conformità alla sezione 5.5 dell'IFRS 9;
bb)
proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi emessi nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 (cfr. IFRS 17);
bc)
proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti di riassicurazione detenuti (cfr. IFRS 17);
c)
quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
ca)
se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il fair value (valore equo) alla data di riclassificazione (come definita nell'IFRS 9);
cb)
se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella della valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'utile o la perdita complessivo precedentemente rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio;
d)
onere fiscale;
e)
[Eliminato]
ea)
un unico importo relativo al totale delle attività operative cessate (vedere IFRS 5).
f) – i)
[Eliminato]
Informazioni da esporre nella sezione delle altre componenti di conto economico complessivo
82A
La sezione relativa alle altre componenti di conto economico complessivo deve presentare le voci relative agli importi del periodo con riguardo:
a)
alle voci delle altre componenti di conto economico complessivo (esclusi gli importi di cui alla lettera (b)), classificate per natura e raggruppate in quelle che, in conformità agli altri IFRS:
i)
non saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio; e
ii)
saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni.
b)
alla quota parte delle altre componenti di conto economico complessivo di pertinenza di società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, ripartita in quote parti delle voci che, in conformità agli altri IFRS:
i)
non saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio; e
ii)
saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni.
83-84
[Eliminato]
85
L'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 82), intestazioni e risultati parziali nel prospetto (nei prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità.
85A
Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 85, tali risultati parziali devono:
a)
essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità agli IFRS;
b)
essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;
c)
essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e
d)
non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il prospetto (i prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo.
85B
L'entità è tenuta a presentare le voci nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo che riconciliano tutti i risultati parziali presentati conformemente al paragrafo 85 con i risultati parziali o i totali richiesti dall'IFRS per tale prospetto (tali prospetti).
86
Poiché gli effetti delle varie attività dell'entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza, potenzialità per utile o perdita e prevedibilità, l'evidenziazione delle componenti del risultato economico-finanziario aiuta gli utilizzatori a comprendere il risultato realizzato ed a prevedere quello futuro. L'entità include voci aggiuntive nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e modifica le descrizioni usate e l'ordinamento delle voci quando ciò è necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico-finanziario. L'entità considera fattori che riguardano anche la rilevanza, la natura e la destinazione delle voci di ricavo e di costo. Ad esempio, un istituto finanziario può modificare le descrizioni per fornire informazioni più rilevanti in merito alle sue operazioni. L'entità non compensa le voci di ricavo e di costo a meno che non siano rispettati i criteri indicati nel paragrafo 32.
87
Nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note, l'entità non deve presentare eventuali voci di ricavo o di costo come componenti straordinarie.
Utile (perdita) d'esercizio
88
L'entità deve rilevare tutte le voci di ricavo e di costo di un esercizio nell'utile (perdita) d'esercizio a meno che un IFRS non disponga diversamente.
89
Alcuni IFRS specificano i casi in cui l'entità rileva particolari componenti al di fuori dell'utile (perdita) dell'esercizio corrente. Lo IAS 8 specifica due di questi casi: la correzione di errori e gli effetti dei cambiamenti di principi contabili. Altri IFRS richiedono o consentono che le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo che soddisfano la definizione di ricavi e costi del Quadro concettuale siano escluse dall'utile (perdita) d'esercizio (vedere paragrafo 7).
Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio
90
L'entità deve indicare l'ammontare di imposte sul reddito relativo a ciascuna voce delle altre componenti di conto economico complessivo, incluse le rettifiche da riclassificazione nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note.
91
L'entità può presentare le voci delle altre componenti di conto economico complessivo:
a)
al netto degli effetti fiscali correlati, o
b)
al lordo degli effetti fiscali correlati con un unico valore relativo all'ammontare complessivo delle imposte sul reddito relative a tali voci.
Se una entità sceglie l'alternativa (b), essa deve ripartire l'imposta tra le voci che potrebbero essere successivamente riclassificate nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio e quelle che non saranno successivamente riclassificate nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio.
92
L'entità deve indicare le rettifiche da riclassificazione relative alle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.
93
Altri IFRS specificano se e quando gli importi precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo sono riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio. Nel presente Principio tali riclassificazioni sono denominate rettifiche da riclassificazione. Una rettifica da riclassificazione è inclusa con la relativa voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui la rettifica è riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio. Tali importi possono essere rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo come utili non realizzati nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti. Tali utili non realizzati devono essere dedotti dalle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui gli utili realizzati sono riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio per evitare di considerarli due volte nel totale del conto economico complessivo.
94
L'entità può presentare le rettifiche da riclassificazione nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note. L'entità che presenta le rettifiche da riclassificazione nelle note presenta le voci delle altre componenti di conto economico complessivo dopo qualsiasi rettifica da riclassificazione di pertinenza.
95
Le rettifiche da riclassificazione sorgono, per esempio, alla dismissione di una gestione estera (cfr. IAS 21) e quando alcuni flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 6.5.11, lettera d), dell'IFRS 9 in relazione alle coperture dei flussi finanziari).
96
Le rettifiche da riclassificazione non sorgono a seguito di variazioni della riserva di rivalutazione rilevate in conformità allo IAS 16 o allo IAS 38 o di rivalutazioni dei piani a benefici definiti rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 19. Tali variazioni sono rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo e non sono riclassificate nell'utile (perdita) degli esercizi successivi. Le variazioni nella riserva di rivalutazione possono essere trasferite agli utili portati a nuovo negli esercizi successivi quando l'attività è utilizzata o quando è eliminata contabilmente (cfr. IAS 16 e IAS 38). In conformità all'IFRS 9 le rettifiche da riclassificazione non sorgono se la copertura di flussi finanziari o la contabilizzazione del valore temporale dell'opzione (o dell'elemento forward di un contratto forward o il differenziale dovuto alla valuta estera di uno strumento finanziario) si traducono in importi eliminati, rispettivamente, dalla riserva di copertura dei flussi finanziari o da una componente separata di patrimonio netto e inclusi direttamente nel costo iniziale o in altro valore contabile dell'attività o passività. Tali importi sono trasferiti direttamente ad attività o passività.
Informazioni da esporre nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note
97
Quando le componenti di ricavo o di costo sono rilevanti, l'entità deve indicarne distintamente la natura e l'importo.
98
Le circostanze che potrebbero dare origine all'indicazione distinta delle voci di ricavo e di costo includono:
a)
la svalutazione di rimanenze al valore netto di realizzo o di immobili, impianti e macchinari al valore recuperabile, come pure l'annullamento di tali svalutazioni;
b)
ristrutturazioni delle attività dell'entità e gli annullamenti di eventuali accantonamenti per i costi di ristrutturazione;
c)
dismissioni di elementi di immobili, impianti e macchinari;
d)
cessioni di investimenti partecipativi;
e)
attività operative cessate;
f)
le conclusioni di vertenze legali; e
g)
altri annullamenti di accantonamenti.
99
L'entità deve presentare un'analisi dei costi rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio utilizzando una classificazione basata o sulla loro natura o sulla loro destinazione all'interno dell'entità, scegliendo quella fra le due che fornisce indicazioni che sono attendibili e più rilevanti.
100
Le entità sono incoraggiate a esporre l'analisi riportata nel paragrafo 99 nel prospetto (nei prospetti) che rappresenta(no) l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo.
101
Le voci di costo sono sottoclassificate per evidenziare i componenti del risultato economico-finanziario che possono differire in termini di frequenza, potenzialità di utile e perdita e prevedibilità. Questa analisi è fornita in uno dei due modi descritti nel seguito.
102
La prima forma di analisi è il metodo dei "costi per natura". L'entità aggrega i costi inclusi nell'utile (perdita) d'esercizio secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non li ripartisce in base alla loro destinazione all'interno dell'entità. Questo metodo può essere semplice da applicare perché non è necessaria alcuna ripartizione dei costi ai fini della classificazione per destinazione. Un esempio di una classificazione adottando il metodo dei costi per natura è il seguente:
Ricavi
X
Altri proventi
X
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione
X
Materie prime e materiali di consumo utilizzati
X
Costi per benefici per i dipendenti
X
Ammortamenti
X
Altri costi
X
Costi totali
(X)
Utile prima delle imposte
X
103
La seconda forma di analisi è denominata metodo dei "costi per destinazione" o del "costo del venduto" e classifica i costi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di distribuzione o amministrativi. Come minimo, l'entità indica il proprio costo del venduto secondo questo metodo, separatamente dagli altri costi. Questo metodo può fornire agli utilizzatori informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura, ma ripartire i costi per destinazione può richiedere allocazioni arbitrarie e comportare un considerevole grado di discrezionalità. Un esempio di classificazione con il metodo dei costi per destinazione è il seguente:
Ricavi
X
Costo del venduto
(X)
Utile lordo
X
Altri proventi
X
Costi di distribuzione
(X)
Spese di amministrazione
(X)
Altri costi
(X)
Utile prima delle imposte
X
104
L'entità che classifica i costi per destinazione deve riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, inclusi gli ammortamenti e i costi dei benefici per i dipendenti.
105
La scelta del metodo dei costi per destinazione o per natura dipende da fattori storici e industriali e dalla natura dell'entità. Entrambi i metodi forniscono una indicazione di quei costi che potrebbero variare, direttamente o indirettamente, in relazione al livello delle vendite o della produzione dell'entità. Poiché ogni metodo di presentazione ha un valore a seconda dei diversi tipi di entità, il presente Principio richiede che la direzione aziendale selezioni la presentazione più rilevante e attendibile. Comunque, dato che l'informativa sulla natura dei costi è utile nel prevedere i futuri flussi finanziari, è richiesta un'ulteriore informativa nel caso in cui venga adottata la classificazione con il metodo dei costi per destinazione. Nel paragrafo 104 il termine "benefici per i dipendenti" ha lo stesso significato che ha nello IAS 19.
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
Informazioni da presentare nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto
106
L'entità deve presentare il prospetto delle variazioni di patrimonio netto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto comprende le seguenti informazioni:
a)
il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;
b)
per ciascuna componente del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati in conformità allo IAS 8; e
c)
[Eliminato]
d)
per ciascuna componente del patrimonio netto, la riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio, indicando separatamente (almeno) le modifiche derivanti da:
i)
utile (perdita) d'esercizio;
ii)
altre componenti di conto economico complessivo; e
iii)
operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i conferimenti da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo.
Informazioni da esporre nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note
106A
Per ciascuna componente del patrimonio netto, l'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, un'analisi delle altre componenti di conto economico complessivo per elemento (vedere paragrafo 106(d)(ii)).
107
L'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, l'ammontare dei dividendi rilevati nell'esercizio come distribuzioni ai soci e il relativo importo per azione.
108
Nel paragrafo 106, le componenti di patrimonio netto includono, per esempio, ciascuna classe di capitale proprio versato, il saldo progressivo di ciascuna classe delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e gli utili portati a nuovo.
109
Variazioni nel patrimonio netto dell'entità tra la data di inizio e la data di chiusura dell'esercizio riflettono l'aumento o la diminuzione del suo attivo netto durante l'esercizio. Ad eccezione delle variazioni derivanti da operazioni con i soci che agiscono in tale loro qualità (quali i conferimenti di capitale proprio, i riacquisti di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità e i dividendi) e i costi di transazione direttamente collegati a tali operazioni, la variazione complessiva del patrimonio netto durante un esercizio rappresenta l'ammontare complessivo dei proventi e degli oneri, comprensivo degli utili e delle perdite, generati dalle attività dell'entità durante quel periodo.
110
Lo IAS 8 richiede rettifiche retroattive a seguito di cambiamenti nei principi contabili, nei limiti del possibile, ad eccezione di quando le disposizioni transitorie di un altro IFRS richiedono diversamente. Lo IAS 8 inoltre richiede che le rideterminazioni dei valori per correggere gli errori siano fatte, nel limite del possibile, retroattivamente. Le rettifiche e le rideterminazioni di valore retroattive non sono variazioni di patrimonio netto ma sono rettifiche al saldo di apertura degli utili portati a nuovo, ad eccezione di quando un IFRS richiede rettifiche retroattive di un'altra componente del patrimonio netto. Il paragrafo 106(b) richiede nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto un'informativa in merito alla rettifica complessiva per ogni componente del patrimonio netto dovuta a cambiamenti di principi contabili e, separatamente, a correzioni di errori. Queste rettifiche sono indicate per ogni esercizio precedente e all'inizio dell'esercizio.
Rendiconto finanziario
111
Le informazioni sui flussi finanziari forniscono agli utilizzatori del bilancio una base di riferimento per valutare la capacità dell'entità di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti e i fabbisogni dell'entità di impiego di tali flussi finanziari. Lo IAS 7 stabilisce le disposizioni per la presentazione e l'esposizione delle informazioni sui flussi finanziari.
Note
Struttura
112
Le note devono:
a)
presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 117-124;
b)
indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e
c)
fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.
113
L'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Nel determinare un modo sistematico, l'entità deve valutare l'effetto sulla comprensibilità e la comparabilità del suo bilancio. L'entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario.
114
Esempi di ordinamento o raggruppamento sistematico delle note sono, tra gli altri:
a)
dare rilievo ai settori di attività che l'entità ritiene essere più rilevanti per la comprensione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria, ad esempio raggruppando informazioni su determinate attività operative;
b)
raggruppare le informazioni sulle voci valutate nello stesso modo, come le attività valutate al fair value (valore equo); o
c)
seguire l'ordine delle voci figuranti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quali:
i)
la dichiarazione di conformità con gli IFRS (vedere paragrafo 16);
ii)
le informazioni rilevanti sui principi contabili (vedere paragrafo 117);
iii)
le informazioni di supporto per le voci esposte nei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché nei prospetti delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario, nell'ordine in cui ogni prospetto e ogni voce sono presentati; e
iv)
altre informazioni, quali:
1)
passività potenziali (vedere IAS 37) e impegni contrattuali non rilevati; e
2)
informativa non finanziaria, per esempio le finalità e le strategie della gestione del rischio finanziario dell'entità (vedere IFRS 7).
115
[Eliminato]
116
L'entità può presentare note che forniscono informazioni sui criteri generali di preparazione del bilancio e sugli specifici principi contabili in una sezione distinta del bilancio.
Illustrazione dei principi contabili
117
L'entità deve indicare le informazioni rilevanti sui principi contabili (vedere paragrafo 7). Le informazioni sui principi contabili sono rilevanti se, considerate insieme ad altre informazioni incluse nel bilancio dell'entità, è ragionevole attendersi che influenzino le decisioni che gli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale prendono sulla base di tale bilancio.
117A
Le informazioni sui principi contabili che si riferiscono a operazioni, altri eventi o condizioni non rilevanti sono irrilevanti e non devono essere indicate. Le informazioni sui principi contabili possono tuttavia essere rilevanti a causa della natura delle operazioni, degli altri eventi o delle condizioni ad esse correlati, anche se gli importi sono irrilevanti. Tuttavia non tutte le informazioni sui principi contabili riguardanti operazioni, altri eventi o condizioni rilevanti sono di per sé rilevanti.
117B
Ci si attende che le informazioni sui principi contabili siano rilevanti se sono necessarie agli utilizzatori del bilancio dell'entità al fine di comprendere altre informazioni rilevanti nel bilancio. Per esempio, è probabile che l'entità consideri rilevanti per il proprio bilancio le informazioni sui principi contabili se tali informazioni si riferiscono a operazioni, ad altri eventi o condizioni rilevanti e:
a)
l'entità ha modificato un principio contabile nel corso dell'esercizio e tale cambiamento ha comportato una modifica rilevante delle informazioni contenute nel bilancio;
b)
l'entità ha scelto un principio contabile tra una o più opzioni consentite dagli IFRS. Tale situazione potrebbe verificarsi se l'entità scegliesse di valutare l'investimento immobiliare al costo storico anziché al fair value (valore equo);
c)
il principio contabile è stato elaborato conformemente allo IAS 8 in assenza di un IFRS che si applichi specificatamente;
d)
il principio contabile si riferisce a un settore per il quale l'entità è tenuta a formulare valutazioni o ipotesi significative nell'applicazione di un principio contabile e l'entità indica tali valutazioni o ipotesi in conformità ai paragrafi 122 e 125; oppure
e)
la contabilizzazione necessaria per tali operazioni, altri eventi o condizioni rilevanti è complessa e gli utilizzatori del bilancio dell'entità non ne avrebbero altrimenti una comprensione adeguata. Tale situazione potrebbe verificarsi se l'entità applicasse più di un IFRS a una classe di operazioni rilevanti.
117C
Le informazioni sui principi contabili che si concentrano sul modo in cui l'entità ha applicato le disposizioni degli IFRS alle proprie circostanze forniscono informazioni specifiche per ciascuna entità che sono più utili agli utilizzatori del bilancio rispetto a informazioni standardizzate o a informazioni che si limitano a riprodurre o riassumere le disposizioni degli IFRS.
117D
Se l'entità fornisce informazioni irrilevanti sui principi contabili, tali informazioni non devono occultare le informazioni rilevanti sui principi contabili.
117E
Le conclusioni dell'entità secondo cui informazioni sui principi contabili sono irrilevanti non incidono sulle relative disposizioni in materia di informativa di cui agli altri IFRS.
118
[Eliminato]
119
[Eliminato]
120
[Eliminato]
121
[Eliminato]
122
Unitamente alle informazioni rilevanti sui principi contabili o ad altre note, l'entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 125), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.
123
Nel processo di applicazione dei principi contabili dell'entità, la direzione aziendale prende varie decisioni, oltre quelle che riguardano le stime, che possono avere un effetto significativo sugli importi che rileva in bilancio. Per esempio, la direzione aziendale prende decisioni determinando:
a)
[Eliminato]
b)
quando sostanzialmente tutti i rischi e i benefici significativi di attività finanziarie di proprietà e, per i locatori, di attività oggetto di leasing sono trasferiti ad altre entità;
c)
se, in sostanza, determinate vendite di beni sono accordi di finanziamento e quindi non generano ricavi; e
d)
le disposizioni contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.
124
Alcune delle informazioni fornite in base al paragrafo 122 sono richieste da altri IFRS. Per esempio, l'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità richiede all'entità di manifestare i propri giudizi nel determinare se controlla un'altra entità. Quando la classificazione di un investimento immobiliare risulta difficoltosa, lo IAS 40 Investimenti immobiliari richiede l'indicazione dei criteri definiti dall'entità per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso del proprietario e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell'attività operativa.
Cause di incertezza nelle stime
125
L'entità deve esporre l'informativa sulle ipotesi riguardanti il futuro, e sulle altre principali cause di incertezza nella stima alla data di chiusura dell'esercizio che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche rilevanti dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli:
a)
della loro natura, e
b)
del loro valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio.
126
La determinazione dei valori contabili di alcune attività e passività richiede la stima degli effetti di eventi futuri incerti relativi a tali attività e passività alla data di chiusura dell'esercizio. Per esempio, in assenza di prezzi di mercato, recentemente osservati, sono necessarie delle stime sul futuro per valutare il valore recuperabile di classi di immobili, impianti e macchinari, l'effetto della obsolescenza tecnologica sulle rimanenze, accantonamenti soggetti al futuro esito di controversie in corso, e passività per benefici a lungo termine per i dipendenti quali gli accantonamenti per piani pensionistici. Queste stime comportano ipotesi su elementi quali il rischio di rettificare i flussi finanziari o i tassi di attualizzazione e le future variazioni degli stipendi e dei prezzi che influiscono su altri costi.
127
Le ipotesi e le altre cause di incertezza nelle stime illustrate secondo quanto previsto dal paragrafo 125 fanno riferimento alle stime che richiedono le valutazioni più difficili, soggettive o complesse della direzione aziendale. Con l'aumento del numero delle variabili e delle ipotesi che influiscono sulle possibili future definizioni delle incertezze, tali valutazioni diventano più soggettive e complesse, e conseguentemente aumenta, di norma, il rischio di una rettifica rilevante del valore contabile delle attività e delle passività.
128
L'informativa del paragrafo 125 non è necessaria per le attività e passività che presentano un rischio significativo che i loro valori contabili possano cambiare in misura rilevante entro l'esercizio successivo, se, alla data di chiusura dell'esercizio, sono valutate al fair value sulla base di un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o una passività identica. Tali fair value (valori equi) potrebbero cambiare in misura rilevante entro l'esercizio successivo, ma queste variazioni non risulterebbero da ipotesi o da altre cause di incertezza nelle stime sussistenti alla data di chiusura dell'esercizio.
129
L'entità espone l'informativa del paragrafo 125 in modo da aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire le decisioni della direzione aziendale sul futuro e su altre cause di incertezza nelle stime. La natura e la misura delle informazioni fornite varia a seconda della natura delle ipotesi e di altre circostanze. Esempi di indicazioni fornite dall'entità sono:
a)
la natura delle ipotesi o delle altre cause di incertezza;
b)
la sensitività dei valori contabili ai metodi, ipotesi e stime adottati per il loro calcolo, incluse le ragioni della sensitività;
c)
la definizione prevista di un'incertezza e la gamma di risultati ragionevolmente possibili entro l'esercizio successivo rispetto ai valori contabili delle attività e passività interessate; e
d)
una spiegazione delle modifiche apportate alle pregresse ipotesi riguardanti tali attività e passività, qualora l'incertezza resti irrisolta.
130
Il presente Principio non richiede che l'entità indichi le informazioni relative al budget o a previsioni quando fornisce le informazioni integrative del paragrafo 125.
131
Talvolta non è fattibile indicare la misura dei possibili effetti di un'ipotesi o di un'altra causa di incertezza nelle stime, alla data di chiusura dell'esercizio. In tali casi, l'entità indica che è ragionevolmente possibile, sulla base delle conoscenze disponibili, che il concretizzarsi, entro l'esercizio successivo, di risultati diversi dall'ipotesi assunta potrebbe richiedere una rettifica rilevante al valore contabile delle attività o passività interessate. In ogni caso, l'entità indica la natura e il valore contabile della attività o passività (o classe di attività o passività) specifica interessata dall'ipotesi.
132
L'informativa del paragrafo 122 relativa alle decisioni specifiche prese dalla direzione aziendale nel processo di applicazione dei principi contabili dell'entità non si riferisce all'informativa in merito alle cause di incertezza nelle stime di cui al paragrafo 125.
133
Altri IFRS richiedono l'informativa su alcune delle ipotesi che sarebbe comunque richiesta secondo quanto previsto dal paragrafo 125. Per esempio, lo IAS 37 richiede l'informativa, in circostanze specifiche, delle principali ipotesi riguardanti eventi futuri interessanti classi di accantonamenti. L'IFRS 13 Valutazione del fair value richiede un'informativa sulle ipotesi rilevanti (incluse le tecniche di valutazione e gli input) che l'entità adotta nel determinare i fair value (valori equi) delle attività e delle passività iscritte al fair value.
Capitale
134
L'entità deve presentare un'informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli obiettivi, le politiche ed i processi di gestione del capitale dell'entità.
135
Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 134, l'entità fornisce indicazioni su quanto segue:
a)
informazioni qualitative sugli obiettivi, politiche e processi di gestione del capitale, compresi:
i)
una descrizione degli elementi gestiti come capitale;
ii)
quando l'entità è soggetta a parametri patrimoniali imposti da terzi, la natura di tali parametri e il modo in cui questi parametri sono insiti nella gestione del capitale; e
iii)
il modo in cui si stanno soddisfacendo gli obiettivi di gestione del capitale;
b)
dati quantitativi sintetici relativi agli elementi gestiti come capitale. Alcune entità considerano alcune passività finanziarie facenti parte del capitale (p.es. alcune forme di debito subordinato). Altre entità escludono dal capitale talune componenti del patrimonio netto (p.es. le componenti che derivano da coperture dei flussi finanziari);
c)
qualsiasi modifica nei punti (a) e (b) rispetto all'esercizio precedente;
d)
se durante l'esercizio essa abbia rispettato tutti i parametri patrimoniali imposti da terzi a cui è soggetta;
e)
quando non ha rispettato tali parametri patrimoniali imposti da terzi, le conseguenze di tale mancata conformità.
L'entità basa tali informazioni integrative sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità.
136
L'entità può gestire il capitale secondo modalità diverse ed essere soggetta ad una serie di parametri patrimoniali diversi. Ad esempio, un conglomerato può comprendere delle entità che svolgono attività assicurative e bancarie e che possono operare in diversi paesi. Quando un'informativa aggregata dei parametri patrimoniali e le modalità di gestione del capitale non fornirebbero informazioni utili o darebbero agli utilizzatori del bilancio dell'entità un'immagine falsata delle sue risorse patrimoniali l'entità deve presentare informazioni distinte per ciascun parametro patrimoniale al quale è soggetta.
Strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come patrimonio netto
136A
Per quanto concerne gli strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve esporre (se non rilevati altrove):
a)
dati quantitativi sintetici circa il valore classificato come patrimonio netto;
b)
obiettivi, politiche e processi dell'entità per la gestione dell'obbligazione di riacquistare o rimborsare gli strumenti quando richiesto dai relativi possessori, compreso qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto all'esercizio precedente;
c)
flussi finanziari in uscita previsti all'atto del rimborso o del riacquisto di detta classe di strumenti finanziari; e
d)
informazioni in merito alle modalità di calcolo dei flussi finanziari in uscita previsti all'atto del rimborso o del riacquisto.
Altre informazioni integrative
137
Nelle note, l'entità deve indicare:
a)
l'importo di dividendi proposti o dichiarati prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, ma non rilevato nell'esercizio come distribuzione ai soci e il relativo importo per azione; e
b)
l'importo complessivo non contabilizzato di eventuali dividendi privilegiati.
138
L'entità deve indicare quanto segue, se non già illustrato in altre parti dell'informativa pubblicata con il bilancio:
a)
la sede e la forma giuridica dell'entità, il paese di registrazione e l'indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);
b)
una descrizione della natura dell'attività dell'entità e delle sue principali operazioni;
c)
la ragione sociale dell'entità controllante e della capogruppo; e
d)
se si tratta di un'entità costituita a tempo determinato, informazioni in merito alla sua durata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
139
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità adotta il presente Principio a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
139A
Lo IAS 27 (come modificato nel 2008) ha modificato il paragrafo 106. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente. La modifica deve essere applicata retroattivamente.
139B
Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha modificato il paragrafo 138 e inserito i paragrafi 8A, 80A e 136A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 32, allo IAS 39, all'IFRS 7 e all'IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili.
139C
I paragrafi 68 e 71 sono stati modificati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
139D
Il paragrafo 69 è stato modificato da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2010 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
139E
[Eliminato]
139F
I paragrafi 106 e 107 sono stati modificati e il paragrafo 106A è stato aggiunto da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2011 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata.
139G
[Eliminato]
139H
L'IFRS 10 e l'IFRS 12, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 4, 119, 123 e 124. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 12.
139I
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato paragrafi 128 e 133. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
139J
esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 7, 10, 82, 85-87, 90, 91, 94, 100 e 115, ha aggiunto i paragrafi 10A, 81A, 81B e 82A e ha eliminato i paragrafi 12, 81, 83 e 84. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2012 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
139K
Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti (come modificato nel giugno 2011) ha modificato la definizione di "altre componenti di conto economico complessivo" nel paragrafo 7 e nel paragrafo 96. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (come modificato nel giugno 2011).
139L
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato i paragrafi 10, 38 e 41, ha eliminato i paragrafi 39–40 e ha aggiunto i paragrafi 38A–38D e 40A–40D. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
139M
[Eliminato]
139N
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 34. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 15.
139O
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 e 123 e ha eliminato i paragrafi 139E, 139G e 139M. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
139P
Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 10, 31, 54-55, 82 A, 85, 113-114, 117, 119 e 122, ha aggiunto i paragrafi 30 A, 55 A e 85 A-85B e ha eliminato i paragrafi 115 e 120. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Le entità non sono tenute a fornire le informazioni richieste dai paragrafi 28-30 dello IAS 8 in relazione a tali modifiche.
139Q
L'IFRS 16 Leasing, pubblicato nel gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 123. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.
139R
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 7, 54 e 82. Modifiche all'IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 54. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 17.
139S
Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato i paragrafi 7, 15, 19–20, 23–24, 28 e 89. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L'applicazione anticipata è consentita se l'entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L'entità deve applicare le modifiche allo IAS 1 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l'applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi o sforzi eccessivi, l'entità applica le modifiche allo IAS 1 con riferimento ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.
139T
Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato nell'ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 7 dello IAS 1 e il paragrafo 5 dello IAS 8, e ha eliminato il paragrafo 6 dello IAS 8. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
139V
Informativa sui principi contabili, pubblicato a febbraio 2021, ha modificato i paragrafi 7, 10, 114, 117 e 122, ha aggiunto i paragrafi 117A-117E e ha eliminato i paragrafi 118, 119 e 121. Ha inoltre modificato l'IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements. L'entità deve applicare le modifiche allo IAS 1 agli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
RITIRO DELLO IAS 1 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2003)
140
Il presente Principio sostituisce lo IAS 1 Presentazione del bilancio rivisto nella sostanza nel 2003, come modificato nel 2005.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 2
Rimanenze
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è definire il trattamento contabile delle rimanenze. Una problematica fondamentale nella contabilizzazione delle rimanenze concerne l'ammontare del costo da rilevare come attività e portare a nuovo fino a quando i ricavi relativi non siano rilevati. Il presente Principio fornisce le linee guida per la determinazione del costo e per la successiva rilevazione come costo, incluse eventuali svalutazioni al valore netto di realizzo. Fornisce anche linee guida sulle metodologie di determinazione del costo delle rimanenze.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio si applica a tutte le rimanenze, eccetto:
a)
[Eliminato]
b)
strumenti finanziari (cfr. IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e IFRS 9 Strumenti finanziari) e
c)
attività biologiche connesse ad attività agricole e prodotti agricoli al momento del raccolto (cfr. IAS 41 Agricoltura).
3
Il presente Principio non si applica alla valutazione delle rimanenze possedute da:
a)
produttori di prodotti agricoli e forestali, di prodotti agricoli dopo il raccolto, di minerali e prodotti minerari, nella misura in cui il valore di tali rimanenze è determinato al valore netto di realizzo secondo quanto previsto da consolidate prassi in quei settori. Quando tali rimanenze sono valutate al valore netto di realizzo, i cambiamenti di quel valore sono rilevati nell'utile (perdita) nell'esercizio del cambiamento;
b)
commercianti-intermediari in merci che valutano le loro rimanenze al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Quando tali rimanenze sono così valutate, le variazioni del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sono rilevate nell'utile (perdita) nell'esercizio di tale variazione.
4
Le rimanenze di cui al paragrafo 3, lettera a) sono valutate al valore netto di realizzo a determinati stadi della produzione. Ciò si verifica, per esempio, quando i raccolti agricoli sono stati mietuti o quando i minerali sono stati estratti e la vendita è assicurata da un contratto forward o da un impegno di un ente governativo, o quando esiste un mercato attivo e il rischio di non riuscire a vendere il prodotto è trascurabile. Tali rimanenze sono escluse dalle sole disposizioni in materia di valutazione del presente Principio.
5
I commercianti-intermediari in merci sono coloro che acquistano o vendono merci per conto terzi o per proprio conto. Le rimanenze di cui al paragrafo 3, lettera b) sono principalmente acquistate per una vendita nel prossimo futuro e per generare un utile dalle fluttuazioni di prezzo o dal margine dei commercianti-intermediari. Quando tali rimanenze sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, queste sono escluse dall'applicazione delle sole disposizioni in materia di valutazione del presente Principio.
DEFINIZIONI
6
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Le rimanenze sono beni:
a)
posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività;
b)
impiegati nei processi produttivi per la vendita; o
c)
sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.
Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita.
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value (valore equo)).
7
Il valore netto di realizzo fa riferimento all'importo netto che l'entità si aspetta di realizzare dalla vendita delle rimanenze nel normale svolgimento dell'attività. Il fair value riflette il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita delle stesse rimanenze nel mercato principale (o più vantaggioso) per quelle rimanenze avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione. Il primo è un valore specifico dell'entità; il secondo non lo è. Il valore netto di realizzo per le rimanenze può non essere uguale al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.
8
Le rimanenze comprendono beni acquistati e posseduti per la rivendita e includono, per esempio, merce acquistata da un dettagliante e posseduta per la rivendita, o terreni e altri beni immobili posseduti per la rivendita. Le rimanenze comprendono, inoltre, prodotti finiti o semilavorati realizzati dall'entità e includono materiali e forniture di beni destinati a essere impiegati nel processo produttivo. I costi sostenuti per l'esecuzione di un contratto con il cliente che non generano rimanenze (o attività rientranti nell'ambito di applicazione di un altro Principio) sono contabilizzati conformemente all'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.
VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
9
Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo.
Costo delle rimanenze
10
Il costo delle rimanenze deve comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.
Costi di acquisto
11
I costi di acquisto delle rimanenze comprendono il prezzo di acquisto, i dazi d'importazione e altre tasse (escluse quelle che l'entità può successivamente recuperare dalle autorità fiscali), i costi di trasporto, movimentazione e gli altri costi direttamente attribuibili all'acquisto di prodotti finiti, materiali e servizi. Sconti commerciali, resi e altre voci simili sono dedotti nella determinazione dei costi d'acquisto.
Costi di trasformazione
12
I costi di trasformazione delle rimanenze includono i costi direttamente correlati alle unità prodotte, come il lavoro diretto. Essi comprendono anche una ripartizione sistematica dei costi generali di produzione fissi e variabili che sono sostenuti per trasformare le materie in prodotti finiti. I costi generali fissi di produzione sono quei costi indiretti di produzione che rimangono relativamente costanti al variare del volume della produzione, quali l'ammortamento e la manutenzione di stabilimenti, macchinari e attività consistenti nel diritto di utilizzo utilizzati nel processo di produzione e il costo della direzione tecnica e dell'amministrazione dello stabilimento. I costi generali variabili di produzione sono quei costi indiretti di produzione che variano, direttamente o quasi, con il volume della produzione, come materiali e manodopera indiretti.
13
L'attribuzione dei costi generali fissi di produzione ai costi di trasformazione si basa sulla normale capacità produttiva. Questa rappresenta la produzione che si prevede di realizzare in media durante un numero di esercizi o periodi stagionali in circostanze normali, tenendo conto della perdita di capacità derivante dalla manutenzione pianificata. Può essere utilizzato il livello effettivo di produzione qualora questo approssimi la normale capacità produttiva. L'ammontare di costi generali fissi attribuito a ciascuna unità prodotta non aumenta in conseguenza di una bassa produzione o inattività degli impianti. Le spese generali non attribuite sono rilevate come costo nell'esercizio nel quale esse sono sostenute. Negli esercizi nei quali il livello di produzione è insolitamente alto, l'ammontare dei costi generali fissi attribuiti a ciascuna unità prodotta è diminuito in modo che il valore delle rimanenze non sia determinato in misura superiore al costo. I costi generali variabili di produzione sono attribuiti a ciascuna unità prodotta sulla base dell'utilizzo effettivo degli impianti di produzione.
14
Da un processo di produzione è possibile ottenere contemporaneamente più di un prodotto. È il caso, per esempio, che si verifica quando vengono realizzati prodotti congiunti o quando si ha un prodotto principale e un sottoprodotto. Quando i costi di trasformazione di ogni prodotto non sono identificabili separatamente, essi sono ripartiti tra i prodotti seguendo un criterio razionale e uniforme. La ripartizione può essere basata, per esempio, sui relativi valori di vendita di ogni prodotto, con riferimento allo stadio del processo di produzione al quale i prodotti sono identificabili separatamente, o al termine della produzione. La maggior parte dei sottoprodotti, per loro natura, non sono rilevanti. In questo caso, essi sono spesso valutati al valore netto di realizzo e questo valore viene detratto dal costo del prodotto principale. Come risultato, il valore contabile del prodotto principale iscritto non differisce sostanzialmente dal suo costo.
Altri costi
15
Gli altri costi sono inclusi nel costo delle rimanenze solo nella misura in cui essi sono sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. Per esempio, può essere appropriato includere, nel costo delle rimanenze, le spese generali non di produzione o i costi di progettazione di prodotti per specifici clienti.
16
Esempi di costi esclusi dal costo delle rimanenze e rilevati come costi nell'esercizio nel quale sono sostenuti sono:
a)
anomali ammontari di materiali di scarto, lavoro o altri costi di produzione;
b)
costi di magazzinaggio, a meno che tali costi siano necessari nel processo di produzione prima di un ulteriore stadio di produzione;
c)
spese generali amministrative che non contribuiscono a portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali; e
d)
spese di vendita.
17
Lo IAS 23 Oneri finanziari identifica limitate circostanze in cui gli oneri finanziari sono inclusi nel costo delle rimanenze.
18
L'entità può acquistare le rimanenze a condizioni di pagamento differito. Quando un accordo contiene effettivamente un elemento di finanziamento, tale elemento, per esempio una differenza tra il prezzo di acquisto per condizioni di credito normali e l'importo pagato, è rilevato come interesse passivo durante il periodo del finanziamento.
19
[Eliminato]
Costo dei prodotti agricoli ottenuti da attività biologiche
20
Secondo quanto previsto dallo IAS 41 Agricoltura, le rimanenze che costituiscono prodotti agricoli che l'entità ha raccolto dalle sue attività biologiche sono valutate, in sede di rilevazione iniziale, al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita al momento del raccolto. Per l'applicazione del presente Principio, questo è rappresentato dal costo delle rimanenze a tale data.
Tecniche di determinazione del costo
21
Le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il metodo dei costi standard o del prezzo al dettaglio, possono essere impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo. I costi standard considerano i livelli normali di materiali e di forniture di beni, di lavoro, di efficienza e di capacità utilizzata. Essi sono regolarmente sottoposti a revisione e, se necessario, riveduti alla luce delle condizioni del momento.
22
Il metodo del prezzo al dettaglio viene spesso usato nel settore delle vendite al dettaglio per valutare le rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini simili e per le quali non è fattibile l'adozione di altri metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo. La percentuale impiegata prende in considerazione anche le rimanenze che sono state commercializzate al di sotto del loro prezzo di vendita originario. Spesso, per ogni reparto di vendita al minuto, viene usata una percentuale media.
Metodi di determinazione del costo
23
Il costo delle rimanenze di beni che non sono normalmente fungibili e delle merci prodotte o dei servizi erogati e mantenuti distinti per specifici progetti deve essere attribuito impiegando distinte individuazioni dei loro costi specifici.
24
Per individuazione distinta del costo s'intende che i costi specifici sono attribuiti agli elementi identificati delle rimanenze. Questo è un trattamento contabile appropriato per i beni che vengono mantenuti distinti per un progetto specifico, indipendentemente dal fatto che essi siano stati acquistati o prodotti. Comunque, l'individuazione distinta dei costi non è appropriata quando un gran numero delle rimanenze è normalmente fungibile. In tali circostanze, il metodo di selezione dei beni che rimangono tra le rimanenze potrebbe essere usato per ottenere effetti predeterminati sul risultato economico.
25
Il costo delle rimanenze, escluse quelle trattate nel paragrafo 23, deve essere attribuito adottando il metodo FIFO (first in, first out) o il metodo del costo medio ponderato. L'entità deve utilizzare il medesimo metodo di determinazione del costo per tutte le rimanenze aventi natura e utilizzo simili. Per le rimanenze con una natura o uso diverso, diversi metodi di determinazione del costo possono essere giustificati.
26
Per esempio, le rimanenze utilizzate in un settore operativo possono avere un utilizzo diverso per l'entità rispetto allo stesso tipo di rimanenze utilizzate in un altro settore operativo. Tuttavia una diversa localizzazione geografica delle rimanenze (o della normativa fiscale applicabile) non è sufficiente a giustificare l'adozione di metodi di determinazione del costo differenti.
27
Il metodo FIFO si basa sull'ipotesi che le rimanenze che sono state acquistate o prodotte per prime siano vendute per prime e, di conseguenza, che le rimanenze restanti alla fine dell'esercizio siano quelle acquistate o prodotte per ultime. Secondo il metodo del costo medio ponderato, il costo di ciascun bene è pari alla media ponderata del costo di beni simili all'inizio dell'esercizio e del costo di beni simili acquistati o prodotti durante l'esercizio. La media può essere calcolata su base periodica, o quando si riceve ogni ulteriore spedizione, a seconda della situazione dell'entità.
Valore netto di realizzo
28
Il costo delle rimanenze può non essere recuperabile se esse sono danneggiate, se sono diventate in tutto o in parte obsolete, o se i loro prezzi di vendita sono diminuiti. Il costo delle rimanenze può non essere recuperabile anche nel caso in cui i costi stimati di completamento o i costi stimati da sostenere per realizzare la vendita sono aumentati. La prassi di svalutare le rimanenze al di sotto del costo fino al valore netto di realizzo è coerente con la considerazione che i beni non possono essere iscritti a un valore eccedente l'ammontare che si prevede di realizzare dalla loro vendita o dal loro uso.
29
Le rimanenze sono solitamente svalutate fino al valore netto di realizzo sulla base di una valutazione eseguita voce per voce. In alcuni casi, comunque, può essere appropriato raggruppare voci simili o correlate. Questo può essere il caso di rimanenze relative alla stessa linea di prodotto che hanno funzioni o destinazione finale simili, che vengono prodotte e commercializzate nella stessa area geografica, e per le quali non è fattibile effettuare una valutazione distinta dalle altre voci di quella linea di prodotto. Non è appropriato svalutare le rimanenze sulla base di una classificazione del magazzino, per esempio, prodotti finiti, o tutte le rimanenze di un particolare settore operativo.
30
Le stime del valore netto di realizzo si basano sulla conoscenza più attendibile di cui si dispone al momento in cui vengono effettuate le stime dell'ammontare che si prevede di realizzare dalle rimanenze. Tali stime prendono in considerazione le oscillazioni dei prezzi o dei costi direttamente connessi a fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio nella misura in cui tali fatti confermano le condizioni esistenti al termine dell'esercizio.
31
Le stime del valore netto di realizzo prendono in considerazione anche lo scopo per il quale il magazzino viene tenuto. Per esempio, il valore netto di realizzo della parte di rimanenze tenuta per far fronte a vendite concluse o a contratti per la fornitura di servizi si basa sul prezzo di contratto. Se i contratti di vendita riguardano quantità inferiori a quelle tenute in magazzino, il valore netto di realizzo della parte eccedente si basa sui prezzi correnti di vendita. Accantonamenti possono originare da vendite concluse per quantità di rimanenze superiori a quelle in magazzino o da contratti d'acquisto. Tali accantonamenti sono trattati dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.
32
Materiali e altri beni di consumo posseduti per essere utilizzati nella produzione di rimanenze non sono svalutati al di sotto del costo se ci si attende che i prodotti finiti nei quali verranno incorporati siano venduti ad un importo pari o superiore al costo. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo dei materiali indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzo, i materiali sono svalutati fino al valore netto di realizzo. In tali circostanze il costo di sostituzione dei materiali può essere la migliore misura disponibile del loro valore netto di realizzo.
33
Una nuova valutazione del valore netto di realizzo è effettuata in ciascun esercizio successivo. Quando le circostanze che precedentemente avevano causato la svalutazione delle rimanenze al di sotto del costo non esistono più oppure quando vi sono chiare indicazioni di un aumento nel valore di realizzo netto in seguito al cambiamento delle circostanze economiche, l'importo della svalutazione è annullato (ossia l'annullamento è limitato all'importo della svalutazione originaria) in modo che il nuovo valore contabile sia il minore tra costo e valore netto di realizzo rivisto. Ciò si verifica, per esempio, nel caso in cui una rimanenza che è iscritta al valore netto di realizzo perché il suo prezzo di vendita era diminuito è ancora posseduta in un esercizio successivo e il suo prezzo di vendita è aumentato.
RILEVAZIONE DEL COSTO AL PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
34
Quando le rimanenze sono vendute, il loro valore contabile deve essere rilevato come costo nell'esercizio nel quale il relativo ricavo è rilevato. L'ammontare di ogni svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e tutte le perdite di magazzino devono essere rilevate come costo nell'esercizio nel quale la svalutazione o la perdita si sono verificate. L'importo di qualsiasi annullamento di svalutazioni di rimanenze, derivante da un aumento del valore netto di realizzo, deve essere rilevato come riduzione del valore delle rimanenze contabilizzato come costo nell'esercizio in cui tale annullamento ha luogo.
35
Alcune rimanenze possono essere iscritte in altri conti dell'attivo, per esempio, beni in magazzino utilizzati quali parti di immobili, impianti o macchinari costruiti internamente. Le rimanenze iscritte in questo modo sono rilevate come costo durante la vita utile di quella attività.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
36
Il bilancio deve indicare:
a)
i principi contabili adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il metodo utilizzato di determinazione del costo;
b)
il valore contabile complessivo delle rimanenze e il valore contabile distinto per classi che risultano appropriate per l'entità;
c)
il valore contabile delle rimanenze iscritte al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita;
d)
il valore delle rimanenze rilevato come costo nell'esercizio;
e)
il valore di eventuali svalutazioni di rimanenze rilevato come costo nell'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 34;
f)
l'importo di qualsiasi annullamento di svalutazione che è rilevato come riduzione del valore delle rimanenze contabilizzato come costo nell'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 34;
g)
le circostanze o i fatti che hanno portato all'annullamento di una svalutazione di rimanenze secondo quanto previsto nel paragrafo 34; e
h)
il valore contabile delle rimanenze impegnate a garanzia di passività.
37
L'informativa concernente i valori contabili rilevati in differenti classificazioni di rimanenze e l'ammontare delle variazioni in queste voci di attività risulta utile per gli utilizzatori del bilancio. Classificazioni abituali di rimanenze sono merci, beni per la produzione, materie prime, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti.
38
Il valore delle rimanenze rilevato come costo nel corso dell'esercizio, a cui si fa spesso riferimento come a un costo del venduto, è rappresentato dai costi precedentemente inclusi nella valutazione delle rimanenze di magazzino che ora sono state vendute e dai costi generali di produzione non ripartiti e da anormali ammontari di costi di produzione di rimanenze. Le condizioni di gestione possono giustificare anche l'inclusione di altri valori, quali i costi di distribuzione.
39
Alcune entità adottano schemi per l'utile (perdita) d'esercizio che comportano l'esposizione di valori esclusi i costi delle rimanenze rilevati come costo durante l'esercizio. In base a questo formato, l'entità presenta un'analisi dei costi utilizzando una classificazione basata sulla natura degli stessi. In questo caso l'entità indica le spese rilevate come costi per materie prime e beni di consumo, costi del lavoro e altri costi di gestione insieme con l'ammontare della variazione netta delle rimanenze nell'esercizio.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
40
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2005 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
40A
[Eliminato]
40B
[Eliminato]
40C
L'IFRS 13, pubblicato nel maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value (valore equo) del paragrafo 6 e ha modificato il paragrafo 7. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
40D
[Eliminato]
40E
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 8, 29 e 37 e ha eliminato il paragrafo 19. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
40F
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 2 e ha eliminato i paragrafi 40 A, 40B e 40D. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
40G
L'IFRS 16 Leasing, pubblicato nel gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 12. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.
RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
41
Il presente Principio sostituisce lo IAS 2 Rimanenze (rivisto nella sostanza nel 1993).
42
Il presente Principio sostituisce la SIC-1 Coerenza nell'applicazione dei Principi contabili — Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze.
L'informazione sui flussi finanziari dell'entità è utile per gli utilizzatori del bilancio per valutare la capacità dell'entità a produrre disponibilità liquide e mezzi equivalenti e per determinare la necessità del loro impiego. Le decisioni economiche da parte degli utilizzatori del bilancio richiedono una valutazione della capacità dell'entità a produrre disponibilità liquide e mezzi equivalenti e la tempistica e il grado di certezza della loro generazione.
L'obiettivo del presente Principio è richiedere informazioni sulle variazioni nel tempo delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti dell'entità attraverso la predisposizione di un rendiconto finanziario che classifichi i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento durante l'esercizio.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1
L'entità deve predisporre il rendiconto finanziario secondo quanto previsto dal presente Principio e deve presentarlo come parte integrante del suo bilancio per ciascun esercizio per il quale il bilancio è presentato.
2
Il presente Principio sostituisce lo IAS 7 Prospetto delle variazioni della situazione finanziaria, approvato nel luglio 1977.
3
Gli utilizzatori dei bilanci dell'entità sono interessati al modo in cui l'entità genera e utilizza le disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Questo succede indipendentemente dal tipo di attività dell'entità e dal fatto che le disponibilità liquide possano essere considerate come il prodotto dell'entità, come è nel caso degli istituti finanziari. Per quanto le entità possano differire nelle loro principali attività produttrici di ricavi, esse hanno bisogno di disponibilità liquide, sostanzialmente per gli stessi motivi. Esse hanno bisogno di disponibilità liquide per condurre le loro operazioni, per onorare le loro obbligazioni e per produrre utili per gli investitori. Per questi motivi, il presente Principio richiede che tutte le entità presentino un rendiconto finanziario.
BENEFICI APPORTATI DALLE INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI
4
Un rendiconto finanziario, se utilizzato unitamente alle altre parti del bilancio, fornisce informazioni che permettono agli utilizzatori di valutare le variazioni nell'attivo netto dell'entità, la sua struttura finanziaria (compresa la sua liquidità e solvibilità) e la sua capacità di influire sulla dimensione e sulla tempistica dei flussi finanziari allo scopo di adeguarsi alle circostanze e alle opportunità. Le informazioni sui flussi finanziari sono utili per valutare la capacità dell'entità di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti e mettono in grado gli utilizzatori di sviluppare sistemi per valutare e confrontare il valore attuale dei futuri flussi finanziari di differenti entità. Tali informazioni, inoltre, migliorano la confrontabilità dei risultati operativi tra entità differenti perché eliminano gli effetti dell'impiego di trattamenti contabili differenti per i medesimi fatti e operazioni.
5
Informazioni storiche sui flussi finanziari vengono spesso impiegate come un indicatore dell'ammontare, della tempistica e del grado di certezza dei flussi finanziari futuri. Esse sono utili anche per controllare la precisione delle stime passate dei flussi finanziari futuri e per esaminare la relazione tra redditività e flussi finanziari netti e l'effetto di cambiamenti dei prezzi.
DEFINIZIONI
6
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Disponibilità liquide comprendono la cassa e i depositi a vista.
Disponibilità liquide equivalenti rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.
Flussi finanziari sono i flussi in entrata e in uscita di disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
Attività operativa rappresenta le principali attività generatrici di ricavi dell'entità e le altre attività di gestione che non sono di investimento o di finanziamento.
Attività di investimento comprende l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti.
Attività di finanziamento rappresenta l'attività che comporta la modifica della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e dei finanziamenti ottenuti dall'entità.
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
7
Le disponibilità liquide equivalenti sono quelle possedute per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine, invece che per investimento o per altri scopi. Perché un investimento possa essere considerato come disponibilità liquida equivalente esso deve essere prontamente convertibile in un ammontare noto di denaro e deve essere soggetto a un irrilevante rischio di variazione del valore. Perciò, un investimento è classificato, solitamente, come disponibilità liquida equivalente solo quando esso è a breve scadenza, cioè, per esempio, a tre mesi o meno dalla data d'acquisto. Gli investimenti finanziari azionari sono esclusi dalla classificazione come disponibilità liquide equivalenti a meno che essi siano, di fatto, equivalenti alle disponibilità liquide, quali, per esempio, le azioni privilegiate acquistate in un momento vicino alla loro scadenza e con una data di rimborso determinata.
8
I prestiti bancari rientrano, solitamente, nell'attività di finanziamento. In alcuni Paesi, tuttavia, gli scoperti bancari che sono rimborsabili a vista formano parte integrante della gestione delle disponibilità liquide dell'entità. In questi casi, gli scoperti bancari sono inclusi come componenti di disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Una caratteristica di tali accordi bancari è che il saldo del conto spesso oscilla tra l'essere positivo o negativo.
9
Dai flussi finanziari sono esclusi i movimenti tra elementi che costituiscono disponibilità liquide o mezzi equivalenti perché essi fanno parte della gestione della liquidità dell'entità piuttosto che della sua attività operativa, di investimento e di finanziamento. La gestione della liquidità ricomprende l'investimento delle eccedenze di disponibilità liquide in mezzi equivalenti.
PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO
10
Il rendiconto finanziario deve presentare i flussi finanziari dell'esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e di finanziamento.
11
L'entità deve presentare i flussi finanziari della sua attività operativa, di investimento e di finanziamento nel modo che risulta più appropriato per la propria attività. La classificazione per attività fornisce informazioni che permettono di valutare l'effetto di tali attività sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità e l'ammontare delle sue disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Queste informazioni possono essere utilizzate anche per valutare le relazioni tra tali attività.
12
Una singola operazione può comprendere flussi finanziari diversamente classificati. Per esempio, quando il rimborso in contanti di un prestito comprende sia l'interesse sia il capitale, la parte di interesse può essere fatta rientrare nell'attività operativa e la parte di capitale nell'attività di finanziamento.
Attività operativa
13
L'ammontare dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa è un indicatore chiave della misura in cui l'attività dell'entità ha generato flussi finanziari sufficienti a rimborsare prestiti, a mantenere la capacità operativa dell'entità, a pagare i dividendi e a effettuare nuovi investimenti senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne all'entità. Le informazioni riguardo i singoli componenti dei valori storici dei flussi finanziari operativi sono utili, unite ad altre informazioni, nella previsione dei futuri flussi finanziari operativi.
14
I flussi finanziari generati dall'attività operativa derivano principalmente dalle principali attività generatrici di ricavi dell'entità. Perciò essi derivano, solitamente, dalle operazioni di gestione e dagli altri fatti e operazioni che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio. Esempi di flussi finanziari generati dall'attività operativa sono:
a)
incassi dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;
b)
incassi da royalties, compensi, commissioni e altri ricavi;
c)
pagamenti a fornitori di beni e servizi;
d)
pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti;
e)
[Eliminato]
f)
pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito a meno che essi non possano essere specificatamente fatti rientrare nell'attività di finanziamento e di investimento; e
g)
incassi e pagamenti derivanti da contratti stipulati a scopo commerciale o di negoziazione.
Alcune operazioni, quali la vendita di un elemento degli impianti, possono dare origine a utili o perdite che vanno inseriti nella rilevazione dell'utile (perdita) d'esercizio. I flussi finanziari relativi a tali operazioni sono flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento. Tuttavia i pagamenti in contanti per produrre o acquisire attività possedute per la locazione ad altri e successivamente possedute per la vendita come descritto nel paragrafo 68A dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari sono flussi finanziari da attività operative. Gli incassi derivanti da locazioni e successive vendite di tali beni sono anch'essi flussi finanziari da attività operative.
15
L'entità può possedere titoli mobiliari e prestiti a scopo commerciale o di negoziazione; in questo caso essi sono trattati come rimanenze acquistate specificatamente per la rivendita. Perciò, i flussi finanziari derivanti dall'acquisto e dalla vendita di titoli mobiliari posseduti a scopo commerciale o di negoziazione rientrano nell'attività operativa. Analogamente, anticipazioni di cassa e prestiti concessi da istituti finanziari sono solitamente classificati come attività operative dato che essi sono relativi alla principale attività generatrice di ricavi dell'entità.
Attività di investimento
16
L'informazione distinta relativa ai flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento è importante perché tali flussi finanziari rappresentano la misura in cui i costi sono stati sostenuti per acquisire risorse destinate a produrre futuri proventi e flussi finanziari. Soltanto i costi che danno luogo a un'attività rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sono classificabili come attività di investimento. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di investimento sono:
a)
pagamenti per acquistare immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altre attività immobilizzate. Questi pagamenti comprendono quelli relativi ai costi di sviluppo capitalizzati e a immobili, impianti e macchinari costruiti internamente;
b)
incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività immobilizzate;
c)
pagamenti per l'acquisizione di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre entità e partecipazioni in joint venture (diversi dai pagamenti per i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo commerciale o di negoziazione);
d)
incassi dalla vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre entità e partecipazioni in joint venture (diverse dalle entrate per i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo commerciale o di negoziazione);
e)
anticipazioni e prestiti concessi a terzi (diversi da anticipazioni e prestiti concessi da un istituto finanziario);
f)
incassi derivanti dal rimborso di anticipazioni e prestiti concessi a terzi (diversi da anticipazioni e prestiti concessi da un istituto finanziario);
g)
pagamenti per contratti future, contratti forward, contratti di opzione e contratti swap eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo commerciale o di negoziazione, o i pagamenti rientrano nell'attività di finanziamento; e
h)
incassi derivanti da contratti future, contratti forward, contratti di opzione e contratti swap eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo commerciale o di negoziazione, o gli incassi rientrano nell'attività di finanziamento.
Quando un contratto è rilevato come copertura di una posizione identificabile, i flussi finanziari connessi con il contratto sono classificati allo stesso modo dei flussi finanziari connessi con la posizione che è stata coperta.
Attività di finanziamento
17
L'indicazione distinta dei flussi finanziari derivanti dalle attività di finanziamento è importante perché essa è utile nella previsione di richieste sui futuri flussi finanziari da parte di chi fornisce i capitali all'entità. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento sono:
a)
incassi derivanti dall'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;
b)
pagamenti ai soci per acquistare o liberare le azioni dell'entità;
c)
incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
d)
rimborsi di prestiti; e
e)
pagamenti da parte del locatario per la riduzione della passività esistente relativa a un leasing.
PRESENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA
18
L'entità deve presentare i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa utilizzando, alternativamente:
a)
il metodo diretto, per mezzo del quale sono indicate le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi; o
b)
il metodo indiretto, per mezzo del quale l'utile o la perdita d'esercizio è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari da attività di investimento o di finanziamento.
19
Le entità sono incoraggiate a presentare i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa utilizzando il metodo diretto. Il metodo diretto fornisce informazioni che possono essere utili nella stima dei futuri flussi finanziari che non sono disponibili con il metodo indiretto. Con il metodo diretto possono essere ottenute le informazioni sulle principali categorie di incassi e pagamenti lordi alternativamente:
a)
dalle registrazioni contabili dell'entità; o
b)
rettificando le vendite, il costo del venduto (interessi attivi e proventi finanziari simili e interessi passivi e oneri finanziari simili per un istituto finanziario) e altre voci nel prospetto di conto economico complessivo per:
i)
variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall'attività operativa avvenute nel corso dell'esercizio;
ii)
altri elementi non monetari; e
iii)
altri elementi per i quali gli effetti monetari sono flussi finanziari da attività di investimento o di finanziamento.
20
Con il metodo indiretto, il flusso finanziario netto derivante dall'attività operativa è determinato rettificando l'utile o la perdita per gli effetti di:
a)
variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall'attività operativa avvenute nel corso dell'esercizio;
b)
elementi non monetari quali l'ammortamento, gli accantonamenti, le imposte differite, gli utili e le perdite su cambi non realizzati, gli utili di collegate non distribuiti; e
c)
tutti gli altri elementi i cui effetti monetari sono flussi finanziari da attività di investimento o di finanziamento.
In alternativa, il flusso finanziario netto derivante dall'attività operativa può essere presentato con il metodo indiretto esponendo i ricavi e i costi indicati nel prospetto di conto economico complessivo e le variazioni delle rimanenze e dei crediti e dei debiti generati dall'attività operativa avvenute nel corso dell'esercizio.
PRESENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO
21
L'entità deve presentare distintamente le principali categorie di incassi e pagamenti lordi derivanti dall'attività di investimento e di finanziamento, a eccezione dei casi in cui i flussi finanziari descritti nei paragrafi 22 e 24 siano presentati al netto.
PRESENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI AL NETTO
22
Possono essere presentati al netto i flussi finanziari derivanti dalle seguenti attività operativa, di investimento o di finanziamento:
a)
incassi e pagamenti per conto di clienti quando i flussi finanziari riflettono attività del cliente piuttosto che dell'entità; e
b)
incassi e pagamenti relativi a elementi la cui rotazione è rapida, gli ammontari sono elevati e la scadenza è a breve.
23
Esempi di incassi e pagamenti ai quali si riferisce il paragrafo 22, lettera a) sono:
a)
l'accettazione e il rimborso di depositi bancari a vista;
b)
fondi posseduti per conto di clienti da parte di una entità di investimento; e
c)
affitti incassati per conto di, e pagati ai, proprietari di immobili.
23A
Esempi di incassi e pagamenti ai quali si riferisce il paragrafo 22, lettera b) sono le anticipazioni fatte per, e i rimborsi di:
a)
importi relativi alle operazioni effettuate da clienti con carte di credito;
b)
l'acquisto e la vendita di investimenti finanziari; e
c)
altri finanziamenti a breve termine quali quelli che hanno una durata di tre mesi o inferiore.
24
I flussi finanziari derivanti da ciascuna delle seguenti attività degli istituti finanziari possono essere presentati al netto:
a)
incassi e pagamenti per l'accettazione e il rimborso di depositi con una data di scadenza determinata;
b)
il collocamento e il ritiro di depositi presso altri istituti finanziari; e
c)
anticipazioni e prestiti a clienti e il rispettivo rimborso.
FLUSSI FINANZIARI IN VALUTA ESTERA
25
I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti nella valuta funzionale dell'entità, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del giorno in cui avviene il flusso finanziario.
26
I flussi finanziari di una controllata estera devono essere convertiti al tasso di cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera dei giorni in cui avvengono i flussi finanziari.
27
I flussi finanziari espressi in valuta estera sono presentati in modo coerente con lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Questo permette l'utilizzo di un tasso di cambio che approssimi quello effettivo. Per esempio, per rilevare operazioni in valuta estera o convertire i flussi finanziari di una controllata estera può essere utilizzata una media ponderata dei tassi di cambio dell'esercizio. Lo IAS 21, tuttavia, non consente l'utilizzo del tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio quando si procede alla conversione dei flussi finanziari di una controllata estera.
28
Utili e perdite derivanti da variazioni nei cambi delle valute estere non realizzati non rappresentano flussi finanziari. Tuttavia l'effetto delle variazioni nei tassi di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti, o dovuti, in valuta estera è presentato nel rendiconto finanziario allo scopo di riconciliare il valore delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio e alla fine dell'esercizio. Questo importo è esposto separatamente dai flussi finanziari dell'attività operativa, di investimento e di finanziamento e comprende le eventuali differenze qualora tali flussi finanziari fossero stati esposti utilizzando i tassi di cambio alla data di chiusura dell'esercizio.
29
[Eliminato]
30
[Eliminato]
INTERESSI E DIVIDENDI
31
I flussi finanziari derivanti dall'incasso e dal pagamento di interessi e dividendi devono essere indicati distintamente. Ciascuno deve essere classificato in modo coerente da esercizio a esercizio facendolo rientrare, a seconda del caso, nell'attività operativa, di investimento o di finanziamento.
32
Il valore totale degli interessi pagati durante un esercizio deve essere indicato nel rendiconto finanziario sia che essi siano stati rilevati come costi nell'utile (perdita) d'esercizio, sia che essi siano stati capitalizzati secondo quanto previsto dallo IAS 23 Oneri finanziari.
33
Per un istituto finanziario, gli interessi pagati e gli interessi e i dividendi ricevuti sono solitamente classificati come flussi finanziari operativi. Non c'è, comunque, accordo sulla classificazione di questi flussi finanziari per le altre entità. Gli interessi pagati e gli interessi e i dividendi ricevuti possono essere classificati come flussi finanziari operativi perché essi rientrano nella determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio. In alternativa, gli interessi corrisposti e gli interessi e dividendi ricevuti possono essere classificati rispettivamente come flussi finanziari dall'attività di finanziamento e di investimento, perché essi sono costi sostenuti per ottenere risorse finanziarie ovvero proventi da investimenti finanziari.
34
I dividendi corrisposti possono essere classificati come flussi finanziari dell'attività di finanziamento perché essi rappresentano un costo sostenuto per l'ottenimento di risorse finanziarie. In alternativa, i dividendi corrisposti possono essere classificati come un componente dei flussi finanziari dell'attività operativa allo scopo di aiutare gli utilizzatori del bilancio a determinare la capacità dell'entità a corrispondere dividendi dai flussi finanziari operativi.
IMPOSTE SUL REDDITO
35
I flussi finanziari derivanti dalle imposte sul reddito devono essere indicati distintamente e devono essere classificati come flussi finanziari dell'attività operativa a meno che essi possano essere specificatamente identificati con l'attività di finanziamento e di investimento.
36
Le imposte sul reddito derivano da operazioni che danno origine a flussi finanziari classificati nell'attività operativa, di investimento o di finanziamento nel rendiconto finanziario. Mentre l'onere fiscale può essere facilmente identificabile con l'attività di investimento o di finanziamento, i relativi flussi finanziari sono spesso difficilmente identificabili e possono manifestarsi in un esercizio differente dai flussi finanziari dell'operazione sottostante. Per questo motivo, le imposte corrisposte sono solitamente classificate come flussi finanziari dell'attività operativa. Tuttavia, quando è fattibile identificare i flussi finanziari delle imposte con una singola operazione che dà origine ai flussi finanziari che sono fatti rientrare nell'attività di investimento o di finanziamento, i flussi finanziari delle imposte rientrano, a seconda del caso, nell'attività di investimento o di finanziamento. Quando i flussi finanziari delle imposte sono attribuiti a più di una classe di attività, è indicato l'importo complessivo delle imposte pagate.
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE
37
Quando la contabilizzazione di un investimento in una collegata, in una joint venture o in una controllata è eseguita con il metodo del patrimonio netto o con quello del costo, l'investitore indica nel rendiconto finanziario i soli flussi finanziari tra se stesso e l'entità partecipata, quali dividendi e anticipazioni.
38
Una entità che espone in bilancio la propria partecipazione in una collegata o in una joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto deve indicare, nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari relativi agli investimenti nella collegata o nella joint venture, e qualsiasi altra distribuzione di proventi percepiti dalla collegata o dalla joint venture.
VARIAZIONI NELL'INTERESSENZA PARTECIPATIVA NELLE CONTROLLATE E IN ALTRE AZIENDE
39
I flussi finanziari complessivi derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende devono essere presentati distintamente e classificati come attività di investimento.
40
L'entità deve indicare complessivamente, con riferimento all'ottenimento e alla perdita del controllo di controllate o di altre aziende verificatisi nel corso dell'esercizio, ciascuna delle seguenti informazioni:
a)
i corrispettivi totali pagati o ricevuti;
b)
la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
c)
l'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti delle controllate o altre aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo; e
d)
l'ammontare delle attività e delle passività diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti delle controllate o di altre aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo, riferito a ciascuna categoria principale.
40A
L'entità d'investimento, come definita nell'IFRS 10 Bilancio consolidato, non è tenuta ad applicare i paragrafi 40(c) o 40(d) a una partecipazione in una controllata che deve essere valutata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
41
La presentazione distinta degli effetti dei flussi finanziari derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende in un'unica voce, insieme all'informazione distinta dell'ammontare delle attività e delle passività acquistate o dismesse, aiuta a distinguere tali flussi finanziari dai flussi finanziari derivanti dalle altre attività operative, di investimento e di finanziamento. Gli effetti della perdita del controllo sui flussi finanziari non possono essere dedotti da quelli derivanti dall'ottenimento del controllo.
42
Il valore complessivo degli incassi o dei pagamenti effettuati quali corrispettivi per l'ottenimento o la perdita del controllo di controllate o di altre aziende, è presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi come parte di tali operazioni, eventi o cambiamenti di circostanze.
42A
I flussi finanziari derivanti da variazioni delle interessenze partecipative in una controllata che non comportano la perdita del controllo devono essere classificati come flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento, a meno che la controllata sia posseduta da un'entità d'investimento, come definita nell'IFRS 10, e debba essere valutata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
42B
Le modifiche delle interessenze partecipative in una controllata che non comportano la perdita del controllo, come nel caso di acquisto o vendita successivi da parte della controllante di strumenti rappresentativi di capitale della controllata, sono contabilizzate come operazioni sul capitale (vedere IFRS 10), a meno che la controllata sia posseduta da un'entità d'investimento e debba essere valutata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Di conseguenza, i flussi finanziari risultanti sono classificati allo stesso modo delle altre transazioni con soci descritte al paragrafo 17.
OPERAZIONI NON MONETARIE
43
Le operazioni di investimento e di finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide o mezzi equivalenti devono essere escluse dal rendiconto finanziario. Tali operazioni devono essere indicate altrove nel bilancio in modo da poter fornire tutte le informazioni significative su queste attività di investimento e di finanziamento.
44
Molte attività di investimento e di finanziamento non hanno un impatto diretto sui flussi finanziari correnti anche se esse influiscono sul capitale e sulla struttura dell'attivo dell'entità. L'esclusione delle operazioni non monetarie dal rendiconto finanziario è coerente con l'obiettivo del rendiconto finanziario poiché queste operazioni non comportano flussi finanziari nell'esercizio corrente. Esempi di operazioni non monetarie sono:
a)
l'acquisizione di attività contraendo debiti o per mezzo di operazioni di leasing;
b)
l'acquisizione di un'entità per mezzo di un'emissione di capitale; e
c)
la conversione di debiti in capitale.
VARIAZIONI DELLE PASSIVITÀ DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
44A
L'entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento, siano esse variazioni derivanti dai flussi finanziari o variazioni non in disponibilità liquide.
44B
Per quanto necessario a adempiere l'obbligo imposto dal paragrafo 44A, l'entità deve indicare le seguenti variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento:
a)
variazioni derivanti dai flussi finanziari da attività di finanziamento;
b)
variazioni derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende;
c)
effetto delle variazioni dei tassi di cambio;
d)
variazioni del fair value (valore equo); e
e)
altre variazioni.
44C
Le passività derivanti da attività di finanziamento sono passività i cui flussi finanziari sono stati classificati o saranno in futuro classificati nel rendiconto finanziario come flussi finanziari da attività di finanziamento. Inoltre, l'informativa imposta dal paragrafo 44A si applica anche alle variazioni delle attività finanziarie (per esempio, attività che coprono passività derivanti da attività di finanziamento) se i flussi finanziari da tali attività finanziarie sono stati inclusi o saranno in futuro inclusi nei flussi finanziari da attività di finanziamento.
44D
Uno dei modi per conformarsi all'informativa imposta dal paragrafo 44A consiste nel presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura per le passività derivanti da attività di finanziamento, comprese le variazioni di cui al paragrafo 44B. Se presenta tale riconciliazione, l'entità deve fornire informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori del bilancio di collegare gli elementi inclusi nella riconciliazione al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al rendiconto finanziario.
44E
Se fornisce l'informativa imposta dal paragrafo 44A contestualmente all'informativa sulle variazioni di altre attività e passività, l'entità deve indicare le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento distintamente dalle variazioni di tali altre attività e passività.
COMPONENTI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
45
L'entità deve indicare i componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti e deve presentare una riconciliazione dei valori del suo rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
46
Considerata l'elevata quantità delle procedure di gestione della liquidità e degli accordi bancari utilizzati nel mondo e allo scopo di uniformarsi allo IAS 1 Presentazione del bilancio, l'entità indica il principio adottato per determinare la composizione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
47
L'effetto di qualsiasi cambiamento del principio adottato per determinare la composizione delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti, quale una variazione nella classificazione degli strumenti finanziari in precedenza considerati parte del portafoglio investimenti finanziari dell'entità, è esposto secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
ALTRE INFORMAZIONI INTEGRATIVE
48
L'entità deve indicare, con una relazione della direzione aziendale, l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti dall'entità ma non utilizzabili liberamente dal gruppo.
49
Esistono circostanze nelle quali saldi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti dall'entità non sono utilizzabili liberamente dal gruppo. Gli esempi includono i saldi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti da una controllata che opera in un Paese dove controlli valutari o altre restrizioni legali rendono i saldi non utilizzabili liberamente da parte della controllante o di altre controllate.
50
Informazioni aggiuntive possono essere significative per gli utilizzatori ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria e del grado di liquidità dell'entità. L'indicazione di tali informazioni, insieme con una relazione della direzione aziendale, è incoraggiata e può includere:
a)
l'importo delle aperture di credito che possono essere disponibili per future attività operative e per estinguere impegni di capitale, indicando qualsiasi restrizione all'utilizzo di queste aperture di credito;
c)
l'importo complessivo dei flussi finanziari che rappresentano incrementi della capacità operativa separatamente da quello dei flussi finanziari richiesti per mantenere la capacità operativa stessa; e
d)
l'importo dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento per ciascun settore oggetto di informativa (cfr. IFRS 8 Settori operativi).
51
L'indicazione distinta dei flussi finanziari che rappresentano incrementi della capacità operativa e i flussi finanziari richiesti per mantenere la capacità operativa stessa è utile per consentire agli utilizzatori di giudicare se l'entità sta investendo adeguatamente al fine di conservare la sua capacità operativa. L'entità che non investa adeguatamente nel mantenimento della sua capacità operativa può pregiudicare la redditività futura per privilegiare la liquidità corrente e le distribuzioni ai soci.
52
L'indicazione dei flussi finanziari per settori permette agli utilizzatori di ottenere una migliore conoscenza delle relazioni tra i flussi finanziari della gestione nel suo complesso e quelli dei suoi settori e della disponibilità e variabilità dei flussi finanziari dei singoli settori.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
53
Il presente Principio entra in vigore per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 1994 o in data successiva.
54
Lo IAS 27 (come modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi 39-42 e aggiunto i paragrafi 42A e 42B. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente. Le modifiche devono essere applicate retroattivamente.
55
Il paragrafo 14 è stato modificato da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto ed applicare contestualmente il paragrafo 68A dello IAS 16.
56
Il paragrafo 16 è stato modificato da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2010 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
57
L'IFRS 10 e l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 37, 38 e 42B e hanno eliminato il paragrafo 50, lettera b). L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.
58
Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 42A e 42B e ha aggiunto il paragrafo 40A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, l'entità deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.
59
L'IFRS 16 Leasing, pubblicato nel gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 17 e 44. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.
60
Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 7), pubblicato a gennaio 2016, ha aggiunto i paragrafi da 44A a 44E. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2017 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Quando applica per la prima volta queste modifiche, l'entità non è tenuta a fornire informazioni comparative rispetto agli esercizi precedenti.
61
L'IFRS 17 Contratti assicurativi, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 14. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 17.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è disciplinare i criteri per la selezione e il cambiamento di principi contabili, unitamente al trattamento contabile e all'informativa sui cambiamenti di principi contabili, sui cambiamenti nelle stime contabili e sulle correzioni di errori. Il Principio si propone di migliorare la significatività e l'attendibilità del bilancio delle entità, e la comparabilità di tali bilanci nel tempo e con i bilanci di altre entità.
2
Le disposizioni sull'informativa concernente i principi contabili, fatta eccezione per i cambiamenti di principi contabili, sono contenute nello IAS 1 Presentazione del bilancio.
AMBITO DI APPLICAZIONE
3
Il presente Principio deve essere applicato nella selezione e nell'applicazione dei principi contabili, nella contabilizzazione dei cambiamenti di principi contabili, dei cambiamenti nelle stime contabili e delle correzioni di errori di esercizi precedenti.
4
Gli effetti fiscali connessi a correzioni di errori di esercizi precedenti e rettifiche retroattive effettuate per applicare i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati e illustrati in base a quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.
DEFINIZIONI
5
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
I principi contabili sono gli specifici principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati dall'entità nella preparazione e nella presentazione del bilancio.
Le stime contabili sono importi monetari in bilancio soggetti a incertezza della valutazione.
International Financial Reporting Standard (IFRS) sono i Principi e le Interpretazioni emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:
Rilevante è definito nel paragrafo 7 dello IAS 1 ed è utilizzato nel presente Principio con lo stesso significato.
Gli errori di esercizi precedenti sono omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell'entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erroneo di informazioni attendibili che:
a)
erano disponibili quando fu autorizzata la pubblicazione dei bilanci di quegli esercizi; e
b)
si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci.
Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi.
L'applicazione retroattiva è l'applicazione di un nuovo principio contabile alle operazioni, altri eventi e circostanze come se quel principio fosse sempre stato applicato.
La rideterminazione retroattiva dei valori consiste nel correggere la rilevazione, la valutazione e l'informativa concernente gli importi di elementi del bilancio come se l'errore di un esercizio precedente non fosse mai avvenuto.
Non fattibile: applicare una disposizione non è fattibile quando l'entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla. Per un particolare esercizio precedente, non è fattibile applicare un cambiamento di un principio contabile retroattivamente o rideterminare retroattivamente un valore per correggere un errore se:
a)
gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva dei valori non sono determinabili;
b)
l'applicazione retroattiva o la rideterminazione retroattiva dei valori richiede supposizioni circa quale sarebbe stato l'intento della direzione aziendale in quell'esercizio; o
c)
l'applicazione retroattiva o la rideterminazione retroattiva dei valori richiede stime significative di importi ed è impossibile distinguere obiettivamente le informazioni su quelle stime che:
i)
forniscono prove di circostanze che esistevano alla(e) data(e) in cui tali importi dovevano essere rilevati, valutati o indicati; e
ii)
sarebbero state disponibili quando era stata autorizzata la pubblicazione dei bilanci per tale esercizio precedente;
da altre informazioni.
Per applicazione prospettica di un cambiamento di principio contabile e della rilevazione dell'effetto di un cambiamento nella stima contabile si intende rispettivamente:
a)
l'applicazione di un nuovo principio contabile a operazioni, altri eventi e circostanze che si verificano dopo la data alla quale il principio viene cambiato; e
b)
la rilevazione dell'effetto del cambiamento nella stima contabile nel corrente e nei futuri esercizi interessati dal cambiamento.
6
[Eliminato]
PRINCIPI CONTABILI
Selezione e applicazione dei principi contabili
7
Quando un IFRS si applica specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la scelta del principio o dei principi applicati per la contabilizzazione di tale voce deve essere determinata dall'applicazione dell'IFRS.
8
Gli IFRS contengono i principi contabili che lo IASB ritiene possano determinare bilanci in grado di riportare informazioni rilevanti e attendibili sulle operazioni, altri eventi e circostanze a cui essi si applicano. Tali principi non necessitano di essere applicati quando l'effetto della loro applicazione è irrilevante. Tuttavia è inappropriato effettuare, o lasciare non corrette, deviazioni irrilevanti dagli IFRS al fine di ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità.
9
Gli IFRS sono accompagnati da Guide volte ad assistere le entità nell'applicazione delle loro disposizioni. Tali guide precisano se costituiscono o meno parte integrante degli IFRS. Le guide che costituiscono parte integrante degli IFRS sono obbligatorie. Le guide che non costituiscono parte integrante degli IFRS non contengono disposizioni per la redazione del bilancio.
10
In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia:
a)
rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e
b)
attendibile, in modo che il bilancio:
i)
rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità;
ii)
rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma giuridica;
iii)
sia neutrale, cioè scevro da pregiudizi;
iv)
sia prudente; e
v)
sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.
11
Nell'esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l'applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente:
a)
le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e
b)
le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale)(4).
12
Nell'esprimere il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi di normazione contabile che utilizzano un quadro concettuale simile per elaborare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti del paragrafo 11.
Uniformità di principi contabili
13
L'entità deve selezionare e applicare i principi contabili in modo uniforme a operazioni simili, altri eventi e circostanze, a meno che un Principio o una Interpretazione richieda specificatamente o permetta una classificazione delle voci tale per cui principi differenti possono essere appropriati. Se un IFRS richiede o permette una tale classificazione, si deve selezionare e applicare uniformemente un appropriato principio contabile a ciascuna classe.
Cambiamenti di principi contabili
14
L'entità deve cambiare un principio contabile soltanto se il cambiamento:
a)
è richiesto da un Principio o da una Interpretazione; o
b)
produce un bilancio in grado di fornire informazioni attendibili e più rilevanti in merito agli effetti di operazioni, altri fatti o circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell'entità.
15
Gli utilizzatori del bilancio necessitano di essere in grado di comparare il bilancio dell'entità nel tempo per identificare l'andamento della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari. Quindi gli stessi principi contabili sono applicati nel corso di ciascun esercizio e da un esercizio al successivo a meno che un cambiamento di principio contabile soddisfi uno dei criteri del paragrafo 14.
16
Le seguenti situazioni non rappresentano cambiamenti di principi contabili:
a)
l'applicazione di un principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che differiscono nella sostanza da quelli verificatisi precedentemente; e
b)
l'applicazione di un nuovo principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che non si sono mai verificati precedentemente o che erano irrilevanti.
17
La prima applicazione di un principio per rivalutare le attività secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari o dallo IAS 38 Attività immateriali è un cambiamento di principio contabile da trattarsi come una rivalutazione secondo quanto previsto dallo IAS 16 o dallo IAS 38, piuttosto che secondo quanto previsto dal presente Principio.
18
I paragrafi da 19 a 31 non si applicano ai cambiamenti di principio contabile di cui al paragrafo 17.
Applicazione dei cambiamenti nei principi contabili
19
Subordinatamente al paragrafo 23:
a)
l'entità deve contabilizzare un cambiamento di principio contabile originato dalla prima applicazione di un Principio o una Interpretazione in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie, qualora esistano, di quell'IFRS; e
b)
quando l'entità cambia un principio contabile in sede di prima applicazione di un Principio o di una Interpretazione che non contiene disposizioni transitorie specifiche applicabili a tale cambiamento, o cambia un principio contabile volontariamente, deve applicare il cambiamento retroattivamente.
20
Ai fini del presente Principio, l'applicazione anticipata di un Principio o di una Interpretazione non è un cambiamento volontario di principio contabile.
21
In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale può, secondo quanto previsto dal paragrafo 12, applicare un principio contabile secondo le più recenti disposizioni di un altro organismo di normazione contabile che utilizza un quadro concettuale concettualmente simile per elaborare i principi contabili. Se in seguito a una modifica di tale disposizione, l'entità sceglie di cambiare un principio contabile, tale cambiamento è contabilizzato e presentato come un cambiamento volontario di principio contabile.
Applicazione retroattiva
22
In relazione al paragrafo 23, quando un cambiamento di principio contabile è applicato retroattivamente in conformità a quanto previsto dal paragrafo 19, lettera a) o b), l'entità deve rettificare il saldo di apertura di ciascuna componente del patrimonio netto interessata per il più remoto esercizio presentato e gli altri importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente presentato come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.
Limitazioni dell'applicazione retroattiva
23
Quando il paragrafo 19, lettera a) o b) richiede l'applicazione retroattiva, si deve applicare un cambiamento di principio contabile retroattivamente fatta eccezione per il caso in cui non risulta fattibile determinare gli effetti specifici sul periodo o l'effetto cumulativo del cambiamento.
24
Quando non è fattibile determinare gli effetti specifici dell'esercizio interessato derivanti dal cambiamento di un principio contabile sulla informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l'entità deve applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio del più remoto esercizio per il quale l'applicazione retroattiva risulta fattibile, che può anche essere l'esercizio in corso, e deve effettuare una rettifica corrispondente del saldo di apertura di ciascuna componente del patrimonio netto interessata per questo esercizio.
25
Quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo dell'applicazione di un nuovo principio contabile all'inizio dell'esercizio corrente per tutti gli esercizi precedenti, l'entità deve rettificare l'informativa comparativa per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente, a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.
26
Quando l'entità applica un nuovo principio contabile retroattivamente, essa riporta gli effetti derivanti da tale applicazione ai dati comparativi degli esercizi precedenti fino a quando ciò risulta fattibile. L'applicazione retroattiva a un esercizio precedente non è fattibile a meno che sia possibile determinare l'effetto cumulativo sugli importi di entrambi i prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura e di chiusura di quell'esercizio. L'importo della rettifica risultante connessa a esercizi antecedenti quelli presentati nel bilancio è rilevato nel saldo di apertura di ciascuna componente del patrimonio netto del più remoto esercizio presentato. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto (per esempio, al fine di essere conformi a un Principio o a un'Interpretazione). Eventuali altre informazioni relative a esercizi precedenti, quali prospetti storici dei dati finanziario-economici di bilancio, sono a loro volta rettificate fino a quando ciò risulta fattibile.
27
Quando per l'entità non è fattibile applicare un nuovo principio contabile retroattivamente, perché non è in grado di determinare l'effetto cumulativo derivante dall'applicazione del principio a tutti gli esercizi precedenti, questa, secondo quanto previsto dal paragrafo 25, applica il nuovo principio prospetticamente dall'inizio del primo esercizio in cui ciò risulta fattibile. L'entità, quindi, tralascia quella parte della rettifica cumulativa alle voci dell'attivo, passivo e patrimonio netto originatasi prima di tale data. È consentito cambiare un principio contabile anche se non è fattibile applicare il principio prospetticamente per qualsiasi esercizio precedente. I paragrafi da 50 a 53 forniscono una linea guida sui casi in cui non è fattibile applicare un nuovo principio contabile a uno o più esercizi precedenti.
Informazioni integrative
28
Quando la prima applicazione di un Principio o di una Interpretazione ha un effetto sull'esercizio corrente o su qualsiasi esercizio precedente, avrebbe un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l'importo della rettifica, ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, l'entità deve indicare:
a)
il titolo dell'IFRS;
b)
quando applicabile, che il cambiamento di principio contabile è effettuato secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie;
c)
la natura del cambiamento di principio contabile;
d)
quando applicabile, una descrizione delle disposizioni transitorie;
e)
quando applicabile, le disposizioni transitorie che possono avere un effetto su esercizi futuri;
f)
per l'esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della rettifica:
i)
per ciascuna voce di bilancio interessata; e
ii)
se lo IAS 33 Utile per azione si applica all'entità, relativamente all'utile di base e diluito per azione;
g)
l'importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti in cui ciò è fattibile; e
h)
se l'applicazione retroattiva richiesta dal paragrafo 19, lettera a) o b) non è fattibile per un particolare esercizio precedente o per esercizi antecedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e la descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato.
I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tali informazioni integrative.
29
Quando un cambiamento volontario di principio contabile ha un effetto sull'esercizio corrente o su qualsiasi esercizio precedente, avrebbe un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l'importo della rettifica, ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, l'entità deve indicare:
a)
la natura del cambiamento di principio contabile;
b)
le ragioni per cui l'applicazione del nuovo principio contabile fornisce informazioni attendibili e più rilevanti;
c)
per l'esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della rettifica:
i)
per ciascuna voce di bilancio interessata; e
ii)
se lo IAS 33 si applica all'entità, relativamente all'utile di base e diluito per azione;
d)
l'importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti in cui ciò è fattibile; e
e)
se l'applicazione retroattiva non è fattibile per uno specifico esercizio precedente o per esercizi antecedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e la descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato.
I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tali informazioni integrative.
30
Quando l'entità non ha applicato un nuovo Principio o una nuova Interpretazione, emesso ma non ancora in vigore, l'entità deve indicare:
a)
tale fatto; e
b)
informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare il possibile impatto che l'applicazione del nuovo Principio o della nuova Interpretazione avrà sul bilancio dell'entità nell'esercizio della prima applicazione.
31
Nel conformarsi con il paragrafo 30, l'entità considera di indicare:
a)
il titolo di un nuovo Principio o di una nuova Interpretazione;
b)
la natura del cambiamento o di cambiamenti imminenti di principio contabile;
c)
la data a partire dalla quale l'applicazione del Principio o dell'Interpretazione è richiesta;
d)
la data in cui ha programmato di applicare il Principio o l'Interpretazione per la prima volta; e
e)
alternativamente:
i)
una illustrazione dell'impatto che si prevede la prima applicazione del Principio o dell'Interpretazione abbia sul bilancio dell'entità; o
ii)
se l'impatto non è conosciuto o ragionevolmente stimabile, una dichiarazione a tale riguardo.
STIME CONTABILI
32
Un principio contabile può esigere una modalità di valutazione delle voci del bilancio che implica incertezza della valutazione. Ciò vuol dire che il principio contabile potrebbe imporre di valutare tali voci a importi monetari che, non potendo essere osservati direttamente, devono essere stimati. In tal caso l'entità elabora una stima contabile per conseguire l'obiettivo stabilito dal principio contabile. L'elaborazione di stime contabili comporta l'uso di valutazioni o ipotesi basate sulle più recenti informazioni attendibili disponibili. Tra gli esempi di stime contabili figurano:
a)
i fondi a copertura perdite per perdite attese su crediti, in applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;
b)
il valore netto di realizzo di un bene di magazzino, in applicazione dello IAS 2 Rimanenze;
c)
il fair value (valore equo) di un'attività o passività, in applicazione dell'IFRS 13 Valutazione del fair value;
d)
la quota di ammortamento di un elemento di immobili, impianti e macchinari, in applicazione dello IAS 16; e
e)
gli accantonamenti per obbligazioni di garanzia, in applicazione dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.
32A
Per elaborare una stima contabile l'entità utilizza tecniche di valutazione e dati. Le tecniche di valutazione comprendono tecniche di stima (ad esempio, le tecniche utilizzate per valutare un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti in applicazione dell'IFRS 9) e tecniche di valutazione (ad esempio, le tecniche utilizzate per valutare il fair value (valore equo) di un'attività o di una passività in applicazione dell'IFRS 13).
32B
Il termine "stima" negli IFRS si riferisce talvolta a una stima che non è una stima contabile quale definita nel presente Principio. Ad esempio, si riferisce talvolta a un dato utilizzato per elaborare stime contabili.
33
L'impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne intacca l'attendibilità.
Cambiamenti nelle stime contabili
34
L'entità può dover modificare una stima contabile se si verificano mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima si era basata o in seguito a nuove informazioni, nuovi sviluppi o maggiore esperienza. Per sua natura, la modifica di una stima non è correlata a esercizi precedenti e non è la correzione di un errore.
34A
Gli effetti su una stima contabile del cambiamento di un dato o di una tecnica di valutazione sono cambiamenti nelle stime contabili, a meno che derivino dalla correzione di errori di esercizi precedenti.
35
Un cambiamento nel criterio base di valutazione applicato è un cambiamento di principio contabile, e non è un cambiamento nella stima contabile. Quando è difficile distinguere un cambiamento di principio contabile da un cambiamento nella stima contabile, il cambiamento è trattato come un cambiamento nella stima contabile.
Applicazione dei cambiamenti nelle stime contabili
36
L'effetto di un cambiamento nella stima contabile, diverso da un cambiamento a cui si applica il paragrafo 37, deve essere rilevato prospetticamente includendolo nel risultato economico:
a)
nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento, se il cambiamento influisce solo su quell'esercizio; o
b)
nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento e negli esercizi futuri, se il cambiamento influisce su entrambi.
37
Un cambiamento nella stima contabile deve essere rilevato rettificando il valore contabile di attività, passività, posta di patrimonio netto nell'esercizio in cui si è verificato il cambiamento nella misura in cui un cambiamento dà origine a cambiamenti di valore delle attività e passività interessate, o si riferisce a una posta di patrimonio netto.
38
La rilevazione prospettica dell'effetto di un cambiamento nella stima contabile significa che il cambiamento è applicato alle operazioni, altri eventi e circostanze che si sono verificati a partire dalla data del cambiamento. Un cambiamento nella stima contabile può influire solo sul risultato economico dell'esercizio corrente, o sul risultato economico sia dell'esercizio corrente, sia degli esercizi futuri. Ad esempio, la variazione di un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti influisce solo sul risultato economico dell'esercizio corrente e perciò è rilevata nell'esercizio corrente. Tuttavia un cambiamento nella vita utile stimata di, o nelle modalità di consumo attese dei benefici economici futuri inclusi in, un'attività ammortizzabile influisce sulla quota di ammortamento dell'esercizio corrente e di ciascun esercizio futuro della vita utile residua dell'attività medesima. In entrambi i casi l'effetto del cambiamento relativo all'esercizio corrente è rilevato come provento o onere nell'esercizio stesso. L'impatto, laddove esista, sugli esercizi futuri è rilevato come provento o onere negli esercizi futuri.
Informazioni integrative
39
L'entità deve indicare la natura e l'importo di un cambiamento nella stima contabile che ha un effetto sull'esercizio corrente o si prevede abbia un effetto su esercizi futuri, fatta eccezione per l'indicazione dell'effetto prodotto su esercizi futuri quando non è fattibile effettuare una tale stima.
40
Se l'importo dell'effetto sugli esercizi futuri non è presentato perché non è fattibile effettuare la stima, l'entità deve indicare tale fatto.
ERRORI
41
Errori possono essere commessi nella rilevazione, valutazione, presentazione o informativa di elementi del bilancio. Il bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità. Errori potenziali dell'esercizio corrente scoperti nel medesimo esercizio sono corretti prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio. Tuttavia errori rilevanti a volte non sono scoperti sino a un esercizio successivo, e tali errori di esercizi precedenti sono corretti nell'informativa comparativa presentata nel bilancio per tale esercizio successivo (cfr. paragrafi 42-47).
42
Subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 43, l'entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue:
a)
determinando nuovamente gli importi comparativi per l'esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso l'errore; o
b)
se l'errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio precedente presentato, determinando nuovamente i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio precedente presentato.
Limitazioni alla rideterminazione retroattiva dei valori
43
Un errore di un esercizio precedente deve essere corretto con una rideterminazione retroattiva dei valori, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare gli effetti specifici dell'esercizio interessato ovvero l'effetto cumulativo dell'errore.
44
Quando non è fattibile determinare gli effetti di un errore riferibili d uno specifico esercizio su un'informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l'entità deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio per il quale la rideterminazione retroattiva del valore è fattibile (che può essere l'esercizio corrente).
45
Quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo di un errore, all'inizio dell'esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, l'entità deve rideterminare i valori interessati nell'informativa comparativa per correggere l'errore prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.
46
La correzione di un errore di un esercizio precedente non incide sul risultato economico dell'esercizio in cui l'errore viene scoperto. Qualsiasi informazione su esercizi precedenti, inclusi eventuali prospetti storici dei dati finanziario-economici di bilancio, è rettificata fino a quando ciò risulta fattibile.
47
Quando non è fattibile determinare l'importo di un errore (per esempio un errore commesso nell'applicazione di un principio contabile) per tutti gli esercizi precedenti, l'entità, secondo quanto previsto dal paragrafo 45, ridetermina i valori interessati nell'informativa comparativa prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. L'entità, quindi, tralascia quella parte della rideterminazione cumulativa del valore di attività, passività e patrimonio netto originatasi prima di tale data. I paragrafi da 50 a 53 forniscono una linea guida sui casi in cui non è fattibile correggere un errore per uno o più esercizi precedenti.
48
Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime contabili. Le stime contabili, per loro natura, sono approssimazioni che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive. Per esempio, l'utile o la perdita rilevato a seguito di una risoluzione di un evento incerto non rappresenta una correzione di un errore.
Informativa su errori di esercizi precedenti
49
Nell'applicazione del paragrafo 42, l'entità deve indicare quanto segue:
a)
la natura dell'errore di un esercizio precedente;
b)
per ogni esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della rettifica:
i)
per ciascuna voce di bilancio interessata; e
ii)
se lo IAS 33 si applica all'entità, relativamente all'utile di base e diluito per azione;
c)
l'importo della correzione all'inizio del primo esercizio precedente presentato; e
d)
se la rideterminazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e una descrizione di come e da quando l'errore è stato corretto.
I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tali informazioni integrative.
NON FATTIBILITÀ DELL'APPLICAZIONE RETROATTIVA E DELLA RIDETERMINAZIONE RETROATTIVA DEI VALORI
50
In alcune circostanze, non è fattibile rettificare l'informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti per ottenere la comparabilità con l'esercizio corrente. Per esempio, nell'esercizio/negli esercizi precedente/i i dati possono non essere stati raccolti in maniera tale da permettere l'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile (inclusa, ai fini dei paragrafi da 51 a 53, la sua applicazione prospettica a esercizi precedenti) o da consentire la rideterminazione retroattiva dei valori per correggere un errore di un esercizio precedente, e non può essere fattibile risalire all'informazione.
51
È spesso necessario effettuare stime per poter applicare un principio contabile a elementi di bilancio rilevati o esposti con riferimento a operazioni, altri eventi o circostanze. La stima è per sua natura soggettiva, e le stime possono essere formulate dopo la data di chiusura dell'esercizio. La formulazione di stime è potenzialmente più difficile quando si applica retroattivamente un principio contabile o si determinano retroattivamente i valori per correggere un errore di un esercizio precedente, a causa del periodo di tempo più lungo che potrebbe essere trascorso dal verificarsi dell'operazione, altro evento o circostanza interessato. Tuttavia la finalità delle stime relative a esercizi precedenti rimane la stessa come per le stime effettuate nell'esercizio corrente, ossia, che la stima rifletta la situazione esistente al momento in cui l'operazione, altro evento o circostanza si è verificato.
52
Quindi l'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile o la correzione di un errore di un esercizio precedente richiede informazioni distinte che:
a)
forniscano evidenze di circostanze che esistevano alla/e data/e in l'operazione, altro fatto o condizione si è verificato, e
b)
sarebbero state disponibili quando era stata autorizzata la pubblicazione dei bilanci per tale esercizio precedente
da altre informazioni. Per alcune tipologie di stime (per esempio, una valutazione del fair value che utilizza input significativi non osservabili), è impossibile distinguere questi tipi di informazioni. Quando l'applicazione o la rideterminazione retroattiva dei valori richiederebbe di effettuare una stima significativa per la quale è impossibile distinguere queste due tipologie di informazioni, non è fattibile applicare il nuovo principio contabile o correggere l'errore dell'esercizio precedente retroattivamente.
53
Informazioni conosciute a posteriori non dovrebbero essere utilizzate quando si applica un nuovo principio contabile a, o quando si correggono importi di, un esercizio precedente, sia facendo supposizioni su quali sarebbero state le intenzioni della direzione aziendale in un esercizio precedente ovvero stimando gli importi rilevati, valutati o esposti in un esercizio precedente. Per esempio, quando l'entità corregge un errore di un esercizio precedente nel calcolare la sua passività per le assenze per malattia accumulate dai dipendenti, secondo quanto previsto dallo IAS 19 Benefici per i dipendenti, non prende in considerazione i dati relativi a una stagione di influenza particolarmente acuta durante l'esercizio successivo resi disponibili dopo che è stata autorizzata la pubblicazione del bilancio per l'esercizio precedente. Il fatto che le stime significative siano richieste di frequente quando si rettifica l'informativa comparativa presentata per esercizi precedenti non impedisce una attendibile rettifica o correzione dell'informativa comparativa.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
54
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2005 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
54A
[Eliminato]
54B
[Eliminato]
54C
L'IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 52. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 13.
54D
[Eliminato]
54E
L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 53 e ha eliminato i paragrafi 54A, 54B e 54D. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
54F
Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato il paragrafo 6 e il paragrafo 11, lettera b). L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L'applicazione anticipata è consentita se l'entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L'entità deve applicare le modifiche al paragrafo 6 e al paragrafo 11, lettera b), retroattivamente conformemente al presente Principio. Tuttavia, se stabilisce che l'applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi o sforzi eccessivi, l'entità deve applicare le modifiche al paragrafo 6 e al paragrafo 11, lettera b), con riferimento ai paragrafi 23-28 del presente Principio. Se l'applicazione retroattiva delle Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS comporterebbe costi o sforzi eccessivi, nell'applicare i paragrafi 23-28 del presente Principio, tranne nell'ultima frase del paragrafo 27, l'entità deve interpretare l'espressione "non è fattibile" come avente il significato di "comporta costi o sforzi eccessivi" e il termine "fattibile" come avente il significato di "possibile senza costi o sforzi eccessivi".
54G
Se non applica l'IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, l'entità, nell'applicare il paragrafo 11, lettera b), ai saldi dei regulatory account, deve continuare a riferirsi alle definizioni, ai criteri di rilevazione e ai concetti di misurazione, e deve considerarne l'applicabilità, di cui al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio(5) anziché a quelli contenuti nel Quadro concettuale. Il saldo dei regulatory account è il saldo dei conti costi (o ricavi) non rilevato come attività o passività in conformità ad altri IFRS applicabili, ma che è incluso, o si prevede che sia incluso, da parte dell'autorità di regolamentazione delle tariffe per fissare le tariffe che possono essere applicate ai clienti. L'autorità di regolamentazione delle tariffe è un organismo autorizzato per legge o regolamento a fissare la tariffa o una gamma di tariffe che vincola l'entità. L'autorità di regolamentazione delle tariffe può essere un organismo terzo o una parte correlata dell'entità, compreso lo stesso consiglio di amministrazione dell'entità, se tale organismo è tenuto per legge o regolamento a fissare le tariffe sia nell'interesse dei clienti che per garantire la solidità finanziaria complessiva dell'entità.
54H
Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato nell'ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 7 dello IAS 1 e il paragrafo 5 dello IAS 8, e ha eliminato il paragrafo 6 dello IAS 8. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
54I
Definizione di stime contabili, pubblicato a febbraio 2021, ha modificato i paragrafi 5, 32, 34, 38 e 48 e ha aggiunto i paragrafi 32A, 32B e 34A. L'entità deve applicare tali modifiche per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. L'entità deve applicare le modifiche ai cambiamenti nelle stime contabili e ai cambiamenti di principi contabili che si verificano all'inizio o dopo l'inizio del primo esercizio in cui applica le modifiche.
RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
55
Il presente Principio sostituisce lo IAS 8 Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, rivisto nella sostanza nel 1993.
56
Il presente Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:
a)
SIC-2 Coerenza nell'applicazione dei principi contabili — Capitalizzazione di oneri finanziari; e
b)
SIC-18 Coerenza nell'applicazione dei principi contabili — Metodi alternativi
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 10
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è di prescrivere:
a)
quando l'entità dovrebbe rettificare il proprio bilancio a seguito di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento; e
b)
l'informativa che l'entità dovrebbe fornire circa la data in cui è stata autorizzata la pubblicazione del bilancio e in relazione ai fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
Il Principio richiede, inoltre, che l'entità non dovrebbe redigere il proprio bilancio basandosi sul presupposto della continuità aziendale se i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento indicano che tale presupposto non è più appropriato.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione di, e per l'informativa su, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
DEFINIZIONI
3
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
I fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di chiusura dell'esercizio di riferimento e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio. Possono essere identificate due tipologie di fatti:
a)
quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento (fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che comportano una rettifica); e
b)
quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di chiusura dell'esercizio (fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano rettifica).
4
Il processo previsto per l'autorizzazione della pubblicazione del bilancio può variare a seconda della struttura della direzione aziendale, delle disposizioni statutarie e delle procedure seguite nel preparare e nel redigere il bilancio.
5
In alcuni casi, l'entità è tenuta a presentare il bilancio agli azionisti per l'approvazione dopo che lo stesso è stato pubblicato. In tali casi, il bilancio si intende autorizzato a essere pubblicato alla data di pubblicazione, non a quella in cui gli azionisti approvano il bilancio.
Esempio
La direzione aziendale dell'entità completa la bozza del bilancio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 20X1 in data 28 febbraio 20X2. Il 18 marzo 20X2, il Consiglio di amministrazione prende in esame il bilancio e ne autorizza la pubblicazione. L'entità rende noti l'utile e altri dati economico-finanziari di bilancio in data 19 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1o aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l'assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio così approvato è, quindi, depositato presso l'autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2.
La pubblicazione del bilancio è autorizzata il 18 marzo 20X2 (data di autorizzazione della pubblicazione da parte del Consiglio di amministrazione).
6
In alcuni casi, la direzione aziendale dell'entità è tenuta a presentare per approvazione il proprio bilancio a un organo di sorveglianza (composto solamente da amministratori non esecutivi). In tali casi la pubblicazione del bilancio è autorizzata quando la direzione aziendale ne autorizza la presentazione all'organo di sorveglianza.
Esempio
In data 18 marzo 20X2, la direzione aziendale dell'entità autorizza la presentazione del bilancio al suo organo di sorveglianza. L'organo di sorveglianza è composto solo da amministratori non esecutivi e può comprendere rappresentative sindacali e altri soggetti esterni. L'organo di sorveglianza approva il bilancio in data 26 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1o aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l'assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio è quindi depositato presso l'autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2.
La pubblicazione del bilancio è autorizzata in data 18 marzo 20X2 (data dell'autorizzazione da parte della direzione aziendale della presentazione all'organo di sorveglianza).
7
I fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento includono tutti i fatti fino alla data in cui è stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, anche se tali fatti si verificano dopo la comunicazione al pubblico dell'utile o di altre selezionate informazioni economico-finanziarie.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che comportano una rettifica
8
L'entità è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per riflettere i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che comportano una rettifica.
9
Di seguito sono riportati esempi di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che comportano una rettifica imponendo all'entità di rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi non rilevati in precedenza:
a)
la conclusione dopo la data di chiusura dell'esercizio di una causa legale che conferma che l'entità aveva un'obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio. L'entità rettifica qualsiasi accantonamento relativo a tale causa precedentemente rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali o rileva un nuovo accantonamento. L'entità non si limita a fornire solo l'informativa in merito alla passività potenziale perché la sua conclusione fornisce ulteriori elementi che sarebbero considerati secondo quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 37;
b)
la conoscenza di informazioni dopo la data di chiusura dell'esercizio che indicano che l'attività aveva subito una riduzione di valore alla data di chiusura dell'esercizio medesimo, o che l'importo della perdita per riduzione di valore dell'attività precedentemente rilevata deve essere rettificato. Per esempio:
i)
il fallimento di un cliente che si verifica dopo la data di chiusura dell'esercizio solitamente conferma che l'affidabilità creditizia del cliente era deteriorata alla data di chiusura dell'esercizio; e
ii)
la vendita di rimanenze dopo la data di chiusura dell'esercizio può fornire evidenza del loro valore netto di realizzo alla data di chiusura dell'esercizio;
c)
la determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio;
d)
la determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio dell'importo di compartecipazione agli utili o di incentivi da erogare, se l'entità alla data di chiusura dell'esercizio aveva un'obbligazione attuale legale o implicita a effettuare tali pagamenti per effetto di fatti precedenti a tale data (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti);
e)
la scoperta di frodi o errori che dimostrano che il bilancio non è corretto.
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano rettifica
10
L'entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano rettifica.
11
Un esempio di un fatto intervenuto dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che non comporta rettifica è una flessione del fair value (valore equo) degli investimenti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui è autorizzata la pubblicazione del bilancio. Flessioni nel fair value (valore equo) solitamente non fanno riferimento alla situazione degli investimenti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, ma riflettono circostanze che si sono verificate successivamente. Di conseguenza l'entità non rettifica il valore degli investimenti iscritti nel proprio bilancio. Analogamente, l'entità non aggiorna l'informativa circa il valore delle attività alla data di chiusura dell'esercizio, sebbene ciò possa comportare la necessità di fornire informazioni aggiuntive secondo le disposizioni del paragrafo 21.
Dividendi
12
Se l'entità delibera l'assegnazione di dividendi ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale (come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio) dopo la data di chiusura dell'esercizio, la stessa non deve rilevare tali dividendi come una passività alla data di chiusura dell'esercizio.
13
Se i dividendi vengono dichiarati dopo la data di chiusura dell'esercizio ma prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio, i dividendi non sono rilevati come passività alla data di chiusura dell'esercizio in quanto a quel momento non esiste alcuna obbligazione. Tali dividendi sono indicati nelle note al bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio.
CONTINUITÀ AZIENDALE
14
L'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di chiusura dell'esercizio di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò.
15
Il peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la data di chiusura dell'esercizio può essere indicativo della necessità di considerare se il presupposto della continuità aziendale risulti ancora appropriato. Se il presupposto della continuità aziendale non è più appropriato, l'effetto è così pervasivo che il presente Principio richiede una modifica fondamentale dei principi contabili di riferimento piuttosto che una rettifica degli importi rilevati in conformità agli originari principi contabili.
16
Lo IAS 1 specifica che è richiesta informativa se:
a)
il bilancio non è redatto secondo il presupposto della continuità aziendale; o
b)
la direzione aziendale è a conoscenza di rilevanti incertezze connesse a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell'entità di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Gli eventi o situazioni che richiedono tale informativa possono sorgere dopo la data di chiusura dell'esercizio.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Data di autorizzazione della pubblicazione
17
L'entità deve indicare la data in cui è stata autorizzata la pubblicazione del bilancio e chi ne ha dato l'autorizzazione. Se i proprietari dell'entità o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la pubblicazione, l'entità deve indicare tale fatto.
18
È importante per gli utilizzatori conoscere quando è stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, perché il bilancio non riflette i fatti intervenuti dopo quella data.
Aggiornamento dell'informativa concernente le situazioni alla data di chiusura dell'esercizio
19
Se l'entità riceve dopo la data di chiusura dell'esercizio informazioni riguardanti situazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, essa deve aggiornare l'informativa relativa a tali situazioni, alla luce delle nuove conoscenze.
20
In alcune circostanze l'entità necessita di aggiornare l'informativa contenuta nel proprio bilancio al fine di riflettere le informazioni ricevute dopo la data di chiusura dell'esercizio, persino quando le informazioni non incidono sui valori che l'entità rileva nel proprio bilancio. Un esempio della necessità di aggiornare l'informativa si ha quando si viene a conoscenza, dopo la data di chiusura dell'esercizio, di fatti concernenti una passività potenziale già esistente alla data di chiusura dell'esercizio. L'entità, oltre a considerare se debba rilevare o modificare un accantonamento, secondo le disposizioni dello IAS 37, aggiorna la propria informativa riguardo la passività potenziale alla luce di tale conoscenza.
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano rettifica
21
Qualora fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano rettifica siano rilevanti, potrebbe ragionevolmente presumersi che la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. Di conseguenza, per ogni categoria rilevante di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica, l'entità deve indicare quanto segue:
a)
la natura del fatto; e
b)
una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.
22
Quelli che seguono sono esempi di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano rettifica e che generalmente richiederebbero un'informativa:
a)
un'importante aggregazione aziendale dopo la data di chiusura dell'esercizio (l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali richiede in tali casi specifica informativa) o il trasferimento di un'importante controllata;
b)
comunicazione di un programma che prevede la cessazione di un componente;
c)
importanti acquisti di attività, classificazione di attività possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, altre dismissioni di attività o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche;
d)
la distruzione dovuta a un incendio di un importante impianto produttivo dopo la data di chiusura dell'esercizio;
e)
la comunicazione o l'inizio dell'attuazione di un'importante ristrutturazione (si veda lo IAS 37);
f)
importanti operazioni su azioni ordinarie e operazioni su potenziali azioni ordinarie successive alla data di chiusura dell'esercizio (lo IAS 33 Utile per azione richiede che l'entità inserisca in bilancio una descrizione di tali operazioni ad eccezione di quando le operazioni in oggetto riguardano la capitalizzazione di riserve o emissioni gratuite, frazionamenti azionari o raggruppamenti di azioni, tutte quante comportanti una rettifica secondo le disposizioni dello IAS 33);
g)
abnormi variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio delle valute estere avvenute dopo la data di chiusura dell'esercizio;
h)
variazioni delle aliquote fiscali o della normativa fiscale emanate o comunicate dopo la data di chiusura dell'esercizio che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e differite (si veda lo IAS 12 Imposte sul reddito);
i)
assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzione di significativi impegni per garanzie; e
j)
l'inizio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data di chiusura dell'esercizio.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
23
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2005 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
23A
L'IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 11. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 13.
23B
L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 9. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 9.
23C
Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato nell'ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 21. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e ai paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.
RITIRO DELLO IAS 10 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1999)
24
Il presente Principio sostituisce lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio (rivisto nella sostanza nel 1999).
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 12
Imposte sul reddito
OBIETTIVO
L'obiettivo del presente Principio è quello di definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito. L'aspetto principale della contabilizzazione delle imposte sul reddito consiste nel definire come rilevare gli effetti fiscali correnti e futuri relativi:
a)
al futuro recupero (estinzione) del valore contabile delle attività (passività) rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità; e
b)
alle operazioni e agli altri fatti dell'esercizio corrente rilevati nel bilancio dell'entità.
È connaturato alla rilevazione di un'attività o di una passività il fatto che l'entità che redige il bilancio preveda di recuperare o estinguere il valore contabile di quella attività o passività. Se è probabile che il recupero o l'estinzione di quel valore contabile aumenti (riduca) i futuri pagamenti di imposte rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali, il presente Principio richiede che l'entità rilevi una passività (attività) fiscale differita, salvo alcuni casi specifici.
Il presente Principio richiede che l'entità rilevi gli effetti fiscali di operazioni e di altri eventi con le medesime modalità con le quali rileva le operazioni e gli altri eventi stessi. Così, qualsiasi effetto fiscale connesso alle operazioni e agli altri eventi rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio è anch'esso rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Per le operazioni e gli altri eventi rilevati al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio (nelle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto), anche qualsiasi effetto fiscale correlato è rilevato al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio (nelle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto, rispettivamente). Analogamente, la rilevazione delle attività e passività fiscali differite in una aggregazione aziendale incide sul valore dell'avviamento derivante da tale aggregazione aziendale o sul valore dell'utile rilevato per un acquisto a prezzi favorevoli.
Il presente Principio tratta anche la rilevazione delle attività fiscali differite derivanti da perdite fiscali o da crediti d'imposta non utilizzati, l'esposizione nel bilancio delle imposte sul reddito e l'illustrazione dell'informativa relativa alle imposte sul reddito.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1
Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle imposte sul reddito.
2
Per le finalità del presente Principio, le imposte sul reddito comprendono tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponibili. Le imposte sul reddito comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una società controllata, collegata o accordi a controllo congiunto a seguito di distribuzioni all'entità che redige il bilancio.
3
[Eliminato]
4
Il presente Principio non tratta i criteri di contabilizzazione dei contributi pubblici (cfr. IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica) e dei crediti d'imposta su partecipazioni. Tuttavia il presente Principio tratta la contabilizzazione delle differenze temporanee che possono derivare da tali contributi o crediti d'imposta.
DEFINIZIONI
5
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
L'utile contabile è l'utile o la perdita dell'esercizio prima della deduzione dell'onere fiscale.
Il reddito imponibile (perdita fiscale) è l'utile (perdita) di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale, su cui sono calcolate le imposte sul reddito dovute (recuperabili).
L'onere (provento) fiscale è l'importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nella determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio.
Le imposte correnti sono l'importo delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) di un esercizio.
Le passività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili.
Le attività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili a:
a)
differenze temporanee deducibili;
b)
riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate; e
c)
riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati.
Le differenze temporanee sono le differenze tra il valore contabile di un'attività o di una passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali. Le differenze temporanee possono essere:
a)
differenze temporanee imponibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto; o
b)
differenze temporanee deducibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto.
Il valore fiscale di un'attività o passività è il valore attribuito a quella attività o passività a fini fiscali.
Il valore ai fini fiscali di un'attività è il valore che sarà fiscalmente deducibile a fronte di qualsiasi beneficio economico imponibile che l'entità otterrà quando recupererà il valore contabile dell'attività. Se tali benefici economici non saranno imponibili, il valore ai fini fiscali dell'attività è uguale al suo valore contabile.
Esempi
1.
Il costo di una macchina è 100. Nell'esercizio corrente e in quelli precedenti, è già stato fiscalmente dedotto un ammortamento di 30 e il costo residuo sarà deducibile negli esercizi futuri, come ammortamento o per deducibilità al momento della dismissione. I ricavi prodotti dall'utilizzo della macchina sono imponibili, eventuali plusvalenze al momento della cessione della macchina saranno tassabili ed eventuali minusvalenze saranno fiscalmente deducibili. Il valore ai fini fiscali della macchina è 70.
2.
Un credito per interessi ha un valore contabile di 100. I relativi interessi attivi saranno tassati al momento dell'incasso. Il valore ai fini fiscali del credito per interessi è zero.
3.
I crediti commerciali hanno un valore contabile di 100. I relativi ricavi sono già compresi nel reddito imponibile (perdita fiscale). Il valore ai fini fiscali dei crediti commerciali è 100.
4.
I crediti per dividendi da una società controllata hanno un valore contabile di 100. I dividendi non sono imponibili. In sostanza, l'intero valore contabile dell'attività è deducibile a fronte dei benefici economici. Di conseguenza il valore ai fini fiscali dei dividendi percepibili è 100 (1).
5.
Un credito per finanziamento ha un valore contabile di 100. La restituzione del prestito non avrà effetti fiscali. Il valore ai fini fiscali del prestito è pari a 100.
8
Il valore ai fini fiscali di una passività è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi importo che sarà fiscalmente deducibile negli esercizi futuri con riferimento a quella passività. Nel caso di proventi riscossi anticipatamente, il valore ai fini fiscali della passività conseguente è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi ricavo che non sarà imponibile nei futuri esercizi.
Esempi
1.
Le passività correnti comprendono ratei passivi per un valore contabile di 100. Il relativo costo sarà dedotto a fini fiscali al momento del loro pagamento. Il valore ai fini fiscali degli accantonamenti di costi è pari a zero.
2.
Le passività correnti comprendono interessi attivi ricevuti anticipatamente per un valore contabile di 100. Gli interessi attivi sono stati tassati al momento del loro incasso. Il valore ai fini fiscali degli interessi riscossi anticipatamente è pari a zero.
3.
Le passività correnti comprendono ratei passivi per un valore contabile di 100. Il costo relativo è già stato dedotto a fini fiscali. Il valore ai fini fiscali degli accantonamenti di costi è pari a 100.
4.
Le passività correnti comprendono sanzioni e penali accantonate per un valore contabile di 100. Le sanzioni e penali non sono fiscalmente deducibili. Il valore ai fini fiscali delle sanzioni e penali accantonate è pari a 100(2).
5.
Un debito per finanziamento ha un valore contabile di 100. La restituzione del prestito non avrà effetti fiscali. Il valore ai fini fiscali del prestito è pari a 100.
9
Alcune voci hanno un valore ai fini fiscali ma non sono rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come attività e passività. Per esempio, i costi di ricerca sono rilevati come costo nella determinazione dell'utile contabile nell'esercizio nel quale sono sostenuti ma può non essere consentito dedurli dal reddito imponibile (perdita fiscale) fino a un esercizio successivo. La differenza tra il valore ai fini fiscali dei costi di ricerca, cioè l'ammontare che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri, e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita.
10
Quando il valore fiscale di un'attività o di una passività non è immediatamente evidente, è utile considerare il criterio fondamentale sul quale si basa il presente Principio: l'entità deve, salvo alcune eccezioni specifiche, rilevare una passività (attività) fiscale differita ogni volta che il recupero o l'estinzione del valore contabile di un'attività o di una passività incrementi (riduca) i pagamenti di imposte futuri rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali. L'esempio C riportato nel paragrafo 51A illustra i casi in cui può essere utile considerare tale criterio; ad esempio, quando il valore fiscale di un'attività o di una passività dipende dalle modalità di recupero o estinzione previste.
11
Nei bilanci consolidati, le differenze temporanee sono determinate confrontando i valori contabili delle attività e delle passività del bilancio consolidato con l'appropriato valore ai fini fiscali. Il valore ai fini fiscali è determinato con riferimento alla dichiarazione dei redditi consolidata negli ordinamenti nei quali tale dichiarazione viene presentata. In altri ordinamenti, il valore ai fini fiscali è determinato con riferimento alle dichiarazioni fiscali di ciascuna entità del gruppo.
RILEVAZIONE DELLE PASSIVITÀ E DELLE ATTIVITÀ FISCALI CORRENTI
12
Le imposte correnti dell'esercizio in corso e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Se l'importo già pagato per l'esercizio in corso e per quelli precedenti eccede quello dovuto per tali esercizi, l'eccedenza deve essere rilevata come attività.
13
Il beneficio riferibile a una perdita fiscale che può essere portata in riduzione dell'imposta corrente relativa a un esercizio precedente deve essere rilevato come attività.
14
Quando si utilizza una perdita fiscale per recuperare l'imposta corrente relativa a un esercizio precedente, l'entità rileva il beneficio come attività nell'esercizio in cui si verifica la perdita fiscale se è probabile che si manifesti il beneficio per l'entità e se esso può essere valutato attendibilmente.
RILEVAZIONE DELLE PASSIVITÀ E DELLE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE
DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI
15
Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:
a)
la rilevazione iniziale dell'avviamento; o
b)
la rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:
i)
non rappresenta una aggregazione aziendale;
ii)
al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale) e
iii)
al momento dell'operazione non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali.
Tuttavia per le differenze temporanee imponibili derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in accordi a controllo congiunto deve essere rilevata una passività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 39.
16
È implicito nella rilevazione di un'attività che il suo valore contabile sarà recuperato sotto forma di benefici economici che l'entità otterrà negli esercizi successivi. Quando il valore contabile dell'attività eccede il relativo valore ai fini fiscali, l'importo dei benefici economici imponibili eccederà l'importo che sarà consentito dedurre fiscalmente. Questa differenza è una differenza temporanea imponibile e l'obbligo di pagare negli esercizi successivi le imposte sul reddito risultanti è una passività fiscale differita. Nel momento in cui l'entità recupera il valore contabile dell'attività, la differenza temporanea imponibile si annulla e l'entità realizza un reddito imponibile. Questo rende probabile che i benefici economici defluiscano dall'entità sotto forma di pagamenti di imposte. Perciò, il presente Principio richiede la rilevazione di tutte le passività fiscali differite, a eccezione di alcuni casi descritti nei paragrafi 15 e 39.
Esempio
Un cespite che costa 150 ha un valore contabile di 100. L'ammortamento accumulato ai fini fiscali è 90 e l'aliquota fiscale è il 25 %.
Il valore ai fini fiscali dell'attività è 60 (costo di 150 meno l'ammortamento accumulato ai fini fiscali di 90). Per recuperare il valore contabile per 100, l'entità deve realizzare redditi imponibili di 100, ma potrà dedurre solo ammortamenti fiscali per 60. Di conseguenza, l'entità pagherà imposte sul reddito per 10 (25 % di 40) quando recupererà il valore contabile del bene. La differenza tra il valore contabile di 100 e il valore ai fini fiscali di 60 rappresenta una differenza temporanea imponibile di 40. L'entità, quindi, rileva contabilmente una passività fiscale differita di 10 (25 % di 40) che rappresenta le imposte sul reddito che essa pagherà quando recupererà il valore contabile del bene.
17
Alcune differenze temporanee si manifestano quando proventi od oneri vengono inclusi nell'utile contabile in un esercizio ma determinano il reddito imponibile di un esercizio differente. Queste differenze temporanee sono spesso segnalate come differenze temporali. Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee di questo tipo che sono imponibili e che perciò danno luogo a passività fiscali differite:
a)
gli interessi attivi sono inclusi nell'utile contabile in proporzione al tempo trascorso ma, in alcuni ordinamenti, possono essere imponibili al momento dell'incasso. Il valore ai fini fiscali di qualsiasi credito rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria con riferimento a tali proventi è zero perché i ricavi non influiscono sul reddito imponibile fino al momento dell'incasso;
b)
l'ammortamento utilizzato nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) può differire da quello utilizzato per determinare l'utile contabile. La differenza temporanea è rappresentata dalla differenza tra il valore contabile dell'attività e il suo valore ai fini fiscali che è il costo originario dell'attività meno tutte le deduzioni ad essa relative consentite dalle autorità fiscali nel determinare il reddito imponibile dell'esercizio in corso e di quelli precedenti. Si genera una differenza temporanea imponibile, che si traduce in una passività fiscale differita, quando l'ammortamento fiscale è accelerato (se, invece, l'ammortamento fiscale è meno rapido dell'ammortamento contabile si crea una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita); e
c)
i costi di sviluppo possono essere capitalizzati e ammortizzati negli esercizi successivi nel determinare l'utile contabile, ma essere dedotti dal reddito imponibile nell'esercizio in cui sono sostenuti. Tali costi di sviluppo hanno un valore ai fini fiscali pari a zero dato che sono già stati dedotti dal reddito imponibile. La differenza temporanea è la differenza tra il valore contabile dei costi di sviluppo e il loro valore ai fini fiscali pari a zero.
18
Si manifestano differenze temporanee anche quando:
a)
le attività acquisite e le passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale sono rilevate ai rispettivi fair value (valori equi) in conformità all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali ma, ai fini fiscali, non vengono effettuate rettifiche equivalenti (si veda paragrafo 19);
b)
le attività sono rivalutate e ai fini fiscali non viene apportata alcuna rettifica equivalente (cfr. paragrafo 20);
c)
l'avviamento deriva da un'aggregazione aziendale (cfr. paragrafo 21);
d)
il valore di un'attività o di una passività rilevato inizialmente ai fini fiscali differisce dal suo valore contabile iniziale, ad esempio quando l'entità beneficia di contributi pubblici in conto capitale esenti da imposta (cfr. paragrafi 22 e 33); o
e)
il valore contabile di investimenti in società controllate, filiali e società collegate, o di partecipazioni in accordi a controllo congiunto, si differenzia dal valore ai fini fiscali dell'investimento o della partecipazione (cfr. paragrafi da 38 a 45).
Aggregazioni aziendali
19
Con alcune eccezioni, le attività acquisite e le passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale sono rilevate ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Si generano differenze temporanee quando il valore ai fini fiscali delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte non è influenzato dall'aggregazione aziendale o è influenzato in modo diverso. Per esempio, quando il valore contabile di un'attività viene incrementato fino al suo fair value (valore equo), ma il valore riconosciuto fiscalmente dell'attività continua a essere il costo del precedente proprietario, si genera una differenza temporanea imponibile che si traduce in una passività fiscale differita. La passività fiscale differita che ne deriva influisce sull'avviamento (cfr. paragrafo 66).
Attività iscritte al fair value (valore equo)
20
Gli IFRS consentono o richiedono che certe attività siano iscritte al fair value (valore equo) o che siano rivalutate (cfr., per esempio, IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, IAS 38 Attività immateriali, IAS 40 Investimenti immobiliari, IFRS 9 Strumenti finanziari e IFRS 16 Leasing). In alcuni ordinamenti, le rivalutazioni o altre rideterminazioni del valore di un'attività al fair value (valore equo) influiscono sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell'esercizio corrente. Di conseguenza il valore ai fini fiscali dell'attività è rettificato e non sorge alcuna differenza temporanea. In altri ordinamenti la rivalutazione o la rideterminazione del valore di un'attività non influisce sul reddito imponibile dell'esercizio in cui c'è stata la rivalutazione o la rideterminazione del valore e, di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività non è rettificato. Nonostante ciò, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in benefici economici imponibili per l'entità e l'importo che sarà fiscalmente deducibile differirà dall'importo di tali benefici. La differenza tra il valore contabile di un'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e comporta una passività o un'attività fiscale differita. Questo è vero anche nel caso in cui:
a)
l'entità non intende cedere l'attività. In tali casi il valore contabile rivalutato dell'attività sarà realizzato attraverso l'utilizzo e questo produrrà redditi imponibili che eccedono l'ammortamento fiscalmente consentito negli esercizi successivi; o
b)
le imposte sulle plusvalenze sono sospese se i corrispettivi della cessione dell'attività sono investiti in attività similari. In tali casi, le imposte saranno alla fine dovute al momento della vendita o dell'utilizzo di attività similari.
Avviamento
21
L'avviamento derivante da una aggregazione aziendale è valutato come l'eccedenza di (a) rispetto a (b):
a)
la sommatoria di:
i)
il corrispettivo trasferito valutato in conformità all'IFRS 3, che in genere richiede il fair value (valore equo) alla data di acquisizione;
ii)
l'importo delle partecipazioni di minoranza nell'acquisita rilevato in conformità all'IFRS 3; e
iii)
in un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi, il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze nell'acquisita precedentemente possedute dall'acquirente.
b)
il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili valutate in conformità all'IFRS 3.
Nella determinazione del reddito imponibile, molte autorità fiscali non consentono di dedurre dal reddito imponibile le riduzioni del valore contabile dell'avviamento. Inoltre, in tali ordinamenti, il costo dell'avviamento spesso non è deducibile quando una controllata cede la propria attività aziendale. In tali ordinamenti, il valore dell'avviamento ai fini fiscali è pari a zero. Qualsiasi differenza tra il valore contabile dell'avviamento e il suo valore ai fini fiscali pari a zero rappresenta una differenza temporanea imponibile. Tuttavia il presente Principio non consente la rilevazione della conseguente passività fiscale differita, in quanto l'avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile.
21A
Le successive riduzioni della passività fiscale differita, non rilevata in quanto derivante dalla rilevazione iniziale dell'avviamento, sono anch'esse considerate come derivanti dalla rilevazione iniziale dell'avviamento e pertanto non vengono rilevate, in base alle disposizioni del paragrafo 15(a). Per esempio, se l'avviamento CU100 rilevato a seguito di una aggregazione aziendale ha un valore ai fini fiscali pari a zero, il paragrafo 15(a) dispone che l'entità non può rilevare la conseguente passività fiscale differita. Se l'entità rileva successivamente, per tale avviamento, una perdita per riduzione di valore pari a CU20, l'importo della differenza temporanea imponibile relativa all'avviamento si riduce da CU100 a CU80, con conseguente decremento nel valore della passività fiscale differita non rilevata. Il decremento nel valore della passività fiscale differita non rilevata è anche esso riferito alla rilevazione iniziale dell'avviamento, e pertanto il paragrafo 15(a) ne vieta la rilevazione.
21B
Le passività fiscali differite derivanti da differenze temporanee imponibili connesse all'avviamento sono, tuttavia, rilevate nella misura in cui non derivino dalla rilevazione iniziale dell'avviamento. Ad esempio, se a seguito di una aggregazione aziendale l'entità rileva un avviamento di CU100 che è deducibile fiscalmente a un tasso annuo del 20 % a partire dall'anno dell'acquisizione, il valore ai fini fiscali dell'avviamento è pari a CU100 all'atto della rilevazione iniziale e a CU80 alla fine dell'anno di acquisizione. Se il valore contabile dell'avviamento alla fine dell'anno di acquisizione rimane invariato a CU100, ne consegue una differenza temporanea imponibile pari a CU20 alla fine dell'anno. Poiché tale differenza temporanea imponibile non è connessa alla rilevazione iniziale dell'avviamento, la conseguente passività fiscale differita è rilevata.
