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24.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 22/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/158 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Prunus domestica e Prunus cerasifera originarie dell’Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio. |
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(3) |
A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra i quali figura il genere Prunus L., sono stati inseriti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. |
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(4) |
Il 18 ottobre 2019 l’Ucraina ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di piante da impianto di Prunus domestica a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di Prunus cerasifera La richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente. |
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(5) |
Il 17 maggio 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Prunus domestica originarie dell’Ucraina (4). L’Autorità ha identificato Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovora e Xanthomonas arboricola pv. pruni quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo e ha stimato la probabilità che la merce sia indenne da tali organismi nocivi. |
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(6) |
Lopholeucaspis japonica figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5). Erwinia amylovora e Xanthomonas arboricola pv. pruni figurano rispettivamente nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all’allegato III e nell’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato IV di tale regolamento. |
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(7) |
Eotetranychus prunicola non è ancora stato inserito nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Ciononostante, sulla base delle prove fornite dagli Stati membri, l’impatto di tale organismo nocivo sulle piante ospiti nell’Unione non risulta significativo. Di conseguenza in relazione a tale organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l’importazione. |
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(8) |
Sulla base del parere dell’Autorità il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione di piante da impianto di Prunus domestica a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di Prunus cerasifera e originarie dell’Ucraina è considerato accettabile, purché siano rispettate le corrispondenti prescrizioni per l’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(9) |
È pertanto opportuno che le piante da impianto di Prunus domestica a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di Prunus cerasifera e originarie dell’Ucraina non siano più considerate piante ad alto rischio. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
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(11) |
Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (6) dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).
(4) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Prunus domestica originarie dell’Ucraina. EFSA Journal 2022;20(6):7391, 76 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
ALLEGATO
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, seconda colonna della tabella, «Descrizione», la voce relativa a Prunus L. è sostituita dalla seguente:
« Prunus L., escluse le piante da impianto di Prunus domestica a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di Prunus cerasifera e originarie dell’Ucraina».