18.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 103/29 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/826 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2023
che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE è compito della Commissione stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’UE, hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di miglioramento in termini di riduzione dell’impatto ambientale per effetto della modifica della loro progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi. |
(2) |
La comunicazione COM(2016) 773 (2) definisce le priorità di lavoro nel quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile del 2016 individua i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione e prevede un riesame del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione (3). |
(3) |
Il consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nei modi spento, stand-by e stand-by in rete è una delle misure elencate nella comunicazione, per la quale si stima un risparmio annuo di energia finale di 4 TWh entro il 2030, corrispondente a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di 1,36 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. |
(4) |
La Commissione ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile relativa al consumo di energia nei modi spento e stand-by delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nel regolamento (CE) n. 1275/2008 e ha aggiunto specifiche per il consumo di energia in modo stand-by in rete nel regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione (4). A norma di tali regolamenti, la Commissione deve riesaminare le specifiche di progettazione ecocompatibile alla luce del progresso tecnologico. |
(5) |
La Commissione ha riesaminato il regolamento (CE) n. 1275/2008 e analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici del consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in modo spento, stand-by e stand-by in rete, nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. Il riesame è stato eseguito in stretta collaborazione con i portatori di interessi e gli interlocutori dell’Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE. |
(6) |
Il riesame ha mostrato che è vantaggioso mantenere e migliorare, adeguandole al progresso tecnologico, le specifiche relative al consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in modo spento, stand-by e stand-by in rete. |
(7) |
Il riesame ha inoltre stimato il consumo annuo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete dei prodotti cui si applica il presente regolamento nell’UE a 59,4 TWh nel 2015, corrispondenti a 23,8 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 di emissioni di gas a effetto serra. In uno scenario immutato, tale consumo di energia diminuirebbe entro il 2030, principalmente a causa dell’applicazione graduale delle specifiche di progettazione ecocompatibile introdotte dal regolamento (UE) n. 801/2013. Tuttavia, il ritmo di tale riduzione subirebbe un rallentamento, a meno di aggiornare le specifiche di progettazione ecocompatibile esistenti. |
(8) |
L’applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti corrispondenti alle apparecchiature domestiche e da ufficio destinate all’uso in ambiente domestico che, per le apparecchiature di tecnologia dell’informazione, corrispondono a quelle di classe B stabilite dalla norma EN 55022:2010. |
(9) |
I modi operativi non presi in considerazione dal presente regolamento, quali il modo ACPI S3 dei computer, dovrebbero essere considerati in misure di esecuzione specifiche per prodotto ai sensi della direttiva 2009/125/CE. |
(10) |
Le specifiche relative ai modi spento, stand-by e stand-by in rete dovrebbero essere stabilite, ove possibile, in misure di esecuzione specifiche per prodotto a norma della direttiva 2009/125/CE, tenendo conto delle specificità di ciascun gruppo di prodotti e della possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni di energia e di gas a effetto serra. |
(11) |
I prodotti dotati di alimentatori esterni a bassa tensione, che erano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008 in forza del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione (5), stanno evolvendo rapidamente in termini di funzionalità e sono immessi sul mercato dell’UE in quantità sempre maggiore. Dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento per garantire ulteriori risparmi di energia e assicurare parità di condizioni per i fabbricanti. |
(12) |
I prodotti portatili alimentati a batteria con circuito di ricarica mediante collegamento alla rete elettrica dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento, perché dipendono dall’energia della rete. |
(13) |
I prodotti contenenti un circuito di ricarica che richiedono consumo di energia elettrica in modo spento e stand-by mentre la batteria non è in ricarica dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento per ottenere risparmi energetici. |
(14) |
Al fine di ottenere risparmi energetici, le apparecchiature di stampa che generano stampati a partire da input elettronici, su supporto cartaceo o di altro tipo, dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento, mentre le apparecchiature di stampa tridimensionale dovrebbero esserne escluse per il momento. |
(15) |
I ricevitori digitali semplici di cui al regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione (6) non costituiscono più una parte significativa del mercato e il loro consumo di energia rimanente nei modi stand-by e spento dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 107/2009. |
(16) |
