25.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 110/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 aprile 2023
che modifica il regolamento (UE) 2018/1806, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo (*1))
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Il contenuto degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II di tale regolamento dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri stabiliti nello stesso regolamento. I riferimenti ai paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro, a seconda dei casi. |
(2) |
I criteri che dovrebbero essere presi in considerazione per determinare, procedendo a una valutazione caso per caso, quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto e quali i paesi terzi i cui cittadini ne sono esenti sono definiti all’articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806. Tra tali criteri figurano l’immigrazione clandestina, l’ordine pubblico e la sicurezza, i vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e le relazioni esterne dell’Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità. |
(3) |
Il Kosovo ha soddisfatto le condizioni previste dalla sua tabella di marcia verso un regime di esenzione dal visto. Sulla base della valutazione di una serie di criteri elencati nell’articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806, risulta opportuno esonerare i titolari di passaporti rilasciati dal Kosovo dall’obbligo del visto per l’ingresso nel territorio degli Stati membri. L’esenzione dall’obbligo del visto garantirà che l’intera regione dei Balcani occidentali sia soggetta allo stesso regime in materia di visti. |
(4) |
È quindi opportuno trasferire il Kosovo dall’allegato I, parte 2, all’allegato II, parte 4, del regolamento (UE) 2018/1806. L’esenzione dall’obbligo del visto dovrebbe applicarsi solo ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dal Kosovo conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). Tale esenzione non dovrebbe applicarsi fino alla data dell’effettiva entrata in funzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o fino al 1o gennaio 2024, qualora questa data sia anteriore. |
(5) |
Fatta salva la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, nel periodo precedente alla data dell’effettiva applicazione dell’esenzione dall’obbligo del visto è importante concludere accordi o intese in materia di riammissione, a seconda dei casi, con gli Stati membri che ancora non ne dispongono. Dopo la loro conclusione, il Kosovo deve attuare pienamente tali accordi o intese nel rispetto del principio di non-refoulement (non respingimento) sancito dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967. |
(6) |
Il Kosovo ha compiuto progressi significativi in tutti i blocchi del capitolo II della sua tabella di marcia verso un regime di esenzione dal visto. Per garantire che la migrazione sia ben gestita e per garantire un ambiente sicuro, il Kosovo dovrebbe cercare di allineare ulteriormente la sua politica in materia di visti a quella dell’Unione. |
(7) |
L’esenzione dall’obbligo del visto dipende dalla realizzazione costante delle condizioni previste dalla tabella di marcia verso un regime di esenzione dal visto con il Kosovo. La Commissione deve monitorare attivamente il soddisfacimento di tali condizioni e l’allineamento della politica in materia di visti attraverso il meccanismo di sospensione previsto dal regolamento (UE) 2018/1806. L’Unione può sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto nell’ambito di tale meccanismo, purché si verifichino le condizioni ivi previste. |
(8) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(9) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
(12) |
Per quanto riguarda Cipro e la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Article 1
Il regolamento (UE) 2018/1806 è così modificato:
1) |
all’allegato I, parte 2, è soppresso il testo seguente:
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2) |
all’allegato II, parte 4, è aggiunto il testo seguente: (*2) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo." (*3) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica solo ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dal Kosovo conformemente alle norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO)." (*4) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica a decorrere dalla data dell’effettiva entrata in funzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1), o dal 1o gennaio 2024, qualora questa data sia anteriore.»." |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 19 aprile 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 877) e posizione del Consiglio in prima lettura del 9 marzo 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).
(3) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).