20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 51/87


DECISIONE (UE) 2023/376 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2023

che modifica la composizione del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica (1),

visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (2)

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (3),

vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (4),

vista la decisione 2012/C 353/02 della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica (5),

vista la decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (6),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2012/C 353/02 ha istituito il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica come gruppo di esperti incaricato di: i) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nei settori del commercio transfrontaliero di energia elettrica e della sicurezza dell’approvvigionamento; ii) assistere la Commissione nel definire le proprie iniziative.

(2)

L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/C 353/02 stabilisce che il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica deve essere composto dai membri seguenti: i) i ministeri competenti dell’energia; ii) le autorità nazionali di regolamentazione dell’energia; iii) l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («l’Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); iv) la Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica («ENTSO-E») istituita dal regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(3)

Il quadro giuridico che disciplina il mercato interno dell’energia elettrica e la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica dell’UE è stato potenziato mediante: i) il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica; ii) la direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica; iii) il regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica; iv) il regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

(4)

In particolare, il regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica ha abrogato la direttiva 2005/89/CE e rafforzato il quadro giuridico sulla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica. Tale regolamento riconosce l’ampia portata della questione della sicurezza dell’approvvigionamento e i vantaggi di un approccio regionale o unionale al riguardo.

(5)

Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento è una competenza condivisa da vari soggetti a diversi livelli e richiede una collaborazione efficace tra di essi. Tra questi soggetti vi sono gli Stati membri, i regolatori, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione e altri portatori di interessi.

(6)

Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento è opportuno coinvolgere direttamente, in qualità di membro del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, il nuovo ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione istituito a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2019/943 a fini di cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione a livello dell’UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/C 353/02 è così modificata:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

l’ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO») istituito dal regolamento (UE) 2019/943.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1.

(2)   GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22.

(3)   GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

(4)   GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

(5)   GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2.

(6)  C(2016) 3301 final.

(7)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1)

(8)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).