I mobili e arredi regolabili a motore azionati elettricamente e gli elementi edilizi a motore passano molto tempo in modo spento, stand-by e stand-by in rete e presentano quindi un notevole potenziale di miglioramento del consumo energetico in tali modi. Dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento. |
(17) |
Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero allineare in tutta l’UE i livelli di consumo energetico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nei modi spento, stand-by e stand-by in rete. Tale allineamento contribuirà al buon funzionamento del mercato unico. Dovrebbe anche migliorare le prestazioni ambientali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. |
(18) |
I pertinenti parametri dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(19) |
A norma dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le pertinenti procedure di valutazione della conformità. |
(20) |
Al fine di migliorare l’efficacia e la credibilità del presente regolamento e tutelare i consumatori, non dovrebbe essere autorizzata l’immissione sul mercato dei prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro incluso nel presente regolamento. |
(21) |
Oltre agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali nell’intero ciclo di vita dei prodotti cui si applica il presente regolamento, conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE. |
(22) |
Un riesame del presente regolamento dovrebbe valutarne l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni ai fini del conseguimento degli obiettivi che si prefigge. |
(23) |
In considerazione dell’ambito di applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile nuove e modificate di cui al presente regolamento e per garantire una maggiore chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1275/2008. |
(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) |
«apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio» o «apparecchiature», i prodotti connessi all’energia elencati nell’allegato II che soddisfano le seguenti condizioni:
|
(2) |
«alimentazione da rete», la fornitura di elettricità dalla rete a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz; |
(3) |
«modo stand-by», la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, dipende dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente una o più delle seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:
|
(4) |
«funzione di riattivazione», la funzione che mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno o un timer, fa passare dal modo stand-by ad altri modi, incluso il modo acceso, fornendo funzioni aggiuntive; |
(5) |
«funzione principale», la funzione che fornisce il servizio o i servizi principali per i quali l’apparecchiatura è progettata, sottoposta a prova e commercializzata e che corrisponde all’uso previsto dell’apparecchiatura; |
(6) |
«visualizzazione delle informazioni o dello stato», la funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell’apparecchiatura, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso (display). Una semplice spia luminosa non è considerata una visualizzazione dello stato; |
(7) |
«modo acceso»: la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ed è stata attivata almeno una delle funzioni principali; |
(8) |
«modo spento»: la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione o può fornire unicamente:
|
(9) |
«rete»: l’infrastruttura di comunicazione con una topologia di collegamenti, un’architettura, compresi i componenti fisici, principi organizzativi, procedure e formati di comunicazione (protocolli); |
(10) |
«stand-by in rete»: la condizione in cui un apparecchio è in grado di ritornare a una determinata funzione grazie a un’attivazione a distanza proveniente da una connessione di rete; |
(11) |
«attivazione a distanza», il segnale che proviene dall’esterno dell’apparecchio attraverso una rete; |
(12) |
«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchiatura da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario; |
(13) |
«modello equivalente», il modello di apparecchiatura che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini delle informazioni tecniche da fornire a norma dell’allegato II, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello di apparecchiatura, con diverso identificativo del modello; |
(14) |
«valore dichiarato»: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro. |
Articolo 3
Specifiche di progettazione ecocompatibile
Le specifiche di progettazione ecocompatibile sono fissate nell’allegato III.
Articolo 4
Valutazione di conformità
1. La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE costituisce il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della medesima direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della medesima direttiva.
2. Ai fini della valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni di cui all’allegato III, punto 3, lettera b), del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli effettuati conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica per un particolare modello sono state ottenute:
a) |
da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per quanto riguarda le informazioni tecniche da fornire a norma dell’allegato III del presente regolamento, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure |
b) |
dai calcoli effettuati in base al progetto, per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi, la documentazione tecnica del modello contiene i dettagli e i risultati di tali calcoli o estrapolazioni, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi. |
La documentazione tecnica comprende un elenco dei modelli equivalenti di cui al primo e secondo comma, compresi gli identificativi del modello.
