28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2313 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2022

recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 26 e l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, l’Italia ha presentato il nome «Pizza Napoletana» al fine di consentirne l’iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012 con riserva del nome.

(2)

Il nome «Pizza Napoletana» era stato in precedenza registrato dal regolamento (UE) n. 97/2010 (2) come specialità tradizionale garantita senza riserva del nome a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (3).

(3)

La presentazione del nome «Pizza Napoletana» è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4).

(4)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pizza Napoletana» deve essere registrato con riserva del nome,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Pizza Napoletana» (STG) è registrato con riserva del nome.

Il disciplinare di produzione della STG «Pizza Napoletana» è considerato il disciplinare di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Pizza Napoletana» con riserva del nome.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.27. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)] (GU L 34 del 5.2.2010, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)   GU C 176 del 18.5.2016, pag. 13.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).