15.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 160/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/922 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2022

sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 70,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un’effettiva ed efficace applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tale acquis comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l’assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme rafforzano la libera circolazione e garantiscono un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali.

(2)

La valutazione inter pares e il monitoraggio dell’applicazione dell’acquis di Schengen costituiscono dal 1998 elementi centrali dello spazio Schengen e contribuiscono a mantenere un elevato livello di responsabilità e titolarità dei risultati e a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (2) ha istituito uno specifico meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen ed è diventato operativo nel 2015.

(4)

È opportuno rafforzare il meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen per renderlo più efficace ed efficiente. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio riveduto dovrebbe mirare a mantenere un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri garantendo che questi applichino l’acquis di Schengen efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio Schengen.

(5)

Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe conseguire i suoi obiettivi mediante valutazioni oggettive e imparziali in grado di individuare rapidamente le carenze nell’applicazione dell’acquis di Schengen che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen, assicurare che tali carenze siano prontamente colmate e gettare le basi per un dialogo sul funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. A norma dell’articolo 70 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, devono procedere a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione delle politiche dell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tale scopo occorrono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, una ripartizione equilibrata delle responsabilità comuni e il mantenimento della natura di valutazione inter pares del sistema. Occorrono inoltre un ruolo rafforzato del Consiglio e uno stretto coinvolgimento del Parlamento europeo. Data la portata delle modifiche del meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013, è opportuno abrogare tale regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(6)

Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe poter riguardare tutti i settori dell’acquis di Schengen – presenti e futuri, in particolare la gestione delle frontiere esterne, l’assenza di controlli alle frontiere interne, la politica in materia di visti, i rimpatri, i sistemi IT su larga scala a sostegno dell’applicazione dell’acquis di Schengen, la cooperazione di polizia, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la protezione dei dati – a eccezione di quelli per i quali il diritto dell’Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe abbracciare tutta la legislazione pertinente e le attività operative che fanno parte dell’acquis di Schengen e che contribuiscono al funzionamento dello spazio Schengen.

(7)

È opportuno tener conto in tutte le valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano l’acquis di Schengen, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 1o e 2 marzo 2012. La valutazione dovrebbe riguardare anche le pratiche di soggetti privati, come le compagnie aeree o i fornitori esterni di servizi, nella misura in cui sono coinvolti o interessati dall’attuazione dell’acquis di Schengen quando cooperano con gli Stati membri.

(8)

Dato il ruolo crescente degli organi e organismi dell’Unione nell’attuazione dell’acquis di Schengen, il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe sostenere la verifica delle attività di detti organi e organismi dell’Unione, nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell’applicazione operativa delle disposizioni dell’acquis di Schengen. La verifica di tali attività a questo riguardo dovrebbe diventare parte integrante della valutazione degli Stati membri, trovare riscontro nella relazione e svolgersi lasciando impregiudicate le responsabilità della Commissione e dei pertinenti organi direttivi degli organi e organismi interessati conformemente ai loro regolamenti istitutivi e alle rispettive procedure di valutazione e di monitoraggio, e nel pieno rispetto di tali responsabilità e procedure. Qualora dalle valutazioni emergano carenze in relazione alle funzioni svolte o sostenute dagli organi e organismi dell’Unione, la Commissione dovrebbe informarne i rispettivi organi direttivi, nonché il Consiglio e il Parlamento europeo.

(9)

Le attività di valutazione e di monitoraggio dovrebbero essere mirate e tenere conto dei risultati delle valutazioni precedenti, delle analisi dei rischi, dei nuovi atti legislativi, delle informazioni ottenute dalla Commissione in conformità del presente regolamento e, se del caso, dei risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità. Esse dovrebbero essere sostenute attraverso una cooperazione rafforzata con tali organi e organismi dell’Unione partecipanti all’attuazione dell’acquis di Schengen al fine di fornire informazioni e competenze pertinenti per la pianificazione o lo svolgimento delle attività di valutazione o di monitoraggio, dal sistematico coinvolgimento di tali organi e organismi nelle valutazioni Schengen, anche nominando osservatori per partecipare alle valutazioni, e attraverso migliori analisi dei rischi e una migliore condivisione delle informazioni, anche riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui questi fattori possono minare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri.

Tale cooperazione e tale coinvolgimento riguardano in particolare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituito dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita dal regolamento CE) n. 168/2007 del Consiglio (6), e il Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

La cooperazione dovrebbe inoltre essere improntata a una maggiore reciprocità e le agenzie dovrebbero non solo contribuire al meccanismo di valutazione e di monitoraggio, ma anche trarre giovamento dal coinvolgimento in tale meccanismo, garantendo in tal modo la loro risposta operativa rafforzata. Per evitare qualsiasi conflitto di interessi qualora le attività di un organo od organismo dell’Unione coinvolto nell’attuazione dell’acquis di Schengen, nella misura in cui svolge funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell’applicazione operativa delle disposizioni dell’acquis di Schengen, siano verificate nell’ambito della valutazione di uno Stato membro, è opportuno che gli osservatori di detto organo od organismo non partecipino alle discussioni sui risultati relativi all’attività di tale organo od organismo dell’Unione.

(10)

La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è un meccanismo complementare a quello di valutazione e di monitoraggio istituito dal presente regolamento, per garantire il controllo della qualità a livello dell’Unione e una preparazione costante a livello di Unione e nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Tale valutazione delle vulnerabilità dovrebbe essere presa in considerazione nella preparazione delle attività di valutazione e di monitoraggio, garantendo in tal modo una conoscenza situazionale aggiornata. Entrambi i meccanismi costituiscono una componente della gestione europea integrata delle frontiere. È opportuno massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione e di monitoraggio al fine di definire un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando per quanto possibile la duplicazione degli sforzi e raccomandazioni confliggenti. A tal fine Frontex e la Commissione dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui risultati di entrambi i meccanismi. Per accentuare l’orientamento strategico e rendere più mirata la progettazione della valutazione, è anche necessario intensificare ulteriormente le sinergie con i meccanismi e le piattaforme pertinenti gestiti dalle agenzie dell’Unione e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e con la supervisione, a opera della Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all’implementazione dei sistemi informatici del settore, nonché con i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità, se del caso.

(11)

Durante la valutazione è opportuno prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell’applicazione dell’acquis di Schengen, oltre a svolgere valutazioni separate in merito alla corretta attuazione e applicazione dei requisiti dell’acquis di Schengen in materia di protezione dei dati. Dovrebbero essere messe in atto misure supplementari destinate al rafforzamento della capacità del meccanismo di valutazione e di monitoraggio di individuare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei settori d’intervento in esame. È opportuno che i valutatori Schengen ricevano un’adeguata formazione in merito, che le informazioni pertinenti fornite dalla FRA siano utilizzate meglio e che i suoi esperti siano maggiormente coinvolti nella progettazione e nell’attuazione delle valutazioni. Inoltre, è opportuno prevedere la possibilità che nella programmazione e progettazione delle valutazioni siano presi in considerazione, di propria iniziativa, gli elementi di prova resi pubblici o trasmessi tramite meccanismi di monitoraggio indipendenti o da terzi interessati, quali difensori civici, autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali e organizzazioni non governative e internazionali. Nell’ambito dell’attuazione delle valutazioni e, in particolare, dello svolgimento delle visite, per soggetti e terzi che sostengono gli Stati membri si dovrebbero intendere quelli che sono giuridicamente o contrattualmente legati a questi ultimi e autorizzati a svolgere determinati compiti per loro conto nell’applicazione dell’acquis di Schengen. Nell’elaborare le relazioni di valutazione dovrebbero essere prese in considerazione solo le informazioni verificate nel corso dell’attività di valutazione.

(12)

È opportuno che il meccanismo di valutazione e di monitoraggio instauri norme trasparenti, efficaci e chiare quanto alle forme e ai metodi da applicare nelle attività di valutazione e di monitoraggio, al ricorso a esperti altamente qualificati e al seguito da dare ai risultati delle valutazioni.

(13)

Le forme di valutazione e i metodi dovrebbero essere resi più flessibili al fine di accrescere l’efficienza del meccanismo di valutazione e di monitoraggio e la sua capacità di adattarsi alle nuove circostanze e agli sviluppi legislativi e di razionalizzare l’uso delle risorse degli Stati membri, della Commissione e degli organi e organismi dell’Unione. La valutazione dovrebbe assumere principalmente la forma di valutazioni periodiche tramite visite. Le valutazioni senza preavviso e le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate in modo equilibrato, sulla base di analisi dei rischi, in seguito all’adozione di nuovi atti legislativi o sulla base di informazioni ottenute dalla Commissione in conformità del presente regolamento. È opportuno definire chiaramente le forme di valutazione. A seconda del settore d’intervento e della natura dell’attività di valutazione e di monitoraggio, il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe consentire la valutazione simultanea di più Stati membri e, in casi eccezionali, la valutazione interamente o parzialmente da remoto, come anche la valutazione combinata di diversi settori d’intervento. Nell’ambito del meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe essere possibile elaborare relazioni globali di valutazione degli Stati membri, che ne valutino le prestazioni complessive nell’applicazione dell’acquis di Schengen.

