16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/926 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 (2) («il regolamento iniziale») la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)

Il dazio antidumping istituito era compreso tra lo 0 % per Electrosteel Casting Ltd e il 14,1 % per Jindal Saw Limited e «tutte le altre società».

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 (3), la Commissione ha istituito anche un dazio compensativo definitivo sullo stesso prodotto. Il dazio compensativo istituito era compreso tra l’8,7 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società».

(4)

A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-300/16 e T-301/16 (4), la Commissione ha rettificato gli errori riscontrati dal Tribunale nel calcolo del dazio antidumping e compensativo per Jindal Saw Limited. Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/526 (5) e (UE) 2020/527 (6), la Commissione ha istituito nuovamente un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo per Jindal Saw Limited, rispettivamente all’aliquota del 6 % e del 3 %.

(5)

I dazi antidumping attualmente in vigore si applicano ad aliquote comprese tra lo 0 % per Electrosteel Castings Ltd, il 3 % per Jindal Saw Limited e il 14,1 % per «tutte le altre società». I dazi compensativi attualmente in vigore sono il 6 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società».

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(6)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (7), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(7)

La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 21 dicembre 2020 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH e Saint-Gobain PAM España SA («i richiedenti») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di tubi di ghisa duttile dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(8)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti che giustificavano l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 marzo 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile originari dell’India («il paese interessato») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) («l’avviso di apertura»).

(9)

Lo stesso giorno la Commissione ha aperto anche un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative per quanto riguarda le importazioni dello stesso prodotto (9).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(10)

L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(11)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i produttori dell’Unione, i produttori noti dell’India e le autorità indiane, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(12)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione.

a)    Campionamento

(13)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell’Unione

(14)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori dell’Unione. Tali produttori dell’Unione appartengono allo stesso gruppo di società. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ossia tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il campione definitivo dei produttori dell’Unione rappresentava il [70-85] % della produzione totale stimata dell’Unione e il [70-85] % del volume totale stimato delle vendite del prodotto simile nell’Unione e garantiva anche una buona distribuzione geografica.

(15)

In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute. Il campione provvisorio è stato quindi confermato e considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

Campionamento degli importatori

(16)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Non essendosi però manifestato nessun importatore indipendente il campionamento non è stato necessario.

Campionamento dei produttori dell’India

(17)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti in India a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto al governo dell’India di individuare e/o contattare altri eventuali produttori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta.

(18)

Poiché solo tre produttori hanno risposto al modulo per il campionamento entro il termine stabilito, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

b)    Questionari

(19)

La Commissione ha inviato questionari al gruppo di tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e ai tre produttori esportatori che avevano risposto al modulo per il campionamento. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online (10) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(20)

La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e da uno dei produttori esportatori, Tata Metaliks Limited («TML»). Pur avendo risposto al modulo per il campionamento, gli altri due produttori esportatori in seguito non hanno fornito una risposta al questionario e pertanto non hanno collaborato all’inchiesta.

c)    Verifica

(21)

In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede del produttore esportatore. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (11). La Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza del seguente produttore esportatore:

Tata Metaliks Limited

(22)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi dei seguenti produttori dell’Unione e di un’entità di vendita collegato in Italia:

Saint-Gobain PAM, Pont-à-Mousson, Francia

Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saarbrücken, Germania

Saint-Gobain PAM Italia S.P.A, Milano, Italia

1.6.   Fase successiva della procedura

(23)

Il 18 marzo 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(24)

Solo Tata Metaliks Limited ha presentato osservazioni entro il termine. Le osservazioni pervenute sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione. Nessuna delle parti ha chiesto un’audizione.

1.7.   Osservazioni in merito all’apertura

(25)

Un utilizzatore, ossia Hydro Mat Benelux, e un produttore esportatore, ossia Tata Metaliks Limited, hanno presentato osservazioni in merito all’apertura.

(26)

La Commissione ha rilevato che Tata Metaliks Limited ha presentato le sue osservazioni in merito all’apertura il 17 febbraio 2022, oltre nove mesi dopo il termine di 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura indicato al punto 5.2 dell’avviso di apertura. La Commissione non ha quindi preso in considerazione tali osservazioni.

(27)

La Commissione ha rilevato che, pur avendo presentato osservazioni in merito all’apertura, Hydro Mat Benelux non ha collaborato pienamente all’inchiesta. In particolare la società non ha compilato il questionario stabilito per gli utilizzatori che avrebbe potuto essere utilizzato ai fini di un controllo incrociato di alcune delle affermazioni elencate di seguito, ad esempio concernenti i prezzi di vendita dei produttori esportatori o i documenti relativi agli appalti pubblici.

(28)

In primo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che il procedimento dovrebbe essere chiuso poiché la domanda non è stata presentata entro tre mesi prima della data di scadenza indicata nell’avviso di imminente scadenza (12).

(29)

La Commissione ha chiarito che la data indicata nell’avviso di apertura non corrispondeva alla data di presentazione della domanda. Come si evince dalla versione consultabile della domanda di riesame, disponibile nel fascicolo non riservato dal 17 marzo 2021 e accessibile a tutte le parti interessate, la domanda è stata debitamente presentata il 18 dicembre 2020, ossia entro il termine previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(30)

In secondo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che nella domanda si fa un uso eccessivo della riservatezza. L’industria dell’Unione in particolare ha indicizzato tutti gli indicatori concernenti i suoi risultati economici. La parte ha fatto riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 (13), nel quale la Commissione ha divulgato i dati microeconomici di un unico produttore dell’Unione.

(31)

La Commissione ha osservato che nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 tutti gli indicatori microeconomici (prezzi e volumi di vendita, costo unitario di produzione, costo del lavoro, scorte finali, redditività ecc.), erano indicati in intervalli di valori o in forma indicizzata.

(32)

La Commissione ha ritenuto inoltre che la versione della domanda di riesame in previsione della scadenza nel fascicolo consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati classificati come riservati per consentire alle parti interessate di presentare osservazioni significative ed esercitare il loro diritto di difesa nel corso di tutto il procedimento.

(33)

A tale proposito la Commissione ha ricordato altresì che l’articolo 19 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(34)

In terzo luogo, la parte ha affermato che il primo semestre del 2020 non rifletteva circostanze economiche normali e ha ritenuto che il periodo non fosse rappresentativo ai fini di una valutazione in prospettiva delle conseguenze della scadenza delle misure oggetto di discussione. La parte ha affermato che i risultati negativi dell’industria dell’Unione nel primo semestre del 2020 erano causati dagli impatti negativi sull’economia dovuti alla COVID-19 e dall’aumento del costo delle materie prime sui mercati mondiali che non poteva essere trasferito sui consumatori a valle. La parte ha affermato inoltre che per il periodo 2017-2019 gli indicatori principali non evidenziavano una situazione di vulnerabilità, ma piuttosto un’industria dell’Unione in buona salute, in particolare analizzando la produzione, la capacità produttiva, le scorte, gli investimenti, i prezzi di vendita e la redditività.

(35)

La Commissione ha rammentato che a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la domanda di riesame in previsione della scadenza deve contenere elementi di prova sufficienti del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Nel caso in esame la specifica analisi del pregiudizio nella domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva elementi di prova che indicavano una notevole penetrazione nel mercato dell’Unione di esportazioni indiane a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che la domanda di riesame in previsione della scadenza contenesse sufficienti elementi di prova della persistenza del pregiudizio e ha respinto l’argomentazione.