Rilevazione iniziale di attività o passività
22
Al momento della rilevazione iniziale di un'attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un'attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell'operazione che ha comportato la rilevazione iniziale dell'attività o della passività:
a)
in una aggregazione aziendale, l'entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e ciò incide sul valore dell'avviamento o dell'utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che la stessa rileva (si veda paragrafo 19);
b)
se l'operazione influenza l'utile contabile o il reddito imponibile, o dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l'entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e rileva nell'utile (perdita) d'esercizio l'onere fiscale o il provento fiscale differito che ne derivano (si veda paragrafo 59);
c)
se l'operazione non è una aggregazione aziendale, non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile e non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l'entità, in assenza delle esenzioni previste dai paragrafi 15 e 24, rileverebbe la passività o l'attività fiscale differita che ne deriva e rettificherebbe del medesimo importo il valore contabile dell'attività o della passività. Tali rettifiche renderebbero meno trasparente il bilancio. Il presente Principio, quindi, non consente all'entità di rilevare la passività o l'attività fiscale differita, né in sede di rilevazione iniziale né successivamente (cfr. il prossimo esempio). Inoltre l'entità, man mano che il bene è ammortizzato, non contabilizza le successive variazioni di valore della passività o attività fiscale differita non rilevata.
Esempio illustrativo del paragrafo 22, lettera c)
L'entità intende utilizzare un bene che costa 1 000 per tutta la sua vita utile, che è di cinque anni, per poi cederlo a un valore residuo di zero. L'aliquota fiscale è il 40 %. L'ammortamento del bene non è fiscalmente deducibile. Alla sua dismissione, l'eventuale plusvalenza non sarà imponibile e qualsiasi minusvalenza non sarà deducibile.
Man mano che recupererà il valore contabile del bene, l'entità realizzerà un reddito imponibile di 1 000 e pagherà imposte per 400. L'entità non rileva la passività fiscale differita risultante di 400 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene.
Nell'anno seguente, il valore contabile dell'attività è 800. Realizzando un reddito imponibile di 800, l'entità pagherà imposte per 320. L'entità non rileva la passività fiscale differita di 320 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene.
22A
Un'operazione che non è una aggregazione aziendale può comportare la rilevazione iniziale di un'attività e di una passività e, al momento dell'operazione, non influenzare né l'utile contabile né il reddito imponibile. Ad esempio, alla data di decorrenza del leasing il locatario solitamente rileva una passività del leasing e il corrispondente importo come parte del costo di un'attività consistente nel diritto di utilizzo. A seconda della normativa fiscale applicabile, in tale operazione possono emergere differenze temporanee imponibili e deducibili uguali al momento della rilevazione iniziale dell'attività e della passività. L'esenzione prevista dai paragrafi 15 e 24 non si applica a tali differenze temporanee e l'entità rileva qualsiasi passività e attività fiscale differita che ne deriva.
23
Secondo quanto previsto dallo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l'emittente di uno strumento finanziario composto (per esempio, un titolo a reddito fisso convertibile) classifica la componente di passività dello strumento come passività e la componente di capitale come patrimonio netto. In alcuni ordinamenti, al momento della rilevazione iniziale il valore ai fini fiscali della componente di passività è pari al valore contabile iniziale della somma delle componenti di passività e di capitale. La risultante differenza temporanea imponibile emerge dalla distinta rilevazione iniziale della componente di passività e di quella di capitale. Perciò, l'eccezione di cui al paragrafo 15, lettera b), non è applicabile. Di conseguenza, l'entità rileva la risultante passività fiscale differita. Secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l'imposta differita è addebitata direttamente al valore contabile della componente di capitale. Secondo quanto previsto dal paragrafo 58, le successive variazioni della passività fiscale differita sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio come onere (provento) fiscale differito.
Differenze temporanee deducibili
24
Un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l'attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:
a)
non rappresenta una aggregazione aziendale;
b)
al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale); e
c)
al momento dell'operazione non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali.
Tuttavia, per differenze temporanee deducibili relative a investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in accordi a controllo congiunto, deve essere rilevata un'attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 44.
25
È implicito nella rilevazione di una passività che il valore contabile sarà estinto negli esercizi futuri attraverso un flusso in uscita dall'entità di risorse atte a produrre benefici economici. Quando le risorse escono dall'entità, parte o tutto il loro ammontare può essere deducibile nella determinazione del reddito imponibile di un esercizio successivo a quello nel quale è stata rilevata la passività. In tali casi, esiste una differenza temporanea tra il valore contabile della passività e il suo valore ai fini fiscali. Di conseguenza, emerge un'attività fiscale differita pari alle imposte sul reddito che saranno recuperabili negli esercizi successivi quando sarà consentito dedurre dal reddito imponibile quella parte della passività. Analogamente, se il valore contabile di un'attività è inferiore al suo valore ai fini fiscali, la differenza darà luogo a un'attività fiscale differita pari alle imposte sul reddito che saranno recuperabili negli esercizi successivi.
Esempio
L'entità accantona una passività di 100 per costi di garanzia. I costi di garanzia del prodotto non saranno fiscalmente deducibili fino a che l'entità non ne sosterrà il costo. L'aliquota fiscale è il 25 %.
Il valore ai fini fiscali della passività è pari a zero (il valore contabile di 100, meno l'importo che sarà fiscalmente deducibile riguardo a quella passività negli esercizi successivi). Estinguendo la passività per il suo valore contabile, l'entità ridurrà il suo reddito imponibile futuro di un importo di 100 e, di conseguenza, ridurrà i suoi pagamenti di imposte futuri di 25 (25 % di 100). La differenza tra il valore contabile di 100 e il suo valore ai fini fiscali pari a zero è una differenza temporanea deducibile di 100. Perciò, l'entità rileva un'attività fiscale differita di 25 (25 % di 100), a condizione che sia probabile che essa realizzi negli esercizi futuri un reddito imponibile sufficiente per beneficiare di una riduzione dell'imposta.
26
Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee deducibili che si traducono in attività fiscali differite:
a)
nella determinazione dell'utile contabile si possono dedurre i costi per benefici pensionistici in concomitanza con i servizi prestati dal dipendente, ma nella determinazione del reddito imponibile essi possono essere dedotti quando le contribuzioni sono pagate dall'entità al fondo o quando i benefici pensionistici sono pagati dall'entità. Tra il valore contabile della passività e il suo valore ai fini fiscali esiste una differenza temporanea; il valore ai fini fiscali della passività solitamente è pari a zero. Questa differenza temporanea deducibile si traduce in un'attività fiscale differita poiché i benefici economici affluiranno all'entità come deduzione dai redditi imponibili quando le contribuzioni o i benefici pensionistici saranno corrisposti;
b)
i costi di ricerca sono rilevati come costo nella determinazione dell'utile contabile nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti ma può non esserne consentita la deducibilità dal reddito imponibile (perdita fiscale) fino a un esercizio successivo. La differenza tra il valore ai fini fiscali dei costi di ricerca (l'importo che le autorità fiscali consentiranno come deduzione negli esercizi futuri) e il valore contabile, pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita;
c)
con alcune eccezioni, l'entità rileva le attività acquisite e le passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Quando una passività assunta è rilevata alla data di acquisizione ma i costi correlati non possono essere dedotti nella determinazione dei redditi imponibili fino a un esercizio successivo, sorge una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita. Un'attività fiscale differita sorge anche quando il fair value (valore equo) di un'attività identificabile acquisita è inferiore al relativo valore ai fini fiscali. In entrambi i casi, la risultante attività fiscale differita influisce sull'avviamento (vedere paragrafo 66); e
d)
alcune attività possono essere iscritte al fair value (valore equo), o essere rivalutate, senza che, a fini fiscali, sia fatta una equivalente rettifica (cfr. paragrafo 20). Si manifesta una differenza temporanea deducibile se il valore ai fini fiscali dell'attività eccede il suo valore contabile.
Esempio illustrativo del paragrafo 26, lettera d)
Individuazione di una differenza temporanea deducibile alla fine dell'anno 2
All'inizio dell'anno 1 l'entità A acquista per 1,000 CU uno strumento di debito del valore nominale di 1,000 CU pagabili a scadenza di 5 anni al tasso di interesse del 2 % pagabile alla fine di ciascun anno. Il tasso di interesse effettivo è del 2 %. Lo strumento di debito è valutato al fair value (valore equo).
Alla fine dell'anno 2, il fair value (valore equo) dello strumento di debito è sceso a 918 CU a causa dell'aumento al 5 % dei tassi d'interesse di mercato. È probabile che l'entità A riscuoterà tutti i flussi finanziari contrattuali se continuerà a detenere lo strumento di debito.
Qualsiasi utile (perdita) sullo strumento di debito è imponibile (deducibile) solo quando si realizza. Ai fini fiscali gli utili (perdite) derivanti dalla vendita o scadenza dello strumento di debito sono calcolati come la differenza tra il corrispettivo riscosso e il costo originario dello strumento di debito.
Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dello strumento di debito è il suo costo originario.
La differenza tra le 918 CU del valore contabile dello strumento di debito riportato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità A e le 1,000 CU del relativo valore ai fini fiscali determina alla fine dell'anno 2 una differenza temporanea deducibile di 82 CU (cfr. paragrafo 20 e paragrafo 26, lettera d)), a prescindere dal fatto che l'entità A preveda di recuperare il valore contabile dello strumento di debito tramite vendita o tramite utilizzo, ossia mantenendolo e riscuotendo i flussi finanziari contrattuali, ovvero tramite una loro combinazione.
Questo avviene perché le differenze temporanee deducibili sono differenze tra il valore contabile dell'attività o passività riportato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e il relativo valore ai fini fiscali, differenze che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto (cfr. paragrafo 5). Nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) alla vendita o alla scadenza, l'entità A ottiene una deduzione pari alle 1,000 CU del valore ai fini fiscali dell'attività.
27
L'annullamento di differenze temporanee deducibili si traduce in deduzioni dai redditi imponibili degli esercizi successivi. All'entità, tuttavia, affluiranno benefici economici sotto forma di riduzione dei pagamenti di imposte solo se essa realizzerà redditi imponibili sufficienti affinché le deduzioni siano compensate. L'entità, quindi, rileva attività fiscali differite solo quando è probabile che saranno realizzati redditi imponibili a fronte dei quali possano essere utilizzate le differenze temporanee deducibili.
27A
Per stabilire se saranno realizzati redditi imponibili a fronte dei quali poter utilizzare una differenza temporanea deducibile, l'entità valuta se la normativa fiscale imponga restrizioni riguardo alle fonti dei redditi imponibili a fronte dei quali può effettuare deduzioni sull'annullamento di detta differenza temporanea deducibile. Se la normativa fiscale non impone siffatte restrizioni, l'entità valuta la differenza temporanea deducibile in combinazione con tutte le sue altre differenze temporanee deducibili. Se invece la normativa fiscale limita l'utilizzazione delle perdite per la deduzione a fronte di un tipo specifico di reddito, la differenza temporanea deducibile è valutata in combinazione solo con le altre differenze temporanee deducibili di tale tipo.
28
È probabile che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata una differenza temporanea deducibile quando ci sono differenze temporanee imponibili sufficienti di cui si prevede l'annullamento con la medesima autorità fiscale e per il medesimo soggetto passivo d'imposta:
a)
nello stesso esercizio in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile; o
b)
negli esercizi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere compensata contro le imposte di esercizi precedenti (tax loss carry back) o portata a nuovo per essere dedotta negli esercizi successivi (tax loss carry forward).
In tali casi, l'attività fiscale differita è rilevata nell'esercizio nel quale emergono le differenze temporanee deducibili.
29
Quando ci sono differenze temporanee imponibili insufficienti, in riferimento alle medesime autorità fiscali e al medesimo soggetto passivo d'imposta, l'attività fiscale differita è rilevata nella misura in cui:
a)
sia probabile che l'entità abbia redditi imponibili sufficienti, verso la medesima autorità fiscale e per il medesimo soggetto passivo d'imposta, nello stesso esercizio in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile (o negli esercizi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere riportata a esercizi precedenti o futuri). Nel valutare se realizzerà un reddito imponibile sufficiente negli esercizi successivi, l'entità:
i)
raffronta le differenze temporanee deducibili con il reddito imponibile futuro che esclude le deduzioni fiscali derivanti dall'annullamento di dette differenze temporanee deducibili. Il raffronto dimostra in che misura il reddito imponibile futuro sia sufficiente affinché l'entità possa dedurre gli importi derivanti dall'annullamento di dette differenze temporanee deducibili; e
ii)
ignora gli importi imponibili derivanti da differenze temporanee deducibili che ci si attende si verificheranno negli esercizi futuri, perché l'attività fiscale differita derivante da queste differenze temporanee deducibili richiederà essa stessa l'esistenza di un reddito imponibile futuro per poter essere utilizzata; o
b)
l'entità disponga di una pianificazione fiscale che consenta di realizzare un reddito imponibile negli esercizi appropriati.
29A
La stima del probabile reddito imponibile futuro può comprendere il recupero di alcune attività dell'entità per un importo superiore al loro valore contabile se vi sono prove sufficienti della probabile capacità dell'entità di ottenere tale importo. Per esempio, quando l'attività è valutata al fair value (valore equo), l'entità deve considerare se vi siano prove sufficienti per concludere che riuscirà probabilmente a recuperare l'attività per un importo superiore al suo valore contabile. Questo può verificarsi, per esempio, quando l'entità prevede di detenere uno strumento di debito a tasso fisso e riscuotere i flussi finanziari contrattuali.
30
Le opportunità di pianificazione fiscale sono azioni che l'entità può intraprendere allo scopo di creare o incrementare il reddito imponibile in un particolare esercizio prima che venga meno la possibilità di riportare a nuovo una perdita fiscale o un credito d'imposta. In alcuni ordinamenti, per esempio, il reddito imponibile può essere creato o incrementato:
a)
scegliendo di assoggettare a tassazione gli interessi attivi o al momento della maturazione o a quello dell'incasso;
b)
differendo alcune deduzioni dal reddito imponibile;
c)
vendendo, ed eventualmente riacquistando in leasing, beni il cui valore è aumentato, ma per i quali il valore ai fini fiscali non è stato rettificato per tener conto di tale incremento di valore; e
d)
vendendo un'attività che produce reddito non imponibile (quale, in alcuni ordinamenti, un titolo di stato) allo scopo di acquisire un altro investimento che produca reddito imponibile.
Anche quando le opportunità di pianificazione fiscale consentono di riportare reddito imponibile da un periodo successivo a uno precedente, l'utilizzo di una perdita fiscale o di un credito d'imposta portati a nuovo dipende sempre dall'esistenza di un reddito imponibile futuro di origine diversa dalle differenze temporanee che si origineranno in futuro.
31
Quando l'entità ha una storia recente di perdite, essa deve tener conto delle indicazioni contenute nei paragrafi 35 e 36.
32
[Eliminato]
Avviamento
32A
Se il valore contabile dell'avviamento derivante da una aggregazione aziendale è inferiore al suo valore ai fini fiscali, la differenza genera un'attività fiscale differita. L'attività fiscale differita risultante dalla rilevazione iniziale dell'avviamento deve essere rilevata come parte della contabilizzazione di una aggregazione aziendale, nella misura in cui sia probabile la disponibilità di reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata la differenza temporanea deducibile.
Rilevazione iniziale di attività o passività
33
Si ha il caso in cui un'attività fiscale differita sorge al momento della rilevazione iniziale di un'attività quando un contributo pubblico esente da imposta relativo a un'attività sia dedotto per determinare il valore contabile dell'attività ma, a fini fiscali, non ne riduca il valore ammortizzabile (cioè, il suo valore ai fini fiscali); il valore contabile dell'attività è inferiore al suo valore ai fini fiscali e questo origina una differenza temporanea deducibile. I contributi pubblici possono anche essere esposti come ricavo differito, nel qual caso la differenza tra il ricavo differito e il suo valore ai fini fiscali pari a zero rappresenta una differenza temporanea deducibile. Qualunque sia il metodo di presentazione scelto dall'entità, per i motivi esposti nel paragrafo 22 l'entità non rileva l'attività fiscale differita risultante.
Perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati
34
Un'attività fiscale differita per perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati riportati a nuovo deve essere rilevata nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati.
35
I requisiti per la rilevazione di attività fiscali differite derivanti dal riporto a nuovo di perdite fiscali e di crediti d'imposta non utilizzati sono i medesimi applicabili alla rilevazione di attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee deducibili. L'esistenza di perdite fiscali non utilizzate, tuttavia, è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro. Pertanto, se l'entità ha una storia di perdite recenti, essa rileva un'attività fiscale differita derivante da perdite fiscali o crediti d'imposta non utilizzati solo nella misura in cui abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o esistano evidenze convincenti che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente a fronte del quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati. In tali casi, il paragrafo 82 richiede l'indicazione dell'importo dell'attività fiscale differita e la natura delle ragioni che giustificano la sua rilevazione.
36
L'entità, nel valutare la probabilità che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati possano essere utilizzati, prende in considerazione i seguenti criteri:
a)
se l'entità abbia differenze temporanee imponibili sufficienti, con riferimento alla medesima autorità fiscale e al medesimo soggetto passivo d'imposta, che si tradurranno in importi imponibili a fronte dei quali le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati possano essere utilizzati prima della loro scadenza;
b)
se è probabile che l'entità abbia redditi imponibili prima della scadenza delle perdite fiscali o dei crediti d'imposta non utilizzati;
c)
se le perdite fiscali non utilizzate derivino da cause identificabili che è improbabile che si ripetano; e
d)
se l'entità disponga di una pianificazione fiscale (cfr. paragrafo 30) in base alla quale si avrà reddito imponibile nell'esercizio nel quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati.
Se non è probabile che sia disponibile reddito imponibile a fronte del quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati, l'attività fiscale differita non viene rilevata.
Nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate
37
Alla data di riferimento di ogni bilancio, l'entità effettua una nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate in bilancio. L'entità rileva un'attività fiscale differita precedentemente non rilevata se è divenuto probabile che un futuro reddito imponibile consentirà di recuperare l'attività fiscale differita. Ad esempio, un miglioramento delle condizioni commerciali può aumentare la probabilità che l'entità sia in grado di realizzare nel futuro reddito imponibile sufficiente affinché l'attività fiscale differita soddisfi i criteri di rilevazione esposti nel paragrafo 24 o 34. Un altro esempio si ha quando l'entità effettua una nuova valutazione delle attività fiscali differite al momento dell'aggregazione aziendale o successivamente (cfr. paragrafi 67 e 68).
Investimenti in società controllate, filiali e società collegate e partecipazioni in accordi a controllo congiunto
38
Le differenze temporanee si manifestano quando il valore contabile di investimenti in società controllate, filiali e società collegate, o di partecipazioni in accordi a controllo congiunto (vale a dire la quota della controllante o dell'investitore nelle attività nette della controllata, filiale, collegata o entità partecipata, compreso il valore contabile dell'avviamento) differisce dal valore dell'investimento o della partecipazione ai fini fiscali (spesso coincidente con il costo). Tali differenze possono manifestarsi in casi differenti, quali, per esempio:
a)
l'esistenza di utili non distribuiti di controllate, filiali, collegate e accordi a controllo congiunto;
b)
variazioni dei cambi delle valute estere quando la controllante e la sua controllata hanno sede in paesi differenti; e
c)
riduzioni del valore contabile della partecipazione in una collegata al suo valore recuperabile.
Nei bilanci consolidati, la differenza temporanea può essere differente dalla differenza temporanea associata a quell'investimento nel bilancio separato della controllante se in tale bilancio lo espone al costo o a un valore rivalutato.
39
L'entità deve rilevare una passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee imponibili riferibili agli investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in accordi a controllo congiunto, salvo che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a)
la controllante, l'investitore, il joint venturer o il gestore congiunto sono in grado di controllare i tempi dell'annullamento delle differenze temporanee; e
b)
è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà.
40
Poiché una controllante stabilisce le politiche dei dividendi della sua controllata, essa è in grado di stabilire i tempi dell'annullamento delle differenze temporanee riferibili a quell'investimento (incluse le differenze temporanee che derivano non solo dagli utili non distribuiti ma anche da eventuali differenze cambio). Inoltre, spesso non è fattibile determinare l'ammontare delle imposte sul reddito dovute quando la differenza temporanea si annulla. Perciò, quando la controllante ha stabilito che, nel prevedibile futuro, quegli utili non saranno distribuiti, essa non rileva una passività fiscale differita. Le medesime osservazioni si applicano agli investimenti in filiali.
41
Le attività e le passività non monetarie dell'entità sono misurate nella valuta funzionale (cfr. IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere). Se il reddito imponibile o la perdita fiscale dell'entità (e, quindi, il valore ai fini fiscali delle attività e passività non monetarie) è determinato in una valuta differente, le variazioni nel tasso di cambio danno origine a temporanee differenze che risultano in una passività fiscale differita rilevata o (subordinatamente al paragrafo 24) in un'attività. L'onere/provento fiscale differito risultante è addebitato o accreditato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 58).
42
Un investitore in una società collegata non controlla quella entità e, di solito, non si trova nella condizione di stabilire la sua politica dei dividendi. Perciò, in assenza di un accordo che richieda che gli utili della collegata non siano distribuiti nel prevedibile futuro, l'investitore rileva una passività fiscale differita derivante dalle differenze temporanee imponibili riferibili alla sua partecipazione nella società collegata. In alcuni casi l'investitore può non essere in grado di determinare l'importo delle imposte che sarebbero dovute nel caso in cui recuperi il costo della sua partecipazione nella società collegata, ma può stabilire che sarà maggiore o uguale a un certo importo minimo. In tali casi, la passività fiscale differita è valutata a tale importo.
43
L'accordo tra le parti di un accordo a controllo congiunto di solito regola la ripartizione degli utili e stabilisce se le decisioni riguardanti tali argomenti richiedono il consenso di tutti i partecipanti o di un gruppo di partecipanti. Se un joint venturer o un gestore congiunto è in grado di controllare la tempistica della ripartizione della propria quota di utili relativa a un accordo a controllo congiunto ed è probabile che la propria quota degli utili non sarà distribuita in un prevedibile futuro, non deve essere rilevata una passività fiscale differita.
44
L'entità deve rilevare un'attività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in accordi a controllo congiunto, nella misura in cui, e solo nella misura in cui, è probabile che:
a)
la differenza temporanea si annullerà nel prevedibile futuro; e
b)
sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata la differenza temporanea.
45
L'entità tiene conto delle indicazioni contenute nei paragrafi da 28 a 31 nel decidere se deve essere rilevata un'attività fiscale differita per differenze temporanee deducibili riferibili al suo investimento in società controllate, filiali e società collegate, e alla sua partecipazione in accordi a controllo congiunto.
VALUTAZIONE
46
Le passività (attività) fiscali correnti, dell'esercizio in corso e di quelli precedenti, devono essere valutate al valore che si prevede di pagare alle (recuperare dalle) autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali (e la normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.
47
Le attività e le passività fiscali differite devono essere calcolate alle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale sarà realizzata l'attività o sarà estinta la passività, sulla base delle aliquote fiscali (e della normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.
48
Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono solitamente calcolate utilizzando le aliquote fiscali (e le normative fiscali) che sono state emanate. Tuttavia, in alcuni ordinamenti, l'annuncio di aliquote fiscali (e di normative fiscali) da parte del governo ha l'effetto sostanziale di una vera e propria emanazione, che potrebbe seguire l'annuncio di parecchi mesi. In tali casi, il valore delle attività e delle passività fiscali è calcolato utilizzando l'aliquota fiscale (e le normative fiscali) annunciata.
49
Quando le aliquote fiscali variano in base al livello del reddito imponibile, il valore delle attività e delle passività fiscali differite si calcola utilizzando le aliquote medie che si prevede saranno applicabili sul reddito imponibile (perdita fiscale) degli esercizi nei quali si prevede che le differenze temporanee si annulleranno.
50
[Eliminato]
51
La valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalle modalità in cui l'entità si attende, alla data di chiusura dell'esercizio, di recuperare o estinguere il valore contabile delle sue attività o passività.
51A
In alcuni ordinamenti, le modalità con le quali l'entità recupera (estingue) il valore contabile di un'attività (passività) possono influire:
a)
sull'aliquota fiscale applicabile quando l'entità recupera (estingue) il valore contabile dell'attività (passività); e
b)
sul valore ai fini fiscali dell'attività (passività).
In tali casi, l'entità determina il valore delle passività e delle attività fiscali differite utilizzando l'aliquota fiscale e il valore ai fini fiscali coerenti con le previste modalità di recupero o di estinzione.
Esempio A
Un elemento di immobili, impianti e macchinari ha un valore contabile di 100 e un valore ai fini fiscali di 60. Si applicherebbe un'aliquota fiscale del 20 % se l'elemento fosse ceduto e un'aliquota fiscale del 30 % sugli altri proventi.
L'entità rileva una passività fiscale differita di 8 (20 % di 40) se prevede di vendere l'elemento senza ulteriore utilizzo o una passività fiscale differita di 12 (30 % di 40) se si aspetta di tenere l'elemento e di recuperare il suo valore contabile con l'utilizzo.
Esempio B
Un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo di 100 e un valore contabile di 80 è rivalutato a 150. Nessuna rettifica equivalente viene fatta a fini fiscali. L'ammortamento accumulato ai fini fiscali è 30 e l'aliquota fiscale è il 30 %. Se l'elemento è venduto a un prezzo superiore al costo, l'ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 sarà incluso nel reddito imponibile, ma il corrispettivo della vendita che eccede il costo non sarà imponibile.
Il valore ai fini fiscali dell'elemento è 70 e c'è una differenza temporanea imponibile di 80. Se prevede di recuperare il valore contabile utilizzando l'elemento, l'entità deve realizzare un reddito imponibile di 150, ma potrà dedurre solo un ammortamento di 70. Si ha perciò una passività fiscale differita di 24 (30 % di 80). Se l'entità prevede di recuperare il valore contabile vendendo l'elemento immediatamente per un corrispettivo di 150, la passività fiscale differita è calcolata come segue:
Differenza temporanea imponibile
Aliquota fiscale
Passività fiscale differita
Ammortamento accumulato ai fini fiscali
30
30 %
9
Corrispettivo eccedente il costo
50
zero
—
Totale
80
9
(nota: secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l'ulteriore imposta differita che deriva dalla rivalutazione è rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo)
Esempio C
I fatti corrispondono a quelli dell'esempio B eccetto che, se l'elemento è venduto a un prezzo maggiore del costo, l'ammortamento accumulato ai fini fiscali è incluso nel reddito imponibile (tassato al 30 %) e il corrispettivo di vendita sarà tassato al 40 %, dopo aver dedotto un costo rettificato per l'inflazione di 110.
Se prevede di recuperare il valore contabile utilizzando l'elemento, l'entità deve realizzare un reddito imponibile di 150, ma potrà dedurre solo un ammortamento di 70. Perciò, il valore ai fini fiscali è 70, c'è una differenza temporanea imponibile di 80 e una passività fiscale differita di 24 (30 % di 80), come nell'esempio B.
Se l'entità prevede di recuperare il valore contabile vendendo l'elemento immediatamente per un corrispettivo di 150, essa potrà dedurre il costo indicizzato di 110. Il corrispettivo netto di 40 sarà tassato al 40 %. Inoltre, l'ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 sarà incluso nel reddito imponibile e tassato al 30 %. Perciò, il valore ai fini fiscali è 80 (110 meno 30), c'è una differenza temporanea imponibile di 70 e una passività fiscale differita di 25 (40 % di 40 più 30 % di 30). Se nell'esempio il valore ai fini fiscali non è immediatamente evidente, può essere utile prendere in considerazione il principio fondamentale esposto nel paragrafo 10.
(nota: secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l'ulteriore imposta differita che deriva dalla rivalutazione è rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo)
51B
Se una passività o un'attività fiscale differita deriva da un'attività non ammortizzabile valutata in base al modello della rideterminazione del valore di cui allo IAS 16, la valutazione della passività o dell'attività fiscale differita deve riflettere gli effetti fiscali legati al recupero, attraverso la vendita, del valore contabile dell'attività non ammortizzabile indipendentemente dalla base di determinazione del valore contabile di tale attività. In relazione a ciò, se la normativa fiscale prevede una specifica aliquota fiscale applicabile all'importo imponibile originato dalla vendita di un bene, la quale risulta differente rispetto all'aliquota fiscale applicabile all'importo imponibile originato dall'uso del bene, la prima aliquota è utilizzata nella quantificazione della passività o dell'attività fiscale differita collegata ad attività non ammortizzabili.
51C
Se una passività fiscale o un'attività fiscale differita deriva da un investimento immobiliare valutato in base al modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40, vi è una presunzione relativa che il valore contabile dell'investimento immobiliare sarà recuperato attraverso la vendita. Di conseguenza, a meno che la presunzione non sia confutata, la valutazione della passività fiscale o dell'attività fiscale differita deve riflettere gli effetti fiscali legati al recupero, attraverso la vendita, del valore contabile dell'investimento immobiliare. Tale presunzione si considera confutata nel caso in cui l'investimento immobiliare è ammortizzabile e tenuto nell'ambito di un modello di attività aziendale avente l'obiettivo di consumare sostanzialmente tutti i benefici economici incorporati nell'investimento immobiliare nel corso del tempo, piuttosto che attraverso la vendita. Nel caso in cui la presunzione è confutata, devono essere applicate le disposizioni di cui ai paragrafi 51 e 51A.
Esempio illustrativo del paragrafo 51C
Un investimento immobiliare ha un costo di 100 e un fair value (valore equo) di 150. È valutato in base al modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40. Comprende un terreno, avente un costo di 40 e un fair value (valore equo) di 60, e un edificio, avente un costo di 60 e un fair value (valore equo) di 90. Il terreno ha una vita utile illimitata.
L'ammortamento accumulato dell'edificio ai fini fiscali è pari a 30. Le variazioni di fair value (valore equo) non realizzate dell'investimento immobiliare non influiscono sul reddito imponibile. Se l'investimento immobiliare è venduto a un prezzo superiore al costo, l'annullamento dell'ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 è incluso nel reddito imponibile e tassato in base a un'aliquota fiscale ordinaria del 30 %. Nel caso di corrispettivi di vendita in eccedenza del costo, la legislazione fiscale prevede un'aliquota fiscale del 25 % per le attività possedute per meno di due anni e del 20 % per le attività possedute per due o più anni.
Poiché l'investimento immobiliare è valutato in base al modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40, vi è una presunzione relativa per cui l'entità recupererà il valore contabile dell'investimento immobiliare attraverso la vendita. Se tale presunzione non è confutata, la fiscalità differita riflette gli effetti fiscali legati al recupero integrale del valore contabile attraverso la vendita, anche se l'entità si aspetta di percepire dall'immobile dei ricavi da canoni di locazione prima della vendita.
Il valore ai fini fiscali del terreno, se venduto, è pari a 40 e vi è una differenza temporanea imponibile pari a 20 (60 - 40). Il valore ai fini fiscali dell'edificio, se venduto, è pari a 30 (60 - 30) e vi è una differenza temporanea imponibile pari a 60 (90 - 30). Di conseguenza, la differenza temporanea imponibile totale relativa all'investimento immobiliare è pari a 80 (20 + 60).
In conformità con il paragrafo 47, l'aliquota fiscale è l'aliquota che si prevede di applicare nel periodo in cui l'investimento immobiliare è realizzato. Pertanto la passività fiscale differita risultante sarà calcolata nel modo descritto di seguito, nel caso in cui l'entità prevede di vendere l'immobile dopo averlo tenuto per più di due anni:
Differenza temporanea imponibile
Aliquota fiscale
Passività fiscale differita
Ammortamento accumulato ai fini fiscali
30
30 %
9
Corrispettivo eccedente il costo
50
20 %
10
Totale
80
19
Se l'entità prevede di vendere l'immobile dopo averlo tenuto per meno di due anni, il calcolo suddetto dovrebbe essere modificato applicando alla parte di corrispettivo in eccedenza del costo un'aliquota fiscale del 25 % piuttosto che del 20 %.
Se, invece, l'entità detiene l'immobile nell'ambito di un modello di attività aziendale il cui obiettivo è quello di consumare sostanzialmente tutti i benefici economici incorporati nell'edificio nel corso del tempo, piuttosto che attraverso la vendita, tale presunzione verrebbe confutata per quanto concerne l'edificio. Tuttavia il terreno non è ammortizzabile. Pertanto la presunzione del recupero attraverso la vendita non verrebbe confutata per quanto concerne il terreno. Ne consegue che la passività fiscale differita rifletterebbe gli effetti fiscali legati al recupero del valore contabile dell'edificio attraverso l'utilizzo, e del valore contabile del terreno attraverso la vendita.
Il valore ai fini fiscali dell'edificio, se utilizzato, è pari a 30 (60 - 30) e vi è una differenza temporanea imponibile di 60 (90 - 30), risultante in una passività fiscale differita di 18 (30 % di 60).
Il valore ai fini fiscali del terreno, se venduto, è pari a 40 e vi è una differenza temporanea imponibile di 20 (60 - 40), risultante in una passività fiscale differita di 4 (20 % di 20).
Di conseguenza, se la presunzione di recupero attraverso la vendita è confutata per quanto riguarda l'edificio, la passività fiscale differita risultante dell'investimento immobiliare è di 22 (18 + 4).
51D
La presunzione relativa di cui al paragrafo 51C si applica anche se la passività o l'attività fiscale differita deriva dalla valutazione dell'investimento immobiliare nell'ambito di un'aggregazione aziendale, nel caso in cui l'entità utilizzerà il modello del fair value (valore equo) nella valutazione successiva dello stesso investimento immobiliare.
51E
I paragrafi 51B–51D non cambiano le disposizioni sull'applicazione dei principi di cui ai paragrafi 24–33 (differenze temporanee deducibili) e ai paragrafi 34–36 (perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati) del presente principio, relative alla rilevazione e valutazione delle attività fiscali differite.
52
[Spostato e rinumerato 51A]
52A
In alcuni ordinamenti, le imposte sul reddito sono dovute in base a una aliquota maggiore o minore se l'utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti come dividendi agli azionisti. In altri ordinamenti, le imposte sul reddito possono essere dovute o chieste a rimborso se l'utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti come dividendi agli azionisti. In tali casi, le attività e passività fiscali correnti e differite sono quantificate in base all'aliquota fiscale applicabile agli utili non distribuiti.
52B
[Eliminato]
Esempio illustrativo dei paragrafi 52 A e 57 A
L'esempio seguente ha a oggetto la valutazione delle attività e delle passività fiscali correnti e differite dell'entità in un ordinamento giuridico in cui le imposte sul reddito sugli utili non distribuiti sono dovute a un'aliquota più elevata (50 %), con un ammontare rimborsabile al momento della distribuzione dei dividendi. L'aliquota fiscale applicabile sugli utili distribuiti è pari al 35 %. Alla data di chiusura dell'esercizio, 31 dicembre 20X1, l'entità non rileva la passività per dividendi la cui distribuzione agli azionisti della società sia stata proposta o dichiarata dopo tale data. Conseguentemente, per l'esercizio 20X1 nessun dividendo è contabilizzato. Il reddito imponibile per l'esercizio 20X1 è pari a 100 000. La differenza temporanea imponibile netta per l'esercizio 20X1 è pari a 40000.
L'entità rileva una passività fiscale corrente e un onere per imposte sul reddito correnti pari a 50000. Nessuna attività è rilevata per l'ammontare potenzialmente rimborsabile in relazione ai dividendi futuri. L'entità, inoltre, rileva una passività fiscale differita e un onere fiscale differito pari a 20000 (50 % di 40000) che rappresenta l'imposta sul reddito che l'entità pagherà quando realizzerà o estinguerà il valore contabile delle sue attività e passività sulla base dell'aliquota fiscale applicabile agli utili non distribuiti.
Successivamente, il 15 marzo 20X2 l'entità rileva come passività dividendi per 10000 da utili operativi precedenti.
Il 15 marzo 20X2, l'entità rileva il recupero di imposte sul reddito per 1500 (15 % dei dividendi contabilizzati come passività) come una attività fiscale corrente e come una diminuzione dell'onere per imposte sul reddito correnti per l'esercizio 20X2.
53
Le attività e le passività fiscali differite non devono essere attualizzate.
54
La determinazione attendibile del valore attualizzato delle attività e delle passività fiscali differite richiede una dettagliata programmazione della tempistica dell'annullamento di ogni differenza temporanea. Molto spesso tale programmazione non è fattibile o è molto complessa. Di conseguenza, non è appropriato richiedere che le attività e passività fiscali differite siano attualizzate. Consentire, ma non richiedere, l'attualizzazione comporterebbe attività e passività fiscali differite non confrontabili tra entità diverse. Perciò, il presente Principio non richiede né consente l'attualizzazione delle attività e delle passività fiscali differite.
55
Le differenze temporanee sono determinate con riferimento al valore contabile di un'attività o di una passività. Questo si applica anche quando quel valore contabile fosse esso stesso attualizzato come, per esempio, nel caso di obbligazioni per benefici pensionistici (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti).
56
Il valore contabile di un'attività fiscale differita deve essere rivisto a ciascuna data di riferimento di bilancio. L'entità deve ridurre il valore contabile di un'attività fiscale differita se non è più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per consentire l'utilizzo del beneficio di parte o di tutta quella attività fiscale differita. Qualsiasi riduzione di questo tipo deve essere stornata nella misura in cui diviene probabile che sia realizzabile reddito imponibile sufficiente.
RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE
57
La contabilizzazione degli effetti fiscali correnti e differiti di un'operazione o di altri fatti è coerente con la contabilizzazione dell'operazione o degli altri fatti stessi. I paragrafi da 58 a 68C attuano il presente principio.
57A
L'entità deve rilevare gli effetti fiscali dei dividendi, come definiti nell'IFRS 9, ai fini delle imposte sul reddito nel momento in cui rileva la passività relativa al dividendo da pagare. Gli effetti fiscali dei dividendi, ai fini delle imposte sul reddito, sono più direttamente correlati a transazioni o eventi passati che hanno generato utili distribuibili che alla distribuzione ai soci. Pertanto l'entità deve rilevare gli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito nell'utile (perdita) d'esercizio, nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto, a seconda di dove l'entità ha originariamente rilevato tali transazioni o eventi passati.
Voci rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio
58
L'imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come costo, e inclusa nell'utile (perdita) dell'esercizio, a meno che l'imposta derivi da:
a)
un'operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un esercizio diverso, al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio, nelle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto (vedere i paragrafi da 61A a 65); oppure
b)
un'aggregazione aziendale (diversa dall'acquisizione da parte di un'entità d'investimento, come definita nell'IFRS 10 Bilancio consolidato, di una controllata che debba essere valutata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio) (vedere paragrafi da 66 a 68).
59
La maggior parte delle passività e attività fiscali differite emerge quando proventi od oneri sono inclusi nell'utile contabile di un esercizio, ma sono inclusi nel reddito imponibile (perdita fiscale) di un altro esercizio. L'imposta differita risultante è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Esempi si hanno quando:
a)
ricavi da interessi, royalties o dividendi sono riscossi posticipatamente e sono inclusi nell'utile contabile secondo quanto previsto dall'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, dallo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione o dall'IFRS 9 Strumenti finanziari, a seconda del caso, ma sono inclusi nel reddito imponibile (perdita fiscale) con un criterio di cassa e
b)
costi delle attività immateriali sono stati capitalizzati secondo quanto previsto dallo IAS 38, e sono in corso di ammortamento nel utile (perdita) d'esercizio, ma sono stati dedotti a fini fiscali quando vengono sostenuti.
60
Il valore contabile delle attività e passività fiscali differite può variare anche se non c'è una variazione nell'ammontare delle relative differenze temporanee. Questo può derivare, per esempio, da:
a)
una modifica delle aliquote fiscali o delle normative fiscali;
b)
una nuova valutazione della recuperabilità di attività fiscali differite; o
c)
una modifica nelle modalità previste per il recupero di un'attività.
L'imposta differita risultante è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che riguardi elementi rilevati al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 63).
Partite rilevate al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio
61
[Eliminato]
61A
L'imposta corrente e quella differita devono essere rilevate al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio se l'imposta si riferisce a voci che sono rilevate, nell'esercizio stesso o in un esercizio diverso, al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio. Pertanto l'imposta corrente e quella differita che fanno riferimento a voci che sono rilevate, nell'esercizio stesso o in un esercizio diverso:
a)
nelle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (vedere paragrafo 62);
b)
direttamente nel patrimonio netto, devono essere rilevate direttamente nel patrimonio netto (vedere paragrafo 62A).
62
Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che certe voci siano rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo. Esempi di tali elementi sono:
a)
variazioni del valore contabile derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 16); e
b)
[Eliminato]
c)
differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21).
d)
[Eliminato]
62A
Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che particolari voci siano accreditate o addebitate direttamente al patrimonio netto. Esempi di tali elementi sono:
a)
una rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo derivante da un cambiamento di principio contabile applicato retroattivamente o dalla correzione di un errore (vedere lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori); e
b)
ammontari derivanti al momento della rilevazione iniziale della componente di capitale di uno strumento finanziario composto (vedere paragrafo 23).
63
In casi eccezionali può essere difficile calcolare il valore dell'imposta corrente e differita che fa riferimento a elementi rilevati al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio (nelle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto). Questo può succedere, per esempio, quando:
a)
le aliquote delle imposte sul reddito sono progressive e non è possibile determinare l'aliquota fiscale in base alla quale un particolare componente del reddito imponibile (perdita fiscale) è stato tassato;
b)
una modifica dell'aliquota fiscale o di altre norme fiscali influisce su un'attività o su una passività fiscale differita riferibile (in tutto o in parte) a un elemento che precedentemente era stato rilevato al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio; o
c)
l'entità stabilisce che un'attività fiscale differita debba essere rilevata, o non debba più esserlo totalmente, e l'attività fiscale differita è riferibile (in tutto o in parte) a un elemento che precedentemente era stato rilevato al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio.
In tali casi, le imposte correnti e differite riferibili a elementi rilevati al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio si basano su una ragionevole ripartizione proporzionale delle imposte correnti e differite dell'entità nel contesto normativo che la riguarda, o su un altro metodo che consente una ripartizione più appropriata alle circostanze.
64
Lo IAS 16 non specifica se l'entità, in ogni esercizio, debba trasferire da riserva di rivalutazione a utili portati a nuovo la differenza tra l'ammortamento di un'attività rivalutata e l'ammortamento sulla base del costo di tale attività. Se l'entità effettua tale trasferimento, l'ammontare trasferito è al netto di qualsiasi imposta differita relativa. Considerazioni analoghe si applicano ai trasferimenti effettuati al momento della cessione di immobili, impianti o macchinari.
65
Quando un'attività è rivalutata a fini fiscali, e quella rivalutazione è relativa a una rivalutazione contabile di un esercizio precedente, o a una che si prevede di effettuare in un esercizio successivo, gli effetti fiscali sia della rivalutazione dell'attività sia della rettifica del valore ai fini fiscali sono imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo negli esercizi nei quali si verificano. Tuttavia, se la rivalutazione a fini fiscali non è relativa a una rivalutazione contabile di un esercizio precedente, o a una che si prevede di effettuare in un esercizio successivo, gli effetti fiscali della rettifica del valore ai fini fiscali sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.
65A
Quando l'entità distribuisce dividendi ai suoi azionisti, potrebbe doverne versare una quota alle autorità fiscali per conto degli azionisti. In molti ordinamenti, tale importo è denominato ritenuta a titolo di imposta. Tale ammontare versato o da versare alle autorità fiscali è imputato al patrimonio netto come parte dei dividendi.
Imposte differite derivanti da una aggregazione aziendale
66
Come illustrato ai paragrafi 19 e 26(c), differenze temporanee possono derivare da una aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dall'IFRS 3, l'entità rileva qualsiasi attività fiscale differita (nella misura in cui siano soddisfatti i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 24) o passività fiscale differita risultante, come attività e passività identificabili alla data di acquisizione. Di conseguenza, tali attività e passività fiscali differite incidono sul valore dell'avviamento o dell'utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli rilevato dall'entità. Tuttavia, secondo quanto previsto dal paragrafo 15(a), l'entità non rileva le passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell'avviamento.
67
Una aggregazione aziendale potrebbe modificare la probabilità di realizzare un'attività fiscale differita dell'acquirente precedente all'acquisizione. Un acquirente può ritenere probabile che recupererà la propria attività fiscale differita non rilevata prima dell'aggregazione aziendale. Per esempio, l'acquirente può utilizzare il beneficio derivante dalle proprie perdite fiscali non utilizzate a fronte del reddito imponibile futuro dell'acquisita. In alternativa, a seguito della aggregazione aziendale, potrebbe non essere più probabile che il reddito imponibile futuro consenta di recuperare l'attività fiscale differita. In tali casi, l'acquirente rileva una variazione nell'attività fiscale differita nell'esercizio dell'aggregazione aziendale ma non la include nella contabilizzazione dell'aggregazione aziendale. Pertanto l'acquirente non ne tiene conto ai fini della valutazione dell'avviamento o dell'utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che rileva nell'aggregazione aziendale.
68
Il beneficio potenziale dell'acquisita derivante dal riporto a nuovo delle perdite fiscali, o di altre attività fiscali differite, potrebbe non soddisfare i criteri per la rilevazione separata al momento della contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale ma potrebbe essere realizzato successivamente.
L'entità deve rilevare i benefici fiscali differiti acquisiti che realizza dopo l'aggregazione aziendale come illustrato di seguito:
a)
i benefici fiscali differiti acquisiti rilevati nel periodo di valutazione e risultanti da nuove informazioni su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione devono essere applicati per ridurre il valore contabile dell'avviamento relativo a tale acquisizione. Se il valore contabile dell'avviamento è zero, i benefici fiscali differiti residui devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio;
b)
tutti gli altri benefici fiscali differiti acquisiti realizzati devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio (o, se disposto dal presente Principio, al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio).
Imposte correnti e differite derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni
68A
In alcuni ordinamenti fiscali una entità ottiene una deduzione fiscale (ossia un importo deducibile fiscalmente nella determinazione del reddito imponibile) che fa riferimento agli emolumenti corrisposti in titoli azionari, in opzioni su azioni o in altri strumenti rappresentativi di capitale della entità. L'importo di tale deduzione fiscale può differire dal costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce, e può verificarsi in un esercizio contabile successivo. Per esempio, in alcuni ordinamenti una entità può rilevare un costo per aver ricevuto dei servizi da un dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni assegnate, in conformità alle disposizioni dell'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, senza ricevere una deduzione fiscale fino a quando le opzioni su azioni non sono esercitate e la misurazione dell'importo da dedurre fiscalmente è basata sul prezzo dell'azione della entità alla data di esercizio.
68B
Analogamente al caso dei costi di ricerca, di cui ai paragrafi 9 e 26, lettera b), del presente Principio, la differenza tra il valore ai fini fiscali dei servizi ricevuti dai dipendenti (cioè l'ammontare che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri) e il valore contabile pari a zero è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita. Se l'importo che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri non è noto a fine esercizio, esso deve essere stimato in base alle informazioni disponibili alla chiusura dell'esercizio. Per esempio, se l'importo che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri dipende dal prezzo dell'azione della entità a una data futura, la misurazione della differenza temporanea deducibile dovrebbe essere basata sul prezzo dell'azione della entità alla fine dell'esercizio.
68C
Come evidenziato al paragrafo 68A, l'importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura, valutata in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 68B) può differire dal costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce. Il paragrafo 58 del presente Principio richiede che le imposte correnti e differite dovrebbero essere rilevate come provento o come costo e incluse nell'utile (perdita) d'esercizio, fatta eccezione per il caso in cui l'imposta origina (a) da una operazione o da un evento rilevato al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio, nello stesso o in un diverso esercizio, oppure (b) da una aggregazione aziendale (diversa dall'acquisizione da parte di un'entità d'investimento di una controllata che debba essere valutata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio). Se l'importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura) è maggiore del costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce, ciò indica che la deduzione fiscale fa riferimento non soltanto al costo del corrispettivo ma anche a una voce di patrimonio netto. In tale situazione l'eccedenza dell'imposta corrente o differita connessa è rilevata direttamente nel patrimonio netto.
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
Attività e passività fiscali
69
[Eliminato]
70
[Eliminato]
Compensazione
71
L'entità deve compensare le attività e le passività fiscali correnti se, e solo se, essa:
a)
ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati; e
b)
intende regolare per il residuo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività.
72
Sebbene le attività e le passività fiscali correnti siano rilevate e valutate separatamente, esse sono compensate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in base alle stesse condizioni prescritte per gli strumenti finanziari nello IAS 32. L'entità di solito ha un diritto legale a compensare un'attività fiscale corrente a fronte di una passività fiscale corrente, quando queste si riferiscono a imposte sul reddito applicate dalla medesima autorità fiscale e l'autorità fiscale consente all'entità di eseguire o ricevere un unico pagamento netto.
73
Nel bilancio consolidato, un'attività fiscale corrente dell'entità del gruppo è compensata a fronte di una passività fiscale corrente di un'altra entità del gruppo se, e solo se, le entità in questione hanno un diritto legalmente esercitabile di eseguire o di ricevere un unico pagamento netto e intendono eseguire o ricevere tale pagamento netto o realizzare l'attività ed estinguere la passività contemporaneamente.
74
L'entità deve compensare le attività e le passività fiscali differite se, e solo se:
a)
l'entità ha un diritto legale a compensare le attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti; e
b)
le attività e le passività fiscali differite sono relative a imposte sul reddito applicate dalla medesima autorità fiscale su:
i)
lo stesso soggetto passivo d'imposta; o
ii)
soggetti passivi d'imposta diversi che intendono regolare le passività e le attività fiscali correnti su base netta, o realizzare le attività ed estinguere le passività contemporaneamente, in ciascun esercizio successivo nel quale si prevede che siano regolati o recuperati ammontari significativi di passività o di attività fiscali differite.
75
Per evitare la necessità di disporre di una programmazione dettagliata della tempistica dell'annullamento di ciascuna differenza temporanea, il presente Principio richiede che l'entità compensi un'attività fiscale differita a fronte di una passività fiscale differita dello stesso soggetto passivo d'imposta se, e solo se, esse sono relative a imposte sul reddito applicate dalla medesima autorità fiscale e l'entità ha un diritto legale a compensare le attività fiscali correnti a fronte delle passività fiscali correnti.
76
In rari casi l'entità può avere un diritto di compensazione legalmente esercitabile, e la volontà di estinguere al netto, in alcuni esercizi ma non in altri. In questi rari casi, può essere necessario disporre di una programmazione dettagliata per stabilire in modo attendibile se la passività fiscale differita di un soggetto passivo d'imposta si tradurrà in maggiori pagamenti di imposte nello stesso esercizio in cui un'attività fiscale differita di un altro soggetto passivo d'imposta comporterà minori pagamenti da parte di questo secondo soggetto passivo d'imposta.
Onere fiscale
Onere (provento) fiscale relativo a utili o perdite della gestione ordinaria
77
L'onere (provento) fiscale relativo a profitti o perdite della gestione ordinaria deve essere esposto nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.
77A
[Eliminato]
Differenze di cambio su passività o attività fiscali estere differite
78
Lo IAS 21 richiede che certe differenze di cambio siano rilevate come ricavi o costi ma non specifica dove tali differenze debbano essere esposte nel prospetto di conto economico complessivo. Di conseguenza, quando le differenze di cambio su passività o attività fiscali estere differite sono esposte nel prospetto di conto economico complessivo, tali differenze possono essere classificate come onere (provento) fiscale differito se tale esposizione è considerata essere la migliore per gli utilizzatori del bilancio.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
79
I principali componenti dell'onere (provento) fiscale devono essere indicati separatamente.
80
I componenti dell'onere (provento) fiscale possono comprendere:
a)
onere (provento) per imposte correnti;
b)
eventuali rettifiche rilevate nell'esercizio per imposte correnti relative a esercizi precedenti;
c)
l'ammontare dell'onere (provento) fiscale differito relativo all'emersione e all'annullamento di differenze temporanee;
d)
l'ammontare dell'onere (provento) fiscale differito relativo alle modifiche delle aliquote fiscali o all'introduzione di nuove imposte;
e)
l'ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d'imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l'onere fiscale corrente;
f)
l'ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d'imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l'onere fiscale differito;
g)
l'onere fiscale differito derivante dalla svalutazione, o dall'annullamento di una svalutazione precedente, di un'attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 56; e
h)
l'ammontare dell'onere (provento) fiscale relativo a quei cambiamenti di principi contabili ed errori inclusi nel prospetto di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 8, nel caso in cui non possono essere contabilizzati retroattivamente.
81
Deve essere indicato separatamente anche quanto segue:
a)
il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o accreditate direttamente al patrimonio netto (vedere paragrafo 62A);
ab)
l'ammontare dell'imposta sul reddito relativamente a ciascuna delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (vedere paragrafo 62 e IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007));
b)
[eliminato];
c)
una spiegazione del rapporto tra l'onere (provento) fiscale e l'utile contabile in una o entrambe le seguenti forme:
i)
una riconciliazione numerica tra l'onere (provento) fiscale e il prodotto dell'utile contabile per l'aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è calcolata l'aliquota fiscale applicabile; o
ii)
una riconciliazione numerica tra l'aliquota fiscale media effettiva e l'aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata l'aliquota fiscale applicabile;
d)
una spiegazione delle modifiche dell'aliquota fiscale applicabile comparata con quella dell'esercizio precedente;
e)
l'ammontare (e la data di scadenza qualora esista) delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali e crediti di imposta non utilizzati per i quali, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, non è rilevata l'attività fiscale differita;
f)
l'ammontare complessivo delle differenze temporanee riferibili a investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in accordi a controllo congiunto, per le quali non è stata rilevata una passività fiscale differita (cfr. paragrafo 39);
g)
con riferimento a ciascun tipo di differenza temporanea e a ciascun tipo di perdita fiscale e credito d'imposta non utilizzato:
i)
l'ammontare delle attività e delle passività fiscali differite rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria per ciascun esercizio presentato;
ii)
l'ammontare dei proventi od oneri fiscali differiti rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio, se questo non risulta evidente dalle variazioni degli importi rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria;
h)
con riferimento ad attività operative cessate, l'onere fiscale relativo a:
i)
la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessazione; e
ii)
l'utile o la perdita derivante dall'attività ordinaria dell'attività operativa cessata nell'esercizio, insieme agli importi corrispondenti per ciascun esercizio precedente presentato;
i)
l'ammontare degli effetti fiscali, ai fini dell'imposta sul reddito, dei dividendi la cui distribuzione agli azionisti dell'entità sia stata proposta o dichiarata prima dell'autorizzazione della pubblicazione del bilancio, ma per i quali non sia stata rilevata una passività in bilancio;
j)
se una aggregazione aziendale in cui l'entità è l'acquirente provoca una variazione nell'importo rilevato per la propria attività fiscale differita precedente all'acquisizione (si veda paragrafo 67), l'importo di tale variazione; e
k)
se i benefici fiscali differiti acquisiti in una aggregazione aziendale non sono rilevati alla data di acquisizione ma successivamente (si veda paragrafo 68), una descrizione dell'evento o del cambiamento delle circostanze che ha provocato la rilevazione dei benefici fiscali differiti.
82
L'entità deve indicare l'importo di un'attività fiscale differita e la natura degli elementi che ne giustificano la sua rilevazione quando:
a)
l'utilizzazione dell'attività fiscale differita dipende da redditi imponibili futuri eccedenti i profitti derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee imponibili esistenti; e
b)
l'entità ha subito una perdita nell'esercizio corrente o in quello precedente nell'ordinamento fiscale al quale si riferisce l'attività fiscale differita.
82A
Nei casi descritti al paragrafo 52A, l'entità deve indicare la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti. Inoltre, l'entità deve evidenziare gli ammontari dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che siano concretamente determinabili, e dichiarare se vi siano potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che non siano concretamente determinabili.
83
[Eliminato]
84
Le informazioni richieste dal paragrafo 81, lettera c), consentono agli utilizzatori del bilancio di capire se la correlazione tra l'onere (provento) fiscale e l'utile contabile è anomala e di comprendere i fattori rilevanti che potrebbero influire su questa correlazione nel futuro. La correlazione fra l'onere (provento) fiscale e l'utile contabile può essere influenzata da fattori quali ricavi esenti da tassazione, costi che non sono deducibili nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), effetti delle perdite fiscali ed effetti di aliquote fiscali estere.
85
Nello spiegare la correlazione tra l'onere (provento) fiscale e l'utile contabile, l'entità utilizza una aliquota fiscale idonea a fornire le informazioni più significative agli utilizzatori del suo bilancio. Spesso l'aliquota più significativa è l'aliquota fiscale nazionale del Paese in cui l'entità ha sede, consolidando le aliquote fiscali applicate per le imposte nazionali con le aliquote applicate per qualsiasi imposta locale calcolata su un livello sostanzialmente analogo di reddito imponibile (perdita fiscale). Tuttavia, per l'entità che opera in diversi ordinamenti, può essere più significativo aggregare riconciliazioni distinte predisposte utilizzando l'aliquota nazionale in ciascun singolo ordinamento. L'esempio che segue mostra come la scelta dell'aliquota fiscale applicabile influisce sulla presentazione della riconciliazione numerica.
Esempio illustrativo del paragrafo 85
Nel 19X2, l'entità ha realizzato, nella propria giurisdizione (paese A), un utile contabile di 1500 (19X1: 2000) e nel paese B di 1500 (19X1: 500). L'aliquota fiscale è pari al 30 % nel paese A e al 20 % nel paese B. Nel paese A, costi per 100 (19X1: 200) non sono fiscalmente deducibili.
Quello che segue è un esempio di riconciliazione all'aliquota fiscale nazionale.
19X1
19X2
Utile contabile
2500
3000
Imposte all'aliquota nazionale del 30 %
750
900
Effetto fiscale di costi non fiscalmente deducibili
60
30
Effetto di aliquote fiscali inferiori nel paese B
50)
150)
Onere fiscale
760
780
Quello che segue è un esempio di riconciliazione predisposta aggregando riconciliazioni distinte per ciascuna giurisdizione nazionale. Con questo metodo, l'effetto delle differenze tra l'aliquota fiscale nazionale dell'entità che redige il bilancio e l'aliquota fiscale nazionale negli altri ordinamenti non appare come elemento distinto nella riconciliazione. Allo scopo di spiegare le variazioni delle aliquote fiscali applicabili, come richiesto dal paragrafo 81, lettera d), l'entità può avere necessità di esporre l'effetto delle variazioni significative di ciascuna delle aliquote fiscali o la combinazione degli utili prodotti nei differenti ordinamenti.
Utile contabile
2500
3000
Imposte calcolate alle aliquote interne applicabili agli utili nel paese interessato
700
750
Effetto fiscale di costi non fiscalmente deducibili
60
30
Onere fiscale
760
780
86
L'aliquota fiscale media effettiva è l'onere (provento) fiscale diviso per l'utile contabile.
87
Spesso non potrebbe essere fattibile calcolare l'ammontare delle passività fiscali differite non rilevate derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in accordi a controllo congiunto (cfr. paragrafo 39). Il presente Principio richiede, quindi, che l'entità indichi l'ammontare complessivo delle differenze temporanee sottostanti ma non richiede l'indicazione delle passività fiscali differite. Ciò nondimeno, quando è fattibile, si incoraggiano le entità a indicare gli ammontari delle passività fiscali differite non contabilizzate perché gli utilizzatori del bilancio possono trovare utili tali informazioni.
87A
Il paragrafo 82A richiede all'entità di evidenziare la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti. L'entità indica le caratteristiche rilevanti del sistema fiscale per quanto concerne le imposte sul reddito, e i fattori che influiranno sull'ammontare dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, dei dividendi.
87B
In alcuni casi, l'ammontare totale dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, derivanti dalla distribuzione dei dividendi agli azionisti, non è concretamente quantificabile. Questo potrebbe essere il caso, per esempio, in cui l'entità abbia un grande numero di società controllate estere. Ciononostante, anche in tali casi, alcune parti dell'ammontare totale possono essere facilmente determinabili. Per esempio, in un gruppo consolidato, una controllante e alcune sue controllate potrebbero aver pagato imposte sul reddito a un'aliquota fiscale più elevata sugli utili non distribuiti ed essere a conoscenza dell'ammontare che verrebbe rimborsato al momento della distribuzione agli azionisti dei dividendi futuri da utili consolidati portati a nuovo. In tal caso, l'ammontare rimborsabile è indicato. Se applicabile, l'entità dà anche informazioni in merito all'esistenza di potenziali effetti fiscali addizionali, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili. Nel bilancio separato della controllante, se vi è, l'informazione dei potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, va riferita agli utili portati a nuovo della controllante.
87C
All'entità cui sia richiesto di fornire le informazioni integrative di cui al paragrafo 82A, potrebbe anche essere richiesto di fornire le informazioni relative alle differenze temporanee associate agli investimenti nelle controllate, filiali e collegate o partecipazioni in accordi a controllo congiunto. In tali casi, l'entità tiene conto di ciò nel determinare le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 82A. Per esempio, all'entità può essere richiesto di indicare gli ammontari aggregati delle differenze temporanee associate a investimenti in società controllate per le quali non sia stata rilevata alcuna passività fiscale differita (cfr. paragrafo 81, lettera f)). Se non fosse fattibile quantificare gli ammontari delle passività fiscali differite non rilevate (cfr. paragrafo 87) ci potrebbero essere ammontari di potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili, in relazione alle controllate.
88
L'entità indica le passività e attività potenziali di natura fiscale secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Passività e attività potenziali possono emergere, per esempio, da un contenzioso non risolto con le autorità fiscali. Analogamente, quando entrano in vigore o sono annunciate modifiche delle aliquote fiscali o della normativa fiscale dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento, l'entità indica gli effetti significativi di quelle variazioni sulle sue attività e passività fiscali correnti e differite (cfr. IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
89
Il presente Principio entra in vigore per i bilanci degli esercizi con inizio il 1o gennaio 1998 o in data successiva, a eccezione di quanto specificato al paragrafo 91. Se l'entità applica il presente Principio ai bilanci degli esercizi che iniziano prima del 1o gennaio 1998, essa deve indicare che ha applicato il presente Principio al posto dello IAS 12 Contabilizzazione delle imposte sul reddito, approvato nel 1979.
90
Il presente Principio sostituisce lo IAS 12 Contabilizzazione delle imposte sul reddito, approvato nel 1979.
91
I paragrafi 52A, 52B, 65A, 81, lettera i), 82A, 87A, 87B, 87C e la eliminazione dei paragrafi 3 e 50 entrano in vigore in riferimento ai bilanci annuali (6) relativi agli esercizi con inizio il 1o gennaio 2001 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'applicazione anticipata incide sui risultati di bilancio, l'entità deve evidenziare tale fatto.
92
Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 23, 52, 58, 60, 62, 63, 65, 68C, 77 e 81, ha eliminato il paragrafo 61 e ha aggiunto i paragrafi 61A, 62A e 77A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
93
Il paragrafo 68 deve essere applicato prospetticamente a partire dalla data di entrata in vigore dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) alla rilevazione di attività fiscali differite acquisite in aggregazioni aziendali.
94
Pertanto le entità non devono rettificare la contabilizzazione di pregresse aggregazioni aziendali se i benefici fiscali non hanno soddisfatto i criteri per la rilevazione separata alla data di acquisizione e sono rilevati dopo tale data, a meno che i benefici non vengano rilevati nell'arco del periodo di valutazione e risultino da nuove informazioni su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione. Gli altri benefici fiscali rilevati devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio (o, se disposto dal presente Principio, al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio).
95
L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato i paragrafi 21 e 67 e aggiunto i paragrafi 32A e 81(j) e (k). L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.
96
[Eliminato]
97
[Eliminato]
98
Il paragrafo 52 è stato rinumerato come 51A, il paragrafo 10 e gli esempi successivi al paragrafo 51A sono stati modificati, e i paragrafi 51B e 51C e l'esempio che segue, e i paragrafi 51D, 51E e 99 sono stati aggiunti da Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti, pubblicato nel dicembre del 2010. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2012 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
98A
L'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 2, 15, 18(e), 24, 38, 39, 43–45, 81(f), 87 e 87C. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 11.
98B
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato nel giugno 2011, ha modificato il paragrafo 77 e ha eliminato il paragrafo 77A. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
98C
Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato nell'ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 58 e 68C. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, l'entità deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.
98D
[Eliminato]
98E
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 59. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 15.
98F
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 20 e ha eliminato i paragrafi 96, 97 e 98D. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
98G
L'IFRS 16, pubblicato nel gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 20. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.
98H
Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate (Modifiche allo IAS 12), pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 29 e ha aggiunto i paragrafi 27A e 29A e l'esempio seguente il paragrafo 26. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2017 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Alla prima applicazione della modifica, la variazione del patrimonio netto in apertura del primo esercizio comparativo può tuttavia essere rilevata nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, a seconda dei casi, in un'altra componente del patrimonio netto) senza distribuire la variazione tra il saldo di apertura degli utili portati a nuovo e le altre voci del patrimonio netto. Se l'entità si avvale di questa possibilità, tale fatto deve essere indicato.
98I
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo 57A e ha eliminato il paragrafo 52B. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato. Quando l'entità applica per la prima volta dette modifiche, essa le applica agli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito rilevati all'inizio del primo esercizio comparativo o successivamente ad esso.
98J
Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione, pubblicato nel maggio 2021, ha modificato i paragrafi 15, 22 e 24 e aggiunto il paragrafo 22A. L'entità deve applicare tali modifiche in conformità dei paragrafi 98K-98L per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
98K
L'entità deve applicare Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione alle operazioni effettuate all'inizio o dopo l'inizio del primo esercizio comparativo presentato.
98L
L'entità che applica Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione deve anche, all'inizio del primo esercizio comparativo presentato:
a)
rilevare l'attività fiscale differita, se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, e la passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili e imponibili associate a:
i)
attività consistenti nel diritto di utilizzo e passività del leasing; e
ii)
smantellamenti, ripristini e passività similari e i corrispondenti importi rilevati come parte del costo della relativa attività; e
b)
rilevare l'effetto cumulativo della prima applicazione delle modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, a seconda del caso, di altra componente del patrimonio netto) a tale data.
RITIRO DELLA SIC-21
99
Le modifiche apportate da Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti, pubblicato a dicembre 2010, sostituiscono l'Interpretazione SIC-21 Imposte sul reddito—Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 16
Immobili, impianti e macchinari
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è definire il trattamento contabile per immobili, impianti e macchinari così che gli utilizzatori del bilancio possano distinguere le informazioni relative agli investimenti in immobili, impianti e macchinari dell'entità e le variazioni in tali investimenti. Le problematiche principali nella contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari sono la rilevazione delle attività, la determinazione dei loro valori contabili, delle quote di ammortamento e delle perdite per riduzione di valore che sono rilevate in relazione a essi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari eccetto quando un altro Principio richieda o consenta un trattamento contabile differente.
3
Il presente Principio non si applica a:
a)
immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
b)
attività biologiche connesse all'attività agricola diverse dalle piante fruttifere (cfr. IAS 41 Agricoltura). Il presente Principio si applica alle piante fruttifere ma non al prodotto delle piante fruttifere;
c)
la rilevazione e la valutazione delle attività di esplorazione e di valutazione (cfr. IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie);
d)
diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.
Tuttavia il presente Principio si applica agli immobili, impianti e macchinari utilizzati per sviluppare o mantenere le attività descritte nei paragrafi da b) a d).
4
[Eliminato]
5
L'entità che utilizza il modello del costo per gli investimenti immobiliari conformemente allo IAS 40 Investimenti immobiliari deve utilizzare il modello del costo nel presente Principio per gli investimenti immobiliari di proprietà.
DEFINIZIONI
6
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Una pianta fruttifera è una pianta viva:
a)
usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;
b)
da cui ci si attende che produca per più di un periodo di riferimento; e
c)
con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.
(I paragrafi 5 A-5B dello IAS 41 sviluppano la definizione di pianta fruttifera).
Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata al netto dell'ammortamento accumulato e delle perdite per riduzione di valore accumulate.
Il costo è l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti corrisposti o il fair value (valore equo) di altro corrispettivo dato per acquisire un'attività, al momento dell'acquisto o della costruzione o, ove applicabile, l'importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche di altri IFRS, per esempio l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.
Il valore ammortizzabile è il costo di un bene, o il valore sostitutivo del costo, meno il suo valore residuo.
L'ammortamento è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un'attività lungo il corso della sua vita utile.
Il valore specifico dell'entità è il valore attuale dei flussi finanziari che l'entità prevede di derivare dall'uso continuativo di un'attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o che prevede di sostenere quando estingue una passività.
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)
Una perdita per riduzione di valore è l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività eccede il valore recuperabile.
Immobili, impianti e macchinari sono beni tangibili che:
a)
sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi; e
b)
ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio.
Il valore recuperabile è il valore più alto tra il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione e il valore d'uso di un'attività.
Il valore residuo di un'attività è il valore stimato che l'entità potrebbe ricevere in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questa avesse già l'età e la condizione attese alla fine della sua vita utile.
La vita utile è:
a)
il periodo di tempo durante il quale ci si attende che l'entità possa utilizzare un'attività; o
b)
la quantità di prodotti o unità similari che l'entità si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività.
RILEVAZIONE
7
Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato come un'attività se, e soltanto se:
a)
è probabile che i futuri benefici economici derivanti dall'elemento affluiranno all'entità; e
b)
il costo dell'elemento può essere attendibilmente determinato.
8
Elementi quali pezzi di ricambio, attrezzature in dotazione e attrezzature per la manutenzione devono essere rilevate in conformità al presente IFRS se soddisfano la definizione di immobili, impianti e macchinari. In alternativa, tali elementi devono essere rilevati come rimanenze.
9
Il presente Principio non stabilisce l'unità elementare cui riferire la rilevazione, ossia ciò che costituisce un immobile, impianto e macchinario. Quindi è necessaria una valutazione soggettiva nell'applicazione dei criteri di rilevazione che tenga conto delle circostanze specifiche in cui si trova l'entità. Può essere appropriato aggregare elementi individualmente non significativi, quali stampi, attrezzi e matrici, e applicare i criteri al valore complessivo.
10
L'entità valuta in base a questo principio di rilevazione tutti i suoi costi di immobili, impianti e macchinari nel momento in cui questi sono sostenuti. Tali costi includono i costi sostenuti inizialmente per acquistare o costruire un elemento di immobili, impianti e macchinari e i costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento. Tra i costi di un elemento di immobili, impianti e macchinari possono rientrare i costi sostenuti relativi al leasing di attività utilizzate per costruire, migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento di immobili, impianti e macchinari, quale l'ammortamento delle attività consistenti nel diritto di utilizzo.
Costi iniziali
11
Elementi di immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati per ragioni di sicurezza o ambientali. L'acquisto di tali elementi, anche se non incrementa direttamente i benefici economici futuri degli immobili, impianti e macchinari esistenti, può essere necessario per l'entità al fine di realizzare benefici economici futuri da altri suoi beni. Tali elementi di immobili, impianti e macchinari soddisfano i criteri di rilevazione come attività perché permettono all'entità di ottenere benefici economici futuri dai relativi elementi maggiori rispetto a ciò che si sarebbe potuto ottenere qualora gli stessi non fossero stati acquistati. Per esempio, un'industria chimica può introdurre certi nuovi processi chimici di trattamento per uniformarsi alle regolamentazioni per la tutela dell'ambiente in materia di produzione e deposito di prodotti chimici pericolosi; le necessarie modifiche agli impianti sono rilevate come attività, in quanto, senza di esse, l'entità non potrebbe produrre e vendere prodotti chimici. Tuttavia il valore contabile che risulta da tale attività e da attività connesse è riesaminato per eventuali riduzioni di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.
Costi successivi
12
Secondo quanto previsto dal principio di rilevazione del paragrafo 7, l'entità non rileva nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari i costi della manutenzione ordinaria effettuata sullo stesso. Piuttosto, questi costi sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio man mano che si sostengono. I costi di manutenzione ordinaria sono principalmente i costi di manodopera e i materiali di consumo, e possono includere il costo di piccoli pezzi di ricambio. La finalità di queste spese è spesso descritta come "riparazioni e manutenzione" dell'elemento di immobili, impianti e macchinari.
13
Parti di alcuni elementi di immobili, impianti e macchinari possono richiedere delle sostituzioni a intervalli regolari. Per esempio, un altoforno può richiedere il rifacimento del rivestimento interno dopo un certo numero di ore di impiego o gli interni degli aerei, come i sedili e le cambuse, possono dover essere sostituiti più volte durante la vita della fusoliera. Elementi di immobili, impianti e macchinari possono inoltre essere acquistati per effettuare sostituzioni periodiche meno frequenti, quali una sostituzione dei muri interni di un edificio, o una sostituzione non periodica. Secondo il principio di rilevazione del paragrafo 7, l'entità rileva nel valore contabile di un elemento di immobile, impianti e macchinari il costo della sostituzione di una parte di un tale elemento quando tale costo è sostenuto a condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. Il valore contabile di quelle parti che sono sostituite è eliminato contabilmente secondo quanto previsto dalle disposizioni concernenti l'eliminazione contabile contenute nel presente Principio (cfr. paragrafi da 67 a 72).
14
Una condizione di funzionamento per un elemento di immobili, impianti e macchinari (per esempio un aeromobile) può richiedere significative verifiche regolari per eventuali guasti, indipendentemente dal fatto che le parti dell'elemento siano sostituite. Quando si effettua ciascuna significativa verifica, il suo costo è rilevato nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari come una sostituzione a condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. L'eventuale valore contabile netto del costo della precedente verifica (separato dalle parti fisiche) è eliminato contabilmente. Questo si verifica indipendentemente dal fatto che il costo della verifica precedente fosse esplicitamente menzionato nella transazione in cui l'elemento è stato acquistato o costruito. Se necessario, il costo stimato di una analoga verifica futura può essere utilizzato come indicazione di quale fosse il costo della verifica del componente esistente quando l'elemento fu acquistato o costruito.
VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE
15
Un elemento di immobili, impianti e macchinari che soddisfa i criteri per essere rilevato come un'attività deve essere valutato al costo.
Componenti di costo
16
Il costo di elemento di immobili, impianti e macchinari include:
a)
il suo prezzo di acquisto, inclusi dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotti sconti commerciali e abbuoni;
b)
qualsiasi costo direttamente attribuibile per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento nel modo inteso dalla direzione aziendale;
c)
la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste, l'obbligazione che si origina per l'entità quando l'elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo.
17
Esempi di costi direttamente imputabili sono:
a)
i costi dei benefici per i dipendenti (come definiti nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) derivanti direttamente dalla costruzione o acquisizione di un elemento di immobili, impianti e macchinari;
b)
i costi da sostenere per la preparazione del sito;
c)
i costi iniziali di consegna e movimentazione;
d)
i costi di installazione e di assemblaggio;
e)
i costi per verificare il buon funzionamento dell'attività (ossia valutare se le prestazioni tecniche e fisiche dell'attività sono tali da poter utilizzare tale attività nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarla ad altri o per scopi amministrativi); e
f)
gli onorari professionali.
18
L'entità applica lo IAS 2 Rimanenze ai costi previsti per lo smantellamento, la rimozione e bonifica del sito su cui un elemento insiste che si verificano durante un particolare periodo a seguito dell'utilizzo dell'elemento per la produzione delle rimanenze durante quel periodo. Le obbligazioni per costi contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 2 o dallo IAS 16 sono rilevate e misurate secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.
19
Esempi di costi che non rientrano nel costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari sono:
a)
i costi di apertura di un nuovo impianto;
b)
i costi per l'introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività promozionali);
c)
i costi per gestire l'impresa in una nuova località o con un nuovo tipo di clientela (inclusi i costi di formazione del personale); e
d)
spese amministrative e altre spese generali.
20
La rilevazione dei costi nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari cessa quando l'elemento è nel luogo e nella condizione necessaria perché esso sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Quindi, i costi sostenuti nell'utilizzare o reimpiegare un elemento non sono inclusi nel relativo valore contabile. Per esempio, i costi di seguito elencati non sono inclusi nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari:
a)
i costi sostenuti mentre un elemento in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale deve ancora essere utilizzato o non funziona ancora a piena capacità;
b)
le perdite operative iniziali, quali quelle sostenute mentre si consolida la richiesta dei prodotti dell'elemento; e
c)
i costi di ricollocamento o di riorganizzazione di parte o tutta l'attività dell'entità.
20A
Possono essere prodotti elementi per portare un elemento di immobili, impianti e macchinari nel luogo e nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale (ad esempio, campioni prodotti durante la verifica del corretto funzionamento dell'attività). L'entità rileva i proventi della vendita di ciascuno di tali elementi e il costo di tali elementi nell'utile (perdita) d'esercizio, conformemente ai Principi applicabili. L'entità valuta il costo di tali elementi applicando le disposizioni in materia di valutazione di cui allo IAS 2.
21
Alcune operazioni si svolgono in connessione con la costruzione o lo sviluppo di un elemento di immobili, impianti e macchinari, ma non sono necessarie per portare l'elemento nel luogo e nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Tali operazioni accessorie possono verificarsi prima o durante le attività di sviluppo o di costruzione. Per esempio, un ricavo può essere ottenuto attraverso l'utilizzo di un sito di costruzione come un parcheggio fino a quando inizia la costruzione. Poiché le operazioni accessorie non sono necessarie per portare un elemento nel luogo e nella condizione necessaria perché questo sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale, i proventi e i relativi oneri di tali operazioni sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio e inclusi nelle loro rispettive classificazioni di proventi ed oneri.
22
Il costo di un'attività costruita internamente è determinato impiegando gli stessi principi previsti per un'attività acquistata. Se l'entità produce normalmente attività similari per la vendita, il costo dell'attività è solitamente uguale al costo di produzione di un'attività destinata alla vendita (cfr. IAS 2). Per determinare tali costi, perciò, si eliminano eventuali profitti interni. Analogamente, il costo di anormali sprechi di materiale, lavoro o altre risorse, sostenuto nella costruzione interna di un bene, non è incluso nel costo del bene. Lo IAS 23 Oneri finanziari disciplina i criteri per la rilevazione degli interessi come un componente del valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari costruito internamente.
22A
Le piante fruttifere sono contabilizzate analogamente agli elementi di immobili, impianti e macchinari costruiti internamente prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché essi siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Di conseguenza, in questo Principio i riferimenti alla "costruzione" devono essere intesi come le attività necessarie a coltivare le piante fruttifere prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché esse siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale.
Misurazione del costo
23
Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è l'equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione. Se il pagamento è differito oltre le normali condizioni di credito, la differenza tra l'equivalente prezzo per contanti e il pagamento totale è rilevato come interesse sul periodo di finanziamento, a meno che tale interesse non sia capitalizzato secondo quanto previsto dallo IAS 23.
24
Uno o più elementi di immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati in cambio di una o più attività non monetarie, o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale elemento di immobili, impianti e macchinari è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l'operazione di scambio abbia sostanza non commerciale, ovvero b) né il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta, né quello dell'attività scambiata ceduta, possa essere valutato attendibilmente. L'elemento acquistato è valutato in questo modo anche se l'entità non può immediatamente eliminare contabilmente l'attività ceduta. Se l'elemento acquistato non è valutato al fair value (valore equo), il suo costo è misurato al valore contabile dell'attività ceduta.
25
L'entità determina se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui ci si attende che i suoi flussi finanziari futuri varino a seguito dell'operazione. Un'operazione di scambio ha sostanza commerciale se:
a)
la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell'attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita; o
b)
il valore specifico all'entità della parte delle sue attività interessata dall'operazione varia a seguito dello scambio; e
c)
la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività scambiate.
Al fine di determinare se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore specifico all'entità della parte delle sue attività interessata dall'operazione deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l'entità debba svolgere calcoli dettagliati.
26
Il fair value (valore equo) di un'attività è valutato attendibilmente se a) non è significativa la variabilità nella serie di valutazioni ragionevoli del fair value per tale attività, ovvero se b) le probabilità delle varie stime rientranti nella serie possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se l'entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value di un'attività ricevuta o ceduta, allora il fair value dell'attività ceduta è utilizzato per determinare il costo dell'attività ricevuta, a meno che il fair value dell'attività ricevuta non sia più chiaramente evidente.
27
[Eliminato]
28
Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari può essere ridotto dai contributi pubblici secondo quanto previsto dallo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica.
VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE
29
L'entità deve scegliere la contabilizzazione con il modello del costo di cui al paragrafo 30 ovvero con il modello della rideterminazione del valore di cui al paragrafo 31 come suo principio contabile e deve applicare quel principio a una intera classe di immobili, impianti e macchinari.
29A
Alcune entità gestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori benefici determinati in funzione delle quote detenute nel fondo. Analogamente alcune entità emettono gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta di cui detengono gli elementi sottostanti. Alcuni di tali fondi o elementi sottostanti comprendono immobili a uso del proprietario. L'entità applica lo IAS 16 agli immobili ad uso del proprietario che sono inclusi in tale fondo o sono elementi sottostanti. Nonostante il paragrafo 29, l'entità può scegliere di valutare tali immobili utilizzando il modello del fair value (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 40. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali (cfr. l'IFRS 17 Contratti assicurativi per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).
29B
L'entità deve trattare come una classe distinta di immobili, impianti e macchinari gli immobili ad uso del proprietario valutati utilizzando il modello del fair value (valore equo) applicabile agli investimenti immobiliari in applicazione del paragrafo 29A.
Modello del costo
30
Dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.
Modello della rideterminazione del valore
31
Dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari il cui fair value (valore equo) può essere attendibilmente determinato deve essere iscritto a un valore rivalutato, pari al suo fair value (valore equo) alla data della rivalutazione al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Le rivalutazioni devono essere effettuate con una regolarità tale da assicurare che il valore contabile non differisca in maniera rilevante da quello che sarebbe determinato utilizzando il fair value (valore equo) alla data di chiusura dell'esercizio.
32
[Eliminato]
33
[Eliminato]
34
La frequenza delle rivalutazioni dipende dalle oscillazioni di fair value (valore equo) degli elementi di immobili, impianti e macchinari oggetto di rivalutazione. Quando il fair value (valore equo) dell'attività rivalutata differisce in modo rilevante dal suo valore contabile, è richiesta un'ulteriore rivalutazione. Alcuni immobili, impianti e macchinari possono subire significative e frequenti oscillazioni del loro fair value (valore equo) necessitando perciò di una rivalutazione annuale. Non sono necessarie rivalutazioni frequenti per immobili, impianti e macchinari che abbiano solo oscillazioni irrilevanti del loro fair value (valore equo). Invece, può essere necessario rivalutare l'elemento soltanto ogni tre o cinque anni.
35
Quando si rivaluta un elemento di immobili, impianti e macchinari, il valore contabile di tale attività è ricondotto al valore rivalutato. Alla data della rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi:
a)
il valore contabile lordo è rettificato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato osservabili oppure può essere rideterminato in proporzione alla variazione del valore contabile. L'ammortamento accumulato alla data della rivalutazione è rettificato per eguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore accumulate; o
b)
l'ammortamento accumulato è eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività.
L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 39 e 40.
36
Se il valore di un elemento di immobili, impianti e macchinari viene rideterminato, l'intera classe di immobili, impianti e macchinari alla quale quell'elemento appartiene deve essere rivalutata.
37
Una classe di immobili, impianti e macchinari è un raggruppamento di beni di similare natura e utilizzo nell'attività dell'entità. I seguenti rappresentano esempi di classi distinte:
a)
terreni;
b)
terreni e fabbricati;
c)
macchinari;
d)
navi;
e)
aerei;
f)
autoveicoli;
g)
mobili e attrezzature;
h)
attrezzature da ufficio; e
i)
piante fruttifere.
38
Gli elementi di una classe di immobili, impianti e macchinari sono rivalutati simultaneamente per evitare selettive rivalutazioni di attività e l'iscrizione nel bilancio di valori che siano una combinazione di costi e valori iscritti a date differenti. Una classe di attività può, tuttavia, essere rivalutata su base rotativa (rolling) posto che tale rivalutazione sia completata in un breve periodo e sia mantenuta aggiornata.
39
Se il valore contabile di un'attività è aumentato a seguito di una rivalutazione, l'incremento deve essere rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia l'aumento deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nella misura in cui esso annulla una diminuzione della rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nell'utile (perdita) d'esercizio.
40
Se il valore contabile di un'attività è diminuito a seguito di una rivalutazione, la diminuzione deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia la diminuzione deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui vi siano saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo riduce l'importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione.
41
La riserva di rivalutazione di un elemento di immobili, impianti e macchinari iscritta a patrimonio può essere trasferita direttamente alla voce utili portati a nuovo quando l'attività è eliminata contabilmente. Ciò può comportare di stornare l'intera riserva quando l'attività è cessata o dismessa. Tuttavia parte della riserva può essere trasferita mentre l'attività è utilizzata dall'entità. In tale caso l'importo della riserva trasferito corrisponderebbe alla differenza tra l'ammortamento basato sul valore contabile rivalutato e l'ammortamento basato sul costo originale dell'attività. I trasferimenti dalla riserva di rivalutazione agli utili portati a nuovo non transitano per l'utile (perdita) d'esercizio.
42
Gli eventuali effetti di imposte sul reddito derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari sono rilevati e illustrati secondo quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.
Ammortamento
43
Ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell'elemento deve essere ammortizzata distintamente.
44
L'entità ripartisce l'importo rilevato inizialmente con riferimento a un elemento di immobili, impianti e macchinari nelle sue parti significative e ammortizza ciascuna parte distintamente. Per esempio, può essere appropriato ammortizzare distintamente la fusoliera e i motori di un aeromobile. Analogamente, se l'entità acquisisce immobili, impianti e macchinari oggetto di leasing operativo in cui essa è il locatore, può essere appropriato ammortizzare separatamente gli importi che si riflettono nel costo di tale elemento e che sono attribuibili a condizioni di leasing favorevoli o sfavorevoli rispetto alle condizioni di mercato.
45
Una parte significativa di un elemento di immobili, impianti e macchinari può avere una vita utile e un criterio di ammortamento che sono uguali alla vita utile e al criterio di ammortamento di un'altra parte significativa di quello stesso elemento. Tali parti possono essere raggruppate nel determinare la quota di ammortamento.
46
Nella misura in cui l'entità ammortizza separatamente alcune parti di un elemento di immobili, impianti e macchinari ammortizza anche separatamente la parte restante dell'elemento. La parte restante consiste di parti dell'elemento che individualmente non sono significative. Se l'entità ha aspettative variabili per queste parti, possono essere necessarie tecniche di approssimazione per ammortizzare la parte restante in modo che approssimi attendibilmente la modalità di consumo e/o la vita utile delle proprie parti.
47
L'entità può scegliere di ammortizzare individualmente parti di un elemento che non hanno un costo così rilevante in rapporto al costo totale dell'elemento.
48
La quota di ammortamento di ciascun esercizio deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio a meno che essa sia inclusa nel valore contabile di un'altra attività.
49
La quota di ammortamento di un esercizio è solitamente rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, a volte, i benefici economici futuri generati da un'attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell'altra attività ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l'ammortamento di un impianto di produzione e di macchinari è compreso nei costi di trasformazione delle rimanenze (cfr. IAS 2). Analogamente, l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari utilizzati per attività di sviluppo può essere incluso nel costo di un'attività immateriale rilevata secondo quanto previsto dallo IAS 38 Attività immateriali.
Valore ammortizzabile e periodo di ammortamento
50
Il valore ammortizzabile di un'attività deve essere ripartito su base sistematica durante la sua vita utile.
51
Il valore residuo e la vita utile di un'attività devono essere rivisti almeno a ogni chiusura di esercizio e, se le aspettative differiscono dalle precedenti stime, il/i cambiamento/i deve/ono essere considerato/i come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
52
L'ammortamento è rilevato anche se il fair value (valore equo) dell'attività supera il suo valore contabile, fino a quando il valore residuo dell'attività non supera il suo valore contabile. Le riparazioni e la manutenzione di un'attività non fanno venir meno la necessità di ammortizzarla.
53
Il valore ammortizzabile di un'attività è determinato detraendo il suo valore residuo. Il valore residuo di un'attività è, spesso, non significativo e perciò non è rilevante nel calcolo del valore ammortizzabile.
54
Il valore residuo di un'attività può aumentare fino a un importo pari a o maggiore al valore contabile dell'attività. Se ciò si verifica, la quota di ammortamento dell'attività è zero a meno che, e fino a che, il suo valore residuo successivamente scenda a un importo inferiore al valore contabile dell'attività.
55
L'ammortamento di un'attività ha inizio quando questa è disponibile all'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie perché sia in grado di funzionare nella maniera intesa dalla direzione aziendale. L'ammortamento di un'attività cessa alla più remota tra la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità dell'IFRS 5, e la data in cui l'attività viene eliminata contabilmente. Pertanto l'ammortamento non cessa nel momento in cui l'attività resta inutilizzata oppure è ritirata dall'uso attivo, a meno che essa non sia completamente ammortizzata. Tuttavia, secondo il criterio dell'ammortamento in funzione dell'uso (per unità di prodotto), la quota di ammortamento può essere zero in assenza di produzione.
56
I benefici economici futuri generati da un'attività sono fruiti dall'entità principalmente tramite il suo utilizzo. Tuttavia altri fattori, quali l'obsolescenza tecnica o commerciale e il deterioramento fisico di un bene che rimane inutilizzato, spesso conducono a una diminuzione dei benefici economici attesi. Di conseguenza, nella determinazione della vita utile di un'attività sono considerati i seguenti fattori:
a)
l'utilizzo atteso dell'attività. L'utilizzo è determinato facendo riferimento alla capacità dell'attività o alla sua produzione fisica attese;
b)
il deterioramento fisico atteso, che dipende da fattori operativi quali il numero di turni nei quali il bene deve essere impiegato e il programma di riparazioni e di manutenzione, e la cura e la manutenzione del bene mentre esso è inattivo;
c)
l'obsolescenza tecnica o commerciale derivante da cambiamenti o da miglioramenti nella produzione, o da una variazione nella domanda di mercato per il prodotto o per il servizio fornito dall'attività. Future riduzioni previste per il prezzo di vendita di un elemento che è stato prodotto utilizzando un'attività potrebbero essere indice di un'aspettativa di obsolescenza tecnica o commerciale dell'attività, che, a sua volta, potrebbe riflettere una riduzione dei benefici economici futuri generati dall'attività stessa;
d)
le restrizioni legali o vincoli similari nell'utilizzo dell'attività, quali per esempio la data di scadenza della relativa locazione.
57
La vita utile di un bene viene definita in termini di utilità attesa dal bene per l'entità. La politica di gestione delle attività dell'entità può comportare la dismissione di attività dopo un tempo determinato o dopo l'utilizzo di una specifica parte dei benefici economici futuri generati dall'attività stessa. La vita utile di un'attività, perciò, può essere più breve della sua vita economica. La stima della vita utile dell'attività comporta l'esercizio di una valutazione soggettiva, fondata sull'esperienza dell'entità su attività similari.
58
I terreni e gli edifici sono attività separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente. Con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati per discariche, i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati. Gli edifici hanno una vita utile limitata e perciò sono attività ammortizzabili. Un incremento nel valore del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione del valore ammortizzabile del fabbricato.
59
Se il costo del terreno include i costi di smantellamento, rimozione e ripristino, la parte relativa a tali costi è ammortizzata durante il periodo in cui si ottengono i benefici derivanti dal sostenere tali costi. In alcuni casi, il terreno stesso può avere una vita utile limitata, nel qual caso questo è ammortizzato in modo da riflettere i benefici che ne derivano.
Criterio di ammortamento
60
Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri dell'attività siano utilizzati dall'entità.
61
Il criterio di ammortamento applicato a un'attività deve essere rivisto almeno alla chiusura di ogni esercizio e, se ci sono stati cambiamenti significativi nelle modalità di consumo attese dei benefici economici futuri generati dall'attività, il criterio deve essere modificato per riflettere il cambiamento della modalità. Tale cambiamento deve essere contabilizzato come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.
62
Si possono utilizzare vari criteri di ammortamento per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile di un'attività durante la sua vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità prodotte. Il metodo di ammortamento a quote costanti comporta una quota costante durante la vita utile se il valore residuo dell'attività non cambia. Il metodo scalare decrescente comporta una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile. Il metodo per unità di prodotto risulta in una quota basata sull'utilizzo atteso o sulla produzione attesa dal bene. L'entità seleziona il metodo che riflette più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici futuri generati dall'attività. Tale metodo è applicato in modo uniforme da esercizio a esercizio a meno che si verifichi un cambiamento nella modalità di consumo attesa di tali benefici economici futuri.
62A
Un criterio di ammortamento basato sui ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un bene non è appropriato. I ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un bene rispecchiano in genere altri fattori oltre al consumo dei benefici economici del bene. Per esempio, i ricavi dipendono da altri fattori e processi produttivi, dalle attività di vendita e dalle variazioni dei volumi e dei prezzi di vendita. La componente di prezzo dei ricavi può risentire dell'inflazione, che non ha alcuna incidenza sul modo in cui un'attività viene utilizzata.
Riduzione di valore
63
Per determinare se un elemento di immobili, impianti e macchinari ha subito una riduzione di valore, l'entità applica lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Tale Principio spiega come l'entità riesamina il valore contabile delle proprie attività, come determina il valore recuperabile di un'attività e quando rileva o elimina contabilmente una perdita per riduzione di valore.
64
[Eliminato]
Rimborsi per riduzioni di valore
65
Rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, che sono stati persi o dismessi devono essere rilevati nel prospetto di conto economico complessivo quando il rimborso diventa esigibile.
66
Le riduzioni di valore o la perdita di elementi di immobili, impianti e macchinari, le connesse richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e sono contabilizzati separatamente come segue:
a)
le riduzioni di valore di immobili, impianti e macchinari sono rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 36;
b)
l'eliminazione contabile di elementi di immobili, impianti e macchinari cessati o dismessi è determinata secondo quanto previsto dal presente Principio;
c)
i rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, che sono stati persi o dismessi sono inclusi nella determinazione del risultato economico quando il rimborso diventa esigibile; e
d)
il costo di elementi di immobili, impianti e macchinari ripristinati, acquistati o costruiti in sostituzione di quelli precedenti è determinato secondo quanto previsto dal presente Principio.
ELIMINAZIONE CONTABILE
67
Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere eliminato:
a)
alla dismissione; o
b)
quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.
68
L'utile o la perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato nel prospetto di conto economico complessivo quando l'elemento è eliminato contabilmente (a meno che l'IFRS 16 Leasing richieda diversamente al momento della vendita e della retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.
68A
Tuttavia l'entità che, nel corso delle sue attività ordinarie, venda sistematicamente elementi di immobili, impianti e macchinari posseduti per la locazione ad altri deve trasferire tali beni tra le rimanenze al loro valore contabile quando cessano di essere locati e diventano posseduti per la vendita. I proventi della vendita di tali beni devono essere rilevati come ricavi conformemente allo IAS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti. L'IFRS 5 non si applica quando i beni posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività sono trasferiti tra le rimanenze.
69
La dismissione di un elemento di immobili, impianti e macchinari può avvenire in vari modi (per esempio, vendita, leasing finanziario o donazione). La data di dismissione di un elemento di immobili, impianti e macchinari è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'elemento conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 per la determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare. L'IFRS 16 si applica alla dismissione mediante vendita e retrolocazione.
70
Se, secondo il principio di rilevazione del paragrafo 7, l'entità rileva nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari il costo di sostituzione di una parte dell'elemento, allora tale entità elimina contabilmente il valore contabile della parte sostituita, indipendentemente dal fatto che la parte sostituita sia stata ammortizzata separatamente. Se non è fattibile determinare il valore contabile della parte sostituita, l'entità può utilizzare il costo della sostituzione come indicazione del costo della parte sostituita al momento in cui era stata acquistata o costruita.
71
L'utile o la perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere determinato come la differenza tra il corrispettivo netto dalla dismissione, qualora esista, e il valore contabile dell'elemento.
72
L'importo del corrispettivo da includere nell'utile o nella perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari è determinato conformemente alle disposizioni in materia di determinazione del prezzo dell'operazione di cui ai paragrafi 47-72 dell'IFRS 15. Le successive modifiche dell'importo stimato del corrispettivo incluso nell'utile o nella perdita devono essere contabilizzate secondo le disposizioni in materia di modifiche del prezzo dell'operazione contenute nell'IFRS 15.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
73
Il bilancio deve indicare, per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari:
a)
i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo;
b)
il criterio di ammortamento utilizzato;
c)
le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;
d)
il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato alle perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio; e
e)
una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:
i)
incrementi;
ii)
le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
iii)
acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;
iv)
aumenti o diminuzioni derivanti dalle rivalutazioni effettuate secondo quanto previsto dai paragrafi 31, 39 e 40 e dalle perdite per riduzione di valore rilevate o eliminate contabilmente nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 36;
v)
perdite per riduzione di valore rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36;
vi)
eliminazione di perdite per riduzione di valore rilevata a prospetto di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 36;
vii)
ammortamenti;
viii)
differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio dalla valuta funzionale in una diversa moneta di presentazione, inclusa la conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio; e
ix)
altre variazioni.
74
Il bilancio deve inoltre indicare:
a)
l'esistenza e l'ammontare di restrizioni sulla titolarità e immobili, impianti e macchinari impegnati a garanzia di passività;
b)
l'importo delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari nel corso della sua costruzione; e
c)
l'ammontare degli impegni contrattuali in essere per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari.
74A
Se non presentati separatamente nel prospetto di conto economico complessivo, il bilancio deve inoltre indicare:
a)
l'importo del rimborso da parte di terzi imputato nell'utile (perdita) d'esercizio per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, sono stati persi o dismessi; e
b)
gli importi dei proventi e dei costi imputati nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 20A che sono relativi a elementi prodotti che non sono il risultato di attività ordinarie dell'entità, e quali voci del prospetto di conto economico complessivo includono tali proventi e costi.
75
La scelta del criterio di ammortamento e la stima della vita utile delle attività sono frutto di valutazioni soggettive. Perciò, l'illustrazione dei metodi adottati e delle vite utili stimate o dei tassi di ammortamento forniscono agli utilizzatori del bilancio informazioni che permettono loro di esaminare i criteri scelti dalla direzione aziendale e di effettuare comparazioni con altre entità. Per simili ragioni, è necessario indicare:
a)
l'ammortamento, sia rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, sia parte del costo di altre attività, durante un esercizio; e
b)
l'ammortamento accumulato alla chiusura dell'esercizio.
76
In conformità a quanto previsto dalla IAS 8 l'entità indica la natura e l'effetto di un cambiamento in una stima contabile che ha un effetto sull'esercizio corrente o ci si attende che lo abbia sugli esercizi successivi. Per immobili, impianti e macchinari, tale indicazione può derivare dai cambiamenti nelle stime con riferimento a:
a)
valori residui;
b)
costi stimati di smantellamento, rimozione o ripristino degli elementi di immobili, impianti e macchinari;
c)
vite utili; e
d)
criteri di ammortamento.
77
Quando elementi di immobili, impianti e macchinari sono iscritti a valori rivalutati, i seguenti aspetti devono essere indicati in aggiunta alle informazioni integrative richieste dal presente IFRS 13:
a)
la data di entrata in vigore della rivalutazione;
b)
se ci si è avvalsi di un perito indipendente;
c)
[Eliminato]
d)
[Eliminato]
e)
per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari rivalutata, il valore contabile che sarebbe stato rilevato se le attività fossero state contabilizzate secondo il modello del costo; e
f)
la riserva di rivalutazione, con le variazioni dell'esercizio ed eventuali limitazioni nella distribuzione del saldo agli azionisti.
78
Secondo quanto previsto dallo IAS 36, l'entità fornisce l'informativa su immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore in aggiunta all'informativa richiesta dai paragrafi 73, lettera e), punti da iv) a vi).
79
Gli utilizzatori del bilancio inoltre possono trovare rilevanti per le loro necessità le seguenti informazioni:
a)
il valore contabile di immobili, impianti e macchinari temporaneamente inattivi;
b)
il valore contabile lordo di immobili, impianti e macchinari completamente ammortizzati ancora in uso;
c)
il valore contabile di immobili, impianti e macchinari ritirati dall'uso attivo e non classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5; e
d)
quando viene adottato il modello del costo, il fair value (valore equo) di immobili, impianti e macchinari quando questo è notevolmente differente dal valore contabile.
Per questi motivi si incoraggiano le entità a indicare questi valori.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
80
Le disposizioni contenute nei paragrafi da 24 a 26 riguardanti la misurazione iniziale di un elemento di immobili, impianti e macchinari acquisito in uno scambio di attività devono essere applicate in via prospettica esclusivamente alle operazioni future.
80A
Il paragrafo 35 è stato modificato dal Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010–2012. L'entità deve applicare tale modifica a tutte le rivalutazioni rilevate negli esercizi che iniziano alla data della prima applicazione di tale modifica o in data successiva e nell'esercizio immediatamente antecedente. L'entità ha la facoltà di presentare informazioni comparative rettificate per qualsiasi esercizio precedente, pur non essendovi obbligata. Se presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, l'entità deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state presentate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.
80B
Nell'esercizio in cui Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta, l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio corrente. Tuttavia l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.
80C
L'entità può scegliere di valutare un elemento delle piante fruttifere all'inizio del primo periodo presentato nel bilancio al fair value (valore equo) per l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data. Qualunque differenza tra il valore contabile precedente e il fair value (valore equo) deve essere rilevata nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo all'inizio del primo esercizio presentato nel bilancio.
80D
Immobili, impianti e macchinari — Proventi prima dell'uso previsto, pubblicato nel maggio 2020, ha modificato i paragrafi 17 e 74 e aggiunto i paragrafi 20A e 74A. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, ma solo agli elementi di immobili, impianti e macchinari che sono portati nel luogo e nella condizione necessaria perché siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale all'inizio o dopo l'inizio del primo periodo presentato nel bilancio in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche. L'entità deve rilevare l'effetto cumulativo della prima applicazione di tali modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) all'inizio del primo periodo presentato.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
81
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2005 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
81A
L'entità deve applicare le modifiche del paragrafo 3 ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2006 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 6 a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
81B
Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 39, 40 e 73(e)(iv). L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
81C
L'IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato il paragrafo 44. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.
81D
I paragrafi 6 e 69 sono stati modificati e il paragrafo 68 A è stato aggiunto da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario.
81E
Il paragrafo 5 è stato modificato da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. L'applicazione anticipata è consentita se l'entità applica contestualmente anche le modifiche ai paragrafi 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 53B, 54, 57 e 85B dello IAS 40. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
81F
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value e la definizione di valore recuperabile del paragrafo 6, ha modificato i paragrafi 26, 35 e 77 e ha eliminato i paragrafi 32 e 33. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
81G
Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato nel maggio 2012, ha modificato il paragrafo 8. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
81H
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 35 e ha aggiunto il paragrafo 80A. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
81I
Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il paragrafo 56 e ha aggiunto il paragrafo 62A. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
81J
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 68A, 69 e 72. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
81K
Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 3, 6 e 37 e ha aggiunto i paragrafi 22A e 80B–80C. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 80C.
81L
L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha eliminato i paragrafi 4 e 27 e ha modificato i paragrafi 5, 10, 44, 68-69. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.
81M
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha aggiunto i paragrafi 29A e 29B. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 17.
81N
Immobili, impianti e macchinari — Proventi prima dell'uso previsto, pubblicato nel maggio 2020, ha modificato i paragrafi 17 e 74 e aggiunto i paragrafi 20A, 74A e 80D. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
82
Il presente Principio sostituisce lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 1998).
83
Il presente Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:
a)
SIC-6 Costi per la modifica del software esistente;
b)
SIC-14 Immobili, impianti e macchinari — Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni; e
c)
SIC-23 Immobili, impianti e macchinari — Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 19
Benefici per i dipendenti
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è definire le modalità di contabilizzazione e le informazioni integrative relative ai benefici per i dipendenti. Il presente Principio prevede che l'entità rilevi:
a)
una passività quando un dipendente ha prestato attività lavorativa in cambio di benefici da erogare in futuro; e
b)
un costo quando l'entità utilizza i benefici economici derivanti dall'attività lavorativa prestata da un dipendente in cambio di benefici.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato dal datore di lavoro per la contabilizzazione dei benefici per i dipendenti, ad eccezione di quelli ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.
3
Il presente Principio non tratta la rendicontazione del piano di benefici per i dipendenti (vedere IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione).
4
Il presente Principio si applica a tutti i benefici per i dipendenti, inclusi quelli forniti:
a)
nell'ambito di piani o altri accordi formalizzati che intercorrono tra l'entità e singoli dipendenti, gruppi di dipendenti o loro rappresentanti;
b)
ai sensi di norme legislative, o di accordi settoriali, in base a cui le entità devono contribuire a piani nazionali, statali, settoriali o relativi a più datori di lavoro; o
c)
dalle consuetudini non formalizzate che danno origine a un'obbligazione implicita. Le consuetudini non formalizzate danno origine a un'obbligazione implicita quando l'entità non ha alternative realistiche al pagamento di benefici per i dipendenti. Un esempio di obbligazione implicita si ha quando un cambiamento delle consuetudini non formalizzate dell'entità danneggerebbe in modo inaccettabile i suoi rapporti con i dipendenti.
5
I benefici per i dipendenti comprendono:
a)
benefici a breve termine per i dipendenti, come quelli riportati di seguito, se si prevede che siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano i relativi servizi:
i)
salari, stipendi e contributi per oneri sociali;
ii)
indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia;
iii)
compartecipazione agli utili e piani di incentivazione; e
iv)
benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio;
b)
benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali:
i)
benefici pensionistici (per esempio, pensioni e pagamenti in un'unica soluzione al momento del pensionamento); e
ii)
altri benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica;
c)
altri benefici a lungo termine per i dipendenti, quali:
i)
assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all'anzianità di servizio o disponibilità di periodi sabbatici;
ii)
premi di anzianità o altri benefici legati all'anzianità di servizio; e
iii)
benefici per invalidità permanente; e
d)
benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.
6
I benefici per i dipendenti comprendono benefici erogati ai dipendenti o alle persone a loro carico e possono essere liquidati per mezzo di pagamenti (o con la fornitura di beni o servizi) effettuati direttamente ai dipendenti, al coniuge, ai figli o ad altre persone a loro carico o a terzi, quali società assicuratrici.
7
Un dipendente può prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo indeterminato, occasionalmente o a tempo determinato. Per le finalità del presente Principio, tra i dipendenti sono inclusi gli amministratori e il personale direttivo.
DEFINIZIONI
8
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Definizioni di benefici per i dipendenti
I benefici per i dipendenti sono tutti i tipi di remunerazione erogata dall'entità in cambio dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti o in virtù della cessazione del rapporto di lavoro.
I benefici a breve termine per i dipendenti sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro) che si prevede siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa.
I benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e dai benefici a breve termine per i dipendenti) dovuti dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
Gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti sono tutti i benefici per i dipendenti diversi dai benefici a breve termine, dai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.
I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono benefici per i dipendenti erogati in cambio della cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente, quale risultato:
a)
della decisione dell'entità di concludere il rapporto di lavoro con un dipendente prima della normale data di pensionamento; o
b)
della decisione di un dipendente di accettare un'offerta di benefici in cambio della cessazione del rapporto di lavoro.
Definizioni relative alla classificazione di piani
I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono accordi, formalizzati o non formalizzati, in virtù dei quali l'entità fornisce, a uno o più dipendenti, benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
I piani a contribuzione definita sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro in base a cui l'entità versa dei contributi fissati a una entità distinta (un fondo) e non avrà un'obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi se il fondo non disponesse di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa svolta nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.
I piani a benefici definiti sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani a contribuzione definita.
I piani relativi a più datori di lavoro sono piani a contribuzione definita (diversi dai piani statali) o piani a benefici definiti (diversi dai piani statali) che:
a)
mettono insieme le attività conferite da diverse entità non soggette a controllo comune; e
b)
utilizzano tali attività per erogare benefici ai dipendenti di diverse entità determinando i livelli di contributi e benefici indipendentemente dall'identità dell'entità che impiega i dipendenti.
Definizioni relative alla passività (attività) netta per benefici definiti
La passività (attività) netta per benefici definiti è il disavanzo o l'avanzo, rettificato per l'effetto della limitazione di un'attività netta per benefici definiti al massimale di attività.
Il disavanzo o l'avanzo è:
a)
il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti dedotto il
b)
fair value (valore equo) delle (eventuali) attività a servizio del piano.
Il massimale di attività è il valore attuale di ogni beneficio economico disponibile sotto forma di rimborsi dal piano o di riduzioni dei contributi futuri al piano.
Il valore attuale di un'obbligazione per benefici definiti è il valore attuale, senza deduzione di alcuna attività a servizio del piano, dei pagamenti futuri previsti come necessari per estinguere l'obbligazione derivante dall'attività lavorativa svolta dal dipendente nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.
Le attività a servizio del piano comprendono:
a)
attività detenute da un fondo di benefici a lungo termine per i dipendenti; e
b)
polizze assicurative che soddisfano i requisiti richiesti.
Le attività detenute da un fondo di benefici a lungo termine per i dipendenti sono attività (diverse dagli strumenti finanziari non trasferibili emessi dall'entità che redige il bilancio) che:
a)
sono detenute dall'entità (un fondo) giuridicamente distinta dall'entità che redige il bilancio e che esiste solamente per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti; e
b)
possono essere utilizzate, esclusivamente, per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti, non sono disponibili per i creditori dell'entità che redige il bilancio (anche nel caso di fallimento) e non possono essere restituite all'entità che redige il bilancio, a meno che:
i)
le restanti attività del fondo siano sufficienti a soddisfare tutte le obbligazioni del piano o dell'entità che redige il bilancio relative ai benefici per i dipendenti; o
ii)
le attività sono restituite all'entità che redige il bilancio al fine di rimborsarle i benefici a favore dei dipendenti già pagati.
La polizza assicurativa che soddisfa i requisiti richiesti è una polizza(7)emessa da un assicuratore che non è parte correlata (come definita nello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) dell'entità che redige il bilancio, se i corrispettivi della polizza:
a)
possono essere utilizzati solo per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti sulla base di un piano a benefici definiti; e
b)
non sono disponibili per i creditori dell'entità che redige il bilancio (anche nel caso di fallimento) e non possono essere pagati all'entità che redige il bilancio, a meno che:
i)
i corrispettivi rappresentino un surplus di attività non necessarie alla società assicuratrice per soddisfare tutte le obbligazioni relative ai benefici per i dipendenti; o
ii)
i corrispettivi sono restituiti all'entità che redige il bilancio al fine di rimborsarle i benefici a favore dei dipendenti già pagati.
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)
Definizioni relative al costo dei benefici definiti
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro comprende:
a)
il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti, che è l'incremento del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti risultante dall'attività lavorativa svolta dal dipendente nell'esercizio corrente;
b)
il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, che è la variazione del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti relativa all'attività lavorativa svolta dal dipendente negli esercizi precedenti, derivante da una modifica del piano (l'introduzione o il ritiro di un piano a benefici definiti o sue modifiche) o da una sua riduzione (una riduzione significativa apportata dall'entità nel numero di dipendenti compresi nel piano); e
c)
gli utili o le perdite al momento dell'estinzione.
Per interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti si intende la variazione, nel corso dell'esercizio, della passività (attività) netta per benefici definiti derivanti dal passare del tempo.
Le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti comprendono:
a)
utili e perdite attuariali;
b)
il rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti; e
c)
qualsiasi variazione nell'effetto del massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti.
Gli utili e le perdite attuariali sono variazioni nel valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti risultante da:
a)
le rettifiche basate sull'esperienza (gli effetti delle differenze tra le precedenti ipotesi attuariali e quanto si è effettivamente verificato); e
b)
gli effetti di modifiche nelle ipotesi attuariali.
Il rendimento delle attività a servizio del piano è dato dall'interesse, dai dividendi e da altri ricavi derivanti dalle attività a servizio del piano insieme a utili o perdite realizzati o non realizzati sulle attività a servizio del piano, dedotti:
a)
i costi di gestione delle attività a servizio del piano; e
b)
qualsiasi imposta dovuta dal piano stesso, diversa dalle imposte incluse nelle ipotesi attuariali utilizzate per determinare il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti.
L'estinzione è un'operazione che elimina tutte le ulteriori obbligazioni legali o implicite relative a tutti i benefici previsti da un piano a benefici definiti, o ad una parte di essi, che è diversa da un pagamento di benefici a dipendenti, o per conto di essi, riportato nelle condizioni del piano e incluso nelle ipotesi attuariali.
BENEFICI A BREVE TERMINE PER I DIPENDENTI
9
I benefici a breve termine per i dipendenti includono benefici come i seguenti, se si prevede che siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano i servizi corrispondenti:
a)
salari, stipendi e contributi per oneri sociali;
b)
indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia;
c)
compartecipazione agli utili e piani di incentivazione; e
d)
benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio.
10
L'entità non deve riclassificare un beneficio a breve termine per i dipendenti se le aspettative dell'entità in merito ai tempi di estinzione cambiano temporaneamente. Tuttavia, se le caratteristiche del beneficio cambiano (per esempio, si passa da un beneficio non accumulabile a un beneficio accumulabile) o se un cambiamento nelle aspettative in merito ai tempi di estinzione non è temporaneo, l'entità deve valutare se il beneficio soddisfa ancora la definizione di beneficio a breve termine per i dipendenti.
Rilevazione e valutazione
Benefici a breve termine per i dipendenti
11
L'entità deve rilevare nel seguente modo l'ammontare non attualizzato dei benefici a breve termine che si prevede dovranno essere pagati al dipendente in cambio dell'attività lavorativa prestata dal dipendente durante un esercizio:
a)
come passività (accantonamento di costi) dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto. Se l'importo già corrisposto è maggiore dell'ammontare non attualizzato dei benefici, l'entità deve rilevare la differenza come una attività (risconto attivo) nella misura in cui il pagamento anticipato determinerà, per esempio, una riduzione dei pagamenti futuri o un rimborso monetario;
b)
come costo, a meno che un altro IFRS richieda o consenta l'inclusione dei benefici nel costo di un'attività (vedere, per esempio, IAS 2 Rimanenze e IAS 16 Immobili, impianti e macchinari).
12
I paragrafi 13, 16 e 19 spiegano come l'entità deve applicare il paragrafo 11 nel caso di benefici a breve termine per i dipendenti sotto forma di assenze retribuite, compartecipazione agli utili e piani di incentivazione.
Brevi assenze retribuite
13
L'entità deve rilevare il costo previsto dei benefici a breve termine per i dipendenti sotto forma di assenze retribuite, come definite nel paragrafo 11, nel seguente modo:
a)
nel caso di assenze retribuite accumulabili, nel momento in cui è resa dal dipendente l'attività lavorativa che fa maturare il diritto a godere, in futuro, assenze retribuite;
b)
nel caso di assenze retribuite non accumulabili, quando le assenze si verificano.
14
L'entità può retribuire le assenze dei dipendenti per diversi motivi tra i quali ferie, malattia e invalidità temporanea, maternità o paternità, servizi nelle corti di giustizia e servizio militare. Il diritto alle assenze retribuite rientra in due categorie differenti:
a)
accumulabili; e
b)
non accumulabili.
15
Le assenze retribuite accumulabili sono quelle portate a nuovo e possono essere utilizzate negli esercizi successivi se, nell'esercizio corrente, il diritto non è stato esercitato completamente. Le assenze retribuite accumulabili possono essere acquisite (in altre parole, i dipendenti, al momento di lasciare l'entità, hanno diritto a un pagamento in contanti per il diritto non esercitato) o non acquisite (quando i dipendenti, al momento di lasciare l'entità, non hanno diritto a pagamenti in contanti per il diritto non esercitato). L'obbligazione sorge nel momento in cui è resa dal dipendente l'attività lavorativa che fa maturare il diritto a future assenze retribuite. L'obbligazione esiste, ed è rilevata, anche se le assenze retribuite sono non acquisite, sebbene la possibilità che i dipendenti possano lasciare il lavoro prima di aver esercitato il diritto maturato non acquisito influenzi la valutazione dell'obbligazione.
16
L'entità deve valutare il costo previsto delle assenze retribuite accumulabili come importo aggiuntivo che prevede di dover pagare per le assenze maturate ma non godute alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
17
Il metodo specificato nel paragrafo precedente valuta l'obbligazione in base all'ammontare dei pagamenti addizionali previsti per il solo fatto che il beneficio è accumulabile. In molti casi, per l'entità può non essere necessario fare calcoli dettagliati per valutare che non ci sarà un'obbligazione rilevante per le assenze retribuite non godute. Per esempio, è probabile che l'obbligazione relativa alle assenze per malattia sia rilevante solo in presenza di un accordo, formalizzato o non formalizzato, in base al quale le assenze per malattia non utilizzate possono essere godute come ferie annuali retribuite.
Esempio illustrativo dei paragrafi 16 e 17
L'entità ha 100 dipendenti, ciascuno dei quali ha diritto, ogni anno, a cinque giorni lavorativi retribuiti di assenza per malattia. Le assenze per malattia non utilizzate possono essere riutilizzate per un anno. Le assenze per malattia vengono prima sottratte da quelle maturate nell'anno in corso e poi da un eventuale saldo portato a nuovo dall'anno precedente (criterio LIFO). Il 31 dicembre dell'anno 20X1, ogni dipendente ha mediamente due giorni di diritto non utilizzato. L'entità si attende che nel 20X2, sulla base dell'esperienza passata che si ritiene ancora valida, 92 dipendenti si assenteranno dal lavoro per malattia per non più di cinque giorni retribuiti e che i restanti 8 dipendenti faranno un periodo medio di assenza di sei giorni e mezzo ciascuno.
L'entità prevede di pagare 12 giorni addizionali di assenza retribuita per malattia in seguito al diritto non utilizzato che è maturato al 31 dicembre 20X1 (un giorno e mezzo per ciascuno degli 8 dipendenti). Perciò, l'entità rileva una passività corrispondente a 12 giorni di assenza retribuita per malattia.
18
Le assenze retribuite non accumulabili non si portano a nuovo negli esercizi successivi: esse si estinguono se il diritto relativo all'esercizio corrente non è utilizzato completamente e, al momento di lasciare l'entità, non danno diritto a ricevere un pagamento monetario in cambio del diritto non utilizzato. È quanto di solito accade nel caso di assenze per malattia (nella misura in cui il diritto relativo agli esercizi passati che non è stato utilizzato non incrementa il diritto relativo agli esercizi futuri), assenze per maternità o paternità e assenze retribuite per servizio nelle corti di giustizia o per servizio militare. L'entità non rileva alcuna passività o costo fino al momento dell'assenza per il fatto che l'attività lavorativa prestata dal dipendente non determina un beneficio maggiore.
Compartecipazione agli utili e piani di incentivazione
19
L'entità deve rilevare il costo previsto relativo alla compartecipazione agli utili e ai pagamenti per incentivi come definiti dal paragrafo 11 quando, e solo quando:
a)
essa ha un'obbligazione attuale, legale o implicita, a eseguire tali pagamenti come conseguenza di eventi passati; e
b)
può essere effettuata una stima attendibile dell'obbligazione.
Esiste un'obbligazione attuale quando, e solo quando, l'entità non ha alternative realistiche all'effettuazione dei pagamenti.
20
Nell'ambito di alcuni piani di compartecipazione agli utili i dipendenti ricevono una quota degli utili solo se rimangono in servizio per un periodo stabilito. Tali piani fanno sorgere un'obbligazione implicita man mano che i dipendenti prestano il loro lavoro che aumenta l'ammontare che deve essere pagato se rimangono in servizio fino al termine del periodo stabilito. La valutazione di tali obbligazioni implicite riflette la possibilità che alcuni dipendenti possano lasciare l'entità senza ricevere i pagamenti derivanti dalla compartecipazione agli utili.
Esempio illustrativo del paragrafo 20
Un piano di compartecipazione agli utili prevede che l'entità versi una parte stabilita dell'utile dell'esercizio ai dipendenti che hanno lavorato per tutto l'anno. Se nessun dipendente lascia l'azienda durante l'anno, il totale dei pagamenti relativi alla compartecipazione agli utili sarà il 3 per cento dell'utile. L'entità stima che la rotazione del personale ridurrà i pagamenti al 2,5 per cento dell'utile.
L'entità rileva una passività e un costo pari al 2,5 per cento dell'utile.
21
L'entità può non avere nessuna obbligazione legale a pagare un incentivo. Tuttavia, a volte, può avere la consuetudine di pagare incentivi. In tali casi, essa ha un'obbligazione implicita, poiché non ha alternative realistiche al pagamento dell'incentivo. La valutazione dell'obbligazione implicita riflette la possibilità che alcuni dipendenti possano lasciare l'entità senza ricevere un incentivo.
22
L'entità può compiere una stima attendibile della sua obbligazione legale o implicita nell'ambito di un piano di compartecipazione agli utili o di incentivazione quando, e solo quando:
a)
le condizioni formali del piano contengono una formula per determinare l'ammontare del beneficio;
b)
l'entità determina gli ammontari da pagare prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio; o
c)
l'esperienza passata fornisce una chiara evidenza dell'ammontare dell'obbligazione implicita dell'entità.
23
Nell'ambito di piani di compartecipazione agli utili e di incentivazione l'obbligazione deriva dall'attività lavorativa prestata dal dipendente e non da un'operazione con i soci. L'entità, quindi, rileva il costo dei piani di compartecipazione agli utili e di incentivazione come costo e non come distribuzione di utili.
24
Se non si prevede che i pagamenti per compartecipazione agli utili e per incentivi siano regolati interamente entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno svolto la relativa attività lavorativa, essi rappresentano altri benefici a lungo termine per i dipendenti (vedere paragrafi 153-158).
Informazioni integrative
25
Sebbene il presente Principio non richieda specifiche informazioni integrative sui benefici a breve termine per i dipendenti, esse possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede informazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio richiede l'indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.
BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: DISTINZIONE TRA PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA E PIANI A BENEFICI DEFINITI
26
I benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro includono benefici quali:
a)
benefici pensionistici (per esempio, pensioni e pagamenti in un'unica soluzione al momento del pensionamento); e
b)
altri benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica.
Gli accordi in base ai quali l'entità eroga benefici successivi al rapporto di lavoro sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. L'entità applica il presente Principio a tutti questi accordi indipendentemente dal fatto che essi implichino la costituzione di un'entità distinta che riceva i contributi ed eroghi i benefici.
27
I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono classificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti, a seconda della sostanza economica del piano, la quale dipende dai principali termini e condizioni del piano stesso.
28
Nei piani a contribuzione definita, l'obbligazione legale o implicita dell'entità è limitata all'ammontare dei contributi da versare al fondo sulla base dell'accordo. L'ammontare dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro ricevuti dal dipendente è determinato, quindi, dall'ammontare di contributi pagati dall'entità (e a volte anche dal dipendente) a un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o a una società assicuratrice, insieme ai rendimenti derivanti dall'investimento dei contributi. Di conseguenza, il rischio attuariale (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e il rischio di investimento (che le attività investite siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono, nella sostanza, sul dipendente.
29
Esempi di situazioni in cui l'obbligazione dell'entità non si limita all'ammontare di contributi da versare, in base all'accordo, al fondo si hanno quando l'entità ha un'obbligazione legale o implicita derivante da:
a)
una formula per la determinazione dei benefici del piano che non è legata unicamente all'ammontare dei contributi e richiede all'entità di erogare ulteriori contributi se le attività non sono sufficienti a soddisfare i benefici nella formula per la determinazione dei benefici del piano;
b)
una garanzia, diretta o indiretta attraverso un piano, di un determinato rendimento sui contributi; o
c)
quelle prassi informali che danno origine a un'obbligazione implicita. Per esempio, se l'entità ha garantito nel passato benefici crescenti agli ex dipendenti per compensare l'inflazione, può sorgere un'obbligazione implicita, anche se non esiste un'obbligazione legale.
30
Nell'ambito di piani a benefici definiti:
a)
l'obbligazione dell'entità consiste nel concedere i benefici concordati per i dipendenti in servizio e per gli ex dipendenti; e
b)
il rischio attuariale (che i benefici siano più costosi del previsto) e il rischio dell'investimento ricadono, in sostanza, sull'entità. Se i valori attuariali o quelli relativi agli investimenti sono inferiori alle attese, il valore dell'obbligazione dell'entità può essere aumentato.
31
I paragrafi 32-49 spiegano la distinzione fra piani a contribuzione definita e piani a benefici definiti nel contesto di piani relativi a più datori di lavoro, piani a benefici definiti che ripartiscono i rischi tra entità soggette a controllo comune, piani statali e benefici assicurati.
Piani relativi a più datori di lavoro
32
L'entità deve classificare un piano relativo a più datori di lavoro come un piano a contribuzione definita o come un piano a benefici definiti in base alle condizioni del piano (includendo eventuali obbligazioni implicite che vadano al di là delle condizioni formali).
33
Se l'entità partecipa a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, a meno che non si applichi il paragrafo 34, essa deve:
a)
contabilizzare, con criterio proporzionale, l'obbligazione per benefici definiti, le attività a servizio del piano e il costo associato al piano con le stesse modalità dei piani a benefici definiti; e
b)
fornire l'informativa richiesta dai paragrafi 135-148 (escluso il paragrafo 148(d)).
34
Quando, con riguardo a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, non è disponibile un'informativa sufficiente per adottare le modalità di contabilizzazione dei piani a benefici definiti, l'entità deve:
a)
contabilizzare il piano secondo quanto previsto dai paragrafi 51 e 52 come se fosse un piano a contribuzione definita; e
b)
presentare le informazioni integrative richieste dal paragrafo 148.
35
Un esempio di piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro si ha quando:
a)
il piano è finanziato con un criterio a ripartizione (pay-as-you-go): i contributi sono fissati a un livello che si prevede sufficiente a pagare i benefici dovuti nello stesso esercizio; e i benefici futuri maturati nell'esercizio corrente saranno pagati dai contributi futuri; e
b)
i benefici per i dipendenti dipendono dalla durata della loro anzianità di servizio e le entità che partecipano al piano non hanno reali possibilità di recedere dal piano senza pagare un contributo per i benefici acquisiti dai dipendenti fino alla data del recesso. Un piano di questo tipo genera un rischio attuariale per l'entità: se il costo complessivo dei benefici già maturati alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento è superiore alle previsioni, l'entità dovrà aumentare i suoi contributi o convincere i dipendenti ad accettare una riduzione dei benefici. Tale piano è, quindi, un piano a benefici definiti.
36
Quando, con riguardo a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, sono disponibili sufficienti informazioni, l'entità contabilizza, con criterio proporzionale, la sua obbligazione per benefici definiti, le attività a servizio del piano e il costo successivo alla fine del rapporto di lavoro associato al piano con le stesse modalità dei piani a benefici definiti. Tuttavia l'entità può non essere in grado di identificare con sufficiente attendibilità, ai fini di una corretta contabilizzazione, la situazione patrimoniale-finanziaria sottostante e il risultato economico del piano che, proporzionalmente, le spettano. Questo può verificarsi se:
a)
il piano espone le entità che vi aderiscono a rischi attuariali relativi ai dipendenti in servizio e agli ex dipendenti di altre entità, con la conseguenza che non esiste un criterio coerente e attendibile per allocare l'obbligazione, le attività a servizio del piano e il costo alle singole entità che partecipano al piano o
b)
l'entità non ha accesso a sufficienti informazioni sul piano per soddisfare le disposizioni del presente Principio.
In questi casi l'entità contabilizza il piano come se fosse un piano a contribuzione definita e fornisce le informazioni richieste dal paragrafo 148.
37
Può sussistere un accordo contrattuale tra il piano relativo a più datori di lavoro e i suoi partecipanti che determina come l'avanzo nel piano sarà ridistribuito ai partecipanti (o il disavanzo finanziato). Un partecipante in un piano relativo a più datori di lavoro con tale accordo che contabilizza il piano come un piano a contribuzione definita secondo il paragrafo 34 deve rilevare l'attività o la passività che deriva dall'accordo contrattuale e i proventi od oneri che ne risultano nell'utile (perdita) d'esercizio.
Esempio illustrativo del paragrafo 37
L'entità partecipa a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro che non prepara valutazioni del piano in base allo IAS 19. Esso quindi contabilizza il piano come se fosse un piano a contribuzione definita. Una valutazione di contribuzione al fondo, non fatta secondo lo IAS 19, mostra un deficit di CU100 milioni (8) nel piano. Il piano ha accettato secondo il contratto un piano di contribuzioni con i datori di lavoro partecipanti al piano che elimineranno il deficit nei prossimi cinque anni. I contributi totali dell'entità secondo il contratto sono pari a CU8 milioni.
L'entità rileva una passività per i contributi rettificati per il valore temporale del denaro e una stessa spesa nell'utile (perdita) d'esercizio.
38
I piani relativi a più datori di lavoro sono distinti dai piani associativi. Un piano associativo è una semplice aggregazione dei piani dei datori di lavoro fatta per consentire loro di mettere in comune le loro attività a fini di investimento e di ridurre i costi di gestione e amministrazione dell'investimento, mantenendo distinti i propri diritti a esclusivo beneficio dei propri dipendenti. I piani associativi non pongono particolari problemi contabili poiché le informazioni per la contabilizzazione sono facilmente disponibili così come per ogni altro piano e perché tali piani non espongono le entità partecipanti ai rischi attuariali relativi ai dipendenti in servizio e a quelli in pensione appartenenti ad altre entità. Le definizioni del presente Principio richiedono che l'entità classifichi un piano associativo come un piano a contribuzione definita o a benefici definiti in accordo con le condizioni del piano (inclusa ogni obbligazione implicita che va al di là delle condizioni formali).