(14)

Le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate per fornire un’analisi delle pratiche degli Stati membri nell’attuazione dell’acquis di Schengen. Esse dovrebbero essere finalizzate a valutare l’attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, come pure a valutare questioni comuni a più settori d’intervento o le pratiche degli Stati membri che affrontano sfide analoghe.

(15)

Le visite senza preavviso dovrebbero svolgersi, a seconda dello scopo, solo con notifica preliminare a breve termine o senza notifica preliminare allo Stato membro interessato ed essere basate sulle analisi dei rischi o altri motivi pertinenti, se del caso. Dovrebbe essere possibile organizzare visite senza preavviso per valutare l’applicazione dell’acquis di Schengen alle frontiere interne, i problemi emergenti o sistemici che potrebbero avere ripercussioni significative sul funzionamento dello spazio Schengen o i casi in cui vi siano motivi di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell’acquis di Schengen. Le visite senza preavviso dovrebbero di norma aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. Le visite senza preavviso e che hanno luogo senza notifica preliminare dovrebbero svolgersi al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dall’acquis di Schengen, in particolare alle frontiere interne e in risposta a indicazioni fondate circa gravi violazioni dei diritti fondamentali nell’applicazione dell’acquis di Schengen. In simili casi notificare la visita in via preliminare impedirebbe di conseguirne gli obiettivi. Per le visite senza preavviso riguardanti la valutazione dell’applicazione dell’acquis di Schengen alle frontiere interne dovrebbe essere possibile verificare, in particolare, se sono assenti i controlli di frontiera alle frontiere interne, e in special modo che l’esercizio dei poteri di polizia o di qualsiasi altro potere pubblico esercitato nella zona di frontiera interna non abbia effetti equivalenti alle verifiche di frontiera.

(16)

La programmazione delle attività svolte in virtù del presente regolamento tramite programmi di valutazione pluriennali e annuali ha già dimostrato il suo valore aggiunto nel garantire prevedibilità e certezza. Pertanto la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe adottare programmi di valutazione pluriennali e annuali. Tali programmi dovrebbero essere dotati della flessibilità necessaria per potersi adattare alla natura dinamica dell’acquis di Schengen nel tempo. In caso di forza maggiore, è opportuno adeguare tali programmi, d’intesa con gli Stati membri interessati, senza che sia necessario modificarli formalmente. Il programma di valutazione pluriennale, adottato per sette anni, dovrebbe poter indicare, se del caso, i settori prioritari specifici, nell’ambito dei settori d’intervento, che devono essere oggetto di valutazione periodica. Questo approccio dovrebbe permettere maggiore flessibilità, una migliore definizione delle priorità e un uso più equilibrato e strategico di tutti gli strumenti disponibili. L’estensione del programma di valutazione pluriennale da cinque a sette anni dovrebbe inoltre consentire di esercitare un monitoraggio rafforzato, più attento e più mirato degli Stati membri senza ridurre il livello di controllo.

(17)

Le attività di valutazione e di monitoraggio dovrebbero essere svolte da squadre composte da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri. Tali rappresentanti ed esperti dovrebbero possedere adeguate qualifiche, fra cui solide conoscenze teoriche ed esperienza, e avrebbero dovuto intraprendere la pertinente formazione esistente. La Commissione dovrebbe assicurare corsi di formazione per valutatori Schengen in tutti i pertinenti settori d’intervento comprendenti elementi di diritti fondamentali e il corretto funzionamento delle autorità. La formazione ricevuta da un esperto per diventare valutatore Schengen dovrebbe poter consentire il riconoscimento a livello nazionale delle sue competenze, conoscenze e abilità acquisite durante tale formazione. Se per un settore d’intervento non sono disponibili corsi di formazione con conseguente mancanza di esperti formati, un esperto che aspiri a diventare valutatore Schengen dovrebbe poter accompagnare una missione di valutazione in qualità di esperto tirocinante.

(18)

Per garantire la partecipazione di un numero sufficiente di esperti qualificati in modo più rapido e meno oneroso, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe costituire e mantenere un gruppo di esperti. Il gruppo dovrebbe essere la fonte primaria di esperti per le attività di valutazione e di monitoraggio. Ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un esperto per settore di intervento in cui è valutato, a meno che la designazione incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali.

(19)

È opportuno prevedere maggiore flessibilità per quanto riguarda le dimensioni delle squadre di valutazione e di monitoraggio al fine di aumentare l’efficienza e ridurre gli oneri amministrativi. Pertanto la Commissione dovrebbe definire e adattare le dimensioni delle squadre in funzione delle esigenze e delle sfide relative a ciascuna attività di valutazione e di monitoraggio, mantenendo nel contempo un equilibrio tra il numero di rappresentanti della Commissione e di esperti degli Stati membri, al fine di rispecchiare i principi di responsabilità condivisa e inter pares. È opportuno trovare un equilibrio tra i principi della responsabilità condivisa e della prevedibilità e la necessità di flessibilità durante il processo di selezione degli esperti. Nel costituire le squadre, la Commissione dovrebbe pertanto garantire, nella misura del possibile, l’equilibrio geografico e la necessità di profili diversi e di rotazione. È opportuno prestare particolare attenzione alla capacità delle amministrazioni nazionali di far sì che la designazione di esperti nelle attività di valutazione e di monitoraggio non gravi in misura eccessiva sugli Stati membri né sulla situazione individuale degli esperti. Gli esperti invitati per valutazioni specifiche e le rispettive autorità nazionali dovrebbero rispondere positivamente agli inviti, e dovrebbe essere possibile rifiutare un invito unicamente se debitamente giustificato per gravi motivi professionali o personali.

(20)

I costi operativi delle attività di valutazione e di monitoraggio, quali viaggio, vitto e alloggio, dovrebbero essere a carico del bilancio dell’Unione. Eventuali indennità giornaliere aggiuntive di esperti nazionali che partecipano alle missioni di valutazione e di monitoraggio e i costi di personale sostenuti per sostituire tali esperti in caso di assenza dovrebbero poter essere coperti dai programmi nazionali degli Stati membri nell’ambito dei pertinenti fondi dell’Unione, conformemente agli obiettivi e alle norme applicabili a tali fondi.

(21)

Le relazioni di valutazione dovrebbero essere concise e sintetiche. Esse dovrebbero concentrarsi sulle carenze che hanno ripercussioni significative e mettere in evidenza i settori in cui potrebbero essere apportati miglioramenti notevoli. I risultati di minore entità non dovrebbero figurare nelle relazioni. Al termine dell’attività di valutazione la squadra dovrebbe comunque comunicare tali risultati allo Stato membro valutato, comprese le autorità responsabili del pertinente meccanismo nazionale di controllo della qualità. La squadra dovrebbe cercare attivamente di individuare le migliori pratiche, che dovrebbero essere aggiunte alle relazioni. In particolare, ai fini della relazione dovrebbero essere evidenziate come migliori pratiche le misure nuove e innovative che migliorano notevolmente l’attuazione delle norme comuni e che potrebbero essere messe in pratica da altri Stati membri.

(22)

Le relazioni di valutazione dovrebbero di norma contenere raccomandazioni sul modo per correggere le carenze riscontrate,comprese le violazioni dei diritti fondamentali, ed essere adottate immediatamente in un unico atto dalla Commissione mediante un atto di esecuzione con procedura d’esame a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Riunire la relazione e le raccomandazioni in un unico documento e con una procedura unica di adozione rafforza il collegamento intrinseco tra i risultati della valutazione e le raccomandazioni. Inoltre, la contestuale pubblicazione della relazione e delle raccomandazioni dovrebbe consentire agli Stati membri di colmare le carenze in modo più rapido ed efficiente. Nel contempo il ricorso alla procedura d’esame dovrebbe garantire il coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale che conduce all’adozione delle raccomandazioni.