(36)

In quarto luogo, la parte ha analizzato il periodo 2017-2020 e ha affermato che i dati disponibili sulle importazioni non corroboravano l’asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio. La parte ha affermato inoltre che i prezzi delle esportazioni indiane e i margini di undercutting e underselling calcolati dal richiedente non erano affidabili in quanto i prezzi delle esportazioni rispecchiavano il prezzo di trasferimento tra parti collegate, ossia i produttori indiani e le loro filiali collegate. La parte ha affermato infine che i produttori indiani hanno aumentato la capacità produttiva per far fronte alla crescita del mercato interno indiano e che i principali produttori esportatori indiani non prevedevano l’ampliamento della loro capacità produttiva.

(37)

La Commissione ha ritenuto che nessuna delle argomentazioni smentisse la conclusione che vi fossero elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta di riesame antidumping. La domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva infatti elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni oggetto di dumping avevano effetti notevolmente pregiudizievoli sullo stato dell’industria dell’Unione. In particolare i richiedenti non hanno fornito solo calcoli dell’undercutting alla frontiera ma anche alla consegna presso la sede del cliente, evidenziando un undercutting pari almeno al 14,9 %. Dall’analisi del pregiudizio specifica della domanda di riesame in previsione della scadenza è emerso un aumento della penetrazione del mercato dell’Unione (in termini sia assoluti che relativi) da parte delle importazioni dall’India a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Tale circostanza sembra aver avuto un effetto notevolmente pregiudizievole sullo stato dell’industria dell’Unione, dimostrato ad esempio dal calo delle vendite e della quota di mercato o da un deterioramento dei risultati finanziari. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(38)

Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui l’aumento della produzione indiana sarà destinato solo al mercato indiano, la parte non ha fornito elementi di prova. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(39)

In quinto luogo, la parte ha affermato che questioni generali di competitività non dovrebbero giustificare una constatazione di persistenza o reiterazione del pregiudizio. La parte ha elencato vari elementi quali il fatto che il consumo dell’Unione sia calato dalla crisi dell’Eurozona con una riduzione della spesa pubblica, esercitando così un impatto negativo sulla competitività dell’industria dell’Unione, la concorrenza dei tubi di plastica, la difficoltà di attirare occupazione, il mantenimento della posizione dominante, la pressione delle importazioni cinesi a prezzo inferiore nelle procedure di appalto.

(40)

Questa argomentazione è trattata al considerando 155.

(41)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha osservato che i dati indicati nella domanda di riesame relativi all’industria dell’Unione e alle importazioni riguardavano il periodo da luglio 2019 a giugno 2020. Il periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura tuttavia è compreso tra gennaio 2020 e dicembre 2020. Secondo il parere della società, i richiedenti avrebbero dovuto aggiornare la domanda di riesame in previsione della scadenza sulla base del periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura e tali dati avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle parti. A suo parere, non diffondendo alle parti tale domanda di riesame aggiornata, la Commissione ha violato l’articolo 6.1.2 e l’articolo 6.4 dell’accordo antidumping dell’OMC.

(42)

In primo luogo, è prassi comune della Commissione basare le proprie risultanze sui dati disponibili più recenti. Tali dati non corrispondono necessariamente al periodo definito nella domanda di riesame, poiché può darsi che non fossero disponibili nel momento in cui è stata presentata la domanda di riesame. L’accordo antidumping dell’OMC non contiene disposizioni che impongano alla Commissione di basare le proprie risultanze sullo stesso periodo definito nella domanda di riesame in previsione della scadenza. In secondo luogo, durante l’inchiesta tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze e sugli elementi di prova relativi al periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura. La Commissione ha pertanto ritenuto di non avere violato diritti procedurali, né l’accordo antidumping dell’OMC, e ha respinto l’argomentazione.

(43)

Tata Metaliks Limited ha fatto riferimento anche al fatto che la Commissione ha respinto le sue osservazioni in merito all’apertura perché sono pervenute dopo il termine indicato nell’avviso di apertura (cfr. il considerando 26). A suo parere, il termine si applicherebbe solo dopo il ricevimento dei dati rivisti dai richiedenti, riferiti al periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura. Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che secondo «un principio consolidato di giustizia naturale» e «una posizione giuridica consolidata in tutte le giurisdizioni» le comunicazioni concernenti questioni di diritto possono essere presentate oltre i termini.

(44)

Come spiegato al considerando 42, il periodo dell’inchiesta di riesame si riferiva al periodo più recente per il quale erano disponibili dati, e tale periodo non corrisponde sempre alla valutazione preliminare della domanda di riesame. Il termine indicato nell’avviso di apertura inoltre si riferiva esplicitamente alla data di pubblicazione dell’avviso e non ad altre date quali la comunicazione di informazioni di una parte. Il termine indicato nell’avviso di apertura non fa distinzione tra questioni di diritto e di fatto e si applica ugualmente a entrambe. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(45)

Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell’India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303009010) («il prodotto in esame»).

(46)

I tubi di ghisa duttile sono utilizzati per l’approvvigionamento di acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e l’irrigazione di terreni agricoli. Il trasporto dell’acqua mediante tali tubi può avvenire tramite pressione o anche soltanto per gravità. Il diametro dei tubi è compreso fra 60 mm e 2 000 mm e la lunghezza può essere di 5,5, 6,7 o 8 metri. Di norma i tubi sono rivestiti all’interno con cemento o altri materiali ed esternamente con zinco, vernici o nastro adesivo. I principali utilizzatori finali sono aziende di servizi pubblici.

2.2.   Prodotto simile

(47)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(48)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(49)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e come affermato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure esistenti implicasse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. La Commissione ha dapprima verificato la persistenza del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame (sezione 3.1) e in seguito il rischio della sua persistenza o reiterazione in caso di scadenza delle misure (sezione 3.2).

3.1.   Persistenza del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame

3.1.1.   Evoluzione delle importazioni dopo l’istituzione delle misure

(50)

Nel periodo dell’inchiesta iniziale (14) l’India ha esportato nell’Unione [80 000 - 100 000] tonnellate del prodotto in esame (base UE-27) (15). Tra il 2016 e il 2018, dopo l’istituzione delle misure definitive nel marzo 2016, le importazioni sono calate, oscillando tra 38 000 e 55 000 tonnellate annue. Nel 2019 le importazioni dall’India sono aumentate nuovamente a [64 000 - 75 000] tonnellate.

(51)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto in esame sono scese a [44 000-52 000] tonnellate. Nel 2021, dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni sono risalite al livello del 2019.

(52)

Nel complesso, le importazioni dall’India del prodotto in esame si sono mantenute a livelli significativi nel periodo dell’inchiesta di riesame, rappresentando circa il [10-14] % del mercato dell’Unione, rispetto alla quota di mercato del [15-20] % coperta dalle importazioni indiane durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

3.1.2.   Collaborazione dei produttori indiani e base per le conclusioni

(53)

I produttori indiani disposti a collaborare inizialmente erano tre. In seguito però due di tali società/gruppi di società hanno ritirato la propria collaborazione (cfr. la sezione 1.5). L’unica società che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, ha venduto la maggior parte della sua produzione sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il suo volume totale di esportazioni nell’Unione dichiarato era trascurabile, corrispondente a [< 1 %] dei volumi totali delle importazioni del prodotto in esame dall’India nell’Unione (16). In considerazione dei quantitativi molto bassi esportati da Tata Metaliks Limited nell’Unione, la Commissione non ha ritenuto che le esportazioni di Tata Metaliks Limited potessero costituire una base affidabile per determinare la persistenza del dumping delle importazioni dall’India nell’Unione.

(54)

Poiché nel complesso le esportazioni del prodotto in esame si sono mantenute relativamente elevate nel periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. il considerando 51), la Commissione ha basato le proprie conclusioni in merito alla persistenza del dumping sulle importazioni dall’India nell’Unione sui migliori dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. A tale proposito, le sue conclusioni sono basate sui dati statistici sulle importazioni registrati da Eurostat.

