6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/177


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/470 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2023

che non approva la d-Alletrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 (2) della Commissione stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende (RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato (miscela di 4 isomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) ("d-Alletrina") (n. CAS: 231937-89-6).

(2)

La d-Alletrina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L'11 gennaio 2017 l'autorità di valutazione competente della Germania, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia"). Dopo la presentazione della relazione di valutazione si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dall'Agenzia.

(4)

In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 12 ottobre 2021 (3) il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

Secondo il parere dell'Agenzia i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti d-Alletrina non possono prevedibilmente soddisfare i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

Nel suo parere l'Agenzia ha osservato che le specifiche di riferimento proposte, stabilite sulla base dei dati forniti da uno dei richiedenti, non sono in linea con la composizione del materiale impiegato nei test svolti ai fini dell'acquisizione dei dati tossicologici forniti dai richiedenti. Sulla base dei dati forniti nelle domande non è stato di conseguenza possibile stabilire se i biocidi rappresentativi soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

Secondo il parere dell'Agenzia basato sui dati tossicologici disponibili è stato individuato un rischio inaccettabile per il pubblico dovuto all'esposizione secondaria a fotometaboliti genotossici formatisi a seguito dell'applicazione dei prodotti rappresentativi.

(8)

Secondo il parere dell'Agenzia è stato inoltre individuato un rischio inaccettabile per l'ambiente, in particolare il comparto acquatico (acque di superficie e sedimenti) e il suolo.

(9)

In conclusione, considerando i rischi per la salute umana e per l'ambiente non è stato possibile individuare alcun uso sicuro per nessuno dei biocidi rappresentativi presentati nelle domande.

(10)

Le condizioni per l'approvazione della d-Alletrina di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 non sono pertanto soddisfatte.

(11)

Tenuto conto del parere dell'Agenzia, non è opportuno approvare la d-Alletrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La d-Alletrina (n. CAS: 231937-89-6) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo d-Alletrina, tipo di prodotto: 18, ECHA/BPC/293/2021, adottato il 12 ottobre 2021.