(23)

Tuttavia, per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, assicurare un loro migliore coordinamento a livello di Unione e far sì che fra di loro vi sia una maggiore pressione tra pari, è opportuno conferire al Consiglio la competenza di esecuzione per l’adozione di raccomandazioni recanti provvedimenti correttivi in determinati casi, nonché per la chiusura dei piani d’azione in determinati casi, dato il suo ruolo politico nell’esercitare tale pressione tra pari. Detta competenza di esecuzione è giustificata dal fatto che, a norma dell’articolo 70 TFUE, sono state conferite al Consiglio competenze specifiche in materia di valutazione reciproca dell’attuazione delle politiche dell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essa rispecchia adeguatamente l’obiettivo di un meccanismo di valutazione basato su tale lex specialis, che, in questo particolare settore, consiste nello svolgere una funzione complementare di monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione pratica delle politiche dell’Unione mediante valutazioni inter pares. Il Consiglio dovrebbe pertanto adottare raccomandazioni nei casi che presentano un’importanza politica e un interesse generale per il funzionamento dello spazio Schengen. Dovrebbero essere considerati tali i casi in cui lo Stato membro valutato contesti in modo sostanziale il contenuto del progetto della relazione di valutazione o la natura di un risultato, dimostrando in tal modo che durante la valutazione possono essere sorti problemi potenziali. Lo stesso dovrebbe valere qualora una valutazione concluda che esiste una grave carenza, nel caso delle valutazioni tematiche, o nel caso di prime valutazioni. Analogamente, nell’ambito del suo ruolo nella fase di monitoraggio del meccanismo di valutazione e monitoraggio, il Consiglio dovrebbe adottare decisioni di esecuzione che approvino la chiusura dei piani d’azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni.

(24)

Nei casi in cui le valutazioni individuino una grave carenza, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche per garantire la rapida adozione di misure correttive. Dato il rischio che rappresentano tali carenze, lo Stato membro valutato, non appena ne è informato, dovrebbe iniziare immediatamente ad attuare provvedimenti volti a correggerla, se necessario anche mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari opportuni. I provvedimenti correttivi dovrebbero essere soggetti a scadenze più brevi e a un controllo politico e un monitoraggio più rigorosi durante l’intero processo. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Consiglio quando una valutazione rileva una grave carenza, anche qualora si ritenga che una grave carenza costituisca un rischio per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza nello spazio Schengen. La Commissione dovrebbe trasmettere la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo e organizzare una nuova visita entro un anno dalla data della valutazione per verificare se lo Stato membro vi abbia rimediato. In seguito alla nuova visita la Commissione dovrebbe presentare una relazione di nuova visita al Consiglio.

(25)

L’individuazione di una grave carenza richiede una valutazione approfondita caso per caso sulla base di criteri chiari, che potrebbero variare in funzione del settore d’intervento, in merito alla natura, alla portata e alle potenziali ripercussioni dei problemi. La classificazione di un risultato come grave carenza potrebbe dipendere da diversi elementi chiave relativi all’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e da una diversa combinazione di fattori. Dovrebbe tuttavia essere considerata grave una carenza che si ritiene possa costituire una violazione dei diritti fondamentali o abbia, o possa avere nel tempo, ripercussioni negative significative su uno o più Stati membri o sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Qualora una relazione di valutazione individui una grave carenza nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, possono applicarsi gli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(26)

Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe comprendere una forte componente di follow-up e di monitoraggio. A tale componente dovrebbe provvedere la Commissione, in stretta cooperazione con il Consiglio e, se del caso, il Parlamento europeo, senza creare un onere sproporzionato per i soggetti coinvolti. Le valutazioni dovrebbero essere seguite con piani d’azione. Nel redigere i piani d’azione, gli Stati membri valutati dovrebbero tenere pienamente conto delle possibilità di finanziamento offerte dall’Unione e utilizzare al meglio tali risorse. Per accelerare il processo la Commissione dovrebbe trasmettere esami dell’adeguatezza dei piani d’azione, per esempio in forma di lettera. Per garantire un follow-up tempestivo, qualora i servizi della Commissione non considerino adeguato il piano d’azione, lo Stato membro interessato dovrebbe essere tenuto a presentare un piano d’azione riveduto entro un mese dal ricevimento dell’esame. La frequenza delle relazioni di follow-up sull’attuazione dei piani d’azione trasmesse dallo Stato membro alla Commissione e al Consiglio dovrebbe essere, di norma, ogni sei mesi. Tuttavia, la Commissione dovrebbe poter indicare una frequenza diversa per tali relazioni, compresa una frequenza ridotta, per esempio nei casi in cui la valutazione abbia individuato soltanto risultati nella categoria «richiede miglioramenti».

(27)

È opportuno che la Commissione abbia la possibilità di organizzare nuove visite e visite di verifica nell’ambito delle sue attività di monitoraggio. Le nuove visite dovrebbero essere organizzate per monitorare i progressi compiuti nell’attuazione di un piano d’azione a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza o di una prima valutazione che abbia concluso che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per applicare l’acquis di Schengen nel settore d’intervento valutato. La relazione di nuova visita dovrebbe esporre i progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni e appurare se la grave carenza è stata colmata. La relazione dovrebbe poter essere corredata, se necessario, di raccomandazioni. Come mezzo per esercitare la pressione tra pari, il Consiglio dovrebbe poter esprimere la sua posizione in merito alla relazione e invitare la Commissione a proporre raccomandazioni.

(28)

Le visite di verifica dovrebbero poter essere svolte per monitorare i progressi nell’attuazione di un piano d’azione a seguito di una valutazione che non abbia rivelato una grave carenza, se ritenuto necessario. È opportuno organizzare sempre una visita di verifica prima di chiudere un piano d’azione a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza e di una prima valutazione. In termini di obblighi organizzativi e di rendicontazione, le visite di verifica dovrebbero essere meno onerose delle visite di valutazione. In particolare dovrebbero mobilitare squadre più piccole e non dovrebbero evidenziare nuovi risultati né richiedere l’adozione di una relazione. Il Consiglio dovrebbe essere coinvolto più attivamente nella fase di monitoraggio, dovrebbe essere informato dalla Commissione per iscritto, per esempio in forma di lettera, dell’esito delle visite di verifica e dovrebbe approvare la chiusura dei piani d’azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni, sulla base di una proposta della Commissione.

(29)

È essenziale che il Parlamento europeo e il Consiglio tengano regolarmente discussioni per accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e incoraggino gli Stati membri a colmare le carenze riscontrate, se del caso. In particolare, il Consiglio dovrebbe esercitare il suo ruolo politico in relazione alla governance dello spazio Schengen esaminando le relazioni presentate dalla Commissione e tenendo discussioni politiche sull’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e sul corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. La Commissione dovrebbe contribuire in misura adeguata ad agevolare tali discussioni, adottando fra l’altro una relazione annuale globale riguardante le valutazioni effettuate nell’anno precedente e lo stato di attuazione delle raccomandazioni. Sulla base di tale relazione e di tali risultati, il Consiglio dovrebbe tenere discussioni orizzontali al fine di contribuire all’attuazione più efficiente e rapida delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi correlati.

(30)

Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito dal presente regolamento dovrebbe svolgere una funzione complementare di monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione pratica delle politiche dell’Unione attraverso una valutazione inter pares. Non dovrebbe essere compromessa la competenza generale della Commissione di sovrintendere l’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea mediante le procedure di infrazione.

(31)

Lo status di classificazione delle relazioni di valutazione e di nuova visita dovrebbe essere quello di «informazioni sensibili non classificate» conformemente alle norme di sicurezza applicabili di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (10). Le relazioni dovrebbero essere classificate «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (11), qualora tale classificazione sia necessaria a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di detta decisione o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro valutato.

(32)

Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell’articolo 70, ultima frase, TFUE, sottolineato all’articolo 12, lettera c), del trattato sull’Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è opportuno che il Consiglio e la Commissione informino il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati delle valutazioni. Inoltre, qualora la Commissione presentasse una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all’articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del suo regolamento interno (12), dovrebbe consultare il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo.

(33)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 27 luglio 2021 (13).

(34)

Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell’assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi e organismi dell’Unione nell’assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725.

(35)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire programmi di valutazione pluriennali e annuali, l’elaborazione e l’aggiornamento di un questionario standard e l’adozione di relazioni di valutazione e di nuova visita al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(36)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a una grave carenza, imperativi motivi d’urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(37)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(38)

L’Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (15).

(39)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (16) che rientrano nei settori di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio (17).

(40)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (18) che rientrano nei settori di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (19).

(41)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (20) che rientrano nei settori di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (21).

