23.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1637 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2022

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l’uso di documenti nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 29, paragrafo 2, e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa che circolano tra Stati membri in regime di sospensione dall’accisa e beneficiano dell’esenzione dal pagamento dell’accisa sono accompagnati da un certificato di esenzione. È opportuno stabilire il formulario del certificato.

(2)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri possono utilizzare il certificato di esenzione per altri settori dell’imposizione indiretta. Al fine di garantire una comunicazione uniforme tra le autorità degli Stati membri prima della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa esenti dal pagamento dell’accisa dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, è opportuno stabilire norme relative alla notifica dell’uso del certificato di esenzione dalle accise in altri settori dell’imposizione indiretta.

(3)

Poiché il regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione (2) stabilisce norme sul certificato di esenzione dalle accise, è opportuno sostituirlo.

(4)

La direttiva (UE) 2020/262 dispone che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa siano accompagnati dal documento amministrativo elettronico, scambiato mediante il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Detta direttiva prevede inoltre il ricorso a documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato non sia disponibile nello Stato membro di spedizione. È opportuno stabilire le norme e le procedure per lo scambio dei documenti amministrativi elettronici mediante il sistema informatizzato nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e dei documenti di riserva.

(5)

La direttiva (UE) 2020/262 dispone che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali siano accompagnati dal documento amministrativo elettronico semplificato, scambiato mediante il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263. Detta direttiva prevede inoltre il ricorso a documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato non sia disponibile nello Stato membro di spedizione. È opportuno stabilire le norme e le procedure per lo scambio dei documenti amministrativi elettronici semplificati mediante il sistema informatizzato nell’ambito della circolazione di prodotti destinati ad essere consegnati per scopi commerciali e dei documenti di riserva.

(6)

Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le misure necessarie per conformarsi all’articolo 12, agli articoli da 20 a 22 e agli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 a decorrere dal 13 febbraio 2023. Poiché il presente regolamento attua la direttiva (UE) 2020/262, esso dovrebbe altresì applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Certificato di esenzione

1.   Il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 («il certificato di esenzione») figura nell’allegato del presente regolamento.

2.   Quando utilizzano il certificato di esenzione ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri ne informano la Commissione e le forniscono le informazioni necessarie.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità nazionali incaricate di vistare il certificato di esenzione.

4.   Gli Stati membri che esonerano il destinatario dall’obbligo di far vistare il certificato, di cui al punto 14) delle note esplicative dell’allegato, ne informano la Commissione.

5.   La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 entro un mese dalla data di ricevimento di tali informazioni.

Articolo 2

Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa

1. Lo speditore che intende spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa compila i campi della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (4) e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in conformità all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262.

La bozza di documento amministrativo elettronico non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Articolo 3

Annullamento del documento amministrativo elettronico

1.   Lo speditore che intende annullare il documento amministrativo elettronico a norma dell’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2020/262 presenta la bozza del messaggio di annullamento di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento di cui al paragrafo 1.

Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione aggiungono la data e l’ora della convalida al messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento di cui al paragrafo 1 non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.

Al ricevimento del messaggio di annullamento le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano detto messaggio al destinatario, se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

Articolo 4

Messaggi relativi a un cambiamento di destinazione o di destinatario durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa

1.   Quando uno speditore desidera modificare la destinazione o il destinatario in conformità all’articolo 20, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/262, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Se i dati della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a)

aggiungono nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;

b)

aggiornano il documento amministrativo elettronico iniziale sulla base delle informazioni contenute nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione.

2.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b, del presente articolo prevede un cambiamento di Stato membro di destinazione o di destinatario, l’articolo 20, paragrafo 4, o l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262 si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato.

3.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento di Stato membro di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano a loro volta il messaggio di cambiamento di destinazione al destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

4.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento di destinatario all’interno dello stesso Stato membro di destinazione che figura nel documento amministrativo elettronico iniziale, le autorità competenti di tale Stato membro informano del cambiamento il destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

5.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento del luogo di consegna indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 senza comportare un cambiamento di Stato membro di destinazione né di destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale. Al ricevimento del messaggio di cambiamento di destinazione, le autorità dello Stato membro di destinazione lo inoltrano al destinatario.

6.   Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.

Articolo 5

Messaggi relativi al frazionamento della circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa

1.   Lo speditore che intende frazionare la circolazione di prodotti energetici a norma dell’articolo 23 della direttiva (UE) 2020/262 presenta una bozza del messaggio di operazione di frazionamento di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 per ciascuna destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nelle bozze di messaggio di operazione di frazionamento.

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a)

generano per ciascuna destinazione un nuovo documento amministrativo elettronico, che sostituisce il documento amministrativo elettronico iniziale;

b)

generano una notifica di frazionamento per il documento amministrativo elettronico iniziale;

c)

inviano la notifica di frazionamento allo speditore e alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

L’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 si applicano a ciascun nuovo documento amministrativo elettronico di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera a).

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale inoltrano la notifica di frazionamento al destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

4.   Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.

Articolo 6

Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo

1.   Lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico semplificato di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

2.   La bozza di documento amministrativo elettronico semplificato non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Articolo 7

Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo

1.   Lo speditore che intende cambiare la destinazione in conformità all’articolo 36, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 presenta la bozza di messaggio di cambiamento di destinazione di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza del messaggio di cambiamento di destinazione di cui al paragrafo 1.

Se i dati della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a)

aggiungono nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;

b)

aggiornano il documento amministrativo elettronico semplificato iniziale sulla base delle informazioni contenute nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione;

c)

inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico semplificato iniziale.

Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione al destinatario.

3.   Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 31/96 è abrogato.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.

(2)  Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell’11.1.1996, pag. 11).