3.1.3.   Valore normale

(55)

Per determinare il valore normale la Commissione ha dapprima esaminato i dati forniti dall’unico produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, la società ha venduto importanti quantitativi del prodotto in esame sul mercato interno. Tata Metaliks Limited ha registrato i prezzi praticati sul mercato interno nel suo sistema contabile in base ai metri lineari. Per la determinazione del dumping Tata Metaliks Limited ha convertito i prezzi utilizzando un tasso di conversione da metri a kg. Dall’inchiesta è emerso che il metodo non rispecchiava correttamente il peso reale del prodotto e pertanto i prezzi al kg che ne risultavano non erano rappresentativi dei prezzi di vendita effettivi. La Commissione ha pertanto deciso di non utilizzare le informazioni fornite da Tata Metaliks Limited per stabilire il valore normale, ma di basarsi invece sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(56)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha osservato che il metodo adottato per convertire da lunghezza a peso l’unità di misura per le vendite sul mercato interno era corretto. La parte ha quindi chiesto alla Commissione di tenere conto dei suoi dati per stabilire il valore normale.

(57)

La Commissione ha osservato che, a parte l’osservazione generale, Tata Metaliks Limited non ha presentato alcun argomento specifico in merito all’accuratezza dei dati presentati. Contrariamente a quanto affermato da Tata Metaliks Limited, durante il controllo incrociato a distanza (cfr. il considerando 21) la Commissione ha rilevato notevoli discrepanze tra il peso dichiarato e quello effettivo dei prodotti venduti. La Commissione è pertanto rimasta del parere che i dati di Tata Metaliks Limited non si potessero utilizzare per stabilire il valore normale.

(58)

In mancanza della collaborazione di altri produttori dell’India, la Commissione ha pertanto stabilito il valore normale basandosi sui dati disponibili e in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame. Tali informazioni comprendevano i prezzi offerti, concordati e pagati per vari quantitativi, diametri e tipi del prodotto in esame in numerosi Stati e comuni diversi.

3.1.4.   Prezzo all’esportazione

(59)

Poiché la Commissione ha ritenuto che i bassi quantitativi esportati da Tata Metaliks Limited (cfr. il considerando 53) non fossero rappresentativi delle esportazioni complessive del prodotto in esame sul mercato dell’Unione e in assenza della collaborazione di altri produttori dell’India, la Commissione ha stabilito il prezzo all’esportazione sulla base dei dati cif Eurostat adeguati a livello franco fabbrica.

(60)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha osservato che il metodo applicato dalla Commissione è iniquo ed errato, poiché Tata Metaliks Limited risulterà penalizzata per l’eventuale dumping praticato dai produttori esportatori, mentre tali produttori continuerebbero a godere del vantaggio delle aliquote individuali del dazio antidumping loro assegnate.

(61)

La Commissione ha ricordato che poiché durante il periodo dell’inchiesta di riesame Tata Metaliks Limited ha esportato quantitativi molto limitati nell’Unione, la Commissione non ha potuto utilizzare i suoi dati per stabilire il prezzo all’esportazione. In mancanza della collaborazione di altri produttori esportatori, non ha avuto altra scelta che basarsi sui dati statistici. In ogni caso, e come precisato al considerando 193, nell’ambito dell’attuale riesame la Commissione si limita a trarre conclusioni sull’effettiva necessità delle misure. Non sono pertanto previste modifiche delle aliquote del dazio stabilite nell’inchiesta iniziale. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

3.1.5.   Confronto

(62)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica stabilito come indicato nelle sezioni 3.1.3 e 3.1.4.

(63)

Su questa base il margine di dumping espresso come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è risultato del 12 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.1.6.   Conclusioni

(64)

La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori indiani hanno continuato a esportare nell’Unione il prodotto in esame a prezzi di dumping.

3.2.   Rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure

(65)

Dopo aver constatato la persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha analizzato in particolare gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in India, i prezzi applicati dall’India a paesi terzi e l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensione del mercato e prezzi.

3.2.1.   Capacità produttiva, capacità inutilizzata in India e prezzi applicati dall’India a paesi terzi

(66)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame, la produzione totale stimata dei produttori indiani del prodotto in esame era pari a circa 2 milioni di tonnellate annue. La capacità produttiva stimata ammontava a circa 2,5 milioni di tonnellate. La capacità inutilizzata ammontava pertanto a circa 500 000 tonnellate annue, superando il consumo del prodotto in esame sul mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, compreso tra [388 000 e 454 000] tonnellate.

(67)

Sulla base degli elementi di prova presentati dal richiedente e confermati dalle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, diversi produttori indiani, tra cui Tata Metaliks Limited (17), prevedono di investire in ulteriori aumenti di capacità (18). Il totale delle capacità aggiuntive da installare nei prossimi anni è stimato in circa 1,5 milioni di tonnellate.

(68)

La crescita attesa della capacità corrisponde alla crescita stimata della domanda sul mercato indiano. I principali produttori noti tuttavia prevedono anche di concentrarsi sui mercati di esportazione (19). Ad esempio la società ESL Steel Limited (appartenente al gruppo Vedanta) ha affermato espressamente in uno studio di fattibilità che il suo nuovo impianto era ubicato nei pressi di un porto per aumentare le possibilità di esportazione. La relazione citava in particolare un grande potenziale di esportazione verso l’Europa orientale (20). Piani di espansione futura sul mercato dell’Unione sono stati indicati anche dalla società che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, durante il controllo incrociato a distanza della sua risposta al questionario.

(69)

Secondo uno dei principali operatori, la società Srikalahasthi Pipes Limited, nel medio-lungo termine (da sette a dieci anni) inoltre l’offerta supererà la domanda sul mercato indiano, a causa del completamento dei progetti per i sistemi idrici e fognari. Questo rappresenterà di conseguenza un ulteriore incentivo per i produttori indiani a concentrarsi in misura crescente sui mercati di esportazione.

(70)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che i produttori indiani dispongono di una notevole capacità inutilizzata, che, in caso di scadenza delle misure, potrebbe essere utilizzata per la fabbricazione del prodotto in esame ai fini dell’esportazione nel mercato dell’Unione e di cui si prevede un’ulteriore crescita di tale.

(71)

Per quanto riguarda i prezzi applicati dall’India a paesi terzi, la Commissione li ha esaminati sulla base delle statistiche sull’esportazione del Global Trade Atlas («GTA») al livello del codice NC, ossia 7303 00 30. In base a queste statistiche, la Commissione ha stabilito che il mercato dell’Unione resta attraente in termini di dimensioni e prezzi, in quanto è il mercato di esportazione di gran lunga più importante per i produttori indiani di tubi di ghisa duttile e assorbe il 40 % del totale delle loro esportazioni. Le esportazioni verso l’Unione sono inoltre 25 volte superiori alle esportazioni dell’India verso il suo secondo mercato di esportazione, ossia il Qatar. Quest’ultimo assorbe solo il 2 % del totale delle esportazioni indiane. I prezzi all’importazione dei produttori esportatori indiani nel mercato dell’Unione infine erano leggermente superiori a quelli applicati ad altri paesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In caso di scadenza delle misure i produttori esportatori sarebbero quindi incentivati ad aumentare ulteriormente le loro esportazioni verso l’Unione.

3.2.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi sul mercato dell’Unione

(72)

Il mercato dei tubi di ghisa duttile nell’Unione è importante, ([388 000-454 000] tonnellate, cfr. il considerando 66). I richiedenti prevedono che il mercato registrerà un’ulteriore crescita nei prossimi cinque anni (21).

(73)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio per tonnellata sul mercato dell’Unione era di [1 020-1 200] EUR. Nello stesso periodo, il prezzo sul mercato interno indiano era di 595 EUR/tonnellata (franco fabbrica). I prezzi sul mercato dell’Unione quindi erano circa il doppio rispetto ai prezzi delle importazioni dall’India.

