21.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/24


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/954 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 183/2014 per quanto riguarda la specificazione delle modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 110, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In base alla definizione di rettifica di valore su crediti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del regolamento (UE) n. 575/2013, solo le perdite attese su crediti rispecchiate nelle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall’ente detentore dell’esposizione in stato di default possono essere contabilizzate nell’attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio ai fini dell’articolo 127, paragrafo 1, di tale regolamento. Tuttavia le perdite su crediti contabilizzate nel prezzo dell’esposizione in stato di default, trattenute dall’ente venditore come perdite subite, non possono essere riconosciute dall’ente acquirente dopo la vendita. Ne consegue che il fattore di ponderazione del rischio applicabile all’esposizione in stato di default può variare in seguito alla vendita di tale esposizione, anche se il prezzo dell’operazione comprende uno sconto di un importo pari alle rettifiche di valore su crediti specifiche per le perdite attese su crediti contabilizzate dall’ente venditore prima della vendita. Tale situazione crea un ostacolo normativo alla creazione di mercati secondari per le esposizioni in stato di default, in quanto il potenziale disallineamento tra i fattori di ponderazione del rischio applicati all’esposizione in stato di default rispettivamente dall’ente venditore e dall’ente acquirente potrebbe rendere l’operazione meno attrattiva per l’ente acquirente e quindi creare indebiti ostacoli per gli enti creditizi che intendano rimuovere le esposizioni in stato di default dai loro bilanci.

(2)

Al fine di tenere conto anche della possibilità che la pandemia di COVID-19 possa comportare un aumento dei livelli di esposizioni in stato di default tra gli enti creditizi, è auspicabile eliminare qualsiasi ostacolo normativo alla creazione di mercati secondari per le esposizioni in stato di default. È pertanto necessario provvedere affinché le rettifiche di valore su crediti specifiche riconosciute ai fini dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 includano qualsiasi sconto nel prezzo di un’esposizione in stato di default che l’ente acquirente non abbia riconosciuto mediante l’aumento del capitale primario di classe 1. In particolare, al fine di evitare eventuali doppi riconoscimenti ingiustificati della potenziale diminuzione del livello delle perdite attese da parte dell’ente acquirente dopo l’acquisto sul capitale primario di classe 1 di tale ente e ai fini della determinazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso in cui un’esposizione in stato di default sia rivalutata dopo il suo acquisto, lo sconto non dovrebbe più comprendere la parte dell’importo della rivalutazione dell’esposizione in stato di default che è stata riconosciuta come aumento del capitale primario di classe 1 dell’ente.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione (2).

(4)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(5)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 183/2014

All’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6.   Fatto salvo il paragrafo 1, nel calcolare le rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell’attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 127, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 alla parte non garantita di un’esposizione in stato di default, gli enti includono qualsiasi differenza positiva tra l’importo dovuto dal debitore su tale esposizione e la somma degli elementi seguenti:

a)

la riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata;

b)

eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).