39
Nello stabilire quando rilevare, e come valutare, una passività relativa all'estinzione di un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, o il ritiro dell'entità da un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, l'entità deve applicare lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.
Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune
40
I piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune, per esempio una controllante e le sue controllate, non sono piani relativi a più datori di lavoro.
41
L'entità che partecipa a tale piano deve ottenere informazioni in merito al piano nel suo complesso valutato secondo il presente Principio sulla base di ipotesi che si applicano al piano nel suo complesso. Se esiste un accordo contrattuale o una prassi consolidata per addebitare a singole entità del gruppo il costo netto del piano a benefici definiti nel suo complesso, secondo quanto previsto dal presente Principio, l'entità deve rilevare nel bilancio separato o individuale il costo netto del piano a benefici definiti così addebitato. Se non esiste tale accordo o prassi, il costo netto del piano a benefici definiti deve essere rilevato nel bilancio separato o individuale dell'entità del gruppo che è legalmente il datore di lavoro che sponsorizza il piano. Le altre entità del gruppo devono, nei loro bilanci separati o individuali, rilevare un costo pari al loro contributo dovuto per l'esercizio.
42
Una partecipazione in tale piano è un'operazione con parti correlate per ogni entità del gruppo. L'entità quindi, nel suo bilancio separato o individuale, deve riportare le informazioni richieste dal paragrafo 149.
Piani statali
43
L'entità deve contabilizzare un piano statale con le stesse modalità dei piani relativi a più datori di lavoro (vedere paragrafi 32-39).
44
I piani statali sono previsti dalla legislazione per tutte le entità (o tutte le entità di una particolare categoria, per esempio un settore specifico) e sono gestiti da enti pubblici nazionali o locali o da un altro organismo (per esempio un'agenzia autonoma creata appositamente) non sottoposti al controllo o all'influenza dell'entità che redige il bilancio. Alcuni piani predisposti dall'entità erogano sia benefici obbligatori, a sostituzione di benefici che, altrimenti, sarebbero forniti da un piano statale, sia ulteriori benefici volontari. Tali piani non sono piani statali.
45
I piani statali sono classificati come piani a benefici definiti o piani a contribuzione definita, a seconda dell'obbligazione assunta dall'entità in base al piano. Molti piani statali sono finanziati con un criterio a ripartizione (pay-as-you-go): i contributi sono fissati a un livello che si prevede sufficiente a pagare i benefici richiesti dovuti nello stesso esercizio; i benefici futuri maturati nell'esercizio corrente saranno pagati dai contributi futuri. Nella maggior parte dei piani statali, tuttavia, l'entità non ha un'obbligazione legale o implicita a pagare quei benefici futuri: la sua sola obbligazione consiste nel pagamento dei contributi a man a mano che diventano dovuti e se l'entità smette di impiegare partecipanti al piano statale non ha nessuna obbligazione a pagare i benefici acquisiti dai propri dipendenti negli anni precedenti. Per questo motivo, i piani statali sono, di solito, piani a contribuzione definita. Tuttavia, nei casi in cui un piano statale è un piano a benefici definiti, l'entità applica i paragrafi 32-39.
Benefici assicurati
46
L'entità può pagare premi assicurativi per finanziare un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. L'entità deve considerare tale piano come un piano a contribuzione definita salvo che essa abbia (direttamente o, indirettamente, attraverso il piano) un'obbligazione legale o implicita:
a)
a pagare direttamente i benefici a favore dei dipendenti quando sono dovuti o
b)
a pagare ulteriori importi se l'assicuratore non paga tutti i futuri benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa prestata dai dipendenti nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.
Se l'entità continua ad avere tale obbligazione legale o implicita, deve considerare il piano come un piano a benefici definiti.
47
I benefici assicurati da una polizza assicurativa non devono necessariamente avere una relazione diretta o immediata con l'obbligazione dell'entità per benefici per i dipendenti. I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro che comprendono polizze assicurative sono soggetti alle stesse distinzioni tra contabilizzazione e finanziamento degli altri piani finanziati.
48
Quando l'entità finanzia un'obbligazione per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro versando i contributi a una polizza assicurativa che genera per l'entità (direttamente o indirettamente con il piano, attraverso il meccanismo di fissazione dei premi futuri o attraverso il rapporto con l'assicuratore in quanto parte correlata) un'obbligazione legale o implicita, il pagamento dei premi non equivale a un accordo a contribuzione definita. Ne consegue che l'entità:
a)
contabilizza la polizza assicurativa che soddisfa i requisiti richiesti come attività a servizio del piano (vedere paragrafo 8); e
b)
rileva le altre polizze assicurative come diritti di indennizzo (se soddisfano i criteri indicati nel paragrafo 116).
49
Quando una polizza assicurativa è intestata a un singolo partecipante al piano o a un gruppo di partecipanti al piano e l'entità non ha nessuna obbligazione legale o implicita a garantire un'eventuale perdita sulla polizza, non esiste per l'entità un'obbligazione a pagare benefici per i dipendenti e solo l'assicuratore ha questa responsabilità. Il pagamento di premi fissi relativo a tali contratti rappresenta, sostanzialmente, l'estinzione dell'obbligazione per i benefici per i dipendenti, piuttosto che un investimento per far fronte a tale obbligazione. Di conseguenza, l'entità non ha più un'attività o una passività. Quindi l'entità considera tali pagamenti come contributi a un piano a contribuzione definita.
BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA
50
La contabilizzazione di piani a contribuzione definita è semplice perché, per ogni esercizio, l'obbligazione dell'entità che redige il bilancio è determinata sulla base dei contributi dovuti per quell'esercizio. Di conseguenza, per valutare l'obbligazione o il costo non sono necessarie ipotesi attuariali e non vi è possibilità di utili o perdite attuariali. Inoltre, le obbligazioni sono determinate su base non attualizzata, ad eccezione del caso in cui non si prevede che esse siano estinte interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa relativa.
Rilevazione e valutazione
51
Quando un dipendente ha prestato servizio all'entità in un esercizio, l'entità deve rilevare i contributi da versare a un piano a contribuzione definita in cambio di quella prestazione lavorativa:
a)
come passività (rateo passivo), dopo aver dedotto eventuali contributi già versati. Se i contributi già versati eccedono quelli dovuti per l'attività lavorativa prestata prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento, l'entità deve rilevare quell'eccedenza come un'attività (risconto attivo) nella misura in cui il pagamento determinerà, per esempio, una riduzione dei pagamenti futuri o un rimborso monetario;
b)
come costo, a meno che un altro IFRS richieda o consenta l'inclusione dei contributi nel costo di un'attività (vedere, per esempio, IAS 2 e IAS 16).
52
Quando non si prevede che i contributi di un piano a contribuzione definita siano regolati interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa relativa, essi devono essere attualizzati utilizzando il tasso di attualizzazione indicato nel paragrafo 83.
Informazioni integrative
53
L'entità deve dare informativa in bilancio dell'ammontare rilevato come costo per piani a contribuzione definita.
54
Quando richiesto dallo IAS 24, l'entità fornisce informativa in merito ai contributi versati a piani a contribuzione definita a favore dei dirigenti con responsabilità strategiche.
BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A BENEFICI DEFINITI
55
La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è complessa poiché, per determinare il valore dell'obbligazione e il costo, sono necessarie ipotesi attuariali ed esiste la possibilità che si verifichino utili e perdite attuariali. Inoltre, le obbligazioni sono assoggettate ad attualizzazione in quanto possono essere estinte molti anni dopo che i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa relativa.
Rilevazione e valutazione
56
I piani a benefici definiti possono essere non finanziati o possono essere interamente o parzialmente finanziati dai contributi versati dall'entità, e talvolta dai suoi dipendenti, all'entità, o fondo, giuridicamente distinto dall'entità che redige il bilancio e che eroga i benefici ai dipendenti. Nel momento in cui diventano esigibili, il pagamento dei benefici finanziati dipende non solo dalla situazione patrimoniale-finanziaria e dal rendimento degli investimenti del fondo ma anche dalla capacità dell'entità, e dalla sua volontà, di assorbire le eventuali perdite delle attività del fondo. Quindi l'entità, sostanzialmente, si fa carico dei rischi attuariali e di investimento relativi al piano. Di conseguenza, il costo rilevato per un piano a benefici definiti non è necessariamente l'ammontare dei contributi dovuti per l'esercizio.
57
La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell'entità comporta le seguenti fasi:
a)
determinazione del disavanzo o dell'avanzo. Questo comporta:
i)
stimare in modo attendibile, attraverso l'utilizzo della tecnica attuariale del metodo della proiezione unitaria del credito, il costo complessivo per l'entità dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell'attività lavorativa prestata nell'esercizio corrente e in quelli precedenti (vedere paragrafi 67-69). L'entità, quindi, deve determinare quale parte del beneficio è di competenza dell'esercizio corrente e dei precedenti (vedere paragrafi 70-74) e stimare (ipotesi attuariali) le variabili demografiche (quali la rotazione e la mortalità dei dipendenti) e quelle finanziarie (quali i futuri incrementi retributivi e delle spese mediche) che influenzeranno il costo dei benefici (vedere paragrafi 75-98);
ii)
attualizzare tali benefici al fine di determinare il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti e il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 67-69 e 83-86);
iii)
dedurre il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano (vedere paragrafi 113-115) dal valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti;
b)
determinare l'importo della passività (attività) netta per benefici definiti come l'ammontare del disavanzo o dell'avanzo determinato al punto (a), rettificato per l'eventuale effetto della limitazione di un'attività netta per benefici definiti al massimale di attività (vedere paragrafo 64);
c)
determinare gli importi da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio:
i)
il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 70-74 e paragrafo 122 A);
ii)
i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate e gli utili o le perdite al momento dell'estinzione (vedere paragrafi 99-112);
iii)
gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 123-126);
d)
determinare le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti da rilevare nelle altre componenti di conto economico complessivo, inclusi:
i)
gli utili e le perdite attuariali (vedere paragrafi 128 e 129);
ii)
il rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafo 130); e
iii)
qualsiasi variazione nell'effetto del massimale di attività (vedere paragrafo 64), esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti.
Qualora l'entità abbia più di un piano a benefici definiti, le procedure sopra descritte sono applicate distintamente ad ogni piano rilevante dell'entità.
58
L'entità deve determinare a intervalli regolari la passività (attività) netta per benefici definiti, in modo che gli importi rilevati nel bilancio non differiscano in misura rilevante dagli importi che sarebbero determinati alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
59
Il presente Principio incoraggia, ma non richiede, che l'entità si rivolga a un attuario abilitato per valutare tutte le obbligazioni rilevanti per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Per semplicità, l'entità può richiedere la consulenza di un attuario per valutare, in modo dettagliato, l'obbligazione prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Tuttavia i risultati di tale valutazione sono aggiornati per tener conto di eventuali operazioni e altri cambiamenti rilevanti (inclusi cambiamenti dei prezzi di mercato e dei tassi di interesse) intervenuti fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
60
In alcuni casi stime, medie e semplificazioni di calcolo possono fornire un'attendibile approssimazione dei calcoli dettagliati illustrati nel presente Principio.
Contabilizzazione dell'obbligazione implicita
61
L'entità deve contabilizzare non solo la sua obbligazione legale derivante dalle condizioni formali di un piano a benefici definiti, ma deve anche contabilizzare qualsiasi obbligazione implicita derivante dalle consuetudini non formalizzate dell'entità. Le consuetudini non formalizzate danno origine a un'obbligazione implicita quando l'entità non ha alternative realistiche al pagamento di benefici per i dipendenti. Un esempio di obbligazione implicita si ha quando un cambiamento delle consuetudini non formalizzate dell'entità danneggerebbe in modo inaccettabile i suoi rapporti con i dipendenti.
62
Le condizioni formali di un piano a benefici definiti possono consentire all'entità di porre termine alle obbligazioni derivanti dal piano. Tuttavia, per l'entità è solitamente difficile estinguere le obbligazioni derivanti dal piano (senza pagamento) se i dipendenti devono rimanere in servizio. Perciò, in mancanza di prova contraria, la contabilizzazione dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro presuppone che l'entità che attualmente garantisce tali benefici continuerà a garantirli per tutta la rimanente vita lavorativa dei dipendenti.
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
63
L'entità deve rilevare la passività (attività) netta per benefici definiti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
64
Se l'entità riporta un avanzo in un piano a benefici definiti, essa deve valutare l'attività netta per benefici definiti in base all'importo minore tra:
a)
l'avanzo nel piano a benefici definiti; e
b)
il massimale di attività, determinato utilizzando il tasso di attualizzazione indicato nel paragrafo 83.
65
Un'attività netta per benefici definiti può insorgere nel caso in cui un piano a benefici definiti sia stato sovrafinanziato o nei casi in cui si siano rilevati utili attuariali. In tali casi, l'entità rileva un'attività netta per benefici definiti perché:
a)
l'entità controlla una risorsa, ossia la capacità di utilizzare l'avanzo per generare benefici futuri;
b)
tale controllo è il risultato di eventi passati (contributi pagati dall'entità e lavoro svolto dal dipendente); e
c)
sono disponibili per l'entità benefici economici futuri sotto forma di riduzione dei contributi futuri o di rimborsi monetari, direttamente all'entità o indirettamente a un altro piano in disavanzo. Il massimale di attività è il valore attuale di tali benefici futuri.
Rilevazione e valutazione: valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti e costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti
66
Il costo complessivo di un piano a benefici definiti può essere influenzato da molte variabili, quali le retribuzioni finali, la rotazione e la mortalità dei dipendenti, i contributi dei dipendenti e l'andamento delle spese mediche. Il costo complessivo del piano non è certo ed è probabile che questa incertezza permanga per un lungo periodo di tempo. Per determinare il valore attuale delle obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti è necessario:
a)
applicare un metodo di valutazione attuariale (vedere paragrafi 67-69);
b)
attribuire i benefici ai periodi di lavoro (vedere paragrafi 70-74); e
L'entità deve utilizzare il metodo della proiezione unitaria del credito per determinare il valore attuale delle sue obbligazioni per benefici definiti e il relativo costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e, se ricorrono le condizioni, il costo delle prestazioni di lavoro passate.
68
Il metodo della proiezione unitaria del credito (anche conosciuto come metodo dei benefici maturati in proporzione all'attività lavorativa prestata o come metodo dei benefici/anni di lavoro) considera ogni periodo di lavoro fonte di un'unità aggiuntiva di diritto ai benefici (vedere paragrafi 70-74) e misura distintamente ogni unità ai fini del calcolo dell'obbligazione finale (vedere paragrafi 75-98).
Esempio illustrativo del paragrafo 68
Alla conclusione del rapporto di lavoro è dovuto il pagamento di una indennità, da effettuarsi in un'unica soluzione, pari all'1 per cento dell'ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio. La retribuzione dell'anno 1 è di CU10,000 e si ipotizza che aumenti del 7 per cento (composto) ogni anno. Il tasso di attualizzazione utilizzato è il 10 per cento annuo. La tabella che segue mostra come calcolare l'obbligazione per un dipendente che si prevede lasci il lavoro al termine del quinto anno, supponendo che non intervengano variazioni delle ipotesi attuariali. Per semplicità, questo esempio trascura le ulteriori rettifiche necessarie per tener conto della probabilità che il dipendente possa lasciare l'entità in una data differente.
Anno
1
2
3
4
5
CU
CU
CU
CU
CU
Compenso riferibile a:
—
anni precedenti
0
131
262
393
524
—
anno corrente (1 % dell'ultima retribuzione)
131
131
131
131
131
—
anno corrente e anni precedenti
131
262
393
524
655
Obbligazione iniziale
—
89
196
324
476
Interesse al 10 %
—
9
20
33
48
Costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti
89
98
108
119
131
Obbligazione finale
89
196
324
476
655
Nota:
1
L'obbligazione iniziale è rappresentata dal valore attuale dei compensi attribuiti agli anni precedenti.
2
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti è rappresentato dal valore attuale dei compensi riferibili all'anno corrente.
3
L'obbligazione finale è rappresentata dal valore attuale dei compensi attribuiti all'anno corrente e a quelli precedenti.
69
L'entità attualizza il valore totale dell'obbligazione per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro anche se si prospetta che parte dell'obbligazione sia dovuta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Attribuzione del beneficio ai periodi di lavoro
70
Per determinare il valore attuale delle proprie obbligazioni per benefici definiti e il relativo costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e, se ricorrono le condizioni, il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, l'entità deve attribuire il beneficio ai periodi di lavoro secondo la formula dei benefici del piano. Tuttavia, se l'attività lavorativa prestata da un dipendente negli ultimi anni porterà a un beneficio sostanzialmente più elevato di quello dei periodi precedenti, l'entità deve attribuire i benefici con un criterio a quote costanti nell'intervallo compreso tra:
a)
il momento in cui l'attività lavorativa prestata dal dipendente ha, per la prima volta, fatto maturare il diritto al beneficio secondo le condizioni del piano (indipendentemente dal fatto che i benefici dipendano dall'attività lavorativa prestata in futuro) fino
b)
alla data in cui l'attività lavorativa prestata successivamente dal dipendente farà maturare un ammontare non rilevante di altri benefici secondo le condizioni del piano, diversi da nuovi incrementi retributivi.
71
Il metodo della proiezione unitaria del credito prevede che l'entità attribuisca il beneficio all'esercizio corrente (per determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti) e all'esercizio corrente e a quelli precedenti (per determinare il valore attuale di obbligazioni per benefici definiti). L'entità attribuisce il beneficio agli esercizi in cui sorge l'obbligazione a erogare benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Tale obbligazione sorge nel momento in cui i dipendenti prestano la propria attività lavorativa in cambio di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro che l'entità prevede di pagare negli esercizi futuri. Le tecniche attuariali consentono di valutare tale obbligazione in modo sufficientemente attendibile da giustificare la rilevazione di una passività.
Esempi illustrativi del paragrafo 71
1
Un piano a benefici definiti eroga un beneficio sotto forma di pagamento da effettuarsi in un'unica soluzione pari a CU100 per ciascun anno di anzianità, pagabile al momento del pensionamento.
A ciascun anno è attribuito un beneficio pari a CU100. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti è pari al valore attuale di CU100. Il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti è rappresentato dal valore attuale di CU100 moltiplicato per il numero di anni di servizio fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
Se il beneficio è dovuto nel momento in cui il dipendente lascia l'entità, il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti riflettono la data in cui si prevede che il dipendente lasci l'entità. Inoltre, a causa dell'effetto dell'attualizzazione, essi sono minori degli ammontari che sarebbero determinati se il dipendente lasciasse alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
2
Un piano eroga una pensione mensile pari allo 0,2 per cento dell'ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio. La pensione è dovuta a partire dai 65 anni di età.
A ciascun anno di anzianità di servizio è attribuito un beneficio pari al valore attuale, alla data prevista di pensionamento, di una pensione mensile uguale allo 0,2 per cento dell'ultima retribuzione stimata dovuta a partire dalla data di pensionamento prevista fino alla data di morte prevista. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti è rappresentato dal valore attuale di quel beneficio. Il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti è il valore attuale dei pagamenti mensili per la pensione pari allo 0,2 per cento dell'ultima retribuzione, moltiplicato per il numero di anni di anzianità di servizio fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti vengono attualizzati poiché i pagamenti pensionistici iniziano a 65 anni.
72
In un piano a benefici definiti l'attività lavorativa prestata da un dipendente fa sorgere un'obbligazione anche se i benefici dipendono dall'attività lavorativa prestata nei periodi successivi (in altre parole, i benefici non sono acquisiti). L'attività lavorativa prestata dal dipendente prima della data di acquisizione dà origine a un'obbligazione implicita per il fatto che, alla data di chiusura di riferimento di ogni esercizio successivo, la quantità di attività lavorativa che il dipendente dovrà prestare in futuro diminuisce. Per valutare la propria obbligazione per benefici definiti, l'entità considera la probabilità che alcuni dipendenti possano non avere i requisiti per l'acquisizione. Analogamente, sebbene alcuni benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, come per esempio i benefici per l'assistenza sanitaria, diventano esigibili solo se si verifica un determinato evento quando il dipendente non è più in servizio, l'obbligazione sorge durante la prestazione dell'attività lavorativa che farà maturare il diritto al beneficio al verificarsi dell'evento indicato. La probabilità che l'evento indicato accada influenza la valutazione dell'obbligazione, ma non ne determina l'esistenza.
Esempi illustrativi del paragrafo 72
1
Un piano eroga un beneficio pari a CU100 per ciascun anno di anzianità di servizio. I benefici sono acquisiti dopo dieci anni di anzianità di servizio.
A ciascun anno è attribuito un beneficio pari a CU100. In ciascuno dei primi dieci anni, il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell'obbligazione riflettono la probabilità che il dipendente possa non concludere i dieci anni di anzianità di servizio.
2
Un piano eroga un beneficio pari a CU100 per ciascun anno di anzianità, escludendo l'attività lavorativa prestata prima dei 25 anni. I benefici sono acquisiti immediatamente.
Non è attribuito alcun beneficio al lavoro svolto prima dei 25 anni perché esso non genera benefici (condizionati o non condizionati). A ciascun anno è attribuito un beneficio pari a CU100.
73
Il valore dell'obbligazione aumenta fino alla data in cui l'anzianità aggiuntiva del dipendente non produrrà ulteriori benefici di ammontare rilevante. Quindi, tutto il beneficio è attribuito agli esercizi chiusi a quella data o precedentemente. Il beneficio è attribuito ai singoli esercizi contabili con la formula dei benefici del piano. Tuttavia, se l'anzianità di servizio di un dipendente negli ultimi anni condurrà a un livello di benefici sostanzialmente più elevato di quello degli anni precedenti, l'entità attribuisce i benefici con un criterio a quote costanti fino alla data in cui l'anzianità di servizio aggiuntiva non produrrà ulteriori benefici di ammontare rilevante. Questo dipende dal fatto che tutta l'anzianità di servizio condurrà, in definitiva, a benefici maggiori.
Esempi illustrativi del paragrafo 73
1
Un piano eroga un beneficio pari a CU1,000 in un'unica soluzione, il cui diritto si acquisisce dopo dieci anni di anzianità di servizio. Il piano non eroga ulteriori benefici per l'anzianità di servizio successiva.
A ciascuno dei primi dieci anni è attribuito un beneficio pari a CU100 (CU1,000 diviso 10).
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti in ciascuno dei primi dieci anni riflette la probabilità che il dipendente possa non ultimare dieci anni di anzianità di servizio. Agli anni successivi non è attribuito alcun beneficio.
2
Un piano eroga un beneficio pensionistico pari a CU2,000 in un'unica soluzione a tutti i dipendenti, con venti anni di anzianità, che sono ancora in servizio all'età di 55 anni o che sono ancora in servizio a 65 anni, indipendentemente dall'anzianità di servizio.
Per i dipendenti che iniziano il lavoro prima dei 35 anni, l'anzianità di servizio comincia a generare i benefici previsti dal piano all'età di 35 anni (un dipendente potrebbe lasciare a 30 anni e ritornare a 33, senza effetti sull'ammontare o sui tempi dei benefici). Quei benefici dipendono dall'anzianità di servizio aggiuntiva. Inoltre, l'anzianità di servizio oltre i 55 anni produrrà ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Per questi dipendenti, l'entità attribuisce un beneficio pari a CU100 (CU2,000 diviso venti) a ciascun anno a partire dai 35 anni di età fino ai 55.
Per i dipendenti che iniziano a lavorare tra 35 e 45 anni di età, l'anzianità di servizio superiore a venti anni produrrà ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Per questi dipendenti, l'entità attribuisce un beneficio pari a CU100 (CU2,000 diviso venti) per ciascuno dei primi venti anni.
Per un dipendente che inizia a lavorare a 55 anni, l'anzianità di servizio superiore a dieci anni produrrà ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Per questo dipendente, l'entità attribuisce un beneficio pari a CU200 (CU2,000 diviso dieci) per ciascuno dei primi dieci anni.
Per tutti i dipendenti, il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell'obbligazione riflettono la probabilità che il dipendente possa non portare a termine il necessario periodo di servizio.
3
Un piano sanitario successivo al rapporto di lavoro rimborsa il 40 per cento delle spese mediche del dipendente sostenute successivamente alla fine del rapporto di lavoro se il dipendente lascia il lavoro con più di dieci e meno di venti anni di anzianità e il 50 per cento di quei costi se il dipendente lascia il lavoro dopo venti o più anni.
Secondo la formula dei benefici del piano, l'entità attribuisce il 4 per cento del valore attuale delle spese mediche previste (40 per cento diviso dieci) a ciascuno dei primi dieci anni e l'1 per cento (10 per cento diviso dieci) a ciascuno dei dieci anni successivi. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti in ciascun anno riflette la probabilità che il dipendente possa non completare il periodo di lavoro necessario per maturare il diritto a parte o tutti i benefici. Ai dipendenti che si prevede lascino entro dieci anni non è attribuito alcun beneficio.
4
Un piano sanitario successivo al rapporto di lavoro rimborsa il 10 per cento delle spese mediche del dipendente sostenute successivamente alla fine del rapporto di lavoro se il dipendente lascia il lavoro con più di dieci e meno di venti anni di anzianità e il 50 per cento di quei costi se il dipendente lascia il lavoro dopo venti o più anni.
L'anzianità di servizio successiva non porterà a un livello di benefici sostanzialmente superiore a quello degli anni precedenti. Perciò, per i dipendenti che si prevede lascino il lavoro dopo venti o più anni, l'entità attribuisce il beneficio con un criterio a quote costanti secondo quanto previsto dal paragrafo 71. Continuare a lavorare dopo aver raggiunto venti anni di anzianità produrrà ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Perciò il beneficio attribuito a ciascuno dei primi venti anni è il 2,5 per cento del valore attuale delle spese mediche previste (50 per cento diviso venti).
Per i dipendenti che si prevede lascino il lavoro con un'anzianità compresa tra dieci e venti anni, il beneficio assegnato a ciascuno dei primi dieci anni è l'1 per cento del valore attuale delle spese mediche previste.
Per questi dipendenti, non è attribuito alcun beneficio all'anzianità di servizio compresa tra la fine del decimo anno e la data di abbandono prevista.
Ai dipendenti che si prevede lascino entro dieci anni non è attribuito alcun beneficio.
74
Quando l'ammontare di un beneficio è una percentuale costante dell'ultima retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio, gli incrementi retributivi futuri influenzeranno l'ammontare richiesto per estinguere l'obbligazione esistente per l'anzianità di servizio prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento, ma non danno luogo a un'altra obbligazione. Pertanto:
a)
ai fini del paragrafo 70(b), gli incrementi retributivi non comportano altri benefici, anche se l'ammontare dei benefici dipende dall'ultima retribuzione; e
b)
l'ammontare del beneficio attribuito a ciascun esercizio è una percentuale costante della retribuzione cui il beneficio è correlato.
Esempio illustrativo del paragrafo 74
I dipendenti hanno diritto a un beneficio pari al 3 per cento dell'ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio prima dei 55 anni.
Il beneficio pari al 3 % dell'ultima retribuzione prevista è attribuito a ciascun anno fino all'età di 55 anni. Questa è la data in cui l'ulteriore lavoro svolto dal dipendente produrrà ulteriori benefici previsti dal piano di ammontare non rilevante. Al lavoro svolto dopo quell'età non è attribuito alcun beneficio.
Ipotesi attuariali:
75
Le ipotesi attuariali devono essere oggettive e tra loro compatibili.
76
Le ipotesi attuariali sono le migliori stime utilizzate dall'entità per le variabili che determineranno il costo complessivo da sostenere per l'erogazione di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Le ipotesi attuariali comprendono:
a)
ipotesi demografiche sulle caratteristiche future dei dipendenti in servizio e di quelli precedenti (e delle persone a loro carico) che hanno diritto ai benefici. Le ipotesi demografiche comprendono aspetti quali:
i)
mortalità (vedere paragrafi 81 e 82);
ii)
tassi di rotazione, invalidità e pensionamento anticipato dei dipendenti;
iii)
percentuale di partecipanti al piano con persone a carico che avranno diritto ai benefici;
iv)
la percentuale dei partecipanti al piano che sceglieranno ogni forma di opzione di pagamento disponibile in base ai termini contrattuali del piano; e
v)
tassi di incidenza delle richieste di rimborso nell'ambito di piani sanitari;
b)
ipotesi finanziarie, che riguardano elementi quali:
i)
tasso di attualizzazione (vedere paragrafi 83-86);
ii)
livelli di benefici, esclusi i costi dei benefici a carico dei dipendenti e le retribuzioni future (vedere paragrafi 87-95);
iii)
nel caso di benefici per l'assistenza sanitaria, spese mediche future, inclusi costi di gestione dei sinistri (ossia i costi che saranno sostenuti nella trattazione e nella risoluzione dei sinistri, incluse le spese legali e i compensi ai periti) (vedere paragrafi 96-98); e
iv)
imposte dovute dal piano sui contributi relativi all'attività lavorativa prestata prima della data di chiusura dell'esercizio o sui benefici risultanti da tale attività lavorativa.
77
Le ipotesi attuariali sono obiettive se non sono né imprudenti né eccessivamente prudenziali.
78
Le ipotesi attuariali sono tra loro compatibili se riflettono la relazione economica tra fattori quali l'inflazione, il tasso di incremento delle retribuzioni e i tassi di attualizzazione. Per esempio, tutte le ipotesi che dipendono da un particolare livello di inflazione (quali ipotesi su tassi di interesse, su aumenti retributivi e su incrementi dei benefici) assumono che negli esercizi futuri si avrà lo stesso livello di inflazione dell'esercizio.
79
L'entità determina il tasso di attualizzazione e altre ipotesi finanziarie in termini nominali (definiti), a meno che siano più attendibili stime in termini reali (rettificate per tener conto dell'inflazione), come per esempio in un'economia iperinflazionata (vedere IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate) o quando il beneficio è indicizzato ed esiste un mercato spesso dei titoli a reddito fisso indicizzati della stessa valuta e alle stesse condizioni.
80
Le ipotesi finanziarie devono basarsi sulle attese di mercato, alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, relative all'esercizio nel quale le obbligazioni devono essere estinte.
Ipotesi attuariali: mortalità
81
L'entità deve determinare le ipotesi di mortalità facendo riferimento alla migliore stima della mortalità dei partecipanti al piano sia durante, sia dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
82
Al fine di stimare il costo complessivo del beneficio, l'entità deve considerare i cambiamenti previsti nei tassi di mortalità, per esempio modificando le tabelle standard di mortalità con delle stime sui miglioramenti della mortalità.
Ipotesi attuariali: tasso di attualizzazione
83
Il tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (finanziate e non finanziate) deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato, alla data di chiusura dell'esercizio, di titoli obbligazionari di aziende primarie. Per le valute che non hanno un mercato spesso di titoli obbligazionari di aziende primarie devono essere utilizzati i rendimenti di mercato denominati nella valuta in questione (alla data di chiusura dell'esercizio) dei titoli di enti pubblici. La valuta e le condizioni dei titoli obbligazionari o dei titoli di enti pubblici devono essere coerenti con la valuta e le condizioni previste delle obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
84
Un'ipotesi attuariale che ha un effetto rilevante è il tasso di attualizzazione. Il tasso di attualizzazione riflette il valore temporale del denaro, ma non il rischio attuariale o di investimento. Inoltre, il tasso di attualizzazione non riflette il rischio di credito specifico dell'entità che grava sui creditori dell'entità, né il rischio che, in futuro, i dati reali differiscano dalle ipotesi attuariali.
85
Il tasso di attualizzazione riflette la stima dei tempi di pagamento dei benefici. In pratica, l'entità spesso applica un unico tasso di attualizzazione medio ponderato che riflette le stime relative ai tempi e all'ammontare dei pagamenti dei benefici e la valuta nella quale i benefici sono erogati.
86
In alcuni casi, può non esistere un mercato spesso di titoli a reddito fisso con una scadenza sufficientemente lunga da essere correlata con quella prevista di pagamento dei benefici. In tali casi, l'entità utilizza i tassi correnti di mercato con scadenza appropriata per attualizzare i pagamenti a breve scadenza e, per scadenze più lunghe, stima il tasso di attualizzazione estrapolando i tassi di mercato correnti lungo la curva del rendimento. È improbabile che il valore attuale totale di un'obbligazione per benefici definiti sia particolarmente sensibile al tasso di attualizzazione applicato alla parte di benefici dovuta oltre la scadenza finale dei titoli obbligazionari o di enti pubblici disponibili.
Ipotesi attuariali: retribuzioni, benefici e spese mediche
87
L'entità deve valutare le proprie obbligazioni per benefici definiti secondo un criterio che rifletta:
a)
i benefici previsti nelle condizioni del piano (o risultanti dalle eventuali obbligazioni implicite che vanno oltre quelle condizioni) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
b)
gli incrementi retributivi futuri stimati che influiscono sui benefici da erogare;
c)
l'effetto di qualsiasi limitazione alla quota del costo dei benefici futuri di pertinenza del datore di lavoro;
d)
i contributi versati da dipendenti o terzi che riducono il costo complessivo di tali benefici per l'entità; e
e)
le variazioni future previste nel livello degli eventuali benefici statali che influiscono sui benefici da erogare in un piano a benefici definiti se, e solo se:
i)
quelle variazioni hanno avuto luogo prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento; o
ii)
i dati storici, o altre evidenze attendibili, indicano che quei benefici statali si modificheranno in modo prevedibile in linea, per esempio, con i cambiamenti futuri del livello generale dei prezzi o delle retribuzioni.
88
Le ipotesi attuariali riflettono le modifiche dei benefici futuri definite nelle condizioni formali di un piano (o di un'obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) alla data di chiusura dell'esercizio. Ciò si verifica se, per esempio:
a)
l'entità ha un'esperienza di benefici crescenti, per esempio per contenere gli effetti dell'inflazione, e non ci sono indicazioni che questo comportamento si modificherà nel futuro;
b)
l'entità è obbligata, dalle condizioni formali del piano (o da un'obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) o dalla legislazione, a utilizzare qualsiasi avanzo del piano a vantaggio dei partecipanti al piano (vedere paragrafo 108(c)); o
c)
i benefici variano in risposta a un obiettivo di risultato o ad altri criteri. Per esempio, le condizioni del piano possono stabilire che esso riconoscerà benefici ridotti o che richiederà contributi aggiuntivi ai dipendenti qualora le attività a servizio del piano dovessero risultare insufficienti. La determinazione del valore dell'obbligazione riflette la migliore stima dell'effetto degli obiettivi di risultato o di altri criteri.
89
Le ipotesi attuariali non riflettono le modifiche dei benefici futuri non definite dalle condizioni formali del piano (o da un'obbligazione implicita) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Tali modifiche determineranno:
a)
un costo relativo alle prestazioni di lavoro passate nella misura in cui modificano i benefici per anzianità di servizio prima della modifica; e
b)
un costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti per esercizi successivi al cambiamento, nella misura in cui modifichino i benefici per anzianità di servizio dopo la modifica.
90
Le stime degli incrementi retributivi futuri tengono conto dell'inflazione, dell'anzianità, delle promozioni e di altri fattori rilevanti, come l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro.
91
Alcuni piani a benefici definiti limitano i contributi che l'entità è tenuta a versare. Il costo complessivo dei benefici considera l'effetto di una limitazione dei contributi. L'effetto di una limitazione dei contributi viene determinato considerando il minor valore tra:
a)
la vita stimata dell'entità; e
b)
la vita stimata del piano.
92
Alcuni piani a benefici definiti richiedono ai dipendenti o a terzi di contribuire al costo del piano. I contributi versati dai dipendenti riducono il costo dei benefici per l'entità. Una entità deve considerare se i contributi di terzi riducono il costo dei benefici per l'entità o se rappresentano un rimborso, secondo quanto descritto nel paragrafo 116. I contributi da parte dei dipendenti o di terzi sono riportati nelle condizioni formali del piano (o derivano da un'obbligazione implicita che va oltre quelle condizioni) oppure sono discrezionali. I contributi discrezionali da parte di dipendenti o di terzi riducono il costo relativo alle prestazioni di lavoro nel momento in cui vengono conferiti nel piano.
93
I contributi versati da dipendenti o terzi riportati nelle condizioni formali del piano riducono il costo relativo alla prestazione di lavoro (se sono collegati al servizio) o incidono sulle rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti (se non sono collegati al servizio). Un esempio di contributi non collegati al servizio si verifica quando questi sono necessari per ridurre un disavanzo risultante da perdite sulle attività a servizio del piano o da perdite attuariali. Se i contributi versati da dipendenti o da terzi sono collegati al servizio, essi riducono il costo relativo alle prestazioni di lavoro nel modo seguente:
a)
se l'ammontare dei contributi dipende dal numero di anni di servizio, l'entità deve attribuire i contributi ai periodi di lavoro utilizzando lo stesso criterio di attribuzione richiesto dal paragrafo 70 per quanto concerne i benefici lordi (ossia, utilizzando la formula contributiva del piano oppure in base al criterio a quote costanti); o
b)
se l'ammontare dei contributi non dipende dal numero di anni di servizio, l'entità può rilevare tali contributi come una riduzione del costo relativo alle prestazioni di lavoro del periodo in cui è stato prestato il servizio collegato. Tra gli esempi di contributi non dipendenti dal numero di anni di servizio rientrano quelli che rappresentano una percentuale fissa della retribuzione del dipendente, un ammontare fisso per tutto il periodo di servizio o che dipendono dall'età del dipendente.
Il paragrafo A1 fornisce una guida operativa in merito.
94
Per quanto concerne i contributi versati da dipendenti o da terzi e che sono attribuiti ai periodi di servizio in conformità al paragrafo 93(a), le variazioni nei contributi comportano:
a)
un costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e passate (se tali variazioni non sono riportate nelle condizioni formali di un piano e non derivano da un'obbligazione implicita); o
b)
utili e perdite attuariali (se tali variazioni sono riportate nelle condizioni formali di un piano o derivano da un'obbligazione implicita).
95
Alcuni benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono legati a variabili come, per esempio, il livello dei benefici pensionistici statali o l'assistenza medica statale. La valutazione di tali benefici riflette la migliore stima di tali variabili sulla base dei dati storici e di altre prove attendibili.
96
Le ipotesi sulle spese mediche devono tener conto dei cambiamenti futuri stimati nel costo dei servizi medici, dovuti sia all'inflazione sia a variazioni specifiche di tali costi.
97
La valutazione dei benefici per assistenza medica successivi alla fine del rapporto di lavoro richiede la formulazione di ipotesi sul livello e sulla frequenza di richieste di rimborso future e sul costo per soddisfarle. L'entità stima le spese mediche future sulla base dei suoi dati storici, integrati, se necessario, dai dati storici di altre entità, società assicuratrici, fornitori di prestazioni sanitarie o altre fonti. Le stime delle spese mediche future tengono conto dell'effetto del progresso tecnologico, dei cambiamenti delle modalità di utilizzo o di prestazione dei servizi sanitari e dei cambiamenti delle condizioni di salute dei partecipanti al piano.
98
Il livello e la frequenza delle richieste di rimborso è particolarmente sensibile all'età, alle condizioni di salute e al sesso dei dipendenti (e delle persone a loro carico) e può essere sensibile ad altri fattori come, per esempio, la localizzazione geografica. Per questo motivo, i dati storici sono rettificati nella misura in cui la composizione demografica della popolazione differisce da quella della popolazione utilizzata come base per i dati. Sono rettificati anche nel caso esista una prova attendibile che i trend storici non si ripeteranno.
Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate e utili e perdite al momento dell'estinzione
99
Quando determina il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, o un utile o perdita al momento dell'estinzione, l'entità deve rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti utilizzando il fair value (valore equo) corrente delle attività a servizio del piano e le ipotesi attuariali correnti (inclusi i tassi d'interesse di mercato correnti e altri prezzi di mercato correnti), riflettendo:
a)
i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano prima della modifica, della riduzione o dell'estinzione del piano; e
b)
i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano.
100
Se tali operazioni si verificano contemporaneamente, l'entità non è tenuta a operare una distinzione tra il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate risultante da una modifica del piano, il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate risultante da una riduzione dello stesso e gli utili o le perdite al momento dell'estinzione. In alcuni casi, si ha una modifica del piano prima di un'estinzione, come nel caso in cui l'entità modifica i benefici previsti dal piano ed estingue i benefici modificati in un momento successivo. In tali casi l'entità rileva il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate prima degli utili o delle perdite al momento dell'estinzione.
101
Si ha un'estinzione contemporaneamente a una modifica e a una riduzione del piano se lo stesso piano risulta concluso, con il risultato che l'obbligazione è estinta e il piano cessa di esistere. La conclusione di un piano, tuttavia, non costituisce estinzione se esso viene sostituito da un nuovo piano che garantisce benefici sostanzialmente identici.
101A
In caso di modifica, riduzione o estinzione del piano, l'entità deve rilevare e valutare i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate, o l'utile o la perdita al momento dell'estinzione, conformemente ai paragrafi 99-101 e 102-112. A tal fine, l'entità non deve considerare l'effetto del massimale di attività. L'entità deve poi determinare l'effetto del massimale di attività dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano e deve rilevare le variazioni dell'effetto conformemente al paragrafo 57, lettera d).
Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate
102
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate è la variazione nel valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti risultante da una modifica o dalla riduzione di un piano.
103
L'entità deve rilevare il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate come costo alla data che si verifica prima tra le seguenti date:
a)
quando si verifica una modifica o la riduzione del piano; e
b)
quando l'entità rileva i costi di ristrutturazione correlati (vedere IAS 37) o i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (vedere paragrafo 165).
104
Si ha una modifica del piano quando l'entità introduce, o ritira, un piano a benefici definiti o modifica i benefici dovuti nell'ambito di un piano a benefici definiti esistente.
105
Si ha una riduzione quando l'entità riduce significativamente il numero di dipendenti compresi nel piano. Una riduzione può derivare da un fatto isolato, quale la chiusura di un impianto, la cessione di un'attività o la conclusione o la sospensione di un piano.
106
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate può avere segno positivo (quando l'introduzione o la modifica di benefici determina un incremento del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti) o negativo (quando il ritiro o la modifica dei benefici esistenti determina una riduzione del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti).
107
Quando l'entità riduce i benefici previsti da un piano esistente a benefici definiti e, nello stesso tempo, aumenta altri benefici previsti dal piano a favore degli stessi dipendenti, essa tratta il cambiamento come un'unica variazione netta.
108
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate non comprende:
a)
l'effetto di scostamenti tra gli incrementi retributivi effettivi e quelli previsti sull'obbligazione a pagare benefici per l'attività lavorativa prestata negli anni precedenti (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto delle retribuzioni previste);
b)
le sottostime e sovrastime degli aumenti discrezionali relativi ai trattamenti pensionistici quando l'entità ha un'obbligazione implicita ad accordare tali aumenti (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto di tali aumenti);
c)
le stime relative agli incrementi dei benefici che derivano da utili attuariali o dal rendimento delle attività a servizio del piano rilevati nel bilancio se l'entità deve, sulla base delle condizioni formali di un piano (o di un'obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) o sulla base della legislazione, utilizzare qualsiasi avanzo del piano a beneficio dei partecipanti, anche se l'incremento del beneficio non è stato ancora formalmente concesso (non esiste un costo relativo alle prestazioni di lavoro passate perché l'aumento risultante nell'obbligazione è una perdita attuariale, vedere paragrafo 88); e
d)
l'incremento dei benefici acquisiti (ossia i benefici che non dipendono dall'attività lavorativa futura, vedere paragrafo 72) quando, in assenza di nuovi o migliori benefici, i dipendenti soddisfano i requisiti per l'acquisizione (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che l'entità ha contabilizzato il costo stimato dei benefici come onere relativo alle prestazioni di lavoro correnti nel momento della prestazione lavorativa).
Utili e perdite al momento dell'estinzione
109
L'utile o perdita al momento dell'estinzione è la differenza tra:
a)
il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti da estinguere, determinato alla data dell'estinzione; e
b)
il prezzo di estinzione, comprendente tutte le attività a servizio del piano trasferite e tutti i pagamenti effettuati direttamente dall'entità relativi all'estinzione.
110
L'entità deve rilevare l'utile o la perdita al momento dell'estinzione di un piano a benefici definiti nel momento in cui l'estinzione si verifica.
111
Un'estinzione si verifica quando l'entità effettua un'operazione che elimina tutte le ulteriori obbligazioni legali o implicite relative a parte o tutti i benefici previsti da un piano a benefici definiti (diversa da un pagamento di benefici a, o per conto di, dipendenti conformemente alle condizioni del piano e incluso nelle ipotesi attuariali). Per esempio, un trasferimento una tantum di obbligazioni rilevanti del datore di lavoro, derivanti dal piano, a una società assicuratrice attraverso l'acquisto di una polizza assicurativa rappresenta una estinzione; un pagamento in un'unica soluzione, conforme alle condizioni del piano, ai partecipanti al piano in cambio dei loro diritti a ricevere determinati benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro non costituisce un'estinzione.
112
In alcuni casi l'entità acquisisce una polizza assicurativa per finanziare alcuni o tutti i benefici relativi all'anzianità di servizio dei dipendenti nell'esercizio corrente e nei periodi precedenti. L'acquisizione di tale polizza non rappresenta un'estinzione se l'entità mantiene un'obbligazione legale o implicita (vedere paragrafo 46) a pagare ulteriori importi nel caso l'assicuratore non corrisponda tutti i benefici per i dipendenti previsti dalle polizze assicurative. I paragrafi 116-119 trattano la rilevazione e valutazione dei diritti di ricevere un indennizzo secondo quanto previsto da polizze assicurative che non rappresentano attività a servizio del piano.
Rilevazione e valutazione: attività a servizio del piano
Fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano
113
Il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano è dedotto dal valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti ai fini della determinazione del disavanzo o dell'avanzo.
114
Le attività a servizio del piano escludono i contributi non pagati dovuti al fondo dall'entità che redige il bilancio, così come gli eventuali strumenti finanziari non trasferibili emessi dall'entità e posseduti dal fondo. Le attività a servizio del piano sono ridotte dalle passività del fondo non correlate a benefici per i dipendenti, per esempio debiti commerciali e di altra natura e passività relative a strumenti finanziari derivati.
115
Quando le attività a servizio del piano comprendono polizze assicurative che soddisfano i requisiti richiesti e che corrispondono esattamente per ammontare e tempi ad alcuni o a tutti i benefici previsti dal piano, si ritiene che il fair value (valore equo) di tali polizze assicurative sia il valore attuale delle obbligazioni relative (suscettibile delle eventuali riduzioni da compiere nel caso gli ammontari esigibili in base alle polizze assicurative non siano completamente recuperabili).
Indennizzi
116
Quando, e solo quando, è virtualmente certo che un altro soggetto rimborserà alcuni o tutti i costi necessari per estinguere un'obbligazione per benefici definiti, l'entità deve:
a)
rilevare il proprio diritto a ricevere l'indennizzo come attività separata. L'entità deve valutare tale attività al fair value (valore equo);
b)
disaggregare e rilevare le variazioni del fair value (valore equo) del proprio diritto a ricevere l'indennizzo analogamente alla rilevazione delle variazioni del fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano (vedere paragrafi 124 e 125). Le componenti del costo dei benefici definiti rilevato in conformità al paragrafo 120 possono essere rilevate al netto degli importi relativi alle variazioni del valore contabile del diritto a ricevere l'indennizzo.
117
Talvolta l'entità può fare affidamento su un altro soggetto, come ad esempio un assicuratore, per far fronte ad alcuni o tutti i costi necessari per estinguere una determinata obbligazione per benefici definiti. Le polizze assicurative che soddisfano i requisiti richiesti, come definite nel paragrafo 8, sono considerate attività a servizio del piano. L'entità contabilizza tali polizze assicurative con le stesse modalità previste per le altre attività a servizio del piano e in tal caso il paragrafo 116 non rileva (vedere i paragrafi 46-49 e 115).
118
Se una polizza assicurativa detenuta dall'entità non soddisfa i requisiti richiesti, non è un'attività a servizio del piano. Il paragrafo 116 è pertinente per tali casi: l'entità rileva il suo diritto a ricevere l'indennizzo relativo alla polizza assicurativa come attività distinta, e non in deduzione del disavanzo o dell'avanzo dei benefici definiti. Il paragrafo 140A(b) richiede che l'entità dia una breve descrizione della relazione tra il diritto a ricevere l'indennizzo e la relativa obbligazione.
119
Se il diritto a ricevere l'indennizzo deriva da una polizza assicurativa che corrisponde esattamente, per tempi ed ammontare, ad alcuni o tutti i benefici da pagare secondo un piano a benefici definiti, si ritiene che il fair value (valore equo) del diritto a ricevere l'indennizzo sia il valore attuale dell'obbligazione relativa (suscettibile delle eventuali riduzioni nel caso l'indennizzo non sia pienamente recuperabile).
Componenti del costo dei benefici definiti
120
L'entità deve rilevare le componenti del costo dei benefici definiti, a meno che un altro IFRS richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un'attività, nel modo seguente:
a)
il costo relativo alle prestazioni di lavoro (vedere paragrafi 66-112 e paragrafo 122 A) nell'utile (perdita) d'esercizio;
b)
gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 123-126) nell'utile (perdita) d'esercizio; e
c)
le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 127-130) nelle altre componenti di conto economico complessivo.
121
Altri IFRS richiedono l'inclusione di alcuni costi connessi ai benefici per i dipendenti nel costo di attività quali rimanenze o immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 2 e IAS 16). Qualsiasi costo per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro incluso nel costo di tali attività comprende, con criteri proporzionali, i componenti indicati nel paragrafo 120.
122
Le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio in un esercizio successivo. Tuttavia l'entità può riclassificare nel patrimonio netto gli importi rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo.
Costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti
122A
L'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti utilizzando le ipotesi attuariali elaborate all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le ipotesi attuariali utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b).
Interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti
123
L'entità deve determinare gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti moltiplicando la passività (attività) netta per benefici definiti per il tasso di attualizzazione di cui al paragrafo 83.
123A
Per determinare gli interessi netti conformemente al paragrafo 123, l'entità deve utilizzare la passività (attività) netta per benefici definiti e il tasso di attualizzazione determinato all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi netti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando:
a)
la passività (attività) netta per benefici definiti determinata conformemente al paragrafo 99, lettera b); e
b)
il tasso di attualizzazione utilizzato per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b).
Nell'applicare il paragrafo 123 A, l'entità deve anche tenere conto delle variazioni della passività (attività) netta per benefici definiti durante l'esercizio a seguito del versamento di contributi o del pagamento di benefici.
124
Gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti possono essere considerati comprensivi degli interessi attivi sulle attività a servizio del piano, degli interessi passivi sulle obbligazioni per benefici definiti e degli interessi sull'effetto del massimale di attività di cui al paragrafo 64.
125
Gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano rappresentano una componente del rendimento delle attività a servizio del piano e sono determinati moltiplicando il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano per il tasso di attualizzazione di cui al paragrafo 123 A. L'entità deve determinare il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi attivi per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le attività a servizio del piano utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b). Nell'applicare il paragrafo 125, l'entità deve anche tenere conto delle variazioni delle attività a servizio del piano durante l'esercizio a seguito del versamento di contributi o del pagamento di benefici. La differenza tra gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano e il rendimento delle attività a servizio del piano è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta per benefici definiti.
126
Gli interessi sull'effetto del massimale di attività fanno parte della variazione complessiva dell'effetto del massimale di attività e sono determinati moltiplicando l'effetto del massimale di attività per il tasso di attualizzazione di cui al paragrafo 123 A. L'entità deve determinare l'effetto del massimale di attività all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi sull'effetto del massimale di attività per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano tenendo conto delle variazioni dell'effetto del massimale di attività determinato conformemente al paragrafo 101 A. La differenza tra gli interessi sull'effetto del massimale di attività e la variazione complessiva dell'effetto del massimale di attività è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta per benefici definiti.
Rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti
127
Le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti comprendono:
a)
gli utili e le perdite attuariali (vedere paragrafi 128 e 129);
b)
il rendimento delle attività a servizio del piano (vedere paragrafo 130), esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafo 125); e
c)
le variazioni nell'effetto del massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafo 126).
128
Gli utili e le perdite attuariali derivano da aumenti o diminuzioni del valore attuale di un'obbligazione per benefici definiti risultanti da variazioni delle ipotesi attuariali e dalle rettifiche basate sull'esperienza. Tra le cause di utili e perdite attuariali figurano, per esempio:
a)
tassi di rotazione dei dipendenti, di pensionamenti anticipati o mortalità o di incrementi retributivi, di benefici (se le condizioni formali o implicite di un piano stabiliscono, a fronte di fenomeni inflattivi, incrementi dei benefici) o spese mediche inaspettatamente alti o bassi;
b)
l'effetto di cambiamenti nelle ipotesi relative alle opzioni di pagamento dei benefici;
c)
l'effetto di cambiamenti delle stime della rotazione futura dei dipendenti, dei pensionamenti anticipati, della mortalità o di incrementi retributivi, dei benefici (se le condizioni formali o implicite di un piano stabiliscono, a fronte di fenomeni inflattivi, incrementi dei benefici) o spese mediche; e
d)
l'effetto di variazioni del tasso di attualizzazione.
129
Gli utili e le perdite attuariali non comprendono le variazioni del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti risultante dall'introduzione, dalla modifica, dalla riduzione o dall'estinzione del piano a benefici definiti, né le variazioni dei benefici dovuti nell'ambito del piano a benefici definiti. Tali variazioni determinano un costo relativo a prestazioni di lavoro passate, oppure degli utili o delle perdite al momento dell'estinzione.
130
Nel determinare il rendimento delle attività a servizio del piano, l'entità deve dedurre i costi di gestione delle attività a servizio del piano e tutte le imposte dovute dal piano stesso, diverse dalle imposte comprese nelle ipotesi attuariali utilizzate per valutare l'obbligazione per benefici definiti (paragrafo 76). Gli altri costi amministrativi non possono essere dedotti dal rendimento delle attività a servizio del piano.
Esposizione nel bilancio
Compensazione
131
L'entità deve compensare un'attività relativa a un piano a fronte di una passività relativa a un altro piano se, e soltanto se, l'entità:
a)
ha un diritto legalmente esercitabile a utilizzare un avanzo di un piano per estinguere le obbligazioni dell'altro piano; e
b)
intende estinguere le obbligazioni per il residuo netto, o realizzare l'avanzo di un piano ed estinguere simultaneamente la propria obbligazione relativa all'altro piano.
132
I criteri di compensazione sono analoghi a quelli stabiliti per gli strumenti finanziari nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio.
Distinzione corrente/non corrente
133
Alcune entità distinguono le attività e passività correnti da quelle non correnti. Il presente Principio non specifica se l'entità debba distinguere le parti correnti e non correnti di attività e passività derivanti da benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
Componenti del costo dei benefici definiti
134
Il paragrafo 120 richiede all'entità di rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio il costo relativo alle prestazioni di lavoro e gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti. Il presente Principio non specifica come l'entità dovrebbe esporre in bilancio il costo relativo alle prestazioni di lavoro e gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti. L'entità espone in bilancio tali componenti secondo quanto disposto dallo IAS 1.
Informazioni integrative
135
L'entità deve indicare informazioni che:
a)
illustrino le caratteristiche dei propri piani a benefici definiti e dei rischi correlati (vedere paragrafo 139);
b)
identifichino e illustrino gli importi riportati nel bilancio consolidato derivanti dai propri piani a benefici definiti (vedere paragrafi 140-144); e
c)
descrivano il modo in cui i piani a benefici definiti possono influire sull'ammontare, sulla tempistica e sull'incertezza dei flussi finanziari futuri dell'entità (vedere paragrafi 145-147).
136
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 135, l'entità deve considerare:
a)
il livello di dettaglio necessario per soddisfare le disposizioni informative;
b)
l'enfasi da riporre su ciascuna delle diverse disposizioni;
c)
il livello di aggregazione o disaggregazione da considerare; e
d)
se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori informazioni per valutare le informazioni quantitative fornite.
137
Se le informazioni integrative fornite in conformità alle disposizioni del presente Principio e di altri IFRS sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 135, l'entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità. Per esempio, l'entità può presentare un'analisi del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti che distingua la natura, le caratteristiche e i rischi dell'obbligazione. Tali informazioni integrative potrebbero distinguere:
a)
tra gli importi dovuti a membri attivi, a membri sospesi e a pensionati;
b)
tra i benefici acquisiti e i benefici maturati ma non acquisiti;
c)
tra benefici condizionati, importi attribuibili a futuri incrementi retributivi e altri benefici.
138
L'entità deve valutare se tutte le informazioni integrative devono essere disaggregate, o soltanto alcune di esse, per distinguere tra piani, o gruppi di piani, con gradi di rischio molto differenti. Per esempio, l'entità può decidere di disaggregare le informazioni integrative sui piani in base a una o più delle seguenti caratteristiche:
a)
diverse dislocazioni geografiche;
b)
caratteristiche diverse, quali piani pensionistici basati su una retribuzione fissa, piani pensionistici basati sull'ultima retribuzione e piani sanitari successivi alla fine del rapporto di lavoro;
c)
contesti normativi diversi;
d)
informativa settoriale diversa;
e)
accordi di finanziamento diversi (per es., non finanziati, o finanziati interamente o parzialmente).
Caratteristiche dei piani a benefici definiti e rischi correlati
139
L'entità deve indicare:
a)
informazioni sulle caratteristiche dei propri piani a benefici definiti, inclusi:
i)
la natura dei benefici previsti dal piano (per esempio, piani a benefici definiti basati sull'ultima retribuzione o piani basati sui contributi con garanzia);
ii)
una descrizione del quadro normativo in cui opera il piano, per esempio il livello dei requisiti contributivi minimi e gli effetti del quadro normativo sul piano, come il massimale di attività (vedere paragrafo 64);
iii)
una descrizione di tutte le altre responsabilità dell'entità nel governo del piano, per esempio le responsabilità dei fiduciari o dei membri del consiglio d'amministrazione del piano.
b)
una descrizione dei rischi a cui il piano espone l'entità, con particolare riferimento ai rischi imprevisti, specifici dell'entità o del piano, e a qualsiasi altra concentrazione di rischio significativa. Per esempio, se le attività a servizio del piano sono investite principalmente in una classe specifica di investimenti, come ad esempio gli immobili, il piano può esporre l'entità a una concentrazione di rischio sui mercati immobiliari;
c)
una descrizione delle modifiche, delle riduzioni e delle estinzioni nell'ambito del piano.
Illustrazione degli importi nel bilancio
140
L'entità deve fornire una riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura per ciascuna delle seguenti voci, se applicabili:
a)
la passività (attività) netta per benefici definiti, illustrando riconciliazioni distinte per:
i)
le attività a servizio del piano;
ii)
il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti;
iii)
l'effetto del massimale di attività;
b)
i diritti a ricevere un indennizzo. L'entità deve inoltre descrivere la relazione tra il diritto a ricevere un indennizzo e l'obbligazione correlata.
141
Ogni riconciliazione elencata nel paragrafo 140 deve illustrare uno dei seguenti elementi, se applicabile:
a)
costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti;
b)
interessi attivi o passivi;
c)
rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti, illustrando separatamente:
i)
il rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi di cui al punto (b);
ii)
gli utili e le perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi demografiche (vedere paragrafo 76(a));
iii)
gli utili e le perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi finanziarie (vedere paragrafo 76(b));
iv)
le variazioni nell'effetto della limitazione di un'attività netta per benefici definiti al massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi di cui al punto (b). L'entità deve inoltre indicare il modo in cui ha determinato il beneficio economico massimo disponibile, ossia se tali benefici sarebbero erogati nella forma di rimborsi, di riduzioni di contributi futuri o di una combinazione di entrambi;
d)
il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate e gli utili e le perdite al momento dell'estinzione. Come consentito dal paragrafo 100, il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate e gli utili e le perdite al momento dell'estinzione non devono essere distinti se si verificano contemporaneamente;
e)
l'effetto delle variazioni dei tassi di cambio;
f)
i contributi nel piano, indicando separatamente quelli del datore di lavoro e quelli dei partecipanti al piano;
g)
i pagamenti previsti dal piano, indicando separatamente l'importo pagato per le estinzioni;
h)
gli effetti delle aggregazioni aziendali e delle dismissioni.
142
L'entità deve disaggregare in classi il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano in maniera tale da indicare distintamente la natura e i rischi di tali attività, suddividendo ciascuna classe di attività a servizio del piano tra quelle che hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e quelle per le quali tale prezzo non è disponibile (come definito nell'IFRS 13 Valutazione del fair value (valore equo)). Per esempio, considerando il livello delle informazioni integrative trattato nel paragrafo 136, l'entità potrebbe distinguere tra:
a)
disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
b)
strumenti rappresentativi di capitale (distinti per tipo di attività, dimensione dell'azienda, area geografica, ecc.);
c)
strumenti di debito (distinti per tipo di emittente, qualità del credito, area geografica, ecc.);
d)
immobili (distinti per area geografica, ecc.);
e)
derivati (distinti per tipo di rischio sottostante, per esempio contratti su tassi di interesse, contratti su cambi, contratti su titoli di capitale, contratti su crediti, swap, ecc.);
f)
fondi comuni di investimento (distinti per tipo di fondo);
g)
titoli garantiti da attività; e
h)
titoli di debito strutturati.
143
L'entità deve indicare il fair value (valore equo) degli strumenti finanziari trasferibili da essa posseduti come attività a servizio del piano e il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano consistenti in immobili occupati dall'entità o altre attività da essa utilizzate.
144
L'entità deve indicare le ipotesi attuariali rilevanti utilizzate per determinare il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti (vedere paragrafo 76). Tali informazioni integrative saranno in termini assoluti (per esempio, una percentuale assoluta e non soltanto un margine tra diverse percentuali e altre variabili). Quando l'entità presenta le informazioni integrative in forma aggregata per un insieme di piani, deve esporle in bilancio nella forma di medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti.
Importo, tempistica e incertezza dei flussi finanziari futuri
145
L'entità deve indicare:
a)
un'analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale rilevante (secondo quanto indicato al paragrafo 144) alla data di chiusura dell'esercizio, mostrando gli effetti che ci sarebbero stati sull'obbligazione per benefici definiti a seguito delle variazioni dell'ipotesi attuariale rilevante ragionevolmente possibili a tale data;
b)
i metodi e le ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività richieste al punto (a) e i limiti di tali metodi;
c)
le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività rispetto all'esercizio precedente, e le ragioni di dette modifiche.
146
L'entità deve fornire una descrizione delle strategie di correlazione delle attività e delle passività utilizzate dal piano o dall'entità, inclusi l'utilizzo di rendite e di altre tecniche, come i contratti di longevity swap, per la gestione del rischio.
147
Per fornire un'indicazione dell'effetto del piano a benefici definiti sui flussi finanziari futuri dell'entità, l'entità deve indicare:
a)
una descrizione degli accordi e delle politiche di finanziamento che incidono sui contributi futuri;
b)
i contributi al piano previsti per il prossimo esercizio.
c)
le informazioni sul profilo di scadenza dell'obbligazione per benefici definiti. Esse comprenderanno la durata media ponderata dell'obbligazione per benefici definiti e possono includere altre informazioni sulla distribuzione dei tempi di pagamento dei benefici, come un'analisi delle scadenze di pagamento dei benefici.
Piani relativi a più datori di lavoro
148
Se l'entità partecipa a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, deve indicare:
a)
una descrizione degli accordi di finanziamento, incluso il metodo adottato per determinare le percentuali e i requisiti minimi di contribuzione dell'entità;
b)
una descrizione della misura in cui l'entità può essere ritenuta responsabile nei confronti del piano di obbligazioni di altre entità in base ai termini e alle condizioni del piano relativo a più datori di lavoro;
c)
una descrizione della ripartizione concordata di un disavanzo o di un avanzo al momento:
i)
dell'estinzione del piano; o
ii)
del ritiro dal piano dell'entità;
d)
se l'entità considera tale piano come un piano a contribuzione definita, secondo quanto stabilito dal paragrafo 34, essa deve indicare le seguenti informazioni, oltre alle informazioni di cui ai punti (a)-(c) e invece delle informazioni richieste dai paragrafi 139-147:
i)
che il piano è un piano a benefici definiti;
ii)
i motivi per cui non sono disponibili informazioni sufficienti per consentire all'entità di contabilizzarlo come un piano a benefici definiti;
iii)
i contributi al piano previsti per il prossimo esercizio.
iv)
le informazioni relative a un avanzo o disavanzo del piano che può influire sull'ammontare dei contributi futuri, incluso il criterio per determinare tale disavanzo o avanzo e le eventuali implicazioni per l'entità;
v)
un'indicazione del livello di partecipazione al piano dell'entità rispetto ad altre entità partecipanti. Tra gli esempi di misure che potrebbero fornire una tale indicazione vi sono la quota parte dell'entità nei contributi complessivi del piano, oppure la quota del numero totale di membri attivi dell'entità, dei membri in pensione e dei precedenti membri destinatari di benefici, se tali informazioni sono disponibili.
Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune
149
Se l'entità partecipa a un piano a benefici definiti che condivide rischi tra entità sotto controllo comune, deve indicare:
a)
l'accordo contrattuale o le definite procedure per cui si addebita il costo netto del piano a benefici definiti o il fatto che non vi siano tali procedure;
b)
la procedura per determinare il contributo che l'entità deve corrispondere;
c)
tutte le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi 135-147, se l'entità contabilizza una ripartizione del costo netto del piano a benefici definiti secondo quanto previsto dal paragrafo 41;
d)
le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi 135-137, 139, 142-144 e 147(a) e (b), se l'entità contabilizza il contributo dovuto per l'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 41.
150
Le informazioni richieste dal paragrafo 149(c) e (d) possono essere indicate facendo riferimento alle informazioni integrative presentate nel bilancio di un'altra entità del gruppo se:
a)
il bilancio di quell'entità del gruppo identifica e indica separatamente le informazioni richieste sul piano; e
b)
il bilancio di quell'entità del gruppo è disponibile per gli utilizzatori del bilancio alle stesse condizioni del bilancio dell'entità e contemporaneamente al bilancio dell'entità, o precedentemente.
Requisiti informativi di altri IFRS
151
Laddove richiesto dallo IAS 24 l'entità fornisce informazioni integrative su:
a)
operazioni con parti correlate con piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro; e
b)
benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro per i dirigenti con responsabilità strategiche.
152
Laddove richiesto dallo IAS 37 l'entità fornisce informazioni integrative sulle passività potenziali derivanti da obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI
153
Gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti includono benefici come i seguenti, se non si prevede che essi siano estinti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività lavorativa relativa:
a)
assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all'anzianità di servizio o disponibilità di periodi sabbatici;
b)
premi di anzianità o altri benefici legati all'anzianità di servizio;
c)
benefici per invalidità permanente;
d)
compartecipazione agli utili e piani di incentivazione; e
e)
retribuzioni differite.
154
La valutazione degli altri benefici a lungo termine per i dipendenti non presenta, di solito, lo stesso grado di incertezza della valutazione dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Per questa ragione il presente Principio richiede un metodo semplificato di contabilizzazione di tali benefici. A differenza della contabilizzazione richiesta per i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, questo metodo non rileva le rivalutazioni nelle altre componenti di conto economico complessivo.
Rilevazione e valutazione
155
Nella rilevazione e valutazione dell'avanzo o del disavanzo in un altro piano di benefici a lungo termine per i dipendenti, l'entità deve applicare i paragrafi 56-98 e 113-115. L'entità deve applicare i paragrafi 116-119 nella rilevazione e valutazione dei diritti di indennizzo.
156
Per altri benefici a lungo termine per i dipendenti, l'entità deve rilevare il totale netto dei seguenti importi nell'utile (perdita) d'esercizio, ad eccezione del caso in cui un altro IFRS richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un'attività:
a)
il costo relativo alle prestazioni di lavoro (vedere paragrafi 66-112 e il paragrafo 122 A);
b)
gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 123-126); e
c)
rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 127-130).
157
L'invalidità permanente è un esempio degli altri benefici a lungo termine per i dipendenti. Se il livello del beneficio dipende dalla anzianità lavorativa, l'obbligazione sorge man mano che l'attività lavorativa è prestata. La valutazione del valore di quella obbligazione riflette la probabilità che il pagamento venga richiesto e il periodo di tempo nel quale si ritiene il pagamento dovrà essere effettuato. Se il livello del beneficio è il medesimo per ogni dipendente invalido senza tener conto dell'anzianità di servizio, il costo atteso di quei benefici è rilevato al manifestarsi dell'evento che causa l'invalidità permanente.
Informazioni integrative
158
Sebbene il presente Principio non richieda informazioni integrative specifiche sugli altri benefici a lungo termine per i dipendenti, queste possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede informazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 richiede l'indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.
BENEFICI DOVUTI AI DIPENDENTI PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
159
Il presente Principio tratta i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro distintamente dagli altri benefici per i dipendenti per il fatto che l'evento che dà origine all'obbligazione è la cessazione del rapporto di lavoro piuttosto che l'esistenza di tale rapporto. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro risultano dalla decisione dell'entità di concludere il rapporto di lavoro o dalla decisione di un dipendente di accettare un'offerta, da parte dell'entità, di benefici in cambio della cessazione del rapporto di lavoro.
160
I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non comprendono i benefici per i dipendenti risultanti dalla cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente, senza offerta di benefici da parte dell'entità, oppure come conseguenza di requisiti obbligatori di pensionamento, perché tali benefici sono benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Alcune entità erogano minori benefici per la cessazione volontaria del rapporto di lavoro richiesta dal dipendente (in sostanza, un beneficio successivo alla fine del rapporto di lavoro) rispetto a quelli erogati per l'interruzione non volontaria richiesta dall'entità. La differenza tra il beneficio erogato per la cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente e un beneficio maggiore erogato in caso di richiesta dell'entità è un beneficio dovuto ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.
161
La forma del beneficio per i dipendenti non determina se esso viene erogato in cambio dell'attività lavorativa svolta dal dipendente o in cambio della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. Tipicamente sono pagamenti in un'unica soluzione, ma talvolta includono anche:
a)
miglioramenti dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, indirettamente, attraverso un piano di benefici per i dipendenti, o direttamente;
b)
lo stipendio fino alla fine di un periodo di preavviso stabilito se il dipendente non svolge altre prestazioni che portano benefici economici all'entità.
162
Gli indicatori che un beneficio per i dipendenti è erogato in cambio dell'attività lavorativa svolta sono i seguenti:
a)
il beneficio è condizionato all'attività lavorativa futura da erogare (inclusi i benefici che aumentano nel caso di prestazioni di lavoro ulteriori);
b)
il beneficio viene erogato in conformità alle condizioni di un piano di benefici per i dipendenti.
163
Alcuni benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono erogati in base alle condizioni di un piano di benefici per i dipendenti in essere. Per esempio, essi possono essere stabiliti da statuto, da contratto di lavoro o da accordo sindacale, o possono risultare dalla precedente prassi del datore di lavoro nell'erogare simili benefici. Un altro esempio riguarda il caso di un'entità che rende disponibile un'offerta di benefici per un periodo prolungato, o se intercorre un periodo prolungato tra l'offerta e la data prevista della cessazione effettiva; in tal caso l'entità valuta se ha costituito un nuovo piano di benefici per i dipendenti e, quindi, se i benefici offerti in base a quel piano sono benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro o benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. I benefici per i dipendenti erogati in base alle condizioni di un piano di benefici per i dipendenti, sono benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro se derivano dalla decisione dell'entità di cessare il rapporto di lavoro con un dipendente e non sono condizionati all'attività lavorativa da erogare in futuro.
164
Alcuni benefici per i dipendenti sono dovuti indipendentemente dai motivi della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. Il pagamento di tali benefici è certo (soggetto a eventuali condizioni per l'acquisizione del diritto o eventuali requisiti minimi di anzianità di servizio) ma è incerto il momento del pagamento. Nonostante tali benefici siano definiti in alcuni ordinamenti come indennità dovute ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, o gratifiche per la cessazione del rapporto di lavoro, essi rappresentano benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, piuttosto che benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e l'entità li contabilizza come tali (benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro).
Rilevazione
165
L'entità deve rilevare una passività e il costo relativo ai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro nella data più immediata tra le seguenti:
a)
il momento in cui l'entità non può più ritirare l'offerta di tali benefici; e
b)
il momento in cui l'entità rileva i costi di una ristrutturazione che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 37 e implica il pagamento di benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.
166
Per i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della decisione del dipendente di accettare un'offerta di benefici in cambio della cessazione del rapporto di lavoro, il momento in cui l'entità non può più ritirare l'offerta di benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro è quello più immediato tra:
a)
quando il dipendente accetta l'offerta; e
b)
quando entra in vigore una restrizione (per esempio una disposizione legale, regolamentare o contrattuale o di altro tipo) alla capacità dell'entità di ritirare l'offerta. Questo coinciderebbe con il momento in cui viene fatta l'offerta, se la restrizione era in essere.
167
Per quanto riguarda i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della decisione dell'entità di cessare il rapporto di lavoro con un dipendente, l'entità non può più ritirare l'offerta se ha comunicato ai dipendenti interessati un piano di cessazione del rapporto di lavoro che soddisfa tutti i criteri seguenti:
a)
le azioni richieste per completare il piano indicano che è improbabile che vengano apportate variazioni significative al piano;
b)
il piano identifica il numero di dipendenti il cui rapporto di lavoro deve essere terminato, le loro mansioni o funzioni e le loro ubicazioni (ma il piano non deve necessariamente identificare ogni singolo dipendente) e la data di completamento prevista;
c)
il piano stabilisce i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro che i dipendenti riceveranno in maniera sufficientemente dettagliata da poter determinare il tipo e l'ammontare dei benefici che essi percepiranno alla cessazione del rapporto di lavoro.
168
Quando l'entità rileva i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, può anche dover contabilizzare una modifica del piano o una riduzione degli altri benefici per i dipendenti (vedere paragrafo 103).
Valutazione
169
L'entità deve valutare i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro al momento della rilevazione iniziale e deve valutare e rilevare le variazioni successive, in conformità alla natura del beneficio per i dipendenti purché, qualora i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro siano un miglioramento dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, l'entità applichi i requisiti per i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Altrimenti:
a)
se si prevede che i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale tali benefici sono rilevati, l'entità deve applicare i requisiti per i benefici a breve termine per i dipendenti;
b)
se non si prevede che i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro saranno estinti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio, l'entità deve applicare i requisiti per gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti.
170
Considerato che i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non sono erogati in cambio dell'attività lavorativa svolta, i paragrafi 70-74 relativi all'attribuzione dei benefici ai periodi di lavoro non rilevano.
Esempi illustrativi dei paragrafi 159–170
Premessa
A seguito di una recente acquisizione, l'entità intende chiudere uno stabilimento entro dieci mesi e, quindi, dismettere tutti i dipendenti rimasti nello stabilimento. Per l'esecuzione di alcuni contratti, tuttavia, l'entità necessita dell'esperienza dei dipendenti dello stabilimento, e annuncia quindi il seguente piano di cessazione del rapporto di lavoro.
Ciascun dipendente che rimane in servizio fino alla chiusura dello stabilimento riceverà, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, un pagamento in contanti di CU30,000. I dipendenti che vanno via prima della chiusura dello stabilimento percepiranno CU10,000.
Nello stabilimento lavorano 120 dipendenti. Al momento dell'annuncio del piano, l'entità prevede che 20 di essi vadano via prima della chiusura. Pertanto i flussi finanziari in uscita attesi complessivi derivanti dal piano ammontano a CU3,200,000 (ossia 20 × CU10,000 + 100 × CU30,000). Come disposto dal paragrafo 160, l'entità contabilizza i benefici erogati in cambio della cessazione del rapporto di lavoro come benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro e contabilizza i benefici erogati a titolo di corrispettivo per l'attività di lavoro svolta come benefici a breve termine per i dipendenti.
Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro
Il beneficio erogato in cambio della cessazione del rapporto di lavoro è di CU10,000. Questo è l'ammontare che l'entità dovrebbe pagare per la cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che i dipendenti restino in servizio fino alla chiusura dello stabilimento o vadano via prima. Anche se ai dipendenti è data facoltà di andare via prima della chiusura, la cessazione del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti è il risultato della decisione dell'entità di chiudere lo stabilimento e risolvere il rapporto di lavoro con gli stesso (ciò significa che tutti i dipendenti cesseranno il rapporto di lavoro alla chiusura dello stabilimento). Pertanto l'entità rileva una passività di CU1,200,000 (ossia 120 × CU10,000) per i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, erogati in conformità al piano di benefici per i dipendenti nella data più immediata tra la data in cui l'entità annuncia il piano di cessazione del rapporto di lavoro e quella in cui essa rileva i costi di ristrutturazione associati alla chiusura dello stabilimento.
Benefici erogati in cambio dell'attività lavorativa svolta
I benefici marginali che i dipendenti riceveranno qualora forniscano la propria attività lavorativa per l'intero periodo di dieci mesi sono intesi come corrispettivo per l'attività lavorativa svolta in quel periodo. L'entità li contabilizza come benefici a breve termine per i dipendenti perché prevede di liquidarli entro dodici mesi dal termine dell'esercizio. In quest'esempio, l'attualizzazione non è richiesta, per cui un costo di CU200,000 (ossia CU2,000,000 ÷ 10) viene rilevato in ogni mese per il periodo di lavoro di dieci mesi, con un aumento corrispondente del valore contabile della passività.
Informazioni integrative
171
Sebbene il presente Principio non richieda informazioni integrative specifiche in merito ai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, esse possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede informazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 richiede l'indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
172
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
173
L'entità deve applicare il presente Principio retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori, con le seguenti eccezioni:
a)
l'entità non è tenuta a rettificare il valore contabile delle attività che esulano dall'ambito di applicazione del presente Principio nel caso di variazioni nei costi connessi ai benefici per i dipendenti inclusi nel valore contabile prima della data della prima applicazione. La data della prima applicazione è l'inizio del primo esercizio esposto nel primo bilancio in cui l'entità adotta il presente Principio;
b)
nei bilanci degli esercizi che hanno inizio in data antecedente al 1o gennaio 2014, l'entità non deve presentare informazioni comparative per le informazioni integrative di cui al paragrafo 145 sulla sensitività dell'obbligazione per benefici definiti.
174
L'IFRS 13, pubblicato nel maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value (valore equo) del paragrafo 8 e ha modificato il paragrafo 113. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
175
Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti (Modifiche allo IAS 19), pubblicato nel novembre 2013, ha modificato i paragrafi 93–94. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
176
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato il paragrafo 83 e ha aggiunto il paragrafo 177. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
177
L'entità deve applicare la modifica al paragrafo 176 dall'inizio del primo esercizio comparativo presentato nel primo bilancio in cui l'entità applica la modifica. Qualsiasi rettifica iniziale derivante dall'applicazione della modifica deve essere rilevata negli utili portati a nuovo all'inizio di tale esercizio.
178
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato la nota al paragrafo 8. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 17.
179
Modifica, riduzione o estinzione del piano (modifiche allo IAS 19), pubblicato nel febbraio 2018, ha aggiunto i paragrafi 101A, 122A e 123A e ha modificato i paragrafi 57, 99, 120, 123, 125, 126 e 156. L'entità deve applicare tali modifiche alle modifiche, alle riduzioni o alle estinzioni del piano che si verificano alla data di inizio o dopo l'inizio del primo esercizio avente inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.
Appendice A
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. Descrive l'applicazione dei paragrafi 92-93 e ha lo stesso carattere vincolante delle altri parti dell'IFRS.
A1
Le disposizioni contabili riguardanti i contributi versati da dipendenti o da terzi sono illustrate nel diagramma seguente.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 20
Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica(9)
AMBITO DI APPLICAZIONE
1
Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione e l'informativa dei contributi pubblici e per l'informativa riguardante gli altri tipi di assistenza pubblica.
2
Il presente Principio non tratta:
a)
i problemi particolari che sorgono nella contabilizzazione dei contributi pubblici nei bilanci che riflettono gli effetti dei cambiamenti dei prezzi o nelle informazioni integrative di natura analoga;
b)
l'assistenza pubblica che è fornita all'entità sotto forma di benefici che si manifestano nella determinazione del reddito imponibile o della perdita fiscale, o che sono determinati o limitati sulla base delle imposte sul reddito dovute. Esempi di tali benefici sono rappresentati da esenzioni dalle imposte sul reddito, crediti d'imposta sugli investimenti, ammortamenti accelerati e riduzioni delle aliquote delle imposte sul reddito;
c)
la partecipazione pubblica alla proprietà dell'entità;
d)
i contributi pubblici trattati dallo IAS 41 Agricoltura.
DEFINIZIONI
3
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Con il termine pubblico si fa riferimento al governo, a enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali.
L'assistenza pubblica è l'azione intrapresa da enti pubblici per fornire all'entità, o a una categoria di entità che soddisfano certi requisiti, uno specifico beneficio economico. Ai fini del presente Principio l'assistenza pubblica non comprende i benefici forniti solo indirettamente tramite azioni che modifichino le condizioni economiche generali, quali la realizzazione di infrastrutture in aree in via di sviluppo o l'introduzione di vincoli ai concorrenti.
I contributi pubblici sono quelli che si manifestano sotto forma di trasferimenti di risorse all'entità a condizione che questa abbia rispettato, o si impegni a rispettare, certe condizioni relative alle sue attività operative. Sono escluse quelle forme di assistenza pubblica alle quali non può ragionevolmente essere associato un valore e le operazioni con gli enti pubblici che non possono essere distinte dalle normali attività commerciali dell'entità(10).
I contributi in conto capitale sono i contributi pubblici per il cui ottenimento è condizione essenziale che l'entità acquisti, costruisca o comunque acquisisca attività immobilizzate. Possono essere previste anche ulteriori condizioni che delimitino il tipo o la localizzazione delle attività o i periodi nel corso dei quali esse devono essere acquistate o possedute.
I contributi in conto esercizio sono i contributi pubblici diversi da quelli in conto capitale.
I finanziamenti a fondo perduto sono i prestiti per i quali il finanziatore si impegna, in presenza di condizioni stabilite, a rinunciare al rimborso.
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)
4
L'assistenza pubblica assume forme diverse variando sia per ciò che riguarda la natura dell'assistenza prestata sia per le condizioni alle quali essa è sottoposta. Lo scopo dell'assistenza può essere quello di incentivare l'entità a intraprendere un'attività che normalmente non svolgerebbe se mancasse l'assistenza.
5
L'ottenimento di assistenza pubblica da parte dell'entità può essere rilevante per la preparazione del bilancio per due motivi. In primo luogo, se sono state trasferite risorse, deve essere trovato un metodo adeguato per contabilizzare tale trasferimento. In secondo luogo è opportuno fornire un'indicazione del beneficio che l'entità ha tratto da tale assistenza durante il periodo considerato. Questo agevola il confronto tra il bilancio dell'entità con quelli degli esercizi precedenti e con quello di altre entità.
6
I contributi pubblici vengono talvolta indicati con altri nomi quali sussidi, sovvenzioni o incentivi.
CONTRIBUTI PUBBLICI
7
I contributi pubblici, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value (valore equo), non devono essere rilevati finché non esista una ragionevole certezza che:
a)
l'entità rispetterà le condizioni previste; e
b)
i contributi saranno ricevuti.
8
Un contributo pubblico non può essere rilevato finché non esiste una ragionevole certezza che l'entità rispetterà le condizioni previste, e che il contributo sarà ricevuto. La riscossione di un contributo non fornisce, di per sé, la prova definitiva che le condizioni connesse al contributo siano state, o saranno, rispettate.
9
Il modo in cui un contributo è ricevuto non influisce sul metodo contabile da adottare per rilevarlo. Quindi un contributo è contabilizzato nello stesso modo sia che esso sia ricevuto sotto forma di disponibilità liquide, sia come riduzione di una passività nei confronti dell'ente pubblico.
10
Un finanziamento a fondo perduto da parte di enti pubblici è trattato come contributo pubblico quando c'è una ragionevole sicurezza che l'entità rispetterà le condizioni per la rinuncia al rimborso del prestito.
10A
Il beneficio di un prestito pubblico ad un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato è trattato come contributo pubblico. Il prestito deve essere rilevato e valutato conformemente all'IFRS 9 Strumenti finanziari. Il beneficio del tasso d'interesse inferiore a quello di mercato deve essere valutato come la differenza tra il valore contabile iniziale del prestito determinato conformemente all'IFRS 9 e i corrispettivi ricevuti. Il beneficio è contabilizzato conformemente al presente Principio. L'entità deve considerare le condizioni e le obbligazioni che sono state, o devono essere, soddisfatte quando identifica i costi che il beneficio del prestito è inteso a compensare.
11
Una volta che un contributo pubblico è stato contabilizzato, qualsiasi passività o attività potenziale è trattata secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.
12
I contributi pubblici devono essere rilevati, su base sistematica, nell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi in cui l'entità rileva come costi le relative spese che i contributi intendono compensare.
13
Vi sono essenzialmente due approcci alla contabilizzazione dei contributi pubblici: il metodo patrimoniale, per il quale un contributo è rilevato al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio, e il metodo reddituale, per il quale un contributo è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in uno o più esercizi.
14
Per i sostenitori del metodo patrimoniale:
a)
i contributi pubblici sono un mezzo di finanziamento e dovrebbero essere trattati come tali nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria piuttosto che essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio per compensare le voci di costo che essi finanziano. Poiché non è previsto alcun rimborso, essi dovrebbero essere rilevati al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio;
b)
non è corretto rilevare i contributi pubblici nell'utile (perdita) d'esercizio perché essi non costituiscono un reddito, ma rappresentano un incentivo fornito da un ente pubblico senza che siano sostenuti i costi relativi.
15
Le argomentazioni a favore del metodo reddituale sono le seguenti:
a)
poiché i contributi pubblici derivano da una fonte differente dagli azionisti essi non dovrebbero essere rilevati direttamente nel patrimonio netto, ma dovrebbero essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi appropriati;
b)
i contributi pubblici sono raramente senza controprestazioni. L'entità li ottiene attraverso il rispetto di certe condizioni insieme all'adempimento delle obbligazioni previste. Essi dovrebbero, perciò, essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi in cui l'entità rileva come costi le relative spese che il contributo intende compensare;
c)
poiché le imposte sul reddito e le altre imposte sono costi, è logico rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio anche i contributi pubblici, che sono un'estensione delle politiche di bilancio.
16
Per il metodo reddituale è fondamentale che i contributi pubblici siano rilevati, su base sistematica, nell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi in cui l'entità rileva come costi le relative spese che il contributo intende compensare. La rilevazione dei contributi pubblici nell'utile (perdita) d'esercizio al momento dell'incasso non rispetta il principio di competenza contabile (vedere IAS 1 Presentazione del bilancio) e potrebbe essere accettata solo nel caso in cui non esista un criterio per imputare il contributo a esercizi differenti da quello nel quale esso è stato ricevuto.
17
Nella maggior parte dei casi gli esercizi nei quali l'entità rileva i costi o le spese relative a un contributo pubblico sono facilmente determinabili. Pertanto i contributi riferibili a spese specifiche sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio nello stesso esercizio della spesa relativa. Analogamente, i contributi relativi alle attività ammortizzabili sono solitamente rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi nei quali è addebitato l'ammortamento di quelle attività e nella medesima proporzione.
18
I contributi relativi a beni non ammortizzabili possono richiedere anche l'adempimento di certe condizioni e dovrebbero perciò essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi nei quali viene sostenuto il costo per adempiere alle condizioni previste. Per esempio, la concessione a titolo di contributo di un terreno può essere condizionata alla costruzione di un edificio nel luogo stesso e può essere corretto rilevarla nell'utile (perdita) d'esercizio durante la vita utile dell'edificio.
19
I contributi sono, a volte, ricevuti come parte di un insieme di aiuti finanziari o fiscali al quale sono associate certe condizioni. In tali casi, è necessario porre attenzione nell'identificazione delle condizioni che danno origine ai costi e alle spese che determinano quali sono gli esercizi nei quali il contributo sarà realizzato. Può essere appropriato ripartire una parte del contributo con un criterio e un'altra parte con un criterio diverso.
20
Un contributo pubblico che sia riscuotibile come compensazione per costi o perdite già sostenuti ovvero al fine di dare un supporto finanziario immediato all'entità senza correlati costi futuri deve essere rilevato nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui diventa esigibile.
21
In alcuni casi un contributo pubblico può essere concesso al fine di fornire un aiuto finanziario immediato all'entità piuttosto che come incentivo per sostenere spese specifiche. Tali contributi possono essere limitati a una particolare entità e possono non essere disponibili per un'intera categoria di beneficiari. Queste circostanze possono giustificare la rilevazione del contributo nell'utile (perdita) d'esercizio nell'esercizio nel quale l'entità matura il diritto a ottenerlo, fornendo nelle note l'informativa necessaria per far sì che il suo effetto sia chiaramente compreso.
22
Un contributo pubblico può essere riscuotibile dall'entità come compensazione per costi o perdite sostenuti in un periodo precedente. In questo caso il contributo è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nel periodo nel quale esso diventa esigibile, con un'informazione integrativa tale da assicurare che il suo effetto sia chiaramente compreso.
Contributi pubblici non monetari
23
Un contributo pubblico può assumere la forma di un trasferimento di attività non monetarie, quali terreni o altre risorse, per l'utilizzo da parte dell'entità. In queste circostanze, solitamente, si accerta il fair value (valore equo) dell'attività non monetaria e si contabilizza sia il contributo sia il bene a quel fair value (valore equo). Un modo alternativo che viene talvolta seguito è quello di registrare sia il contributo sia l'attività a un valore nominale.
Presentazione nel bilancio dei contributi in conto capitale
24
I contributi pubblici in conto capitale, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value (valore equo), devono essere presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria iscrivendo il contributo come ricavo differito o come posta rettificativa del valore contabile del bene.
25
Sono considerati accettabili due metodi di presentazione dei contributi (o della parte appropriata dei contributi) in conto capitale.
26
Il primo metodo rileva il contributo come ricavo differito rilevato su base sistematica nell'utile (perdita) d'esercizio durante la vita utile dell'attività.
27
L'altro metodo detrae il contributo nel calcolo del valore contabile dell'attività. Il contributo è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio durante la vita dell'attività ammortizzabile come riduzione del costo dell'ammortamento.
28
L'acquisto di attività e la riscossione dei contributi relativi possono causare rilevanti movimenti nei flussi finanziari dell'entità. Per questo motivo, e allo scopo di mostrare l'investimento lordo nei beni, tali movimenti sono spesso indicati come elementi distinti nel rendiconto finanziario, indipendentemente dal fatto che il contributo sia dedotto o no dal valore del bene relativo ai fini della presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
Presentazione nel bilancio dei contributi in conto esercizio
29
I contributi in conto esercizio sono presentati come componenti dell'utile (perdita) d'esercizio, separatamente oppure all'interno di una voce generica quale "Altri proventi"; in alternativa, essi vengono dedotti dal costo correlato.
29A
[Eliminato]
30
I sostenitori del primo metodo non ritengono corretta la compensazione tra voci di ricavo e di costo, argomentando che la distinzione del contributo dal costo facilita il confronto con gli altri costi non correlati al contributo. Per i sostenitori del secondo metodo è da ritenere che quei costi non sarebbero stati sostenuti dall'entità se questa non avesse ottenuto il contributo; perciò la presentazione dei costi senza compensarli con il contributo può essere fuorviante.
31
Entrambi i metodi per la presentazione dei contributi in conto esercizio sono ritenuti accettabili. L'indicazione del contributo può essere necessaria per una corretta comprensione del bilancio. È, di norma, corretta l'indicazione dell'effetto dei contributi su ciascuna voce di prospetto di conto economico complessivo che deve essere riportata distintamente.
Restituzione dei contributi pubblici
32
Un contributo pubblico che diventa rimborsabile deve essere contabilizzato come un cambiamento nella stima contabile (vedere IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori). La restituzione di un contributo pubblico in conto esercizio deve, in primo luogo, essere attribuita all'eventuale ricavo differito non ammortizzato rilevato in relazione al contributo. La parte della restituzione che residua, o l'intero ammontare della restituzione nel caso in cui non ci siano ricavi differiti, deve essere rilevata immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio. La restituzione di un contributo in conto capitale deve essere rilevata aumentando il valore contabile dell'attività o riducendo il saldo dei ricavi differiti dell'ammontare da restituire. L'ammortamento complessivo ulteriore che, qualora il contributo non fosse stato ottenuto, sarebbe stato rilevato fino a quel momento, deve essere rilevato immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio.
33
Le circostanze che danno luogo alla restituzione di un contributo in conto capitale possono richiedere di verificare il nuovo valore contabile dell'attività al fine di determinare se essa abbia subito una riduzione di valore.
ASSISTENZA PUBBLICA
34
Alcune forme di assistenza pubblica alle quali non può essere ragionevolmente dato un valore e le operazioni condotte con enti pubblici che non sono distinguibili dalle normali operazioni commerciali dell'entità sono escluse dalla definizione di contributi pubblici contenuta nel paragrafo 3.
35
La consulenza gratuita, tecnica o di marketing, e la prestazione di garanzie sono esempi di assistenza pubblica ai quali non può essere ragionevolmente associato un valore. Un esempio di assistenza che non può essere distinta dalle normali operazioni commerciali dell'entità si ha quando la politica degli approvvigionamenti pubblici qualifica l'entità come fornitrice, assorbendone parte delle vendite. Anche se il beneficio è evidente, ogni tentativo di distinguere le normali attività dell'azienda dall'assistenza pubblica sarebbe, con ogni probabilità, arbitrario.
36
La rilevanza del beneficio negli esempi sopra elencati può essere tale che è necessaria l'indicazione della natura, dell'ammontare e della durata dell'assistenza affinché il bilancio dell'entità non sia fuorviante.
37
[Eliminato]
38
Nel presente Principio l'assistenza pubblica non comprende la realizzazione di infrastrutture per migliorare i trasporti pubblici e la rete di comunicazione e la messa a disposizione, per l'intera comunità locale e in forma permanente, di infrastrutture pubbliche quali acquedotti e impianti di irrigazione.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
39
Devono essere indicati i seguenti aspetti:
a)
il principio contabile adottato per i contributi pubblici, inclusi i metodi di presentazione utilizzati nel bilancio;
b)
la natura e l'ammontare dei contributi pubblici rilevati nel bilancio e l'indicazione delle altre forme di assistenza pubblica delle quali l'entità ha beneficiato direttamente; e
c)
le condizioni non rispettate e altre situazioni di incertezza relative all'assistenza pubblica che sia stata contabilizzata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
40
L'entità che adotti il presente Principio per la prima volta deve:
a)
soddisfare, laddove appropriato, le disposizioni sull'informativa da fornire; e
b)
alternativamente:
i)
rettificare il suo bilancio per il cambiamento di principio contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8; o
ii)
applicare le disposizioni contabili del presente Principio solo ai contributi, o alle parti di contributi, spettanti o rimborsabili, dopo la data di entrata in vigore del Principio.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
41
Il presente Principio entra in vigore per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 1984 o in data successiva.
42
Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre aggiunto il paragrafo 29A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
43
Il paragrafo 37 è stato eliminato ed il paragrafo 10A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai prestiti pubblici ricevuti in periodi aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
44
[Eliminato]
45
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 3. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 13.
46
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato nel giugno 2011, ha modificato il paragrafo 29 e ha eliminato il paragrafo 29 A. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
47
[Eliminato]
48
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 10 A e ha eliminato i paragrafi 44 e 47. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
OBIETTIVO
1
L'entità può svolgere attività sull'estero in due modi. Essa può effettuare operazioni in valute estere o avere una gestione estera. Inoltre, l'entità può presentare il bilancio in una valuta estera. L'obiettivo del presente Principio è definire una modalità per rilevare le operazioni in valuta estera e le gestioni estere nel bilancio dell'entità e per tradurre il bilancio in una moneta di presentazione.
2
I problemi principali riguardano la scelta del/i tasso/i di cambio e come rilevare in bilancio gli effetti delle variazioni di tali tassi.
nella contabilizzazione delle operazioni e dei saldi in valute estere, eccetto per le operazioni sui derivati e i saldi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;
b)
nella conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di gestioni estere che sono incluse nel bilancio dell'entità per mezzo del consolidamento o del metodo del patrimonio netto; e
c)
nella conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell'entità in una moneta di presentazione.
4
L'IFRS 9 si applica a diversi derivati in valuta estera e, di conseguenza, questi sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Principio. Tuttavia i derivati in valuta estera che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (per esempio alcuni derivati in valuta estera che sono incorporati in altri contratti) rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica quando l'entità converte importi relativi a derivati dalla sua valuta funzionale alla sua moneta di presentazione.
5
Il presente Principio non si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura per elementi in valuta estera, inclusa la copertura dell'investimento netto in una gestione estera. L'IFRS 9 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura.
6
Il presente Principio si applica alla presentazione del bilancio dell'entità in una valuta estera e stabilisce le disposizioni affinché il bilancio che ne deriva sia conforme agli International Financial Reporting Standards (IFRS). Per le conversioni di informazioni finanziarie in una valuta estera che non soddisfano tali disposizioni, il presente Principio specifica l'informativa da indicare.
7
Il presente Principio non si applica alla presentazione nel rendiconto finanziario dei flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera o alla conversione dei flussi finanziari di una gestione estera (cfr. IAS 7 Rendiconto finanziario).
DEFINIZIONI
8
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il tasso di chiusura è il tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.
La differenza di cambio è la differenza che deriva dalla conversione di un determinato numero di unità di una valuta in un'altra valuta a differenti tassi di cambio.
Il tasso di cambio è il rapporto di cambio tra due valute.
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)
La valuta estera è una valuta differente dalla valuta funzionale dell'entità.
La gestione estera è un'entità, quale una controllata, una collegata, degli accordi a controllo congiunto o una filiale dell'entità che redige il bilancio, le cui attività sono situate o sono gestite in un Paese o in una valuta differente da quella dell'entità che redige il bilancio.
La valuta funzionale è la valuta dell'ambiente economico prevalente in cui l'entità opera.
Il gruppo è costituito dalla controllante e da tutte le sue controllate.
Gli elementi monetari sono unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile.
L'investimento netto in una gestione estera è la quota di attivo netto di pertinenza dell'entità che redige il bilancio.
La moneta di presentazione è la valuta in cui il bilancio viene presentato.
Il tasso di cambio a pronti è il tasso di cambio per consegna immediata.
Sviluppo delle definizioni
Valuta funzionale
9
L'ambiente economico primario in cui l'entità opera è normalmente quello in cui principalmente essa genera e utilizza disponibilità liquide. L'entità considera i seguenti fattori nella determinazione della valuta funzionale:
a)
la valuta:
i)
che influisce principalmente sui prezzi di vendita di beni e servizi (questa spesso sarà la valuta in cui i prezzi di vendita dei beni e servizi sono espressi e regolati); e
ii)
del paese le cui forze competitive e la cui normativa determinano principalmente i prezzi di vendita di beni e servizi;
b)
la valuta che influenza principalmente il costo della manodopera, dei materiali e degli altri costi di fornitura di beni o servizi (questa sarà spesso la valuta in cui tali costi sono espressi e regolati).
10
I seguenti fattori possono inoltre fornire evidenza della valuta funzionale dell'entità:
a)
la valuta in cui i fondi derivanti dalle attività di finanziamento (ossia emissione di un titolo di debito e strumenti rappresentativi di capitale) sono generati;
b)
la valuta in cui sono solitamente tenuti gli incassi dall'attività operativa.
11
I seguenti fattori aggiuntivi sono tenuti in considerazione nel determinare la valuta funzionale di una gestione estera, così come la possibilità che la valuta funzionale sia la stessa dell'entità che redige il bilancio (in questo contesto l'entità che redige il bilancio è l'entità che detiene la gestione estera come la sua controllata, filiale, collegata o accordi a controllo congiunto):
a)
se le attività di gestioni estere sono svolte come un'estensione dell'entità che redige il bilancio, piuttosto che con un importante livello di autonomia. Un esempio del primo caso si ha quando la gestione estera vende soltanto beni importati dall'entità che redige il bilancio e alla quale trasferisce i corrispettivi. Un esempio del secondo caso si ha quando la gestione accumula disponibilità liquide e altri elementi monetari, sostiene spese, genera ricavi e negozia finanziamenti, tutti sostanzialmente nella sua moneta locale;
b)
se le operazioni con l'entità che redige il bilancio sono una proporzione alta o bassa delle attività della gestione estera;
c)
se i flussi finanziari derivanti dalle attività della gestione estera influiscono direttamente sui flussi finanziari dell'entità che redige il bilancio e sono immediatamente disponibili per essere trasferiti a quest'ultima;
d)
se i flussi finanziari derivanti dalle attività della gestione estera sono sufficienti per rispettare le obbligazioni di posizioni debitorie in essere e normalmente previste senza che l'entità che redige il bilancio renda disponibili propri fondi.
12
Quando gli indicatori di cui sopra sono confusi e la valuta funzionale non è evidente, la direzione aziendale utilizza il proprio giudizio per determinare la valuta funzionale che più attendibilmente rappresenta gli effetti economici delle operazioni, degli eventi e delle circostanze sottostanti. Come parte di questo approccio, la direzione aziendale dà priorità agli indicatori primari del paragrafo 9 prima di considerare gli indicatori dei paragrafi 10 e 11, che sono designati per fornire ulteriori supporti per determinare la valuta funzionale dell'entità.
13
La valuta funzionale dell'entità riflette le operazioni, eventi e circostanze sottostanti che sono per questa rilevanti. Per questi motivi, una volta determinata, la valuta funzionale non è modificata a meno che non vi sia un cambiamento in tali operazioni, eventi e circostanze sottostanti.
14
Se la valuta funzionale è la valuta di un'economia iperinflazionata, il bilancio dell'entità è rideterminato secondo quanto previsto dallo IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate. L'entità non può evitare la rideterminazione del valore secondo quanto previsto dallo IAS 29, per esempio adottando come valuta funzionale una valuta differente dalla valuta funzionale determinata secondo quanto previsto dal presente Principio (come la valuta funzionale della controllante).
Investimento netto in una gestione estera
15
L'entità può avere un elemento monetario da incassare o da pagare nei confronti di una gestione estera. Un elemento per il quale il regolamento non è pianificato né è probabile che si verifichi nel prevedibile futuro è, nella sostanza, una parte dell'investimento netto dell'entità in tale gestione estera, ed è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 32 e 33. Tali elementi monetari possono includere crediti o finanziamenti a lungo termine. Questi elementi escludono i crediti o debiti commerciali.
15A
L'entità che ha un elemento monetario da incassare o da pagare nei confronti di una gestione estera come descritto al paragrafo 15 può essere una controllata qualsiasi del gruppo. Per esempio, un'entità ha due controllate, A e B. La controllata B è una gestione estera. La controllata A concede un finanziamento alla controllata B. Il credito per finanziamento della controllata A nei confronti della controllata B è una parte dell'investimento netto dell'entità nella controllata B se il regolamento di tale prestito non è pianificato né è probabile che si verifichi nel prevedibile futuro. Quanto detto sarebbe valido anche se la controllata A fosse essa stessa una gestione estera.
Elementi monetari
16
La caratteristica essenziale di un elemento monetario è un diritto a ricevere (o un'obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta. Alcuni esempi sono: pensioni e altri benefici per i dipendenti da pagarsi in contanti; obbligazioni da regolare in contanti; passività dei leasing; inoltre, dividendi da regolare per cassa rilevati come passività. Similmente, un contratto per ricevere (o consegnare) un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità o un ammontare variabile di attività in cui il fair value (valore equo) da ricevere (o consegnare) è pari a un numero fisso o determinabile di unità di valuta, è un elemento monetario. Viceversa, la caratteristica essenziale di un elemento non monetario è l'assenza di un diritto a ricevere (o un'obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta. Alcuni esempi sono: anticipi per acquisto di beni e servizi; avviamento; attività immateriali; rimanenze; immobili, impianti e macchinari; attività consistenti nel diritto di utilizzo; e obbligazioni che devono essere regolate con la consegna di un'attività non monetaria.
SINTESI DELL'APPROCCIO PREVISTO DAL PRESENTE PRINCIPIO
17
Nella preparazione del bilancio, ogni entità — sia essa un'entità a sé stante, un'entità con gestioni estere (quale una controllante) o una gestione estera (quale una controllata o filiale) — determina la sua valuta funzionale secondo quanto previsto dai paragrafi da 9 a 14. L'entità converte gli elementi in valuta estera nella sua valuta funzionale e presenta gli effetti di tale conversione secondo quanto previsto dai paragrafi da 20 a 37 e 50.
18
Diverse entità che redigono il bilancio includono un numero di entità individuali (per esempio un gruppo è composto da una controllante e una o più controllate). Diversi tipi di entità, facenti parte di un gruppo o meno, possono avere investimenti in collegate o accordi a controllo congiunto. Queste entità possono anche avere filiali. È necessario che la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di ciascuna singola entità inclusa nell'entità che redige il bilancio siano convertiti nella valuta in cui l'entità che redige il bilancio presenta il bilancio. Il presente Principio permette che la moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio sia qualsiasi valuta (o valute). La situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di qualsiasi singola entità all'interno dell'entità che redige il bilancio, la cui valuta funzionale differisce dalla moneta di presentazione, sono convertiti secondo quanto previsto dai paragrafi da 38 a 50.
19
Il presente Principio permette di presentare il bilancio in qualsiasi valuta (o valute) all'entità a sé stante che prepara il bilancio o all'entità che prepara il bilancio separato secondo quanto previsto dallo IAS 27 Bilancio separato. Se la moneta di presentazione dell'entità differisce dalla valuta funzionale, la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico sono a loro volta convertiti nella moneta di presentazione secondo quanto previsto dai paragrafi da 38 a 50.
PRESENTAZIONE NELLA VALUTA FUNZIONALE DI OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA
Rilevazione iniziale
20
Un'operazione in valuta estera è un'operazione che è espressa, o che deve essere regolata, in valuta estera, incluse le operazioni che sorgono quando l'entità:
a)
compra o vende beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera;
b)
prende a prestito o presta dei fondi e l'ammontare dovuto o da ricevere è espresso in valuta estera; o
c)
altrimenti acquista o dismette attività, o sostiene o estingue passività espresse in valuta estera.
21
Un'operazione in valuta estera deve essere registrata, al momento della rilevazione iniziale nella valuta funzionale, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.
22
La data dell'operazione è la data in cui l'operazione soddisfa per la prima volta le condizioni per la rilevazione secondo gli IFRS. Per motivi pratici, viene spesso utilizzato un cambio che approssima il tasso effettivo alla data dell'operazione quale, per esempio, il cambio medio settimanale o mensile per tutte le operazioni, in ciascuna valuta estera, avvenute nello stesso periodo. Tuttavia se il tasso di cambio fluttua significativamente, l'impiego del tasso medio di periodo non è appropriato.
Esposizione in bilancio alle date di chiusura degli esercizi successivi
23
Alla data di chiusura di ciascun esercizio di riferimento:
a)
gli elementi monetari in valuta estera devono essere convertiti utilizzando il tasso di chiusura;
b)
gli elementi non monetari che sono valutati al costo storico in valuta estera devono essere convertiti usando il tasso di cambio in essere alla data dell'operazione; e
c)
gli elementi non monetari che sono valutati al fair value in una valuta estera devono essere convertiti utilizzando i tassi di cambio alla data in cui il fair value era stato misurato.
24
Il valore contabile di una voce è determinato in accordo con gli altri Principi applicabili. Per esempio, immobili, impianti e macchinari possono essere valutati in termini di fair value (valore equo) o di costo storico secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari. Sia se il valore contabile è determinato sulla base del costo storico sia se determinato sulla base del fair value (valore equo), se l'importo è espresso in una valuta estera esso è allora convertito nella valuta funzionale, secondo quanto previsto dal presente Principio.
25
Il valore contabile di alcune voci è determinato dal confronto di due o più importi. Per esempio, il valore contabile delle rimanenze è il minore tra il costo e il valore netto di realizzo, secondo quanto previsto dallo IAS 2 Rimanenze. Similmente, secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività, il valore contabile di un'attività per la quale vi è un'indicazione di riduzione di valore è il minore tra il valore contabile prima di considerare possibili perdite per riduzione di valore e il suo valore recuperabile. Quando tale attività è un'attività non monetaria ed è valutata in una valuta estera, il valore contabile è determinato dal confronto tra:
a)
costo o valore contabile, come applicabile, convertito al tasso di cambio alla data in cui il valore era stato determinato (ossia il tasso alla data dell'operazione per un elemento valutato in termini di costo storico); e
b)
il valore netto di realizzo o valore recuperabile, come applicabile, convertito al tasso di cambio alla data in cui tale valore era stato determinato (per esempio il tasso di chiusura alla data di chiusura dell'esercizio).
L'effetto di questo confronto può comportare che una perdita per riduzione di valore sia rilevata nella valuta funzionale, ma non nella valuta estera, o viceversa.
26
Quando sono disponibili diversi tassi di cambio, il tasso utilizzato è quello al quale i flussi finanziari futuri rappresentati dall'operazione o dal saldo residuo potrebbero essere stati regolati se tali flussi finanziari si fossero verificati alla data di valutazione. Se la possibilità di cambio tra due valute non è temporaneamente disponibile, si utilizza il primo tasso successivo al quale è possibile effettuare i cambi.
Rilevazione delle differenze di cambio
27
Come indicato nel paragrafo 3, lettera a) e nel paragrafo 5, l'IFRS 9 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura per elementi in valuta estera. L'applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura richiede che l'entità contabilizzi alcune differenze di cambio diversamente dalla contabilizzazione delle differenze di cambio disposta dal presente Principio. Per esempio, l'IFRS 9 dispone che le differenze di cambio su elementi monetari che sono ammissibili come strumenti di copertura in una copertura dei flussi finanziari siano rilevate inizialmente nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui tale copertura sia effettiva.
28
Le differenze di cambio derivanti dall'estinzione di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi differenti da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale durante l'esercizio o in bilanci precedenti, devono essere rilevate nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui hanno origine, a eccezione di quanto indicato nel paragrafo 32.
29
Quando elementi monetari derivano da un'operazione in valuta estera e c'è una variazione nel tasso di cambio tra la data dell'operazione e la data del regolamento, ne deriva una differenza di cambio. Quando l'operazione è regolata nello stesso periodo amministrativo nel quale essa è avvenuta, tutta la differenza di cambio è rilevata in quell'esercizio. Tuttavia, quando l'operazione è regolata in un esercizio contabile successivo, la differenza di cambio rilevata in ciascun periodo fino alla data in cui avviene il regolamento è determinata dalla variazione nei tassi di cambio in ciascun periodo.
30
Quando un utile o una perdita di un elemento non monetario viene rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, ogni componente di cambio di tale utile o perdita deve essere rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. Viceversa, quando un utile o una perdita di un elemento non monetario è rilevato nel prospetto di conto economico complessivo, ogni componente di cambio di tale utile o perdita deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
31
Altri IFRS richiedono che alcuni utili e perdite siano rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo. Per esempio, lo IAS 16 dispone che alcuni utili e perdite derivanti dalla rivalutazione degli immobili, impianti e macchinari siano rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo. Quando tale attività viene valutata in una valuta estera, il paragrafo 23, lettera c), del presente Principio dispone che l'importo rivalutato sia convertito utilizzando il tasso alla data in cui il valore è determinato, dando origine a una differenza di cambio che è anch'essa rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo.
32
Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di un investimento netto in una gestione estera dell'entità che redige il bilancio (cfr. paragrafo 15) devono essere rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio del bilancio separato dell'entità che redige il bilancio o del bilancio individuale della gestione estera, a seconda del caso. Nel bilancio che include la gestione estera e l'entità che redige il bilancio (per esempio il bilancio consolidato quando la gestione estera è una controllata), tali differenze di cambio devono essere rilevate inizialmente nelle altre componenti di conto economico complessivo e riclassificate dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio alla dismissione dell'investimento netto, secondo quanto previsto dal paragrafo 48.
33
Quando un elemento monetario è parte dell'investimento netto in una gestione estera dell'entità che redige il bilancio ed è espresso nella valuta funzionale dell'entità che redige il bilancio, si genera una differenza di cambio nel bilancio individuale della gestione estera secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Se tale elemento è espresso nella valuta funzionale della gestione estera, si genera una differenza di cambio nel bilancio separato dell'entità che redige il bilancio secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Se tale elemento è espresso in una valuta differente dalla valuta funzionale dell'entità che redige il bilancio o della gestione estera, si genera una differenza di cambio nel bilancio separato dell'entità che redige il bilancio e nel bilancio individuale della gestione estera secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Tali differenze di cambio sono rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel bilancio che include la gestione estera e l'entità che redige il bilancio (ossia il bilancio in cui la gestione estera è consolidata o contabilizzata con il metodo del patrimonio netto).
34
Quando l'entità tiene i propri libri e scritture contabili in una valuta differente dalla valuta funzionale, al momento in cui essa prepara il suo bilancio tutti gli importi sono convertiti nella valuta funzionale, secondo quanto previsto dai paragrafi da 20 a 26. Ciò produce gli stessi importi nella valuta funzionale come se gli elementi fossero stati inizialmente registrati nella valuta funzionale. Per esempio, gli elementi monetari sono convertiti nella valuta funzionale utilizzando il tasso di chiusura, e gli elementi non monetari che sono valutati a costo storico sono convertiti utilizzando il tasso di cambio alla data della loro rilevazione.
Variazione della valuta funzionale
35
Quando si verifica una variazione della valuta funzionale dell'entità, l'entità deve applicare le procedure di conversione applicabili alla nuova valuta funzionale prospetticamente dalla data della variazione.
36
Come indicato nel paragrafo 13, la valuta funzionale dell'entità riflette le sottostanti operazioni, eventi e circostanze che sono rilevanti per l'entità. Per questi motivi, una volta determinata la valuta funzionale, questa può essere modificata soltanto se vi sia un cambiamento in quelle operazioni, eventi e circostanze sottostanti. Per esempio, una variazione della valuta che ha principalmente un'influenza sui prezzi di vendita dei prodotti e dei servizi può portare a una variazione della valuta funzionale dell'entità.
37
L'effetto di una variazione della valuta funzionale è contabilizzato prospetticamente. In altre parole, l'entità converte tutte le voci nella nuova valuta funzionale utilizzando il tasso di cambio alla data della variazione. Gli importi convertiti che ne derivano per elementi non monetari sono trattati come il loro costo storico. Le differenze di cambio derivanti dalla conversione di una gestione estera precedentemente rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dai paragrafi 32 e 39(c), non sono riclassificate dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio fino alla dismissione della gestione.
UTILIZZO DI UNA MONETA DI PRESENTAZIONE DIVERSA DALLA VALUTA FUNZIONALE
Conversione in moneta di presentazione
38
L'entità può presentare il bilancio in qualsiasi valuta (o valute). Se la moneta di presentazione differisce dalla valuta funzionale dell'entità, essa converte la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico nella moneta di presentazione. Per esempio, quando un gruppo include entità individuali con diverse valute funzionali, la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di ogni entità sono espressi in una valuta comune così che il bilancio consolidato possa essere presentato.
39
La situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico dell'entità la cui valuta funzionale non è la valuta di un'economia iperinflazionata devono essere convertiti in una diversa moneta di presentazione utilizzando le seguenti procedure:
a)
attività e passività di ogni prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria presentato (ossia inclusi i dati comparativi) devono essere convertite al tasso di chiusura alla data di tale prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria;
b)
ricavi e costi per ogni prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo (ossia inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti ai tassi di cambio alle date delle operazioni; e
c)
tutte le risultanti differenze di cambio devono essere rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo.
40
Per convertire le voci di ricavo e di costo è spesso utilizzato, per motivi pratici, un cambio che approssima i cambi alla data delle operazioni, quale, per esempio, un cambio medio di periodo. Tuttavia se il tasso di cambio fluttua significativamente, l'impiego del tasso medio di periodo non è appropriato.
41
Le differenze di cambio a cui si fa riferimento nel paragrafo 39, lettera c), derivano da:
a)
conversione dei ricavi e dei costi ai tassi di cambio in essere alla data delle operazioni, e delle attività e passività al tasso di chiusura.
b)
conversione dell'attivo netto di apertura al tasso di chiusura che differisce dal precedente tasso di chiusura.
Queste differenze di cambio non sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio perché le variazioni dei tassi di cambio non hanno un effetto significativo o diretto sui flussi finanziari presenti e futuri delle gestioni. L'ammontare complessivo delle differenze di cambio è presentato in una componente separata di patrimonio netto fino alla dismissione della gestione estera. Quando le differenze di cambio si riferiscono a una gestione estera che è consolidata ma non interamente controllata, le differenze di cambio accumulate derivanti dalla conversione e attribuibili a partecipazioni di minoranza sono allocate a, e rilevate come parte di, partecipazioni di minoranza nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria.
42
La situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico dell'entità la cui valuta funzionale è la valuta di un'economia iperinflazionata devono essere convertiti in una moneta di presentazione diversa utilizzando le seguenti procedure:
a)
tutti gli importi (ossia attività, passività, voci di patrimonio netto, ricavi e costi, inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti al tasso di chiusura alla data del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria più recente, eccetto
b)
quando gli importi sono convertiti nella valuta di un'economia non iperinflazionata, gli importi comparativi devono essere quelli che sono presentati come importi dell'anno corrente nel bilancio dell'anno precedente (ossia non rettificato per variazioni successive nel livello di prezzo o variazioni successive nei tassi di cambio).
43
Quando la valuta funzionale dell'entità è la valuta di un'economia iperinflazionata, l'entità deve rideterminare il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 29 prima di applicare il metodo di conversione esposto nel paragrafo 42, a eccezione degli importi comparativi che sono convertiti in una valuta di un'economia non-iperinflazionata (cfr. paragrafo 42, lettera b)). Quando l'economia cessa di essere iperinflazionata e l'entità non ridetermina più il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 29, essa deve utilizzare come costi storici per la conversione nella moneta di presentazione gli importi rideterminati al livello di prezzo alla data in cui l'entità ha cessato di rideterminare il bilancio a fini inflattivi.
Conversione di una gestione estera
44
I paragrafi da 45 a 47, oltre ai paragrafi da 38 a 43, si applicano quando la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di una gestione estera sono convertiti in una moneta di presentazione così che la gestione estera possa essere inclusa nel bilancio dell'entità che redige il bilancio con il consolidamento o il metodo del patrimonio netto.
45
L'aggregazione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di una gestione estera con quelli dell'entità che redige il bilancio segue le normali procedure di consolidamento, quali l'eliminazione dei saldi infragruppo e delle operazioni infragruppo di una controllata (vedere l'IFRS 10 Bilancio consolidato). Tuttavia un'attività (o passività) monetaria infragruppo, se a breve o a lungo termine, non può essere eliminata con una corrispondente passività (o attività) infragruppo senza mostrare i risultati delle fluttuazioni della valuta nel bilancio consolidato. Ciò si verifica perché l'elemento monetario rappresenta un impegno a convertire una valuta in un'altra ed espone l'entità che redige il bilancio a un utile o a una perdita a causa delle fluttuazioni delle valute. Di conseguenza, nel bilancio consolidato dell'entità che redige il bilancio, una tale differenza di cambio è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio ovvero, se essa deriva dalle situazioni descritte nel paragrafo 32, essa è rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo e accumulata in una componente separata di patrimonio netto fino alla dismissione della gestione estera.
46
Quando il bilancio di una gestione estera è redatto con riferimento ad una data diversa da quella dell'entità che redige il bilancio, la gestione estera spesso prepara un ulteriore bilancio con la stessa data del bilancio dell'entità che redige il bilancio. Quando ciò non si verifica, l'IFRS 10 permette l'utilizzo di una data differente, a condizione che la differenza non sia superiore a tre mesi e che siano effettuate le rettifiche per gli effetti di eventuali importanti operazioni o altri eventi che si verificano tra le diverse date. In tale caso, le attività e le passività della gestione estera sono convertite al tasso di cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento della gestione estera. Le rettifiche vengono effettuate per variazioni significative nei tassi di cambio fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento dell'entità che redige il bilancio secondo quanto previsto dallo IFRS 10. Lo stesso approccio è utilizzato nell'applicazione del metodo del patrimonio netto alle collegate e alle joint venture in conformità allo IAS 28 (come modificato nel 2011).
47
Qualsiasi avviamento derivante dall'acquisizione di una gestione estera e qualsiasi rettifica al fair value (valore equo) dei valori contabili di attività e passività derivante dall'acquisizione di quella gestione estera devono essere contabilizzati come attività e passività della gestione estera. Quindi devono essere espressi nella valuta funzionale della gestione estera ed essere convertiti al tasso di chiusura secondo quanto previsto dai paragrafi 39 e 42.
Dismissione o dismissione parziale di una gestione estera
48
Alla dismissione di una gestione estera, l'importo complessivo delle differenze di cambio relativo a tale gestione estera, rilevato nelle altre componenti di conto economico e accumulato complessivo in una componente separata di patrimonio netto, deve essere riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio (come rettifica da riclassificazione) quando si rileva l'utile o la perdita relativo alla dismissione (vedere IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)).
48A
Oltre alla dismissione dell'interessenza totale dell'entità in una gestione estera, anche le seguenti dismissioni parziali sono contabilizzate come dismissioni:
a)
se la dismissione parziale riguarda la perdita del controllo di una controllata che comprende una gestione estera, indipendentemente dal fatto che l'entità trattenga una partecipazione di minoranza nella ex controllata dopo la dismissione parziale; e
b)
se l'interessenza residua trattenuta dopo la dismissione parziale di un'interessenza in un accordo a controllo congiunto o una dismissione parziale di un'interessenza in una collegata che comprende una gestione estera è una attività finanziaria che comprende una gestione estera.
48B
In caso di dismissione di una controllata comprendente una gestione estera, l'importo cumulativo delle differenze di cambio relative a quella gestione estera attribuite alle partecipazioni di minoranza deve essere eliminato contabilmente, ma non deve essere riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio.
48C
In caso di dismissione parziale di una controllata comprendente una gestione estera, l'entità deve riattribuire la quota proporzionale dell'importo cumulativo delle differenze di cambio rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo alle partecipazioni di minoranza presenti in quella gestione estera. Per quanto riguarda tutte le altre dismissioni parziali di una gestione estera, l'entità deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio la quota proporzionale dell'importo cumulativo delle differenze di cambio rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo.
48D
Per dismissione parziale della partecipazione dell'entità in una gestione estera si intende qualsiasi riduzione della partecipazione di una entità in una gestione estera, ad eccezione delle riduzioni di cui al paragrafo 48A che vengono contabilizzate come dismissioni.
49
L'entità può dismettere totalmente o parzialmente la sua partecipazione in una gestione estera vendendola, liquidandola, ottenendo il rimborso del capitale o rinunciando a essa in toto o in parte. La svalutazione del valore contabile di una gestione estera in virtù di perdite proprie o di una riduzione di valore rilevata dall'investitore non costituisce una parziale dismissione. Di conseguenza nessuna parte dell'utile o della perdita su cambi rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo viene riclassificata nel nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della svalutazione.
EFFETTI FISCALI DI TUTTE LE DIFFERENZE DI CAMBIO
50
Utili e perdite su operazioni in valuta estera e differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell'entità (inclusa una gestione estera) in una valuta diversa possono avere effetti fiscali. Lo IAS 12 Imposte sul reddito si applica a questi effetti fiscali.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
51
Nei paragrafi 53 e da 55 a 57 i riferimenti a "valuta funzionale" si applicano, nel caso di un gruppo, alla valuta funzionale della controllante.
52
L'entità deve indicare:
a)
l'importo delle differenze di cambio rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio eccetto quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dall'IFRS 9; e
b)
le differenze di cambio nette rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo e accumulate in una componente separata di patrimonio netto e una riconciliazione dell'importo di tali differenze di cambio tra l'inizio e la fine dell'esercizio.
53
Quando la moneta di presentazione è differente dalla valuta funzionale, tale fatto deve essere indicato, insieme alle informazioni sulla valuta funzionale e sulla ragione per l'utilizzo di una moneta di presentazione differente.
54
Quando si verifica un cambiamento nella valuta funzionale dell'entità che redige il bilancio o di una importante gestione estera, tale fatto e la motivazione del cambiamento nella valuta funzionale devono essere indicati.
55
Quando l'entità presenta il bilancio in una valuta che è differente dalla valuta funzionale, deve presentare il bilancio come conforme agli IFRS soltanto se questi sono conformi a tutte le disposizioni degli IFRS, incluso il metodo di conversione esposto nei paragrafi 39 e 42.
56
L'entità a volte presenta il bilancio o altra informazione finanziaria in una valuta che non è la sua valuta funzionale senza soddisfare le disposizioni del paragrafo 55. Per esempio, l'entità può convertire in un'altra valuta soltanto alcune voci del bilancio. Oppure l'entità la cui valuta funzionale non è la valuta di un'economia iperinflazionata può convertire il bilancio in un'altra valuta convertendo tutte le voci al tasso di chiusura più recente. Tali conversioni non sono conformi agli IFRS e l'informativa esposta nel paragrafo 57 è richiesta.
57
Quando l'entità espone il bilancio o altra informazione finanziaria in una valuta che è differente dalla valuta funzionale o dalla moneta di presentazione e le disposizioni del paragrafo 55 non sono soddisfatte, deve:
a)
identificare chiaramente l'informazione come informativa supplementare per distinguerla dalle informazioni che sono conformi agli IFRS;
b)
indicare la moneta in cui l'informativa supplementare è esposta; e
c)
indicare la valuta funzionale dell'entità e il metodo di conversione utilizzato per determinare l'informativa supplementare.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
58
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2005 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
58A
"Investimento netto in una gestione estera" (Modifica allo IAS 21), pubblicato nel dicembre del 2005, ha aggiunto il paragrafo 15A e ha modificato il paragrafo 33. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata.
59
L'entità deve applicare il paragrafo 47 prospetticamente a tutte le acquisizioni che si verificano dopo l'inizio del periodo contabile in cui il presente Principio viene applicato per la prima volta. È permessa l'applicazione retroattiva del paragrafo 47 ad acquisizioni antecedenti. Per un'acquisizione di una gestione estera contabilizzata prospetticamente, ma verificata prima della data in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta, l'entità non deve riesporre gli anni precedenti e di conseguenza, può, quando appropriato, contabilizzare le rettifiche dell'avviamento e del fair value (valore equo) derivanti da tale acquisizione come attività e passività dell'entità piuttosto che come attività e passività della gestione estera. Quindi, tali rettifiche di avviamento e di fair value (valore equo) o sono già espresse nella valuta funzionale dell'entità ovvero sono elementi non monetari in valuta estera, che sono riportati utilizzando il tasso di cambio alla data dell'acquisizione.
60
Tutte le altre variazioni derivanti dall'applicazione del presente Principio devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
60A
Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 27, 30-33, 37, 39, 41, 45, 48 e 52. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
60B
Lo IAS 27 (come modificato nel 2008) ha aggiunto i paragrafi 48A-48D e modificato il paragrafo 49. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
60C
[Eliminato]
60D
Il paragrafo 60B è stato modificato da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata.
60E
[Eliminato]
60F
L'IFRS 10 e l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 3(b), 8, 11, 18, 19, 33, 44–46 e 48A. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.
60G
L'IFRS 13, pubblicato nel maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value (valore equo) del paragrafo 8 e ha modificato il paragrafo 23. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
60H
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato nel giugno 2011, ha modificato il paragrafo 39. L'entità deve applicare tale modifica quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
60I
[Eliminato]
60J
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 5, 27 e 52 e ha eliminato i paragrafi 60C, 60E e 60I. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
60K
L'IFRS 16 Leasing, pubblicato nel gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 16. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.
RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
61
Il presente Principio sostituisce lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (rivisto nella sostanza nel 1993).
62
Il presente Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:
a)
SIC-11 Valute estere — Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta;
b)
SIC-19 Moneta di conto — Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29; e
c)
SIC-30 Moneta di conto — Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 23
Oneri finanziari
PRINCIPIO BASE
1
Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione fanno parte del costo del bene stesso. Gli altri oneri finanziari devono essere rilevati come costo.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
L'entità deve applicare il presente Principio nella contabilizzazione degli oneri finanziari.
3
Il Principio non tratta dell'onere finanziario effettivo o figurativo del patrimonio netto, compreso il capitale privilegiato non classificato come passività.
4
L'entità non è tenuta ad applicare il presente Principio agli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di:
a)
un bene che giustifica una capitalizzazione valutato al fair value (valore equo), per esempio un'attività biologica che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura; o
b)
le rimanenze realizzate, o diversamente prodotte, in grandi quantità in modo ripetitivo.
DEFINIZIONI
5
Il presente Principio utilizza i termini seguenti con i significati indicati:
gli oneri finanziari sono gli interessi e gli altri oneri che una entità sostiene in relazione all'ottenimento di finanziamenti.
Il bene che giustifica la capitalizzazione è un bene che richiede un rilevante periodo di tempo per essere pronto per l'utilizzo previsto o la vendita.
6
Gli oneri finanziari possono includere:
a)
gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo descritto nell'IFRS 9;
b)
[Eliminato]
c)
[Eliminato]
d)
gli interessi relativi alle passività del leasing rilevati conformemente all'IFRS 16 Leasing; e
e)
le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi.
7
A seconda delle circostanze, qualunque bene tra i seguenti può essere considerato un bene che giustifica una capitalizzazione:
a)
rimanenze
b)
impianti manifatturieri
c)
impianti per la produzione di energia
d)
attività immateriali
e)
investimenti immobiliari
f)
piante fruttifere.
Le attività finanziarie e le rimanenze realizzate, o diversamente prodotte, in un breve periodo di tempo non sono beni che giustificano una capitalizzazione. I beni che al momento dell'acquisto sono pronti per il previsto utilizzo o per la vendita non sono beni che giustificano una capitalizzazione.