4. La documentazione tecnica comprende le informazioni di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 5
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato V del presente regolamento.
Articolo 6
Elusione e aggiornamenti del software
Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato apparecchiature progettate per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposte a prova, ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova, e reagire specificamente alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova per raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.
Il consumo energetico dell’apparecchiatura e ciascuno degli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.
L’aggiornamento del software non determina una modifica delle prestazioni dell’apparecchiatura che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili a fini della dichiarazione di conformità.
Articolo 7
Parametri di riferimento indicativi
I parametri di riferimento indicativi per le apparecchiature e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’adozione del presente regolamento figurano nell’allegato VI.
Articolo 8
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 9 maggio 2027.
Il riesame valuta in particolare l’opportunità:
a) |
delle specifiche per i modi stand-by, spento e stand-by in rete; |
b) |
delle specifiche per lo stand-by in rete per gli apparecchi HiNA (High Network Availability) e gli apparecchi con funzionalità HiNA e la loro distinzione rispetto agli apparecchi non HiNA; |
c) |
di includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento altri gruppi di prodotti pertinenti, compresi i prodotti utilizzati nel settore dei servizi; |
d) |
di stabilire specifiche per il modo di manutenzione della batteria dei caricabatterie. |
Articolo 9
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1275/2008 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025.
Il regolamento (CE) n. 107/2009 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025.
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 maggio 2025. Tuttavia, l’articolo 6, primo comma, si applica a partire dall’entrata in vigore del regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) Comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019, COM(2016) 773 final.
(3) Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).
(4) Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3).
(6) Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8).
(7) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio, nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(8) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).
ALLEGATO I
DEFINIZIONI
(1)
«Apparecchiatura di tecnologia dell’informazione»: l’apparecchiatura la cui funzione principale è l’inserimento, la memorizzazione, la visualizzazione, il recupero, la trasmissione, il trattamento, lo scambio o il controllo di dati o di messaggi di telecomunicazione, oppure è una combinazione di tali funzioni, e che può essere munita di una o più porte terminal utilizzate in genere per il trasferimento di informazioni;
(2)
«ambiente domestico»: l’ambiente in cui l’uso di ricevitori per la diffusione radiotelevisiva avviene di norma a una distanza non superiore a 10 metri dall’apparecchiatura di cui trattasi;
(3)
«porta di rete»: l’interfaccia fisica, cablata o senza fili, della connessione di rete presente sull’apparecchio, attraverso la quale quest’ultimo può essere attivato a distanza;
(4)
«porta di rete logica»: la tecnologia di rete che opera con una porta di rete fisica;
(5)
«porta di rete fisica»: il supporto fisico (hardware) di una porta di rete. Una porta di rete fisica può ospitare due o più tecnologie di rete;
(6)
«disponibilità della rete»: la capacità dell’apparecchio di riprendere le sue funzioni quando un segnale di attivazione a distanza è registrato dalla porta di rete;
(7)
«apparecchi collegati in rete»: gli apparecchi che possono connettersi a una rete e che dispongono di una o più porte di rete;
(8)
«apparecchi collegati in rete con grande disponibilità della rete» o «apparecchi HiNA»: gli apparecchi con una o più delle seguenti funzionalità principali (ma non altre): quelle di un router, commutatore di rete, punto di accesso alla rete senza fili, concentratore (hub), modem, telefono VoIP, videotelefono;
(9)
«apparecchi collegati in rete con funzionalità di grande disponibilità della rete» o «apparecchi con funzionalità HiNA»: i dispositivi che non sono HiNA ma svolgono una o più delle seguenti funzioni: router, commutatore di rete, punto di accesso alla rete senza fili o una loro combinazione;
(10)