(74)

Il mercato dell’Unione restava pertanto un mercato interessante per i produttori indiani, in termini di dimensioni e di prezzi. Questa constatazione è ulteriormente sostenuta dal fatto che durante il periodo dell’inchiesta di riesame la quota di mercato dei produttori esportatori indiani è rimasta importante (cfr. la tabella 2) e che, come spiegato al considerando 71, il mercato dell’Unione assorbiva il 40 % delle esportazioni totali dall’India del prodotto in esame.

3.3.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(75)

Dall’inchiesta è emerso che le esportazioni indiane hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(76)

La Commissione ha anche riscontrato elementi di prova, sulla base dell’articolo 18 del regolamento di base, del rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità inutilizzata dell’India è risultata significativa rispetto al consumo dell’Unione. L’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi ha inoltre confermato la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni indiane e la capacità inutilizzata sarebbero indirizzate verso il mercato dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che esiste una forte probabilità che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dall’India nell’Unione.

(77)

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure antidumping implicherebbe il rischio della persistenza del dumping.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(78)

All’interno dell’Unione cinque società fabbricano il prodotto in esame. Tre di queste società appartengono allo stesso gruppo. In base alle informazioni riportate nella domanda, nell’Unione non sono presenti altri produttori del prodotto in esame. Tali società costituiscono pertanto «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(79)

Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono stati ricavati principalmente dallo stesso gruppo di produttori, come indicato al considerando 14, le cifre per l’analisi del pregiudizio sono fornite come intervalli di valori o in forma indicizzata per motivi di riservatezza.

(80)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stabilita a [372 000 - 436 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali i dati macroeconomici forniti dal richiedente e i dati raccolti durante l’inchiesta presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione.

4.2.   Consumo dell’Unione

(81)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi sul volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione nell’Unione stessa, sulla produzione vincolata secondo i dati raccolti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e sulle stime per i rimanenti produttori dell’Unione fornite dal richiedente, con l’aggiunta del totale delle importazioni nell’Unione da tutti i paesi rilevato da Eurostat (banca dati Comext).

(82)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in migliaia di tonnellate)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

[376 - 440 ]

[389 - 455 ]

[420 - 492 ]

[388 - 454 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

103

111

103

Mercato vincolato

[15 - 17 ]

[13 - 16 ]

[10 - 12 ]

[2 - 3 ]

Valore indicizzato

100

91

68

18

Libero mercato

[361 - 423 ]

[375 - 439 ]

[410 - 479 ]

[385 - 450 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

103

113

106

Fonte: Comext di Eurostat.

(83)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato delle oscillazioni. Nel complesso è aumentato leggermente del 3 % nel 2018, è aumentato dell’8 % nel 2019 ed è calato dell’8 % nel 2020. Il consumo è pertanto aumentato del 3 % durante il periodo in esame.

(84)

L’utilizzo di tubi di ghisa duttile è per sua natura collegato a investimenti in infrastrutture per il trattamento delle acque, e le società che si occupano di approvvigionamento idrico e trattamento delle acque, di proprietà pubblica o privata, rappresentano la maggior parte della domanda di tubi di ghisa duttile nell’Unione. I tubi di ghisa duttile sono utilizzati principalmente in grandi progetti infrastrutturali. La pandemia di COVID-19 inoltre non ha esercitato un impatto rilevante sull’andamento del consumo dell’Unione, poiché il miglioramento delle reti idriche rappresenta una priorità costante per le autorità pubbliche. L’andamento del consumo dell’Unione quindi rispecchia l’evoluzione degli investimenti infrastrutturali.

(85)

L’industria dell’Unione ha segnalato l’uso vincolato del prodotto in esame, che rappresentava meno del 5 % del consumo totale dell’Unione nel 2017 ed è calato nel periodo in esame fino a rappresentare meno dell’1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha ritenuto pertanto che l’uso vincolato non avesse un impatto significativo sull’analisi del pregiudizio.

4.3.   Importazioni dall’India

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dall’India

(86)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat (banca dati Comext). La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell’Unione, come indicato al considerando 81.

(87)

Le importazioni del prodotto interessato nell’Unione dall’India hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in migliaia di tonnellate) e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dall’India

[45 - 52 ]

[38 - 45 ]

[64 - 75 ]

[44 - 52 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

86

143

98

Quota di mercato (in %)

11 - 15

9 - 13

14 - 18

10 - 14

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

83

128

95

Fonte: Comext di Eurostat.

(88)

Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni indiane hanno registrato oscillazioni significative: nel 2018 le importazioni sono calate del 14 %, nel 2019 sono aumentate del 68 % e infine sono diminuite del 31 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dall’India

(89)

La Commissione ha stabilito la media ponderata dei prezzi delle importazioni in base ai dati Comext di Eurostat.

(90)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dall’India ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

India

553

562

586

585

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

101

105

105

Fonte: Comext di Eurostat.

(91)

Nel periodo 2017-2018, i prezzi delle importazioni sono stati piuttosto stabili. A partire dal 2019 i prezzi delle importazioni sono aumentati del 5 % e si sono mantenuti stabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.3.3.   Undercutting dei prezzi

(92)

Come indicato al considerando 53, solo un produttore indiano ha collaborato all’inchiesta. Questo produttore ha dichiarato un quantitativo trascurabile di esportazioni nell’Unione, pari a meno dell’1 % dei volumi totali delle importazioni del prodotto in esame dall’India nell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale volume di esportazioni non fosse rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione e ha deciso di stabilire l’undercutting dei prezzi sulla base dei dati disponibili.

(93)

La Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi cif delle importazioni dall’India, adeguati per tenere conto dei costi successivi all’importazione, con la media ponderata dei prezzi dell’industria dell’Unione. I prezzi delle importazioni dall’India sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione all’incirca del [30-45] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.3.4.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dall’India

(94)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il volume e la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dall’India sono ammontati rispettivamente a [8 700-20 200] tonnellate e al [2-4] % del consumo dell’Unione. Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni da paesi terzi era di livello comparabile ai prezzi praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nel 2017-2018 e inferiore del 25 % circa per il periodo 2019-2020 (cfr. la tabella 8). Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi è leggermente aumentato, del 2 %, ma l’origine dei tubi di ghisa duttile importati era variabile. Ad esempio nel 2017 le principali importazioni da paesi terzi provenivano da Cina, Russia e Svizzera, mentre nel periodo dell’inchiesta di riesame i principali importatori erano Turchia e gli Emirati Arabi Uniti.

