12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/7


REGOLAMENTO (UE) 2022/2419 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 dicembre 2022

che modifica il regolamento (UE) 2021/378 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (BCE/2022/43)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Finora le riserve obbligatorie minime sono state remunerate al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea (BCE). In data 27 ottobre 2022, il Consiglio direttivo stabiliva di fissare tale remunerazione al tasso di interesse sui depositi dell’Eurosistema («deposit facility rate, DFR») al fine di allineare maggiormente la remunerazione delle riserve obbligatorie minime alle condizioni del mercato monetario. In base alle condizioni di mercato e di liquidità prevalenti, il DFR riflette meglio il tasso al quale i fondi possono essere investiti in strumenti del mercato monetario, se non detenuti come riserve obbligatorie minime, e il tasso al quale le banche possono contrarre prestiti nel mercato monetario per soddisfare l’obbligo di riserve minime. La variazione della remunerazione delle riserve obbligatorie minime punta ad assicurare che il sistema di riserve obbligatorie minime dell’Eurosistema non comporti un onere per il sistema bancario dell’area dell’euro, né ostacoli l’efficiente allocazione delle risorse. Al fine di assicurare una transizione efficace, è opportuno che la variazione della remunerazione sia allineata all’inizio del periodo di mantenimento che ha inizio il 21 dicembre 2022.

(2)

Al fine di assicurare la chiarezza giuridica e la trasparenza, a seguito della decisione del Consiglio direttivo del 17 febbraio 2022 di rivedere la remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria a livello dell’Eurosistema, è opportuno definire anche il trattamento remunerativo dei fondi inizialmente inclusi nelle riserve obbligatorie minime che, successivamente, si ritiene soddisfino le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (2) e che, pertanto, sono esclusi dalle riserve detenute da un ente ai sensi di tale atto.

(3)

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 dicembre 2022.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica

L’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Remunerazione

1.   La BCN competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva in base al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale dell’Eurosistema (ponderato sulla base del numero di giorni di calendario) secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al centesimo):

Image 1

Formula

Dove:

Rt

=

remunerazione da corrispondere sulle riserve obbligatorie minime detenute nel periodo di mantenimento t;

Ht

=

riserve obbligatorie minime mediamente detenute su base giornaliera nel periodo di mantenimento t;

nt

=

numero di giorni solari del periodo di mantenimento t;

rt

=

tasso di remunerazione delle riserve obbligatorie minime per il periodo di mantenimento t; il tasso di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali.

i

=

i iesimo giorno solare del periodo di mantenimento t;

DFRi

=

tasso sui depositi presso la banca centrale in ciascun giorno i del periodo di mantenimento.

2.   La BCN competente corrisponde la remunerazione sulle riserve obbligatorie minime detenute nella seconda giornata lavorativa di TARGET2 successiva alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.

3.   I fondi inclusi negli importi delle riserve obbligatorie minime successivamente esclusi da tali riserve obbligatorie minime in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), sono remunerati dalla BCN competente conformemente alle norme applicabili ai depositi non collegati alla politica monetaria di cui all’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) (*1), a partire dalla data in cui trova applicazione la condizione specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), come stabilito dalla BCN competente.

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 21 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 dicembre 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).