(42)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria e la Romania, e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(43)

Considerato che la verifica secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili riguardanti la Bulgaria, la Romania e la Croazia è già stata completata ai sensi dei rispettivi atti di adesione, la verifica di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento non dovrebbe essere nuovamente effettuata nei confronti di tali Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino l’acquis di Schengen in maniera efficace, efficiente e corretta, contribuendo in tal modo al mantenimento della fiducia reciproca tra gli Stati membri e al buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

2.   Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito prevede lo svolgimento di attività di valutazione e di monitoraggio oggettive e imparziali finalizzate a:

a)

verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri in cui si applica integralmente e negli Stati membri in cui, a norma dei pertinenti protocolli allegati al TUE e al TFUE, si applica in parte;

b)

verificare che le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti pertinenti dell’acquis di Schengen siano soddisfatte negli Stati membri nei cui confronti non è stata presa una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell’acquis di Schengen devono applicarsi integralmente o parzialmente, eccettuati gli Stati membri la cui valutazione sarà già stata completata al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le valutazioni possono riguardare tutti gli aspetti dell’acquis di Schengen e tengono conto del funzionamento delle autorità che applicano detto acquis. Le valutazioni possono riguardare in particolare i seguenti settori d’intervento: gestione delle frontiere esterne, assenza di controlli alle frontiere interne, politica in materia di visti, rimpatri, sistemi IT su larga scala a sostegno dell’applicazione dell’acquis di Schengen, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e protezione dei dati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«acquis di Schengen»: le disposizioni integrate nell’ambito dell’Unione ai sensi del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e gli atti basati su detto acquis o a esso altrimenti connessi;

2)

«prima valutazione»: una valutazione intesa a verificare se uno Stato membro vincolato dall’acquis di Schengen e per il quale non sono stati eliminati i controlli alle frontiere interne soddisfa le condizioni per applicare integralmente l’acquis di Schengen, o a verificare se uno Stato membro che non partecipa all’acquis di Schengen e che è stato autorizzato dal Consiglio ad applicare parzialmente l’acquis di Schengen soddisfa le condizioni per applicare in parte detto acquis;

3)

«valutazione periodica»: una valutazione inclusa nel programma di valutazione pluriennale e nei programmi di valutazione annuali e intesa a verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte di uno Stato membro per valutarne le prestazioni complessive nell’applicazione dell’acquis di Schengen;

4)

«valutazione senza preavviso»: una valutazione non inclusa nei programmi di valutazione pluriennali e annuali e intesa a verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte di uno o più Stati membri in uno o più settori d’intervento;

5)

«valutazione tematica»: una valutazione inclusa nel programma di valutazione annuale e intesa a fornire un’analisi della legislazione o delle pratiche degli Stati membri nell’applicazione dell’acquis di Schengen o nell’applicazione di sue parti specifiche in più Stati membri;

6)

«visita»: una visita presso uno Stato membro o i suoi consolati intesa a svolgere un’attività di valutazione o di monitoraggio;

7)

«nuova visita»: una visita supplementare a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza o di una prima valutazione che abbia concluso che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione dell’acquis di Schengen;

8)

«visita di verifica»: una visita supplementare, diversa da una nuova visita, effettuata per monitorare i progressi compiuti nell’attuazione di un piano d’azione;

9)

«risultato non conforme»: una valutazione di un risultato secondo la quale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, o la loro attuazione, non sono conformi alle disposizioni giuridicamente vincolanti dell’acquis di Schengen;

10)

«grave carenza»: una valutazione generale della situazione attribuita a uno o più risultati non conformi che riguardano l’applicazione efficace dell’acquis di Schengen e che, singolarmente o in combinazione, rischiano di costituire una violazione dei diritti fondamentali o che hanno o rischiano di avere nel tempo ripercussioni negative significative su uno o più Stati membri ovvero sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne;

11)

«squadra»: un gruppo di esperti designati dagli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che svolgono attività di valutazione e di monitoraggio;

12)

«osservatore»: un esperto designato da un organo, od organismo dell’Unione di cui all’articolo 7 che partecipa a un’attività di valutazione o di monitoraggio;

13)

«esperto tirocinante»: un esperto designato da uno Stato membro o da un rappresentante della Commissione affinché riceva una formazione per diventare valutatore Schengen.

Articolo 3

Responsabilità e dovere di cooperazione

1.   Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell’attuazione del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, con il contributo dei pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7 secondo i rispettivi mandati.

2.   La Commissione ha un ruolo di coordinamento generale in relazione alla stesura dei programmi di valutazione annuali e pluriennali, all’elaborazione dei questionari, alla definizione dei calendari delle visite, allo svolgimento delle visite e alla stesura delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni. Essa provvede inoltre ad assicurare l’attuazione delle attività di follow-up e di monitoraggio.

3.   Il Consiglio adotta raccomandazioni in caso di gravi carenze, prime valutazioni, valutazioni tematiche e nel caso in cui lo Stato membro valutato contesti in modo sostanziale il progetto di relazione di valutazione contenente progetti di raccomandazioni. Nell’ambito della fase di monitoraggio del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, il Consiglio adotta decisioni di esecuzione relative alla chiusura dei piani d’azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni.

Il Consiglio svolge il suo ruolo politico in relazione alla governance dello spazio Schengen discutendo le relazioni presentate dalla Commissione in conformità dell’articolo 25, anche sullo stato di attuazione dei piani d’azione, e tenendo discussioni politiche sull’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e sul corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. A tal fine, la Commissione e il Consiglio cooperano pienamente in tutte le fasi del meccanismo di valutazione e di monitoraggio attuato a norma del presente regolamento. In particolare, la Commissione fornisce al Consiglio informazioni pertinenti e tempestive in relazione alla programmazione e all’attuazione delle attività di valutazione e di monitoraggio.

4.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni per assicurare l’efficace attuazione del presente regolamento.

5.   Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta a sostenere e assistere la Commissione e le squadre nell’esecuzione delle attività di valutazione e di monitoraggio.

Gli Stati membri garantiscono che la Commissione e le squadre che svolgono attività di valutazione e di monitoraggio siano in grado di eseguire efficacemente i loro compiti, in particolare consentendole di rivolgersi direttamente alle persone competenti e un accesso pieno e senza ostacoli a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti richiesti per l’attività di valutazione o di monitoraggio, compresi orientamenti e istruzioni nazionali e interni. L’accesso alle pertinenti informazioni classificate è concesso ai membri delle squadre e agli osservatori in possesso di idoneo nulla osta di sicurezza rilasciato da un’autorità competente.

6.   Spetta alla Commissione provvedere all’organizzazione pratica del viaggio da e verso lo Stato membro visitato, dei rappresentanti della Commissione e degli esperti degli Stati membri partecipanti alle squadre.

Sono a carico della Commissione le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti che partecipano alle visite e dall’esperto tirocinante di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Spetta allo Stato membro visitato provvedere al necessario trasporto sul posto, fatta eccezione per le visite senza preavviso.

Articolo 4

Forme di valutazione

1.   Le valutazioni possono assumere una delle seguenti forme:

a)

prime valutazioni;

b)

valutazioni periodiche;

c)

valutazioni senza preavviso;

d)

valutazioni tematiche.

2.   La Commissione organizza prime valutazioni dopo che uno Stato membro si è dichiarato pronto per essere valutato.

3.   La Commissione può organizzare valutazioni senza preavviso, in particolare:

a)

per valutare l’applicazione dell’acquis di Schengen alle frontiere interne;

b)

quando viene a conoscenza di problemi emergenti o sistemici che possono avere ripercussioni negative significative sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne, comprese circostanze che costituiscano una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nell’ambito di tale spazio;

c)

quando ha motivo di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell’acquis di Schengen, ivi compreso quando ha motivo di ritenere di essere in presenza di gravi violazioni dei diritti fondamentali.

4.   La Commissione può organizzare valutazioni tematiche in particolare per valutare l’attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, o per valutare questioni comuni a più settori d’intervento o pratiche di Stati membri che affrontano sfide analoghe.

Articolo 5

Forme di attività di monitoraggio

Le attività di monitoraggio possono assumere le seguenti forme:

a)

esame di piani d’azione e relazioni di follow-up presentati dagli Stati membri valutati;

b)

nuove visite;

c)

visite di verifica.

Articolo 6

Metodi di valutazione e di monitoraggio

Le attività di valutazione e di monitoraggio di cui agli articoli 4 e 5 possono essere svolte tramite visite e questionari o, in via eccezionale, altri metodi da remoto.

Ogni metodo di valutazione e di monitoraggio può essere usato indipendentemente o in combinazione con un altro metodo, se del caso.