(3)  Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (Cfr. pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Unione europea

Certificato di esenzione dalle accise

Articolo 12 della DIRETTIVA (UE) 2020/262 DEL CONSIGLIO (1)

Numero progressivo (facoltativo, a seconda dei requisiti nazionali)…

1.

BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA FISICA)

Denominazione/nome…

Via e n…

CAP, città/località…

Stato membro ospitante…

Indirizzo email…

Indirizzo di consegna (da compilare se diverso da quello indicato sopra)

Via e n. …

CAP, città/località…

Indirizzo email…

2.

AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO

Nome…

Indirizzo…

Numero di telefono…

Indirizzo email…

3.

DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO (ORGANISMO O PERSONA FISICA)

Il beneficiario (organismo o persona fisica) (cancellare la dicitura non pertinente) dichiara con la presente che:

a)

i beni di cui alla casella 5 sono destinati:

(spuntare la casella pertinente)

ad uso ufficiale in quanto:

ad uso personale in quanto:

missione diplomatica estera

membro di una missione diplomatica estera

rappresentanza consolare estera

membro di una rappresentanza consolare estera

organismo internazionale

membro del personale di un organismo internazionale

forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO)

 

forza armata del Regno Unito di stanza nell’isola di Cipro

 

forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune

 

ad essere consumati nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto

 

Denominazione dell’organismo beneficiario (cfr. casella 4)

b)

i beni di cui alla casella 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l’esenzione nello Stato membro ospitante indicato alla casella 1 e

c)

le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede. Il beneficiario (organismo o persona fisica) si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni, le accise dovute qualora i beni risultassero non conformi alle condizioni fissate per l’esenzione o non ricevessero la destinazione prevista.

Luogo e data

Nome e qualifica del firmatario

 

 

Firma

4.

Visto dell’organismo (in caso di esenzione per uso personale)

Firma…

Nome…

Qualifica/posizione del firmatario…

Luogo e data…

Visto

5.

ELENCO DEI BENI SPEDITI PER I QUALI È RICHIESTA L’ESENZIONE DALLE ACCISE

a)

Informazioni relative allo speditore (depositario autorizzato, speditore registrato, fornitore)

Nome…

Via e n. …

CAP, città…

Stato membro…

Numero unico di accisa (richiesto) …

Indirizzo email…

b)

Informazioni relative ai beni (aggiungere righe se necessario)

N. della riga

Descrizione dei beni

o riferimento all’ordinativo allegato (2)

Quantità

Unità di misura

Valore unitario al netto dell’accisa

Valore totale al netto dell’accisa

Valuta

 

 

 

 

 

 

 

Importo totale

 

 

 

6.

CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

La spedizione di beni di cui alla casella 5 soddisfa:

totalmente

fino a una quantità di … (numero) (3)

le condizioni per l’esenzione dalle accise.

Firma…

Nome…

Qualifica/posizione del firmatario…

Luogo e data…

Visto (se del caso)

7.

ESONERO DAL VISTO (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)

Con lettera n. (riferimento al fascicolo): …

del (data): …

denominazione dell’organismo beneficiario

è stato esonerato da: …

autorità competente dello Stato membro ospitante

dall’obbligo di visto di cui alla casella 6.

Firma…

Nome…

Qualifica/posizione del firmatario…

Luogo e data…

Visto

Note esplicative

(1)

Per lo speditore il certificato di esenzione dalle accise («il certificato») serve come documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni ai beneficiari (organismi e persone fisiche) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262. Per ogni speditore e per ogni movimento è redatto un certificato distinto. Lo speditore è tenuto a conservare tale certificato nella documentazione in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato. Il destinatario rilascia allo speditore un certificato di esenzione debitamente vidimato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

(2)

Il formulario sul quale è rilasciato il certificato misura 210 × 297 mm. Qualora sia stampato, il formulario è redatto su carta bianca non contenente pasta meccanica.

(3)

Una copia del certificato è conservata dallo speditore e una copia è utilizzata per accompagnare la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa e il documento amministrativo di cui all’articolo 20 della direttiva (UE) 2020/262. Gli Stati membri possono richiedere una copia supplementare a fini amministrativi.

(4)

Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto b), del certificato va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

(5)

Il certificato deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

(6)

Qualora la descrizione delle merci alla casella 5, punto b), del certificato rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario deve allegare una traduzione.

(7)

Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro dello speditore, il beneficiario deve allegare una traduzione delle informazioni relative ai beni di cui alla casella 5, punto b). Lo Stato membro ospitante può, a sua discrezione, dispensare dall’obbligo di allegare la traduzione.

(8)

Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso ufficiale nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini.

(9)

Con la dichiarazione di cui alla casella 3 del certificato il beneficiario fornisce le informazioni necessarie ai fini della valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.

(10)

Apponendo il visto di cui alla casella 4 del certificato l’organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, punto a), del certificato e attesta che il beneficiario (persona) è membro del personale dell’organismo stesso.

(11)

Il riferimento all’ordinativo alla casella 5, punto b), del certificato deve contenere la data e il numero dell’ordine. L’ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, deve esserlo anche l’ordinativo.

(12)

Nella casella 5, punto a), è richiesta l’indicazione del numero di accisa di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (4).

(13)

La valuta va indicata con la sigla a tre lettere conformemente alla norma internazionale ISO 4217 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

(14)

Se l’esenzione è per uso ufficiale, le autorità competenti possono esonerare l’organismo beneficiario dall’obbligo di richiedere il visto di cui alla casella 6 del certificato. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale esonero nella casella 7 del certificato.

(15)

Se l’esenzione è per uso privato, il certificato è autenticato, alla casella 6, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

(1)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

(2)  Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati.

(3)  Cancellare al punto 5 i beni che non soddisfano le condizioni per l’esenzione dalle accise.

(4)  Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).