28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2313 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 26 e l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, l’Italia ha presentato il nome «Pizza Napoletana» al fine di consentirne l’iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012 con riserva del nome. |
(2) |
Il nome «Pizza Napoletana» era stato in precedenza registrato dal regolamento (UE) n. 97/2010 (2) come specialità tradizionale garantita senza riserva del nome a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (3). |
(3) |
La presentazione del nome «Pizza Napoletana» è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). |
(4) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pizza Napoletana» deve essere registrato con riserva del nome, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Pizza Napoletana» (STG) è registrato con riserva del nome.
Il disciplinare di produzione della STG «Pizza Napoletana» è considerato il disciplinare di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Pizza Napoletana» con riserva del nome.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.27. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)] (GU L 34 del 5.2.2010, pag. 7).
(3) Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(4) GU C 176 del 18.5.2016, pag. 13.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).