RILEVAZIONE
8
L'entità deve capitalizzare gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione in quanto parte del costo del bene stesso. L'entità deve rilevare gli altri oneri finanziari come costo di competenza dell'esercizio in cui sono sostenuti.
9
Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono inclusi nel costo del bene stesso. Tali oneri finanziari sono capitalizzati come parte del costo del bene se è probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l'entità e se possono essere attendibilmente determinati. Se applica lo IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate, l'entità rileva come costo la parte di oneri finanziari che è diretta a compensare l'effetto dell'inflazione nello stesso periodo in conformità al paragrafo 21 dello stesso Principio.
Oneri finanziari capitalizzabili
10
Gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata sostenuta la spesa per tale bene. Quando l'entità stipula finanziamenti specificatamente per ottenere un particolare bene che giustifica una capitalizzazione, gli oneri finanziari, che riguardano direttamente quel bene, possono essere facilmente identificati.
11
Può essere difficile stabilire un legame diretto tra certi finanziamenti e un bene che giustifica una capitalizzazione e determinare i finanziamenti che altrimenti potevano essere evitati. Una tale difficoltà si manifesta, per esempio, quando l'attività di finanziamento dell'entità è coordinata centralmente. Altre difficoltà emergono quando un gruppo impiega più strumenti di debito per prendere a prestito fondi con tassi di interesse differenti e presta quei fondi ad altre entità del gruppo in base a criteri differenti. Altre complicazioni derivano dall'utilizzo di prestiti espressi in o collegati a valute estere, quando il gruppo opera in economie altamente inflazionate, nonché dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Per questi motivi, la quantificazione dell'ammontare degli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione di un bene che giustifica una capitalizzazione è difficile e richiede un procedimento di valutazione.
12
Nella misura in cui una entità si indebita specificamente allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l'entità deve determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili come oneri finanziari effettivi sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi.
13
Gli accordi di finanziamento riferibili a un bene che giustifica una capitalizzazione possono far sì che l'entità ottenga un finanziamento e sostenga i relativi oneri finanziari prima che alcuni o tutti i fondi siano impiegati per il bene che giustifica una capitalizzazione. In tali casi, i fondi sono spesso temporaneamente investiti in attesa di essere utilizzati per le spese relative al bene. Nella determinazione del valore degli oneri finanziari capitalizzabili durante un esercizio, qualsiasi reddito derivante dall'investimento di tali fondi viene dedotto dagli oneri finanziari sostenuti.
14
Nella misura in cui l'entità si indebita genericamente e utilizza i finanziamenti allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l'entità deve determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene. Tale tasso di capitalizzazione deve corrispondere alla media ponderata degli oneri finanziari applicabili a tutti i finanziamenti dell'entità in essere durante l'esercizio. Tuttavia l'entità deve escludere da tale calcolo gli oneri finanziari applicabili ai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione fino a quando sostanzialmente tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene per l'utilizzo previsto o la vendita sono completate. L'ammontare degli oneri finanziari che l'entità capitalizza durante un esercizio non deve eccedere l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti durante quell'esercizio.
15
In alcune situazioni è corretto includere tutti i finanziamenti della controllante e delle sue controllate nel calcolo della media ponderata degli oneri finanziari; in altri casi è corretto utilizzare, per ciascuna controllata, una media ponderata degli oneri finanziari applicabile al suo indebitamento.
Eccedenza del valore contabile del bene che giustifica una capitalizzazione rispetto al suo valore recuperabile
16
Quando il valore contabile o il costo complessivo atteso del bene che giustifica la capitalizzazione eccede il suo valore recuperabile o il valore netto di realizzo, il valore contabile deve essere svalutato parzialmente o totalmente secondo quanto previsto dalle disposizioni degli altri Principi. In alcuni casi, secondo quanto previsto dagli altri Principi, devono essere operate delle riprese di valore per eliminare l'effetto di svalutazioni parziali o totali.
Inizio della capitalizzazione
17
L'entità deve capitalizzare gli oneri finanziari come parte del costo di un bene che giustifica una capitalizzazione a partire dalla data di inizio. La data di inizio della capitalizzazione corrisponde alla data in cui l'entità per la prima volta soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
sostiene i costi per il bene;
b)
sostiene gli oneri finanziari; e
c)
intraprende le attività necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o per la vendita.
18
I costi per l'ottenimento di un bene che giustifica una capitalizzazione includono solo quei costi che hanno dato luogo a pagamenti in contanti, trasferimenti di altri beni o l'assunzione di passività fruttifere. Tali costi sono ridotti di ogni anticipo ricevuto e dei contributi ricevuti relativamente al bene (vedere IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica). Il valore contabile medio del bene durante un esercizio, inclusi gli oneri finanziari precedentemente capitalizzati, rappresenta normalmente un'approssimazione ragionevole delle spese alle quali si applica il tasso di capitalizzazione in quell'esercizio.
19
Le operazioni necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o la vendita vanno oltre la mera produzione fisica del bene. Esse comprendono le attività tecniche e amministrative precedenti all'avvio della produzione fisica, quali quelle legate all'ottenimento di autorizzazioni precedenti l'avvio della produzione stessa. Tuttavia tali attività non comprendono la detenzione di un bene quando non è in essere alcuna attività di produzione o di sviluppo che modifichi le caratteristiche del bene stesso. Per esempio, gli oneri finanziari sostenuti mentre il terreno è in corso di valorizzazione sono capitalizzati durante il periodo nel quale sono in corso di svolgimento le attività legate alla sua valorizzazione. Tuttavia gli oneri finanziari sostenuti mentre il terreno acquistato per l'edificazione è posseduto senza che alcuna attività di valorizzazione sia intrapresa non giustificano alcuna capitalizzazione.
Sospensione della capitalizzazione
20
L'entità deve sospendere la capitalizzazione degli oneri finanziari durante i periodi prolungati nei quali sospende lo sviluppo di un bene che giustifica una capitalizzazione.
21
L'entità può sostenere oneri finanziari durante un periodo prolungato nel quale sospende le operazioni necessarie per predisporre un bene all'utilizzo previsto o alla vendita. Tali costi sono costi legati al possesso di beni parzialmente completati e non giustificano alcuna capitalizzazione. Tuttavia l'entità normalmente non sospende la capitalizzazione degli oneri finanziari in un periodo nel quale vengono poste in essere significative attività di natura tecnica e amministrativa. L'entità, inoltre, non sospende la capitalizzazione degli oneri finanziari nemmeno quando la sospensione temporanea è una fase necessaria del processo di predisposizione del bene all'utilizzo previsto o alla vendita. Per esempio, la capitalizzazione continua nel periodo prolungato durante il quale un alto livello delle acque ritarda la costruzione di un ponte se tale elevato livello delle acque è normale durante il periodo di costruzione nell'area geografica interessata.
Interruzione della capitalizzazione
22
L'entità deve interrompere la capitalizzazione degli oneri finanziari quando tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene che giustifica una capitalizzazione nelle condizioni per il suo utilizzo previsto o la sua vendita sono sostanzialmente completate.
23
Un bene è, di norma, pronto per il suo utilizzo previsto o la vendita quando la sua produzione fisica è completata, anche se una parte di lavoro amministrativo routinario può essere ancora in corso. Se al completamento mancano solamente modifiche minori, quali la decorazione di un immobile su specifiche dell'acquirente o dell'utilizzatore, ciò sta a indicare che tutte le operazioni sono sostanzialmente completate.
24
Quando l'entità completa la costruzione di una parte di un bene che giustifica una capitalizzazione e ciascuna parte può essere utilizzata mentre prosegue la realizzazione delle altre, l'entità deve interrompere la capitalizzazione degli oneri finanziari relativi a quella parte quando tutte le operazioni necessarie per predisporre quella specifica parte per l'utilizzo previsto o la vendita sono sostanzialmente completate.
25
Un centro direzionale composto da vari edifici, ciascuno dei quali può essere utilizzato singolarmente, è un esempio di bene, che giustifica una capitalizzazione, dove ciascuna parte può essere utilizzata mentre prosegue la costruzione delle altre. Un esempio di bene, che giustifica una capitalizzazione, che necessita di essere completato prima che ogni parte possa essere utilizzata è un impianto industriale che comprende diversi processi produttivi da compiersi in sequenza nelle differenti parti dell'impianto, quale una acciaieria.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
26
L'entità deve indicare:
a)
l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l'esercizio; e
b)
il tasso di capitalizzazione utilizzato per quantificare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
27
Se l'applicazione del presente Principio costituisce un cambiamento di principio contabile, l'entità deve applicare il Principio agli oneri finanziari relativi ai beni che giustificano una capitalizzazione per i quali la data di inizio della capitalizzazione corrisponde alla data di entrata in vigore o a una data successiva.
28
Tuttavia una entità può stabilire una qualsiasi data antecedente la data di entrata in vigore e applicare il Principio agli oneri finanziari relativi a tutti i beni che giustificano una capitalizzazione per i quali la data di inizio della capitalizzazione corrisponde a quella stessa data o a una data successiva.
28A
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha modificato il paragrafo 14. L'entità deve applicare tali modifiche agli oneri finanziari sostenuti a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel quale l'entità applica tali modifiche per la prima volta.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
29
L'entità deve applicare il Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.
29A
Il paragrafo 6 è stato modificato da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
29B
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 9.
29C
L'IFRS 16, pubblicato nel gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.
29D
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha modificato il paragrafo 14 e ha aggiunto il paragrafo 28A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.
RITIRO DELLO IAS 23 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1993)
30
Il presente Principio sostituisce lo IAS 23 Oneri finanziari rivisto nella sostanza nel 1993.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 24
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è assicurare che il bilancio dell'entità contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati influenzati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato nella:
a)
individuazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate;
b)
individuazione di saldi in essere, inclusi gli impegni, tra l'entità e le sue parti correlate;
c)
individuazione delle circostanze in cui sono richieste informazioni integrative sugli elementi di cui ai punti (a) e (b); e
d)
determinazione delle informazioni integrative da fornire in merito agli elementi di cui sopra.
3
Il presente Principio richiede che vengano fornite informazioni integrative su rapporti con parti correlate, operazioni e saldi in essere, inclusi gli impegni, nel bilancio consolidato e separato di una controllante o di investitori con controllo congiunto, o influenza notevole, su un'entità partecipata esposti in bilancio in conformità all'IFRS 10 Bilancio consolidato o allo IAS 27 Bilancio separato. Il presente Principio si applica anche ai bilanci individuali.
4
Delle operazioni con parti correlate e dei saldi in essere con altre entità di un gruppo è data informativa nel bilancio dell'entità. Nella preparazione del bilancio consolidato del gruppo, le operazioni e i saldi in essere con parti correlate infragruppo sono eliminati, a eccezione di quelli tra un'entità d'investimento e le sue controllate valutati al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
SCOPO DELL'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
5
I rapporti con parti correlate sono aspetti ordinari delle attività commerciali e gestionali. Ad esempio, le entità spesso svolgono una parte delle proprie attività avvalendosi di società controllate, joint venture e società collegate. In tali circostanze l'entità ha la capacità di influire sulle politiche finanziarie e gestionali dell'entità partecipata attraverso la presenza di un controllo, di un controllo congiunto o di un'influenza notevole.
6
Un rapporto con una parte correlata può avere un effetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità. Le parti correlate possono effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero. Per esempio, l'entità che vende beni alla sua controllante al costo potrebbe non vendere alle stesse condizioni ad altri clienti. Inoltre, operazioni tra parti correlate possono non essere effettuate ai medesimi corrispettivi rispetto a quelle intercorrenti tra parti indipendenti.
7
Il risultato economico e la situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità possono essere influenzati da rapporti con parti correlate anche nel caso in cui non si verifichino operazioni con le stesse. La semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente a condizionare le operazioni dell'entità con parti terze. Per esempio, una controllata può interrompere i propri rapporti con una controparte commerciale a partire dal momento dell'acquisizione da parte della controllante di una società consorella che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una parte può astenersi dal compiere determinate operazioni a causa dell'influenza notevole di un'altra; per esempio, una controllata può essere istruita dalla sua controllante a non impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo.
8
Per tali ragioni, la conoscenza delle operazioni, dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e dei rapporti dell'entità con delle parti correlate può incidere sulla valutazione delle sue attività da parte degli utilizzatori del bilancio, oltre che sulla valutazione dei rischi e delle opportunità a cui l'entità va incontro.
DEFINIZIONI
9
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l'"entità che redige il bilancio").
a)
Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati all'entità che redige il bilancio se tale persona:
i)
ha il controllo o il controllo congiunto sull'entità che redige il bilancio;
ii)
ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
iii)
è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
b)
L'entità è correlata all'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
i)
l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società consorella è correlata alle altre);
ii)
l'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
iii)
entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
iv)
l'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
v)
l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
vi)
l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
vii)
una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza notevole sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).
viii)
l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.
Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra l'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.
Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:
a)
i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
b)
i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
c)
le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.
La retribuzione comprende tutti i benefici per i dipendenti (come definiti nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) inclusi quei benefici per i dipendenti ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. I benefici per i dipendenti sono rappresentati da tutte le forme di emolumenti corrisposti, pagabili o accantonati dall'entità, o per suo conto, a fronte dei servizi prestati all'entità da un dipendente. Comprendono anche quei corrispettivi relativi all'entità, pagati per conto di una controllante dell'entità stessa. La retribuzione include:
a)
benefici a breve termine per i dipendenti, quali salari, stipendi e relativi contributi sociali, pagamento di indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia, compartecipazione agli utili e incentivazioni (se dovuti entro dodici mesi dalla fine dell'esercizio) e benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a costo ridotto) per il personale in servizio;
b)
benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici pensionistici, assicurazioni sulla vita e assistenza medica successive al rapporto di lavoro;
c)
altri benefici a lungo termine per i dipendenti, ivi inclusi permessi o periodi sabbatici legati all'anzianità di servizio, premi di anzianità o altri benefici legati all'anzianità di servizio, benefici per invalidità permanente e, se dovuti dopo dodici mesi o più dalla chiusura dell'esercizio, compartecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite;
d)
benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; e
e)
pagamenti basati su azioni.
I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.
Con il termine pubblico si fa riferimento al governo, a enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali.
Una entità pubblica è una entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di un ente governativo.
I termini "controllo", "entità d'investimento", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti rispettivamente nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto e nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture e sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati in tali IFRS.
10
Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
11
Nel contesto del presente Principio, le seguenti situazioni non rappresentano operazioni con parti correlate:
a)
due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche dell'entità ha un'influenza notevole sull'altra entità;
b)
due entità joint venturer, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto su una joint venture;
c)
i)
finanziatori;
ii)
sindacati;
iii)
imprese di pubblici servizi; e
iv)
ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l'entità che redige il bilancio,
solo in ragione dei normali rapporti d'affari con l'entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o partecipare al suo processo decisionale);
d)
un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.
12
Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Tutte le entità
13
Le relazioni tra una controllante e le proprie controllate devono essere indicate indipendentemente dal fatto che tra di esse siano state effettuate operazioni. L'entità deve indicare la ragione sociale della propria controllante e, se diversa, quella della controllante ultima. Se né la controllante dell'entità né la controllante ultima redigono un bilancio consolidato ad uso pubblico, deve essere indicata la ragione sociale della controllante di livello immediatamente superiore che è tenuta alla redazione del bilancio.
14
Allo scopo di consentire all'utilizzatore del bilancio di formarsi un'opinione circa gli effetti sull'entità dei rapporti con parti correlate, è appropriato indicare il rapporto con la parte correlata in presenza di controllo, indipendentemente dal fatto che fra di esse siano state effettuate operazioni.
15
La disposizione di indicare i rapporti con parti correlate tra una controllante e le proprie controllate si aggiunge alle disposizioni di cui agli IAS 27, IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.
16
Il paragrafo 13 fa riferimento alla controllante di livello immediatamente superiore. Ossia, la prima controllante del gruppo al di sopra della controllante diretta che redige un bilancio consolidato disponibile per uso pubblico.
17
L'entità deve fornire informazioni in merito alle retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche, in totale e suddivise per ciascuna delle seguenti categorie:
a)
benefici a breve termine per i dipendenti;
b)
benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro;
c)
altri benefici a lungo termine;
d)
benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; e
e)
pagamenti basati su azioni.
17A
Se l'entità ottiene servizi di direzione con responsabilità strategiche da un'altra entità ("entità dirigente"), essa non è tenuta ad applicare le disposizioni del paragrafo 17 ai corrispettivi pagati o dovuti dall'entità dirigente ai suoi amministratori o dipendenti.
18
Se l'entità ha effettuato operazioni con parti correlate nei periodi di riferimento del bilancio, essa deve indicare la natura del rapporto con la parte correlata, oltre a fornire informazioni su tali operazioni e sui saldi in essere, inclusi gli impegni, necessarie agli utilizzatori del bilancio per comprendere i potenziali effetti di tale rapporto sul bilancio. Questi requisiti informativi si aggiungono a quelli disposti nel paragrafo 17. Tali informazioni devono almeno includere:
a)
l'ammontare delle operazioni;
b)
l'ammontare dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e:
i)
le loro condizioni ed i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; e
ii)
dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;
c)
accantonamenti per crediti dubbi relativi all'ammontare dei saldi in essere; e
d)
la perdita rilevata nell'esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.
18A
Le spese sostenute dall'entità per la prestazione dei servizi di direzione con responsabilità strategiche forniti dall'entità dirigente separata devono essere indicate.
19
Le informazioni integrative richieste al paragrafo 18 devono essere indicate separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:
a)
la controllante;
b)
le entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole sull'entità stessa;
c)
le controllate;
d)
le collegate;
e)
le joint venture in cui l'entità è una società joint venturer;
f)
i dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante; e
g)
altre parti correlate.
20
La classificazione degli importi dovuti da e a parti correlate, nelle diverse categorie, secondo quanto previsto al paragrafo 19, rappresenta un'estensione della disposizione sull'informativa da fornire di cui allo IAS 1 Presentazione del bilancio in merito alle informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note. Le categorie sono state ampliate per fornire un'analisi più esauriente dei saldi in essere con parti correlate e sono applicate alle operazioni con parti correlate.
21
Di seguito si riportano degli esempi di operazioni delle quali è data informativa se effettuate con parti correlate:
a)
acquisti o vendite di prodotti (finiti o semilavorati);
b)
acquisti o vendite di immobili e altre attività;
c)
prestazione o ottenimento di servizi;
d)
leasing;
e)
trasferimenti per ricerca e sviluppo;
f)
trasferimenti a titolo di licenza;
g)
trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);
h)
clausole di garanzia o pegno;
i)
impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti non (pienamente) eseguiti (12) (rilevati e non rilevati); e
j)
estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di quella parte correlata.
22
La partecipazione da parte di una controllante o di una controllata in un piano a benefici definiti che condivide i rischi tra entità del gruppo è un'operazione con parti correlate (vedere paragrafo 42 dello IAS 19 (come modificato nel 2011)).
23
Le informazioni integrative in cui si specifica che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni sono fornite soltanto se tali condizioni possono essere comprovate.
24
Elementi di natura similare possono essere indicati cumulativamente salvo quando l'indicazione distinta sia necessaria per la comprensione degli effetti di operazioni con parti correlate sul bilancio dell'entità.
Entità pubbliche
25
Un'entità che redige il bilancio è dispensata dai requisiti informativi di cui al paragrafo 18 relativi alle operazioni con parti correlate e ai saldi in essere, inclusi gli impegni, nel caso di:
a)
un ente governativo che detiene il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; e
b)
un'altra entità che sia una parte correlata in quanto lo stesso ente governativo detiene il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole sia sull'entità che redige il bilancio, sia sull'altra entità.
26
Se l'entità che redige il bilancio applica l'esenzione di cui al paragrafo 25, deve indicare le seguenti informazioni in merito alle operazioni e ai relativi saldi in essere citati al paragrafo 25:
a)
la denominazione dell'ente governativo e la natura del proprio rapporto con l'entità che redige il bilancio (ossia controllo, controllo congiunto o influenza notevole);
b)
le informazioni che seguono, con un livello di dettaglio sufficiente a consentire agli utilizzatori del bilancio dell'entità di comprendere l'effetto sul bilancio delle operazioni con parti correlate poste in essere:
i)
la natura e il valore di ciascuna operazione individualmente significativa; e
ii)
per le altre operazioni che sono rilevanti collettivamente, ma non singolarmente, un'indicazione qualitativa o quantitativa della loro entità. Le tipologie di operazioni comprendono quelle elencate nel paragrafo 21.
27
Nell'esercitare il proprio giudizio in merito al livello di dettaglio da indicare, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26(b), l'entità che redige il bilancio deve valutare quanto sia stretto il rapporto con la parte correlata e altri fattori importanti ai fini della determinazione del livello di significatività dell'operazione, quali ad esempio:
a)
la significatività in termini di dimensione;
b)
se sia stata effettuata a condizioni diverse da quelle di mercato;
c)
se sia al di fuori della normale operatività aziendale, quali l'acquisto o la vendita di attività aziendali;
d)
se è oggetto di informativa alle autorità di regolamentazione o vigilanza;
e)
se è comunicata all'alta dirigenza;
f)
se è soggetta all'approvazione degli azionisti.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
28
L'entità deve applicare il presente Principio retroattivamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2011 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata dell'intero Principio o dell'esenzione parziale per le entità pubbliche di cui ai paragrafi 25-27. Se l'entità applica l'intero Principio o l'esenzione parziale per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2011, tale fatto deve essere indicato.
28A
L'IFRS 10, l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto e l'IFRS 12, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 3, 9, 11(b), 15, 19(b) ed (e), e 25. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10, l'IFRS 11e l'IFRS 12.
28B
Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato nell'ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 4 e 9. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, l'entità deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.
28C
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 9 e ha aggiunto i paragrafi 17A e 18A. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
RITIRO DELLO IAS 24 (2003)
29
Il presente Principio contabile sostituisce lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2003).
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 26
Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione
AMBITO DI APPLICAZIONE
1
Il presente Principio deve essere applicato al bilancio dei fondi pensione quando esso viene predisposto.
2
Talvolta i fondi pensione sono denominati in altri modi, quali per esempio "piani pensionistici", "piani di pensionamento" o "piani per benefici pensionistici". Il presente Principio considera un fondo pensione come un'entità che redige il bilancio distinta dal datore di lavoro dei partecipanti al fondo. Tutti gli altri Principi si applicano al bilancio dei fondi pensione nei limiti in cui essi non siano superati dal presente Principio.
3
Il presente Principio tratta la contabilizzazione e la rappresentazione in bilancio del fondo nei confronti di tutti i partecipanti considerati come un gruppo. Esso non tratta dei rendiconti concernenti i diritti dei singoli partecipanti a ottenere i benefici pensionistici.
4
Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti, riguarda la determinazione dei costi per benefici pensionistici da iscrivere nel bilancio delle entità che hanno fondi pensione. Il presente Principio, di conseguenza, integra lo IAS 19.
5
I fondi pensione possono essere qualificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti. Molti piani richiedono l'istituzione di fondi distinti, che possono avere o meno una distinta identità giuridica e dei gestori fiduciari, ai quali sono versati i contributi e dai quali sono erogati i benefici pensionistici. Il presente Principio si applica indipendentemente dall'istituzione di tali fondi e dall'esistenza di gestori fiduciari.
6
I fondi pensione le cui attività sono investite tramite società assicuratrici sono soggetti alle stesse disposizioni di contabilizzazione e di finanziamento degli accordi privati di investimento. Di conseguenza, essi rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio a meno che il contratto con la società assicuratrice sia stipulato in nome e per conto del singolo partecipante o di un gruppo di partecipanti e la responsabilità di adempiere all'obbligazione per benefici pensionistici gravi unicamente sulla Società assicuratrice.
7
Il presente Principio non tratta gli altri tipi di benefici per dipendenti quali le indennità di fine rapporto, gli accordi per compensi differiti, le liquidazioni legate all'anzianità di servizio, piani speciali di prepensionamento o di riduzione degli esuberi, piani sanitari e assistenziali o piani d'incentivazione. Anche le prestazioni assistenziali pubbliche sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Principio.
DEFINIZIONI
8
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
I fondi pensione sono accordi in base ai quali l'entità eroga benefici per i dipendenti al momento o dopo la cessazione del rapporto di lavoro (sotto forma di una rendita annuale o in un'unica soluzione) e tali benefici, o le contribuzioni a essi, possono essere determinati o stimati in anticipo rispetto al pensionamento sulla base delle disposizioni di un accordo documentato o delle consuetudini dell'entità.
I piani a contribuzione definita sono fondi pensione in base ai quali gli ammontari che devono essere pagati come benefici pensionistici sono determinati facendo riferimento ai contributi versati a un fondo e al rendimento degli investimenti finanziari relativi.
I piani a benefici definiti sono fondi pensione in base ai quali gli ammontari che devono essere pagati come benefici pensionistici sono determinati facendo riferimento a una formula solitamente basata sulla remunerazione dei dipendenti e/o sugli anni di lavoro.
La contribuzione al fondo è il trasferimento di beni a un'entità giuridica (il fondo), distinta dall'entità del datore di lavoro, per far fronte alle obbligazioni future di pagamento dei benefici pensionistici.
Per gli scopi del presente Principio sono utilizzati anche i seguenti termini:
I partecipanti sono gli aderenti a un fondo pensione e coloro che hanno diritto ai benefici previsti dal fondo.
L'attivo netto disponibile per i benefici da erogare è rappresentato dalle attività di un piano meno le passività diverse dal valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti.
Il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti è il valore attuale dei pagamenti previsti da un fondo pensione per i dipendenti in servizio e cessati, riferibile al lavoro già prestato.
I benefici acquisiti sono benefici il diritto ai quali, secondo quanto previsto dalle condizioni di un fondo pensione, non dipende dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.
9
Alcuni fondi pensione hanno sponsor che non sono i datori di lavoro; il presente Principio si applica anche al bilancio di tali fondi.
10
La maggior parte dei fondi pensione si basa su accordi formali. Alcuni non sono formalizzati ma hanno acquisito un valore vincolante per l'entità essendo divenuti parte della sua prassi consolidata. Sebbene alcuni fondi consentano ai datori di lavoro di limitare i loro impegni solitamente è difficile per loro annullare il fondo, se i dipendenti devono essere mantenuti in servizio. Si applica lo stesso criterio di contabilizzazione e di esposizione in bilancio sia per i fondi formalizzati sia per quelli non formalizzati.
11
Molti fondi pensione prevedono l'istituzione di fondi distinti ai quali affluiscono i contributi e dai quali sono pagati i benefici. Tali fondi possono essere gestiti da soggetti indipendenti. In alcuni paesi questi soggetti sono chiamati gestori fiduciari (trustee). Il termine gestore fiduciario è utilizzato nel presente Principio per individuare tali soggetti indipendentemente dal fatto che sia stata istituita un'amministrazione fiduciaria vera e propria.
12
I fondi pensione sono normalmente indicati come piani a contribuzione definita o piani a benefici definiti, ciascuno con le proprie caratteristiche distintive. Talvolta i piani presentano caratteristiche comuni a entrambi i tipi. Per le finalità del presente Principio questi piani ibridi sono considerati piani a benefici definiti.
PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA
13
Il bilancio di un piano a contribuzione definita deve contenere un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare e una descrizione del criterio di contribuzione.
14
In un piano a contribuzione definita il valore dei benefici futuri che riceverà il partecipante al piano è determinato dai contributi pagati dal datore di lavoro, dal partecipante o da entrambi e dall'efficienza della gestione e dal rendimento degli investimenti del fondo. L'obbligazione del datore di lavoro è, di solito, assolta contribuendo al fondo. Normalmente non è richiesto il parere di un attuario sebbene tale parere debba essere a volte utilizzato per stimare i benefici futuri ottenibili sulla base dei contributi correnti e sulle modificazioni dei livelli di contribuzione futuri nonché sulla base dei rendimenti degli investimenti.
15
I partecipanti al piano sono interessati alla gestione dello stesso perché essa influisce direttamente sul livello dei benefici futuri loro spettanti. Essi sono interessati a conoscere se i contributi sono stati percepiti e se è stato esercitato un controllo adeguato a tutelare i diritti dei beneficiari. Il datore di lavoro è interessato all'efficiente e corretta gestione del piano.
16
La presentazione di informazioni da parte di un piano a contribuzione definita ha la finalità di fornire periodicamente informazioni sul piano stesso e sul rendimento dei suoi investimenti. Tale finalità è raggiunta, di solito, predisponendo un bilancio che comprenda i seguenti elementi:
a)
una descrizione delle operazioni rilevanti dell'esercizio e dell'effetto di qualsiasi variazione riguardante il piano, la sua composizione e le sue condizioni generali;
b)
rendiconti riguardanti le operazioni e il rendimento degli investimenti nell'esercizio e la situazione patrimoniale-finanziaria del piano al termine dell'esercizio; e
c)
una descrizione delle politiche di investimento.
PIANI A BENEFICI DEFINITI
17
Il bilancio di un piano a benefici definiti deve contenere alternativamente:
a)
un prospetto che evidenzi:
i)
l'attivo netto disponibile per i benefici da erogare;
ii)
il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti, distinguendo tra quelli acquisiti e quelli non ancora acquisiti; e
iii)
l'avanzo o il disavanzo risultante; o
b)
un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare comprendente alternativamente:
i)
una nota indicante il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti, distinguendo tra quelli acquisiti e quelli non ancora acquisiti; o
ii)
un riferimento a queste informazioni nella relazione attuariale allegata.
Se alla data del bilancio non è stata predisposta una valutazione attuariale, deve essere usata come base la valutazione attuariale più recente la cui data deve essere indicata.
18
Per gli scopi del paragrafo 17, il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti deve basarsi sui benefici previsti dalle condizioni del piano per il lavoro prestato fino a quel momento utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o una previsione delle retribuzioni future con l'indicazione del criterio utilizzato. Deve essere indicato anche l'effetto di qualsiasi variazione delle ipotesi attuariali che hanno avuto un effetto rilevante sul valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti.
19
Il bilancio deve illustrare il rapporto tra il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti e l'attivo netto disponibile per i benefici da erogare e la politica per il finanziamento dei benefici previsti.
20
In un piano a benefici definiti il pagamento dei benefici pensionistici previsti dipende dalla situazione patrimoniale-finanziaria del piano e dalla capacità dei contribuenti al fondo di contribuirvi in futuro, nonché dal rendimento degli investimenti e dall'efficienza di gestione del piano.
21
Un piano a benefici definiti deve essere valutato periodicamente da un attuario per accertarne la situazione finanziaria, rivedere le ipotesi e suggerire i livelli futuri di contribuzione.
22
La presentazione di informazioni finanziarie da parte di un piano a benefici definiti ha la finalità di fornire periodicamente informazioni sulle risorse economiche e sulle attività del piano, informazioni utili per accertare la correlazione tra le risorse accumulate e i benefici del piano da erogare nel tempo. Questo finalità è raggiunta, di solito, predisponendo un bilancio che comprenda i seguenti elementi:
a)
una descrizione delle operazioni rilevanti dell'esercizio e dell'effetto di qualsiasi variazione riguardante il piano, la sua composizione e le sue condizioni generali;
b)
rendiconti riguardanti le operazioni e il rendimento degli investimenti nell'esercizio e la situazione patrimoniale-finanziaria del piano al termine dell'esercizio;
c)
informazioni attuariali, sia come parte del rendiconto, sia come relazione separata; e
d)
una descrizione delle politiche di investimento.
Valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti
23
Il valore attuale dei pagamenti previsti da un fondo pensione può essere calcolato e presentato utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o una previsione del livello delle retribuzioni future fino al momento del pensionamento dei partecipanti.
24
Le ragioni a favore dell'adozione del metodo della retribuzione corrente comprendono:
a)
il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti, rappresentato dalla somma dei valori attualmente attribuibili a ciascun partecipante al fondo, può essere calcolato su una base più oggettiva della previsione del livello delle retribuzioni future perché esso implica un minor numero di ipotesi;
b)
gli aumenti dei benefici riferibili a un aumento delle retribuzioni diventano un'obbligazione del piano al momento dell'incremento delle retribuzioni; e
c)
l'ammontare del valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti utilizzando il livello delle retribuzioni correnti è, di solito, più strettamente correlato all'ammontare dovuto nel caso di interruzione o cessazione del piano.
25
Le ragioni a favore del metodo della previsione del livello delle retribuzioni future comprendono:
a)
le informazioni finanziarie dovrebbero essere preparate secondo il principio della continuità aziendale, indipendentemente dalle ipotesi e dalle stime che devono essere fatte;
b)
nei piani basati sull'ultimo livello retributivo i benefici sono determinati con riferimento alle retribuzioni percepite in prossimità o in coincidenza con la data di pensionamento; è quindi necessario effettuare previsioni delle retribuzioni, dei livelli dei contributi e dei tassi di rendimento; e
c)
la mancata considerazione di previsioni delle retribuzioni future, quando la maggior parte della contribuzione si basa sulle previsioni delle retribuzioni, può tradursi nella presentazione di informazioni che rilevano un'apparente eccedenza o adeguatezza di contribuzioni mentre il programma ne ha carenza.
26
Il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti basato sulle retribuzioni correnti è indicato nel bilancio di un piano per fornire l'indicazione dell'impegno per i benefici maturati alla data del bilancio. Il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti basato su previsioni delle retribuzioni è indicato per fornire l'indicazione della dimensione dell'impegno potenziale, sulla base del presupposto della continuità aziendale, che è generalmente il criterio generale per qualsiasi forma di contribuzione. Oltre all'indicazione del valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti può essere necessario fornire una spiegazione che indichi chiaramente il contesto nel quale il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti dovrebbe essere interpretato. Tale spiegazione può riguardare l'adeguatezza delle contribuzioni future previste e del criterio di contribuzione basato sulla previsione delle retribuzioni. Essa può essere inclusa nel bilancio o nella relazione dell'attuario.
Periodicità delle valutazioni attuariali
27
In molti paesi le valutazioni attuariali non sono ottenute più frequentemente che ogni tre anni. Se una valutazione attuariale non è stata preparata alla data del bilancio, deve essere utilizzata come base la valutazione attuariale più recente e la sua data deve essere indicata.
Contenuto del bilancio
28
Per i piani a benefici definiti le informazioni sono presentate in una delle seguenti modalità, che riflettono le differenti consuetudini nell'indicare e presentare le informazioni attuariali:
a)
la relazione è inclusa nel bilancio che riporta l'attivo netto disponibile per i benefici da erogare, il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti e l'avanzo o il disavanzo risultante. Il bilancio del piano contiene anche il prospetto delle variazioni dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare e il prospetto delle variazioni nel valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti. Il bilancio può essere accompagnato da una relazione distinta dell'attuario per attestare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti;
b)
un bilancio che comprenda un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare e un prospetto delle variazioni dell'attivo netto disponibile per tali benefici. Il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti è indicato in una nota ai prospetti. Il bilancio può essere inoltre accompagnato da una relazione dell'attuario per attestare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti; e
c)
un bilancio che comprenda un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare e un prospetto delle variazioni dell'attivo netto disponibile per tali benefici con il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti contenuto in una relazione attuariale separata.
A ciascuna delle modalità indicate possono essere allegate al bilancio anche una relazione dei gestori fiduciari, con i contenuti delle relazioni degli amministratori, e una relazione sugli investimenti.
29
I sostenitori delle modalità illustrate nel paragrafo 28, lettere a) e b), ritengono che la quantificazione dei benefici pensionistici previsti e le altre informazioni fornite con questo metodo aiutino gli utilizzatori a valutare la situazione attuale del piano e la probabilità che le obbligazioni del piano siano soddisfatte. Essi ritengono anche che i bilanci dovrebbero essere completi di per sé e non dipendere da prospetti allegati. Tuttavia alcuni ritengono che lo schema illustrato al paragrafo 28, lettera a), potrebbe dare l'impressione che esista una passività, mentre il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti non ha, secondo loro, tutte le caratteristiche di una passività.
30
I sostenitori della modalità descritta al paragrafo 28, lettera c), ritengono che il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti non dovrebbe essere incluso in un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare come descritto al paragrafo 28, lettera a), oppure essere indicato in una nota come al paragrafo 28, lettera b), perché esso, così facendo, sarebbe confrontato direttamente con le attività a servizio del piano e tale confronto può non essere valido. Essi sostengono che gli attuari non necessariamente confrontano il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti con i valori di mercato degli investimenti, ma possono invece accertare il valore attuale dei flussi finanziari attesi dagli investimenti. Perciò, i sostenitori di questa modalità ritengono che un tale confronto non sia adeguato a riflettere la valutazione complessiva del piano effettuata dall'attuario e che esso possa essere male interpretato. Inoltre, alcuni ritengono che l'informazione sui benefici pensionistici previsti, siano o meno quantificati, dovrebbe essere contenuta unicamente in una relazione attuariale separata, nella quale può essere fornita un'illustrazione appropriata.
31
Il presente Principio consente che le indicazioni concernenti i benefici pensionistici previsti siano fornite in una relazione attuariale. Il Principio respinge le argomentazioni contrarie alla quantificazione del valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti. Di conseguenza, le modalità illustrate nel paragrafo 28, lettere a) e b), sono considerate accettabili dal presente Principio, così come la modalità illustrata nel paragrafo 28, lettera c), posto che il bilancio contiene un riferimento a una relazione attuariale allegata che riporti il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti.
FONDI PENSIONE COMUNQUE DEFINITI
Valutazione delle attività a servizio del piano
32
Gli investimenti di un fondo pensione devono essere iscritti al fair value (valore equo). Nel caso di titoli mobiliari negoziabili il fair value (valore equo) è il valore di mercato. Laddove non sia possibile una stima del fair value (valore equo) degli investimenti posseduti dal piano deve essere fornita un'illustrazione dei motivi per i quali non viene utilizzato il fair value (valore equo).
33
Nel caso di valori mobiliari negoziabili il fair value (valore equo) è, di solito, il valore di mercato perché questo è ritenuto la misura più attendibile per i valori mobiliari alla data della relazione e per il rendimento degli investimenti per l'esercizio. Quei titoli mobiliari che hanno un valore fisso di rimborso e che sono stati acquistati a copertura delle obbligazioni del piano, o di sue parti specifiche, possono essere iscritti a valori basati sui loro valori finali di rimborso assumendo un tasso di rendimento costante fino alla scadenza. Quando non è possibile una stima del fair value (valore equo) degli investimenti posseduti da un piano, come nel caso della proprietà totale di un'entità, si indica il motivo per il quale non è utilizzato il fair value (valore equo). Nella misura in cui gli investimenti sono iscritti a valori diversi dal valore di mercato o dal fair value (valore equo), anche il fair value (valore equo) viene, generalmente, indicato. I beni utilizzati nella gestione del fondo sono contabilizzati secondo quanto previsto dai Principi applicabili.
Informazioni integrative
34
Il bilancio di un fondo pensione, sia a benefici definiti sia a contribuzione definita, deve contenere anche le informazioni seguenti:
a)
un prospetto delle variazioni dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare;
b)
le informazioni rilevanti sui principi contabili; e
c)
una descrizione del piano e l'effetto di qualsiasi variazione nel piano durante l'esercizio.
35
Il bilancio dei fondi pensione deve includere i seguenti aspetti, se pertinenti:
a)
un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare indicante:
i)
le attività al termine dell'esercizio opportunamente classificate;
ii)
i criteri di valutazione delle attività;
iii)
i dettagli di ogni singolo investimento eccedente il 5 % dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare o il 5 % di ogni classe o tipo di titoli mobiliari;
iv)
i dettagli di qualsiasi investimento nell'entità del datore di lavoro; e
v)
le passività diverse dal valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti;
b)
un prospetto delle variazioni dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare che riporti i seguenti punti:
i)
le contribuzioni del datore di lavoro;
ii)
le contribuzioni dei dipendenti;
iii)
i proventi degli investimenti quali interessi e dividendi;
iv)
gli altri proventi;
v)
i benefici pagati o dovuti (suddivisi, per esempio, tra pensioni, indennità per morte e indennità per invalidità, e pagamenti in un'unica soluzione);
vi)
i costi amministrativi;
vii)
gli altri costi;
viii)
le imposte sul reddito;
ix)
gli utili e le perdite derivanti dalla dismissione di investimenti e dalle variazioni nel valore degli investimenti; e
x)
i trasferimenti da, ovvero a, altri piani;
c)
una descrizione del criterio di contribuzione;
d)
per i piani a benefici definiti il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti (che può essere distinto tra benefici acquisiti e non ancora acquisiti) basato sui benefici previsti dalle condizioni del piano, sul lavoro prestato fino a quel momento, utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o quello delle retribuzioni future; queste informazioni possono essere incluse in una relazione attuariale allegata da leggersi unitamente al relativo bilancio; e
e)
per i piani a benefici definiti, una descrizione delle ipotesi attuariali rilevanti e del metodo utilizzato per calcolare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti.
36
La relazione di un fondo pensione contiene una descrizione del piano o come parte del bilancio, o in una relazione separata. Essa può contenere le seguenti informazioni:
a)
l'indicazione dei datori di lavoro e dei gruppi di dipendenti partecipanti al piano;
b)
il numero di partecipanti che ricevono benefici e il numero degli altri partecipanti, opportunamente classificati;
c)
il tipo di piano, ossia se a contribuzione definita o a benefici definiti;
d)
una nota che indichi se i partecipanti contribuiscono al piano;
e)
una descrizione dei benefici pensionistici previsti per i partecipanti;
f)
una descrizione di qualsiasi clausola di cessazione del piano; e
g)
le variazioni negli elementi compresi nei punti da a) a f) durante il periodo preso in considerazione dalla relazione.
Non è raro fare riferimento ad altri documenti facilmente disponibili per gli utilizzatori nei quali il piano è descritto e includere solo informazioni sulle variazioni successive.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
37
Il presente Principio entra in vigore per i bilanci dei fondi pensione degli esercizi con inizio il 1o gennaio 1988 o in data successiva.
38
Informativa sui principi contabili, che modifica lo IAS 1 Presentazione del bilancio e l'IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, è stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha modificato il paragrafo 34. L'entità deve applicare tale modifica per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27
Bilancio separato
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è definire la contabilizzazione e l'informativa da fornire nel bilancio separato relativamente a partecipazioni in controllate, joint venture e collegate.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate se una entità decide di presentare il bilancio separato, oppure se la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale.
3
Il presente Principio non stabilisce quali entità debbano presentare il bilancio separato. Esso si applica quanto una entità prepara un bilancio separato in conformità agli International Financial Reporting Standards.
DEFINIZIONI
4
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il Bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un'unica entità economica.
Il bilancio separato è il bilancio presentato dall'entità, nel quale questa può, fatte salve le disposizioni del presente Principio, decidere di rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate al costo, in conformità all'IFRS 9 Strumenti finanziari, oppure con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture.
5
I termini seguenti sono definiti nell'Appendice A dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, nell'Appendice A dell'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto e nel paragrafo 3 dello IAS 28:
—
società collegata
—
controllo di una entità partecipata
—
metodo del patrimonio netto
—
gruppo
—
entità d'investimento
—
controllo congiunto
—
joint venture
—
joint venturer
—
controllante
—
influenza notevole
—
società controllata.
6
Il bilancio separato è il bilancio che viene presentato in aggiunta al bilancio consolidato ovvero in aggiunta al bilancio dell'investitore che non ha partecipazioni in controllate ma ne ha in società collegate o in joint venture, per il quale lo IAS 28 impone di contabilizzare le partecipazioni in società collegate o in joint venture con il metodo del patrimonio netto, ad eccezione delle circostanze illustrate nei paragrafi 8–8 A.
7
Il bilancio dell'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in una joint venture non rappresenta un bilancio separato.
8
Una entità esentata dal consolidamento in conformità al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10 ovvero dall'applicazione del metodo del patrimonio netto ai sensi del paragrafo 17 dello IAS 28 (come modificato nel 2011) può presentare soltanto il bilancio separato.
8A
L'entità d'investimento che sia tenuta, per tutto l'esercizio corrente e per tutti gli esercizi comparativi presentati, ad applicare l'eccezione al consolidamento per tutte le proprie controllate in conformità al paragrafo 31 dell'IFRS 10 presenta come unico bilancio il proprio bilancio separato.
PREPARAZIONE DEL BILANCIO SEPARATO
9
Il bilancio separato deve essere preparato in conformità a tutti gli IFRS applicabili, ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo 10.
10
Quando l'entità redige un bilancio separato, deve contabilizzare le partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate:
a)
al costo;
b)
in conformità all'IFRS 9; o
c)
con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28.
L'entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni contabilizzate al costo o con il metodo del patrimonio netto devono essere trattate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate quando sono classificate come possedute per la vendita o per la distribuzione (o sono incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita o per la distribuzione). La valutazione delle partecipazioni contabilizzate secondo quanto disposto dall'IFRS 9 non è modificata in tali circostanze.
11
Se l'entità decide, in conformità al paragrafo 18 dello IAS 28 (come modificato nel 2011), di valutare le proprie partecipazioni in società collegate o joint venture al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in base all'IFRS 9, essa dovrà contabilizzare tali partecipazioni in modo analogo anche nel proprio bilancio separato.
11A
Se una controllante, in conformità al paragrafo 31 dell'IFRS 10, è tenuta a valutare la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9, deve anche contabilizzare la propria partecipazione in una controllata allo stesso modo nel proprio bilancio separato.
11B
Quando una controllante cessa di essere una entità d'investimento, o lo diventa, deve contabilizzare tale cambiamento a partire dalla data in cui si è verificato il cambio di stato, nel modo seguente:
a)
quando l'entità cessa di essere un'entità d'investimento, essa deve contabilizzare la partecipazione in una controllata in conformità al paragrafo 10. La data del cambio di stato deve essere considerata come data di acquisizione presunta. Il fair value (valore equo) della controllata alla data di acquisizione presunta deve rappresentare il corrispettivo presunto trasferito ai fini della contabilizzazione della partecipazione in conformità al paragrafo 10.
i)
[Eliminato]
ii)
[Eliminato]
b)
quando l'entità diventa un'entità d'investimento, deve contabilizzare una partecipazione in una controllata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. La differenza tra il precedente valore contabile della controllata e il suo fair value (valore equo) alla data del cambio di stato dell'investitore deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. L'importo cumulato di tutti gli utili (perdite) d'esercizio precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo relativamente a tali controllate deve essere contabilizzato come se l'entità d'investimento avesse dismesso tali controllate alla data del cambio di stato.
12
I dividendi di una controllata, di una joint venture o di una società collegata sono rilevati nel bilancio separato dell'entità una volta accertato il diritto dell'entità stessa a percepire il dividendo. Il dividendo è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a meno che l'entità non opti per il metodo del patrimonio netto, nel qual caso il dividendo è contabilizzato come riduzione del valore contabile della partecipazione.
13
Quando una controllante riorganizza la struttura del proprio gruppo mediante l'istituzione di una nuova entità quale sua controllante rispettando i seguenti criteri:
a)
la nuova controllante ottiene il controllo della controllante originaria emettendo strumenti rappresentativi di capitale in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della controllante originaria;
b)
le attività e le passività del nuovo gruppo e del gruppo originario sono le medesime immediatamente prima della riorganizzazione e successivamente ad essa; e
c)
i soci della controllante originaria prima della riorganizzazione hanno le stesse interessenze assolute e relative nell'attivo netto del gruppo originario e del nuovo gruppo immediatamente prima della riorganizzazione e successivamente ad essa;
e la nuova controllante contabilizza la propria partecipazione nella controllante originaria in conformità al paragrafo 10(a) nel proprio bilancio separato, la nuova controllante deve valutare il costo in base al valore contabile della propria quota degli elementi di patrimonio netto riportati nel bilancio separato della controllante originaria alla data della riorganizzazione.
14
Parimenti, l'entità che non sia una controllante può istituire una nuova entità quale sua controllante rispettando i criteri di cui al paragrafo 13. A tali riorganizzazioni si applicano le disposizioni del paragrafo 13. In tali casi, i riferimenti alla "controllante originaria" e al "gruppo originario" vanno intesi come riferimenti all'"entità originaria".
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
15
Una entità deve applicare tutti gli IFRS applicabili nel presentare le informazioni integrative nel proprio bilancio separato, incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 16 e 17.
16
Quando una controllante decide, in conformità al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10, di non preparare il bilancio consolidato e di redigere invece il bilancio separato, in quest'ultimo deve indicare:
a)
il fatto che il bilancio sia un bilancio separato; che si sia optato per l'esenzione dal consolidamento; la ragione sociale e il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui è stata costituita, se diverso) dell'entità che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità agli International Financial Reporting Standard; l'indirizzo presso il quale è possibile ottenere tale bilancio consolidato;
b)
un elenco delle partecipazioni rilevanti in controllate, joint venture e società collegate, comprendente:
i)
la ragione sociale di tali entità partecipate;
ii)
il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui sono state costituite, se diverso) di tali entità partecipate;
iii)
la propria quota di partecipazione (e la quota parte dei diritti di voto, se diversa) detenuta in tali entità partecipate;
c)
una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui alla lettera b).
16A
Se l'entità d'investimento che sia una controllante (diversa dalla controllante considerata nel paragrafo 16) prepara come proprio unico bilancio il bilancio separato, in conformità al paragrafo 8A, tale fatto deve essere indicato. L'entità d'investimento deve anche presentare l'informativa relativa alle entità d'investimento richiesta dall'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.
17
Se una controllante (diversa dalla controllante considerata nei paragrafi 16–16A) o un investitore con controllo congiunto ovvero con un'influenza notevole su un'entità partecipata prepara il bilancio separato, la controllante o l'investitore deve indicare il bilancio preparato in conformità all'IFRS 10, IFRS 11 o IAS 28 (come modificato nel 2011) cui fa riferimento. La controllante o l'investitore devono inoltre indicare nel proprio bilancio separato:
a)
il fatto che il bilancio sia un bilancio separato, specificando i motivi per la sua redazione se non richiesta dalla legge;
b)
un elenco delle partecipazioni rilevanti in controllate, joint venture e società collegate, comprendente:
i)
la ragione sociale di tali entità partecipate;
ii)
il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui sono state costituite, se diverso) di tali entità partecipate;
iii)
la propria quota di partecipazione (e la quota parte dei diritti di voto, se diversa) detenuta in tali entità partecipate;
c)
una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui alla lettera b).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
18
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Qualora l'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente l'IFRS 10, l'IFRS 11, l'IFRS 12 e lo IAS 28 (come modificato nel 2011).
18A
Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 5, 6, 17 e 18 e ha aggiunto i paragrafi 8A, 11A–11B, 16A e 18B–18I. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, l'entità deve indicare tale fatto e applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.
18B
Se, alla data della prima applicazione delle modifiche indicate in Entità d'investimento (che, ai fini del presente IFRS, è l'inizio dell'esercizio di riferimento per il quale tali modifiche sono applicate per la prima volta), una controllante conclude che è un'entità d'investimento, deve applicare i paragrafi 18C–18I alla propria partecipazione in una controllata.
18C
Alla data della prima applicazione, l'entità d'investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una controllata al costo deve invece valutare tale partecipazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio come se le disposizioni del presente IFRS fossero sempre state in vigore. L'entità d'investimento deve rettificare retroattivamente l'esercizio immediatamente antecedente la data della prima applicazione e deve rettificare gli utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente, per tener conto delle differenze tra:
a)
il precedente valore contabile della partecipazione; e
b)
il fair value (valore equo) della partecipazione dell'investitore nella controllata.
18D
Alla data della prima applicazione, l'entità d'investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo deve continuare a valutare tale partecipazione al fair value. L'importo cumulato di tutte le rettifiche di fair value precedentemente rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato tra gli utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente la data della prima applicazione.
18E
Alla data della prima applicazione, l'entità d'investimento non deve apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di un'interessenza in una controllata che aveva precedentemente stabilito di valutare al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9, come consentito dal paragrafo 10.
18F
Prima della data di adozione dell'IFRS 13 Valutazione del fair value, l'entità d'investimento deve utilizzare gli importi relativi al fair value precedentemente comunicati agli investitori o alla direzione aziendale, se tali importi costituiscono l'ammontare al quale l'investimento avrebbe potuto essere scambiato, alla data di valutazione, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.
18G
Se la valutazione dell'investimento in una controllata in conformità ai paragrafi 18C–18F non risulta fattibile (secondo la definizione dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori), l'entità d'investimento deve applicare le disposizioni del presente IFRS all'inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare i paragrafi 18C–18F, che può anche essere l'esercizio corrente. L'investitore deve rettificare retroattivamente l'esercizio immediatamente antecedente la data della prima applicazione, a meno che l'inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare il presente paragrafo corrisponda all'esercizio corrente. Quando la data in cui risulta fattibile, per l'entità d'investimento, valutare il fair value della controllata precede l'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente, l'investitore deve rettificare il patrimonio netto all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente per tener conto delle differenze tra:
a)
il precedente valore contabile della partecipazione; e
b)
il fair value (valore equo) della partecipazione dell'investitore nella controllata.
Se il primo esercizio per il quale l'applicazione del presente paragrafo risulta fattibile corrisponde all'esercizio corrente, la rettifica del patrimonio netto deve essere rilevata all'inizio dell'esercizio corrente.
18H
Se l'entità d'investimento ha dismesso una partecipazione in una controllata, o ne ha perso il controllo, prima della data della prima applicazione delle modifiche indicate in Entità d'investimento, l'entità d'investimento non è tenuta ad apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di tale partecipazione.
18I
A prescindere dai riferimenti all'esercizio immediatamente antecedente la data della prima applicazione (l'"esercizio immediatamente antecedente") di cui ai paragrafi 18C–18G, un'entità può presentare informazioni comparative rettificate per qualsiasi esercizio precedente presentato, anche se non è tenuta a farlo. Se l'entità presenta informazioni comparative rettificate per esercizi precedenti, tutti i riferimenti all'"esercizio immediatamente antecedente" di cui ai paragrafi 18C–18G devono essere intesi come "il più remoto esercizio per il quale sono presentate informazioni comparative rettificate". Se presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, l'entità deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state preparate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.
18J
Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato i paragrafi 4–7, 10, 11B e 12. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
Riferimenti all'IFRS 9
19
Se l'entità applica il presente Principio ma non applica ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
RITIRO DELLO IAS 27 (2008)
20
Il presente Principio è pubblicato in concomitanza con l'IFRS 10. Considerati nel loro insieme, i due IFRS sostituiscono lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (come modificato nel 2008).
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28
Partecipazioni in società collegate e joint venture
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è definire la contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate e i requisiti per l'applicazione del metodo del patrimonio netto per la contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità che detengono un controllo congiunto su un'entità partecipata, ovvero vi esercitano un'influenza notevole.
DEFINIZIONI
3
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Una collegata è una entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole.
Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un'unica entità economica.
Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale l'investimento è inizialmente rilevato al costo e, successivamente all'acquisizione, rettificato in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza dell'investitore nelle attività nette dell'entità partecipata. L'utile o la perdita dell'investitore riflette la propria quota di pertinenza dell'utile (perdita) d'esercizio dell'entità partecipata e le altre componenti del conto economico complessivo dell'investitore riflettono la propria quota di pertinenza delle altre componenti di conto economico complessivo dell'entità partecipata.
Un accordo a controllo congiunto è un accordo in base al quale due o più parti detengono il controllo congiunto dell'attività economica oggetto dell'accordo.
Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un'attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
Una joint venture è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo.
Una partecipante a una joint venture è una delle parti di una joint venture che detiene il controllo congiunto.
L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali dell'entità partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.
4
I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 4 dello IAS 27 Bilancio separato e nell'Appendice A dell'IFRS 10 Bilancio consolidato e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato negli IFRS in cui sono stati definiti:
—
controllo di una entità partecipata
—
gruppo
—
controllante
—
bilancio separato
—
società controllata.
INFLUENZA NOTEVOLE
5
Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea dell'entità partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20 % dei voti esercitabili nell'assemblea dell'entità partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.
6
L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
a)
la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, dell'entità partecipata;
b)
la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
c)
la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la sua entità partecipata;
d)
l'interscambio di personale dirigente; o
e)
la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
7
L'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti similari che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.
8
Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.
9
L'entità perde l'influenza notevole su una entità partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella entità partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
10
Con il metodo del patrimonio netto, l'investimento in una società collegata ovvero in una joint venture è inizialmente rilevato al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza dell'investitore degli utili o delle perdite dell'entità partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota dell'utile (perdita) d'esercizio dell'entità partecipata di pertinenza dell'investitore è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio di quest'ultimo. I dividendi ricevuti da una entità partecipata riducono il valore contabile dell'investimento. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche della quota dell'investitore nell'entità partecipata, derivanti da variazioni nelle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell'entità partecipata. Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze di conversione di partite in valuta estera. La quota di pertinenza della partecipante di tali variazioni è rilevata tra le altre componendi di conto economico complessivo (vedere IAS 1 Presentazione del bilancio).
11
La rilevazione dei proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un'adeguata misura degli utili realizzati dalla partecipante in una società collegata o in una joint venture, in quanto i dividendi ricevuti possono avere poca correlazione con il risultato economico della collegata o della joint venture. Poiché l'investitore detiene il controllo congiunto o un'influenza notevole sull'entità partecipata, l'investitore ha un'interessenza nel risultato economico della società collegata o della joint venture e, di conseguenza, nel rendimento del proprio investimento. La partecipante contabilizza tale partecipazione estendendo l'ambito rappresentativo del proprio bilancio per includere la quota parte di utile o perdita relativa a tale società collegata. Di conseguenza, l'applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sulle attività nette e sul risultato economico della partecipante.
12
In presenza di diritti di voto potenziali o di altri strumenti derivati che incorporano diritti di voto potenziali, la partecipazione di una entità in una società collegata ovvero in una joint venture è determinata unicamente in base alle attuali interessenze partecipative e non riflette la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali e altri strumenti derivati, a meno che non si applichi il paragrafo 13.
13
In alcune circostanze una entità possiede, in sostanza, un titolo partecipativo risultante da un'operazione che le consente l'accesso ai rendimenti associati a una partecipazione. In tali circostanze, la quota attribuita all'entità è determinata prendendo in considerazione l'eventuale esercizio di tali diritti di voto potenziali e di altri strumenti derivati che danno al momento all'entità l'accesso ai rendimenti.
14
L'IFRS 9 Strumenti finanziari non si applica alle partecipazioni in società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. Quando gli strumenti che incorporano diritti di voto potenziali consentono effettivamente di usufruire dei rendimenti associati alla partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture, gli strumenti non sono soggetti alle disposizioni di cui all'IFRS 9. In tutti gli altri casi, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenziali in una società collegata ovvero in una joint venture sono contabilizzati in conformità all'IFRS 9.
14A
L'entità applica l'IFRS 9 anche ad altri strumenti finanziari in società collegate o joint venture cui non si applica il metodo del patrimonio netto. Essi comprendono le interessenze a lungo termine che, nella sostanza, rappresentano un ulteriore investimento netto dell'entità nella società collegata o nella joint venture (cfr. il paragrafo 38). L'entità applica l'IFRS 9 a tali interessenze a lungo termine prima di applicare il paragrafo 38 e i paragrafi 40-43 del presente Principio. Nell'applicare l'IFRS 9, l'entità non tiene conto di eventuali rettifiche al valore contabile delle interessenze a lungo termine che derivano dall'applicazione del presente Principio.
15
A meno che una partecipazione, o parte di una partecipazione, in una società collegata ovvero in una joint venture non sia classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, la partecipazione, ovvero qualsiasi quota trattenuta della partecipazione stessa non classificata come posseduta per la vendita, sarà classificata come attività non corrente.
APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
16
Una entità che ha il controllo congiunto o un'influenza notevole su un'entità partecipata, deve contabilizzare il proprio investimento in una società collegata ovvero in una joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto ad eccezione del caso in cui tale investimento presenti le condizioni per l'esenzione in conformità ai paragrafi 17–19.
Esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto
17
Una entità non è tenuta ad applicare il metodo del patrimonio netto a una propria partecipazione in una società collegata o in una joint venture se l'entità è una controllante esente dalla redazione del bilancio consolidato in base all'esenzione dall'ambito di applicazione di cui al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10 ovvero se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
a)
l'entità è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;
b)
i titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non sono negoziati in un mercato pubblico (una borsa valori nazionale o estera ovvero in un mercato "over-the-counter", compresi i mercati locali e regionali);
c)
l'entità non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari in un mercato pubblico;
d)
la capogruppo o una controllante intermedia dell'entità redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità con l'IFRS 10.
18
Quando una partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture è detenuta direttamente o indirettamente da una entità che sia una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento o entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tali investimenti al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. Un esempio di fondo assicurativo collegato a partecipazioni è un fondo detenuto dall'entità come elemento sottostante di un gruppo di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali. L'entità dovrà prendere tale decisione separatamente per ciascuna società collegata o joint venture, al momento della rilevazione iniziale della società collegata o joint venture (cfr. l'IFRS 17 Contratti assicurativi per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).
19
Se una entità possiede una partecipazione in una società collegata, di cui una parte è detenuta indirettamente attraverso una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tale parte della partecipazione nella società collegata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9 indipendentemente dal fatto che la società d'investimento in capitale di rischio, o il fondo comune, il fondo d'investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, abbiano un'influenza notevole su tale parte della partecipazione. Se l'entità adotta tale decisione, deve applicare il metodo del patrimonio netto all'eventuale quota residua della propria partecipazione in una società collegata che non sia detenuta attraverso una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni.
Classificazione come posseduta per la vendita
20
Una entità deve applicare l'IFRS 5 a una partecipazione, o a una parte di una partecipazione, in una collegata o in una joint venture che soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita. La parte residua di una partecipazione in una società collegata o in una joint venture che non è stata classificata come posseduta per la vendita deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto fino alla dismissione della parte classificata come posseduta per la vendita. Successivamente alla dismissione, una entità deve contabilizzare qualsiasi interessenza residua nella società collegata o nella joint venture in conformità all'IFRS 9, a meno che tale interessenza non continui a qualificarsi come società collegata o joint venture, nel qual caso l'entità adotta il metodo del patrimonio netto.
21
Se la partecipazione, o una parte di una partecipazione, in una società collegata o in una joint venture classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere così classificata, deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto con efficacia retroattiva a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione.
Interruzione dell'utilizzo del metodo del patrimonio netto
22
Una entità deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui la partecipazione cessa di qualificarsi come società collegata o joint venture nei casi seguenti:
a)
se la partecipazione diviene una controllata, l'entità deve contabilizzare la propria partecipazione in conformità all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali e all'IFRS 10;
b)
se l'interessenza residua nella ex società collegata o ex joint venture è una attività finanziaria, l'entità deve valutare tale interessenza al fair value (valore equo). Per determinare il fair value (valore equo) dell'interessenza residua bisogna considerare il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale come attività finanziaria, in conformità all'IFRS 9. L'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio qualsiasi differenza tra:
i)
il fair value (valore equo) di qualsiasi interessenza residua e i proventi della dismissione parziale di un'interessenza nella società collegata o nella joint venture; e
ii)
il valore contabile della partecipazione alla data in cui è stato interrotto l'utilizzo del metodo del patrimonio netto;
c)
se una entità interrompe l'utilizzo del metodo del patrimonio netto, deve contabilizzare tutti gli importi precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo relativi a tale investimento secondo gli stessi criteri richiesti nel caso in cui l'entità partecipata avesse dismesso direttamente le attività e le passività correlate.
23
Pertanto se un utile o una perdita precedentemente rilevati dall'entità partecipata nelle altre componenti di conto economico complessivo fossero riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio all'atto della dismissione delle relative attività o passività, l'entità, nel momento in cui interrompe l'utilizzo del metodo del patrimonio netto, riclassifica l'utile o la perdita dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio (come rettifica da riclassificazione). Per esempio, se una società collegata o una joint venture ha delle differenze di cambio cumulative relative a una gestione estera e l'entità interrompe l'utilizzo del metodo del patrimonio netto, quest'ultima deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita relativa alla gestione estera precedentemente rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo.
24
Se una partecipazione in una società collegata diventa una partecipazione in una joint venture o viceversa, l'entità continua ad applicare il metodo del patrimonio netto e non deve rideterminare il valore dell'interessenza residua.
Cambiamenti nelle partecipazioni
25
Se la partecipazione di una entità in una società collegata o in una joint venture si riduce, ma continua a classificarsi come, rispettivamente, società collegata o joint venture, l'entità deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio la parte di utile o perdita, relativa a tale riduzione nella partecipazione, che era stata precedentemente rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo, se è richiesto che tale utile o perdita debbano essere riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della dismissione delle attività o passività correlate.
Procedure relative al metodo del patrimonio netto
26
Gran parte delle procedure che sono appropriate per l'applicazione del metodo del patrimonio netto sono similari alle procedure di consolidamento descritte nello IFRS 10. Inoltre, i concetti che sono alla base delle procedure adottate per contabilizzare l'acquisizione di una controllata sono validi anche per la contabilizzazione di un'acquisizione di una partecipazione in una società collegata o in una joint venture.
27
La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata o in una joint venture è data dalla somma di tutte le partecipazioni detenute in quella collegata o joint venture, direttamente o indirettamente attraverso la controllante e le sue controllate. Le partecipazioni nella collegata o nella joint venture detenute da altre collegate o da joint venture del gruppo vengono ignorate per questo scopo. Quando una società collegata o una joint venture possiede controllate, collegate o joint venture, l'utile (perdita) d'esercizio, le altre componenti di conto economico complessivo e le attività nette considerate nell'applicazione del metodo del patrimonio netto sono quelli rilevati nel bilancio della società collegata o della joint venture (inclusa la quota di pertinenza dell'utile (perdita) d'esercizio, delle altre componenti di conto economico complessivo e attività nette delle proprie società collegate e joint venture), dopo tutte le rettifiche necessarie per applicare principi contabili uniformi (cfr. paragrafi 35 e 36 A).
28
Gli utili e le perdite derivanti da operazioni "verso l'alto" e "verso il basso" tra una entità (incluse le proprie controllate consolidate) e una società collegata o joint venture sono rilevati nel bilancio dell'entità soltanto limitatamente alla quota d'interessenza di terzi nella collegata o nella joint venture. Operazioni "verso l'alto" sono, per esempio, vendite di beni da una collegata o joint venture alla partecipante. Operazioni "verso il basso" sono, per esempio, vendite o conferimenti di beni da una partecipante alla propria collegata o joint venture. La quota di pertinenza della partecipante agli utili e alle perdite della collegata o della joint venture risultante da tali operazioni è eliminata.
29
Se le operazioni "verso il basso" evidenziano una riduzione del valore netto di realizzo delle attività da vendere o da conferire, ovvero una perdita per riduzione di valore di tali attività, tali perdite devono essere rilevate in toto dalla partecipante. Se le operazioni "verso l'alto" evidenziano una riduzione del valore netto di realizzo delle attività da acquistare, ovvero una perdita per riduzione di valore di tali attività, la partecipante deve rilevare la propria quota parte di tali perdite.
30
Il conferimento di un'attività non monetaria in una società collegata o joint venture in cambio di un'interessenza azionaria nella società collegata o nella joint venture deve essere contabilizzato in conformità al paragrafo 28, ad eccezione del caso in cui il conferimento non abbia sostanza commerciale, secondo la definizione di tale termine riportata nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari. Nel caso in cui tale conferimento non ha sostanza commerciale, l'utile o la perdita si considerano non realizzati e non sono rilevati a meno che non si applichi anche il paragrafo 31. Tali utili e perdite non realizzati devono essere eliminati a fronte della partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto e non devono essere presentati come utili o perdite differiti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata dell'entità o nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità in cui le partecipazioni sono rilevate utilizzando il metodo del patrimonio netto.
31
Se, oltre a ricevere un'interessenza azionaria in una società collegata o in una joint venture, una entità riceve attività monetarie o non monetarie, l'entità rileva in toto nell'utile (perdita) d'esercizio la parte di utili o perdite sul conferimento non monetario relativa alle attività monetarie o non monetarie ricevute.
32
Una partecipazione è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di società collegata o di joint venture. All'atto dell'acquisizione dell'investimento, qualsiasi differenza tra il costo dell'investimento e la quota d'interessenza della entità nel fair value (valore equo) netto di attività e passività identificabili dell'entità partecipata è contabilizzata come illustrato di seguito:
a)
l'avviamento relativo a una società collegata o a una joint venture è incluso nel valore contabile della partecipazione. L'ammortamento di tale avviamento non è consentito;
b)
qualunque eccedenza della quota d'interessenza della entità nel fair value (valore equo) netto delle attività e passività identificabili dell'entità partecipata, rispetto al costo dell'investimento, è inclusa come provento nella determinazione della quota d'interessenza della entità nell'utile (perdita) d'esercizio della collegata o della joint venture del periodo in cui l'investimento viene acquisito.
Adeguate rettifiche devono inoltre essere apportate alla quota d'interessenza della entità all'utile (perdita) d'esercizio della collegata o della joint venture successivo all'acquisizione, al fine di contabilizzare, per esempio, l'ammortamento delle attività ammortizzabili in base ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Analogamente, adeguate rettifiche devono essere apportate alla quota d'interessenza della entità all'utile (perdita) d'esercizio della collegata o della joint venture successivo all'acquisizione, al fine di contabilizzare perdite per riduzione di valore come per l'avviamento o per gli immobili, impianti e macchinari.
33
Il bilancio più recente disponibile della società collegata o della joint venture è utilizzato dalla entità nell'applicazione del metodo del patrimonio netto. Quando la data di chiusura dell'esercizio della entità è diversa da quella della società collegata o della joint venture, la società collegata o joint venture predispone un bilancio, ad uso della entità, alla stessa data del bilancio della entità, a meno che ciò non risulti fattibile.
34
Quando, in conformità al paragrafo 33, il bilancio di una società collegata o di una joint venture utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a una data diversa da quella della entità, devono essere effettuate rettifiche per tener conto degli effetti di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della entità. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell'esercizio della società collegata o della joint venture e quella della entità non deve essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.
35
Il bilancio della entità deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.
36
Ad eccezione di quanto descritto al paragrafo 36 A, se una società collegata o una joint venture adotta principi contabili diversi da quelli della entità per operazioni e fatti analoghi in circostanze similari, devono essere effettuate rettifiche per rendere i principi contabili della società collegata o della joint venture conformi a quelli della entità nel caso in cui il bilancio della società collegata o della joint venture è utilizzato dalla entità nell'applicazione del metodo del patrimonio netto.
36A
Nonostante il requisito di cui al paragrafo 36, se l'entità che non sia essa stessa un'entità d'investimento ha una partecipazione in una società collegata o joint venture che è un'entità d'investimento, quando applica il metodo del patrimonio netto l'entità può decidere di prendere in considerazione la valutazione del fair value (valore equo) applicata da tale entità di investimento collegata o joint venture alle partecipazioni in società controllate dell'entità di investimento collegata o della joint venture. Tale decisione viene presa separatamente per ciascuna entità di investimento collegata o joint venture alla data più recente tra le seguenti: a) la data in cui l'entità d'investimento collegata o la joint venture è inizialmente rilevata; b) la data in cui la collegata o joint venture diventa un'entità d'investimento; c) la data in cui l'entità d'investimento collegata o joint venture diventa per la prima volta una controllante.
37
Se una società collegata o una joint venture ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da terzi rispetto alla entità e sono classificate come patrimonio netto, l'entità calcola la propria quota dell'utile (perdita) d'esercizio dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.
38
Se la quota parte delle perdite di una entità in una società collegata o in una joint venture è uguale o superiore alla propria interessenza nella società collegata o nella joint venture, l'entità interrompe la rilevazione della propria quota delle ulteriori perdite. L'interessenza in una società collegata o in una joint venture è il valore contabile della partecipazione nella società collegata o nella joint venture calcolato in base al metodo del patrimonio netto unitamente a qualsiasi altra interessenza a lungo termine che, nella sostanza, rappresenta un ulteriore investimento netto della entità nella società collegata o nella joint venture. Per esempio, un elemento il cui regolamento non è pianificato né è probabile che accada in un prevedibile futuro è, in sostanza, un'estensione dell'investimento dell'entità in quella società collegata o joint venture. Tali elementi possono includere azioni privilegiate e crediti o finanziamenti a lungo termine ma non comprendono i crediti commerciali, i debiti commerciali o qualsiasi credito a lungo termine per il quale esistono garanzie collaterali, come i finanziamenti assistiti da garanzie. Le perdite rilevate in base al metodo del patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione della entità in azioni ordinarie della collegata o della joint venture, sono attribuite alle altre componenti della partecipazione della entità in una società collegata o in una joint venture in ordine inverso rispetto al loro grado di subordinazione (ossia, priorità di liquidazione).
39
Dopo aver azzerato la partecipazione della entità, le ulteriori perdite sono accantonate e rilevate come passività, soltanto nella misura in cui l'entità abbia contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato dei pagamenti per conto della società collegata o della joint venture. Se la collegata o la joint venture in seguito realizza utili, l'entità riprende a rilevare la quota di utili di sua pertinenza solo dopo che la stessa ha eguagliato la sua quota di perdite non rilevate.
Perdite per riduzione di valore
40
Dopo l'applicazione del metodo del patrimonio netto, che comprende la rilevazione delle perdite della società collegata o della joint venture in conformità al paragrafo 38, l'entità applica i paragrafi 41 A-41C per determinare se vi siano evidenze obiettive che il suo investimento netto nella società collegata o nella joint venture ha subito una riduzione di valore.
41
[Eliminato]
41A
L'investimento netto in una collegata o in una joint venture ha subito una riduzione di valore e sono sostenute perdite per riduzione di valore se, e soltanto se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'investimento netto (un "evento di perdita") e tale evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui flussi finanziari futuri stimati dell'investimento netto che possono essere stimati attendibilmente. Può non essere possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la riduzione di valore. Piuttosto l'effetto combinato di diversi eventi può avere causato la riduzione di valore. Le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate. L'obiettiva evidenza che l'investimento netto ha subito una riduzione di valore include dati osservabili che giungono all'attenzione dell'entità in merito ai seguenti eventi di perdita:
a)
significative difficoltà finanziarie della collegata o della joint venture;
b)
una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento da parte della collegata o della joint venture;
c)
l'entità, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria della collegata o della joint venture, estende alla collegata o alla joint venture una concessione che l'entità non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
d)
sussiste la probabilità che la società collegata o la joint venture dichiari fallimento o altre procedure di ristrutturazione finanziaria o
e)
la scomparsa di un mercato attivo dell'investimento netto dovuta alle difficoltà finanziarie della collegata o della joint venture.
41B
La scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale o gli strumenti finanziari della collegata o della joint venture non sono più pubblicamente negoziati non è evidenza di una riduzione di valore. Il declassamento del rating di credito della collegata o della joint venture o la diminuzione del loro fair value (valore equo) non costituiscono, di per sé, evidenza di una riduzione di valore, sebbene possano essere indicativi di una riduzione di valore, se considerati congiuntamente ad altre informazioni disponibili.
41C
In aggiunta ai tipi di evento di cui al paragrafo 41 A, l'obiettiva evidenza di riduzione di valore dell'investimento netto negli strumenti rappresentativi di capitale della collegata o della joint venture include informazioni circa importanti cambiamenti con effetto avverso verificatisi nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui la collegata o la joint venture opera, e indica che il costo dell'investimento nello strumento rappresentativo di capitale può non essere recuperato. Una diminuzione significativa o prolungata di fair value (valore equo) di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è inoltre un'evidenza obiettiva di riduzione di valore.
42
Poiché l'avviamento che costituisce parte del valore contabile di una partecipazione netta in una società collegata o in una joint venture non è rilevato separatamente, questo non viene verificato separatamente a fini di riduzione del valore nell'applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. L'intero valore contabile della partecipazione, invece, è verificato a fini di riduzione del valore ai sensi dello IAS 36 come attività singola tramite il confronto tra il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d'uso e il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione) e il suo valore contabile, ogniqualvolta l'applicazione dei paragrafi 41A-41C indica la possibile riduzione di valore dell'investimento netto. La perdita per riduzione di valore rilevata in tali circostanze non è allocata ad alcuna attività, compreso l'avviamento, che faccia parte del valore contabile dell'investimento netto nella società collegata o nella joint venture. Di conseguenza qualsiasi annullamento di tale perdita per riduzione di valore è rilevato conformemente allo IAS 36 nella misura in cui il valore recuperabile dell'investimento netto aumenti successivamente. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento netto, l'entità stima:
a)
la propria quota del valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che ci si attende verranno generati dalla collegata o dalla joint venture, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata o della joint venture e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento; o
b)
il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell'investimento.
Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato.
43
Il valore recuperabile della partecipazione in una società collegata o in una joint venture è determinato per ciascuna collegata o joint venture, a meno che questa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal suo permanente utilizzo che siano in gran parte indipendenti da quelli derivanti da altre attività dell'entità.
BILANCIO SEPARATO
44
Una partecipazione in una società collegata o in una joint venture deve essere contabilizzata nel bilancio separato della entità in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27 (come modificato nel 2011).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
45
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Qualora l'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente l'IFRS 10, l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, l'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità e lo IAS 27 (come modificato nel 2011).
45A
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 40-42 e ha aggiunto i paragrafi 41 A-41C. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
45B
Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato ad agosto 2014, ha modificato il paragrafo 25. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica tale modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
45D
Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 17, 27 e 36 e ha aggiunto il paragrafo 36A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
45E
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 18 e 36A. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
45F
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 18. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 17.
45G
Interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture, pubblicato nell'ottobre 2017, ha aggiunto il paragrafo 14A e ha eliminato il paragrafo 41. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva, a eccezione di quanto specificato nei paragrafi 45H-45K. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.
45H
L'entità che applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G contestualmente alla prima applicazione dell'IFRS 9 deve applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 alle interessenze a lungo termine di cui al paragrafo 14A.
45I
L'entità che applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G successivamente alla prima applicazione dell'IFRS 9 deve applicare alle interessenze a lungo termine le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 14A. A tal fine, i riferimenti alla data della prima applicazione nell'IFRS 9 devono essere intesi come riferimenti all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche (data della prima applicazione delle modifiche). L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente.
45J
Quando applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G, l'entità che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 in conformità all'IFRS 4 Contratti assicurativi non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente.
45K
Se non ridetermina esercizi precedenti in applicazione del paragrafo 45I o del paragrafo 45J, alla data della prima applicazione delle modifiche l'entità deve rilevare nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) l'eventuale differenza tra:
a)
il valore contabile precedente delle interessenze a lungo termine di cui al paragrafo 14 A a tale data; e
b)
il valore contabile di tali interessenze a lungo termine a tale data.
Riferimenti all'IFRS 9
46
Se l'entità applica il presente Principio ma non applica ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere interpretato come riferimento allo IAS 39.
RITIRO DELLO IAS 28 (2003)
47
Il presente Principio sostituisce lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate (rivisto nella sostanza nel 2003).
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 29
Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate(13)
AMBITO DI APPLICAZIONE
1
Il presente Principio deve essere applicato ai bilanci, compresi i bilanci consolidati, di qualsiasi entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un'economia iperinflazionata.
2
In un'economia iperinflazionata, la rappresentazione dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria nella moneta locale, senza rideterminazione dei valori, non è utile. La moneta perde potere di acquisto con una tale rapidità che il confronto fra valori relativi a operazioni e altri fatti avvenuti in tempi differenti, anche nello stesso esercizio, è fuorviante.
3
Il presente Principio non stabilisce un valore assoluto di tasso d'inflazione al di sopra del quale si è in presenza di iperinflazione. La necessità di rideterminare i valori del bilancio, secondo quanto previsto dal presente Principio, deve essere oggetto di valutazione. Fra le situazioni indicative di iperinflazione vi sono le seguenti:
a)
la collettività preferisce impiegare la propria ricchezza in attività non monetarie o in una valuta estera relativamente stabile. La moneta locale posseduta viene investita immediatamente per conservare il potere di acquisto;
b)
la collettività considera i valori monetari non tanto rispetto alla moneta locale, bensì rispetto a una valuta estera relativamente stabile. I prezzi possono essere espressi in tale valuta;
c)
le vendite e gli acquisti a credito avvengono a prezzi che compensano le perdite attese di potere di acquisto durante il periodo della dilazione, anche se breve;
d)
i tassi di interesse, i salari e i prezzi sono collegati a un indice dei prezzi; e
e)
il tasso cumulativo di inflazione nell'arco di un triennio si avvicina, o supera, il 100 %.
4
È preferibile che tutte le entità che presentano i loro bilanci nella moneta di una stessa economia iperinflazionata applichino il presente Principio a partire dalla stessa data. Tuttavia il presente Principio si applica ai bilanci di qualsiasi entità fin dall'inizio dell'esercizio nel quale è riconosciuta l'esistenza di iperinflazione nel Paese nella cui moneta l'entità redige il bilancio.
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DEL BILANCIO
5
I prezzi variano nel tempo come risultato dell'agire di differenti fattori politici, economici e sociali, specifici o generali. Fattori specifici, quali le variazioni della domanda e dell'offerta e i cambiamenti tecnologici, possono determinare incrementi o decrementi nei singoli prezzi, significativi e indipendenti gli uni dagli altri. Inoltre, fattori generali possono tradursi in variazioni del livello generale dei prezzi e, perciò, del potere generale di acquisto della moneta.
6
Le entità che preparano i bilanci sulla base del costo storico non tengono conto né delle variazioni del livello generale dei prezzi né degli incrementi dei prezzi specifici delle attività o passività rilevate. Fanno eccezione quelle attività e passività che l'entità deve misurare al fair value (valore equo) o sceglie di misurare al fair value (valore equo). Ad esempio gli immobili, gli impianti e i macchinari possono essere rivalutati al fair value (valore equo) e le attività biologiche devono essere valutate in linea di massima al fair value (valore equo). Alcune entità, tuttavia, presentano il bilancio utilizzando il criterio dei costi correnti che riflette gli effetti delle variazioni nei prezzi specifici delle attività possedute.
7
In un'economia iperinflazionata il bilancio, sia esso basato sul criterio dei costi storici o dei costi correnti, è utile solo se esso è espresso nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Di conseguenza il presente Principio si applica ai bilanci redatti nella valuta di un'economia iperinflazionata. Non è consentita la presentazione delle informazioni richieste dal presente Principio come un'integrazione al bilancio i cui valori non siano stati rideterminati. Inoltre è sconsigliata la presentazione separata dei bilanci con i valori antecedenti la rideterminazione.
8
Il bilancio dell'entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un'economia iperinflazionata, sia che l'entità utilizzi il criterio dei costi storici sia che utilizzi quello dei costi correnti, deve essere esposto nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Anche i dati corrispondenti riferiti al periodo precedente richiesti dallo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007), e qualsiasi informazione riguardante precedenti periodi, devono essere esposti nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Al fine di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.
9
L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta deve essere imputato a prospetto di conto economico complessivo e illustrato distintamente.
10
La rideterminazione dei valori del bilancio, secondo quanto previsto dal presente Principio, richiede l'applicazione di specifiche procedure e di un processo di valutazione. La costanza nell'applicazione di tali procedure e valutazioni, da un esercizio all'altro, è più importante del calcolo scrupoloso dei valori risultanti inclusi nel bilancio rideterminato.
Bilancio a costi storici
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
11
I valori del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria non ancora espressi nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi.
12
Gli elementi monetari non sono rideterminati perché essi sono già espressi nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Gli elementi monetari sono rappresentati dal denaro posseduto e dalle voci i cui valori devono essere ricevuti o pagati in denaro.
13
Le attività e le passività contrattualmente legate a clausole di adeguamento dei prezzi, come i titoli e i prestiti indicizzati, sono rettificate secondo quanto previsto dall'accordo allo scopo di accertarne l'ammontare alla data di chiusura dell'esercizio. Tali valori sono iscritti a questo importo rettificato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria rideterminato.
14
Tutte le altre attività e passività sono non monetarie. Alcuni elementi non monetari sono iscritti ai valori correnti alla data di chiusura dell'esercizio, quali il valore netto di realizzo e il fair value (valore equo); essi non vengono, di conseguenza, rideterminati. Tutte le altre attività e passività non monetarie vengono rideterminate.
15
La maggior parte degli elementi non monetari sono iscritti al costo o al costo al netto degli ammortamenti; quindi essi sono espressi ai valori correnti alla data della loro acquisizione. Il costo rideterminato o il costo al netto degli ammortamenti di ciascuno di questi elementi è determinato applicando al costo storico e agli ammortamenti accumulati la variazione di un indice generale dei prezzi intervenuta tra la data di acquisizione e la data di chiusura dell'esercizio. Ad esempio gli immobili, gli impianti e i macchinari, le rimanenze di materie prime e di merci, l'avviamento, i brevetti, i marchi e le attività similari sono rideterminati a partire dalla data del loro acquisto. Le rimanenze di semilavorati e di prodotti finiti sono rideterminate a partire dalla data alla quale sono sostenuti i costi di acquisto e di produzione.
16
Informazioni precise sulla data di acquisizione di immobili, impianti e macchinari possono non essere disponibili o accertabili. In questi rari casi può essere necessario, nel primo esercizio di applicazione del presente Principio, utilizzare una stima professionale indipendente del valore dei beni quale criterio per la loro rideterminazione.
17
Un indice generale dei prezzi può non essere disponibile per gli esercizi per i quali il presente Principio prevede la rideterminazione del valore di immobili, impianti e macchinari. In queste circostanze può essere necessario utilizzare una stima basata, per esempio, sulle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale e una valuta estera relativamente stabile.
18
Alcuni elementi non monetari del bilancio sono iscritti a valori correnti a date differenti da quella di acquisizione o da quella del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quali immobili, impianti e macchinari che siano stati rivalutati a una data precedente. In questi casi i valori contabili sono rideterminati a partire dalla data della rivalutazione.
19
Il valore rideterminato di un elemento non monetario è ridotto, secondo quanto previsto dagli IFRS pertinenti, quando esso eccede il suo valore recuperabile. Ad esempio, i valori rideterminati di immobili, impianti e macchinari, avviamento, brevetti e marchi sono ridotti al valore recuperabile e i valori rideterminati per le rimanenze sono ridotti al valore netto di realizzo.
20
L'entità partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto può presentare il suo bilancio nella valuta di un'economia iperinflazionata. Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e il prospetto di conto economico complessivo di tale entità partecipata sono rideterminati secondo quanto previsto dal presente Principio al fine di determinare la quota dell'attivo netto e dell'utile (perdita) d'esercizio di pertinenza dell'investitore. Quando i valori rideterminati del bilancio dell'entità partecipata sono espressi in una valuta estera, essi devono essere convertiti al tasso di chiusura.
21
L'impatto dell'inflazione è normalmente compreso negli oneri finanziari. Non è corretto rideterminare il valore degli investimenti immobilizzati che sono stati finanziati mediante l'assunzione di prestiti e nemmeno capitalizzare la parte degli oneri finanziari che è diretta a compensare l'effetto dell'inflazione nello stesso periodo. Questa parte degli oneri finanziari è rilevata come costo di competenza dell'esercizio in cui viene sostenuto.
22
L'entità può acquistare attività a condizioni di pagamento differito e senza sostenere espliciti addebiti di interessi. Laddove non sia fattibile scindere il costo per gli interessi, tali attività sono rideterminate a partire dalla data del pagamento e non dalla data di acquisto.
23
[Eliminato]
24
All'inizio del primo esercizio di applicazione del presente Principio i componenti del capitale proprio, eccetto gli utili portati a nuovo e le riserve di rivalutazione, sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi a partire dalle date alle quali i componenti sono stati conferiti o comunque ottenuti. L'eventuale riserva di rivalutazione sorta in un esercizio precedente viene eliminata. La rideterminazione degli utili portati a nuovo deriva dalla rideterminazione degli altri valori del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
25
Alla fine del primo esercizio e in quelli successivi tutti i componenti del capitale proprio sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi dall'inizio dell'esercizio o dalla data del conferimento, se successiva. Le variazioni del capitale proprio nell'esercizio sono illustrate secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio.
Prospetto di conto economico complessivo
26
Il presente Principio richiede che tutte le voci del prospetto di conto economico complessivo siano espresse nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Perciò tutti i valori devono essere rideterminati applicando la variazione dell'indice generale dei prezzi intervenuta dalla data alla quale le voci di ricavo e di costo furono registrate inizialmente nel bilancio.
Utile o perdita sulla posizione monetaria netta
27
In periodo di inflazione l'entità che possiede attività monetarie eccedenti le passività monetarie perde potere di acquisto, mentre l'entità con passività monetarie eccedenti le attività monetarie guadagna potere di acquisto nella misura in cui le attività e le passività non siano legate al livello dei prezzi. L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta può essere ottenuto come differenza dalla rideterminazione del valore di attività non monetarie, di capitale proprio e di elementi del prospetto di conto economico complessivo e dalla rettifica di attività e passività indicizzate. L'utile o la perdita può essere stimato applicando la variazione dell'indice generale dei prezzi alla media ponderata dell'esercizio della differenza fra attività e passività monetarie.
28
L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta è imputato nell'utile (perdita) d'esercizio. La rettifica alle attività e passività contrattualmente indicizzate alle variazioni dei prezzi, effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo 13, è compensata con l'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta. Altre voci di ricavo e di costo, quali interessi attivi e passivi e le differenze di cambio relative a fondi investiti o presi a prestito, sono anch'esse associate alla posizione monetaria netta. Sebbene tali voci siano indicate distintamente, può essere utile che esse siano presentate nel prospetto di conto economico complessivo insieme con l'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta.
Bilancio a costi correnti
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
29
Le voci esposte al costo corrente non sono rideterminate perché esse sono già espresse nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Le altre voci del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sono rideterminate secondo quanto previsto dai paragrafi da 11 a 25.
Prospetto di conto economico complessivo
30
Il prospetto di conto economico complessivo a costi correnti, prima della rideterminazione dei valori, rileva, generalmente, i costi correnti alla data in cui l'operazione originaria o i fatti sono avvenuti. Il costo del venduto e l'ammortamento sono registrati ai costi correnti al momento del loro sostenimento; le vendite e gli altri costi sono registrati ai loro valori monetari quando si verificano. Perciò tutti i valori devono essere rideterminati nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio applicando un indice generale dei prezzi.
Utile o perdita sulla posizione monetaria netta
31
L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 27 e 28.
Imposte
32
La rideterminazione dei valori del bilancio secondo quanto previsto dal presente Principio può dare origine a differenze tra il valore contabile di singole attività e passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e il loro valore ai fini fiscali. Queste differenze sono contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.
Rendiconto finanziario
33
Il presente Principio richiede che tutte le voci del rendiconto finanziario siano espresse nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio.
Dati corrispondenti
34
I dati corrispondenti del precedente esercizio, siano essi espressi in base al criterio dei costi storici o dei costi correnti, sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi in modo che i valori comparativi siano presentati nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Anche l'informativa riguardante gli esercizi precedenti è espressa nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Al fine di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21.
Bilancio consolidato
35
Una controllante che redige il bilancio nella valuta di un'economia iperinflazionata può avere delle controllate che a loro volta predispongono i loro bilanci nelle valute di economie iperinflazionate. Il bilancio di ognuna di tali controllate deve essere rideterminato applicando un indice generale dei prezzi del paese nella cui valuta viene redatto, prima che esso sia incluso nel bilancio consolidato della controllante. Quando una controllata è estera, il suo bilancio rideterminato è convertito utilizzando i tassi di chiusura. I bilanci delle controllate che non presentano il bilancio in valute di economie iperinflazionate sono trattati secondo quanto previsto dallo IAS 21.
36
Se vengono consolidati bilanci con date di chiusura dell'esercizio differenti, tutti gli elementi, monetari e non monetari, devono essere rideterminati nell'unità di misura corrente alla data di chiusura del bilancio consolidato.
Scelta e utilizzo dell'indice generale dei prezzi
37
La rideterminazione dei valori del bilancio secondo quanto previsto dal presente Principio richiede l'utilizzo di un indice generale dei prezzi che rifletta le variazioni del potere generale di acquisto. È preferibile che tutte le entità che presentano il bilancio nella valuta della stessa economia utilizzino lo stesso indice.
ECONOMIE CHE CESSANO DI ESSERE IPERINFLAZIONATE
38
Quando un'economia cessa di essere iperinflazionata e l'entità non prepara e non presenta più il bilancio secondo quanto previsto dal presente Principio, essa deve trattare i valori espressi nell'unità di misura corrente al termine del precedente esercizio come base per i valori contabili nel suo bilancio successivo.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
39
Devono essere fornite le seguenti informazioni:
a)
il fatto che il bilancio e i dati corrispondenti degli esercizi precedenti siano stati rideterminati per tener conto delle variazioni del potere generale di acquisto della valuta funzionale e, di conseguenza, essi siano esposti nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio;
b)
se il bilancio è redatto in base al criterio dei costi storici o a quello dei costi correnti; e
c)
l'identificazione dell'indice dei prezzi e il suo livello alla data di chiusura dell'esercizio e le variazioni dell'indice durante l'esercizio corrente e il precedente.
40
Le informazioni integrative richieste dal presente Principio sono necessarie per chiarire il criterio utilizzato per trattare gli effetti dell'inflazione nel bilancio. Esse hanno anche lo scopo di fornire altre informazioni necessarie per comprendere quel criterio e i valori risultanti.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
41
Il presente Principio entra in vigore per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 1990 o in data successiva.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 32
Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio
OBIETTIVO
1
[Eliminato]
2
L'obiettivo del presente Principio è stabilire i criteri per la presentazione nel bilancio degli strumenti finanziari come passività o strumenti rappresentativi di capitale e per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie. Esso si applica nella classificazione degli strumenti finanziari, dal punto di vista dell'emittente, tra attività finanziarie, passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale; nella classificazione dei relativi interessi, dividendi, perdite e utili; e nelle circostanze nelle quali le attività e le passività finanziarie dovrebbero essere compensate.
3
I criteri contenuti nel presente Principio integrano i criteri per la rilevazione e valutazione delle attività e delle passività finanziarie di cui all'IFRS 9 Strumenti finanziari, e i criteri per la presentazione delle informazioni integrative a esse relative, previsti nell'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.
AMBITO DI APPLICAZIONE
4
Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:
a)
le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l'IFRS 9; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture.
b)
i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani di benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;
c)
[Eliminato]
d)
i contratti assicurativi come definiti dall'IFRS 17 Contratti assicurativi o i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17. Tuttavia il presente Principio si applica a:
i)
i derivati incorporati in contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, se l'IFRS 9 richiede che l'entità li contabilizzi separatamente;
ii)
le componenti di investimento separate dai contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, se l'IFRS 17 impone tale separazione, a meno che la componente di investimento separata sia un contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17;
iii)
i diritti e le obbligazioni dell'emittente derivanti da contratti assicurativi che soddisfano la definizione di contratti di garanzia finanziaria, se l'emittente applica l'IFRS 9 in sede di rilevazione e valutazione dei contratti. Tuttavia l'emittente deve applicare l'IFRS 17 se sceglie di applicarlo per la rilevazione e la valutazione dei contratti a norma del paragrafo 7, lettera e), dello stesso Principio;
iv)
i diritti e le obbligazioni dell'entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti di carte di credito o contratti analoghi emessi dall'entità, che offrono strumenti di credito o di pagamento, che soddisfano la definizione di contratto assicurativo, se l'entità applica l'IFRS 9 a detti diritti e dette obbligazioni in conformità all'IFRS 17, paragrafo 7, lettera h), e all'IFRS 9, paragrafo 2.1, lettera e), punto iv);
v)
i diritti e le obbligazioni dell'entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti assicurativi emessi dall'entità che limitano l'indennizzo per eventi assicurati all'importo altrimenti necessario per estinguere l'obbligazione dell'assicurato derivante dal contratto, se conformemente all'IFRS 17, paragrafo 8A, l'entità sceglie di applicare a tali contratti l'IFRS 9 invece dell'IFRS 17;
e)
[Eliminato]
f)
strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, ad eccezione di
i)
contratti rientranti nell'ambito applicativo dei paragrafi da 8 a 10 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;
ii)
i paragrafi 33 e 34 del presente Principio, che devono essere applicati alle azioni proprie acquistate, alienate, emesse o annullate in relazione a piani di opzioni su azioni per i dipendenti, piani di acquisto azioni per i dipendenti e ad ogni altro accordo di pagamento basato su azioni.
5-7
[Eliminato]
8
Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l'entità designa come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 2.5 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.
9
Vi sono diversi modi in cui un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:
a)
quando le disposizioni contrattuali permettono a entrambe le parti di regolarlo tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;
b)
quando la possibilità di estinguere tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nelle disposizioni contrattuali, ma l'entità ha la prassi di estinguere contratti simili tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con la controparte, attivando contratti che si compensano o vendendo il contratto prima dell'esercizio o decadenza del diritto);
c)
quando, per simili contratti, l'entità ha la prassi di ricevere consegna del sottostante e venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o del margine di profitto dell'intermediario; e
d)
quando l'elemento non finanziario che è l'oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide.
Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità rientra, conseguentemente, nell'ambito di applicazione del presente Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 8 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino ad essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo quanto previsto dalle esigenze di acquisto, vendita, o uso e conseguentemente, se rientrino nell'ambito di applicazione del presente Principio.
10
Un'opzione emessa per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere estinto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 9, lettera a) o d), rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto al fine di ricevere o consegnare l'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità.
DEFINIZIONI (CFR. ANCHE PARAGRAFI DA AG3 A AG23)
11
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità.
Una attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:
a)
disponibilità liquide;
b)
uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;
c)
un diritto contrattuale:
i)
a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o
ii)
a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità; o
d)
un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:
i)
un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o
ii)
un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.
Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:
a)
un'obbligazione contrattuale:
i)
a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o
ii)
a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità; o
b)
un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:
i)
un non derivato, per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o
ii)
un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tale scopo i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della entità medesima per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta sono da considerare strumenti rappresentativi di capitale se l'entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. Inoltre, per tali scopi gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.
In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.
Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una interessenza residua nelle attività dell'entità dopo aver dedotto tutte le sue passività.
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value (valore equo)).
Uno strumento con opzione a vendere è uno strumento finanziario che conferisce al suo possessore il diritto di rivendere all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria o è automaticamente ceduto all'emittente qualora si verifichi un evento futuro incerto, oppure in caso di decesso o pensionamento del suo possessore.
12
I termini indicati di seguito sono definiti nell'Appendice A dell'IFRS 9 o nel paragrafo 9 dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e sono utilizzati nel presente Principio con il significativo specificato nello IAS 39 e nell'IFRS 9:
—
costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
—
eliminazione contabile
—
derivato
—
criterio dell'interesse effettivo
—
contratto di garanzia finanziaria
—
passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
—
impegno irrevocabile
—
operazione programmata
—
efficacia della copertura
—
elemento coperto
—
strumento di copertura
—
posseduta per negoziazione
—
acquisto o vendita standardizzato
—
costi di transazione.
13
Nel presente Principio "contratto" e "contrattuale" si riferiscono a un accordo tra due o più parti che abbia conseguenze economiche chiare tali che le parti hanno una limitata, o nessuna, possibilità di evitarle, solitamente perché l'accordo è applicabile per legge. I contratti, e quindi gli strumenti finanziari, possono assumere forme differenti e non necessitano della forma scritta.
14
Nel presente Principio il termine "entità" include persone fisiche, società di persone, persone giuridiche, amministrazioni fiduciarie ed enti pubblici.
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
Passività e capitale (vedere inoltre i paragrafi AG13-AG14J e AG25-AG29A)
15
L'emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento, o i suoi componenti, al momento della rilevazione iniziale come una passività finanziaria, attività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale in conformità alla sostanza degli accordi contrattuali e alle definizioni di passività finanziaria, di attività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale.
16
Quando un emittente applica le definizioni di cui al paragrafo 11 per determinare se uno strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di capitale piuttosto che una passività finanziaria, lo strumento è uno strumento rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni a) e b) di seguito sono soddisfatte:
a)
Lo strumento non include alcuna obbligazione contrattuale:
i)
a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o
ii)
a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'emittente.
b)
Qualora lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi del capitale proprio dell'emittente, è:
i)
un non derivato che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l'emittente a consegnare un numero variabile di propri strumenti rappresentativi del proprio capitale; o
ii)
un derivato che sarà estinto soltanto dall'emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi del proprio capitale. A tale scopo i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della entità medesima per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta sono da considerare strumenti rappresentativi di capitale se l'entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. A tale scopo, inoltre, gli strumenti rappresentativi di capitale dello stesso emittente non comprendono quegli strumenti che hanno tutte le caratteristiche e soddisfano le condizioni descritte nei paragrafi 16A e 16B ovvero nei paragrafi 16C e 16D, o quegli strumenti che sono contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi del capitale proprio dell'emittente.
Un'obbligazione contrattuale, inclusa una obbligazione derivante da uno strumento finanziario derivato, che si concretizzerà, o potrà concretizzarsi, in un futuro ricevimento o consegna degli strumenti rappresentativi del capitale proprio dell'emittente, ma che non soddisfa le condizioni (a) e (b) sopra, non è uno strumento rappresentativo di capitale. In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.
Strumenti con opzione a vendere
16A
Uno strumento finanziario con opzione a vendere comporta un'obbligazione contrattuale a carico dell'emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in questione in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria nel momento in cui viene esercitata l'opzione. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno strumento che preveda una siffatta obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le seguenti caratteristiche:
a)
lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità in caso di liquidazione della stessa. L'attivo netto dell'entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:
i)
dividendo l'attivo netto dell'entità al momento della liquidazione in unità di pari ammontare; e
ii)
moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario.
b)
Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:
i)
non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell'entità al momento della liquidazione, e
ii)
non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.
c)
Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti presentano caratteristiche identiche. Per esempio, essi devono essere tutti con opzione a vendere e la formula o l'eventuale altro metodo utilizzato per calcolarne il prezzo di riacquisto o rimborso è identico per tutti gli strumenti rientranti in tale classe.
d)
A prescindere dall'obbligazione contrattuale posta a carico dell'emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria, lo strumento non comporta alcuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un'altra entità né a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'entità e non è un contratto che verrà o potrà venire estinto con strumenti rappresentativi di capitale dell'entità come indicato al sottoparagrafo (b) della definizione di passività finanziaria.
e)
I flussi finanziari attesi totali attribuibili allo strumento nel suo arco di vita si basano sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell'attivo netto rilevato o la variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato e non rilevato dell'entità nell'arco di vita dello strumento (escluso qualsiasi suo effetto).
16B
Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l'emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:
a)
flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, sulla variazione dell'attivo netto rilevato o sulla variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato o non rilevato dell'entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e
b)
l'effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti con opzione a vendere.
Ai fini dell'applicazione del presente requisito, l'entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento di cui al paragrafo 16A che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l'entità emittente. Qualora l'entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento con opzione a vendere non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.
Strumenti, o componenti di strumenti, che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione
16C
Alcuni strumenti finanziari comportano un'obbligazione contrattuale a carico dell'entità emittente a consegnare a un'altra entità una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione. L'obbligazione nasce perché la liquidazione è certa ed esula dal controllo dell'entità (per esempio, entità a tempo determinato), oppure è incerta, ma a discrezione del possessore dello strumento. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno strumento che preveda una siffatta obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le seguenti caratteristiche:
a)
lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità in caso di liquidazione della stessa. L'attivo netto dell'entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:
i)
dividendo l'attivo netto dell'entità all'atto della liquidazione in unità di pari ammontare; e
ii)
moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario.
b)
Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:
i)
non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell'entità al momento della liquidazione, e
ii)
non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.
c)
Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti devono comportare un'identica obbligazione contrattuale a carico dell'entità emittente di consegnare una quota proporzionale del proprio attivo netto in caso di liquidazione.
16D
Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l'emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:
a)
flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, sulla variazione dell'attivo netto rilevato o sulla variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato o non rilevato dell'entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e
b)
l'effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti.
Ai fini dell'applicazione del presente requisito, l'entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento di cui al paragrafo 16C che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l'entità emittente. Qualora l'entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.
Riclassificazione di strumenti con opzione a vendere e strumenti che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione
16E
L'entità deve classificare uno strumento finanziario come strumento rappresentativo di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai suddetti paragrafi. L'entità deve riclassificare uno strumento finanziario dalla data in cui lo strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare tutti i requisiti di cui sopra. Per esempio, se l'entità rimborsa tutti gli strumenti non soggetti a opzione di vendita emessi e qualsiasi strumento con opzione a vendere ancora esistente presenta tutte le caratteristiche e soddisfa tutti i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B, l'entità deve riclassificare gli strumenti con opzione a vendere come strumenti rappresentativi di capitale dalla data in cui rimborsa gli strumenti non soggetti a opzione di vendita.
16F
Per la riclassificazione di uno strumento conformemente al paragrafo 16E, l'entità deve procedere come segue:
a)
essa deve riclassificare uno strumento rappresentativo di capitale come passività finanziaria dalla data in cui lo strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. La passività finanziaria deve essere valutata al fair value (valore equo) dello strumento alla data di riclassificazione. L'entità deve rilevare nel patrimonio netto qualunque differenza tra il valore contabile dello strumento rappresentativo di capitale e il fair value (valore equo) della passività finanziaria alla data di riclassificazione;
b)
essa deve riclassificare una passività finanziaria come strumento rappresentativo di capitale dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Uno strumento rappresentativo di capitale deve essere valutato al valore contabile della passività finanziaria alla data di riclassificazione.
Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria (paragrafo 16, lettera a))
17
Eccezion fatta per le circostanze descritte nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, una caratteristica determinante per differenziare una passività finanziaria da uno strumento rappresentativo di capitale è l'esistenza di un'obbligazione contrattuale di un contraente di uno strumento finanziario (l'emittente) a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria all'altra parte (il possessore) o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'emittente. Sebbene il possessore di uno strumento rappresentativo di capitale possa avere titolo a ricevere una quota proporzionale di eventuali dividendi o altre distribuzioni di capitale, l'emittente non ha un'obbligazione contrattuale a eseguire tali distribuzioni perché non può essere obbligato a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un altro contraente.
18
La classificazione di uno strumento finanziario nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. La sostanza e la forma giuridica sono solitamente coerenti, ma non lo sono sempre. Alcuni strumenti finanziari assumono la forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passività finanziarie. Per esempio:
a)
un'azione privilegiata che preveda il rimborso obbligatorio da parte dell'emittente di un ammontare fisso o determinabile a una data futura fissa o determinabile o che dia al possessore il diritto di richiedere all'emittente il rimborso dello strumento a o dopo una certa data per un ammontare fisso o determinabile, è una passività finanziaria;
b)
uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria (uno "strumento con opzione a vendere") è una passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Lo strumento finanziario è una passività finanziaria anche quando l'importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è determinato in base a un indice o a un'altra voce che può aumentare o diminuire. L'esistenza di un'opzione per il possessore di rivendere lo strumento all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria significa che lo strumento con opzione a vendere soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Per esempio, i fondi comuni aperti, i fondi di investimento, le società di persone e alcune aziende cooperative possono fornire ai possessori di quote di partecipazione o soci il diritto al rimborso delle loro partecipazioni in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide, operazione a seguito della quale le partecipazioni dei possessori di quote o soci vengono classificate come passività finanziarie, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Tuttavia la classificazione come passività finanziaria non preclude l'utilizzo di termini quali "valore dell'attivo netto attribuibile ai possessori di quote di partecipazione" e "variazione del valore dell'attivo netto attribuibile ai possessori di quote di partecipazione" nel prospetto del bilancio dell'entità che non dispone di capitale versato (come alcuni fondi comuni e fondi di investimento, vedere Esempio illustrativo 7) o l'utilizzo di informazioni aggiuntive per mostrare che le partecipazioni totali dei soci includono voci quali le riserve che soddisfano la definizione di capitale e strumenti con opzione a vendere che invece non la soddisfano (vedere Esempio illustrativo 8).
19
Qualora l'entità non goda di un diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria per estinguere un'obbligazione contrattuale, l'obbligazione soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. Per esempio:
a)
una restrizione alla capacità dell'entità di far fronte a un'obbligazione contrattuale, quale un'insufficiente possibilità nella provvista di valuta estera o la necessità di ottenere l'autorizzazione al pagamento da parte di un'autorità di regolamentazione, non annulla l'obbligazione contrattuale dell'entità o il diritto contrattuale del possessore derivante dallo strumento;
b)
un'obbligazione contrattuale che è subordinata all'esercizio della controparte del suo diritto al rimborso è una passività finanziaria perché l'entità non gode del diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria;
20
Uno strumento finanziario che non stabilisca esplicitamente un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria, può stabilirla indirettamente attraverso le proprie clausole e condizioni generali. Per esempio:
a)
uno strumento finanziario può contenere un'obbligazione non finanziaria che deve essere estinta se, e soltanto se, l'entità non riesce a eseguire distribuzioni o a rimborsare lo strumento. Qualora l'entità può evitare un trasferimento di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria soltanto estinguendo l'obbligazione non finanziaria, lo strumento finanziario è una passività finanziaria;
b)
uno strumento finanziario è una passività finanziaria se dispone che all'estinzione l'entità consegnerà alternativamente:
i)
disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria; o
ii)
azioni proprie il cui valore è determinato per eccedere sostanzialmente il valore della disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria.
Per quanto l'entità non abbia un'obbligazione contrattuale esplicita a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria, il valore dell'estinzione alternativa tramite azioni è tale che l'entità regolerà in disponibilità liquide. In qualsiasi caso, al possessore è stato in concreto garantito il ricevimento di un importo che è almeno uguale all'opzione di estinzione tramite disponibilità liquide (cfr. paragrafo 21).
Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (paragrafo 16, lettera b))
21
Un contratto non è uno strumento rappresentativo di capitale soltanto perché può concretizzarsi nel ricevimento o nella consegna di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. L'entità può avere un diritto o un'obbligazione contrattuale di ricevere o consegnare una quantità di azioni proprie o di altri strumenti rappresentativi di capitale che varia in modo che il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità che sono ricevuti o consegnati è pari all'importo del diritto o dell'obbligazione contrattuale. Tale diritto o obbligazione contrattuale può essere per un importo fisso o un importo che oscilla in parte o completamente in funzione alle variazioni di una variabile diversa da quella del prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (per esempio un tasso di interesse, un prezzo di una merce o di uno strumento finanziario). Due esempi sono a) un contratto per la consegna di tanti strumenti rappresentativi di capitale dell'entità che corrispondono a un valore di CU100 (14), e b) un contratto per la consegna di un quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale pari a un valore di 100 once d'oro. Tale contratto è una passività finanziaria dell'entità anche se l'entità deve o può estinguerla consegnando strumenti rappresentativi del proprio capitale. Non è uno strumento rappresentativo di capitale perché l'entità utilizza un quantitativo variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale come mezzo per regolare il contratto. Conseguentemente, il contratto non prova l'esistenza di una partecipazione residua nelle attività dell'entità dopo avere dedotto tutte le sue passività.
22
Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 22A, un contratto che sarà regolato dall'entità (ricevendo o) consegnando un quantitativo fisso di strumenti rappresentativi del proprio capitale in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, un'opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso di azioni dell'entità a un prezzo fisso o per un importo fisso di valore nominale di un'obbligazione è uno strumento rappresentativo di capitale. Variazioni del fair value (valore equo) di un contratto derivanti da variazioni nei tassi di interesse di mercato che non influiscono sull'importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie da consegnare o ricevere, o sul quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale da ricevere o consegnare, al regolamento del contratto non impediscono al contratto stesso di essere uno strumento rappresentativo di capitale. Qualsiasi corrispettivo ricevuto (quale il premio ricevuto per un'opzione venduta o warrant emesso su azioni proprie dell'entità) viene rilevato direttamente a incremento del patrimonio netto. Qualsiasi corrispettivo pagato (quale il premio pagato per un'opzione acquistata) è dedotto direttamente dal patrimonio netto. Le variazioni del fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.
22A
Se gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità che essa deve ricevere o consegnare all'atto dell'estinzione di un contratto sono strumenti finanziari con opzione a vendere che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o strumenti che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione e presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16C e 16D, il contratto è un'attività o una passività finanziaria. Tale definizione comprende un contratto che sarà estinto dall'entità ricevendo o consegnando un numero fisso di siffatti strumenti in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria.
23
Eccezion fatta per le circostanze illustrate nei paragrafi 16 A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, il contratto che contiene l'obbligazione per l'entità di acquistare strumenti rappresentativi del proprio capitale in cambio di disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso (per esempio, per il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine, prezzo di esercizio dell'opzione o altro importo di rimborso). Questo si verifica anche se il contratto è uno strumento rappresentativo di capitale. Un esempio è l'obbligazione dell'entità relativa a un contratto forward ad acquistare strumenti rappresentativi del proprio capitale contro disponibilità liquide. La passività finanziaria è rilevata inizialmente al valore attuale dell'importo di rimborso ed è riclassificata dal patrimonio netto. Successivamente la passività finanziaria è valutata in conformità all'IFRS 9. Qualora il contratto scada senza che vi sia consegna, il valore contabile della passività finanziaria è trasferito al patrimonio netto. L'obbligazione contrattuale dell'entità ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso, anche se l'obbligazione all'acquisto è subordinata all'esercizio da parte della controparte del diritto di rimborso (per esempio un'opzione put emessa che dà alla controparte il diritto di vendere all'entità strumenti rappresentativi del capitale proprio dell'entità a un prezzo fisso).
24
Un contratto che sarà regolato dall'entità con la consegna o il ricevimento di un determinato quantitativo di strumenti rappresentativi del proprio capitale in cambio di un importo variabile di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria è un'attività o una passività finanziaria. Un esempio è un contratto che impegna l'entità a consegnare 100 degli strumenti rappresentativi del proprio capitale in cambio di un importo di disponibilità liquide pari al valore di 100 once d'oro.
Clausole di regolamento potenziale
25
Uno strumento finanziario può prevedere che l'entità consegni disponibilità liquide o altra attività finanziaria o, diversamente, che lo regoli in modo che diventi una passività finanziaria qualora si verifichino o non si verifichino eventi futuri incerti (o subordinatamente all'esito di circostanze incerte) che sono al di fuori del controllo di entrambe le parti, l'emittente e il possessore dello strumento, quali una variazione degli indici del mercato azionario, dell'indice dei prezzi al consumo, del tasso di interesse o della normativa tributaria, o dei ricavi, del risultato economico netto o del rapporto tra passività totale e patrimonio netto futuri dell'emittente. L'emittente di tale strumento non ha il diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di regolare lo strumento finanziario in modo che diventi una passività finanziaria). Quindi, è una passività finanziaria dell'emittente eccetto il caso in cui:
a)
non sia autentica la parte della clausola di regolamento potenziale che potrebbe richiedere un regolamento con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale che diventi una passività finanziaria);
b)
all'emittente possa essere richiesto di regolare l'obbligazione con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di regolarla in modo tale che diventi una passività finanziaria) soltanto in caso di liquidazione dell'emittente; o
c)
lo strumento presenti tutte le caratteristiche e soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B.
Opzioni sulle modalità di regolamento
26
Quando uno strumento finanziario derivato offre a una parte una scelta sulle modalità di regolamento (per esempio l'emittente o il possessore può scegliere di regolare con disponibilità liquide o scambiando azioni in cambio di disponibilità liquide) si tratta di un'attività o di una passività finanziaria a meno che tutte le alternative di regolamento non portino a qualificarlo come uno strumento rappresentativo di capitale.
27
Un esempio di strumento finanziario derivato con un'opzione di regolamento che corrisponde a una passività finanziaria è un diritto di opzione su azioni che l'emittente può decidere di regolare con disponibilità liquide o scambiando le azioni proprie con disponibilità liquide. Allo stesso modo, alcuni contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cambio di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio perché possono essere regolati sia con la consegna di un elemento non finanziario sia con disponibilità liquide o altro strumento finanziario (cfr. paragrafi 8-10). Tali contratti sono attività o passività finanziarie e non strumenti rappresentativi di capitale.
Strumenti finanziari composti (cfr. anche paragrafi da AG30 a AG35 e gli esempi illustrativi 9-12)
28
L'emittente di uno strumento finanziario non derivato deve valutare le condizioni dello strumento finanziario per determinare se contiene entrambe le componenti di passività e di capitale. Tali componenti devono essere classificate separatamente come passività finanziarie, attività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale secondo quanto previsto dal paragrafo 15.
29
L'entità rileva separatamente le componenti di uno strumento finanziario che a) fa sorgere una passività finanziaria per l'entità e b) attribuisce un'opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità. Per esempio un'obbligazione o uno strumento simile convertibile dal possessore in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità corrisponde a uno strumento finanziario composto. Dal punto di vista dell'entità tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria (un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria) e uno strumento rappresentativo di capitale (un'opzione call che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità). L'effetto economico dell'emissione di tale strumento è sostanzialmente simile all'emissione contemporanea di uno strumento di debito con una clausola di rimborso anticipato e warrant di acquisto di azioni ordinarie o all'emissione di uno strumento di debito con warrant staccabili per l'acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti questi casi, l'entità presenta le componenti di passività e di capitale distintamente nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
30
La classificazione delle componenti di passività e di capitale di uno strumento convertibile non deve essere riveduta a seguito di un cambiamento nella probabilità che una opzione di conversione sia esercitata, persino quando l'esercizio dell'opzione può sembrare che sia diventato economicamente vantaggioso per alcuni possessori. I possessori potrebbero non sempre agire come ci si attenderebbe perché, per esempio, gli effetti fiscali della conversione potrebbero essere differenti per i diversi possessori. Inoltre, la probabilità di conversione può variare di volta in volta. L'obbligazione contrattuale dell'entità ad effettuare pagamenti futuri permane fino a quando essa viene estinta attraverso la conversione, la scadenza dello strumento o qualche altra operazione.
31
L'IFRS 9 tratta la valutazione delle attività e passività finanziarie. Gli strumenti rappresentativi di capitale sono strumenti che rappresentano un'interessenza residua nelle attività dell'entità al netto di tutte le sue passività. Quindi, quando il valore contabile iniziale di uno strumento finanziario composto viene attribuito alle componenti di capitale e passività, alle prime viene attribuito il valore residuo dopo avere dedotto dal fair value (valore equo) dello strumento nel suo complesso l'importo determinato separatamente per la componente di passività. Il valore di qualsiasi elemento di derivato (come un'opzione call) incorporato nello strumento finanziario composto diverso dalla componente di capitale (quale un'opzione convertibile in capitale) è incluso nella componente di passività. La somma dei valori contabili attribuiti alle componenti di passività e di capitale al momento della rilevazione iniziale è sempre uguale al fair value (valore equo) attribuibile allo strumento nel suo complesso. Dalla rilevazione distinta delle componenti dello strumento non possono emergere, inizialmente, utili o perdite.
32
In conformità della metodologia descritta nel paragrafo 31, l'emittente di un'obbligazione convertibile in azioni ordinarie determina prima il valore contabile della componente di passività misurando il fair value (valore equo) di una passività similare (incluso qualsiasi elemento derivato incorporato nello strumento finanziario non di capitale) che non ha una componente di capitale associata. Il valore contabile da iscrivere per lo strumento rappresentativo di capitale rappresentato dall'opzione a convertire lo strumento in azioni ordinarie è quindi determinato deducendo il fair value (valore equo) da iscrivere per la passività finanziaria dal fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto nel suo complesso.
Azioni proprie (cfr. anche paragrafo AG36)
33
Qualora l'entità riacquisti propri strumenti rappresentativi di capitale, quegli strumenti ("azioni proprie") devono essere dedotti dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. Tali azioni proprie possono essere acquistate e detenute dall'entità o da altri componenti del gruppo consolidato. Il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato direttamente nel patrimonio netto.
33A
Talune entità gestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori benefici determinati in funzione delle quote detenute nel fondo e rilevano passività finanziarie per gli importi da versare a tali investitori. Analogamente alcune entità emettono gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta di cui detengono gli elementi sottostanti. Alcuni di tali fondi o elementi sottostanti comprendono azioni proprie dell'entità. Nonostante il paragrafo 33, l'entità può scegliere di non detrarre dal patrimonio netto un'azione propria che è inclusa in un siffatto fondo o è un elemento sottostante quando, e solo quando, l'entità riacquista lo strumento rappresentativo del proprio capitale a tali fini. L'entità può invece scegliere di continuare a contabilizzare tale azione propria come patrimonio netto e di contabilizzare lo strumento riacquistato come se si trattasse di un'attività finanziaria che essa valuta al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità con l'IFRS 9. Tale scelta è irrevocabile e viene fatta strumento per strumento. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali (cfr. l'IFRS 17 per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).
34
L'importo di azioni proprie possedute è indicato separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. L'entità presenta le informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate se l'entità riacquista strumenti rappresentativi del proprio capitale da parti correlate.
Interessi, dividendi, perdite e utili (cfr. anche paragrafo AG37)
35
Interessi, dividendi, perdite ed utili correlati a uno strumento finanziario o a una componente che è una passività finanziaria devono essere rilevati come proventi od oneri nell'utile (perdita) d'esercizio. Le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere rilevate dall'entità direttamente nel patrimonio netto. I costi di transazione di un'operazione sul capitale devono essere contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto.
35A
Le imposte sul reddito relative alle distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale e ai costi di transazione di un'operazione sul capitale devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 12 Imposte sul reddito.
36
La classificazione di uno strumento finanziario come una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale determina se gli interessi, i dividendi, le perdite e gli utili connessi a tale strumento sono rilevati come proventi o oneri nell'utile (perdita) d'esercizio. Quindi, i pagamenti di dividendi su azioni totalmente rilevate come passività sono rilevati come oneri così come l'interesse su un'obbligazione. Similmente, utili e perdite associati a rimborsi o rifinanziamenti di passività finanziarie sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio, mentre i rimborsi o rifinanziamenti di strumenti rappresentativi di capitale sono rilevati come variazioni del patrimonio netto. Le variazioni del fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.
37
L'entità tipicamente sostiene vari costi nell'emissione o riacquisto di strumenti rappresentativi del proprio capitale. Tali costi possono comprendere spese di registro e altri oneri dovuti all'Autorità di regolamentazione, importi pagati a consulenti legali, contabili e ad altri professionisti, costi di stampa, imposte di registro e di bollo. I costi di transazione di un'operazione sul capitale sono contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto nella misura in cui hanno natura di costi incrementali direttamente attribuibili all'operazione sul capitale che diversamente sarebbero stati evitati. I costi di un'operazione sul capitale che viene abbandonata sono rilevati come costo.
38
I costi di transazione connessi all'emissione di uno strumento finanziario composto sono imputati alle componenti di passività e di capitale dello strumento in proporzione al valore di ciascuna componente. I costi di transazione che sono collegati congiuntamente a più di una operazione (per esempio, costi di un'offerta concomitante di alcune azioni e di altri titoli azionari quotandi in Borsa) sono imputati a queste operazioni utilizzando un criterio di ripartizione razionale e coerente con operazioni similari.
39
L'importo dei costi di transazione portato in deduzione del patrimonio netto nell'esercizio deve essere indicato distintamente secondo quanto previsto dallo IAS 1.
40
I dividendi classificati come oneri possono essere esposti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo insieme agli interessi per altre passività o in una voce distinta. In aggiunta alle disposizioni contenute nel presente Principio, l'illustrazione di interessi e dividendi è soggetta alle disposizioni dello IAS 1 e dell'IFRS 7. Talvolta, a causa del diverso trattamento al quale sono soggetti, per esempio dal punto di vista della deducibilità fiscale, è opportuno riportare distintamente gli interessi e i dividendi nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. L'informativa sugli effetti fiscali è esposta secondo quanto previsto dallo IAS 12.
41
Utili e perdite connessi a variazioni nel valore contabile di una passività finanziaria sono rilevati come provento o onere nell'utile (perdita) d'esercizio anche quando si riferiscono a uno strumento che include un diritto alla interessenza residua nelle attività dell'entità in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria (cfr. paragrafo 18, lettera b)). Secondo quanto previsto dallo IAS 1 l'entità presenta qualsiasi utile o perdita derivante dalla rideterminazione del valore di tale strumento separatamente nel prospetto di conto economico complessivo quando è rilevante nella spiegazione dell'andamento dell'entità.
Compensazione di attività e passività finanziarie (cfr. anche paragrafi AG38A–AG38F e AG39)
42
L'attività e la passività finanziaria devono essere compensate e il saldo netto esposto nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando e soltanto quando l'entità:
a)
ha correntemente un diritto legale a compensare gli importi rilevati contabilmente; e
b)
intende regolare per il residuo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività.
Nel contabilizzare l'operazione di trasferimento dell'attività finanziaria che non soddisfa le condizioni richieste per l'eliminazione contabile, l'entità non deve compensare l'attività trasferita e la passività correlata (cfr. IFRS 9, paragrafo 3.2.22).
43
Il presente Principio richiede l'esposizione di attività e passività finanziarie per il loro saldo netto quando facendo ciò riflette i flussi finanziari futuri che l'entità si attende di ottenere dal regolamento di due o più strumenti finanziari distinti. Quando l'entità ha il diritto nonché la volontà di ricevere o pagare un unico importo netto, essa possiede in effetti una singola attività o passività finanziaria. Negli altri casi le attività e le passività finanziarie sono presentate distintamente fra loro, coerentemente con le loro caratteristiche di risorsa o di obbligazione per l'entità. Una entità deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 13B–13E dell'IFRS 7 per gli strumenti finanziari rilevati che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A dell'IFRS 7.
44
La compensazione di una attività finanziaria con una passività finanziaria rilevate, e la conseguente esposizione del loro saldo netto, differisce dalla eliminazione contabile di un'attività finanziaria o passività finanziaria. Sebbene la compensazione non dia origine alla rilevazione di un utile o di una perdita, di contro l'eliminazione contabile di uno strumento finanziario comporta non solo la cancellazione dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della voce precedentemente rilevata, ma può anche richiedere la rilevazione di un utile o di una perdita.
45
Il diritto di compensazione è un diritto legale del debitore, contrattuale o altrimenti stabilito, ad adempiere o comunque eliminare in tutto o in parte un importo dovuto a un creditore compensando tale importo con un importo dovuto dal creditore. In casi particolari, un debitore può avere il diritto legale di compensare un importo dovutogli da una terza parte con l'ammontare dovuto a un creditore, a condizione che fra le tre parti ci sia un accordo che stabilisca chiaramente il diritto di compensazione del debitore. Poiché il diritto di compensazione è di carattere legale, i suoi presupposti possono differire da un ambito giurisdizionale a un altro e la normativa applicabile ai rapporti tra le parti necessita di valutazione.
46
L'esistenza di un diritto legalmente esercitabile di compensare una attività con una passività finanziaria influisce sui diritti e sulle obbligazioni relativi a una attività e passività finanziaria e può influire sull'esposizione dell'entità al rischio di credito e di liquidità. Tuttavia, l'esistenza del diritto, di per sé, non è sufficiente per effettuare la compensazione. In assenza dell'intenzione di esercitare tale diritto o di regolare contemporaneamente, l'ammontare e i tempi dei futuri flussi finanziari dell'entità non vengono influenzati. Quando l'entità intende esercitare tale diritto o regolare contemporaneamente, l'esposizione dell'attività e della passività per il loro saldo netto riflette più correttamente gli importi e i tempi dei flussi finanziari futuri, così come i rischi ai quali tali flussi finanziari sono esposti. L'intenzione di una o di entrambe le parti di regolare per il saldo netto senza il diritto legale a farlo non è sufficiente a giustificare la compensazione, perché i diritti e le obbligazioni relativi alle singole attività e passività finanziarie rimangono inalterati.
47
L'intenzione dell'entità di regolare particolari attività e passività può essere influenzata dalle sue normali politiche aziendali, dalle condizioni dei mercati finanziari e da altre situazioni che possono limitare la capacità di regolare per il loro saldo netto o contemporaneamente. Quando l'entità ha il diritto di compensazione ma non intende regolare per il saldo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività, l'effetto di tale diritto sull'esposizione dell'entità al rischio di credito è oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dell'IFRS 7.
48
Il regolamento simultaneo di due strumenti finanziari può avvenire, per esempio, tramite l'intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario organizzato o in uno scambio diretto. In tali casi i flussi finanziari sono, in effetti, equivalenti a un singolo ammontare netto e non esiste un rischio di credito o di liquidità. In altri casi, l'entità può regolare due strumenti ricevendo e pagando ammontari distinti, esponendosi così al rischio di credito per l'intero ammontare dell'attività o al rischio di liquidità per l'intero ammontare della passività. Tali esposizioni ai rischi possono essere significative anche se relativamente di breve periodo. Di conseguenza, la realizzazione di un'attività finanziaria e l'estinzione di una passività finanziaria sono considerate come simultanee solo quando le liquidazioni avvengono nello stesso momento.
49
Le condizioni richieste nel paragrafo 42 non sono generalmente soddisfatte e la compensazione non è, di norma, corretta quando:
a)
alcuni distinti strumenti finanziari sono utilizzati per riprodurre le caratteristiche di un singolo strumento finanziario (uno "strumento sintetico");
b)
attività e passività finanziarie derivano da strumenti finanziari aventi la medesima esposizione al rischio primario (per esempio, attività e passività in un portafoglio di contratti forward o altri strumenti derivati) ma con controparti differenti;
c)
attività finanziarie o altre attività sono prestate come garanzia collaterale di passività finanziarie senza rivalsa;
d)
attività finanziarie sono affidate a una gestione fiduciaria da un debitore allo scopo di estinguere un'obbligazione senza che quelle attività siano state accettate dal creditore come regolamento dell'obbligazione (quale un accordo di costituzione di fondi di ammortamento); o
e)
si prevede che obbligazioni contratte a seguito di eventi che hanno dato origine a perdite saranno rimborsate da un terzo in virtù di una richiesta di indennizzo nell'ambito di un contratto assicurativo.