«router»: l’apparecchio di rete la cui funzione principale è individuare il percorso più appropriato su cui instradare il traffico di rete. I router trasmettono pacchetti di dati da una rete all’altra, sulla base delle informazioni a livello di rete (L3);
(11)
«commutatore di rete»: il dispositivo di rete la cui funzione principale è filtrare, indirizzare e distribuire i pacchetti (frame), in funzione dell’indirizzo di destinazione di ciascuno di essi. Tutti i commutatori operano a livello di collegamento dati (data link) (L2);
(12)
«punto di accesso alla rete senza fili»: il dispositivo di rete la cui funzione principale è fornire connettività IEEE 802.11 (Wi-Fi) a più dispositivi;
(13)
«concentratore» (hub): il dispositivo di rete multiporta utilizzato per collegare i segmenti di una rete locale (LAN);
(14)
«modem»: il dispositivo di rete la cui funzione principale è trasmettere e ricevere segnali analogici a modulazione numerica su una rete cablata;
(15)
«stampanti»: apparecchi che trasferiscono dati elettronici su supporto cartaceo o su altri supporti. Le stampanti possono fornire funzioni aggiuntive, come la scansione e la copia, e possono essere commercializzate come dispositivi o prodotti multifunzione;
(16)
«stampanti per stampe di grande formato»: apparecchi progettati per stampare su supporti di formato A2 o superiore, compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza pari ad almeno 406 mm;
(17)
«macchina da caffè per uso domestico»: un apparecchio non commerciale per preparare il caffè;
(18)
«macchina da caffè con filtro per uso domestico»: la macchina da caffè a uso domestico che estrae il caffè tramite percolatore;
(19)
«console per videogiochi»: apparecchiatura progettata per giocare con videogiochi come funzione principale. Una console per videogiochi è generalmente progettata per trasmettere dati a un display elettronico esterno che funge da schermo principale di gioco e suole utilizzare dispositivi di comando palmari o altri dispositivi di comando interattivi come dispositivo primario per l’immissione di dati. Le console per videogiochi comprendono di norma una o più unità centrali di elaborazione, uno o più processori grafici, una memoria di sistema e opzioni di memorizzazione interna dei dati. I dispositivi di gioco palmari, dotati di un display integrato che costituisce il principale schermo di gioco e funzionanti principalmente grazie a una batteria integrata o altra fonte di alimentazione portatile piuttosto che tramite una connessione diretta all’alimentazione da rete, sono anch’essi considerati un tipo di console per videogiochi;
(20)
«mobili regolabili a motore»: mobili che comprendono motori o attuatori e un’unità di controllo per regolarne l’altezza, la posizione o la forma. Tali adeguamenti sono operati dall’utilizzatore finale mediante controlli cablati e/o senza fili, tramite una rete o controllati automaticamente con l’uso di sensori;
(21)
«elemento edilizio a motore»: apparecchiatura di apertura o di comfort negli edifici, escluse le apparecchiature di ventilazione, che può spostarsi e/o ruotare utilizzando la fonte di alimentazione principale. L’elemento edilizio a motore è dotato di un motore elettrico o di un attuatore e di un’unità di controllo ed è azionato dall’utilizzatore finale mediante un comando cablato e/o senza fili, tramite una rete, o controllato automaticamente con l’uso di sensori;
(22)
«dispositivo di streaming multimediale»: il dispositivo hardware che fornisce contenuti multimediali, in diretta o registrati, ai dispositivi dell’utilizzatore finale tramite una rete e riprodotti in tempo reale.
ALLEGATO II
ELENCO DEI PRODOTTI CONNESSI ALL’ENERGIA DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
1.
Apparecchi progettati, sottoposti a prova e commercializzati per uso domestico:
— |
asciugatrici e altri asciugabiancheria; |
— |
forni elettrici, anche incorporati nelle cucine; |
— |
piastre di cottura e piastre riscaldanti elettriche; |
— |
forni a microonde; |
— |
tostapane; |
— |
friggitrici; |
— |
macchine da caffè; |
— |
macinini; |
— |
apparecchi per aprire o sigillare contenitori o imballaggi; |
— |
coltelli elettrici; |
— |
altri apparecchi per la cottura e altre forme di lavorazione degli alimenti, per la preparazione di bevande, per la pulizia e per la manutenzione degli indumenti, ma escluse le lavastoviglie per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione (1) e le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (2); |
— |
apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, apparecchi per la cura dei capelli. spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e apparecchi per altre cure del corpo; |
— |
bilance. |
2.
Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione destinate principalmente all’uso nell’ambiente domestico, comprese le stampanti ma esclusi i computer da tavolo (desktop), i desktop integrati e i computer portatili (notebook) disciplinati dal regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione (3), i server e i prodotti di archiviazione dati disciplinati dal regolamento (UE) 2019/424 della Commissione (4), nonché i display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione (5).
3.
Apparecchiature di consumo:
— |
apparecchi radio; |
— |
videocamere; |
— |
videoriproduttori; |
— |
riproduttori hi-fi; |
— |
amplificatori audio; |
— |
altoparlanti audio; |
— |
sistemi di «home theatre»; |
— |
dispositivi di streaming multimediale; |
— |
strumenti musicali; |
— |
ricevitori digitali complessi e ricevitori digitali semplici; |
— |
altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali. |
4.
Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport:
— |
trenini elettrici o piste elettriche per macchinine da corsa; |
— |
console per videogiochi; |
— |
apparecchiature sportive; |
— |
altri giocattoli e apparecchiature per il tempo libero. |
5.
Mobili regolabili a motore:
— |
scrivanie regolabili in altezza; |
— |
letti e sedili elevatori, esclusi i dispositivi medici e le sedie a rotelle; |
— |
altri mobili regolabili a motore. |
6.
Elementi edilizi a motore:
— |
persiane; |
— |
oscuranti per finestre; |
— |
schermi; |
— |
tende da sole; |
— |
pergolati; |
— |
tende; |
— |
porte; |
— |
cancelli; |
— |
finestre; |
— |
lucernari; |
— |
altri elementi edilizi a motore. |
(1) Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267).
(2) Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).
(3) Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).
(4) Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 (GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46).
(5) Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241).
ALLEGATO III
SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE
1.
Specifiche di efficienza energetica
a) |
Consumo di energia in modo spento Il consumo di energia delle apparecchiature in modo spento non supera 0,5 W. Due anni dopo l’applicazione del presente regolamento, il consumo di energia delle apparecchiature in modo spento non supera 0,3 W. |
b) |
Consumo di energia in modo stand-by
|
c) |
Consumo di energia nel modo stand-by in rete
|
2.
Specifiche funzionali
a) |
Disponibilità del modo spento e del modo stand-by A meno che ciò sia inappropriato per l’uso previsto, le apparecchiature soddisfano una o più delle seguenti condizioni:
|
b) |
Funzione di gestione dell’energia di tutte le apparecchiature diverse dalle apparecchiature collegate in rete:
|
c) |
Gestione dell’energia degli apparecchi collegati in rete
|
d) |
Possibilità di disattivare le connessioni alla rete senza fili Qualsiasi apparecchiatura collegata in rete che dispone di connettività senza fili è dotata di una funzione che consenta all’utilizzatore di disattivare le connessioni alla rete senza fili. Questa specifica non si applica alle apparecchiature che, per l’uso cui sono destinate, utilizzano un unico collegamento a una rete senza fili e non dispongono di un collegamento cablato alla rete. |
e) |
L’indicazione «standby» e le sue traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione non sono utilizzate per descrivere, da sole o in combinazione con altre informazioni, alcuna condizione in cui l’apparecchiatura non sia conforme ai requisiti di cui al punto 1, lettera b), o al punto 1, lettera c). |
3.
