15.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 321/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/2455 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2022
regolamento (UE) n. 1217/2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (1),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2)
sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
1) |
Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di dichiarare, mediante regolamento e conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica a determinate categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo. |
2) |
Il regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione (3) definisce le categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo che la Commissione ritiene soddisfino di norma le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Detto regolamento giunge a scadenza il 31 dicembre 2022. |
3) |
Il 5 settembre 2019, la Commissione ha avviato una valutazione del regolamento (UE) n. 1217/2010. I dati raccolti nella valutazione suggeriscono che il regolamento (UE) n. 1217/2010 è stato uno strumento utile e che le sue disposizioni rimangono pertinenti per i portatori di interessi. Sulla base dei risultati della valutazione, il 7 giugno 2021 la Commissione ha avviato una valutazione d’impatto delle opzioni strategiche relative all’adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi in materia di ricerca e sviluppo. |
4) |
Per concedere alla Commissione tempo sufficiente per completare il processo di adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi in materia di ricerca e sviluppo e in virtù del potere conferito alla Commissione dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2821/71, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1217/2010 dovrebbe essere prorogato di sei mesi. |
5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1217/2010. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1217/2010, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso scade il 30 giugno 2023.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella ‘Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46. Dal 1o dicembre 2009, l’articolo 81 del trattato CE (ex articolo 85 del trattato CEE) è diventato l’articolo 101 del trattato, senza modificarne la sostanza. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all’articolo 85 del trattato CEE o all’articolo 81 del trattato CE si intendono fatti, ove necessario, all’articolo 101 del trattato CE.
(2) GU C 405 del 21.10.2022, pag. 53.
(3) Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36 ).