(95)

Il volume aggregato delle importazioni nell’Unione, nonché la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di tubi di ghisa duttile da altri paesi terzi, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato da altri paesi terzi

Paese

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Cina

Volume (in tonnellate)

[2 900 - 3 400 ]

[1 400 - 1 700 ]

[3 900 - 4 600 ]

[200 - 400 ]

Valore indicizzato

100

50

133

10

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 2 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

48

119

9

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

701

933

738

833

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

133

105

118

Russia

Volume (in tonnellate)

[2 000 - 2 500 ]

[1 400 - 1 600 ]

[2 900 - 3 600 ]

[1 200 - 1 600 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

67

147

63

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

65

132

61

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

568

697

735

698

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

122

129

122

Svizzera

Volume (in tonnellate)

[3 400 - 4 400 ]

[1 800 - 2 200 ]

[1 600 - 2 000 ]

[800 - 1 000 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

52

47

23

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

51

42

23

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 604

1 656

1 714

1 817

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

103

106

113

Turchia

Volume (in tonnellate)

[10 - 20 ]

[10 - 20 ]

[3 100 - 3 650 ]

[4 200 - 5 000 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

115

25 750

35 070

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[1 - 2 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

111

23 065

34 035

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 136

1 750

838

1 007

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

153

73

88

EAU

Volume (in tonnellate)

[460 - 590 ]

[3 700 - 4 400 ]

[4 800 - 5 600 ]

[6 400 - 7 600 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

766

988

1 322

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[1 - 2 ]

[1 - 2 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

741

884

1 282

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

712

786

722

705

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

110

101

99

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

[10 -20 ]

[150 - 200 ]

[10 -50 ]

[150 - 300 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

994

200

1 457

Quota di mercato (in %)

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

962

179

1 414

Prezzo medio

508

1 422

1 980

897

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

279

389

176

Totale di tutti i paesi terzi eccetto l’India

Volume (in tonnellate)

[8 700 - 11 200 ]

[8 800 - 10 500 ]

[16 000 - 19 600 ]

[13 500 - 15 800 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

94

180

145

Quota di mercato (in %)

[1 - 3 ]

[1 - 3 ]

[3 - 5 ]

[3 - 5 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

91

161

141

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 033

1 004

856

879

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

97

82

85

Fonte: banca dati Comext di Eurostat.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(96)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(97)

Come indicato al considerando 13, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(98)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell’Unione, contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(99)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(100)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(101)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in migliaia di tonnellate)

[408 - 478 ]

[452 - 530 ]

[436 - 510 ]

[372 - 436 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

110

106

91

Capacità produttiva (in migliaia di tonnellate)

[824 - 965 ]

[824 - 965 ]

[824 - 965 ]

[743 - 870 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

100

100

90

Utilizzo degli impianti (in %)

[47 - 51 ]

[52 - 56 ]

[50 - 54 ]

[48 - 51 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

110

106

101

Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(102)

La produzione dell’Unione è scesa del 9 % nel periodo in esame, dopo un aumento del 10 % nel 2018.

(103)

La capacità produttiva ha seguito un andamento analogo, con una diminuzione del 10 % nel periodo in esame.

(104)

L’utilizzo degli impianti si è mantenuto stabile, poiché il calo della capacità produttiva ha fatto seguito al calo della produzione dell’Unione.

(105)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che il motivo della riduzione della capacità produttiva dell’industria dell’Unione non potevano essere le importazioni originarie dell’India, ma piuttosto il calo della domanda rispetto al 2019.

(106)

La decisione dell’industria dell’Unione di ridurre la propria capacità produttiva è stata presa prima della crisi COVID-19 e quindi non presentava alcun nesso con il calo del consumo tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(107)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell’Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in migliaia di tonnellate)

[321 - 376 ]

[341 - 399 ]

[338 - 396 ]

[329 - 386 ]

Valore indicizzato

100

106

105

102

Quota di mercato (in %)

[82 - 88 ]

[84 - 90 ]

[77 - 83 ]

[81 - 87 ]

Valore indicizzato

100

102

94

99

Vendite sul mercato vincolato (in migliaia di tonnellate)

[15 - 17 ]

[13 - 16 ]

[10 - 12 ]

[2 - 3 ]

Valore indicizzato

100

91

68

18

Quota di mercato delle vendite sul mercato vincolato (in %)

[3 - 4 ]

[3 - 4 ]

[2 - 3 ]

[0 - 1 ]

Valore indicizzato

100

88

61

18

Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(108)

Nel periodo in esame il volume delle vendite del prodotto simile dell’industria dell’Unione e la quota di mercato non hanno seguito l’aumento del consumo dell’Unione, tranne per il 2019. In particolare nel 2019 l’industria dell’Unione non ha beneficiato dell’aumento del consumo, contrariamente alle importazioni dall’India.

(109)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione è rimasta elevata, all’85 % circa, ed è aumentata nel periodo dell’inchiesta di riesame, rispetto agli anni precedenti. Anche il volume delle vendite dell’Unione era notevolmente superiore al 2017. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il volume avrebbe potuto essere superiore in assenza dell’impatto della crisi COVID-19. La parte ha ritenuto che la conclusione della Commissione non rispecchiasse la situazione di fatto.

(110)

La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non beneficiava di una quota di mercato elevata. Come spiegato al considerando 133, i produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati in perdita durante l’intero periodo in esame, a causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane (cfr. il considerando 151). Come spiegato inoltre al considerando 108, la quota di mercato dell’Unione non ha seguito l’aumento del consumo dell’Unione e, diversamente dalle importazioni dall’India, le vendite dell’Unione non hanno beneficiato dell’aumento del consumo nel 2019. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.2.3.   Crescita

(111)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 3 %, mentre il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 2 %. Di conseguenza, nonostante l’aumento del consumo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è leggermente diminuita nel periodo in esame.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(112)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di addetti

[1 820 - 2 540 ]

[1 820 - 2 540 ]

[1 810 - 2 530 ]

[1 700 - 2 390 ]

Valore indicizzato

100

100

99

93

Produttività (t/addetto)

[162 - 226 ]

[179 - 250 ]

[173 - 242 ]

[157 - 220 ]

Valore indicizzato

100

110

107

97

Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(113)

Il numero di addetti dell’industria dell’Unione impiegati nella produzione del prodotto in esame si è mantenuto stabile nel periodo 2017-2018 ed è diminuito del 6 % circa durante il periodo 2019-2020.

(114)

La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione (tonnellate) per addetto, è aumentata del 10 % nel periodo 2017-2018 ed è diminuita del 13 % nel periodo 2018-2020. Questo può essere spiegato come l’effetto combinato dei seguenti fattori:

un’interruzione della produzione presso lo stabilimento di un produttore principale dell’Unione, che ha comportato la riduzione della produzione da dicembre 2019 a febbraio 2020; e

il calo di produzione dei produttori dell’Unione nel secondo trimestre del 2020 in conseguenza della pandemia di COVID-19, che non è stato accompagnato dal licenziamento di un numero corrispondente di addetti.

4.4.2.5.   Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(115)

Come spiegato al considerando 92, la collaborazione dei produttori esportatori dell’India è stata limitata.

(116)

Dagli indicatori di pregiudizio emerge che, nonostante le misure antidumping in vigore dal 2016, che inizialmente hanno comportato un certo sollievo e un miglioramento dei risultati, la situazione economica dell’industria dell’Unione è rimasta pregiudizievole. Non è stato dunque possibile constatare una ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(117)

Il dumping è stato notevolmente superiore al livello minimo. L’entità del dumping ha inciso in modo sostanziale sull’industria dell’Unione, considerati i volumi e i prezzi delle importazioni dall’India.

(118)

A causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori indiani inoltre l’industria dell’Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(119)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che il volume delle importazioni dall’India non è aumentato in termini assoluti e che la quota di mercato di tali importazioni era solo del 15 % circa. La parte interessata ha rilevato inoltre che i risultati economici dell’industria dell’Unione sono migliorati dopo l’istituzione delle misure iniziali e in seguito sono peggiorati. Le importazioni dall’India quindi non hanno causato pregiudizio all’industria dell’Unione.

(120)

La Commissione ha osservato che la parte interessata non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui i risultati economici dell’industria dell’Unione sono migliorati dopo l’istituzione delle misure iniziali. Come indicato al considerando 133, la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stata negativa durante l’intero periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(121)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell’Unione e costo unitario

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

[950 - 1 110 ]

[960 - 1 130 ]

[1 020 - 1 190 ]

[1 020 - 1 200 ]

Valore indicizzato

100

101

107

107

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

[1 000 - 1 100 ]

[900 - 1 100 ]

[1 000 - 1 100 ]

[1 000 - 1 200 ]

Valore indicizzato

100

97

101

105

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(122)

Il prezzo medio unitario di vendita dell’industria dell’Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 7 % nel periodo in esame, rispecchiando l’aumento del costo unitario di produzione (5 %).