Articolo 7

Cooperazione con organi e organismi dell’Unione

1.   La Commissione coopera con i pertinenti organi e organismi dell’Unione che partecipano all’attuazione dell’acquis di Schengen e con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

La Commissione può concludere accordi con tali organi e organismi dell’Unione per facilitare la cooperazione per quanto riguarda l’attuazione del presente regolamento.

2.   La Commissione può chiedere agli organi e organismi dell’Unione di cui al paragrafo 1 di fornire, conformemente ai rispettivi mandati, informazioni, dati statistici o analisi dei rischi, anche riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui questi fattori possono minare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri, al fine di migliorare la conoscenza situazionale ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896 in merito all’attuazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri.

Lo Stato membro valutato può formulare osservazioni in merito alle informazioni fornite a norma del primo comma.

Articolo 8

Cooperazione con Frontex

1.   Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri un’analisi dei rischi allo scopo di stabilire il programma di valutazione annuale di cui all’articolo 13 del presente regolamento.

L’analisi dei rischi di cui al primo comma comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere e contiene raccomandazioni su specifiche sezioni delle frontiere esterne, specifici valichi di frontiera e specifici siti rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) negli Stati membri da valutare l’anno successivo, conformemente al programma di valutazione pluriennale stabilito a norma dell’articolo 12.

2.   Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione un’analisi dei rischi distinta contenente raccomandazioni relative a valutazioni senza preavviso da effettuarsi l’anno successivo, indipendentemente dall’ordine degli Stati membri da valutare ogni anno conformemente al programma di valutazione pluriennale stabilito a norma dell’articolo 12.

Le raccomandazioni di cui al primo comma possono riguardare qualsiasi regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno 10 specifiche sezioni delle frontiere esterne, di almeno 10 specifici valichi di frontiera e di almeno 10 specifici siti rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE, nonché altre informazioni utili.

Articolo 9

Cooperazione con Europol

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) 2016/794, Europol fornisce consulenza, analisi, relazioni e altre informazioni pertinenti a sostegno dell’attuazione del presente regolamento.

Articolo 10

Sinergie con altre attività di valutazione e di monitoraggio

1.   Nel preparare le attività di valutazione e di monitoraggio, la Commissione utilizza i risultati dei meccanismi e degli strumenti pertinenti, comprese le attività di valutazione e di monitoraggio degli organi e organismi dell’Unione che partecipano all’attuazione dell’acquis di Schengen, in particolare la valutazione delle vulnerabilità, e della FRA, nonché di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti, per accrescere la consapevolezza del funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti. Se disponibili, la Commissione può, d’intesa con lo Stato membro valutato, utilizzare i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità.

2.   Le raccomandazioni a norma del presente regolamento sono complementari alle raccomandazioni formulate a norma dell’articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896 nell’ambito della valutazione delle vulnerabilità.

3.   La Commissione può condividere con gli organi e organismi dell’Unione e nazionali di cui al paragrafo 1, in modo sicuro e tempestivo, i dettagli delle relazioni di valutazione, dei piani d’azione e degli aggiornamenti sull’attuazione dei piani d’azione.

Le informazioni di cui al primo comma sono condivise conformemente ai mandati degli organi e organismi dell’Unione interessati.

Articolo 11

Informazioni trasmesse da terzi

Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 1, nel programmare e attuare le attività di valutazione e di monitoraggio, la Commissione può tenere conto delle informazioni relative all’attuazione dell’acquis di Schengen trasmesse da terzi, comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali.

La Commissione informa gli Stati membri delle informazioni fornite da terzi ritenute da essa pertinenti per la programmazione delle attività di valutazione e di monitoraggio. Gli Stati membri hanno in seguito l’opportunità di presentare osservazioni sulla sostanza di tali informazioni.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

Articolo 12

Programma di valutazione pluriennale

1.   La Commissione, se del caso previa consultazione dei pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7, stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di sette anni, almeno otto mesi prima dell’inizio del successivo settennato.

In ciascun ciclo di valutazione pluriennale ogni Stato membro è soggetto a una valutazione periodica, e può essere soggetto, ove opportuno, a una o più valutazioni tematiche o senza preavviso, sulla base di analisi dei rischi, di nuove normative o di informazioni ottenute dalla Commissione a norma degli articoli da 7 a 11.

2.   La Commissione stabilisce il programma di valutazione pluriennale mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

La Commissione trasmette il programma di valutazione pluriennale al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il programma di valutazione pluriennale può indicare, se del caso, i settori prioritari specifici nell’ambito dei settori d’intervento di cui all’articolo 1, paragrafo 3, che devono essere oggetto di valutazione periodica e comprende un calendario provvisorio delle valutazioni.

Il programma di valutazione pluriennale stabilisce un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazione periodica in un determinato anno, fatti salvi eventuali adeguamenti introdotti a norma del paragrafo 4 del presente articolo. L’ordine provvisorio in cui gli Stati membri devono essere sottoposti a valutazione periodica tiene conto del tempo trascorso dalla precedente valutazione periodica. Esso tiene conto anche dei risultati delle valutazioni precedenti, del ritmo di attuazione dei piani d’azione e di altre informazioni pertinenti a disposizione della Commissione, raccolte in conformità degli articoli da 7 a 11, in merito alle pratiche degli Stati membri nell’applicazione dell’acquis di Schengen.

4.   In caso di forza maggiore che impedisca lo svolgersi delle valutazioni secondo il calendario provvisorio stabilito a norma del paragrafo 3, la Commissione può, d’intesa con gli Stati membri interessati, adeguare il calendario delle valutazioni in questione.

La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a eventi di cui al primo comma e alla loro incidenza prevista sulla programmazione delle valutazioni nell’ambito del programma di valutazione pluriennale.

Articolo 13

Programma di valutazione annuale

1.   La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, un programma di valutazione annuale entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui il programma si riferisce. Tale programma di valutazione annuale si basa, in particolare, sulle analisi dei rischi e di altre informazioni ottenute dalla Commissione stessa a norma degli articoli da 7 a 11. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

2.   Il programma di valutazione annuale comprende un calendario provvisorio delle valutazioni seguenti:

a)

valutazioni periodiche degli Stati membri come indicato nel programma di valutazione pluriennale;

b)

prime valutazioni di uno Stato membro;

c)

ove opportuno, valutazioni tematiche, compresi i relativi temi, gli Stati membri da valutare e i metodi previsti.

3.   La Commissione trasmette il programma di valutazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio senza ritardo.

In caso di forza maggiore che impedisca lo svolgersi delle valutazioni secondo il calendario provvisorio stabilito a norma del paragrafo 2, la Commissione può, d’intesa con gli Stati membri interessati, adeguare il calendario delle valutazioni in questione.

La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli eventi di cui al secondo comma e alla loro incidenza prevista sulla programmazione delle valutazioni nell’ambito del programma di valutazione annuale.

Articolo 14

Questionario standard

1.   La Commissione elabora e aggiorna un questionario standard mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

Nel mettere a punto il questionario la Commissione può consultare gli organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7.

2.   Il questionario standard verte sull’attuazione della legislazione pertinente nonché sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l’attuazione dell’acquis di Schengen, compresi quelli indicati nei manuali e cataloghi Schengen, e sui dati statistici di rilievo.

3.   Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione trasmette il questionario standard agli Stati membri che devono essere soggetti a valutazione periodica nell’anno successivo secondo il programma di valutazione annuale.

Gli Stati membri di cui al primo comma trasmettono alla Commissione le loro risposte entro il 31 ottobre dello stesso anno.

La Commissione mette le risposte di cui al secondo comma a disposizione degli altri Stati membri.

4.   Su richiesta della Commissione gli Stati membri valutati aggiornano le loro risposte al questionario standard e rispondono se richiesto a domande complementari prima delle valutazioni specifiche. Gli Stati membri possono inoltre trasmettere i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità e degli audit interni, ove pertinenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E DI MONITORAGGIO

Articolo 15

Membri della squadra e osservatori

1.   I membri della squadra e gli osservatori che partecipano alle attività di valutazione e di monitoraggio possiedono adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza nei settori oggetto del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, unitamente a una solida conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione, e sanno comunicare efficacemente in una lingua comune.

2.   Gli esperti degli Stati membri che ai sensi del pertinente atto di adesione sono vincolati dall’acquis di Schengen ma non lo applicano ancora integralmente possono partecipare alle attività di valutazione e di monitoraggio di tutte le parti dell’acquis di Schengen.

Articolo 16

Formazione degli esperti, degli osservatori e degli esperti tirocinanti

1.   Gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con i competenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7, provvedono affinché gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione ricevano una formazione adeguata per diventare valutatori Schengen.

