2.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 143/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/1062 DEL CONSIGLIO

del 1o giugno 2023

che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (1) fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) e le misure funzionalmente collegate ai TAC stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 per tenere conto dell’esito delle consultazioni con i paesi terzi.

(2)

Il regolamento (UE) 2023/194 fissa un contingente provvisorio dell’Unione per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) della sottozona 1 e della divisione 2b per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di pesca, è necessario sostituire tale contingente provvisorio con un contingente definitivo dell’Unione per tale stock per il 2023. Il Consiglio dovrebbe pertanto fissare il contingente dell’Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione 2b sulla base del TAC di riferimento per il merluzzo bianco dell’Artico nordorientale e dei diritti di pesca storici dell’Unione. Il contingente definitivo dell’Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione 2b per il 2023 dovrebbe essere fissato a 15 629 tonnellate, corrispondenti alla percentuale indicata al paragrafo 3, lettera a), dell’intesa politica tra l’UE e la Norvegia sulle attività di pesca nelle sottozone CIEM 1 e 2. È opportuno assegnare agli Stati membri il contingente dell’Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione 2b conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio (2), con i necessari adeguamenti dovuti al recesso del Regno Unito dall’Unione di cui all’allegato 36, tabella E, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (3).

(3)

Il regolamento (UE) 2023/194 fissa un contingente provvisorio dell’Unione per l’ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di pesca, è necessario sostituire tale contingente provvisorio con un contingente definitivo dell’Unione per tale stock per il 2023. Il contingente definitivo dell’Unione per l’ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2023 dovrebbe essere fissato a 1 711 tonnellate. Il livello di tale contingente dell’Unione corrisponde al 9,25 % del TAC per l’ippoglosso nero nelle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2023, come proposto dall’Unione presso la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, ossia 18 494 tonnellate, in linea con il parere del CIEM.

(4)

Il regolamento (UE) 2023/194 non fissa le possibilità di pesca per gli scorfani (Sebastes spp.) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2023. Al fine di consentire l’inizio della pesca di tale stock una volta iniziata la pertinente campagna di pesca il 1o luglio 2023, è opportuno fissare il contingente dell’Unione per gli scorfani nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 sulla base della media delle tre catture annue più elevate di scorfani dell’Unione nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 nel periodo dal 2013 al 2022.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.

(6)

Le possibilità di pesca stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 si applicano dal 1o gennaio 2023. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative alle possibilità di pesca dovrebbero pertanto entrare in vigore anch’esse a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Vista l’urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2023/194

L’allegato IB del regolamento (UE) 2023/194 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2023

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLSON


(1)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

(2)  Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell’Isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29).

(3)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.


ALLEGATO

L’allegato IB del regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:

i)

la tabella per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2b è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b

(COD/1/2B.)

Germania

3 094

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

7 994

(1)(2)

Francia

1 320

(1)(2)

Polonia

1 448

(1)(2)

Portogallo

1 688

(1)(2)

Altri Stati membri

85

(1)(2)(3)

Unione

15 629

(1)(2)

TAC

Non pertinente

 

(1)

L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l’Unione nella zona di Spitsbergen e dell’Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(2)

Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

(3)

Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).»;

ii)

la tabella per l’ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(GHL/1/2INT)

Unione

1 711

(1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»;

iii)

la tabella per gli scorfani (Sebastes spp.) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(RED/1/2INT)

Unione

6 000

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

(1)

Può essere prelevato solo dal 1o luglio al 31 dicembre. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture tenute a bordo.».