50
L'entità che sottoscriva numerosi strumenti finanziari con una singola controparte può stipulare con essa un "accordo quadro di compensazione". Tale accordo prevede che vi possa essere un singolo regolamento per il saldo per tutti gli strumenti finanziari rientranti nell'accordo al verificarsi di inadempimento o interruzione di qualsiasi contratto. Questi accordi sono usati abitualmente dagli istituti finanziari per proteggersi da perdite in caso di fallimento o di altre circostanze che comportano che una controparte sia incapace di far fronte ai suoi impegni. Un accordo quadro di compensazione dà origine, di norma, a un diritto di compensazione che può essere fatto valere legalmente e che influisce sul realizzo o sull'estinzione di singole attività e passività finanziarie solo in seguito a specifici casi di inadempimento o in circostanze che non ci si attende intervengano nel normale svolgimento dell'attività. Un accordo quadro di compensazione non fornisce il presupposto per la compensazione a meno che non siano soddisfatti entrambi i criteri esposti nel paragrafo 42. Quando attività e passività finanziarie soggette a un accordo quadro di compensazione non vengono compensate, l'effetto dell'accordo sull'esposizione dell'entità al rischio di credito deve essere oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dell'IFRS 7.
51-95
[Eliminato]
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
96
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2005 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. L'entità non deve applicare il presente Principio per esercizi che hanno inizio prima del 1o gennaio 2005 a meno che l'entità applichi anche lo IAS 39 (pubblicato a dicembre 2003), incluse le rettifiche pubblicate nel marzo 2004. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
96A
Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha stabilito che gli strumenti finanziari che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D debbano essere classificati come strumento rappresentativo di capitale, ha modificato i paragrafi 11, 16, 17-19, 22, 23, 25, AG13, AG14 e AG27 e ha aggiunto i paragrafi 16A-16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A-AG14J e AG29A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto e contestualmente applicare le relative modifiche apportate allo IAS 1, allo IAS 39, all'IFRS 7 e all'IFRIC 2.
96B
Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione ha introdotto una deroga limitata all'ambito di applicazione; Pertanto l'entità non deve applicare la deroga per analogia.
96C
La classificazione degli strumenti di cui alla presente deroga deve essere limitata alla contabilizzazione di tale strumento nell'ambito dello IAS 1, dello IAS 32, dello IAS 39, dell'IFRS 7 e dell'IFRS 9. Lo strumento non deve essere considerato uno strumento rappresentativo di capitale nell'ambito di altre guide come, per esempio, l'IFRS 2.
97
Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente.
97A
Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 40. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
97B
L'IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 4(c). L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da una aggregazione aziendale con data di acquisizione antecedente all'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). L'entità deve invece contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi 65A–65E dell'IFRS 3 (come modificato nel 2010).
97C
Nell'applicare le modifiche descritte nel paragrafo 96A, l'entità è tenuta a dividere uno strumento finanziario composto con obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione in componenti di passività e capitale distinte. Se la componente di passività non esiste più, un'applicazione retroattiva di dette modifiche allo IAS 32 comporterebbe la distinzione di due componenti di patrimonio netto. La prima componente sarebbe imputata agli utili portati a nuovo e rappresenterebbe l'interesse cumulativo maturato sulla componente di passività. L'altra componente rappresenterebbe la componente di capitale originaria. Pertanto, se alla data di applicazione delle modifiche, la componente di passività non esiste più, l'entità non è tenuta a distinguere le due componenti.
97D
Il paragrafo 4 è stato modificato da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell'IFRS 7, al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 1 dello IAS 31 pubblicate nel maggio 2008. L'entità può applicare la modifica prospetticamente.
97E
I paragrafi 11 e 16 sono stati modificati da Classificazione delle emissioni di diritti, pubblicato nell'ottobre del 2009. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o febbraio 2010 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
97F
[Eliminato]
97G
Il paragrafo 97 B è stato modificato da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata.
97H
[Eliminato]
97I
L'IFRS 10 e l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 4(a) e AG29. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.
97J
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value (valore equo) del paragrafo 11 e ha modificato i paragrafi 23 e AG31. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
97K
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato nel giugno 2011, ha modificato il paragrafo 40. L'entità deve applicare tale modifica quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
97L
Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche allo IAS 32), pubblicato a dicembre 2011, ha eliminato il paragrafo AG38 e ha aggiunto i paragrafi AG38A–AG38F. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. Una entità deve applicare tali modifiche retroattivamente. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato e l'entità deve inoltre fornire l'informativa richiesta da Informazioni integrative—Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a dicembre 2011.
97M
Informazioni integrative—Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a dicembre 2011, ha modificato il paragrafo 43 imponendo all'entità di pubblicare le informazioni di cui ai paragrafi 13B–13E dell'IFRS 7 per le attività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A dell'IFRS 7. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva e ai bilanci dei periodi intermedi nell'ambito di tali esercizi. L'entità deve fornire le informazioni integrative richieste da tale modifica retroattivamente.
97N
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato i paragrafi 35, 37 e 39 e ha aggiunto il paragrafo 35A. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
97O
Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato nell'ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 4. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se applica tale modifica a partire da un periodo precedente, l'entità deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.
97P
[Eliminato]
97Q
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo AG21. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 15.
97R
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, AG2 e AG30 e ha eliminato i paragrafi 97F, 97H e 97P. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
97S
L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi AG9 e AG10. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.
97T
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 4, AG8 e AG36 e ha aggiunto il paragrafo 33A. Modifiche all'IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 4. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 17.
RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
98
Il presente Principio sostituisce lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative (rivisto nella sostanza nel 2000) (15)
99
Il presente Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:
a)
SIC-5 Classificazione degli strumenti finanziari — Clausole di regolamento potenziale;
b)
SIC-16 Capitale sociale — Riacquisto di strumenti rappresentativi del proprio capitale (Azioni proprie); e
c)
SIC-17 Patrimonio netto — Costi di un'operazione di capitale.
100
Il presente Principio ritira la bozza di Interpretazione SIC D34 Strumenti finanziari — Strumenti o Diritti convertibili dal possessore.
Appendice
GUIDA OPERATIVA
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.
AG1
La presente guida operativa illustra l'applicazione di particolari aspetti del Principio.
AG2
Il presente Principio non tratta la rilevazione o la valutazione degli strumenti finanziari. Le disposizioni concernenti la rilevazione e la valutazione delle attività e passività finanziarie sono contenute nell'IFRS 9.
DEFINIZIONI (PARAGRAFI 11-14)
Attività e passività finanziarie
AG3
La moneta (disponibilità liquide) è un'attività finanziaria in quanto rappresenta il mezzo di scambio e per questo è la base sulla quale tutte le operazioni sono misurate e rilevate nel bilancio. Un deposito di disponibilità liquide in una banca o in un analogo istituto finanziario è un'attività finanziaria perché rappresenta il diritto contrattuale del depositante a ottenere disponibilità liquide dall'istituto o a emettere un assegno o uno strumento analogo in favore di un creditore attingendo al deposito per il pagamento di una passività finanziaria.
AG4
Esempi comuni di attività finanziarie che rappresentano un diritto contrattuale a ricevere in futuro disponibilità liquide e di corrispondenti passività finanziarie che rappresentano un'obbligazione contrattuale a consegnare in futuro disponibilità liquide sono:
a)
crediti verso clienti e debiti verso fornitori;
b)
effetti attivi e passivi;
c)
crediti e debiti per prestiti; e
d)
crediti e debiti per titoli obbligazionari.
In ciascun caso, il diritto contrattuale di una parte a ricevere (o l'obbligazione a pagare) disponibilità liquide corrisponde all'obbligazione a pagare (o al diritto a ricevere) dell'altra parte.
AG5
Un altro tipo di strumento finanziario è quello per il quale il beneficio economico che deve essere ricevuto o consegnato è una attività finanziaria diversa dalle disponibilità liquide. Ad esempio, un effetto pagabile in titoli di Stato conferisce al possessore il diritto contrattuale a ricevere e all'emittente l'obbligazione contrattuale a consegnare titoli di Stato, non disponibilità liquide. I titoli obbligazionari sono attività finanziarie perché rappresentano obbligazioni dell'autorità emittente a pagare disponibilità liquide. L'effetto costituisce, perciò, un'attività finanziaria per il possessore e una passività finanziaria per l'emittente.
AG6
Strumenti di debito "irredimibili" (quali i titoli obbligazionari "irredimibili", obbligazioni garantite e certificati di deposito), procurano, di norma, al possessore il diritto contrattuale a ricevere pagamenti in conto interessi a date fisse che si estendono nel futuro, senza diritto alla restituzione del capitale o con questo diritto soggetto a condizioni che lo rendono molto improbabile o molto lontano nel tempo. Per esempio, l'entità può emettere uno strumento finanziario in base al quale dovrà effettuare in perpetuo pagamenti annuali equivalenti a un tasso d'interesse dichiarato dell'8 % applicato al valore nominale o del capitale di CU 1000 (16). Assumendo che l'8 % sia il tasso d'interesse di mercato per lo strumento nel momento in cui questo è emesso, l'emittente si assume un'obbligazione contrattuale a effettuare un flusso di pagamenti di interessi futuri aventi un fair value (valore equo) (valore attuale) di CU 1000 al momento della rilevazione iniziale. Il possessore e l'emittente dello strumento detengono rispettivamente un'attività e una passività finanziaria.
AG7
Un diritto o obbligazione contrattuale a ricevere, consegnare o scambiare strumenti finanziari è di per sé uno strumento finanziario. Una serie continua di diritti o obbligazioni contrattuali è qualificabile come strumento finanziario se in conclusione porterà all'incasso o al pagamento di disponibilità liquide o all'acquisizione o emissione di uno strumento rappresentativo di capitale.
AG8
La capacità di esercitare un diritto contrattuale o l'obbligo di soddisfare un impegno contrattuale può essere assoluto o può essere subordinato all'accadimento di un evento futuro. Per esempio, una garanzia finanziaria rappresenta un diritto contrattuale del finanziatore a ricevere disponibilità liquide dal garante e una corrispondente obbligazione contrattuale del garante stesso a pagare il finanziatore se il mutuatario non adempie. Il diritto e l'obbligazione contrattuale esistono a causa di un'operazione o di un evento precedenti (assunzione della garanzia) anche se la capacità del finanziatore di esercitare il suo diritto e l'obbligo per il garante di adempiere il suo impegno sono entrambi subordinati a un futuro inadempimento da parte del mutuatario. Un diritto e un'obbligazione potenziali soddisfano la definizione di attività e di passività finanziarie anche se tali attività e passività non sono sempre rilevate nel bilancio. Alcuni tra tali diritti e obbligazioni potenziali possono essere contratti assicurativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.
AG9
Il leasing di norma fa sorgere un diritto del locatore a ricevere e un'obbligazione del locatario a pagare un flusso di pagamenti che sono sostanzialmente gli stessi dei pagamenti misti di capitale e interessi in un contratto di finanziamento. Il locatore contabilizza il suo investimento per l'ammontare riscuotibile in base al leasing finanziario piuttosto che l'attività sottostante come tale che è l'oggetto del leasing finanziario. Di conseguenza, il locatore considera il leasing finanziario uno strumento finanziario. Ai sensi dell'IFRS 16 il locatore non deve rilevare il suo diritto a ricevere i pagamenti dovuti per il leasing in virtù di un leasing operativo. Il locatore continua a contabilizzare l'attività sottostante come tale piuttosto che qualsiasi ammontare riscuotibile in futuro in dipendenza del contratto. Di conseguenza, il locatore non considera il leasing operativo uno strumento finanziario, tranne per quanto riguarda i pagamenti singoli attualmente dovuti e pagabili dal locatario).
AG10
Attività materiali (quali rimanenze, immobili, impianti e macchinari), attività consistenti nel diritto di utilizzo e attività immateriali (quali brevetti e marchi) non rappresentano attività finanziarie. Il controllo delle attività materiali, delle attività consistenti nel diritto di utilizzo e delle attività immateriali crea un'opportunità di generare un flusso in entrata di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria, ma non genera un diritto attuale a ricevere disponibilità liquide o altra attività finanziaria.
AG11
Attività (quali costi anticipati) per le quali il beneficio economico futuro è rappresentato dal ricevimento di beni o servizi piuttosto che dal diritto a ricevere disponibilità liquide o altra attività finanziaria, non sono attività finanziarie. Analogamente, elementi quali i ricavi differiti e la maggior parte degli impegni per assistenza in garanzia non rappresentano passività finanziarie poiché il flusso in uscita di benefici economici da essi derivanti consiste nella consegna di beni e nella prestazione di servizi piuttosto che in un'obbligazione contrattuale a pagare disponibilità liquide o altra attività finanziaria.
AG12
Le passività o le attività che non hanno natura contrattuale, (quali le imposte sul reddito derivanti dall'applicazione di disposizioni normative in materia tributaria), non rappresentano attività o passività finanziarie. La contabilizzazione delle imposte sul reddito è trattata nello IAS 12. Analogamente, le obbligazioni implicite, come definite nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, non derivano da contratti e non rappresentano passività finanziarie.
Strumenti rappresentativi di capitale
AG13
Tra gli esempi di strumenti rappresentativi di capitale vi sono le azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita, alcuni strumenti con opzione a vendere (vedere paragrafi 16A e 16B), alcuni strumenti che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione (vedere paragrafo 16C e 16D), alcuni tipi di azioni privilegiate (vedere paragrafi AG25 e AG26) e warrant od opzioni call emesse che permettono al possessore di sottoscrivere o acquistare un determinato numero di azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita dell'entità emittente in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria. L'obbligazione a carico dell'entità di emettere o acquistare un determinato numero di strumenti rappresentativi del proprio capitale in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità (fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 22A). Tuttavia se tale contratto contiene un'obbligazione a carico dell'entità di corrispondere disponibilità liquide o altra attività finanziaria (che non sia un contratto classificato come patrimonio netto in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D), esso dà luogo anche a una passività corrispondente al valore attuale dell'importo di rimborso (vedere paragrafo AG27(a)). Un'emittente di azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita si assume una passività quando agisce formalmente per effettuare una distribuzione e diventa legalmente obbligata nei confronti degli azionisti a farlo. Questo può accadere in seguito alla delibera di distribuzione di un dividendo o quando l'entità viene messa in liquidazione e le eventuali attività restanti dopo l'estinzione delle passività possono essere ripartite tra gli azionisti.
AG14
Un'opzione call acquistata o altro contratto simile acquistato dall'entità che dia il diritto di riacquistare un numero fisso di strumenti rappresentativi del proprio capitale in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria non rappresenta un'attività finanziaria dell'entità (fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 22A). Viceversa, eventuali corrispettivi pagati per tale contratto vengono detratti dal patrimonio netto.
Classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi (paragrafi 16A(b), e 16C(b))
AG14A
Una delle caratteristiche dei paragrafi 16A e 16C è che lo strumento finanziario rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi.
AG14B
Nel momento in cui l'entità determina se uno strumento rientra nella classe subordinata, essa valuta i diritti dello strumento all'atto della liquidazione come se dovesse essere liquidata alla data in cui lo strumento viene classificato. Nel caso in cui le circostanze relative mutino, l'entità deve rivalutare la classificazione. Per esempio, se l'entità emette o rimborsa un altro strumento finanziario, ciò può incidere sull'appartenenza o meno dello strumento in questione alla classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi.
AG14C
Uno strumento che goda di diritti privilegiati all'atto della liquidazione dell'entità non rappresenta uno strumento che ha diritto a una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità. Per esempio, uno strumento gode di diritti privilegiati all'atto della liquidazione se conferisce al suo possessore il diritto di percepire un dividendo fisso alla liquidazione, oltre ad una quota dell'attivo netto dell'entità, laddove altri strumenti rientranti nella classe subordinata aventi diritto a una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità non godono dello stesso diritto al momento della liquidazione.
AG14D
Se l'entità dispone di una sola classe di strumenti finanziari, tale classe deve essere trattata come se fosse subordinata a tutte le altre.
Flussi finanziari attesi totali attribuibili allo strumento nel suo arco di vita (paragrafo 16A(e))
AG14E
I flussi finanziari attesi totali attribuibili allo strumento nel suo arco di vita devono essere sostanzialmente basati sul risultato economico, la variazione dell'attivo netto rilevata o la variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato e non rilevato dell'entità nell'arco di vita dello strumento. Il risultato economico e la variazione dell'attivo netto rilevato devono essere valutati secondo i corrispondenti IFRS.
Operazioni stipulate dal possessore di uno strumento che non sia il proprietario dell'entità (paragrafi 16A e 16C)
AG14F
Il possessore di uno strumento finanziario con opzione a vendere o di uno strumento che ponga a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione può concludere operazioni con l'entità in una veste che non sia quella di proprietario. Per esempio, il possessore di uno strumento può anche essere un dipendente dell'entità. Soltanto i flussi finanziari e i termini e le condizioni contrattuali dello strumento correlati al possessore dello strumento in veste di proprietario dell'entità devono essere tenuti in considerazione quando si valuta se lo strumento vada classificato come patrimonio netto in applicazione del paragrafo 16A o del paragrafo 16C.
AG14G
Un esempio è costituito da una società in accomandita semplice che ha soci accomandanti e soci accomandatari. Alcuni soci accomandatari possono prestare una garanzia all'entità e, per questo, essere remunerati. In tali circostanze, la garanzia e i corrispondenti flussi finanziari sono correlati ai possessori di strumenti nella loro veste di garanti e non in quella di proprietari dell'entità. Pertanto tale garanzia e i corrispondenti flussi finanziari non comportano il fatto che i soci accomandatari siano considerati subordinati ai soci accomandanti e non sono considerati nel valutare se le disposizioni contrattuali degli strumenti dei soci accomandanti e quelli dei soci accomandatari siano identici.
AG14H
Un altro esempio è rappresentato da un accordo per la ripartizione del risultato economico che attribuisce il risultato economico ai possessori di strumenti sulla base dei servizi prestati o dell'attività generata nel corso dell'esercizio corrente e dei precedenti. Tali accordi sono operazioni concluse con i possessori di strumenti in veste di non proprietari e non dovrebbero essere presi in considerazione nel valutare le caratteristiche di cui al paragrafo 16A o 16C. Tuttavia accordi di ripartizione del risultato economico che assegnino il risultato economico a possessori di strumenti in base al valore nominale degli strumenti da loro detenuti rispetto ad altri della medesima classe rappresentano operazioni concluse con i possessori di strumenti in veste di proprietari e dovrebbero essere dunque considerati nel valutare le caratteristiche di cui al paragrafo 16A o 16C.
AG14I
I flussi finanziari e i termini e le condizioni contrattuali di un'operazione che intervenga tra il possessore dello strumento (in veste di non proprietario) e l'entità emittente devono essere simili a quelli di un'operazione equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l'entità emittente.
Nessun altro strumento finanziario o contratto con flussi finanziari totali che fissi o riduca sostanzialmente il valore residuo per il possessore dello strumento (paragrafi 16B e 16D)
AG14J
Un requisito per classificare come strumento rappresentativo di capitale uno strumento finanziario che altrimenti soddisfa i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C è che l'entità non abbia altri strumenti finanziari o contratti che (a) comportino flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell'attivo netto rilevato o la variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato e non rilevato dell'entità e (b) producano l'effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo. È improbabile che i seguenti strumenti, se sottoscritti a condizioni commerciali normali con parti non correlate, precludano la possibilità a strumenti che altrimenti soddisfano i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C di essere classificati come patrimonio netto:
a)
strumenti con flussi finanziari totali basati sostanzialmente su attività specifiche dell'entità,
b)
strumenti con flussi finanziari totali basati su una percentuale dei ricavi,
c)
contratti intesi a ricompensare singoli dipendenti per servizi resi all'entità,
d)
contratti che richiedono il pagamento di una percentuale di utili irrilevante per servizi resi o prodotti forniti.
Strumenti finanziari derivati
AG15
Gli strumenti finanziari comprendono sia strumenti primari (quali crediti, debiti e strumenti rappresentativi di capitale) sia strumenti finanziari derivati (quali opzioni finanziarie, contratti future e forward, interest rate swap e currency swap). Gli strumenti finanziari derivati soddisfano la definizione di strumento finanziario e, di conseguenza, rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio.
AG16
Gli strumenti finanziari derivati generano diritti e obbligazioni che hanno come effetto il trasferimento tra le parti contraenti di uno o più dei rischi finanziari inerenti a un sottostante strumento finanziario primario. All'inizio del contratto gli strumenti finanziari derivati procurano a una parte un diritto contrattuale a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli, o un'obbligazione contrattuale a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli. Tuttavia, generalmente (17) non comportano un trasferimento del sottostante strumento finanziario primario all'inizio del contratto e né tale trasferimento avviene necessariamente alla scadenza del contratto. Alcuni strumenti incorporano sia un diritto che un'obbligazione a effettuare uno scambio. Poiché le condizioni dello scambio sono stabilite all'emissione dello strumento derivato, al variare dei prezzi nei mercati finanziari quelle condizioni possono diventare sia favorevoli che sfavorevoli.
AG17
Un'opzione call o put a scambiare attività o passività finanziarie (ossia strumenti finanziari diversi dagli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità) conferisce al possessore il diritto a ottenere potenziali benefici economici futuri derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento finanziario sottostante il contratto. Viceversa, l'emittente di un'opzione assume un'obbligazione a privarsi di potenziali benefici economici futuri o a sopportare perdite potenziali di benefici economici derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento finanziario sottostante. Il diritto contrattuale del possessore e l'obbligazione dell'emittente soddisfano rispettivamente la definizione di attività e di passività finanziaria. Lo strumento finanziario sottostante a un contratto di opzione può essere qualsiasi attività finanziaria, compresi azioni di altre entità e strumenti fruttiferi di interessi. Un'opzione può richiedere all'emittente di emettere uno strumento di debito piuttosto che di trasferire un'attività finanziaria ma, se l'opzione fosse esercitata, lo strumento sottostante all'opzione costituirebbe un'attività finanziaria del possessore. Il diritto di opzione del possessore a scambiare l'attività finanziaria a condizioni potenzialmente favorevoli e l'obbligazione dell'emittente a scambiare l'attività finanziaria a condizioni potenzialmente sfavorevoli sono distinti dall'attività finanziaria sottostante che deve essere scambiata a seguito dell'esercizio dell'opzione. La natura del diritto del possessore e dell'obbligazione dell'emittente non è influenzata dalla probabilità che l'opzione sia esercitata.
AG18
Un altro esempio di strumento finanziario derivato è un contratto forward da regolare tra sei mesi nel quale una parte (l'acquirente) promette di consegnare CU 1 000 000 in contanti in cambio di CU 1 000 000 di valore nominale di titoli di Stato a tasso fisso, e l'altra parte (il venditore) promette di consegnare titoli di Stato a tasso fisso di un valore nominale pari a CU 1 000 000 in cambio di CU 1 000 000 in contanti. Durante i sei mesi entrambe le parti hanno un diritto e un'obbligazione contrattuale a scambiare strumenti finanziari. Se il prezzo di mercato dei titoli di Stato supera il valore di CU 1 000 000, le condizioni saranno favorevoli per l'acquirente e sfavorevoli per il venditore; se il prezzo di mercato scende al di sotto di CU 1 000 000 vi sarà la situazione opposta. L'acquirente ha un diritto contrattuale (un'attività finanziaria) analogo al diritto derivante da un'opzione call posseduta e un'obbligazione contrattuale (una passività finanziaria) analoga all'obbligazione derivante da un'opzione put emessa; il venditore ha un diritto contrattuale (un'attività finanziaria) analogo al diritto derivante da un'opzione put posseduta e un'obbligazione contrattuale (una passività finanziaria) analoga all'obbligazione derivante da un'opzione call emessa. Come avviene con le opzioni, questi diritti e obbligazioni contrattuali costituiscono attività e passività finanziarie separate e distinte dagli strumenti finanziari sottostanti (i titoli obbligazionari e le disponibilità liquide che devono essere scambiati). Entrambe le parti di un contratto forward hanno un'obbligazione ad adempiere alla scadenza convenuta mentre l'esecuzione in un contratto di opzione interviene solo se e quando il possessore dell'opzione sceglie di esercitarla.
AG19
Molti altri tipi di strumenti derivati incorporano un diritto o un'obbligazione a effettuare uno scambio futuro, quali gli swap su tassi di interesse e su valute, interest rate caps, collars e floors, impegni all'erogazione di finanziamenti, linee di appoggio per l'emissione di titoli e lettere di credito. Un interest rate swap può essere concepito come una variante di contratto forward nel quale le parti stabiliscono di effettuare scambi futuri di ammontari di disponibilità liquide, con un ammontare calcolato in riferimento a un tasso di interesse variabile e l'altro in riferimento a un tasso di interesse fisso. I contratti future rappresentano un'altra variante dei contratti forward dai quali differiscono essenzialmente perché sono standardizzati e negoziati su un mercato.
Contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari (paragrafi da 8 a 10)
AG20
I contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari non soddisfano la definizione di strumento finanziario perché il diritto contrattuale di una parte a ricevere un'attività o un servizio non finanziario e la corrispondente obbligazione dell'altra parte non stabiliscono un diritto o un'obbligazione attuale dell'una o dell'altra parte a ricevere, consegnare o scambiare un'attività finanziaria. Per esempio, i contratti che prevedono il regolamento mediante ricevimento o consegna di un elemento non finanziario (quale un'opzione, un future o un contratto forward su argento) non sono strumenti finanziari. Molti contratti su materie prime sono di questo tipo. Alcuni sono standardizzati nella forma e negoziati in mercati organizzati nello stesso modo di alcuni strumenti finanziari derivati. Ad esempio, un contratto future su materie prime può essere prontamente acquistato e venduto per contanti perché è quotato in una borsa e può essere scambiato molte volte. Tuttavia, le parti che acquistano e vendono il contratto negoziano, di fatto, la materia prima sottostante. La capacità di acquistare o vendere in contanti un contratto su materie prime, la facilità con la quale esso può essere acquistato o venduto e la possibilità di negoziare il regolamento in contanti a fronte dell'obbligazione a ricevere o consegnare la materia prima non modificano la natura fondamentale del contratto in modo tale da originare uno strumento finanziario. Nonostante ciò, alcuni contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari che possono essere regolati per il netto o scambiando strumenti finanziari, o in cui l'elemento non finanziario è prontamente convertibile in contanti, rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio come se fossero strumenti finanziari (cfr. paragrafo 8).
AG21
Salvo quanto disposto dall'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, il contratto che comporta il ricevimento o la consegna di attività materiali non dà luogo ad attività finanziaria per una parte e a passività finanziaria per l'altra, a meno che qualsiasi pagamento connesso sia differito oltre la data di consegna del bene. Questo è il caso dell'acquisto o della vendita di beni a credito.
AG22
Alcuni contratti sono collegati a materie prime ma non comportano il regolamento tramite il ricevimento o la consegna di materie prime. Essi prevedono il regolamento tramite pagamenti in contanti che sono determinati nel contratto secondo una formula piuttosto che tramite il pagamento di ammontari stabiliti. Ad esempio, il valore del capitale di un titolo obbligazionario può essere determinato applicando il prezzo di mercato del petrolio prevalente alla scadenza del titolo a una quantità fissata di petrolio. Il capitale è indicizzato in riferimento al prezzo di una materia prima, ma è regolato solo in contanti. Un tale contratto costituisce uno strumento finanziario.
AG23
La definizione di strumento finanziario comprende anche i contratti che danno origine a un'attività o una passività non finanziaria in aggiunta a un'attività o a una passività finanziaria. Tali strumenti finanziari spesso danno a una parte l'opzione a scambiare un'attività finanziaria con un'attività non finanziaria. Ad esempio, un titolo obbligazionario collegato al petrolio può dare al possessore il diritto a ricevere un flusso di pagamenti di interessi fissi periodici e un ammontare fisso di disponibilità liquide alla scadenza, con l'opzione di scambiare il valore del capitale con una quantità stabilita di petrolio. Il vantaggio nell'esercitare questa opzione varierà nel tempo in base al fair value (valore equo) del petrolio relativamente al rapporto di cambio tra le disponibilità liquide e il petrolio (il prezzo di scambio) previsto dal titolo obbligazionario. Le intenzioni del possessore del titolo obbligazionario in merito all'esercizio dell'opzione non influiscono sulla sostanza delle attività che lo compongono. L'attività finanziaria del possessore e la passività finanziaria dell'emittente rendono il titolo obbligazionario uno strumento finanziario indipendentemente dagli altri tipi di attività e di passività pure generati.
AG24
[Eliminato]
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
Passività e capitale (paragrafi da 15 a 27)
Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria (paragrafi da 17 a 20)
AG25
Le azioni privilegiate possono essere emesse con vari diritti. Nel determinare se un'azione privilegiata rappresenta una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale, l'emittente valuta i diritti specifici incorporati nell'azione per determinare se essa presenta le caratteristiche essenziali di una passività finanziaria. Per esempio, un'azione privilegiata che preveda il rimborso a una data specifica o a scelta del possessore contiene una passività finanziaria perché l'emittente ha un'obbligazione a trasferire attività finanziarie al possessore dell'azione. La potenziale incapacità di un emittente di soddisfare un'obbligazione a rimborsare un'azione privilegiata quando è contrattualmente obbligato a farlo, sia essa dovuta a una mancanza di fondi, a vincoli statutari ovvero a utili o riserve insufficienti, non annulla l'obbligazione. Un'opzione dell'emittente a rimborsare le azioni in cambio di disponibilità liquide non soddisfa la definizione di passività finanziaria perché l'emittente non ha un'obbligazione attuale a trasferire attività finanziarie agli azionisti. In questo caso, il rimborso delle azioni avviene unicamente a discrezione dell'emittente. Un'obbligazione può sorgere, tuttavia, quando l'emittente delle azioni esercita la sua opzione, solitamente notificando formalmente agli azionisti l'intenzione di rimborsare le azioni.
AG26
Quando le azioni privilegiate non sono rimborsabili, la classificazione corretta è determinata dagli altri diritti in esse incorporati. La classificazione si basa su una valutazione della sostanza degli accordi contrattuali e sulle definizioni di passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale. Quando le distribuzioni ai possessori delle azioni privilegiate, sia cumulative che non cumulative, avvengono a discrezione dell'emittente, le azioni sono strumenti rappresentativi di capitale. La classificazione di un'azione privilegiata come strumento rappresentativo di capitale o passività finanziaria non è interessata da, per esempio:
a)
la storia di riparto degli utili dell'entità;
b)
l'intenzione di effettuare distribuzioni nel futuro;
c)
il possibile impatto negativo sul prezzo delle azioni ordinarie dell'emittente se le distribuzioni non sono effettuate (a causa di vincoli relativi al pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie se i dividendi non vengono pagati sulle azioni privilegiate);
d)
l'importo delle riserve dell'emittente;
e)
le aspettative di un emittente relative al risultato economico dell'esercizio; o
f)
la capacità o incapacità dell'emittente di influenzare il risultato economico dell'esercizio.
Estinzione tramite propri strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (paragrafi da 21 a 24)
AG27
I seguenti esempi illustrano come classificare diversi tipi di contratti aventi per oggetto propri strumenti rappresentativi di capitale dell'entità:
a)
un contratto che sarà regolato dall'entità ricevendo o consegnando un numero fisso di azioni proprie senza corrispettivo futuro o scambiando un quantitativo fisso di azioni proprie contro un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale (fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 22A). Di conseguenza, eventuali corrispettivi ricevuti o pagati per un tale contratto vengono aggiunti o detratti direttamente dal patrimonio netto. Un esempio è un'opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso delle azioni dell'entità in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide. Tuttavia, se il contratto richiede che l'entità acquisti (rimborsi) le azioni proprie in cambio di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria a una data fissata o determinabile, oppure su richiesta, l'entità rileva anche una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso (eccezion fatta per gli strumenti che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D). Un esempio è l'obbligo dell'entità in un contratto forward di riacquistare un numero fisso di azioni proprie in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide.
b)
L'obbligo dell'entità ad acquistare le azioni proprie in cambio di disponibilità liquide dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso anche se il numero di azioni che l'entità è obbligata a riacquistare non è fisso o se l'obbligazione è subordinata alla circostanza che la controparte eserciti il diritto di rimborso (fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D). Un esempio di obbligazione condizionale è un'opzione emessa che richiede che l'entità riacquisti le azioni proprie in cambio di disponibilità liquide se la controparte esercita l'opzione.
c)
Un contratto che sarà estinto tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria è un'attività o una passività finanziaria anche se l'ammontare di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria che sarà ricevuto o consegnato si basa sulle oscillazioni del prezzo di mercato del capitale dell'entità (fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D). Un esempio è un'opzione su azioni estinta tramite disponibilità liquide nette.
d)
Un contratto che verrà estinto dall'entità tramite un quantitativo variabile di azioni proprie il cui valore è pari a un importo predeterminato o a un importo basato sulle variazioni di una variabile sottostante (per esempio prezzo di materie prime) è un'attività o una passività finanziaria. Un esempio è un'opzione venduta per l'acquisto di oro che, se esercitata, è estinta dall'entità con propri strumenti rappresentativi di capitale consegnando un quantitativo di strumenti equivalente al valore del contratto di opzione. Tale contratto è un'attività o una passività finanziaria anche se la variabile sottostante rappresenta il prezzo dell'azione dell'entità piuttosto che dell'oro. Analogamente, un contratto che sarà regolato tramite un quantitativo fisso di azioni proprie dell'entità, i cui relativi diritti saranno modificati in modo che il valore di regolamento sia uguale a un importo predeterminato o un importo basato sulle variazioni di una variabile sottostante, è un'attività o una passività finanziaria.
Clausole di regolamento potenziale (paragrafo 25)
AG28
Il paragrafo 25 richiede che se la parte della clausola di regolamento potenziale che potrebbe richiedere il regolamento tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale che lo strumento diventi una passività finanziaria) non è autentica, la clausola di regolamento non influisce sulla classificazione di uno strumento finanziario. Quindi, un contratto che richieda il regolamento tramite disponibilità liquide o un quantitativo variabile di azioni proprie dell'entità soltanto al verificarsi di un evento che sia estremamente raro, molto insolito e molto improbabile che accada è uno strumento rappresentativo di capitale. Analogamente, il regolamento tramite un quantitativo fisso di azioni proprie può essere contrattualmente precluso in circostanze che sono al di fuori del controllo dell'entità, ma se queste circostanze non hanno una possibilità oggettiva di verificarsi, la classificazione come strumento rappresentativo di capitale è corretta.
Trattamento nel bilancio consolidato
AG29
Nel bilancio consolidato, l'entità presenta partecipazioni di minoranza – ossia interessenze di terzi nel patrimonio netto e nell'utile delle proprie controllate – secondo quanto previsto dallo IAS 1 e dallo IFRS 10. Quando si classifica uno strumento finanziario (o una componente di esso) nel bilancio consolidato, l'entità considera tutte le clausole e le condizioni generali concordate tra i membri del gruppo e i possessori dello strumento nel determinare se il gruppo nel suo complesso ha l'obbligo di consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria in riferimento allo strumento o di estinguerlo in modo che rientri nella categoria delle passività. Quando una controllata in un gruppo emette uno strumento finanziario e una controllante o altra entità del gruppo accetta ulteriori condizioni direttamente con i possessori dello strumento (per esempio una garanzia), il gruppo potrebbe non avere discrezionalità sulle distribuzioni o sul rimborso. Sebbene la controllata possa classificare correttamente lo strumento nel proprio bilancio individuale senza considerare queste ulteriori condizioni, l'effetto di altri accordi tra i membri del gruppo e i possessori dello strumento viene considerato per assicurare che il bilancio consolidato rifletta i contratti e le operazioni sottoscritte dal gruppo nel suo complesso. Nella misura in cui esiste una tale obbligazione o clausola di regolamento, lo strumento (o la sua componente soggetta all'obbligazione) è classificato come una passività finanziaria nel bilancio consolidato.
AG29A
Alcuni tipi di strumenti che pongono un'obbligazione contrattuale a carico dell'entità sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. La classificazione secondo detti paragrafi rappresenta un'eccezione ai criteri altrimenti applicati nel presente Principio alla classificazione di uno strumento. Tale eccezione non riguarda la classificazione di partecipazioni di minoranza nel bilancio consolidato. Pertanto, nel bilancio consolidato del gruppo, gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D nel bilancio separato o individuale che corrispondono a partecipazioni di minoranza sono classificati come passività.
Strumenti finanziari composti (paragrafi da 28 a 32)
AG30
Il paragrafo 28 si applica soltanto agli emittenti di strumenti finanziari composti non derivati. Il paragrafo 28 non tratta gli strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore. L'IFRS 9 tratta la classificazione e la valutazione delle attività finanziarie che sono strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore.
AG31
Un tipo comune di strumento finanziario composto è uno strumento di debito con opzione di conversione incorporata, quale un titolo obbligazionario convertibile in azioni ordinarie dell'emittente e senza altre eventuali caratteristiche di derivato incorporato. Il paragrafo 28 richiede che l'emittente di tale strumento finanziario presenti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria le componenti di passività e di capitale distintamente, come segue:
a)
l'obbligazione dell'emittente a effettuare pagamenti periodici di interessi e capitale rappresenta una passività finanziaria che esiste fino al momento della conversione dello strumento. Al momento della rilevazione iniziale, il fair value (valore equo) della componente di passività è il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti contrattualmente attualizzati al tasso di interesse prevalente sul mercato in quel momento per strumenti aventi un rischio di credito similare che forniscono sostanzialmente gli stessi flussi finanziari, alle stesse condizioni, ma senza l'opzione di conversione;
b)
Lo strumento rappresentativo di capitale è l'opzione incorporata per convertire la passività in capitale dell'emittente. Questa opzione ha valore al momento della rilevazione iniziale anche quando è "out of the money".
AG32
Alla conversione di uno strumento convertibile giunto a scadenza, l'entità elimina contabilmente la componente di passività e rileva tale componente come capitale. La componente originaria di capitale rimane come capitale (anche se può essere trasferito da una voce a un'altra all'interno del patrimonio netto). Non c'è utile o perdita derivante dalla conversione a scadenza.
AG33
Quando l'entità estingue uno strumento convertibile prima della scadenza attraverso un rimborso o riacquisto anticipato in cui i privilegi della conversione originaria rimangono immutati, l'entità ripartisce il corrispettivo pagato ed eventuali costi di transazione per il riacquisto o il rimborso tra le componenti di passività e di capitale dello strumento alla data dell'operazione. Il metodo utilizzato nel ripartire il corrispettivo pagato e i costi di transazione tra le distinte componenti è conforme a quello utilizzato nella ripartizione originaria tra le distinte componenti dei corrispettivi ricevuti dall'entità quando lo strumento convertibile è stato emesso, secondo quanto previsto dai paragrafi da 28 a 32.
AG34
Una volta effettuata la ripartizione del corrispettivo, qualsiasi utile o perdita risultante è trattato secondo i principi contabili applicabili alla relativa componente, come segue:
a)
l'importo dell'utile o della perdita relativo alla componente di passività è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; e
b)
l'importo del corrispettivo relativo alla componente di capitale è rilevato nel patrimonio netto.
AG35
L'entità può modificare le condizioni di uno strumento convertibile per incentivare una conversione anticipata, per esempio offrendo un tasso di conversione più favorevole o pagando un ulteriore corrispettivo in caso di una conversione antecedente una data specificata. La differenza, alla data in cui le condizioni sono modificate, tra il fair value (valore equo) del corrispettivo che il possessore riceve alla conversione dello strumento secondo le nuove condizioni e il fair value (valore equo) del corrispettivo che il possessore avrebbe ricevuto secondo le originarie condizioni è rilevata come una perdita nell'utile (perdita) d'esercizio.
Azioni proprie (paragrafi 33 e 34)
AG36
Gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non sono rilevati come un'attività finanziaria indipendentemente dal motivo per cui sono riacquistati. Il paragrafo 33 richiede che l'entità che riacquisti strumenti rappresentativi del proprio capitale deduca tali strumenti dal patrimonio netto (cfr anche il paragrafo 33A). Tuttavia, quando l'entità possiede il proprio capitale per conto di altri, per esempio un istituto finanziario che possieda il proprio capitale per conto di un cliente, esiste un rapporto di agenzia e come risultato tali partecipazioni non vanno incluse nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.
Interessi, dividendi, perdite ed utili (paragrafi da 35 a 41)
AG37
Il seguente esempio illustra l'applicazione del paragrafo 35 a uno strumento finanziario composto. Si supponga che un'azione privilegiata non cumulativa sia rimborsabile obbligatoriamente tramite disponibilità liquide in cinque anni, ma che i dividendi siano pagabili a discrezione dell'entità prima della data di rimborso. Tale strumento è uno strumento finanziario composto, con la componente di passività corrispondente al valore attuale dell'importo di rimborso. Lo smontamento (unwinding) dell'attualizzazione di questa componente è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e classificato come interesse passivo. Eventuali dividendi pagati sono relativi alla componente di capitale e, di conseguenza, sono rilevati come una distribuzione del risultato economico. Un trattamento simile si applicherebbe se il rimborso non fosse obbligatorio, ma a scelta del possessore, o se l'azione fosse obbligatoriamente convertibile in un quantitativo variabile di azioni ordinarie calcolate per essere pari a un importo predeterminato ovvero basato sulle variazioni di una variabile sottostante (per esempio materie prime). Tuttavia, se eventuali dividendi non pagati sono sommati all'importo del rimborso, l'intero strumento costituisce una passività. In tale caso, eventuali dividendi sono classificati come interessi passivi.
Compensazione di attività e passività finanziarie (paragrafi da 42 a 50)
AG 38
[Eliminato]
Criterio secondo cui una entità ha "correntemente il diritto legale a compensare gli importi rilevati contabilmente" (paragrafo 42(a))
AG38A
Un diritto di compensazione può essere correntemente disponibile oppure può essere condizionato al verificarsi di un evento futuro (per esempio, il diritto può essere azionato o esercitabile soltanto al verificarsi di un evento futuro, come l'inadempimento, l'insolvenza o il fallimento di una delle controparti). Anche se il diritto di compensazione non è condizionato a un evento futuro, può essere legalmente esercitabile soltanto nel normale svolgimento dell'attività, o in caso di inadempimento, oppure in caso di insolvenza o fallimento, di una o di tutte le controparti.
AG38B
Per soddisfare il criterio di cui al paragrafo 42(a), l'entità deve correntemente avere un diritto di compensazione legalmente esercitabile. Ciò implica che il diritto di compensazione:
a)
non deve essere condizionato a un evento futuro; e
b)
deve essere legalmente esercitabile in tutte le seguenti circostanze:
i)
nel normale svolgimento dell'attività;
ii)
in caso di inadempimento; e
iii)
in caso di insolvenza o fallimento
dell'entità e di tutte le controparti.
AG38C
La natura e la misura del diritto di compensazione, incluse le eventuali condizioni connesse al suo esercizio e se tale diritto permarrebbe nel caso di inadempimento, insolvenza o fallimento, possono differire tra una giurisdizione e l'altra. Di conseguenza, non è possibile ipotizzare che il diritto di compensazione sia automaticamente disponibile al di fuori del normale svolgimento dell'attività. Per esempio, le leggi che regolamento il fallimento o l'insolvenza in una giurisdizione possono, in determinate circostanze, vietare o limitare il diritto di compensazione in caso di fallimento o di insolvenza.
AG38D
Le leggi applicabili ai rapporti tra le parti, (per esempio, le disposizioni contrattuali, le norme che regolamentano il contratto, ovvero le leggi che disciplinano l'inadempimento, l'insolvenza o il fallimento applicabili alle parti) sono mirate ad accertare se il diritto di compensazione è legalmente esercitabile nel normale svolgimento dell'attività, in caso di inadempimento e in caso di insolvenza o fallimento, dell'entità e di tutte le controparti (come specificato nel paragrafo AG38B(b)).
Criterio secondo cui una entità "intende regolare per il residuo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività" (paragrafo 42(b))
AG38E
Per soddisfare il criterio previsto dal paragrafo 42(b) una entità deve avere intenzione di regolare per il residuo netto, o di realizzare l'attività e contemporaneamente di estinguere la passività. Anche se l'entità detiene un diritto di estinzione per il residuo netto, essa può comunque realizzare l'attività ed estinguere la passività separatamente.
AG38F
Nel caso in cui entità possa regolare gli importi in modo che il risultato equivalga a tutti gli effetti a una estinzione per il residuo netto, l'entità avrà soddisfatto il criterio dell'estinzione per il residuo netto previsto dal paragrafo 42(b). Ciò si verifica se, e soltanto se, il meccanismo del regolamento lordo possiede caratteristiche che eliminano il rischio di credito e di liquidità o che li rendono comunque irrilevanti, e che con un unico processo o ciclo di regolamento gestisce i crediti e i debiti. Per esempio, un sistema di regolamento lordo che abbia tutte le seguenti caratteristiche soddisferebbe il criterio di estinzione per il residuo netto previsto dal paragrafo 42(b):
a)
le attività e le passività finanziarie ammissibili per la compensazione sono gestite nello stesso momento;
b)
una volta che le attività e le passività finanziarie sono sottoposte al processo di gestione, le parti debbono adempiere all'obbligazione di estinzione;
c)
non vi sono possibilità che i flussi finanziari derivanti dalle attività e passività possano variare dopo che sono state sottoposte al processo di gestione (a meno che il processo di gestione non vada a buon fine - vedere il punto (d) seguente);
d)
le attività e le passività che sono garantite da titoli saranno estinte in base a un trasferimento titoli o a un sistema analogo (per esempio, consegna contro pagamento), in modo tale che qualora l'esito del trasferimento titoli dovesse essere negativo, venga meno anche la gestione dei crediti o debiti relativi a tali attività e passività cui fanno riferimento i titoli posti a garanzia (e viceversa);
e)
tutte le operazioni non andate a buon fine, come evidenziato nel punto (d), saranno rielaborate fino alla loro estinzione;
f)
l'estinzione viene effettuata dallo stesso istituto di regolamento (per esempio, una banca di regolamento, una banca centrale o un servizio accentrato di gestione titoli); e
g)
è stata posta in essere una linea di credito giornaliera che assicura uno scoperto di liquidità sufficiente per consentire la gestione dei pagamenti alla data di regolamento per ciascuna delle parti, ed è virtualmente certo che la linea di credito giornaliera possa rientrare se richiamata.
AG39
Il presente Principio non prevede un trattamento contabile particolare per i cosiddetti "strumenti sintetici", che sono classi di strumenti finanziari distinti acquistati e posseduti per replicare le caratteristiche di un altro strumento. Per esempio, un debito a lungo termine a tasso variabile combinato con un interest rate swap che comporta l'incasso di importi variabili e l'effettuazione di pagamenti fissi equivale a un debito a lungo termine a tasso fisso. Ciascuno degli strumenti finanziari distinti che insieme costituiscono uno "strumento sintetico" rappresenta un diritto o un'obbligazione contrattuale con proprie clausole e condizioni e ciascuno può essere trasferito o regolato separatamente. Ciascuno strumento finanziario è esposto a rischi che possono differire dai rischi ai quali sono esposti altri strumenti finanziari. Conseguentemente, quando uno strumento finanziario in uno "strumento sintetico" è un'attività e un altro rappresenta una passività, non sono compensati e presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità su una base netta, a meno che questi soddisfino i criteri per la compensazione del paragrafo 42.
AG40
[Eliminato]
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 33
Utile per azione
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è definire i principi per la determinazione e l'esposizione in bilancio dell'utile per azione al fine di migliorare la comparabilità tra i risultati economici di differenti entità nello stesso esercizio e della stessa entità in esercizi diversi. Nonostante i limiti che i dati relativi all'utile per azione presentano, dovuti ai diversi principi contabili che possono essere utilizzati per determinare l'"utile", una determinazione uniforme del denominatore migliora la qualità dell'informazione di bilancio. L'attenzione del presente Principio è focalizzata sul denominatore del calcolo dell'utile per azione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio si applica a:
a)
il bilancio separato o individuale dell'entità:
i)
le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate in un mercato pubblico (una borsa valori nazionale o estera ovvero un mercato "over-the-counter", compresi i mercati locali e regionali); o
ii)
che deposita il proprio bilancio, o che ne ha in corso il deposito, presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere azioni ordinarie in un mercato pubblico; e
b)
il bilancio consolidato di un gruppo avente una capogruppo:
i)
le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate in un mercato pubblico (una borsa valori nazionale o estera ovvero un mercato "over-the-counter", compresi i mercati locali e regionali); o
ii)
che deposita il proprio bilancio, o che ne ha in corso il deposito, presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere azioni ordinarie in un mercato pubblico.
3
L'entità che fornisce informativa sull'utile per azione deve calcolare e fornire informativa sull'utile per azione secondo quanto previsto dal presente Principio.
4
Quando l'entità presenta sia il bilancio consolidato sia il bilancio separato redatti secondo quanto previsto dall'IFRS 10 Bilancio consolidato e dallo IAS 27 Bilancio separato, rispettivamente, l'informativa richiesta dal presente Principio deve essere presentata soltanto con riferimento ai dati consolidati. L'entità che scelga di fornire l'informativa sull'utile per azione in base al bilancio separato deve presentarla esclusivamente nel prospetto di conto economico complessivo. L'entità non deve presentare tale informativa sull'utile per azione nel bilancio consolidato.
4A
Se l'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 Presentazione del bilancio (come modificato nel 2011), essa presenta l'utile per azione solo in tale prospetto distinto.
DEFINIZIONI
5
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Antidiluizione è un incremento dell'utile per azione o una riduzione della perdita per azione derivante dalla assunzione che gli strumenti convertibili siano convertiti, che le opzioni o warrant siano esercitati, o che le azioni ordinarie siano emesse al verificarsi di determinate condizioni.
Un accordo di emissione condizionata è un accordo per l'emissione di azioni che dipende dal verificarsi di determinate condizioni.
Azioni ordinarie a emissione condizionata sono azioni ordinarie che possono essere emesse a fronte di un limitato o nessun esborso di denaro o di altro corrispettivo al verificarsi di determinate condizioni nell'ambito di un accordo di emissione condizionata.
Diluizione è una riduzione dell'utile per azione o un incremento della perdita per azione derivante dalla assunzione che gli strumenti convertibili siano convertiti, che le opzioni o warrant siano esercitati, o che le azioni ordinarie siano emesse al verificarsi di determinate condizioni.
Opzioni, warrant e loro equivalenti sono strumenti finanziari che attribuiscono al possessore il diritto di acquistare azioni ordinarie.
Una azione ordinaria è uno strumento rappresentativo di capitale subordinato a tutte le altre categorie di strumenti rappresentativi di capitale.
Una potenziale azione ordinaria è uno strumento finanziario o altro contratto che possa attribuire al suo possessore il diritto di ottenere azioni ordinarie.
Opzioni put su azioni ordinarie sono contratti che danno al portatore il diritto di vendere azioni ordinarie a un prezzo stabilito per un determinato periodo.
6
Le azioni ordinarie partecipano alla distribuzione dell'utile d'esercizio soltanto dopo le altre categorie di azioni quali le azioni privilegiate. L'entità può avere più di una categoria di azioni ordinarie. Le azioni ordinarie della stessa categoria godono degli stessi diritti a percepire i dividendi.
7
Esempi di potenziali azioni ordinarie sono:
a)
passività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale, comprese le azioni privilegiate, convertibili in azioni ordinarie;
b)
opzioni e warrant;
c)
azioni da emettere al verificarsi di condizioni definite in accordi contrattuali, quali l'acquisizione di un'azienda o di altre attività.
8
I termini definiti nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nel paragrafo 11 dello IAS 32, se non diversamente indicato. Lo IAS 32 fornisce la definizione di strumento finanziario, attività finanziaria, passività finanziaria e strumento rappresentativo di capitale nonché indicazioni su come applicare tali definizioni. L'IFRS 13 Valutazione del fair value definisce il fair value e stabilisce le disposizioni per l'applicazione di tale definizione.
VALUTAZIONE
Utile base per azione
9
L'entità deve calcolare gli importi dell'utile base per azione relativamente all'utile o alla perdita attribuibile a possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante e, se presentato, l'utile o la perdita derivante da attività operative in esercizio attribuibile a quei possessori di strumenti di capitale.
10
L'utile base per azione deve essere calcolato dividendo l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante (il numeratore) per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (il denominatore) durante l'esercizio.
11
La finalità dell'informazione sull'utile base per azione è fornire una misura dell'interessenza di ciascuna azione ordinaria dell'entità controllante al risultato economico dell'entità per l'esercizio di riferimento.
Utile
12
Al fine del calcolo dell'utile base per azione, gli importi attribuibili a possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante con riferimento a:
a)
utile o perdita da attività operative in esercizio attribuibile all'entità controllante; e
b)
utile o perdita attribuibile all'entità controllante;
devono essere gli importi in a) e b) rettificati dagli ammontari dei dividendi privilegiati al netto delle imposte, dalle differenze derivanti dal regolamento di azioni privilegiate, e dagli altri effetti simili di azioni privilegiate classificate come patrimonio netto.
13
Tutte le voci di ricavo e di costo attribuibili ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante che sono rilevate in un esercizio, inclusi l'onere fiscale e i dividendi sulle azioni privilegiate classificate come passività, sono incluse nella determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante (cfr. IAS 1).
14
L'importo dei dividendi privilegiati al netto delle imposte che viene dedotto dall'utile o dalla perdita corrisponde:
a)
all'importo di eventuali dividendi privilegiati al netto delle imposte deliberati nell'esercizio per le azioni privilegiate non cumulative; e
b)
all'ammontare dei dividendi privilegiati al netto delle imposte spettanti per l'esercizio alle azioni privilegiate cumulative sia deliberati che non deliberati. L'ammontare dei dividendi privilegiati dell'esercizio non include i dividendi privilegiati spettanti alle azioni privilegiate cumulative pagati o deliberati nell'esercizio corrente relativamente a esercizi precedenti.
15
Le azioni privilegiate che prevedono un dividendo iniziale ridotto per compensare l'entità per la vendita di azioni privilegiate con uno sconto, o un dividendo superiore al mercato in esercizi successivi per compensare gli investitori per l'acquisto di azioni privilegiate con un sovrapprezzo, a volte sono chiamate azioni privilegiate a tasso crescente. Qualsiasi sconto o sovrapprezzo di emissione su azioni privilegiate a tasso crescente è ammortizzato con imputazione agli utili portati a nuovo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo ed è trattato come dividendo privilegiato ai fini del calcolo dell'utile per azione.
16
Le azioni privilegiate possono essere riacquistate in occasione di un'offerta pubblica dell'entità ai relativi possessori. L'eccedenza del fair value (valore equo) del corrispettivo pagato ai possessori di azioni privilegiate rispetto al loro valore contabile rappresenta un utile per i possessori delle azioni privilegiate e una diminuzione degli utili portati a nuovo per l'entità. Questo importo viene dedotto dal calcolo dell'utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante.
17
Una conversione anticipata delle azioni privilegiate convertibili può essere indotta dall'entità per mezzo di modifiche favorevoli alle originarie condizioni di conversione o del pagamento di un ulteriore corrispettivo. L'eccedenza di fair value (valore equo) delle azioni ordinarie o di altri corrispettivi pagati rispetto al fair value (valore equo) delle azioni ordinarie da emettere secondo le originarie condizioni di conversione è un utile per i possessori di azioni privilegiate ed è dedotto dal calcolo dell'utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante.
18
Qualsiasi eccedenza del valore contabile delle azioni privilegiate rispetto al fair value (valore equo) del corrispettivo pagato per regolarle è aggiunta al calcolo dell'utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante.
Azioni
19
Al fine del calcolo dell'utile base per azione, il numero delle azioni ordinarie deve essere la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio.
20
Utilizzare la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio riflette la possibilità che il valore del capitale azionario sia variato durante l'esercizio a causa del maggior o minor numero di azioni in circolazione in un dato momento. La media ponderata di azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio è il numero delle azioni ordinarie in circolazione all'inizio dell'esercizio, rettificato dal numero delle azioni ordinarie riacquistate o emesse durante l'esercizio moltiplicato per un fattore di ponderazione temporale. Il fattore di ponderazione temporale è il numero di giorni in cui le azioni sono state in circolazione in proporzione al numero totale di giorni dell'esercizio; in molti casi è appropriato adottare una approssimazione ragionevole della media ponderata.
21
Normalmente le azioni sono incluse nel calcolo della media ponderata delle azioni dalla data in cui il corrispettivo è esigibile (corrispondente, di solito, alla data della loro emissione), per esempio:
a)
le azioni ordinarie emesse e regolate in contanti sono incluse quando il corrispettivo è esigibile;
b)
le azioni ordinarie emesse come reinvestimento volontario di dividendi da azioni ordinarie o privilegiate sono incluse quando i dividendi vengono reinvestiti;
c)
le azioni ordinarie emesse a seguito della conversione di uno strumento di debito in azioni ordinarie sono incluse dal momento in cui l'interesse cessa di maturare;
d)
le azioni ordinarie emesse in sostituzione della quota di interesse o di capitale di altri strumenti finanziari sono incluse dal momento in cui l'interesse cessa di maturare;
e)
le azioni ordinarie emesse per l'estinzione di una passività dell'entità sono incluse dalla data dell'estinzione;
f)
le azioni ordinarie emesse come corrispettivo per l'acquisizione di un'attività diversa da disponibilità liquide sono incluse dalla data in cui l'acquisizione è rilevata; e
g)
le azioni ordinarie emesse per la prestazione di servizi all'entità sono incluse man mano che i servizi sono resi.
La determinazione della data a partire dalla quale includere le azioni ordinarie nel calcolo della media ponderata dipende dalle disposizioni e condizioni che regolano la loro emissione. La dovuta considerazione è data alla sostanza dei contratti associati all'emissione.
22
Le azioni ordinarie emesse come parte del corrispettivo trasferito in una aggregazione aziendale sono incluse nella media ponderata delle azioni a partire dalla data di acquisizione. Ciò in quanto l'acquirente incorpora nel proprio prospetto di conto economico complessivo gli utili e le perdite dell'acquisita, a partire da tale data.
23
Le azioni ordinarie che saranno emesse alla conversione di uno strumento obbligatoriamente convertibile sono incluse nel calcolo dell'utile base per azione dalla data in cui il contratto viene sottoscritto.
24
Le azioni a emissione condizionata sono considerate in circolazione e sono incluse nel calcolo dell'utile base per azione soltanto dalla data in cui tutte le condizioni necessarie sono soddisfatte (ossia gli eventi si sono verificati). Le azioni la cui emissione è subordinata solo al passare del tempo non sono azioni a emissione condizionata, perché il passare del tempo è una certezza. Azioni ordinarie in circolazione a restituzione condizionata (ossia soggette a ritiro) non sono considerate in circolazione e sono escluse dal calcolo dell'utile base per azione fino alla data in cui le azioni non sono più soggette a ritiro.
25
[Eliminato]
26
La media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio e con riferimento a tutti gli esercizi oggetto di presentazione deve essere rettificata per tener conto dei fatti, diversi dalla conversione di potenziali azioni ordinarie, che hanno cambiato il numero delle azioni ordinarie in circolazione senza un corrispondente cambiamento delle risorse.
27
Possono essere emesse azioni ordinarie, o il numero delle azioni ordinarie in circolazione può essere ridotto senza un corrispondente cambiamento delle risorse. Alcuni esempi sono:
a)
una capitalizzazione o emissione gratuita (a volte chiamato dividendo pagato in azioni);
b)
un premio associato ad altra emissione, ad esempio un premio in una emissione di diritti riservata agli azionisti esistenti;
c)
un frazionamento dell'azione; e
d)
un raggruppamento di azioni (consolidamento di azioni).
28
In una capitalizzazione o in una emissione gratuita o in un frazionamento di azioni, agli azionisti esistenti sono assegnate azioni ordinarie senza corrispettivo. Perciò, il numero di azioni ordinarie in circolazione aumenta senza incremento di risorse. Il numero delle azioni ordinarie precedentemente in circolazione è rettificato in proporzione alla variazione del numero di azioni ordinarie in circolazione, come se il fatto fosse avvenuto all'inizio del primo esercizio oggetto di presentazione. Per esempio, in una emissione gratuita di due azioni per ciascuna posseduta, il numero di azioni ordinarie in circolazione prima dell'emissione è moltiplicato per un fattore tre per ottenere il nuovo numero totale di azioni ordinarie, o per un fattore due per ottenere il numero aggiuntivo di azioni ordinarie.
29
Un consolidamento di azioni ordinarie generalmente riduce il numero di azioni ordinarie in circolazione senza una corrispondente riduzione di risorse. Tuttavia, quando l'effetto complessivo è un riacquisto di azioni al fair value (valore equo), la riduzione nel numero di azioni ordinarie in circolazione è il risultato di una corrispondente riduzione delle risorse. Un esempio è un consolidamento azionario combinato con un dividendo straordinario. La media ponderata di azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio in cui avviene la transazione combinata è rettificata per la riduzione del numero di azioni ordinarie dalla data in cui il dividendo straordinario viene rilevato.
Utile diluito per azione
30
L'entità deve calcolare gli importi dell'utile diluito per azione relativamente all'utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante e, se presentato, l'utile o la perdita derivante da attività operative in esercizio attribuibile a quei possessori.
31
Al fine del calcolo dell'utile diluito per azione, l'entità deve rettificare l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante, nonché la media ponderata delle azioni in circolazione, per tener conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.
32
La finalità dell'utile diluito per azione è conforme a quella dell'utile base per azione (per fornire una misura dell'interessenza di ciascuna azione ordinaria al risultato economico dell'entità) tenendo conto di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo in circolazione nell'esercizio. Conseguentemente:
a)
l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante è incrementato dall'importo, al netto delle imposte, di dividendi e interessi rilevati nell'esercizio con riferimento alle potenziali azioni ordinarie ed è rettificato da qualsiasi altra variazione di proventi od oneri che potrebbe risultare dalla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo; e
b)
la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione è incrementata dalla media ponderata delle azioni ordinarie addizionali che sarebbero in circolazione in caso di conversione di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.
Utile
33
Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, l'entità deve rettificare l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante, calcolato come previsto dal paragrafo 12, dall'effetto al netto delle imposte di:
a)
qualsiasi dividendo o altro elemento legato alle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo dedotto nella determinazione dell'utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante, calcolato come previsto dal paragrafo 12;
b)
qualsiasi interesse rilevato nell'esercizio relativo alle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo; e
c)
qualsiasi altra variazione di proventi o oneri che potrebbero derivare dalla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.
34
Dopo che le potenziali azioni ordinarie sono convertite in azioni ordinarie, gli elementi identificati nel paragrafo 33, lettere a)-c), non sussistono più. Invece, le nuove azioni ordinarie hanno il diritto di partecipare all'utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante. Quindi, l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 12 è rettificato dagli elementi identificati nel paragrafo 33, lettere a)-c), e da qualsiasi imposta correlata. Gli oneri associati alle potenziali azioni ordinarie includono i costi di transazione e il disaggio contabilizzati secondo quanto previsto dal criterio dell'interesse effettivo (cfr. IFRS 9).
35
La conversione di potenziali azioni ordinarie può produrre conseguenti variazioni dei proventi o oneri. Per esempio, la riduzione degli interessi passivi relativi a potenziali azioni ordinarie e il conseguente incremento dell'utile o riduzione della perdita può determinare un incremento del costo relativo a un piano obbligatorio di compartecipazione agli utili per i dipendenti. Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante è rettificato per tener conto di qualsiasi conseguente variazione dei proventi o degli oneri.
Azioni
36
Al fine del calcolo dell'utile diluito per azione, il numero delle azioni ordinarie deve essere la media ponderata delle azioni ordinarie calcolata secondo quanto previsto dai paragrafi 19 e 26, più la media ponderata delle azioni ordinarie che potrebbero essere emesse al momento della conversione in azioni ordinarie di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo. Le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo si devono considerare convertite in azioni ordinarie all'inizio dell'esercizio o, se successiva, alla data di emissione delle potenziali azioni ordinarie.
37
Le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo devono essere determinate in modo indipendente per ciascun esercizio presentato. Il numero delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo incluse alla fine del periodo non è una media ponderata delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo incluse nel calcolo di ciascun periodo intermedio.
38
Le potenziali azioni ordinarie sono ponderate in base al periodo in cui sono in circolazione. Le potenziali azioni ordinarie che sono annullate o quelle la cui estinzione è prevista durante il periodo sono incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione solo per la parte del periodo nella quale esse sono state in circolazione. Le potenziali azioni ordinarie che sono convertite in azioni ordinarie durante il periodo sono incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione dall'inizio del periodo fino alla data di conversione; dalla data di conversione, le risultanti azioni ordinarie sono incluse sia nell'utile di base per azione, sia nell'utile diluito per azione.
39
Il numero di azioni ordinarie che potrebbero essere emesse al momento della conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetti diluitivi è determinato in base alle condizioni delle potenziali azioni ordinarie. Quando sussiste più di una base di conversione, il calcolo considera il tasso di conversione o il prezzo di esercizio più vantaggioso dal punto di vista del possessore delle potenziali azioni ordinarie.
40
Una controllata, una joint venture o una collegata possono emettere nei confronti di parti che non siano la controllante o investitori con il controllo congiunto dell'entità partecipata, o con un'influenza notevole su di essa, potenziali azioni ordinarie che siano convertibili in azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata, oppure in azioni ordinarie della controllante o degli investitori con il controllo congiunto dell'entità partecipata, o con un'influenza notevole (l'entità che redige il bilancio) su di essa. Se queste potenziali azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata hanno un effetto di diluizione sull'utile di base per azione dell'entità che redige il bilancio, esse sono incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione.
Potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo
41
Le potenziali azioni ordinarie devono essere considerate come aventi effetto diluitivo quando, e solo quando, la loro conversione in azioni ordinarie ridurrebbe l'utile per azione o incrementerebbe la perdita per azione derivante dalle attività operative in esercizio.
42
L'entità utilizza l'utile o la perdita derivante dalle attività operative in esercizio attribuibile all'entità controllante come il "numero" di controllo per stabilire se le potenziali azioni ordinarie hanno effetto diluitivo o antidiluitivo. L'utile o la perdita derivante dalle attività operative in esercizio attribuibile all'entità controllante è rettificato secondo quanto previsto dal paragrafo 12 ed esclude gli elementi relativi alle attività operative cessate.
43
Le potenziali azioni ordinarie hanno effetto antidiluitivo quando la loro conversione in azioni ordinarie incrementerebbe l'utile per azione o diminuirebbe la perdita per azione derivante dalle attività operative in esercizio. Il calcolo dell'utile diluito per azione non presuppone la conversione, il suo esercizio, o altra emissione di potenziali azioni ordinarie che avrebbero un effetto antidiluitivo sull'utile per azione.
44
Nel determinare se le potenziali azioni ordinarie hanno effetto diluitivo o antidiluitivo, ciascuna emissione o serie di potenziali azioni ordinarie è considerata distintamente invece che complessivamente. L'ordine in cui le potenziali azioni ordinarie vengono prese in considerazione può influenzare il fatto che esse abbiano effetto diluitivo. Quindi, per ottimizzare la diluizione dell'utile base per azione, ciascuna emissione o serie di potenziali azioni ordinarie è considerata in sequenza dalla più diluitiva alla meno diluitiva, ossia le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo con il minor "utile per nuova azione" sono incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione prima di quelle con il maggior utile per nuova azione. Opzioni e warrant sono generalmente inclusi per primi perché non influiscono sul numeratore del calcolo.
Opzioni, warrant e loro equivalenti
45
Al fine del calcolo dell'utile diluito per azione, l'entità deve ipotizzare l'esercizio di opzioni e warrant dell'entità con effetto diluitivo. I corrispettivi presunti derivanti da questi strumenti devono essere considerati come se fossero stati ricevuti dall'emissione di azioni ordinarie al prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo. La differenza tra il numero di azioni ordinarie emesse e il numero di azioni ordinarie che sarebbero potute essere emesse al prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo deve essere trattata come un'emissione di azioni ordinarie a titolo gratuito.
46
Le opzioni e i warrant hanno effetti di diluizione quando determinerebbero l'emissione di azioni ordinarie a un prezzo inferiore a quello medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo. L'ammontare della diluizione è pari al prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo meno il prezzo di emissione. Quindi per calcolare l'utile diluito per azione, le potenziali azioni ordinarie sono trattate come se fossero costituite da entrambi i seguenti contratti:
a)
un contratto che preveda l'emissione di un determinato numero di azioni ordinarie al loro prezzo medio di mercato del periodo. Si assume che tali azioni ordinarie siano emesse a un prezzo congruo e che non abbiano né un effetto diluitivo né antidiluitivo. Esse non sono considerate nel calcolo dell'utile diluito per azione;
b)
un contratto che preveda l'emissione delle restanti azioni ordinarie a titolo gratuito. Tali azioni ordinarie non danno luogo a corrispettivi e non hanno effetto sull'utile o sulla perdita attribuibile alle azioni ordinarie in circolazione. Perciò tali azioni hanno un effetto diluitivo e, nel calcolo dell'utile diluito per azione, sono aggiunte al numero di azioni ordinarie in circolazione.
47
Le opzioni e i warrant hanno un effetto di diluizione solo quando il prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie nel periodo eccede il prezzo di esercizio delle opzioni o warrant (ossia sono "in the money"). L'utile per azione precedentemente presentato non è rettificato retroattivamente per riflettere le modifiche nei prezzi delle azioni ordinarie.
47A
Per quanto concerne le opzioni su azioni e altri accordi di pagamento basato su azioni ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, il prezzo di emissione cui si fa riferimento nel paragrafo 46 e il prezzo di esercizio indicato nel paragrafo 47 devono includere il fair value (valutato in conformità all'IFRS 2) di qualsiasi prodotto o servizio da fornire alla entità in futuro in base ad accordi di opzioni su azioni o ad altri accordi di pagamento basato su azioni.
48
Le opzioni su azioni offerte ai dipendenti a condizioni fisse o determinabili e le azioni ordinarie non assegnate sono trattate come opzioni nel calcolo dell'utile diluito per azione, anche se possono essere subordinate all'assegnazione. Sono trattate come in circolazione alla data di assegnazione. Le opzioni su azioni offerte ai dipendenti in base alla loro performance sono trattate come azioni a emissione condizionata poiché la loro emissione è subordinata al soddisfacimento di determinate condizioni oltre al passare del tempo.
Strumenti convertibili
49
L'effetto di diluizione degli strumenti convertibili deve essere riflesso nell'utile diluito per azione secondo quanto previsto dai paragrafi 33 e 36.
50
Le azioni privilegiate convertibili hanno effetti antidiluitivi ogni qual volta l'importo del dividendo di tali azioni dichiarato o complessivo per tutto l'esercizio corrente per azione ordinaria ottenibile dalla conversione supera l'utile base per azione. Similmente, il debito convertibile ha effetti antidiluitivi ogni qualvolta il suo interesse (al netto delle imposte e altre variazioni dei proventi o oneri) per azione ordinaria ottenibile dalla conversione supera l'utile base per azione.
51
Il rimborso o l'indotta conversione di azioni privilegiate convertibili può influenzare soltanto una parte delle azioni privilegiate convertibili precedentemente in circolazione. In tali casi qualsiasi eccedenza del corrispettivo di cui al paragrafo 17 è attribuita a quelle azioni che sono rimborsate o convertite al fine di determinare se le rimanenti azioni privilegiate in circolazione abbiano effetto diluitivo. Le azioni rimborsate o convertite sono considerate distintamente da quelle azioni che non sono rimborsate o convertite.
Azioni a emissione condizionata
52
Come nel calcolo dell'utile base per azione, le azioni ordinarie a emissione condizionata sono considerate in circolazione e incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione se le condizioni sono soddisfatte (ossia gli eventi si sono verificati). Le azioni a emissione condizionata sono incluse dall'inizio dell'esercizio (o dalla data dell'accordo di emissione condizionata, se successiva). Se le condizioni non sono soddisfatte, il numero delle azioni a emissione condizionata incluso nel calcolo dell'utile diluito per azione è basato sul numero di azioni che sarebbero da emettere se la chiusura dell'esercizio coincidesse con il termine del periodo di esercitabilità. Se, allo scadere del periodo di esercitabilità, le condizioni non sono soddisfatte, non è consentita una rideterminazione dei valori.
53
Se il conseguimento o il mantenimento di un determinato importo di utile per un periodo è la condizione per la emissione condizionata e se tale importo è stato raggiunto alla data di chiusura dell'esercizio, ma deve essere mantenuto oltre la chiusura dell'esercizio per un ulteriore periodo, allora le azioni ordinarie aggiuntive vengono considerate in circolazione se l'effetto è di diluizione quando si effettua il calcolo dell'utile diluito per azione. In tal caso, il calcolo dell'utile diluito per azione si basa sul numero di azioni ordinarie che sarebbe emesso se l'importo dell'utile alla data di chiusura dell'esercizio fosse l'importo dell'utile alla fine del periodo di esercitabilità. Poiché l'utile può cambiare in un esercizio futuro, il calcolo dell'utile base per azione non include tali azioni ordinarie a emissione condizionata fino alla fine del periodo di esercitabilità, perché non sono state soddisfatte tutte le condizioni necessarie.
54
Il numero di azioni ordinarie a emissione condizionata può dipendere dal prezzo di mercato futuro delle azioni ordinarie. In tal caso, se l'effetto è di diluizione il calcolo dell'utile diluito per azione si basa sul numero di azioni ordinarie che sarebbe emesso se il prezzo di mercato alla data di chiusura dell'esercizio fosse il prezzo di mercato alla fine del periodo di esercitabilità. Se la condizione si basa su una media di prezzi di mercato per un periodo di tempo che si estende oltre la data di chiusura dell'esercizio, si utilizza la media per il periodo di tempo che è trascorso. Poiché il prezzo di mercato può variare in un esercizio futuro, il calcolo dell'utile base per azione non include le azioni ordinarie a emissione condizionata fino alla fine del periodo di esercitabilità, perché non sono state soddisfatte tutte le condizioni necessarie.
55
Il numero di azioni ordinarie a emissione condizionata può dipendere dall'utile futuro e dai prezzi futuri delle azioni ordinarie. In tali casi, il numero di azioni ordinarie incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione si basa su entrambe le condizioni (ossia l'utile conseguito e il prezzo di mercato corrente alla data di chiusura dell'esercizio). Le azioni ordinarie a emissione condizionata non sono incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione, salvo che entrambe le condizioni siano soddisfatte.
56
In altri casi, il numero di azioni ordinarie a emissione condizionata dipende da una condizione diversa dall'utile o dal prezzo di mercato (per esempio, l'apertura di un numero specifico di negozi al dettaglio). In tali casi, presumendo che lo stato attuale della condizione rimanga invariato fino alla fine del periodo di esercitabilità, le azioni ordinarie a emissione condizionata sono incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione in base allo stato alla data di chiusura dell'esercizio.
57
Le potenziali azioni ordinarie a emissione condizionata (diverse da quelle coperte da un accordo di emissione condizionata, quale gli strumenti convertibili a emissione condizionata) sono incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione, come segue:
a)
l'entità determina se può presumersi che le potenziali azioni ordinarie siano emesse sulla base delle condizioni specificate per la loro emissione secondo le disposizioni per le azioni ordinarie condizionate di cui ai paragrafi da 52 a 56; e
b)
se quelle potenziali azioni ordinarie devono essere riflesse nell'utile diluito per azione, l'entità determina il loro impatto sul calcolo dell'utile diluito per azione seguendo le disposizioni per opzioni e warrant dei paragrafi da 45 a 48, le disposizioni per strumenti convertibili dei paragrafi da 49 a 51, le disposizioni per contratti che possono essere regolati in azioni ordinarie o disponibilità liquide dei paragrafi da 58 a 61, o altre disposizioni, a seconda del caso.
Tuttavia, l'esercizio o la conversione non sono assunti al fine del calcolo dell'utile diluito per azione, salvo che si assuma l'esercizio o la conversione di potenziali azioni ordinarie simili in circolazione la cui emissione non è condizionata.
Contratti che possono essere regolati in azioni ordinarie o in disponibilità liquide
58
Quando l'entità ha emesso un contratto che può essere regolato in azioni ordinarie o disponibilità liquide ad opzione dell'entità, l'entità deve presumere che il contratto sarà regolato in azioni ordinarie, e le potenziali azioni ordinarie che ne deriveranno devono essere incluse nell'utile diluito per azione se l'effetto è di diluizione.
59
Quando un tale contratto viene presentato a fini contabili come un'attività o una passività ovvero incorpori un componente di capitale e di passività, l'entità deve rettificare il numeratore per eventuali variazioni dell'utile o della perdita che risulterebbero durante il periodo se il contratto fosse stato classificato interamente come uno strumento rappresentativo di capitale. La rettifica è simile alle rettifiche richieste nel paragrafo 33.
60
Per contratti che possono essere regolati, a scelta del possessore, in azioni ordinarie o disponibilità liquide, l'opzione che presenta maggiore effetto di diluizione tra regolamento in disponibilità liquide e in azioni deve essere utilizzata nel calcolo dell'utile diluito per azione.
61
Un esempio di un contratto che può essere regolato in azioni ordinarie o disponibilità liquide è uno strumento di debito che, giunto a scadenza, dà all'entità il diritto senza limitazioni di regolare l'importo del capitale in disponibilità liquide o in azioni ordinarie proprie. Un altro esempio è un'opzione put emessa che dia al possessore la scelta di regolare in azioni ordinarie o disponibilità liquide.
Opzioni acquistate
62
I contratti quali le opzioni put e call acquistate (ossia le opzioni possedute dall'entità sulle proprie azioni ordinarie) non sono inclusi nel calcolo dell'utile diluito per azione perché includerli avrebbe un effetto di antidiluizione. L'opzione put sarebbe esercitata soltanto se il prezzo di esercizio fosse più alto del prezzo di mercato e l'opzione call sarebbe esercitata soltanto se il prezzo di esercizio fosse inferiore a quello di mercato.
Opzioni putemesse
63
I contratti che richiedono che l'entità riacquisti le azioni proprie, quali opzioni put emesse e contratti di acquisto a termine, si riflettono nel calcolo dell'utile diluito per azione se l'effetto è di diluizione. Se questi contratti sono "in the money" durante il periodo (ossia il prezzo di esercizio o di regolamento è al di sopra del prezzo medio di mercato per quel periodo), il potenziale effetto di diluizione sull'utile per azione deve essere calcolato come segue:
a)
si deve assumere che all'inizio dell'esercizio saranno emesse un numero di azioni ordinarie sufficienti (al prezzo medio di mercato durante il periodo) per ottenere le risorse per adempiere al contratto;
b)
si deve assumere che le risorse derivanti dall'emissione siano utilizzate per adempiere al contratto (ossia per riacquistare le azioni ordinarie); e
c)
le azioni ordinarie incrementative (la differenza tra il numero di azioni ordinarie che si assume emesse e il numero di azioni ordinarie ricevute dal regolamento del contratto) devono essere incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione.
RETTIFICHE RETROATTIVE
64
Se il numero delle azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie in circolazione aumenta in seguito alla capitalizzazione, emissione gratuita di azioni o frazionamento azionario oppure diminuisce in seguito al raggruppamento di azioni, il calcolo dell'utile di base e diluito per azione deve essere rettificato con effetto retroattivo per tutti gli esercizi presentati. Se questi cambiamenti avvengono dopo la data di chiusura dell'esercizio ma prima dell'autorizzazione della pubblicazione, i calcoli per azione relativi all'esercizio appena terminato e agli esercizi precedenti presentati devono basarsi sul nuovo numero di azioni. Il fatto che i calcoli per azione riflettano tali variazioni del numero di azioni deve essere indicato. Inoltre, l'utile di base e diluito per azione per tutti gli esercizi presentati deve essere modificato per riflettere gli effetti di errori e di rettifiche conseguenti a cambiamenti di principi contabili, contabilizzati retroattivamente.
65
L'entità non ridetermina l'utile diluito per azione relativamente a qualsiasi esercizio precedente presentato per variazioni nelle ipotesi utilizzate nel calcolo dell'utile per azione o per la conversione di potenziali azioni ordinarie in azioni ordinarie.
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
66
L'entità deve esporre nel prospetto di conto economico complessivo l'utile di base e diluito per azione relativamente all'utile o alla perdita derivante da attività operative in esercizio attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante e all'utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante per il periodo per ciascuna categoria di azioni ordinarie che ha un diritto diverso di partecipazione all'utile nell'esercizio. L'entità deve esporre l'utile di base e diluito per azione con uguale rilievo per tutti gli esercizi presentati.
67
L'utile per azione si espone per ciascun periodo per cui si presenta il prospetto di conto economico complessivo. Se l'utile diluito per azione viene esposto per almeno un periodo, deve essere esposto per tutti i periodi presentati, anche se è uguale all'utile di base per azione. Se l'utile di base e diluito per azione sono uguali, la doppia esposizione può essere effettuata su una riga del prospetto di conto economico complessivo.
67A
Se l'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (come modificato nel 2011), essa presenta l'utile di base e diluito per azione, come richiesto nei paragrafi 66 e 67, in tale prospetto distinto.
68
L'entità che espone un'attività operativa cessata deve indicare l'importo dell'utile base e diluito per azione relativamente all'attività operativa cessata nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note.
68A
Se l'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (come modificato nel 2011), essa presenta l'utile di base e diluito per azione relativo alle attività operative cessate, come richiesto dal paragrafo 68, in tale prospetto distinto o nelle note.
69
L'entità deve esporre l'utile di base e diluito per azione anche se i valori sono negativi (ossia una perdita per azione).
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
70
L'entità deve indicare quanto segue:
a)
i valori utilizzati come numeratori nel calcolo dell'utile di base e diluito per azione e una riconciliazione di quei valori con l'utile o la perdita attribuibile all'entità controllante. La riconciliazione deve includere l'effetto individuale di ciascuna classe di strumenti che influisce sull'utile per azione;
b)
la media ponderata delle azioni ordinarie utilizzata al denominatore nel calcolo dell'utile di base e diluito per azione e una riconciliazione di questi denominatori tra loro. La riconciliazione deve includere l'effetto individuale di ciascuna classe di strumenti che influisce sull'utile per azione;
c)
gli strumenti (incluse le azioni a emissione condizionata) che potrebbero potenzialmente diluire l'utile base per azione in futuro, ma che non furono inclusi nel calcolo dell'utile diluito per azione perché hanno effetti antidiluitivi per il(i) periodo(i) presentato(i);
d)
una descrizione delle operazioni riguardanti le azioni ordinarie o le potenziali azioni ordinarie, diverse da quelle contabilizzate secondo quanto previsto dal paragrafo 64, che si verificano dopo la data di chiusura dell'esercizio e che avrebbero cambiato significativamente il numero delle azioni ordinarie o delle potenziali azioni ordinarie in circolazione a fine esercizio, qualora quelle operazioni si fossero verificate prima della fine dell'esercizio.
71
Esempi di operazioni di cui al paragrafo 70, lettera d), includono:
a)
un'emissione di azioni per contanti;
b)
un'emissione di azioni quando il corrispettivo è utilizzato per rimborsare debiti o azioni privilegiate in circolazione alla data di chiusura dell'esercizio;
c)
il rimborso di azioni ordinarie in circolazione;
d)
la conversione o l'esercizio di potenziali azioni ordinarie in circolazione alla data di chiusura dell'esercizio, in azioni ordinarie;
e)
un'emissione di opzioni, warrant o strumenti convertibili; e
f)
il verificarsi di condizioni che potrebbero comportare l'emissione di azioni a emissione condizionata.
I valori dell'utile per azione non vengono rettificati a causa delle operazioni intervenute dopo la data di chiusura dell'esercizio perché tali operazioni non modificano il capitale utilizzato per produrre l'utile o la perdita d'esercizio.
72
Gli strumenti finanziari e gli altri contratti che danno origine a potenziali azioni ordinarie possono avere clausole e condizioni che influenzano la determinazione dell'utile di base e diluito per azione. Queste clausole e condizioni possono determinare se eventuali potenziali azioni ordinarie hanno, o non hanno, effetti di diluizione e, qualora l'avessero, l'effetto sulla media ponderata delle azioni in circolazione ed eventuali conseguenti rettifiche all'utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale. L'indicazione delle clausole e condizioni di tali strumenti finanziari e altri contratti viene incoraggiata, se non diversamente richiesto (cfr. IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative).
73
Se l'entità indica, in aggiunta all'utile di base e diluito per azione, valori per azione utilizzando un componente del prospetto di conto economico complessivo diverso da quello richiesto dal presente Principio, tali valori devono essere calcolati utilizzando la media ponderata delle azioni ordinarie determinata secondo quanto stabilito dal presente Principio. L'importo base e diluito per azione relativi a tale componente devono essere indicati con uguale rilievo e presentati nelle note. L'entità deve indicare la base su cui il(i) numeratore(i) è (sono) determinato(i), ivi incluso se i valori per azione sono al netto o al lordo delle imposte. Se è utilizzata una componente del prospetto di conto economico complessivo non esposta come un elemento distinto nel prospetto di conto economico complessivo, una riconciliazione deve essere fornita tra la componente utilizzata e la voce distinta che è esposta nel prospetto di conto economico complessivo.
73A
Il paragrafo 73 si applica anche all'entità che indica, in aggiunta all'utile di base e diluito per azione, valori per azione utilizzando una voce dell'utile (perdita) d'esercizio diversa da quella richiesta dal presente Principi.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
74
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2005 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
74A
Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha aggiunto i paragrafi 4A, 67A, 68A e 73A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
74B
L'IFRS 10 e l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 4, 40 e A11. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.
74C
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 8, 47A e A2. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
74D
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 4A, 67A, 68A e 73A. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
74E
L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 34. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 9.
RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
75
Il presente Principio sostituisce lo IAS 33 Utile per azione (pubblicato nel 1997).
76
Il presente Principio sostituisce l'Interpretazione SIC-24 Utile per azione — Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni.
Appendice A
GUIDA OPERATIVA
La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.
Utile o perdita attribuibile all'entità controllante
A1
Al fine del calcolo dell'utile per azione basato sul bilancio consolidato, l'utile o la perdita attribuibile all'entità controllante fa riferimento all'utile o la perdita dell'entità consolidata dopo la rettifica per le partecipazioni di minoranza.
Emissioni di diritti
A2
L'emissione di azioni ordinarie al momento dell'esercizio o della conversione di potenziali azioni ordinarie di solito non dà origine al pagamento di un bonus. Ciò è spiegato dal fatto che le potenziali azioni ordinarie sono solitamente emesse al fair value (valore equo), determinando un cambiamento proporzionale nelle risorse disponibili per l'entità. In una emissione di diritti, tuttavia, il prezzo di esercizio è spesso inferiore al fair value (valore equo) delle azioni. Quindi, come indicato nel paragrafo 27, lettera b), tale emissione di diritti include un premio. Se un'emissione di diritti viene offerta a tutti gli azionisti esistenti, il numero di azioni ordinarie da utilizzarsi nel calcolare l'utile di base e diluito per azione per tutti i periodi prima dell'emissione dei diritti è il numero di azioni ordinarie in circolazione prima dell'emissione, moltiplicato per il seguente fattore:
Il fair value (valore equo) teorico per azione dopo l'esercizio dei diritti è calcolato sommando il fair value complessivo delle azioni immediatamente prima dell'esercizio dei diritti al corrispettivo derivante dall'esercizio dei diritti e dividendo la somma per il numero di azioni in circolazione dopo l'esercizio dei diritti. Quando i diritti sono da negoziarsi sui mercati regolamentati separatamente dalle azioni prima della data di esercizio, il fair value (valore equo) è valutato alla chiusura dell'ultimo giorno in cui le azioni sono negoziate insieme ai diritti.
"Numero" di controllo
A3
Per illustrare la nozione dell'applicazione del "numero" di controllo descritta nei paragrafi 42 e 43, si ipotizzi che l'entità abbia un utile da attività operative in esercizio attribuibile all'entità controllante per CU 4800 (18), una perdita da attività operative cessate attribuibile all'entità controllante pari a (CU 7200), una perdita attribuibile all'entità controllante pari a (CU 2400), e 2000 azioni ordinarie e 400 potenziali azioni ordinarie in circolazione. L'utile base per azione dell'entità è pari a CU 2,40 per le attività operative in esercizio, (CU 3,60) per le attività operative cessate e (CU 1,20) per la perdita. Le 400 potenziali azioni ordinarie sono incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione perché l'utile per azione che ne risulta pari a CU 2,00 per le attività operative in esercizio ha effetto diluitivo, assumendo che nessun impatto sull'utile o sulla perdita derivi da quelle 400 potenziali azioni ordinarie. Poiché l'utile da attività operative in esercizio attribuibile all'entità controllante corrisponde al "numero" di controllo, l'entità include anche quelle 400 potenziali azioni ordinarie nel calcolo di altri valori di utile per azione, anche se i valori dell'utile per azione che ne risultano hanno effetti antidiluitivi in confronto ai loro valori di utile base per azione, ossia la perdita per azione è inferiore a [(CU 3,00) per azione per la perdita da attività operative cessate e a (CU 1,00) per azione per la perdita d'esercizio].
Prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie
A4
Al fine di calcolare l'utile diluito per azione, il prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie che si ipotizza di emettere è calcolato sulla base del prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie nel periodo. Teoricamente, ogni operazione sul mercato relativa alle azioni ordinarie dell'entità potrebbe essere inclusa nella determinazione del prezzo medio di mercato. Per praticità, tuttavia, una semplice media aritmetica dei prezzi settimanali o mensili è solitamente adeguata.
A5
In genere, i prezzi di chiusura del mercato sono adeguati per calcolare il prezzo medio di mercato. Quando i prezzi fluttuano molto, tuttavia, una media dei prezzi alti e bassi solitamente produce un prezzo più rappresentativo. Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo medio di mercato è utilizzato uniformemente a meno che non sia più rappresentativo a seguito del cambiamento delle condizioni. Per esempio l'entità che utilizza i prezzi di chiusura del mercato per calcolare il prezzo medio di mercato in anni di prezzi relativamente stabili potrebbe adottare una media di prezzi alti e bassi se i prezzi iniziano a fluttuare considerevolmente e i prezzi di chiusura del mercato non rappresentano più un prezzo medio rappresentativo.
Opzioni, warrant e loro equivalenti
A6
Le opzioni o warrant di acquisto di strumenti convertibili si presume siano esercitati per acquistare strumenti convertibili ogniqualvolta i prezzi medi dello strumento convertibile e delle azioni ordinarie ottenibili dalla conversione siano al di sopra del prezzo di esercizio delle opzioni o warrant. Tuttavia, l'esercizio non viene presunto a meno che non sia a sua volta assunta la conversione di strumenti convertibili similari in circolazione, qualora esistano.
A7
Le opzioni o warrant possono permettere o richiedere l'offerta di un titolo di debito o di altro strumento dell'entità (o della sua controllante o controllata) per il pagamento di tutto o una parte del prezzo di esercizio. Nel calcolo dell'utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant hanno un effetto di diluizione se a) il prezzo medio di mercato delle relative azioni ordinarie del periodo eccede il prezzo di esercizio o b) il prezzo di vendita dello strumento da offrire è al di sotto di quello a cui lo strumento può essere offerto con un contratto di opzione o warrant e lo sconto risultante determina un prezzo di esercizio effettivo al di sotto del prezzo di mercato delle azioni ordinarie ottenibili con l'esercizio. Nel calcolo dell'utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant si presume siano esercitati e il debito o altri strumenti si presume siano offerti. Se l'offerta di disponibilità liquide è più vantaggiosa per il possessore dell'opzione o del warrant e il contratto permette di offrire disponibilità liquide, si presume l'offerta di disponibilità liquide. L'interesse (al netto delle imposte) su eventuali debiti assunti da offrire si somma come una rettifica incrementativa del numeratore.
A8
Un trattamento simile viene riservato alle azioni privilegiate che hanno caratteristiche simili o ad altri strumenti che hanno opzioni di conversione che permettono all'investitore di pagare in disponibilità liquide in cambio di un tasso di conversione più favorevole.
A9
Le condizioni sottostanti di certe opzioni o warrant possono richiedere che il corrispettivo ricevuto dall'esercizio di tali strumenti sia utilizzato per estinguere il debito o altri strumenti dell'entità (o della sua controllante o controllata). Nel calcolo dell'utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant si presume che vengano esercitati e che il corrispettivo venga utilizzato per l'acquisto del titolo di debito al suo prezzo medio di mercato, piuttosto che per l'acquisto di azioni ordinarie. Tuttavia, l'eccedenza del corrispettivo ricevuto dall'ipotizzato esercizio rispetto all'importo utilizzato per l'ipotizzato acquisto del titolo di debito è considerata (ossia si presume utilizzata per riacquistare azioni ordinarie) nel calcolo dell'utile diluito per azione. L'interesse (al netto delle imposte) su eventuali debiti assunti da acquistare si somma come una rettifica incrementativa del numeratore.
Opzioni put emesse
A10
Per illustrare l'applicazione del paragrafo 63, si ipotizzi che l'entità abbia 120 opzioni put emesse in circolazione sulle proprie azioni ordinarie con un prezzo di esercizio di CU 35. Il prezzo medio di mercato delle sue azioni ordinarie per il periodo è di CU 28. Nel calcolare l'utile diluito per azione, si ipotizzi che l'entità abbia emesso 150 azioni a CU 28 per azione all'inizio del periodo per soddisfare il suo obbligo di vendita di CU 4200. La differenza tra le 150 azioni ordinarie emesse e le 120 azioni ordinarie ricevute per avere soddisfatto le opzioni put (30 nuove azioni ordinarie) è aggiunta al denominatore nel calcolo dell'utile diluito per azione.
Strumenti di controllate, joint venture o collegate
A11
Le potenziali azioni ordinarie di una controllata, joint venture o collegata convertibili in azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata, oppure in azioni ordinarie della controllante, o degli investitori con il controllo congiunto dell'entità partecipata, o con un'influenza notevole (l'entità che redige il bilancio) su di essa, sono incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione come segue:
a)
gli strumenti emessi dalla controllata, joint venture o collegata che permettono ai loro possessori di ottenere azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata sono inclusi nei dati utilizzati nel calcolo dell'utile diluito per azione della controllata, joint venture o collegata. Tale utile per azione è a sua volta incluso nel calcolo dell'utile per azione dell'entità che redige il bilancio sulla base del possesso degli strumenti della controllata, joint venture o collegata da parte dell'entità che redige il bilancio.
b)
gli strumenti di una controllata, joint venture o collegata convertibili in azioni ordinarie dell'entità che redige il bilancio sono considerati tra le potenziali azioni ordinarie dell'entità che redige il bilancio ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione. Analogamente, opzioni o warrant emessi da una controllata, joint venture o collegata per l'acquisto di azioni ordinarie dell'entità che redige il bilancio sono considerati tra le potenziali azioni ordinarie dell'entità che redige il bilancio nel calcolo dell'utile diluito consolidato per azione.
A12
Al fine di determinare l'effetto dell'utile per azione di strumenti emessi dall'entità che redige il bilancio che sono convertibili in azioni ordinarie di una controllata, joint venture o collegata, si ipotizza che gli strumenti siano convertiti e il numeratore (utile o perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante) rettificato come previsto dal paragrafo 33. In aggiunta a tali rettifiche, il numeratore è rettificato per eventuali variazioni nell'utile o nella perdita registrato dall'entità che redige il bilancio (come un dividendo o quota di pertinenza dell'utile rilevata con il metodo del patrimonio netto) che sono attribuibili all'aumento nel numero di azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata in circolazione derivante dalla conversione ipotizzata. Il denominatore del calcolo dell'utile diluito per azione non è interessato perché il numero di azioni ordinarie dell'entità che redige il bilancio in circolazione non cambierebbe per la conversione ipotizzata.
Strumenti partecipativi rappresentativi di capitale e due categorie di azioni ordinarie
A13
Il capitale di alcune entità include:
a)
strumenti che partecipano al dividendo con le azioni ordinarie secondo una formula predeterminata (per esempio due per uno) con, a volte, un limite massimo di partecipazione (per esempio, fino a, ma non oltre un determinato importo per azione);
b)
una categoria di azioni ordinarie con un tasso di partecipazione al dividendo differente da quello di un'altra categoria di azioni ordinarie tuttavia senza diritti privilegiati o senior.
A14
Al fine di calcolare l'utile diluito per azione, la conversione è ipotizzata per quegli strumenti descritti nel paragrafo A13 che sono convertibili in azioni ordinarie se l'effetto è di diluizione. Per quegli strumenti che non sono convertibili in una categoria di azioni ordinarie, l'utile o la perdita d'esercizio è attribuito alle diverse categorie di azioni e agli strumenti partecipativi rappresentativi di capitale secondo quanto previsto dai loro diritti ai dividendi o altri diritti di partecipare agli utili non distribuiti. Ai fini del calcolo dell'utile base e dell'utile diluito per azione:
a)
l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità controllante è rettificato (un utile ridotto e una perdita incrementata) dall'importo dei dividendi dichiarati nel periodo per ogni categoria di azioni e dall'importo contrattuale dei dividendi (o interesse in strumenti obbligazionari partecipativi) che devono essere pagati per il periodo (per esempio, dividendi cumulativi pregressi).
b)
l'utile o la perdita residuo è attribuito alle azioni ordinarie e strumenti partecipativi rappresentativi di capitale nella misura partecipativa di ciascun strumento all'utile come se tutto l'utile o la perdita per il periodo fosse stato distribuito. L'utile o perdita totale attribuito a ciascuna categoria di strumento rappresentativo di capitale è determinato sommando l'importo attribuito ai dividendi all'importo attribuito in base al rapporto partecipativo per una partecipazione discrezionale.
c)
l'importo totale di utile o perdita attribuito a ciascuna categoria di strumento rappresentativo di capitale è diviso per il numero di strumenti in circolazione a cui gli utili sono attribuiti per determinare l'utile per azione dello strumento.
Per il calcolo dell'utile diluito per azione, tutte le potenziali azioni ordinarie che si ipotizza di emettere sono incluse nelle azioni ordinarie in circolazione.
Azioni liberate parzialmente
A15
Ove le azioni ordinarie sono emesse, ma non interamente liberate, nel calcolo dell'utile base per azione sono trattate come una frazione di un'azione ordinaria nella misura in cui hanno diritto a partecipare al dividendo dell'esercizio spettante a un'azione ordinaria interamente liberata.
A16
Nella misura in cui quelle azioni parzialmente liberate non hanno diritto a partecipare al dividendo dell'esercizio, sono trattate come equivalenti di warrant o opzioni nel calcolo dell'utile diluito per azione. Si presume che il saldo non pagato rappresenti il corrispettivo utilizzato per l'acquisto delle azioni ordinarie. Il numero di azioni incluse nell'utile diluito per azione è la differenza tra il numero di azioni sottoscritte e il numero di azioni che si ipotizza di acquistare.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 34
Bilanci intermedi
OBIETTIVO
L'obiettivo del presente Principio è definire il contenuto minimo di un bilancio intermedio e i principi di rilevazione e valutazione in un bilancio completo o sintetico relativo a un periodo intermedio. Informazioni contabili intermedie tempestive e attendibili migliorano la capacità di investitori, creditori e altri utilizzatori di comprendere la capacità dell'entità di generare utili e flussi finanziari e la sua situazione finanziaria e di liquidità.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1
Il presente Principio non si occupa di quale entità debba pubblicare un bilancio intermedio, con quale periodicità, o entro quale termine dopo la chiusura del periodo intermedio. In ogni caso, il legislatore, gli organi di controllo, le borse valori e gli ordini professionali spesso richiedono alle entità i cui titoli di debito o titoli partecipativi sono negoziati sui mercati finanziari di pubblicare bilanci intermedi. Il presente Principio si applica se l'entità deve o decide di fornire ai terzi un bilancio intermedio in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS). L'International Accounting Standards Committee (19) incoraggia le entità quotate a redigere bilanci intermedi conformi ai principi di rilevazione, di valutazione e di informativa stabiliti nel presente Principio. In particolar modo, si incoraggiano le entità quotate:
a)
a fornire un bilancio intermedio almeno al termine della prima metà dell'esercizio; e
b)
a rendere disponibile il bilancio intermedio non oltre 60 giorni dal termine del periodo intermedio di riferimento.
2
Ogni bilancio, annuale o intermedio, deve essere considerato a sé stante ai fini della conformità agli IFRS. Il fatto che l'entità non abbia predisposto alcun bilancio intermedio in un particolare periodo amministrativo o abbia predisposto un bilancio intermedio non conforme al presente Principio non impedisce che il bilancio annuale dell'entità possa comunque essere conforme agli IFRS.
3
Se il bilancio intermedio dell'entità viene descritto come conforme agli IFRS, esso deve conformarsi a tutte le disposizioni del presente Principio. Il paragrafo 19 richiede che di questo aspetto sia fornita esplicita informativa.
DEFINIZIONI
4
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il periodo intermedio è un periodo contabile di durata inferiore all'intero esercizio.
Il bilancio intermedio è un documento contabile contenente un'informativa di bilancio completa (come descritta nello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)) o un'informativa di bilancio sintetica (come indicata nel presente Principio) riferita a un periodo intermedio.
CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO
5
Lo IAS 1 definisce un'informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:
a)
un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;
b)
un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;
c)
un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;
d)
un rendiconto finanziario dell'esercizio;
e)
le note, che contengano le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative;
ea)
le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1; e
f)
un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente quando l'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A–40D dello IAS 1.
L'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, l'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".
6
Per la tempestività dell'informazione, per i costi connessi alla stessa e per evitare di ripetere informazioni già riportate, all'entità può essere richiesto o essa può decidere volontariamente di fornire un'informativa intermedia più limitata di quella fornita nel bilancio annuale. Il presente Principio definisce che il contenuto minimo del bilancio intermedio deve includere prospetti sintetici e note esplicative specifiche. Il bilancio intermedio è finalizzato a fornire un aggiornamento rispetto all'ultimo bilancio annuale completo. Di conseguenza, essa si deve concentrare sulle nuove attività, fatti e circostanze e non deve ripetere informazioni già fornite.
7
Nulla nel presente Principio intende proibire all'entità o scoraggiarla dal pubblicare, come bilancio intermedio, un'informativa di bilancio completa (come descritta nello IAS 1), invece di prospetti sintetici e note esplicative specifiche. Allo stesso modo, il presente Principio non proibisce all'entità né la scoraggia dall'includere nel bilancio intermedio sintetico voci o note esplicative aggiuntive specifiche rispetto a quelle minime richieste nel presente Principio. Le indicazioni sui principi di rilevazione e di valutazione nel presente Principio si applicano anche al bilancio intermedio completo, e questo bilancio dovrebbe comprendere tutte le informazioni richieste dal presente Principio (specialmente le note informative specifiche del paragrafo 16A) oltre a quelle richieste dagli altri IFRS.
Componenti minimi del bilancio intermedio
8
Un bilancio intermedio deve includere, almeno, i seguenti componenti:
a)
un prospetto sintetico della situazione patrimoniale-finanziaria;
b)
un prospetto o dei prospetti sintetici dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo;
c)
un prospetto sintetico delle variazioni di patrimonio netto;
d)
un rendiconto finanziario sintetico; e
e)
note esplicative specifiche.
8A
Se l'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (come modificato nel 2011), essa presenta l'informativa sintetica intermedia in base a tale prospetto distinto.
Forma e contenuto del bilancio intermedio
9
Se l'entità pubblica una informativa di bilancio completa nel bilancio intermedio, la forma e il contenuto di tale informativa devono conformarsi alle disposizioni dello IAS 1 per una informativa di bilancio completa.
10
Se l'entità pubblica una informativa sintetica di bilancio nel bilancio intermedio, tale informativa deve includere, come minimo, i raggruppamenti di voci e i totali parziali che furono esposti nel più recente bilancio annuale e le note esplicative specifiche richieste dal presente Principio. Ulteriori voci di bilancio o note esplicative devono essere aggiunte se la loro omissione potrebbe rendere fuorviante il bilancio intermedio sintetico.
11
Nel prospetto che espone le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio per un periodo intermedio, l'entità, se rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 33 Utile per azione, deve presentare l'utile di base e diluito per azione per tale periodo(20).
11A
Se l'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (come modificato nel 2011), essa presenta l'utile di base e diluito per azione in tale prospetto.
12
Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) fornisce le indicazioni sulla struttura del bilancio. La guida applicativa dello IAS 1 illustra come possono essere presentati il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il prospetto di conto economico complessivo e il prospetto delle variazioni di patrimonio netto.
14
Il bilancio intermedio è redatto su base consolidata se il più recente bilancio annuale dell'entità è stato un bilancio consolidato. Il bilancio separato della controllante non è conforme o comparabile al bilancio consolidato compreso nella più recente informativa annuale di bilancio. Se l'informativa annuale dell'entità comprende il bilancio separato della controllante oltre al bilancio consolidato, il presente Principio non richiede né proibisce l'inclusione del bilancio separato della società controllante nel bilancio intermedio dell'entità.
Operazioni e fatti significativi
15
Nel proprio bilancio intermedio, l'entità deve riportare una spiegazione delle operazioni e degli eventi rilevanti per la comprensione delle variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel risultato gestionale dell'entità successivamente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. Le informazioni fornite in merito a tali operazioni ed eventi significativi aggiorneranno le informazioni pertinenti esposte nel bilancio più recente.
15A
L'utilizzatore di un bilancio intermedio dell'entità avrà a disposizione l'ultimo bilancio annuale dell'entità stessa. Non è necessario, perciò, che le note a un bilancio intermedio forniscano aggiornamenti relativamente non rilevanti alle informazioni fornite nelle note dell'ultimo bilancio annuale.
15B
Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di eventi ed operazioni per i quali sarebbe necessario fornire informazioni, se tali eventi e operazioni sono significativi:
a)
la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e l'annullamento di tale svalutazione;
b)
la rilevazione di una perdita per riduzione di valore di attività finanziarie, immobili, impianti e macchinari, di attività immateriali, di attività derivanti da contratto con i clienti o di altre attività, e l'annullamento di tali perdite per riduzione del valore;
c)
l'annullamento di qualsiasi accantonamento per costi di ristrutturazione;
d)
le acquisizioni e cessioni di immobili, impianti e macchinari;
e)
gli impegni per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari;
f)
le conclusioni di vertenze legali;
g)
le correzioni di errori di esercizi precedenti;
h)
i cambiamenti nelle circostanze commerciali o economiche che incidono sul fair value (valore equo) delle attività e passività finanziarie dell'entità, siano esse rilevate al fair value (valore equo) o al costo ammortizzato;
i)
qualsiasi inadempimento di clausole o violazioni di un contratto di finanziamento che non è stato sanato alla data o prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
j)
le operazioni con parti correlate;
k)
i trasferimenti tra i vari livelli della gerarchia del fair value (valore equo) utilizzata per la valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti finanziari;
l)
le variazioni nella classificazione delle attività finanziarie a seguito di una variazione nello scopo o nell'utilizzo di tali attività; e
m)
le variazioni delle passività o delle attività potenziali.
15C
Gli IFRS specifici forniscono indicazioni sulle disposizioni informative per molti degli elementi elencati nel paragrafo 15B. Quando un fatto o un'operazione è importante per comprendere le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria o nel risultato gestionale dell'entità dall'ultimo esercizio di riferimento, il bilancio intermedio dell'entità deve fornire una spiegazione e un aggiornamento delle informazioni significative riportate nel bilancio dell'ultimo esercizio di riferimento.
16
[Eliminato]
Altre informazioni integrative
16A
Oltre a indicare operazioni ed eventi significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15-15C, l'entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio o in altre sezioni del bilancio intermedio. Le seguenti informazioni integrative devono essere fornite direttamente nel bilancio intermedio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio intermedio ad altri documenti (come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio) ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio intermedio. Se gli utilizzatori del bilancio non hanno accesso alle informazioni tramite rinvii inseriti nel bilancio intermedio alle stesse condizioni e negli stessi tempi, il bilancio intermedio è incompleto. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio.
a)
l'indicazione che nel bilancio intermedio sono stati seguiti gli stessi principi contabili e metodi di calcolo utilizzati nell'ultimo bilancio annuale o, se questi principi o metodi sono stati modificati, una descrizione della natura e dell'effetto del cambiamento;
b)
i commenti illustrativi della stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio;
c)
la natura e l'importo di elementi inusuali data la loro natura, grandezza, o effetto che incidono su attività, passività, patrimonio netto, risultato economico netto o flussi finanziari;
d)
la natura e l'importo delle variazioni nelle stime dei valori esposti in precedenti periodi intermedi del corrente esercizio o nelle stime effettuate in esercizi precedenti;
e)
le emissioni, i riacquisti e i rimborsi di titoli di debito e di titoli partecipativi;
f)
i dividendi pagati (in totale o per azione) alle azioni ordinarie e quelli pagati alle altre azioni;
g)
la seguente informativa di settore (l'informativa sui dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio dell'entità solo se l'IFRS 8 Settori operativi richiede che l'entità fornisca l'informativa di settore nel suo bilancio annuale):
i)
i ricavi da clienti terzi, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo;
ii)
i ricavi intersettoriali, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo;
iii)
una determinazione dell'utile o della perdita di settore;
iv)
un'indicazione delle attività e passività totali per un particolare settore oggetto di informativa se tali importi sono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo e se si siano verificate variazioni rilevanti rispetto agli importi indicati nell'ultimo bilancio annuale per tale settore oggetto di informativa;
v)
una descrizione delle differenze rispetto all'ultimo bilancio annuale per quanto riguarda la base di suddivisione settoriale o la base di determinazione dell'utile o della perdita di settore;
vi)
una riconciliazione del totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita della entità ante onere (provento) fiscale e attività operative cessate. Tuttavia, se l'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come onere (provento) fiscale, l'entità può riconciliare il totale degli utili o perdite di settore all'utile o perdita al netto di tali voci. Gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente in tale riconciliazione;
h)
eventi successivi al bilancio intermedio e che non sono stati riportati nel bilancio relativo al periodo intermedio di riferimento;
i)
l'effetto delle variazioni nella struttura dell'entità nel periodo intermedio, comprese aggregazioni aziendali, l'ottenimento o la perdita del controllo di controllate e investimenti a lungo termine, ristrutturazioni e attività operative cessate. Nel caso di aggregazioni aziendali, l'entità deve fornire le informazioni prescritte dall'IFRS 3 Aggregazioni aziendali;
j)
per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative sul fair value (valore equo) disposte dai paragrafi 91–93(h), 94–96, 98 e 99 dell'IFRS 13 Valutazione del fair value e dai paragrafi 25, 26 e 28–30 dell'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.
k)
per quelle entità che diventano entità d'investimento, come definite nell'IFRS 10 Bilancio consolidato, o che cessano di esserlo, le informative previste dal paragrafo 9B dell'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità;
l)
la disaggregazione dei ricavi provenienti da contratti con i clienti conformemente ai paragrafi 114 e 115 dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.
17-18
[Eliminato]
Esplicitazione della conformità agli IFRS
19
Se il bilancio intermedio dell'entità è conforme al presente Principio, tale fatto deve essere indicato. Un bilancio intermedio non può essere descritto come conforme agli IFRS a meno che esso non sia redatto in conformità a tutte le disposizioni degli IFRS.
Periodi per i quali devono essere pubblicati i bilanci intermedi
20
La rendicontazione intermedia deve comprendere il bilancio intermedio (completo o sintetico) riferito a diversi periodi, come di seguito specificato:
a)
un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria riferito alla fine del periodo intermedio di riferimento e un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria comparativo riferito alla fine dell'esercizio immediatamente precedente;
b)
i prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo del periodo intermedio corrente e cumulativo del periodo tra l'inizio dell'esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con prospetti comparativi dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dei corrispondenti periodi intermedi (di riferimento e cumulativo) dell'esercizio immediatamente precedente. Come consentito dallo IAS 1 (come modificato nel 2011), un bilancio intermedio può presentare per ciascun esercizio un prospetto, o dei prospetti, dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo;
c)
un prospetto delle variazioni cumulative di patrimonio netto per il periodo tra l'inizio dell'esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con un prospetto comparativo per il periodo corrispondente dell'esercizio immediatamente precedente;
d)
un rendiconto finanziario cumulativo per il periodo tra l'inizio dell'esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con un rendiconto comparativo per il periodo corrispondente dell'esercizio immediatamente precedente.
21
Per l'entità la cui attività è altamente stagionale, può essere utile fornire le informazioni patrimoniali-finanziarie relative ai dodici mesi fino alla data di chiusura del periodo intermedio e le informazioni comparative per il precedente periodo di dodici mesi. Conseguentemente, si incoraggiano le entità la cui attività è altamente stagionale a fornire tale informativa oltre a quella richiesta nel paragrafo precedente.
22
La parte A degli esempi illustrativi che accompagnano il presente Principio illustra i periodi per i quali si richiede siano pubblicati i prospetti di bilancio per un'entità che fornisce informativa intermedia con periodicità semestrale e per una che la fornisce con periodicità trimestrale.
Rilevanza
23
Nel decidere come rilevare, valutare, classificare, o illustrare una voce ai fini del bilancio intermedio, la rilevanza deve essere valutata in relazione ai dati del periodo intermedio. Nel valutare la rilevanza, bisogna tenere conto che le valutazioni intermedie possono basarsi su stime in misura maggiore che non le valutazioni dei dati annuali.
24
Lo IAS 1 definisce le informazioni rilevanti e richiede una informativa separata sulle voci rilevanti, comprese (per esempio) le attività operative cessate, e lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori richiede una informativa sui cambiamenti nelle stime contabili, errori, e cambiamenti di principi contabili. I due Principi non contengono esemplificazioni quantitative in merito alla rilevanza.
25
Benché sia sempre richiesta una valutazione soggettiva nel determinare la rilevanza, il presente Principio prevede che le decisioni relative alla rilevazione e alla informativa siano basate sui dati del periodo intermedio considerato a sé stante, per ragioni di comprensibilità dei relativi dati. Così, per esempio, componenti inusuali, cambiamenti di principi contabili o nelle stime ed errori sono rilevati e illustrati in base alla rilevanza in relazione ai dati del periodo intermedio per evitare inferenze fuorvianti che potrebbero risultare dalla mancanza di informativa. L'obiettivo prevalente è di assicurare che il bilancio intermedio includa tutte le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità e del suo risultato nel periodo intermedio.
INFORMATIVA NEL BILANCIO ANNUALE
26
Se la stima di un valore esposto in un periodo intermedio viene modificata in misura rilevante nell'ultimo periodo intermedio dell'esercizio ma non viene pubblicato un fascicolo separato di bilancio per l'ultimo periodo intermedio, la natura e il valore di tale modifica nella stima devono essere illustrate in una nota al bilancio annuale di quell'esercizio.
27
Lo IAS 8 richiede l'illustrazione della natura e (se fattibile) dell'ammontare di una variazione nelle stime che abbia un effetto rilevante nel periodo di riferimento o che si presume abbia un effetto rilevante nei periodi successivi. Il paragrafo 16A, lettera d), del presente Principio richiede una informazione simile nel bilancio intermedio. Esempi di tali variazioni sono quelle relative alla stima nell'ultimo periodo intermedio di svalutazioni di rimanenze, di ristrutturazioni, o di perdite per riduzione di valore che sono state effettuate in un periodo intermedio precedente dell'esercizio. L'informativa richiesta nel paragrafo precedente è analoga con quanto indicato nello IAS 8 e si intende sia limitata nell'ambito di applicazione, relativa soltanto alle variazioni nelle stime. All'entità non si richiede di esporre informativa intermedia ulteriore nel suo bilancio annuale.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Principi contabili identici a quelli annuali
28
L'entità deve applicare nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale, salvo che per i cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale che saranno riflessi nel successivo bilancio annuale. Tuttavia, la periodicità dell'informativa dell'entità (annuale, semestrale, trimestrale) non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali. Per raggiungere tale obiettivo, le valutazioni per il bilancio intermedio devono essere fatte con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio.
29
Richiedere che l'entità applichi per i suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale sembrerebbe comportare che le valutazioni intermedie siano fatte come se ogni periodo intermedio fosse un periodo contabile indipendente. Tuttavia, considerando che la periodicità dell'informativa dell'entità non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali, il paragrafo 28 evidenzia che un periodo intermedio rappresenta una parte di un più esteso esercizio. Le valutazioni effettuate con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio possono comportare variazioni nelle stime dei valori esposti in precedenti periodi intermedi dell'esercizio in corso. Ma i criteri per rilevare attività, passività, ricavi e costi per periodi intermedi sono gli stessi di quelli del bilancio annuale.
30
Per esempio:
a)
i criteri per rilevare e determinare le perdite connesse a svalutazioni di rimanenze, ristrutturazioni o riduzioni di valore in un periodo intermedio sono gli stessi che l'entità applicherebbe se dovesse preparare solo il bilancio annuale. Tuttavia, se queste poste sono rilevate e valutate in un periodo intermedio e le stime sono modificate in un successivo periodo intermedio di quell'esercizio, la stima originaria deve essere modificata nel successivo periodo intermedio o come accantonamento dell'ulteriore perdita addizionale, o come annullamento dell'importo precedentemente rilevato;
b)
un costo per il quale non sussistono le condizioni per essere capitalizzato alla fine di un periodo intermedio non può essere differito nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in attesa di future informazioni sull'esistenza delle condizioni per la capitalizzazione né per perequare i risultati economici nei periodi intermedi dell'esercizio; e
c)
l'onere per imposte sul reddito è rilevato in ciascun periodo intermedio in base alla miglior stima della media ponderata dell'aliquota fiscale annuale attesa per l'intero esercizio. Gli importi accantonati per oneri per imposte sul reddito in un periodo intermedio possono dovere essere rettificati in un periodo intermedio successivo di quell'esercizio se cambia la stima dell'aliquota fiscale annuale.
31
A norma del Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale), la rilevazione è il processo di acquisizione, per l'inclusione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto (nei prospetti) del risultato economico, di una posta che corrisponde alla definizione di uno degli elementi del bilancio. Le definizioni di attività, passività, ricavi e costi sono determinanti per la rilevazione, alla data di chiusura sia dell'esercizio, sia del periodo intermedio.
32
Per le attività, gli stessi accertamenti dei benefici economici futuri effettuati alla chiusura dell'esercizio devono essere effettuati alla chiusura di un periodo intermedio. I costi che, per loro natura, non sono capitalizzabili alla chiusura dell'esercizio non lo sono neanche alla chiusura di un periodo intermedio. Analogamente, una passività alla data di chiusura di un periodo intermedio deve rappresentare un'obbligazione esistente a quella data, così come la deve rappresentare alla data di chiusura di un esercizio.
33
Una caratteristica essenziale dei ricavi e dei costi è che i corrispondenti flussi in entrata e in uscita di attività e passività abbiano avuto luogo. Se tali flussi hanno avuto luogo, i ricavi e i costi corrispondenti sono rilevati; altrimenti non lo sono. Il Quadro concettuale non consente la rilevazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di poste che non corrispondono alla definizione di attività o passività.
34
Nel determinare il valore di attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari esposti nel suo bilancio, l'entità che pubblica tale informativa solo annualmente è in condizione di tenere in considerazione le informazioni che si rendono disponibili durante l'esercizio. Le valutazioni, in effetti, fanno riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio.
35
L'entità che pubblica l'informativa semestralmente usa le informazioni disponibili a metà esercizio o in un breve periodo successivo nel fare le sue valutazioni di bilancio per i primi sei mesi e le informazioni disponibili entro la fine dell'anno o in un breve periodo successivo per il periodo di dodici mesi. Le valutazioni relative ai dodici mesi rifletteranno le possibili modifiche nelle stime dei valori esposti per il primo periodo semestrale. I valori esposti nel bilancio intermedio dei primi sei mesi non possono essere rettificati retroattivamente. I paragrafi 16A, lettera d), e 26 richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano illustrati.
36
L'entità che pubblica l'informativa più frequentemente che semestralmente determina i costi e i ricavi con riferimento all'intero periodo che inizia dall'apertura dell'esercizio e termina alla data di chiusura del periodo intermedio usando le informazioni disponibili nel momento in cui ciascuna informativa di bilancio è in corso di preparazione. I valori di costi e ricavi esposti per il periodo intermedio di riferimento rifletteranno qualsiasi modifica nelle stime dei valori esposti nei periodi intermedi precedenti dell'esercizio. I valori esposti nei periodi intermedi precedenti non possono essere rettificati retroattivamente. I paragrafi 16A, lettera d), e 26 richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano illustrati.
Ricavi stagionali, ciclici o occasionali
37
I ricavi che siano realizzati stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente nel corso di un esercizio non devono essere anticipati o differiti a una data intermedia se l'anticipazione o il differimento non sarebbe corretto nel bilancio annuale.
38
Esempi comprendono proventi da dividendi, royalties e contributi pubblici. Inoltre, alcune entità realizzano in modo ricorrente più ricavi in certi periodi intermedi dell'esercizio che in altri periodi intermedi, per esempio, i ricavi stagionali dei dettaglianti. Questi ricavi sono rilevati contabilmente quando essi si verificano.
Costi sostenuti in modo non uniforme nell'esercizio
39
I costi sostenuti in modo non uniforme durante un esercizio devono essere anticipati o differiti ai fini del bilancio intermedio se, e solo se, è corretto anticipare o differire quel tipo di costo nel bilancio annuale.
Applicazione dei principi di rilevazione e valutazione
40
La parte B degli esempi illustrativi che accompagnano il presente Principio fornisce esempi di applicazione dei principi generali di rilevazione e valutazione esposti nei paragrafi da 28 a 39.
Uso delle stime
41
Le procedure di valutazione da seguire nel bilancio intermedio devono essere finalizzate ad assicurare che l'informativa risultante sia attendibile e che tutte le informazioni patrimoniali-finanziarie rilevanti che sono pertinenti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria o dell'andamento economico dell'entità siano correttamente illustrate. Anche se la determinazione dei valori nei bilanci sia annuali sia intermedi è spesso basata su stime ragionevoli, la preparazione del bilancio intermedio generalmente richiederà un uso più esteso di metodi di stima rispetto all'informativa annuale.
42
La parte C degli esempi illustrativi che accompagnano il presente Principio fornisce esempi dell'uso delle stime nei periodi intermedi.
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI UTILIZZATI IN PRECEDENTI INFORMATIVE INTERMEDIE
43
Il cambiamento di principio contabile, a eccezione dei casi nei quali la transizione sia disciplinata da un nuovo IFRS, deve essere riflesso:
a)
rideterminando i valori di bilancio dei periodi intermedi precedenti dell'esercizio in corso e i valori comparativi dei periodi intermedi degli esercizi precedenti, che saranno rideterminati nel bilancio annuale secondo quanto previsto dallo IAS 8; o
b)
riesponendo il bilancio di periodi intermedi precedenti l'esercizio corrente, e periodi intermedi comparativi di esercizi precedenti per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente dalla prima data possibile quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo all'inizio dell'esercizio dell'applicazione di un nuovo principio contabile a tutti gli esercizi precedenti.
44
Un obiettivo del principio precedente è quello di assicurare che un medesimo principio contabile sia applicato a una particolare classe di operazioni durante l'intero esercizio. Per lo IAS 8, un cambiamento di principio contabile è riflesso attraverso un'applicazione retroattiva, con rideterminazione dei dati relativi al periodo precedente, andando indietro per quanto fattibile. Tuttavia, se l'effetto cumulativo della rettifica relativa agli esercizi precedenti non è fattibile da determinare, allora secondo lo IAS 8 il nuovo principio è applicato prospetticamente dalla prima data possibile. L'effetto del principio nel paragrafo 43 è di richiedere che all'interno dell'esercizio in corso ciascun cambiamento di principio contabile sia applicato retroattivamente o, se ciò non è fattibile, prospetticamente, non oltre l'inizio dell'esercizio.
45
Consentire che i cambiamenti di principio contabile siano riflessi a partire da una data intermedia all'interno di un esercizio, comporterebbe l'applicazione di due differenti principi contabili a una specifica classe di operazioni nello stesso esercizio. Il risultato consisterebbe in difficoltà di imputazione intermedia, risultati operativi oscuri, e complicate analisi e incomprensibilità dell'informativa intermedia.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
46
Il presente Principio entra in vigore per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 1999 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata.
47
Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 4, 5, 8, 11, 12 e 20, ha eliminato il paragrafo 13 e ha aggiunto i paragrafi 8A e 11A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
48
L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato il paragrafo 16(i). L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.
49
I paragrafi 15, 27, 35 e 36 sono stati modificati, i paragrafi 15A–15C e 16A sono stati aggiunti e i paragrafi 16–18 sono stati eliminati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2011 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
50
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha aggiunto il paragrafo 16A(j). L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 13.
51
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 8, 8A, 11A e 20. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
52
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 5 come modifica conseguente alla modifica allo IAS 1 Presentazione del bilancio. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
53
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato nel maggio 2012, ha modificato il paragrafo 16A. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
54
Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato nell'ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 16A. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se applica tale modifica a partire da un periodo precedente, l'entità deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.
55
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 15B e 16A. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
56
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato il paragrafo 16A. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
57
Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di tale modifica.
58
Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato i paragrafi 31 e 33. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L'applicazione anticipata è consentita se l'entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L'entità deve applicare le modifiche allo IAS 34 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l'applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi o sforzi eccessivi, l'entità applica le modifiche allo IAS 34 con riferimento ai paragrafi 43-45 del presente Principio e ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.
59
Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato nell'ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 24. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e ai paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.
60
Informativa sui principi contabili, che modifica lo IAS 1 e l'IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, è stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 36
Riduzione di valore delle attività
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è definire i principi che l'entità applica per assicurarsi che le proprie attività siano iscritte a un valore non superiore a quello recuperabile. Un'attività è iscritta in bilancio a un valore superiore a quello recuperabile se il suo valore contabile eccede l'importo che può essere ottenuto dall'utilizzo o dalla vendita dell'attività. Quando si è in una circostanza simile, si afferma che l'attività ha subito una riduzione di valore e il presente Principio richiede che l'entità rilevi una perdita per riduzione di valore. Il Principio inoltre specifica quando l'entità dovrebbe stornare una perdita per riduzione di valore e ne prescrive l'informativa.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:
a)
rimanenze (cfr. IAS 2 Rimanenze);
b)
attività derivanti da contratto e attività derivanti dai costi sostenuti per l'ottenimento o l'esecuzione del contratto rilevate conformemente all'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti;
c)
le attività fiscali differite (cfr. IAS 12 Imposte sul reddito);
d)
attività derivanti da benefici per i dipendenti (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti);
e)
attività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;
f)
investimenti immobiliari che sono valutati al fair value (valore equo) (cfr. IAS 40 Investimenti immobiliari);
g)
le attività biologiche connesse all'attività agricola che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura e sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita;
h)
contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 Contratti assicurativi che sono attività ed eventuali attività per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 17; e
i)
attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.
3
Il presente Principio non si applica alle rimanenze, alle attività derivanti da lavori su ordinazione, alle attività fiscali differite, alle attività relative a benefici per dipendenti o ad attività classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) poiché gli IFRS esistenti applicabili a questi tipi di attività già contengono specifiche disposizioni per la rilevazione e per la valutazione delle sopra menzionate attività.
4
Il presente Principio si applica alle attività finanziarie classificate come:
a)
controllate, come definite nell'IFRS 10 Bilancio consolidato;
b)
società collegate, come definite nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture; e
c)
joint venture, come definite nello IFRS 11 Accordi a controllo congiunto.
Per la riduzione di valore delle altre attività finanziarie si fa riferimento all'IFRS 9.
5
Il presente Principio non è applicabile alle attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, agli investimenti immobiliari valutati al fair value (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 40, o alle attività biologiche correlate alle attività agricole valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo quanto previsto dallo IAS 41. Tuttavia, il presente Principio si applica alle attività iscritte a un valore rivalutato (ossia il fair value (valore equo) alla data della rivalutazione al netto del successivo ammortamento accumulato e delle successive perdite per riduzione di valore accumulate) in conformità ad altri IFRS, come il modello della rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e dello IAS 38 Attività immateriali. La sola differenza tra fair value (valore equo) dell'attività e fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione è rappresentata dai costi incrementali diretti attribuibili alla dismissione dell'attività.
a)
i)
se i costi di dismissione sono irrilevanti, il valore recuperabile dell'attività rivalutata è necessariamente simile, o anche maggiore, al valore rivalutato. In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, è improbabile che l'attività rivalutata abbia subito una riduzione di valore e non è necessario stimare il valore recuperabile.
ii)
[Eliminato]
b)
[Eliminato]
c)
se i costi di dismissione non sono irrilevanti, il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione dell'attività rivalutata è inevitabilmente inferiore al fair value. Perciò, l'attività rivalutata avrà subito una riduzione di valore se il valore d'uso è inferiore al valore rivalutato. In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, l'entità applica il presente Principio per determinare se l'attività ha subito una riduzione di valore.
DEFINIZIONI
6
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dopo aver dedotto l'ammortamento e le connesse perdite per riduzione di valore accumulati.
Un'unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
I beni destinati ad attività ausiliarie e comuni (corporate assets) sono tutte le attività, escluso l'avviamento, che contribuiscono ai futuri flussi finanziari sia dell'unità generatrice di flussi finanziari in oggetto, sia delle altre unità generatrici di flussi finanziari.
I costi di dismissione sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari, esclusi gli oneri finanziari e gli oneri per imposte sul reddito.
Il valore ammortizzabile è il costo di un'attività, o altro valore sostitutivo del costo nel bilancio, meno il suo valore residuo.
L'Ammortamento è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un'attività lungo il corso della sua vita utile.(21)
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value (valore equo)).
Una perdita per riduzione di valore è l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari eccede il valore recuperabile.
Il valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il suo fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione e il suo valore d'uso.
