31.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 93/57 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/710 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2023
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze cloridazon, fenpropimorf e tralcoxidim sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza bromopropilato sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, di tale regolamento a seconda del prodotto. Per la sostanza imazaquin gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il bromopropilato non è mai stato approvato nell’Unione come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari. Gli LMR per tale sostanza sono fissati al limite di determinazione (LD). Tali LMR vanno pertanto spostati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Le approvazioni delle sostanze attive cloridazon e imazaquin sono scadute il 31 dicembre 2018, quelle del fenpropimorf e del tralcoxidim sono scadute il 30 aprile 2019 (2). |
(4) |
Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR esistenti fissati per tali sostanze attive negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e con l’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento. È possibile mantenere alcuni LMR, in particolare quelli basati sulle domande di tolleranza all’importazione che sono sicuri per i consumatori e quelli basati sui limiti massimi di residui del Codex («CXL»), che non sono stati stabiliti sulla base di usi ormai obsoleti nell’Unione e che sono sicuri per i consumatori. |
(5) |
L’LMR per il fenpropimorf nelle banane dipende da una domanda di tolleranza all’importazione presentata dal Venezuela ed è sicuro per i consumatori (3). Gli LMR per il fenpropimorf in orzo, avena, segale, frumento, barbabietole da zucchero, tutti i tessuti di mammiferi e latte corrispondono a CXL sicuri per i consumatori (4). Tali LMR dovrebbero essere mantenuti ai livelli vigenti conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per tutti gli altri prodotti è opportuno ridurre gli LMR vigenti fissati per il fenpropimorf nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 portandoli agli LD in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori hanno raccomandato LD rilevabili in sede di analisi per tutte le sostanze e tutti i prodotti. |
(7) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima che la modifica degli LMR iniziasse ad applicarsi e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(10) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 21 ottobre 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 ottobre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(3) Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fenpropimorf conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2015;13(3):4050.
(4) Supporto scientifico e tecnico alla preparazione della posizione dell’UE alla 50a sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). EFSA Journal 2018;16(7):5306.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l’allegato II è così modificato:
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2) |
l’allegato III è così modificato:
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3) |
nell’allegato V sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze bromopropilato, cloridazon, imazaquin e tralcossidim: «ALLEGATO V Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.