La Commissione assicura che i corsi di formazione per valutatori Schengen siano organizzati per tutti i pertinenti settori d’intervento e comprendano il corretto funzionamento delle autorità nonché elementi di diritti fondamentali, sviluppati con la partecipazione della FRA.

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7, tiene aggiornati i programmi di formazione iniziale e ove necessario dispensa corsi di follow-up e aggiornamento.

2.   In casi debitamente giustificati, ogni squadra che effettua valutazioni periodiche può comprendere un esperto tirocinante di uno Stato membro o della Commissione.

3.   Gli osservatori devono disporre di una formazione adeguata.

Articolo 17

Gruppo di esperti degli Stati membri

1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, costituisce ogni anno un gruppo di esperti la cui esperienza professionale comprende settori d’intervento o, se del caso, i settori prioritari specifici definiti nel programma di valutazione pluriennale.

2.   Parallelamente all’elaborazione del programma di valutazione annuale a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, su invito della Commissione gli Stati membri designano uno o più esperti qualificati per settore d’intervento ai fini della partecipazione al gruppo di esperti dell’anno successivo. Ciascuno Stato membro fa sì che almeno un esperto designato per settore d’intervento sia disponibile durante un anno civile. Lo Stato membro può indicare il periodo di sei mesi in cui un esperto designato è disponibile e le preferenze per una particolare valutazione. La Commissione tiene conto di tali preferenze nella misura del possibile.

Gli Stati membri non sono tenuti a designare esperti nei settori in cui, per motivi oggettivi, non sono valutati o, in situazioni eccezionali, se la designazione incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. Qualora invochino tale circostanza, gli Stati membri forniscono per iscritto alla Commissione le motivazioni e le informazioni relative alla situazione eccezionale.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito al referente nazionale designato per la comunicazione sull’invio di esperti.

3.   In funzione delle valutazioni incluse nel programma di valutazione annuale, la Commissione specifica ulteriormente nell’invito i requisiti professionali per gli esperti da designare.

4.   Gli Stati membri designano gli esperti entro sei settimane dal ricevimento dell’invito di cui al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri garantiscono che gli esperti designati soddisfino le condizioni di cui all’articolo 15 e i requisiti specifici stabiliti nell’invito a costituire il gruppo di esperti.

6.   Gli esperti che hanno ricevuto una formazione adeguata di cui all’articolo 16 sono designati, ove possibile, per partecipare al gruppo di esperti costituito per l’anno successivo a quello in cui hanno ricevuto il corso di formazione pertinente.

7.   La Commissione può invitare i pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7 a designare i rispettivi osservatori per partecipare al gruppo di esperti.

8.   La Commissione valuta gli esperti designati ed entro una settimana dalla loro designazione conferma la scelta degli esperti del gruppo. Entro un mese dalla costituzione del gruppo di esperti, la Commissione informa gli Stati membri in merito alla selezione degli esperti per le valutazioni programmate l’anno successivo, tenendo conto della disponibilità e delle preferenze espresse per una determinata valutazione.

9.   Se nessuno degli esperti per i settori d’intervento soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3, la Commissione invita lo Stato membro interessato a designare un nuovo esperto per il settore d’intervento in questione.

10.   Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti designati siano disponibili per le valutazioni, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali o a una situazione personale. Qualora invochino una siffatta situazione eccezionale, gli Stati membri forniscono per iscritto alla Commissione le motivazioni e le informazioni relative alla situazione.

Se un esperto non è più disponibile per partecipare al gruppo, lo Stato membro interessato designa entro un termine ragionevole un sostituto.

11.   La Commissione tiene aggiornato l’elenco degli esperti del gruppo e informa gli Stati membri in merito al numero di esperti designati e al rispettivo profilo per ciascuno Stato membro.

Articolo 18

Costituzione delle squadre

1.   La Commissione definisce il numero di esperti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che partecipano a una squadra sulla base delle particolarità e delle esigenze dell’attività di valutazione o di monitoraggio. Il numero massimo di rappresentanti della Commissione partecipanti alla squadra è pari a due. Il numero minimo di esperti degli Stati membri all’interno di una squadra che partecipa a una visita con o senza preavviso è pari a tre. La Commissione seleziona gli esperti che diventano membri di una squadra attingendo al gruppo di esperti.

Nel costituire le squadre per le nuove visite e le visite di verifica in un determinato Stato membro, la Commissione e gli Stati membri si adoperano per garantire che almeno la metà degli esperti degli Stati membri appartenenti alla squadra siano gli stessi che hanno partecipato alla valutazione.

2.   Nel selezionare gli esperti la Commissione tiene conto dei profili necessari per una particolare attività di valutazione o di monitoraggio, considerando la necessità di garantire l’equilibrio geografico e l’equilibrio per quanto riguarda l’esperienza professionale, nonché le capacità delle amministrazioni nazionali.

Gli esperti degli Stati membri non partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o di monitoraggio relative allo Stato membro in cui lavorano.

3.   La Commissione invita gli esperti selezionati immediatamente dopo che è stata fissata la data dell’attività di valutazione o di monitoraggio e al più tardi 10 settimane prima dell’inizio previsto dell’attività. Gli esperti invitati rispondono entro una settimana dal ricevimento dell’invito, d’intesa con le autorità che li hanno designati.

Gli inviti di cui al primo comma sono inviati tramite i referenti nazionali designati.

4.   In caso di visite senza preavviso la Commissione trasmette gli inviti tramite i referenti nazionali designati al più tardi due settimane prima dell’inizio previsto della visita. Gli esperti invitati rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell’invito, d’intesa con le autorità che li hanno designati.

5.   La Commissione può invitare i pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7 a designare un rappresentante con esperienza professionale e sul campo che partecipi, in qualità di osservatore, a un’attività di valutazione o di monitoraggio in un settore che rientra nel suo mandato. I termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano all’invito e alla risposta.

6.   Lo Stato membro che desideri designare un esperto tirocinante di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lo comunica alla Commissione almeno sei settimane prima dell’inizio previsto della valutazione.

7.   Gli osservatori di cui al paragrafo 5 sostengono la squadra su richiesta degli esperti principali, ma non partecipano al processo decisionale interno alla squadra.

Gli esperti tirocinanti di cui al paragrafo 6 non partecipano attivamente all’attività di valutazione.

8.   La Commissione, se non riceve conferma della partecipazione del numero richiesto di esperti facenti parte del gruppo almeno sei settimane prima dell’inizio previsto dell’attività di valutazione o di monitoraggio, o almeno una settimana prima nel caso di una visita senza preavviso, invita immediatamente tutti gli Stati membri a designare esperti qualificati non facenti parte del gruppo per occupare i posti mancanti. Gli Stati membri rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell’invito.

9.   La Commissione designa un esperto principale della Commissione e propone l’esperto principale dello Stato membro. L’esperto principale dello Stato membro è nominato dai membri della squadra quanto prima dopo la costituzione della squadra.

L’esperto principale è responsabile in particolare della pianificazione generale, delle attività preparatorie, dell’organizzazione della squadra, dello svolgimento della valutazione, del coordinamento della stesura della relazione di valutazione, della presentazione della relazione di valutazione e delle raccomandazioni, del controllo della qualità e del follow-up e, se del caso, delle pertinenti attività di monitoraggio.

Articolo 19

Svolgimento delle visite

1.   Le squadre intraprendono tutti i preparativi necessari per garantire l’efficacia, l’accuratezza e la coerenza delle visite.

2.   Il programma dettagliato delle visite in uno Stato membro o nei suoi consolati è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti principali e lo Stato membro interessato.

Il programma dettagliato di cui al primo comma può comprendere visite e riunioni con autorità e organismi nazionali, nonché organizzazioni non governative e internazionali, altri soggetti, organi e organismi che sostengono gli Stati membri nell’attuazione dell’acquis di Schengen.

3.   Per quanto riguarda le visite con preavviso, la Commissione consulta lo Stato membro interessato e gli comunica il calendario e il programma dettagliato almeno sei settimane prima della data prevista della visita. Essa trasmette in anticipo i nomi dei membri della squadra e degli osservatori. Lo Stato membro interessato nomina un referente per gli aspetti pratici della visita.

4.   Le visite senza preavviso hanno luogo con notifica preliminare di almeno 24 ore allo Stato membro interessato. Le visite senza preavviso alle frontiere interne hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. Le visite senza preavviso possono aver luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato nei casi in cui la Commissione ha fondati motivi per ritenere che vi siano gravi violazioni di diritti fondamentali nell’applicazione dell’acquis di Schengen. Anche le visite di verifica possono aver luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato.

La Commissione stabilisce il programma dettagliato delle visite senza preavviso. Nei casi in cui uno Stato membro sia stato informato di una visita senza preavviso, la Commissione può consultare lo Stato membro interessato sul calendario e sul programma dettagliato.