La vita utile è alternativamente:
a)
il periodo di tempo nel quale ci si attende che un'attività sarà utilizzata dall'entità; o
b)
la quantità di prodotti o unità similari che l'entità si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività.
Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività o da un'unità generatrice di flussi finanziari.
IDENTIFICAZIONE DI UN'ATTIVITÀ CHE PUÒ AVER SUBITO UNA RIDUZIONE DI VALORE
7
I paragrafi da 8 a 17 specificano in quali circostanze deve essere determinato il valore recuperabile. Queste disposizioni fanno uso del termine "un'attività" ma si applicano egualmente sia a una singola attività che a un'unità generatrice di flussi finanziari. La parte restante del presente Principio è strutturata come segue:
a)
i paragrafi da 18 a 57 contengono le disposizioni per la determinazione del valore recuperabile. Queste disposizioni fanno uso del termine "un'attività", ma si applicano egualmente sia a una singola attività che a un'unità generatrice di flussi finanziari;
b)
i paragrafi da 58 a 108 contengono le disposizioni per la rilevazione e la valutazione delle perdite per riduzione di valore. La rilevazione e la valutazione delle perdite per riduzione di valore di singole attività diverse dall'avviamento sono trattate nei paragrafi da 58 64. I paragrafi da 65 a 108 trattano la rilevazione e la valutazione delle perdite per riduzione di valore di unità generatrici di flussi finanziari e dell'avviamento;
c)
i paragrafi da 109 a 116 contengono le disposizioni per lo storno di perdite per riduzione di valore di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari rilevate in periodi precedenti. Nuovamente, queste disposizioni fanno uso del termine "un'attività" ma si applicano egualmente a una singola attività come a un'unità generatrice di flussi finanziari. Disposizioni aggiuntive sono previste per le singole attività indicate nei paragrafi da 117 a 121, per un'unità generatrice di flussi finanziari nei paragrafi 122 e 123 e per l'avviamento nei paragrafi 124 e 125;
d)
i paragrafi da 126 a 133 specificano le informazioni da fornirsi per le perdite per riduzione di valore e i relativi annullamenti per le attività e le unità generatrici di flussi finanziari. I paragrafi da 134 a 137 specificano le informazioni aggiuntive richieste per le unità generatrici di flussi finanziari a cui sono stati allocati l'avviamento o le attività immateriali con vita utile indefinita al fine di verificare la riduzione di valore.
8
Un'attività ha subito una riduzione di valore quando il suo valore contabile supera il suo valore recuperabile. I paragrafi da 12 a 14 descrivono alcune situazioni indicative del fatto che può essersi verificata una perdita per riduzione di valore. Se qualcuna di queste indicazioni è presente, l'entità effettua una stima formale del valore recuperabile. Eccetto quanto indicato nel paragrafo 10, il presente Principio non richiede che l'entità formuli una stima formale del valore recuperabile se non vi sono indicazioni di perdita per riduzione di valore.
9
L'entità deve valutare a ogni data di chiusura dell'esercizio se esiste una indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l'entità deve stimare il valore recuperabile dell'attività.
10
Indipendentemente dal fatto che vi siano eventuali indicazioni di riduzioni di valore, l'entità deve inoltre:
a)
verificare annualmente a fini di riduzione del valore un'attività immateriale con una vita utile indefinita o un'attività immateriale che non è ancora disponibile all'uso, confrontando il suo valore contabile con il suo valore recuperabile. Questa verifica per riduzione di valore può essere fatta in qualsiasi momento durante un esercizio, a patto che avvenga nello stesso momento ogni anno. Attività immateriali differenti possono essere sottoposte ad una verifica a fini di riduzione del valore in momenti diversi. Tuttavia, se tale attività immateriale viene inizialmente rilevata nell'esercizio in corso, tale attività immateriale deve essere verificata a fini di riduzione del valore prima della fine dell'esercizio corrente;
b)
verificare annualmente a fini di riduzione del valore l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale secondo quanto previsto dai paragrafi da 80 a 99.
11
La capacità di un'attività immateriale di generare benefici economici futuri sufficienti a recuperare il valore contabile è solitamente soggetta a maggiore incertezza prima che l'attività sia disponibile all'uso piuttosto che dopo. Perciò, il presente Principio richiede che l'entità verifichi almeno annualmente se il valore contabile di un'attività immateriale che non è ancora disponibile per l'uso abbia subito una riduzione di valore.
12
Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore, l'entità deve considerare come minimo le seguenti indicazioni:
Fonti esterne di informazione
a)
vi sono indicazioni osservabili che il valore dell'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
b)
variazioni significative con effetto negativo per l'entità si sono verificate durante l'esercizio o si verificheranno nel futuro prossimo nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l'entità opera o nel mercato al quale un'attività è rivolta;
c)
i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti sono aumentati nel corso dell'esercizio, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano in misura rilevante il valore recuperabile dell'attività;
d)
il valore contabile dell'attivo netto dell'entità è superiore alla sua capitalizzazione di mercato.
Fonti di informazione interne
e)
l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
f)
si sono verificati nel corso dell'esercizio significativi cambiamenti con effetto negativo sull'entità, oppure si suppone che questi si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura in cui o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali l'attività che diventa inutilizzata, piani di dismissione o di ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene, piani di dismissione dell'attività prima della data precedentemente prevista, e il ristabilire la vita utile di un'attività come definita piuttosto che indefinita(22);
g)
risulta evidente dall'informativa interna che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.
Dividendo di una controllata, di una joint venture o di una società collegata
h)
nel caso di partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate, l'investitore rileva un dividendo ottenuto dall'investimento e sussistono prove che:
i)
il valore contabile dell'investimento nel bilancio separato supera i valori contabili nel bilancio consolidato dell'attivo netto dell'entità partecipata, incluso il relativo avviamento; o
ii)
il dividendo supera il totale conto economico complessivo della controllata, della joint venture o della società collegata nell'esercizio in cui lo si dichiara.
13
L'elenco del paragrafo 12 non è esaustivo. L'entità può individuare altre indicazioni secondo le quali un'attività può avere subito una riduzione di valore e queste richiederebbero, inoltre, che l'entità determini il valore recuperabile dell'attività o, nel caso dell'avviamento, svolga una verifica per riduzione di valore secondo quanto previsto dai paragrafi da 80 a 99.
14
Indicazioni derivanti dall'informativa interna in grado di rivelare che un'attività può aver subito una riduzione di valore comprendono:
a)
flussi finanziari connessi all'acquisto di un'attività, o disponibilità liquide che in seguito si rendono necessarie per rendere operativa o conservare l'attività, significativamente superiori a quelli originariamente preventivati;
b)
flussi finanziari netti effettivi oppure utili o perdite operative conseguenti all'utilizzo dell'attività che si rivelano significativamente peggiori a quelli originariamente preventivati;
c)
un significativo peggioramento dei flussi finanziari netti o del reddito operativo preventivati, o un significativo aumento della perdita preventivata relativa all'utilizzo dell'attività; o
d)
perdite operative o flussi finanziari netti in uscita connessi all'attività, quando gli importi del periodo in corso vengono aggregati a quelli preventivati per il futuro.
15
Come indicato nel paragrafo 10, il presente Principio richiede che un'attività immateriale con una vita utile indefinita o non ancora disponibile all'uso e l'avviamento siano verificati a fini di riduzione del valore almeno annualmente. Eccetto quando si applicano le disposizioni del paragrafo 10, il concetto di rilevanza si applica per identificare se il valore recuperabile di un'attività debba essere stimato. Per esempio, se precedenti calcoli mostrano che il valore recuperabile di un'attività è significativamente maggiore rispetto al valore contabile, l'entità non ha bisogno di stimare nuovamente il valore recuperabile dell'attività, se non si è verificato alcun evento che abbia eliminato tale differenza. In maniera analoga, analisi precedenti possono mostrare che il valore recuperabile di un'attività non è condizionato da una (o più d'una) delle indicazioni elencate nel paragrafo 12.
16
Come spiegazione del paragrafo 15, se i tassi di interesse presenti nel mercato o altri tassi di rendimento sugli investimenti sono aumentati nel corso dell'esercizio, l'entità non è obbligata a effettuare una stima formale del valore recuperabile di un'attività nei seguenti casi:
a)
se non è probabile che l'aumento dei tassi di mercato incida sul tasso di attualizzazione usato nel calcolo del valore d'uso. Per esempio, aumenti nei tassi di interesse a breve termine possono non avere un effetto rilevante sui tassi di attualizzazione usati per un'attività che ha una lunga vita utile residua;
b)
se è probabile che l'aumento dei tassi di mercato incida sul tasso di attualizzazione usato nel calcolo del valore d'uso ma una precedente analisi di sensitività del valore recuperabile mostra che:
i)
è improbabile che ci sarà una diminuzione rilevante del valore recuperabile poiché è anche probabile che i flussi finanziari futuri aumentino (per esempio in alcuni casi, l'entità può anche essere in grado di dimostrare di poter modificare i propri ricavi per compensare eventuali aumenti dei tassi di mercato); o
ii)
è improbabile che la diminuzione del valore recuperabile comporti una rilevante perdita per riduzione di valore.
17
Se esiste una indicazione che un'attività può aver subito una riduzione di valore, questo può indicare che la vita utile residua, il criterio di ammortamento (svalutazione) o il valore residuo dell'attività necessitano di essere riconsiderati e rettificati secondo le disposizioni contenute nel Principio applicabile a tale attività, anche se non è rilevata alcuna perdita per riduzione di valore della stessa.
DETERMINAZIONE DEL VALORE RECUPERABILE
18
Il presente Principio definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il fair value (valore equo) di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari al netto dei costi di dismissione e il proprio valore d'uso. I paragrafi da 19 a 57 contengono le disposizioni per la determinazione del valore recuperabile. Queste disposizioni fanno uso del termine "un'attività" ma si applicano egualmente sia a una singola attività che a un'unità generatrice di flussi finanziari.
19
Non è sempre necessario determinare sia il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione che il suo valore d'uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e non è necessario stimare l'altro importo.
20
Può essere possibile misurare il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione anche se non è presente un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività identica. Tuttavia, talvolta non sarà possibile determinare il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione in quanto non esiste alcun criterio per effettuare una stima attendibile del prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione di vendita dell'attività tra gli operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. In questo caso, l'entità può utilizzare il valore d'uso dell'attività come valore recuperabile.
21
Se non vi è ragione di credere che il valore d'uso di un'attività superi in misura rilevante il suo fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione, il fair value (valore equo) dell'attività al netto dei costi di dismissione può essere utilizzato come valore recuperabile. Questo capiterà spesso quando un'attività è destinata alla dismissione. Ciò dipende dal fatto che il valore d'uso di un'attività destinata alla dismissione è dato principalmente dagli incassi netti derivanti dalla dismissione, considerato che è probabile che i flussi finanziari futuri derivanti dall'uso continuativo dell'attività sino alla dismissione siano irrilevanti.
22
Il valore recuperabile viene calcolato con riferimento a una singola attività, salvo che essa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività o gruppi di attività. Se questo è il caso, il valore recuperabile viene riferito all'unità generatrice di flussi finanziari alla quale l'attività appartiene (cfr. paragrafi da 65 a 103), salvo che:
a)
il fair value (valore equo) dell'attività al netto dei costi di dismissione sia superiore al valore contabile; o
b)
il valore d'uso dell'attività può essere stimato prossimo al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione ed è possibile determinare il fair value al netto dei costi di dismissione.
23
In alcune circostanze, stime, medie e sistemi semplificati di calcolo possono fornire ragionevoli approssimazioni dei calcoli dettagliati esposti nel presente Principio per determinare il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione o il valore d'uso.
Determinazione del valore recuperabile di un'attività immateriale con vita utile indefinita
24
Il paragrafo 10 dispone che una attività immateriale con vita utile indefinita sia verificata annualmente a fini di riduzione del valore confrontando il valore contabile con il valore recuperabile, a prescindere se esistano o meno indicazioni che possa aver subito una riduzione di valore. Tuttavia, il calcolo dettagliato più recente del valore recuperabile di tale attività fatto in un periodo precedente può essere utilizzato nella verifica per riduzione di valore per quell'attività nell'esercizio corrente, a condizione che tutti i seguenti criteri siano soddisfatti:
a)
se l'attività immateriale non genera flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo che sono ampiamente indipendenti da quelli di altre attività o gruppi di attività ed è quindi verificata a fini di riduzione del valore come parte di un'unità generatrice di flussi finanziari cui appartiene, le attività e le passività che compongono quell'unità non sono variate significativamente dal più recente calcolo del valore recuperabile;
b)
il più recente calcolo del valore recuperabile è risultato un valore che ha superato il valore contabile dell'attività di un sostanziale margine; e
c)
sulla base di un'analisi di fatti intervenuti e delle circostanze modificatesi dal momento del più recente calcolo del valore recuperabile, la probabilità che una nuova determinazione del valore recuperabile sia inferiore al suo valore contabile è remota.
Fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione
25-27
[Eliminato]
28
I costi di dismissione, diversi da quelli già rilevati come passività, vengono dedotti nel determinare il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione. Esempi di tali costi sono le spese legali, l'imposta di bollo e altre simili imposte connesse alla transazione, i costi di rimozione dell'attività, ed i costi incrementali diretti necessari per rendere un'attività pronta alla vendita. Tuttavia, i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (come definiti nello IAS 19) e i costi associati alla riduzione o alla riorganizzazione dell'azienda successivi alla dismissione di un'attività non sono costi incrementali diretti per la dismissione della stessa.
29
Talvolta, la dismissione di un'attività richiede che il compratore debba assumersi contestualmente all'attività anche una passività ed è disponibile solo un fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione complessivo per l'attività e per la passività. Il paragrafo 78 spiega come comportarsi in tali circostanze.
Valore d'uso
30
I seguenti elementi devono essere riflessi nel calcolo del valore d'uso di un'attività:
a)
una stima dei flussi finanziari futuri che l'entità si aspetta di ottenere dall'attività;
b)
aspettative in merito a possibili variazioni del valore o dei tempi di tali flussi finanziari futuri;
c)
il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato;
d)
il prezzo di assumersi l'incertezza implicita nell'attività; e
e)
altri fattori, quali la mancanza di liquidità, che gli operatori di mercato rifletterebbero nei prezzi dei flussi finanziari futuri che l'entità si aspetta di ottenere dall'attività.
31
La stima del valore d'uso di un'attività comporta le seguenti operazioni:
a)
stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale; e
b)
applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.
32
Gli elementi identificati nel paragrafo 30, lettere b), d) ed e), possono essere riflessi come rettifiche dei flussi finanziari futuri o come rettifiche al tasso di attualizzazione. Qualsiasi approccio adotti l'entità per riflettere le aspettative sulle possibili variazioni del valore o dei tempi dei flussi finanziari futuri, il risultato deve riflettere il valore attuale atteso dei futuri flussi finanziari, ossia la media ponderata di tutti i risultati possibili. L'appendice A fornisce una guida aggiuntiva sull'uso delle tecniche del valore attuale nella determinazione del valore d'uso dell'attività.
Criteri di stima dei flussi finanziari futuri
33
Nella valutazione del valore d'uso l'entità deve:
a)
basare le proiezioni dei flussi finanziari su presupposti ragionevoli e dimostrabili in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile da parte della direzione aziendale di una serie di condizioni economiche che esisteranno lungo la vita utile residua dell'attività. Maggior peso deve essere dato alle evidenze provenienti dall'esterno.
b)
basare le proiezioni dei flussi finanziari sul più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale, ma deve escludere eventuali flussi finanziari in entrata o in uscita futuri che si stima derivino da future ristrutturazioni o miglioramenti o ottimizzazioni dell'andamento dell'attività. Le proiezioni fondate su questi budget/previsioni devono coprire un periodo massimo di cinque anni, a meno che un arco temporale superiore possa essere giustificato.
c)
stimare le proiezioni dei flussi finanziari per un periodo più ampio rispetto a quello coperto dai più recenti budget/previsioni tramite estrapolazione delle proiezioni fondate su budget/previsioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, a meno che un tasso crescente possa essere giustificato. Questo tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l'entità opera, o del mercato nel quale l'attività utilizzata è inserita, salvo che un tasso superiore possa essere giustificato.
34
La direzione aziendale valuta la ragionevolezza delle ipotesi su cui le presenti proiezioni di flussi finanziari si basano esaminando le cause delle differenze tra le proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari presenti. La direzione aziendale deve assicurare che le ipotesi su cui si basano le attuali proiezioni di flussi finanziari siano coerenti con i risultati effettivi passati, a condizione che gli effetti degli eventi successivi o di circostanze che non esistevano quando tali flussi finanziari attuali sono stati generati lo rendano appropriato.
35
Budget/previsioni dettagliati, espliciti e attendibili di flussi finanziari futuri per archi temporali superiori ai cinque anni non sono generalmente disponibili. Per questo motivo, le stime dei flussi finanziari futuri effettuate dalla direzione aziendale sono fondate sui più recenti budget/previsioni per un periodo massimo di cinque anni. La direzione aziendale può fare uso di proiezioni di flussi finanziari fondate su budget/previsioni per un periodo superiore ai cinque anni se è fiduciosa che tali proiezioni siano attendibili e se può dimostrare la propria capacità, fondata sulle passate esperienze, di prevedere accuratamente flussi finanziari per un periodo più lungo.
36
Le proiezioni dei flussi finanziari sino alla fine della vita utile di un'attività sono stimate tramite l'estrapolazione di proiezioni di flussi finanziari basati su budget/previsioni utilizzando un tasso di crescita per gli anni successivi. Questo tasso è stabile o in diminuzione, a meno che una crescita del tasso sia coerente con informazioni oggettive di crescita in merito a modelli di cicli di vita di un prodotto o di un settore aziendale. Se appropriato, il tasso di crescita può essere pari a zero o può anche essere negativo.
37
Quando le condizioni sono favorevoli, è probabile che altri concorrenti entrino nel mercato e che riducano i tassi di crescita. Perciò, le entità avranno difficoltà nel lungo periodo (per esempio, venti anni) a superare il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l'entità è operativa, o del mercato nel quale l'attività è inserita.
38
Nel fare uso di informazioni contenute in budget/previsioni, l'entità valuta se l'informazione si basa su presupposti ragionevoli e dimostrabili ed esprime la migliore stima effettuata dalla direzione aziendale sull'insieme delle condizioni economiche che esisteranno per la vita utile residua dell'attività.
Composizione delle stime dei flussi finanziari futuri
39
Le stime dei flussi finanziari futuri devono includere:
a)
le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività;
b)
le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o ripartiti all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente; e
c)
i flussi finanziari netti, qualora esistano, che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile.
40
Le stime dei flussi finanziari futuri e il tasso di attualizzazione riflettono presupposti coerenti in merito agli aumenti dei prezzi imputabili all'inflazione generale. Perciò, se il tasso di attualizzazione include l'effetto degli aumenti dei prezzi imputabili all'inflazione generale, i flussi finanziari futuri sono stimati al loro valore nominale. Se il tasso di attualizzazione esclude l'effetto degli aumenti dei prezzi imputabili all'inflazione generale, i flussi finanziari futuri sono stimati al loro valore reale (ma includono specifici aumenti o diminuzioni dei prezzi futuri).
41
Le proiezioni di flussi finanziari in uscita includono quelli per la manutenzione ordinaria dell'attività e per le spese generali future che possono essere attribuibili direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e coerente, all'uso dell'attività.
42
Quando il valore contabile dell'attività non include ancora tutti i flussi finanziari in uscita che si manifesteranno prima che questa sia pronta per essere usata o venduta, la stima dei flussi finanziari futuri in uscita include una stima di qualsiasi ulteriore flusso finanziario in uscita che si suppone si verifichi prima che l'attività sia pronta per l'uso o per la vendita. Per esempio, questo è il caso di un edificio in costruzione o di un progetto di sviluppo che non è ancora completato.
43
Al fine di evitare un doppio conteggio, le stime di flussi finanziari futuri non includono:
a)
flussi finanziari in entrata derivanti da attività che generano flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata delle attività in oggetto (per esempio, attività finanziarie quali crediti); e
b)
flussi finanziari in uscita che sono correlati a obbligazioni rilevate tra le passività (per esempio, debiti, pensioni o accantonamenti).
44
I flussi finanziari futuri delle attività devono essere stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:
a)
una ristrutturazione futura per la quale l'entità non si è ancora impegnata; o
b)
il miglioramento o l'ottimizzazione del rendimento dell'attività.
45
Poiché i flussi finanziari futuri dell'attività sono stimati in funzione della sua condizione attuale, il valore d'uso non riflette:
a)
i flussi finanziari futuri in uscita, o i connessi risparmi di costo (ad esempio, le riduzioni sui costi del personale) o i benefici che si suppone deriveranno da una futura ristrutturazione per la quale l'entità non si è ancora impegnata; o
b)
i flussi finanziari in uscita che miglioreranno o ottimizzeranno il rendimento dell'attività o i relativi flussi finanziari in entrata che ci si attende deriveranno da tali flussi finanziari in uscita.
46
Una ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera rilevante l'oggetto dell'attività intrapresa dall'entità o il modo in cui l'attività è condotta. Lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali fornisce una guida che aiuta a chiarire quando l'entità si è impegnata in una ristrutturazione.
47
Quando l'entità si impegna in una ristrutturazione, è probabile che alcune attività siano interessate da questa ristrutturazione. Una volta che l'entità si è impegnata nella ristrutturazione:
a)
le stime dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita al fine di determinare il valore d'uso riflettono i risparmi di costo e gli altri benefici derivanti dalla ristrutturazione (in funzione del più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale); e
b)
le stime di flussi finanziari in uscita per la ristrutturazione sono incluse in un accantonamento per spese di ristrutturazione secondo quanto previsto dallo IAS 37.
L'esempio illustrativo 5 illustra l'incidenza che può avere una futura ristrutturazione sul calcolo del valore d'uso.
48
Fino a che l'entità sostiene flussi finanziari in uscita che migliorano o ottimizzano il rendimento dell'attività, le stime di flussi finanziari futuri non includono le stime dei futuri flussi finanziari in entrata che si prevede derivino dall'aumento dei benefici economici risultanti dai flussi finanziari in uscita (cfr. esempio illustrativo 6).
49
Le stime dei flussi finanziari futuri includono i futuri flussi finanziari in uscita necessari a mantenere il livello dei benefici economici che ci si attende derivino dall'attività nella sua condizione attuale. Quando un'unità generatrice di flussi finanziari consiste di attività con stimate vite utili differenti, le quali sono tutte essenziali per il normale funzionamento dell'unità, la sostituzione delle attività con vite più brevi è considerata essere parte della manutenzione ordinaria dell'unità nello stimare i flussi finanziari futuri associati all'unità. Analogamente quando un'attività singola include componenti con stimate vite utili differenti, la sostituzione dei componenti con vite utili più brevi è considerata essere parte della manutenzione ordinaria dell'attività quando si stimano i futuri flussi finanziari generati dall'attività.
50
Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere:
a)
i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento; o
b)
pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito.
51
I flussi finanziari futuri stimati riflettono presupposti che sono coerenti con il criterio con cui il tasso di attualizzazione è determinato. Altrimenti l'effetto connesso ad alcuni presupposti sarebbe calcolato due volte oppure ignorato. Poiché il valore temporale del denaro è considerato nell'attualizzazione dei flussi finanziari futuri stimati, questi flussi finanziari escludono i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento. Analogamente, considerato che il tasso di attualizzazione è determinato al lordo delle imposte, anche i flussi finanziari futuri sono stimati al lordo degli effetti fiscali.
52
La stima dei flussi finanziari netti da ricevere (o da pagare) per la dismissione di un'attività alla fine della sua vita utile deve essere pari all'ammontare che l'entità si aspetta di ottenere dalla dismissione dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi stimati di dismissione.
53
La stima dei flussi finanziari netti che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione di un'attività alla fine della sua vita utile è determinata in modo similare al fair value (valore equo) dell'attività al netto dei costi di dismissione, con la differenza che, nella stima dei flussi finanziari netti:
a)
l'entità usa i prezzi in vigore alla data della stima per attività similari che hanno completato il proprio ciclo di vita utile e che sono state utilizzate in condizioni similari a quelle in cui l'attività sarà usata.
b)
l'entità rettifica questi prezzi per effetto sia di aumenti futuri dei prezzi dovuti all'inflazione generale che di specifici aumenti o diminuzioni futuri dei prezzi. Tuttavia, se le stime dei flussi finanziari futuri derivanti dall'uso continuativo dell'attività e il tasso di attualizzazione escludono l'effetto dell'inflazione generale, l'entità esclude anche questo effetto dalla stima dei flussi finanziari netti relativi alla dismissione.
53A
Il fair value (valore equo) differisce dal valore d'uso. Il fair value (valore equo) riflette le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'attività. Al contrario, il valore d'uso riflette gli effetti di fattori che possono essere specifici dell'entità e non applicabili a una qualunque entità. Per esempio, il fair value (valore equo) non riflette nessuno dei seguenti fattori nella misura in cui questi non sarebbero generalmente disponibili per gli operatori di mercato:
a)
valore aggiunto derivato dal raggruppamento di attività (quale la creazione di un portafoglio di investimenti immobiliari in diverse localizzazioni);
b)
sinergie tra l'attività da valutare e altre attività;
c)
i diritti o le restrizioni legali riguardanti specificatamente solo l'attuale proprietario dell'attività; e
d)
i benefici o gli aggravi fiscali riguardanti specificatamente l'attuale proprietario dell'attività.
Flussi finanziari futuri in valuta estera
54
I flussi finanziari futuri sono stimati nella valuta nella quale essi saranno generati e, quindi, attualizzati facendo uso di un tasso appropriato a quella stessa valuta. L'entità converte il valore attuale utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data del calcolo del valore d'uso.
Tasso di attualizzazione
55
Il(i) tasso(i) di attualizzazione deve(ono) essere il(i) tasso(i) al lordo delle imposte che rifletta(ano) le valutazioni correnti di mercato:
a)
il valore temporale del denaro; e
b)
dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate.
56
Un tasso che riflette le valutazioni correnti del mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività corrisponde al rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che l'entità si aspetta che derivino dall'attività in oggetto. Questo tasso è stimato attraverso il tasso implicito utilizzato per attività similari nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato o attraverso il costo medio ponderato del capitale dell'entità quotata che ha una singola attività (o un portafoglio di attività) similare all'attività considerata in termini di servizio e rischi. Tuttavia, il(i) tasso(i) di attualizzazione utilizzato(i) per valutare il valore d'uso di un'attività non riflette(ono) i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono stati rettificate. Altrimenti l'effetto connesso ad alcune ipotesi sarebbe calcolato due volte.
57
Se il tasso specifico di un'attività non è reperibile direttamente sul mercato, l'entità usa altre tecniche per stimarne il tasso di attualizzazione. L'appendice A fornisce una guida aggiuntiva sulla stima del tasso di attualizzazione in tali circostanze.
RILEVAZIONE E DETERMINAZIONE DI UNA PERDITA PER RIDUZIONE DI VALORE
58
I paragrafi da 59 a 64 contengono le disposizioni per la rilevazione e determinazione delle perdite per riduzione di valore di una singola attività diversa dall'avviamento. La rilevazione e la determinazione di perdite per riduzione di valore per le unità generatrici di flussi finanziari e l'avviamento sono trattate nei paragrafi da 65 a 108.
59
Se, e solo se, il valore recuperabile di un'attività è inferiore al valore contabile, quest'ultimo deve essere ridotto al valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita per riduzione di valore.
60
Una perdita per riduzione di valore deve essere immediatamente rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che l'attività non sia iscritta al valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello della rideterminazione del valore dello IAS 16). Qualsiasi perdita per riduzione di valore di un'attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione della rivalutazione secondo quanto previsto da quel Principio.
61
Una perdita per riduzione di valore su un'attività non rivalutata è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, una perdita per riduzione di valore su un'attività rivalutata è rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo a meno che la perdita per riduzione di valore non superi l'ammontare della riserva di rivalutazione per quella stessa attività. Questa perdita per riduzione di valore su un'attività rivalutata riduce la riserva di rivalutazione per tale attività.
62
Quando la perdita per riduzione di valore è stimata per un importo superiore al valore contabile dell'attività cui si riferisce, l'entità deve rilevare una passività se, e solo se, ciò è richiesto da un altro Principio.
63
Dopo che la perdita per riduzione di valore è stata rilevata, la quota di ammortamento (svalutazione) dell'attività deve essere rettificata negli esercizi futuri per poter ripartire il nuovo valore contabile dell'attività, detratto il suo valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la sua vita utile residua.
64
Se è rilevata una perdita per riduzione di valore, qualsiasi connessa attività o passività fiscale differita è determinata secondo quanto previsto dallo IAS 12 attraverso la comparazione tra il valore contabile rettificato dell'attività e il suo valore ai fini fiscali (cfr. esempio illustrativo 3).
UNITÀ GENERATRICI DI FLUSSI FINANZIARI E AVVIAMENTO
65
I paragrafi 66-108 e l'Appendice C contengono le disposizioni per identificare l'unità generatrice di flussi finanziari cui un'attività appartiene, per determinare il valore contabile e rilevare le perdite per riduzione di valore dell'unità generatrice di flussi finanziari e dell'avviamento.
Identificazione dell'unità generatrice di flussi finanziari alla quale un'attività appartiene
66
Se esiste un'indicazione che un'attività può aver subito una riduzione di valore, deve essere stimato il valore recuperabile della singola attività. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, l'entità deve determinare il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari alla quale l'attività appartiene (unità generatrice di flussi finanziari dell'attività).
67
Il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato se:
a)
il valore d'uso dell'attività non è stimato essere prossimo al proprio fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione (ad esempio, quando non è possibile stimare che i flussi finanziari futuri derivanti dall'uso continuativo dell'attività siano irrilevanti); e
b)
l'attività non genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività.
In tali circostanze, il valore d'uso e, perciò, il valore recuperabile, possono essere determinati solo con riferimento all'unità generatrice di flussi finanziari dell'attività.
Esempio
Un'entità che opera nel settore minerario possiede una ferrovia privata per agevolare la propria attività estrattiva. La ferrovia privata può essere venduta solo al valore di rottame e non genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività estrattive.
Non è possibile stimare il valore recuperabile della ferrovia privata perché il suo valore d'uso non può essere determinato ed è probabilmente differente dal valore recuperabile. Perciò, l'entità stima il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari cui la ferrovia privata appartiene, ossia la miniera nel suo insieme.
68
Come definito nel paragrafo 6, l'unità generatrice di flussi finanziari di un'attività è il più piccolo gruppo di attività che comprende l'attività e che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività. L'identificazione di un'unità generatrice di flussi finanziari di un'attività implica un giudizio soggettivo. Se il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato, l'entità identifica la più piccola aggregazione di attività che genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti.
Esempio
Una società di autobus fornisce per contratto servizi a un Comune, il quale richiede un servizio minimo su ciascuno di cinque distinti percorsi. Le attività impiegate in ciascun percorso e i flussi finanziari derivanti da ciascun percorso possono essere identificati separatamente. Uno di questi percorsi opera con una significativa perdita.
Poiché l'entità non ha la facoltà di chiudere uno qualsiasi dei percorsi degli autobus, il livello più basso di flussi finanziari in entrata identificabili, che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività, è il flusso finanziario in entrata generato dai cinque percorsi insieme. L'unità generatrice di flussi finanziari per ciascun percorso è la società di autobus nel suo insieme.
69
I flussi finanziari in entrata sono flussi in entrata di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti ricevuti da parti esterne all'entità. Nell'identificare se i flussi finanziari in entrata derivanti da un'attività (o da un gruppo di attività) siano ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività (o da gruppi di attività), l'entità considera diversi fattori, fra i quali il modo in cui la direzione aziendale controlla l'operatività dell'entità (per esempio, per linee di prodotto, settori aziendali, dislocazioni aziendali, aree distrettuali o regionali) o come la direzione aziendale prende decisioni in merito a mantenere operativi o dismettere i beni e le attività dell'entità. L'esempio illustrativo 1 fornisce esempi di identificazione di unità generatrici di flussi finanziari.
70
Se esiste un mercato attivo per il prodotto di un'attività o di un gruppo di attività, tale attività o gruppo di attività deve essere identificato come un'unità generatrice di flussi finanziari, anche se alcuni o tutti i prodotti sono usati internamente. Se i flussi finanziari in entrata generati da una qualsiasi delle attività o unità generatrice di flussi finanziari sono influenzati da prezzi di trasferimento interno, l'entità deve utilizzare la miglior stima della direzione aziendale per il/i prezzo/i futuro/i che potrebbe(ro) essere ottenuto(i) in libere transazioni nello stimare:
a)
i futuri flussi finanziari in entrata utilizzati per determinare il valore d'uso dell'attività o dell'unità generatrice di flussi finanziari; e
b)
i futuri flussi finanziari in uscita utilizzati per determinare il valore d'uso di ogni altra attività o unità generatrice di flussi finanziari che sono influenzati da prezzi di trasferimento interno.
71
Anche se parte o tutto il prodotto di un'attività o di un gruppo di attività è usato da altre unità appartenenti all'entità (per esempio, prodotti a uno stadio intermedio del processo di produzione), questa attività o gruppo di attività formano un'unità generatrice di flussi finanziari distinta se l'entità può vendere questo prodotto in un mercato attivo. Questo perché l'attività o il gruppo di attività può generare flussi finanziari in entrata che sarebbero ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti da altre attività o altri gruppi di attività. Nell'utilizzare le informazioni basate su budget/previsioni che fanno riferimento a tale unità generatrice di flussi finanziari, o a un'eventuale altra attività o unità generatrice di flussi finanziari influenzata da prezzi di trasferimento interno, l'entità rettifica questa informazione se i prezzi di trasferimento interno non riflettono la miglior stima della direzione aziendale di prezzi futuri che potrebbero essere ottenuti in libere transazioni.
72
Le unità generatrici di flussi finanziari per la stessa attività o per le stesse tipologie di attività devono essere identificate con criteri uniformi da esercizio a esercizio, a meno che il cambiamento possa essere giustificato.
73
Se l'entità ritiene che un'attività appartiene a un'unità generatrice di flussi finanziari diversa rispetto a quella dei precedenti esercizi, o che le tipologie di attività aggregate dell'unità generatrice di flussi finanziari dell'attività sono cambiate, il paragrafo 130 richiede che debbano essere fornite informazioni integrative sull'unità generatrice di flussi finanziari, se una perdita per riduzione di valore viene rilevata o stornata per l'unità generatrice di flussi finanziari.
Valore recuperabile e valore contabile di un'unità generatrice di flussi finanziari
74
Il valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione e il valore d'uso della stessa. Per la determinazione del valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari, qualsiasi riferimento contenuto nei paragrafi da 19 a 57 a "un'attività" deve essere letto come riferimento a "un'unità generatrice di flussi finanziari".
75
Il valore contabile di un'unità generatrice di flussi finanziari deve essere determinato in maniera coerente con il criterio con cui è determinato il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari.
76
Il valore contabile di un'unità generatrice di flussi finanziari:
a)
include il valore contabile delle sole attività che possono essere attribuite direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e coerente, all'unità generatrice di flussi finanziari e che genereranno flussi finanziari futuri in entrata utilizzati nel determinare il valore d'uso dell'unità generatrice di flussi finanziari; e
b)
non include il valore contabile di nessuna passività rilevata, a meno che il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari non possa essere determinato senza tenere conto di questa passività.
Ciò è dovuto al fatto che il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione e il valore d'uso di un'unità generatrice di flussi finanziari sono determinati escludendo i flussi finanziari relativi ad attività che non sono parte dell'unità generatrice di flussi finanziari ed a passività che sono state rilevate (cfr. paragrafi 28 e 43).
77
Quando le attività sono raggruppate per valutarne la loro recuperabilità, è importante includere nell'unità generatrice di flussi finanziari tutte le attività che generano o sono usate per generare flussi finanziari in entrata. Altrimenti, l'unità generatrice di flussi finanziari può sembrare totalmente recuperabile quando in realtà si è verificata una perdita per riduzione di valore. In alcune circostanze, sebbene qualche attività contribuisca alla formazione dei flussi finanziari futuri stimati di un'unità generatrice di flussi finanziari, queste non possono essere imputate all'unità generatrice di flussi finanziari in base a un criterio ragionevole e coerente. Questo potrebbe essere il caso dell'avviamento o dei beni destinati ad attività ausiliarie e comuni quali, per esempio, le attività della sede. I paragrafi da 80 a 103 spiegano come trattare queste attività nella verifica a fini di riduzione del valore di un'unità generatrice di flussi finanziari.
78
Può essere necessario tener conto di alcune passività già rilevate al fine di misurare il valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari. Ciò si può verificare se la dismissione di un'unità generatrice di flussi finanziari richiede che il compratore si accolli una passività. In tale circostanza, il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione (o il flusso finanziario stimato derivante dalla dismissione finale) dell'unità generatrice di flussi finanziari equivale al prezzo di vendita delle attività dell'unità generatrice di flussi finanziari e della passività nel loro insieme, detratti i costi di dismissione. Per effettuare una comparazione che abbia senso tra valore contabile dell'unità generatrice di flussi e valore recuperabile, il valore contabile della passività è detratto sia nella determinazione del valore d'uso sia del valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari.
Esempio
Una società gestisce una miniera in un paese in cui la normativa richiede che il proprietario debba ripristinare il luogo una volta conclusa la propria attività estrattiva. Il costo di tale operazione comprende la sostituzione del materiale in eccesso che deve essere rimosso prima che l'attività estrattiva ricominci. Un accantonamento per i costi di sostituzione del materiale in eccesso è stato rilevato non appena lo stesso è stato rimosso. L'ammontare previsto è stato rilevato come parte del costo della miniera e ammortizzato lungo il corso della vita utile della miniera. Il valore contabile dell'accantonamento per i costi di ripristino è pari a CU 500 (3) che è uguale al valore attuale dei costi di ripristino.
L'entità sta verificando se la miniera ha subito una riduzione di valore. L'unità generatrice di flussi finanziari della miniera è la miniera nel suo insieme. L'entità ha ricevuto diverse offerte di acquisto della miniera a un prezzo di circa CU 800. Questo prezzo riflette il fatto che l'acquirente si accollerà l'obbligo di rimuovere il materiale in eccesso. I costi di dismissione della miniera sono irrilevanti. Il valore d'uso della miniera è valutato approssimativamente in CU 1200, esclusi i costi di ripristino. Il valore contabile della miniera è di CU 1000.
Il fair value (valore equo) dell'unità generatrice di flussi finanziari al netto dei costi di dismissione è pari a CU 800. Tale importo è comprensivo dei costi di ripristino già accantonati. Come conseguenza, il valore d'uso dell'unità generatrice di flussi finanziari è calcolato dopo la valutazione dei costi di ripristino ed è stimato pari a CU 700 (CU 1200 meno CU 500). Il valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari è CU 500, che è il risultato del valore contabile della miniera (CU 1000) meno il valore contabile dell'accantonamento per i costi di ripristino (CU 500). Quindi il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari supera il suo valore contabile.
79
Per motivi pratici, il valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari è talvolta determinato dopo aver tenuto conto anche di attività che non fanno parte dell'unità generatrice di flussi finanziari (per esempio, crediti o altre attività finanziarie) o passività che sono state rilevate (per esempio, debiti, pensioni e altri accantonamenti). In tali circostanze, il valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari è incrementato dal valore contabile di tali attività e diminuito dal valore contabile di tali passività.
Avviamento
Allocazione dell'avviamento alle unità generatrici di flussi finanziari
80
Al fine della verifica per riduzione di valore, l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato ad ogni unità generatrice di flussi finanziari dell'acquirente, o a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino delle sinergie dell'aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell'entità acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità. Ogni unità o gruppo di unità a cui l'avviamento è così allocato deve:
a)
rappresentare il livello minimo all'interno dell'entità in cui l'avviamento è monitorato per finalità gestionali interne; e
b)
non essere più grande di un settore operativo, così come definito dal paragrafo 5 dell'IFRS 8 Settori operativi, prima dell'aggregazione.
81
L'avviamento rilevato in una aggregazione aziendale è un'attività che rappresenta i benefici economici futuri derivanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale che non sono identificate individualmente e rilevate separatamente. L'avviamento non genera flussi finanziari indipendentemente da altre attività o gruppi di attività e spesso contribuisce ai flussi finanziari di una molteplicità di unità generatrici di flussi finanziari. L'avviamento a volte può essere allocato soltanto a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari secondo un criterio non arbitrario ma non a singole unità generatrici di flussi finanziari. Ne deriva che il più basso livello all'interno dell'entità al quale l'avviamento è monitorato ai fini del controllo di gestione interno comprende a volte un numero di unità generatrici di flussi finanziari cui l'avviamento fa riferimento, ma alle quali non può essere allocato. I riferimenti nei paragrafi 83-99 e nell'Appendice C a un'unità generatrice di flussi finanziari alla quale l'avviamento è allocato dovrebbero essere letti come riferimenti anche a un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari a cui l'avviamento è allocato.
82
L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 80 risulta nella verifica dell'avviamento a fini di riduzione del valore a un livello che riflette il modo in cui l'entità gestisce le proprie attività operative e con cui l'avviamento sarebbe naturalmente associato. Quindi, non è solitamente richiesto sviluppare ulteriori sistemi informativi.
83
Un'unità generatrice di flussi finanziari cui viene allocato l'avviamento al fine di verificare una riduzione di valore può non coincidere con il livello al quale l'avviamento viene allocato secondo quanto previsto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere per determinare gli utili e le perdite su cambi. Per esempio, se lo IAS 21 richiede all'entità di allocare l'avviamento a livelli relativamente bassi per valutare gli utili e le perdite su cambi, non è richiesto di verificare l'avviamento a fini di riduzione del valore allo stesso livello a meno che a tale livello si monitori anche l'avviamento ai fini gestionali interni.
84
Se l'allocazione iniziale dell'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale non può essere completata prima della fine dell'esercizio in cui avviene l'aggregazione aziendale, tale allocazione iniziale deve essere completata prima della fine dell'esercizio che ha inizio dopo la data di acquisizione.
85
Secondo quanto previsto dall'IFRS 3 Aggregazioni aziendali, se la contabilizzazione iniziale di un'aggregazione aziendale può essere determinata soltanto provvisoriamente entro la fine dell'esercizio in cui avviene l'aggregazione, l'acquirente:
a)
contabilizza l'aggregazione con tali valori provvisori; e
b)
rileva eventuali rettifiche a tali valori provvisori come risultato del completamento della contabilizzazione iniziale entro il periodo di valutazione, che non supererà i dodici mesi dalla data di acquisizione.
In tali circostanze, potrebbe non essere possibile completare l'attribuzione iniziale dell'avviamento rilevato nell'aggregazione prima della fine dell'esercizio in cui avviene l'aggregazione. Quando ciò accade, l'entità riporta le informazioni richieste dal paragrafo 133.
86
Se l'avviamento è stato allocato a un'unità generatrice di flussi finanziari e l'entità dismette un'attività che è parte di tale unità, l'avviamento associato con l'attività dismessa deve essere:
a)
incluso nel valore contabile dell'attività quando si determina l'utile o la perdita derivante dalla dismissione; e
b)
determinato sulla base dei relativi valori dell'attività dismessa e della parte mantenuta dell'unità generatrice di flussi finanziari, a meno che l'entità possa dimostrare che alcuni altri metodi riflettano meglio l'avviamento associato all'attività dismessa.
Esempio
L'entità vende per CU100 un'attività che era parte di un'unità generatrice di flussi finanziari a cui l'avviamento è stato allocato. L'avviamento allocato all'unità non può essere identificato o associato con un gruppo di attività a un livello inferiore a tale unità, se non arbitrariamente. Il valore recuperabile della parte mantenuta dell'unità generatrice di flussi finanziari è CU 300.
Poiché l'avviamento allocato all'unità generatrice di flussi finanziari non può essere identificato o associato a un gruppo di attività a un livello inferiore a tale unità se non arbitrariamente, l'avviamento associato con l'attività dismessa è valutato sulla base dei valori relativi dell'attività dismessa e della parte mantenuta dell'unità. Quindi, il 25 per cento dell'avviamento allocato all'unità generatrice di flussi finanziari è incluso nel valore contabile dell'attività venduta.
87
Se l'entità riorganizza la struttura del suo sistema informativo in modo tale che si modifica la composizione di una o più unità generatrici di flussi finanziari cui l'avviamento è stato allocato, l'avviamento deve essere riallocato alle unità interessate. Questa nuova allocazione deve essere fatta con un criterio del valore relativo simile a quello utilizzato quando l'entità dismette un'attività facente parte di un'unità generatrice di flussi finanziari a meno che l'entità possa dimostrare che altri metodi riflettano meglio l'avviamento associato alle unità riorganizzate.
Esempio
L'avviamento era stato precedentemente allocato all'unità A generatrice di flussi finanziari. L'avviamento allocato ad A non può essere identificato o associato a un gruppo di attività a un livello inferiore ad A, se non arbitrariamente. A è da suddividersi e integrarsi in tre distinte unità generatrici di flussi finanziari, B, C, e D.
Poiché l'avviamento allocato ad A non può essere identificato o associato a un gruppo di attività a un livello inferiore ad A se non arbitrariamente, esso è riallocato alle unità B, C e D sulla base dei valori relativi delle tre parti di A prima che tali parti siano integrate in B, C e D.
Verifica delle unità generatrici di flussi finanziari comprensive dell'avviamento per riduzione di valore
88
Quando, come descritto nel paragrafo 81, l'avviamento si riferisce all'unità generatrice di flussi finanziari ma non è stato allocato a tale unità, si deve verificare l'unità a fini di riduzione del valore ogniqualvolta vi è un'indicazione che l'unità possa avere subito una riduzione di valore, confrontando il valore contabile dell'unità, al netto di qualunque avviamento, con il suo valore recuperabile. Qualunque perdita per riduzione di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
89
Se un'unità generatrice di flussi finanziari descritta nel paragrafo 88 include nel proprio valore contabile un'attività immateriale che ha una vita utile indefinita o non è ancora disponibile all'uso e tale attività può essere verificata a fini di riduzione del valore soltanto come facente parte dell'unità generatrice di flussi finanziari, il paragrafo 10 richiede che anche l'unità sia verificata annualmente a fini di riduzione del valore.
90
Un'unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l'avviamento deve essere verificata annualmente a fini di riduzione del valore, e ogniqualvolta vi sia un'indicazione che l'unità possa avere subito una riduzione di valore, confrontando il valore contabile dell'unità, che include l'avviamento, con il valore recuperabile dell'unità. Se il valore recuperabile di un'unità eccede il valore contabile dell'unità medesima, l'unità e l'avviamento allocato a tale unità devono essere considerati come se non avessero subito una riduzione di valore. Se il valore contabile dell'unità supera il valore recuperabile dell'unità, l'entità deve rilevare la perdita per riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
91–95
[Eliminato]
Tempistica delle verifiche per riduzione di valore
96
La verifica annuale per riduzione di valore per un'unità generatrice di flussi finanziari a cui l'avviamento è stato allocato può essere svolta in qualsiasi momento durante l'esercizio di riferimento, a condizione che la verifica venga fatta nello stesso periodo tutti gli anni. Unità generatrici di flussi finanziari differenti possono essere verificate a fini di riduzione del valore in momenti diversi. Tuttavia, se parte o tutto l'avviamento allocato all'unità generatrice di flussi finanziari è stato acquisito in un'aggregazione aziendale durante l'esercizio corrente, l'unità deve essere verificata a fini di riduzione del valore prima della fine dell'esercizio corrente.
97
Se le attività che costituiscono l'unità generatrice di flussi finanziari a cui l'avviamento è stato allocato vengono verificate a fini di riduzione del valore nello stesso momento dell'unità che include l'avviamento, le singole unità devono essere verificate a fini di riduzione del valore prima dell'unità che contiene l'avviamento. Analogamente, se le unità generatrici di flussi finanziari che costituiscono un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari al quale è stato allocato l'avviamento vengono verificate a fini di riduzione del valore nello stesso momento del gruppo di unità che contiene l'avviamento, le singole unità devono essere verificate a fini di riduzione del valore prima del gruppo di unità che include l'avviamento.
98
Al momento della verifica per riduzione di valore dell'unità generatrice di flussi finanziari cui è stato allocato l'avviamento, ci potrebbe essere un'indicazione di una riduzione di valore di un'attività che è parte dell'unità che contiene l'avviamento. In tali circostanze, l'entità innanzitutto verifica l'attività a fini di riduzione del valore, e rileva eventuali perdite per riduzione di valore di tale attività prima di verificare a fini di riduzione del valore l'unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l'avviamento. Analogamente, ci può essere indicazione di una riduzione di valore in un'unità generatrice di flussi finanziari all'interno di un gruppo di un'unità che include l'avviamento. In tali circostanze, l'entità innanzitutto verifica a fini di riduzione del valore l'unità generatrice di flussi finanziari, e rileva eventuali perdite per riduzione di valore per tale unità prima di verificare a fini di riduzione del valore il gruppo di unità cui è stato allocato l'avviamento.
99
Il più recente calcolo analitico effettuato in un periodo precedente del valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari cui l'avviamento è stato allocato può essere utilizzato nella verifica per riduzione di valore per quell'unità nell'esercizio corrente, a condizione che tutti i seguenti criteri siano soddisfatti:
a)
le attività e le passività che formano l'unità non si sono modificate significativamente dal tempo del più recente calcolo del valore recuperabile;
b)
il più recente calcolo del valore recuperabile aveva determinato un valore che eccedeva il valore contabile dell'unità con un margine sostanziale; e
c)
sulla base di un'analisi dei fatti intervenuti e delle circostanze modificatesi dal tempo del più recente calcolo del valore recuperabile, la probabilità che l'attuale determinazione del valore recuperabile sia inferiore all'attuale valore contabile dell'unità, è remota.
Beni destinati ad attività ausiliarie e comuni (corporate assets)
100
I beni destinati ad attività ausiliarie e comuni (corporate assets) comprendono attività di gruppo o divisionali quali, per esempio, l'edificio in cui si trova la direzione centrale o una sua divisione, i macchinari per l'elaborazione elettronica dei dati o un centro di ricerca. La struttura dell'entità determina se un'attività soddisfa la definizione di beni destinati ad attività ausiliarie e comuni contenuta nel presente Principio per una particolare unità generatrice di flussi finanziari. Le caratteristiche distintive di tali beni sono che essi non generano flussi finanziari in entrata indipendentemente dalle altre attività o da altri gruppi di attività e che i loro valori contabili non possono essere totalmente imputati all'unità generatrice di flussi finanziari in oggetto.
101
Poiché i predetti beni non generano distinti flussi finanziari in entrata, il valore recuperabile di questi non può essere determinato a meno che la direzione aziendale abbia deciso di dismettere l'attività. Di conseguenza, se vi è un'indicazione che un siffatto bene possa aver subito una riduzione di valore, si determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari cui questo bene appartiene, ed esso viene confrontato con il valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari. Eventuali perdite per riduzione di valore sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
102
Nel verificare se un'unità generatrice di flussi finanziari ha subito una riduzione di valore, l'entità deve identificare tutti i beni destinati ad attività ausiliarie e comuni che fanno riferimento all'unità generatrice di flussi finanziari in oggetto. Se una parte del valore contabile di un tale bene:
a)
può essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente a tale unità, l'entità deve confrontare il valore contabile dell'unità, inclusa la parte del valore contabile del bene destinato ad attività ausiliarie e comuni allocata all'unità, con il relativo valore recuperabile. Qualunque perdita per riduzione di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 104;
b)
non può essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente a tale unità, l'entità deve:
i)
confrontare il valore contabile dell'unità, escluso il bene destinato ad attività ausiliarie e comuni, con il suo valore recuperabile e rilevare qualunque perdita per riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104;
ii)
identificare il più piccolo gruppo di unità generatrici di flussi finanziari che includa l'unità generatrice di flussi finanziari in questione e a cui una parte del valore contabile del bene destinato ad attività ausiliarie e comuni può essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente; e
iii)
confrontare il valore contabile di tale gruppo di unità generatrici di flussi finanziari inclusa la parte del valore contabile del bene destinato ad attività ausiliarie e comuni allocata a tale gruppo di unità, con il valore recuperabile del gruppo di unità. Qualunque perdita per riduzione di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
103
L'esempio illustrativo 8 illustra l'applicazione di queste disposizioni ai beni destinati ad attività ausiliarie e comuni.
Perdita per riduzione di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari
104
Una perdita per riduzione di valore deve essere rilevata per una unità generatrice di flussi finanziari (il più piccolo gruppo di unità generatrici di flussi finanziari cui l'avviamento o un bene destinato ad attività ausiliarie e comuni è stato allocato) se, e soltanto se, il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è inferiore al valore contabile dell'unità (gruppo di unità). La perdita per riduzione di valore deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità (gruppo di unità) nel seguente ordine:
a)
prima, per ridurre il valore contabile di qualunque avviamento allocato all'unità generatrice di flussi finanziari (gruppo di unità); e
b)
quindi, alle altre attività dell'unità (gruppo di unità) in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'unità (gruppo di unità).
Tali riduzioni dei valori contabili devono essere trattate come perdite per riduzione di valore delle singole attività e rilevate in conformità alle disposizioni contenute nel paragrafo 60.
105
Nell'attribuire una perdita per riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104, l'entità non deve ridurre il valore contabile di un'attività al di sotto del maggior valore tra:
a)
il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione (se misurabile);
b)
il valore d'uso (se determinabile); e
c)
zero.
L'ammontare della perdita per riduzione di valore che sarebbe stata altrimenti imputata all'attività deve essere allocata proporzionalmente alle altre attività dell'unità (gruppo di unità).
106
Se non è fattibile stimare il valore recuperabile di ciascuna attività di un'unità generatrice di flussi finanziari, il presente Principio richiede che la perdita per riduzione di valore sia ripartita discrezionalmente tra le attività della stessa unità, tranne l'avviamento, perché tutte le attività di un'unità generatrice di flussi finanziari operano congiuntamente.
107
Se il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato (cfr. paragrafo 67):
a)
una perdita per riduzione di valore dell'attività è rilevata se il valore contabile di tale attività è più elevato del maggiore tra il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione e i risultati delle procedure di ripartizione descritte nei paragrafi 104 e 105; e
b)
nessuna perdita per riduzione di valore dell'attività è rilevata se la connessa unità generatrice di flussi finanziari non ha subito una riduzione di valore. Questo si applica anche se il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione dell'attività è inferiore al valore contabile.
Esempio
Una macchina ha subito un danno ma è ancora funzionante, sebbene non come prima che si danneggiasse. Il fair value (valore equo) della macchina al netto dei costi di dismissione è inferiore al valore contabile. La macchina non genera suoi propri flussi finanziari in entrata. Il più piccolo gruppo identificabile di attività che comprende la macchina e che genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti da altre attività è la linea di produzione alla quale la macchina appartiene. Il valore recuperabile della linea di prodotti indica che questa, considerata nel suo insieme, non ha subito alcuna riduzione di valore.
Presupposto 1: i budget/previsioni approvati dalla direzione aziendale non riflettono alcun impegno preso dalla direzione stessa per rimpiazzare la macchina.
Il valore recuperabile della sola macchina non può essere stimato perché il valore d'uso della macchina:
a)
può differire dal suo fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione; e
b)
può essere determinato solamente con riferimento all'unità generatrice di flussi finanziari alla quale la macchina appartiene (la linea di produzione).
La linea di produzione non subisce una riduzione di valore. Quindi, non viene rilevata alcuna perdita per riduzione di valore per la macchina. Tuttavia, l'entità può aver bisogno di rivedere il periodo o il criterio di ammortamento della macchina. Forse, può essere necessario un periodo di ammortamento più corto o un criterio di ammortamento più rapido per riflettere la vita utile residua attesa della macchina o l'andamento con cui i benefici economici si presume saranno consumati dall'entità.
Presupposto 2: i budget/previsioni approvati dalla direzione aziendale riflettono un impegno preso da parte della direzione aziendale per rimpiazzare la macchina e per venderla nel futuro prossimo. I flussi finanziari derivanti dall'uso continuativo della macchina sino alla sua dismissione sono ritenuti irrilevanti.
Il valore d'uso della macchina può essere stimato pressoché equivalente al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione. Perciò, il valore recuperabile della macchina può essere determinato e non viene presa in considerazione l'unità generatrice di flussi finanziari alla quale la macchina appartiene (ossia la linea di produzione). In considerazione del fatto che il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione della macchina è inferiore al suo valore contabile, viene rilevata una perdita per riduzione di valore della macchina.
108
Dopo aver applicato le disposizioni contenute nei paragrafi 104 e 105, deve essere rilevata una passività per qualsiasi importo residuo di una perdita per riduzione di valore dell'unità generatrice di flussi finanziari se, e solo se, ciò è richiesto da un altro IFRS.
ANNULLAMENTI DI PERDITE PER RIDUZIONE DI VALORE
109
I paragrafi da 110 a 116 contengono le disposizioni relative all'annullamento di perdite di valore di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari che ha subito una perdita per riduzione di valore rilevata in esercizi precedenti. Queste disposizioni fanno uso del termine "un'attività" ma si applicano egualmente sia a una singola attività che a un'unità generatrice di flussi finanziari. Disposizioni aggiuntive sono previste per le singole attività presentate nei paragrafi da 117 a 121, per un'unità generatrice di flussi finanziari nei paragrafi 122 e 123 e per l'avviamento nei paragrafi 124 e 125.
110
L'entità deve valutare a ogni data di chiusura dell'esercizio se vi è indicazione che una perdita per riduzione di valore di un'attività rilevata negli esercizi precedenti per un'attività diversa dall'avviamento possa non esistere più o possa essersi ridotta. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l'entità deve stimare il valore recuperabile di tale attività.
111
Nel valutare se vi è una qualche indicazione che una perdita per riduzione di valore di un'attività rilevata negli esercizi precedenti per un'attività diversa dall'avviamento possa non esistere più o possa essersi ridotta, l'entità deve considerare, come minimo, le seguenti indicazioni:
Fonti esterne di informazione
a)
vi sono evidenze osservabili che il valore dell'attività è aumentato in maniera significativa nel corso dell'esercizio;
b)
significativi cambiamenti con effetto favorevole per l'entità hanno avuto luogo nel corso dell'esercizio, o lo avranno nel futuro prossimo, nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale nel quale l'entità opera o nel mercato al quale l'attività è rivolta;
c)
i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti sono diminuiti nel corso dell'esercizio, e tali diminuzioni probabilmente condizionano il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso dell'attività e incrementano in maniera rilevante il valore recuperabile dell'attività;
Fonti di informazione interne
d)
significativi cambiamenti con effetto favorevole per l'entità hanno avuto luogo nel corso dell'esercizio, o si suppone che abbiano luogo nel futuro prossimo, nella misura o nel modo in cui l'attività è usata o si suppone che venga usata. Questi cambiamenti includono i costi sostenuti durante il periodo per migliorare o ottimizzare l'efficienza dell'attività o ristrutturare l'operazione a cui l'attività appartiene;
e)
vi sono indicazioni evidenti dal sistema informativo interno che il rendimento economico dell'attività è, o sarà, migliore di quanto precedentemente supposto.
112
Le indicazioni di una potenziale diminuzione di una perdita per riduzione di valore fornite nel paragrafo 111 rispecchiano fondamentalmente le indicazioni contrarie previste per l'individuazione di una perdita per riduzione di valore contenute nel paragrafo 12.
113
Se vi è indicazione che una perdita per riduzione di valore di un'attività già rilevata, diversa dall'avviamento, possa non esistere più o possa essersi ridotta, ciò può essere indice del fatto che la vita utile residua, il metodo di ammortamento (di svalutazione) o il valore residuo necessita di essere riconsiderato e rettificato in conformità alle disposizioni dell'IFRS applicabile all'attività, persino se non vi è stato alcun ripristino di valore dell'attività.
114
Una perdita per riduzione di valore di un'attività diversa dall'avviamento rilevata negli esercizi precedenti deve essere rettificata se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle stime utilizzate per determinare il valore recuperabile dell'attività da quando è stata rilevata l'ultima perdita per riduzione di valore. Se ci troviamo in questa circostanza, il valore contabile dell'attività, ad eccezione di quanto indicato nel paragrafo 117, deve essere aumentato sino al valore recuperabile. Tale incremento è l'annullamento di una perdita per riduzione di valore.
115
l'annullamento di una perdita per riduzione di valore riflette un aumento nella stima del servizio potenzialmente offerto da un'attività, sia dal suo utilizzo sia dalla sua vendita, intercorso dalla data in cui l'entità ha rilevato per l'ultima volta una perdita per riduzione di valore di quell'attività. Il paragrafo 130 dispone che l'entità identifichi il cambiamento nelle stime che è all'origine dell'aumento nella stima del servizio potenzialmente offerto. Esempi di cambiamenti nelle stime includono:
a)
un cambiamento nel criterio utilizzato per calcolare il valore recuperabile (ossia, se il valore recuperabile è basato sul fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione o sul valore d'uso);
b)
se il valore recuperabile si basava sul valore d'uso, un cambiamento nel valore o nei dei tempi dei flussi finanziari futuri stimati o nel tasso di attualizzazione; o
c)
se il valore recuperabile si basava sul fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione, un cambiamento nella stima dei componenti del fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione.
116
Il valore d'uso di un'attività può diventare maggiore del valore contabile dell'attività semplicemente perché il valore attuale dei futuri flussi finanziari in entrata aumenta allorché i flussi si avvicinano nel tempo. Tuttavia il servizio potenzialmente offerto dall'attività non è aumentato. Di conseguenza una perdita per riduzione di valore non viene annullata a seguito del passare del tempo (alcune volte chiamato smontamento o "unwinding" dell'attualizzazione), anche se il valore recuperabile dell'attività diviene maggiore rispetto al valore contabile.
Annullamento di una perdita per riduzione di valore di una singola attività
117
L'accresciuto valore contabile di un'attività diversa dall'avviamento attribuibile all'annullamento di una perdita per riduzione di valore non deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto di svalutazione o ammortamento) se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell'attività negli anni precedenti.
118
Qualsiasi incremento nel valore contabile di un'attività diversa dall'avviamento che lo renda maggiore di quanto sarebbe stato (al netto di svalutazione o ammortamento) nel caso in cui non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell'attività negli anni precedenti è una rivalutazione. Per contabilizzare tale rivalutazione, l'entità utilizza l'IFRS applicabile a tale attività.
119
l'annullamento di una perdita per riduzione di valore di un'attività diversa dall'avviamento deve essere rilevato immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che l'attività non sia iscritta al valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro IFRS (per esempio, secondo quanto previsto dal modello della rideterminazione del valore dello IAS 16). Qualsiasi annullamento di una perdita per riduzione di valore di un'attività rivalutata deve essere trattato come aumento della rivalutazione secondo quando previsto da tale altro IFRS.
120
l'annullamento di una perdita per riduzione di valore di un'attività rivalutata è rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e incrementa la riserva di rivalutazione per tale attività. Tuttavia, nella misura in cui una perdita per riduzione di valore sulla stessa attività rivalutata era stata precedentemente rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio, anche un'annullamento di tale perdita è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
121
Dopo aver rilevato l'annullamento di una perdita per riduzione di valore, la quota di ammortamento dell'attività deve essere rettificata nei periodi futuri per ripartire il valore contabile modificato dell'attività, detratto il valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la vita utile residua.
Annullamento di una perdita per riduzione di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari
122
l'annullamento di una perdita per riduzione di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari deve essere allocato alle attività dell'unità, ad eccezione dell'avviamento, proporzionalmente ai valori contabili di tali attività. Tali incrementi dei valori contabili devono essere trattati come annullamenti di perdite per riduzione di valore di singole attività e rilevati in conformità alle disposizioni del paragrafo 119.
123
Nell'allocare l'importo derivante dall'annullamento di una perdita per riduzione di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 122, il valore contabile di un'attività non deve essere superiore al minore tra:
a)
il valore recuperabile (qualora determinabile); e
b)
il valore contabile che si sarebbe determinato (al netto dell'ammortamento) se negli esercizi precedenti non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell'attività.
L'ammontare dell'annullamento della perdita per riduzione di valore che sarebbe stato altrimenti imputato all'attività deve essere allocato in base a un criterio proporzionale alle altre attività dell'unità eccetto per l'avviamento.
Annullamento di una perdita per riduzione di valore dell'avviamento
124
Una perdita per riduzione di valore rilevata per l'avviamento non può essere eliminata in un esercizio successivo.
125
Lo IAS 38 Attività immateriali vieta la rilevazione dell'avviamento generato internamente. Qualunque incremento del valore recuperabile dell'avviamento in esercizi successivi alla rilevazione di una perdita per riduzione di valore per tale avviamento è probabile che costituisca un aumento nell'avviamento generato internamente, piuttosto che un annullamento della perdita per riduzione di valore rilevata per l'avviamento acquisito.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
126
L'entità deve indicare per ciascuna classe di attività:
a)
l'ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nel corso dell'esercizio e la voce di prospetto di conto economico complessivo nella quale tali perdite per riduzione di valore sono incluse;
b)
l'ammontare degli annullamenti di perdite per riduzione di valore rilevato nell'utile (perdita) nel corso dell'esercizio e la voce di prospetto di conto economico complessivo nella quale tali annullamenti sono iscritti;
c)
l'ammontare delle perdite per riduzione di valore su attività rivalutate rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio;
d)
l'ammontare degli annullamenti di perdite per riduzione di valore su attività rivalutate rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio.
127
Una classe di attività è un gruppo di attività simili per natura e utilizzo nelle operazioni dell'entità.
128
L'informazione richiesta nel paragrafo 126 può essere esposta congiuntamente ad altra informativa prevista per la classe di attività. Per esempio, questa informazione può essere inclusa in una riconciliazione del valore contabile di immobili, impianti e macchinari, all'inizio e alla fine dell'esercizio, come disposto dallo IAS 16.
129
L'entità che riporta l'informativa di settore secondo quanto previsto dall'IFRS 8 deve indicare quanto segue, per ogni settore oggetto di informativa:
a)
l'ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio;
b)
l'ammontare degli annullamenti di perdite per riduzione di valore rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio.
130
L'entità deve indicare quanto segue per ciascuna attività (incluso l'avviamento) o unità generatrice di flussi finanziari, per la quale una perdita per riduzione di valore sia stata rilevata o eliminata, durante l'esercizio:
a)
gli eventi e le circostanze che hanno portato alla rilevazione o all'annullamento della perdita per riduzione di valore;
b)
l'ammontare della perdita per riduzione di valore rilevata o eliminata;
c)
se singola attività:
i)
la natura dell'attività; e
ii)
se l'entità presenta l'informativa di settore secondo quanto previsto dall'IFRS 8, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l'attività;
d)
se unità generatrice di flussi finanziari:
i)
una descrizione dell'unità generatrice di flussi finanziari (come, per esempio, se sia una linea di prodotto, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, o un settore oggetto di informativa come definito nell'IFRS 8);
ii)
l'importo della perdita per riduzione di valore rilevato o eliminato per classe di attività e, se l'entità presenta l'informativa di settore secondo quanto previsto dall'IFRS 8, per settore oggetto di informativa; e
iii)
se l'aggregazione di attività utilizzate per identificare l'unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall'ultima stima del valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista), una descrizione della metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l'unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata;
e)
il valore recuperabile dell'attività (unità generatrice di flussi finanziari) e se il valore recuperabile dell'attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il suo fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione o il suo valore d'uso;
f)
se il valore recuperabile corrisponde al fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione, l'entità deve fornire le seguenti informazioni:
i)
il livello della gerarchia del fair value (vedere IFRS 13) nel quale è classificata nella sua interezza la valutazione del fair value (valore equo) dell'attività (unità generatrice di flussi finanziari) (senza considerare se i "costi di dismissione" sono osservabili);
ii)
per le valutazioni del fair value (valore equo) classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, una descrizione delle tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value al netto dei costi di dismissione. Se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, l'entità deve indicare tale cambiamento e le relative motivazioni; e
iii)
per le valutazioni del fair value (valore equo) classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la propria determinazione del fair value al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell'attività (o dell'unità generatrice di flussi finanziari) è più sensibile. L'entità deve inoltre indicare i tassi di attualizzazione utilizzati nelle valutazioni correnti e in quelle precedenti, se il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione è misurato utilizzando una tecnica di attualizzazione.
g)
se il valore recuperabile è il valore d'uso, il tasso (i tassi) di attualizzazione utilizzato/i nella presente stima e nelle stime precedenti (qualora esistano) del valore d'uso.
131
L'entità deve presentare la seguente informativa per il valore complessivo delle perdite per riduzione di valore e il valore complessivo degli annullamenti di tali perdite rilevati durante l'esercizio per i quali non viene data alcuna informazione secondo quanto previsto dal paragrafo 130:
a)
le classi principali di attività interessate dalle perdite per riduzione di valore e le classi principali di attività interessate dagli annullamenti di tali perdite;
b)
gli eventi e le circostanze principali che hanno portato alla rilevazione di tali perdite per riduzione di valore e dei relativi annullamenti.
132
Si incoraggia l'entità ad indicare i presupposti utilizzati per determinare il valore recuperabile delle attività (unità generatrici di flussi finanziari) nel corso dell'esercizio. Tuttavia, il paragrafo 134 prevede che l'entità fornisca informativa sulle stime utilizzate per valutare il valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari quando l'avviamento o un'attività immateriale dalla vita utile indefinita sono inclusi nel valore contabile di tale unità.
133
Se, secondo quanto previsto dal paragrafo 84, qualunque parte dell'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale durante l'esercizio non è stata allocata a un'unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari alla data di chiusura dell'esercizio, l'importo dell'avviamento non allocato deve essere indicato insieme alle ragioni per cui tale importo rimane non allocato.
Stime utilizzate per determinare i valori recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali con vita utile indefinita
134
L'entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell'entità:
a)
il valore contabile dell'avviamento allocato all'unità (gruppo di unità),
b)
il valore contabile delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito all'unità (gruppo di unità);
c)
il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità), (ossia il valore d'uso o il fair value al netto dei costi di dismissione);
d)
se il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) si basa sul valore d'uso:
i)
ciascun assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è più sensibile;
ii)
una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;
iii)
l'esercizio su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari basati sui budget/previsioni approvati e, se è utilizzato un periodo più lungo di cinque anni per un'unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari, una spiegazione del perché è giustificato tale più lungo periodo;
iv)
il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo dei budget/previsioni più recenti, e la giustificazione per l'utilizzo di un eventuale tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, settori industriali, Paese o Paesi in cui l'entità opera, o per il mercato a cui l'unità (gruppo di unità) è rivolta;
v)
il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari;
e)
se il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) si basa sul fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione, la tecnica di valutazione utilizzata per misurare il fair value al netto dei costi di dismissione. L'entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dall'IFRS 13. Se il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione non è misurato utilizzando un prezzo quotato per una unità (gruppo di unità) identica, devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni:
i)
ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è più sensibile;
ii)
una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione.
iiA)
il livello della gerarchia del fair value (vedere IFRS 13) nel quale è classificata nella sua interezza la valutazione del fair value (senza considerare l'osservabilità dei "costi di dismissione");
iiB)
se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, tale cambiamento e le rispettive motivazioni.
Se il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione è misurato utilizzando proiezioni di flussi finanziari attualizzati, l'entità deve indicare le seguenti informazioni:
iii)
il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari;
iv)
il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari;
v)
il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari;
f)
se un cambiamento ragionevolmente possibile in un assunto di base su cui la direzione ha fondato la determinazione del valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) potrebbe far sì che il valore contabile dell'unità (gruppo di unità) superi il valore recuperabile:
i)
l'eccedenza del valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) rispetto al valore contabile;
ii)
il valore assegnato agli assunti di base;
iii)
l'importo a cui il valore assegnato agli assunti di base deve rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) sia pari al valore contabile.
135
Se parte o tutto il valore contabile dell'avviamento o di attività immateriali dalla vita utile indefinita è allocato ad unità (gruppo di unità) generatrici di flussi finanziari multiple, e l'importo così attribuito a ogni unità (gruppo di unità) non è significativo rispetto al valore contabile totale dell'entità dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita, tale fatto deve essere illustrato, insieme al valore contabile complessivo dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppi di unità). Inoltre, se i valori recuperabili di qualsiasi di tali unità (gruppi di unità) si basano sullo(gli) stesso(i) assunto(i) di base e il valore contabile complessivo dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita loro attribuito è significativo rispetto al valore contabile totale dell'avviamento dell'entità o delle attività immateriali con vita utile indefinita, l'entità deve indicare tale fatto, insieme a:
a)
il valore contabile complessivo dell'avviamento allocato a tali unità (gruppi di unità);
b)
il valore contabile complessivo delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppi di unità);
c)
una descrizione dell'(degli) assunto(i) di base;
d)
una descrizione dell'approccio utilizzato dalla direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) all'(agli) assunto(i) di base, senza tenere conto se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;
e)
se un cambiamento ragionevolmente possibile nell'(negli) assunto(i) di base potrebbe far sì che i valori contabili complessivi delle unità (gruppi di unità) superino il totale dei valori recuperabili:
i)
l'eccedenza del totale dei valori recuperabili delle unità (gruppi di unità) rispetto al totale dei valori contabili;
ii)
il(i) valore(i) assegnato(i) all'(agli) assunto(i) di base;
iii)
l'importo a cui il(i) valore(i) assegnato(i) all'(agli) assunto(i) di base deve(ono) rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore complessivo recuperabile delle unità (gruppi di unità) sia pari al loro valore contabile complessivo.
136
Secondo quanto previsto dal paragrafo 24 o 99, il calcolo dettagliato più recente effettuato in un periodo precedente del valore recuperabile di un'unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari può essere rilevato e utilizzato nella verifica per riduzione di valore per quell'unità (gruppo di unità) nell'esercizio corrente a condizione che siano soddisfatti i criteri specificati. Quando ciò si verifica, le informazioni per tale unità (gruppo di unità) che sono incluse nelle indicazioni richieste dai paragrafi 134 e 135 fanno riferimento al portare avanti il calcolo del valore recuperabile.
137
L'esempio illustrativo 9 mostra l'informativa richiesta dai paragrafi 134 e 135.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
138
[Eliminato]
139
L'entità deve applicare il presente Principio:
a)
all'avviamento e alle attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali la cui data di accordo è il 31 marzo 2004 o successiva; e
b)
a tutte le altre attività prospetticamente dall'inizio del primo esercizio avente inizio il 31 marzo 2004 o in data successiva.
140
Le entità a cui il paragrafo 139 si applica sono incoraggiate ad applicare le disposizioni del presente Principio prima delle date di entrata in vigore specificate nel paragrafo 139. Tuttavia, se applica il presente Principio prima di tali date di entrata in vigore, l'entità deve anche applicare l'IFRS 3 e lo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004) alla stessa data.
140A
Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 61, 120, 126 e 129. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
140B
L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato i paragrafi 65, 81, 85 e 139; eliminato i paragrafi 91–95 e 138 e aggiunto l'Appendice C. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.
140C
Il paragrafo 134(e) è stato modificato da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
140D
Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto il paragrafo 12(h). L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le relative modifiche apportate ai paragrafi 4 e 38A dello IAS 27 a partire da un esercizio precedente, essa deve contemporaneamente applicare la modifica apportata al paragrafo 12(h).
140E
Miglioramenti agli IFRS pubblicato nell'aprile 2009 ha modificato il paragrafo 80(b). L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2010 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
140F
[Eliminato]
140G
[Eliminato]
140H
L'IFRS 10 e l'IFRS 11, pubblicati nel maggio 2011, hanno modificato il paragrafo 4, il titolo che precede il paragrafo 12(h) e il paragrafo 12(h). L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.
140I
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 5, 6, 12, 20, 22, 28, 78, 105, 111, 130 e 134, ha eliminato i paragrafi 25–27 e ha aggiunto il paragrafo 53A. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
140J
A maggio 2013 i paragrafi 130 e 134 e il titolo che precede il paragrafo 138 sono stati modificati. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. L'entità non deve applicare tali modifiche per gli esercizi (inclusi quelli comparativi) in cui non applica anche l'IFRS 13.
140K
[Eliminato]
140L
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 2. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 15.
140M
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 4 e 5 e ha eliminato i paragrafi 140F, 140G e 140K. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
140N
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 2. Modifiche all'IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 2. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 17.
RITIRO DELLO IAS 36 (PUBBLICATO NEL 1998)
141
Il presente Principio sostituisce lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività (pubblicato nel 1998).
Appendice A
UTILIZZO DELLE TECNICHE DI ATTUALIZZAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE D'USO
La presente appendice costituisce parte integrante del Principio. Fornisce una guida sull'uso delle tecniche di attualizzazione nella determinazione del valore d'uso. Sebbene la guida utilizzi il termine "attività", essa si applica ugualmente a un gruppo di attività che formano un'unità generatrice di flussi finanziari.
Le componenti della determinazione del valore attuale
A1
L'insieme dei seguenti elementi misurano le differenze economiche tra le attività:
a)
una stima dei flussi finanziari futuri, o in casi più complessi, della serie di flussi finanziari futuri che l'entità prevede deriveranno dall'attività;
b)
le aspettative di possibili variazioni dell'ammontare o della tempistica di tali flussi finanziari;
c)
il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato;
d)
il prezzo di assumersi l'incertezza implicita nell'attività; e
e)
altri fattori, a volte non identificabili, (quali la mancanza di liquidità), che gli operatori di mercato rifletterebbero nella misurazione dei flussi finanziari futuri che l'entità prevede di ottenere dall'attività.
A2
Questa appendice contrappone due approcci di calcolo del valore attuale, ciascuno dei quali può essere utilizzato per stimare il valore d'uso di un'attività, a seconda delle circostanze. Secondo l'approccio "tradizionale", le rettifiche per i fattori (b)-(e) descritti nel paragrafo A1 sono implicite nel tasso di attualizzazione. Secondo l'approccio dei "flussi finanziari attesi", i fattori (b), (d) ed (e) causano rettifiche nel calcolare i flussi finanziari attesi rettificati in funzione del rischio. Qualsiasi approccio adotti l'entità per riflettere le aspettative di possibili variazioni dell'ammontare o della tempistica dei flussi finanziari futuri, il risultato dovrebbe riflettere il valore attuale atteso dei flussi finanziari futuri, ossia la media ponderata di tutti i risultati possibili.
Principi generali
A3
Le tecniche utilizzate per stimare i futuri flussi finanziari e i tassi di interesse varieranno da una situazione a un'altra a seconda delle circostanze che riguardano l'attività in questione. Tuttavia, i seguenti principi generali disciplinano ogni applicazione delle tecniche di attualizzazione nella valutazione delle attività:
a)
i tassi di interesse utilizzati per attualizzare i flussi finanziari dovrebbero riflettere ipotesi coerenti con quelle dei flussi finanziari stimati. Altrimenti l'effetto connesso ad alcune ipotesi sarebbe calcolato due volte. Per esempio, un tasso di attualizzazione del 12 per cento potrebbe essere applicato a flussi finanziari contrattuali di un finanziamento effettuato. Tale tasso riflette le previsioni di inadempimenti futuri su finanziamenti con caratteristiche particolari. Il medesimo tasso del 12 per cento non dovrebbe essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari attesi perché quei flussi finanziari riflettono già ipotesi di futuri inadempimenti;
b)
i flussi finanziari stimati e i tassi di attualizzazione dovrebbero essere privi di distorsioni e di fattori non correlati all'attività in questione. Per esempio, sottostimare volutamente i flussi finanziari netti stimati per migliorare l'apparente redditività futura di un'attività introduce un effetto distorsivo nella valutazione;
c)
i flussi finanziari stimati o tassi di attualizzazione dovrebbero riflettere l'intervallo di risultati possibili piuttosto che un singolo valore, minimo o massimo, probabilmente possibile.
Approccio tradizionale e approccio dei flussi finanziari attesi nella attualizzazione
Approccio tradizionale
A4
Le applicazioni contabili dell'attualizzazione hanno tradizionalmente utilizzato una singola serie di flussi finanziari stimati e un singolo tasso di attualizzazione, spesso descritto come "tasso commisurato al rischio". In sostanza, l'approccio tradizionale assume che un singolo tasso di attualizzazione convenzionale può raccogliere tutte le previsioni sui flussi finanziari futuri e un premio appropriato per il rischio. Quindi, l'approccio tradizionale pone la maggior enfasi sulla scelta del tasso di attualizzazione:
A5
In alcune circostanze, come quelle in cui attività comparabili possono essere osservate sul mercato, un approccio tradizionale è relativamente facile da applicare. Per le attività con flussi finanziari contrattuali, è coerente con il metodo con cui gli operatori sul mercato descrivono le attività, come ad esempio "obbligazione al 12 per cento".
A6
Tuttavia, l'approccio tradizionale può non affrontare adeguatamente alcuni problemi di valutazione complessi, quali la valutazione di attività non finanziarie per le quali non esiste un mercato per l'elemento in esame, né un elemento paragonabile. Una adeguata ricerca del presente "tasso commisurato al rischio" richiede l'analisi di almeno due elementi: un'attività presente sul mercato che ha un tasso di interesse noto e l'attività da valutare. Il tasso di attualizzazione appropriato per i flussi finanziari da valutare deve essere desunto dal tasso di interesse osservabile in quest'altra attività. Per misurare tale inferenza, le caratteristiche dei flussi finanziari dell'altra attività devono essere similari a quelle dell'attività da valutare. Quindi, chi effettua la valutazione deve:
a)
identificare la serie di flussi finanziari da attualizzare;
b)
identificare un'altra attività sul mercato che mostri caratteristiche similari di flussi finanziari;
c)
confrontare le serie di flussi finanziari dei due elementi per accertare che siano similari (per esempio, sono le serie entrambe relative a flussi finanziari contrattuali, oppure uno è un flusso finanziario contrattuale e l'altro è stimato?);
d)
valutare se vi sia un elemento in una voce non presente nell'altra (per esempio, una è caratterizzato da minor liquidità dell'altra?); e
e)
valutare se è possibile che entrambe le serie di flussi finanziari possano comportarsi (cioè variare) in modo similare al cambiare delle condizioni economiche.
Approccio dei flussi finanziari attesi
A7
L'approccio dei flussi finanziari attesi, è, in alcune situazioni, un più efficiente strumento di valutazione dell'approccio tradizionale. Nello sviluppare la valutazione, l'approccio dei flussi finanziari attesi utilizza tutte le previsioni sui possibili flussi finanziari invece di un singolo più probabile flusso finanziario. Per esempio, un flusso finanziario può essere CU100, CU200 o CU300 con probabilità di accadimento pari rispettivamente al 10 per cento, 60 per cento e 30 per cento. Il flusso finanziario atteso è CU220. L'approccio dei flussi finanziari attesi quindi differisce dall'approccio tradizionale concentrandosi sull'analisi diretta dei flussi finanziari in questione e su più ipotesi esplicite utilizzate nella valutazione.
A8
L'approccio dei flussi finanziari attesi permette inoltre, di utilizzare le tecniche di attualizzazione quando la tempistica dei flussi finanziari è incerta. Per esempio, un flusso finanziario di CU1,000 può essere monetizzato in un anno, due anni o tre anni rispettivamente con probabilità del 10 per cento, 60 per cento e 30 per cento. L'esempio che segue mostra il calcolo del valore attuale atteso in tale situazione.
Valore attuale del CU1,000 in 1 anno al 5 %
CU952,38
Probabilità
10,00 %
CU95,24
Valore attuale del CU1,000 in 2 anni al 5,25 %
CU902,73
Probabilità
60,00 %
CU541,64
Valore attuale del CU1,000 in 3 anni al 5,50 %
CU851,61
Probabilità
30,00 %
CU255,48
Valore attuale atteso
CU892,36
A9
Il valore attuale atteso di CU892,36 differisce dalla nozione tradizionale della miglior stima, pari a CU902,73 (la probabilità del 60 per cento). Un calcolo tradizionale del valore attuale applicato a questo esempio richiede di scegliere quali possibili tempistiche dei flussi finanziari utilizzare e, di conseguenza, non riflette le probabilità degli altri tempi di accadimento. Ciò perché il tasso di attualizzazione in un calcolo tradizionale del valore attuale non può riflettere incertezze nei tempi.
A10
L'utilizzo delle probabilità è elemento essenziale dell'approccio dei flussi finanziari attesi. Alcuni si chiedono se l'assegnazione di probabilità a stime altamente soggettive suggerisca una precisione maggiore di quanto in realtà sia. Tuttavia, l'applicazione adeguata dell'approccio tradizionale (come descritto nel paragrafo A6) richiede le stesse stime e soggettività senza dare la trasparenza di calcolo dell'approccio dei flussi finanziari attesi.
A11
Molte stime sviluppate nella prassi corrente contengono già informalmente gli elementi dei flussi finanziari attesi. Inoltre, i contabili spesso debbono valutare un'attività utilizzando informazioni limitate sulle probabilità di possibili flussi finanziari. Per esempio, un contabile può trovarsi di fronte alle seguenti situazioni:
a)
l'importo stimato è compreso tra CU50 e CU250, ma nessun importo nell'intervallo di valori ha più probabilità di un altro. Sulla base di tali informazioni limitate, il flusso finanziario atteso stimato è CU150 [(50 + 250)/2];
b)
l'importo stimato è compreso tra CU50 e CU250, e l'importo più probabile è CU100. Tuttavia, le probabilità di ogni importo sono sconosciute. Sulla base di tali informazioni limitate, il flusso finanziario atteso stimato è CU133,33 [(50 + 100 + 250)/3];
c)
l'importo stimato sarà CU50 (probabilità del 10 per cento), CU250 (probabilità del 30 per cento), o CU100 (probabilità del 60 per cento). Sulla base di tali informazioni limitate, il flusso finanziario atteso stimato è CU140 [(50 × 0,10) + (250 × 0,30) + (100 × 0,60)].
In ogni caso, è probabile che lo stimato flusso finanziario atteso fornisca una stima migliore del valore d'uso rispetto al valore minimo, più probabile o a quello massimo considerato individualmente.
A12
L'applicazione dell'approccio dei flussi finanziari attesi ha un limite nel rapporto costo/beneficio. In alcuni casi, l'entità può disporre di una gran quantità di dati ed essere in grado di sviluppare diversi scenari di flussi finanziari. In altri casi, l'entità può essere in grado di sviluppare solo delle generali indicazioni sulla variabilità dei flussi finanziari senza sostenere costi rilevanti. L'entità necessita di bilanciare il costo di ottenere informazioni aggiuntive rispetto alla maggiore attendibilità che le informazioni daranno alla valutazione.
A13
Alcuni affermano che le tecniche dei flussi finanziari attesi sono inadeguate per valutare un elemento singolo o un elemento con un limitato numero di possibili risultati. Citano ad esempio un'attività con due possibili risultati: una probabilità del 90 per cento che il flusso finanziario sarà CU10 e un 10 per cento di probabilità che il flusso finanziario sarà CU1,000. Osservano che il flusso finanziario atteso in tale esempio è CU109 e criticano tale risultato poiché non rappresenta nessuno degli importi che possono effettivamente essere pagati.
A14
Affermazioni come quella appena illustrata indicano un sottostante disaccordo con l'obiettivo della valutazione. Se l'obiettivo è l'accumulo dei costi da sostenere, i flussi finanziari attesi possono non produrre una stima fedelmente rappresentativa dei costi attesi. Tuttavia, il presente Principio riguarda la valutazione del valore recuperabile di un'attività. Il valore recuperabile dell'attività dell'esempio non è probabile che sia CU10, anche se quello è il flusso finanziario più probabile. Ciò perché la valutazione di CU10 non tiene conto dell'incertezza del flusso finanziario nel valutare l'attività. Al contrario, il flusso finanziario incerto è presentato come se fosse certo. Nessuna entità razionale venderebbe un'attività con queste caratteristiche per CU10.
Tasso di attualizzazione
A15
Qualsiasi approccio l'entità adotti per valutare il valore d'uso di un'attività, i tassi di interesse utilizzati per attualizzare i flussi finanziari non dovrebbero riflettere i rischi per cui i flussi finanziari stimati sono stati rettificati. Altrimenti l'effetto connesso ad alcune ipotesi sarebbe calcolato due volte.
A16
Se il tasso specifico di un'attività non è reperibile direttamente sul mercato, l'entità usa altre tecniche per stimarne il tasso di attualizzazione. La finalità è stimare, per quanto possibile, una valutazione di mercato:
a)
del valore temporale del denaro per gli esercizi che vanno sino alla fine della vita utile dell'attività; e
b)
dei fattori b), d) ed e) descritti nel paragrafo A1, nella misura in cui tali fattori non hanno causato rettifiche nel calcolare i flussi finanziari stimati.
A17
Come punto di partenza per tale stima, l'entità potrebbe prendere in considerazione i seguenti tassi:
a)
il costo medio ponderato del capitale per l'entità determinato facendo uso di tecniche valutative quale il Capital Asset Pricing Model;
b)
il tasso di finanziamento marginale dell'entità; e
c)
altri tassi di finanziamento reperibili sul mercato.
A18
Tuttavia, questi tassi devono essere rettificati:
a)
per riflettere il modo in cui il mercato valuterebbe i rischi specifici associati ai flussi finanziari stimati dell'attività; e
b)
per escludere rischi che non sono per pertinenti ai flussi finanziari stimati dell'attività o per i quali i flussi finanziari stimati sono stati rettificati.
In considerazione si dovrebbero tenere i rischi quali quelli legati al paese, alla valuta e al prezzo.
A19
Il tasso di attualizzazione è indipendente dalla struttura del capitale dell'entità e dal modo in cui l'entità ha finanziato l'acquisto dell'attività poiché i flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno da un'attività non dipendono dal modo in cui l'entità ha finanziato l'acquisto dell'attività.
A20
Il paragrafo 55 dispone che il tasso di attualizzazione utilizzato sia al lordo delle imposte. Quindi, quando il criterio utilizzato per stimare il tasso di attualizzazione è al netto degli effetti fiscali, esso è rettificato per riflettere un tasso al lordo delle imposte.
A21
L'entità normalmente usa un unico tasso di attualizzazione per la stima del valore d'uso di un'attività. Tuttavia, l'entità usa tassi di attualizzazione distinti per esercizi successivi differenti quando il valore d'uso riflette una differenza di rischio per i diversi esercizi o condizioni differenti nella struttura dei tassi di interesse.
Appendice C
VERIFICA PER RIDUZIONE DI VALORE DI UNITÀ GENERATRICI DI FLUSSI FINANZIARI CON AVVIAMENTO E PARTECIPAZIONI DI MINORANZA
La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.
C1
Conformemente all'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008), l'acquirente valuta e rileva l'avviamento alla data di acquisizione come l'eccedenza di (a) rispetto a (b):
a)
la sommatoria di:
i)
il corrispettivo trasferito valutato in conformità all'IFRS 3, che in genere richiede il fair value (valore equo) alla data di acquisizione;
ii)
l'importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita valutato in conformità all'IFRS 3; e
iii)
in un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi, il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze nell'acquisita precedentemente possedute dall'acquirente.
b)
il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili valutate in conformità all'IFRS 3.
Allocazione dell'avviamento
C2
Il paragrafo 80 del presente Principio richiede che l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale deve essere allocato a ogni unità generatrice di flussi finanziari dell'acquirente, o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino delle sinergie della aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell'acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità. È possibile che alcune sinergie risultanti da una aggregazione aziendale siano allocate a un'unità generatrice di flussi finanziari in cui la minoranza non detiene un'interessenza.
Verifica a fini di riduzione del valore
C3
La verifica a fini di riduzione del valore comporta il confronto del valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari con il valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari.
C4
Se l'entità valuta le partecipazioni di minoranza come una sua quota proporzionale nelle attività nette identificabili di una controllata alla data di acquisizione, piuttosto che al fair value (valore equo), l'avviamento attribuibile alle partecipazioni di minoranza è incluso nel valore recuperabile delle relative unità generatrice di flussi finanziari ma non è rilevato nel bilancio consolidato della controllante. Di conseguenza l'entità deve aggiungere al valore contabile dell'avviamento allocato all'unità l'avviamento attribuibile alla partecipazione di minoranza. Questo valore contabile rettificato viene poi confrontato con il valore recuperabile dell'unità per determinare se l'unità generatrice di flussi finanziari ha subito una riduzione di valore.
Allocazione di una perdita per riduzione di valore
C5
Il paragrafo 104 dispone che le perdite per riduzione di valore identificate debbano essere prima attribuite a riduzione del valore contabile dell'avviamento allocato all'unità e poi alle altre attività dell'unità in proporzione al valore contabile di ciascuna attività dell'unità.
C6
Se una controllata, o parte di una controllata, con una partecipazione di minoranza è essa stessa un'unità generatrice di flussi finanziari, la perdita per riduzione di valore viene allocata tra la controllante e la partecipazione di minoranza, adottando gli stessi criteri di allocazione dell'utile o della perdita.
C7
Se una controllata, o parte di una controllata, con una partecipazione di minoranza è parte di una più grande unità generatrice di flussi finanziari, le perdite per riduzione di valore dell'avviamento sono allocate alle parti dell'unità generatrice di flussi finanziari che hanno una partecipazione di minoranza e alle parti che non ce l'hanno. Le perdite per riduzione di valore dovrebbero essere allocate alle parti dell'unità generatrice di flussi finanziari sulla base di:
a)
la misura in cui la riduzione di valore attiene all'avviamento nell'unità generatrice di flussi finanziari, i relativi valori contabili dell'avviamento delle parti prima della riduzione di valore; e
b)
la misura in cui la riduzione di valore attiene alle attività identificabili nell'unità generatrice di flussi finanziari, i relativi valori contabili delle attività nette identificabili delle parti prima della riduzione di valore. Tali riduzioni di valore sono allocate alle attività delle parti di ciascuna unità proporzionalmente al valore contabile di ciascuna attività nella parte.
Nelle parti che hanno una partecipazione di minoranza, la perdita per riduzione di valore è allocata tra la controllante e la partecipazione di minoranza adottando gli stessi criteri di allocazione dell'utile o della perdita.
C8
Se una perdita per riduzione di valore attribuibile a una partecipazione di minoranza attiene all'avviamento non rilevato nel bilancio consolidato della controllante (si veda paragrafo C4), tale riduzione di valore non viene rilevata come una perdita per riduzione di valore dell'avviamento. In tali casi, solo la perdita per riduzione di valore relativa all'avviamento attribuita alla controllante è rilevata come una perdita per riduzione di valore dell'avviamento.
C9
L'esempio illustrativo n. 7 illustra la verifica per riduzione di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari non interamente posseduta che include l'avviamento.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 37
Accantonamenti, passività e attività potenziali
OBIETTIVO
L'obiettivo del presente Principio è assicurare che siano applicati agli accantonamenti e alle passività e attività potenziali appropriati criteri di rilevazione e di valutazione e che sia fornita nelle note un'informativa tale da poter mettere gli utilizzatori nelle condizioni di comprendere natura, data di sopravvenienza e importo degli stessi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1
Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità nella contabilizzazione di accantonamenti, passività e attività potenziali, fatta eccezione per:
a)
quelli risultanti da contratti non (pienamente) eseguiti, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso; e
b)
[Eliminato]
c)
quelli trattati da un altro Principio.
2
Il presente Principio non si applica agli strumenti finanziari (incluse le garanzie) che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.
3
I contratti non (pienamente) eseguiti sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura. Il presente Principio non si applica ai contratti non (pienamente) eseguiti a meno che questi siano onerosi.
4
[Eliminato]
5
Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, l'entità applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, alcune tipologie di accantonamenti sono considerate nei Principi su:
a)
[Eliminato]
b)
imposte sul reddito (cfr. IAS 12 Imposte sul reddito);
c)
leasing (cfr. IFRS 16 Leasing). Tuttavia, il presente Principio si applica a qualsiasi leasing che diventi oneroso prima della data di decorrenza del leasing secondo la definizione dell'IFRS 16. Il presente Principio si applica anche ai leasing a breve termine e ai leasing la cui attività sottostante è di modesto valore contabilizzati conformemente al paragrafo 6 dell'IFRS 16 e che sono diventati onerosi;
d)
benefici per i dipendenti (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti);
e)
contratti assicurativi e altri contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 Contratti assicurativi;
f)
corrispettivi potenziali di un acquirente in un'operazione di aggregazione aziendale (cfr. IFRS 3 Aggregazioni aziendali); e
g)
ricavi provenienti da contratti con i clienti (cfr. IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti). Tuttavia, considerato che l'IFRS 15 non contiene alcuna specifica disposizione che disciplini i contratti con i clienti che sono onerosi, o sono divenuti tali, il presente Principio si applica anche a tali casi.
6
[Eliminato]
7
Il presente Principio definisce gli accantonamenti come passività di scadenza e ammontare incerti. In alcuni Paesi il termine "accantonamento" è utilizzato anche per identificare poste quali ammortamenti, riduzioni di valore di attività e crediti dubbi: queste sono considerate rettifiche dei valori contabili di elementi dell'attivo e non sono trattate nel presente Principio.
8
Altri Principi specificano quando le spese debbono essere trattate come attività o come costi. Tali problematiche non vengono considerate nel presente Principio. Pertanto il presente Principio né vieta né richiede la capitalizzazione dei costi rilevati quando viene effettuato un accantonamento.
9
Il presente Principio si applica agli accantonamenti per ristrutturazioni (incluse le attività operative cessate). Se una ristrutturazione soddisfa la definizione di attività operativa cessata, l'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate può richiedere informazioni aggiuntive.
DEFINIZIONI
10
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
L'accantonamento è una passività di scadenza o ammontare incerto.
Una passività(23)è una obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in un flusso in uscita dall'entità di risorse atte a produrre benefici economici.
L'evento vincolante è un evento che dà luogo a un'obbligazione legale o implicita che comporta che l'entità non abbia nessuna realistica alternativa all'adempimento della stessa.
L'obbligazione legale è un'obbligazione che ha origine da:
a)
un contratto (tramite le proprie clausole esplicite o implicite);
b)
la normativa; o
c)
altre disposizioni di legge.
L'obbligazione implicita è un'obbligazione che deriva da operazioni poste in essere dall'entità in cui:
a)
l'entità ha reso noto ad altre parti tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità; e
b)
come risultato, l'entità ha fatto sorgere nei terzi la valida aspettativa che onorerà i propri impegni.
La passività potenziale è:
a)
una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non completamente sotto il controllo dell'entità; o
b)
un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:
i)
non è probabile che sarà necessario un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione; o
ii)
l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.
Un'attività potenziale è una attività possibile che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'entità.
Il contratto oneroso è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per adempiere alle obbligazioni assunte sono superiori ai benefici economici che si suppone siano ottenibili dal contratto.
La ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera rilevante:
a)
il campo d'azione di un'attività intrapresa dall'entità; o
b)
il modo in cui l'attività è gestita.
Accantonamenti e altre passività
11
Gli accantonamenti possono essere distinti da altre passività quali i debiti commerciali e gli stanziamenti per debiti presunti, perché non vi è certezza in merito alla scadenza o all'importo della spesa futura richiesta per il regolamento. Al contrario:
a)
i debiti commerciali sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti e sono stati fatturati o formalmente concordati con il fornitore; e
b)
gli stanziamenti per debiti presunti sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti ma non pagati, fatturati o formalmente concordati con il fornitore, inclusi gli importi dovuti ai dipendenti (per esempio, importi relativi al pagamento di ferie maturate). Sebbene talvolta sia necessario stimare l'importo o la tempistica degli stanziamenti per debiti presunti, il grado della loro incertezza è normalmente assai inferiore a quello degli accantonamenti.
Gli stanziamenti per debiti presunti sono spesso esposti in bilancio come parte di debiti commerciali o diversi; invece, gli accantonamenti sono esposti separatamente.
Relazione tra accantonamenti e passività potenziali
12
In linea generale, tutti gli accantonamenti sono potenziali in quanto incerti nella data del loro accadimento o nell'importo. Tuttavia, nel presente Principio il termine "potenziale" viene utilizzato con riferimento a quelle passività e attività che non sono rilevate poiché la loro esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti e non totalmente sotto il controllo dell'entità. Inoltre il termine "passività potenziale" è utilizzato per quelle passività che non soddisfano i criteri di rilevazione.
13
Il presente Principio distingue tra:
a)
accantonamenti — rilevati come passività (assunto che sia possibile effettuare una stima attendibile) perché sono obbligazioni attuali e perché è probabile che per il loro adempimento sarà necessario un flusso in uscita di risorse economiche atte a produrre benefici economici; e
b)
passività potenziali — non rilevate come passività perché queste sono:
i)
obbligazioni possibili, in quanto deve ancora essere confermato se l'entità abbia un'obbligazione attuale che può portare a un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici; o
ii)
obbligazioni attuali che tuttavia non soddisfano i criteri di rilevazione previsti nel presente Principio (perché non è probabile che sarà necessario un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, oppure perché non può essere effettuata una stima sufficientemente attendibile dell'ammontare dell'obbligazione).
RILEVAZIONE
Accantonamenti
14
Un accantonamento deve essere rilevato quando:
a)
l'entità ha un'obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
b)
è probabile che sarà necessario un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e
c)
può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.
Se queste condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun accantonamento.
Obbligazioni attuali
15
In rare circostanze può non essere chiaro se vi sia un'obbligazione attuale. In tali situazioni, si ritiene che un evento passato dia luogo a un'obbligazione attuale se, tenendo conto delle evidenze disponibili, è più verosimile piuttosto che il contrario che esista un'obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio.
16
In quasi tutte le circostanze risulterà chiaro se un evento passato abbia dato luogo a un'obbligazione attuale. In rare circostanze, ad esempio in una causa legale, può essere contestato o che alcuni fatti si siano realmente verificati o che i medesimi fatti abbiano comportato un'obbligazione attuale. In tal caso l'entità deve determinare se, tenendo conto di tutte le evidenze disponibili inclusa, per esempio, l'opinione degli esperti, esiste alla data di chiusura dell'esercizio un'obbligazione attuale. Le evidenze considerate includono ogni evidenza aggiuntiva fornita da fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Sulla base di tale evidenza:
a)
nei casi in cui è più verosimile che esista un'obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio piuttosto che il contrario, l'entità (se vengono soddisfatti i criteri di rilevazione) rileva un accantonamento; e
b)
nei casi in cui è più verosimile che non esista nessuna obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio, l'entità fornisce informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici sia remota (cfr. paragrafo 86).
Eventi passati
17
Un evento passato che comporta un'obbligazione attuale è denominato evento vincolante. Perché un evento sia vincolante, è necessario che l'entità non abbia alcuna realistica alternativa oltre all'adempiere l'obbligazione derivante dall'evento. Questo è il caso che si può verificare solo:
a)
nei casi in cui il regolamento dell'obbligazione può essere reso esecutivo da una norma di legge; o
b)
nel caso di un'obbligazione implicita, se l'evento (che può essere anche un'azione dell'entità) genera valide aspettative tra i terzi contraenti che l'entità estinguerà l'obbligazione.
18
Il bilancio rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità alla fine del proprio periodo amministrativo e non la sua possibile situazione futura. Perciò, non viene rilevato alcun accantonamento per i costi che dovranno essere sostenuti per continuare la propria attività in futuro. Le sole passività rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità sono quelle che esistono alla data di chiusura dell'esercizio.
19
Solamente le obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente dalle azioni future dell'entità (cioè la gestione futura della propria attività) sono rilevate come accantonamenti. Esempi di tali obbligazioni sono i costi delle sanzioni amministrative o di risanamento per danni ambientali causati illecitamente, entrambi i quali richiederanno un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici nell'estinzione senza tenere conto delle azioni future dell'entità. Analogamente, l'entità rileva un accantonamento per i costi di smantellamento di una installazione petrolifera o di una centrale nucleare nella misura in cui l'entità è obbligata a ovviare al danno causato. Al contrario, a causa di pressioni commerciali o disposizioni normative, l'entità può avere intenzione o bisogno di sostenere delle spese per poter operare nel futuro in un particolare modo (per esempio, installando filtri per i fumi in un particolare tipo di fabbrica). Poiché l'entità può evitare le spese future attraverso il proprio comportamento futuro, ad esempio cambiando il proprio processo operativo, non ha alcuna obbligazione attuale per tali spese future e nessun accantonamento è rilevato.
20
Un'obbligazione implica sempre l'esistenza di un terzo cui è dovuta l'obbligazione. Non è necessario, tuttavia, conoscere l'identità della parte cui l'obbligazione è dovuta — peraltro l'obbligazione potrebbe essere nei confronti del pubblico in generale. Poiché un'obbligazione comporta sempre un impegno verso un terzo, ne consegue che una decisione della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione non dà luogo a un'obbligazione implicita alla data di chiusura dell'esercizio, a meno che la decisione sia stata comunicata prima della data di chiusura dell'esercizio alle persone interessate in una maniera sufficientemente specifica da far sorgere in loro la valida aspettativa che l'entità non verrà meno alle proprie responsabilità.
21
Un fatto che non dà immediatamente luogo a un'obbligazione può farlo a una data successiva, a causa di cambiamenti nella normativa o perché un'azione dell'entità (per esempio, una informativa ufficiale sufficientemente specifica) dà luogo a un'obbligazione implicita. Per esempio, se si causa un danno ambientale, potrebbe non essere prevista alcuna obbligazione per rimediarne le conseguenze. Tuttavia, il provocare tale danno diverrà un evento vincolante nel caso in cui una nuova norma preveda che il danno esistente debba essere ovviato o se l'entità accetta pubblicamente la responsabilità di fare ciò in maniera tale da creare un'obbligazione implicita.
22
Se i particolari di una nuova norma proposta devono ancora essere definiti, si ha un'obbligazione solamente se si sia virtualmente certi che la norma verrà emanata così come predisposta nella proposta. Per l'applicazione del presente Principio, tale obbligazione verrà trattata come un'obbligazione legale. Le difformità presenti nelle modalità di emanazione di una norma rendono impossibile specificare un singolo fatto che renderebbe l'emanazione delle norme virtualmente certa. In molti casi sarà impossibile essere virtualmente certi dell'emanazione di una norma sino a quando questa non viene emanata.
Probabile flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici
23
Perché una passività venga rilevata in bilancio vi deve essere non solo un'obbligazione attuale ma anche la probabilità di un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici per estinguere tale obbligazione. Per l'applicazione del presente Principio (24), un flusso in uscita di risorse o un altro evento è considerato come probabile se è più verosimile che l'evento si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che l'evento si verificherà è maggiore della probabilità che non si verificherà. Nel caso in cui non è probabile che esista un'obbligazione attuale, l'entità dà informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici sia remota (cfr. paragrafo 86).
24
Se esiste un certo numero di obbligazioni simili (per esempio garanzie su prodotti o contratti simili), la probabilità che sarà necessario un flusso in uscita di risorse nel regolamento dell'obbligazione è determinata considerando la classe di obbligazioni come un insieme. Sebbene la probabilità di flusso in uscita per ciascun singolo elemento può essere piccola, può tuttavia ben essere probabile che alcuni flussi in uscita di risorse si renderanno necessari nell'estinzione della classe di obbligazioni nel suo insieme. Se ci si trova in questa situazione, va rilevato un accantonamento (sempre che gli altri criteri di rilevazione siano soddisfatti).
Stima attendibile dell'obbligazione
25
L'uso di stime è una parte essenziale nella redazione del bilancio e non ne intacca l'attendibilità. Ciò è particolarmente vero nel caso degli accantonamenti, che, per loro natura, sono più incerti di gran parte delle altre poste del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. A eccezione di casi estremamente rari, l'entità sarà in grado di definire un intervallo di possibili risultati e perciò di effettuare una stima dell'obbligazione che risulti sufficientemente attendibile da utilizzare per la rilevazione di un accantonamento.
26
In circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata una stima attendibile, si è in presenza di una passività che non può essere rilevata. Tale passività è descritta come una passività potenziale (cfr. paragrafo 86).
Passività potenziali
27
L'entità non deve rilevare alcuna passività potenziale.
28
Si deve fornire informativa di una passività potenziale, così come previsto dal paragrafo 86, a meno che la probabilità di un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici sia remota.
29
Laddove l'entità sia responsabile in solido per un'obbligazione, la parte dell'obbligazione che si ritiene dovuta da terzi viene trattata come una passività potenziale. L'entità rileva un accantonamento per quella parte di obbligazione per la quale un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici sia probabile, a eccezione di quelle circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata alcuna stima attendibile.
30
Le passività potenziali possono svilupparsi in situazioni non inizialmente previste. Di conseguenza, esse sono riesaminate periodicamente per determinare se un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici sia divenuto probabile. Se è divenuto probabile che sarà necessario un flusso in uscita di benefici economici futuri per una posta precedentemente trattata come passività potenziale, si rileva un accantonamento nel bilancio del periodo nel quale si verifica tale cambiamento di probabilità (a eccezione di quelle circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata alcuna stima attendibile).
Attività potenziali
31
L'entità non deve rilevare alcuna attività potenziale.
32
Le attività potenziali solitamente sorgono in seguito al verificarsi di fatti non pianificati o non previsti che rendono possibile per l'entità un beneficio economico. Un esempio può essere un ricorso che l'entità sta intentando attraverso procedure legali e il cui risultato è incerto.
33
Le attività potenziali non sono rilevate in bilancio perché ciò comporterebbe la rilevazione di un ricavo che potrebbe non realizzarsi mai. Tuttavia, se la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa, allora l'attività connessa non è un'attività potenziale e la sua rilevazione è appropriata.
34
Si fornisce informativa di un'attività potenziale, come richiesto dal paragrafo 89, quando è probabile che vi sarà un beneficio economico.
35
Le attività potenziali sono riesaminate periodicamente per assicurarsi che gli sviluppi siano appropriatamente riflessi nel bilancio. Se è divenuto virtualmente certo che vi sarà un beneficio economico, l'attività e il connesso ricavo sono rilevati nel bilancio dell'esercizio nel quale tale cambiamento si verifica. Se un beneficio economico è divenuto probabile, l'entità dà informativa circa l'attività potenziale (cfr. paragrafo 89).
VALUTAZIONE
Migliore stima
36
L'importo rilevato come accantonamento deve rappresentare la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio.
37
La migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione attuale è l'ammontare che l'entità ragionevolmente pagherebbe per estinguere l'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio o per trasferirla a terzi a quella data. È spesso impossibile o eccessivamente costoso estinguere o trasferire a terzi un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio. Tuttavia la stima dell'onere che l'entità razionalmente sosterrebbe per adempiere o per trasferire l'obbligazione rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per estinguere l'obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio.
38
Le stime dei risultati e degli effetti finanziari sono basate sul giudizio maturato dalla direzione aziendale, integrato da esperienze di operazioni simili e, in alcuni casi, da relazioni di periti indipendenti. Le evidenze considerate includono ogni evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
39
Le incertezze connesse all'ammontare da rilevare come accantonamento sono trattate in vari modi a seconda delle diverse circostanze. Laddove l'accantonamento oggetto di stima coinvolge un vasto numero di elementi, l'obbligazione è stimata attraverso la ponderazione delle probabilità associate a tutti i possibili risultati. La denominazione di questo metodo statistico di stima è "valore atteso". L'accantonamento sarà, perciò, differente a seconda del fatto che la probabilità di una perdita per un dato ammontare sia, per esempio, 60 per cento o 90 per cento. Nel caso in cui vi sia una serie continua di possibili risultati, e ciascun punto in questa serie abbia le medesime probabilità di verificarsi di un altro, si adotta la stima media.
Esempio
L'entità vende beni garantendo ai clienti la copertura dei costi di riparazione di qualsiasi difetto di fabbricazione che si manifesti nei sei mesi successivi all'acquisto. Se venissero rinvenuti piccoli difetti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione ammonterebbero a una cifra pari a 1 milione. Se, invece, venissero rinvenuti difetti più ingenti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione ammonterebbero a 4 milioni. L'esperienza passata dell'entità e le aspettative future indicano che, per l'anno a venire, il 75 per cento dei beni venduti non presenterà difetti, il 20 per cento dei beni venduti presenterà piccoli difetti e il 5 per cento dei beni venduti presenterà, invece, grandi difetti. In conformità con le disposizioni del paragrafo 24, l'entità valuta la probabilità di un flusso in uscita per le obbligazioni connesse alle garanzie nel suo insieme.
Il valore atteso dei costi di riparazione è:
(75 % di zero) + (20 % di 1 milione) + (5 % di 4 milioni) = 400 000
40
Se si sta valutando una singola obbligazione, il risultato individuale più probabile può essere la migliore stima della passività. Tuttavia, persino in questo caso, l'entità deve considerare altri possibili risultati. Laddove altri possibili risultati sono per la maggior parte superiori o inferiori al risultato più probabile, la migliore stima sarà un importo superiore o inferiore. Per esempio, se l'entità deve correggere un grave errore commesso nella costruzione di un importante impianto per un committente, la specifica stima più probabile può essere di accantonare un costo di 1 000 quale costo del primo intervento di riparazione, ma deve essere effettuato un accantonamento per un ammontare superiore se vi è una rilevante probabilità che saranno necessari ulteriori interventi.
41
L'accantonamento è calcolato al lordo delle imposte, poiché i suoi effetti fiscali e le sue variazioni sono disciplinati dallo IAS 12.
Rischi e incertezze
42
I rischi e le incertezze che inevitabilmente circondano molti eventi e circostanze devono essere tenuti in considerazione nella determinazione della migliore stima dell'accantonamento.
43
Il rischio descrive la variabilità del risultato. Una modificazione del rischio può far aumentare l'ammontare di una passività. È necessaria cautela nel giungere a una stima in condizioni di incertezza, così che i ricavi o le attività non vengano sopravvalutati e i costi o le passività non vengano sottostimati. Tuttavia, l'incertezza non giustifica l'iscrizione di accantonamenti eccessivi o l'intenzionale sovrastima delle passività. Per esempio, se la proiezione dei costi di un risultato particolarmente negativo è stimata secondo il criterio della prudenza, quel risultato non è, quindi, deliberatamente trattato come più probabile di quanto realisticamente sia la situazione. È necessaria attenzione per evitare di effettuare doppie rettifiche dovute a rischio e incertezza con conseguenti sovrastime di un accantonamento.
44
L'informativa concernente le incertezze che circondano l'ammontare del costo è fornita dal paragrafo 85, lettera b).
Valore attuale
45
Laddove l'effetto del valore temporale del denaro è un aspetto rilevante, l'importo di un accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l'obbligazione.
46
A causa del valore temporale del denaro, gli accantonamenti per flussi finanziari in uscita che sorgono subito dopo la data di chiusura dell'esercizio sono più onerosi di quelli in cui pagamenti dello stesso ammontare sorgono dopo. Gli accantonamenti vengono perciò attualizzati, nel caso in cui l'effetto sia rilevante.
47
Il tasso (o i tassi) di attualizzazione deve (devono) essere determinato(i) al lordo delle imposte e deve (devono) essere tale(i) da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e i rischi specifici connessi alla passività. Il tasso (i tassi) di attualizzazione non deve (devono) riflettere i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono state rettificate.
Eventi futuri
48
Gli eventi futuri che possono condizionare l'ammontare richiesto per estinguere un'obbligazione devono essere riflessi nell'importo di un accantonamento se vi è una sufficiente evidenza obiettiva che questi si verificheranno.
49
Gli eventi futuri attesi possono essere particolarmente importanti nella determinazione degli accantonamenti. Per esempio, l'entità può ritenere che il costo per bonificare un insediamento al termine della sua vita economica sarà ridotto da futuri cambiamenti tecnologici. L'importo rilevato riflette la ragionevole previsione di osservatori tecnicamente qualificati e obiettivi che tengano conto di tutte le conoscenze che saranno a disposizione in merito alla tecnologia disponibile al momento della bonifica. Perciò è appropriato considerare, per esempio, riduzioni dei costi attesi per l'accresciuta esperienza nell'applicazione della tecnologia esistente o del costo atteso nell'applicazione della tecnologia esistente a un numero di operazioni di bonifica più ampio o più complesso di quanto precedentemente iscritto. Tuttavia l'entità non anticipa lo sviluppo di una tecnologia di bonifica completamente nuova a meno che non assistita da evidenze sufficientemente obiettive.
50
L'effetto di una nuova possibile normativa è preso in considerazione nella determinazione di un'obbligazione esistente quando vi è evidenza sufficientemente obiettiva che è virtualmente certo che la normativa sarà emanata. La varietà delle circostanze che sorgono nella pratica rende impossibile specificare un singolo fatto che fornirà evidenze sufficienti e obiettive in ogni fattispecie concreta. È necessario che vi sia evidenza sia su cosa la normativa richiederà, sia sul fatto che siano virtualmente certe l'emanazione e l'attuazione nei tempi dovuti. In molte circostanze non esisterà un'evidenza sufficientemente oggettiva finché la nuova normativa è emanata.
Dismissioni attese di attività
51
Gli utili derivanti da una dismissione attesa di attività non devono essere considerati nella determinazione di un accantonamento.
52
Gli utili derivanti da una dismissione attesa di attività non sono presi in considerazione nella determinazione di un accantonamento, anche se la dismissione attesa è strettamente collegata al fatto che dà luogo all'accantonamento. L'entità, invece, rileva utili su dismissioni attese di attività al tempo specificato dal Principio che disciplina le attività considerate.
INDENNIZZI
53
Laddove si suppone che una parte o tutte le spese richieste per estinguere un'obbligazione debbano essere indennizzate da terzi, l'indennizzo deve essere rilevato quando, e solo quando, sia virtualmente certo che lo stesso sarà ricevuto se l'entità adempie all'obbligazione. L'indennizzo deve essere trattato come un'attività separata. L'ammontare rilevato per l'indennizzo non deve eccedere l'ammontare dell'accantonamento.
54
Nel prospetto di conto economico complessivo, il costo relativo a un accantonamento può essere esposto al netto dell'ammontare rilevato per l'indennizzo.
55
Alcune volte, l'entità può trovarsi nella situazione di poter girare a terzi l'onere di parte o di tutte le spese necessarie a estinguere una obbligazione (per esempio, attraverso contratti assicurativi, clausole di manleva o garanzie dei fornitori). I terzi potrebbero indennizzare gli ammontari sostenuti dall'entità o pagare direttamente gli importi dovuti.
56
In molte circostanze l'entità rimarrà responsabile in solido per l'intero importo in questione così che essa sarebbe tenuta a estinguere l'intero importo se i terzi non fossero, per qualsiasi ragione, in grado di farlo. In tal caso, viene rilevato un accantonamento per l'intero importo della passività, e viene rilevata un'attività separata per l'indennizzo atteso se è virtualmente certo che, se l'entità estingue la passività, l'indennizzo sarà ricevuto.
57
In alcune circostanze, l'entità non risulterà responsabile per i costi in oggetto nel caso in cui i terzi non siano in grado di onorare la loro obbligazione. In tal caso, l'entità non iscrive nessuna passività per fronteggiare tali costi e questi non vengono inclusi nell'accantonamento.
58
Come notato nel paragrafo 29, un'obbligazione per la quale l'entità è responsabile in solido è una passività potenziale nella misura in cui si suppone che l'obbligazione sarà estinta da terzi.
RETTIFICHE DI ACCANTONAMENTI
59
Gli accantonamenti devono essere riesaminati a ogni data di chiusura dell'esercizio e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Se non è più probabile che sarà necessario un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, l'accantonamento deve essere stornato.
60
Se l'accantonamento è attualizzato, il valore contabile dello stesso aumenta in ciascun esercizio per riflettere il passare del tempo. Tale incremento è rilevato come un onere finanziario.
UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI
61
Un accantonamento deve essere usato solo per quelle spese per le quali esso fu originariamente iscritto.
62
Solamente le spese che si riferiscono all'accantonamento originario sono fronteggiate da tale accantonamento. Imputare costi a un accantonamento originariamente rilevato per altro scopo significherebbe mascherare l'impatto economico di due diversi eventi.
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Perdite operative future
63
Non devono essere rilevati accantonamenti per perdite operative future.
64
Le perdite operative future non soddisfano la definizione di passività contenuta nel paragrafo 10 e i criteri di rilevazione generali previsti per gli accantonamenti al paragrafo 14.
65
L'attesa di perdite operative future è un'indicazione che alcuni beni operativi possono aver subito una perdita per riduzione di valore. L'entità verifica che queste attività non abbiano subito una perdita per riduzione di valore secondo le disposizioni dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività.
Contratti onerosi
66
Se l'entità ha un contratto oneroso, l'obbligazione attuale presente nel contratto deve essere rilevata e determinata come un accantonamento.
67
Molti contratti (per esempio, alcuni ordini di acquisto abitudinari) possono essere cancellati senza dover corrispondere compensi a terzi, e perciò non sussiste alcuna obbligazione. Altri contratti stabiliscono sia diritti sia obbligazioni per ciascuna delle parti contraenti. Quando le circostanze implicano che il contratto sia oneroso, questo rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio ed esiste una passività che viene rilevata. I contratti non (pienamente) eseguiti che non sono onerosi esulano dall'ambito di applicazione del presente Principio.
68
Il presente Principio definisce oneroso un contratto in cui i costi non discrezionali necessari per l'adempimento delle obbligazioni assunte superino i benefici economici che si suppone si otterranno dallo stesso contratto. I costi non discrezionali previsti da un contratto riflettono il costo netto minimo di risoluzione del contratto, cioè il minore tra il costo necessario all'adempimento e qualsiasi risarcimento o sanzione derivante dall'inadempienza.
68A
Il costo necessario all'adempimento del contratto comprende i costi direttamente correlati al contratto. I costi direttamente correlati al contratto sono costituiti da:
a)
i costi incrementali necessari all'adempimento di tale contratto, ad esempio la manodopera e le materie prime dirette; e
b)
la ripartizione di altri costi direttamente correlati all'adempimento del contratto, ad esempio la ripartizione della quota di ammortamento di un elemento di immobili, impianti e macchinari utilizzato per l'adempimento di tale contratto e di altri.
69
Prima che sia fatto uno specifico accantonamento per un contratto oneroso, l'entità rileva qualsiasi perdita per riduzione di valore che abbiano subito le attività utilizzate per l'adempimento del contratto (cfr. IAS 36).
Ristrutturazioni
70
I seguenti sono esempi che possono rientrare nella definizione di ristrutturazione:
a)
vendita o chiusura di una linea di prodotto;
b)
chiusura di stabilimenti aziendali in un Paese o area geografica oppure trasferimento di attività aziendali da un Paese o area geografica a un altro;
c)
cambiamento nelle strutture dirigenziali, per esempio l'eliminazione di una struttura dirigenziale intermedia; e
d)
significative riorganizzazioni che hanno un effetto rilevante sulla natura e sugli indirizzi strategici delle attività dell'entità.
71
Un accantonamento per i costi di ristrutturazione è rilevato solo se i criteri di rilevazione generali previsti per gli accantonamenti illustrati nel paragrafo 14 sono soddisfatti. I paragrafi compresi tra 72 e 83 dispongono come applicare i criteri di rilevazione generali alle ristrutturazioni.
72
Un'obbligazione implicita di ristrutturazione sorge solo quando l'entità:
a)
ha un dettagliato programma formale per la ristrutturazione che identifichi almeno:
i)
l'attività o la parte di attività interessata;
ii)
le principali unità operative coinvolte;
iii)
la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
iv)
le spese che verranno sostenute; e
v)
quando il programma verrà attuato; e
b)
ha fatto sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa che l'entità realizzerà la ristrutturazione perché ne ha iniziato la realizzazione o perché ne ha già comunicato gli aspetti principali ai terzi interessati.
73
L'evidenza che l'entità ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione potrebbe essere fornita, per esempio, dalla rimozione di un impianto, dalla vendita di attività o da una comunicazione al pubblico dei principali aspetti del programma. Una pubblica comunicazione di un piano dettagliato di ristrutturazione rappresenta un'obbligazione implicita a ristrutturare solo se è predisposta in modo, e con sufficienti dettagli (cioè, esponendo i principali aspetti del programma) tali da dare ai terzi, quali clienti, fornitori e dipendenti (o le loro rappresentanze), valide aspettative che l'entità procederà alla ristrutturazione.
74
Perché un piano possa dar luogo a una obbligazione implicita nel caso di comunicazione ai terzi interessati, la sua attuazione deve essere programmata per iniziare quanto prima e per terminare in un lasso di tempo tale da rendere improbabili cambiamenti significativi del piano. Se si suppone che vi sarà un lungo tempo di attesa prima che la ristrutturazione abbia inizio o che la ristrutturazione durerà un arco di tempo irragionevolmente lungo, non è verosimile che il programma darà luogo a una valida aspettativa nei terzi che l'entità è al momento impegnata nella ristrutturazione, perché il lungo periodo rende possibile che l'entità modifichi i propri programmi.
75
La decisione di attuare una ristrutturazione presa dalla direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione prima della data di chiusura dell'esercizio non dà luogo, alla data di chiusura dell'esercizio stessa, a un'obbligazione implicita, a meno che l'entità, prima di quella data:
a)
abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione; o
b)
abbia comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione agli interessati in una maniera sufficientemente analitica da far nascere in loro la valida aspettativa che l'entità attuerà la ristrutturazione.
Se l'entità ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione, o ne comunica gli aspetti principali agli interessati soltanto dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento, la stessa deve riportare tale fatto, secondo quanto disposto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento, se la ristrutturazione è rilevante ed è ragionevole presumere che la mancata comunicazione potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio.
76
Sebbene un'obbligazione implicita non sia creata solamente dalla decisione della direzione aziendale, un'obbligazione può risultare da altri fatti precedenti insieme a tale decisione. Per esempio, negoziazioni con i sindacati per definire una indennità per esodo anticipato, o con gli acquirenti per la vendita di un'attività, possono essere state concluse e condizionate solo all'approvazione del consiglio. Una volta che l'approvazione è stata ottenuta e comunicata alle altre parti, l'entità ha, se le condizioni del paragrafo 72 sono soddisfatte, un'obbligazione implicita di ristrutturazione.
77
In alcuni Paesi, l'autorità finale è conferita a un consiglio la cui composizione include rappresentanze di interessi diversi da quelli della direzione (per esempio dipendenti) oppure può essere necessaria la notifica a tali rappresentanze prima che la decisione del consiglio sia presa. Poiché una decisione presa da un consiglio in una situazione simile implica la comunicazione a queste rappresentanze, ciò può costituire un'obbligazione implicita a ristrutturare.
78
Non sorge alcuna obbligazione per la vendita di un'attività sino a che l'entità non si sia impegnata nella vendita, per esempio esiste un contratto vincolante di vendita.
79
Anche nel caso in cui l'entità abbia preso la decisione di cedere un'attività e abbia comunicato pubblicamente tale decisione, non può essere considerata impegnata nella vendita sino a che sia stato identificato un acquirente e non vi sia un accordo vincolante di vendita. Sino a che non esiste un accordo vincolante di vendita, l'entità sarà sempre in grado di cambiare opinione e, infatti, dovrà adottare un'altra strategia se, in termini accettabili, non può essere trovato un acquirente. Se la vendita di un'attività fa parte di un piano di ristrutturazione, deve essere verificato se i beni dell'attività hanno subito una perdita per riduzione di valore secondo le disposizioni dello IAS 36. Quando una vendita è solamente parte di una ristrutturazione, può sorgere un'obbligazione implicita per altre parti della ristrutturazione prima che venga siglato un accordo vincolante di vendita.
80
Un accantonamento per ristrutturazione deve includere solamente i costi diretti derivanti dalla ristrutturazione, che sono quelli sia:
a)
necessariamente implicati dalla ristrutturazione; e
b)
non associati con le attività in corso dell'entità.
81
Un accantonamento per ristrutturazione non include costi quali:
a)
spese di riqualificazione o di ricollocamento del personale in servizio;
b)
marketing; o
c)
investimenti in nuovi sistemi e reti di distribuzione.
Tali costi si riferiscono alla condotta futura dell'attività e non sono passività della ristrutturazione alla data di chiusura dell'esercizio. Tali spese sono rilevate con gli stessi criteri come se fossero indipendenti dalla ristrutturazione.
82
Le perdite operative future identificabili sino alla data di una ristrutturazione non sono incluse in un accantonamento, a meno che esse siano correlate a un contratto oneroso come definito nel paragrafo 10.
83
Come richiesto dal paragrafo 51, gli utili derivanti da una prevista dismissione di beni non sono considerati nella determinazione di un accantonamento per i costi di ristrutturazione, anche se la vendita di beni è prevista come parte della ristrutturazione.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
84
Per ciascuna classe di accantonamenti, l'entità deve evidenziare:
a)
il valore contabile di inizio e fine esercizio;
b)
gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell'esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti;
c)
gli importi utilizzati (cioè costi sostenuti e imputati all'accantonamento) durante l'esercizio;
d)
gli importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio; e
e)
gli incrementi negli importi attualizzati verificatisi nel corso dell'esercizio, dovuti al passare del tempo, e l'effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione.
L'informativa comparativa non è obbligatoria.
85
L'entità deve indicare per ciascuna classe di accantonamenti:
a)
una breve descrizione della natura dell'obbligazione e la tempistica prevista per il flusso in uscita di benefici economici che ne risulta;
b)
un'indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla tempistica di tali flussi in uscita. Laddove risulti necessario fornire adeguate informazioni, l'entità deve evidenziare le principali ipotesi formulate su eventi futuri, come specificato nel paragrafo 48; e
c)
l'ammontare di qualsiasi indennizzo previsto, specificando l'ammontare di ciascuna attività rilevata per l'indennizzo atteso.
86
A meno che la probabilità di un flusso in uscita per estinguere l'obbligazione sia remota, l'entità deve evidenziare per ciascuna classe di passività potenziale alla data di chiusura dell'esercizio una breve descrizione della natura della passività potenziale e, laddove fattibile:
a)
una stima dei suoi effetti finanziari, determinati secondo le disposizioni dei paragrafi da 36 a 52;
b)
una indicazione delle incertezze relative all'ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun flusso in uscita; e
c)
la probabilità di ciascun indennizzo.
