18.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 16/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/121 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2023
recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione (2). Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione. |
(2) |
Nelle sue raccomandazioni relative alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari (3), l’EGTOP ha raccomandato di aggiungere l’uso della sostanza talco E 553b alle sostanze di base consentite nella produzione biologica. L’EGTOP ha inoltre raccomandato di aggiungere alle sostanze attive a basso rischio utilizzate nell’agricoltura biologica le sostanze seguenti: i) ABE-IT 56, a condizione che non sia ottenuto da ceppi OGM né utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM; ii) «pirofosfato ferrico»; e iii) «estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce». È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tali sostanze. |
(3) |
L’EGTOP ha inoltre raccomandato di autorizzare l’uso della deltametrina in trappole con specifiche sostanze attrattive contro la Rhagoletis completa. È pertanto opportuno autorizzare tale uso della deltametrina secondo condizioni e limiti specifici. |
(4) |
Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti (3) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e che il letame animale utilizzato come materiale di partenza non provenga da allevamenti industriali; ii) cloruro di potassio (muriato di potassio) di origine naturale; e iii) nitrato di sodio utilizzato per la produzione di alghe sulla terraferma in sistemi chiusi. |
(5) |
Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai mangimi (5) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) fosfato mono-dicalcico utilizzato come materia prima per mangimi di origine minerale; ii) oltre a quelli ottenuti da Saccharomyces cerevisiae o da Saccharomyces carlsbergensis, tutti i lieviti e i prodotti a base di lievito autorizzati utilizzati come materie prime per mangimi; iii) gomma di xantano utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel gruppo funzionale «agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti»; iv) illite-montmorillonite-caolinite e argilla sepiolitica utilizzate come additivi tecnologici per mangimi nel gruppo funzionale «agenti leganti e antiagglomeranti»; e v) bentonite utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel nuovo gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine». |
(6) |
Sulla base di un’ulteriore raccomandazione dell’EGTOP relativa ai mangimi (6), la betaina anidra è attualmente autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 solo per gli animali monogastrici. Tuttavia la raccomandazione dell’EGTOP si basava su un fascicolo relativo alla betaina anidra utilizzata come additivo nutrizionale per il pollame, i suini e i pesci. L’autorizzazione della betaina anidra dovrebbe pertanto essere concessa anche per l’alimentazione dei pesci. |
(7) |
Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative agli alimenti per animali da compagnia (5) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) trifosfato pentasodico (STPP) e diidrogenodifosfato di disodio (SAPP) utilizzati come materie prime per mangimi di origine minerale; ii) carragenina; iii) farina di semi di carrube (gomma di carruba), a condizione che sia ottenuta mediante un processo di torrefazione; iv) acacia (gomma arabica), utilizzata come agente gelificante e/o emulsionante; v) taurina utilizzata come additivo nutrizionale per gatti e cani; e vi) cloruro d’ammonio utilizzato come additivo zootecnico per gatti. |
(8) |
Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative agli alimenti (5) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) biossido di silicio utilizzato come agente antiagglomerante per il cacao in polvere nelle macchine automatiche per la distribuzione di bevande; e ii) estratto di colofonia di pino ed estratto di luppolo come antimicrobici nella produzione di alimenti di origine vegetale. |
(9) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2023, la gomma di gellano sia autorizzata solo se proviene dalla produzione biologica. Tuttavia non è disponibile una quantità sufficiente di gomma di gellano proveniente dalla produzione biologica. Al fine di consentire agli operatori di proseguire la produzione alimentare, è opportuno posticipare l’applicazione di tale requisito. |
(10) |
La gomma di guar E 412 figura nell’allegato III, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 come agente legante e antiagglomerante negli additivi tecnologici. Tuttavia nel registro degli additivi per mangimi dell’Unione europea figura tra gli agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti. È necessario rettificare tale errore. |
(11) |
Il talco E 553b è stato autorizzato come additivo alimentare nei prodotti alimentari di origine vegetale dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (7). Tale uso non era stato incluso nell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. È necessario rettificare tale errore. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. |
(13) |
L’inclusione del talco E 553b come additivo alimentare è stata erroneamente limitata e alcuni operatori biologici potrebbero aver continuato a utilizzarlo come additivo alimentare negli alimenti di origine vegetale. Tale errore dovrebbe pertanto essere rettificato retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:
1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
3) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
4) |
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così rettificato:
1) |
nell’allegato III, parte B, il punto 1 (Additivi tecnologici) è così rettificato:
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2) |
nell’allegato V, parte A, sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti), la voce «E 553b Talco» è sostituita dalla seguente:
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Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 5 agosto 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).
(3) Relazione finale dell’EGTOP sui concimi IV e sui prodotti fitosanitari VI e relazione finale dell’EGTOP sui prodotti fitosanitari VII e sui concimi V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en
(4) Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).
(5) Relazione finale dell’EGTOP sugli alimenti VII e i mangimi V e relazione finale dell’EGTOP sui mangimi VI e sugli alimenti per animali da compagnia I: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en
(6) Relazione finale dell’EGTOP sui mangimi III e gli alimenti V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en
(7) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:
1) |
al punto 1 (Sostanze di base), dopo la voce «18C Polvere di semi di senape*» è inserita la voce seguente:
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2) |
al punto 2 (Sostanze attive a basso rischio) sono aggiunte le voci seguenti:
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3) |
al punto 4 (Sostanze attive non incluse in alcuna delle categorie precedenti) la voce «40A Deltametrina» è sostituita dalla seguente:
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(*1) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).»;
ALLEGATO II
Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, nella tabella, sono aggiunte le voci seguenti:
«Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato |
i prodotti devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 il letame animale utilizzato come materiale di partenza non può provenire da allevamenti industriali |
Nitrato di sodio |
solo per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi |
Cloruro di potassio (muriato di potassio) |
solo di origine naturale». |
ALLEGATO III
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:
1) |
la parte A è così modificata:
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2) |
la parte B è così modificata:
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ALLEGATO IV
L’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:
1) |
la sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti) è così modificata:
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2) |
nella sezione A2 (Ausiliari di fabbricazione e altri prodotti che possono essere impiegati nella trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti con metodi biologici), le voci relative all’estratto di luppolo e all’estratto di colofonia di pino sono sostituite dalle seguenti:
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