Obblighi di informazione
a) |
I manuali di istruzioni per gli utilizzatori finali e i siti web ad accesso libero di fabbricanti, importatori o mandatari contengono le seguenti informazioni per tutte le apparecchiature, a seconda dei casi:
In alternativa, le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 possono essere riportate nei manuali di istruzioni destinati agli utilizzatori finali sotto forma di link a pagine che le contengono in siti web ad accesso libero di fabbricanti, importatori o mandatari. |
b) |
Ai fini della valutazione della conformità di cui all’articolo 4, la documentazione tecnica contiene i seguenti elementi:
|
(1) Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO IV
METODI DI MISURAZIONE E DI CALCOLO
Le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti.
Alla prova degli apparecchi collegati in rete si applicano le seguenti condizioni generali:
a) |
per misurare il consumo di energia nel modo stand-by degli apparecchi collegati in rete dotati di tale modo, tutte le porte di rete dell’unità devono essere disattivate o disconnesse, a seconda dei casi; |
b) |
se per l’uso previsto l’apparecchiatura utilizza una connessione cablata attiva a una o più porte di rete, è consentita la disattivazione manuale di tali porte di rete in luogo della disconnessione dei cavi; |
c) |
per misurare il consumo di energia nel modo stand-by in rete e per testare la funzione di gestione dell’energia si applica la seguente procedura:
|
d) |
per tutti i tipi di macchine da caffè per uso domestico, le misurazioni sono effettuate dopo il completamento dell’ultimo ciclo di preparazione del caffè o, se del caso, dopo il completamento di un processo di decalcificazione, di un processo di autopulizia o di qualsiasi operazione eseguita dall’utilizzatore, a meno che sia stato attivato un allarme che richieda l’intervento dell’utilizzatore per prevenire eventuali danni o incidenti. |
ALLEGATO V
PROCEDURA DI VERIFICA A FINI DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO
Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica, da parte delle autorità degli Stati membri, dei valori dichiarati. Non sono utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o dichiarare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Se un modello non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, primo comma, del presente regolamento, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.
Nell’ambito della verifica della conformità di un modello di apparecchiatura alle specifiche stabilite nel presente regolamento in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
1. |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
2. |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
|
3. |
Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2, lettere a), b), c) o d), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. |
4. |
Se non è soddisfatta la condizione di cui al punto 2, lettera e), le autorità dello Stato membro selezionano altre tre unità dello stesso modello per sottoporle a prova; In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti. |
5. |
Il modello è considerato conforme alle specifiche pertinenti se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze ai fini di verifica riportate nella tabella 1. |
6. |
Se non si ottiene il risultato di cui al punto 5, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. |
7. |
Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello a norma dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato. |
Le autorità dello Stato membro usano i metodi di misurazione e di calcolo stabiliti nell’allegato IV.
Per i requisiti di cui al presente allegato, le autorità dello Stato membro applicano solo le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui alla sottostante tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai precedenti punti da 1 a 7. Ai parametri di cui alla tabella 1 non si applicano altre tolleranze, come quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 1
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Consumo di energia in modo spento |
Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre 0,1 W. |
Consumo di energia in modo stand-by |
Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre 0,1 W. |
Consumo di energia in modo stand-by in rete |
Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre 0,1 W se il valore dichiarato è inferiore a 1 W e di oltre il 10 % negli altri casi. |
Tempo necessario all’apparecchiatura per raggiungere il modo o la condizione di consumo ridotto applicabile |
Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre il 10 % |
(*1) Nel caso di tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.
ALLEGATO VI
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato in termini di consumo di energia in modo spento, stand-by e stand-by in rete è stata individuata come segue:
a) |
modo spento: 0 W - 0,2 W con interruttore «hard off» sul lato principale, subordinatamente, tra l’altro, alle caratteristiche relative alla compatibilità elettromagnetica a norma della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
b) |
modo stand-by: 0,1 W con funzione di riattivazione; 0,1 W con visualizzazione dello stato o delle informazioni per i LED semplici o a bassa potenza (i display più grandi, ad esempio per gli orologi, richiedono maggiore potenza); |
c) |
stand-by in rete: 3 W per gli apparecchi HiNA; 1 W o meno per gli apparecchi diversi dagli HiNA. |
(1) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).