Articolo 20

Relazioni di valutazione e raccomandazioni

1.   Al termine di ogni valutazione la squadra redige una relazione di valutazione.

Nell’elaborare la relazione di valutazione le squadre tengono conto delle risposte al questionario standard, di ogni informazione supplementare ottenuta a norma degli articoli da 7 a 11 e verificata nel corso dell’attività di valutazione e dei risultati dell’attività di valutazione. Le relazioni di valutazione possono comprendere materiale documentario e digitale a sostegno dei risultati. Se la valutazione è effettuata mediante una visita, la squadra redige la relazione di valutazione durante la visita.

La squadra ha la responsabilità generale della stesura della relazione di valutazione e della sua integrità e qualità. In caso di disaccordo la squadra cerca di raggiungere un compromesso.

La Commissione trasmette allo Stato membro valutato il progetto di relazione di valutazione contenente i progetti di raccomandazioni entro quattro settimane dalla conclusione dell’attività di valutazione. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle osservazioni di detto Stato membro. Le osservazioni dello Stato membro valutato figurano nel progetto di relazione di valutazione, ove opportuno.

2.   La relazione di valutazione esamina gli aspetti qualitativi, quantitativi, operativi, amministrativi e organizzativi ed elenca le carenze, gli ambiti da migliorare e le migliori pratiche riscontrati durante la valutazione.

3.   Ai risultati è applicata una delle valutazioni seguenti:

a)

migliore pratica;

b)

richiede miglioramenti;

c)

non conforme.

4.   La Commissione adotta la relazione di valutazione mediante un atto. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2. La relazione di valutazione è adottata al più tardi quattro mesi dopo la conclusione dell’attività di valutazione.

La relazione di valutazione contiene raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze e affrontare gli ambiti da migliorare riscontrati durante la valutazione e dà un’indicazione delle priorità per metterli in atto. La relazione di valutazione può fissare termini ragionevoli stabiliti in cooperazione con lo Stato membro interessato per l’attuazione delle raccomandazioni. Se la valutazione individua una grave carenza, si applicano le disposizioni specifiche di cui all’articolo 22.

La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro 14 giorni dall’adozione della relazione.

5.   Se, entro 10 giorni lavorativi dalla riunione di redazione, lo Stato membro valutato contesta in modo sostanziale il contenuto del progetto di relazione di valutazione o la natura di un risultato, la relazione che deve essere adottata dalla Commissione si limita ai risultati e non contiene raccomandazioni. In tali casi, e fatto salvo l’articolo 22, entro quattro mesi dalla conclusione dell’attività di valutazione, la Commissione presenta al Consiglio una proposta distinta per l’adozione di raccomandazioni mediante una decisione di esecuzione. La proposta può fissare termini ragionevoli stabiliti in cooperazione con lo Stato membro per l’attuazione delle raccomandazioni e fornisce un’indicazione delle priorità per la loro attuazione.

Il Consiglio adotta le raccomandazioni e le trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Articolo 21

Follow-up e monitoraggio

1.   Entro due mesi dall’adozione da parte della Commissione della relazione di valutazione contenente raccomandazioni, a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, o dall’adozione delle raccomandazioni del Consiglio, a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni. Gli altri Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d’azione.

2.   La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l’attività di valutazione, fornisce allo Stato membro valutato un esame dell’adeguatezza del piano d’azione entro un mese dalla presentazione di quest’ultimo.

Se la Commissione ritiene inadeguato il piano d’azione, lo Stato membro valutato presenta un piano d’azione riveduto entro un mese dal ricevimento dell’esame. La Commissione presenta l’esame del piano d’azione anche al Consiglio.

3.   Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all’attuazione del suo piano d’azione ogni sei mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell’esame del piano d’azione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d’azione. A seconda della natura delle carenze e dello stato di attuazione delle raccomandazioni, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro valutato, può richiedere a quest’ultimo di riferire con una frequenza diversa.

Qualora lo Stato membro valutato non riferisca periodicamente in merito all’attuazione del piano d’azione, la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo del mancato rispetto degli obblighi da parte di tale Stato membro valutato.

La Commissione può effettuare visite di verifica per monitorare i progressi compiuti nell’attuazione del piano d’azione.

Se ritiene che il piano d’azione sia pienamente attuato, la Commissione informa gli Stati membri della chiusura del piano d’azione.

CAPO IV

GRAVE CARENZA E FORME SPECIFICHE DI VALUTAZIONE

Articolo 22

Disposizioni specifiche in caso di grave carenza riscontrata nella relazione di valutazione

1.   Al termine dell’attività di valutazione la Commissione e gli esperti principali dello Stato membro, a nome della squadra, informano per iscritto lo Stato membro valutato che è stata riscontrata una grave carenza. Anche il Consiglio ne è informato senza ritardo.

Lo Stato membro valutato prende immediatamente provvedimenti correttivi, se necessario anche mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari opportuni. Lo Stato membro valutato informa senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti correttivi immediati presi o programmati. Parallelamente la Commissione informa i pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7 della grave carenza affinché prestino eventualmente sostegno allo Stato membro valutato.

2.   La relazione di valutazione redatta a norma dell’articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3, comprende in via prioritaria i risultati che hanno portato a riscontrare una grave carenza. Il titolo e la conclusione della relazione di valutazione indicano chiaramente che sussiste una grave carenza o gravi carenze. La relazione di valutazione è accompagnata da progetti di raccomandazioni riguardanti anche i provvedimenti correttivi immediati. La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro due settimane dalla conclusione dell’attività di valutazione.

Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle osservazioni di detto Stato membro.

3.   Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla grave carenza, la Commissione adotta la relazione di valutazione al più tardi sei settimane dopo la conclusione dell’attività di valutazione mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo.

4.   Alla luce dei risultati la squadra elabora progetti recanti raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza riscontrata nella relazione di valutazione.

Entro sei settimane dall’adozione della relazione di valutazione, la Commissione presenta al Consiglio la relazione di valutazione corredata di una proposta recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza riscontrata durante la valutazione e di un’indicazione delle priorità per metterli in atto.

Il Consiglio adotta le raccomandazioni entro un mese dal ricevimento della proposta.

Il Consiglio trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio fissa termini proporzionati per l’attuazione delle raccomandazioni relative a una grave carenza e specifica la frequenza con cui lo Stato membro valutato deve riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all’attuazione del suo piano d’azione.

5.   Se una visita rivela una grave carenza considerata una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne o individuata sulla base del rischio di violazione sistematica dei diritti fondamentali, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

Il Consiglio discute urgentemente la questione e si adopera per adottare, sulla base di una proposta della Commissione e mediante un atto di esecuzione, raccomandazioni che definiscano misure adeguate per porre rimedio o limitare l’impatto della grave carenza sull’ordine pubblico o sulla sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne o la violazione sistematica dei diritti fondamentali, entro due settimane dal ricevimento della proposta. La decisione del Consiglio recante le raccomandazioni lascia impregiudicato l’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399 e l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896.

Il Consiglio trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo.

6.   Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio il suo piano d’azione entro un mese dall’adozione delle raccomandazioni. Gli altri Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d’azione. La Commissione trasmette il piano d’azione al Parlamento europeo.

La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l’attività di valutazione, trasmette allo Stato membro valutato un esame dell’adeguatezza del piano d’azione entro due settimane dalla sua presentazione. Se la Commissione ritiene inadeguato il piano d’azione, lo Stato membro valutato presenta un piano d’azione riveduto entro due settimane dal ricevimento dell’esame.

La Commissione presenta l’esame del piano d’azione al Consiglio e lo trasmette al Parlamento europeo.

Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all’attuazione del suo piano d’azione fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d’azione.

7.   Per verificare i progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni relative alla grave carenza, la Commissione organizza una nuova visita che deve aver luogo entro un anno dalla data dell’attività di valutazione.

La squadra redige una relazione di nuova visita a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, in cui valuta i progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni del Consiglio e appura se la grave carenza è stata colmata.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una relazione di nuova visita. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2. La Commissione trasmette la relazione di nuova visita al Consiglio.

8.   Il Consiglio può esprimere la sua posizione sulla relazione di nuova visita e può, se del caso, invitare la Commissione a presentare una proposta recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza persistente riscontrata nella relazione di nuova visita. In tali casi si applicano i paragrafi 6 e 7.

9.   Qualora la Commissione ritenga che il piano d’azione possa essere chiuso, organizza una visita di verifica e informa il Consiglio dell’esito della visita di verifica. La Commissione comunica inoltre al Parlamento europeo che il piano d’azione può essere chiuso.