87
Nel determinare quali accantonamenti o passività potenziali possano essere aggregati in una classe, è necessario considerare se la natura dei singoli elementi sia sufficientemente simile per raggrupparle in un singolo prospetto in osservanza delle disposizioni dei paragrafi 85, lettere a) e b), e 86, lettere a) e b). Quindi, può essere appropriato trattare come una singola classe di accantonamenti gli importi relativi a garanzie di prodotti differenti, ma non sarebbe appropriato trattare come una singola classe gli importi relativi a normali garanzie e gli importi soggetti a procedimenti legali.
88
Se un accantonamento e una passività potenziale derivano dallo stesso insieme di circostanze, l'entità fornisce l'informativa richiesta dai paragrafi da 84 a 86 in maniera tale da mostrare il collegamento tra l'accantonamento e la passività potenziale.
89
Se si ritiene probabile che vi sarà un beneficio economico, l'entità deve presentare una breve descrizione della natura delle attività potenziali alla data di chiusura dell'esercizio, e, se fattibile, una stima del loro effetto finanziario, determinato utilizzando i criteri previsti per gli accantonamenti nei paragrafi da 36 a 52.
90
È importante che le informazioni sulle attività potenziali non forniscano indicazioni fuorvianti sulla probabilità che ne derivi un ricavo.
91
Se qualcuna delle informazioni richieste dai paragrafi 86 e 89 non è fornita perché non è fattibile farlo, tale circostanza deve essere esplicitamente menzionata.
92
In casi estremamente rari, l'indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste dai paragrafi da 84 a 89 potrebbe pregiudicare seriamente la posizione dell'entità in una controversia con terzi sulla materia alla base dell'accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali circostanze, l'entità non ha l'obbligo di fornire l'informazione, ma deve indicare la natura generale della vertenza, insieme con il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione non è stata indicata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
93
Gli effetti derivanti dall'utilizzo del presente Principio alla sua data di entrata in vigore (o data precedente) devono essere esposti in bilancio come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo del bilancio dell'esercizio in cui il Principio è applicato per la prima volta. Le entità sono incoraggiate, ma non obbligate, a rettificare il saldo di apertura degli utili portati a nuovo del bilancio dei precedenti esercizi e a riformulare l'informazione comparativa. Se l'informazione comparativa non è riformulata, tale fatto deve essere indicato.
94
[Eliminato]
94A
Contratti onerosi — Costi necessari all'adempimento di un contratto, pubblicato nel maggio 2020, ha aggiunto il paragrafo 68A e modificato il paragrafo 69. L'entità deve applicare tali modifiche a contratti per i quali non ha ancora adempiuto tutti i suoi obblighi all'inizio dell'esercizio in cui applica per la prima volta le modifiche (la data della prima applicazione). L'entità non deve riformulare le informazioni comparative. L'entità deve invece rilevare l'effetto cumulativo della prima applicazione delle modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto, alla data della prima applicazione.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
95
Il presente Principio entra in vigore per i bilanci annuali degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 1999 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per esercizi che hanno inizio prima del 1o luglio 1999, tale fatto deve essere indicato.
96
[Eliminato]
97
[Eliminato]
98
[Eliminato]
99
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 5 conseguentemente alla modifica dell'IFRS 3. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applichi la modifica dell'IFRS 3.
100
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 5 e ha eliminato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
101
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 2 e ha eliminato i paragrafi 97 e 98. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
102
L'IFRS 16, pubblicato nel gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.
103
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 17.
104
Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato nell'ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 75. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e ai paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.
105
Contratti onerosi — Costi necessari all'adempimento di un contratto, pubblicato nel maggio 2020, ha aggiunto i paragrafi 68A e 94A e modificato il paragrafo 69. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 38
Attività immateriali
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è definire il trattamento contabile delle attività immateriali non specificatamente trattate in altri Principi. Il presente Principio richiede che le entità rilevino un'attività immateriale se, e solo se, vengono soddisfatte specifiche condizioni. Il Principio precisa, inoltre, come determinare il valore contabile delle attività immateriali e richiede informazioni specifiche in merito alle attività immateriali.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di attività immateriali, eccetto che per:
a)
le attività immateriali che rientrano nell'ambito di applicazione di un altro Principio;
b)
le attività finanziarie, come definite dallo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio.
c)
la rilevazione e la valutazione delle attività di esplorazione e di valutazione (cfr. IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie); e
d)
costi di sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse simili non rinnovabili.
3
Se un altro Principio prescrive la contabilizzazione di una specifica tipologia di attività immateriale, l'entità applica quel Principio, invece che il presente Principio. Per esempio, il presente Principio non si applica a:
a)
le attività immateriali possedute dall'entità per la vendita nel normale svolgimento dell'attività (cfr. IAS 2 Rimanenze);
b)
le attività fiscali differite (cfr. IAS 12 Imposte sul reddito);
c)
i leasing di attività immateriali contabilizzati conformemente all'IFRS 16 Leasing;
d)
attività derivanti da benefici per i dipendenti (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti);
e)
le attività finanziarie come definite dallo IAS 32. La misurazione e rilevazione di alcune attività finanziarie sono trattate dall'IFRS 10 Bilancio consolidato, dallo IAS 27 Bilancio separato e dallo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture;
f)
l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale (cfr. IFRS 3 Aggregazioni aziendali);
g)
i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 Contratti assicurativi e le eventuali attività per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 17;
h)
le attività immateriali non correnti classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
i)
le attività derivanti da contratti con i clienti che sono rilevate conformemente all'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.
4
Alcune attività immateriali possono essere contenute in oggetti di consistenza fisica quali per esempio un compact disc (nel caso di un software per computer), una documentazione legale (nel caso di una licenza o di un brevetto) o una pellicola. Per determinare se un'attività che incorpora sia elementi immateriali che materiali debba essere trattata secondo le disposizioni dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari o come un'attività immateriale secondo le disposizioni del presente Principio, l'entità esprime un giudizio soggettivo nel valutare quale sia l'elemento più significativo. Per esempio, un software per il controllo computerizzato di una macchina utensile che non può operare senza quello specifico software è una parte integrante dell'hardware cui è collegato e, quindi, è trattato come un elemento di immobili, impianti e macchinari. Lo stesso si applica per il sistema operativo di un computer. Quando il software non è parte integrante dell'hardware cui è collegato, il software viene trattato come un'attività immateriale.
5
Il presente Principio si applica, fra l'altro, anche alle spese di pubblicità, formazione, avvio, attività di ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo sono rivolte allo sviluppo di conoscenze. Conseguentemente, sebbene tali attività possano concretizzarsi in beni di consistenza fisica (per esempio, un prototipo), la componente fisica dell'attività risulta secondaria rispetto alla sua componente immateriale, ossia la conoscenza in esso contenuta.
6
Diritti detenuti dal locatario derivanti da accordi di licenze per oggetti quali filmati cinematografici, videocassette, opere teatrali, opere letterarie, brevetti e diritti d'autore rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio e sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IFRS 16.
7
Esclusioni dall'ambito di applicazione di un Principio possono verificarsi se le attività od operazioni sono così specifiche da dar luogo a problematiche contabili che potrebbero necessitare di un diverso trattamento. Tali problemi sorgono nella contabilizzazione delle spese di esplorazione, o sviluppo ed estrazione dei giacimenti di petrolio, gas e minerali per le industrie estrattive e nel caso di contratti assicurativi. Ne consegue che il presente Principio non si applica alle spese sostenute per tali attività e contratti. Tuttavia, si applica ad altre attività immateriali utilizzate (quali, per esempio, software per computer), e altre spese sostenute (quali, per esempio, costi di avvio), in industrie estrattive o dagli assicuratori.
DEFINIZIONI
8
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
L'ammortamento è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un'attività immateriale durante la sua vita utile.
controllata dall'entità in conseguenza di eventi passati; e
b)
dalla quale sono attesi benefici economici futuri per l'entità.
Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dopo aver dedotto l'ammortamento accumulato e le connesse perdite per riduzione di valore accumulate.
Il costo è l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti corrisposti o il fair value (valore equo) di altro corrispettivo dato per acquisire un'attività al momento dell'acquisto o della costruzione o, ove applicabile, l'importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche di altri IFRS, per esempio l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.
Il valore ammortizzabile è il costo di un'attività, o il valore sostitutivo del costo, meno il suo valore residuo.
Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze a un piano o a un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.
Il valore specifico dell'entità è il valore attuale dei flussi finanziari che l'entità prevede di derivare dall'uso continuativo di un'attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o che prevede di sostenere quando estingue una passività.
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)
Una perdita per riduzione di valore è l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività eccede il valore recuperabile.
Un'attività immateriale è un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica.
Le attività monetarie sono il denaro posseduto e le attività che devono essere incassate in ammontari di denaro fissi o determinabili.
La ricerca è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche.
Il valore residuo di un'attività immateriale è il valore stimato che l'entità riceve in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questa fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile.
La vita utile è:
a)
il periodo di tempo durante il quale ci si attende che l'entità possa utilizzare un'attività; o
b)
la quantità di prodotti o unità similari che l'entità si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività.
Attività immateriali
9
Le entità frequentemente impiegano risorse o contraggono debiti per l'acquisizione, lo sviluppo, il mantenimento o il miglioramento di risorse immateriali quali, per esempio, le conoscenze scientifiche o tecniche, la progettazione e l'attuazione di nuovi processi o sistemi, le licenze, il patrimonio intellettuale, le conoscenze di mercato e i marchi (inclusi i nomi del prodotto e i titoli editoriali). Esempi comuni di elementi compresi in queste ampie voci sono i software per computer, i brevetti, i diritti d'autore, i filmati cinematografici, le anagrafiche clienti, i diritti ipotecari, le licenze di pesca, le quote di importazioni, le concessioni in franchising, le relazioni commerciali con clienti o fornitori, la fidelizzazione della clientela, le quote di mercato e i diritti di marketing.
10
Non tutti gli elementi elencati nel paragrafo 9 soddisfano la definizione di attività immateriale, ossia l'identificabilità, il controllo della risorsa in oggetto e l'esistenza di benefici economici futuri. Se uno degli elementi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio non soddisfa la definizione data di attività immateriale, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come costo quando viene sostenuta. Tuttavia, se l'elemento è acquisito tramite un'aggregazione aziendale, esso costituisce parte integrante dell'avviamento rilevato alla data dell'acquisizione (cfr. paragrafo 68).
Identificabilità
11
La definizione di un'attività immateriale richiede che questa sia identificabile per poter essere distinta dall'avviamento. L'avviamento rilevato in una aggregazione aziendale è un'attività che rappresenta i benefici economici futuri derivanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale che non sono identificate individualmente e rilevate separatamente. I benefici economici futuri possono risultare dalla sinergia tra attività identificabili acquisite o da attività che, singolarmente, non hanno le caratteristiche per poter essere rilevate in bilancio.
12
Un'attività è identificabile se:
a)
è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività identificabile indipendentemente dal fatto che l'entità intenda farlo o meno; o
b)
deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni.
Controllo
13
L'entità ha il controllo di un'attività se ha il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa stessa e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici. La capacità dell'entità di controllare i benefici economici futuri derivanti da un'attività immateriale trae origine, in genere, da diritti legali che sono esercitabili in sede giudiziale. In assenza di diritti legali, è più difficile dimostrare che esiste controllo. Tuttavia, la tutela giuridica di un diritto non è una condizione necessaria per il controllo poiché l'entità può essere in grado di controllare i benefici economici futuri in qualche altra maniera.
14
La conoscenza del mercato e la conoscenza tecnica possono dar luogo a benefici economici futuri. L'entità controlla questi benefici se, per esempio, tali conoscenze sono protette da diritti legali quali diritti di autore, limitazioni ad accordi commerciali (se consentiti) o un obbligo legale da parte dei dipendenti di rispettare obblighi di riservatezza.
15
L'entità può disporre di personale dotato di particolari competenze e può essere in grado di identificare ulteriori miglioramenti delle competenze che conducono a benefici economici futuri attraverso programmi di formazione. L'entità può inoltre aspettarsi che il personale continuerà a mettere a disposizione della stessa le proprie competenze. Tuttavia, solitamente l'entità non ha un controllo sufficiente sugli attesi benefici economici futuri derivanti da un gruppo di dipendenti con particolari competenze e dalla formazione affinché questi elementi soddisfino la definizione di attività immateriale. Per una analoga ragione, non è verosimile che una specifica direzione aziendale o elevate abilità tecniche soddisfino la definizione di attività immateriale, a meno che questi siano soggetti a tutela giuridica in merito all'uso e all'ottenimento dei connessi benefici economici futuri attesi, e che soddisfino anche i restanti aspetti della definizione.
16
L'entità può avere un portafoglio clienti o una quota di mercato e prevedere che, grazie agli sforzi compiuti per sviluppare le relazioni con la clientela e la sua fedeltà commerciale, i clienti continueranno a intrattenere rapporti commerciali con l'entità medesima. Tuttavia, in assenza di diritti legali, o altri mezzi di controllo, a tutela delle relazioni con la clientela e della sua fedeltà commerciale, l'entità solitamente non ha un sufficiente controllo sui benefici economici attesi derivanti dalle relazioni e dalla fedeltà commerciale affinché tali elementi (per esempio portafoglio clienti, quote di mercato, relazioni commerciali e fedeltà della clientela) soddisfino la definizione di attività immateriale. In assenza di diritti legali a tutela dei rapporti con la clientela, le operazioni di scambio per le stesse o relazioni non contrattuali similari con la clientela (se non rientranti nell'ambito di un'aggregazione aziendale) forniscono evidenza che nonostante tutto l'entità è in grado di controllare i benefici economici futuri attesi derivanti dalle relazioni con la clientela. Poiché tali operazioni di scambio dimostrano anche che le relazioni con la clientela sono separabili, tali relazioni con la clientela soddisfano la definizione di attività immateriale.
Benefici economici futuri
17
I benefici economici futuri derivanti da un'attività immateriale possono includere i proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall'utilizzo dell'attività da parte dell'entità. Per esempio, l'uso della proprietà intellettuale in un processo produttivo può nel futuro ridurre i costi di produzione piuttosto che incrementarne i ricavi.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
18
La rilevazione di un elemento come attività immateriale richiede che l'entità dimostri che detto elemento soddisfi:
a)
la definizione di attività immateriale (cfr. paragrafi da 8 a 17); e
b)
i criteri di rilevazione (cfr. paragrafi da 21 a 23).
Questa disposizione si applica ai costi sostenuti inizialmente per acquistare o generare internamente un'attività immateriale e a quelli sostenuti successivamente per aggiungere, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione.
19
I paragrafi da 25 a 32 trattano l'applicazione dei criteri di rilevazione alle attività immateriali acquisite separatamente, e i paragrafi da 33 a 43 trattano la loro applicazione alle attività immateriali acquisite in un'aggregazione aziendale. Il paragrafo 44 tratta la valutazione iniziale di attività immateriali acquisite per mezzo di un contributo pubblico, i paragrafi da 45 a 47 gli scambi di attività immateriali, e i paragrafi da 48 a 50 il trattamento dell'avviamento generato internamente. I paragrafi da 51 a 67 trattano la rilevazione iniziale e la valutazione delle attività immateriali generate internamente.
20
La natura delle attività immateriali è tale che, in molti casi, non ci sono incrementi a una tale attività o sostituzioni di una sua parte. Di conseguenza, la maggior parte delle spese successive sono verosimilmente sostenute per il mantenimento dei benefici economici futuri attesi compresi in un'attività immateriale esistente piuttosto che per soddisfare la definizione di attività immateriale e i criteri di rilevazione nel presente Principio. Inoltre, è spesso difficile attribuire costi successivi direttamente a una specifica attività immateriale piuttosto che all'attività aziendale nel suo complesso. Ne consegue che solo raramente una spesa successiva — sostenuta dopo l'iniziale rilevazione di un'attività immateriale acquisita o dopo il completamento di un'attività immateriale generata internamente — sarà rilevata nel valore contabile di un'attività. Coerentemente con le disposizioni del paragrafo 63, le spese successive per marchi, testate giornalistiche, diritti di utilizzazione di titoli editoriali, anagrafiche clienti e altri elementi simili nella sostanza (sia acquistati o generati internamente) sono sempre rilevate nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui sono sostenute. Ciò perché tale spesa non può essere distinta dalle spese per sviluppare l'attività aziendale nel suo complesso.
21
Un'attività immateriale deve essere rilevata come tale se, e solo se:
a)
è probabile che i benefici economici futuri attesi che sono attribuibili all'attività affluiranno all'entità; e
b)
il costo dell'attività può essere determinato attendibilmente.
22
L'entità deve valutare la probabilità che si verifichino benefici economici futuri attesi usando presupposti ragionevoli e sostenibili che rappresentano la migliore stima della direzione aziendale dell'insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell'attività.
23
L'entità si comporta con discernimento nel valutare il grado di probabilità connesso al flusso di benefici economici futuri attribuibili all'utilizzo dell'attività sulla base delle fonti d'informazione disponibili al tempo della rilevazione iniziale, dando un maggior peso alle fonti d'informazione esterne.
24
Un'attività immateriale deve essere misurata inizialmente al costo.
Attività acquisite separatamente
25
Normalmente, il prezzo che l'entità paga per acquisire separatamente un'attività immateriale riflette le aspettative circa la probabilità che i futuri benefici economici attesi generati dall'attività affluiranno all'entità. In altri termini, l'entità prevede un beneficio economico anche se vi è incertezza circa il momento di sopravvenienza o l'ammontare di tale beneficio. Conseguentemente, il criterio di rilevazione basato sulla probabilità di cui al paragrafo 21(a) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite separatamente.
26
Inoltre, il costo di un'attività immateriale acquisita separatamente può di solito essere determinato attendibilmente. Ciò è particolarmente vero nel caso in cui il corrispettivo dell'acquisto sia costituito da disponibilità liquide o altre attività monetarie.
27
Il costo di un'attività immateriale acquisita separatamente include:
a)
il suo prezzo di acquisto, inclusi dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotti sconti commerciali e abbuoni; e
b)
eventuali costi direttamente attribuibili per portare l'attività al suo uso prestabilito.
28
Esempi di costi direttamente imputabili sono:
a)
i costi dei benefici per i dipendenti (come definiti nello IAS 19) sostenuti direttamente per portare l'attività alle relative condizioni di funzionamento;
b)
gli onorari professionali sostenuti direttamente per portare l'attività alle relative condizioni di funzionamento; e
c)
i costi per verificare se l'attività sta funzionando correttamente.
29
Esempi di costi che non sono parte del costo di un'attività immateriale sono:
a)
i costi per l'introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività promozionali);
b)
i costi per gestire l'impresa in una nuova località o con un nuovo tipo di clientela (inclusi i costi di formazione del personale); e
c)
spese amministrative e altre spese generali.
30
La rilevazione dei costi nel valore contabile di un'attività immateriale cessa quando l'attività è nella condizione necessaria perché sia in grado di operare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Conseguentemente, i costi sostenuti nell'utilizzare o reimpiegare un'attività immateriale non sono inclusi nel valore contabile di tale attività. Per esempio, i seguenti costi non sono inclusi nel valore contabile dell'attività immateriale:
a)
i costi sostenuti mentre l'attività in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale deve ancora essere utilizzata; e
b)
le perdite operative iniziali, quali quelle sostenute mentre si consolida la richiesta dei prodotti dell'attività.
31
Alcune operazioni si svolgono in connessione con lo sviluppo di un'attività immateriale, ma non sono necessarie per portare l'attività nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Tali operazioni accessorie possono verificarsi prima o durante le attività di sviluppo. Poiché le operazioni accessorie non sono necessarie per portare un'attività nella condizione necessaria per operare nel modo inteso dalla direzione aziendale, i proventi e gli oneri connessi a tali operazioni sono rilevati immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio ed inclusi nelle rispettive voci.
32
Se il pagamento di un'attività immateriale viene differito oltre i normali termini di credito, il suo costo è il prezzo equivalente per contanti. La differenza tra questo importo e il pagamento complessivo è contabilizzata come interessi passivi lungo la durata del credito a meno che non sia capitalizzata secondo quanto previsto dallo IAS 23 Oneri finanziari.
Acquisizione come parte di un'aggregazione aziendale
33
In conformità all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali, se un'attività immateriale è acquisita in un'aggregazione aziendale, il suo costo è il fair value alla data di acquisizione. Il fair value di un'attività immateriale riflette le aspettative degli operatori di mercato alla data di acquisizione circa la probabilità che gli attesi benefici economici futuri generati dall'attività affluiranno all'entità. In altri termini, l'entità prevede un beneficio economico anche se vi è incertezza circa il momento di sopravvenienza o l'ammontare di tale beneficio. Ne consegue che il criterio di rilevazione basato sulla probabilità di cui al paragrafo 21(a) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali. Se un'attività acquisita in un'aggregazione aziendale è separabile o deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, esistono sufficienti informazioni per valutare in modo attendibile il fair value (valore equo) dell'attività stessa. Ne consegue che il criterio di valutazione attendibile di cui al paragrafo 21(b) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali.
34
In conformità al presente Principio e all'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008), un acquirente rileva alla data di acquisizione, separatamente dall'avviamento, un'attività immateriale dell'acquisita, indipendentemente dal fatto che l'attività sia stata rilevata dall'acquisita prima della aggregazione aziendale. Vale a dire che l'acquirente rileva come attività, separatamente dall'avviamento, un progetto in corso di ricerca e sviluppo dell'acquisita se il progetto rientra nella definizione di attività immateriale. Il progetto di ricerca e sviluppo in corso della società acquisita soddisfa la definizione di attività immateriale quando:
a)
soddisfa la definizione di attività; e
b)
è identificabile, ossia separabile o deriva da diritti contrattuali o legali.
Attività immateriali acquisite in un'aggregazione aziendale
35
Se un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale è separabile o deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, esistono sufficienti informazioni per valutare in modo attendibile il fair value (valore equo) dell'attività. Se, per le stime utilizzate per determinare il fair value (valore equo) di un'attività immateriale vi è un intervallo di risultati possibili con diverse probabilità, tale fattore di incertezza concorre alla valutazione del fair value (valore equo) dell'attività.
36
Un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale potrebbe essere separabile, ma soltanto insieme ad un'attività o passività identificabile contrattuale collegata. In tali casi, l'acquirente rileva l'attività immateriale separatamente dall'avviamento ma insieme all'elemento collegato.
37
L'acquirente può rilevare un gruppo di attività immateriali complementari come un'unica attività a condizione che le singole attività abbiano vite utili similari. Per esempio, i termini "marca" o "nome della marca" sono spesso utilizzati come sinonimi per i marchi di fabbrica e altri marchi. Tuttavia, i primi sono termini di marketing generici tipicamente utilizzati con riferimento a un gruppo di attività complementari quali un marchio di fabbrica (o un marchio di servizi) e il suo relativo nome commerciale, formule, ricette e competenza tecnica.
38-41
[Eliminato]
Spese successive relative ad un progetto di ricerca e sviluppo in corso acquisito
42
Le spese di ricerca o sviluppo che sono:
a)
connesse a un progetto di ricerca o di sviluppo in corso acquisito separatamente o in un'aggregazione aziendale rilevato come un'attività immateriale e
b)
sostenute dopo l'acquisizione di tale progetto
devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dai paragrafi da 54 a 62.
43
L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 54 a 62 comporta che le spese successive relative a un progetto di ricerca o di sviluppo in corso acquisito separatamente o in un'aggregazione aziendale, e rilevato come un'attività immateriale, sono:
a)
rilevate come costo quando sostenute, se trattasi di spese di ricerca;
b)
rilevate come costo quando sostenute, se trattasi di spese di sviluppo che non soddisfano le condizioni previste dal paragrafo 57 per la rilevazione come attività immateriale; e
c)
rilevate a incremento del valore contabile del progetto di ricerca o di sviluppo in corso se sono spese di sviluppo che soddisfano i criteri di rilevazione previsti dal paragrafo 57.
Acquisizioni attraverso contributi pubblici
44
In alcune circostanze, un'attività immateriale può essere acquisita senza dover sostenere oneri, o per corrispettivo nominale, tramite un contributo pubblico. Ciò può verificarsi nel caso in cui un governo trasferisca o assegni all'entità attività immateriali quali diritti aeroportuali, licenze per l'attivazione di stazioni radio o televisive, licenze di importazione, quote o diritti per accedere ad altre risorse limitate. Secondo quanto previsto dallo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica, l'entità può scegliere di rilevare inizialmente sia l'attività immateriale, sia il contributo al fair value (valore equo). Se l'entità opta per non rilevare inizialmente l'attività al fair value (valore equo), essa rileva inizialmente l'attività al valore nominale (secondo l'altro trattamento permesso dallo IAS 20) maggiorato di qualsiasi spesa direttamente attribuibile per predisporre l'attività al suo utilizzo previsto.
Scambi di attività
45
Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o b) né il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta né quello dell'attività ceduta sia misurabile attendibilmente. L'attività acquistata è valutata in questo modo anche se l'entità non può immediatamente eliminare contabilmente l'attività ceduta. Se l'attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è quantificato come il valore contabile dell'attività ceduta.
46
L'entità determina se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui ci si attende che i suoi flussi finanziari futuri varino a seguito dell'operazione. Un'operazione di scambio ha sostanza commerciale se:
a)
la configurazione (ossia rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell'attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita; o
b)
il valore specifico all'entità della parte delle sue attività interessata dall'operazione varia a seguito dello scambio; e
c)
la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività scambiate.
Al fine di determinare se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore specifico all'entità della parte delle sue attività interessata dall'operazione deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l'entità debba svolgere calcoli dettagliati.
47
Il paragrafo 21(b) specifica che una condizione per rilevare un'attività immateriale è che il costo dell'attività possa essere valutato attendibilmente. Il fair value di un'attività immateriale è valutabile attendibilmente se a) non è significativa la variabilità nella serie di valutazioni ragionevoli del fair value per tale attività, ovvero se b) le probabilità delle varie stime rientranti nella serie possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se l'entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value dell'attività ricevuta o dell'attività ceduta, allora il fair value dell'attività ceduta è utilizzato per misurare il costo, a meno che il fair value dell'attività ricevuta sia più chiaramente evidente.
Avviamento generato internamente
48
L'avviamento generato internamente non deve essere rilevato come attività.
49
In alcune circostanze, viene sostenuta una spesa con il proposito di generare benefici economici futuri, ma ciò non si concretizza nella creazione di un'attività immateriale che soddisfi i criteri di rilevazione previsti nel presente Principio. Tale spesa è spesso descritta come un contributo all'avviamento generato internamente. L'avviamento generato internamente non è rilevato come attività perché non è una risorsa identificabile (ossia non è separabile, né può derivare da diritti contrattuali o altri diritti legali) controllata dall'entità che può essere attendibilmente misurata al costo.
50
Le differenze tra il fair value dell'entità e il valore contabile delle sue attività nette identificabili possono essere originate in un qualsiasi momento da una serie di fattori che condizionano il valore dell'entità. Tuttavia, tali differenze non rappresentano il costo di attività immateriali controllate dall'entità.
Attività immateriali generate internamente
51
Talvolta, è difficile valutare se un'attività immateriale generata internamente abbia le caratteristiche richieste per essere rilevata a causa di problemi:
a)
nell'identificare se e quando vi sia un'attività identificabile che genererà benefici economici futuri attesi; e
b)
nel determinare il costo dell'attività in modo attendibile. In alcune circostanze, il costo per generare internamente un'attività immateriale non può essere distinto dal costo per mantenere o migliorare l'avviamento generato internamente dall'entità o dal costo delle operazioni di gestione ricorrenti.
Di conseguenza, oltre a conformarsi alle disposizioni generali previste per la rilevazione e per la valutazione iniziale di un'attività immateriale, l'entità applica le disposizioni e le istruzioni contenute nei paragrafi da 52 a 67 a tutte le attività immateriali generate internamente.
52
Per valutare se un'attività immateriale generata internamente soddisfa le condizioni necessarie per essere rilevata in bilancio, l'entità classifica il processo di formazione dell'attività in:
a)
una fase di ricerca; e
b)
una fase di sviluppo.
Sebbene i termini "ricerca" e "sviluppo" abbiano già una definizione, i termini "fase di ricerca" e "fase di sviluppo" acquisiscono un significato più ampio nel contesto del presente Principio.
53
Se l'entità non è in grado di distinguere la fase di ricerca dalla fase di sviluppo di un progetto interno di formazione di un'attività immateriale, l'entità tratta contabilmente il costo derivante da tale progetto come se fosse sostenuto esclusivamente nella fase di ricerca.
Fase di ricerca
54
Nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto interno) deve essere rilevata. Le spese di ricerca (o della fase di ricerca di un progetto interno) devono essere rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute.
55
Nella fase di ricerca di un progetto interno, l'entità non può dimostrare che esista un'attività immateriale che genererà probabili benefici economici futuri. Perciò, questa spesa è rilevata come costo quando viene sostenuta.
56
Esempi di attività di ricerca sono:
a)
le attività finalizzate all'ottenimento di nuove conoscenze;
b)
l'indagine, la valutazione e la selezione finale delle applicazioni dei risultati della ricerca o di altre conoscenze;
c)
la ricerca di alternative per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi; e
d)
l'ideazione, la progettazione, la valutazione e la selezione finale di alternative possibili per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati.
Fase di sviluppo
57
Un'attività immateriale derivante dallo sviluppo (o dalla fase di sviluppo di un progetto interno) deve essere rilevata se, e solo se, l'entità può dimostrare quanto segue:
a)
la fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;
b)
la sua intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla;
c)
la sua capacità di usare o vendere l'attività immateriale;
d)
in quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Peraltro, l'entità può dimostrare l'esistenza di un mercato per il prodotto dell'attività immateriale o per l'attività immateriale stessa o, se è da usarsi per fini interni, l'utilità di tale attività immateriale;
e)
la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;
f)
la sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo.
58
Nella fase di sviluppo di un progetto interno, l'entità può, in alcuni casi, identificare un'attività immateriale e dimostrare che l'attività genererà probabili futuri benefici economici. Ciò perché la fase di sviluppo di un progetto è più avanzata della fase di ricerca.
59
Esempi di attività di sviluppo sono:
a)
la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
b)
la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
c)
la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale; e
d)
la progettazione, la costruzione e la prova di alternative scelte per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati.
60
Per dimostrare come un'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri, l'entità valuta i benefici economici futuri che devono essere ricavati dall'attività utilizzando i principi dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Se l'attività genererà benefici economici solo in combinazione con altre attività, l'entità applica il concetto di unità generatrici di flussi finanziari dello IAS 36.
61
La disponibilità di risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici da un'attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un piano aziendale che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità dell'entità di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, l'entità dimostra la disponibilità di finanziamenti esterni ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di finanziare il progetto.
62
I sistemi di contabilità analitica dell'entità possono misurare in modo attendibile il costo da sostenere per generare internamente un'attività immateriale, come per esempio, i costi del personale e altre spese sostenute per garantirsi diritti d'autore o licenze o per sviluppare software.
63
Marchi, testate giornalistiche, diritti di editoria, anagrafiche clienti ed elementi simili nella sostanza, se generati internamente non devono essere rilevati come attività immateriali.
64
Le spese sostenute per generare internamente marchi, testate giornalistiche, diritti di editoria, anagrafiche clienti e altri elementi simili nella sostanza non possono essere distinte dal costo sostenuto per sviluppare l'attività aziendale nel suo complesso. Perciò, tali elementi non vengono rilevati in bilancio come attività immateriali.
Costo di un'attività immateriale generata internamente
65
Ai fini del paragrafo 24 il costo di un'attività immateriale generata internamente è rappresentato dalla somma delle spese sostenute dalla data in cui per la prima volta l'attività immateriale soddisfa i criteri di rilevazione contenuti nei paragrafi 21, 22 e 57. Il paragrafo 71 vieta la successiva capitalizzazione di spese precedentemente rilevate come costi.
66
Il costo di un'attività immateriale generata internamente comprende tutti i costi direttamente attribuibili necessari per creare, produrre e preparare l'attività affinché questa sia in grado di operare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Esempi di costi direttamente imputabili sono:
a)
costi per materiali e servizi utilizzati o consumati nel generare l'attività immateriale;
b)
costi dei benefici per i dipendenti (come definito nello IAS 19) derivanti dalla generazione dell'attività immateriale;
c)
imposte di registro per la tutela di un diritto legale; e
d)
ammortamento dei brevetti e delle licenze che sono utilizzati per generare l'attività immateriale.
Lo IAS 23 specifica i criteri per poter rilevare gli interessi come un elemento di costo di un'attività immateriale generata internamente.
67
I seguenti non sono componenti del costo di un'attività immateriale generata internamente:
a)
spese di vendita, amministrazione e altre spese generali, a meno che tali spese possano essere direttamente attribuite alla fase di preparazione dell'attività per l'uso;
b)
inefficienze identificate e perdite operative iniziali sostenute prima che l'attività raggiunga il rendimento programmato; e
c)
spese sostenute per addestrare il personale a gestire l'attività.
Esempio illustrativo del paragrafo 65
L'entità sta sviluppando un nuovo processo produttivo. Nel corso del 20X5, le spese sostenute sono state CU1000 (4) di cui CU900 sostenute prima del 1o dicembre 20X5 e CU100 tra il 1o ed il 31 dicembre 20X5. L'entità è in grado di dimostrare che, al 1o dicembre 20X5, il processo produttivo soddisfaceva le condizioni per essere rilevato come un'attività immateriale. Il valore recuperabile del know-how contenuto nel processo (inclusi i futuri flussi finanziari in uscita per completare il processo prima che sia disponibile per l'uso) è stimato pari a CU500.
Alla fine del 20X5, il processo produttivo è rilevato come attività immateriale a un costo di CU100 (spesa sostenuta dalla data in cui sono stati per la prima volta soddisfatti i criteri di rilevazione, ossia al 1o dicembre 20X5). La spesa di CU900 sostenuta prima del 1o dicembre 20X5 è rilevata come costo in considerazione del fatto che i criteri di rilevazione non erano soddisfatte prima del 1o dicembre 20X5. Questa spesa non forma parte del costo del processo produttivo rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
Nel corso del 20X6, la spesa sostenuta è pari a CU2000. Alla fine del 20X6, il valore recuperabile del know-how contenuto nel processo (inclusi i futuri flussi finanziari in uscita per completare il processo prima che sia disponibile per l'uso) è stimato in CU1900.
Alla fine del 20X6, il costo del processo di produzione è CU2 100 (CU100 spesa rilevata alla fine del 20X5 più CU2000 spesa rilevata nel 20X6). L'entità rileva una perdita per riduzione di valore di CU200, equivalente alla rettifica necessaria per adeguare il valore contabile del processo prima della perdita per riduzione di valore (CU2100) al valore recuperabile (CU1900). Tale perdita per riduzione di valore sarà annullata in un esercizio successivo se sono soddisfatte le disposizioni previste per l'annullamento di una perdita per riduzione di valore contenute nello IAS 36.
RILEVAZIONE DI UN COSTO
68
Le spese sostenute per un elemento immateriale devono essere rilevate come costo nell'esercizio in cui sono state sostenute a meno che:
a)
siano parte del costo di un'attività immateriale che soddisfa i criteri di rilevazione in bilancio (vedere paragrafi 18-67); o
b)
l'elemento sia acquisito in un'aggregazione aziendale e non possa essere rilevato come attività immateriale. In tal caso, esso costituisce parte del valore rilevato come avviamento alla data di acquisizione (vedere IFRS 3).
69
In alcune circostanze la spesa viene sostenuta per procurare futuri benefici economici all'entità, ma non può essere rilevata come un'attività immateriale o altra attività acquistata o creata. In caso di fornitura di beni, l'entità rileva tale spesa come costo quando ha il diritto di accedere a tali beni. In caso di fornitura di servizi, l'entità rileva la spesa come costo quando riceve i servizi. Per esempio, ad eccezione di quando essa costituisce parte del costo di un'aggregazione aziendale, la spesa per la ricerca viene rilevata come costo quando viene sostenuta (vedere paragrafo 54). Altri esempi di spese che vengono rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute sono:
a)
spese di impianto di attività (ossia costi di avvio), a meno che tali spese siano incluse nel costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 16. Le spese di impianto possono essere composte da spese di costituzione di un'entità legale, spese per aprire un nuovo impianto o attività (costi precedenti all'apertura) o spese per intraprendere nuove attività o lanciare nuovi prodotti o processi (costi pre-operativi);
b)
spese per la formazione del personale;
c)
spese pubblicitarie e attività promozionali (compresi i cataloghi per vendite per corrispondenza);
d)
spese di ricollocazione o riorganizzazione parziale o integrale dell'entità.
69A
L'entità ha il diritto di accedere ai beni quando ne è proprietaria. Analogamente, ha il diritto di accedere ai beni quando sono stati costruiti da un fornitore conformemente ai termini di un contratto di fornitura e l'entità potrebbe esigerne la consegna in cambio di un pagamento. I servizi sono ricevuti quando sono eseguiti da un fornitore conformemente ad un contratto di prestazione all'entità e non quando l'entità li utilizza per fornire un altro servizio, ad esempio, per fornire una pubblicità ai clienti.
70
Il paragrafo 68 non impedisce all'entità di rilevare un pagamento anticipato tra le poste dell'attivo nel caso in cui il pagamento per i beni sia avvenuto prima che l'entità abbia ottenuto il diritto di accedere a tali beni. Analogamente, il paragrafo 68 non impedisce all'entità di rilevare un pagamento anticipato tra le poste dell'attivo nel caso in cui il pagamento per i servizi sia avvenuto prima che l'entità abbia ricevuto tali servizi.
Costi pregressi non rilevabili come attività
71
Le spese sostenute per un elemento immateriale inizialmente rilevate come costi di periodo non devono essere ad una data successiva rilevate come parte del costo di un'attività immateriale.
VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE
72
L'entità deve scegliere il suo principio contabile tra il modello del costo del paragrafo 74 e il modello della rideterminazione del valore del paragrafo 75. Se un'attività immateriale è contabilizzata con il modello della rideterminazione del valore, tutte le altre attività nella sua classe devono inoltre essere contabilizzate utilizzando lo stesso modello, salvo l'assenza di un mercato attivo per tali attività.
73
Una classe di attività immateriali è un gruppo di attività di natura e utilizzo simile per le operazioni dell'entità. La valutazione degli elementi contenuti nella classe di attività immateriali è rideterminata simultaneamente per evitare valutazioni selettive di attività ed evitare che gli importi rilevati in bilancio siano composti da una combinazione di costi e valori riferiti a date differenti.
Modello del costo
74
Dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.
Modello della rideterminazione del valore
75
Dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio all'importo rivalutato, cioè al fair value (valore equo) alla data della rivalutazione al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Per l'applicazione delle rivalutazioni in conformità alle disposizioni del presente Principio, il fair value (valore equo) deve essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo. Le rivalutazioni devono essere effettuate con una regolarità tale da far sì che alla data di chiusura dell'esercizio il valore contabile dell'attività non si discosti in misura rilevante dal suo fair value (valore equo).
76
Il modello della rideterminazione del valore non permette:
a)
la rivalutazione delle attività immateriali che non sono state precedentemente rilevate come attività; o
b)
la rilevazione iniziale delle attività immateriali a importi diversi dal costo.
77
Si applica il modello della rideterminazione del valore dopo che un'attività è stata inizialmente rilevata al costo. Tuttavia, se solo parte del costo di un'attività immateriale è rilevata come attività poiché questa solo soddisfaceva i criteri previsti per la rilevazione fino a un certo momento del processo (cfr. paragrafo 65), il modello della rideterminazione del valore può essere applicato all'intera attività. Inoltre, il modello della rideterminazione del valore può essere applicato a un'attività immateriale ottenuta per mezzo di un contributo pubblico e rilevata a un valore nominale (cfr. paragrafo 44).
78
Benché possa accadere, è insolito che vi sia un mercato attivo per un'attività immateriale. Per esempio, in alcune giurisdizioni, possono esistere mercati attivi per il libero trasferimento di licenze per taxi, licenze di pesca o quote di produzione. Tuttavia, non possono esistere mercati attivi per marchi, testate giornalistiche, diritti editoriali di musica e film, brevetti o marchi di fabbrica, perché ognuna di queste attività è unica nel suo genere. Inoltre, sebbene le attività immateriali siano acquistate e vendute, i contratti sono negoziati tra compratori e venditori individuali, e le transazioni sono relativamente infrequenti. Per le citate motivazioni, il prezzo pagato per un'attività potrebbe non fornire prova sufficiente del fair value (valore equo) di un'altra attività. Inoltre, i prezzi sono spesso non disponibili al pubblico.
79
La frequenza delle rivalutazioni dipende dalla volatilità dei fair value (valore equo) delle attività immateriali oggetto di rivalutazione. Se i fair value (valore equo) di un'attività differiscono in maniera rilevante dal valore contabile, si rende necessaria una ulteriore rivalutazione. Alcune attività immateriali possono subire movimentazioni significative e volatili nel fair value (valore equo) e perciò necessitano di rivalutazioni annuali. Rivalutazioni così frequenti non sono, invece, necessarie per le attività immateriali con variazioni di fair value (valore equo) non significative.
80
Quando si rivaluta un'attività immateriale, il valore contabile di tale attività è ricondotto all'importo rivalutato. Alla data della rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi:
a)
il valore contabile lordo è rettificato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato osservabili oppure può essere rideterminato in proporzione alla variazione del valore contabile. L'ammortamento accumulato alla data della rivalutazione è rettificato per eguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore accumulate; o
b)
l'ammortamento accumulato è eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività.
L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 85 e 86.
81
Se un'attività immateriale, compresa in una classe di attività immateriali rivalutata, non può essere rivalutata perché manca un mercato attivo per la stessa, essa deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore accumulati.
82
Se il fair value (valore equo) di un'attività immateriale rivalutata non può più essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo, il valore contabile dell'attività deve essere il valore rivalutato alla data dell'ultima rivalutazione fatta con riferimento al mercato attivo, al netto di qualsiasi successivo ammortamento e perdita per riduzione di valore accumulati.
83
Il fatto che non esista più un mercato attivo per un'attività immateriale rivalutata può indicare che l'attività ha subito una riduzione di valore e che ciò deve essere verificato applicando quanto previsto dallo IAS 36.
84
Se il fair value (valore equo) dell'attività può essere valutato facendo riferimento a un mercato attivo a una successiva data di valutazione, il modello della rideterminazione del valore viene applicato a partire da quella data.
85
Se il valore contabile di un'attività immateriale è aumentato a seguito di una rivalutazione, l'incremento deve essere rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia l'aumento deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nella misura in cui esso annulla una diminuzione della rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nell'utile (perdita) d'esercizio.
86
Se il valore contabile di un'attività immateriale è diminuito a seguito di una rivalutazione, la diminuzione deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia la diminuzione deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo riduce l'importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione.
87
L'ammontare complessivo della riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto può essere trasferito direttamente alla voce utili portati a nuovo quando l'avanzo viene realizzato. L'intero avanzo può essere realizzato quando l'attività è dismessa o ceduta. Tuttavia parte dell'avanzo può essere realizzato anche in quanto l'attività è utilizzata dall'entità; in tal caso l'importo realizzato dell'avanzo è rappresentato dalla differenza tra l'ammortamento basato sul valore contabile rivalutato dell'attività e l'ammortamento che sarebbe stato rilevato ove basato sul costo storico dell'attività. Il trasferimento dalla riserva di rivalutazione agli utili portati a nuovo non transita per l'utile (perdita) d'esercizio.
VITA UTILE
88
L'entità deve accertare se la vita utile di un'attività immateriale è definita o indefinita e, se definita, la sua durata o la quantità di prodotti o unità similari che costituiscono tale vita utile. Un'attività immateriale deve essere considerata dall'entità con una vita utile indefinita quando, sulla base di un'analisi dei fattori rilevanti, non vi è un limite prevedibile all'esercizio fino al quale si prevede che l'attività generi flussi finanziari netti in entrata per l'entità.
89
La contabilizzazione di un'attività immateriale si basa sulla sua vita utile. Un'attività immateriale con una vita utile definita è ammortizzata (cfr. paragrafi da 97 a 106), mentre un'attività immateriale con una vita utile indefinita non è ammortizzata (cfr. paragrafi da 107 a 110). Gli esempi illustrativi che accompagnano il presente Principio illustrano come determinare la vita utile per le diverse attività immateriali, e quale deve essere la conseguente contabilizzazione per tali attività in base alle determinazioni della vita utile.
90
Sono presi in considerazione una serie di fattori nel determinare la vita utile di un'attività immateriale, inclusi:
a)
l'utilizzo atteso dell'attività da parte dell'entità e se l'attività possa eventualmente essere gestita efficacemente da un altro gruppo dirigente dell'entità;
b)
i cicli di vita produttiva tipici dell'attività e le informazioni pubbliche sulle stime delle vite utili di attività simili che sono utilizzate in un modo similare;
c)
l'obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale o di altro tipo;
d)
la stabilità del settore economico in cui l'attività opera e i cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati dall'attività;
e)
le azioni che si suppone i concorrenti effettivi o potenziali effettueranno;
f)
il livello delle spese di manutenzione necessarie per ottenere i benefici economici futuri attesi dall'attività e la capacità e l'intenzione dell'entità di raggiungere tale livello;
g)
il periodo di controllo sull'attività e i limiti legali o similari all'utilizzo dell'attività, quali le date di conclusione dei rapporti di locazione connessi; e
h)
se la vita utile dell'attività dipenda dalla vita utile di altre attività dell'entità.
91
Il termine "indefinito" non significa "infinito". La vita utile di un'attività immateriale riflette soltanto il livello delle spese di manutenzione future richieste per mantenere l'attività al livello di rendimento stimato al tempo della valutazione della vita utile dell'attività nonché la capacità e l'intenzione dell'entità di raggiungere tale livello. La conclusione che la vita utile di un'attività immateriale è indefinita non dovrebbe dipendere da spese future pianificate eccedenti quanto richiesto per mantenere l'attività a tale livello di rendimento.
92
Data l'esperienza passata di rapidi cambiamenti tecnologici, i software e molte altre attività immateriali sono soggetti a obsolescenza tecnologica. Perciò, accade spesso che la loro vita utile sia breve. Future riduzioni di prezzo previste per la vendita di un elemento che è stato prodotto utilizzando un'sattività immateriale potrebbero essere indice di un'aspettativa di obsolescenza tecnologica o commerciale dell'attività, che, a sua volta, potrebbe riflettere una riduzione dei benefici economici futuri generati dall'attività stessa.
93
La vita utile di un'attività immateriale può essere molto lunga o anche indefinita. L'incertezza giustifica la stima della vita utile di un'attività immateriale secondo criteri prudenziali, ma non giustifica la scelta di una vita che è irrealisticamente breve.
94
La vita utile di un'attività immateriale che deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali non deve superare la durata dei diritti contrattuali o di altri diritti legali, ma può essere più breve a seconda del periodo durante il quale l'entità prevede di utilizzare tale attività. Se i diritti contrattuali o altri diritti legali sono conferiti per un periodo limitato che può essere rinnovato, la vita utile dell'attività immateriale deve includere il(i) periodo(i) di rinnovo soltanto qualora vi sia evidenza a sostegno del rinnovo da parte dell'entità, senza costi significativi. La vita utile di un diritto riacquisito rilevato come attività immateriale in un'aggregazione aziendale è la durata residua del contratto con cui tale diritto è stato concesso e non deve includere periodi di rinnovo.
95
Vi possono essere sia fattori economici sia legali che influenzano la vita utile di un'attività immateriale. I fattori economici determinano il periodo in cui i benefici economici futuri saranno ricevuti dall'entità. I fattori legali possono limitare il periodo durante il quale l'entità controlla l'accesso a tali benefici. La vita utile è il più breve tra i periodi determinati sulla base di tali fattori.
96
L'esistenza dei seguenti fattori, tra gli altri, indica che l'entità sarebbe in grado di rinnovare diritti contrattuali o altri diritti legali senza il sostenimento di costi significativi:
a)
vi è evidenza, possibilmente basata su esperienze passate, che i diritti contrattuali o altri diritti legali saranno rinnovati. Se il rinnovo è subordinato al consenso di una terza parte, in questo caso, vi è evidenza che la terza parte darà il proprio consenso;
b)
vi è evidenza che qualsiasi condizione necessaria per ottenere un rinnovo sarà soddisfatta; e
c)
il costo che l'entità deve sostenere per il rinnovo non è significativo in rapporto ai benefici economici futuri attesi che affluiranno all'entità dal rinnovo.
Se il costo del rinnovo è significativo in rapporto ai benefici economici futuri attesi che affluiranno all'entità dal rinnovo, il costo del "rinnovo" rappresenta, in sostanza, il costo per acquisire una nuova attività immateriale alla data del rinnovo.
ATTIVITÀ IMMATERIALI CON VITA UTILE DEFINITA
Periodo e metodo di ammortamento
97
Il valore ammortizzabile di un'attività immateriale con una vita utile definita deve essere ripartito su base sistematica lungo la sua vita utile. L'ammortamento deve iniziare quando l'attività è disponibile all'utilizzo, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie affinché sia in grado di operare nella maniera prevista dalla direzione aziendale. L'ammortamento cessa alla data più remota tra quella in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5, e quella in cui l'attività viene eliminata contabilmente. Il metodo di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri dell'attività siano utilizzati dall'entità. Se tali modalità non possono essere determinate attendibilmente, deve essere utilizzato il metodo a quote costanti. La quota di ammortamento deve essere rilevata in ogni esercizio nell'utile (perdita), a meno che il presente Principio o altro Principio permetta o richieda che questa sia inclusa nel valore contabile di un'altra attività.
98
Possono essere utilizzati diversi metodi di ammortamento per imputare il valore ammortizzabile di un'attività sistematicamente lungo il corso della vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità prodotte. La scelta del metodo da utilizzare si basa sull'attesa modalità di consumo degli attesi benefici economici futuri generati dall'attività ed è applicato uniformemente da esercizio a esercizio, a meno che ci sia un cambiamento nella attesa modalità di consumo di tali benefici economici futuri.
98A
Vi è una presunzione relativa che un metodo di ammortamento basato sui ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un'attività immateriale sia inadeguato. I ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un'attività immateriale rispecchiano in genere fattori che non sono direttamente connessi al consumo dei benefici economici generati dall'attività immateriale. Per esempio, i ricavi dipendono da altri fattori e processi produttivi, dalle attività di vendita e dalle variazioni dei volumi e dei prezzi di vendita. La componente di prezzo dei ricavi può risentire dell'inflazione, che non ha alcuna incidenza sul modo in cui un'attività viene utilizzata. Tale presunzione può essere superata solo in circostanze limitate:
a)
nei casi in cui l'attività immateriale è espressa come misura dei ricavi, come descritto nel paragrafo 98C; o
b)
quando si può dimostrare che i ricavi e il consumo dei benefici economici dell'attività immateriale sono fortemente correlati.
98B
Nella scelta di un metodo di ammortamento adeguato in conformità al paragrafo 98, l'entità potrebbe determinare il principale fattore limitante inerente all'attività immateriale. Ad esempio, il contratto che stabilisce i diritti dell'entità in ordine all'utilizzo di un'attività immateriale può specificare l'utilizzo dell'attività immateriale da parte dell'entità in un numero prestabilito di anni (cioè in termini di tempo), in numero di unità prodotte o in termini di importo fisso totale dei ricavi da generare. L'identificazione del principale fattore limitante potrebbe costituire il punto di partenza per definire il criterio di ammortamento adeguato, ma può essere applicato un altro criterio qualora rifletta più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici.
98C
Nel caso in cui il principale fattore limitante che riguarda un'attività immateriale sia il raggiungimento di una soglia di ricavi, i ricavi da generare possono costituire un adeguato criterio di ammortamento. Per esempio, l'entità potrebbe acquisire una concessione per la ricerca e l'estrazione di oro da una miniera aurifera. La scadenza del contratto potrebbe basarsi su un importo fisso di ricavi totali da generare dall'estrazione (per esempio, un contratto può consentire l'estrazione di oro dalla miniera fino a quando i ricavi totali cumulati generati dalla vendita di oro raggiungono CU2 miliardi) e non su una misura temporale o sulla quantità di oro estratta. Con un altro esempio, il diritto di gestire una strada a pedaggio può basarsi su un importo fisso totale di ricavi generati dai pedaggi cumulativi riscossi (per esempio, un contratto potrebbe consentire la gestione della strada a pedaggio fino al momento in cui l'importo cumulativo dei pedaggi stradali generato dalla gestione raggiunge CU100 milioni). Nel caso in cui il contratto definisce i ricavi come principale fattore limitante per l'utilizzo dell'attività immateriale, i ricavi da generare possono costituire un adeguato criterio di ammortamento dell'attività immateriale, a condizione che il contratto precisi un importo fisso totale dei ricavi da generare sulla base del quale stabilire l'ammortamento.
99
L'ammortamento è solitamente rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, alcune volte i benefici economici futuri generati da un'attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell'altra attività ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l'ammortamento delle attività immateriali utilizzate in un processo produttivo è incluso nel valore contabile delle rimanenze (cfr. IAS 2 Rimanenze).
Valore residuo
100
Il valore residuo di un'attività immateriale con una vita utile definita deve essere assunto pari a zero, a meno che:
a)
vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare l'attività alla fine della sua vita utile; o
b)
vi sia un mercato attivo (come definito nell'IFRS 13) per l'attività e:
i)
il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato; e
ii)
è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell'attività.
101
Il valore ammortizzabile di un'attività con una vita utile definita è calcolato al netto del valore residuo. Un valore residuo diverso da zero sottintende che l'entità si aspetta di cedere l'attività immateriale prima della fine della sua vita economica.
102
Una stima del valore residuo di un'attività si basa sul valore recuperabile dalla dismissione utilizzando i prezzi in vigore alla data della stima per la vendita di una attività simile che è giunta alla fine della sua vita utile e ha funzionato in condizioni simili a quelle in cui l'attività sarà utilizzata. Il valore residuo è rivisto almeno a ogni chiusura d'esercizio. Un cambiamento nel valore residuo dell'attività è contabilizzato come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
103
Il valore residuo di un'attività immateriale può aumentare sino a raggiungere un importo pari al, o maggiore del, valore contabile dell'attività. In tale circostanza, la quota di ammortamento dell'attività è pari a zero a meno che, e fino a che, il suo valore residuo successivamente diminuisce fino a un importo inferiore rispetto al valore contabile dell'attività.
Revisione del periodo e del metodo di ammortamento
104
Il periodo e il metodo di ammortamento per un'attività immateriale con una vita utile definita devono essere rivisti almeno a ogni chiusura di esercizio. Se la vita utile attesa dell'attività si rivela differente rispetto alle stime precedentemente effettuate, il periodo di ammortamento deve essere conseguentemente modificato. Se vi è stato un significativo cambiamento nelle modalità di consumo dei benefici economici futuri attesi generati dall'attività, il metodo di ammortamento deve essere modificato al fine di poter riflettere il cambiamento avvenuto. Tali cambiamenti devono essere contabilizzati come cambiamenti nelle stime contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8.
105
Nel corso della vita di un'attività immateriale, potrebbe risultare che la stima della vita utile non sia appropriata. Per esempio, la rilevazione di una perdita per riduzione di valore può indicare che il periodo di ammortamento deve essere modificato.
106
Nel tempo, l'andamento dei benefici economici futuri che si suppone affluiranno all'entità da un'attività immateriale può mutare. Per esempio, può divenire evidente che il metodo di ammortamento scalare decrescente sia più appropriato rispetto al metodo a quote costanti. Un altro esempio riguarda il caso in cui l'utilizzo dei diritti contenuti in una licenza sia differito in attesa dell'attuazione di altre fasi del piano aziendale. In questa circostanza, i benefici economici che affluiscono dall'attività possono essere ricevuti solo in esercizi successivi.
ATTIVITÀ IMMATERIALI CON VITA UTILE INDEFINITA
107
Un'attività immateriale con una vita utile indefinita non deve essere ammortizzata.
108
Secondo quanto previsto dallo IAS 36, l'entità deve verificare se un'attività immateriale con una vita utile indefinita ha subito una riduzione di valore confrontandone il valore recuperabile con il relativo valore contabile
a)
annualmente; e
b)
ogniqualvolta vi sia un'indicazione che l'attività immateriale possa avere subito una riduzione di valore.
Revisione della determinazione della vita utile
109
La vita utile di un'attività immateriale che non è ammortizzata deve essere rivista ad ogni periodo di riferimento per determinare se gli eventi e le circostanze continuano a supportare una determinazione di vita utile indefinita per tale attività. Se ciò non avviene, il cambiamento nella determinazione della vita utile da indefinita a definita deve essere contabilizzato come un cambiamento di stima contabile in conformità con lo IAS 8.
110
Secondo quanto previsto dallo IAS 36, la rideterminazione della vita utile di un'attività immateriale come definita piuttosto che indefinita indica che l'attività può avere subito una riduzione di valore. Ne deriva che l'entità verifica l'attività a fini di riduzione del valore confrontando il suo valore recuperabile, determinato secondo quanto previsto dallo IAS 36, con il suo valore contabile, e rilevando eventuali eccedenze del valore contabile rispetto al valore recuperabile come una perdita per riduzione di valore.
RECUPERABILITÀ DEL VALORE CONTABILE — PERDITE PER RIDUZIONE DI VALORE
111
Per determinare se un'attività immateriale ha subito una riduzione di valore, l'entità applica lo IAS 36. Tale Principio spiega quando e come l'entità riesamina il valore contabile delle proprie attività, come determina il valore recuperabile di un'attività e quando rileva o storna una perdita per riduzione di valore.
CESSAZIONI E DISMISSIONI
112
Un'attività immateriale deve essere stornata:
a)
alla dismissione; o
b)
quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.
113
L'utile o la perdita derivante dall'eliminazione contabile di un'attività immateriale deve essere determinato come la differenza tra il ricavato netto della dismissione, qualora ve ne sia, e il valore contabile dell'attività. Esso deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando l'attività è eliminata contabilmente (a meno che l'IFRS 16 disponga diversamente per la vendita e la retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.
114
La dismissione dell'attività immateriale può verificarsi in una serie di modi (per esempio tramite vendita, la stipula di un contratto di leasing finanziario o con una donazione). La data di dismissione dell'attività immateriale è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'attività conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 sulla determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare. L'IFRS 16 si applica alla dismissione mediante vendita e retrolocazione.
115
Se secondo quanto previsto dal principio di rilevazione nel paragrafo 21 l'entità rileva nel valore contabile di un'attività il costo di sostituzione di una parte di un'attività immateriale, in tal caso elimina il valore contabile della parte sostituita. Se non è fattibile determinare il valore contabile della parte sostituita, l'entità può utilizzare il costo della sostituzione come indicazione del costo della parte sostituita al momento in cui era stata acquistata o generata internamente.
115A
Nel caso di un diritto riacquisito in una aggregazione aziendale, se il diritto viene successivamente riemesso (venduto) a terzi, l'eventuale valore contabile corrispondente deve essere utilizzato per determinare l'utile o la perdita derivante dalla riemissione.
116
L'importo del corrispettivo da includere nell'utile o nella perdita derivanti dall'eliminazione contabile dell'attività immateriale è determinato conformemente alle disposizioni in materia di determinazione del prezzo dell'operazione di cui ai paragrafi 47-72 dell'IFRS 15. Le successive modifiche dell'importo stimato del corrispettivo incluso nell'utile o nella perdita devono essere contabilizzate secondo le disposizioni in materia di modifiche del prezzo dell'operazione contenute nell'IFRS 15.
117
L'ammortamento di un'attività immateriale con una vita utile definita non cessa se l'attività immateriale non è più utilizzata, a meno che l'attività non sia stata completamente ammortizzata o classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Disposizioni generali
118
L'entità, nel distinguere tra attività immateriali generate internamente e altre attività immateriali, deve evidenziare le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività immateriali:
a)
se le vite utili sono indefinite o definite e, se definite, le vite utili o i tassi di ammortamento utilizzati;
b)
i metodi di ammortamento utilizzati per attività immateriali con vite utili definite;
c)
il valore contabile lordo e ogni ammortamento accumulato (insieme alle perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
d)
la voce (voci) di prospetto di conto economico complessivo in cui è incluso ogni ammortamento delle attività immateriali;
e)
una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:
i)
gli incrementi, indicando separatamente quelli derivanti da sviluppo interno, quelli acquisiti separatamente, e quelli acquisiti tramite aggregazioni aziendali;
ii)
le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
iii)
gli incrementi o i decrementi dell'esercizio derivanti da rivalutazioni secondo quanto previsto dai paragrafi 75, 85 e 86 e dalle eventuali perdite per riduzione di valore rilevate o annullate nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 36;
iv)
le perdite per riduzione di valore (qualora esistano) rilevate nell'utile (perdita) nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 36;
v)
le perdite per riduzione di valore stornate nell'utile (perdita) d'esercizio nel corso dell'esercizio (qualora esistano) secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 36;
vi)
ogni ammortamento rilevato nel corso dell'esercizio;
vii)
le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio; e
viii)
le altre variazioni del valore contabile avvenute nel corso dell'esercizio.
119
Una classe di attività immateriali è un gruppo di attività di natura e utilizzo simile per le operazioni dell'entità. Esempi di classi separate possono includere:
a)
marchi;
b)
testate giornalistiche e diritti di utilizzazione di titoli editoriali;
c)
software;
d)
licenze e diritti di franchising;
e)
diritti di autore, brevetti e altri diritti industriali, diritti di servizi e operativi;
f)
ricette, formule, modelli, progettazioni e prototipi; e
g)
attività immateriali in via di sviluppo.
Le classi sopra menzionate possono essere scomposte (aggregate) in classi più piccole (più grandi) se ciò comporta un grado di informazione più utile per gli utilizzatori del bilancio.
120
L'entità evidenzia l'informativa sulle attività immateriali che hanno subito una riduzione di valore secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 36 in aggiunta alle informazioni richieste dal paragrafo 118, lettera e), punti da iii) a v).
121
Lo IAS 8 richiede che l'entità indichi la natura e l'ammontare di una variazione in una stima contabile che abbia un effetto rilevante nel periodo di riferimento o che si presume abbia un effetto rilevante nei periodi successivi. Tale informativa può originare da cambiamenti avvenuti:
a)
nella valutazione della vita utile di un'attività immateriale;
b)
nel metodo di ammortamento; o
c)
nei valori residui.
122
L'entità deve inoltre indicare:
a)
per un'attività immateriale valutata come avente una vita utile indefinita, il valore contabile di tale attività e le ragioni a supporto della determinazione di una vita utile indefinita. Nel fornire queste motivazioni, l'entità deve descrivere il(i) fattore (fattori) che ha (hanno) svolto un ruolo significativo nel determinare che l'attività ha una vita utile indefinita;
b)
la descrizione, il valore contabile e il periodo di ammortamento rimanente di ogni attività immateriale che è rilevante per il bilancio dell'entità;
c)
per le attività immateriali acquisite tramite contributo pubblico e inizialmente rilevate al fair value (valore equo) (cfr. paragrafo 44):
i)
il fair value inizialmente rilevato per queste attività;
ii)
il loro valore contabile; e
iii)
se sono valutate dopo la rilevazione secondo il modello del costo o il modello della rideterminazione del valore;
d)
l'esistenza e i valori contabili delle attività immateriali il cui diritto di utilizzo è vincolato e i valori contabili delle attività immateriali date in garanzia a fronte di passività;
e)
l'importo degli impegni contrattuali per l'acquisizione di attività immateriali.
123
Nel descrivere il(i) fattore (fattori) che ha (hanno) svolto un ruolo significativo nel determinare che la vita utile di un'attività immateriale è indefinita, l'entità considera la lista di fattori contenuta nel paragrafo 90.
Attività immateriali valutate dopo la rilevazione utilizzando il modello della rideterminazione del valore
124
Se le attività immateriali sono contabilizzate agli importi rivalutati, l'entità deve indicare quanto segue:
a)
per classe di attività immateriali:
i)
la data di entrata in vigore della rivalutazione;
ii)
il valore contabile delle attività immateriali rivalutate; e
iii)
il valore contabile che sarebbe stato rilevato se la classe rivalutata di attività immateriali fosse stata valutata dopo la rilevazione utilizzando il modello del costo del paragrafo 74; e
b)
l'importo della riserva di rivalutazione che fa riferimento alle attività immateriali all'inizio e alla fine dell'esercizio, indicando le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio e qualsiasi limitazione relativa alla distribuzione agli azionisti.
c)
[Eliminato]
125
Può essere necessario aggregare le classi delle attività rivalutate in classi più ampie per finalità informative. Tuttavia, le classi non sono aggregate se ciò provoca una combinazione di una classe di attività immateriali che include gli importi valutati sia secondo il modello del costo, sia secondo il modello della rideterminazione del valore.
Spese di ricerca e sviluppo
126
L'entità deve evidenziare gli importi complessivi delle spese di ricerca e sviluppo rilevate come costo nel corso dell'esercizio.
127
Le spese di ricerca e sviluppo comprendono tutte le spese che sono direttamente attribuibili alle attività di ricerca o sviluppo (cfr. paragrafi 66 e 67 per una guida sul tipo di spesa da includere ai fini dell'informativa richiesta nel paragrafo 126).
Informazioni aggiuntive
128
L'entità è incoraggiata, ma non è tenuta, a presentare le seguenti informazioni:
a)
una descrizione di tutte le attività immateriali totalmente ammortizzate che sono ancora in uso; e
b)
una breve descrizione delle attività immateriali significative controllate dall'entità ma non rilevate come attività perché non soddisfacevano i criteri di rilevazione del presente Principio o perché sono state acquisite o generate prima che la versione dello IAS 38 Attività immateriali pubblicato nel 1998 entrasse in vigore.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
129
[Eliminato]
130
L'entità deve applicare il presente Principio:
a)
alla contabilizzazione delle attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali la cui data di accordo è il 31 marzo 2004 o data successiva; e
b)
alla contabilizzazione di tutte le altre attività immateriali prospetticamente dall'inizio del primo esercizio che inizi il 31 marzo 2004 o in data successiva. Quindi, l'entità non deve rettificare il valore contabile delle attività immateriali rilevate in tale data. Tuttavia, l'entità deve, in tale data, applicare il presente Principio per rivedere le vite utili di tali attività immateriali. Se, come risultato di tale revisione, l'entità cambia la sua valutazione della vita utile di un'attività, tale cambiamento deve essere contabilizzato come cambiamento di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.
130A
L'entità deve applicare le modifiche del paragrafo 2 ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2006 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 6 a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
130B
Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha modificato i paragrafi 85, 86 e 118(e)(iii). L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
130C
L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato i paragrafi 12, 33–35, 68, 69, 94 e 130, eliminato i paragrafi 38 e 129 e aggiunto il paragrafo 115A. I Miglioramenti agli IFRS pubblicato nell'aprile del 2009 ha modificato i paragrafi 36 e 37. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Pertanto gli importi rilevati per attività immateriali e avviamento in pregresse aggregazioni aziendali non devono essere rettificati. Se l'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, essa deve applicare tali modifiche a partire da quell'esercizio precedente e tale fatto deve essere indicato.
130D
I paragrafi 69, 70 e 98 sono stati modificati ed il paragrafo 69A è stato aggiunto da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
130E
[Eliminato]
130F
L'IFRS 10 e l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato il paragrafo 3(e). L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.
130G
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 8, 33, 47, 50, 75, 78, 82, 84, 100 e 124 e ha eliminato i paragrafi 39-41 e 130E. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
130H
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato nel dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 80. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
130I
L'entità deve applicare la modifica effettuata dal Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012 a tutte le rivalutazioni rilevate negli esercizi che iniziano alla data della prima applicazione di tale modifica o in data successiva e nell'esercizio immediatamente antecedente. L'entità ha la facoltà di presentare informazioni comparative rettificate per qualsiasi esercizio precedente, pur non essendovi obbligata. Se presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, l'entità deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state presentate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.
130J
Il Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38), pubblicato a maggio 2014, ha modificato i paragrafi 92 e 98 e ha aggiunto i paragrafi 98A-98C. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
130K
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 114 e 116. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
130L
L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 3, 6, 113 e 114. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.
130M
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 3. Modifiche all'IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 3. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 17.
Scambi di attività similari
131
La disposizione dei paragrafi 129 e 130, lettera b), di applicare il presente Principio prospetticamente implica che, se uno scambio di attività era stato valutato prima della data di entrata in vigore del presente Principio sulla base del valore contabile dell'attività ceduta, l'entità non ridetermina il valore contabile dell'attività acquisita per riflettere il suo fair value (valore equo) alla data di acquisizione.
Applicazione anticipata
132
Le entità a cui il paragrafo 130 si applica sono incoraggiate ad applicare le disposizioni del presente Principio prima delle date di entrata in vigore specificate nel paragrafo 130. Tuttavia, se applica il presente Principio prima di tali date di entrata in vigore, l'entità deve anche applicare l'IFRS 3 e lo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) alla stessa data.
RITIRO DELLO IAS 38 (PUBBLICATO NEL 1998)
133
Il presente Principio sostituisce lo IAS 38 Attività immateriali (pubblicato nel 1998).
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 39
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari, se e nella misura in cui:
a)
l'IFRS 9 consente l'applicazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio; e
b)
lo strumento finanziario è parte di una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi del presente Principio.
2A–7
[Eliminato]
DEFINIZIONI
8
I termini definiti nell'IFRS 13, nell'IFRS 9 e nello IAS 32 sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nell'Appendice A dell'IFRS 13, nell'Appendice A dell'IFRS 9 e nel paragrafo 11 dello IAS 32. L'IFRS 13, l'IFRS 9 e lo IAS 32 definiscono i seguenti termini:
—
costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
—
eliminazione contabile
—
derivato
—
criterio dell'interesse effettivo
—
tasso di interesse effettivo
—
strumento rappresentativo di capitale
—
fair value (valore equo)
—
attività finanziaria
—
strumento finanziario
—
passività finanziaria
e forniscono indicazioni per l'applicazione delle definizioni.
9
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Definizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura
Un impegno irrevocabile è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prestabilito prezzo ad una data o a date future prestabilite.
Una operazione programmata è una operazione futura anticipata per la quale non vi è un impegno.
Uno strumento di copertura è un derivato designato o (limitatamente ad una operazione di copertura del rischio di variazioni nei tassi di cambio di valute estere) una designata attività o passività finanziaria non derivata il cui fair value (valore equo) o flussi finanziari ci si aspetta compensino le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto (i paragrafi da 72 a 77 e l'appendice A, paragrafi da AG94 a AG97, sviluppano la definizione di uno strumento di copertura).
Un elemento coperto è un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che a) espone l'entità al rischio di variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari futuri e b) è designato come coperto (i paragrafi da 78 a 84 e l'appendice A, paragrafi da AG98 ad AG101, sviluppano la definizione di elementi coperti).
L'efficacia della copertura è il livello a cui le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento di copertura (cfr. appendice A paragrafi AG105-AG113A).
10–70
[Eliminato]
COPERTURE
71
Se l'entità applica l'IFRS 9 e non ha scelto come proprio principio contabile di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio (cfr. il paragrafo 7.2.21 dell'IFRS 9), deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al capitolo 6 dell'IFRS 9. Tuttavia, per la copertura del fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di una parte di un portafoglio di attività o passività finanziarie, l'entità può applicare, conformemente al paragrafo 6.1.3 dell'IFRS 9, le disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al presente Principio anziché quelle dell'IFRS 9. In tal caso, l'entità deve anche applicare le disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo) per la copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse (cfr. paragrafi 81 A, 89 A e AG114-AG132).
Strumenti di copertura
Strumenti ammissibili
72
Il presente Principio, ad eccezione dell'ipotesi di alcune opzioni vendute, non limita le circostanze in cui un derivato può essere designato come uno strumento di copertura, se sono soddisfatte le condizioni di copertura del paragrafo 88 (cfr. appendice A, paragrafo AG94). Tuttavia un'attività o una passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura solo per una copertura del rischio di cambio.
73
Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto strumenti che riguardano una parte esterna all'entità che redige il bilancio (ossia esterna al gruppo o alla singola entità cui si riferisce il bilancio) possono essere designati come strumenti di copertura. Sebbene singole entità di un gruppo consolidato o singole divisioni aziendali di una entità possano stipulare operazioni di copertura con altre entità del gruppo o altre divisioni aziendali dell'entità, tali operazioni infragruppo sono totalmente eliminate in sede di consolidamento. Quindi, tali operazioni di copertura non soddisfano le condizioni richieste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura nel bilancio consolidato del gruppo. Tuttavia, queste possono qualificarsi per la contabilizzazione delle operazioni di copertura nel bilancio individuale o bilancio separato di singole entità all'interno del gruppo a condizione che siano esterni alla singola entità cui si riferisce il bilancio.
Designazione di strumenti di copertura
74
Solitamente esiste un'unica valutazione del fair value (valore equo) per uno strumento di copertura nel suo insieme e i fattori che causano variazioni di fair value (valore equo) sono interdipendenti. Perciò, una relazione di copertura è designata dall'entità per uno strumento di copertura nel suo insieme. Le sole eccezioni permesse sono:
a)
separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designare come strumento di copertura soltanto il cambiamento nel valore intrinseco di un'opzione ed escludere la variazione nel suo valore temporale; e
b)
separare l'elemento interesse e il prezzo a pronti di un contratto forward.
Queste eccezioni sono permesse perché il valore intrinseco dell'opzione ed il premio sul contratto forward generalmente possono essere valutati distintamente. Una strategia di copertura dinamica che valuta sia il valore intrinseco sia quello temporale di un contratto di opzione può essere contabilizzata come operazione di copertura.
75
Una quota dell'intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per cento del valore nozionale, può essere designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tuttavia una relazione di copertura non può essere designata solo per una parte del periodo di tempo per cui uno strumento di copertura è in circolazione.
76
Un singolo strumento di copertura può essere designato come una copertura di più di un tipo di rischio, a condizione che a) i rischi coperti possano essere identificati chiaramente; b) l'efficacia della copertura possa essere dimostrata; e c) è possibile assicurare che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio.
77
Due o più derivati o loro proporzioni, (o nel caso di una copertura di un rischio di valuta, due o più non derivati o loro proporzioni, o una combinazione di derivati e non derivati o loro proporzioni) possono essere visti in combinazione e unitamente designati come strumento di copertura incluso quando il(i) rischio(i) derivante(i) da alcuni derivati compensa(no) quelli derivanti da altri. Tuttavia, un collar su tasso di interesse o altro strumento derivato che abbini un'opzione venduta e un'opzione acquistata non soddisfa le condizioni per essere considerato come uno strumento di copertura se esso è, in effetti, un'opzione venduta netta (ossia, per la quale viene ricevuto un premio netto). Analogamente, due o più strumenti (o loro proporzioni) possono essere designati come strumenti di copertura soltanto se nessuno di questi è un'opzione venduta o un'opzione venduta netta.
Elementi coperti
Elementi ammissibili
78
Un elemento coperto può essere un'attività o una passività rilevata, un impegno irrevocabile non iscritto, un'operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera. L'elemento coperto può essere a) una singola attività, passività, impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera, b) un gruppo di attività, passività, impegni irrevocabili, operazioni programmate altamente probabili o investimenti netti in gestioni estere con caratteristiche di rischio similari, o c) in una copertura di un portafoglio di rischio di tasso di interesse soltanto, una parte del portafoglio di attività o passività finanziarie che condividono il rischio coperto.
79
[Eliminato]
80
Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all'entità possono essere designati come elementi coperti. Ne consegue che la contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità appartenenti allo stesso gruppo soltanto nel bilancio separato o individuale di tali entità e non nel bilancio consolidato del gruppo, a eccezione del bilancio consolidato di una entità d'investimento, come definita nell'IFRS 10, in cui le operazioni tra l'entità d'investimento e le sue controllate valutate al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non saranno eliminate nel bilancio consolidato. Tuttavia, in deroga alla regola, il rischio di cambio dell'elemento monetario infragruppo (per esempio un debito/credito tra due controllate) è ammissibile come elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva un'esposizione agli utili o alle perdite su cambi che non sono stati eliminati completamente al consolidamento secondo quanto previsto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Secondo quanto previsto dallo IAS 21, gli utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono completamente eliminati nell'operazione di consolidamento quando l'elemento monetario infragruppo viene negoziato tra due entità del gruppo che hanno diverse valute funzionali. Inoltre il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata altamente probabile può qualificarsi come elemento coperto nel bilancio consolidato, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa da quella funzionale dell'entità che effettua l'operazione e il rischio di cambio influisca sull'utile o sulla perdita consolidati.
Designazione di elementi finanziari come elementi coperti
81
Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria, esso può essere un elemento coperto in riferimento ai rischi associati soltanto a una parte dei flussi finanziari o fair value (valore equo) (quali uno o più selezionati flussi finanziari contrattuali o parti di questi o una percentuale del fair value (valore equo)) a patto che si possa valutarne l'efficacia. Per esempio, una parte valutabile separatamente e distintamente dell'esposizione al tasso di interesse di un'attività o passività fruttifera di interessi può essere designata come il rischio coperto (quale un tasso di interesse privo di rischio o un tasso di interesse di riferimento come componente dell'esposizione totale al tasso di interesse di uno strumento finanziario coperto).
81A
In un'operazione di copertura del fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in tale copertura), la parte coperta può essere designata in termini di un importo in valuta (ossia un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che come singola attività (o passività). Sebbene il portafoglio, ai fini della gestione del rischio, possa includere attività e passività, l'importo designato è un importo di attività o un importo di passività. La designazione di un importo netto che includa attività e passività non è permessa. L'entità può coprire una parte del rischio di tasso di interesse associato a questo importo designato. Per esempio, nel caso di una copertura di un portafoglio che contenga attività rimborsabili anticipatamente, l'entità può coprire la variazione di fair value (valore equo) che è attribuibile a un cambiamento nel tasso di interesse coperto sulla base delle date attese di revisione dei prezzi piuttosto che su quelle contrattuali. […].
Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti
82
Se l'elemento coperto è un'attività o una passività non finanziaria, esso deve essere designato come elemento coperto con riferimento a) ai rischi di cambio, o b) a tutti i rischi nel suo insieme, a causa della difficoltà di isolare e valutare la parte appropriata delle variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) attribuibile a specifici rischi, diversi dal rischio di cambio.
Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti
83
Attività o passività similari devono essere aggregate e coperte come un gruppo, soltanto se le singole attività o le singole passività che compongono il gruppo condividono l'esposizione al rischio che è designato come essere coperto. Inoltre, si suppone che la variazione di fair value (valore equo) attribuibile al rischio coperto di ciascun singolo elemento del gruppo deve risultare approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva di fair value (valore equo) attribuibile al rischio coperto del gruppo di elementi.
84
Poiché l'entità accerta l'efficacia della copertura tramite la comparazione tra la variazione di fair value (valore equo) o di flussi finanziari di uno strumento di copertura (o di un gruppo di strumenti di copertura similari) e quella di un elemento coperto (o di un gruppo di elementi coperti similari), la comparazione di uno strumento di copertura con la posizione netta complessiva (per esempio, il risultato netto di tutte le attività e passività a tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che con uno specifico elemento coperto, non soddisfa le condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
85
La contabilizzazione delle operazioni di copertura comporta una rilevazione simmetrica degli effetti sul prospetto di conto economico complessivo derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura e dell'elemento coperto.
86
Le relazioni di copertura sono di tre tipi:
a)
la copertura del fair value (valore equo): una copertura dell'esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) di un'attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto, o una parte identificata di tale attività, passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare il prospetto di conto economico complessivo;
b)
la copertura di flussi finanziari: una copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che i) è attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a un'operazione programmata altamente probabile e che ii) potrebbe influire sull'utile (perdita) d'esercizio;
c)
la copertura di un investimento netto in una gestione estera come definita nello IAS 21.
87
Una copertura del rischio di cambio di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come una copertura del fair value (valore equo) o come una copertura dei flussi finanziari.
88
La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi 89-102 se, e soltanto se, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
all'inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. Tale documentazione deve includere l'identificazione dello strumento di copertura, l'elemento o l'operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l'entità valuterà l'efficacia dello strumento di copertura nel compensare l'esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) dell'elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto;
b)
ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace (cfr. appendice A, paragrafi AG105-AG113A) nel realizzare la compensazione delle variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente con la strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di copertura;
c)
per le coperture dei flussi finanziari, un'operazione programmata che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare un'esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe infine incidere sull'utile (perdita) d'esercizio;
d)
l'efficacia della copertura può essere valutata attendibilmente, ossia il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e il fair value (valore equo) dello strumento di copertura possono essere valutati attendibilmente;
e)
la copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata.
Coperture del fair value (valore equo)
89
Se la copertura del fair value (valore equo) soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso dell'esercizio, deve essere contabilizzata come segue:
a)
l'utile o la perdita risultante dalla rimisurazione dello strumento di copertura al fair value (valore equo) (per uno strumento derivato di copertura) o il componente in valuta estera del suo valore contabile valutato secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per uno strumento non derivato di copertura) deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; e
b)
l'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell'elemento coperto e deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Questa disposizione si applica anche se l'elemento coperto è altrimenti valutato al costo. La rilevazione dell'utile o della perdita attribuibili al rischio coperto nell'utile (perdita) d'esercizio si applica se l'elemento coperto è un'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2A dell'IFRS 9.
89A
Per una copertura del fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di una parte di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), la disposizione nel paragrafo 89, lettera b), può essere soddisfatta presentando l'utile o la perdita attribuibile all'elemento coperto:
a)
in una singola voce distinta all'interno dell'attivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l'elemento coperto è un'attività; o
b)
in una singola voce distinta all'interno del passivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l'elemento coperto è una passività.
Le voci distinte a cui si fa riferimento in a) e b) devono essere presentate immediatamente dopo le attività o passività finanziarie. Gli importi inclusi in queste voci devono essere rimossi dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando le attività o passività a cui fanno riferimento sono eliminate contabilmente.
90
Se solo alcuni rischi particolari attribuibili a un elemento coperto sono coperti, le variazioni rilevate del fair value (valore equo) dell'elemento coperto non correlate al rischio coperto sono rilevate conformemente al paragrafo 5.7.1 dell'IFRS 9.
91
L'entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura specificata nel paragrafo 89 se:
a)
lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. A questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell'entità. In aggiunta, a tal fine non si ha scadenza o cessazione dello strumento di copertura se:
i)
in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regolamenti, le parti di uno strumento di copertura concordano che una (o più) controparti di compensazione sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, una controparte di compensazione è una controparte centrale (talvolta definita "organismo di compensazione" o "agenzia di compensazione") ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare la compensazione tramite controparte centrale. Tuttavia, se le parti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, il presente paragrafo si applica soltanto se ciascuna di tali parti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;
ii)
eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare la sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati ai cambiamenti in linea con i termini contrattuali che ci si sarebbe aspettati se lo strumento di copertura fosse stato originariamente compensato con la controparte di compensazione. Essi comprendono i cambiamenti dei requisiti relativi alle garanzie reali, dei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e degli oneri applicati;
b)
la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione delle operazioni di copertura del paragrafo 88; o
c)
l'entità revoca la designazione.
92
Qualsiasi rettifica derivante dal paragrafo 89, lettera b) al valore contabile di uno strumento finanziario coperto per il quale è utilizzato il criterio dell'interesse effettivo (o, nel caso di una copertura del portafoglio del rischio di tassi di interesse, alla voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria descritta nel paragrafo 89A) deve essere ammortizzata nell'utile (perdita) d'esercizio. L'ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve iniziare non più tardi di quando l'elemento coperto cessa di essere rettificato per le variazioni del suo fair value (valore equo) attribuibili al rischio coperto. La rettifica si basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato alla data in cui ha inizio l'ammortamento. Tuttavia, se, nel caso della copertura del fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività finanziarie o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), l'ammortamento utilizzando un tasso di interesse effettivo ricalcolato non è fattibile, la rettifica deve essere ammortizzata utilizzando un metodo a quote costanti. La rettifica deve essere completamente ammortizzata alla scadenza dello strumento finanziario o, nel caso di copertura di un portafoglio dal rischio di tasso di interesse, alla scadenza del periodo di una rilevante revisione dei prezzi.
93
Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come un elemento coperto, la variazione complessiva successiva del fair value (valore equo) dell'impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto è rilevata come un'attività o una passività con l'utile o perdita corrispondente rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 89, lettera b)). Anche le variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.
94
Quando l'entità sottoscrive un impegno irrevocabile ad acquistare un'attività o assumere una passività che è un elemento coperto in una copertura del fair value (valore equo), il valore contabile iniziale dell'attività o passività che risulta dall'adempimento dell'impegno irrevocabile è rettificato per includere la variazione complessiva nel fair value (valore equo) dell'impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto che è stato rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
Coperture dei flussi finanziari
95
Se una copertura di flussi finanziari soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso dell'esercizio, essa deve essere contabilizzata come segue:
a)
la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace (vedere paragrafo 88) deve essere rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e
b)
la parte non efficace dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
96
Più specificatamente, la copertura di un flusso finanziario è contabilizzata come segue:
a)
la componente separata di patrimonio netto associata all'elemento coperto è rettificata al minore importo tra i seguenti (in termini assoluti):
i)
l'utile (perdita) complessivo sullo strumento di copertura dall'inizio della copertura; e
ii)
la variazione complessiva nel fair value (valore equo) (al valore attuale) dei futuri flussi finanziari attesi sull'elemento coperto dall'inizio della copertura;
b)
l'eventuale utile o perdita residuo sullo strumento di copertura o un componente designato di questo (che non è una copertura efficace) è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; e
c)
se la documentata strategia di gestione del rischio adottata dall'entità per una particolare relazione di copertura esclude dalla valutazione dell'efficacia della copertura una specifica componente dell'utile o della perdita o i correlati flussi finanziari dello strumento di copertura (cfr. paragrafi 74, 75, e 88, lettera a)), tale componente esclusa dell'utile o della perdita è rilevata conformemente al paragrafo 5.7.1 dell'IFRS 9.
97
Se una copertura di un'operazione programmata successivamente comporta l'iscrizione di un'attività o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto nel paragrafo 95 devono essere riclassificati dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso esercizio o esercizi durante i quali i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (come negli esercizi in cui si rilevano gli interessi attivi o passivi). Tuttavia, se l'entità prevede che tutta la perdita o una parte di essa rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri, deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio, come rettifica da riclassificazione, l'importo che non si prevede di recuperare.
98
Se una copertura di un'operazione programmata successivamente comporta l'iscrizione di un'attività o una passività non finanziaria, o un'operazione programmata per un'attività o passività non finanziaria diventa un impegno irrevocabile per il quale si applica la contabilizzazione della copertura del fair value (valore equo), allora l'entità deve applicare a) o b) di seguito:
a)
riclassificare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, secondo quanto previsto dal paragrafo 95, nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso esercizio o negli esercizi durante cui l'attività acquistata o la passività assunta ha un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (come negli esercizi in cui l'ammortamento o il costo del venduto viene rilevato). Tuttavia, se l'entità prevede che tutta la perdita o una parte di essa rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri deve riclassificare dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio l'importo, come rettifica da riclassificazione, che non si prevede di recuperare.
b)
eliminare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 95, e includerli nel costo iniziale o altro valore contabile dell'attività o della passività.
99
L'entità deve adottare o a) o b) del paragrafo 98 come suo principio contabile e deve applicarlo uniformemente a tutte le coperture a cui il paragrafo 98 fa riferimento.
100
Per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate ai paragrafi 97 e 98, gli importi che sono stati rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo devono essere riclassificati dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, quando la vendita programmata si verifica).
101
In ciascuna delle seguenti circostanze l'entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura specificata nei paragrafi 95-100:
a)
lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. In tal caso l'utile o la perdita accumulati dello strumento di copertura che sono stati rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace (vedere paragrafo 95, lettera a)) devono restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando l'operazione programmata si verifica. Quando l'operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100. Ai fini del presente sotto-paragrafo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell'entità. In aggiunta, ai fini del presente sotto-paragrafo non è considerata una conclusione o una cessazione dello strumento di copertura se:
i)
in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regolamenti, le parti di uno strumento di copertura concordano che una (o più) controparti di compensazione sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, una controparte di compensazione è una controparte centrale (talvolta definita "organismo di compensazione" o "agenzia di compensazione") ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare la compensazione tramite controparte centrale. Tuttavia, se le parti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, il presente paragrafo si applica soltanto se ciascuna di tali parti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;
ii)
eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare la sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati ai cambiamenti in linea con i termini contrattuali che ci si sarebbe aspettati se lo strumento di copertura fosse stato originariamente compensato con la controparte di compensazione. Essi comprendono i cambiamenti dei requisiti relativi alle garanzie reali, dei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e degli oneri applicati;
b)
la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione delle operazioni di copertura del paragrafo 88. In tal caso l'utile o la perdita accumulati dello strumento di copertura che sono stati rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace (vedere paragrafo 95, lettera a)) devono restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando l'operazione programmata si verifica. Quando l'operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100;
c)
l'operazione programmata ci si attende non debba più accadere, nel qual caso qualsiasi correlato utile o perdita complessivo sullo strumento di copertura che è stato rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo dall'esercizio in cui la copertura era efficace (cfr. paragrafo 95, lettera a)) deve essere riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione. Una operazione programmata che non è più altamente probabile (cfr. paragrafo 88, lettera c)) ci si può ancora attendere che si verifichi;
d)
l'entità revoca la designazione. Per le coperture di una operazione programmata, l'utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che è stato rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace (cfr. paragrafo 95, lettera a)) deve restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando l'operazione programmata si verifica o ci si attende non debba più accadere. Quando l'operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100. Se ci si attende che l'operazione non debba più accedere, l'utile (o la perdita) complessivo che era stato rilevato tra le altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione.
Coperture di un investimento netto
102
Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento monetario che è stato contabilizzato come una parte dell'investimento netto (cfr. IAS 21), devono essere contabilizzate in modo similare alle coperture dei flussi finanziari:
a)
la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace (vedere paragrafo 88) deve essere rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e
b)
la parte non efficace deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura che è stata rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) conformemente ai paragrafi 48-49 dello IAS 21 concernenti la dismissione o la dismissione parziale della gestione estera.
Deroghe temporanee all'applicazione delle disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura
102A
L'entità deve applicare i paragrafi 102D–102N e il paragrafo 108G a tutte le relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Questi paragrafi si applicano soltanto a tali relazioni di copertura. Una relazione di copertura è direttamente interessata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse solo se la riforma genera incertezze in merito a quanto segue:
a)
l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (definito contrattualmente o non contrattualmente) designato come rischio coperto; e/o
b)
la tempistica o l'importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell'elemento coperto o dello strumento di copertura.
102B
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 102D–102N, l'espressione "riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse" si riferisce alla riforma, che riguarda l'intero mercato, di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, inclusa la sostituzione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse con un tasso di riferimento alternativo, quale quello risultante dalle raccomandazioni contenute nella relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del luglio 2014 "Reforming Major Interest Rate Benchmarks" (26).
102C
I paragrafi 102D–102N stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi paragrafi. L'entità deve continuare ad applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Requisito di alta probabilità per le coperture dei flussi finanziari
102D
Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 88, lettera c), che dispone che un'operazione programmata deve essere altamente probabile, l'entità deve presumere che l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Riclassificazione dell'utile o della perdita complessivo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
102E
Per applicare la disposizione di cui al paragrafo101, lettera c), al fine di determinare se l'operazione programmata ci si attende non debba più accadere, l'entità deve presumere che l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Valutazione dell'efficacia
102F
Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 88, lettera b), e al paragrafo AG105, lettera a), l'entità deve presumere che l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti e/o il rischio coperto (definito contrattualmente o non contrattualmente), o l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari dello strumento di copertura, non siano modificati a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
102G
Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 88, lettera e), l'entità non è tenuta a cessare una relazione di copertura perché i risultati effettivi della copertura non soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo AG105, lettera b). Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, l'entità deve applicare le altre condizioni di cui al paragrafo 88, compresa la valutazione prospettica di cui al paragrafo 88, lettera b), per valutare se la relazione di copertura debba essere cessata.
Designazione di elementi finanziari come elementi coperti
102H
Salvo ove sia di applicazione il paragrafo 102I, per la copertura di una parte dell'indice di riferimento definito non contrattualmente del rischio di tasso di interesse, l'entità deve applicare la disposizione di cui ai paragrafi 81 e AG99F, che dispone che la parte designata sia identificabile separatamente, solo all'inizio della relazione di copertura.
102I
Quando l'entità, in linea con la sua documentazione di copertura, ridetermina spesso (ossia cessa e riavvia) una relazione di copertura perché sia lo strumento di copertura che l'elemento coperto cambiano spesso (ossia l'entità utilizza un processo dinamico in cui sia l'elemento coperto che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l'esposizione non rimangono gli stessi a lungo), l'entità deve applicare la disposizione di cui ai paragrafi 81 e AG99F, che dispone che la parte designata sia identificabile separatamente, solo al momento della designazione iniziale dell'elemento coperto in tale relazione di copertura. L'elemento coperto che è stato valutato al momento della sua designazione iniziale nella relazione di copertura, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto all'inizio della copertura o successivamente, non viene nuovamente valutato nelle successive designazioni nella stessa relazione di copertura.
Fine dell'applicazione
102J
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione del paragrafo 102D all'elemento coperto non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)
quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l'importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell'elemento coperto; e
b)
quando cessa la relazione di copertura di cui l'elemento coperto fa parte.
102K
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione del paragrafo 102E non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)
quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l'importo dei futuri flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell'elemento coperto; e
b)
quando l'intero utile o perdita complessivo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo per quanto concerne tale relazione di copertura cessata è stato riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio.
102L
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione del paragrafo102F:
a)
all'elemento coperto, quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto o la tempistica e l'importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell'elemento coperto; e
b)
allo strumento di copertura, quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l'importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dello strumento di copertura.
Se la relazione di copertura di cui fanno parte l'elemento coperto e lo strumento di copertura cessa prima della data di cui al paragrafo 102L, lettera a), o della data di cui al paragrafo 102L, lettera b), l'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione del paragrafo 102F a tale relazione di copertura alla data della cessazione.
102M
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione del paragrafo 102G alla relazione di copertura non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)
quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e la tempistica e l'importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell'elemento coperto e dello strumento di copertura; e
b)
in caso di cessazione della relazione di copertura cui si applica la deroga.
102N
Quando designa un gruppo di elementi come elemento coperto, o una combinazione di strumenti finanziari come strumento di copertura, l'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione dei paragrafi 102D–102G a un singolo elemento o strumento finanziario in conformità ai paragrafi 102 J, 102K, 102L o 102M, a seconda dei casi, quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e/o la tempistica e l'importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di detto elemento o strumento finanziario.
102O
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione dei paragrafi 102H e 102I non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)
quando, nell'applicare il paragrafo 102P, le variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sono apportate alla parte di rischio non definita contrattualmente; o
b)
quando cessa la relazione di copertura in cui la parte di rischio non definita contrattualmente è designata.
Deroghe temporanee aggiuntive derivanti dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
102P
Via via che le disposizioni di cui ai paragrafi 102D-102I cessano di applicarsi alla relazione di copertura (cfr. paragrafi 102J-102O), l'entità deve modificare la designazione formale di tale relazione di copertura come precedentemente documentata per riflettere le variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ossia le variazioni devono essere coerenti con le disposizioni di cui ai paragrafi 5.4.6-5.4.8 dell'IFRS 9. In questo contesto la designazione della copertura deve essere modificata solo per apportare una o più di queste modifiche:
a)
la designazione di un tasso di riferimento alternativo (definito contrattualmente o non contrattualmente) come rischio coperto;
b)
la modifica della descrizione dell'elemento coperto, compresa la descrizione della parte designata dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) oggetto della copertura;
c)
la modifica della descrizione dello strumento di copertura; o
d)
la modifica della descrizione del modo in cui l'entità valuterà l'efficacia della copertura.
102Q
L'entità deve inoltre applicare la disposizione di cui al paragrafo 102P, lettera c), se le tre condizioni seguenti sono soddisfatte:
a)
l'entità apporta la variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse utilizzando un approccio diverso dalla variazione della base per la determinazione dei flussi finanziari contrattuali dello strumento di copertura (come descritto al paragrafo 5.4.6 dell'IFRS 9);
b)
lo strumento di copertura originario non è eliminato contabilmente; e
c)
l'approccio scelto è economicamente equivalente a variare la base per determinare i flussi finanziari contrattuali dello strumento di copertura originario (come descritto nei paragrafi 5.4.7 e 5.4.8 dell'IFRS 9).
102R
Le disposizioni di cui ai paragrafi 102D-102I possono cessare di essere applicate in momenti diversi. Pertanto, nell'applicare il paragrafo 102P, l'entità può essere tenuta a modificare la designazione formale delle sue relazioni di copertura in momenti diversi o può essere tenuta a modificare la designazione formale della relazione di copertura più di una volta. Quando, e solo quando, tale variazione riguarda la designazione della copertura, l'entità deve applicare i paragrafi 102V-102Z2, a seconda dei casi. L'entità deve inoltre applicare il paragrafo 89 (per le coperture di fair value (valore equo)) o il paragrafo 96 (per le coperture dei flussi finanziari) per contabilizzare eventuali variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto o dello strumento di copertura.
102S
L'entità deve modificare la relazione di copertura secondo quanto previsto al paragrafo 102P entro la data di chiusura dell'esercizio durante il quale viene apportata al rischio coperto, all'elemento coperto o allo strumento di copertura una variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, tale modifica della designazione formale della relazione di copertura non costituisce né la cessazione della relazione di copertura né la designazione di una nuova relazione di copertura.
102T
Se sono apportate variazioni in aggiunta alle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse all'attività o passività finanziaria designata nella relazione di copertura (come descritto nei paragrafi 5.4.6-5.4.8 dell'IFRS 9) o alla designazione della relazione di copertura (secondo quanto previsto al paragrafo 102P), l'entità deve in primo luogo applicare le disposizioni applicabili del presente Principio per determinare se tali variazioni aggiuntive determinano la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Se le variazioni aggiuntive non comportano la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura, l'entità deve modificare la designazione formale della relazione di copertura come specificato al paragrafo 102P.
102U
I paragrafi 102V-102Z3 stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi paragrafi. L'entità deve applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, compresi i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 88, alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità
Valutazione dell'efficacia retroattiva
102V
Ai fini della valutazione dell'efficacia retroattiva di una relazione di copertura su base cumulativa in applicazione del paragrafo 88, lettera e), e solo a tal fine, l'entità può scegliere di azzerare le variazioni cumulate del fair value (valore equo) dell'elemento coperto e dello strumento di copertura quando cessa di applicare il paragrafo 102G secondo quanto previsto al paragrafo 102M. Questa scelta è effettuata separatamente per ciascuna relazione di copertura (ossia sulla base della singola relazione di copertura).
Coperture dei flussi finanziari
102W
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 97, nel momento in cui l'entità modifica la descrizione di un elemento coperto secondo quanto previsto al paragrafo 102P, lettera b), l'utile o la perdita complessivo nelle altre componenti di conto economico complessivo si deve considerare correlato al tasso di riferimento alternativo in base al quale sono determinati i flussi finanziari futuri coperti.
102X
Per una relazione di copertura cessata, quando l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse al quale erano correlati i flussi finanziari futuri coperti subisce una variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ai fini dell'applicazione del paragrafo 101, lettera c), per determinare se si prevedono flussi finanziari futuri coperti, l'importo accumulato nelle altre componenti di conto economico complessivo per tale relazione di copertura si deve considerare correlato al tasso di riferimento alternativo al quale saranno correlati i flussi finanziari futuri coperti.
Gruppi di elementi
102Y
Quando applica il paragrafo 102P a gruppi di elementi designati come elementi coperti in una copertura del fair value (valore equo) o in una copertura dei flussi finanziari, l'entità deve ripartire gli elementi coperti in sottogruppi sulla base del tasso di riferimento che viene coperto e designare il tasso di riferimento come il rischio coperto per ciascun sottogruppo. Ad esempio, in una relazione di copertura in cui un gruppo di elementi è coperto per variazioni di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse soggetto alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, i flussi finanziari o il fair value (valore equo) coperti di alcuni elementi del gruppo potrebbero subire una variazione per essere collegati a un tasso di riferimento alternativo prima che altri elementi del gruppo subiscano variazioni. In questo esempio, nell'applicare il paragrafo 102P, l'entità designerebbe il tasso di riferimento alternativo come il rischio coperto per quel pertinente sottogruppo di elementi coperti. L'entità continuerebbe a designare l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente come il rischio coperto per l'altro sottogruppo di elementi coperti fino a quando i flussi finanziari o il fair value (valore equo) coperti di tali elementi non subiscano variazioni per essere collegati al tasso di riferimento alternativo o gli elementi giungano a scadenza e siano sostituiti con elementi coperti collegati al tasso di riferimento alternativo.
102Z
L'entità deve valutare separatamente se ciascun sottogruppo soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 78 e 83 per essere un elemento ammissibile per la copertura. Se un sottogruppo non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 78 e 83, l'entità deve cessare la contabilizzazione delle operazioni di copertura prospetticamente per la relazione di copertura nella sua interezza. L'entità deve inoltre applicare le disposizioni di cui al paragrafo 89 o 96 per contabilizzare l'inefficacia della relazione di copertura nella sua interezza.
Designazione di elementi finanziari come elementi coperti
102Z1
Un tasso di riferimento alternativo designato come parte di rischio non definita contrattualmente che non è identificabile separatamente (cfr. paragrafi 81 e AG99F) alla data in cui è designato si considera che abbia soddisfatto il requisito alla data di designazione se, e solo se, l'entità prevede ragionevolmente che il tasso di riferimento alternativo sarà identificabile separatamente entro 24 mesi. Il periodo di 24 mesi si applica a ciascun tasso di riferimento alternativo separatamente e inizia a decorrere dalla data in cui l'entità designa per la prima volta il tasso di riferimento alternativo come parte di rischio non definita contrattualmente (ossia il periodo di 24 mesi si applica tasso per tasso).
102Z2
Se successivamente l'entità prevede ragionevolmente che il tasso di riferimento alternativo non sarà identificabile separatamente entro 24 mesi dalla data in cui l'entità lo ha designato per la prima volta come parte di rischio non definita contrattualmente, l'entità deve cessare di applicare la disposizione di cui al paragrafo 102Z1 a tale tasso di riferimento alternativo e cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura a partire dalla data della rivalutazione per tutte le relazioni di copertura in cui il tasso di riferimento alternativo è stato designato come parte di rischio non definita contrattualmente.
102Z3
Oltre alle relazioni di copertura specificate al paragrafo 102P, l'entità deve applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 102Z1 e 102Z2 alle nuove relazioni di copertura nelle quali un tasso di riferimento alternativo è designato come parte di rischio non definita contrattualmente (cfr. paragrafi 81 e AG99F) nel caso in cui, a causa della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, tale parte di rischio non sia identificabile separatamente alla data della designazione.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
103
L'entità deve applicare il presente Principio (inclusi gli emendamenti emessi a marzo 2004) per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2005 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. L'entità non deve applicare il presente Principio (inclusi gli emendamenti emessi a marzo 2004) per esercizi antecedenti al 1o gennaio 2005 a meno che l'entità applichi anche lo IAS 32 (emesso a dicembre 2003). Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
103A
[Eliminato]
103B
[Eliminato]
103C
Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 95, lettera a), e i paragrafi 97, 98, 100, 102, 108 e AG99B. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
103D
[Eliminato]
103E
Lo IAS 27 (come modificato nel 2008) ha modificato il paragrafo 102. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.
103F
[Eliminato]
103G
L'entità deve applicare i paragrafi AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A e AG110B retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva, in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica gli Elementi ammissibili per la copertura (Modifica allo IAS 39) per esercizi che hanno inizio prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato.
103H–103J
[Eliminato]
103K
I Miglioramenti agli IFRS, pubblicato nell'aprile del 2009, ha modificato il paragrafo 2, lettera g), e i paragrafi 97 e 100. L'entità deve applicare le modifiche ai predetti paragrafi prospetticamente a tutti i contratti ancora in corso a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2010 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
103L–103P
[Eliminato]
103Q
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 9, 13, 28, 47, 88, AG46, AG52, AG64, AG76, AG76A, AG80, AG81 e AG96, ha aggiunto il paragrafo 43A e ha eliminato i paragrafi 48–49, AG69–AG75, AG77–AG79 e AG82. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
103R
Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato nell'ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 2 e 80. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, l'entità deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.
103S
[Eliminato]
103T
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 9, 43, 47, 55, AG2, AG4 e AG48 e ha aggiunto i paragrafi 2A, 44A, 55A e AG8A-AG8C. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
103U
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 8, 9, 71, 88-90, 96, AG95, AG114, AG118 e i titoli che precedono il paragrafo AG133 e ha eliminato i paragrafi 1, 4-7, 10-70, 103B, 103D, 103F, 103H-103 J, 103L-103P, 103S, 105-107 A, 108E-108F, AG1-AG93 e AG96. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
103V
[Questo paragrafo è stato aggiunto per l'entità che non aveva adottato l'IFRS 9.].
104
Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente a eccezione di quanto specificato al paragrafo 108. Il saldo di apertura degli utili portati a nuovo per il primo esercizio precedente presentato a fini comparativi e tutti gli altri importi comparativi devono essere rettificati come se il presente Principio fosse sempre stato applicato, salvo che sia non fattibile fare una riesposizione. Qualora la rideterminazione non sia fattibile, l'entità deve fornire informazioni su tale fatto e indicare la misura in cui le informazioni erano state rideterminate.
105–107A
[Eliminato]
108
L'entità non deve rettificare il valore contabile di attività e passività non finanziarie per escludere gli utili e le perdite correlati alle coperture di flussi finanziari che erano stati inclusi nel valore contabile prima dell'inizio dell'esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta. All'inizio dell'esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta, qualsiasi importo rilevato al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio (nelle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto) per una copertura di un impegno irrevocabile che secondo quanto previsto dal presente Principio è contabilizzato come una copertura del fair value (valore equo) deve essere riclassificato come una attività o una passività, a eccezione di una copertura del rischio di cambio che continua a essere trattata come una copertura dei flussi finanziari.
108A
L'entità deve applicare l'ultima frase del paragrafo 80 e i paragrafi AG99A e AG99B per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità ha designato come elemento coperto una operazione programmata con terzi che
a)
è denominata nella valuta funzionale dell'entità che effettua l'operazione,
b)
determina un'esposizione che avrà un impatto sull'utile (perdita) d'esercizio consolidato (ossia, è denominata in una valuta diversa dalla moneta di presentazione del gruppo); e
c)
avrebbe posseduto i requisiti per essere soggetta a una contabilizzazione delle operazioni di copertura se non fosse stata denominata nella valuta funzionale dell'entità che la effettua,
allora può essere applicata una contabilizzazione delle operazioni di copertura nel bilancio consolidato dell'esercizio o degli esercizi antecedenti alla data di applicazione dell'ultima frase del paragrafo 80 e dei paragrafi AG99A e AG99B.
108B
L'entità non deve necessariamente applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative relative agli esercizi precedenti alla data di applicazione dell'ultima frase del paragrafo 80 e del paragrafo AG99A.
108C
I paragrafi 73 e AG8 sono stati modificati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. Il paragrafo 80 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di tutte le modifiche. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
108D
Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura (Modifiche allo IAS 39), pubblicato a giugno 2013, ha modificato i paragrafi 91 e 101 e ha aggiunto il paragrafo AG113A. L'entità deve applicare tali paragrafi ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
108E–108F
[Eliminato]
108G
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, che ha modificato l'IFRS 9, lo IAS 39 e l'IFRS 7, pubblicato a settembre 2019, ha aggiunto i paragrafi 102A–102N. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente alle relazioni di copertura esistenti all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta tali modifiche o che sono state designate successivamente, e all'utile o alla perdita rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo ed esistente all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta tali modifiche.
108H
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse — fase 2, che ha modificato l'IFRS 9, lo IAS 39, l'IFRS 7, l'IFRS 4 e l'IFRS 16, pubblicato ad agosto 2020, ha aggiunto i paragrafi 102O-102Z3 e 108I-108K e ha modificato il paragrafo 102M. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2021 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 108I-108K.
108I
L'entità deve designare una nuova relazione di copertura (ad esempio, come descritto nel paragrafo 102Z3) solo prospetticamente (ossia l'entità non può designare una nuova relazione per la contabilizzazione delle operazioni di copertura in esercizi precedenti). Tuttavia, l'entità deve ristabilire la relazione di copertura cessata se, e solo se, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'entità ha cessato tale relazione di copertura unicamente a causa delle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e l'entità non sarebbe stata tenuta a cessare tale relazione di copertura se tali modifiche fossero state applicate in quel momento; e
b)
all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data della prima applicazione delle presenti modifiche), la relazione di copertura cessata soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (una volta tenuto conto delle presenti modifiche).
108J
Se, nell'applicare il paragrafo 108I, l'entità ristabilisce una relazione di copertura cessata, i riferimenti contenuti nei paragrafi 102Z1 e 102Z2 alla data in cui il tasso di riferimento alternativo è designato per la prima volta come parte di rischio non definita contrattualmente devono essere intesi dall'entità come riferimenti alla data della prima applicazione delle presenti modifiche (ossia il periodo di 24 mesi per il tasso di riferimento alternativo designato come parte di rischio non definita contrattualmente decorre dalla data della prima applicazione delle presenti modifiche).
108K
L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle presenti modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all'inizio dell'esercizio che include la data della prima applicazione di queste modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che include la data della prima applicazione di queste modifiche.
RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
109
Il presente Principio sostituisce lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione rivisto nella sostanza nell'ottobre 2000.
110
Il presente Principio e la Guida applicativa che lo accompagna sostituiscono la Guida applicativa emessa dall'Implementation Guidance Committee sullo IAS 39 nominato dal precedente IASC.
Appendice A
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.
AG1–AG93
[Eliminato]
COPERTURE (paragrafi 71-102)
Strumenti di copertura (paragrafi da 72 a 77)
Strumenti ammissibili (paragrafi 72 e 73)
AG94
La perdita potenziale su una opzione che l'entità emette potrebbe essere significativamente maggiore del valore dell'utile potenziale sul correlato elemento coperto. In altre parole, un'opzione venduta non è efficace nella riduzione dell'esposizione all'utile o alla perdita sull'elemento coperto. Perciò un'opzione venduta non soddisfa le condizioni per essere considerata come strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di una opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento finanziario (ad esempio una opzione call usata per coprire una obbligazione convertibile). Al contrario, una opzione acquistata presenta utili potenziali uguali o maggiori delle perdite e perciò, ha il potenziale per ridurre l'esposizione economica alle variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari. Pertanto può essere qualificata come strumento di copertura.
AG95
L'attività finanziaria valutata al costo ammortizzato può essere designata come strumento di copertura nella copertura del rischio di cambio.
AG96
[Eliminato]
AG97
Gli strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità non sono attività finanziarie o passività finanziarie dell'entità e quindi non possono essere designati come strumenti di copertura.
Elementi coperti (paragrafi da 78 a 84)
Elementi ammissibili (paragrafi da 78 a 80)
AG98
Un impegno irrevocabile ad acquistare un'impresa in una aggregazione aziendale non può essere un elemento coperto tranne che per il rischio di cambio, poiché gli altri rischi oggetto di copertura non possono essere specificatamente identificati e valutati. Questi altri rischi sono rischi generali di impresa.
AG99
Una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto non può costituire un elemento coperto in una copertura del fair value (valore equo) poiché il metodo del patrimonio netto rileva nell'utile (perdita) d'esercizio la quota di pertinenza dell'investitore dell'utile o della perdita maturata dalla collegata, piuttosto che variazioni del fair value (valore equo) dell'investimento. Per una ragione simile, una partecipazione in una controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura del fair value (valore equo) poiché il consolidamento comporta la rilevazione nell'utile (perdita) d'esercizio dell'utile (perdita) della controllata, piuttosto che variazioni del fair value (valore equo) dell'investimento. La copertura di un investimento netto in una gestione estera è diversa perché è la copertura dell'esposizione in valuta estera, non la copertura del fair value (valore equo) della variazione di valore dell'investimento.
AG99A
Il paragrafo 80 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata altamente probabile possa qualificarsi come elemento coperto in un'operazione di copertura di flussi finanziari, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale della entità che effettua tale operazione e che il rischio di cambio influisca sull'utile (perdita) consolidato. A tale scopo, una entità può essere una controllante, una controllata, una collegata, una joint venture o una filiale. Se il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata non influisce sull'utile o sulla perdita consolidati, l'operazione infragruppo non è ammissibile come elemento coperto. Ciò si verifica normalmente nel caso di pagamenti per royalty, interessi o costi di gestione tra componenti di uno stesso gruppo a meno che non si tratti di una operazioni con terzi correlati. Tuttavia quando il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata influisce sull'utile o sulla perdita consolidati, l'operazione in questione può qualificarsi come elemento coperto. Un esempio è quello delle vendite o degli acquisti programmati di rimanenze tra componenti di uno stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, una vendita infragruppo programmata di impianti e macchinari dall'entità del gruppo che li ha fabbricati ad un'entità del gruppo che li utilizzerà nella sua attività può influire sull'utile o sulla perdita consolidati. Ciò può verificarsi, ad esempio, poiché gli impianti e i macchinari verranno ammortizzati dall'entità che li ha acquistati e l'importo inizialmente rilevato per gli impianti e i macchinari può cambiare se l'operazione infragruppo programmata è denominata in una valuta diversa da quella funzionale dell'entità che li ha acquistati.
AG99B
Se una copertura di una operazione infragruppo programmata è ammissibile per la contabilizzazione come operazione di copertura, qualsiasi utile o perdita rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità con il paragrafo 95(a) deve essere riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui il rischio di cambio dell'operazione coperta influisce sull'utile (perdita) d'esercizio consolidato.
AG99BA
L'entità può designare tutte le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) di un elemento coperto in una relazione di copertura. L'entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Il valore intrinseco di un'opzione acquistata come strumento di copertura (supponendo che abbia le stesse condizioni principali del rischio designato), ma non il suo valore temporale, riflette un rischio unilaterale in un elemento coperto. Per esempio, l'entità può designare la variabilità dei flussi finanziari futuri derivante da un aumento del prezzo di un acquisto di merce programmato. In tale situazione, sono designate unicamente le perdite di flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il rischio coperto non comprende il valore temporale di un'opzione acquistata perché il valore temporale non è una componente dell'operazione programmata che incide sull'utile (perdita) d'esercizio (paragrafo 86(b)).
Designazione di elementi finanziari come elementi coperti (paragrafi 81 e 81A)
AG99C
[…] L'entità può designare tutti i flussi finanziari dell'intera attività o passività finanziaria come elemento coperto e coprirli soltanto per un rischio particolare (per esempio solo per cambiamenti che sono attribuibili a variazioni del LIBOR). Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il cui tasso di interesse effettivo è 100 punti base sotto il LIBOR, l'entità può designare come elemento coperto l'intera passività (ossia l'importo capitale più gli interessi al LIBOR meno 100 punti base) e coprire la variazione del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'intera passività che è attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. L'entità può inoltre scegliere un rapporto di copertura diverso da uno a uno per migliorare l'efficacia della copertura come descritto nel paragrafo AG100.
AG99D
Inoltre, se uno strumento finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo dopo la sua emissione e nel frattempo i tassi di interesse sono variati, l'entità può designare una parte pari al tasso di riferimento […]. Per esempio, si supponga che l'entità origini un'attività finanziaria a tasso fisso di CU100 che ha un tasso di interesse effettivo del 6 per cento in un periodo in cui il LIBOR è 4 per cento. L'entità inizia a coprire tale attività qualche tempo dopo, quando il LIBOR è salito all'8 per cento e il fair value (valore equo) dell'attività è diminuito a CU90. L'entità calcola che se avesse acquistato l'attività alla data in cui l'aveva designata come elemento coperto al fair value (valore equo) di allora pari a CU90, il rendimento effettivo sarebbe stato del 9,5 per cento. […]. L'entità può designare una parte del LIBOR pari all'8 per cento rappresentata in parte da flussi finanziari relativi a interessi contrattuali e in parte dalla differenza tra il fair value (valore equo) (ossia CU90) e l'importo rimborsabile a scadenza (ossia CU100).
AG99E
Il paragrafo 81 consente a una entità di designare elementi coperti diversi dalla variazione complessiva del fair value (valore equo) o dalla variabilità dei flussi finanziari di uno strumento finanziario. Per esempio:
a)
tutti i flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del fair value (valore equo) attribuibili ad alcuni rischi (ma non a tutti); o
b)
alcuni (ma non tutti i) flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del fair value (valore equo) attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi (questo significa che una "parte" dei flussi finanziari di uno strumento finanziario può essere designata per variazioni attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi).
AG99F
Per essere ammissibili ai fini della contabilizzazione come operazioni di copertura, i rischi designati e le parti devono essere componenti dello strumento finanziario identificabili separatamente e le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'intero strumento finanziario derivanti da variazioni delle parti e dei rischi designati devono poter essere valutate attendibilmente. Per esempio:
a)
per uno strumento finanziario a tasso fisso coperto da variazioni del fair value (valore equo) attribuibili a variazioni di un tasso di interesse senza rischio o di riferimento, il tasso senza rischio o di riferimento è normalmente considerato come una componente dello strumento finanziario identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;
b)
l'inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente e pertanto non può essere designata come un rischio o una parte di uno strumento finanziario, a meno che non vengano soddisfatti i requisiti di cui al punto (c);
c)
una parte di inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un titolo obbligazionario collegato all'inflazione rilevato (supponendo che non vi siano i requisiti per la contabilizzazione separata di un derivato incorporato) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente purché altri flussi finanziari dello strumento non siano interessati da quella parte di inflazione.
Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti (paragrafo 82)
AG100
Generalmente le variazioni di prezzo di una singola componente di un'attività o passività non finanziaria non hanno un effetto prevedibile e separatamente misurabile in termini di prezzo, che sia paragonabile, ad esempio, all'effetto di una variazione dei tassi d'interesse di mercato sul prezzo di un titolo a reddito fisso. Quindi, un'attività o passività non finanziaria è un elemento coperto soltanto nella sua totalità o per il rischio di cambio. Se c'è una differenza tra le condizioni dello strumento di copertura e l'elemento coperto (come nel caso di una copertura di un acquisto programmato di caffè brasiliano utilizzando un contratto forward per acquistare caffè colombiano a condizioni altrimenti simili), la relazione di copertura tuttavia può qualificarsi come una relazione coperta a condizione che tutte le condizioni del paragrafo 88 siano soddisfatte, incluso il fatto che si preveda che la copertura sia altamente efficace. A questo fine, l'importo dello strumento di copertura può essere maggiore o minore di quello dell'elemento coperto se questo migliora l'efficacia della relazione di copertura. Per esempio, si potrebbe effettuare un'analisi della regressione per stabilire una relazione statistica tra l'elemento coperto (per esempio un'operazione in caffè brasiliano) e lo strumento di copertura (per esempio un'operazione in caffè colombiano). Se sussiste una relazione statistica valida tra le due variabili (ossia tra i prezzi unitari del caffè brasiliano e del caffè colombiano), la curva della linea della regressione può essere utilizzata per stabilire il rapporto di copertura che ottimizzerà l'efficacia prevista. Per esempio, se la curva della linea di regressione è 1,02, un rapporto di copertura basato su una quantità pari a 0,98 di elementi coperti e 1,00 dello strumento di copertura ottimizza l'efficacia prevista. Tuttavia, la relazione di copertura può determinare inefficacia che è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio durante il periodo della relazione di copertura.
Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti (paragrafi 83 e 84)
AG101
Una copertura di una posizione netta complessiva (ad esempio il netto di tutte le attività e passività a tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che di uno specifico elemento coperto, non soddisfa le condizioni per la contabilizzazione come operazione di copertura. Tuttavia si può ottenere quasi il medesimo effetto sull'utile (perdita) d'esercizio designando come elemento coperto parte degli elementi sottostanti. Per esempio, se una banca ha CU100 di attività e CU90 di passività con rischi e condizioni di natura simile e copre l'esposizione netta di CU10, può indicare come elemento coperto i CU10 delle attività. Tale indicazione può essere usata se tali attività e passività sono strumenti a tasso fisso, nel qual caso si ha una copertura del fair value (valore equo), o se sono entrambi strumenti a tasso variabile, nel cui caso si ha una copertura dei flussi finanziari. In maniera simile, se l'entità si è impegnata ad acquistare CU100 in valuta estera e a vendere CU90 in valuta estera, può coprire l'importo netto di CU10 acquisendo un derivato e designandolo come strumento di copertura associato con CU10 dell'impegno irrevocabile di acquisto di CU100.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi da 85 a 102)
AG102
Un esempio di una copertura del fair value (valore equo) è una copertura dell'esposizione alle variazioni del fair value (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso dovuti ai cambiamenti dei tassi di interesse. Tale copertura potrebbe essere effettuata dall'emittente o dal possessore.
AG103
Un esempio della copertura dei flussi finanziari è l'utilizzo di uno swap per cambiare il debito a tasso variabile in un debito a tasso fisso (ossia una copertura di un'operazione futura in cui i futuri flussi finanziari coperti sono i futuri pagamenti di interesse).
AG104
Una copertura di un impegno irrevocabile (per esempio una copertura di una variazione dei prezzi del carburante relativi a un impegno contrattuale non rilevato da un'impresa elettrica di acquistare carburante a un prezzo fisso) è una copertura di un'esposizione a una variazione di fair value (valore equo). Di conseguenza tale copertura è una copertura del fair value (valore equo). Tuttavia, secondo il paragrafo 87 una copertura del rischio di cambio di un impegno irrevocabile potrebbe alternativamente essere contabilizzata come una copertura dei flussi finanziari.
Valutazione dell'efficacia della copertura
AG105
Una copertura è considerata altamente efficace soltanto se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
All'inizio della copertura e in periodi successivi, la copertura è prevista essere altamente efficace nel realizzare una compensazione nelle variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto durante il periodo per il quale la copertura è designata. Tale aspettativa può essere dimostrata in diversi modi, includendo un confronto tra le precedenti variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e le precedenti variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura, o dimostrando un'alta correlazione statistica tra il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto e quelli dello strumento di copertura. L'entità può scegliere un rapporto di copertura diverso da uno a uno per migliorare l'efficacia della copertura come descritto nel paragrafo AG100.
b)
I risultati effettivi della copertura rientrano in una gamma dell'80-125 per cento. Ad esempio, se i risultati effettivi sono tali che la perdita sullo strumento di copertura è CU120 e l'utile sullo strumento liquido è CU100, la compensazione può essere valutata pari a 120/100, ossia 120 per cento, oppure 100/120, ossia 83 per cento. In questo esempio, supponendo che la copertura soddisfi la condizione in a), l'entità concluderebbe che la copertura è stata altamente efficace.
AG106
L'efficacia è valutata, come minimo, al momento in cui l'entità redige il suo bilancio annuale o intermedio.
AG107
Il presente Principio non specifica un unico criterio per la valutazione dell'efficacia della copertura. Il criterio che l'entità adotta per valutare l'efficacia della copertura dipende dalla strategia di gestione del rischio adottata dalla direzione aziendale. Per esempio, se la strategia di gestione del rischio dell'entità consiste nel rettificare periodicamente l'importo dello strumento di copertura al fine di riflettere i cambiamenti della posizione coperta, l'entità deve dimostrare che si prevede che la copertura sia altamente efficace soltanto fino a quando l'importo dello strumento di copertura è successivamente rettificato. In alcune circostanze, l'entità adotta metodi differenti per differenti tipologie di coperture. La documentazione dell'entità sulla sua strategia di copertura include le sue procedure per la valutazione dell'efficacia. Queste specificano se la valutazione include tutti gli utili e le perdite su di uno strumento di copertura o se il valore temporale dello strumento è escluso.
AG107A
[…].
AG108
Se le condizioni principali dello strumento di copertura e dell'attività coperta, passività, impegno irrevocabile o dell'operazione programmata altamente probabile sono le medesime, le variazioni del fair value (valore equo) e dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto potrebbero compensarsi l'un l'altro completamente, sia quando la copertura è stipulata sia successivamente. Ad esempio, è verosimile che un interest rate swap sia uno copertura efficace se sia lo strumento di copertura sia l'elemento coperto presentano eguali valori nozionali e di capitale, condizioni, date di revisione del prezzo, date di incasso e di pagamento di interessi e di capitale, e criteri per determinare i tassi di interesse. Inoltre, una copertura di un acquisto programmato altamente probabile di una merce con un contratto forward è probabile essere altamente efficace se:
a)
il contratto forward riguarda l'acquisto della stessa quantità della stessa merce allo stesso momento e localizzazione dell'acquisto coperto programmato;
b)
il fair value (valore equo) del contratto forward alla sottoscrizione è pari a zero; e
c)
il cambiamento nello sconto o nel premio sul contratto forward è escluso dalla valutazione dell'efficacia e rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio oppure il cambiamento dei flussi finanziari attesi sull'operazione programmata altamente probabile è basato sul prezzo forward della merce.
AG109
A volte lo strumento di copertura compensa soltanto parte del rischio coperto. Per esempio, una copertura non sarebbe completamente efficace se lo strumento di copertura e l'elemento coperto fossero denominati in valute diverse che non si muovono in maniera abbinata. Inoltre, una copertura del rischio di tasso di interesse che si ha usando un derivato non sarebbe pienamente efficace se parte del cambiamento del fair value (valore equo) del derivato fosse attribuibile al rischio di credito della controparte.
AG110
Per qualificarsi per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, la copertura deve far riferimento a un rischio specifico identificato e designato e non semplicemente a rischi generici connessi all'attività imprenditoriale dell'entità e deve, in ultima analisi, incidere sull'utile (perdita) dell'entità. La contabilizzazione come operazione di copertura non si applica alla copertura del rischio di obsolescenza di un'attività fisica o del rischio di esproprio governativo di un immobile; l'efficacia non può essere infatti valutata perché tali rischi non sono valutabili attendibilmente.
AG110A
Il paragrafo 74(a) permette all'entità di separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e di designare come strumento di copertura solo la variazione del valore intrinseco del contratto di opzione. Tale designazione può risultare in una relazione di copertura perfettamente efficace nel compensare le variazioni dei flussi finanziari attribuibili a un rischio unilaterale coperto di un'operazione programmata, se le condizioni principali dell'operazione programmata e dello strumento di copertura sono uguali.
AG110B
Se una entità designa un'opzione acquistata nella sua interezza come lo strumento di copertura di un rischio unilaterale derivante da un'operazione programmata, la relazione di copertura non sarà perfettamente efficace. Ciò in quanto il premio pagato per l'opzione include il valore temporale e, come stabilito nel paragrafo AG99BA, un rischio unilaterale designato non include il valore temporale di un'opzione. Pertanto in questa situazione non vi sarà compensazione tra i flussi finanziari relativi al valore temporale del premio dell'opzione pagato e il rischio coperto designato.
AG111
Nel caso del rischio di tasso di interesse, l'efficacia della copertura può essere valutata preparando un piano di scadenze per attività e passività finanziarie che mostri l'esposizione netta al tasso di interesse per ogni periodo di tempo, a patto che l'esposizione netta sia associata a un'attività o passività specifica (o a un gruppo specifico di attività o passività o ad una parte specifica di queste) dando origine all'esposizione netta, e l'efficacia della copertura è valutata con riferimento a tale attività o passività.
AG112
Nel valutare l'efficacia della copertura, l'entità generalmente considera il valore temporale del denaro. Il tasso fisso di interesse su di un elemento coperto non è necessario che corrisponda esattamente al tasso fisso di interesse su di uno swap designato come copertura del fair value (valore equo). Né il tasso di interesse variabile su di un'attività o su di una passività fruttifera di interessi è necessario sia lo stesso del tasso di interesse variabile di uno swap designato come copertura di un flusso finanziario. Il fair value (valore equo) di uno swap deriva dai suoi regolamenti netti. I tassi fissi e variabili su di uno swap possono essere modificati senza incidere sul regolamento netto se entrambi sono cambiati per un medesimo importo.
AG113
Se l'entità non soddisfa i criteri di efficacia della copertura, l'entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dall'ultima data in cui è stato dimostrato di aver soddisfatto tali criteri. Tuttavia, se l'entità identifica l'evento o il cambiamento delle circostanze che ha portato la relazione di copertura a non soddisfare i criteri di efficacia e dimostra che la copertura era efficace prima dell'evento o cambiamento delle circostanze verificatesi, l'entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dalla data dell'evento o cambiamento delle circostanze.