(123)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la presunta diminuzione dei prezzi allo sbarco dimostrava che le importazioni non provocano alcuna contrazione o depressione dei prezzi.

(124)

La Commissione ha osservato che la parte interessata non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui i prezzi allo sbarco, inferiori ai prezzi dell’Unione all’incirca del 40 %, durante il periodo in esame non hanno provocato alcuna contrazione o depressione dei prezzi per i produttori dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(125)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per addetto (EUR/addetto)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto

[56 000 - 66 000 ]

[57 000 - 66 000 ]

[57 000 - 67 000 ]

[53 000 - 62 000 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

100

101

94

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(126)

Il costo medio del lavoro per addetto si è mantenuto stabile fino al 2019 ed è diminuito del 6 % nel periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è diminuito perché lo Stato francese ha finanziato la disoccupazione dovuta alle chiusure per l’emergenza COVID-19.

(127)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha rilevato l’assenza di un pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione con riferimento a questo parametro.

(128)

La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 126, il calo del costo medio del lavoro per addetto era dovuto ai finanziamenti straordinari erogati dallo Stato francese nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.3.   Scorte

(129)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in migliaia di tonnellate)

[87 - 102 ]

[77 - 90 ]

[84 - 98 ]

[68 - 79 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

88

95

77

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

[20 - 25 ]

[15 - 17 ]

[18 - 20 ]

[18 - 20 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

79

89

85

(130)

Il livello delle scorte finali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione si è mantenuto stabile in relazione alla produzione.

(131)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che le scorte sono diminuite in misura significativa durante il periodo dell’inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione era concentrata sulla riduzione della sua produzione. La parte interessata ha affermato che le scorte avrebbero dovuto aumentare nel caso di un impatto delle importazioni dall’India.

(132)

Come indicato al considerando 102, la diminuzione delle scorte osservata dalla parte durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata accompagnata dal calo della produzione dell’Unione. La Commissione inoltre non ha riscontrato alcuna correlazione tra la diminuzione delle scorte osservata principalmente durante il periodo dell’inchiesta di riesame e le importazioni dall’India, poiché l’impatto delle importazioni dall’India non è stato osservato solo durante il periodo dell’inchiesta di riesame, bensì durante l’intero periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(133)

Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % delle vendite)

[–5 - –9 ]

[–1 - –5 ]

[–1 - –5 ]

[–3 - –7 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

– 100

–33

–36

–69

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

[–31 - –37 ]

[–46 - –54 ]

[–73 - –85 ]

[–43 - –51 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

- 145

- 231

- 138

Investimenti (in milioni di EUR)

[20 - 24 ]

[30 - 36 ]

[33 - 39 ]

[15 - 18 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

149

161

73

Utile sul capitale investito (in %)

[–6 - –8 ]

[–7 - –9 ]

[–10 - –12 ]

[–5 - –7 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

– 100

– 131

– 194

– 106

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(134)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, come percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori inclusi nel campione è stata negativa durante il periodo in esame, passando da circa – 5/– 9 % nel 2017 a – 3/– 7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(135)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto è rimasto negativo per l’intero periodo in esame, ad eccezione del 2018.

(136)

Gli investimenti (mirati per lo più a miglioramenti delle attrezzature di produzione, aumento della qualità, produttività e flessibilità nel processo produttivo) sono aumentati nel periodo 2017-2019 e diminuiti fino al minimo storico nel 2020.

(137)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Questo indicatore ha registrato un andamento analogo a quello della redditività, con una brusca riduzione nel 2019 e un miglioramento marginale nel 2020. Nel periodo in esame si è mantenuto negativo ed è peggiorato del 53 %.

4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(138)

Nonostante le misure antidumping in vigore, le importazioni indiane di tubi di ghisa duttile sono rimaste ingenti, con quote di mercato stabili, comprese tra [il 9 % e il 18 %] durante il periodo in esame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la quota di mercato è stata del [10-14] %. Nel contempo, i prezzi all’importazione hanno evidenziato una tendenza al ribasso, risultando inferiori ai prezzi dell’Unione del [30-45] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, malgrado l’esistenza di misure antidumping e compensative.

(139)

L’andamento degli indicatori macroeconomici, in particolare il volume della produzione e delle vendite, l’occupazione e la produttività, ha registrato tendenze stabili o leggermente decrescenti. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita nel periodo dell’inchiesta di riesame, raggiungendo un livello analogo a quello del 2017. L’aumento della quota di mercato nel 2018, nonostante il volume delle vendite relativamente stabile, era dovuto alla diminuzione del consumo nello stesso periodo. Sebbene l’industria dell’Unione sia riuscita in larga misura a mantenere il suo volume di vendite e la sua quota di mercato, questo è avvenuto a scapito della sua redditività e di altri indicatori finanziari, come spiegato nel considerando seguente.

(140)

Benché il prezzo medio unitario di vendita dei produttori dell’Unione sia aumentato del 7 % durante il periodo in esame, superando l’aumento del 5 % del costo di produzione, l’industria dell’Unione non è comunque riuscita a conseguire margini di profitto sostenibili. A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall’India, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire il costo medio di produzione e pertanto è stata in perdita per tutto il periodo in esame (ad eccezione del 2018, quando si è avvicinata al pareggio). Le importazioni indiane hanno quindi provocato una notevole contrazione dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Altri indicatori finanziari (flusso di cassa, utile sul capitale investito) hanno seguito un andamento simile a quello della redditività, registrando valori negativi o bassi durante il periodo in esame. Anche gli investimenti, pur evidenziando qualche aumento nel 2017 e nel 2018, si sono mantenuti a livelli generalmente bassi.

(141)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole.

(142)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la flessione dei risultati finanziari dell’industria dell’Unione era dovuta a fattori diversi dalle importazioni asseritamente oggetto di dumping.

(143)

La Commissione ha osservato che la parte non ha addotto nuovi elementi che potrebbero invertire le sue conclusioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(144)

Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che l’andamento delle importazioni e il livello delle perdite subite dall’industria dell’Unione non erano correlati e pertanto non esisteva un nesso di causalità tra le importazioni e i risultati finanziari dell’industria dell’Unione.

(145)

Come indicato al considerando 93, la Commissione ha riscontrato che i prezzi delle importazioni dall’India erano notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. La Commissione ha osservato altresì che la parte non ha addotto elementi di prova a dimostrazione dell’impatto esercitato da altri fattori sull’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(146)

Tata Metaliks Limited ha affermato di non aver potuto esaminare la correlazione tra l’undercutting dei prezzi e i risultati economici dell’industria dell’Unione poiché la Commissione non ha divulgato i calcoli dell’undercutting dei prezzi per il periodo in esame.

(147)

La Commissione ha rilevato che alla parte sono state fornite le informazioni necessarie per accertare l’esistenza di un undercutting dei prezzi. Per quanto riguarda il periodo dell’inchiesta di riesame, le risultanze relative all’undercutting dei prezzi sono esposte ai considerando 92 e 93. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, al considerando 91 sono indicati i prezzi unitari per le importazioni indiane e al considerando 121 la media ponderata dei prezzi di vendita unitari dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti. La parte disponeva pertanto di tutte le informazioni in base alle quali la Commissione ha stabilito l’esistenza dell’undercutting. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(148)

La parte ha affermato infine che i volumi delle importazioni sono diminuiti tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. La parte ha pertanto concluso che non sussisteva un effetto sui volumi.