Il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, tenuto conto dell’esito della visita di verifica, adotta una decisione di esecuzione con la quale approva la chiusura del piano d’azione.

Articolo 23

Disposizioni specifiche per le prime valutazioni

1.   Alla luce dei risultati, la relazione di valutazione a seguito della prima valutazione redatta conformemente all’articolo 20, paragrafi da 1 a 4, è accompagnata da progetti recanti raccomandazioni di provvedimenti correttivi.

La Commissione presenta al Consiglio una proposta per l’adozione delle raccomandazioni in questione entro quattro mesi dalla conclusione dell’attività di valutazione.

2.   Il Consiglio adotta raccomandazioni. Esso può fissare termini per l’attuazione di determinate raccomandazioni.

Il Consiglio trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

3.   Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni.

La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l’attività di valutazione, fornisce allo Stato membro valutato un esame dell’adeguatezza del piano d’azione entro un mese dalla presentazione di quest’ultimo.

Se la Commissione ritiene inadeguato il piano d’azione, lo Stato membro valutato presenta un piano d’azione riveduto.

Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all’attuazione del piano d’azione ogni sei mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell’esame.

4.   Qualora la relazione di valutazione concluda che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione dell’acquis di Schengen, la Commissione organizza una o più nuove visite.

La squadra redige una relazione di nuova visita a norma dell’articolo 20, paragrafi da 1 a 4, in cui valuta i progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni del Consiglio.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, la relazione di nuova visita. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2. La Commissione trasmette al Consiglio, per adozione mediante una decisione di esecuzione, la relazione di nuova visita e una proposta di raccomandazioni del Consiglio, se del caso.

5.   Quando ritiene che il piano d’azione possa essere chiuso, la Commissione organizza una visita di verifica prima della chiusura del piano d’azione.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’esito della visita di verifica. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio che il piano d’azione può essere chiuso.

Il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione e tenuto conto dell’esito della visita di verifica, adotta una decisione di esecuzione con la quale approva la chiusura del piano d’azione.

6.   Gli Stati membri nei cui confronti è stata adottata una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell’acquis di Schengen devono applicarsi integralmente sono valutati in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), entro un anno dalla data della piena applicazione dell’acquis di Schengen in tale Stato membro. Il programma di valutazione annuale è aggiornato a tal fine.

Articolo 24

Disposizioni specifiche per le valutazioni tematiche

Alle valutazioni tematiche si applica l’articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3.

Se la valutazione tematica rileva una grave carenza, si applica l’articolo 22.

CAPO V

GOVERNANCE SCHENGEN E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esauriente sulle valutazioni svolte conformemente al presente regolamento nel corso dell’anno precedente. Tale relazione è resa pubblica.

La relazione di cui al primo comma contiene informazioni riguardanti le valutazioni dell’anno precedente, il funzionamento del gruppo di esperti, compresa la disponibilità di esperti degli Stati membri, le conclusioni tratte da tali valutazioni e lo stato d’avanzamento dei provvedimenti correttivi adottati dagli Stati membri. In tale relazione sono individuate le questioni comuni e le migliori pratiche e soluzioni innovative, sulla base dell’esito delle attività di valutazione e di monitoraggio svolte a norma del presente regolamento, al fine di migliorare l’attuazione dell’acquis di Schengen. Nella relazione si tiene conto delle sinergie con altri strumenti e meccanismi di monitoraggio per una maggiore sensibilizzazione al funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

La Commissione trasmette immediatamente la relazione di cui al primo comma ai parlamenti nazionali. Il Consiglio discute la relazione, tenendo conto del contributo delle valutazioni al funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio almeno due volte l’anno dello stato di attuazione dei piani d’azione redatti dagli Stati membri. In particolare, la Commissione fornisce informazioni in merito agli esami dell’adeguatezza dei piani d’azione e all’esito delle nuove visite e delle visite di verifica, nonché le sue osservazioni qualora ritenga che ci sia stata una notevole mancanza di progressi nell’attuazione di un piano d’azione.

Articolo 26

Guida alla valutazione Schengen

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, stabilisce e, se necessario, aggiorna gli orientamenti per quanto riguarda, in particolare:

a)

le responsabilità in materia di formazione degli esperti, dei rappresentanti della Commissione e degli osservatori;

b)

le attività preparatorie per le valutazioni;

c)

lo svolgimento delle visite, comprese le visite senza preavviso;

d)

lo svolgimento delle attività di valutazione e di monitoraggio, compresi questionari o, in via eccezionale, con altri metodi da remoto;

e)

il processo di redazione e l’inserimento di materiale documentario e digitale nelle relazioni di valutazione;

f)

la procedura di follow-up, in particolare per quanto riguarda le nuove visite e le visite di verifica;

g)

sinergie con altre attività di valutazione e di monitoraggio;

h)

questioni logistiche e finanziarie riguardanti l’organizzazione delle attività di valutazione e di monitoraggio;

i)

la verifica delle attività degli organi e organismi dell’Unione nella misura in cui essi svolgono a nome degli Stati membri funzioni di assistenza nell’applicazione operativa delle disposizioni dell’acquis di Schengen;

Articolo 27

Riesame

La Commissione procede al riesame dell’applicazione del presente regolamento e riferisce al Consiglio entro sei mesi dall’adozione di tutte le relazioni di valutazione contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale adottato in virtù del presente regolamento. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell’ambito del meccanismo di valutazione. La Commissione trasmette immediatamente la relazione al Parlamento europeo.

Articolo 28

Informazioni sensibili

1.   I membri della squadra, gli osservatori e gli esperti tirocinanti considerano riservata ogni informazione acquisita nell’esecuzione dei propri compiti.

2.   Lo status di classificazione delle relazioni è quello di «informazioni sensibili non classificate» conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443. Le relazioni sono classificate «RESTREINT UE/EU RESTRICTED/" ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/444, qualora una tale classificazione sia necessaria a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di detta decisione o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro valutato.

La Commissione, consultato lo Stato membro interessato, decide quali parti della relazione di valutazione possono essere rese pubbliche.

3.   Le informazioni e i documenti classificati ai fini del presente regolamento sono trasmessi e trattati in conformità delle norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo e ai pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7.

Articolo 29

Condizioni di partecipazione dell’Irlanda

1.   Gli esperti dell’Irlanda partecipano solo alla valutazione della parte dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda è stata autorizzata a partecipare.

2.   Le valutazioni riguardano solo l’applicazione effettiva ed efficace a opera dell’Irlanda della parte dell’acquis di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare.

3.   L’Irlanda partecipa all’adozione delle raccomandazioni del Consiglio solo per quanto riguarda la parte dell’acquis di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare.

Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1.   Il primo programma di valutazione pluriennale e il primo programma di valutazione annuale a norma del presente regolamento sono istituiti entro il 1o dicembre 2022 e hanno inizio il 1o febbraio 2023.

Il programma di valutazione pluriennale a norma del presente regolamento tiene conto delle valutazioni già svolte nell’ambito del secondo programma pluriennale adottato a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 ed è steso in continuità con detto secondo programma pluriennale.

2.   Il questionario standard adottato a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 è utilizzato finché non sia elaborato il questionario standard di cui all’articolo 14 del presente regolamento.

3.   Per le valutazioni effettuate prima del 1o febbraio 2023, le relazioni di valutazione e le raccomandazioni sono adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013. Le attività di follow-up e di monitoraggio di tali valutazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d’azione, sono svolte conformemente al presente regolamento.

Articolo 32

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1053/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o ottobre 2022, a eccezione delle disposizioni relative all’adozione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, che si applicano fino all’adozione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 33

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

É. DUPOND-MORETTI


(1)  Parere del 7 aprile 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

(5)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(6)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(10)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(11)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(12)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

(13)  GU C 337 del 23.8.2021, pag. 2.

(14)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(15)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(16)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(17)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(18)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(19)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(20)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(21)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(22)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (UE) n. 1053/2013

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

-

Articolo 4

-

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

-

Articolo 9

-

Articolo 10

-

Articolo 11

Articolo 5

Articolo 12

Articolo 6

Articolo 13

Articolo 9

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 16

-

Articolo 17

Articoli 10 e 11

Articolo 18

Articolo 13

Articolo 19

Articoli 14 e 15

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 21

-

Articolo 22

-

Articolo 23

-

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 25

-

Articolo 26

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 19

-

Articolo 17

Articolo 28

Articolo 18

Articolo 29

Articolo 21

Articolo 30

Articolo 23

Articolo 31

Articolo 23

Articolo 32

Articolo 24

Articolo 33