15.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/46 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1215 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2022
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (2) fissa contingenti per il 2022. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2022. |
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2022 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 di cui all’allegato è considerato esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
03/TQ109 |
Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
Stock |
GHL/1N2AB. |
Specie |
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
Zona |
Acque norvegesi delle zone 1 e 2 |
Data di chiusura |
20 giugno 2022 |