(149)

La Commissione ha osservato che le importazioni dall’India nel periodo dell’inchiesta di riesame sono tornate ai livelli del 2017. L’impatto principale delle importazioni dall’India inoltre è stato esercitato dai prezzi bassi, che hanno comportato una pressione significativa sui prezzi di mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(150)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India avessero arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha anche esaminato se altri fattori noti possano nel contempo aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha garantito che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping originarie dell’India. Tali fattori sono illustrati di seguito.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(151)

In primo luogo la Commissione ha esaminato se esistesse un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(152)

Le importazioni dall’India di tubi di ghisa duttile sono rimaste sostanziali, con quote di mercato al di sopra del 10 % durante tutto il periodo in esame e a livelli di prezzo bassi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, malgrado le misure antidumping in vigore. A causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane, l’industria dell’Unione non ha potuto trasferire sui clienti l’aumento dei costi di produzione, con conseguenti perdite durante l’intero periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che il volume e i livelli di prezzo delle importazioni oggetto dell’inchiesta causano un pregiudizio notevole.

5.2.   Effetti di altri fattori

(153)

I volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno rappresentato solo tra il [2 % e il 4 %] della quota di mercato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Come illustrato nella tabella 4, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi superava del 50 % il prezzo medio delle importazioni dall’India.

(154)

Come indicato al considerando 40, una parte ha affermato che questioni generali di competitività dovrebbero giustificare una constatazione di cessazione o mancata reiterazione del pregiudizio. La parte ha elencato vari fattori, quali il calo del consumo dell’Unione di tubi di ghisa duttile a partire dalla crisi dell’euro sfociata in una flessione della spesa pubblica, le difficoltà nell’attirare personale, il mantenimento della posizione dominante, la pressione delle importazioni cinesi a prezzi più bassi sulle offerte nelle procedure di appalto pubblico. La parte ha affermato inoltre che i tubi di plastica sono il primo concorrente dell’industria dell’Unione, poiché sono meno costosi e quindi attraggono una parte significativa delle gare d’appalto pubbliche.

(155)

Contrariamente a quanto affermato dalla parte, il consumo dell’Unione e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sono aumentati, mentre l’occupazione si è mantenuta stabile durante il periodo in esame. Non esistono inoltre elementi di prova del fatto che durante il periodo in esame i tubi di plastica abbiano acquisito quote di mercato a scapito dei tubi di ghisa duttile. Va notato altresì che i tubi di plastica non sono in concorrenza per quanto riguarda i tubi di grande diametro. Questi fattori quindi non hanno contribuito al pregiudizio riscontrato. Le importazioni cinesi inoltre erano effettuate a prezzi notevolmente superiori a quelle indiane e a volumi molto inferiori. La parte infine ha omesso di specificare in che modo l’eventuale posizione dominante avrebbe potuto causare pregiudizio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(156)

Per quanto riguarda le esportazioni dell’industria dell’Unione, nel periodo in esame i volumi delle esportazioni hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle esportazioni (in migliaia di tonnellate)

[119 - 140 ]

[147 - 172 ]

[102 - 119 ]

[66 - 77 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

122

85

55

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

[760 - 890 ]

[750 - 880 ]

[840 - 980 ]

[890 - 1 040 ]

Valore indicizzato (2017 = 100)

100

99

110

117

Fonte: il richiedente per il volume e risposte verificate al questionario per i valori.

(157)

Durante il periodo in esame, i volumi si sono dimezzati. Benché i prezzi delle esportazioni siano aumentati del 17 %, ciò non è stato sufficiente a coprire i costi di produzione nell’intero periodo in esame, come illustrato nella tabella 8. Le esportazioni non hanno pertanto attenuato il nesso di causalità tra le esportazioni oggetto di dumping dall’India e il pregiudizio constatato.

(158)

Sono stati esaminati anche altri possibili fattori, come la crisi COVID-19, ma nessuno di essi ha potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.

(159)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la crisi COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione nel primo semestre del 2020. La parte ha dichiarato che le misure iniziali di confinamento istituite per motivi di salute pubblica hanno imposto il blocco forzato di molti progetti di costruzione.

(160)

Come descritto sopra, il mercato dell’Unione dei tubi di ghisa duttile durante il periodo dell’inchiesta di riesame non ha risentito in misura significativa delle misure di confinamento dovute alla crisi COVID-19. Il consumo totale dell’Unione di quell’anno è stato analogo a quello del 2018. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(161)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dall’India hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è evidente in particolare nell’andamento della produzione, dell’utilizzo degli impianti, del volume delle vendite sul mercato dell’Unione, della quota di mercato, della produttività, della redditività e dell’utile sul capitale investito.

6.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

(162)

La Commissione ha concluso al considerando 141 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’India in caso di scadenza delle misure.

(163)

A tale proposito la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata in India, rapporto tra i prezzi nell’Unione e i prezzi indiani; attrattiva del mercato dell’Unione e impatto di potenziali importazioni dall’India sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in India e attrattiva del mercato dell’Unione

(164)

Come già descritto ai considerando da 66 a 71, la capacità inutilizzata disponibile in India ammontava a circa 500 000 tonnellate annue, superando il consumo del prodotto in esame sul mercato dell’Unione, che nel periodo dell’inchiesta di riesame era compreso tra [388 000 e 454 000] tonnellate. I produttori indiani inoltre prevedevano di investire in nuova capacità produttiva. Nei prossimi anni quindi l’offerta supererà la domanda sul mercato indiano. Questo rappresenterà di conseguenza un ulteriore incentivo per i produttori indiani a concentrarsi in misura crescente sui mercati di esportazione.

(165)

La capacità inutilizzata disponibile e futura dei produttori esportatori indiani potrebbe essere utilizzata per fabbricare il prodotto in esame destinandolo all’esportazione nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

(166)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che non esistevano elementi di prova del fatto che la presunta capacità produttiva inutilizzata in India sarà utilizzata necessariamente per la produzione di tubi di ghisa duttile destinati all’esportazione in conseguenza dell’eccesso di offerta rispetto alla domanda in India. La Commissione inoltre non ha esaminato l’attrattiva di altri mercati di esportazione, né ha analizzato dati relativi al periodo successivo all’inchiesta di riesame. La parte ha affermato infine che l’accertamento del rischio della persistenza del dumping e del pregiudizio deve basarsi su prove positive (22). La parte ha pertanto concluso che la conclusione sul rischio non era corretta.

(167)

La Commissione ha osservato che la parte ha confermato l’esistenza di capacità inutilizzata in India. Come spiegato inoltre ai considerando da 66 a 70, la Commissione ha stabilito la capacità inutilizzata in questione specificamente per il prodotto in esame. Come spiegato negli stessi considerando, la Commissione ha anche stabilito che nel lungo termine la domanda sul mercato indiano si ridurrà, mentre la parte stessa ha riconosciuto di stare pianificando l’espansione delle vendite sul mercato dell’Unione. Come descritto nella sezione 6.2, il mercato dell’Unione inoltre era considerato attraente per i produttori indiani e si poteva pertanto concludere che le capacità inutilizzate disponibili in India sarebbero state destinate, almeno parzialmente, ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(168)

Per quanto riguarda le prove positive necessarie a norma della giurisprudenza citata, la Commissione ha ritenuto di aver rispettato tutti i requisiti della giurisprudenza esistente e che la sua valutazione e le sue conclusioni in merito al rischio della persistenza del dumping e del pregiudizio fossero basate su prove positive raccolte nel corso dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(169)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall’India a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando così ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La redditività dell’industria dell’Unione sarebbe quindi seriamente a rischio.

6.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(170)

Il mercato dell’Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi. Come indicato al considerando 71, è il mercato di esportazione di gran lunga più importante per i produttori indiani di tubi di ghisa duttile, che assorbe il 40 % del totale delle loro esportazioni. Le esportazioni nell’Unione inoltre sono 25 volte superiori alle esportazioni verso il secondo mercato di esportazione, ossia il Qatar, che assorbe il 2 % delle esportazioni indiane di tubi di ghisa duttile. I prezzi delle importazioni dall’India nel mercato dell’Unione inoltre erano leggermente superiori a quelli applicati in altri paesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, rendendo il mercato dell’Unione leggermente più remunerativo rispetto ad altri mercati.