AG113A
Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una controparte di compensazione e dei cambiamenti apportati descritti nei paragrafi 91(a)(ii) e 101(a)(ii) dovranno riflettersi nella valutazione dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione dell'efficacia della copertura.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse
AG114
Nella copertura del fair value (valore equo) dell'esposizione al rischio di tasso di interesse associato a un portafoglio di attività o passività finanziarie, l'entità soddisfa le disposizioni del presente Principio se rispetta le procedure di cui alle lettere a)-i) e ai successivi paragrafi AG115-AG132.
a)
Come parte del processo di gestione del proprio rischio, l'entità identifica un portafoglio di elementi di cui desidera coprire il rischio di tasso di interesse. Il portafoglio può includere soltanto attività, soltanto passività, o entrambe attività e passività. L'entità può identificare due o più portafogli, nel qual caso applica la seguente guida a ogni portafoglio separatamente.
b)
L'entità analizza il portafoglio in periodi di revisione dei prezzi basati su date di revisione dei prezzi previste piuttosto che contrattuali. L'analisi in periodi di revisione dei prezzi può essere svolta in modi diversi inclusa la programmazione dei flussi finanziari nei periodi in cui sono previsti verificarsi o la programmazione degli importi di capitale nozionale in tutti i periodi fino a quando si prevede che si verifichi la revisione dei prezzi.
c)
Sulla base della presente analisi, l'entità decide l'importo che desidera coprire. L'entità individua come elemento coperto un importo di attività o passività (ma non un importo netto) dal portafoglio identificato pari all'importo che desidera designare come coperto. […].
d)
L'entità individua il rischio di tasso di interesse che copre. Questo rischio potrebbe essere una parte del rischio di tasso di interesse in ognuno degli elementi nella posizione coperta, quale un tasso di interesse di riferimento (per esempio LIBOR).
e)
L'entità individua uno o più strumenti di copertura per ogni periodo di revisione dei prezzi.
f)
Sulla base di quanto individuato in c)-e) sopra, l'entità accerta all'inizio e in esercizi successivi, se si prevede che la copertura sia altamente efficace durante il periodo per il quale la copertura è stata individuata.
g)
Periodicamente, l'entità misura la variazione del fair value (valore equo) dell'elemento coperto (come indicato in (c)) che è attribuibile al rischio coperto (come indicato in d)) […]. A condizione che si determini effettivamente che la copertura sia stata altamente efficace quando accertata utilizzando il metodo documentato dell'entità per la valutazione dell'efficacia, l'entità rileva la variazione nel fair value (valore equo) dell'elemento coperto come un'utile o una perdita nel prospetto di conto economico complessivo e in una di due voci distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come descritto nel paragrafo 89A. La variazione del fair value (valore equo) non può essere attribuita a singole attività o passività.
h)
L'entità valuta la variazione del fair value (valore equo) dello/gli strumento/i di copertura (come indicato in (e)) e la rileva come utile o perdita nel prospetto di conto economico complessivo. Il fair value (valore equo) dello/gli strumento/i di copertura è rilevato come attività o passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
i)
Eventuali situazioni di inefficacia (27) saranno rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio come differenza tra la variazione del fair value (valore equo) a cui si fa riferimento in g) e quella in h).
AG115
Il presente approccio è illustrato più dettagliatamente di seguito. L'approccio deve essere applicato soltanto alla copertura del fair value (valore equo) del rischio di tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie.
AG116
Il portafoglio identificato nel paragrafo AG114, lettera a), potrebbe contenere attività e passività. Alternativamente potrebbe essere un portafoglio che contiene soltanto attività, o soltanto passività. Il portafoglio è utilizzato per determinare l'importo delle attività o passività che l'entità desidera coprire. Tuttavia, il portafoglio di per sé non è indicato come l'elemento coperto.
AG117
Nell'applicazione del paragrafo AG114, lettera b), l'entità determina la data prevista di revisione dei prezzi di un elemento come la prima delle date in cui tale elemento si preveda giunga a scadenza o subisca una revisione dei prezzi in base ai tassi di mercato. Le date previste di revisione dei prezzi sono stimate all'inizio della copertura e durante tutto il periodo della copertura, sulla base dell'esperienza storica e altre informazioni disponibili, incluse le informazioni e le aspettative riguardanti i tassi di pagamento anticipato, tassi di interesse e l'interazione tra questi. Le entità che non hanno una loro specifica esperienza o una esperienza insufficiente, utilizzano l'esperienza di un gruppo simile per strumenti finanziari similari. Queste stime sono riviste periodicamente e aggiornate alla luce dell'esperienza. Nel caso di un elemento a tasso fisso che è pagabile anticipatamente, la data prevista di revisione dei prezzi è la data in cui si prevede sia effettuato il pagamento anticipato salvo che si rivedano i prezzi in base ai tassi di mercato a una data precedente. Per un gruppo di elementi simili, l'analisi in periodi di tempo che si basano su date previste per la revisione dei prezzi può diventare una ripartizione di una percentuale del gruppo, piuttosto che di elementi singoli, ad ogni periodo di tempo. L'entità può applicare altre metodologie per tali fini di ripartizione. Per esempio, può utilizzare un moltiplicatore del tasso di pagamento anticipato per ripartire i finanziamenti a periodi di tempo che si basano sulle date previste di revisione dei prezzi. Tuttavia, la metodologia per tale ripartizione deve soddisfare le procedure e gli obiettivi di gestione del rischio dell'entità.
AG118
Come esempio della designazione illustrata nel paragrafo AG114, lettera c), se in un particolare periodo di revisione dei prezzi l'entità stima di avere attività a tasso fisso pari a CU100 e passività a tasso fisso pari a CU80 e decide di coprire tutta la posizione netta di CU20, indica come elemento coperto attività pari a CU20 (una parte delle attività). La designazione è espressa come "importo in valuta" (per esempio un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che come singole attività. Ne consegue che tutte le attività (o passività) soggette a copertura — ossia tutti i CU100 dell'esempio precedente — devono essere elementi il cui fair value (valore equo) cambia in relazione al tasso di interesse coperto […].
AG119
L'entità inoltre soddisfa le disposizioni relative ad altre designazioni e documentazioni esposte nel paragrafo 88, lettera a). Per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, questa designazione e documentazione specificano la politica dell'entità per tutte le variabili che sono utilizzate per identificare l'importo che è coperto e come l'efficacia è misurata, incluso quanto segue:
a)
quali attività e passività sono da includere nel portafoglio e la base da utilizzare per eliminarle dal portafoglio;
b)
come l'entità stima le date di revisione dei prezzi, incluso su quali assunti di tasso di interesse si basano le stime delle percentuali di pagamento anticipato e la base per modificare tali stime. Lo stesso metodo è utilizzato per entrambe le stime iniziali fatte al momento in cui l'attività o la passività sono incluse nel portafoglio coperto e per qualsiasi revisione successiva di tali stime;
c)
il numero e la durata dei periodi di tempo di revisione dei prezzi.
d)
con quale frequenza l'entità verifica l'efficacia […];
e)
la metodologia utilizzata dall'entità per determinare l'importo di attività o passività che sono designate come elemento coperto […];
f)
[…], se l'entità verificherà l'efficacia per ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi individualmente, per tutti i periodi di tempo cumulativamente, o utilizzando alcune combinazioni delle due.
Le politiche specificate nella designazione e documentazione della relazione di copertura devono soddisfare le procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell'entità. I cambiamenti nelle politiche non devono essere fatti arbitrariamente. Questi devono essere giustificati in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato e ad altri fattori e devono basarsi su, ed essere coerenti con, le procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell'entità.
AG120
Lo strumento di copertura a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera e) può essere un derivato singolo o un portafoglio di derivati ognuno dei quali contiene un'esposizione al rischio di tasso di interesse coperto indicato nel paragrafo AG114, lettera d), (per esempio un portafoglio di swap su tasso di interesse ognuno dei quali contiene un'esposizione al LIBOR). Tale portafoglio di derivati può contenere posizioni di rischio che si compensano. Tuttavia potrebbe non includere opzioni vendute o opzioni vendute nette, perché il Principio (28) non consente che tali opzioni siano designate come strumenti di copertura (eccetto quando un'opzione venduta è designata a compensazione di un'opzione acquistata). Se lo strumento di copertura copre l'importo indicato nel paragrafo AG114, lettera c), per più di un periodo di tempo di revisione dei prezzi, è ripartito tra tutti i periodi di tempo che copre. Tuttavia tutto lo strumento di copertura deve essere allocato a quei periodi di revisione dei prezzi perché il Principio (29) non consente che una relazione di copertura sia designata soltanto per una parte del periodo di tempo durante il quale uno strumento di copertura rimane in essere.
AG121
Quando l'entità misura la variazione del fair value (valore equo) di un elemento pagabile anticipatamente secondo quanto previsto dal paragrafo AG114, lettera g), una variazione di tasso di interesse influisce sul fair value (valore equo) dell'elemento pagato anticipatamente in due modi: influisce sul fair value (valore equo) dei flussi finanziari contrattuali e sul fair value (valore equo) dell'opzione di pagamento anticipato che è contenuta in un elemento pagabile anticipatamente. Il paragrafo 81 del Principio permette che l'entità individui una parte di un'attività o di una passività finanziaria, che condivide un'esposizione a un rischio comune, come elemento coperto, a condizione che l'efficacia possa essere misurata. […].
AG122
Il Principio non specifica le tecniche utilizzate per determinare l'importo a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera g), ossia il cambiamento del fair value (valore equo) dell'elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto. […]. Non è appropriato assumere che le variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto siano pari ai cambiamenti del valore dello strumento di copertura.
AG123
Il paragrafo 89A richiede che se l'elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è un'attività, il cambiamento del fair value (valore equo) è presentato in una voce distinta dell'attivo. Viceversa, se l'elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è una passività, il cambiamento del valore è presentato in una voce distinta del passivo. Queste sono le voci distinte a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera g). Non è richiesta una attribuzione specifica a singole attività (o passività).
AG124
Il paragrafo AG114, lettera i), indica che l'inefficacia deriva dalla misura in cui il cambiamento del fair value (valore equo) dell'elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto, differisce dal cambiamento del fair value (valore equo) del derivato di copertura. Tale differenza può derivare da una serie di ragioni, inclusi:
a)
[…];
b)
elementi nel portafoglio coperto che subiscono una riduzione di valore o sono eliminati contabilmente;
c)
le date di pagamento dello strumento di copertura che sono diverse da quelle dell'elemento coperto; e
d)
altre cause […].
Tale inefficacia (30) deve essere identificata e rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
AG125
Generalmente, l'efficacia della copertura sarà migliorata:
a)
se l'entità programma elementi con caratteristiche di prepagamento diverse in modo da considerare le differenze di comportamento nel pagamento anticipato.
b)
quando il numero di elementi nel portafoglio è maggiore. Quando soltanto pochi elementi sono contenuti nel portafoglio, è probabile che si verifichi un'inefficacia relativamente notevole se uno degli elementi prepaga prima o dopo rispetto a quando previsto. Viceversa, quando il portafoglio contiene diversi elementi, il metodo del pagamento anticipato può essere previsto più accuratamente.
c)
quando i periodi di tempo della revisione dei prezzi utilizzati sono più brevi (per esempio un mese invece di tre). I periodi di tempo più brevi per la revisione dei prezzi riducono l'effetto di eventuali diversità tra le date di revisione dei prezzi e di pagamento (nel periodo di tempo di revisione dei prezzi) dell'elemento coperto e di quelle dello strumento di copertura.
d)
se maggiore è la frequenza con cui l'importo dello strumento di copertura è rettificato per riflettere i cambiamenti nell'elemento coperto (per esempio a causa dei cambiamenti nelle previsioni di pagamento anticipato).
AG126
L'entità verifica l'efficacia periodicamente. […]
AG127
Quando si valuta l'efficacia, l'entità distingue le revisioni delle date stimate di revisione dei prezzi di attività (o passività) esistenti da quelle relative a nuove attività (o passività), con soltanto le prime che danno origine all'inefficacia. […]. Una volta che l'inefficacia è stata rilevata come illustrato sopra, l'entità stabilisce una nuova stima delle attività totali (o passività) in ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi, incluse le nuove attività (o passività) che si sono originate dall'ultima volta in cui si è verificata l'efficacia, e individua un nuovo importo come elemento coperto e una nuova percentuale come percentuale coperta. […]
AG128
Elementi per i quali era originariamente programmato un periodo di revisione dei prezzi possono essere eliminati contabilmente a causa di un pagamento anticipato rispetto a quanto previsto, di una svalutazione tale da condurre alla cancellazione o di una cessione. Quando ciò si verifica, l'importo della variazione di fair value (valore equo) incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG114, lettera g), che fa riferimento alla voce eliminata deve essere rimosso dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e incluso nell'utile o nella perdita che deriva dall'eliminazione contabile dell'elemento. A questo scopo, è necessario conoscere il(i) periodo(i) di tempo della revisione dei prezzi in cui l'elemento eliminato era programmato poiché questo determina il(i) periodo(i) di revisione dei prezzi da cui rimuoverlo e quindi l'importo da rimuovere dalla voce distinta a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114, lettera g). Quando un elemento è eliminato, se si può determinare in quale periodo di tempo era incluso, viene rimosso da tale periodo di tempo. Diversamente, è rimosso dal periodo di tempo immediatamente precedente se l'eliminazione contabile risultava da maggiori pagamenti anticipati rispetto ai previsti ovvero ripartito tra tutti i periodi di tempo che contenevano l'elemento eliminato contabilmente su base sistematica e razionale se l'elemento era venduto o era soggetto a una riduzione di valore.
AG129
Inoltre eventuali importi relativi a un particolare periodo di tempo che non sono stati eliminati allo scadere del periodo di tempo sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio in quel periodo (cfr. paragrafo 89A). […]
AG130
[…].
AG131
Se l'importo coperto per un periodo di tempo di revisione dei prezzi è ridotto senza che le attività (o passività) connesse siano eliminate contabilmente, l'importo incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG114, lettera g), che fa riferimento alla riduzione deve essere ammortizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 92.
AG132
L'entità può desiderare di applicare l'approccio esposto nei paragrafi AG114-AG131 a una copertura di portafoglio che è stata precedentemente contabilizzata come una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dallo IAS 39. Tale entità potrebbe revocare la precedente designazione di una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dal paragrafo 101, lettera d), e potrebbe applicare le disposizioni esposte in tale paragrafo. Essa inoltre potrebbe rideterminare la copertura come una copertura del fair value (valore equo) e potrebbe applicare prospetticamente il criterio esposto nei paragrafi AG114-AG131 a esercizi successivi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE (PARAGRAFI 103-108C)
AG133
Una entità può aver designato una operazione infragruppo programmata come elemento coperto all'inizio di un esercizio che comincia il 1o gennaio 2005 o in data successiva (oppure, ai fini della rideterminazione delle informazioni comparative, all'inizio di un esercizio comparativo precedente), in una operazione di copertura che si qualificherebbe per la contabilizzazione come tale in conformità con il presente Principio (come modificato dall'ultima frase del paragrafo 80). Tale entità può utilizzare quella designazione per applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura nel suo bilancio consolidato dall'inizio dell'esercizio che comincia il 1o gennaio 2005 o in data successiva (o dall'inizio dell'esercizio comparativo precedente). Tale entità deve anche applicare i paragrafi AG99A e AG99B dall'inizio dell'esercizio che comincia il 1o gennaio 2005 o in data successiva. Tuttavia, in conformità del paragrafo 108B, essa non è tenuta ad applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative per gli esercizi precedenti.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 40
Investimenti immobiliari
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è definire il trattamento contabile degli investimenti immobiliari e le connesse disposizioni informative.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato per la rilevazione, valutazione e informativa connessa agli investimenti immobiliari.
3
[Eliminato]
4
Il presente Principio non si applica a:
a)
attività biologiche connesse all'attività agricola (cfr. IAS 41 Agricoltura e IAS 16 Immobili, impianti e macchinari); e
b)
diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.
DEFINIZIONI
5
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
Il costo è l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti corrisposto o il fair value (valore equo) di altro corrispettivo dato per acquisire un'attività, al momento dell'acquisto o della costruzione o, ove applicabile, l'importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche di altri IFRS, per esempio l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere l'IFRS 13 Valutazione del fair value).
L'investimento immobiliare è una proprietà immobiliare (terreno o fabbricato — o parte di fabbricato — o entrambi) posseduta (dal proprietario o dal locatario in quanto attività consistente nel diritto di utilizzo) al fine di conseguire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambe le motivazioni, piuttosto che per:
a)
l'uso nella produzione o nella fornitura di beni o prestazione di servizi o nell'amministrazione aziendale; o
b)
la vendita, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.
L'immobile ad uso del proprietario è un immobile posseduto (dal proprietario o dal locatario in quanto attività consistente nel diritto di utilizzo) per l'uso nella produzione o nella fornitura di beni o prestazione di servizi, ovvero nell'amministrazione aziendale.
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COME INVESTIMENTI IMMOBILIARI O IMMOBILI AD USO DEL PROPRIETARIO
6
[Eliminato]
7
Un investimento immobiliare è posseduto al fine di percepire canoni d'affitto o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambi i motivi. Perciò un investimento immobiliare origina flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività possedute dall'entità. Ciò distingue un investimento immobiliare da un immobile ad uso del proprietario. La produzione o la fornitura di beni o servizi (o l'uso dell'immobile nell'amministrazione aziendale) origina flussi finanziari che sono attribuibili non soltanto all'immobile, ma anche ad altre attività utilizzate nel processo produttivo o nella fornitura dei beni. Agli immobili ad uso del proprietario si applica l'IFRS 16 Leasing mentre agli immobili ad uso del proprietario posseduti da un locatario in quanto attività consistente nel diritto di utilizzo si applica l'IFRS 16.
8
I seguenti sono esempi di investimenti immobiliari:
a)
un terreno posseduto per un apprezzamento a lungo termine del capitale investito, piuttosto che per la vendita nel breve termine nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;
b)
un terreno posseduto per un utilizzo futuro al momento non ancora determinato. (Se l'entità non ha ancora deciso se utilizzerà il terreno ad uso del proprietario o per la vendita nel breve periodo, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale, il terreno è trattato come se posseduto per l'apprezzamento del capitale investito);
c)
un edificio di proprietà dell'entità (o un attività consistente nel diritto di utilizzo connessa con l'edificio di proprietà dell'entità) e concesso in locazione tramite una o più leasing operativi;
d)
un edificio attualmente non occupato ma posseduto al fine di essere locato tramite una o più operazioni di leasing operativo;
e)
un immobile che al momento attuale è costruito o sviluppato per un utilizzo futuro come investimento immobiliare.
9
I seguenti sono esempi di elementi che non sono investimenti immobiliari e che, perciò, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:
a)
un immobile destinato alla vendita, nel corso del normale svolgimento dell'attività imprenditoriale o nel processo di costruzione o sviluppo finalizzato ad una successiva vendita (cfr. IAS 2 Rimanenze); per esempio un immobile acquisito esclusivamente in prospettiva di una sua successiva dismissione nel futuro prossimo o perché esso sia sviluppato e successivamente venduto;
b)
[Eliminato]
c)
un immobile ad uso del proprietario (cfr. IAS 16 e IFRS 16), inclusi (tra gli altri) immobili posseduti per un utilizzo futuro come immobile ad uso del proprietario, immobili posseduti per un futuro sviluppo e un successivo utilizzo come immobili ad uso del proprietario, immobili a uso dei dipendenti (sia nel caso che i dipendenti paghino un canone di locazione a tassi di mercato sia nel caso in cui non lo facciano) e immobili ad uso del proprietario in procinto di essere dimessi;
d)
[Eliminato]
e)
immobili che sono dati in locazione a un'altra entità tramite un leasing finanziario.
10
Alcuni immobili includono una parte posseduta allo scopo di percepire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito e un'altra parte posseduta per l'impiego nella produzione o nella fornitura di beni o servizi ovvero nell'amministrazione aziendale. Se tali parti possono essere vendute separatamente (o locate separatamente tramite un contratto di leasing finanziario), l'entità contabilizza tali parti separatamente. Se queste, invece, non possono essere vendute separatamente, l'immobile costituisce un investimento immobiliare solo se una parte non significativa è posseduta per essere impiegata nella produzione o nella fornitura di beni o servizi ovvero nell'amministrazione aziendale.
11
In alcuni casi, l'entità fornisce servizi sussidiari agli occupanti dell'immobile che possiede. Tale entità tratta tale immobile come un investimento immobiliare se i servizi rappresentano una componente non significativa del contratto nel suo insieme. Un esempio potrebbe essere rappresentato dal caso in cui il proprietario di un edificio locato a uso ufficio fornisce servizi di sicurezza e manutenzione ai conduttori che occupano l'edificio.
12
In altre circostanze, i servizi forniti sono significativi. Per esempio, se l'entità gestisce un hotel di cui è proprietaria, i servizi forniti ai clienti sono significativi per il progetto considerato nel suo insieme. Perciò, un hotel gestito dal proprietario deve essere considerato un immobile ad uso del proprietario, piuttosto che un investimento immobiliare.
13
Può essere difficoltoso stabilire se i servizi sussidiari siano così significativi da far sì che un immobile non possa essere qualificato come un investimento immobiliare. Per esempio, il proprietario di un hotel alcune volte trasferisce talune responsabilità a terzi in base a un contratto di gestione. I termini di tali contratti possono essere assai vari. Da un lato, la posizione del proprietario potrebbe, nella sostanza, essere assimilata a quella di un investitore passivo. Dall'altro lato, il proprietario potrebbe semplicemente aver affidato funzioni operative a terzi mantenendo una significativa esposizione alla variazione nei flussi finanziari generati dall'attività dell'hotel.
14
Per determinare se un immobile può essere considerato come investimento immobiliare occorre una valutazione. L'entità sviluppa criteri propri così da poter formulare tale valutazione coerentemente con la definizione di investimento immobiliare e le relative indicazioni contenute nei paragrafi da 7 a 13. Il paragrafo 75, lettera c), richiede all'entità di indicare questi criteri quando la classificazione risulti difficoltosa.
14A
È necessaria una valutazione anche per determinare se l'acquisizione di un investimento immobiliare rappresenta l'acquisizione di un'attività o di un gruppo di attività o di un'aggregazione aziendale che rientri nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali. Per poter stabilire se si tratta di un'aggregazione aziendale occorre far riferimento all'IFRS 3. Le argomentazioni esposte nei paragrafi 7-14 del presente Principio consentono di stabilire se un immobile è da considerare ad uso del proprietario o come investimento immobiliare, e non di determinare se l'acquisizione di un immobile rappresenti un'aggregazione aziendale o meno in base alle specifiche dell'IFRS 3. Per stabilire se una determinata operazione soddisfi o meno la definizione di aggregazione aziendale in base alle specifiche dell'IFRS 3 e se includa un investimento immobiliare ai sensi del presente Principio è necessaria l'applicazione separata di entrambi i Principi contabili.
15
In alcune circostanze, l'entità è proprietaria di un immobile che è locato ed occupato dalla controllante o da un'altra controllata. L'immobile non può essere considerato come investimento immobiliare nel bilancio consolidato, poiché esso risulta ad uso del proprietario nella prospettiva del gruppo. Tuttavia l'immobile, nell'ottica dell'entità che ne è proprietaria, costituisce un investimento immobiliare se soddisfa la definizione di cui al paragrafo 5. Pertanto, nel proprio bilancio individuale, il locatore tratta l'immobile come un investimento immobiliare.
RILEVAZIONE
16
Un investimento immobiliare di proprietà deve essere rilevato come attività quando, e solo quando:
a)
è probabile che i benefici economici futuri che sono associati all'investimento immobiliare affluiranno all'entità; e
b)
il costo dell'investimento immobiliare può essere valutato attendibilmente.
17
L'entità valuta secondo questo principio di rilevazione tutti i suoi costi per l'investimento immobiliare nel momento in cui sono sostenuti. Questi includono i costi sostenuti inizialmente per acquisire un investimento immobiliare e i costi sostenuti successivamente per migliorarlo, sostituirne una parte ovvero effettuare la manutenzione.
18
Secondo il principio di rilevazione di cui al paragrafo 16, l'entità non rileva i costi di manutenzione ordinaria di tale immobile nel valore contabile di un investimento immobiliare. Piuttosto, questi costi sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio man mano che si sostengono. I costi di manutenzione ordinaria sono principalmente i costi di manodopera e dei beni di consumo, e possono includere il costo di piccoli ricambi. La finalità di queste spese è spesso indicata come "riparazioni e manutenzione" dell'immobile.
19
Alcuni elementi degli investimenti immobiliari possono essere stati acquistati tramite sostituzione. Per esempio, le mura interne possono essere sostituzioni delle mura originali. Secondo quanto previsto dal principio di rilevazione, l'entità rileva nel valore contabile di un investimento immobiliare esistente il costo di sostituzione di un elemento al momento in cui il costo è sostenuto se i criteri di rilevazione sono soddisfatti. Il valore contabile degli elementi sostituiti è eliminato secondo le disposizioni sull'eliminazione contabile contenute nel presente Principio.
19A
L'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo deve essere valutato conformemente all'IFRS 16.
VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE
20
Un investimento immobiliare deve essere valutato inizialmente al costo. I costi di transazione devono essere inclusi nella valutazione iniziale.
21
Il costo di un investimento immobiliare acquisito comprende il prezzo di acquisto e qualsiasi spesa a esso direttamente attribuibile. Le spese direttamente attribuibili includono, per esempio, i compensi professionali per la prestazione di servizi legali, le imposte per il trasferimento della proprietà degli immobili e altri costi di transazione.
22
[Eliminato]
23
Il costo di un investimento immobiliare non è incrementato da:
a)
i costi iniziali di avvio (a meno che questi occorrano a mettere il bene nelle condizioni necessarie per essere operativo nel modo inteso dalla direzione aziendale),
b)
perdite operative sostenute prima che l'investimento immobiliare raggiunga il pianificato livello di impiego, o
c)
importi anormali di materiale perso, costo del personale o altre risorse impiegate per costruire o migliorare l'immobile.
24
Se il pagamento dell'investimento immobiliare viene differito, il suo costo deve essere fatto coincidere con l'equivalente prezzo per contanti. La differenza tra tale importo e il pagamento complessivo è rilevata come un interesse passivo lungo tutto il periodo di dilazione.
25
[Eliminato]
26
[Eliminato]
27
Uno o più investimenti immobiliari possono essere acquistati in cambio di una o più attività non monetarie, ovvero di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale investimento immobiliare è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale o b) né il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta né quello dell'attività ceduta sia valutabile attendibilmente. L'attività acquistata è valutata in questo modo anche se l'entità non può immediatamente eliminare contabilmente l'attività ceduta. Se l'attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è quantificato come il valore contabile dell'attività ceduta.
28
L'entità determina se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui ci si attende che i suoi flussi finanziari futuri varino a seguito dell'operazione. Un'operazione di scambio ha sostanza commerciale se:
a)
la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell'attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita; ovvero
b)
il valore specifico all'entità della parte delle sue attività interessata dall'operazione varia a seguito dello scambio; e
c)
la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività scambiate.
Al fine di determinare se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore specifico all'entità della parte delle sue attività interessata dall'operazione deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l'entità debba svolgere calcoli dettagliati.
29
Il fair value (valore equo) di un'attività è valutato attendibilmente se a) non è significativa la variabilità nella serie di valutazioni ragionevoli del fair value per tale attività, ovvero se b) le probabilità delle varie stime rientranti nella serie possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se l'entità è in grado di misurare attendibilmente il fair value dell'attività ricevuta o dell'attività ceduta, allora il fair value dell'attività ceduta è utilizzato per determinare il costo, a meno che il fair value dell'attività ricevuta non sia più chiaramente evidente.
29A
L'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo deve essere valutato inizialmente al costo conformemente all'IFRS 16.
VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE
Principi contabili
30
A eccezione di quanto indicato al paragrafo 32A, l'entità deve adottare come principio contabile o il modello del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi da 33 a 55 oppure il modello del costo di cui al paragrafo 56 e deve applicare tale principio a tutti i suoi investimenti immobiliari.
31
Lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori stabilisce che un cambiamento volontario di principio contabile deve essere effettuato solo se il cambiamento fa sì che il bilancio fornisca informazioni attendibili e più significative in merito agli effetti di operazioni, altri eventi o condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell'entità. È altamente improbabile che un cambiamento dal modello del fair value (valore equo) al modello del costo possa determinare una rappresentazione contabile più significativa.
32
Il presente Principio richiede a tutte le entità di determinare il fair value degli investimenti immobiliari sia per la valutazione (se l'entità utilizza il modello del fair value) che per la sua informativa (se utilizza il modello del costo). L'entità è incoraggiata, ma non obbligata a determinare il fair value degli investimenti immobiliari sulla base di una stima effettuata da un perito indipendente con riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione.
32A
L'entità può:
a)
scegliere il modello del fair value (valore equo) ovvero il modello del costo per tutti gli investimenti immobiliari collegati a passività che riconoscono un rendimento direttamente collegato al fair value (valore equo) di, o ai rendimenti derivanti da, attività prestabilite che includono tale investimento immobiliare; e
b)
scegliere il modello del fair value (valore equo) ovvero il modello del costo per tutti gli altri investimenti immobiliari, indipendentemente dalla scelta effettuata al punto a).
32B
Alcune entità gestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori benefici determinati in funzione delle quote detenute nel fondo. Analogamente alcune entità emettono contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta i cui elementi sottostanti comprendono investimenti immobiliari. Soltanto ai fini dei paragrafi 32A–32B, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali. Il paragrafo 32A non consente all'entità di valutare la proprietà immobiliare posseduta dal fondo (o che è un elemento sottostante) in parte al costo e in parte al fair value (valore equo) (cfr. l'IFRS 17 Contratti assicurativi per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).
32C
Se l'entità adotta diversi modelli per le due categorie descritte al paragrafo 32 A, le vendite di investimenti immobiliari tra gruppi di attività valutate con modelli diversi devono essere rilevate al fair value (valore equo), e la variazione complessiva del fair value (valore equo) deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Di conseguenza, se un investimento immobiliare è venduto da un gruppo in cui è adottato il modello del fair value (valore equo) a un gruppo in cui è adottato il modello del costo, il fair value (valore equo) dell'investimento alla data della vendita diviene il sostituto del costo.
Modello del fair value (valore equo)
33
Successivamente alla rilevazione iniziale, l'entità che opta per il modello del fair value (valore equo) deve valutare tutti i propri investimenti immobiliari al fair value (valore equo), fatta eccezione per i casi esposti nel paragrafo 53.
34
[Eliminato]
35
Un utile o una perdita derivante da una variazione del fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare deve essere contabilizzato nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui si è verificato.
36–39
[Eliminato]
40
Nel misurare il fair value dell'investimento immobiliare secondo quanto disposto dall'IFRS 13, l'entità deve assicurare che il fair value rifletta, tra le altre cose, i ricavi derivanti da canoni di locazione correnti e da altre ipotesi che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo della proprietà immobiliare alle condizioni di mercato correnti.
40A
Quando utilizza il modello del fair value (valore equo) per valutare l'investimento immobiliare detenuto come attività consistente nel diritto di utilizzo, il locatario deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo, e non la proprietà sottostante, al fair value (valore equo).
41
L'IFRS 16 specifica la base per la rilevazione iniziale del costo dell'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo. Il paragrafo 33 impone di rideterminare, se necessario, gli investimenti immobiliari detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo al fair value (valore equo) se l'entità sceglie il modello del fair value (valore equo). Quando i pagamenti dovuti per il leasing sono ai tassi di mercato, il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo, al netto di tutti i pagamenti dovuti per il leasing (inclusi quelli relativi alle passività del leasing rilevate), al momento dell'acquisizione, dovrebbe essere zero. Quindi, rideterminando l'attività consistente nel diritto di utilizzo per portarla dal costo, secondo quanto previsto dall'IFRS 16, al fair value (valore equo), secondo quanto previsto dal paragrafo 33 (tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 50) non si dovrebbe originare alcun utile o perdita iniziale, a meno che il fair value (valore equo) sia valutato in momenti diversi. Questo potrebbe verificarsi quando si decide di applicare il modello del fair value (valore equo) in un momento successivo alla rilevazione iniziale.
42–47
[Eliminato]
48
In circostanze eccezionali vi sono fin dall'inizio chiare indicazioni, quando l'entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare dopo un cambiamento di uso dello stesso), che la variabilità nella gamma delle valutazioni ragionevoli del fair value sarà talmente ampia e le probabilità dei vari risultati così difficili da valutare, che l'utilità di una specifica valutazione del fair value è nulla. Ciò potrebbe indicare che il fair value dell'immobile non sarà attendibilmente valutabile su base continuativa (vedere paragrafo 53).
49
[Eliminato]
50
Nella determinazione del valore contabile di un investimento immobiliare applicando il modello del fair value (valore equo), l'entità evita il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate come attività o passività distinte. Per esempio:
a)
i macchinari quali ascensori o condizionatori di aria sono spesso parte integrante di un edificio e sono generalmente inclusi nel fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare, invece che essere rilevati separatamente come immobili, impianti e macchinari;
b)
se un ufficio è affittato già arredato, il fair value (valore equo) dell'ufficio generalmente include il fair value (valore equo) del mobilio, poiché il ricavo derivante dall'affitto tiene in considerazione il fatto che l'ufficio è arredato. Quando il mobilio è incluso nel fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare, l'entità non lo rileva come attività distinta;
c)
il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare esclude risconti passivi o ratei attivi derivanti dal leasing operativo, perché l'entità li iscrive come passività o attività distinte;
d)
il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo riflette i flussi finanziari attesi (inclusi i pagamenti variabili dovuti per il leasing che si prevede diventino esigibili). Conseguentemente, se una valutazione ottenuta per un immobile è al netto di tutti i pagamenti previsti sarà necessario riaggiungere le eventuali passività contabilizzate derivanti dal leasing per arrivare al valore contabile dell'investimento immobiliare con il modello del fair value (valore equo).
51
[Eliminato]
52
In alcune circostanze, l'entità si attende che il valore attuale dei suoi pagamenti connessi a un investimento immobiliare (fatta eccezione per i pagamenti riferiti alle passività contabilizzate) eccederà il valore attuale dei relativi introiti monetari. L'entità applica lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali per determinare se rilevare una passività e, se sì, come valutarla.
Impossibilità a valutare attendibilmente il fair value (valore equo)
53
Vi è una presunzione relativa che l'entità possa valutare attendibilmente il fair value di un investimento immobiliare su base continuativa. Comunque, in casi eccezionali, vi è una chiara indicazione sin dal momento in cui l'entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare dopo un cambiamento di uso dello stesso) che il fair value dell'investimento immobiliare non è determinabile attendibilmente dall'entità su base continuativa. Tale problema sorge quando, e solo quando, il mercato per immobili comparabili è inattivo (per esempio, il numero di operazioni svolte di recente è esiguo, i prezzi quotati non sono correnti ovvero i prezzi osservati delle operazioni indicano che il venditore è stato costretto a vendere) e non sono disponibili valutazioni alternative attendibili del fair value (per esempio, sono basate sulle proiezioni dei flussi finanziari attualizzati). Se l'entità stabilisce che il fair value di un investimento immobiliare in costruzione non è valutabile attendibilmente, ma si aspetta che il fair value dell'immobile sarà valutabile attendibilmente una volta che la costruzione sarà terminata, deve valutare tale investimento immobiliare in costruzione al costo finché il suo fair value diventa valutabile attendibilmente o la costruzione è completata, qualora ciò accada prima. Se l'entità stabilisce che il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare (che non sia un investimento immobiliare in costruzione) non è determinabile attendibilmente su base continuativa, l'entità deve valutare tale investimento immobiliare utilizzando il modello del costo di cui allo IAS 16 per gli investimenti immobiliari di proprietà e conformemente all'IFRS 16 per gli investimenti immobiliari detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo. Il valore residuo dell'investimento immobiliare deve essere assunto pari a zero. L'entità deve continuare ad applicare lo IAS 16 o applica l'IFRS 16 fino alla dismissione dell'investimento immobiliare.
53A
Una volta che l'entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare in costruzione che è stato valutato in precedenza al costo, deve valutare tale immobile al suo fair value (valore equo). Dopo che la costruzione di tale immobile è stata completata, si presume che il fair value (valore equo) possa essere valutato attendibilmente. In caso contrario, conformemente al paragrafo 53, l'immobile deve essere contabilizzato utilizzando il modello del costo conformemente allo IAS 16 per le attività di proprietà o all'IFRS 16 per gli investimenti immobiliari detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo.
53B
La presunzione che il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare in costruzione possa essere valutato attendibilmente può essere confutata solo in sede di rilevazione iniziale. L'entità che ha valutato un investimento immobiliare in costruzione al fair value non può concludere che il fair value dell'immobile in questione completato non può essere determinato attendibilmente.
54
Nelle circostanze eccezionali in cui l'entità è costretta, per le motivazioni esposte nel paragrafo 53, a valutare un investimento immobiliare utilizzando il modello del costo secondo quanto previsto dallo IAS 16 o dall'IFRS 16, valuta tutti i propri restanti investimenti immobiliari al fair value (valore equo), inclusi gli investimenti immobiliari in costruzione. In questi casi, sebbene l'entità possa utilizzare il modello del costo per un investimento immobiliare, l'entità deve continuare a contabilizzare ogni altro immobile utilizzando il modello del fair value (valore equo).
55
Se l'entità ha precedentemente valutato un investimento immobiliare al fair value (valore equo), deve continuare a valutare l'immobile al fair value (valore equo) sino alla sua dismissione (o sino a quando l'immobile diviene ad uso del proprietario o sino a quando l'entità dà inizio a un progetto di ristrutturazione dell'immobile per la successiva vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale) anche se le operazioni di mercato comparabili diventano meno frequenti o i prezzi di mercato meno prontamente disponibili.
Modello del costo
56
Dopo la rilevazione iniziale l'entità che opta per il modello del costo deve valutare gli investimenti immobiliari:
a)
in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate se soddisfano i criteri per essere classificati come posseduti per la vendita (o sono inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita);
b)
in conformità all'IFRS 16 se sono detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo e non sono posseduti per la vendita ai sensi dell'IFRS 5; e
c)
in conformità alle disposizioni sul modello di costo dello IAS 16 in tutti gli altri casi.
CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE
57
L'entità deve operare cambiamenti che portano a qualificare un immobile che non era un investimento immobiliare come tale o viceversa quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell'uso. Un cambiamento nell'uso si verifica quando l'immobile soddisfa o cessa di soddisfare la definizione di investimento immobiliare e vi è evidenza del cambiamento nell'uso. Di per sé, un cambiamento delle intenzioni della direzione aziendale circa l'uso di un immobile non costituisce la prova di un cambiamento nell'uso. Esempi di prove di un cambiamento nell'uso comprendono:
a)
l'inizio dell'uso dell'immobile da parte del proprietario, o di un progetto di sviluppo con la prospettiva di un uso dell'immobile da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a immobile ad uso del proprietario;
b)
l'inizio di un progetto di sviluppo con la prospettiva di una vendita futura, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a rimanenza;
c)
la cessazione dell'uso da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da immobile ad uso del proprietario ad investimento immobiliare; e
d)
l'inizio di un contratto di leasing operativo con terzi, per un cambiamento di destinazione da rimanenza ad investimento immobiliare;
e)
[Eliminato]
58
Quando l'entità decide di dismettere un investimento immobiliare senza completarne lo sviluppo, continua a trattare l'immobile come un investimento immobiliare sino a quando esso viene eliminato contabilmente (rimosso dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria) e non lo tratta come una rimanenza. Analogamente, se l'entità inizia ad apportare migliorie ad un investimento immobiliare esistente per un futuro uso continuativo come investimento immobiliare, questo resta un investimento immobiliare e non viene classificato come un immobile ad uso del proprietario nel periodo in cui vengono apportate le migliorie.
59
I paragrafi da 60 a 65 si applicano agli aspetti di contabilizzazione e valutazione che possono sorgere quando l'entità utilizza il modello del fair value (valore equo) per gli investimenti immobiliari. Quando l'entità utilizza il modello del costo, i cambiamenti di destinazione tra investimento immobiliare, immobile ad uso del proprietario e rimanenza non incidono sul valore contabile dell'immobile che ha subito tale cambiamento e non modificano il costo di tale immobile a fini valutativi o d'informativa.
60
Nel caso di un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare iscritto al fair value (valore equo) a immobile ad uso del proprietario o a rimanenza, il fair value (valore equo) alla data del cambiamento di destinazione deve essere considerato il sostituto del costo dell'immobile per la successiva contabilizzazione, secondo quanto previsto dallo IAS 16, dall'IFRS 16 o dallo IAS 2.
61
Se un immobile ad uso del proprietario diviene un investimento immobiliare che verrà iscritto al fair value (valore equo), l'entità deve applicare lo IAS 16 per gli immobili di proprietà e l'IFRS 16 per gli immobili detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo sino alla data in cui si verifica il cambiamento d'uso. L'entità deve trattare qualunque differenza esistente a tale data tra il valore contabile dell'immobile secondo quanto disposto dallo IAS 16 o dall'IFRS 16 e il fair value (valore equo) allo stesso modo di una rivalutazione, secondo quanto previsto dallo IAS 16.
62
Sino alla data in cui un immobile ad uso del proprietario diviene un investimento immobiliare iscritto al fair value (valore equo), l'entità ammortizza l'immobile (o l'attività consistente nel diritto di utilizzo) e rileva qualsiasi perdita per riduzione di valore che si è verificata. L'entità tratta qualsiasi differenza esistente a tale data tra il valore contabile dell'immobile secondo quanto disposto dallo IAS 16 o dall'IFRS 16 e il fair value (valore equo) allo stesso modo di una rivalutazione secondo quanto previsto dallo IAS 16. In altre parole:
a)
qualsiasi decremento risultante nel valore contabile dell'immobile è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, nella misura in cui l'importo è compreso nella riserva di rivalutazione di quell'immobile, il decremento è rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e riduce la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto;
b)
qualsiasi incremento risultante nel valore contabile è trattato nel modo che segue:
i)
l'incremento, nella misura in cui rettifica una precedente perdita per riduzione di valore di quell'immobile, è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. L'importo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non deve superare l'ammontare necessario per ripristinare il valore contabile così come questo sarebbe stato determinato (al netto dell'ammortamento) se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore;
ii)
ogni restante parte dell'incremento è rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo e aumenta la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto. Al momento della successiva dismissione dell'investimento immobiliare, la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto può essere trasferita agli utili portati a nuovo. Il trasferimento dalla riserva di rivalutazione agli utili portati a nuovo non transita per l'utile (perdita) d'esercizio.
63
Nel caso di un cambiamento di destinazione dell'immobile da rimanenza a investimento immobiliare che sarà iscritto al fair value (valore equo), qualunque differenza tra il fair value (valore equo) dell'immobile a tale data e il suo precedente valore contabile deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
64
Il trattamento contabile dei cambiamenti di destinazione da rimanenza a investimento immobiliare che sarà iscritto al fair value (valore equo) è conforme con la disciplina prevista per le vendite di rimanenze.
65
Quando l'entità termina la costruzione o lo sviluppo di un investimento immobiliare costruito internamente che sarà iscritto al fair value (valore equo), qualunque differenza tra il fair value (valore equo) dell'immobile a tale data e il suo precedente valore contabile deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
DISMISSIONI
66
Il valore di un investimento immobiliare deve essere eliminato contabilmente (rimosso dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria) al momento della sua dismissione o quando l'investimento immobiliare è permanentemente inutilizzato e non si prevede alcun beneficio economico futuro dalla sua dismissione.
67
La dismissione di un investimento immobiliare può essere ottenuta tramite vendita o tramite stipula di un leasing finanziario. La data di dismissione dell'investimento immobiliare venduto è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'investimento immobiliare conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 in materia di determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare. L'IFRS 16 si applica alla dismissione effettuata stipulando un contratto di leasing finanziario e a una vendita con retrolocazione.
68
Se, secondo quanto previsto dal principio di rilevazione di cui al paragrafo 16, l'entità rileva nel valore contabile di un'attività il costo di una sostituzione per una parte dell'investimento immobiliare, essa elimina il valore contabile della parte sostituita. Per un investimento immobiliare contabilizzato con il modello del costo, una parte sostituita può non essere una parte che era stata ammortizzata separatamente. Se non è fattibile determinare il valore contabile della parte sostituita, l'entità può utilizzare il costo della sostituzione come indicazione del costo della parte sostituita al momento in cui era stata acquistata o costruita. Secondo la contabilizzazione con il modello del fair value (valore equo), il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare può già riflettere il fatto che la parte da sostituire ha perso il proprio valore. In altri casi può essere difficile discernere di quanto il fair value (valore equo) debba essere ridotto per la parte che viene sostituita. Un'alternativa alla riduzione del fair value (valore equo) per la parte sostituita, quando ciò non è fattibile, è includere il costo della sostituzione nel valore contabile dell'attività e poi rideterminare il fair value (valore equo), come sarebbe richiesto per gli incrementi che non riguardano sostituzioni.
69
Gli utili o le perdite derivanti dalla messa in dismissione di investimenti immobiliari devono essere determinati come differenza tra il ricavato netto della dismissione e il valore contabile dell'attività e devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio nell'esercizio di cessione o dismissione (a meno che l'IFRS 16 preveda diversamente nel caso di vendita e retrolocazione).
70
L'importo del corrispettivo da includere nell'utile o nella perdita derivanti dall'eliminazione contabile dell'investimento immobiliare è determinato conformemente alle disposizioni in materia di determinazione del prezzo dell'operazione di cui ai paragrafi 47-72 dell'IFRS 15. Le successive modifiche dell'importo stimato del corrispettivo incluso nell'utile o nella perdita devono essere contabilizzate secondo le disposizioni in materia di modifiche del prezzo dell'operazione contenute nell'IFRS 15.
71
L'entità applica lo IAS 37 o altri Principi, come appropriato, a qualsiasi passività che residua dopo la dismissione di un investimento immobiliare.
72
I rimborsi da parte di terzi per un investimento immobiliare che ha subito una riduzione di valore, che è andato perso, o abbandonato, devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio quando il rimborso diventa esigibile.
73
Le riduzioni di valore o la perdita di un investimento immobiliare, le relative richieste o pagamenti per rimborsi da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e sono contabilizzati separatamente come segue:
a)
le riduzioni di valore di investimenti immobiliari sono rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 36;
b)
le dismissioni di investimenti immobiliari sono rilevate secondo quanto previsto dai paragrafi da 66 a 71 del presente Principio;
c)
i rimborsi da parte di terzi per un investimento immobiliare che ha subito una riduzione di valore, che è andato perso, o abbandonato, sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio quando il rimborso diventa esigibile; e
d)
il costo dei beni ripristinati, acquistati o costruiti come sostituzioni è determinato secondo quanto previsto dai paragrafi da 20 a 29 del presente Principio.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Modello del fair value (valore equo) e modello del costo
74
L'informativa di seguito indicata si applica in aggiunta alle disposizioni previste dall'IFRS 16. Secondo quanto previsto dall'IFRS 16, il proprietario di un investimento immobiliare fornisce l'informativa del locatore relativa ai leasing che ha sottoscritto. Il locatario che detiene un investimento immobiliare come attività consistente nel diritto di utilizzo presenta le informazioni integrative del locatario come previsto dall'IFRS 16 e le informazioni integrative del locatore come previsto dall'IFRS 16 per qualsiasi leasing operativo che ha sottoscritto.
75
L'entità deve indicare:
a)
se applica il modello del fair value (valore equo) o il modello del costo;
b)
[Eliminato]
c)
quando la classificazione risulta difficoltosa (cfr. paragrafo 14), i criteri che adotta per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso del proprietario e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;
d)
[Eliminato]
e)
la misura in cui il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare (come valutato o indicato nell'informativa di bilancio) si basa su di una stima effettuata da un perito indipendente in possesso di riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione. Se non ci sono tali valutazioni peritali questo fatto deve essere indicato;
f)
gli importi rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio per:
i)
ricavi per canoni da investimenti immobiliari;
ii)
costi operativi diretti (incluse le riparazioni e la manutenzione) connessi all'investimento immobiliare che ha prodotto ricavi da canoni nel corso dell'esercizio;
iii)
costi operativi diretti (incluse le riparazioni e la manutenzione) connessi all'investimento immobiliare che non ha prodotto ricavi da canoni nel corso dell'esercizio; e
iv)
la variazione complessiva del fair value (valore equo) rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio sulla vendita di un investimento immobiliare da un gruppo di attività in cui è adottato il modello del costo a un gruppo in cui è adottato il modello del fair value (valore equo) (cfr. paragrafo 32C);
g)
l'esistenza e gli importi di restrizioni sulla realizzabilità degli investimenti immobiliari o sulla rimessa dei proventi e incassi connessi alla dismissione;
h)
obbligazioni contrattuali per l'acquisizione, la costruzione o lo sviluppo degli investimenti immobiliari o per riparazioni, manutenzione o migliorie.
Modello del fair value (valore equo)
76
Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l'entità che applica il modello del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi da 33 a 55 deve esporre una riconciliazione tra il valore contabile dell'investimento immobiliare tra l'inizio e la fine dell'esercizio che presenti le seguenti indicazioni:
a)
incrementi con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti da costi successivi rilevati ad incremento del valore contabile di un'attività;
b)
incrementi di valore risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;
c)
le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
d)
utili o perdite netti derivanti da rettifiche del fair value (valore equo);
e)
le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio;
f)
cambiamenti di destinazione da rimanenze e immobili ad uso del proprietario e viceversa; e
g)
altre variazioni.
77
Quando una valutazione ottenuta per un investimento immobiliare è rettificata significativamente ai fini del bilancio, per esempio per evitare il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate come attività e passività distinte come descritto nel paragrafo 50, l'entità deve fornire una riconciliazione tra la valutazione ottenuta e la valutazione rettificata inclusa nel bilancio, mostrando distintamente l'importo complessivo di qualsiasi passività del leasing rilevata, che è stata di nuovo portata ad incremento e di ogni altra rettifica significativa.
78
Nei casi eccezionali a cui si fa riferimento nel paragrafo 53, nei quali l'entità valuta un investimento immobiliare utilizzando il modello del costo secondo lo IAS 16 o in conformità all'IFRS 16, la riconciliazione richiesta dal paragrafo 76 deve indicare gli importi relativi a tale investimento immobiliare distintamente dagli importi relativi ad altri investimenti immobiliari. Inoltre, l'entità deve indicare:
a)
una descrizione dell'investimento immobiliare;
b)
una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
c)
se possibile, l'intervallo di stima entro cui è altamente probabile che si trovi il fair value (valore equo); e
d)
all'atto della dismissione dell'investimento immobiliare non iscritto al fair value (valore equo):
i)
l'indicazione che l'entità abbia dismesso l'investimento immobiliare non iscritto al fair value (valore equo);
ii)
il valore contabile di quell'investimento immobiliare alla data della vendita; e
iii)
l'importo dell'utile o della perdita rilevato.
Modello del costo
79
Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l'entità che applica il modello del costo di cui al paragrafo 56 deve indicare:
a)
il criterio di ammortamento utilizzato;
b)
le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;
c)
il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato alle perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
d)
una riconciliazione del valore contabile dell'investimento immobiliare all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri quanto segue:
i)
incrementi, con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti dalle spese successive rilevate come attività;
ii)
incrementi di valore risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;
iii)
le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
iv)
ammortamenti;
v)
l'importo delle perdite per riduzione di valore rilevate, e l'importo degli storni di perdite per riduzione di valore nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36;
vi)
le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio;
vii)
cambiamenti di destinazione da rimanenze e immobili ad uso del proprietario e viceversa; e
viii)
altre variazioni.
e)
il fair value dell'investimento immobiliare. Nei casi eccezionali descritti nel paragrafo 53, se l'entità non può determinare attendibilmente il fair value dell'investimento immobiliare deve presentare:
i)
una descrizione dell'investimento immobiliare;
ii)
una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente; e
iii)
se possibile, l'intervallo di stima entro cui è altamente probabile che si trovi il fair value (valore equo).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Modello del fair value (valore equo)
80
L'entità che ha precedentemente applicato lo IAS 40 (2000) e decide per la prima volta di classificare e contabilizzare alcune o tutte le interessenze in immobili detenuti attraverso un leasing operativo come investimento immobiliare deve rilevare l'effetto di tale decisione come una rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell'esercizio in cui la decisione è stata presa. Inoltre:
a)
se l'entità ha in precedenza indicato pubblicamente (nel bilancio o in altro modo) il fair value di tali interessenze in immobili in esercizi precedenti (determinato secondo un criterio che soddisfa la definizione di fair value dell'IFRS 13), l'entità è incoraggiata ma non obbligata a:
i)
rettificare il saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell'esercizio precedentemente presentato per cui tale fair value (valore equo) è stato pubblicamente indicato; e
ii)
rettificare i dati comparativi degli esercizi interessati; e
b)
se l'entità non ha in precedenza fornito pubblicamente l'informazione prevista in a), non deve riformulare l'informativa comparativa e deve indicare tale fatto.
81
Il presente Principio richiede un trattamento contabile differente da quello richiesto dallo IAS 8. Lo IAS 8 richiede che i dati comparativi siano rideterminati a meno che tale rideterminazione non sia fattibile.
82
Quando l'entità applica per la prima volta il presente Principio, la rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo include anche la riclassificazione di ogni importo iscritto nella riserva di rivalutazione dell'investimento immobiliare.
Modello del costo
83
Lo IAS 8 si applica a qualsiasi cambiamento di principio contabile attuato quando l'entità applica per la prima volta il presente Principio e opta per utilizzare il modello del costo. L'effetto del cambiamento di principio contabile include la riclassifica di qualsiasi importo iscritto nella riserva di rivalutazione dell'investimento immobiliare.
84
Le disposizioni dei paragrafi da 27 a 29 riguardanti la valutazione iniziale di un investimento immobiliare acquisito in uno scambio di attività devono essere applicati prospetticamente soltanto alle operazioni future.
Aggregazioni aziendali
84A
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha aggiunto il paragrafo 14A e un titolo prima del paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle acquisizioni di investimenti immobiliari che si verificano a partire dall'inizio del primo esercizio per il quale essa adotta tale modifica. Di conseguenza, non deve essere rettificata la contabilizzazione relativa alle acquisizioni di investimenti immobiliari verificatesi negli esercizi precedenti. Tuttavia, l'entità può scegliere di applicare tale modifica a singole acquisizioni di investimenti immobiliari verificatesi prima dell'inizio del primo esercizio in essere o successivo alla data di entrata in vigore se, e soltanto se, essa dispone delle informazioni necessarie per applicare la modifica a dette operazioni pregresse.
IFRS 16
84B
L'entità che applica per la prima volta l'IFRS 16 e le relative modifiche al presente Principio deve applicare le disposizioni transitorie di cui all'appendice C dell'IFRS 16 ai suoi investimenti immobiliari detenuti come attività consistente nel diritto di utilizzo.
Trasferimenti di investimenti immobiliari
84C
Cambiamenti di destinazione di investimenti immobiliari (Modifiche allo IAS 40), pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 57-58. L'entità deve applicare tali modifiche ai cambiamenti nell'uso che si verificano all'inizio o dopo l'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche (la data della prima applicazione). Alla data della prima applicazione, l'entità deve rivalutare la classificazione degli immobili posseduti alla medesima data e, se del caso, riclassificarli applicando i paragrafi da 7 a 14, in modo da riflettere le condizioni esistenti a tale data.
84D
Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 84C, l'entità può applicare le modifiche ai paragrafi 57-58 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, se, e solo se, ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente.
84E
Se, conformemente al paragrafo 84C, l'entità riclassifica gli immobili alla data della prima applicazione, l'entità deve:
a)
operare la riclassificazione applicando le disposizioni di cui ai paragrafi 59-64. Nell'applicare i paragrafi 59-64, l'entità deve:
i)
leggere qualsiasi riferimento alla data del cambiamento nell'uso come la data della prima applicazione; e
ii)
rilevare qualsiasi importo che, in conformità ai paragrafi 59-64, sarebbe stato rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio come una rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo alla data della prima applicazione;
b)
indicare gli importi riclassificati come investimenti immobiliari o viceversa secondo quanto previsto dal paragrafo 84C. L'entità deve indicare tali importi riclassificati come parte della riconciliazione del valore contabile dell'investimento immobiliare all'inizio e alla fine dell'esercizio secondo quanto disposto dai paragrafi 76 e 79.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
85
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2005 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
85A
Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 62. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
85B
I paragrafi 8, 9, 48, 53, 54 e 57 sono stati modificati, il paragrafo 22 è stato eliminato e i paragrafi 53A e 53B sono stati aggiunti dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. L'entità può applicare le modifiche agli investimenti immobiliari in costruzione a partire da qualsiasi data prima del 1o gennaio 2009 a condizione che il fair value di tali investimenti sia stato valutato a tali date. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare contestualmente le modifiche ai paragrafi 5 e 81E dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.
85C
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value nel paragrafo 5, ha modificato i paragrafi 26, 29, 32, 40, 48, 53, 53B, 78-80 e 85B e ha eliminato i paragrafi 36-39, 42-47, 49, 51 e 75, lettera d). L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
85D
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha aggiunto i titoli in testa al paragrafo 6 e dopo il paragrafo 84 e ha aggiunto i paragrafi 14A e 84A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
85E
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 3, lettera b), e i paragrafi 9, 67 e 70. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
85F
L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato l'ambito di applicazione dello IAS 40 includendo nella definizione di investimenti immobiliari sia gli investimenti immobiliari posseduti che gli immobili detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo. L'IFRS 16 ha modificato i paragrafi 5, 7, 8, 9, 16, 20, 30, 41, 50, 53, 53 A, 54, 56, 60, 61, 62, 67, 69, 74, 75, 77 e 78, ha aggiunto i paragrafi 19 A, 29 A, 40 A e 84B e il relativo titolo e ha eliminato i paragrafi 3, 6, 25, 26 e 34. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.
85G
Cambiamenti di destinazione di investimenti immobiliari (Modifiche allo IAS 40), pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 57-58 e ha aggiunto i paragrafi 84C-84E. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
85H
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 32B. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 17.
RITIRO DELLO IAS 40 (2000)
86
Il presente Principio sostituisce lo IAS 40 Investimenti immobiliari (pubblicato nel 2000).
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 41
Agricoltura
OBIETTIVO
L'obiettivo del presente Principio è disciplinare il trattamento contabile e l'informativa connessi all'attività agricola.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1
Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:
a)
le attività biologiche, tranne le piante fruttifere;
b)
i prodotti agricoli al momento del raccolto; e
c)
i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.
2
Il presente Principio non si applica a:
a)
terreni impiegati per l'attività agricola (cfr. IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e IAS 40 Investimenti immobiliari);
b)
piante fruttifere connesse all'attività agricola (cfr. IAS 16). Il presente Principio si applica tuttavia al prodotto di tali piante fruttifere;
c)
contributi pubblici connessi alle piante fruttifere (cfr. IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica);
d)
attività immateriali connesse ad attività agricole (cfr. IAS 38 Attività immateriali);
e)
attività consistenti nel diritto di utilizzo derivanti da un leasing di terreni in relazione all'attività agricola (vedere IFRS 16 Leasing).
3
Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell'entità, al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2 Rimanenze, o qualsiasi altro Principio che risulti applicabile. Pertanto il presente Principio non tratta la lavorazione del prodotto agricolo dopo il raccolto; per esempio la lavorazione che trasforma l'uva in vino da parte del vinificatore che ha coltivato l'uva medesima. Benché tale lavorazione possa rappresentare una estensione logica e naturale dell'attività agricola e gli eventi che hanno luogo possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, essa non è inclusa nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.
4
La tabella che segue fornisce alcuni esempi di attività biologiche, prodotti agricoli e prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto:
Attività biologiche
Prodotto agricolo
Prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto
Ovini
Lana
Filato, tappeto
Alberi di una piantagione di legname
Alberi tagliati
Tronchi, legname
Bovini da latte
Latte
Formaggio
Suini
Carcasse
Salumi, prosciutti affumicati
Piante di cotone
Cotone raccolto
Filo di cotone, abito
Canna da zucchero
Canna da zucchero
Zucchero
Piante di tabacco
Fogliame raccolto
Fogliame lavorato
Piante del tè
Fogliame raccolto
Tè
Viti
Uva raccolta
Vino
Alberi da frutta
Frutta raccolta
Frutta lavorata
Palme da olio
Frutta raccolta
Olio di palma
Alberi della gomma
Lattice raccolto
Prodotti di gomma
Alcune piante, per esempio le piante del tè, le viti, le palme da olio e gli alberi della gomma, corrispondono generalmente alla definizione di pianta fruttifera e rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 16, mentre i prodotti delle piante fruttifere, ad esempio le foglie di tè, l'uva, l'olio di palma e il lattice, rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41.
DEFINIZIONI
Definizioni connesse all'agricoltura
5
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
L'attività agricola è la gestione da parte dell'entità della trasformazione biologica e del raccolto delle attività biologiche ai fini della loro vendita o della loro conversione in prodotti agricoli o ulteriori attività biologiche.
Il prodotto agricolo è il prodotto raccolto delle attività biologiche dell'entità.
Una pianta fruttifera è una pianta viva:
a)
usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;
b)
da cui ci si attende che produca per più di un periodo di riferimento; e
c)
con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.
L'attività biologica è un animale o una pianta vivi.
La trasformazione biologica comprende i processi di crescita, degenerazione, maturazione, produzione e riproduzione che determinano mutamenti qualitativi o quantitativi in un'attività biologica.
I costi di vendita sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività, esclusi gli oneri finanziari e le imposte sul reddito.
Un gruppo di attività biologiche è un insieme di animali o piante vivi similari.
Il raccolto è la separazione fisica del prodotto dall'attività biologica o la cessazione del processo vitale di un'attività biologica.
5A
Non sono piante fruttifere:
a)
le piante coltivate che devono essere raccolte in quanto esse stesse prodotto agricolo (per esempio, gli alberi coltivati per produrre legname);
b)
le piante utilizzate per produrre prodotti agricoli quando la probabilità che l'entità intenda anche raccogliere e vendere la pianta come prodotto agricolo con modalità diverse dalla vendita residuale di cascami (ad esempio, alberi coltivati per produrre sia frutta che legname) non è così remota; e
c)
le colture annuali quali il granturco e il frumento.
5B
Quando una pianta fruttifera non è più utilizzata per produrre prodotti agricoli può essere tagliata e venduta in qualità di cascame da utilizzare, ad esempio, come legna da ardere. Tali vendite residuali di cascami non impedirebbero alla pianta di rientrare nella definizione di pianta fruttifera.
5C
Il prodotto di una pianta fruttifera è un'attività biologica.
6
Un'attività agricola copre campi di attività diversi tra loro; per esempio, allevamento di bestiame, silvicoltura, colture annuali o perenni, coltivazioni orticole e frutticole, floricoltura e acquacoltura (incluso l'allevamento dei pesci). Esistono, pur nella diversità, alcuni aspetti comuni:
a)
la capacità di cambiamento. Animali e piante vivi possono subire trasformazioni biologiche;
b)
la gestione del cambiamento. Tale gestione facilita la trasformazione biologica migliorando, o almeno, stabilizzando, le condizioni necessarie perché il processo possa avere luogo (per esempio, livelli nutritivi, umidità, temperatura, fertilità e luce). Tale gestione distingue l'attività agricola dalle altre attività. Per esempio, il raccolto derivante da risorse non gestite (quali per esempio pesca in alto mare e deforestazione) non costituisce un'attività agricola; e
c)
La valutazione del cambiamento. I cambiamenti qualitativi (per esempio, la qualità genetica, la densità, la maturazione, la copertura di grasso, il contenuto delle proteine e la forza delle fibre) o quantitativi (per esempio, la progenie, il peso, i metri cubi, la lunghezza o il diametro delle fibre e il numero dei germogli) causati dalle trasformazioni biologiche o dal raccolto sono misurati e monitorati come funzione gestionale di routine.
7
La trasformazione biologica dà luogo alle seguenti tipologie di risultati:
a)
cambiamenti delle attività attraverso i) crescita (incremento nella quantità o nel miglioramento della qualità di un animale o di una pianta); ii) degenerazione (decremento nella quantità o deterioramento della qualità di un animale o di una pianta); o iii) riproduzione (creazione di ulteriori animali o piante vivi); o
b)
produzione di prodotti agricoli quali il lattice, le foglie di tè, la lana e il latte.
Definizioni generali
8
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)
I contributi pubblici sono definiti nello IAS 20.
9
[Eliminato]
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
10
L'entità deve rilevare un'attività biologica o un prodotto agricolo quando e solo quando:
a)
l'entità detiene il controllo dell'attività in virtù di eventi passati;
b)
è probabile che affluiranno all'entità benefici economici futuri derivanti dall'attività; e
c)
il fair value (valore equo) o il costo dell'attività può essere valutato attendibilmente.
11
Nell'attività agricola, la detenzione del controllo può essere evinta, per esempio, dalla proprietà legale del bestiame e dalla marchiatura o altro tipo di segno presente sul bestiame al momento dell'acquisizione, nascita o svezzamento. I benefici futuri sono normalmente giudicati dalla valutazione delle qualità fisiche significative.
12
Un'attività biologica deve essere valutata alla rilevazione iniziale e a ogni data di chiusura dell'esercizio al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, fatta eccezione per il caso descritto nel paragrafo 30 in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente.
13
Un prodotto agricolo raccolto dalle attività biologiche dell'entità deve essere valutato al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita al momento del raccolto. Tale valutazione è il costo alla data in cui viene applicato lo IAS 2 Rimanenze, o altro Principio applicabile.
14
[Eliminato]
15
La valutazione del fair value (valore equo) di un'attività biologica o di un prodotto agricolo può essere facilitata raggruppando le attività biologiche o i prodotti agricoli in relazione ad alcune caratteristiche significative; per esempio, per età o qualità. L'entità sceglie tali caratteristiche in relazione a quelle utilizzate nel mercato come base per il calcolo del prezzo.
16
Le entità spesso stipulano contratti per vendere le loro attività biologiche o i loro prodotti agricoli a una data futura. I prezzi del contratto non sono necessariamente rilevanti nel valutare il fair value, poiché il fair value riflette le condizioni di mercato attuali in cui operatori di mercato acquirenti e venditori condurrebbero una operazione. Quale risultato, il fair value (valore equo) di un'attività biologica o di un prodotto agricolo non è modificato a causa dell'esistenza di un contratto. In alcune circostanze, un contratto di vendita di una attività biologica o di un prodotto agricolo può rappresentare un contratto oneroso, come definito nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Ai contratti onerosi si applica lo IAS 37.
17-21
[Eliminato]
22
L'entità non include alcun flusso finanziario dovuto al finanziamento dell'attività o al ripristino delle attività biologiche dopo il raccolto (per esempio, il costo per ripiantare alberi in una foresta dopo il taglio).
23
[Eliminato]
24
Il costo può alcune volte approssimare il fair value (valore equo), particolarmente quando:
a)
si sono verificate solo piccole trasformazioni biologiche dal sostenimento del costo iniziale (per esempio, per le semenzali piantate immediatamente prima della data di chiusura dell'esercizio o per il bestiame di recente acquisizione); o
b)
l'impatto della trasformazione biologica sul prezzo non è atteso essere rilevante (per esempio, per l'iniziale crescita nel ciclo produttivo di una piantagione di pini di 30 anni).
25
Le attività biologiche sono spesso fisicamente attaccate al terreno (per esempio, gli alberi in una foresta). Può non presentarsi alcun mercato distinto per le attività biologiche che sono attaccate al terreno ma può esistere un mercato attivo per le attività combinate, ossia, per le attività biologiche, terreni grezzi, e miglioramenti dei terreni considerati nel loro insieme. L'entità può utilizzare le informazioni che riguardano le attività combinate per valutare il fair value delle attività biologiche. Per esempio, il fair value (valore equo) dei terreni grezzi e i miglioramenti dei terreni possono essere dedotti dal fair value (valore equo) delle attività combinate per giungere al fair value (valore equo) delle attività biologiche.
Utili e perdite
26
Un utile o una perdita derivante dalla rilevazione iniziale di una attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita e da una variazione del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita di una attività biologica deve essere incluso nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui si verifica.
27
Una perdita si può originare alla rilevazione iniziale di un'attività biologica, poiché i costi di vendita sono dedotti dalla determinazione del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita di un'attività biologica. Un utile si può originare alla rilevazione iniziale di un'attività biologica, per esempio quando nasce un vitello.
28
Un utile o una perdita derivante dalla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita deve essere incluso nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui si origina.
29
Un utile o una perdita si può originare alla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo come conseguenza del raccolto.
Impossibilità a valutare attendibilmente il fair value (valore equo)
30
Vi è la presunzione che il fair value di un'attività biologica possa essere valutato attendibilmente. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di un'attività biologica i cui prezzi di mercato quotati non sono disponibili e le cui valutazioni alternative del fair value sono giudicate essere chiaramente inattendibili. In tale circostanza, l'attività biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. Una volta che il fair value (valore equo) di tale attività biologica può essere valutato attendibilmente, l'entità deve valutare l'attività al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Una volta che un'attività biologica non corrente soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, si presume che il fair value (valore equo) possa essere valutato attendibilmente.
31
La presunzione di cui al paragrafo 30 può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale. L'entità che ha precedentemente valutato un'attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita continua a valutare l'attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sino alla dismissione.
32
In tutte le circostanze l'entità valuta i prodotti agricoli al momento della raccolta al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Il presente Principio parte dal presupposto che è sempre possibile valutare attendibilmente il fair value (valore equo) del prodotto agricolo al momento del raccolto.
33
Nella determinazione del costo, dell'ammortamento accumulato e delle perdite per riduzioni di valore accumulate, l'entità fa riferimento rispettivamente allo IAS 2, allo IAS 16 e allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.
CONTRIBUTI PUBBLICI
34
Un contributo pubblico non vincolato connesso a un'attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando, e solo quando, il contributo pubblico diviene esigibile
35
Se un contributo pubblico connesso a una attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita è vincolato, inclusi i casi in cui il contributo pubblico prevede che l'entità non si possa impegnare in specifiche attività agricole, l'entità deve rilevare il contributo pubblico nell'utile (perdita) d'esercizio quando, e solo quando, le condizioni necessarie per usufruire del contributo pubblico sono soddisfatte.
36
I termini e le condizioni dei contributi pubblici possono variare. Per esempio, un contributo può richiedere all'entità di coltivare in un luogo particolare per cinque anni e di restituire il contributo per intero se ha coltivato per meno di cinque anni. In tale circostanza, il contributo pubblico non è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sino a che non sono passati i cinque anni. Tuttavia, se i termini del contributo consentono che parte del medesimo sia trattenuto al passare del tempo, l'entità rileva tale parte nell'utile (perdita) d'esercizio secondo un criterio temporale.
37
Se un contributo pubblico fa riferimento a un'attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30), si applica lo IAS 20.
38
Il presente Principio richiede un trattamento diverso dallo IAS 20, se un contributo pubblico fa riferimento a un'attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita oppure se un contributo pubblico richiede che l'entità non si impegni in una determinata attività agricola. Lo IAS 20 si applica solo a un contributo pubblico connesso a un'attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
39
[Eliminato]
Disposizioni generali
40
L'entità deve indicare in aggregato l'utile o la perdita originato durante l'esercizio in corso in sede di prima rilevazione delle attività biologiche e dei prodotti agricoli e dalla variazione del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita delle attività biologiche.
41
L'entità deve fornire una descrizione di ciascun gruppo di attività biologiche.
42
L'informativa di cui al paragrafo 41 può essere di natura sia discorsiva sia quantitativa.
43
Si incoraggia l'entità a fornire una descrizione quantitativa di ciascun gruppo di attività biologiche, distinguendo, come ritenuto più appropriato, tra attività biologiche consumabili e fruttifere oppure tra attività biologiche mature e non mature. Per esempio, l'entità può indicare i valori contabili delle attività biologiche consumabili e delle attività biologiche fruttifere suddivise per gruppo. L'entità può, inoltre, dividere tali valori contabili tra attività mature e attività non mature. Le distinzioni proposte forniscono informazioni che possono risultare utili nella valutazione della tempistica dei futuri flussi finanziari. L'entità indica il criterio con cui tali distinzioni sono effettuate.
44
Le attività biologiche consumabili sono quelle attività che devono essere raccolte in quanto divenute prodotti agricoli oppure vendute come attività biologiche. Esempi di attività biologiche consumabili sono il bestiame destinato alla produzione della carne, il bestiame destinato alla vendita, i pesci da allevamento, le colture quali il granturco e il frumento, i prodotti di una pianta fruttifera e gli alberi fatti crescere per una successiva vendita come legname. Le attività biologiche fruttifere sono le attività biologiche diverse da quelle consumabili; per esempio, il bestiame da cui viene prodotto il latte e gli alberi da frutta da cui vengono raccolti i frutti. Le attività biologiche fruttifere non sono prodotti agricoli ma piuttosto attività possedute per produrre.
45
Le attività biologiche possono essere classificate come attività biologiche mature o come attività biologiche non mature. Le attività biologiche mature sono quelle che hanno raggiunto le caratteristiche necessarie per essere raccolte (per le attività biologiche consumabili) oppure che sono in grado di sostenere raccolti regolari (per le attività biologiche fruttifere).
46
Se non indicato altrove nell'informativa pubblicata con il bilancio, l'entità deve descrivere:
a)
la natura delle proprie attività con riferimento a ciascun gruppo di attività biologiche; e
b)
le valutazioni o le stime non finanziarie di quantità fisiche di:
i)
ciascun gruppo di attività biologiche dell'entità alla fine dell'esercizio; e
ii)
la produzione agricola realizzata nel corso dell'esercizio.
47-48
[Eliminato]
49
L'entità deve indicare:
a)
l'esistenza e i valori contabili delle attività biologiche con restrizioni al titolo di proprietà e i valori contabili delle attività biologiche date come garanzie per debiti assunti;
b)
l'importo di impegni assunti per lo sviluppo o per l'acquisizione di attività biologiche; e
c)
le strategie di gestione del rischio finanziario connesse all'attività agricola.
50
L'entità deve presentare una riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l'inizio e la fine dell'esercizio in corso. La riconciliazione deve includere:
a)
l'utile o la perdita derivante dalla variazione del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita;
b)
gli incrementi dovuti agli acquisti;
c)
i decrementi attribuibili alle vendite e alle attività biologiche classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5;
d)
i decrementi dovuti al raccolto;
e)
gli incrementi risultanti dalle aggregazioni aziendali;
f)
le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio; e
g)
altre variazioni.
51
Il fair value (valore equo) di una attività biologica al netto dei costi di vendita può cambiare in relazione a cambiamenti fisici e a cambiamenti di prezzi del mercato. L'informativa distinta dei cambiamenti fisici e del prezzo risulta utile nella valutazione del risultato dell'esercizio in corso e delle prospettive future, in particolar modo quando siamo in presenza di un ciclo produttivo superiore all'anno. In tali circostanze si incoraggia l'entità a indicare, per gruppi o in altra maniera, l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita inclusa nell'utile (perdita) d'esercizio derivante da cambiamenti fisici e di prezzo. Tale informazione è generalmente meno utile quando il ciclo produttivo è inferiore all'anno (per esempio, nell'allevamento dei polli o nella coltivazione dei cereali).
52
La trasformazione biologica si può concretizzare in un numero di tipologie di cambiamenti fisici — crescita, degenerazione, produzione e riproduzione — ciascuno osservabile e valutabile. Ciascuno di questi cambiamenti fisici ha una relazione diretta con i benefici economici futuri. Anche una variazione del fair value (valore equo) di una attività biologica dovuta alla raccolta rappresenta un cambiamento fisico.
53
Un'attività agricola è spesso esposta a rischi climatici, malattie e altri rischi naturali. Se si verifica un fatto che dà origine a una voce rilevante di proventi od oneri, la natura e l'importo di tale voce sono indicati secondo lo IAS 1 Presentazione del bilancio. Esempi di tale fatto possono essere una violenta epidemia, una inondazione, una grave siccità o gelata e una invasione di insetti.
Informazioni aggiuntive per le attività biologiche nei casi in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente
54
Se l'entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30) alla fine dell'esercizio, deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:
a)
una descrizione delle attività biologiche;
b)
una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
c)
se possibile, l'intervallo di stima entro cui è altamente probabile che si trovi il fair value (valore equo);
d)
il criterio di ammortamento utilizzato;
e)
le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato; e
f)
il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio.
55
Se, durante l'esercizio in corso, l'entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30), essa deve indicare qualsiasi utile o perdita rilevato per la dismissione di tali attività biologiche e la riconciliazione richiesta dal paragrafo 50 deve indicare separatamente gli ammontari relativi a tali attività biologiche. Inoltre, la riconciliazione deve indicare i seguenti importi inclusi nell'utile (perdita) d'esercizio connesso a tali attività biologiche:
a)
perdite per riduzione di valore;
b)
annullamenti di perdite per riduzione di valore; e
c)
ammortamenti.
56
Se il fair value (valore equo) di una attività biologica precedentemente valutata al costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata diviene attendibilmente valutabile durante l'esercizio in corso, l'entità deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:
a)
una descrizione delle attività biologiche;
b)
una spiegazione del perché il fair value (valore equo) è divenuto attendibilmente valutabile; e
c)
l'effetto di tale cambiamento.
Contributi pubblici
57
L'entità deve indicare con riferimento alle attività agricole trattate nel presente Principio le seguenti informazioni:
a)
la natura e la misura dei contributi pubblici rilevati in bilancio;
b)
le condizioni non soddisfatte e le altre sopravvenienze connesse ai contributi pubblici; e
c)
i decrementi rilevanti attesi dei contributi pubblici erogati.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
58
Il presente Principio entra in vigore per i bilanci annuali degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2003 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per esercizi che hanno inizio prima del 1o gennaio 2003, tale fatto deve essere indicato.
59
Il presente Principio non stabilisce alcuna specifica disposizione transitoria. L'applicazione del presente Principio è contabilizzata in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
60
I paragrafi 5, 6, 17, 20 e 21 sono stati modificati ed il paragrafo 14 è stato eliminato da Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
61
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 8, 15, 16, 25 e 30 e ha eliminato i paragrafi 9, 17–21, 23, 47 e 48. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
62
Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 1-5, 8, 24 e 44 e ha aggiunto i paragrafi 5A-5C e 63. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8.
63
Nell'esercizio in cui Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta, l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio in corso. Tuttavia, l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.
64
L'IFRS 16, pubblicato nel gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 2. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.
65
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020, pubblicato nel maggio 2020, ha modificato il paragrafo 22. L'entità deve applicare tale modifica alle valutazioni del fair value all'inizio o dopo l'inizio del primo esercizio con decorrenza il 1o gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
OBIETTIVO
1
Il presente IFRS ha lo scopo di garantire che il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS e i bilanci intermedi relativi all'esercizio di riferimento di tale primo bilancio contengano informazioni di alta qualità che:
a)
siano trasparenti per gli utilizzatori e comparabili per tutti i periodi presentati;
b)
costituiscano un punto di partenza adeguato per una contabilizzazione in conformità agli International Financial Reporting Standard (IFRS); e
c)
possano essere prodotte ad un costo non superiore ai benefici.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
L'entità deve applicare il presente IFRS:
a)
nella redazione del suo primo bilancio in conformità agli IFRS; e
b)
nella redazione di ciascuno degli eventuali bilanci intermedi, che essa presenta conformemente allo IAS 34 Bilanci intermedi relativi a parte dell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
3
Il primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio annuale in cui l'entità adotta gli IFRS con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve posta all'interno di tale bilancio. Un bilancio redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS se, per esempio, tale entità:
a)
ha presentato il bilancio precedente:
i)
secondo la disciplina nazionale che non è conforme agli IFRS per tutti gli aspetti;
ii)
in conformità agli IFRS per tutti gli aspetti, salvo che il bilancio non conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve;
iii)
con una dichiarazione esplicita di conformità ad alcuni IFRS ma non a tutti;
iv)
secondo la disciplina nazionale non conforme agli IFRS, utilizzando alcuni IFRS per contabilizzare elementi non considerati dalla disciplina nazionale; o
v)
in conformità alla disciplina nazionale, con una riconciliazione tra alcuni valori e i valori determinati in conformità agli IFRS;
b)
ha redatto il proprio bilancio in conformità agli IFRS solo per uso interno, senza metterlo a disposizione della proprietà o di utilizzatori esterni;
c)
ha preparato una rendicontazione contabile conforme agli IFRS ai soli fini del consolidamento, senza redigere un'informativa di bilancio completa secondo la definizione dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007); o
d)
non ha presentato il bilancio per gli esercizi precedenti.
4
Il presente IFRS si applica quando l'entità adotta gli IFRS per la prima volta. Non si applica quando, per esempio, l'entità:
a)
sospende la presentazione del bilancio redatto secondo la disciplina nazionale, avendolo presentato in precedenza unitamente a un altro bilancio che conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve;
b)
ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio in conformità alla disciplina nazionale e tale bilancio conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve; o
c)
ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve, anche se i revisori contabili hanno espresso rilievi nella loro relazione (di revisione) su tale bilancio.
4A
Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, un'entità che abbia applicato gli IFRS per un esercizio precedente, ma il cui bilancio annuale più recente non contenga una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve, deve applicare il presente IFRS o deve applicare gli IFRS retroattivamente in base alle disposizioni dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori come se l'entità non avesse mai smesso di applicare gli IFRS.
4B
Se l'entità decide di non applicare il presente IFRS in conformità al paragrafo 4A, l'entità deve comunque applicare le disposizioni informative di cui ai paragrafi 23A–23B dell'IFRS 1 in aggiunta alle disposizioni informative di cui allo IAS 8.
5
Il presente IFRS non si applica ai cambiamenti dei principi contabili effettuati dall'entità che già applica gli IFRS. Tali cambiamenti sono soggetti:
a)
alle disposizioni sui cambiamenti dei principi contabili previsti dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori; e
b)
alle specifiche disposizioni transitorie previste dagli altri IFRS.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS
6
L'entità deve predisporre e presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS. Questo è il punto di partenza per la contabilizzazione in conformità agli IFRS.
Principi contabili
7
L'entità deve utilizzare gli stessi principi contabili nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS e per tutti i periodi inclusi nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. Tali principi contabili devono essere conformi a ciascun IFRS in vigore alla data di chiusura del primo esercizio redatto in base agli IFRS, salvo quanto specificato nei paragrafi 13–19 e nelle Appendici B–E.
8
L'entità non deve applicare versioni diverse degli IFRS in vigore in date precedenti. L'entità può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio, se esso permette una applicazione anticipata.
Esempio: Applicazione uniforme all'ultima versione degli IFRS
Premessa
La data di chiusura del primo esercizio redatto in base agli IFRS dell'entità A è il 31 dicembre 20X5. L'entità A decide di presentare informazioni comparative in quel bilancio per un solo anno (si veda il paragrafo 21). Pertanto il passaggio agli IFRS avviene all'apertura dell'esercizio che ha inizio il 1o gennaio 20X4 (o, il che è lo stesso, alla chiusura dell'esercizio che ha termine il 31 dicembre 20X3). L'entità A ha presentato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre di ogni anno in conformità ai precedenti Principi contabili, incluso il 31 dicembre 20X4.
Applicazione delle disposizioni
L'entità A è tenuta ad applicare gli IFRS in vigore per gli esercizi che vengono chiusi al 31 dicembre 20X5 per:
a)
la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura in conformità agli IFRS al 1o gennaio 20X4; e
b)
la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 20X5 (compresi gli importi comparativi per il 20X4), del prospetto di conto economico complessivo, del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X5 (compresi gli importi comparativi per il 20X4) nonché delle note illustrative (comprese le informazioni comparative per il 20X4).
L'entità A può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio ma di cui è consentita l'applicazione anticipata per il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
9
Le disposizioni transitorie contenute in altri IFRS si applicano ai cambiamenti dei principi contabili effettuati dall'entità che già utilizza gli IFRS; esse non si applicano nella transizione agli IFRS di un neo-utilizzatore, ad eccezione di quanto previsto nelle Appendici B–E.
10
Salvo quanto illustrato nei paragrafi 13–19 e nelle Appendici B–E, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS, l'entità deve:
a)
rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;
b)
non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS;
c)
riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in conformità ai precedenti Principi contabili ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in conformità agli IFRS; e
d)
applicare gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.
11
I principi contabili che l'entità utilizza nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS possono essere diversi da quelli utilizzati alla stessa data applicando i precedenti Principi contabili. Le rettifiche che ne conseguono derivano da eventi e operazioni riferiti a una data precedente a quella di passaggio agli IFRS. Pertanto, alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve imputare tali rettifiche direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, a un'altra voce del patrimonio netto).
12
Il presente IFRS definisce due tipologie di eccezioni al principio che il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura dell'entità redatto in conformità agli IFRS debba essere conforme a ogni IFRS:
a)
i paragrafi 14-17 e l'Appendice B proibiscono l'applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS;
b)
le Appendici C–E prevedono delle esenzioni dall'applicazione di alcune disposizioni contenute in altri IFRS.
Eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS
13
Il presente IFRS proibisce l'applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS. Tali eccezioni sono illustrate nei paragrafi 14–17 e nell'Appendice B.
Stime
14
Le stime effettuate dall'entità in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS devono essere conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti Principi contabili (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili), a meno che non vi siano evidenze obiettive che tali stime erano errate.
15
L'entità può ricevere ulteriori informazioni dopo la data di passaggio agli IFRS sulle stime che aveva effettuato secondo i precedenti Principi contabili. In conformità al paragrafo 14, l'entità deve considerare il ricevimento di tali informazioni alla stregua dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica, conformemente allo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Per esempio, si ipotizzi che la data di passaggio agli IFRS dell'entità sia il 1o gennaio 20X4 e che nuove informazioni ricevute il 15 luglio 20X4 richiedano la revisione di una stima effettuata in conformità ai precedenti Principi contabili al 31 dicembre 20X3. L'entità non deve modificare le stime nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS in base alle nuove informazioni (a meno che le stime debbano essere rettificate a causa di eventuali differenze nei principi contabili o vi siano evidenze obiettive che tali stime erano errate). Invece, l'entità deve imputare gli effetti delle nuove informazioni nell'utile (perdita) d'esercizio (o, se opportuno, nelle altre componenti di conto economico complessivo) dell'esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X4.
16
In conformità agli IFRS, l'entità potrebbe dover effettuare, alla data di passaggio agli IFRS, delle stime che non era tenuta a effettuare a tale data secondo i precedenti Principi contabili. Ai fini della conformità con lo IAS 10, tali stime effettuate secondo quanto previsto dagli IFRS devono riflettere le condizioni che esistevano alla data di passaggio agli IFRS. In particolare, le stime alla data di passaggio agli IFRS di prezzi di mercato, tassi di interesse o tassi di cambio di una valuta estera devono riflettere le condizioni di mercato a tale data.
17
I paragrafi 14-16 si applicano al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Gli stessi paragrafi si applicano anche a ciascun periodo presentato a fini comparativi nel primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS, nel qual caso i riferimenti alla data di passaggio agli IFRS sono sostituiti da riferimenti alla data di chiusura di tale periodo comparativo.
Esenzioni da altri IFRS
18
L'entità può scegliere di utilizzare una o più delle esenzioni contenute nelle Appendici C–E. L'entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.
19
[Eliminato]
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE
20
Il presente IFRS non prevede alcuna esenzione dalle disposizioni in merito all'esposizione nel bilancio e alle informazioni integrative incluse in altri IFRS.
Informazioni comparative
21
Il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti distinti dell'utile (perdita) d'esercizio (se presentato), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note, incluse le informazioni comparative per tutti i prospetti presentati.
Informazioni comparative e riepiloghi storici non secondo gli IFRS
22
Alcune entità presentano un riepilogo storico di dati salienti per periodi antecedenti il primo esercizio per il quale tali entità presentano informazioni comparative complete in conformità agli IFRS. Il presente IFRS non richiede che tali riepiloghi siano conformi alle disposizioni contenute negli IFRS in materia di rilevazione e valutazione. Inoltre, alcune entità presentano sia le informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi contabili, sia le informazioni comparative previste dallo IAS 1. In ciascun bilancio che contenga un riepilogo di dati storici o informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi contabili, l'entità deve:
a)
indicare chiaramente già nell'intestazione che le informazioni redatte in base ai precedenti Principi contabili non sono state elaborate in conformità agli IFRS; e
b)
illustrare la natura delle principali rettifiche che renderebbero tali informazioni conformi agli IFRS. L'entità non è tenuta a quantificare tali rettifiche.
Spiegazione del passaggio agli IFRS
23
L'entità deve illustrare come il passaggio dai precedenti Principi contabili agli IFRS abbia influito sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari presentati.
23A
L'entità che abbia applicato gli IFRS a un esercizio precedente, come descritto nel paragrafo 4A, deve indicare:
a)
le motivazioni per cui ha smesso di applicare gli IFRS; e
b)
le motivazioni per cui ha ripreso ad applicare gli IFRS.
23B
Se l'entità, in conformità al paragrafo 4A, decide di non applicare l'IFRS 1, deve illustrare le ragioni per cui ha scelto di applicare gli IFRS come se non avesse mai smesso di applicarli.
Riconciliazioni
24
Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 23, il primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere:
a)
le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti Principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli IFRS per entrambe le seguenti date:
i)
la data di passaggio agli IFRS; e
ii)
la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio annuale in conformità ai precedenti Principi contabili.
b)
una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per l'ultimo bilancio annuale redatto dall'entità. Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai precedenti Principi contabili per il medesimo esercizio o, se l'entità non ha riportato tale totale, l'utile (perdita) d'esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili.
c)
nel caso in cui l'entità ha rilevato o annullato perdite per riduzione di valore per la prima volta quando redige il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura in conformità agli IFRS, l'informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività se l'entità avesse rilevato tali perdite per riduzione di valore o tali annullamenti nel periodo che ha inizio alla data di passaggio agli IFRS.
25
Le riconciliazioni richieste dal paragrafo 24(a) e (b) devono contenere dettagli sufficienti a permettere all'utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al prospetto di conto economico complessivo. Se l'entità ha presentato un rendiconto finanziario in base ai precedenti Principi contabili, essa deve illustrare anche le rettifiche rilevanti apportate al rendiconto finanziario.
26
Se l'entità rileva di aver commesso errori in base ai precedenti Principi contabili, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) devono distinguere la correzione di tali errori dai cambiamenti dei principi contabili.
27
Lo IAS 8 non si applica ai cambiamenti di principi contabili apportati dall'entità quando adotta gli IFRS, né ai cambiamenti di tali principi finché essa non avrà presentato il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. Pertanto le disposizioni di cui allo IAS 8 relative ai cambiamenti di principi contabili non si applicano al primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS.
27A
Se, nel corso dell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, l'entità cambia i propri principi contabili o l'utilizzo delle esenzioni contenute nel presente IFRS, essa deve spiegare i cambiamenti intercorsi tra il primo bilancio intermedio redatto in conformità agli IFRS e il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IFRS, secondo quanto disposto dal paragrafo 23, e deve aggiornare le riconciliazioni richieste dal paragrafo 24(a) e (b).
28
Se l'entità non ha presentato bilanci per gli esercizi precedenti, essa deve rendere noto tale fatto nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
Designazione di attività o passività finanziarie
29
L'entità può designare l'attività finanziaria precedentemente rilevata come attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo D19A. L'entità deve indicare il fair value (valore equo) delle attività finanziarie così designate alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.
29A
L'entità può designare la passività finanziaria precedentemente rilevata come passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo D19. L'entità deve indicare il fair value (valore equo) delle passività finanziarie così designate alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.
Utilizzo del fair value (valore equo) come sostituto del costo
30
Se l'entità, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS, utilizza il fair value (valore equo) come sostituto del costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari, un investimento immobiliare, un'attività immateriale o un'attività consistente nel diritto di utilizzo (si vedano i paragrafi D5 e D7), la stessa deve indicare, nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, per ogni voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS:
a)
l'importo complessivo di tali fair value (valori equi); e
b)
l'importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi contabili.
Utilizzo del sostituto del costo per le partecipazioni in controllate, joint venture e società collegate
31
Analogamente, se l'entità utilizza il sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS relativamente a una partecipazione in una controllata, in una joint venture o in una società collegata nel proprio bilancio separato (vedere paragrafo D15), il primo bilancio separato dell'entità redatto in conformità agli IFRS deve indicare:
a)
il sostituto del costo complessivo di quelle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal valore contabile secondo i precedenti Principi contabili;
b)
il sostituto del costo complessivo di quelle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal fair value (valore equo); e
c)
l'importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi contabili.
Utilizzo del sostituto del costo per le attività relative a petrolio e gas
31A
Se una entità adotta l'esenzione di cui al paragrafo D8A(b) per le attività relative a petrolio e gas, essa deve indicare tale fatto e il criterio di allocazione dei valori contabili determinati in base ai precedenti Principi Contabili.
Utilizzo del sostituto del costo per attività soggette a regolamentazione delle tariffe
31B
Se una entità adotta l'esenzione di cui al paragrafo D8B per attività soggette a regolamentazione delle tariffe, tale fatto e il criterio di determinazione dei valori contabili adottato in base ai precedenti Principi Contabili devono essere indicati.
Utilizzo del sostituto del costo dopo una grave iperinflazione
31C
Se l'entità decide di valutare attività e passività al fair value (valore equo) e, a causa di una grave iperinflazione, di utilizzare tale fair value (valore equo) come sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS (vedere paragrafi D26–D30), il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve spiegare come e perché l'entità aveva una valuta funzionale che presentava entrambe le seguenti caratteristiche, e perché poi ha cessato di averla:
a)
non è disponibile per tutte le entità con operazioni e saldi nella valuta un indice generale dei prezzi attendibile;
b)
non esiste possibilità di cambio tra la valuta e una valuta estera relativamente stabile.
Bilanci intermedi
32
Per rispettare quanto previsto dal paragrafo 23, se l'entità presenta un bilancio intermedio in conformità allo IAS 34 per la parte dell'esercizio in cui redige il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IFRS, la stessa deve rispettare le seguenti disposizioni, oltre a quelle previste dallo IAS 34:
a)
Se l'entità ha presentato un bilancio intermedio per il corrispondente periodo dell'esercizio precedente, ciascun bilancio intermedio deve contenere:
i)
una riconciliazione del patrimonio netto determinato in base ai precedenti Principi contabili alla fine di tale analogo periodo intermedio con il patrimonio netto determinato in conformità agli IFRS a tale data; e
ii)
una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per tale analogo periodo intermedio (per quello corrente e per quello dall'inizio dell'esercizio). Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai precedenti Principi contabili per il medesimo periodo o, se l'entità non ha riportato tale totale, l'utile (perdita) d'esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili.
b)
Oltre alle riconciliazioni richieste dal punto (a), il primo bilancio intermedio redatto dall'entità in conformità allo IAS 34 deve comprendere, per la parte dell'esercizio in cui si redige il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) (integrate dai dettagli di cui ai paragrafi 25 e 26), o un rinvio a un altro documento pubblicato contenente tali riconciliazioni.
c)
Se una entità cambia i principi contabili adottati o l'utilizzo delle esenzioni contenute nel presente IFRS, deve spiegare tali cambiamenti in ciascuno dei bilanci intermedi, conformemente al paragrafo 23, e deve aggiornare le riconciliazioni richieste ai punti (a) e (b).
33
Lo IAS 34 prevede un livello minimo di informativa, in base all'assunto che gli utilizzatori del bilancio intermedio abbiano accesso anche all'ultimo bilancio annuale. Tuttavia, lo IAS 34 prevede anche che l'entità debba rendere noto "ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento". Pertanto, se il neo-utilizzatore non ha fornito informazioni rilevanti per la comprensione del corrente periodo intermedio nel più recente bilancio annuale redatto in conformità ai precedenti Principi contabili, lo stesso deve, nel proprio bilancio intermedio, fornire tali informazioni o rinviare a un altro documento pubblicato che contenga tali informazioni.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
34
L'entità deve applicare il presente IFRS se il suo primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS si riferisce a un esercizio che inizia il 1o luglio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata.
35
L'entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi D1(n) e D23 per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 23 Oneri finanziari (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
36
L'IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato i paragrafi 19, C1 e C4(f) e (g). Se l'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.
37
Lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (come modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi B1 e B7. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
38
Il Costo di una partecipazione in una controllata, entità a controllo congiunto o società collegata (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 31, D1(g), D14 e D15. L'entità deve applicare tali paragrafi ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica i paragrafi a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
39
Il paragrafo B7 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
39A
Esenzioni aggiuntive per le entità che adottano per la prima volta gli IFRS (Modifiche all'IFRS 1), pubblicato nel luglio 2009, ha aggiunto i paragrafi 31A, D8A, D9A e D21A e ha modificato il paragrafo D1(c), (d) e (l). L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2010 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
39B
[Eliminato]
39C
L'IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale ha aggiunto il paragrafo D25. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 19.
39D
[Eliminato]
39E
Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010 ha aggiunto i paragrafi 27A, 31B e D8B e modificato i paragrafi 27, 32, D1(c) e D8. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2011 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. Le entità che hanno adottato gli IFRS in esercizi precedenti alla data di entrata in vigore dell'IFRS 1 o hanno applicato l'IFRS 1 in un esercizio precedente, possono applicare la modifica al paragrafo D8 retroattivamente nel primo esercizio dopo l'entrata in vigore di detta modifica. Una entità che applica il paragrafo D8 retroattivamente deve indicare tale fatto.
39F
[Eliminato]
39G
[Eliminato]
39H
Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori (Modifiche all'IFRS 1), pubblicato a dicembre 2010, ha modificato i paragrafi B2, D1 e D20 e ha aggiunto i paragrafi 31C e D26–D30. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2011 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata.
39I
l'IFRS 10 Bilancio consolidato e l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicati nel maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 31, B7, C1, D1, D14 e D15 e aggiunto il paragrafo D31. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.
39J
L'IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato nel maggio 2011, ha eliminato il paragrafo 19, ha modificato la definizione di fair value dell'Appendice A e ha modificato i paragrafi D15 e D20. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
39K
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato nel giugno 2011, ha modificato il paragrafo 21. L'entità deve applicare tale modifica quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
39L
Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti (come modificato nel giugno 2011) ha modificato il paragrafo D1 e ha eliminato i paragrafi D10 e D11. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (come modificato nel giugno 2011).
39M
L'IFRIC n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto ha aggiunto il paragrafo D32 e ha modificato il paragrafo D1. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 20.
39N
Finanziamenti pubblici (Modifiche all'IFRS 1), pubblicato a marzo 2012, ha aggiunto i paragrafi B1(f) e B10–B12. L'entità deve applicare tali paragrafi ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata.
39O
I paragrafi B10 e B11 fanno riferimento all'IFRS 9. Se l'entità applica il presente IFRS ma non applica ancora l'IFRS 9, i riferimenti dei paragrafi B10 e B11 all'IFRS 9 devono essere interpretati come riferiti allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
39P
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha aggiunto i paragrafi 4A–4B e 23A–23B. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
39Q
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato nel maggio 2012, ha modificato il paragrafo D23. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
39R
Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato nel maggio 2012, ha modificato il paragrafo 21. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
39S
Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato il paragrafo D31. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 11 (come modificato nel giugno 2012).
39T
Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi D16, D17 e l'Appendice C. L'entità deve applicare tali modifiche per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, l'entità deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.
39U
[Eliminato]
39V
L'IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, pubblicato nel gennaio 2014, ha modificato il paragrafo D8B. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica l'IFRS 14 a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.
39W
Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il paragrafo C5. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. Se l'entità applica le relative modifiche all'IFRS 11 introdotte dalla Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11) a partire da un esercizio precedente, la modifica al paragrafo C5 deve essere applicata a partire dallo stesso esercizio precedente.
39X
L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo D1, ha eliminato il paragrafo D24 e il relativo titolo e ha aggiunto i paragrafi D34–D35 e il relativo titolo. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
39Y
L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 29, B1-B6, D1, D14, D15, D19 e D20, ha eliminato i paragrafi 39B, 39G e 39U e ha aggiunto i paragrafi 29A, B8-B8G, B9, D19A-D19C, D33, E1 ed E2. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
39Z
Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato ad agosto 2014, ha modificato il paragrafo D14 e ha aggiunto il paragrafo D15A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
39AA
[Eliminato]
39AB
L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 30, C4, D1, D7, D8B e D9, ha eliminato il paragrafo D9A e ha aggiunto i paragrafi D9B-D9E. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.
39AC
L'IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi ha aggiunto il paragrafo D36 e ha modificato il paragrafo D1. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 22.
39AD
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 39L e 39T e ha eliminato i paragrafi 39D, 39F, 39AA ed E3-E7. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.
39AE
L'IFRS 17 Contratti assicurativi, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi B1 e D1, ha eliminato il titolo prima del paragrafo D4 e il paragrafo D4, e dopo il paragrafo B12 ha aggiunto un titolo e il paragrafo B13. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 17.
39AF
L'IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito ha aggiunto il paragrafo E8. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 23.
39AG
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020, pubblicato nel maggio 2020, ha modificato il paragrafo D1, lettera f), e aggiunto il paragrafo D13A. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
39AH
Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione, pubblicato nel maggio 2021, ha modificato il paragrafo B1 e aggiunto il paragrafo B14. L'entità deve applicare tali modifiche per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
RITIRO DELL'IFRS 1 (PUBBLICATO NEL 2003)
40
Il presente IFRS sostituisce l'IFRS 1 (pubblicato nel 2003 e modificato nel maggio 2008).
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
data di passaggio agli IFRS
La data di apertura del primo esercizio nel quale l'entità presenta una completa informativa comparativa in base a quanto previsto dagli IFRS nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
sostituto del costo
L'importo utilizzato come sostituto del costo o del costo ammortizzato ad una data predeterminata. I successivi ammortamenti devono essere calcolati in base alla presunzione che l'entità aveva inizialmente rilevato l'attività o la passività a tale data predeterminata e che il costo coincideva, sempre in tale data, con il sostituto del costo.
fair value (valore equo)
è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (cfr. IFRS 13.)
primo bilancio redatto in conformità agli IFRS
Il primo bilancio annuale in cui l'entità adotta gli International Financial Reporting Standard (IFRS) con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve.
primo esercizio redatto in base agli IFRS
L'esercizio in cui l'entità presenta il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
neo-utilizzatore
L'entità che presenta il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
International Financial Reporting Standard (IFRS)
I Principi e le Interpretazioni pubblicati dall'International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS
Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità alla data di passaggio agli IFRS
precedenti Principi contabili
L'insieme dei principi contabili che il neo-utilizzatore usava immediatamente prima del passaggio agli IFRS.
Appendice B
Eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
B1
L'entità deve applicare le seguenti eccezioni:
a)
eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie (paragrafi B2 e B3);
b)
contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi B4–B6);
c)
partecipazioni di minoranza (paragrafo B7);
d)
classificazione e valutazione delle attività finanziarie (paragrafi B8-B8C);
e)
riduzione di valore delle attività finanziarie (paragrafi B8D-B8G);
f)
derivati incorporati (paragrafo B9);
g)
finanziamenti pubblici (paragrafi B10-B12);
h)
contratti assicurativi (paragrafo B13); e
i)
imposte differite relative a leasing e smantellamenti, ripristini e passività similari (paragrafo B14).
Eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie
B2
A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, il neo-utilizzatore deve applicare prospetticamente le disposizioni sull'eliminazione contabile di cui all'IFRS 9 per le operazioni verificatesi a partire dalla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, se il neo-utilizzatore ha eliminato contabilmente attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di un'operazione avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS, questi non deve rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che esse soddisfino i requisiti per essere rilevate a seguito di un'operazione o di un evento successivo).
B3
Nonostante quanto disposto al paragrafo B2, l'entità può applicare retroattivamente le disposizioni relative all'eliminazione contabile di cui all'IFRS 9 a partire da una data a scelta dell'entità, a condizione che le informazioni necessarie per applicare l'IFRS 9 alle attività e passività finanziarie eliminate contabilmente come risultato di operazioni passate siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale delle operazioni.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
B4
Secondo quanto richiesto dall'IFRS 9, alla data di passaggio agli IFRS l'entità deve:
a)
valutare tutti i derivati al fair value (valore equo); e
b)
eliminare tutti gli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti Principi contabili come se fossero attività o passività.
B5
L'entità non deve esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo l'IFRS 9 (per esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è un'opzione venduta a se stante o un'opzione venduta netta, o quando l'elemento coperto è una posizione netta in una copertura dei flussi finanziari per un rischio diverso dal rischio di cambio). Tuttavia, se l'entità ha designato la posizione netta come elemento di copertura in base ai precedenti Principi contabili, essa può designare come elemento di copertura conformemente agli IFRS un singolo elemento all'interno della posizione netta o la posizione netta stessa se soddisfa le disposizioni di cui al paragrafo 6.6.1 dell'IFRS 9, purché ciò avvenga entro la data di passaggio agli IFRS.
B6
Se prima della data di passaggio agli IFRS l'entità ha classificato come operazione di copertura un'operazione che non soddisfa i requisiti per essere contabilizzata come operazione di copertura ai sensi dell'IFRS 9, l'entità deve applicare i paragrafi 6.5.6 e 6.5.7 dell'IFRS 9 per sospendere la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Le operazioni svolte prima della data di passaggio agli IFRS non devono essere classificate retroattivamente come di copertura.
Partecipazioni di minoranza
B7
Il neo-utilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dell'IFRS 10 prospetticamente, a partire dalla data di passaggio agli IFRS:
a)
la disposizione di cui al paragrafo B94, secondo cui il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo.
b)
le disposizioni di cui ai paragrafi 23 e B96 per la contabilizzazione delle variazioni della partecipazione della controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo; e
c)
le disposizioni dei paragrafi B97-B99 in merito alla contabilizzazione della perdita del controllo di una controllata, e le relative disposizioni del paragrafo 8A dell'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.
Tuttavia, se il neo-utilizzatore sceglie di applicare l'IFRS 3 retroattivamente, alle pregresse aggregazioni aziendali, deve anche applicare l'IFRS 10 secondo quanto previsto dal paragrafo C1 del presente IFRS.
Classificazione e valutazione degli strumenti finanziari
B8
L'entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data di passaggio agli IFRS, se l'attività finanziaria soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4.1.2 o 4.1.2A dell'IFRS 9.
B8A
Se non è fattibile valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 (in tal caso l'entità deve anche applicare il paragrafo 42R dell'IFRS 7, ma il riferimento al "paragrafo 7.2.4 dell'IFRS 9" deve essere inteso come riferito al presente paragrafo e il riferimento alla "rilevazione iniziale dell'attività finanziaria" deve essere inteso come riferito "alla data di passaggio agli IFRS").
B8B
Se non è fattibile valutare se il fair value (valore equo) dell'elemento di pagamento anticipato è insignificante conformemente al paragrafo B4.1.12, lettera c), dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, senza tener conto dell'eccezione per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9 (in tal caso l'entità deve anche applicare il paragrafo 42S dell'IFRS 7, ma il riferimento al "paragrafo 7.2.5 dell'IFRS 9" deve essere inteso come riferito al presente paragrafo e il riferimento alla "rilevazione iniziale dell'attività finanziaria" deve essere inteso come riferito "alla data di passaggio agli IFRS").
B8C
Se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità applicare retroattivamente il criterio dell'interesse effettivo di cui all'IFRS 9, il fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla data di passaggio agli IFRS deve essere il nuovo valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il nuovo costo ammortizzato della passività finanziaria alla data di passaggio agli IFRS.
Riduzione di valore delle attività finanziarie
B8D
L'entità deve applicare retroattivamente le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9, fatti salvi i paragrafi B8E-B8G e E1-E2.
B8E
Alla data di passaggio agli IFRS l'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli, dimostrabili e disponibili senza costi o sforzi eccessivi per determinare il rischio di credito alla data in cui gli strumenti finanziari sono stati inizialmente rilevati (o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria, alla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile conformemente al paragrafo 5.5.6 dell'IFRS 9) e per compararlo al rischio di credito alla data del passaggio agli IFRS (cfr. anche paragrafi B7.2.2-B7.2.3 dell'IFRS 9).
B8F
Per determinare se dopo la rilevazione iniziale vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito, l'entità può applicare:
a)
le disposizioni di cui ai paragrafi 5.5.10 e B5.5.22-B5.5.24 dell'IFRS 9 e
b)
la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9 per i pagamenti contrattuali scaduti da più di 30 giorni, se l'entità applica le disposizioni in materia di riduzione di valore individuando aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale per tali strumenti finanziari sulla base di informazioni sul livello dello scaduto.
B8G
Se alla data di passaggio agli IFRS determinare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dello strumento finanziario richiederebbe costi o sforzi eccessivi, l'entità deve rilevare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ciascuna data di riferimento del bilancio finché lo strumento finanziario è eliminato contabilmente (a meno che lo strumento finanziario sia a basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, nel qual caso si applica il paragrafo B8F, lettera a)).
Derivati incorporati
B9
Il neo-utilizzatore degli IFRS deve valutare se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato sulla base delle condizioni che esistevano alla data più recente tra le due seguenti: la data in cui è diventato parte del contratto o la data per la quale è richiesta la rideterminazione del valore conformemente al paragrafo B4.3.11 dell'IFRS 9.
Finanziamenti pubblici
B10
Un neo-utilizzatore deve classificare tutti i finanziamenti pubblici ricevuti come passività finanziarie o come strumenti rappresentativi di capitale in conformità allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio. Ad eccezione di quanto consentito dal paragrafo B11, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dello IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica prospetticamente ai finanziamenti pubblici in essere alla data di passaggio agli IFRS, e non deve rilevare come un contributo pubblico il beneficio relativo al tasso d'interesse del finanziamento pubblico inferiore a quello di mercato. Di conseguenza se un neo-utilizzatore, in base ai propri Principi contabili precedenti, non rilevava e non valutava un finanziamento pubblico a un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato in conformità alle disposizioni degli IFRS, allora dovrà utilizzare il valore contabile del finanziamento alla data di passaggio agli IFRS, rilevato in base ai Principi contabili precedenti, come il valore contabile del finanziamento da indicare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. L'entità deve applicare l'IFRS 9 nella valutazione di tali finanziamenti successivamente alla data del passaggio agli IFRS.
B11
Nonostante le disposizioni del paragrafo B10, l'entità può applicare i requisiti dell'IFRS 9 e dello IAS 20 retroattivamente a qualsiasi finanziamento pubblico originato prima della data del passaggio agli IFRS, a condizione che le informazioni necessarie siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale del finanziamento.
B12
I requisiti e la guida operativa di cui ai paragrafi B10 e B11 non precludono a una entità di adottare le esenzioni descritte nei paragrafi D19–D19C relative alla designazione al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio degli strumenti finanziari rilevati in precedenza.
Contratti assicurativi
B13
L'entità deve applicare le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C1–C24 e C28 dell'Appendice C dell'IFRS 17 ai contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17. I riferimenti in tali paragrafi dell'IFRS 17 alla data di transizione devono essere intesi come la data di passaggio agli IFRS.
Imposte differite relative a leasing e smantellamenti, ripristini e passività similari
B14
I paragrafi 15 e 24 dello IAS 12 Imposte sul reddito esentano l'entità dalla rilevazione di un'attività o una passività fiscale differita in circostanze particolari. Nonostante tale esenzione, alla data di passaggio agli IFRS il neo-utilizzatore deve rilevare l'attività fiscale differita, se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, e la passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili e imponibili associate a:
a)
attività consistenti nel diritto di utilizzo e passività del leasing; e
b)
smantellamenti, ripristini e passività similari e i corrispondenti importi rilevati come parte del costo della relativa attività.
Appendice C
Esenzioni per le aggregazioni aziendali
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. L'entità deve applicare le disposizioni seguenti alle aggregazioni aziendali che ha rilevato prima della data di passaggio agli IFRS. La presente Appendice dovrebbe essere applicata soltanto alle aggregazioni aziendali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali.
C1
Il neo-utilizzatore può scegliere di non applicare retroattivamente l'IFRS 3 alle pregresse aggregazioni aziendali (aggregazioni aziendali avvenute prima della data di passaggio agli IFRS). Tuttavia, se il neo-utilizzatore ridetermina una qualsiasi aggregazione aziendale per uniformarsi all'IFRS 3, esso deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive e deve anche applicare l'IFRS 10 a partire dalla stessa data. Per esempio, se il neo-utilizzatore sceglie di rideterminare un'aggregazione aziendale verificatasi il 30 giugno 20X6, deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo tra il 30 giugno 20X6 e la data di passaggio agli IFRS, e deve inoltre applicare l'IFRS 10 a partire dal 30 giugno 20X6.
C2
L'entità non deve applicare lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e dell'avviamento derivanti da aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data del passaggio agli IFRS. Se l'entità non applica lo IAS 21 retroattivamente a tali rettifiche del fair value (valore equo) e dell'avviamento, deve trattarli come attività e passività dell'entità piuttosto che come attività e passività della società acquisita. Quindi, tali rettifiche di avviamento e di fair value (valore equo) sono già espresse nelle valute funzionali dell'entità o sono elementi non monetari in valuta estera che sono iscritti utilizzando il tasso di cambio applicato in conformità ai precedenti Principi contabili.
C3
L'entità può applicare lo IAS 21 retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e dell'avviamento derivanti da:
a)
tutte le aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data di passaggio agli IFRS; o
b)
tutte le aggregazioni aziendali che l'entità sceglie di rideterminare per essere conforme all'IFRS 3, come consentito dal paragrafo C1 sopra.
C4
La mancata applicazione retroattiva dell'IFRS 3 a una pregressa aggregazione aziendale comporta che il neo-utilizzatore debba con riferimento a tale aggregazione aziendale:
a)
mantenere la stessa classificazione (come un'acquisizione da parte della legittima società acquirente, un'acquisizione inversa da parte della legittima società acquisita, o di un'unione di imprese) utilizzata nei bilanci redatti in conformità ai precedenti Principi contabili.
b)
rilevare, alla data di passaggio agli IFRS, tutte le attività e le passività acquisite o assunte in una pregressa aggregazione aziendale salvo:
i)
alcune attività e passività finanziarie eliminate contabilmente in conformità ai precedenti Principi contabili (si veda il paragrafo B2); e
ii)
le attività, compreso l'avviamento, e le passività che non erano iscritte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato della società acquirente redatto in conformità ai precedenti Principi contabili e che non soddisferebbero le condizioni previste dagli IFRS per essere iscritte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria individuale della società acquisita (si vedano i punti (f) - (i) seguenti).
Il neo-utilizzatore deve rilevare qualsiasi conseguente cambiamento rettificando gli utili portati a nuovo (o, ove opportuno, un'altra voce del patrimonio netto), a meno che il cambiamento non derivi dall'iscrizione di un'attività immateriale precedentemente inclusa nell'avviamento (si vedano i punti (g)(i) seguenti).
c)
Il neo-utilizzatore deve escludere dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS qualsiasi voce rilevata in base ai precedenti Principi contabili che non soddisfi le condizioni previste dagli IFRS per essere iscritta come attività o passività in conformità agli IFRS. Il neo-utilizzatore deve contabilizzare le conseguenti variazioni come segue:
i)
il neo-utilizzatore può aver classificato una pregressa aggregazione aziendale come un'acquisizione e può aver rilevato come un'attività immateriale un elemento che non soddisfa le condizioni previste dallo IAS 38 Attività immateriali per essere rilevato come un'attività. Il neo utilizzatore deve riclassificare tale elemento (e, se del caso, le relative imposte differite e le partecipazioni di minoranza) come parte dell'avviamento (a meno che lo stesso non abbia portato l'avviamento direttamente in detrazione al patrimonio netto in conformità ai precedenti Principi contabili, si vedano di seguito i punti (g)(i) ed (i) seguenti);
ii)
il neo-utilizzatore deve imputare tutte le conseguenti variazioni agli utili portati a nuovo (32).
d)
Gli IFRS prevedono che la successiva valutazione di alcune attività e passività sia effettuata seguendo criteri valutativi diversi dal costo storico, quali il fair value (valore equo). Il neo-utilizzatore deve valutare tali attività e passività adottando tale criterio nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS, anche nel caso in cui queste ultime fossero state acquisite o assunte in una pregressa aggregazione aziendale. L'entità deve rilevare qualsiasi conseguente variazione apportata al valore contabile imputandola agli utili portati a nuovo (o, ove opportuno, a un'altra voce del patrimonio netto) invece che all'avviamento.
e)
Immediatamente dopo l'aggregazione aziendale, il valore contabile determinato in conformità ai precedenti Principi contabili delle attività acquisite e delle passività assunte in tale aggregazione aziendale costituirà il sostituto del costo in conformità agli IFRS a tale data. Se gli IFRS prevedono una valutazione di tali attività e passività in base al costo a una data successiva, il valore che rappresenta il sostituto del costo di cui in precedenza rappresenta la base per l'ammortamento in base al costo a partire dalla data dell'aggregazione aziendale.
f)
Se, in conformità ai precedenti Principi contabili, non era stata rilevata un'attività acquisita o una passività assunta in una pregressa aggregazione aziendale, tali elementi non possono avere un sostituto del costo pari a zero nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Per contro, l'acquirente deve rilevare e valutare tale attività o passività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato al valore che sarebbe emerso dall'applicazione degli IFRS nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'acquisita. Per esempio: se l'acquirente non aveva capitalizzato, in conformità ai precedenti Principi contabili, i costi connessi a operazioni di leasing acquisite per mezzo di una pregressa aggregazione aziendale in cui l'acquirente era il locatario, lo stesso deve capitalizzare tali costi nel bilancio consolidato, considerato che l'IFRS 16 Leasing prevede che l'acquisita debba effettuare tale capitalizzazione nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria redatto in conformità agli IFRS. Analogamente, se l'acquirente non aveva rilevato, in conformità ai precedenti Principi contabili, una passività potenziale ancora esistente alla data di passaggio agli IFRS, lo stesso deve rilevare tale passività potenziale a tale data, a meno che lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali non ne vieti la rilevazione nel bilancio dell'acquisita. Per contro, se un'attività o una passività è stata inclusa nell'avviamento in conformità ai precedenti Principi contabili, pur potendo essere rilevata separatamente in base all'IFRS 3, tale attività o passività continua a far parte dell'avviamento, a meno che gli IFRS non ne richiedano l'iscrizione nel bilancio della società acquisita.
g)
Il valore contabile dell'avviamento nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS deve essere il valore contabile dell'avviamento stesso determinato in base ai precedenti Principi contabili alla data di passaggio agli IFRS, una volta effettuate le seguenti due rettifiche:
i)
se richiesto dai punti (c)(i) di cui sopra, il neo-utilizzatore deve aumentare il valore contabile dell'avviamento quando riclassifica una voce che aveva rilevato come un'attività immateriale in conformità ai precedenti Principi contabili. Analogamente, se il precedente punto (f) prevede che il neo-utilizzatore rilevi un'attività immateriale che, in conformità ai precedenti Principi contabili, era stata inclusa nell'avviamento, lo stesso deve diminuire conseguentemente il valore contabile dell'avviamento nella dovuta misura (e, se opportuno, rettificare le imposte differite e le partecipazioni di minoranza);
ii)
Indipendentemente dalle eventuali indicazioni dell'esistenza di una perdita per riduzione di valore dell'avviamento, il neo-utilizzatore deve applicare lo IAS 36 nel verificare se l'avviamento ha subito una perdita per riduzione di valore alla data di passaggio agli IFRS e nell'imputare eventuali perdite per riduzione di valore agli utili portati a nuovo (o, se così previsto dallo IAS 36, alla riserva di rivalutazione). La verifica per riduzione di valore deve essere riferita alle condizioni esistenti alla data di passaggio agli IFRS.
h)
Non saranno effettuate altre rettifiche al valore contabile dell'avviamento alla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, il neo-utilizzatore non deve rideterminare il valore contabile dell'avviamento per:
i)
escludere attività di ricerca e sviluppo in corso acquisite nell'aggregazione aziendale (a meno che le relative attività immateriali non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 38 per la rilevazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della società acquisita);
ii)
rettificare il precedente ammortamento dell'avviamento;
iii)
annullare gli effetti delle rettifiche dell'avviamento non consentite dallo IFRS 3, ma effettuate in conformità ai precedenti Principi contabili come conseguenza delle rettifiche alle attività e alle passività apportate nel periodo che intercorre fra la data dell'aggregazione aziendale e la data di passaggio agli IFRS.
i)
Se il neo-utilizzatore aveva dedotto dal patrimonio netto l'avviamento in conformità ai precedenti Principi contabili:
i)
lo stesso non deve rilevare tale avviamento nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Inoltre, la medesima entità non deve riclassificare tale avviamento nell'utile (perdita) d'esercizio, nel caso in cui ceda la controllata o nel caso in cui la partecipazione nella controllata subisca una perdita per riduzione di valore;
ii)
le rettifiche risultanti dalla risoluzione di una condizione di incertezza che influisce sul corrispettivo d'acquisto devono essere imputate agli utili portati a nuovo.
j)
In conformità ai precedenti Principi contabili, il neo-utilizzatore può non aver consolidato una società controllata acquisita in una pregressa aggregazione aziendale (per esempio, o perché la controllante non lo considerava una controllata in conformità ai precedenti Principi contabili o perché la controllante non redigeva il bilancio consolidato). Il neo-utilizzatore deve rettificare i valori contabili delle attività e delle passività della controllata per far coincidere questi ultimi con gli importi che risulterebbero nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della controllata stessa redatto in conformità agli IFRS. Il sostituto del costo dell'avviamento alla data di passaggio agli IFRS è pari alla differenza fra:
i)
la quota della controllante di tali valori contabili rettificati; e
ii)
il costo della partecipazione nella controllata iscritto nel bilancio separato della controllante.
k)
La valutazione delle partecipazioni di minoranza e delle imposte differite è conseguente alla valutazione di altre attività e passività. Pertanto le rettifiche di cui sopra alle attività e passività rilevate hanno un impatto sulle partecipazioni di minoranza e sulle imposte differite.
C5
L'esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali si applica anche ad acquisizioni passate di partecipazioni in collegate, di interessenze in joint venture e di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono attività aziendali ai sensi dell'IFRS 3. Inoltre, la data scelta ai fini del paragrafo C1 si applica ugualmente a tutte queste acquisizioni.
Appendice D
Esenzioni da altri IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
D1
L'entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:
a)
operazioni con pagamento basato su azioni (paragrafi D2 e D3);
b)
[Eliminato]
c)
sostituto del costo (paragrafi D5–D8 B);
d)
leasing (paragrafi D9 e D9B-D9E);
f)
differenze cumulative di conversione (paragrafi D12–D13A);
g)
partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate (paragrafi D14 e D15A);
h)
attività e passività di controllate, collegate e joint venture (paragrafi D16 e D17);
i)
strumenti finanziari composti (paragrafo D18);
j)
designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati (paragrafi D19-D19C);
k)
valutazione del fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale (paragrafo D20);
l)
passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari (paragrafi D21 e D21A);
m)
attività finanziarie o attività immateriali contabilizzate in conformità all'IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (paragrafo D22);
n)
oneri finanziari (paragrafo D23);
o)
[Eliminato]
p)
estinguere passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale (paragrafo D25);
q)
grave iperinflazione (paragrafi D26–D30);
r)
accordi a controllo congiunto (paragrafo D31);
s)
costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto (paragrafo D32);
t)
designazione di contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari (paragrafo D33);
u)
ricavi (paragrafi D34 e D35); e
v)
operazioni in valuta estera e anticipi (paragrafo D36).
L'entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.
Operazioni con pagamento basato su azioni
D2
Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data antecedente. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e maturati prima della data più recente tra (a) la data di passaggio agli IFRS e (b) il 1o gennaio 2005. Tuttavia, se un neo-utilizzatore opta per l'applicazione dell'IFRS 2 a tali strumenti rappresentativi di capitale, può farlo soltanto se l'entità ha provveduto a indicare pubblicamente il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di valutazione, secondo quanto definito nell'IFRS 2. Un neo-utilizzatore deve comunque fornire tutte le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 dell'IFRS 2 per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non sia stato applicato l'IFRS 2 (per esempio, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data precedente). Se un neo-utilizzatore modifica i termini e le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non è stato applicato l'IFRS 2, l'entità non è obbligata ad applicare i paragrafi 26-29 dell'IFRS 2 se la modifica si è verificata prima della data di passaggio agli IFRS.
D3
Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 alle passività originate da operazioni con pagamento basato su azioni ed estinte prima della data di passaggio agli IFRS. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 alle passività estinte prima del 1o gennaio 2005. Nel caso di passività alle quali è applicato l'IFRS 2, il neo-utilizzatore non è obbligato a rideterminare l'informativa comparativa nella misura in cui tale informativa fa riferimento a un periodo o a una data antecedente il 7 novembre 2002.
D4
[Eliminato]
Sostituto del costo
D5
L'entità può scegliere di valutare un elemento di immobili, impianti e macchinari alla data di passaggio agli IFRS al fair value (valore equo) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data.
D6
Il neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento di immobili, impianti e macchinari, alla data di passaggio agli IFRS, o ad una data precedente a tale passaggio, in base ai precedenti Principi contabili, come sostituto del costo alla data della rivalutazione, se tale rivalutazione, alla data in cui è stata effettuata, era nel complesso paragonabile:
a)
fair value (valore equo); o
b)
al costo o al costo ammortizzato in conformità agli IFRS, rettificato per riflettere, per esempio, le variazioni di un indice dei prezzi generale o specifico.
D7
Le opzioni nei paragrafi D5 e D6 sono applicabili anche a:
a)
gli investimenti immobiliari, se l'entità sceglie di utilizzare il modello del costo previsto dallo IAS 40 Investimenti immobiliari;
aa)
attività consistenti nel diritto di utilizzo (IFRS 16 Leasing); e
b)
le attività immateriali che soddisfano:
i)
i criteri di rilevazione di cui allo IAS 38 (compresa una valutazione attendibile del costo originario); e
ii)
le condizioni previste dallo IAS 38 per la rivalutazione (inclusa l'esistenza di un mercato attivo).
L'entità non deve utilizzare tali opzioni per altre attività o passività.
D8
Il neo-utilizzatore può aver determinato un sostituto del costo in conformità ai precedenti Principi contabili per alcune o tutte le sue attività e passività valutando le stesse al fair value (valore equo) a una data particolare, a seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato. It
a)
Se la data di valutazione coincide o è antecedente alla data di passaggio agli IFRS, l'entità può utilizzare il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto come sostituto del costo per gli IFRS alla data di tale valutazione.
b)
Se la data di valutazione è successiva alla data di passaggio agli IFRS, ma rientra nell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto può essere utilizzato come sostituto del costo quando si verifica l'evento. Alla data di valutazione, l'entità deve rilevare le conseguenti rettifiche direttamente negli utili portati a nuovo (o, se del caso, in un'altra voce del patrimonio netto). Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve determinare il sostituto del costo applicando i criteri di cui ai paragrafi D5–D7 oppure deve valutare le attività e le passività secondo quanto previsto nel presente IFRS.
D8A
Alcuni principi contabili nazionali stabiliscono che i costi di esplorazione e sviluppo di impianti petroliferi e del gas nelle fasi di sviluppo o di produzione devono essere contabilizzati in centri di costo che comprendono tutti gli impianti appartenenti a una vasta area geografica. Una entità che adotta per la prima volta gli IFRS e che utilizza tale trattamento contabile in base ai precedenti Principi Contabili può scegliere di determinare il valore delle attività relative a petrolio e gas alla data di passaggio agli IFRS in base ai criteri seguenti:
a)
le attività di esplorazione e di valutazione, in base all'ammontare determinato dall'entità secondo i precedenti Principi Contabili; e
b)
le attività relative alle fasi di sviluppo o produzione in base all'ammontare determinato per il centro di costo secondo i precedenti Principi Contabili dell'entità. L'entità deve allocare tale ammontare alle attività sottostanti al centro di costo in misura proporzionale, utilizzando i volumi o i valori delle riserve a tale data.
Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve effettuare le verifiche a fini di riduzione del valore delle attività di esplorazione e valutazione e delle attività nelle fasi di sviluppo e produzione, in conformità all'IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie o allo IAS 36 rispettivamente e, se necessario, ridurre l'ammontare determinato in base alle lettere (a) e (b) di cui sopra. Ai fini del presente paragrafo, le attività relative a petrolio e gas includono soltanto quelle attività utilizzate nella esplorazione, valutazione, sviluppo e produzione del petrolio e del gas.
D8B
Alcune entità posseggono elementi di immobili, impianti e macchinari, attività consistenti nel diritto di utilizzo o attività immateriali che sono utilizzate, o sono state utilizzate in precedenza, in attività soggette a regolamentazione delle tariffe. Il valore contabile di tali elementi potrebbe comprendere importi determinati in base ai precedenti Principi Contabili ma che non giustificano una loro capitalizzazione in base agli IFRS. In tal caso, alla data di passaggio agli IFRS, un neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare come sostituto del costo il valore contabile di tale elemento determinato in base ai precedenti Principi Contabili. Se l'entità applica questa esenzione a un elemento, essa non deve necessariamente applicarla a tutti gli elementi. Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve verificare ai fini di un'eventuale riduzione di valore ciascun elemento per il quale è stata utilizzata l'esenzione, in conformità con le disposizioni dello IAS 36. Ai fini del presente paragrafo, le attività sono soggette a regolamentazione delle tariffe se sono disciplinate da un quadro per la fissazione dei prezzi che possono essere addebitati ai clienti per i beni o i servizi e il quadro è soggetto alla vigilanza e/o all'approvazione dell'autorità di regolamentazione delle tariffe (come definita nell'IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts).
Leasing
D9
Il neo-utilizzatore può valutare se un contratto in essere alla data di passaggio agli IFRS contiene un leasing applicando al contratto i paragrafi 9-11 dell'IFRS 16 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti in tale data.
D9A
[Eliminato]
D9B
Il neo-utilizzatore che è un locatario, quando rileva le passività del leasing e le attività consistenti nel diritto di utilizzo, può applicare il seguente approccio a tutti i suoi leasing (fatti salvi gli espedienti pratici di cui al paragrafo D9D):
a)
valutare la passività del leasing alla data di passaggio agli IFRS. Seguendo questo approccio il locatario deve valutare la passività del leasing al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing (vedere paragrafo D9E), attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario (vedere paragrafo D9E) alla data di passaggio agli IFRS;
b)
valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data di passaggio agli IFRS. Il locatario deve scegliere per ogni leasing di valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alternativamente:
i)
al valore contabile, come se l'IFRS 16 fosse stato applicato fin dalla data di decorrenza del leasing (vedere paragrafo D9E), ma attualizzato utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data del passaggio agli IFRS; o
ii)
all'importo pari alla passività del leasing rettificato per l'importo di eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria immediatamente prima della data del passaggio agli IFRS;