6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/181


Rettifica del regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 59 I del 25 febbraio 2023 )

Pagina 11, articolo 1, punto 8:

anziché:

«4 bis.   Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario quali definiti all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)*, le imprese di assicurazione e di riassicurazione quali definite all’articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)*, i depositari centrali di titoli quali definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 909/2014 e le controparti centrali quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)* trasmettono, al più tardi due settimane dopo il 26 febbraio 2023, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione, le informazioni sulle attività e le riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. Tali informazioni sono aggiornate ogni tre mesi e comprendono almeno quanto segue: …»

leggasi:

«4 bis.   Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario quali definiti all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)*, le imprese di assicurazione e di riassicurazione quali definite all’articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)*, i depositari centrali di titoli quali definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 909/2014 e le controparti centrali quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)* trasmettono, al più tardi due settimane dopo il 27 aprile 2023, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione, le informazioni sulle attività e le riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. Tali informazioni sono aggiornate ogni tre mesi e comprendono almeno quanto segue: …».