(171)

Malgrado le misure in vigore, i produttori esportatori indiani hanno venduto nell’Unione un ingente volume di tubi di ghisa duttile durante il periodo in esame e detenevano ancora una quota di mercato considerevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame (vicina al [10-14] %). Le vendite avvenivano a un prezzo che, anche con i dazi antidumping, era notevolmente inferiore ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione.

(172)

Il mercato dell’Unione è quindi considerato attraente per i produttori indiani e si può concludere che le capacità inutilizzate disponibili in India sarebbero destinate almeno in parte ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell’Unione. A tale proposito, si ricorda che la quota di mercato delle importazioni indiane si attestava su livelli elevati pari al [17-19] % nel periodo dell’inchiesta iniziale, ossia prima dell’istituzione dei dazi antidumping.

6.3.   Conclusione sul rischio di persistenza e/o reiterazione del pregiudizio

(173)

Su questa base, e considerando la situazione pregiudizievole precedente e attuale dell’industria dell’Unione, l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall’India a prezzi pregiudizievoli, con la conseguenza di perdite ancora più elevate per i produttori dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall’India a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della persistenza di un pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(174)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e gli interessi generali in relazione al prodotto in esame, come previsto dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) («direttiva sulla progettazione ecocompatibile») e dai suoi regolamenti riguardanti singoli prodotti. A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base si è presa in particolare considerazione l’esigenza di proteggere l’industria dagli effetti negativi del dumping pregiudizievole.

(175)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(176)

L’industria dell’Unione è ubicata in tre Stati membri (Francia, Germania e Spagna) e impiega direttamente più di 2 200 addetti in relazione al prodotto in esame.

(177)

Le misure antidumping in vigore non hanno impedito alle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India di entrare nel mercato dell’Unione e l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(178)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni da tale paese. L’afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dall’India arrecherebbe ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(179)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che l’industria dell’Unione è stata protetta per oltre sei anni pur disponendo di una quota di mercato dell’85 %. È pertanto improbabile che l’industria dell’Unione subisca delle ripercussioni in caso di abrogazione delle misure esistenti. Tuttavia, se si dovessero verificare, può comunque chiedere alla Commissione di aprire una nuova inchiesta.

(180)

Contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata, la Commissione ha stabilito che l’industria dell’Unione sta ancora subendo un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie dell’India, sulla base dell’analisi di tutti i pertinenti indicatori di pregiudizio, compreso l’andamento della quota di mercato dell’industria dell’Unione. La Commissione ha concluso che in caso di scadenza delle misure esiste il rischio della persistenza e del peggioramento del pregiudizio. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(181)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti dell’India è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

(182)

La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuno di essi ha risposto al questionario della Commissione.

(183)

Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che il mantenimento delle misure avrebbe conseguenze negative di rilievo sugli importatori e sugli utilizzatori, superiori all’effetto positivo delle misure per l’industria dell’Unione.

7.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(184)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(185)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza del dumping, sulla persistenza del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India.

(186)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha sostenuto che il mantenimento delle misure dovrebbe essere considerato l’eccezione e non la norma. La parte ha fatto riferimento in particolare all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, che stabilisce che le misure antidumping restano in vigore solo per il tempo necessario e scadono dopo cinque anni dalla loro istituzione. Poiché i dazi sono stati estesi in attesa del presente riesame, la parte ha affermato che al momento della probabile conclusione del riesame i dazi sarebbero già in vigore da più di sette anni. Per questo motivo ha chiesto alla Commissione di chiudere l’inchiesta.

(187)

La Commissione ha ricordato che in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, «le misure antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio». La decisione di mantenere le misure si è basata su una valutazione approfondita di tutti i fatti riscontrati durante l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il mantenimento delle misure quindi non è stato automatico, né ha costituito la «norma». La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui le misure dovrebbero essere revocate.

(188)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(189)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.

(190)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(191)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dell’India e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(192)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha chiesto alla Commissione di assegnarle un margine di dumping individuale. In alternativa, a suo parere la Commissione dovrebbe almeno valutare di assegnarle le aliquote individuali del dazio antidumping applicate agli altri produttori del prodotto in esame originario dell’India che hanno collaborato nell’inchiesta iniziale, alla luce della sua collaborazione con la Commissione nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

(193)

La Commissione ha ricordato che l’obiettivo di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è esclusivamente quello di stabilire se le misure esistenti sono ancora necessarie. Questo tipo di inchiesta di riesame non consente di stabilire aliquote individuali del dazio per le società che non hanno collaborato nell’inchiesta iniziale. Un’aliquota individuale del dazio antidumping può essere stabilita solo in seguito a un’inchiesta di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafi 3 o 4, del regolamento di base. La richiesta è stata pertanto respinta.

(194)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione (24). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(195)

In considerazione dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), qualora un importo debba essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli interessi dovrebbero essere corrisposti al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(196)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno ((«tubi non rivestiti»), attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303009010) e originari dell'India.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Jindal Saw Limited

3  %

C054

Electrosteel Casting Ltd

0  %

C055

Tutte le altre società

14,1  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).

(4)  Sentenze del Tribunale del 10 aprile 2019, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea, T-301/16, ECLI:EU:T:2019:234 e T-300/16, ECLI:EU:T:2019:235.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/526 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16 (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/527 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16 (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 14).

(7)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 210 del 24.6.2020, pag. 29).

(8)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India (GU C 90 del 17.3.2021, pag. 19).

(9)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India (GU C 90 del 17.3.2021, pag. 8).

(10)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2521&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down.

(11)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(12)  GU C 210 del 24.6.2020, pag. 29.

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1), considerando 442 e da 460 a 471.

(14)  Dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014.

(15)  Le cifre nell’inchiesta iniziale sono state indicate in intervalli di valori o in forma indicizzata per motivi di riservatezza.

(16)  I quantitativi esportati nel periodo dell’inchiesta di riesame rappresentavano meno di [< 1 %] in termini di fatturato del prodotto in esame.

(17)  https://www.tatametaliks.com/tata-metalik-ir-20-21/focus-on-downstream.html#:~:text = Tata%20Metaliks%20had%20foreseen%20the,in%20H1 %20FY%202022 %2D23.

(18)  L’intenzione di investire in un aumento di capacità è stata resa pubblica dai principali produttori del prodotto in esame in India, come ad esempio Vedanda.

(19)  Domanda di riesame, allegato 17.

(20)  Domanda di riesame, allegato 17.

(21)  Domanda di riesame, sezione 5.1.6.

(22)  United States – Sunset reviews of Anti-dumping Measures on Oil Country Tubular Goods From Argentina (WT/DS/268/AB/R).

(23)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10). La direttiva sulla progettazione ecocompatibile è attuata mediante regolamenti riguardanti singoli prodotti direttamente applicabili in tutti i paesi dell’Unione. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile riguarda i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile relativi ai trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi. La fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile è entrata in vigore il 1o luglio 2015, e la fase 2 il 1o luglio 2021. I requisiti della fase 2 sono più stringenti di quelli della fase 1. Benché non sia ancora possibile valutare pienamente gli effetti nell’arco di un periodo di tempo così breve dall’entrata in vigore della fase 2, in generale si ritiene che tali requisiti della fase 2 richiederanno tipi di GOES di massima qualità per la progettazione e la fabbricazione di trasformatori in maniera efficiente in termini di costi e rispettando le necessarie limitazioni di spazio.

(24)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(25)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).